Numero 00558/2016 e data 26/02/2016 REPUBBLICA ITALIANA Consiglio di Stato Sezione Consultiva per gli Atti Normativi Adunanza di Sezione del 11 febbraio 2016 NUMERO AFFARE 00173/2016 OGGETTO: Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare Richiesta di parere sullo schema di regolamento in materia di contratti di sponsorizzazione e accordi di collaborazione, ai sensi dell’art. 43, comma 2, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. LA SEZIONE Vista la relazione senza numero e data pervenuta al Consiglio di Stato il 26 gennaio 2016, con la quale il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha chiesto il parere sullo schema di regolamento in oggetto; esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Elio Toscano. Premesso. L'articolo 43, comma 2, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica), come integrato dall’art. 5, comma 1, della legge 14 gennaio 2013, n. 10 (Norme per lo sviluppo degli spazi urbani), prevede che i comuni possano stipulare contratti di sponsorizzazione con privati e associazioni senza fini di lucro, nell’ottica di realizzare risparmi di spesa sugli stanziamenti già disposti per iniziative volte all’assorbimento dell’anidride carbonica (CO2) tramite l’incremento del patrimonio arboreo delle aree urbane, nonché la creazione e la manutenzione di aree naturali in ambito locale. In tal caso e purché il contratto non pregiudichi l’ordinaria fruizione delle aree verdi urbane da parte del pubblico, i comuni possono inserire il nome, la ditta, il logo o il marchio dello sponsor all’interno dei documenti recanti comunicazioni istituzionali. Lo stesso comma 2 dell’art. 43 detto stabilisce che la tipologia e le caratteristiche di tali documenti sono definite con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell’interno, sentita la Conferenza unificata di cui all’art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e successive modificazioni. Per dare attuazione alla suddetta disposizione è stato predisposto lo schema di regolamento in oggetto, da adottare ai sensi dell’art. 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988. Il testo si compone di tre articoli. L’articolo 1, rubricato “Tipologia e finalità dei documenti recanti comunicazioni istituzionali”, al comma 1 prevede che il nome, la ditta, il logo o il marchio degli sponsor possono essere inseriti in brochure, volantini, depliant, opuscoli, cataloghi, manifesti, locandine e comunicati relativi a ciascuna modalità di esplicazione dell’attività di comunicazione di cui all’art. 2, commi 1 e 2, della legge 7 giugno 2000, n.150 (Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni). II comma 2 specifica la tipologia dei documenti di comunicazione istituzionale e gli ambiti di applicazione. II comma 3 prescrive che, nel caso di sponsorizzazioni, i documenti di comunicazione istituzionale debbano contenere la seguente dicitura “Lo sponsor del presente atto di comunicazione istituzionale ha finanziato la cura del verde urbano ai sensi della L. 449/1997 e della L. 10/2013 per favorire l’assorbimento di CO2 nell’atmosfera”. L'articolo 2, che ha per rubrica “Divieti di stipulare contratti di sponsorizzazione”, al comma 1 dispone che gli atti concernenti l’attività di protezione civile e la materia elettorale non possono contenere riferimenti agli sponsor e che la qualità di sponsor non può essere assunta dai soggetti che versino in situazioni di conflitto d’interesse, anche potenziale, con l’ente locale o la cui attività possa arrecare ripercussioni negative all’immagine del comune. Il comma 2 opera un generale rinvio alle disposizioni normative che individuano i soggetti ai quali è preclusa la stipula di contratti con la pubblica amministrazione. Il comma 3 vieta di stipulare contratti di sponsorizzazione con soggetti i cui segni distintivi contengano messaggi d’incitamento alla discriminazione, all'odio, alla violenza ovvero quando risultino ingiuriosi o offensivi. L'articolo 3, coerentemente con la rubrica, indica i contenuti del contratto di sponsorizzazione e, in particolare, prevede l’introduzione di una clausola che consente di destinare all’amministrazione comunale un’eventuale quota pari o non superiore al 5% del valore della sponsorizzazione, a copertura delle spese sostenute per le attività amministrative di controllo e di vigilanza degli spazi verdi urbani. Sul punto si precisa in relazione che il Ministero dell’interno, pur confermando il concerto manifestato in sede tecnica, con distinta nota ha espresso riserve sulla legittimità di detta clausola, che è stata inserita nello schema di provvedimento su richiesta dell’ANCI in sede di Conferenza unificata. Secondo Ministero, infatti, mancando nella fonte primaria una specifica disposizione autorizzativa, non è possibile porre a carico dello sponsor l'onere di contribuire, sia pure in via residuale, al finanziamento di attività amministrative che il personale dell'amministrazione comunale è tenuto a svolgere in via ordinaria, quali il controllo e la vigilanza degli spazi verdi urbani; neppure è ammissibile un’applicazione estensiva dell’art. 43, comma 2, della legge n. 449/1997, nella parte in cui prevede per le sole amministrazioni dello Stato che una quota dei risparmi di spesa ottenuti, pari al 5%, sia destinata a incrementare gli stanziamenti diretti alla retribuzione di risultato dei dirigenti appartenenti al centro di spesa che ha operato il risparmio attraverso le sponsorizzazioni. A fronte delle argomentazioni dell’ANCI che ha evidenziato che si tratta di una clausola eventuale del contratto di sponsorizzazione, inserita soltanto ove concordata e accettata dalle parti, l’Amministrazione proponente ha ritenuto di mantenere la controversa disposizione nel testo proposto (art. 3, comma 1, lettera k) e di rimettersi alle valutazioni del Consiglio di Stato. L’articolato è corredato dal parere favorevole della Conferenza unificata espresso nella seduta del 17 dicembre 2015, dal concerto formale del Ministero dell’interno in data 31 dicembre 2015 e dai documenti di rito, quali relazione illustrativa, analisi tecnico-normativa e analisi di impatto della regolamentazione. Considerato. La Sezione osserva preliminarmente che il testo proposto presenta rilevanti criticità che vanno necessariamente evidenziate. Anzitutto si considera che l’art. 43, comma 2, della legge n. 449/1997, come modificato dall’art. 5, comma 1, della legge n. 10/2013, dispone l’adozione entro 6 mesi di un regolamento ministeriale volto a definire “la tipologia e le caratteristiche” dei documenti recanti comunicazioni istituzionali, all’interno dei quali il comune può inserire il nome, la ditta o il marchio dello sponsor o dei privati o delle associazioni con cui ha stipulato contratti di sponsorizzazione ovvero accordi di collaborazione per realizzare economie e migliorare la qualità dei servizi specificamente diretti al potenziamento e alla manutenzione del verde pubblico. In coerenza, quindi, con il dettato sostanziale della fonte primaria a cui dare esecuzione, è consequenziale che la disciplina dei contratti di sponsorizzazione recata dagli artt. 2 e 3 del provvedimento non è sostenuta dalla necessaria copertura legislativa ed è di fatto priva di effetti normativi, in quanto i profili contrattuali sono già disciplinati dallo stesso art. 43 della legge n. 449/1997. Ai sensi di detto articolo, infatti, la stipulazione del contratto di sponsorizzazione è subordinata al rispetto di alcune condizioni, tra le quali: il perseguimento di interessi pubblici, l’assenza di conflitto d’interesse tra attività pubblica e privata, la realizzazione di risparmi di spesa rispetto a un preciso stanziamento di bilancio, l’inserimento delle spese sostenute dallo sponsor in programmi di spese ordinarie. Né invero dalla scarna relazione illustrativa che accompagna il testo è possibile cogliere le ragioni che hanno indotto l’Amministrazione ad ampliare l’ambito dell’intervento regolamentare, tanto più che sia nell’ATN, sia nell’AIR l’oggetto e gli obiettivi del provvedimento sono indicati correttamente in conformità a quanto disposto dalla legge. In tale contesto, sono da condividere le argomentazioni del Ministero dell’interno che, a parte l’irritualità del “concerto con riserva”, correttamente ritiene illegittima la disposizione, di cui all’art. 3 comma 1, lettera k), che prevede la possibilità che nei contratti di sponsorizzazione venga inserita una clausola che consenta ai comuni di beneficiare di una ulteriore entrata sino al 5% rispetto al valore della sponsorizzazione, ponendo detto onere a carico dello sponsor. Mentre la destinazione di una quota del 5% dei risparmi di spesa all’incremento dei fondi per l’indennità di risultato “dei soli dirigenti statali” è prevista dall’art. 43, comma 2, della legge n. 449/1997 e non comporta per gli sponsor ulteriori oneri rispetto a previsioni di spesa già iscritte a bilancio, la clausola sostenuta dall’ANCI non ha copertura legislativa e comporterebbe per gli sponsor un esborso ulteriore, da versare ai comuni per attività istituzionali di loro competenza, con la prevedibile destinazione di dette somme all’incremento del trattamento economico del personale dipendente. In definitiva si tratta di un onere che non può essere introdotto con lo strumento regolamentare e che, in ogni caso, non sarebbe coerente con il ruolo di neutralità dell’ente locale, in quanto potrebbe provocare un’ attenuazione dei caratteri di imparzialità e di equidistanza che devono ispirare l’azione amministrativa. Neppure l’art. 1 del provvedimento dà attuazione alla fonte primaria, in quanto presenta un testo confuso nella forma e nel contenuto, che non vale a definire tipologia e caratteristiche dei documenti relativi alla comunicazione istituzionale, sui quali si possano inserire i riferimenti dello sponsor. Infatti, al comma 1, da un lato si richiamano le attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni e i relativi strumenti utilizzabili, che ai sensi dell’art. 2 della legge 7 giugno 2000, n. 150 spaziano dagli strumenti grafico-editoriali ai sistemi multimediali, dall’altro ci si limita a prevedere genericamente alcune categorie di stampati sui quali apporre i dati dello sponsor, senza fornire alcuna ulteriore precisazione. Quanto al comma 2, nonostante il dichiarato intento di voler precisare gli ambiti di intervento dei documenti di comunicazione istituzionale ai fini del regolamento in esame, si attinge in toto ed in modo improprio a quanto disposto in via generale dall’art. 1 della legge n. 150 del 2000, nella parte in cui (commi 4 e 5) definisce distintamente gli ambiti dell’attività di informazione e di comunicazione istituzionale (informazione ai mezzi di comunicazione di massa, comunicazione esterna rivolta ai cittadini e comunicazione interna all’ente) e le finalità prettamente divulgative delle stesse attività. In sostanza nell’art. 1 dello schema di decreto non sono individuabili le specifiche caratteristiche dei documenti di comunicazione, alla cui definizione si sarebbe dovuto provvedere con il regolamento in esame. Per economicità di esposizione ci si astiene dal citare nel dettaglio le imperfezioni formali e i non pochi refusi del testo, che evidentemente non è stato sottoposto a una revisione finale: al riguardo si suggerisce di attenersi per il futuro alle regole indicate nella “Guida alla redazione dei testi normativi”, oggetto della circolare 2 maggio 2001 n. 1/1.1.26/10888/9.92. della Presidenza del Consiglio di ministri, pubblicata sulla G.U. della Repubblica Italiana, n. 105 del 3 maggio 2001. In conclusione, poiché il provvedimento proposto non dà attuazione alla fonte primaria e necessita, pertanto, di una pressoché totale rivisitazione, ritiene la Sezione che non sussistano i presupposti per dar luogo all’emissione del parere richiesto. Nel disporre la restituzione del testo proposto, si invita l’Amministrazione proponente a prendere contatti con questa Sezione, al fine di concordare l’audizione di propri rappresentanti - come consentito dalla normativa vigente per l’eventuale approfondimento delle questioni esaminate, o, in alternativa, a procedere alla riformulazione dell’articolato sul quale poi richiedere il parere della Sezione. P.Q.M. Si esprime avviso non favorevole all’ulteriore corso, e si restituisce il testo presentato. L'ESTENSORE Elio Toscano IL PRESIDENTE Franco Frattini