DILIGENZA NELLA SCELTA DI
TERZI FORNITORI DI SERVIZI
Contratto di viaggio
Chiara Ciccomascolo
Alessia Orlandini
MASSIMA
- L’organizzatore di viaggi, che si avvalga della prestazione di terzi
per l’esecuzione di servizi relativi al viaggio o al soggiorno, è
responsabile di qualsiasi pregiudizio occorso al viaggiatore nel
corso dell’esecuzione di tali servizi, salva la prova di essersi
comportato da organizzatore di viaggi diligente nella scelta dei
terzi fornitori di detti servizi.
- La diligenza richiesta al tour operator nella scelta dei terzi cui
affidare servizi relativi al viaggio o al soggiorno, non deve essere
riferita alla persona fisica che materialmente eseguirà la
prestazione, ma piuttosto alle caratteristiche organizzative e
strutturali del soggetto cui il servizio è affidato.
ANNO: 1986
CHI:
- Clienti: Rachele e Francesca De Santis
- Organizzatore: Agenzia viaggi del
Buonconsiglio S.r.l.
Le clienti acquistano un
pacchetto tutto compreso con
destinazione Spagna
organizzato e venduto
dall’agenzia di viaggi del
Buonconsiglio
L’autopullman dell’impresa di
trasporti spagnola, Ortiz, su
cui viaggiano esce di strada
28.7.1986
Le clienti convengono avanti il
Tribunale di Milano l’Agenzia,
chiedendone condanna al
risarcimento dei danni patiti
I FATTI
Le due si procurano gravi
lesioni personali
La questione viene risolta in
Cassazione
PRIMO GRADO
Con riferimento all’art. 15 della CCV, la Corte d’appello
afferma che l’abilitazione del pullman al trasporto di
persone, l’assicurazione e la provata ispezione tecnica di
esso non valgono a dimostrare che l’Agenzia abbia
impiegato la necessaria ponderazione nella scelta del
trasportatore, giudicando quindi l’Agenzia responsabile.
SECONDO GRADO
L’Agenzia fa ricorso proponendo due motivi:
- Vizio di violazione e falsa applicazione di norme di
diritto (non rientra nell’ambito del comportamento cui è tenuto l’organizzatore
di viaggi la verifica dell’attitudine dell’autista)
- Vizio di difetto di motivazione su punto decisivo (il sinistro
potrebbe non essere imputabile a colpa del conducente del veicolo)
La Corte conferma la sentenza di primo grado.
CASSAZIONE
L’Agenzia propone nuovo ricorso. In base all’art. 15 della
CCV, la Supr. Corte stabilisce la responsabilità
dell’Agenzia di viaggi per il sinistro accaduto alle due
clienti considerando il fatto come danno verificatosi “en
raison” dell’inadempimento dei servizi.
(nel caso di mancata o parziale esecuzione delle prestazioni, l’organizzatore
risponde del danno)
CONCLUSIONE
La Corte di Cassazione attribuisce la responsabilità del
pregiudizio occorso alle viaggiatrici all’organizzatore di
viaggi. Egli è considerato responsabile delle prestazioni
di terzi, salva la prova di essersi comportato
diligentemente nella scelta di fornitori di detti servizi.
All’agenzia non viene richiesta diligenza nella scelta della
persona fisica che materialmente eseguirà la prestazione,
bensì le viene richiesta nella selezione delle
caratteristiche organizzative e strutturali del soggetto
terzo prestatore di servizio.
QUADRO NORMATIVO
Art 15 della Convenzione internazionale del
Contratto di Viaggio (CCV)
L’organizzatore di viaggi che fa effettuare a terzi servizi di
trasporto, di alloggio o di qualsiasi altro tipo relativi
all’esecuzione del viaggio o del soggiorno, risponde di
qualsiasi pregiudizio causato al viaggiatore a motivo
dell’inadempimento totale o parziale di questi servizi,
conformemente alle disposizioni che li regolano.
Lo stesso avviene per qualunque pregiudizio causato al
viaggiatore nel corso dell’esecuzione di queste prestazioni,
salvo che l’organizzatore di viaggi non provi di essersi
comportato da organizzatore di viaggi diligente nella scelta
della persona che esegue il servizio.
Scarica

scelta terzi prestaori di servizi