IL CITTADINO E LA
BANCA:
CHIAREZZA E TRASPARENZA
PER RICOSTRUIRE
UN RAPPORTO
DI FIDUCIA
CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO
AGRICOLTURA DI AREZZO
Consulta per la Regolazione del Mercato
In collaborazione con le Associazioni dei
Consumatori della provincia di Arezzo
Presentazione
PRESENTAZIONE
Le Camere di Commercio sono impegnate ormai da anni
nella “Regolazione del Mercato”, ovvero nello svolgimento di
compiti che seppure di diverso tipo hanno tuttavia in comune
lo scopo del buon funzionamento del mercato.
In quanto diretta espressione del sistema economico
provinciale, l’Ente aretino dà grande importanza ad ogni
strumento di prevenzione e superamento della conflittualità
fra imprese, e fra le imprese ed i consumatori/utenti.
In particolare la CCIAA di Arezzo persegue, d’intesa con le
Associazioni di categoria e dei consumatori, l’obbiettivo di una
maggiore trasparenza, correttezza ed equilibrio nei rapporti
contrattuali. Come testimonia, fra l’altro, l’istituzione di una
“Consulta per la Regolazione del Mercato” costituita anche
dalle rappresentanze degli imprenditori e già al terzo anno
di attività.
Questo opuscolo, concepito e realizzato dalle Associazioni
dei Consumatori in collaborazione con la Camera aretina,
prosegue l’opera di sensibilizzazione e divulgazione già
avviata su questioni e temi di interesse generale, ma che
risultano ancora poco conosciuti.
Il ruolo svolto dal sistema bancario è assai delicato ma
fondamentale per lo sviluppo economico del paese. Questa
pubblicazione tratta dei rapporti banca/utente ed è motivata
dalla forte convinzione che sia utile ogni iniziativa tesa
a favorire il miglior rapporto tra le parti, anche alla luce
dell’impegno in tale direzione profuso dall’ABI e dalle varie
Associazioni consumeristiche.
Nessuno può illudersi che un semplice opuscolo risolva
problematiche complesse (ove peraltro i “tecnicismi”
abbondano), tuttavia è un tentativo per cominciare a fare
un po’ di chiarezza nell’interesse di tutti.
Il Presidente
Pietro Faralli
IL CITTADINO E LA BANCA:
CHIAREZZA E TRASPARENZA
PER RICOSTRUIRE UN RAPPORTO DI FIDUCIA
“La Repubblica incoraggia e tutela il risparmio in
tutte le sue forme; disciplina coordina e controlla
l’esercizio del credito” art. 47 Costituzione
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2
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Pag.1
Introduzione:
Dalla parte dei risparmiatori
Pag.4
Il rapporto con la Banca
Pag.6
La trasparenza delle condizioni
contrattuali
Pag.9
Il conto corrente bancario
Pag.15 I servizi collegati al conto
corrente
Pag.18 Il credito al consumo
Pag.23 La scelta del “Mutuo Casa”
Pag.26 Il tasso d’interesse usurario
Pag.28 I sistemi d’informazione creditizia
(s.i.c.). Le “Liste Nere” dei cattivi pagatori
Pag.31
Indicazioni minime per
l’investimento del risparmio
Pag.35 Il progetto “Pattichiari”
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1
Introduzione:
Dalla parte dei risparmiatori
INTRODUZIONE
Stiamo
attraversando un periodo delicato nei
rapporti tra banche e clienti, in parte dovuto a
recenti e clamorose vicende finanziarie (bond
argentini, obbligazioni Parmalat e Cirio, ecc.).
Anche i contratti più comuni, come i semplici
conti correnti ordinari, possono essere motivo di
attrito.
L’Associazione Bancaria Italiana (ABI),cercando di
reagire a questa situazione, ha lanciato il programma
“Pattichiari” proprio per cambiare profondamente il
sistema dei rapporti banca e società.
Il tema è del resto da tempo all’attenzione delle
politiche comunitarie. Su di esso sono fortemente
impegnate le Associazioni dei Consumatori.
Molte norme recenti hanno introdotto maggiore
trasparenza, obblighi d’informazione e nuove
tutele.
Nonostante
la regolamentazione di pregio
introdotta occorre fare ulteriori passi avanti, non
solo nell’interesse dei singoli o di categorie di
utenti ma nell’interesse della collettività intera e
del sistema paese: è ben chiaro a tutti, ad esempio,
che il mantenimento di condizioni di sviluppo
non può in alcun modo prescindere dalla fiducia
dei risparmiatori nel corretto funzionamento del
mercato finanziario.
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Dalla parte dei risparmiatori
Questo opuscolo si rivolge a tutti coloro, e sono
la maggior parte dei clienti, che più hanno bisogno
di indicazioni e chiarimenti.
Moltissimi
hanno difficoltà anche solo a
comprendere i documenti bancari (dai contratti
agli estratti conto, alle varie comunicazioni
periodiche).
C’è anche l’urgente necessità di divulgare e di
chiarire la normativa più recente, che introduce
diritti e predispone a maggiore trasparenza e
correttezza.
Gli argomenti affrontati sono molti e di difficile
comprensione: dai rapporti di conto corrente,
alle diverse forme di credito, all’investimento del
risparmio. Occorrerebbe ben più di un semplice
opuscolo per trattarli in maniera esauriente.
Si è comunque cercato di dare un taglio, per
quanto possibile, sintetico e schematico. Chi ha
collaborato alla stesura ha fatto ogni sforzo in tal
senso. Un po’ di sforzo deve farlo, però, anche chi
avesse intenzione di farne uso.
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1. IL RAPPORTO CON LA BANCA
CHIAREZZA E TRASPARENZA SONO UN DIRITTO,
INFORMARSI È UN DOVERE.
Scegliere la banca
Le banche sono imprese che operano in concorrenza tra loro.
In Italia gli sportelli bancari sono oltre 25.000 (circa 1 ogni
2.500 abitanti), spetta al cliente trarre vantaggio da tale
abbondanza, scegliendo a chi affidarsi soltanto dopo aver
confrontato e valutato le opportunità, contrattando le condizioni
senza accontentarsi dell’offerta apparentemente migliore.
Scegliere la banca vuol dire aver prima verificato
se merita la nostra fiducia.
Qualche regola di carattere generale che
sarebbe utile osservare:
1. Prima di scegliere la propria banca
sentire più interlocutori, confrontando le diverse offerte
disponibili sul mercato bancario per verificare quale sia più
conveniente.
2. Informarsi dettagliatamente
su condizioni, costi e servizi offerti, su eventuali vantaggi
riservati a particolari categorie di clienti.
3. Trattare per quanto possibile
onde ottenere condizioni migliori di quelle proposte.
4. Leggere attentamente il contratto prima di
firmarlo, analizzare tutte le clausole e chiedere chiarimenti
(farsi aiutare da un conoscente esperto o da un’associazione di
consumatori). Una conoscenza superficiale può riservare sorprese,
mentre un cliente informato può trattare più efficacemente.
5. Successivamente controllare
con attenzione la documentazione che via via si riceve per essere
informati di ogni modifica.
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Il rapporto con la Banca
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IL CONTENZIOSO CON LA BANCA
(“Ombudsman bancario”)
In caso di controversia non risolta presso l’agenzia, prima di
ricorrere ad altre vie è meglio provare a sperimentare alcuni
rimedi semplici, gratuiti e con tempi certi. Si tratta di rimedi
attivabili se la banca (o la società finanziaria) ha aderito
all’accordo, promosso dall’ABI, che prevede l’istituzione di Uffici
Reclami e dell’Ombudsman.
RECLAMI
Inoltrare al più presto un reclamo circostanziato scritto
(raccomandata a/r) all’Ufficio Reclami istituito presso ogni banca
(che comunque interrompe ogni decadenza o prescrizione).
Allegare copia della documentazione relativa all’operazione o
servizio oggetto di contestazione (che la banca è sempre tenuta
a fornire su richiesta).
OMBUDSMAN BANCARIO
Ove l’Ufficio reclami non risponda entro 60 giorni, o la risposta
sia sfavorevole, oppure non si dia attuazione all’accoglimento
del reclamo, se il cliente agisce quale semplice consumatore
(sono escluse le imprese ed i professionisti) e se la questione
controversa non superi in valore i 10.000 euro, ci si può rivolgere
all’Ombudsman Bancario.
Si tratta di un organismo collegiale che ha sede in Roma e
composto da 5 membri in rappresentanza, oltre che dell’ABI,
della Banca d’Italia e di ordini professionali (avvocati e
commercialisti).
L’Ombudsman deciderà entro 90 giorni con decisione vincolante
per la banca, che se non si adegua è soggetta alla pubblicazione
a mezzo stampa dell’inadempienza.
In ogni caso, in qualsiasi momento il cliente è libero di rivolgersi
al Giudice del luogo ove risiede oppure alla Camera di Commercio
per avvalersi delle procedure di conciliazione.
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2. LA TRASPARENZA DELLE
CONDIZIONI CONTRATTUALI
La legge prevede vari obblighi d’informazione verso i clienti da
parte di banche e di altri intermediari finanziari. L’informazione
deve essere chiara ed esauriente.
Pubblicità dei diritti del cliente e delle
condizioni contrattuali
Nei locali aperti al pubblico
• deve essere esposto un avviso sulle principali
norme di trasparenza, contenente anche ogni
informazione sui diritti e sugli strumenti di tutela del cliente
(si può averne copia);
• devono essere pubblicizzate le informazioni su tassi,
spese, oneri e altre condizioni contrattuali nonché sui
principali rischi dell’operazione o del servizio; a tale fine
devono essere messi a disposizione della clientela appositi
fogli informativi.
Se tassi, prezzi e condizioni applicate sono più sfavorevoli di quelli
pubblicizzati (o non sono indicati nel contratto o nel contratto si fa
rinvio agli usi), si applicano:
• per gli interessi, i tassi dei Buoni Ordinari del Tesoro
• gli altri prezzi e condizioni pubblicizzati ed in mancanza della
pubblicità nulla è dovuto
Informazione precontrattuale
Prima di sottoscrivere il contratto il cliente ha diritto di
ottenerne una copia completa per una ponderata valutazione
del contenuto. La consegna non è in alcun modo impegnativa.
Al contratto è unito un documento di sintesi, contenente
le principali condizioni praticate.
I contratti devono essere stipulati per iscritto (altrimenti sono nulli)
e devono indicare il tasso d’interesse e ogni altro prezzo e condizione
(non sono ammessi oneri non indicati specificamente nel contratto).
Dopo la sottoscrizione una copia del contratto deve essere consegnata
al cliente (che comunque ha diritto di averne copia in ogni momento);
la consegna deve essere attestata con apposita firma sulla copia
conservata dall’intermediario.
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La Trasparenza delle
condizioni contrattuali
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Variazioni del contratto “sfavorevoli”
alla clientela
Possono essere modificati i tassi, i prezzi e le altre condizioni
se il cliente ha specificamente approvato la relativa clausola
(che compare sempre nei contratti).
Le variazioni sfavorevoli sono però valide solo se comunicate
per iscritto al domicilio del cliente tramite invio del «documento
di sintesi», nel quale le variazioni sono evidenziate (diverso
formato o colore).
Il cliente ha diritto di recedere dal contratto entro 15
giorni e senza alcuna penalità.
Variazioni generalizzate
Se le variazioni sono applicate a tutta la clientela (come di regola
accade) è sufficiente inserire un avviso nella Gazzetta Ufficiale, che
vale come comunicazione. All’inserzione deve seguire l’affissione di
appositi avvisi nei locali della banca aperti al pubblico e l’invio della
comunicazione individuale alla prima occasione utile.
Le comunicazioni periodiche
alla clientela
Almeno una volta all’anno il cliente deve ricevere:
• un rendiconto indicante tutte le movimentazioni, le somme
addebitate o accreditate e ogni altra informazione di rilievo;
• il documento di sintesi delle condizioni contrattuali.
Se si tratta di rapporti regolati in conto corrente il cliente può
scegliere l’invio semestrale, trimestrale o mensile dell’estratto
conto.
Il rendiconto si intende approvato se il cliente non fa
opposizione scritta entro 60 giorni.
Diritto alla documentazione
Il cliente ha diritto di ottenere copia della documentazione di
ogni operazione compiuta negli ultimi dieci anni. Al momento
della richiesta la banca deve indicare il costo presumibile. La
documentazione deve essere fornita entro 90 giorni dalla
richiesta (che è bene fare per iscritto ed inviare per raccomandata a.r.).
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La Trasparenza delle
condizioni contrattuali
OPERAZIONI E SERVIZI SOGGETTI AGLI OBBLIGHI
DI TRASPARENZA
• depositi;
• obbligazioni;
• certificati di deposito e buoni fruttiferi;
• altri titoli di debito;
• mutui;
• aperture di credito;
• anticipazioni bancarie;
• crediti di firma;
• sconti di portafoglio;
• leasing finanziario;
• factoring;
• altri finanziamenti;
• garanzie ricevute;
• conti correnti di corrispondenza;
• incassi e pagamenti;
• emissione e gestione di mezzi di pagamento;
• emissione di moneta elettronica;
• versamento e prelievo di contante presso sportelli automatici;
• acquisto e vendita di valuta estera;
• intermediazione in cambi;
• custodia e amministrazione di strumenti finanziari;
• locazione di cassette di sicurezza.
(Riferimenti: artt. 115-120 del d.lgs. n. 385/1993, delibera CICR
del 4.03.2003, provv. Banca d’Italia 25.07.2003)
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3. IL CONTO CORRENTE
BANCARIO
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(c.c. di corrispondenza)
Uso del conto corrente bancario
Il c.c. si utilizza soprattutto per effettuare comodamente ogni
operazione di incasso e di pagamento. Infatti oltre ad emettere
e versare assegni, è possibile ricevere ed effettuare pagamenti o
delegare la banca per quelli periodici (es. bollette delle utenze
domestiche), oppure prelevare contante o pagare spese con la
carta Bancomat o la carta di Credito. In sostanza si tratta di un
servizio di cassa fornito dalla banca.
Al conto può essere collegata la gestione di altri rapporti con
le banche (pratiche di finanziamento, utilizzo di cassette di
sicurezza, operazioni di investimento del risparmio, ecc.).
Informarsi e trattare sempre
Poiché gli interessi a credito sono molto bassi (in genere
meno dell’1%, da cui va detratta la ritenuta fiscale del 27%),
generalmente non coprono nemmeno le spese di gestione del
conto corrente, che negli ultimi anni sono aumentate in maniera
rilevante.
Diventa perciò essenziale cercare di risparmiare sui costi sia
confrontando le offerte delle banche, che trattando per quanto
possibile sulle condizioni: tassi, prezzi (costi e commissioni
varie) e condizioni sono sempre trattabili.
Se si è titolari di più conti correnti valutare bene se è proprio
necessario. Se non si utilizzano è meglio chiuderli, perché i costi
di gestione possono portare il conto in passivo.
Informarsi sempre su eventuali convenzioni o trattamenti di
favore riservate ad alcune categorie di correntisti (professionisti,
dipendenti dello stato, di enti pubblici, di grandi imprese,
studenti, pensionati, ecc.).
Quello di conto corrente è un contratto come un
altro, quindi si può e si deve contrattare.
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3
Il conto corrente
Costi principali
Si tenga presente che, oltre agli interessi a debito, sono molte
e varie le voci di spesa che possono comparire nell’estratto conto, incidendo sul costo di gestione.
Per citarne alcune:
• spese per operazioni (costo di registrazione o di scrittura
contabile);
• spese di tenuta conto (costo di gestione del conto
corrente);
• spese di produzione/invio dell’estratto conto e delle
comunicazioni condizioni;
• spese fisse di chiusura periodica del conto (che si
applicano ogniqualvolta si conteggiano gli interessi);
• spese di chiusura definitiva (estinzione) del conto
• costo dei blocchetti degli assegni;
• commissioni richieste per singole operazioni
(es. bonifici,pagamento bollette, ecc.);
• spese di custodia e amministrazione titoli;
• la commissione di massimo scoperto (si applica quando il
conto va “a debito” e consiste in una percentuale fissa
calcolata sul saldo negativo di maggiore importo - anche
di un solo giorno - registrato fra due chiusure periodiche
del conto);
• le spese relative all’utilizzo di carte di credito e bancomat
• spese di gestione fido;
• l’imposta di bollo sull’estratto conto (euro 34,20 per le
persone fisiche, 73,80 negli altri casi).
Le spese variano da banca a banca, che possono applicare solo
alcune di queste voci e a costi differenti (ci sono banche che invece applicano un canone mensile omnicomprensivo o un forfait per
alcune voci di spesa).
Confrontare le condizioni offerte da più banche richiede tempo
ed impegno, ma si può risparmiare in maniera non indifferente.
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Il conto corrente
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Cosa sono le valute
La valuta è il giorno da cui vengono conteggiati gli interessi sulle somme versate
dal correntista.
I giorni di valuta sono i giorni che devono trascorrere affinché la somma versata
cominci a produrre interessi.
La valuta varia secondo il tipo di versamento e dipende dalle condizioni normalmente
praticate dalla banca e dal potere di contrattazione del correntista: solo per il
contante, per gli assegni circolari della stessa banca e per gli assegni bancari della
stessa agenzia la legge impone la valuta del giorno del versamento.
Per gli altri assegni invece si applicano alcuni giorni di valuta, in particolare se sono
“fuori piazza” (assegno emesso su conto acceso presso un’agenzia di altro comune)
si può arrivare fino a otto giorni di valuta.
I giorni di valuta sono “lavorativi” (occorre aggiungere i sabati e le domeniche).
Occorre fare molta attenzione al gioco delle valute perché può mandare in passivo
il conto all’insaputa del correntista, con l’aggravio della commissione di massimo
scoperto e della chiusura contabile trimestrale (con le relative spese).
È evidente che i giorni di valuta applicabili alle singole operazioni si traducono in
costi (l’interesse che non viene lucrato dal correntista).
È bene quindi rammentare che anche le valute, come i tassi d’interesse, si possono
negoziare.
no
3Giug
ito:
d
Accre
03
O
LUGLI
Intestazione del conto corrente
Il c.c. può essere intestato anche a più persone
(c.c. cointestato).
In questo caso occorre valutare se è il caso che ogni intestatario
possa agire da solo (firma disgiunta), o se convenga che ogni
operazione sia approvata da entrambi (“firma congiunta” o
“collettiva”).
e conseguenze sono rilevanti: nel primo caso ogni operazione
compiuta da uno dei titolari all’insaputa dell’altro vale anche
per quest’ultimo (che potrebbe essere chiamato a rispondere
dell’esposizione debitoria causata dall’operazione).
L
È possibile anche autorizzare un’altra persona ad operare per
conto dell’intestatario (delega di firma), sul quale comunque
ricadono gli effetti delle operazioni compiute dalla persona
delegata.
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3
Il conto corrente
Chiusura periodica (contabilizzazione
e capitalizzazione degli interessi)
La chiusura periodica (in genere ogni tre mesi) è il momento in cui
vengono chiusi contabilmente i rapporti di dare e avere e calcolati
gli interessi, che vengono portati in conto alla data di chiusura
unitamente alle relative spese/commissioni e alle trattenute fiscali
(liquidazione delle competenze), producendo a loro volta interessi
(capitalizzazione).
Se il conto è nel frattempo andato “in rosso” (saldo passivo)
si pagano per tutta la durata interessi assai elevati, oltre alla
commissione di massimo scoperto.
È meglio quindi non abusarne e contrattare la concessione di un
“fido”, risparmiando qualche punto di interesse.
L’estratto conto
L’estratto conto è il rendiconto di tutte le operazioni effettuate
e viene inviato periodicamente a scelta del cliente (annuale,
semestrale, trimestrale o mensile: generalmente è trimestrale e
coincide con la chiusura del conto). Spesso l’invio dell’estratto ha
un costo.
Pur apparendo complicato è opportuno imparare a leggerlo per
verificare rendimenti e costi di gestione, e per controllare eventuali
errori di contabilizzazione (addebiti plurimi, importi o valute errati,
accrediti mancanti, ecc.). Per effettuare il controllo occorre però
conservare memoria delle operazioni via via effettuate annotandole
con qualsiasi mezzo.
In ogni caso non bisogna avere timore di insistere nel chiedere ogni
spiegazione o chiarimento: non si chiede una cortesia, si esercita
un diritto.
I reclami contro l’estratto conto devono essere inoltrati alla
banca per iscritto con specifiche contestazioni entro 60 giorni dalla
ricezione dell’estratto conto.
In ogni caso si può sempre impugnarlo per “errori di scritturazione
o di calcolo, omissioni o per duplicazioni di partite” nel termine
di 10 anni dalla data di ricevimento.
È buona norma conservare gli estratti conto anche fino a dieci
anni (potrebbero tornare utili).
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Il conto corrente
3
STRUTTURA DELL’ESTRATTO CONTO
Elenco dei movimenti - La prima cifra che compare è il saldo iniziale del
periodo e corrisponde al saldo del precedente estratto, l’ultima è quella del
saldo finale del periodo (il “saldo” è la differenza fra i totali delle somme
registrate a credito e a debito).
È suddiviso in 5 colonne che riportano per ciascuna operazione:
1. la data (il giorno dell’operazione);
2. la valuta (giorno in cui l’operazione viene contabilizzata dalla banca
e produce interessi);
3. movimento dare o importo a debito (indica la somma uscita dal conto
corrente);
4. movimento avere o importo a credito (indica la somma entrata
nel conto corrente);
5. causale o descrizione dell’operazione.
Può comparire anche una sesta colonna dove è riportato il numero identificativo della singola operazione.
Riassunto scalare (o conto scalare)
È suddiviso in 5 colonne che riportano per ciascuna operazione:
1. la valuta (giorno in cui l’operazione viene contabilizzata dalla banca
e produce interessi);
2. il saldo per valuta (saldo del conto per ogni valuta, il segno
positivo/negativo indica se si è a credito o a debito);
3. i giorni di valuta (la durata di ciascun saldo);
4. numeri debitori (saldi per valuta negativi : 100 x giorni di valuta);
5. numeri creditori (saldi per valuta positivi : 100 x giorni di valuta).
Conteggio delle competenze
1. Interessi debitori (totale dei n° debitori x tasso passivo : 365);
2. Interessi creditori (totale dei n° creditori x tasso attivo : 365)
(Eventuali variazioni dei tassi devono risultare nel conteggio);
3. Commissione massimo scoperto;
4. Spese.
Riepilogo delle competenze
Somma algebrica degli interessi attivi/passivi, delle commissioni e delle
altre spese; il totale costituisce lo “sbilancio delle competenze” e sarà
accreditato/addebitato sul conto con la valuta dello stesso giorno di chiusura
del conto.
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3
Il conto corrente
L’assegno scoperto
(assegno senza “provvista”)
Se l’assegno non risulta coperto (il saldo del conto è passivo),
si corre il rischio di venire protestati e quindi di comparire
nell’Elenco dei protesti, diventando soggetti inaffidabili ai quali
difficilmente si farà credito.
Si può essere cancellati dall’elenco solo dopo un anno dal
protesto, dopo avere ottenuto dal giudice la riabilitazione
(dietro pagamento del dovuto con spese ed interessi e sempre
che non ci sia stato un altro protesto).
Poiché si può essere protestati anche per somme modeste, magari
perché non si è tenuto conto del gioco delle valute, è bene
essere sicuri che l’assegno sia coperto prima di emetterlo.
C’è un’altra grave conseguenza: si corre il rischio di venire iscritti
per sei mesi nell’archivio del Centro di Allarme Interbancario
(C.A.I.), che oltre al pagamento di sanzioni amministrative
comporta il divieto di emettere assegni (impedendo praticamente
l’apertura di conti correnti presso altre banche).
Per evitarlo è indispensabile pagare l’assegno entro 60 giorni dal
preavviso che la banca è tenuta ad inviare.
La banca “on line“
Ormai quasi tutte le banche offrono l’opportunità di gestire
via internet il conto corrente. Ciò consente di poterlo fare
comodamente anche da casa nell’arco delle 24 ore, senza
la necessità di recarsi allo sportello, fare code o rispettare
gli orari. Alcune banche operano esclusivamente on line. In
generale vengono offerte condizioni migliori sia in termini di
costi di gestione che di interessi (è bene comunque verificarle
attentamente).
A parte la scarsa dimestichezza con il computer rispetto ad
altri paesi, una remora all’utilizzo di queste possibilità dipende
dal livello di sicurezza e di segretezza delle operazioni (che gli
operatori si sforzano di assicurare con sistemi di protezione più
evoluti e sofisticati).
In ogni caso valgono tutte le osservazioni ed indicazioni già
passate in rassegna.
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4. I SERVIZI COLLEGATI AL
CONTO CORRENTE:
4
BANCOMAT E CARTA DI CREDITO
Il bancomat
È
un pratico sistema di utilizzo del conto corrente, tramite
una tessera magnetica che consente di effettuare le seguenti
operazioni, presso gli sportelli automatici abilitati, digitando
un codice personale:
• prelevare denaro nelle 24h (in genere con limite massimo di
`250,00 al giorno `1.500,00 al mese);
• effettuare pagamenti di merci e di servizi (servizio POS:
point of sale, ossia punto vendita);
• effettuare ricariche del cellulare;
• ottenere saldi ed estratti conto.
I costi di prelevamento: nessuna commissione presso la propria
banca e fino a ` 3,00 per operazione presso altra banca
(è possibile negoziare il costo delle commissioni).
La carta di credito
È un mezzo di pagamento tramite tessera magnetica, che evita
l’uso del contante o dell’assegno quando chi fornisce il bene
o servizio sia convenzionato (il marchio della carta è esposto
all’esterno dell’esercizio).
Si possono effettuare anche prelievi di contante utilizzando un
codice personale segreto (PIN), però il costo dell’operazione può
arrivare fino al 4% sull’importo prelevato.
È
anche una forma di “credito al consumo” quando viene
concordato con l’emittente (può anche non essere una banca) il
pagamento rateale in base ad un piano di rimborso personalizzato
(gli interessi sono però elevati).
Il
limite di utilizzo viene concordato con l’emittente che
invia periodicamente l’estratto conto, ove sono riportate data,
importo e indicazione del punto vendita. È bene controllarlo
riscontrando le ricevute in possesso. Sull’estratto si pagano le
spese d’invio e l’imposta di bollo.
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4
I servizi collegati al conto
corrente
Può
essere utilizzata anche per pagamenti via internet,
via telefono o per corrispondenza (“contratti a distanza”)
comunicando il numero della carta e la scadenza. In questi casi
c’è sempre il rischio che qualcuno utilizzi il numero della carta
per effettuare acquisti a spese del titolare.
Per gli acquisti on line è meglio utilizzare siti la cui affidabilità
è nota o che utilizzino protocolli di sicurezza.
In ogni caso se si dimostra l’uso fraudolento della carta al
consumatore deve essere riaccreditato il pagamento illecito.
Furto o smarrimento della tessera
Occorre telefonare immediatamente ai numeri verdi forniti dall’emittente,
che è bene portare con sé, per attivare il blocco della carta (per il
bancomat è il numero 800 822056). Se si è all’estero il numero è
diverso. Ci si può anche rivolgere direttamente alla propria banca.
In caso di carta abilitata anche alle funzioni bancomat occorre
telefonare a due numeri, quello per il bancomat e quello per la carta.
In caso di contestazioni può tornare utile avere preso nota di ora e
giorno del blocco, del nome dell’operatore del servizio e dell’eventuale
codice assegnato al blocco.
Presentare subito denuncia di furto o smarrimento a Polizia o
Carabinieri.
Entro 48 ore dal blocco darne conferma per iscritto (raccomandata a.r.)
alla banca o alla società emittente, allegando copia della denuncia.
È molto importante la rapidità del blocco: tutte le operazioni effettuate
da terzi prima del blocco restano a carico del titolare. Dopo il blocco
resta a suo carico solo una franchigia di 150 euro.
Clonazione della carta
Come per lo smarrimento ed il furto, appena ci si accorge che qualcuno
ha duplicato la carta bisogna procedere al blocco. Per accorgersi della
clonazione occorre controllare di frequente i movimenti.
In genere, se non vengono accertate responsabilità del titolare, gli
importi addebitati vengono riaccreditati.
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I servizi collegati al conto
corrente
4
Consigli pratici
• Poiché la tessera contiene un banda magnetica ove sono
registrati i dati del correntista e della banca, per evitare
danneggiamenti è meglio conservarla in apposita custodia,
evitando il contatto con altri oggetti.
• Mai tenere il codice assieme alla tessera nel portafoglio o in
borsa, chi ne viene in possesso può utilizzarli. Meglio quindi
memorizzarlo, oppure annotarlo cercando di camuffarne il
significato.
• Al momento del pagamento non perdere di vista la carta e
se si nota un comportamento sospetto effettuare il blocco.
Ci sono stati casi di clonazione avvenuti presso gli esercizi
commerciali.
• Se non si ricorda il codice segreto non bisogna insistere nel
prelievo: dopo tre errori lo sportello automatico trattiene la
tessera per sicurezza.
• Non gettare la ricevuta dopo l’acquisto con la carta di credito:
il codice e la data di scadenza (riportati sulla ricevuta),
potrebbero essere utilizzati a vostra insaputa e a vostro
debito.
• Fare attenzione alle frequenti truffe, sempre più ingegnose,
attuate presso gli sportelli automatici con vari espedienti:
non abbandonare lo sportello se la carta risulta stranamente
inceppata e bloccarla; se si nota qualcosa di strano
nell’apparecchiatura rinunciare all’operazione, tenere coperta
la mano mentre si digita il codice.
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5
5. IL CREDITO AL CONSUMO
Definizione
Il “credito al consumo” è regolato dalla legge, che lo definisce
come credito alla persona fisica che agisce come consumatore,
concesso da banche e finanziarie sotto forma di finanziamento
o analoga facilitazione finanziaria per importi variabili da 150 a
31.000 euro. Vi rientrano:
• i finanziamenti con rimborso rateizzato per l’acquisto di
determinati beni o servizi;
• le aperture di credito in conto corrente ad utilizzo rotativo
o “revolving credit” (associato o meno all’uso di una carta
di credito), col quale il cliente ha a disposizione una somma
determinata, un fido che diminuisce per via dell’utilizzo
e cresce per effetto dei rimborsi decisi autonomamente
dallo stesso cliente (è comunque prevista una rata minima
mensile);
• la cessione del quinto dello stipendio, il prelievo della rata
dovuta si effettua direttamente sulla busta paga con una
ritenuta del datore di lavoro, con il limite di un quinto dello
stipendio e per una durata non superiore a 10 anni; vale
anche per i pensionati, i lavoratori a tempo determinato e
a certe condizioni anche per il lavoro autonomo; è l’unica
possibilità di credito per chi è protestato o risulta un “cattivo
pagatore”, di norma a garanzia del credito viene vincolata la
liquidazione (TFR: trattamento di fine rapporto);
• la dilazione di pagamento concessa direttamente da chi
vende il bene o il servizio.
I tassi d’interesse sono comunque elevati e
variano secondo la forma di credito al consumo
prescelta.
18
Il credito al consumo
5
Requisiti del contratto
Deve
avere forma scritta, pena la nullità, e deve essere
consegnato in copia al consumatore.
Il contratto deve obbligatoriamente indicare:
• l’ammontare e le modalità di finanziamento;
• il numero, l’importo e la scadenza delle singole rate;
• il Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG) e le condizioni per
la sua variazione (se prevista);
• importo e causale degli oneri esclusi dal calcolo del TAEG;
• eventuali garanzie richieste dal concedente il credito;
• eventuali coperture assicurative richieste al consumatore il
cui costo non è incluso nel TAEG.
Nessuna somma può essere richiesta o addebitata
al cliente se non espressamente prevista dal
contratto.
Se
mancano le clausole o sono nulle vengono sostituite
automaticamente con i seguenti criteri:
• il TAEG si riduce al tasso nominale minimo dei BOT annuali
emessi negli ultimi 12 mesi;
• la scadenza del credito è a trenta mesi;
• cessa ogni garanzia o copertura assicurativa per il
finanziatore.
Cos’è il TAEG (Tasso Annuo Effettivo Globale)
Rappresenta il costo totale del credito a carico del consumatore espresso
in percentuale annua del credito concesso e comprende gli interessi e tutti
gli oneri da sostenere (comprende: spese di istruttoria, di riscossione, di
mediazione, per assicurazioni e garanzie per morte, invalidità, infermità
o disoccupazione; non comprende: penali per inadempimento e spese per
assicurazioni o garanzie diverse). Deve essere indicato nella pubblicità
insieme al periodo di validità.
È il dato più importante da tenere presente prima di stipulare il contratto,
a patto però che il TAEG sia calcolato nella maniera corretta includendovi
tutte le voci di spesa indicate nel decreto ministeriale 8.07.1992.
A poco serve il semplice Tasso Annuo Nominale (TAN) che viene talvolta
indicato nella pubblicità per rendere più appetibile l’offerta, ma non
comprende spese e commissioni varie.
19
5
Il credito al consumo
L’estinzione anticipata
Il consumatore può sempre rinunciare alla rateazione mediante
versamento al creditore del capitale residuo, degli interessi ed
altri oneri maturati nel frattempo e, se prevista dal contratto,
di una penale comunque non superiore all’uno per cento del
capitale residuo.
La puntualità nel pagamento delle rate
è importante
Attenzione alla puntualità nel rimborso delle rate, può essere applicata
una mora che consiste in maggiorazioni “salate” degli interessi su
quanto dovuto.
Si può finire iscritti nelle banche dati che registrano i nominativi dei
debitori inadempienti diventando un “cattivo pagatore”, con tutte le
conseguenze del caso (vedi il capitolo 8).
Si può decadere dal beneficio del termine, ossia chi ha concesso il
credito può risolvere il contratto e chiedere l’immediato pagamento
del debito restante.
I prestiti finalizzati
Quando il credito al consumo ha per oggetto l’acquisto di
un determinato bene o servizio, questo deve essere descritto
analiticamente nel contratto insieme al prezzo in contanti, a
quello stabilito dal contratto e all’eventuale acconto, pena la
nullità del contratto stesso.
Normalmente si tratta di finanziamenti concessi presso il
fornitore del bene o servizio, che in genere è convenzionato con
la finanziaria ed ha delega per agire in suo nome.
20
Il credito al consumo
5
Le difficoltà nascono quando il bene si rivela difettoso o non
conforme, oppure il servizio non viene fornito o non corrisponde
a quanto pattuito, o comunque i diritti dell’acquirente risultano
lesi.
La situazione può diventare problematica per il consumatore,
che si vede costretto a proseguire il pagamento delle rate sotto
a minaccia di decreti ingiuntivi o di iscrizione nelle “liste dei
cattivi pagatori”.
Ciò avviene poiché di norma si è stipulato due distinti contratti
con soggetti diversi: quello di acquisto con il fornitore e quello
di credito al consumo con la finanziaria (il problema in pratica
non sussiste quando è lo stesso fornitore a concedere il credito
sotto forma di dilazioni di pagamento, senza l’intervento di
finanziarie).
Questa è l’unica possibilità che la normativa prevede: “Nei casi
di inadempimento del fornitore di beni e servizi, il consumatore
che abbia effettuato inutilmente la costituzione in mora ha diritto
di agire contro il finanziatore nei limiti del credito concesso, a
condizione che vi sia un accordo che attribuisce al finanziatore
l’esclusiva per la concessione di credito ai clienti del fornitore.”
Che tuttavia è di rara applicazione poiché spesso il rapporto di
esclusiva non c’è.
In
conclusione appare evidente lo squilibrio in senso
sfavorevole al consumatore, che a fronte di inadempienza
del fornitore non ha modo di interrompere il pagamento del
prestito finalizzato all’acquisto del bene/servizio.
Il recesso dal contratto di acquisto: effetti sul
credito al consumo (due casi particolari)
Nei “contratti a distanza” (ossia stipulati via internet, per telefono o per
corrispondenza, quale che sia il bene/servizio fornito), quando l’acquisto
è coperto da un credito concesso al consumatore direttamente dal
fornitore, oppure da un altro soggetto in base ad accordi con il fornitore,
il diritto di recesso esercitato nei 10 giorni (previsto per questo tipo
di contratti) comporta automaticamente la risoluzione del contratto di
credito, senza alcuna penalità (art. 5/8° comma, D. Lgs 185/99).
Ciò vale anche per i contratti di acquisto in “multiproprietà”
(art. 8 D. Lgs 427/98).
21
5
Il credito al consumo
Consigli pratici e avvertenze
• Occorre fare particolare attenzione quando ci si rivolge a canali
di credito diversi da quelli bancari: si potrebbe incappare in
società finanziarie poco corrette che calcolano a loro favore
il TAEG, riservandovi in ultimo la sorpresa di costi aggiuntivi
non calcolati in precedenza.
• Capire se si sta trattando direttamente con una finanziaria o
con un intermediario, il “mediatore creditizio”. Nel secondo
caso non c’è niente di cui preoccuparsi, basta avere ben
chiaro che si pagheranno anche i costi della mediazione
(sempre che l’intermediario sia serio: assumere informazioni
in merito). Il mediatore deve essere iscritto all’apposito
albo tenuto dall’Ufficio Italiano Cambi. Fare attenzione se
vengono richiesti anticipi: non è buon segno.
• Chiedere ed insistere per sapere qual’è il TAEG, quali voci di
spesa vi sono incluse e quali restano escluse: dalle risposte
ricevute, specie se evasive o poco chiare, si potrebbe intuire
che forse c’è qualcosa che non va.
• Se non si ha familiarità con tassi, TAEG e altre diavolerie
del genere (è abbastanza normale che sia così, la materia
non è semplice), prendere tempo e rivolgersi ad una persona
di fiducia che ne sa più di voi, oppure ad una qualsiasi
associazione di consumatori.
• Le finanziarie devono essere iscritte nell’apposito elenco
tenuto dall’Ufficio Italiano Cambi.
• Per i prestiti su internet (Online) valgono le stesse regole:
possono essere vantaggiosi ma comunque bisogna fare
attenzione.
• Anche per l’esercizio del credito al consumo valgono gli
obblighi di trasparenza delle condizioni contrattuali già visti
al capitolo 2.
(Riferimenti: artt. 121 – 128
D.Lgs. 1.09.1993n n. 385; D.M. 8.07.1992)
22
6. LA SCELTA DEL “ MUTUO CASA”
6
Si tratta del mutuo a cui si ricorre per finanziare l’acquisto, la
costruzione o la ristrutturazione di immobili ad uso abitativo.
Normalmente copre dal 70 all’80% del valore dell’immobile ed è
garantito da ipoteca sullo stesso immobile.
Il mercato offre soluzioni diverse (durata e tipo di tasso) e le
condizioni variano da banca a banca.
Quindi la prima regola è quella di consultare più istituti di
credito, raccogliendo la documentazione scritta sulle diverse
formule che ciascuno offre, per poterle confrontare con la calma
necessaria.
Valgono tutti gli strumenti di pubblicità già visti al capitolo 2
(avvisi, fogli informativi, schema contrattuale e documento di
sintesi).
In particolare prima di concludere farsi consegnare per tempo
una copia del contratto che sarà stipulato, per poterlo leggere con
attenzione (la consegna non è in alcun modo impegnativa).
Contratto e documento di sintesi devono riportare
il TAEG (vedi capitolo 5).
La durata del mutuo
È variabile e dipende dalle esigenze personali, si può arrivare
anche a trenta anni.
Tenere presente che quando aumenta la durata del mutuo
aumenta anche la spesa per interessi, mentre l’importo della
rata diminuisce.
Prima di decidere la formula giusta bisogna avere stabilito
quale spesa si può sostenere, secondo la frequenza preferibile
(mensile, bimestrale, ecc.), con il reddito a disposizione
garantendo il mantenimento del tenore di vita desiderato. È
questa è una scelta personale, ma va ben ponderata prima di
ogni decisione (in ogni caso chi concede il mutuo tiene conto
delle capacità di reddito nel determinare la rata)
23
6
La scelta del mutuo casa
Il tasso di interesse
Può essere fisso o variabile.
Quando è fisso si ha il vantaggio di conoscere in anticipo il
costo del mutuo (le rate sono costanti).
Il tasso variabile (o indicizzato) dipende dall’andamento di un
parametro al quale è legato. Si tratta di un tasso d’interesse
di riferimento, specificato nel contratto e che si può tenere
facilmente sotto controllo, al quale viene applicata una
maggiorazione fissa (spread). È sempre inferiore al tasso fisso
(uno o due punti in meno).
La scelta tra fisso e variabile non è agevole ed è sempre, in
sostanza, una scommessa sull’andamento futuro.
In linea generale il tasso fisso è più conveniente quando i tassi
sono bassi e tendono a crescere (è anche quello più adatto per
chi percepisce redditi da lavoro dipendente). Il tasso variabile
invece segue sempre l’andamento del mercato
Spesso vengono offerti mutui a tasso misto, cioè in parte
a tasso fisso ed in parte a tasso variabile, secondo varie
combinazioni. Ad esempio per un primo periodo a tasso fisso
con possibilità ad una certa scadenza di optare per il variabile.
Frequenti sono anche le offerte promozionali di un tasso
agevolato (tasso d’ingresso) per un breve periodo iniziale.
La valutazione della scelta migliore si fa in questi casi più
complessa. È bene porre grande attenzione.
Le spese accessorie
Bisogna fare attenzione anche alle spese accessorie per
l’accensione del mutuo (saranno detratte dalla somma che verrà
erogata). Si tratta dei seguenti costi:
• spese di istruttoria, sono le commissioni dovute alla banca per
gestire la pratica di mutuo, possono essere espresse in valore
assoluto o in percentuale sull’importo;
24
• spese per la perizia di stima dell’immobile, sostenute per
pagare il tecnico che accerta il valore dell’immobile dato in
garanzia;
La scelta del mutuo casa
6
• spese di incasso, è il costo addebitato per l’incasso di ogni
rata;
• spese notarili, è il compenso per il notaio che redigerà il
contratto provvedendo all’iscrizione dell’ipoteca sull’immobile
(per un importo ben superiore all’importo da erogare, in modo
da coprire capitale, interessi, spese e qualsiasi altro onere per il
recupero del credito);
• imposta sostitutiva, è pari allo 0,25% sull’importo del
finanziamento;
• spese per l’assicurazione dell’immobile, viene pagata dal
cliente (graverà annualmente insieme al rateo) ed è vincolata a
favore della banca.
Altri elementi da valutare
Il tasso di mora sui ritardi è una penale in genere consistente
in un interesse aggiuntivo (oltre quello pattuito) applicabile
sulle somme che risultano non pagate alla scadenza prevista.
Il costo per l’estinzione anticipata del mutuo è una penale
che si paga per esercitare tale facoltà (normalmente prevista)
ed è espressa di norma in una percentuale da applicarsi sul
capitale residuo. Se molto onerosa può essere abusiva in quanto
vessatoria, e quindi inefficace.
Accertarsi se il contratto preveda limitazioni alla facoltà di
vendere l’immobile nel corso della durata del mutuo. A parte
la questione dell’abusività della norma, è comunque una forte
limitazione ove la vendita diventasse necessaria.
Il ritardato pagamento
Il contratto di mutuo può essere revocato (risoluzione del contratto
con richiesta di restituzione anticipata) solo per il ritardato pagamento
di almeno sette rate, anche non consecutive.
Tenere presente che si considera ritardato pagamento quello effettuato
tra il 30° ed il 180° giorno dalla scadenza della rata (il pagamento
oltre il 180° giorno può portare alla risoluzione).
Il ritardo può comunque causare l’iscrizione nelle banche dati che
registrano i nominativi dei debitori inadempienti, si diviene “cattivo
pagatore”, con tutte le conseguenze del caso (vedi il capitolo 8).
25
7
7. IL TASSO
D’INTERESSE USURARIO
Oltre un certo limite fissato dalla legge il tasso
diventa usurario. Ciò comporta che la clausola
contrattuale che li prevede è nulla, e nulla è
dovuto a titolo di interessi.
La legge stabilisce un criterio da applicare per poter stabilire
quando il tasso è usurario: è tale il tasso applicato quando
supera del 50% un “tasso soglia” predeterminato, costituito
dal tasso effettivo globale medio praticato dalle banche e
dagli intermediari finanziari.
È il ministero del Tesoro che rileva trimestralmente i tassi medi,
che vengono poi pubblicati in forma di tabella nella Gazzetta
Ufficiale. La tabella deve essere affissa in modo facilmente
visibile in ciascuna sede o dipendenza aperta al pubblico.
I tassi medi vengono rilevati distintamente (e suddivisi in classi
di importo del credito) per le seguenti categorie omogenee di
operazioni:
• aperture di credito in conto corrente con o senza garanzia;
• finanziamenti per anticipi su crediti e documenti, sconti di
portafoglio commerciale, altri finanziamenti a breve, medio e lungo
termine alle imprese, effettuati dalle banche;
• factoring: anticipi su crediti acquistati e su crediti futuri;
• crediti personali ed altri finanziamenti alle famiglie di consumatori,
a breve e a medio e lungo termine, effettuati dalle banche;
• finanziamenti per anticipi su crediti e documenti, sconti di
portafoglio commerciale, crediti personali e altri finanziamenti
a breve, medio e lungo termine, effettuati a consumatori e ad
imprese da intermediari finanziari non bancari;
• prestiti contro cessione del quinto del quinto dello stipendio;
• leasing;
• crediti finalizzati all’acquisto rateale di beni di consumo, credito
revolving e con utilizzo di carte di credito;
26
• mutui con garanzia reale, a tasso fisso e a tasso variabile.
Il tasso
d’interesse usurario
7
Nei tassi non vengono comprese le “commissioni di massimo
scoperto” e gli “interessi di mora” concordati per i casi di
ritardato pagamento (che sono comunque rilevati e pubblicati).
In taluni casi (specificati dall’art. 644/ 3° comma, cod.pen.) può
esservi usura anche se il tasso è inferiore a limite predetto.
NOTA BENE
Il tasso da considerare per la verifica non è il Tasso Annuo
nominale (TAN), ma bensì il Tasso Annuo Effettivo Globale
(TAEG), il quale, come già visto al capitolo 5, comprende anche
le spese di istruttoria, di riscossione, per assicurazioni e garanzie
imposte, di mediazione. Infatti, ai sensi dell’art. 644/4° comma
del codice penale:
“Per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene
conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle
spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione
del credito”.
27
8
8. I SISTEMI DI INFORMAZIONE
CREDITIZIA (S.I.C.).
LE “LISTE NERE” DEI CATTIVI PAGATORI.
La materia è sicuramente complicata, ma
considerata la “delicatezza” delle questioni di
cui si tratta è meglio un’informazione un pò più
dettagliata.
Esistono
sistemi informativi a disposizione di banche e
società finanziarie. Sono banche dati ove vengono registrate le
informazioni relative a richieste di finanziamento in corso, a
finanziamenti concessi, a ritardi e mancati pagamenti (vengono
anche dette “Centrali rischi”).
Servono a verificare l’affidabilità e la solvibilità di chi richiede
un prestito e quindi a limitare i rischi di esposizione di banche
e finanziarie. In pratica queste non solo si informano prima
di concederlo, ma vengono tenute aggiornate sulla situazione
del debitore: ciò significa che il finanziamento richiesto può
essere negato e che possono essere chiuse linee di credito già
concesse.
Centrali rischi pubbliche o private
• Servizio centralizzato dei rischi gestito dalla Banca d’Italia per i
finanziamenti superiori a 75.000 euro (è una c.r. pubblica).
• Servizio centralizzato di rilevazione dei rischi creditizi d’importo
contenuto (CRIC) per i finanziamenti d’importo tra 31.000 e 75.000
euro, gestito da S.I.A. spa sotto la vigilanza della Banca d’Italia.
• Sistemi d’informazione creditizia gestiti da privati per i finanziamenti
d’importo inferiore a 31.000 euro.
28
I Sistemi di Informazione
Creditizia
8
Codice di deontologia e buona condotta per le
centrali private
Mentre
le centrali rischi pubbliche sono gestite secondo le
procedure dettate dalla Banca d’Italia, che ne garantiscono il corretto
funzionamento (in particolare, si è cancellati dopo 12 mesi dalla
estinzione del debito), mancava una precisa disciplina per le centrali
private.
In passato si poteva essere iscritti anche per minimi ritardi di
pagamento e non c’era molta certezza sui tempi di conservazione dei
dati pur avendo comunque estinto il debito (i dati personali rimanevano
visibili anche per più di cinque anni).
A questa situazione ha posto rimedio il Codice di deontologia e buona
condotta, promosso dal Garante per la Protezione dei Dati Personali e
varato nel 2004.
Il codice prevede:
• l’informativa scritta per il cliente contenente l’indicazione: dei
S.I.C. utilizzati, dei tempi di conservazione dei dati, delle modalità
di accesso ai dati personali e di esercizio dei relativi diritti (deve
essere consegnata a chi richiede il finanziamento al momento
della raccolta dei dati personali);
• nel caso di richiesta di credito non accolta, la banca/finanziaria
deve comunicare al richiedente se ha consultato dati personali
relativi ad informazioni creditizie di tipo negativo, indicando gli
estremi identificativi del S.I.C. da cui sono state rilevate e del
relativo gestore;
• il consenso al trattamento ed utilizzo dei dati personali può
essere sempre revocato quando non vi sono ritardi o inadempimenti
nei pagamenti, ciò vale solo per i consumatori (escluse quindi le
imprese), per le informazioni negative non serve il consenso;
• il preavviso di registrazione al verificarsi di ritardi nei pagamenti,
(il primo ritardo è visibile solo dopo 15 giorni dal preavviso);
• tempi definiti e più ragionevoli per le morosità da segnalare (è
vietata la registrazione di lievi ritardi di pagamento o relativi ad
una sola rata);
29
8
I Sistemi di Informazione
Creditizia
• una tabella dei tempi di conservazione dei dati nei S.I.C. (che sono ora certi
e più brevi):
richieste di finanziamento
6 mesi, qualora l’istruttoria lo richieda, o
1 mese in caso di rifiuto della richiesta o
rinuncia alla stessa
morosità di due rate o di due mesi poi 12 mesi dalla regolarizzazione
sanate
ritardi superiori sanati
anche su transazione
24 mesi dalla regolarizzazione
eventi negativi (ossia morosità, gravi 36 mesi dalla data di scadenza contrattuale
inadempimenti, sofferenze) non sanati del rapporto o dalla data in cui è risultato
necessario l’ultimo aggiornamento (in caso
di successivi accordi o altri eventi rilevanti
in relazione al rimborso)
rapporti che si sono svolti positivamente 36 mesi in presenza di altri rapporti con
(senza ritardi o altri eventi negativi)
eventi negativi non regolarizzati. Nei restanti
casi, nella prima fase di applicazione del
codice di deontologia, il termine sarà di 36
mesi dalla data di cessazione del rapporto
o di scadenza del contratto, ovvero dal
primo aggiornamento effettuato nel mese
successivo a tali date
In ogni caso, le norme di protezione dei dati personali garantiscono il diritto di
accedere ai dati personali custoditi dai S.I.C., tramite richiesta scritta e documentata
alla banca/finanziaria (o allo stesso S.I.C.), e di ottenere rapidamente qualsiasi
rettifica, aggiornamento o cancellazione. Ove non si ottenga quanto richiesto ci si
può rivolgere direttamente al Garante.
Si deve tenere altresì presente che banche e finanziarie per verificare la solidità
e l’affidabilità di chi chiede finanziamenti tengono conto anche di informazioni
patrimoniali di diverso genere (sequestri, pignoramenti, fallimenti), fornite da
società specializzate che attingono notizie d’interesse in vario modo. Ad esempio
l’iscrizione nel Registro Informatico dei Protesti per cambiali o assegni insoluti
(è consultabile da chiunque presso ogni Camera di Commercio).
30
(Riferimenti: D.Lgs. 30.06.2003 n. 196 “Codice in materia di protezione di dati personali”;
Deliberazione Garante Protezione dati Personali 16.11.2004 n. 8 “Codice di deontologia e di buona
condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità
e puntualità nei pagamenti)
9
9. INDICAZIONI MINIME PER
L’INVESTIMENTO DEL RISPARMIO
Il problema della gestione del risparmio richiederebbe un opuscolo a
sé stante a causa della complessità della materia. Qui ci limiteremo
ad elencare le principali regole generali per la tutela del cliente,
che devono osservare i soggetti abilitati a fornire servizi di
investimento: banche, società di intermediazione mobiliare (SIM),
società di gestione del risparmio (SGR), altri intermediari finanziari
autorizzati.
Regole di comportamento
Gli intermediari finanziari devono:
1. comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza nell’interesse dei
clienti e per l’integrità dei mercati;
2. acquisire le informazioni necessarie dai clienti e tenerli sempre
adeguatamente informati;
3. ridurre al minimo il rischio di conflitti di interessi, assicurando comunque
ai clienti trasparenza ed equo trattamento;
4. assicurare l’efficiente svolgimento dei servizi;
5. garantire una gestione indipendente, sana e prudente e adottare misure
idonee per salvaguardare i diritti dei clienti sui beni affidati;
6. Astenersi da operazioni non adeguate;
7. Informare il cliente delle riduzioni del patrimonio affidato.
Obblighi di informazione
Prima di concludere il contratto:
• devono essere chieste all’investitore notizie circa la sua esperienza in
materia di investimenti finanziari, la sua situazione finanziaria, i suoi
obbiettivi di investimento e la sua propensione al rischio;
• il cliente deve ricevere copia del modulo/formulario che le riporta facendo
particolare attenzione nella scelta dell’obbiettivo e del rischio prima di
firmare (l’eventuale rifiuto di fornire le notizie richieste deve risultare dal
contratto);
• deve essere consegnato all’investitore il documento sui rischi generali
degli investimenti in strumenti finanziari predisposto dalla CONSOB;
• prima di effettuare o consigliare l’operazione di investimento
l’intermediario deve avere fornito all’investitore adeguate informazioni sulla
natura, sui rischi e sulle implicazioni, al fine di rendere consapevoli i clienti
prima di fare la scelta.
31
9
Indicazioni Minime per
l’investimento del risparmio
Q uando si verificano perdite (effettive o potenziali) di una
certa consistenza, deve esserne data pronta informazione scritta
al cliente.
I documenti e le registrazioni in possesso dell’intermediario e
che riguardano l’investitore devono essere messe sollecitamente
a sua disposizione quando ne è fatta richiesta.
Le “operazioni non adeguate”
Gli intermediari finanziari devono astenersi dall’effettuare operazioni
non adeguate per tipologia, oggetto, frequenza o dimensione, tenuto
conto delle informazioni raccolte dal cliente e di ogni altra informazione
disponibile in relazione ai servizi prestati.
Se ricevono dal cliente disposizioni relative ad operazioni non adeguate,
lo devono informare in merito spiegandone i motivi; se il cliente vuole
comunque effettuare l’operazione, l’intermediario può eseguirla solo
sulla base di ordine scritto che menzioni le avvertenze ricevute.
Contratti relativi a servizi
di investimento
I contratti:
• devono avere forma scritta a pena di nullità;
• una copia deve essere consegnata al cliente;
• è nulla ogni pattuizione di rinvio agli usi;
• non sono dovuti dal cliente oneri non previsti espressamente dal
contratto.
Contenuto del contratto
Il contratto con l’investitore deve:
• specificare i servizi forniti e le loro caratteristiche;
• stabilire il periodo di validità, le modalità di rinnovo e quelle per le
modificazioni;
• indicare le modalità con cui l’investitore può impartire ordini e
istruzioni;
• prevedere frequenza, tipo e contenuto della documentazione di
rendiconto dell’attività svolta;
• indicare ogni altra condizione contrattuale convenuta con
l’investitore.
32
Indicazioni Minime per
l’investimento del risparmio
9
L’offerta “fuori sede”
Per
offerta fuori sede si intende la promozione ed il
collocamento presso il pubblico di strumenti finanziari e di
servizi di investimento effettuata in luogo diverso da una sede o
dipendenza del soggetto offerente (in sostanza quella effettuata
a domicilio dell’investitore).
Per questo tipo di offerta valgono regole ulteriori e particolari:
• può esercitare l’o.f.s. solo la persona fisica che riveste la qualifica
di promotore finanziario, ottenibile solo tramite l’iscrizione
nell’apposito Albo Nazionale, previo accertamento di requisiti di
onorabilità e professionalità;
• l’investitore ha sette giorni di tempo dalla sottoscrizione del
contratto per esercitare il diritto di recesso, senza spese né onere
di alcun tipo;
• la facoltà di recesso deve essere indicata nei moduli o formulari
consegnati;
• in mancanza di tale indicazione il contratto è nullo
• il diritto di recesso spetta anche per i contratti a distanza
(internet).
Nei giudizi di risarcimento dei danni cagionati al cliente
nello svolgimento dei servizi di investimento e di quelli
accessori, spetta agli intermediari fornire la prova di aver
agito con la specifica diligenza richiesta.
La scelta dell’investimento
Il mercato degli investimenti finanziari offre una vasta gamma
di prodotti, dai più semplici ai più complessi. Una rassegna di
prodotti finanziari tipici, con i necessari approfondimenti, non è lo
scopo e non può trovare posto in questo opuscolo. Alcuni consigli
di semplice buon senso possono forse tornare utili, con tutti i
limiti delle semplificazioni in una materia così vasta e complessa.
33
9
Indicazioni Minime per
l’investimento del risparmio
ALCUNE SEMPLICI AVVERTENZE
• L’esperienza ha ormai insegnato che é opportuna una “sana” diffidenza dinanzi a
proposte di investimento mirabolanti.
• Ogni investimento presenta comunque dei rischi. Esistono solo investimenti più
o meno rischiosi. Se non se ne vogliono correre troppi è meglio affidarsi ad
investimenti maggiormente garantiti (titoli di Stato o obbligazioni con rating
elevati). I rendimenti sono inferiori, ma si può stare più tranquilli.
• Maggiore è il rendimento e maggiore è il rischio: si possono affrontare investimenti
più rischiosi, basta esserne pienamente consapevoli. È opportuno differenziare
gli investimenti destinando ai prodotti finanziari più rischiosi solo una parte
delle somme a disposizione: se le cose dovessero andare male le perdite sarebbero
comunque limitate.
• La scelta dell’investimento è una scelta delicata. Più i prodotti finanziari sono
sofisticati e più difficile è comprenderne il funzionamento. Se non si hanno
conoscenze specifiche non bisogna mai avere fretta di decidere. Meglio riflettere
attentamente, raccogliere più offerte, acquisire più informazioni e possibilmente
chiedere il parere di persone realmente esperte e di sicura fiducia.
• La disponibilità della persona che rappresenta la banca o la finanziaria a fornire,
con chiarezza e in dettaglio, ogni informazione sui prodotti o servizi offerti e sui
relativi costi, è indice di serietà e professionalità.
• Farsi rilasciare sempre copia di qualsiasi documento firmato e mai firmare alcunché
in bianco.
• Trattando a domicilio con il “promotore finanziario” è bene appurare se è abilitato,
verificando per quale intermediario opera e se è autorizzato a farlo.
• Rammentare sempre che il promotore finanziario fa il suo mestiere, vendere i
prodotti della società per cui opera, e non è un consulente finanziario.
• È buona norma non versare somme in contanti o rilasciare assegni non intestati,
o intestati a nome del promotore.
• Rammentare che per le offerte fuori sede spetta il diritto di recesso entro il
settimo giorno.
(Riferimenti: D.Lgs. 24.02.1998 n. 58 “Testo unico delle disposizioni
in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21
della L. 6 febbraio 1996, n 52”; Delibera CONSOB n. 11522 1°.07.1998
“Regolamento di attuazione”)
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10. IL PROGETTO
“PATTICHIARI”
Il sistema bancario ha percepito la distanza che si è creata con
la clientela, che spesso esprime insoddisfazione a vari livelli nei
rapporti con le banche.
Con l’obbiettivo di cambiare profondamente il sistema dei
rapporti banca/società, l’A.B.I. (Associazione Bancaria Italiana)
ha promosso il progetto “Pattichiari”, che prevede una serie
di iniziative. Le singole banche che aderiscono al progetto e
a ciascuna iniziativa devono rispettare regole e procedure
predefinite, la cui osservanza è garantita da società di
certificazione.
Le iniziative del progetto
1. Conti correnti a confronto
Fornisce indicazioni chiare e comprensibili sulle caratteristiche
dei servizi e dei prezzi dei conti correnti, con la possibilità
di confrontare le offerte delle diverse banche.
2. Servizio bancario di base
Un tipo di conto corrente che mette a disposizione tutti
i servizi bancari di base a costo contenuto: bancomat,
accredito stipendio/pensione, pagamento bollette, bonifici,
saldo e movimenti.
3. Tempi certi di disponibilità delle somme versate con assegno
Tempi certi e più rapidi per la disponibilità delle somme
versate con assegni, per semplificare l’attività di chi emette
e riceve un gran numero di assegni.
4. FARO (Funzionamento ATM Rilevato On Line)
È un servizio, fruibile tramite telefono o Internet, che indica
sia lo sportello automatico funzionante più vicino, sia
quello della propria banca più facilmente raggiungibile.
5. Elenco delle obbligazioni a basso rischio e a basso rendimento
Fornisce una lista di titoli di stato e obbligazioni a basso
rischio, e quindi basso rendimento, con l’obbiettivo di
orientare il risparmiatore con scarsa esperienza finanziaria
verso strumenti di facile valutazione (più in generale vuole
rendere consapevole l’investitore che ad alti rendimenti
corrispondono alti rischi).
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Il progetto “pattichiari”
6. Informazioni chiare su obbligazioni bancarie strutturate
e subordinate
Fornisce ogni informazione su questi titoli o tipo di
investimento con un linguaggio semplice ed accessibile
anche a risparmiatori privi di esperienza finanziaria al fine
di sensibilizzarlo ai rischi legati agli investimenti.
7. Criteri generali di valutazione delle capacità di credito
delle piccole e medie imprese
Diffonde un manifesto che indica in maniera chiara e
semplice le principali variabili di valutazione della situazione
finanziaria aziendale, che costituiscono i criteri con cui le
banche valutano i prestiti alle PMI.
8. Tempi medi di risposta sul credito alle piccole imprese
Rende noto il numero di giorni che mediamente la banca
impiega per dare risposta su un prestito, per importo, area
geografica e dimensione delle imprese richiedenti. Il cliente
può mettere a confronto il tempo di risposta delle diverse
banche in relazione alle proprie esigenze.
Ogni informazione relativa a queste iniziative
è reperibile attraverso il numero verde
800-002266 o il portale Internet
www.pattichiari.it
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Informazioni
Per informazioni rivolgersi a:
CAMERA DI COMMERCIO DI AREZZO
Servizio Regolazione di Mercato
V.le Giotto, 4 – 52100 AREZZO
Tel. 0575 303828 - 866
Fax 0575 300953
e-mail: [email protected]
ASSOCIAZIONI DEI CONSUMATORI
della provincia di Arezzo
ADICONSUM – V.le Michelangelo, 116 - 52100 Arezzo
Tel. 0575 355672 – 354071 Fax 0575 24867
e-mail: [email protected]
ADOC – Via Innocenti, 8 - 52100 Arezzo
Tel. 0575 355155 Fax 0575 302893
e-mail: [email protected]
ADUSBEF – Via Paganini, 20 – 52100 Arezzo
Tel.Fax 0575 381575
e-mail: [email protected]
CONFCONSUMATORI –
Via Guido Monaco, 92 - 52100 Arezzo
Tel. e Fax 0575 21728
e-mail: [email protected]
FEDERCONSUMATORI E UTENTI –
Via Monte Cervino, 20 – 52100 Arezzo
Tel. 0575 393445 Fax 0575 393422
e-mail: [email protected]
Sito Internet: www.federconsumatoriarezzo.it
Redazione a cura di:
Edi Cassioli, Chiara Rubbiani
Hanno collaborato:
Anna Marzini, Marika Manella
Coordinamento:
Vincenzo Ciccia
Finito di stampare:
Ottobre 2005
Impaginazione e illustrazioni:
Athos Boncompagni
http://www.athosboncompagni.com
Stampa:
Bottega Tipografica
52100 Arezzo (AR) - via Chiari, 50
http://www.bottegatipografica.it/
Riproduzione riservata ©CCIAA Arezzo
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