IL CITTADINO E LA BANCA: CHIAREZZA E TRASPARENZA PER RICOSTRUIRE UN RAPPORTO DI FIDUCIA CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA DI AREZZO Consulta per la Regolazione del Mercato In collaborazione con le Associazioni dei Consumatori della provincia di Arezzo Presentazione PRESENTAZIONE Le Camere di Commercio sono impegnate ormai da anni nella “Regolazione del Mercato”, ovvero nello svolgimento di compiti che seppure di diverso tipo hanno tuttavia in comune lo scopo del buon funzionamento del mercato. In quanto diretta espressione del sistema economico provinciale, l’Ente aretino dà grande importanza ad ogni strumento di prevenzione e superamento della conflittualità fra imprese, e fra le imprese ed i consumatori/utenti. In particolare la CCIAA di Arezzo persegue, d’intesa con le Associazioni di categoria e dei consumatori, l’obbiettivo di una maggiore trasparenza, correttezza ed equilibrio nei rapporti contrattuali. Come testimonia, fra l’altro, l’istituzione di una “Consulta per la Regolazione del Mercato” costituita anche dalle rappresentanze degli imprenditori e già al terzo anno di attività. Questo opuscolo, concepito e realizzato dalle Associazioni dei Consumatori in collaborazione con la Camera aretina, prosegue l’opera di sensibilizzazione e divulgazione già avviata su questioni e temi di interesse generale, ma che risultano ancora poco conosciuti. Il ruolo svolto dal sistema bancario è assai delicato ma fondamentale per lo sviluppo economico del paese. Questa pubblicazione tratta dei rapporti banca/utente ed è motivata dalla forte convinzione che sia utile ogni iniziativa tesa a favorire il miglior rapporto tra le parti, anche alla luce dell’impegno in tale direzione profuso dall’ABI e dalle varie Associazioni consumeristiche. Nessuno può illudersi che un semplice opuscolo risolva problematiche complesse (ove peraltro i “tecnicismi” abbondano), tuttavia è un tentativo per cominciare a fare un po’ di chiarezza nell’interesse di tutti. Il Presidente Pietro Faralli IL CITTADINO E LA BANCA: CHIAREZZA E TRASPARENZA PER RICOSTRUIRE UN RAPPORTO DI FIDUCIA “La Repubblica incoraggia e tutela il risparmio in tutte le sue forme; disciplina coordina e controlla l’esercizio del credito” art. 47 Costituzione 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Pag.1 Introduzione: Dalla parte dei risparmiatori Pag.4 Il rapporto con la Banca Pag.6 La trasparenza delle condizioni contrattuali Pag.9 Il conto corrente bancario Pag.15 I servizi collegati al conto corrente Pag.18 Il credito al consumo Pag.23 La scelta del “Mutuo Casa” Pag.26 Il tasso d’interesse usurario Pag.28 I sistemi d’informazione creditizia (s.i.c.). Le “Liste Nere” dei cattivi pagatori Pag.31 Indicazioni minime per l’investimento del risparmio Pag.35 Il progetto “Pattichiari” 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 Introduzione: Dalla parte dei risparmiatori INTRODUZIONE Stiamo attraversando un periodo delicato nei rapporti tra banche e clienti, in parte dovuto a recenti e clamorose vicende finanziarie (bond argentini, obbligazioni Parmalat e Cirio, ecc.). Anche i contratti più comuni, come i semplici conti correnti ordinari, possono essere motivo di attrito. L’Associazione Bancaria Italiana (ABI),cercando di reagire a questa situazione, ha lanciato il programma “Pattichiari” proprio per cambiare profondamente il sistema dei rapporti banca e società. Il tema è del resto da tempo all’attenzione delle politiche comunitarie. Su di esso sono fortemente impegnate le Associazioni dei Consumatori. Molte norme recenti hanno introdotto maggiore trasparenza, obblighi d’informazione e nuove tutele. Nonostante la regolamentazione di pregio introdotta occorre fare ulteriori passi avanti, non solo nell’interesse dei singoli o di categorie di utenti ma nell’interesse della collettività intera e del sistema paese: è ben chiaro a tutti, ad esempio, che il mantenimento di condizioni di sviluppo non può in alcun modo prescindere dalla fiducia dei risparmiatori nel corretto funzionamento del mercato finanziario. 2 Dalla parte dei risparmiatori Questo opuscolo si rivolge a tutti coloro, e sono la maggior parte dei clienti, che più hanno bisogno di indicazioni e chiarimenti. Moltissimi hanno difficoltà anche solo a comprendere i documenti bancari (dai contratti agli estratti conto, alle varie comunicazioni periodiche). C’è anche l’urgente necessità di divulgare e di chiarire la normativa più recente, che introduce diritti e predispone a maggiore trasparenza e correttezza. Gli argomenti affrontati sono molti e di difficile comprensione: dai rapporti di conto corrente, alle diverse forme di credito, all’investimento del risparmio. Occorrerebbe ben più di un semplice opuscolo per trattarli in maniera esauriente. Si è comunque cercato di dare un taglio, per quanto possibile, sintetico e schematico. Chi ha collaborato alla stesura ha fatto ogni sforzo in tal senso. Un po’ di sforzo deve farlo, però, anche chi avesse intenzione di farne uso. 3 1 1. IL RAPPORTO CON LA BANCA CHIAREZZA E TRASPARENZA SONO UN DIRITTO, INFORMARSI È UN DOVERE. Scegliere la banca Le banche sono imprese che operano in concorrenza tra loro. In Italia gli sportelli bancari sono oltre 25.000 (circa 1 ogni 2.500 abitanti), spetta al cliente trarre vantaggio da tale abbondanza, scegliendo a chi affidarsi soltanto dopo aver confrontato e valutato le opportunità, contrattando le condizioni senza accontentarsi dell’offerta apparentemente migliore. Scegliere la banca vuol dire aver prima verificato se merita la nostra fiducia. Qualche regola di carattere generale che sarebbe utile osservare: 1. Prima di scegliere la propria banca sentire più interlocutori, confrontando le diverse offerte disponibili sul mercato bancario per verificare quale sia più conveniente. 2. Informarsi dettagliatamente su condizioni, costi e servizi offerti, su eventuali vantaggi riservati a particolari categorie di clienti. 3. Trattare per quanto possibile onde ottenere condizioni migliori di quelle proposte. 4. Leggere attentamente il contratto prima di firmarlo, analizzare tutte le clausole e chiedere chiarimenti (farsi aiutare da un conoscente esperto o da un’associazione di consumatori). Una conoscenza superficiale può riservare sorprese, mentre un cliente informato può trattare più efficacemente. 5. Successivamente controllare con attenzione la documentazione che via via si riceve per essere informati di ogni modifica. 4 Il rapporto con la Banca 1 IL CONTENZIOSO CON LA BANCA (“Ombudsman bancario”) In caso di controversia non risolta presso l’agenzia, prima di ricorrere ad altre vie è meglio provare a sperimentare alcuni rimedi semplici, gratuiti e con tempi certi. Si tratta di rimedi attivabili se la banca (o la società finanziaria) ha aderito all’accordo, promosso dall’ABI, che prevede l’istituzione di Uffici Reclami e dell’Ombudsman. RECLAMI Inoltrare al più presto un reclamo circostanziato scritto (raccomandata a/r) all’Ufficio Reclami istituito presso ogni banca (che comunque interrompe ogni decadenza o prescrizione). Allegare copia della documentazione relativa all’operazione o servizio oggetto di contestazione (che la banca è sempre tenuta a fornire su richiesta). OMBUDSMAN BANCARIO Ove l’Ufficio reclami non risponda entro 60 giorni, o la risposta sia sfavorevole, oppure non si dia attuazione all’accoglimento del reclamo, se il cliente agisce quale semplice consumatore (sono escluse le imprese ed i professionisti) e se la questione controversa non superi in valore i 10.000 euro, ci si può rivolgere all’Ombudsman Bancario. Si tratta di un organismo collegiale che ha sede in Roma e composto da 5 membri in rappresentanza, oltre che dell’ABI, della Banca d’Italia e di ordini professionali (avvocati e commercialisti). L’Ombudsman deciderà entro 90 giorni con decisione vincolante per la banca, che se non si adegua è soggetta alla pubblicazione a mezzo stampa dell’inadempienza. In ogni caso, in qualsiasi momento il cliente è libero di rivolgersi al Giudice del luogo ove risiede oppure alla Camera di Commercio per avvalersi delle procedure di conciliazione. 5 2 2. LA TRASPARENZA DELLE CONDIZIONI CONTRATTUALI La legge prevede vari obblighi d’informazione verso i clienti da parte di banche e di altri intermediari finanziari. L’informazione deve essere chiara ed esauriente. Pubblicità dei diritti del cliente e delle condizioni contrattuali Nei locali aperti al pubblico • deve essere esposto un avviso sulle principali norme di trasparenza, contenente anche ogni informazione sui diritti e sugli strumenti di tutela del cliente (si può averne copia); • devono essere pubblicizzate le informazioni su tassi, spese, oneri e altre condizioni contrattuali nonché sui principali rischi dell’operazione o del servizio; a tale fine devono essere messi a disposizione della clientela appositi fogli informativi. Se tassi, prezzi e condizioni applicate sono più sfavorevoli di quelli pubblicizzati (o non sono indicati nel contratto o nel contratto si fa rinvio agli usi), si applicano: • per gli interessi, i tassi dei Buoni Ordinari del Tesoro • gli altri prezzi e condizioni pubblicizzati ed in mancanza della pubblicità nulla è dovuto Informazione precontrattuale Prima di sottoscrivere il contratto il cliente ha diritto di ottenerne una copia completa per una ponderata valutazione del contenuto. La consegna non è in alcun modo impegnativa. Al contratto è unito un documento di sintesi, contenente le principali condizioni praticate. I contratti devono essere stipulati per iscritto (altrimenti sono nulli) e devono indicare il tasso d’interesse e ogni altro prezzo e condizione (non sono ammessi oneri non indicati specificamente nel contratto). Dopo la sottoscrizione una copia del contratto deve essere consegnata al cliente (che comunque ha diritto di averne copia in ogni momento); la consegna deve essere attestata con apposita firma sulla copia conservata dall’intermediario. 6 La Trasparenza delle condizioni contrattuali 2 Variazioni del contratto “sfavorevoli” alla clientela Possono essere modificati i tassi, i prezzi e le altre condizioni se il cliente ha specificamente approvato la relativa clausola (che compare sempre nei contratti). Le variazioni sfavorevoli sono però valide solo se comunicate per iscritto al domicilio del cliente tramite invio del «documento di sintesi», nel quale le variazioni sono evidenziate (diverso formato o colore). Il cliente ha diritto di recedere dal contratto entro 15 giorni e senza alcuna penalità. Variazioni generalizzate Se le variazioni sono applicate a tutta la clientela (come di regola accade) è sufficiente inserire un avviso nella Gazzetta Ufficiale, che vale come comunicazione. All’inserzione deve seguire l’affissione di appositi avvisi nei locali della banca aperti al pubblico e l’invio della comunicazione individuale alla prima occasione utile. Le comunicazioni periodiche alla clientela Almeno una volta all’anno il cliente deve ricevere: • un rendiconto indicante tutte le movimentazioni, le somme addebitate o accreditate e ogni altra informazione di rilievo; • il documento di sintesi delle condizioni contrattuali. Se si tratta di rapporti regolati in conto corrente il cliente può scegliere l’invio semestrale, trimestrale o mensile dell’estratto conto. Il rendiconto si intende approvato se il cliente non fa opposizione scritta entro 60 giorni. Diritto alla documentazione Il cliente ha diritto di ottenere copia della documentazione di ogni operazione compiuta negli ultimi dieci anni. Al momento della richiesta la banca deve indicare il costo presumibile. La documentazione deve essere fornita entro 90 giorni dalla richiesta (che è bene fare per iscritto ed inviare per raccomandata a.r.). 7 2 La Trasparenza delle condizioni contrattuali OPERAZIONI E SERVIZI SOGGETTI AGLI OBBLIGHI DI TRASPARENZA • depositi; • obbligazioni; • certificati di deposito e buoni fruttiferi; • altri titoli di debito; • mutui; • aperture di credito; • anticipazioni bancarie; • crediti di firma; • sconti di portafoglio; • leasing finanziario; • factoring; • altri finanziamenti; • garanzie ricevute; • conti correnti di corrispondenza; • incassi e pagamenti; • emissione e gestione di mezzi di pagamento; • emissione di moneta elettronica; • versamento e prelievo di contante presso sportelli automatici; • acquisto e vendita di valuta estera; • intermediazione in cambi; • custodia e amministrazione di strumenti finanziari; • locazione di cassette di sicurezza. (Riferimenti: artt. 115-120 del d.lgs. n. 385/1993, delibera CICR del 4.03.2003, provv. Banca d’Italia 25.07.2003) 8 3. IL CONTO CORRENTE BANCARIO 3 (c.c. di corrispondenza) Uso del conto corrente bancario Il c.c. si utilizza soprattutto per effettuare comodamente ogni operazione di incasso e di pagamento. Infatti oltre ad emettere e versare assegni, è possibile ricevere ed effettuare pagamenti o delegare la banca per quelli periodici (es. bollette delle utenze domestiche), oppure prelevare contante o pagare spese con la carta Bancomat o la carta di Credito. In sostanza si tratta di un servizio di cassa fornito dalla banca. Al conto può essere collegata la gestione di altri rapporti con le banche (pratiche di finanziamento, utilizzo di cassette di sicurezza, operazioni di investimento del risparmio, ecc.). Informarsi e trattare sempre Poiché gli interessi a credito sono molto bassi (in genere meno dell’1%, da cui va detratta la ritenuta fiscale del 27%), generalmente non coprono nemmeno le spese di gestione del conto corrente, che negli ultimi anni sono aumentate in maniera rilevante. Diventa perciò essenziale cercare di risparmiare sui costi sia confrontando le offerte delle banche, che trattando per quanto possibile sulle condizioni: tassi, prezzi (costi e commissioni varie) e condizioni sono sempre trattabili. Se si è titolari di più conti correnti valutare bene se è proprio necessario. Se non si utilizzano è meglio chiuderli, perché i costi di gestione possono portare il conto in passivo. Informarsi sempre su eventuali convenzioni o trattamenti di favore riservate ad alcune categorie di correntisti (professionisti, dipendenti dello stato, di enti pubblici, di grandi imprese, studenti, pensionati, ecc.). Quello di conto corrente è un contratto come un altro, quindi si può e si deve contrattare. 9 3 Il conto corrente Costi principali Si tenga presente che, oltre agli interessi a debito, sono molte e varie le voci di spesa che possono comparire nell’estratto conto, incidendo sul costo di gestione. Per citarne alcune: • spese per operazioni (costo di registrazione o di scrittura contabile); • spese di tenuta conto (costo di gestione del conto corrente); • spese di produzione/invio dell’estratto conto e delle comunicazioni condizioni; • spese fisse di chiusura periodica del conto (che si applicano ogniqualvolta si conteggiano gli interessi); • spese di chiusura definitiva (estinzione) del conto • costo dei blocchetti degli assegni; • commissioni richieste per singole operazioni (es. bonifici,pagamento bollette, ecc.); • spese di custodia e amministrazione titoli; • la commissione di massimo scoperto (si applica quando il conto va “a debito” e consiste in una percentuale fissa calcolata sul saldo negativo di maggiore importo - anche di un solo giorno - registrato fra due chiusure periodiche del conto); • le spese relative all’utilizzo di carte di credito e bancomat • spese di gestione fido; • l’imposta di bollo sull’estratto conto (euro 34,20 per le persone fisiche, 73,80 negli altri casi). Le spese variano da banca a banca, che possono applicare solo alcune di queste voci e a costi differenti (ci sono banche che invece applicano un canone mensile omnicomprensivo o un forfait per alcune voci di spesa). Confrontare le condizioni offerte da più banche richiede tempo ed impegno, ma si può risparmiare in maniera non indifferente. 10 Il conto corrente 3 Cosa sono le valute La valuta è il giorno da cui vengono conteggiati gli interessi sulle somme versate dal correntista. I giorni di valuta sono i giorni che devono trascorrere affinché la somma versata cominci a produrre interessi. La valuta varia secondo il tipo di versamento e dipende dalle condizioni normalmente praticate dalla banca e dal potere di contrattazione del correntista: solo per il contante, per gli assegni circolari della stessa banca e per gli assegni bancari della stessa agenzia la legge impone la valuta del giorno del versamento. Per gli altri assegni invece si applicano alcuni giorni di valuta, in particolare se sono “fuori piazza” (assegno emesso su conto acceso presso un’agenzia di altro comune) si può arrivare fino a otto giorni di valuta. I giorni di valuta sono “lavorativi” (occorre aggiungere i sabati e le domeniche). Occorre fare molta attenzione al gioco delle valute perché può mandare in passivo il conto all’insaputa del correntista, con l’aggravio della commissione di massimo scoperto e della chiusura contabile trimestrale (con le relative spese). È evidente che i giorni di valuta applicabili alle singole operazioni si traducono in costi (l’interesse che non viene lucrato dal correntista). È bene quindi rammentare che anche le valute, come i tassi d’interesse, si possono negoziare. no 3Giug ito: d Accre 03 O LUGLI Intestazione del conto corrente Il c.c. può essere intestato anche a più persone (c.c. cointestato). In questo caso occorre valutare se è il caso che ogni intestatario possa agire da solo (firma disgiunta), o se convenga che ogni operazione sia approvata da entrambi (“firma congiunta” o “collettiva”). e conseguenze sono rilevanti: nel primo caso ogni operazione compiuta da uno dei titolari all’insaputa dell’altro vale anche per quest’ultimo (che potrebbe essere chiamato a rispondere dell’esposizione debitoria causata dall’operazione). L È possibile anche autorizzare un’altra persona ad operare per conto dell’intestatario (delega di firma), sul quale comunque ricadono gli effetti delle operazioni compiute dalla persona delegata. 11 3 Il conto corrente Chiusura periodica (contabilizzazione e capitalizzazione degli interessi) La chiusura periodica (in genere ogni tre mesi) è il momento in cui vengono chiusi contabilmente i rapporti di dare e avere e calcolati gli interessi, che vengono portati in conto alla data di chiusura unitamente alle relative spese/commissioni e alle trattenute fiscali (liquidazione delle competenze), producendo a loro volta interessi (capitalizzazione). Se il conto è nel frattempo andato “in rosso” (saldo passivo) si pagano per tutta la durata interessi assai elevati, oltre alla commissione di massimo scoperto. È meglio quindi non abusarne e contrattare la concessione di un “fido”, risparmiando qualche punto di interesse. L’estratto conto L’estratto conto è il rendiconto di tutte le operazioni effettuate e viene inviato periodicamente a scelta del cliente (annuale, semestrale, trimestrale o mensile: generalmente è trimestrale e coincide con la chiusura del conto). Spesso l’invio dell’estratto ha un costo. Pur apparendo complicato è opportuno imparare a leggerlo per verificare rendimenti e costi di gestione, e per controllare eventuali errori di contabilizzazione (addebiti plurimi, importi o valute errati, accrediti mancanti, ecc.). Per effettuare il controllo occorre però conservare memoria delle operazioni via via effettuate annotandole con qualsiasi mezzo. In ogni caso non bisogna avere timore di insistere nel chiedere ogni spiegazione o chiarimento: non si chiede una cortesia, si esercita un diritto. I reclami contro l’estratto conto devono essere inoltrati alla banca per iscritto con specifiche contestazioni entro 60 giorni dalla ricezione dell’estratto conto. In ogni caso si può sempre impugnarlo per “errori di scritturazione o di calcolo, omissioni o per duplicazioni di partite” nel termine di 10 anni dalla data di ricevimento. È buona norma conservare gli estratti conto anche fino a dieci anni (potrebbero tornare utili). 12 Il conto corrente 3 STRUTTURA DELL’ESTRATTO CONTO Elenco dei movimenti - La prima cifra che compare è il saldo iniziale del periodo e corrisponde al saldo del precedente estratto, l’ultima è quella del saldo finale del periodo (il “saldo” è la differenza fra i totali delle somme registrate a credito e a debito). È suddiviso in 5 colonne che riportano per ciascuna operazione: 1. la data (il giorno dell’operazione); 2. la valuta (giorno in cui l’operazione viene contabilizzata dalla banca e produce interessi); 3. movimento dare o importo a debito (indica la somma uscita dal conto corrente); 4. movimento avere o importo a credito (indica la somma entrata nel conto corrente); 5. causale o descrizione dell’operazione. Può comparire anche una sesta colonna dove è riportato il numero identificativo della singola operazione. Riassunto scalare (o conto scalare) È suddiviso in 5 colonne che riportano per ciascuna operazione: 1. la valuta (giorno in cui l’operazione viene contabilizzata dalla banca e produce interessi); 2. il saldo per valuta (saldo del conto per ogni valuta, il segno positivo/negativo indica se si è a credito o a debito); 3. i giorni di valuta (la durata di ciascun saldo); 4. numeri debitori (saldi per valuta negativi : 100 x giorni di valuta); 5. numeri creditori (saldi per valuta positivi : 100 x giorni di valuta). Conteggio delle competenze 1. Interessi debitori (totale dei n° debitori x tasso passivo : 365); 2. Interessi creditori (totale dei n° creditori x tasso attivo : 365) (Eventuali variazioni dei tassi devono risultare nel conteggio); 3. Commissione massimo scoperto; 4. Spese. Riepilogo delle competenze Somma algebrica degli interessi attivi/passivi, delle commissioni e delle altre spese; il totale costituisce lo “sbilancio delle competenze” e sarà accreditato/addebitato sul conto con la valuta dello stesso giorno di chiusura del conto. 13 3 Il conto corrente L’assegno scoperto (assegno senza “provvista”) Se l’assegno non risulta coperto (il saldo del conto è passivo), si corre il rischio di venire protestati e quindi di comparire nell’Elenco dei protesti, diventando soggetti inaffidabili ai quali difficilmente si farà credito. Si può essere cancellati dall’elenco solo dopo un anno dal protesto, dopo avere ottenuto dal giudice la riabilitazione (dietro pagamento del dovuto con spese ed interessi e sempre che non ci sia stato un altro protesto). Poiché si può essere protestati anche per somme modeste, magari perché non si è tenuto conto del gioco delle valute, è bene essere sicuri che l’assegno sia coperto prima di emetterlo. C’è un’altra grave conseguenza: si corre il rischio di venire iscritti per sei mesi nell’archivio del Centro di Allarme Interbancario (C.A.I.), che oltre al pagamento di sanzioni amministrative comporta il divieto di emettere assegni (impedendo praticamente l’apertura di conti correnti presso altre banche). Per evitarlo è indispensabile pagare l’assegno entro 60 giorni dal preavviso che la banca è tenuta ad inviare. La banca “on line“ Ormai quasi tutte le banche offrono l’opportunità di gestire via internet il conto corrente. Ciò consente di poterlo fare comodamente anche da casa nell’arco delle 24 ore, senza la necessità di recarsi allo sportello, fare code o rispettare gli orari. Alcune banche operano esclusivamente on line. In generale vengono offerte condizioni migliori sia in termini di costi di gestione che di interessi (è bene comunque verificarle attentamente). A parte la scarsa dimestichezza con il computer rispetto ad altri paesi, una remora all’utilizzo di queste possibilità dipende dal livello di sicurezza e di segretezza delle operazioni (che gli operatori si sforzano di assicurare con sistemi di protezione più evoluti e sofisticati). In ogni caso valgono tutte le osservazioni ed indicazioni già passate in rassegna. 14 4. I SERVIZI COLLEGATI AL CONTO CORRENTE: 4 BANCOMAT E CARTA DI CREDITO Il bancomat È un pratico sistema di utilizzo del conto corrente, tramite una tessera magnetica che consente di effettuare le seguenti operazioni, presso gli sportelli automatici abilitati, digitando un codice personale: • prelevare denaro nelle 24h (in genere con limite massimo di `250,00 al giorno `1.500,00 al mese); • effettuare pagamenti di merci e di servizi (servizio POS: point of sale, ossia punto vendita); • effettuare ricariche del cellulare; • ottenere saldi ed estratti conto. I costi di prelevamento: nessuna commissione presso la propria banca e fino a ` 3,00 per operazione presso altra banca (è possibile negoziare il costo delle commissioni). La carta di credito È un mezzo di pagamento tramite tessera magnetica, che evita l’uso del contante o dell’assegno quando chi fornisce il bene o servizio sia convenzionato (il marchio della carta è esposto all’esterno dell’esercizio). Si possono effettuare anche prelievi di contante utilizzando un codice personale segreto (PIN), però il costo dell’operazione può arrivare fino al 4% sull’importo prelevato. È anche una forma di “credito al consumo” quando viene concordato con l’emittente (può anche non essere una banca) il pagamento rateale in base ad un piano di rimborso personalizzato (gli interessi sono però elevati). Il limite di utilizzo viene concordato con l’emittente che invia periodicamente l’estratto conto, ove sono riportate data, importo e indicazione del punto vendita. È bene controllarlo riscontrando le ricevute in possesso. Sull’estratto si pagano le spese d’invio e l’imposta di bollo. 15 4 I servizi collegati al conto corrente Può essere utilizzata anche per pagamenti via internet, via telefono o per corrispondenza (“contratti a distanza”) comunicando il numero della carta e la scadenza. In questi casi c’è sempre il rischio che qualcuno utilizzi il numero della carta per effettuare acquisti a spese del titolare. Per gli acquisti on line è meglio utilizzare siti la cui affidabilità è nota o che utilizzino protocolli di sicurezza. In ogni caso se si dimostra l’uso fraudolento della carta al consumatore deve essere riaccreditato il pagamento illecito. Furto o smarrimento della tessera Occorre telefonare immediatamente ai numeri verdi forniti dall’emittente, che è bene portare con sé, per attivare il blocco della carta (per il bancomat è il numero 800 822056). Se si è all’estero il numero è diverso. Ci si può anche rivolgere direttamente alla propria banca. In caso di carta abilitata anche alle funzioni bancomat occorre telefonare a due numeri, quello per il bancomat e quello per la carta. In caso di contestazioni può tornare utile avere preso nota di ora e giorno del blocco, del nome dell’operatore del servizio e dell’eventuale codice assegnato al blocco. Presentare subito denuncia di furto o smarrimento a Polizia o Carabinieri. Entro 48 ore dal blocco darne conferma per iscritto (raccomandata a.r.) alla banca o alla società emittente, allegando copia della denuncia. È molto importante la rapidità del blocco: tutte le operazioni effettuate da terzi prima del blocco restano a carico del titolare. Dopo il blocco resta a suo carico solo una franchigia di 150 euro. Clonazione della carta Come per lo smarrimento ed il furto, appena ci si accorge che qualcuno ha duplicato la carta bisogna procedere al blocco. Per accorgersi della clonazione occorre controllare di frequente i movimenti. In genere, se non vengono accertate responsabilità del titolare, gli importi addebitati vengono riaccreditati. 16 I servizi collegati al conto corrente 4 Consigli pratici • Poiché la tessera contiene un banda magnetica ove sono registrati i dati del correntista e della banca, per evitare danneggiamenti è meglio conservarla in apposita custodia, evitando il contatto con altri oggetti. • Mai tenere il codice assieme alla tessera nel portafoglio o in borsa, chi ne viene in possesso può utilizzarli. Meglio quindi memorizzarlo, oppure annotarlo cercando di camuffarne il significato. • Al momento del pagamento non perdere di vista la carta e se si nota un comportamento sospetto effettuare il blocco. Ci sono stati casi di clonazione avvenuti presso gli esercizi commerciali. • Se non si ricorda il codice segreto non bisogna insistere nel prelievo: dopo tre errori lo sportello automatico trattiene la tessera per sicurezza. • Non gettare la ricevuta dopo l’acquisto con la carta di credito: il codice e la data di scadenza (riportati sulla ricevuta), potrebbero essere utilizzati a vostra insaputa e a vostro debito. • Fare attenzione alle frequenti truffe, sempre più ingegnose, attuate presso gli sportelli automatici con vari espedienti: non abbandonare lo sportello se la carta risulta stranamente inceppata e bloccarla; se si nota qualcosa di strano nell’apparecchiatura rinunciare all’operazione, tenere coperta la mano mentre si digita il codice. 17 5 5. IL CREDITO AL CONSUMO Definizione Il “credito al consumo” è regolato dalla legge, che lo definisce come credito alla persona fisica che agisce come consumatore, concesso da banche e finanziarie sotto forma di finanziamento o analoga facilitazione finanziaria per importi variabili da 150 a 31.000 euro. Vi rientrano: • i finanziamenti con rimborso rateizzato per l’acquisto di determinati beni o servizi; • le aperture di credito in conto corrente ad utilizzo rotativo o “revolving credit” (associato o meno all’uso di una carta di credito), col quale il cliente ha a disposizione una somma determinata, un fido che diminuisce per via dell’utilizzo e cresce per effetto dei rimborsi decisi autonomamente dallo stesso cliente (è comunque prevista una rata minima mensile); • la cessione del quinto dello stipendio, il prelievo della rata dovuta si effettua direttamente sulla busta paga con una ritenuta del datore di lavoro, con il limite di un quinto dello stipendio e per una durata non superiore a 10 anni; vale anche per i pensionati, i lavoratori a tempo determinato e a certe condizioni anche per il lavoro autonomo; è l’unica possibilità di credito per chi è protestato o risulta un “cattivo pagatore”, di norma a garanzia del credito viene vincolata la liquidazione (TFR: trattamento di fine rapporto); • la dilazione di pagamento concessa direttamente da chi vende il bene o il servizio. I tassi d’interesse sono comunque elevati e variano secondo la forma di credito al consumo prescelta. 18 Il credito al consumo 5 Requisiti del contratto Deve avere forma scritta, pena la nullità, e deve essere consegnato in copia al consumatore. Il contratto deve obbligatoriamente indicare: • l’ammontare e le modalità di finanziamento; • il numero, l’importo e la scadenza delle singole rate; • il Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG) e le condizioni per la sua variazione (se prevista); • importo e causale degli oneri esclusi dal calcolo del TAEG; • eventuali garanzie richieste dal concedente il credito; • eventuali coperture assicurative richieste al consumatore il cui costo non è incluso nel TAEG. Nessuna somma può essere richiesta o addebitata al cliente se non espressamente prevista dal contratto. Se mancano le clausole o sono nulle vengono sostituite automaticamente con i seguenti criteri: • il TAEG si riduce al tasso nominale minimo dei BOT annuali emessi negli ultimi 12 mesi; • la scadenza del credito è a trenta mesi; • cessa ogni garanzia o copertura assicurativa per il finanziatore. Cos’è il TAEG (Tasso Annuo Effettivo Globale) Rappresenta il costo totale del credito a carico del consumatore espresso in percentuale annua del credito concesso e comprende gli interessi e tutti gli oneri da sostenere (comprende: spese di istruttoria, di riscossione, di mediazione, per assicurazioni e garanzie per morte, invalidità, infermità o disoccupazione; non comprende: penali per inadempimento e spese per assicurazioni o garanzie diverse). Deve essere indicato nella pubblicità insieme al periodo di validità. È il dato più importante da tenere presente prima di stipulare il contratto, a patto però che il TAEG sia calcolato nella maniera corretta includendovi tutte le voci di spesa indicate nel decreto ministeriale 8.07.1992. A poco serve il semplice Tasso Annuo Nominale (TAN) che viene talvolta indicato nella pubblicità per rendere più appetibile l’offerta, ma non comprende spese e commissioni varie. 19 5 Il credito al consumo L’estinzione anticipata Il consumatore può sempre rinunciare alla rateazione mediante versamento al creditore del capitale residuo, degli interessi ed altri oneri maturati nel frattempo e, se prevista dal contratto, di una penale comunque non superiore all’uno per cento del capitale residuo. La puntualità nel pagamento delle rate è importante Attenzione alla puntualità nel rimborso delle rate, può essere applicata una mora che consiste in maggiorazioni “salate” degli interessi su quanto dovuto. Si può finire iscritti nelle banche dati che registrano i nominativi dei debitori inadempienti diventando un “cattivo pagatore”, con tutte le conseguenze del caso (vedi il capitolo 8). Si può decadere dal beneficio del termine, ossia chi ha concesso il credito può risolvere il contratto e chiedere l’immediato pagamento del debito restante. I prestiti finalizzati Quando il credito al consumo ha per oggetto l’acquisto di un determinato bene o servizio, questo deve essere descritto analiticamente nel contratto insieme al prezzo in contanti, a quello stabilito dal contratto e all’eventuale acconto, pena la nullità del contratto stesso. Normalmente si tratta di finanziamenti concessi presso il fornitore del bene o servizio, che in genere è convenzionato con la finanziaria ed ha delega per agire in suo nome. 20 Il credito al consumo 5 Le difficoltà nascono quando il bene si rivela difettoso o non conforme, oppure il servizio non viene fornito o non corrisponde a quanto pattuito, o comunque i diritti dell’acquirente risultano lesi. La situazione può diventare problematica per il consumatore, che si vede costretto a proseguire il pagamento delle rate sotto a minaccia di decreti ingiuntivi o di iscrizione nelle “liste dei cattivi pagatori”. Ciò avviene poiché di norma si è stipulato due distinti contratti con soggetti diversi: quello di acquisto con il fornitore e quello di credito al consumo con la finanziaria (il problema in pratica non sussiste quando è lo stesso fornitore a concedere il credito sotto forma di dilazioni di pagamento, senza l’intervento di finanziarie). Questa è l’unica possibilità che la normativa prevede: “Nei casi di inadempimento del fornitore di beni e servizi, il consumatore che abbia effettuato inutilmente la costituzione in mora ha diritto di agire contro il finanziatore nei limiti del credito concesso, a condizione che vi sia un accordo che attribuisce al finanziatore l’esclusiva per la concessione di credito ai clienti del fornitore.” Che tuttavia è di rara applicazione poiché spesso il rapporto di esclusiva non c’è. In conclusione appare evidente lo squilibrio in senso sfavorevole al consumatore, che a fronte di inadempienza del fornitore non ha modo di interrompere il pagamento del prestito finalizzato all’acquisto del bene/servizio. Il recesso dal contratto di acquisto: effetti sul credito al consumo (due casi particolari) Nei “contratti a distanza” (ossia stipulati via internet, per telefono o per corrispondenza, quale che sia il bene/servizio fornito), quando l’acquisto è coperto da un credito concesso al consumatore direttamente dal fornitore, oppure da un altro soggetto in base ad accordi con il fornitore, il diritto di recesso esercitato nei 10 giorni (previsto per questo tipo di contratti) comporta automaticamente la risoluzione del contratto di credito, senza alcuna penalità (art. 5/8° comma, D. Lgs 185/99). Ciò vale anche per i contratti di acquisto in “multiproprietà” (art. 8 D. Lgs 427/98). 21 5 Il credito al consumo Consigli pratici e avvertenze • Occorre fare particolare attenzione quando ci si rivolge a canali di credito diversi da quelli bancari: si potrebbe incappare in società finanziarie poco corrette che calcolano a loro favore il TAEG, riservandovi in ultimo la sorpresa di costi aggiuntivi non calcolati in precedenza. • Capire se si sta trattando direttamente con una finanziaria o con un intermediario, il “mediatore creditizio”. Nel secondo caso non c’è niente di cui preoccuparsi, basta avere ben chiaro che si pagheranno anche i costi della mediazione (sempre che l’intermediario sia serio: assumere informazioni in merito). Il mediatore deve essere iscritto all’apposito albo tenuto dall’Ufficio Italiano Cambi. Fare attenzione se vengono richiesti anticipi: non è buon segno. • Chiedere ed insistere per sapere qual’è il TAEG, quali voci di spesa vi sono incluse e quali restano escluse: dalle risposte ricevute, specie se evasive o poco chiare, si potrebbe intuire che forse c’è qualcosa che non va. • Se non si ha familiarità con tassi, TAEG e altre diavolerie del genere (è abbastanza normale che sia così, la materia non è semplice), prendere tempo e rivolgersi ad una persona di fiducia che ne sa più di voi, oppure ad una qualsiasi associazione di consumatori. • Le finanziarie devono essere iscritte nell’apposito elenco tenuto dall’Ufficio Italiano Cambi. • Per i prestiti su internet (Online) valgono le stesse regole: possono essere vantaggiosi ma comunque bisogna fare attenzione. • Anche per l’esercizio del credito al consumo valgono gli obblighi di trasparenza delle condizioni contrattuali già visti al capitolo 2. (Riferimenti: artt. 121 – 128 D.Lgs. 1.09.1993n n. 385; D.M. 8.07.1992) 22 6. LA SCELTA DEL “ MUTUO CASA” 6 Si tratta del mutuo a cui si ricorre per finanziare l’acquisto, la costruzione o la ristrutturazione di immobili ad uso abitativo. Normalmente copre dal 70 all’80% del valore dell’immobile ed è garantito da ipoteca sullo stesso immobile. Il mercato offre soluzioni diverse (durata e tipo di tasso) e le condizioni variano da banca a banca. Quindi la prima regola è quella di consultare più istituti di credito, raccogliendo la documentazione scritta sulle diverse formule che ciascuno offre, per poterle confrontare con la calma necessaria. Valgono tutti gli strumenti di pubblicità già visti al capitolo 2 (avvisi, fogli informativi, schema contrattuale e documento di sintesi). In particolare prima di concludere farsi consegnare per tempo una copia del contratto che sarà stipulato, per poterlo leggere con attenzione (la consegna non è in alcun modo impegnativa). Contratto e documento di sintesi devono riportare il TAEG (vedi capitolo 5). La durata del mutuo È variabile e dipende dalle esigenze personali, si può arrivare anche a trenta anni. Tenere presente che quando aumenta la durata del mutuo aumenta anche la spesa per interessi, mentre l’importo della rata diminuisce. Prima di decidere la formula giusta bisogna avere stabilito quale spesa si può sostenere, secondo la frequenza preferibile (mensile, bimestrale, ecc.), con il reddito a disposizione garantendo il mantenimento del tenore di vita desiderato. È questa è una scelta personale, ma va ben ponderata prima di ogni decisione (in ogni caso chi concede il mutuo tiene conto delle capacità di reddito nel determinare la rata) 23 6 La scelta del mutuo casa Il tasso di interesse Può essere fisso o variabile. Quando è fisso si ha il vantaggio di conoscere in anticipo il costo del mutuo (le rate sono costanti). Il tasso variabile (o indicizzato) dipende dall’andamento di un parametro al quale è legato. Si tratta di un tasso d’interesse di riferimento, specificato nel contratto e che si può tenere facilmente sotto controllo, al quale viene applicata una maggiorazione fissa (spread). È sempre inferiore al tasso fisso (uno o due punti in meno). La scelta tra fisso e variabile non è agevole ed è sempre, in sostanza, una scommessa sull’andamento futuro. In linea generale il tasso fisso è più conveniente quando i tassi sono bassi e tendono a crescere (è anche quello più adatto per chi percepisce redditi da lavoro dipendente). Il tasso variabile invece segue sempre l’andamento del mercato Spesso vengono offerti mutui a tasso misto, cioè in parte a tasso fisso ed in parte a tasso variabile, secondo varie combinazioni. Ad esempio per un primo periodo a tasso fisso con possibilità ad una certa scadenza di optare per il variabile. Frequenti sono anche le offerte promozionali di un tasso agevolato (tasso d’ingresso) per un breve periodo iniziale. La valutazione della scelta migliore si fa in questi casi più complessa. È bene porre grande attenzione. Le spese accessorie Bisogna fare attenzione anche alle spese accessorie per l’accensione del mutuo (saranno detratte dalla somma che verrà erogata). Si tratta dei seguenti costi: • spese di istruttoria, sono le commissioni dovute alla banca per gestire la pratica di mutuo, possono essere espresse in valore assoluto o in percentuale sull’importo; 24 • spese per la perizia di stima dell’immobile, sostenute per pagare il tecnico che accerta il valore dell’immobile dato in garanzia; La scelta del mutuo casa 6 • spese di incasso, è il costo addebitato per l’incasso di ogni rata; • spese notarili, è il compenso per il notaio che redigerà il contratto provvedendo all’iscrizione dell’ipoteca sull’immobile (per un importo ben superiore all’importo da erogare, in modo da coprire capitale, interessi, spese e qualsiasi altro onere per il recupero del credito); • imposta sostitutiva, è pari allo 0,25% sull’importo del finanziamento; • spese per l’assicurazione dell’immobile, viene pagata dal cliente (graverà annualmente insieme al rateo) ed è vincolata a favore della banca. Altri elementi da valutare Il tasso di mora sui ritardi è una penale in genere consistente in un interesse aggiuntivo (oltre quello pattuito) applicabile sulle somme che risultano non pagate alla scadenza prevista. Il costo per l’estinzione anticipata del mutuo è una penale che si paga per esercitare tale facoltà (normalmente prevista) ed è espressa di norma in una percentuale da applicarsi sul capitale residuo. Se molto onerosa può essere abusiva in quanto vessatoria, e quindi inefficace. Accertarsi se il contratto preveda limitazioni alla facoltà di vendere l’immobile nel corso della durata del mutuo. A parte la questione dell’abusività della norma, è comunque una forte limitazione ove la vendita diventasse necessaria. Il ritardato pagamento Il contratto di mutuo può essere revocato (risoluzione del contratto con richiesta di restituzione anticipata) solo per il ritardato pagamento di almeno sette rate, anche non consecutive. Tenere presente che si considera ritardato pagamento quello effettuato tra il 30° ed il 180° giorno dalla scadenza della rata (il pagamento oltre il 180° giorno può portare alla risoluzione). Il ritardo può comunque causare l’iscrizione nelle banche dati che registrano i nominativi dei debitori inadempienti, si diviene “cattivo pagatore”, con tutte le conseguenze del caso (vedi il capitolo 8). 25 7 7. IL TASSO D’INTERESSE USURARIO Oltre un certo limite fissato dalla legge il tasso diventa usurario. Ciò comporta che la clausola contrattuale che li prevede è nulla, e nulla è dovuto a titolo di interessi. La legge stabilisce un criterio da applicare per poter stabilire quando il tasso è usurario: è tale il tasso applicato quando supera del 50% un “tasso soglia” predeterminato, costituito dal tasso effettivo globale medio praticato dalle banche e dagli intermediari finanziari. È il ministero del Tesoro che rileva trimestralmente i tassi medi, che vengono poi pubblicati in forma di tabella nella Gazzetta Ufficiale. La tabella deve essere affissa in modo facilmente visibile in ciascuna sede o dipendenza aperta al pubblico. I tassi medi vengono rilevati distintamente (e suddivisi in classi di importo del credito) per le seguenti categorie omogenee di operazioni: • aperture di credito in conto corrente con o senza garanzia; • finanziamenti per anticipi su crediti e documenti, sconti di portafoglio commerciale, altri finanziamenti a breve, medio e lungo termine alle imprese, effettuati dalle banche; • factoring: anticipi su crediti acquistati e su crediti futuri; • crediti personali ed altri finanziamenti alle famiglie di consumatori, a breve e a medio e lungo termine, effettuati dalle banche; • finanziamenti per anticipi su crediti e documenti, sconti di portafoglio commerciale, crediti personali e altri finanziamenti a breve, medio e lungo termine, effettuati a consumatori e ad imprese da intermediari finanziari non bancari; • prestiti contro cessione del quinto del quinto dello stipendio; • leasing; • crediti finalizzati all’acquisto rateale di beni di consumo, credito revolving e con utilizzo di carte di credito; 26 • mutui con garanzia reale, a tasso fisso e a tasso variabile. Il tasso d’interesse usurario 7 Nei tassi non vengono comprese le “commissioni di massimo scoperto” e gli “interessi di mora” concordati per i casi di ritardato pagamento (che sono comunque rilevati e pubblicati). In taluni casi (specificati dall’art. 644/ 3° comma, cod.pen.) può esservi usura anche se il tasso è inferiore a limite predetto. NOTA BENE Il tasso da considerare per la verifica non è il Tasso Annuo nominale (TAN), ma bensì il Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG), il quale, come già visto al capitolo 5, comprende anche le spese di istruttoria, di riscossione, per assicurazioni e garanzie imposte, di mediazione. Infatti, ai sensi dell’art. 644/4° comma del codice penale: “Per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito”. 27 8 8. I SISTEMI DI INFORMAZIONE CREDITIZIA (S.I.C.). LE “LISTE NERE” DEI CATTIVI PAGATORI. La materia è sicuramente complicata, ma considerata la “delicatezza” delle questioni di cui si tratta è meglio un’informazione un pò più dettagliata. Esistono sistemi informativi a disposizione di banche e società finanziarie. Sono banche dati ove vengono registrate le informazioni relative a richieste di finanziamento in corso, a finanziamenti concessi, a ritardi e mancati pagamenti (vengono anche dette “Centrali rischi”). Servono a verificare l’affidabilità e la solvibilità di chi richiede un prestito e quindi a limitare i rischi di esposizione di banche e finanziarie. In pratica queste non solo si informano prima di concederlo, ma vengono tenute aggiornate sulla situazione del debitore: ciò significa che il finanziamento richiesto può essere negato e che possono essere chiuse linee di credito già concesse. Centrali rischi pubbliche o private • Servizio centralizzato dei rischi gestito dalla Banca d’Italia per i finanziamenti superiori a 75.000 euro (è una c.r. pubblica). • Servizio centralizzato di rilevazione dei rischi creditizi d’importo contenuto (CRIC) per i finanziamenti d’importo tra 31.000 e 75.000 euro, gestito da S.I.A. spa sotto la vigilanza della Banca d’Italia. • Sistemi d’informazione creditizia gestiti da privati per i finanziamenti d’importo inferiore a 31.000 euro. 28 I Sistemi di Informazione Creditizia 8 Codice di deontologia e buona condotta per le centrali private Mentre le centrali rischi pubbliche sono gestite secondo le procedure dettate dalla Banca d’Italia, che ne garantiscono il corretto funzionamento (in particolare, si è cancellati dopo 12 mesi dalla estinzione del debito), mancava una precisa disciplina per le centrali private. In passato si poteva essere iscritti anche per minimi ritardi di pagamento e non c’era molta certezza sui tempi di conservazione dei dati pur avendo comunque estinto il debito (i dati personali rimanevano visibili anche per più di cinque anni). A questa situazione ha posto rimedio il Codice di deontologia e buona condotta, promosso dal Garante per la Protezione dei Dati Personali e varato nel 2004. Il codice prevede: • l’informativa scritta per il cliente contenente l’indicazione: dei S.I.C. utilizzati, dei tempi di conservazione dei dati, delle modalità di accesso ai dati personali e di esercizio dei relativi diritti (deve essere consegnata a chi richiede il finanziamento al momento della raccolta dei dati personali); • nel caso di richiesta di credito non accolta, la banca/finanziaria deve comunicare al richiedente se ha consultato dati personali relativi ad informazioni creditizie di tipo negativo, indicando gli estremi identificativi del S.I.C. da cui sono state rilevate e del relativo gestore; • il consenso al trattamento ed utilizzo dei dati personali può essere sempre revocato quando non vi sono ritardi o inadempimenti nei pagamenti, ciò vale solo per i consumatori (escluse quindi le imprese), per le informazioni negative non serve il consenso; • il preavviso di registrazione al verificarsi di ritardi nei pagamenti, (il primo ritardo è visibile solo dopo 15 giorni dal preavviso); • tempi definiti e più ragionevoli per le morosità da segnalare (è vietata la registrazione di lievi ritardi di pagamento o relativi ad una sola rata); 29 8 I Sistemi di Informazione Creditizia • una tabella dei tempi di conservazione dei dati nei S.I.C. (che sono ora certi e più brevi): richieste di finanziamento 6 mesi, qualora l’istruttoria lo richieda, o 1 mese in caso di rifiuto della richiesta o rinuncia alla stessa morosità di due rate o di due mesi poi 12 mesi dalla regolarizzazione sanate ritardi superiori sanati anche su transazione 24 mesi dalla regolarizzazione eventi negativi (ossia morosità, gravi 36 mesi dalla data di scadenza contrattuale inadempimenti, sofferenze) non sanati del rapporto o dalla data in cui è risultato necessario l’ultimo aggiornamento (in caso di successivi accordi o altri eventi rilevanti in relazione al rimborso) rapporti che si sono svolti positivamente 36 mesi in presenza di altri rapporti con (senza ritardi o altri eventi negativi) eventi negativi non regolarizzati. Nei restanti casi, nella prima fase di applicazione del codice di deontologia, il termine sarà di 36 mesi dalla data di cessazione del rapporto o di scadenza del contratto, ovvero dal primo aggiornamento effettuato nel mese successivo a tali date In ogni caso, le norme di protezione dei dati personali garantiscono il diritto di accedere ai dati personali custoditi dai S.I.C., tramite richiesta scritta e documentata alla banca/finanziaria (o allo stesso S.I.C.), e di ottenere rapidamente qualsiasi rettifica, aggiornamento o cancellazione. Ove non si ottenga quanto richiesto ci si può rivolgere direttamente al Garante. Si deve tenere altresì presente che banche e finanziarie per verificare la solidità e l’affidabilità di chi chiede finanziamenti tengono conto anche di informazioni patrimoniali di diverso genere (sequestri, pignoramenti, fallimenti), fornite da società specializzate che attingono notizie d’interesse in vario modo. Ad esempio l’iscrizione nel Registro Informatico dei Protesti per cambiali o assegni insoluti (è consultabile da chiunque presso ogni Camera di Commercio). 30 (Riferimenti: D.Lgs. 30.06.2003 n. 196 “Codice in materia di protezione di dati personali”; Deliberazione Garante Protezione dati Personali 16.11.2004 n. 8 “Codice di deontologia e di buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti) 9 9. INDICAZIONI MINIME PER L’INVESTIMENTO DEL RISPARMIO Il problema della gestione del risparmio richiederebbe un opuscolo a sé stante a causa della complessità della materia. Qui ci limiteremo ad elencare le principali regole generali per la tutela del cliente, che devono osservare i soggetti abilitati a fornire servizi di investimento: banche, società di intermediazione mobiliare (SIM), società di gestione del risparmio (SGR), altri intermediari finanziari autorizzati. Regole di comportamento Gli intermediari finanziari devono: 1. comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza nell’interesse dei clienti e per l’integrità dei mercati; 2. acquisire le informazioni necessarie dai clienti e tenerli sempre adeguatamente informati; 3. ridurre al minimo il rischio di conflitti di interessi, assicurando comunque ai clienti trasparenza ed equo trattamento; 4. assicurare l’efficiente svolgimento dei servizi; 5. garantire una gestione indipendente, sana e prudente e adottare misure idonee per salvaguardare i diritti dei clienti sui beni affidati; 6. Astenersi da operazioni non adeguate; 7. Informare il cliente delle riduzioni del patrimonio affidato. Obblighi di informazione Prima di concludere il contratto: • devono essere chieste all’investitore notizie circa la sua esperienza in materia di investimenti finanziari, la sua situazione finanziaria, i suoi obbiettivi di investimento e la sua propensione al rischio; • il cliente deve ricevere copia del modulo/formulario che le riporta facendo particolare attenzione nella scelta dell’obbiettivo e del rischio prima di firmare (l’eventuale rifiuto di fornire le notizie richieste deve risultare dal contratto); • deve essere consegnato all’investitore il documento sui rischi generali degli investimenti in strumenti finanziari predisposto dalla CONSOB; • prima di effettuare o consigliare l’operazione di investimento l’intermediario deve avere fornito all’investitore adeguate informazioni sulla natura, sui rischi e sulle implicazioni, al fine di rendere consapevoli i clienti prima di fare la scelta. 31 9 Indicazioni Minime per l’investimento del risparmio Q uando si verificano perdite (effettive o potenziali) di una certa consistenza, deve esserne data pronta informazione scritta al cliente. I documenti e le registrazioni in possesso dell’intermediario e che riguardano l’investitore devono essere messe sollecitamente a sua disposizione quando ne è fatta richiesta. Le “operazioni non adeguate” Gli intermediari finanziari devono astenersi dall’effettuare operazioni non adeguate per tipologia, oggetto, frequenza o dimensione, tenuto conto delle informazioni raccolte dal cliente e di ogni altra informazione disponibile in relazione ai servizi prestati. Se ricevono dal cliente disposizioni relative ad operazioni non adeguate, lo devono informare in merito spiegandone i motivi; se il cliente vuole comunque effettuare l’operazione, l’intermediario può eseguirla solo sulla base di ordine scritto che menzioni le avvertenze ricevute. Contratti relativi a servizi di investimento I contratti: • devono avere forma scritta a pena di nullità; • una copia deve essere consegnata al cliente; • è nulla ogni pattuizione di rinvio agli usi; • non sono dovuti dal cliente oneri non previsti espressamente dal contratto. Contenuto del contratto Il contratto con l’investitore deve: • specificare i servizi forniti e le loro caratteristiche; • stabilire il periodo di validità, le modalità di rinnovo e quelle per le modificazioni; • indicare le modalità con cui l’investitore può impartire ordini e istruzioni; • prevedere frequenza, tipo e contenuto della documentazione di rendiconto dell’attività svolta; • indicare ogni altra condizione contrattuale convenuta con l’investitore. 32 Indicazioni Minime per l’investimento del risparmio 9 L’offerta “fuori sede” Per offerta fuori sede si intende la promozione ed il collocamento presso il pubblico di strumenti finanziari e di servizi di investimento effettuata in luogo diverso da una sede o dipendenza del soggetto offerente (in sostanza quella effettuata a domicilio dell’investitore). Per questo tipo di offerta valgono regole ulteriori e particolari: • può esercitare l’o.f.s. solo la persona fisica che riveste la qualifica di promotore finanziario, ottenibile solo tramite l’iscrizione nell’apposito Albo Nazionale, previo accertamento di requisiti di onorabilità e professionalità; • l’investitore ha sette giorni di tempo dalla sottoscrizione del contratto per esercitare il diritto di recesso, senza spese né onere di alcun tipo; • la facoltà di recesso deve essere indicata nei moduli o formulari consegnati; • in mancanza di tale indicazione il contratto è nullo • il diritto di recesso spetta anche per i contratti a distanza (internet). Nei giudizi di risarcimento dei danni cagionati al cliente nello svolgimento dei servizi di investimento e di quelli accessori, spetta agli intermediari fornire la prova di aver agito con la specifica diligenza richiesta. La scelta dell’investimento Il mercato degli investimenti finanziari offre una vasta gamma di prodotti, dai più semplici ai più complessi. Una rassegna di prodotti finanziari tipici, con i necessari approfondimenti, non è lo scopo e non può trovare posto in questo opuscolo. Alcuni consigli di semplice buon senso possono forse tornare utili, con tutti i limiti delle semplificazioni in una materia così vasta e complessa. 33 9 Indicazioni Minime per l’investimento del risparmio ALCUNE SEMPLICI AVVERTENZE • L’esperienza ha ormai insegnato che é opportuna una “sana” diffidenza dinanzi a proposte di investimento mirabolanti. • Ogni investimento presenta comunque dei rischi. Esistono solo investimenti più o meno rischiosi. Se non se ne vogliono correre troppi è meglio affidarsi ad investimenti maggiormente garantiti (titoli di Stato o obbligazioni con rating elevati). I rendimenti sono inferiori, ma si può stare più tranquilli. • Maggiore è il rendimento e maggiore è il rischio: si possono affrontare investimenti più rischiosi, basta esserne pienamente consapevoli. È opportuno differenziare gli investimenti destinando ai prodotti finanziari più rischiosi solo una parte delle somme a disposizione: se le cose dovessero andare male le perdite sarebbero comunque limitate. • La scelta dell’investimento è una scelta delicata. Più i prodotti finanziari sono sofisticati e più difficile è comprenderne il funzionamento. Se non si hanno conoscenze specifiche non bisogna mai avere fretta di decidere. Meglio riflettere attentamente, raccogliere più offerte, acquisire più informazioni e possibilmente chiedere il parere di persone realmente esperte e di sicura fiducia. • La disponibilità della persona che rappresenta la banca o la finanziaria a fornire, con chiarezza e in dettaglio, ogni informazione sui prodotti o servizi offerti e sui relativi costi, è indice di serietà e professionalità. • Farsi rilasciare sempre copia di qualsiasi documento firmato e mai firmare alcunché in bianco. • Trattando a domicilio con il “promotore finanziario” è bene appurare se è abilitato, verificando per quale intermediario opera e se è autorizzato a farlo. • Rammentare sempre che il promotore finanziario fa il suo mestiere, vendere i prodotti della società per cui opera, e non è un consulente finanziario. • È buona norma non versare somme in contanti o rilasciare assegni non intestati, o intestati a nome del promotore. • Rammentare che per le offerte fuori sede spetta il diritto di recesso entro il settimo giorno. (Riferimenti: D.Lgs. 24.02.1998 n. 58 “Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della L. 6 febbraio 1996, n 52”; Delibera CONSOB n. 11522 1°.07.1998 “Regolamento di attuazione”) 34 10. IL PROGETTO “PATTICHIARI” Il sistema bancario ha percepito la distanza che si è creata con la clientela, che spesso esprime insoddisfazione a vari livelli nei rapporti con le banche. Con l’obbiettivo di cambiare profondamente il sistema dei rapporti banca/società, l’A.B.I. (Associazione Bancaria Italiana) ha promosso il progetto “Pattichiari”, che prevede una serie di iniziative. Le singole banche che aderiscono al progetto e a ciascuna iniziativa devono rispettare regole e procedure predefinite, la cui osservanza è garantita da società di certificazione. Le iniziative del progetto 1. Conti correnti a confronto Fornisce indicazioni chiare e comprensibili sulle caratteristiche dei servizi e dei prezzi dei conti correnti, con la possibilità di confrontare le offerte delle diverse banche. 2. Servizio bancario di base Un tipo di conto corrente che mette a disposizione tutti i servizi bancari di base a costo contenuto: bancomat, accredito stipendio/pensione, pagamento bollette, bonifici, saldo e movimenti. 3. Tempi certi di disponibilità delle somme versate con assegno Tempi certi e più rapidi per la disponibilità delle somme versate con assegni, per semplificare l’attività di chi emette e riceve un gran numero di assegni. 4. FARO (Funzionamento ATM Rilevato On Line) È un servizio, fruibile tramite telefono o Internet, che indica sia lo sportello automatico funzionante più vicino, sia quello della propria banca più facilmente raggiungibile. 5. Elenco delle obbligazioni a basso rischio e a basso rendimento Fornisce una lista di titoli di stato e obbligazioni a basso rischio, e quindi basso rendimento, con l’obbiettivo di orientare il risparmiatore con scarsa esperienza finanziaria verso strumenti di facile valutazione (più in generale vuole rendere consapevole l’investitore che ad alti rendimenti corrispondono alti rischi). 35 Il progetto “pattichiari” 6. Informazioni chiare su obbligazioni bancarie strutturate e subordinate Fornisce ogni informazione su questi titoli o tipo di investimento con un linguaggio semplice ed accessibile anche a risparmiatori privi di esperienza finanziaria al fine di sensibilizzarlo ai rischi legati agli investimenti. 7. Criteri generali di valutazione delle capacità di credito delle piccole e medie imprese Diffonde un manifesto che indica in maniera chiara e semplice le principali variabili di valutazione della situazione finanziaria aziendale, che costituiscono i criteri con cui le banche valutano i prestiti alle PMI. 8. Tempi medi di risposta sul credito alle piccole imprese Rende noto il numero di giorni che mediamente la banca impiega per dare risposta su un prestito, per importo, area geografica e dimensione delle imprese richiedenti. Il cliente può mettere a confronto il tempo di risposta delle diverse banche in relazione alle proprie esigenze. Ogni informazione relativa a queste iniziative è reperibile attraverso il numero verde 800-002266 o il portale Internet www.pattichiari.it 36 Informazioni Per informazioni rivolgersi a: CAMERA DI COMMERCIO DI AREZZO Servizio Regolazione di Mercato V.le Giotto, 4 – 52100 AREZZO Tel. 0575 303828 - 866 Fax 0575 300953 e-mail: [email protected] ASSOCIAZIONI DEI CONSUMATORI della provincia di Arezzo ADICONSUM – V.le Michelangelo, 116 - 52100 Arezzo Tel. 0575 355672 – 354071 Fax 0575 24867 e-mail: [email protected] ADOC – Via Innocenti, 8 - 52100 Arezzo Tel. 0575 355155 Fax 0575 302893 e-mail: [email protected] ADUSBEF – Via Paganini, 20 – 52100 Arezzo Tel.Fax 0575 381575 e-mail: [email protected] CONFCONSUMATORI – Via Guido Monaco, 92 - 52100 Arezzo Tel. e Fax 0575 21728 e-mail: [email protected] FEDERCONSUMATORI E UTENTI – Via Monte Cervino, 20 – 52100 Arezzo Tel. 0575 393445 Fax 0575 393422 e-mail: [email protected] Sito Internet: www.federconsumatoriarezzo.it Redazione a cura di: Edi Cassioli, Chiara Rubbiani Hanno collaborato: Anna Marzini, Marika Manella Coordinamento: Vincenzo Ciccia Finito di stampare: Ottobre 2005 Impaginazione e illustrazioni: Athos Boncompagni http://www.athosboncompagni.com Stampa: Bottega Tipografica 52100 Arezzo (AR) - via Chiari, 50 http://www.bottegatipografica.it/ Riproduzione riservata ©CCIAA Arezzo