DILIGENZA NELLA SCELTA DI TERZI FORNITORI DI SERVIZI Contratto di viaggio Chiara Ciccomascolo Alessia Orlandini MASSIMA - L’organizzatore di viaggi, che si avvalga della prestazione di terzi per l’esecuzione di servizi relativi al viaggio o al soggiorno, è responsabile di qualsiasi pregiudizio occorso al viaggiatore nel corso dell’esecuzione di tali servizi, salva la prova di essersi comportato da organizzatore di viaggi diligente nella scelta dei terzi fornitori di detti servizi. - La diligenza richiesta al tour operator nella scelta dei terzi cui affidare servizi relativi al viaggio o al soggiorno, non deve essere riferita alla persona fisica che materialmente eseguirà la prestazione, ma piuttosto alle caratteristiche organizzative e strutturali del soggetto cui il servizio è affidato. ANNO: 1986 CHI: - Clienti: Rachele e Francesca De Santis - Organizzatore: Agenzia viaggi del Buonconsiglio S.r.l. Le clienti acquistano un pacchetto tutto compreso con destinazione Spagna organizzato e venduto dall’agenzia di viaggi del Buonconsiglio L’autopullman dell’impresa di trasporti spagnola, Ortiz, su cui viaggiano esce di strada 28.7.1986 Le clienti convengono avanti il Tribunale di Milano l’Agenzia, chiedendone condanna al risarcimento dei danni patiti I FATTI Le due si procurano gravi lesioni personali La questione viene risolta in Cassazione PRIMO GRADO Con riferimento all’art. 15 della CCV, la Corte d’appello afferma che l’abilitazione del pullman al trasporto di persone, l’assicurazione e la provata ispezione tecnica di esso non valgono a dimostrare che l’Agenzia abbia impiegato la necessaria ponderazione nella scelta del trasportatore, giudicando quindi l’Agenzia responsabile. SECONDO GRADO L’Agenzia fa ricorso proponendo due motivi: - Vizio di violazione e falsa applicazione di norme di diritto (non rientra nell’ambito del comportamento cui è tenuto l’organizzatore di viaggi la verifica dell’attitudine dell’autista) - Vizio di difetto di motivazione su punto decisivo (il sinistro potrebbe non essere imputabile a colpa del conducente del veicolo) La Corte conferma la sentenza di primo grado. CASSAZIONE L’Agenzia propone nuovo ricorso. In base all’art. 15 della CCV, la Supr. Corte stabilisce la responsabilità dell’Agenzia di viaggi per il sinistro accaduto alle due clienti considerando il fatto come danno verificatosi “en raison” dell’inadempimento dei servizi. (nel caso di mancata o parziale esecuzione delle prestazioni, l’organizzatore risponde del danno) CONCLUSIONE La Corte di Cassazione attribuisce la responsabilità del pregiudizio occorso alle viaggiatrici all’organizzatore di viaggi. Egli è considerato responsabile delle prestazioni di terzi, salva la prova di essersi comportato diligentemente nella scelta di fornitori di detti servizi. All’agenzia non viene richiesta diligenza nella scelta della persona fisica che materialmente eseguirà la prestazione, bensì le viene richiesta nella selezione delle caratteristiche organizzative e strutturali del soggetto terzo prestatore di servizio. QUADRO NORMATIVO Art 15 della Convenzione internazionale del Contratto di Viaggio (CCV) L’organizzatore di viaggi che fa effettuare a terzi servizi di trasporto, di alloggio o di qualsiasi altro tipo relativi all’esecuzione del viaggio o del soggiorno, risponde di qualsiasi pregiudizio causato al viaggiatore a motivo dell’inadempimento totale o parziale di questi servizi, conformemente alle disposizioni che li regolano. Lo stesso avviene per qualunque pregiudizio causato al viaggiatore nel corso dell’esecuzione di queste prestazioni, salvo che l’organizzatore di viaggi non provi di essersi comportato da organizzatore di viaggi diligente nella scelta della persona che esegue il servizio.