VITA DI CATEGORIA• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • • • • • PG 4
cassa geometri - rilascio automatico del durc
accordo casaclima e consiglio nazionale geometri
riforma delle professioni: nuova proposta in parlamento
attivo il servizio internet per la formazione professionale
continua
dal collegio dei geometri e geometri laureati di livorno una
risposta progettuale al progetto “pensiamo in grande”
riconoscimenti dai vertici della categoria per l’impegno profuso
in abruzzo a maria teresa dolores bertelegni
l’associazione nazionale donne geometra alla conferenza
annuale anie
seminario
nuove norme tecniche per le costruzioni:
adempimenti e responsabilità
NEWS &PROFESSIONE • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • • • • • •PG 8
proposte di lavoro riservate ai soli associati
circolazione europea per gli atti notarili
accesso semplificato alle leggi europee sulle successioni
gli ascensori come via di fuga
"casa sicura", dai vigili del un opuscolo per prevenire gli
incidenti domestici
deroghe alle norme di prevenzioni incendi – indirizzi sui criteri
di ammissibilità
resistenza al fuoco di elementi in muratura
come sta il tuo cantiere?
coordinatore della sicurezza: obbligo di aggiornamento
quinquennale entro il 2013 - i professionisti con attestato di
frequenza aggiornamento entro maggio 2013
piccoli lavori privati e nomina del coordinatore per l’esecuzione
durc online dal sito di inarcassa - dal i giugno servizio online
per il documento unico di regolarità contributiva
durc: verifica per le ati
il consiglio dei ministri approva in via definitiva il nuovo
regolamento di attuazione del codice degli appalti
autorizzazione paesaggistica semplificata
precisazioni del notariato sulle nuove prescrizioni relative agli
atti di compravendita
in arrivo l'indice di accessibilità della casa
l'agenzia del territorio presenta il manuale operativo delle
stime
gli international valuation standards (ivs) e la scuola estimativa
italiana: alcune riflessioni...
disponibili le note territoriali del mercato immobiliare
la denuncia di danno temuto
AMBIENTE & RISPARMIO ENERGETICO• • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • • • • • PG 20
certificazione energetica: imminente l'errata corrige alla norma
uni/ts 11300-1
prestazione energetica nell'edilizia: direttiva europea
guida del gse agli incentivi per la produzione elettrica da fonti
rinnovabili
bonus del 55% anche per i tetti verdi e giardini pensili
l'ue approva i pannelli al cadmio
microsoft dice quanto è verde la tua casa
disponibile gratuitamente il software certificare 1.0.
prestazione energetica edifici residenziali
cemento e ferro: materiali eco-compatibili?
qualità dell'aria: presentati i dati istat
FISCO&PROFESSIONE • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • • • • • PG 25
ritenuta fiscale del 10% per chi esegue interventi di risparmio
energetico e di ristrutturazione
dal 1° luglio è obbligatoria l'indicazione dei dati catastali per
compravendite e locazioni. la modulistica dell'agenzia delle
entrate
guida ance. una guida per aprire tutte le disposizioni della
finanziaria 2010 sulle agevolazioni fiscali
conti "fiscali" per oneri. altri chiarimenti dall'agenzia
le agevolazioni "prima casa" varcano i confini nazionali
annuario del contribuente, pronta l'edizione 2010
proroga studi di settore
detrazione 55% e fotovoltaico: chiarimenti dalle entrate per
interventi su edifici dati in locazione
canone di locazione ribassato: non c'è obbligo di registrazione
nuove istruzioni per i pagamenti estinguibili con bonifico
bancario o postale
liberi professionisti: per i compensi con bonifico conta la data
di accredito, per gli assegni la data in cui si ricevono
istat - indice prezzi al consumo maggio 2010
SENTENZE • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • • • • • •PG 32
NEWS DI INTERESSE • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • • • • • •PG 42
la nuova mappa della gravità terrestre
il costo di cittadinanza 2009 a confronto le 14 aree
metropolitane
in arrivo la certificazione di sostenibilità per i biocarburanti
elenco telefonico e ricerca inversa dal numero al nome. novità
dal 2011
energia: nuove regole e tariffe per ricaricare le auto elettriche
presso le abitazioni ed i parcheggi condominiali o aziendali
dal 13 luglio impossibile utilizzare windows 2000 e rispettare la
privacy
dove trovare l’elenco dei conti dormienti
MOSTRE & CONCORSI& CORSI • • • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • • • • • PG 53
antichi strumenti usati in cartografia e catasto- milano, palazzo
litta dal 08 giugno al 18 luglio 2010
abitare il tempo a quota 25 - fiera di verona dal 16-20
settembre 2010
la tradizione del nuovo - la giardinera - sede di casartarc via
italia 90 bis - settimo torinese : dal 1 luglio - 25 luglio 2010
concorso : progetto luce ecosostenibile
NEWS&NEWS curiosità, viaggi, salute • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • • • • PG 55
APPROFONDIMENTO• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • • • • PG 60
L’IVA IN EDILIZIA
Associazione Nazionale “Donne Geometra”
sede operativia : Via Barberini n. 68 – 00187 Roma
C.f. 91113430408
www.donnegeometra.it
PG2 
Carissimi lettrici e lettori ,
nella Venezia decadente della fine del XVIII° secolo, le nobili
famiglie della città vendevano i gioielli di famiglia per far
fronte ai debiti accumulati a causa di uno stile di vita che
andava ben oltre le loro possibilità. Nell’Europa del XXI
secolo, la Grecia, per far fronte alle difficoltà di bilancio e dai
conti interni tutt’altro che rassicuranti, si trova costretta a
mettere sul mercato alcune delle isole più belle del Mar
Mediterraneo. E’ l’ennesimo segno che “la festa è finita”.
Dal dopoguerra, la ricostruzione e il progresso economico
sono stati inarrestabili con un progresso sociale ed uno
sviluppo tecnologico senza pari nella storia dell’umanità. C’è
stato lo spazio economico, ideologico e sociale per realizzare
in molti Paesi progetti di scolarizzazione, tutela sanitaria,
legale e previdenziale su vasta scala, che oggi sono l’ossatura
di uno stato moderno. Tutto questo si basava su un assunto
ben descritto dal sociologo Aldo Bonomi: “c’erano obiettivi
certi da raggiungere con il valore del sacrificio”. E il sacrificio,
che doveva portare il bene comune, la felicità dei filosofi
greci, stava un po’ sulle spalle di tutti: dei cittadini, degli
imprenditori e in generale dei consumatori. Dalla metà degli
anni 80 circa, questo assunto si è perso, il neoliberismo ha
ventilato l’idea che l’economia si auto-sostenta e che il
valore del sacrificio è solo una scomoda eredità del passato e
che a noi è destinata una “felicità” miracolosamente eterna,
forse grazie ai sacrifici di non meglio definiti “altri”. E questi
“altri”, che vivono in “altri” Paesi, ce lo hanno offerto,
questo tangibile miracolo.
C’era però un prezzo da pagare su cui non siamo stati troppo
attenti: retribuire poco un bene presuppone che chi ha agito
fino ad ora presentandolo ad un costo superiore lo abbia
fatto per interessi specifici e che nell’acquistarli a basso
prezzo si è colpito solo l’interesse individuale altrui. Questo
è senz’altro vero in alcune realtà, ma oggigiorno la
situazione economica si interseca così intimamente con
quella sociale che ragionare in termini esclusivamente
familiari o singolari è fuorviante, perché dietro all’attività
economica c’è la difesa di quel sistema di valori e garanzie.
In sostanza, c’è poca differenza tra interessi individuali e
pubblici. Dietro il low cost ci può essere l’interesse
personale dell’acquirente, ma non potremo mai sostenerlo
in eterno senza porci domande molto scottanti: si può
rinunciare a certe forme di tutela pur di acquisire un bene a
metà dl suo importo? Il liberismo ci pone questa domanda
non in un referendum, ma quotidianamente, perché per
acquistare un bene è fondamentalmente scegliere: fino a
dove il low cost è miglioramento della qualità di vita e dove
invece mette in discussione uno status che consideriamo un
valore? Riusciremo a far accettare questo nuovo mondo alle
persone della fascia di età tra i 15 e i 29 anni che pagano la
crisi con due disoccupati su tre? Accetteranno questi giovani,
che sono in tutto e per tutto i rampolli delle nobili e
decadute famiglie veneziane, lo stato delle cose?
Resisteranno o andranno anche loro a prostrarsi davanti al
Napoleone di turno?
Ci sarebbero molte cose da dire in quest’ambito, e certo
superano lo scopo di un breve editoriale. Se ci limitiamo
all’ottica della Categoria vogliamo puntualizzare alcune
novità : dalla Formazione alla Professione.
Formazione. Gli Istituti tecnici da quest’anno, sono stati
riorganizzati e potenziati come scuole dell’innovazione. La
riforma si è posta l’obiettivo di creare un rapporto più
stretto con il mondo del lavoro attraverso la diffusione di
stage, tirocini e alternanza scuola-lavoro. Auspichiamo che
questa riforma induca un’inversione di tendenza rispetto ai
tempi in cui gli istituti tecnici erano considerati di serie B,
rispetto ai licei. La formazione universitaria poi dovrà
considerare che una laurea conseguita con un impegno
triennale non può essere confusa con quella maturata in un
tempo più lungo, e che il valore di beni quali la cultura, la
conoscenza, il sapere, non dipende dall’etichetta che vi si
appone.
Professione. L’uomo ha una innata capacità di rinnovarsi se
vive in un ambiente stimolante. Uno degli strumenti di
crescita professionale più forti è la “obbligatoria formazione
continua”, che permette di acquisire competenze
coniugando le necessità di tempo, costo e conoscenze di
ogni professionista con l’acquisizione di strumenti
professionali all’avanguardia.
Argomenti professionalizzanti trattati con rigore e
competenza devono essere vissuti come occasioni di crescita
e rinnovamento ….. come certezza di lavoro e reddito!
In tutti i Paesi dell’Occidente la crisi ha forzatamente
rinnovato la gamma di prodotti e servizi, sotto l’impulso del
risparmio che si bilancia però con una nuova sensibilità
ecologica. La rotta della green economy è tracciata e sfida,
giorno dopo giorno, le difficoltà della crisi mondiale e le
scelte dei cittadini.
Più attenzione al portafoglio, ma soprattutto più attenzione
all’ambiente: sono i settori delle costruzioni e produzioni a
basso impatto quelle che registrano la crescita più
consistente. La sfida del prossimo secolo passerà per una
nuova filosofia progettuale: design bioclimatico, uso di
materiali riciclati, sistemi costruttivi non inquinanti e
integrazione con fonti di energia rinnovabile. La casa deve
oramai rappresentare uno stile di vita che coniuga l’estetica
all’etica, da realizzare tra “riciclo” e “energia verde”, con un
occhio alla salute.
Non è una visione romantica ma una necessità:
l’architettura deve oramai combinarsi col paesaggio per
garantire un adeguato equilibrio ambientale. Noi
dell’Associazione “Professione Geometra”, da circa tre anni
stiamo mettiamo a punto progetti di formazione che si
concretizzano in corsi che abbiamo voluto il più stimolanti
possibile. Se questi avranno anche un impatto sulla crisi
economica è difficile da dire ( ma certamente l’abbiamo
provato a calcolare) : noi crediamo che la qualità della
professione paghi sempre, mediante un servizio più attento
e completo, un evitare brutte sorprese, un fornire la risposte
adeguate anche alle domande che la committenza non di
pone. La nostra non è solo professione ma anche servizio a
questo Paese.
Pur immersi in questi problemi e intenti ad affrontarli con
spirito di servizio per gli Associati e la Categoria tutta, non
possiamo non esserci accorti che oramai è arrivato il sole e
che le scuole sono chiuse. C’è aria di ferie e voglia di
divertimento; con l’auspicio che possiamo trovare nel riposo
l’energia per ripartire con
rinnovato entusiasmo e sotto il
sole con gli occhiali a goccia e gli
infradito che fanno tendenza, Vi
auguriamo Buona Estate!!!
Noi della Redazione “Professione Geometra ”
PG3 
VITA DI CATEGORIA
CASSA GEOMETRI - RILASCIO AUTOMATICO DEL DURC
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La CIPAG, con il fine di azzerare i tempi di attesa e ridurre i costi, dal 8 giugno mette a
disposizione dei professionisti iscritti il nuovo servizio online che consente, in condizioni di
regolarità contributiva, il rilascio automatico della certificazione. Scegliendo l’apposita voce
di menù dall’area riservata del singolo professionista, l’applicazione procede alla verifica dei
requisiti previsti per il rilascio del certificato sulla base delle informazioni presenti
sull’estratto conto assicurativo al momento della richiesta. In caso di esito positivo
(regolarità contributiva), il certificato verrà generato automaticamente ed inviato, in
formato stampabile (pdf), nella casella PEC del professionista. Per ottenere il certificato online è necessario:
• essere in possesso dei codici di accesso alla propria area riservata (matricola e password);
• essere iscritti o pensionati iscritti alla Cassa al momento della richiesta;
• essere dotati di un indirizzo di posta elettronica certificata validato;
• essere in situazione di regolarità contributiva (pagamento di tutte le tipologie di contributi);
• essere in possesso del codice identificativo personale (P.I.N. di16 caratteri, lo stesso utilizzato per l’invio del Mod. 17).
Inoltre, il servizio di rilascio automatico della certificazione di regolarità contributiva può essere richiesto recandosi
direttamente presso il Collegio territoriale competente. Rammentiamo infine che per essere costantemente informati, senza
effettuare ogni volta la connessione, la CIPAG offre i contenuti del suo sito (www.cipag.it) con il sistema Rss (Really Simple
Syndication), un modo semplice e comodo per ricevere sul proprio computer aggiornamenti sulle ultime notizie pubblicate
sul sito. Pertanto Vi invitiamo ad iscrivervi al nostro servizio di Rss direttamente sul sito www.cipag.it
ACCORDO CASACLIMA E CONSIGLIO NAZIONALE GEOMETRI
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L’Agenzia CasaClima ha stipulato un accordo con il Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati, che
prevede sconti sulle quote d’iscrizione ai corsi erogati dall’Agenzia e ritenuti validi dal CNG per il riconoscimento
dei crediti formativi.
PER LEGGERE L’ACCORDO CLICCA QUI
RIFORMA DELLE PROFESSIONI: NUOVA PROPOSTA IN PARLAMENTO
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È stata assegnata alla II Commissione Giustizia della Camera la proposta di legge n. 3480 di riforma del sistema delle libere
professioni, recante un articolato e coerente insieme di misure che affrontano molti dei nodi avvertiti come più urgenti dai
professionisti.
È ben noto infatti che moltissimi professionisti lamentano la contrazione degli incarichi o ritardi nei
pagamenti, la difficoltà di sostenere le spese di gestione degli studi o di mantenere i rapporti con i propri collaboratori e
dipendenti, problemi a oggi non affrontati in maniera efficace tramite una organica politica pubblica di sostegno alle
professioni che il PDL in oggetto si propone di introdurre. Sono di seguito segnalate le misure principali contenute nel
provvedimento.
Ritardi nei pagamenti delle Pubbliche amministrazioni
Il provvedimento introduce una procedura breve per la certificazione dei crediti vantati dai professionisti nei confronti delle
pubbliche amministrazioni, stabilendone la libera cedibilità tra privati nonché la possibilità per il professionista di opporre in
compensazione i crediti certificati alle pubbliche amministrazioni.
Contratti di trasferimento di studi tra professionisti
PG4
Il provvedimento intende regolare i contratti di trasferimento degli studi tra professionisti, per colmare una lacuna che non
consente al professionista di fare leva sul valore della propria attività, anche per l'accesso al credito, e determina significativi
problemi in caso di impedimento temporaneo all'esercizio professionale. In particolare è prevista la possibilità di stipulare
accordi onerosi per il trasferimento, definitivo o temporaneo, dello studio professionale, stabilendo che il cedente deve
adoperarsi, secondo buona fede, per favorire la prosecuzione dei rapporti d'opera intellettuale con il cessionario.
Quest'ultimo garantirà la continuità e la prosecuzione, con il cessionario, dei rapporti di lavoro con i collaboratori e i
dipendenti, sulla falsariga della disciplina civilistica del trasferimento d'azienda.
Incarichi professionali dalle pubbliche amministrazioni
Il provvedimento pone un limite massimo agli incarichi esterni di natura libero professionale che le amministrazioni possono
concedere ai propri dipendenti, che non devono eccedere i due nel corso di uno stesso anno solare. Inoltre è previsto che le
pubbliche amministrazioni aggiudicatrici siano vincolate al rigoroso rispetto dei minimi tariffari e che la statuizione di
compensi sotto i minimi tariffari sia nulla, operando il meccanismo della sostituzione automatica di cui all'articolo 1419,
comma 2, del Codice civile.
Sostegno economico alle attività professionali
Nell'attuale scenario economico il professionista non deve solo affrontare la concorrenza dei colleghi, ma anche delle
imprese, in materia di progettazione e ingegneria, di revisione contabile, di consulenza commerciale e tributaria. Il progetto
di legge intende a tale proposito estendere i regimi di incentivo anche all'attività professionale e all'altro lato, incentivare gli
ordini professionali a svolgere un ruolo di sostegno attivo. In particolare è prevista l'estensione ai professionisti dei regimi di
finanziamento, dei sussidi e delle agevolazioni previsti per le piccole e medie imprese, in quanto compatibili. Infine è previsto
che, per agevolare la concessione di crediti, gli ordini possano stipulare accordi con banche che si impegnino a erogare
finanziamenti agli iscritti che, ove non onorati, espongono a severe sanzioni disciplinari.
PER VISIONARE IL TESTO DEL PDL 3480 CLICCA QUI
ATTIVO IL SERVIZIO INTERNET PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA
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A partire dal 1 luglio 2010, è attivo il servizio di formazione professionale continua fruibile tramite
Internet. Tale servizio è stato approvato dal CNGeGL ed inserito nel portale della Fondazione Geometri
Italiani. Con la modalità e-learning il Geometra potrà formarsi professionalmente e conseguire i crediti
formativi relativi al corso, direttamente dal proprio studio, con evidenti vantaggi in termini di tempi e
costi. Il servizio GEO-Learning è disponibile per tutti i geometri iscritti all'Albo.
Per acquistare un corso sarà sufficiente scegliere tra una delle seguenti opzioni:
- essere già iscritti a Geoweb;
- iscriversi a Geoweb con contratto a "Canone" o "Zero Canone";
- registrarsi al servizio GEO-Learning per il solo acquisto di uno o più corsi di formazione via Internet. Tutte le suddette
tipologie di utenti potranno:
- accedere all'area privata;
- "cliccare" sul pulsante del servizio GEO-Learning;
- visualizzare il catalogo;
- acquistare e seguire i corsi (uno o più in base alle proprie esigenze).
Il geometra che seguirà il corso e supererà positivamente i relativi test, vedrà riconosciuti i corrispondenti crediti formativi
(CFP) che si rendono necessari per poter svolgere la propria attività professionale, secondo quanto stabilito nel regolamento
sulla Formazione continua della Categoria, presentando l'attestato di frequenza al Collegio di appartenenza.
Il pagamento verrà effettuato:
- per gli iscritti a Geoweb, secondo le modalità già previste per tutti gli altri servizi, successivamente all'emissione della
fattura;
-per i non iscritti a Geoweb, che hanno scelto la registrazione al solo servizio GEO-Learning, utilizzando la carta di credito,
contestualmente all'acquisto del corso.
Per tutti i Geometri che acquisteranno i corsi di formazione GEO-Learning è disponibile il servizio di assistenza telefonica,
offerto gratuitamente da Geoweb, per tutti gli aspetti tecnico-amministrativi, al N. Tel. 06.54576420 o alla mail
[email protected].
PG5
DAL COLLEGIO DEI GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DI LIVORNO UNA RISPOSTA
PROGETTUALE AL PROGETTO “PENSIAMO IN GRANDE”
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Coordinato dalla Consulta Donne Geometra di Livorno
Il Comune di Livorno, nella ferma volontà di riqualificare e rilanciare il cuore centrale
della città di Livorno: Via Grande, Piazza della Repubblica ed il Pentagono del Buontalenti
comprendente il caratteristico sistema mercatale rappresentato dal Mercato Centrale,
dalla Piazza Cavallotti e dal mercato di Via Buontalenti, ha indetto un processo
partecipativo coinvolgendo l’intera cittadinanza ad inoltrare proposte, suggerimenti
elaborazioni al fine di individuare soluzioni che,
partendo dal vissuto degli/lle interessati/e,
possano
produrre
risultati
più
efficaci
ed
effettivamente rispondenti ai bisogni emersi ed
emergenti di questa parte così importante della
città.
La proposta è stata accolta da un gruppo di lavoro, nato dalla collaborazione tra
alcuni iscritti del Collegio dei Geometri e Geometri Laureati della provincia di Livorno,
coordinato dalla Consulta Donne Geometra di Livorno, che hanno così offerto il loro
contributo mettendo a disposizione le proprie capacità tecniche e professionali.
Le
idee
sviluppate,
dall’Amministrazione
dalla
cittadinanza,
ben
accolte
comunale
sono
e
state
focalizzate su zone fulcro della “città
ideale”, partendo dalla ricerca storica,
e sviluppando un progetto coraggioso, che svincola da una visione ristretta
del presente e realizza un contesto che guarda al futuro, valorizzando il
passato.
Pensare in grande, è stato per il gruppo di tecnici Livornesi, pensare prima di
tutto ad una idea di città che scardini le abitudini di molti di dipendere dal
mezzo privato, paralizzando il centro con le auto, sporcandolo e soffocandolo con i gas di scarico, Il progetto quindi è partito
dal rivedere il piano del traffico, offrendo valide alternative di viabilità e parcheggi fino a individuare soluzioni progettuali
dove la zona fulcro della città ideale si trasforma in salotto “buono” della città con spazi pedonali, aree di sosta ombreggiate
e attrezzate per gli adulti e per i giochi dei bambini, piste ciclabili, valorizzazione dei palazzi storici, riqualificazione di
porticati.
Il gruppo livornese formato dai colleghi Simone Baldi, Daniele Citi, Roberta Conte, Valerio Curletto, Matteo D’aprea, Dunia
Lottini,
Massimiliano Malventi,
Valerio Pierotti,
Sara Razzauti, Walter
Terreni, Simonetta Toso, Antonio Zanghi ha predisposto un pannello di
sintesi che verrà esposto, insieme a tutti gli elaborati che sono pervenuti
all’Amministrazione comunale presso la Circoscrizione 2 del Comune di
Livorno dal 28 giugno al 6 luglio 2010. La stessa mostra verrà poi ripetuta
durante la Manifestazione EFFETTO VENEZIA tradizionale e più importante
festa d'estate che ogni anno si svolge nell'antico quartiere della città di
Livorno dal 30 Luglio all’8 agosto 2010.
Pensare in grande
Dal 28 giugno al 6 luglio 2010
Circoscrizione 2 - Scali Finocchietti
dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13; i martedì e giovedì anche nel pomeriggio dalle 16 alle 19.
PG6 
RICONOSCIMENTI DAI VERTICI DELLA CATEGORIA PER L’IMPEGNO PROFUSO IN ABRUZZO A
MARIA TERESA DOLORES BERTELEGNI
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Premiata dal Presidente del Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati, Fausto Savoldi e dal Presidente della Cassa
Nazionale di Previdenza Geometri Fausto Amadasi , la Collega Maria Teresa Dolores Bertelegni, per il lavoro svolto e la
dedizione prestata nelle terre Abruzzesi dopo il sisma. La Cerimonia si è svolta presso la Certosa di Pavia il 6 giugno scorso.
«In quelle terre ho rivissuto l’incubo del terremoto» ha affermato la collega , tornata
dai cantieri in Abruzzo dopo otto mesi passati a lavorare per la ricostruzione.
Un’esperienza che l’ha toccata nel profondo.
La sua esperienza è iniziata nel giugno del 2009, quando è stata chiamata a
partecipare al Progetto C.A.S.E. (Complessi Antisismici Sostenibili Eco-compatibili).
Per l’importanza del lavoro che si stava svolgendo, la sua permanenza si è protratta
fino al 31 gennaio di quest’anno. Nelle zone terremotate si è occupata della direzione
dei lavori delle infrastrutture, addetta al controllo per la qualità del calcestruzzo nella
realizzazione delle piattaforme antisismiche.
Maria Teresa non si è mai risparmiata nel suo compito. “A L’Aquila si lavorava notte e
giorno. I cantieri non si fermavano mai: in più di un’occasione si operava nel cuore
della notte, con le luci artificiali, con l’unico obiettivo di ridare una casa in breve tempo
a chi era costretto a vivere in condizioni di fortuna e magari aveva perso tutto”
A questa collega, socio attivo e stimato dell’Associazione Donne Geometra,
rinnoviamo i più sinceri complimenti per l’operato, la dedizione e per la passione
dimostrata. Brava e felicitazioni carissima Maria Teresa Dolores.
L’ASSOCIAZIONE NAZIONALE DONNE GEOMETRA ALLA CONFERENZA ANNUALE ANIE
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Si è svolta, nella suggestiva cornice di Villa Erba a Cernobbio, Como, l’Assemblea
annuale della Federazione ANIE (Federazione Nazionale Imprese Elettriche ed
Elettroniche) a cui l’Associazione Donne Geometra è stata invitata a partecipare.
L’Assemblea muove dal fatto che ci si trova oggi in presenza di elementi di
rottura rispetto a trend di mercato che parevano consolidati, in parte
riconducibili agli effetti diretti della recessione internazionale, e in parte
derivanti da specifici processi settoriali in essere già prima della crisi. A questi scenari si affiancano vincoli ambientali sempre
più stringenti, che per l'offerta industriale di tecnologie si declinano nella ricerca di nuove fonti di energia, nell'impegno per
una migliore efficienza energetica nei processi produttivi e di consumo. Questo anche nell’ambito delle costruzioni, come
evidenziato dal neo Presidente della Fiec, Luisa Todini. Il settore delle Costruzioni, infatti è quello maggiormente chiamato a
criteri di sostenibilità, in quanto il settore da solo è responsabile del 50% dei rifiuti solidi e di 1/3 del totale delle emissioni di
Co2 nell’aria. l'Assemblea è stata quindi l'occasione per riflettere e confrontarsi sulle possibili direttrici di sviluppo per i
settori industriali con particolare riguardo ai settori dell’energia, dell’autonomazione, building, comunicazioni e trasporti,
settori strategici della politica industriale per il prossimo futuro. Sono intervenuti Antonio Tajani, Vice Presidente della
Commissione europea per l'industria e l'imprenditoria, Giuseppe Vegas, Vice Ministro all’Economia e Finanze, Luisa Todini,
Presidente FIEC (Federazione dell’Industria Europea delle Costruzioni) e Emma Marcegaglia Presidente di Confindustria.
SEMINARIO
NUOVE NORME TECNICHE PER LE COSTRUZIONI: ADEMPIMENTI E
RESPONSABILITÀ
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Siracusa 15 Luglio 2010 - Organizzato e promosso da Federgeometri Sicilia
Seminario organizzato e promosso da Federgeometri Sicilia. Si tratta di un incontro professionale con
validi esperti del settore mirato ad approfondire le conoscenze procedurali e i nuovi adempimenti che il
professionista è tenuto a rispettare e fare rispettare. Il seminario è indirizzato ai Direttori Lavori, Direttori
di Cantiere, Direttori Tecnici ed ai Consulenti del Progettista, figure che devono avere conoscenze
specifiche delle prescrizioni delle Norme Tecniche delle Costruzioni. Scarica locandina evento
PG7 
NEWS &PROFESSIONE
PROPOSTE DI LAVORO
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FORMAZIONE DI UN TEAM DI HSE SPECIALIST (COSTRUZIONI E SICUREZZA)
RISERVATA AI SOLI ASSOCIATI
SOCIATA’ PER IL POTENZIAMENTO DELLA PROPRIA STRUTTURA RICERCA GEOMETRI TOPOGRAFI
RISERVATA AI SOLI ASSOCIATI
CIRCOLAZIONE EUROPEA PER GLI ATTI NOTARILI
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È stata approvata il 26 giugno a Roma dall’assemblea plenaria del Consiglio dei Notariati dell’Unione Europea (CNUE), una
risoluzione comune in favore della circolazione in Europa degli atti pubblici (autentici).
Il documento del CNUE approvato all’unanimità si inserisce nel solco della risoluzione approvata dal Parlamento europeo il 18
dicembre 2008 che promuove l’adozione di una normativa UE per il riconoscimento reciproco e l’esecuzione degli atti notarili
nei settori civili e commerciali, con l’obiettivo di agevolare i cittadini nei rapporti transfrontalieri che riguardano la famiglia, il
patrimonio e le imprese nell’Unione europea. Con questa risoluzione, quindi, i 21 Notariati dei Paesi membri dell’Unione
europea intendono promuovere regole certe e comuni per consentire a tutti gli atti notarili, all’interno dello spazio giuridico
europeo, di esplicare la stessa forza probatoria ed esecutiva che ad essi viene riconosciuta nel Paese di origine. Per realizzare
una circolazione in Europa degli atti pubblici semplice e sicura, i Notariati lavoreranno con le istituzioni comunitarie e le
rispettive autorità nazionali per semplificare le formalità oggi esistenti, senza sacrificare il valore e l’efficacia degli atti notarili
riconosciuti nei rispettivi sistemi giuridici.
ACCESSO SEMPLIFICATO ALLE LEGGI EUROPEE SULLE SUCCESSIONI
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Ogni anno in Europa si aprono 450 mila successioni, per un controvalore pari a 123 milioni di euro, che riguardano cittadini
residenti in un paese diverso da quello in cui si trovano i beni.
Per agevolare la conoscenza delle differenti norme che regolano le successioni in Europa, il Consiglio dei Notariati d’Europa
(CNUE), con il supporto della Commissione Europea, ha creato un sito internet dedicato www.successions-europe.eu nelle 23
lingue ufficiali dei 27 paesi membri dell’Unione Europea. In Europa, infatti, 8 milioni di cittadini vivono in un Paese diverso da
quello di origine e circa 2,5 milioni di immobili appartengono a persone che vivono in Paesi diversi da quelli in cui sono situati
i beni.Il sito mette a disposizione di tutti i cittadini dell’unione Europea le informazioni necessarie per seguire e comprendere
qualsiasi vicenda legata ad una successione, in qualsiasi paese europeo essa si svolga. Si tratta, quindi, di uno strumento
ideale da consultare prima di contattare un notaio.
In particolare, i cittadini potranno avere una risposta immediata alle seguenti domande relative a uno qualsiasi dei 27 paesi
membri dell’UE, in tutte e 23 le lingue ufficiali europee:

Qual è l’autorità competente? A chi devo rivolgermi?

Qual è il diritto applicabile? Posso scegliere il diritto applicabile alla mia successione?

Chi eredita e in quali parti in assenza di testamento?

Limiti della libertà di disporre della successione testamentaria

In che modo viene redatto un testamento e posso farlo registrare?

Quando e come si diventa eredi?

Quante tasse devo pagare per la successione?
La struttura del sito è caratterizzata da un approccio facile e immediato e i suoi contenuti verranno regolarmente aggiornati
PG8
seguendo le novità del legislatore europeo e nazionale. Sono disponibili ulteriori approfondimenti in francese, inglese e
tedesco relativi a tutti e 27 stati membri per i giuristi specializzati su temi transnazionali.
Inoltre, è disponibile su sito internet del notariato italiano (www.notariato.it) un video che illustra i diversi passaggi di una
successione transfrontaliera attraverso la Rete Notarile Europea.
Buona navigazione sul sito: www.successions-europe.eu
BENI CULTURALI: ITER VELOCE CON IL WEB
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Il Ministero dei Beni Culturali con il servizio on line www.benitutelati.it ha informatizzato tutta la procedura,dall’invio alla
richiesta da parte del soggetto interessato all’emanazione del decreto di vincolo. Risultano già accreditati già 10mila utenti
che, già dal 2004 hanno interloquito con le Soprindendenze ricevendo assistenza costante.
Per quanto attiene i tempi per lo svolgimento, sono certi i 120 giorni fissati dal Codice dei beni culturali e del paesaggio.
GLI ASCENSORI COME VIA DI FUGA
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Gli ascensori possono essere una valida via di fuga in caso di circostanze pericolose. È quanto riferisce il Rapporto, ISO/TR
25743:2010 sugli impianti di risalita (ascensori) - “Studio sull'impiego degli ascensori per l'evacuazione in caso di emergenza”.
Lo studio indaga e mette in evidenza i principali rischi associati all'uso degli ascensori in vari contesti pericolosi: incendi,
esplosioni, ma anche attacchi chimici o biologici, inondazioni, tempeste o danni di illuminazione, terremoti e perdite di gas.
Questi risultati possono rivelarsi estremamente importanti per persone che hanno difficoltà ad utilizzare le scale, come i
disabili, gli anziani o le donne incinte ed i bambini piccoli.
Il Documento si pone, quindi, come un valido strumento per orientare la progettazione di sicurezza di questi impianti e delle
strutture, determinando in quali casi l’uso degli ascensori è sicuro, soprattutto rispetto ad edifici dalle caratteristiche
peculiari. Ovviamente la scelta finale spetta sempre ai progettisti che, oltre a conoscere bene le caratteristiche dell’edificio,
potranno così identificare, rispetto al rischio principale, la via di fuga più sicura.
La relazione contempla impianti di risalita di ogni tipo, di cui valuta l’affidabilità nei contesti emergenziali più disparati e
rispetto ad edifici di qualsiasi dimensione, sia nuovi sia già esistenti. A tal fine, vengono date precise raccomandazioni per
individuare la soluzione progettuale migliore, non escludendo gli impianti di sollevamento.
"CASA SICURA", DAI VIGILI DEL FUOCO UN OPUSCOLO PER PREVENIRE GLI INCIDENTI
DOMESTICI
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La diffusione della cultura della sicurezza è da sempre una delle priorità del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco che non è
solo organo di soccorso, ma anche e sempre più "fabbrica di prevenzione".
Casa Sicura è l’ultima iniziativa realizzata che affronta i temi legati a gas, elettricità, sostanze tossiche, cadute, acqua e fuoco
l'opuscolo dei Vigili del Fuoco. Si tratta di un opuscolo tradotto in nove lingue, per la prevenzione degli incidenti domestici.
Ogni sezione contiene una descrizione, i consigli utili e i suggerimenti pratici per intervenire in condizioni di emergenza.
Sono, infatti, molti i fattori dai quali, proprio in casa, possono derivare pericoli per le persone e per l'abitazione: "Per questo si legge in una nota - i Vigili del fuoco sono da tempo impegnati in un'attività di prevenzione e di divulgazione sui
comportamenti da adottare per prevenire gli incidenti, fornendo indicazioni su come affrontare situazioni di pericolo con
competenza". Partendo da quest’attività informativa indirizzata alle scuole e alle famiglie, è stata dunque realizzata la
brochure Casa sicura, che, per aiutare gli stranieri presenti in Italia a comprendere le regole in uso, le norme di sicurezza e le
pratiche di prevenzione, è tradotta anche in lingua tedesca, spagnola, russa, portoghese, inglese, francese, cinese e araba. La
pubblicazione è stata realizzata a cura dell'Ufficio comunicazione esterna del Dipartimento dei Vigili del fuoco, del soccorso
pubblico e della difesa civile, in collaborazione con il Comitato Sicurinsieme.
PER SCARICARE l’ OPUSCOLO CLICCA QUI
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DEROGHE ALLE NORME DI PREVENZIONI INCENDI – INDIRIZZI SUI CRITERI DI
AMMISSIBILITÀ
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Il tema delle deroghe è uno dei più complessi della prevenzione incendi. Poiché esiste una certa disuniformità sul territorio
nazionale dovuto al fatto che i diversi Comitati tecnici regionali interpretano in modo diverso le regole generali sulle deroghe
(ad esempio, in alcuni casi si rigettava la deroga se era chiesta per un caso in cui la norma poteva essere rispettata), il
Ministero dell’interno ha emanato la lettera 8269 del 20 maggio 2010 (Le deroghe alle norme di prevenzioni incendi –
Indirizzi sui criteri di ammissibilità) con cui stabilisce diversi punti rilevanti.
In particolare, la nota parte dalla considerazione secondo cui la problematica dell’individuazione delle misure di sicurezza che
si ritengono idonee a compensare il rischio aggiuntivo nell’ambito del procedimento di deroga di cui all’art. 6 del decreto del
Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37, si può ritenere definitivamente risolta, anche alla luce dei contenuti del
decreto ministeriale 9 maggio 2007 e delle successive direttive attuative, che introduce l’ingegneria della sicurezza
antincendio.
Con la presente si intende fornire direttive sui criteri di “ammissibilità” all’istituto della deroga che, al
momento, risentono di una certa non uniformità sul territorio nazionale.
Come è noto un’attività può essere trattata secondo le procedure di deroga nei casi in cui l’impossibilità di poter ottemperare
alle disposizioni normative derivi o da una caratteristica dell’attività o da un vincolo esistente, [rif. punti e) e d) del comma
l dell'art. 5 del D.M. 4 maggio 1998].
Mentre il concetto di “vincolo “esistente è sufficientemente ben interpretato ed uniforme a livello nazionale, sulle
“caratteristiche dell‘attività ” si rende necessario fornire dei chiarimenti, in quanto molti CTR respingono le richieste di
deroga adducendo motivi di non ammissibilità.
Vale in ogni caso una considerazione di carattere generale: l’applicazione della norma tecnica di prevenzione incendi “ad ogni
costo” non deve costituire un impedimento alla ricerca di nuove soluzioni progettuali né rappresentare un processo di
“omologazione” verso standard prescrittivi studiati per la generalità dei casi.
Alla luce di quanto premesso, si ritiene che tra le caratteristiche, diverse da quelle tecniche, vadano debitamente prese in
considerazione e valutate quelle:
• di ricerca di soluzioni architettoniche innovative;
• di ricerca e sperimentazione di materiali;
• di nuove tecnologie costruttive;
• legate a problematiche locali;
• economiche, ecc.
Del resto, proprio per affrontare e risolvere scenari di quelli del tipo prima accennati, venne pensato l’istituto della deroga
che, nella sua accezione più ampia, può essere, oggi più che ieri, proficuamente utilizzato.
Pertanto si richiama l’attenzione delle SS.LL sulla necessità di approfondire anche l’accertamento della consistenza dei motivi
della richiesta della deroga rammentando che comunque, il difetto di motivazione, non può da solo comportare il rigetto
dell’istanza.
PER SCARICARE IL TESTO DELLA LETTERA CLICCA QUI
RESISTENZA AL FUOCO DI ELEMENTI IN MURATURA
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Le certificazioni di murature basate su valutazioni analitiche ammesse solo per i progetti presentati fino al 25/09/2010.
Con la Lettera Circolare prot. n. 0005642 del 31/03/2010, il Dipartimento dei Vigili del Fuoco ha fornito chiarimenti in merito
alla certificazione della resistenza al fuoco di elementi costruttivi, con particolare riguardo alle murature. I chiarimenti
riguardano nello specifico quesiti tendenti a conoscere quali debbano essere, alla luce della nuova normativa di resistenza al
fuoco introdotta dai recenti decreti che oggi regolamentano la materia (D.M. 09/03/2007 e D.M. 16/02/2007), gli atti
certificativi inerenti le strutture di muratura (portante e non) da porre a corredo delle istanze di sopralluogo ai fini
dell’ottenimento del Certificato di Prevenzione Incendi (CPI).
Il Dipartimento ha chiarito che allo stato attuale, le uniche modalità attraverso cui è oggi possibile determinare le prestazioni
di resistenza al fuoco delle murature (portanti e non) sono quelle basate sui risultati delle prove e sui confronti con tabelle,
escludendo quindi ogni altra forma di certificazione. Al fine peraltro di consentire il graduale adattamento di tutti gli
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operatori alla nuova regolamentazione tecnica introdotta si è previsto:
• le certificazioni di murature basate su valutazioni analitiche possono essere accettate ai fini del rilascio del CPI per le
costruzioni il cui progetto è stato presentato al competente Comando provinciale dei vigili del fuoco, ai sensi dell’art. 2 del
D.P.R. 37/1998, prima del 25/09/2010;
• per i progetti presentati dopo tale data saranno ammesse unicamente certificazioni basate su risultati di prova secondo le
istruzioni contenute nel citato D.M. 16/02/2007 o su confronti con le tabelle riportate nel medesimo decreto e nella
successiva Lettera Circolare n. 1968/2008.
Per scaricare il testo della Circolare del 31/03/2010 CLICCA QUI
COME STA IL TUO CANTIERE?
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E’ partita una nuova campagna promossa dal CTP di Roma per supportare le imprese nel
mettere in pratica correttamente gli adempimenti previsti dalla normativa, al fine di
regolarizzare il cantiere edile e per garantire standards di sicurezza più elevati.
Il CTP consente, alle imprese di usufruire gratuitamente di uno o più sopralluoghi eseguiti
dai propri tecnici, esperti in materia di sicurezza sul lavoro. Da sempre il Comitato
Paritetico territoriale offre alle imprese il servizio di monitoraggio continuo del cantiere,
sia nelle sue fasi d’installazione sia in corso d’opera e oggi, si propone sempre più come
“prima istanza di riferimento”, per imprese e lavoratori, in materia di sicurezza, salute e
igiene nei luoghi di lavoro, secondo quanto previsto dal Testo Unico sulla Sicurezza (D. Lgs n. 81/2008 e successive modifiche
e integrazioni). Il CPT Roma ha anche realizzato e diffuso il “Vademecum per l’impresa e il cantiere”, edizione maggio 2010. Il
documento consente alle imprese ed ai cantieri di tenere monitorato l'adempimento dei principali requisiti in materia di
sicurezza e dà indicazioni circa:
• numeri telefonici utili
• documentazione attestante l’attuazione di adempimenti a carico del datore di lavoro
• adempimenti e documentazione a cura del committente
• idoneità tecnico professionale delle imprese
• idoneità tecnico professionale dei lavoratori autonomi
• organi con compiti di controllo, coordinamento e vigilanza che hanno accesso nei cantieri edili
PER SCARICARE IL VADEMECUM CLICCA QUI
COORDINATORE DELLA SICUREZZA: OBBLIGO DI AGGIORNAMENTO QUINQUENNALE ENTRO
IL 2013 - I PROFESSIONISTI CON ATTESTATO DI FREQUENZA AGGIORNAMENTO ENTRO
MAGGIO 2013
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I coordinatori per la sicurezza hanno obbligo di aggiornamento ogni 5 anni. E così la
prossima scadenza è fissata per il 15 maggio 2013. A chiarirlo una nota del CNI - Centro
studi Consiglio Nazionale Ingegneri. Con una specifica nota il CNI ha inteso chiarire se
l’obbligo di aggiornamento quinquennale, di cui all’art. 98, 2° comma ed Allegato XIV del
D.Lgs. n. 81/2008, sussista anche per i coordinatori della sicurezza (per la progettazione
ed in fase di esecuzione) che abbiano conseguito l’attestato di frequenza ai corsi
qualificanti ai sensi dell’art. 10, comma 2 del D.Lgs. n. 494/96 e, dunque,
antecedentemente all’entrata in vigore dello stesso D.Lgs. n. 81/2008.
Il Centro Sudi del CNI ha, innanzitutto, ricordato i requisiti professionali previsti per ricoprire l'incarico di coordinatore per la
progettazione e l'esecuzione dei lavori, ovvero:
- titolo di studio previsto dal comma 1, lettere a, b e c, dell'art. 98, D.Lgs. n. 81/2008;
- attestato di frequenza, con verifica dell'apprendimento finale, a specifico corso in materia di sicurezza (comma 2, art. 98),
fatte salve le eccezioni di cui al comma 4 dell'art. 98;
PG11 
- obbligo di aggiornamento professionale che, in verità l'art. 98, comma 2 richiama solo incidentalmente e che è imposto
dall'Allegato XIV al D.Lgs. n. 81/2008;
L'All. XIV precisa anche che, per coloro che abbiano conseguito l'attestato prima dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 81/2008,
l'obbligo di aggiornamento decorre dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto.
Del pari sussiste l'obbligo di aggiornamento anche per coloro che abbiano conseguito l'attestato successivamente all'entrata
in vigore del D.Lgs. n. 81/2008, ma sulla base di corsi avviati anteriormente all'entrata in vigore di quest'ultimo.
Per i professionisti in possesso dell'attestato alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 81/2008, il termine quinquennale
imposto per l'aggiornamento comincerà a decorrere dalla data dell'entrata in vigore di tale D.Lgs. (15 maggio 2008).
Dunque, la data ultima per lo svolgimento dell'aggiornamento da parte dei coordinatori in possesso di attestato di frequenza
di corsi antecedenti all'entrata in vigore del D.Lgs. 81/2008, è il 15 maggio 2013.
Il Centro Studi del CNI ha, infine, precisato che l'obbligo di aggiornamento professionale ha anche una sua concreta rilevanza
giuridica sotto il profilo della responsabilità civile per "culpa in eligendo", riscontrabile in tutti quei casi in cui il committente
si avvalga di coordinatori che, in spregio ad uno specifico dettato normativo, non abbiano provveduto al loro aggiornamento.
PICCOLI LAVORI PRIVATI E NOMINA DEL COORDINATORE PER L’ESECUZIONE
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Il comma 11 dell’art. 90 del d.lgs. 81/2008 e s.m., prevede da parte del coordinatore per
l’esecuzione dei lavori lo svolgimento anche delle funzioni del coordinatore per la
progettazione. Ma quando deve essere nominato il coordinatore per l’esecuzione dei lavori?
Il comma 3 dell’art. 90 Obblighi del committente o del responsabile dei lavori prevede che,
nei cantieri in cui é contemplata la presenza, anche non contemporanea, di più imprese
esecutrici, il committente, anche nei casi di coincidenza con l’impresa esecutrice o il
responsabile dei lavori, contestualmente all’affidamento dell’incarico di progettazione,
designi il coordinatore per la progettazione. Tale disposizione (secondo l’art.11) non si
applica ai lavori privati non soggetti a permesso di costruire in base alla normativa vigente e comunque di importo inferiore a
100.000 euro (leggi articolo). In tal caso, le funzioni del coordinatore per la progettazione sono svolte dal coordinatore per
l’esecuzione dei lavori. Tale norma persegue la finalità di consentire al committente la nomina del solo coordinatore per
l’esecuzione in cantieri non particolarmente complessi, nei quali gli obblighi del coordinatore per la progettazione sono di
entità tale da poter essere affidati esclusivamente al coordinatore per l’esecuzione. È di tutta evidenza (come ribadito dalla
circolare del Ministero del lavoro n. 30/ 2009) che si tratta di compiti da svolgere durante la progettazione dell’opera e di
conseguenza il coordinatore per l’esecuzione dell’opera non può che essere nominato “contestualmente all’affidamento
dell’incarico di progettazione”, in modo da consentire la piena realizzazione di tutti i compiti necessari connessi.
DURC ONLINE DAL SITO DI INARCASSA - DAL I GIUGNO SERVIZIO ONLINE PER IL
DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA
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Inarcassa On line dal 1° giugno mette a disposizione dei professionisti registrati un
nuovo servizio che consente, in condizioni di regolarità, il rilascio automatico della
certificazione ai sensi della Legge n. 166/02. Scegliendo l’apposita voce di menù
dall’area riservata a ciascun professionista su Inarcassa On line, l’applicazione procede
alla verifica dei requisiti previsti per il rilascio del certificato, sulla base dei dati presenti
sull’estratto conto previdenziale al momento della richiesta. In caso di esito positivo, il
certificato verrà generato automaticamente e reso disponibile in formato stampabile
(pdf) nella casella Inarbox.
In base alla normativa vigente essere in regola con gli
obblighi previdenziali costituisce una condizione necessaria per l'affidamento di incarichi professionali, rendendo importante
ottenere la relativa certificazione in tempi molto rapidi. www.inarcassa.it
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DURC: VERIFICA PER LE ASSOCIAZIONI TEMPORANEE DI IMPRESA
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Dopo l'affidamento va verificato il solo DURC della società esecutrice dei lavori.
Con l'Interpello n. 19/2010 del 09/06/2010, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha fornito chiarimenti in materia di
Documento unico di regolarità contributiva (DURC) nel caso di Associazione Temporanea di Imprese (ATI). In particolare nella
fattispecie esaminata l'ATI sottoscrive un contratto di appalto e costituisce una società consortile per l'esecuzione dei lavori.
In primo luogo, ai sensi dell'art. 90, comma 9, lettera a), del D.Leg.vo 81/2008, il committente o il responsabile dei lavori è
tenuto a verificare l’idoneità tecnico-professionale delle imprese affidatarie, delle imprese esecutrici e dei lavoratori
autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare, con le modalità di cui all’allegato XVII, che al punto 01 prevede per
le imprese affidatarie di indicare al committente/responsabile dei lavori almeno i nominativi e le mansioni dei soggetti della
propria impresa incaricati per l'assolvimento dei compiti di cui all'art. 97 (Obblighi del datore di lavoro dell'impresa
affidataria), mentre al successivo punto 1 prevede che ai fini della verifica dell'idoneità tecnico professionale, le imprese
esecutrici nonché le imprese affidatarie, ove utilizzino anche proprio personale, macchine o attrezzature per l'esecuzione
dell'opera appaltata, dovranno esibire al committente/responsabile dei lavori almeno l'iscrizione alla camera di commercio, il
documento di valutazione dei rischi, ed il DURC.
Il DURC va dunque verificato anche per le imprese affidatarie, anche se non esecutrici, in quanto queste devono come
minimo assolvere i compiti di cui al citato art. 97. Prima dell'affidamento dei lavori la verifica del DURC delle imprese
costituenti l'ATI è indispensabile per assolvere l'obbligo di accertamento dell'idoneità tecnico professionale delle imprese
affidatarie, che nella fase iniziale sono le uniche imprese che dovrebbero eseguire i lavori.
Nelle fasi successive l'intera esecuzione dei lavori è in capo all'esecutrice (nella fattispecie società consortile), che assume in
sè i rapporti che scaturiscono dall'esecuzione dei lavori oggetto dell'appalto, tra cui il potere di subappaltare parte dell'opera,
nonché gli oneri di cui all'art. 97 del D. Leg.vo 81/2008.
Riassumendo, dunque, all'atto dell'affidamento dei lavori il DURC sarà verificato per tutte le imprese costituenti l'ATI, mentre
al momento del pagamento dei SAL la verifica interesserà esclusivamente la società esecutrice e le eventuali subappaltatrici.
L'amministrazione ha inoltre precisato che nella fattispecie esaminata la stazione appaltante è tenuta altresì a verificare la
titolarità esclusiva di tutta l'esecuzione dell'opera da parte della società consortile.
PER SCARICARE l’INTERPELLO CLICCA QUI
IL CONSIGLIO DEI MINISTRI APPROVA IN VIA DEFINITIVA IL NUOVO REGOLAMENTO DI
ATTUAZIONE DEL CODICE DEGLI APPALTI
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Regolamento Codice Appalti. E’ stato stralciato l’Allegato A1 sulle opere specialistiche. Novità
invece per la validazione dei progetti e l’affidamento dei servizi di progettazione
È stato approvato in via definitiva dal Consiglio dei Ministri il Regolamento attuativo del Codice
degli Appalti. Confermato lo stralcio dell’Allegato A1, che fissava regole più severe per la
qualificazione delle imprese nelle categorie di opere specializzate. Nel testo è restata invariata
la disciplina che consente alle imprese generali di realizzare le opere speciali subappaltando i
lavori alle imprese specialistiche.
LE NOVITÀ
Il Regolamento introduce una nuova validazione del progetto, che sarà obbligatoria su ogni livello di progettazione e dovrà
svolgersi in parallelo e in contemporanea con la progettazione, e non dopo la sua conclusione. La validazione potrà essere
eseguita da società specializzate, che dovranno accreditarsi presso il Servizio tecnico centrale del Consiglio Superiore dei
Lavori Pubblici.
Le stazioni appaltanti avranno l’obbligo di affidare i servizi di ingegneria e architettura per la progettazione delle opere
pubbliche solo con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa e non più con quello del massimo ribasso. Agli
elementi qualitativi dell’offerta sarà attribuito quindi un peso maggiore rispetto al prezzo e, al fine di disincentivare ribassi
eccessivi, l’attribuzione del punteggio all’elemento prezzo avverrà attraverso formule che penalizzino i ribassi molto elevati.
Nell’appalto-concorso e nell’appalto integrato, saranno consentite variazioni quali-quantitative non superiori al 10% per gli
interventi di ristrutturazione, recupero e manutenzione, e del 5% negli altri casi.
PG13 
Obbligatoria, per le imprese che vorranno partecipare alle gare per l’affidamento di appalti integrati e concessioni di lavori
pubblici, la qualificazione SOA per progettazione e costruzione, nonché il possesso dei requisiti progettuali richiesti dal
bando. Se l’impresa non possiede tali requisiti potrà avvalersi di un progettista.
Pesantissime le sanzioni relative alle attestazioni Soa: per le imprese, l’uso di certificati falsi sarà punito con una multa fino a
51 mila euro e con la sospensione dell’attività per un anno, mentre la mancata risposta alle richieste dell’Authority o delle
Soa comporterà una multa fino a 25 mila euro. Anche le Soa rischieranno sanzioni pecuniarie, sospensione dell’attività di
attestazione e, in caso di gravi irregolarità, la decadenza dell’autorizzazione. Queste norme entreranno in vigore 15 giorni
dopo la pubblicazione del Regolamento in Gazzetta Ufficiale.
PER SCARICARE IL CODICE DEGLI APPALTI CLICCA QUI
AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA SEMPLIFICATA
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In attesa di pubblicazione il decreto che snellisce la procedura per 39 interventi considerati di «lieve entità».
Il Consiglio dei Ministri ha approvato un regolamento che semplifica le procedure previste per il rilascio dell'autorizzazione
paesaggistica per interventi ritenuti di «lieve entità» (tassativamente elencati nel provvedimento), che non comportino
alterazione dei luoghi o dell'aspetto esteriore degli edifici, con l'obiettivo di razionalizzare gli adempimenti connessi.
Sul provvedimento è stata acquisita l'intesa in sede di Conferenza unificata e sono stati acquisiti i pareri del Consiglio di Stato
e delle Commissioni parlamentari, e dunque il definitivo via libera da parte del Consiglio dei Ministri apre le porte ad una
prossima pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Si riportano di seguito le prime sommarie indicazioni, rimandando alle pagine
riservate agli abbonati per un completo approfondimento. Per completezza è inoltre possibile consultare la nota illustrativa Il
procedimento per il rilascio dell'Autorizzazione paesaggistica, che illustra nel dettaglio tutti i passaggi della procedura
ordinaria.
Scopo del provvedimento
Il provvedimento è emanato in base all'art. 146, comma 9, del D. Leg.vo 42/2004, il quale prevede appunto che con
regolamento siano stabilite procedure semplificate per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica per gli interventi di lieve
entità. L'elenco dei tipi di interventi qualificati di lieve entità, che è tassativo allo scopo di dare certezza e uniformità su tutto
il territorio nazionale in ordine a quali siano gli interventi qualificati lievi, è allegato al provvedimento, e comprende 39 tipi di
interventi (rispetto ai 42 previsti dalla versione iniziale) che hanno un'incidenza visibile sul paesaggio stimata intorno al 75%
del totale degli interventi. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali potranno peraltro essere apportate
all'elenco specificazioni, rettifiche e/o integrazioni in base a motivazioni e ad esigenze di natura strettamente tecnica.
La procedura semplificata in sintesi
Quanto alla procedura, in estrema sintesi, è in primo luogo prevista una semplificazione dal punto di vista documentale, in
quanto l'istanza presentata ai fini del rilascio dell'autorizzazione semplificata deve essere corredata unicamente da una
relazione paesaggistica semplificata, redatta su una scheda tipo da un tecnico abilitato, che dovrà attestare anche la
conformità dell'intervento alla disciplina del paesaggio ed alla vigente disciplina urbanistica. Viene quindi esclusa
l'applicazione del DPCM 12/12/2005, che disciplina la documentazione ordinariamente necessaria ai fini del rilascio delle
autorizzazioni paesaggistiche, fatta eccezione per la scheda, allegata al suddetto DPCM, da utilizzare per la presentazione
dell'istanza. Il procedimento autorizzatorio semplificato deve concludersi in ogni caso, ai sensi dell'art. 3 del provvedimento
in commento, nel termine massimo di 60 giorni dal ricevimento dell'istanza.
Quanto alla procedura, è prevista una prima verifica in ordine alla applicabilità o meno della modalità semplificata, nonché
una verifica preliminare della conformità dell'intervento progettato alla disciplina urbanistica ed edilizia. In caso di esito
positivo si procede alla valutazione di compatibilità paesaggistica, con rigetto immediato della domanda nel caso in cui
l'amministrazione competente esprima valutazione negativa.
In caso invece di valutazione positiva della compatibilità paesaggistica, l'amministrazione invia la pratica al soprintendente,
che può in alternativa esprimere parere favorevole vincolante, al quale l'amministrazione locale immediatamente si adegua
rilasciando l'autorizzazione, ovvero rigettare direttamente l'istanza, senza investire nuovamente della questione l'ente locale.
Il parere del soprintendente non è vincolante, ma solo obbligatorio, nel caso in cui l'area interessata sia assoggettata ad un
vincolo o ad un piano paesaggistico che contengano specifiche prescrizioni d'uso del paesaggio. In questo caso la titolarità del
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provvedimento di rigetto dell'istanza resta comunque in capo all'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione
paesaggistica. L'autorizzazione paesaggistica è immediatamente efficace e non si applica pertanto la moratoria di 30 giorni
prevista per gli interventi ordinari.
I principali interventi oggetto della semplificazione
Tra gli interventi sottoposti a semplificazione si segnalano:
• incremento di volume non superiore al 10% della volumetria della costruzione originaria e comunque non superiore a 100
mc;
• interventi di demolizione e ricostruzione con il rispetto di volumetria e sagoma preesistenti su immobili non sottoposti a
tutela ai sensi dell'art. 136, comma 1, lettere a), b) e c) del D. Leg.vo 42/2004;
• aperture di porte e finestre o modifica delle aperture esistenti per dimensione e posizione, nonché interventi sulle finiture
esterne, con rifacimento di intonaci, tinteggiature o rivestimenti esterni, modificativi di quelli preesistenti; realizzazione o
modifica di balconi o terrazze;
• realizzazione o modifica di autorimesse pertinenziali, collocate fuori terra ovvero parzialmente o totalmente interrate, con
volume non superiore a 50 mc, compresi percorsi di accesso ed eventuali rampe;
• realizzazione di tettoie, porticati, gazebo e manufatti consimili aperti su più lati, aventi una superficie non superiore a 10
mq;
• realizzazione di manufatti accessori o volumi tecnici di piccole dimensioni;
• interventi necessari al superamento delle barriere architettoniche;
• realizzazione o modifica di cancelli, recinzioni, o muri di contenimento del terreno;
• modifica di muri di cinta esistenti senza incrementi di altezza.
PRECISAZIONI DEL NOTARIATO SULLE NUOVE PRESCRIZIONI RELATIVE AGLI ATTI DI
COMPRAVENDITA
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L'articolo 19 del Decreto legge 78/2010, in vigore dal 1° luglio 2010, espressamente sancisce che gli atti pubblici e le scritture
private autenticate tra vivi, aventi ad oggetto il trasferimento, la costituzione o lo scioglimento di comunione di diritti reali su
unità immobiliari urbane già esistenti, debbano contenere, a pena di nullità l'identificazione catastale, il riferimento alle
planimetrie depositate in catasto e la dichiarazione, resa in atti dagli intestatari, della conformità allo stato di fatto dei dati
catastali e delle planimetrie. Prima di stipulare l'atto, il notaio deve verificare la conformità tra l'intestazione catastale e le
risultanze dei registri immobiliari. Con circolare diffusa lo scorso 28 giugno, il Consiglio nazionale del notariato, oltre a
spiegare che il mancato allineamento tra l'intestazione catastale e le risultanze dei registri immobiliari impedisce al notaio la
stipula del rogito salvo alcune eccezioni (in caso di pendenza dei termini per la volturazione, nel caso di vendita effettuata dai
coniugi in comunione di un bene formalmente comprato da uno solo di essi, nell'ipotesi del bene acquistato a mezzo di
usucapione non accertata giudizialmente, nel caso di vendita di bene che abbia cambiato intestazione per effetto di legge o
di operazioni societarie non soggette a trascrizione, nel caso di intestazione catastale palesemente erronea), esclude che gli
atti contenenti una dichiarazione dell'intestatario non veridica sulla conformità catastale del bene possano essere affetti da
invalidità, salvo nel caso di palese contrasto tra la dichiarazione e la realtà. Secondo i notai, infatti, la mancata presenza di
una esplicita previsione in proposito, fa propendere per l'esclusione della nullità che non può essere desunta indirettamente
con un'interpretazione sistematica.
RISERVATO AI SOLO ASSOCIATI UN APPROFONDIMENTO SUL TEMA
IN ARRIVO L'INDICE DI ACCESSIBILITÀ DELLA CASA
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A tutt'oggi la flessione dei prezzi degli immobili sembra nel nostro Paese piuttosto limitata, -0,7% nel 2009 rispetto al 2008
secondo i dati Omi. Buona notizia per la stabilità finanziaria complessiva, ma non dal punto di vista delle condizioni di
accessibilità al mercato immobiliare da parte delle famiglie italiane. Queste, infatti, hanno sperimentato nel corso dell'ultimo
anno una forte riduzione del loro reddito disponibile (-4,2% in termini di reddito unitario): in definitiva oggi una famiglia per
PG15
acquistare un`abitazione deve impiegare l'intero reddito guadagnato nell'arco di 3 anni
e 5 mesi, 8 mesi in più di quanto necessario nel 2005. E' da valutare ora se l'aumento
registrato nella contrazione di mutui bancari, +8,2% a marzo 2010, abbia permesso
comunque alle famiglie italiane di avere mediamente le risorse per acquistare
un'abitazione, senza modificare la loro caratteristica solidità finanziaria.
Per
rispondere a tale interrogativo il Centro Studi e Ricerche dell'Abi, in collaborazione con
il ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ha elaborato un apposito indice
(Housing Affordability Index) che nei prossimi mesi sarà ulteriormente sviluppato di
concerto con l'Agenzia dei Territorio. Tale indice mira a valutare quanto siano coerenti le condizioni economiche della
famiglia media italiana rispetto all'accensione di un mutuo per l'acquisto di un'abitazione: parametri fondamentali di tale
valutazione sono il rapporto tra reddito e prezzo della casa (prezzi relativi), ma anche la dinamica dei tassi sui mutui. In
particolare, l'acquisto di un'abitazione è considerato possibile se la rata del mutuo non supera il 30% del reddito disponibile
della famiglia. L'indice è costruito proprio come la differenza tra tale valore soglia e l'incidenza effettiva della rata.
L'analisi dell'indice fa emergere come la congiuntura positiva sia dovuta all'evoluzione del costo dei mutui che ha raggiunto
negli ultimi mesi i livelli minimi del biennio 2005-2006. Mentre la dinamica tendenzialmente negativa dell'indice è
determinata dal peggioramento relativo delle condizioni reddituali delle famiglie rispetto ai prezzi delle abitazioni. Ciò
significa che in prospettiva il miglioramento dell'accesso al mercato immobiliare dipenderà da una politica economica
generale in grado di accrescere il potere di acquisto dei redditi attraverso il recupero dei livelli di produttività e quindi delle
capacità competitive del sistema Italia.
L'AGENZIA DEL TERRITORIO PRESENTA IL MANUALE OPERATIVO DELLE STIME
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Un “libro delle regole” che propone una ridefinizione dei processi e delle prassi operative per accrescere l'uniformità
dell'attività estimativa . Un insieme di regole per farsi largo nella “giungla”delle stime immobiliari. L'Agenzia del Territorio
presenta, all'interno dell'Eire, il “Manuale operativo delle stime immobiliari”. Un libro guida per rispondere con efficienza alle
numerose richieste che giungono da tutti i fronti, privati, istituzioni, enti pubblici.
Il lavoro contiene tutte le regole ed è rivolto ai tecnici e alle amministrazioni con l’obiettivo di regolarizzarne e uniformare
tutti gli uffici provinciali. Il manuale intende essere il “libro delle regole” dell’Agenzia del Territorio in materia estimativa e
propone una ridefinizione dei processi e delle prassi operative della stima immobiliare, in sintonia con le definizioni degli
international valuation standard. Allo stesso tempo, ha l’obiettivo di accrescere l’uniformità dell’attività estimativa,
tradizionalmente svolta dagli Uffici provinciali dell’Agenzia, oltre che la qualità dei prodotti estimativi erogati. Infatti, il
decreto legislativo n. 300/1999 ha previsto che l’Agenzia coordinasse l’Osservatorio del mercato immobiliare ed i connessi
servizi estimativi che può offrire direttamente sul mercato, premettendo l’attivazione di convenzioni con enti e istituzioni
pubbliche.
GLI INTERNATIONAL VALUATION STANDARDS (IVS) E LA SCUOLA ESTIMATIVA ITALIANA:
ALCUNE RIFLESSIONI...
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Gli International Valuation Standards (IVS) sono promossi dall’International Valuation Standard Committee (IVSC) di Londra,
organizzazione non governativa membro delle Nazioni Unite con lo scopo di stabilire “un complesso di regole uniformi e
condivise di natura metodologica e applicativa, raccolte e presentate in modo sistematico” per la stima degli immobili. In
Italia gli IVS sono recepiti nel Codice delle Valutazioni Immobiliari, III edizione, edito da Tecnoborsa.
In questi ultimi tempi, a distanza di molto tempo dalla loro creazione a livello internazione, è aumentato l'interesse per
questa "novità": vengono promossi corsi di formazione professionale e viene proposto un software dedicato. Di recente
anche l’associazione bancaria italiana (ABI) ha adottato gli IVS per la stima degli immobili dati in garanzia per le esposizioni
creditizie e ha pubblicato un proprio documento guida (a cui gli istituti di credito potranno "eventualmente" aderire). Anche
in qualche scuola si sta dimostrando un primo interesse nei confronti di queste procedure.
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Download codice ABI (PDF):
Codice per la valutazione degli immobili in garanzia delle esposizioni creditizie
OBIETTIVI DEGLI IVS
Pur essendo condivisibile, e quindi auspicabile, un’uniformità metodologica e un maggior rigore procedurale nell’esecuzione
delle stime, non mancano alcune perplessità nell’applicazione degli IVS che sorgono già dall’impegnativa dichiarazione di
intenzioni: “L’obiettivo che si intende perseguire è di introdurre principi operativi che consentano di eseguire valutazioni
degli immobili a garanzia dei crediti secondo parametri di certezza del prezzo e trasparenza” (Codice delle valutazioni degli
immobili in garanzia delle esposizioni creditizie, pag. 3). Stona, forse, in un contesto di probabilità estimativa, la parola
“certezza”... Ma, al di là delle chiose lessicali, alcuni punti qualificanti delle procedure IVS sembrano essere in contrasto con
certi capisaldi della scuola estimativa italiana (che ha dato alcune definizioni “condivise” da molto tempo) e manifestano, non
meno di certe procedure semplicistiche che si vedono applicate in ambito professionale, perplessità di ordine pratico.
ASPETTI ECONOMICI E METODO DI STIMA
La teoria estimativa italiana ha definito sei tipi di valore o aspetti economici di stima, di cui due fondamentali (mercato e
costo), più il valore di capitalizzazione. Gli altri tre aspetti economici sono considerati derivati dai primi due (trasformazione,
complementare, surrogazione).
Negli IVS, invece, il tipo di valore sembra essere uno solo: il valore di mercato, che può essere determinato con tre metodi
(Codice…, op. cit., pag. 4):
- “metodo del confronto di mercato”;
- “metodo finanziario” (per capitalizzazione del reddito);
- “metodo dei costi”.
Questa impianto dottrinale destabilizza uno dei capisaldi della teoria estimativa italiana, insegnata da molti decenni nelle
scuole di ogni ordine e grado. Infatti si è sempre affermato (come ci è stato insegnato dai maestri della scuola estimativa
italiana) che il metodo di stima del valore di mercato è unico e consiste nella comparazione, mentre il costo e la
capitalizzazione dei redditi sono due altri tipi di valore.
Tuttavia l’ipotesi dell’uguaglianza dei sei aspetti economici di stima e della loro coincidenza con il valore di mercato è stato
già teorizzata dal Medici nel contesto utopico di un mercato perfetto [G. Medici, Principi di estimo, quarta edizione, capitolo
II]. Di opinione diversa sono invece altri autori che, in un ambito conflittuale, ribadiscono la netta diversità dei sei tipi di
valore, a partire dai due fondamentali: di mercato e di costo. Comunque, se vogliamo, a parte la non secondaria confusione
di termini (metodo-tipo di valore), vengono riproposti criteri di stima noti da tempo. Qualche novità in più, invece, dal punto
di vista procedurale...
IL “METODO DEL CONFRONTO DI MERCATO”
Il “metodo del confronto di mercato è il metodo più diretto e appropriato per stimare il valore di mercato” (Codice…, op. cit.,
R.3.4.2). Questa affermazione è del tutto condivisibile, ma nella fase di applicazione pratica sorgono alcune perplessità.
Infatti il tipo di procedimento proposto dagli IVS è una procedura multiparametrica basata su caratteristiche quantitative e
qualitative nell’ambito di un ben preciso segmento di mercato immobiliare. La rigorosità del procedimento starebbe nel
rilievo effettivo di dati di mercato (alcune contrattazione note a chi esegue la stima) e nel prezzo marginale che consente di
parametrizzare obiettivamente l’incidenza sul valore di ogni caratteristica dell’immobile. Il prezzo marginale (Pm) è dato dal
rapporto tra la variazione del prezzo (P) e la variazione della caratteristica (o parametro p di confronto nella terminologia
tradizionale). Con i prezzi marginali si eseguono gli aggiustamenti dei prezzi di mercato dei beni simili che vengono, per così
dire, “normalizzati” in una “tabella dati”. L’aggiustamento si ottiene moltiplicando la variazione della caratteristica per il
relativo prezzo marginale: (p1- p2) Pm. Con i prezzi “normalizzati” si ricava il valore del fabbricato oggetto di stima.
Il perno di tutto il procedimento è quindi il prezzo marginale ed è proprio su questo punto che si concentrano due ordini di
difficoltà pratiche:
- le variazioni di prezzo che si rilevano sul mercato dipendono da un insieme di caratteristiche (non da una sola caratteristica)
e non è semplice, per non dire impossibile, stabilire di quanto ognuna ha inciso esattamente sulla variazione;
- le caratteristiche qualitative non sono facilmente parametrizzabili, se non con un giudizio soggettivo.
La procedura IVS prevede poi che la stima possa essere svolta anche sulla base dei dati di un solo fabbricato simile: “si
selezionano uno o più immobili di confronto” (Codice…, op. cit.,R.3.4.3). Quindi basterebbe anche un solo fabbricato per
determinare un prezzo marginale o per effettuare completamente una stima… La teoria “tradizionale” (principio
PG17 
dell’ordinarietà) e la statistica ritengono invece che la “rigorosità” di una media dipenda dall’analisi di molti dati.
LE "PERPLESSITA'"
Gli IVS affrontano una delle problematiche più importanti nella stima degli immobili e cioè la rigorosità del procedimento.
Restano però insolute, in seguito a queste prime e brevi osservazioni, al di là degli aspetti dottrinali, alcune difficoltà pratiche.
Il rilievo esaustivo dei dati di mercato (o di costo) e la parametrizzazione oggettiva del procedimento sembrano purtroppo
ancora un’utopia. È invece sempre presente la soggettività del perito che rende, oggi più o meno come allora, opinabile la
stima (che resta un giudizio, non una misura). Queste difficoltà pratiche ricordano quelle della stima “analitica”, per
capitalizzazione del reddito, di cui tanto si è discusso in passato (e a cui qualche “nostalgico” è ancora affezionato), che
avrebbe permesso di effettuare la stima “razionale” o, come si direbbe oggi, la stima “perfetta”. E' comunque iniziato, forse,
un percorso che, se affiancato da una adeguata banca dati pubblica del mercato immobiliare, potrà dare un contributo al
miglioramento e, appunto, alla standardizzazione delle procedure di stima degli immobili.
Per il momento l'IVS viene proposto come un prodotto, anche commerciale, costituito da know-how e software, offerto
principalmente ai professionisti (valutatori esperti). Tuttavia la rigidità e complessità del procedimento, anche per stime
semplici (per le quali il mercato offre sufficienti informazioni su base monoparatrica), lasciano pensare che i procedimenti
cosiddetti empirici continueranno ad essere usati per parecchio tempo. Il loro punto di forza sono i valori unitari ordinari,
frutto di una media su grandi quantità di dati (agenzie immobiliari) e i coefficienti correttivi (usati tra l'altro anche come
espressione dei prezzi marginali). La semplicità rende il procedimento affidabile: i valori stimati sono sovente verificati expost in reali transazioni. Forse anche per questo motivo, di fatto, gli IVS, nonostante l'ormai abbondante numero di esperti
formati, soddisfano una parte marginale delle richieste estimative. Infatti, se si esclude la scelta di campo dell'ABI (comunque
non vincolante per gli istituti di credito), per la quale si effettuano solo stime in un contesto non conflittuale e prudenziale,
negli altri contesti estimativi, tra cui quelli giudiziari, gli IVS sono di solito ignorati.
DISPONIBILI LE NOTE TERRITORIALI DEL MERCATO IMMOBILIARE
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Le Note territoriali dell’OMI sui mercati immobiliari residenziali locali relative al
2009, elaborate dagli Uffici provinciali di Roma, Milano e Monza, Napoli, Torino,
Catania, Perugia, Bari, Venezia, Padova, Modena, Crotone a cui si aggiungono per
la prima volta gli uffici di Genova e Pavia sono da oggi disponibili sul sito internet
dell’Agenzia del Territorio.
Le Note rappresentano un importante contributo alla conoscenza del mercato
immobiliare in merito alle sue dimensioni ed alle differenze territoriali esistenti.
Sono analizzate, in particolare, alcune caratteristiche strutturali del mercato,
trattate anche nel contesto della provincia e della regione:
- il numero di transazioni normalizzate (NTN) nel 2009 e l’andamento dal 2004;
- La variazione percentuale del NTN rispetto al 2008;
- l’indice delle quotazioni del secondo semestre 2009 in rapporto al primo semestre 2004;
- il differenziale delle quotazioni medie rispetto alla quotazione più bassa, sia per i comuni della provincia sia per singola zona
OMI all’interno delle città. Le Note territoriali redatte dagli Uffici Provinciali, in collaborazione con l’Ufficio Studi della
Direzione Centrale OMISE dell’Agenzia del Territorio, hanno lo scopo di illustrare, in dettaglio, le dinamiche ed i livelli dei
valori di mercato delle abitazioni di 15 città alla luce degli effetti del ciclo immobiliare che ha attraversato gran parte del
territorio italiano.
-Agenzia del Territorio - Note Territoriali Bari - - Agenzia del Territorio - Note Territoriali Catania
- Agenzia del Territorio - Note Territoriali Crotone - - Agenzia del Territorio - Note Territoriali Milano
- Agenzia del Territorio - Note Territoriali Modena - - Agenzia del Territorio - Note Territoriali Napoli
- Agenzia del Territorio - Note Territoriali Padova - - Agenzia del Territorio - Note Territoriali Perugia
- Agenzia del Territorio - Note Territoriali Roma - - Agenzia del Territorio - Note Territoriali Torino
- Agenzia del Territorio - Note Territoriali Venezia - - Agenzia del Territorio - Note Territoriali Genova
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LA DENUNCIA DI DANNO TEMUTO
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La denuncia di danno temuto rappresenta uno dei rimedi più rapidi ed efficaci finalizzati ad ottenere l'eliminazione dei
pericoli provenienti da proprietà altrui.
Ai sensi dell'art. 1172 c.c. il proprietario, il titolare di altro diritto reale di
godimento o il possessore, il quale ha ragione di temere che da qualsiasi
edificio, albero o altra cosa sovrasti pericolo di un danno grave e prossimo
alla cosa che forma l'oggetto del suo diritto o del suo possesso, può
denunziare il fatto all'autorità' giudiziaria e ottenere, secondo le circostanze,
che si provveda per ovviare al pericolo.
L'autorità giudiziaria, qualora ne sia il caso, dispone idonea garanzia.
La denuncia di danno temuto rientra tra le così dette azioni di nunciazione,
vale a dire delle azioni cautelari che mirano a far cessare una minaccia
presente o futura, che potrebbe concretizzarsi in danno.
Nello specifico l’azione prevista dall’art. 1172 c.c. (completato per quanto attiene ai profili procedimentali dalle disposizioni
contenute dall’art. 688 e ss. del codice di procedura civile), quindi, mira ad impedire che una situazione di pericolo
imminente possa creare un danno alla proprietà del soggetto proponente l’azione.
Legittimato a proporre la denuncia di danno temuto è il proprietario, il titolare di altro diritto reale di godimento (si pensi
all’usufruttuario) nonché il possessore.
L’azione di nunciazione (detta anche cautelare) è sicuramente prodromica ad un
giudizio ordinario volto ad ottenere un provvedimento definitivo e più incisivo di
condanna nei confronti del proprietario della cosa che ha generato il pericolo.
Si tratta di due azioni indubbiamente tra di loro connesse, seppure da un punto di
vista strettamente giuridico per nulla dipendenti.
In tal senso, e rifacendosi al consolidato orientamento della Cassazione il Tribunale
di Teramo, di recente, ha avuto modo di precisare che l’azione di danno temuto di
cui all’art. 1172 c.c. è preordinata a difesa sia della proprietà o di altro diritto reale,
sia del semplice possesso, e l'ordinario giudizio di merito, successivo alla fase
preliminare o cautelare, ha natura petitoria o possessoria a seconda che la
domanda, alla stregua delle ragioni poste a fondamento di essa e delle specifiche
conclusioni, risulti volta a perseguire la tutela della proprietà o del possesso (Cass.
n. 1519/06 Trib. Messina n. 4/06).
La fase cautelare e quella successiva di merito sono tra loro del tutto autonome
(Cass. n. 10282/04) sicché è sempre possibile in quest'ultimo giudizio, che si svolge
con cognizione ordinaria, la proposizione di domande nuove (Cass. n. 6809/00), tra
cui va certamente inclusa la domanda di risarcimento del danno (Cass. n. 2253/82)
(Trib. Teramo 16 marzo 2010 n. 110).
Va detto, inoltre, che una volta ottenuto il provvedimento in fase cautelare, a differenza di altri procedimenti, non è
obbligatorio intraprendere l’azione di merito al fine di evitare decadenze di validità del provvedimento stesso.
Che cosa deve fare chi ha timore che la situazione di pericolo proveniente da qualsiasi edificio, albero o altra cosa possa recar
danno alla sua proprietà?
A livello giudiziario tale soggetto è tenuto a presentare un ricorso, con l’assistenza obbligatoria di un avvocato, presso il
Tribunale del luogo in cui è ubicato l’edificio o l’immobile che rischia di subire un danno.
E’ evidente che spetti a tale soggetto allegare al ricorso i fatti e le circostanze che facciano presagire come grave il danno che
potrebbe scaturirne, così come spetterà al giudice, ai fini dell’emissione dei provvedimenti più opportuni valutare se dal
pericolo denunciato possa scaturire un danno grave per la cosa di sua proprietà.
Il danno di cui parla la norma non deve necessariamente identificarsi in un danno certo o già verificatosi, ma può anche
riconoscersi nel ragionevole pericolo che lo stesso si verifichi (Cass. 28 maggio 2004, n. 10282).
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AMBIENTE & RISPARMIO ENERGETICO
CERTIFICAZIONE ENERGETICA: IMMINENTE L'ERRATA CORRIGE ALLA NORMA UNI/TS
11300-1
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È in dirittura d'arrivo l'errata corrige alla norma UNI/TS 11300 parte 1, "Determinazione del fabbisogno di energia termica
dell'edificio per la climatizzazione estiva ed invernale".
L'errata corrige comporta delle modifiche alla procedura di calcolo con conseguenti ricadute significative sui risultati. Le
modifiche, in particolare, riguardano la temperatura e l'irradiazione mensile da utilizzare nel calcolo.
La pubblicazione dell'ERRATA CORRIGE da parte delle UNI è imminente.
PRESTAZIONE ENERGETICA NELL'EDILIZIA: DIRETTIVA EUROPEA
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Sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 18/06/2010 è stata pubblicata la Direttiva 2010/31/UE del Parlamento
europeo e del Consiglio del 19/05/2010 in materia di prestazione energetica nell'edilizia.
La Direttiva ha lo scopo di chiarire, rafforzare ed ampliare il campo di applicazione della vigente Direttiva 2002/91/CE sul
rendimento energetico nell'edilizia, nonché di ridurre le notevoli differenze tra le pratiche in uso negli Stati membri in tale
settore.
Nel provvedimento è definito il quadro comune generale di una metodologia per il calcolo della prestazione energetica degli
edifici e delle unità immobiliari che gli Stati membri sono tenuti ad applicare in conformità a quanto indicato nell'allegato I
della direttiva. In particolare, la metodologia di calcolo dovrà tenere conto delle caratteristiche termiche dell’edificio e delle
sue divisioni interne (capacità termica, isolamento, riscaldamento passivo, elementi di raffrescamento, ponti termici), degli
impianti di riscaldamento e di produzione di acqua calda, di condizionamento e ventilazione, di illuminazione, della
progettazione, posizione e orientamento dell’edificio, dei sistemi solari passivi e di protezione solare, delle condizioni
climatiche interne, dei carichi interni. Inoltre, il calcolo della prestazione energetica deve essere differenziato a seconda della
categoria di edificio (abitazioni monofamiliari, condomini, uffici, scuole, ospedali, alberghi e ristoranti, impianti sportivi,
esercizi commerciali).
Requisiti minimi
Gli Stati membri dovranno adottare le misure necessarie affinché siano fissati requisiti minimi di prestazione energetica
(rivisti a scadenze regolari non superiori a cinque anni, se necessario aggiornati in funzione dei progressi tecnici nel settore
edile) per gli edifici o le unità immobiliari al fine di raggiungere livelli ottimali in funzione dei costi. I requisiti minimi potranno
non essere applicati agli edifici tutelati per il loro valore architettonico o storico o adibiti a luoghi di culto; ai fabbricati
temporanei (tempo di utilizzo non superiore a due anni), i siti industriali, le officine, gli edifici agricoli non residenziali a basso
fabbisogno energetico; agli edifici residenziali utilizzati meno di 4 mesi all’anno e ai fabbricati indipendenti di superficie
inferiore a 50 m2.
Le metodologie e i parametri di riferimento
Entro il 30 giugno 2011 la Commissione stabilirà un quadro metodologico comparativo per il calcolo dei livelli ottimali, in
funzione dei costi, dei requisiti di prestazione energetica degli edifici ed elementi edilizi. Il quadro metodologico distinguerà
tra edifici nuovi ed esistenti e tra diverse tipologie edilizie. Gli Stati membri calcoleranno i livelli ottimali avvalendosi del
quadro comparativo e di altri parametri - condizioni climatiche, accessibilità delle infrastrutture energetiche - e
compareranno i risultati di tale calcolo con i requisiti minimi di prestazione energetica in vigore. Entro il 30 giugno 2012, gli
Stati trasmetteranno alla Commissione la prima relazione contenente tutti i dati e le ipotesi utilizzati per il calcolo, con i
relativi risultati. Se i requisiti minimi vigenti risulteranno sensibilmente meno efficienti dei livelli ottimali, gli Stati dovranno
giustificare tale differenza per iscritto alla Commissione e ridurre il divario.
Le nuove costruzioni
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Per gli edifici di nuova costruzione gli Stati dovranno garantire che, prima dell’inizio dei lavori, sia valutata la fattibilità
tecnica, ambientale ed economica di sistemi alternativi ad alta efficienza, se disponibili, tra cui: sistemi di fornitura energetica
decentrati basati su fonti rinnovabili; cogenerazione; teleriscaldamento o teleraffrescamento; pompe di calore. Per gli edifici
esistenti sottoposti a ristrutturazioni importanti, la prestazione energetica dovrà essere migliorata al fine di soddisfare i
requisiti minimi; inoltre, andranno valutati e tenuti presenti sistemi alternativi ad alto rendimento.
Edifici ad energia quasi zero
La direttiva 2010/31/CE stabilisce che gli Stati provvedano affinché entro il 31 dicembre 2020 tutti gli edifici di nuova
costruzione siano “edifici a energia quasi zero”, cioè ad altissima prestazione energetica, in cui il fabbisogno energetico molto
basso o quasi nullo sia coperto in misura molto significativa da energia da fonti rinnovabili, compresa quella prodotta in loco
o nelle vicinanze. Gli edifici pubblici di nuova costruzione dovranno essere ad energia quasi zero a partire dal 31 dicembre
2018. Gli Stati dovranno elaborare piani nazionali destinati ad aumentare il numero di “edifici ad energia quasi zero”; entro il
31 dicembre 2012 e successivamente ogni tre anni, la Commissione pubblicherà una relazione sui progressi realizzati ed
elaborerà un piano d'azione.
Finanziamenti
La direttiva sottolinea l'importanza di mettere a disposizione adeguati strumenti di finanziamento e incentivi per favorire
l'efficienza energetica degli edifici e il passaggio a edifici a energia quasi zero. Pertanto gli Stati membri dovranno adottare gli
strumenti più pertinenti sulla base delle circostanze nazionali e dovranno redigere entro il 30 giugno 2011 un elenco delle
misure e degli strumenti esistenti e proposti.
Sistema di certificazione energetica degli edifici
Gli Stati membri dovranno istituire un sistema di certificazione energetica degli edifici. L'attestato comprenderà la
prestazione energetica dell’edificio e i valori di riferimento, quali i requisiti minimi di prestazione energetica, al fine di
consentire ai proprietari o locatari di valutare e raffrontare la prestazione energetica. Il certificato, valido al massimo per 10
anni, comprende raccomandazioni per il miglioramento efficace od ottimale in funzione dei costi della prestazione energetica
e potrà contenere informazioni supplementari (il consumo energetico annuale per gli edifici non residenziali e la percentuale
di energia da fonti rinnovabili nel consumo energetico totale).
GUIDA DEL GSE AGLI INCENTIVI PER LA PRODUZIONE ELETTRICA DA FONTI RINNOVABILI
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Il Gestore dei Servizi Energetici (GSE), ha pubblicato la «Guida agli incentivi per la produzione di energia elettrica da fonti
rinnovabili», fornendo il quadro normativo in materia di incentivazione delle fonti rinnovabili per la produzione di energia
elettrica.
Nella guida sono descritte le modalità per il riconoscimento degli incentivi e per la remunerazione dell'energia immessa in
rete. Inoltre sono fornite informazioni sulla connessione degli impianti alla rete elettrica, sulla misura dell'energia, sulle
autorizzazioni e sulle principali caratteristiche degli impianti alimentati a fonti rinnovabili.
Sono esclusi dalla trattazione il meccanismo del Conto Energia, regolato dal D.M. 19/02/2007 per gli impianti fotovoltaici, e
dal D.M. 11/04/2008 per gli impianti solari termodinamici, ed il sistema di attribuzione dei certificati verdi alla produzione di
energia termica da impianti di cogenerazione abbinati al teleriscaldamento, oggetto di specifiche guide, alle quali si rimanda
per approfondimenti.
PER SCARICARE LA GUIDA CLICCA QUI
BONUS DEL 55% ANCHE PER I TETTI VERDI E GIARDINI PENSILI
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Potrebbe applicarsi la detrazione del 55% anche per chi coltiva il verde sul proprio tetto. È
una proposta di legge avanzata alla Camera per recuperare il microclima delle nostre città e
difenderci meglio dall'inquinamento.
Perché più aumentano le piante, più diminuisce l'inquinamento. Le agevolazioni e detrazioni
fiscali, hanno questo compito: favorire non solo la diffusione degli “orti urbani” ma anche
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dei giardini pensili. E dove sono, nelle nostre città, gli spazi inutilizzati da trasformare in giardino o in orto? Sui tetti.
Per le coperture a verde e di giardini pensili, si prevede in una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 55% degli
importi rimasti a carico del contribuente, fino ad un valore massimo della detrazione stessa di 10mila euro da ripartire in due
quote annuali di pari importo.
Quanto agli orti urbani, la proposta provvede attraverso l'istituzione presso il ministero dell'Ambiente di un Fondo per la
forestazione urbana con una dotazione di 50 milioni di euro l'anno per i primi due anni dall'entrata in vigore della legge.
Diffondere la cultura del verde pensile e degli orti urbani costerà complessivamente allo Stato 100 milioni di euro l'anno. Il
“verde pensile”ha indubbi vantaggi e non solo dal punto di vista estetico: è un’ottima arma contro l'inquinamento dell'aria ed
elettromagnetico, ed è un valido aiuto al risparmio energetico e per il miglioramento della qualità della vita, come dimostra
l'esperienza di Paesi quali la Germania, il Giappone, gli Usa, il Canada.
L'UE APPROVA I PANNELLI AL CADMIO
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Avranno un maggior rendimento e stabilità nel tempo rispetto ai pannelli tradizionali con costi più bassi
I pannelli fotovoltaici a film sottili di telloruro di cadmio potranno essere prodotti e installati. Infatti, non saranno più una
parte integrante della Direttiva di Restrizione dell’uso di sostanze nocive (la cosiddetta RoHS). La decisione dell’UE suscita un
notevole interesse, sia per le promesse in fatto di economicità degli impianti che per i possibili rischi per la salute. Da una
parte si tratta di una tecnologia estremamente promettente, che vanta un maggior rendimento e maggiore stabilità nel
tempo rispetto al silicio amorfo tradizionale e perciò costi più bassi. Ma dall’altra si tratta di materiali da trattare con cura per
la loro tossicità. Ma secondo quanto valutato da Bruxelles, ammesso che vengano rispettati gli standard comunitari, l’utilizzo
delle sostanze previste all’interno degli impianti fotovoltaici possa non pregiudicare alcun allarme ambientale.
Tutte le sostanze contenute nei moduli solari sono, infatti, oggetto di un processo di recupero e riciclo, che garantisce così un
minor impatto ambientale all’interno della gestione di tali sistemi di produzione di energia pulita. Con le basi di cui sopra, al
cadmio è stata pertanto dato via libera come componente di sistemi di produzione di beni di consumo elettronici ad uso
domestico anche se l’Ue si riserva tra quattro anni la possibilità di revocare tale concessione.
MICROSOFT DICE QUANTO È VERDE LA TUA CASA
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Quanto consuma la mia casa? A questa domanda può rispondere l’applicazione di
Microsoft, hohm. È sufficiente andare sul suo sito web per avere assegnato un
punteggio sulla gestione domestica e poi confrontarlo con quello dei vicini di casa,
amici, o chiunque si voglia. In questo modo, lo strumento fornisce agli utenti un modo
per confrontare il proprio uso energetico con quello degli altri e crea motivazioni
efficaci nel modificare i comportamenti e le abitudini di consumo. Per il momento
l’applicazione funziona negli Stati Uniti, dove è sufficiente inserire il proprio indirizzo
per ottenere il punteggio che va da 1 a 100. La media nazionale americana è 61. Il
programma consente di confrontare il proprio punteggio per l'efficienza energetica con la media nella zona del codice di
avviamento postale e per il potenziale di risparmio energetico stimato. Microsoft prevede che il suo sito web diverrà uno
stimolo per gli utenti che si vogliono avvicinare alle smart grid. Attualmente però, solo i residenti in alcune parti di
Washington e della California si collegano ad Hohm per ottenere informazioni in più sui propri consumi.
Maggiori informazioni su http://www.microsoft-hohm.com
DISPONIBILE GRATUITAMENTE IL SOFTWARE CERTIFICARE 1.0. PRESTAZIONE ENERGETICA
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EDIFICI RESIDENZIALI
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Disponibile gratuitamente il free-software Certificare 1.0. Certificare 1.0
consente il calcolo della prestazione energetica di edifici residenziali
esistenti e stampa dell’ACE e dell’AQE. Il software è aggiornato secondo il
Metodo di Calcolo Semplificato di cui all'allegato 2 delle Linee Guida d.m.
26 giugno 2009, n.158, per il calcolo dell'indice di prestazione energetica
per la climatizzazione invernale e secondo la metodologia di calcolo
semplificata, riportata all'interno delle norme tecniche UNI TS 11300 per il
calcolo dell'indice di prestazione energetica per la produzione di acqua
calda sanitaria. Il software è compatibile con Excel 2003 e successivi,
necessario attivare le macro.
Per Scaricare il software occorre la registrazione (gratuita) al portale. CLICCA QUI
CEMENTO E FERRO: MATERIALI ECO-COMPATIBILI?
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Dopo aver analizzato il sito, le condizioni di soleggiamento, le temperature, i venti e l'esposizione del lotto, all'interno di un
progetto la scelta dei materiali è un passo fondamentale, che deve soddisfare le nostre esigenze e contemporaneamente non
danneggiare l'ambiente.
Cemento e ferro, fra i materiali più utilizzati in Italia, possono considerarsi sostenibile?
Il conglomerato cementizio armato, come suggerisce la parola, è formato da una pasta di cemento, sabbia, inerti e acqua a
cui vengono aggiunti in opera dei tondini di ferro che lo rendono "armato". Pur essendo uno dei materiali da costruzione più
utilizzati in Italia, non è affatto sostenibile anzi sarebbe bene, volendo parlare di costruzioni sostenibili, ridurne al minimo
l'utilizzo.
Il calcestruzzo, per le sue caratteristiche fisico-tecniche, non è consigliato in bioedilizia. Trattiene l'umidità, ha scarsa
traspirabilità ed elevata conducibilità ed è facilmente aggredibile dagli agenti atmosferici. A causa delle difficoltà di posa in
opera inoltre, nell'impasto vengono sempre inseriti degli additivi che da un lato riducono il rischio di formazione di pori e
facilitano lo scivolamento all'interno delle casseforme, dall'altro hanno un forte impatto ambientale. Eppure oggi il
calcestruzzo armato è spesso la soluzione scelta per realizzare fondazioni ed altri elementi strutturali.
Se proprio non se ne può fare a meno, a quello additivato con scarti di lavorazioni industriali o prodotti di sintesi, meglio
preferire il cemento puro. Oppure tentare con il cemento che assorbe la CO2 o con il calcestruzzo ricavato dal riso.
Anche sul fronte ferro, ovvero tondini metallici, il calcestruzzo armato perde punti rispetto all'acciaio. In un edificio in cui la
presenza di parti metalliche è molto evidente, infatti, si verificano due fenomeni: l'effetto Faraday e l'effetto "antenna".
Il primo consiste nello squilibrio del campo elettromagnetico naturale proveniente dal suolo e dal cosmo, il secondo
nell'alterazione del campo elettromagnetico artificiale prodotto dalle linee ad alta tensione, dai trasmettitori radio e tv ecc.
Entrambi i fenomeni appena descritti, come dimostrano recenti studi, sono negativi perché determinano interferenze con il
funzionamento cellulare degli uomini e degli esseri viventi in generale.
E' bene quindi preferire tondini in acciaio ad alta resistenza in modo da limitarne le quantità impiegate. Ancora meglio i
tondini in acciaio inox che consente l'eliminazione delle azioni di disturbo del campo elettromagnetico naturale
QUALITÀ DELL'ARIA: PRESENTATI I DATI ISTAT
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L’Istat ha presentato i risultati dell’analisi sulla qualità dell’aria nelle città europee, riferiti agli anni 2004-2008, desunti dal
database AirBase dell’Agenzia europea per l’ambiente (EEA).
I dati elementari, relativi alle centraline di fondo urbano, sono sintetizzati in un unico indicatore, definito dal numero medio
di volte in cui si superano i limiti di legge delle concentrazioni.
PG23 
Sulla tematica della qualità dell’aria nelle città, la Commissione europea ha inviato due avvertimenti all’Italia per predisporre
un piano anti-smog, che contrasti i continui superamenti dei limiti sulla qualità dell’aria e in particolare del PM10.
Nel 2008, nella classifica delle prime 30 città con il livello più basso di qualità dell’aria, la città bulgara di Plovdiv si attesta al
primo posto, seguita da Torino, Brescia, Milano e Sofia (Tavola 1). All’opposto, i primi cinque posti della graduatoria delle 30
città più virtuose, sempre per la qualità dell’aria, sono tutti occupati da città del Nord-Europa: Tallinn in Estonia, Stoccolma,
Lund e Malmoe in Svezia.
La città bulgara di Plovdiv, con 208 giorni nel 2008, si colloca al primo posto anche per il numero di giorni di superamento del
valore limite del PM10 (piccolissime particelle solide di diametro minore di 10 micron che possono essere inalate e
raggiungere le alte vie respiratorie (naso, faringe e laringe) fissato a 50 μg/m3.
Torino è invece la città europea con la situazione peggiore per la presenza nell’aria di Ozono troposferico (che costituisce un
componente importante dello smog fotochimico – dannoso sia per gli esseri umani, in particolare per le vie respiratorie, sia
per la flora e per la fauna), avendo superato in 77 giorni il valore obiettivo per la protezione della salute umana di 120 μg/m3.
Napoli figura in testa alla graduatoria europea per il valore più elevato di concentrazione annua di biossido di azoto (66,6
μg/m3, al di sopra del valore limite di 40 μg/m3), considerato tra i responsabili delle piogge acide, che aumentano l'acidit
à
dei terreni e la solubilità di alcuni ioni metallici, e contribuiscono al degrado dei monumenti.
Qualità dell’aria nelle città europee
Tra le prime 30 città europee maggiormente inquinate, più della metà, esattamente 17, sono italiane.
A Plovdiv, prima nella graduatoria per la qualità dell’aria peggiore, l’indicatore segna che le concentrazioni dei tre inquinanti
superano in media, nel 2008, 2,6 volte i limiti di legge. Torino,come già evidenziato, si colloca al secondo posto di questa
classifica, dopo essere stata al primo negli anni 2004 e 2005. Nel corso dei cinque anni considerati Torino ha visto diminuire il
valore dell’indice sintetico da 3,1 nel 2004 a 2,7 nel 2007, a 2,5 nel 2008. Milano presenta un valore dell’indice
sostanzialmente stabile, pur con un leggero miglioramento nel 2008, anno nel quale evidenzia un superamento di 2,2 volte i
limiti previsti.
Palermo è la città italiana con la migliore qualità dell’aria nel 2008: il valore dell’indice è inferiore all’unità, valore questo
preso a riferimento per il rispetto in media dei limiti. Nella città siciliana,infatti, si stima un valore pari a 0,3, in diminuzione
rispetto al valore di 0,8 registrato nel 2004 e2005 (Figura 1).
Le città europee con la qualità dell’aria migliore sono Tallinn in Estonia, le città svedesi di Stoccolma, Lund e Malmö e Rostock
in Germania. Fra le città europee con il valore dell’indice inferiore a 0,2, tre sono del Regno Unito (su 36), tre della Svezia (su
4) e due della Germania (su 47).Fra le capitali dei 23 stati dell’Unione europea presi in considerazione, Roma si colloca al 181esimo posto su 221, dopo Lubiana. Tallinn, Stoccolma, Helsinki e Dublino si collocano nei primi 10posti tra le più virtuose.
Amsterdam si colloca all’81-esimo posto, Londra al 108-esimo, Berlino al119-esimo, Parigi al 127-esimo.
Nella classifica per Paese, costruita utilizzando i dati delle città presenti nell’analisi, ponderati con i valori della rispettiva
popolazione, la Bulgaria risulta il Paese con il valore peggiore dell’indice sintetico di qualità: 2,0 volte sopra i parametri di
legge. Seguono Grecia con 1,5, Italia con 1,4 e Romania con 1,1. I Paesi che presentano i valori migliori dell’indice sono in
larga parte quelli del Nord Europa: Estonia, Svezia, Finlandia, Danimarca; sono però da includere anche l’Irlanda, nella macro
regione dell’Europa Occidentale, e il Portogallo, nell’Europa Mediterranea. Lituania, Germania, Regno Unito insieme con la
Francia mediterranea e Paesi Bassi presentano un valore dell’indice inferiore o uguale a 0,5.
A livello di macro-regione europea l’analisi della serie storica evidenzia che i paesi dell’Europa Mediterranea (E-M) sono quelli
con la peggiore qualità dell’aria, seguiti dai paesi dell’Europa Centrale (E-C); all’opposto la situazione è migliore nell’Europa
Occidentale (E-O) e ancor di più nell’Europa del Nord (E-N) (Figura 2).
Il 2008 è comunque l’anno migliore in termini di qualità dell’aria dal 2004, mentre il 2006 è stato ovunque l’anno peggiore del
quinquennio considerato.
Download testo integrale:
http://www.istat.it/salastampa/comunicati/non_calendario/20100622_01/qualita_aria_europa.pdf
Download tavole commentate nel testo integrale
http://www.istat.it/salastampa/comunicati/non_calendario/20100622_01/qualita_aria_graduatorie.zip
Download Tavole di approfondimento
http://www.istat.it/salastampa/comunicati/non_calendario/20100622_01/tavole_qualita_aria_europa.zip
PG24 
FISCO&PROFESSIONE
RITENUTA FISCALE DEL 10% PER CHI ESEGUE INTERVENTI DI
RISPARMIO ENERGETICO E DI RISTRUTTURAZIONE
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Dal 1 luglio 2010 le imprese di costruzione che ricevono dai proprietari di casa il
pagamento via bonifico per gli interventi di ristrutturazione edilizia (bonus 36%) o di
riqualificazione energetica degli edifici (detrazione del 55%) si vedranno da ora in poi
applicare dalla banca (presso cui è fatto il bonifico) una ritenuta del 10% a titolo di
acconto delle imposte dovuto.
La ritenuta del 10%, a titolo di acconto dell’imposta sui redditi dovuta dai beneficiari
dei pagamenti, è stato introdotto dal Dl 78/2010, decreto in fase di conversione in
legge. La norma – l’articolo 25 – nel disporre l’obbligo a carico di banche e di Poste italiane, demandava, appunto, all’Agenzia
delle Entrate l’individuazione delle spese “agevolate” (fonte di oneri deducibili o detraibili) al cui pagamento scatta la
ritenuta. Con il provvedimento n. 94288 del 30 giugno 2010, firmato dal Direttore dell’Agenzia delle Entrate, sono, infatti,
individuate, in applicazione dell’articolo 25 del decreto legge n. 78 del 31 maggio 2010, le tipologie di pagamenti sui quali
applicare la ritenuta e gli adempimenti di certificazione e dichiarazione previsti a carico degli intermediari.
In particolare, le banche e le Poste Italiane, al momento dell’accredito dei pagamenti effettuati con bonifico dai contribuenti
che beneficiano delle detrazioni, dovranno operare una ritenuta del 10 per cento, a titolo di acconto d’imposta sul reddito
percepito dai beneficiari del bonifico, con obbligo di rivalsa. Banche e Poste Italiane avranno poi l’obbligo di effettuare il
versamento utilizzando il codice tributo 1039 (istituito con la risoluzione n. 65/E del 30 giugno 2010), rilasciare al beneficiario
del bonifico la certificazione delle ritenute d’acconto operate e delle somme erogate e, infine, indicare nel modello 770 i dati
relativi al beneficiario e alle ritenute effettuate.
PER SCARICARE PROVVEDIMENTO N. 94288 DEL 30 GIUGNO 2010 CLICCA QUI
DAL 1° LUGLIO È OBBLIGATORIA L'INDICAZIONE DEI DATI CATASTALI
COMPRAVENDITE E LOCAZIONI. LA MODULISTICA DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
PER
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In base all'art. 19 del D.L. 78/2010 (c.d. manovra economica), a decorrere dal 1° luglio 2010, in tutti gli atti pubblici e nelle
scritture private autenticate, riguardanti gli immobili urbani, devono
essere riportati obbligatoriamente:
•
i dati catastali dell'immobile
•
il riferimento alle planimetrie depositate in catasto
•
la dichiarazione degli intestatari sulla conformità dei dati catastali e
delle planimetrie allo stato di fatto
In caso di irregolarità il notaio rogante non potrà procedere alla stipula
dell'atto.
Sempre per effetto del citato art. 19 a partire dal 1°luglio 2010 la
richiesta di registrazione dei contratti di locazione deve contenere le
indicazioni dei dati catastali degli immobili: in caso di mancata (o errata)
indicazione di tali dati viene applicata una sanzione amministrativa dal 120% al 240% dell'imposta dovuta per la registrazione
dell'atto. La disposizione, contenuta all'articolo 19, comma 15, è diventata "operativa" con l'approvazione della nuova
modulistica da parte dell'Agenzia delle Entrate.
Con il provvedimento del Direttore (Prot. 2010/83561) sono stati infatti approvati:
• la nuove versione del "Modello 69", per la richiesta di registrazione dei contratti di locazione, affitto e comodato di beni
immobili effettuate a partire dal 1° luglio 2010, nella quale trova spazio il "Quadro D - Dati degli immobili".
PG25
• il nuovo "Modello CDC", da utilizzare soltanto per la comunicazione dei dati catastali relativi a beni immobili oggetto di
cessione, risoluzione e proroga di contratti di locazione o affitto già registrati al 1 luglio 2010.
PER SCARICARE LA MODULISTICA PREDISPOSTA DALL’AGENZIA DELLE ENTRATE E LE ISTRUZIONI CLICCA QUI
GUIDA ANCE. UNA GUIDA PER APRIRE TUTTE LE DISPOSIZIONI DELLA FINANZIARIA 2010
SULLE AGEVOLAZIONI FISCALI
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Alla luce delle disposizioni contenute nella Finanziaria 2010, relative alla proroga delle agevolazioni fiscali per gli interventi di
recupero del patrimonio edilizio abitativo, l’Ance ha predisposto la nuova “Guida alle agevolazioni fiscali per le
ristrutturazioni edilizie”. La Guida è aggiornata con i chiarimenti ministeriali forniti nel corso dell’ultimo anno e riepiloga le
modalità applicative del beneficio, le fattispecie agevolate e gli adempimenti necessari per l’accesso alla detrazione.
PER SCARICARE LA GUIDA CLICCA QUI
CONTI "FISCALI" PER ONERI. ALTRI CHIARIMENTI DALL'AGENZIA
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Le risposte a ulteriori dubbi su deduzioni e detrazioni Irpef sollevati dai Caf nelle scorse
settimane. Nessuno ostacolo alla detraibilità della commissione pagata all'agenzia immobiliare
per l'acquisto dell'abitazione principale, anche se la fattura è saldata prima sia del preliminare
sia del rogito. E' solo la prima risposta fornita dall'Agenzia delle Entrate e contenuta nella
circolare n. 39/E del 1° luglio; documento di prassi che si sofferma, chiarendole, su "questioni"
sorte intorno alla deducibilità e alla detraibilità di determinate spese.
Alla cassa a proposta accettata
Al contribuente, come accade nella maggior parte dei casi, era stato presentato il "conto" all'accettazione della proposta di
acquisto. Preliminare e rogito avevano visto la luce alcuni mesi dopo. L'Agenzia, ricordando che la detrazione (il 19% della
spesa fino a 1.000 euro) è subordinata alla condizione che l'immobile sia acquistato e adibito ad abitazione principale, ha
messo in evidenza come la conclusione dell'affare dia diritto all'acquirente di fruire del beneficio fiscale.
Casa che va, casa che viene. Col mutuo
Mutui e case si incrociano? Gli interessi si detraggono "da legge", ma sempre nel limite complessivo di 4mila euro l'anno. E'
sinteticamente la precisazione arrivata a proposito di questo quesito: quanti interessi può detrarre il coniuge che, avendo
comprato casa e stipulato il relativo contratto di mutuo al 50%, dona poi la sua quota alla moglie acquistando, nello stesso
anno, una nuova abitazione al 100%, accendendo un altro mutuo?
Come anticipato, il coniuge donante può continuare a detrarre gli interessi a suo carico sulla "prima" casa (50%) fino al
momento in cui è rimasto comproprietario della stessa. Successivamente, ricorrendone ogni altro presupposto di legge,
l'agevolazione si sposta sugli oneri finanziari pagati per il secondo mutuo. L'importo complessivo annuo della detrazione non
può, in ogni caso, superare il limite di "spesa" di 4mila euro.
Si acquista e si ristruttura. L'interesse conta dall'"occupazione"
Se l'immobile da adibire ad abitazione principale una volta acquistato è soggetto a lavori di ristrutturazione edilizia
(comprovata dalla concessione edilizia), gli interessi sul mutuo alleggeriscono la dichiarazione dei redditi (sempre il 19% su un
importo massimo di 4mila euro) a partire dalla data in cui la casa è adibita a dimora abituale; condizione per adempiere alla
quale il contribuente ha a disposizione due anni, in luogo degli ordinari dodici mesi.
La laurea estera non passa l'esame del Tuir
I contributi pagati all'università pubblica per il riconoscimento della laurea conseguita all'estero non rientrano fra le "spese
per frequenza di corsi di istruzione secondaria e universitaria" (articolo 15, comma 1, lettera e), del Tuir) e, perciò, non sono
detraibili.
Ricovero in istituto di cura pagato dal familiare del disabile
PG26 
I familiari di un portatore di handicap, che hanno sostenuto le spese mediche per il ricovero di quest'ultimo, possono dedurre
gli importi versati all'istituto di cura anche se l'intestatario della fattura è il paziente ricoverato. Per fruire del beneficio
fiscale, però, il familiare dovrà integrare la fattura annotando sulla stessa l'importo da lui sostenuto e documentare, in fase di
controllo, il sostenimento della spesa. E' la risposta dell'Agenzia sulla deducibilità delle spese mediche per ricovero, quando
sono sostenute in parte dai familiari e in parte dal contribuente stesso o interamente dai familiari.
Fisioterapia detraibile con la prescrizione medica
E' consentita la detraibilità delle spese sostenute per le prestazioni degli operatori abilitati alle professioni sanitarie
riabilitative (podologo, fisioterapista, logopedista, terapista della psicomotricità dell'età evolutiva eccetera), a condizione che
le stesse siano prescritte da un medico. L'Agenzia ribadisce quanto indicato nella circolare 17/2006 per le prestazioni rese da
dietisti.
Bonus 55%: ricostruzione agevolata solo se fedele
In caso di ristrutturazione di une edificio con demolizione e ricostruzione, si può fruire della detrazione del 55% prevista per
la riqualificazione energetica solo nel caso di fedele ricostruzione. Se la ricostruzione è con ampliamento, l'intervento è
considerato nuova costruzione, e non spetta alcun beneficio fiscale. Se la ristrutturazione, invece, è senza demolizione ma
con ampliamento dell'abitazione, la detrazione spetta soltanto per le spese riferibili alla parte esistente.
PER SCARICARE LA CIRCOLARE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE N. 39/E DEL 1 LUGLIO 2010 CLICCA QUI
LE AGEVOLAZIONI "PRIMA CASA" VARCANO I CONFINI NAZIONALI
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L’Agenzia delle Entrate chiarisce, con la Circolare n. 31/E del 7 giugno 2010, alcuni dubbi interpretativi sull'applicazione delle
agevolazioni "prima casa". Dal trattamento per le pertinenze di immobili acquisiti senza godere del regime di favore
all'ampliamento dell'abitazione comprata senza i benefici, dalla vendita prima della
decorrenza quinquennale al riacquisto della prima casa all'estero: l'interpretazione
dell'Agenzia è favorevole al riconoscimento o al mantenimento del beneficio.
Pertinenza di immobile acquistato prima dell'istituzione dei benefici "prima casa"
Sì all'agevolazione per l'acquisto di un bene pertinenziale destinato a servizio di
un'abitazione acquisita senza benefici, in quanto all'epoca del trasferimento non ancora
vigenti. E' la risposta dell'Agenzia al dubbio di un contribuente che intende acquistare
un box da destinare a pertinenza della casa dove risiede, per l'acquisto della quale,
però, non ha fruito del regime di favore. L'Agenzia, in via preliminare, sottolinea che la
normativa (punto 3, nota II-bis all'articolo 1 della Tariffa, parte prima, allegata al Tur) e
la prassi di riferimento (circolare 19/2001) richiedono, ai fini del riconoscimento del beneficio fiscale alle pertinenze, che
l'abitazione principale sia stata acquisita con gli stessi benefici. Tuttavia, in considerazione dell'obiettivo che il legislatore ha
inteso perseguire attraverso la normativa di favore, e cioè la volontà di agevolare l'acquisto delle case non di lusso e delle sue
pertinenze, l'Amministrazione finanziaria ritiene che il beneficio possa applicarsi anche nel caso in esame.
Pertinenza di immobile non "agevolato" perché acquistato allo "stato rustico"
Sono ammesse le agevolazioni "prima casa" per l'acquisto di un locale da destinare a pertinenza di un'abitazione principale
per la quale non si è fruito del regime agevolativo perché acquistata da privati, nel 1994, allo "stato rustico". Infatti, mentre
per i trasferimenti soggetti a Iva il beneficio per l'acquisto di immobili in corso di costruzione è espressamente previsto dalla
norma (Dpr 633/1972, tabella A, parte seconda, n. 21), per quelli soggetti all'imposta di registro l'applicabilità del
trattamento fiscale di favore è stata riconosciuta in via interpretativa soltanto con la circolare 19/2001.
In questo caso, però, l'acquirente deve dichiarare, nell'atto di acquisto della pertinenza, di essere in possesso dei requisiti di
legge al momento del rogito.
Ampliamento di abitazione non "agevolata" per difetto dei requisiti
Benefici "prima casa" riconosciuti anche nell'ipotesi in cui il contribuente intende comprare un'immobile per ampliare
l'abitazione acquistata senza l'applicazione del regime di favore, per difetto dei requisiti al momento del rogito (era già
titolare di altro appartamento acquisito con il trattamento agevolato).
A tal proposito, l'Agenzia richiama alcuni casi "simili" in cui prassi (risoluzione 25/2005 e circolare 38/2005) e giurisprudenza
PG27 
(Cassazione, sentenze 563/1998 e 10981/2007) hanno riconosciuto l'applicazione del beneficio (acquisto contemporaneo di
due alloggi contigui destinati ad essere uniti, acquisto di un alloggio da accorpare al primo già acquisito in regime di favore,
acquisto di un'abitazione destinata ad ampliarne un'altra che non ha beneficiato del regime di favore perché non ancora
vigente). Sulla base di tali precedenti e in considerazione della volontà del legislatore di favorire gli interventi destinati al
miglioramento delle condizioni di utilizzo della prima casa, l'Agenzia dà l'ok alla fruizione del beneficio anche in caso di
ampliamento dell'abitazione non "agevolata" per difetto dei requisiti di legge. Chiaramente, per la spettanza del beneficio, è
necessario che l'appartamento risultante dall'accorpamento dei due alloggi rientri nella tipologia di immobile non di lusso.
Vendita infraquinquennale: serve il riacquisto dell'abitazione principale entro l'anno
Nel caso di rivendita di un immobile "agevolato" prima che siano trascorsi cinque anni e di acquisto, entro l'anno successivo,
di altra casa da adibire ad abitazione principale, non si decade dai benefici fruiti in relazione al primo alloggio, anche se nel
frattempo il contribuente è entrato in possesso di un ulteriore immobile nello stesso comune in cui è situato quello che si
vuole riacquistare. La norma (punto 4, nota II-bis all'articolo 1 della Tariffa, parte prima, allegata al Tur), infatti, dispone la
decadenza dal regime agevolato in caso di vendita dell'immobile prima che sia decorso un quinquennio dal suo acquisto (in
tale circostanza, il Fisco provvede al recupero delle maggiori imposte e all'irrogazione delle sanzioni del 30%); la perdita dei
benefici può essere evitata acquistando, entro un anno dalla vendita, un altro immobile da adibire ad abitazione principale.
Non è quindi di ostacolo alla conservazione del regime di favore fruito il possesso di un altro immobile nello stesso comune.
Tale ultima circostanza, piuttosto, impedisce l'accesso alle stesse agevolazioni in relazione al secondo acquisto e al credito
d'imposta previsto - dalla legge 448/1998, articolo 7 - in caso di riacquisto della prima casa.
Vendita infraquinquennale: sì al riacquisto oltre confine se c'è cooperazione amministrativa
Anche l'acquisto di una casa all'estero perfezionato entro un anno dalla vendita "anticipata" della "prima casa" (avvenuta
cioè prima che siano trascorsi cinque anni dal suo acquisto) garantisce la conservazione dei benefici fruiti, a condizione che
"sussistano strumenti di cooperazione amministrativa che consentono di verificare che effettivamente l'immobile ivi
acquistato sia stato adibito a dimora abituale".
PER SCARICARE LA CIRCOLARE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE N. 31/E DEL 7 GIUGNO 2010 CLICCA QUI
ANNUARIO DEL CONTRIBUENTE, PRONTA L'EDIZIONE 2010
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Come ormai avviene dal 2002, l'Agenzia delle Entrate offre ogni anno ai
contribuenti una pubblicazione di facile consultazione da tenere sempre a portata
di mano. L'Annuario rappresenta infatti la guida cui far riferimento per trovare
una prima risposta alle questioni fiscali più comuni o per conoscere le tante
agevolazioni tributarie che conviene non farsi sfuggire.
Le circa 200 pagine
dell'Annuario del Contribuente raccolgono numerose e preziose informazioni
fiscali distribuite in sei sezioni e provano a spiegare, con parole semplici e con
l'aiuto di esempi pratici, una normativa che, soprattutto per i non addetti ai
lavori, rimane ancora complessa. Gli argomenti trattati sono quelli di comune
interesse e di maggior utilità, in particolar modo per i privati cittadini e per i loro
bilanci familiari.
Quali modelli utilizzare per presentare la dichiarazione dei redditi e come compilarli o correggerli, quali
spese permettono di pagare meno imposte, come richiedere il codice fiscale o la Tessera sanitaria o avviare un'attività e
usufruire di regimi fiscali agevolati. Come effettuare il versamento delle imposte o richiedere un rimborso, cosa fare quando
arriva una comunicazione di irregolarità o una cartella di pagamento, come utilizzare i servizi telematici dell'Agenzia. E
ancora, come usufruire delle agevolazioni "prima casa" o registrare un contratto di locazione, cos'è il ravvedimento operoso
e quali strumenti è possibile utilizzare per evitare di instaurare un contenzioso fiscale.
Insomma, una panoramica a tutto campo dei più comuni adempimenti tributari e delle più importanti agevolazioni fiscali; di
queste, ampio spazio è riservato ai benefici fiscali previsti per le persone con disabilità e per i loro familiari.
Spazio alle novità
Non mancano le novità dell'ultima ora, tra le quali l'Annuario segnala le seguenti:
• l'estensione a sei anni del periodo di validità della Tessera sanitaria
PG28
• "Civis", il nuovo servizio dell'Agenzia delle Entrate, il cui obiettivo è di consentire, direttamente attraverso il canale
telematico, di richiedere assistenza sulle comunicazioni di irregolarità derivanti dal controllo delle dichiarazioni dei redditi
• la possibilità di sospendere la riscossione delle cartelle di pagamento. Grazie a una direttiva della società Equitalia, il
contribuente che riceve una cartella di pagamento per tributi (ma anche per contributi o multe) già pagati o per i quali esiste
un provvedimento di sgravio o sospensione, potrà fermare la procedura di riscossione presentando un'autodichiarazione. Sul
tema, informazioni più dettagliate sono reperibili anche sul sito della stessa società di riscossione, www.equitaliaspa.it
• la novità introdotta dal "decreto incentivi" consistente nella possibilità di versare a rate, senza che sia necessario produrre
polizze fideiussorie, le somme dovute a seguito di acquiescenza, accertamento con adesione e conciliazione, se di
ammontare complessivo pari o inferiore a 50mila euro.
Un apposito capitolo è dedicato ai contatti e a tutti i servizi informativi, arricchito in questa edizione dall'inserimento degli
indirizzi di posta elettronica certificata (Pec) attivati dalle direzioni centrali e regionali dell'Agenzia e dalle direzioni provinciali
di Trento e Bolzano. Il modello online e` sempre aggiornato PER SCARICARE L’ANNUARIO CLICCA QUI
PROROGA STUDI DI SETTORE
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Nella Gazzetta Ufficiale n. 141 del 19 giugno, è stato pubblicato il D.pcm 10 giugno 2010 che proroga al 6 luglio 2010
l’effettuazione, senza aggravi, dei versamenti delle imposte e dei contributi risultanti dal modello Unico e dalla dichiarazione
Irap. Contiene un’ulteriore data per il secondo possibile versamento entro il 5 agosto, stavolta con la maggiorazione dello
0,40 per cento. Il differimento (pari a venti giorni, partendo dal già trascorso 16 giugno) vale anche per i contribuenti che, ai
sensi degli articoli 5, 115 e 116 del Tuir, detengono partecipazioni in società, associazioni e imprese che applicano gli studi di
settore: soci di società di persone, associati di associazioni tra artisti e professionisti, collaboratori di imprese familiari,
coniugi di aziende coniugali, soci di Srl “trasparenti”.
DETRAZIONE 55% E FOTOVOLTAICO: CHIARIMENTI DALLE ENTRATE PER INTERVENTI SU
EDIFICI DATI IN LOCAZIONE
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Nel caso di una sostituzione di infissi presso un’abitazione data in locazione,
la detrazione fiscale del 55% spetta sia al proprietario che all’inquilino, in
proporzione alla spesa sostenuta per l’intervento. Lo ha chiarito l’Agenzia
delle Entrate con la Circolare 38/E del 23 giugno 2010, con la quale sono
state diffuse le risposte, fornite in occasione dell’incontro del 3 giugno 2010
con gli iscritti agli ordini dei dottori commercialisti ed esperti contabili, sugli
ultimi chiarimenti in merito alle novità di UNICO 2010.
Il caso riguarda la sostituzione di serramenti e infissi presso un’unità
abitativa residenziale posseduta da due persone fisiche, nudo proprietario e
usufruttuario, e locata ad una terza persona fisica.
Mediante un accordo tra il nudo proprietario e l’inquilino si procede alla sostituzione dei serramenti ripartendo il costo per il
70% a carico del nudo proprietario e per il 30% a carico dell’inquilino. La detrazione - spiega l’Agenzia - spetta sia al nudo
proprietario che all’inquilino, per l’ammontare di spesa effettivamente sostento da ciascuno, nel rispetto delle condizioni
previste dalla legge: pagamento mediante bonifico bancario con identificazione del beneficiario della detrazione e del
bonifico, limite di spesa € 60.000, rispetto dei parametri tecnici dell’intervento. La comunicazione all’ENEA può essere unica,
facendo riferimento all’unico intervento e ai due beneficiari. Un altro quesito riguarda gli impianti fotovoltaici. L’Agenzia del
Territorio ha considerato quelli posizionati sul suolo come opifici, categoria catastale D1 . Dalle Risoluzioni dell’Agenzia delle
Entrate risulta invece che gli impianti fotovoltaici sono “impianti”, quindi beni mobili, che “possono essere rimossi e utilizzati
per le medesime finalità senza antieconomici interventi di adattamento”. Come si conciliano le due interpretazioni?
PG29 
L’impianto fotovoltaico situato su un terreno - spiega l’Agenzia delle Entrate - non costituisce impianto infisso al suolo in
quanto, normalmente, i moduli solari che lo compongono possono essere rimossi e posizionati in altro luogo, mantenendo
inalterata la loro originaria funzionalità (Circolare 19 luglio 2007, n. 46/E).
Coerentemente a tale impostazione, anche nella Circolare n. 38 dell’11 aprile 2008, per qualificare la tipologia di impianti
(mobiliari o immobiliari) che hanno diritto al beneficio del credito d’imposta per investimenti in aree svantaggiate (articolo 1,
commi 271-279, della legge 27 dicembre 2006, n. 296) è stato precisato che sono agevolabili gli impianti diversi da quelli
infissi al suolo, nonché i beni “stabilmente” e “definitivamente” incorporati al suolo, purché possano essere rimossi e
utilizzati per le medesime finalità senza “antieconomici” interventi di adattamento”. Quindi, secondo le Entrate, si è in
presenza di beni immobili quando non è possibile separare il bene mobile dall’immobile (terreno o fabbricato) senza alterare
la funzionalità dello stesso o quando per riutilizzare il bene in un altro contesto con le medesime finalità debbono essere
effettuati antieconomici interventi di adattamento. Se ne deduce, quindi, che gli impianti fotovoltaici sono “impianti” mobili
e non opifici, e hanno diritto a benefici per investimenti in aree svantaggiate.
Ancora con riferimento agli impianti fotovoltaici, viene chiesto se questi possono beneficiare dell’agevolazione Tremonti-ter.
Con Circolare n. 44/E del 27 ottobre 2009 l’Agenzia delle Entrate ha dato indicazioni in merito all’applicazione
dell’agevolazione istituita dall’articolo 5 del DL 78/2009, specificando che ai fini dell’individuazione dei macchinari e delle
apparecchiature agevolabili occorre verificare se gli stessi siano classificabili in una delle sottocategorie appartenenti alla
divisione 28 della tabella ATECO 2007 e che valgano per la predetta verifica anche le indicazioni contenute nelle “Note
esplicative e di contenuto dei singoli codici della classificazione”. Le suddette note esplicative includono nella divisione 28 la
“fabbricazione di inseguitori per pannelli solari” (sottocategoria 28.99.99, “Fabbricazione di altre macchine ed attrezzature
per impieghi speciali nca (incluse parti ed accessori)”.
Le medesime note non includono nella divisione 28, invece, la “fabbricazione di celle fotovoltaiche”, compresa nella divisione
26 (sottocategoria 26.11.09, “Fabbricazione di altri componenti elettronici”), e la “fabbricazione di pannelli fotovoltaici”,
compresa nella divisione 27 (sottocategoria 27.11.00, “Fabbricazione di motori, generatori e trasformatori elettrici”).
PER SCARICARE LA CIRCOLARE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE N. 38/E DEL 23/06/2010 CLICCA QUI
CANONE DI LOCAZIONE RIBASSATO: NON C'È OBBLIGO DI REGISTRAZIONE
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L'accordo intervenuto tra il locatore e il conduttore per la riduzione del canone di locazione di un contratto in corso, non va
obbligatoriamente comunicato all'Amministrazione finanziaria, ovvero non deve essere registrato in termine fisso. Tuttavia,
per rendere certo e computabile il patto (che comporta la riduzione della base imponibile ai fini del Registro e delle imposte
dirette), le parti possono richiederne la registrazione volontaria per attribuire data certa allo stesso accordo. Questo, in
sintesi, il chiarimento giunto con la risoluzione n. 60/E del 28 giugno2010. Il documento opera in primis una ricognizione delle
disposizioni che interessano, ai fini dell'imposta di registro, gli eventi successivi alla conclusione del contratto di locazione, da
assoggettare autonomamente a registrazione. In particolare, ai sensi dell'articolo 17 del Tur, vanno registrate in termine
fisso, anche se stipulate verbalmente o se il relativo contratto è redatto nella forma della scrittura privata non autenticata, le
cessioni, risoluzioni e proroghe dell'originario contratto. Il versamento dell'imposta (67 euro) deve avvenire entro 30 giorni
dall'evento. Pertanto, le parti che risolvono un contratto in essere ovvero ne modificano alcuni elementi (soggetti, termine
finale di efficacia) devono comunicarlo all'Agenzia delle Entrate, pagando la relativa imposta. Per verificare se l'accordo di
riduzione del canone di locazione implica la novazione del contratto originario (quindi, la sua risoluzione), i tecnici
dell'Agenzia si rifanno all'orientamento della Corte cassazione, secondo cui "...le sole variazioni del canone non sono di per sé
indice di una novazione di un rapporto di locazione, trattandosi di modificazioni accessorie della correlativa obbligazione..."
(sentenza 5576/2003). Quindi, va escluso che l'accordo di riduzione del canone debba essere obbligatoriamente comunicato
all'Amministrazione finanziaria ai sensi dell'articolo 17. La comunicazione viene esclusa anche considerando il disposto
dell'articolo 19 del Tur, che impone di denunciare, entro venti giorni dal loro verificarsi, gli "...eventi...che diano luogo ad
ulteriore liquidazione di imposta" (tra questi eventi rientra, invece, l'aumento del canone di locazione, che, comportando un
aumento della base imponibile, determina la liquidazione della maggiore imposta di registro). Alla luce di tali considerazioni,
l'Agenzia afferma che è interesse delle parti e risponde a finalità probatorie (data certa di fronte ai terzi, a norma dell'articolo
2704 cc) attribuire certezza e computabilità all'accordo, in quanto la diminuzione del canone determina riduzione della base
PG30 
imponile ai fini dell'imposta di registro, dell'Iva e delle imposte sui redditi. Pertanto, è possibile la registrazione volontaria del
nuovo patto in base all'articolo 8 del Tur, il quale prevede che, anche in assenza di un obbligo di legge, "Chiunque vi abbia
interesse può richiedere in qualsiasi momento, pagando la relativa imposta, la registrazione di una atto". L'imposta è dovuta
nella misura fissa di 67 euro. La risoluzione precisa infine che la scrittura privata tra il locatore e il conduttore sconta
l'imposta di bollo fin dall'origine, nella misura di 14,62 euro per ogni foglio.
PER SCARICARE LA RISOLUZIONE N. 60/E DEL 28 GIUGNO DELL’AGENZIA DEL TERRITORIO CLICCA QUI
NUOVE ISTRUZIONI PER I PAGAMENTI ESTINGUIBILI CON BONIFICO BANCARIO O POSTALE
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A seguito di alcune modifiche intervenute nelle modalità di pagamento e nelle procedure operative del settore bancario,
sono fornite dal Ministero dell’economia e delle Finanze nuove istruzioni operative per l’emissione e la trasmissione alla
tesoreria dei titoli di spesa estinguibili con bonifico bancario o postale, ai soggetti pubblici che effettuano pagamenti tramite
la Banca d’Italia. PER SCARICARE LA CIRCOLARE DEL MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE CLICCA QUI
LIBERI PROFESSIONISTI: PER I COMPENSI CON BONIFICO CONTA LA DATA DI ACCREDITO,
PER GLI ASSEGNI LA DATA IN CUI SI RICEVONO
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Come noto per i liberi professionisti vale il "principio di cassa", in base al quale i compensi sono imponibili, e i costi deducibili,
alla data, rispettivamente, della loro percezione e sostenimento, indipendentemente, quindi, dal periodo di "maturazione".
Poiché accade spesso che determinati importi siano incassati o pagati a cavallo di fine anno, l'esatta collocazione temporale
di proventi e spese assume rilevanza fondamentale. Il Testo unico delle imposte non regola espressamente l'esatto
momento in cui incassi e pagamenti (non in contanti) assumono rilevanza fiscale; alcuni chiarimenti in merito sono ora giunti
con la circolare 38/E del 23 giugno 2010. Vediamo, quindi, cosa accade in caso di pagamento mediante assegno (bancario o
circolare) e bonifico.
Incassi mediante assegno
L'Agenzia precisa che i compensi incassati mediante assegno bancario o circolare si considerano percepiti nel momento in cui
il professionista lo riceve dal committente.
Quindi, qualora l'assegno sia stato consegnato, poniamo, al lavoratore autonomo il 30 dicembre 2009, questa data individua
il momento di pagamento per il committente (ai fini, ad esempio, dell'obbligo di versamento della ritenuta d'acconto) e il
momento di incasso per il professionista; non ha nessuna rilevanza il fatto che quest'ultimo abbia materialmente effettuato il
versamento sul proprio conto corrente, ad esempio, il 3 gennaio 2010.
Il bonifico
Per gli incassi mediante bonifico, invece, l'Agenzia precisa che la data rilevante è quella in cui il professionista riceve
l'accredito della somma sul conto corrente, a partire dalla quale l'importo può essere effettivamente utilizzabile (cosiddetta
«data disponibile»).Non hanno alcuna rilevanza, pertanto, a livello reddituale, la data della valuta, quella in cui è stato
emesso l'ordinativo di pagamento o quella in cui il professionista è venuto a conoscenza dell'accredito.
PER SCARICARE LA CIRCOLARE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE N. 38/E DEL 23/06/2010 CLICCA QUI
ISTAT - INDICE PREZZI AL CONSUMO MAGGIO 2010
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L'Istat ha comunicato il dato definitivo sull'incremento dell'Indice dei prezzi al consumo nel mese di maggio 2010.
L'Indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati si è dunque attestato per il mese di aprile 2010 sul valore
di 137,1. L’indice ha registrato, rispetto al precedente mese di marzo, una variazione di +1,1%, mentre nel confronto con il
corrispondente mese di aprile dell'anno precedente una variazione di +1,5%.
PG31 
SENTENZE
L'ASSEGNAZIONE DELL'IMMOBILE NON DIVISIBILE
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Corte di Cassazione, Sentenza n. 10624 del 3 maggio 2010
Così l' art. 720 del codice civile:
Se nell'eredità vi sono immobili non comodamente divisibili, o il cui frazionamento recherebbe pregiudizio alle ragioni della
pubblica economia o dell'igiene, e la divisione dell'intera sostanza non può effettuarsi senza il loro frazionamento, essi devono
preferibilmente essere compresi per intero, con addebito dell'eccedenza, nella porzione di uno dei coeredi aventi diritto alla
quota maggiore, o anche nelle porzioni di più coeredi, se questi ne richiedono congiuntamente l'attribuzione. Se nessuno dei
coeredi è a ciò disposto, si fa luogo alla vendita all'incanto.
Quindi, la vendita all'asta è ipotesi meramente residuale e costituisce una deroga al principio generale disciplinato dall'art.
718, vale a dire:
Ciascun coerede può chiedere la sua parte in natura dei beni mobili e immobili dell'eredità, salve le disposizioni degli articoli
seguenti.
Come già sancito dalla Cassazione nella sentenza 1407/73, qualora la richiesta di attribuzione del bene immobile venga
avanzata da uno solo dei coeredi, il bene dovrà essere assegnato a questi (naturalmente fatto salvo l'addebito per l'eventuale
eccedenza).
In particolare, nel caso, come quello di cui alla sentenza in commento, che nel corso del giudizio di divisione in primo grado
solo uno dei coeredi abbia chiesto l'assegnazione, il giudice non ha dovuto applicare alcun criterio preferenziale nella scelta
del condividente cui attribuire il bene.
E conseguentemente, in appello, la domanda di assegnazione dell'altro coerede, formulata per la prima volta in quella sede
era ormai preclusa dal fatto che il giudice di primo grado aveva correttamente provveduto in proposito.
Relativamente alla natura dell'eventuale conguaglio a favore del non assegnatario, la Cassazione afferma che se non può
dubitarsi che il debito da conguaglio che grava sul condividente assegnatario di un immobile indivisibile ha natura di debito di
valore, dunque rivalutabile anche d'ufficio dal giudice, nondimeno questa rivalutazione è dovuta se e nei limiti in cui nel
frattempo vi sia stata una apprezzabile lievitazione del prezzo di mercato del bene tale da comportare una chiara
sproporzione nel valore delle quote di cui sono rispettivamente titolari i condividenti e quindi una alterazione della funzione di
riequilibrio cui il conguaglio è finalizzato.
INEFFICACIA PERMESSO DI COSTRUIRE
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Corte di Cassazione, Sentenza n. 20362 del 28 maggio 2010
In caso di intervenuta inefficacia di un permesso di costruire in seguito alla scadenza dei termini fissati per l’inizio e
l’ultimazione dei lavori colui che intende procedere ad opere edilizie, dovrà richiedere nuovo permesso di costruire, ex art 15,
terzo comma del T.U. n. 380/2001, in relazione al quale l’Amministrazione comunale non può ritenersi vincolata in alcun
modo dal permesso precedentemente dato, poiché si troverà di fronte ad un’istanza del tutto nuova, da esaminare in
relazione alle condizioni di fatto e di diritto esistenti ai momento della presentazione
RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA
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Corte di Cassazione, Sentenza n. 20350 del 28 maggio 2010
La ristrutturazione edilizia non è vincolata al rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell’edificio esistente e
differisce sia dalla manutenzione straordinaria (che non può comportare aumento della superficie utile o del numero delle
unità immobiliari, né modifica della sagoma o mutamento della destinazione d’uso) sia dal restauro e risanamento
conservativo (che non può modificare in modo sostanziale l’assetto edilizio preesistente e consente soltanto variazioni d’uso
“compatibili” con l’edificio conservato).
PG32 
VALUTAZIONE INTERVENTO ABUSIVO
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Corte di Cassazione, Sentenza n. 20363 del 28 maggio 2010
Il regime dei titoli abilitativi edilizi non può essere eluso attraverso la suddivisione dell’attività edificatoria finale nelle singole
opere che concorrono a realizzarla astrattamente suscettibili di forme di controllo preventivo più limitate per la loro più
modesta incisività sull’assetto territoriale. L’opera deve essere considerata unitariamente nel suo complesso, senza che sia
consentito scindere e considerare separatamente i suoi singoli componenti, e ciò ancor più nel caso di interventi su
preesistente opera abusiva
LA VIA DEVE PRENDERE IN ESAME LE AREE RURALI LIMITROFE
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Consiglio di Stato, Sentenza n. 1134/2010
Il Consiglio chiarisce che la V.I.A. deve tenere conto dell'impatto che l'intervento ha sugli insediamenti esistenti a prescindere
dalla classificazione urbanistica della zona
La valutazione di impatto ambientale deve comprendere anche le aree rurali limitrofe. A questo proposito, il Consiglio di
Stato, nella sentenza n. 1134/2010 fornisce importanti chiarimenti merito. Nel caso specifico la concessione di VIA riguardava
la realizzazione di un impianto di stoccaggio e trattamento di rifiuti speciali non pericolosi liquidi e solidi nel Casertano.
La Valutazione si era limitata ad indicare la destinazione urbanistica dell’area quale “zona industriale di progetto”, senza
formulare la benché minima considerazione in ordine all’impatto che il previsto impianto di stoccaggio avrebbe potuto avere
sugli insediamenti produttivi delle varie aziende agricole insediate nei dintorni.
Era stata, infatti, omessa ogni valutazione delle realtà rurali presenti, non rilevando la presenza di strutture agricole di
particolare significato, ed indicando che “il tessuto residenziale più prossimo all’area si trovava a circa 3.000 metri a ovest
della localizzazione".
È stata per questi principi, riconosciuta la piena legittimazione delle varie aziende agricole ad impugnare i provvedimenti
relativi alla realizzazione e gestione dell’impianto di stoccaggio, benché i terreni dei ricorrenti non fossero proprio
direttamente confinanti con il fondo interessato dal nuovo intervento in progetto, ma presentassero distanze variabili fra 600
metri e 2 chilometri. Tale decisione è giustificata dall'enorme quantità ed eterogeneità dei rifiuti di cui veniva consentito lo
smaltimento o il recupero e di quelli da stoccare.
Il Consiglio chiarisce che la V.I.A. deve prendere in esame per intero la situazione dei luoghi, gli insediamenti esistenti e
l’impatto che l’intervento può avere sugli stessi, a prescindere dalla classificazione urbanistica della zona (residenziale,
artigianale, industriale, zona agricola, etc.) o dalla natura degli immobili e/o delle attività.
IMMOBILI IN ZONE VINCOLATE: LA DIA COSTITUISCE TITOLO ABILITATIVO SOLO SE
PRECEDUTA DAL NULLA-OSTA DALL’AUTORITÀ PREPOSTA A TUTELA DEL VINCOLO
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Corte di Cassazione, Sentenza n. 17973 del 11 maggio 2010
La disciplina della DIA, nelle ipotesi di interventi da effettuare su immobili siti in zone sottoposte a vincolo è ricavabile dal
combinato disposto degli artt. 22, comma 6, e 23, commi 3 e 4 del D.P.R. 380/01.
La prima norma consente la presentazione della denuncia anche con riferimento a tale tipologia di immobili, purché la
realizzazione delle opere sia, comunque, preceduta dal rilascio, secondo lo schema delineato dal successivo articolo, del
relativo atto di assenso, ovvero, del parere favorevole dell’Amministrazione comunale
Pertanto, per gli interventi edilizi su manufatti in zona vincolata la denuncia di inizio attività costituisce titolo abilitativo solo
se sia già stato rilasciato il nulla-osta dall’autorità preposta alla tutela del vincolo medesimo».
Sulla scorta di tali premesse, nel caso di specie, è stato respinto il ricorso avverso il sequestro preventivo di un fabbricato
disposto nell’ambito dell’indagine avente ad oggetto l’accertamento del reato di cui all’art. 44 lettera c del DPR 380/01,
norma che punisce con la medesima pena le lottizzazioni abusive a scopo edilizio nonché gli interventi edilizi nelle zone
sottoposte a vincolo storico, artistico, archeologico, paesistico, ambientale, in variazione essenziale, in totale difformità o in
assenza del permesso.
Segnatamente erano stati realizzati tutta una serie di interventi edilizi di frazionamento e modifica, anche prospettica, di un
immobile ricadente in zona sottoposta a vincolo paesaggistico e ciò in assenza della preventiva autorizzazione, a nulla
valendo l’eccezione che, detti interventi, richiedessero per la loro natura la semplice denunzia di inizio attività.
PG33 
LOTTO INTERCLUSO E STRUMENTO ATTUATIVO
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Consiglio di Stato, Sentenza n. 3699 del 10 giugno 2010
A mente dell’art. 9, t.u. ed. costituisce regola generale ed imperativa, in materia di governo del territorio, il rispetto delle
previsioni del p.r.g. che impongano, per una determinata zona, la pianificazione di dettaglio: tali prescrizioni – di solito
contenute nelle n.t.a. - sono vincolanti e idonee ad inibire l’intervento diretto costruttivo (cfr. Cons. St., sez. IV, 30 dicembre
2008, n. 6625).
Corollari immediati di tale principio fondamentale sono:
a) che quando lo strumento urbanistico generale prevede che la sua attuazione debba aver luogo mediante un piano di livello
inferiore, il rilascio del titolo edilizio può essere legittimamente disposto solo dopo che lo strumento esecutivo sia divenuto
perfetto ed efficace, ovvero quando è concluso il relativo procedimento (cfr. Cons. St., sez. V, 1 aprile 1997, n. 300);
b) che in presenza di una normativa urbanistica generale che preveda per il rilascio del titolo edilizio in una determinata zona
l’esistenza di un piano attuativo, non è consentito superare tale prescrizione facendo leva sulla situazione di sufficiente
urbanizzazione della zona stessa (cfr. Cons. St., sez. IV, 3 novembre 2008, n. 5471);
c) l’insurrogabilità dell’assenza del piano attuativo con l’imposizione di opere di urbanizzazione all’atto del rilascio del titolo
edilizio; invero, l’obbligo dell’interessato di realizzare direttamente le opere di urbanizzazione è idoneo a sopperire solo alla
mancanza fisica e materiale di tali opere ma non è in grado di colmare l’assenza dello strumento esecutivo (cfr. Cons. Sr., sez.
IV, 26 gennaio 1998, n. 67; Cass. pen., sez. III, 26 gennaio 1998, n. 302; Cons. St., sez. V, 15 gennaio 1997, n. 39):
d) l’inconfigurabilità di equipollenti al piano attuativo, circostanza questa che impedisce che in sede amministrativa o
giurisdizionale possano essere effettuate indagini volte a verificare se sia tecnicamente possibile edificare vanificando la
funzione del piano attuativo, la cui indefettibile approvazione, se ritarda, può essere stimolata dall’interessato con gli
strumenti consentiti dal sistema (cfr. Cons. St., sez. IV, 30 dicembre 2008, n. 6625);
e) la necessità dello strumento attuativo anche in presenza di zone parzialmente urbanizzate che sono comunque esposte al
rischio di compromissione dei valori urbanistici e nelle quali la pianificazione di dettaglio può conseguire l’effetto di
correggere e compensare il disordine edificativo in atto (cfr. Cass. pen., sez. III, 19 settembre 2008, n. 35880).
1. A fronte di tale principio fondamentale e dei suoi corollari, la prassi giurisprudenziale ha coniato una deroga eccezionale,
dagli incerti confini, in presenza di una peculiare situazione di fatto che ha preso il nome di <<lotto intercluso>>.
Tale fattispecie si realizza, secondo una preferibile rigorosa impostazione, allorquando l’area edificabile di proprietà del
richiedente:
a) sia l’unica a non essere stata ancora edificata;
b) si trovi in una zona integralmente interessata da costruzioni;
c) sia dotata di tutte le opere di urbanizzazione (primarie e secondarie), previste dagli strumenti urbanistici;
d) sia valorizzata da un progetto edilizio del tutto conforme al p.r.g.
In sintesi, si consente l’intervento costruttivo diretto purché si accerti la sussistenza di una situazione di fatto perfettamente
corrispondente a quella derivante dall’attuazione del piano esecutivo, allo scopo di evitare defatiganti attese per il privato ed
inutili dispendi di attività procedimentale per l’ente pubblico (cfr. Cons. St., sez. IV, 29 gennaio 2008, n. 268; sez. V, 3 marzo
2004, n. 1013).
2. Tali essendo la ratio e la natura eccezionale della regola sottesa al c.d. <<lotto intercluso>>, deve ritenersi che, in assenza
di strumento attuativo:
a) la valutazione circa la congruità del grado di urbanizzazione sia rimessa all’esclusivo apprezzamento discrezionale del
comune (cfr. Cons. St., sez. IV, 1 agosto 2007, n. 4276);
b) il comune, ove intenda rilasciare il titolo edilizio, deve compiere una penetrante istruttoria per accertare che la
pianificazione esecutiva:
I) non conservi una qualche utile funzione, anche in relazione a situazioni di degrado che possano recuperare margini di
efficienza abitativa, riordino e completamento razionale;
II) non sia in grado di esprimere scelte programmatorie distinte rispetto a quelle contenute nel p.r.g. (cfr. sez. V, 27 ottobre
2000, n. 5756; sez. V, 8 luglio 1997, n. 772);
c) incombe sul comune l’obbligo di puntuale motivazione solo nell’ipotesi in cui venga rilasciato il permesso di costruire,
essendo in caso contrario sufficiente il richiamo alla mancanza del piano attuativo (come verificatosi nel caso di specie);
d) l’equivalenza fra pianificazione esecutiva e stato di sufficiente urbanizzazione della zona ai fini del rilascio del titolo edilizio
non opera nel procedimento di formazione del silenzio assenso sulla domanda di costruzione (cfr. Cons. St., sez. V, 14 aprile
2008, n. 1642).
PG34 
EFFETTO DEL RIFIUTO DI SOTTOSCRIVERE LA CONVENZIONE DI LOTTIZZAZIONE DA PARTE
DI ALCUNI DEGLI INTERESSATI
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Consiglio di Stato, Sentenza n. 3217 del 21 maggio 2010
Un’ipotesi di lottizzazione, presentata da soggetti privati, può essere presa in considerazione e valutata favorevolmente
dall’Amministrazione comunale soltanto nel caso in cui la stessa sia idonea a soddisfare interessi pubblici di natura
urbanistica, per cui, mentre in presenza dell’accordo di tutte le parti private ricomprese in un comparto omogeneo lo stesso
è sicuramente valutabile positivamente dall’Amministrazione in quanto capace di poter compiutamente determinare un
assetto complessivo di una certa area, allorquando questa volontà privata viene meno in parte, sicuramente
l’Amministrazione è titolare del potere di valutare se tale ridotta composizione possa in qualche modo soddisfare gli interessi
pubblici di natura urbanistica che la originaria lottizzazione era in grado di portare a compimento.
DIRITTO DI ACCESSO AI DOCUMENTI DEL CONFINANTE
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Consiglio di Stato, Sentenza n. 2966 del 14 maggio 2010
Al proprietario del fondo vicino a quello su cui siano state realizzate nuove opere spetta il diritto di accesso a tutti gli atti
abilitativi edilizi quando faccia valere l’interesse ad accertare il rispetto delle previsioni urbanistiche (Cons. St. Sez. IV, sent.
21.11.2006, n. 6790).
PERMESSO DI COSTRUIRE IN LOTTO INTERCLUSO
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Consiglio di Stato, Sentenza n. 3699 del 10 giugno 2010
Spetta in ogni caso al Comune una valutazione discrezionale per accertare la necessità della pianificazione urbanistica di
dettaglio.
Con la sentenza in esame il Consiglio di Stato ha fornito il proprio orientamento sui requisiti per il rilascio del permesso di
costruire per un «lotto intercluso», senza l’approvazione dello strumento urbanistico attuativo previsto dalle NTA del PRG.
Ai sensi dell’art. 9 del D.P.R. 380/2001 costituisce regola generale ed imperativa, in materia di governo del territorio, il
rispetto delle previsioni del PRG che impongano, per una determinata zona, la pianificazione di dettaglio. Tali prescrizioni, di
solito contenute nelle NTA, sono vincolanti e idonee ad inibire l’intervento diretto costruttivo.
A fronte di tale principio fondamentale e dei suoi corollari, la prassi giurisprudenziale ha coniato una deroga eccezionale,
dagli incerti confini, in presenza di una peculiare situazione di fatto che ha preso il nome di «lotto intercluso». Tale fattispecie
si realizza, secondo una preferibile rigorosa impostazione, allorquando l’area edificabile di proprietà del richiedente:
• sia l’unica a non essere stata ancora edificata;
• si trovi in una zona integralmente interessata da costruzioni;
• sia dotata di tutte le opere di urbanizzazione (primarie e secondarie), previste dagli strumenti urbanistici;
• sia valorizzata da un progetto edilizio del tutto conforme al PRG.
In sintesi si consente l’intervento costruttivo diretto purché si accerti la sussistenza di una situazione di fatto perfettamente
corrispondente a quella derivante dall’attuazione del piano esecutivo, allo scopo di evitare defatiganti attese per il privato ed
inutili dispendi di attività procedimentale per l’ente pubblico.
Stante la natura eccezionale della regola sopra illustrata la Corte ha chiarito che ai fini del rilascio di un permesso di costruire
per un «lotto intercluso», senza l’approvazione dello strumento urbanistico attuativo previsto dalle NTA del PRG, occorre in
ogni caso:
• una valutazione circa la congruità del grado di urbanizzazione della zona, rimessa alla valutazione discrezionale ed
esclusiva del Comune;
• una completa istruttoria volta ad accertare che la pianificazione esecutiva non conservi una qualche utile funzione, anche
in relazione a situazioni di degrado che possano recuperare margini di efficienza abitativa, riordino e completamento
razionale, ovvero non sia in grado di esprimere scelte programmatorie distinte rispetto a quelle contenute nel PRG.
PG35
AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA PER SOPRAELEVAZIONE
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Consiglio di Stato, Sentenza n. 3556 del 04 giugno 2010
Nelle zone coperte da vincolo di inedificabilità assoluta non è consentita la sopraelevazione, così come l'ampliamento di
costruzioni esistenti.
In presenza di vincoli di inedificabilità espressamente qualificati come di carattere assoluto non residua alcun margine di
apprezzamento discrezionale in capo all’Organo statale, il quale dovrà limitarsi a verificare se la proposta di intervento
implichi a qualunque titolo un episodio di carattere edificatorio per farne conseguire, in modo sostanzialmente automatico,
la mera riconferma della sussistenza del vincolo (e, quale logico corollario, il diniego della proposta).
Si è espresso in questo senso il Consiglio di Stato, con la recente sentenza in esame, con la quale la Corte ha ritenuto
legittimo il provvedimento con il quale il Ministero per i beni e le attività culturali ha negato il rilascio di un nulla-osta per una
istanza tendente ad ottenere l’autorizzazione alla sopraelevazione di un edificio che ricade in zona soggetta a vincolo
archeologico, non potendosi ritenere che le prescrizioni vincolistiche poste a tutela dei beni archeologici dispieghino la
propria valenza preclusiva solo in presenza di istanze di ampliamento (per così dire «in senso orizzontale») degli immobili
preesistenti, e non anche nel caso delle mere istanze di «innalzamento» degli stessi.
La Corte ha altresì confermato il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui l’avvenuta edificazione di un'area o
le sue condizioni di degrado non costituiscono ragione sufficiente per recedere dall'intento di proteggere i valori estetici o
culturali ad essa legati, poiché l'imposizione del vincolo costituisce il presupposto per l'imposizione al proprietario delle
cautele e delle opere necessarie alla conservazione del bene e per la cessazione degli usi incompatibili con la conservazione
dell'integrità dello stesso.
ANNULLAMENTO DELL'AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA
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Consiglio di Stato, Sentenza n. 3643 del 08 giugno 2010
Sul potere di annullamento del nulla osta paesaggistico da parte della Soprintendenza statale il Consiglio di Stato ha chiarito
che esso non comporta un riesame complessivo delle valutazioni discrezionali compiute dalla Regione e da un ente subdelegato, tale da consentire la sovrapposizione o sostituzione di una propria valutazione di merito a quella compiuta in sede
di rilascio dell'autorizzazione, ma si estrinseca in un controllo di mera legittimità che si estende a tutte le ipotesi riconducibili
all'eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione. Si è espresso in tal senso il Consiglio di Stato, con la sentenza
in oggetto . Ne consegue che laddove in sede di controllo statale sul nulla-osta paesaggistico rilasciato in sede regionale, la
Soprintendenza ravvisi una carenza motivazionale o istruttoria nell’atto oggetto del suo scrutinio, (costituente vizio di
legittimità), essa è chiamata ad evidenziare tali vizi con motivazione che deve necessariamente riportare,per risultare a sua
volta immune da vizi di legittimità, ad una valutazione della non compatibilità dell’intervento edilizio programmato rispetto ai
valori paesaggistici compendiati nel vincolo. Ne consegue altresì che qualora a supporto dell'autorizzazione paesaggistica
risulti un'istruttoria adeguata che nella relativa motivazione è puntualmente richiamata, risulta illegittimo l’annullamento in
sede statale disposto per asserito difetto di motivazione del nulla osta.
INFORTUNI SUL LAVORO: RESPONSABILITÀ PENALE DEL DELEGATO ALLA SICUREZZA
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Corte di Cassazione, Sentenza n. 44890 del 20 novembre 2009
Fattispecie che può ricorrere anche per l'appalto dei lavori condominiali:
l’invalidità della delega – in base al principio di effettività – impedisce che il delegante possa essere esonerato da
responsabilità ma non esclude la responsabilità del delegato che, di fatto, abbia svolto le funzioni delegate. In realtà il
delegato che ritenga di non essere stato posto in grado di svolgere le funzioni delegate (ovvero non si ritenga in grado di
svolgere adeguatamente quelle funzioni) deve chiedere al delegante di porlo in grado di svolgere e, in caso di rifiuto o
mancato adempimento, rifiutare il conferimento della delega.
PG36 
NIENTE COMPENSO AL GEOMETRA CHE SBAGLIA IL FRAZIONAMENTO TIMBRATO
DALL’UFFICIO TECNICO
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Corte di Cassazione, Sentenza n. 15312 del 24 Giugno 2010
RISERVATA AI SOLI ASSOCIATI
PROFESSIONI INTELLETTUALI- COMPENSI PER PRESTAZIONI RISERVATE AD ALTRE
CATEGORIE PROFESSIONALI
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Corte di Cassazione, Sentenza n. 14085 dell’ 11 giugno 2010
In materia di prestazione di opera professionale di natura intellettuale, il professionista che abbia esercitato un'attività
riservata dalla legge a categoria professionale diversa da quella dell'albo in cui lo stesso risulta iscritto, conformemente
all'art. 2231 c.c., non avrà diritto a percepire alcun compenso, neppure sotto il profilo dell'indebito arricchimento. La
succitata disposizione normativa si riferisce, tuttavia, unicamente alle attività professionali per le quali la legge prescrive,
quale condizione per il loro esercizio, l'iscrizione in apposti albi o un'abilitazione specifica, mentre, per ogni altra attività, vige
il principio generale di libertà di lavoro autonomo, ovvero la libertà di svolgere la propria attività lavorativa. Rientrano in
quest'ultima ipotesi le prestazioni di assistenza o consulenza aziendale che, sebbene di competenza di determinate categorie
professionali - dottori commercialisti, ragionieri e periti commercialisti - non sono ad esse riservate per legge in via esclusiva,
non essendo richiesto per il loro esercizio né l'iscrizione in un apposito albo né un'abilitazione specifica. Ne deriva che,
laddove tali attività siano eseguite da un professionista non appartenente alle summenzionate categorie professionali, qual è
il consulente del lavoro, questi avrà di certo diritto al proprio compenso per l'opera prestata, non potendo trovare
applicazione, in tale ipotesi, l'art. 2231 c.c. In tal senso, nel caso di specie, è stata cassata la sentenza con cui si era stato
negato il diritto al compenso ad un consulente del lavoro sull'erroneo presupposto che le attività svolte da quest'ultimo
(tenuta delle scritture contabili dell'impresa, redazione dei modelli IVA o per la dichiarazione dei redditi, effettuazione di
conteggi ai fini dell'IRAP o ai fini dell'ICI, richiesta di certificati o presentazione di domande presso la Camera di Commercio)
rientrassero tra quelle riservate dalla legge solo ai soggetti (ragioniere commercialista, dottore commercialista) iscritti a
particolari albi o provvisti di specifica abilitazione.
ONORARI PROFESSIONALI: COMPENSI PER OPERE PARZIALI
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Corte di Cassazione, Sentenza n. 12031 del 07 maggio 2010
La liquidazione degli onorari percentuali dell'ingegnere o dell'architetto relativi a prestazioni professionali parziali «deve
essere compiuta, ai sensi dell'art. 18 della L. 143/1949, calcolando le aliquote della tabella B allegata, relativa alle opere
parziali, non in relazione al valore dell'opera ma alla percentuale attribuita dalla tabella A per la prestazione dell'opera intera,
per cui al compenso così determinato si applicano le aliquote previste per ogni singola funzione della tabella B».
Questo il principio consolidato della giurisprudenza della Corte di Cassazione (cfr. Sentenza n. 1561/2004, Sentenza n.
736/1989, Sentenza n. 505/1982) e confermato dalla Sentenza in commento, in materia di compensi per prestazioni
professionali che non seguono lo sviluppo completo dell'opera, di cui al citato art. 18 della L. 143/1949.
Nella fattispecie la Corte ha accettato il ricorso e cassato la Sentenza di secondo grado che, nello stabilire il compenso per il
professionista ricorrente, aveva erroneamente applicato le aliquote di cui alla tabella B in percentuale sul consuntivo lordo
dell'opera, e non sul compenso stabilito dalla tabella A.
RISCHIA UNA CONDANNA PER DIFFAMAZIONE L'AVVOCATO CHE ACCUSA UN COLLEGA DI
ILLECITI DISCIPLINARI IN UN ESPOSTO ALL'ORDINE
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Corte di Cassazione,Sentenza n. 24003 del 23 Giugno 2010
Può essere condannato per ingiuria e diffamazione l'avvocato che, in un esposto all'ordine, accusa un collega di illeciti
disciplinari e penali, tutti da dimostrare.
PG37 
E' quanto ha stabilito la Cassazione respingendo il ricorso di un avvocato di Pordenone contro la sentenza con cui il tribunale
lo condannava a 1000 euro di multa e a risarcire una collega cui aveva inviato un telegramma con cui la minacciava di
revocarle ogni incarico accusandola di "negligenze, danni, illeciti disciplinari e penali". Il telegramma era in risposta a un fax
della donna in cui gli comunicava che un fascicolo da lui richiesto era nel suo studio e che gli sarebbe stato consegnato
"previo saldo delle sue competenze". Il testo del telegramma era stato indirizzato per conoscenza anche al Consiglio
dell'Ordine e alle procure di Pordenone e Trieste. I giudici di merito, dopo aver confermato l'obiettiva offensività di alcune
frasi rivolte all'avvocato, hanno escluso l'esimente ai sensi dell'art. 598, che vieterebbe di punire i discorsi delle parti e dei
loro difensori nei procedimenti di fronte all'autorità giudiziaria. La Suprema Corte ha accolto la tesi dei giudici friulani,
concludendo per la non applicabilità dell'art. 598 al Consiglio dell'Ordine "perché nel successivo giudizio disciplinare a carico
di altri l'autore dello stesso esposto non è parte". I giudici della quinta sezione penale hanno infatti specificato che "l 'art 598
incanala l'esercizio dei diritto in limiti specifici connessi alla destinazione dell'atto orale o scritto per se stesso al giudice a ad
un organo amministrativo di controllo del corretto comportamento altrui, sia sotto il profilo oggettivo (pendenza alla
controversia da decidere); sia quello soggettivo (posizione di parte nel procedimento), cioè in rapporto all'esercizio attuale
del diritto al contraddittorio di una parte nel procedimento".
AUTODICHIARAZIONE: È SEMPRE NECESSARIO UN PREVENTIVO ACCERTAMENTO DI
QUANTO AFFERMATO
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Corte di Cassazione, Sentenza n. 21580 del 2010
Rischia la condanna penale colui che presenti autodichiarazioni non veritiere o che ometta di indicare dati di fatto. Rilasciare
dichiarazioni false, all’interno della propria autodichiarazione, lede il generale dovere di lealtà che incombe sul cittadino nei
confronti delle istituzioni. Prescindendo dal fatto che il soggetto ottenga o meno il beneficio richiesto, la fattispecie di cui
all’art. 483 c.p., è idonea ad integrare un reato di pura condotta e prescinde dall’ottenimento di un ingiusto profitto. Nel caso
sottoposto all’esame della Suprema Corte di Cassazione, uno studente aveva omesso di inserire, nella propria
autodichiarazione, resa la fine di ottenere una borsa di studio, il reddito posseduto dal fratello. La Corte di Cassazione ha
ritenuto che il reato di falso ideologico in atto pubblico, previsto dall’articolo 483 del c. p., commesso da un privato cittadino,
debba considerarsi reato di pura condotta e che la fattispecie in oggetto debba ritenersi integrata ogni qualvolta vengano
rese dichiarazioni non veritiere, o si ometta di indicare dati di fatto. Non è stata perciò accolta la tesi difensiva, sostenuta dal
giovane studente, secondo cui lo stesso non avrebbe fornito i dati in quanto non era a conoscenza del reddito del fratello.
Secondo gli ermellini l’autodichiarazione non può prescindere da un preventivo accertamento in ordine alla veridicità di
quanto affermato dal dichiarante a pena di querela di falso.
DETERMINAZIONE DEL VALORE DI UN'AREA FABBRICABILE
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Corte di Cassazione, Sentenza n. 11176 del 07 maggio 2010
RISERVATA AI SOLI ASSOCIATI
GIUDICATO INTERVENUTO NEL PROCEDIMENTO POSSESSORIO SVOLTOSI TRA ALCUNI
CONDOMINI DI UN EDIFICIO ED IL CONDUTTORE DI UN'ALTRA UNITÀ ABITATIVA
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Corte di Cassazione, Sentenza n. 6238 del 15 marzo 2010
Posto che, in via generale, un giudicato può spiegare efficacia riflessa anche nei confronti di soggetti rimasti estranei al
rapporto processuale solo quando contenga l'affermazione di una verità che non ammetta la possibilità di un diverso
accertamento ed il terzo non vanti un proprio diritto autonomo rispetto al rapporto in ordine al quale il giudicato è
intervenuto, non essendo ammissibile che in relazione ad esso egli possa ricevere dal giudicato un immediato e diretto
pregiudizio, deve escludersi che il possa spiegare tale efficacia nel giudizio petitorio instaurato su presupposti diversi dal
proprietario dell'appartamento concesso in locazione nei confronti degli stessi condomini.
PG38
LA PRESCRIZIONE DEL DIRITTO, DA PARTE DEL COSTRUTTORE-VENDITORE, DI CHIEDERE
UN COMPENSO PER L'UTILIZZO DELLE AREE DI PARCHEGGIO DA PARTE DEI CONDOMINI
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Corte di Cassazione, Sentenza n. 10199 del 28 aprile 2010
Sino al momento in cui non venga richiesta, ad opera dell'acquirente del singolo appartamento, l'attribuzione dell'uso
dell'area di parcheggio, non decorre il termine di prescrizione relativo al diritto del venditore ad esigere il maggior compenso
per il diritto di uso dell'area stessa. Implicitamente si afferma in tal modo che da quel momento il venditore può far valere il
proprio diritto. Occorre ricordare che il diritto del costruttore-venditore di prescrive nel termine ordinario decennale.
RIPARAZIONI DOVUTE A VETUSTÀ DEL LASTRICO SOLARE, DIFETTI ORIGINARI
INDEBITAMENTE TOLLERATI DAL SINGOLO PROPRIETARIO, DANNI
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Corte di Cassazione, Sentenza n. 9084 del 15 aprile 2010
La disposizione dell'art. 1126 cod. civ., il quale regola la ripartizione fra i condomini delle spese di riparazione del lastrico
solare di uso esclusivo di uno di essi, si riferisce alle riparazioni dovute a vetustà e non a quelle riconducibili a difetti originari
di progettazione o di esecuzione dell'opera, indebitamente tollerati dal singolo proprietario. In tale ultima ipotesi, ove trattasi
di difetti suscettibili di recare danno a terzi, la responsabilità relativa, sia in ordine alla mancata eliminazione delle cause del
danno che al risarcimento, fa carico in via esclusiva al proprietario del lastrico solare, ex art. 2051 cod. civ., e non anche - sia
pure in via concorrenziale - al condominio.
Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che, in controversia tra il condominio ed il proprietario del terrazzo
soprastante un locale condominiale, costituente lastrico solare di tale locale, per le riparazioni necessarie ad eliminare le
infiltrazioni d'acqua verificatesi nell'immobile condominiale a causa del difetto di impermeabilizzazione del terrazzo, dovuto a
vetustà della relativa guaina impermeabilizzante e non già a vizi originari di progettazione o di esecuzione del manufatto,
aveva ritenuto che la fattispecie fosse da ricondurre nell'ambito applicativo dell'art. 2051 cod. civ.).
ERRORE DETERMINANTE LA REVISIONE DELLE TABELLE, ACCETTAZIONE DA PARTE DEI
CONDOMINI, QUOTE DETERMINATE IN MODO DIFFORME
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Corte di Cassazione, Sentenza n. 7300 del 26 marzo 2010
Qualora i condomini, nell'esercizio della loro autonomia, abbiano espressamente dichiarato di accettare che le loro quote nel
condominio vengano determinate in modo difforme da quanto previsto negli artt. 1118 cod. civ. e 68 disp. att. cod. civ.,
dando vita alla "diversa convenzione" di cui all'art. 1123, primo comma, ultima parte, cod. civ., la dichiarazione di
accettazione ha valore negoziale e, risolvendosi in un impegno irrevocabile di determinare le quote in un certo modo,
impedisce di ottenerne la revisione ai sensi dell'art. 69 disp. att. cod. civ., che attribuisce rilievo esclusivamente alla obiettiva
divergenza tra il valore effettivo delle singole unità immobiliari dell'edificio ed il valore proporzionale ad esse attribuito nelle
tabelle. Opinare diversamente significherebbe condizionare la permanenza degli obblighi contrattualmente assunti al mero
arbitrio di ciascuno di essi, ed in tal modo non riconoscere valore alla loro autonomia negoziale, pur essendo coinvolti
soltanto diritti disponibili; e ciò in contrasto con quanto sancito dal citato art. 1123, primo comma, cod. civ., che consente
espressamente deroghe convenzionali ai criteri legali di ripartizione delle spese condominiali. Questa ipotesi, peraltro, non
corrisponde all'id qaod plerumque accidit, perché, anche quando la tabella millesimale è approvata in forma contrattuale (in
quanto predisposta dall' unico originario proprietario ed accettata dagli iniziali acquirenti delle singole unità immobiliari
ovvero abbia formato oggetto di accordo da parte di tutti i partecipanti al condominio) , con essa i condomini, almeno di
regola, non intendono in alcun modo modificare la portata dei loro rispettivi diritti ed obblighi di partecipazione alla vita del
condominio, ma mirano, più semplicemente, a determinare quantitativamente tale portata. Il fine che di solito anima i
condomini è quello di prendere atto della traduzione in frazioni millesimali di un rapporto di valori preesistente e di
pervenire, cosi, ad una approvazione delle operazioni di calcolo in detta tabella documentate; di talché la tabella stessa non
si pone come fonte diretta dell' obbligo contributivo del condomino, che è nella legge prevista, ma solo come parametro di
quantificazione dell'obbligo, determinato in base ad una valutazione tecnica. In tal caso, poiché, nonostante la forma
adottata (conseguente alla predisposizione della tabella dall'unico originario proprietario ed alla accettazione dagli iniziali
acquirenti delle singole unità immobiliari ovvero al raggiungimento di un accordo unanime da parte di tutti i partecipanti al
PG39 
condominio), la semplice dichiarazione di approvazione non ha natura negoziale, l'errore che, ai sensi dell'art. 69 disp. att.
cod. civ. , giustifica la revisione delle tabelle millesimali non coincide con l'errore vizio del consenso, disciplinato dagli artt.
1428 e ss. cod. civ., ma consiste nella obiettiva divergenza tra il valore effettivo delle singole unità immobiliari ed il valore
proporzionale ad esse attribuito nelle tabelle.
IMPIANTO IDRICO DESTINATO AL SERVIZIO DI ALCUNI APPARTAMENTI, DIVIETO PER IL
PROPRIETARIO DI IMPEDIRNE L'UTILIZZAZIONE
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Corte di Cassazione, Sentenza n. 7761 del 30 marzo 2010
In virtù del rapporto di accessorietà necessaria fra beni di proprietà esclusiva e beni comuni che caratterizza il condominio
degli edifici, la collocazione delle tubazioni di un impianto idrico destinato al servizio di alcuni appartamenti dell'edificio
all'interno delle mura di uno di essi comporta l'instaurazione di un rapporto di comproprietà tra i condomini titolari delle
unità immobiliari servite dall'impianto. Il titolare dell'appartamento in cui le tubazioni sono collocate, pur non subendo
limitazioni nel suo autonomo ed esclusivo godimento, ha l'obbligo , infatti, di consentirne e conservarne la destinazione al
servizio comune, configurandosi l'impedimento all'utilizzazione del servizio da parte degli altri comproprietari come un uso
illegittimo dei poteri a lui spettanti in qualità di comproprietario. (Nella specie, il proprietario dell’unità immobiliare in cui
erano collocate le tubazioni aveva chiuso la saracinesca dell'impianto).
AZIONI GIUDIZIARIE: I SINGOLI CONDOMINI SONO LEGITTIMATI AD IMPUGNARE
PERSONALMENTE, ANCHE IN CASSAZIONE, LA SENTENZA SFAVOREVOLE EMESSA NEI
CONFRONTI DELLA COLLETTIVITÀ CONDOMINIALE
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Corte di Cassazione, Sentenza n. 3900 del 18 febbraio 2010
Configurandosi il condominio come un ente di gestione sfornito di personalità giuridica distinta da quella dei singoli
condomini, l'esistenza di un organo rappresentativo unitario, quale l'amministratore, non priva i singoli partecipanti della
facoltà di agire a difesa degli interessi, esclusivi e comuni, inerenti all'edificio condominiale, con la conseguenza che essi sono
legittimati ad impugnare personalmente, anche in cassazione, la sentenza sfavorevole emessa nei confronti della collettività
condominiale ove non vi provveda l'amministratore; in tali casi, tuttavia, il gravame deve essere notificato anche
all'amministratore, persistendo la legittimazione del condominio a stare in giudizio nella medesima veste assunta nei
pregressi gradi, in rappresentanza di quei partecipanti che non hanno assunto individualmente l'iniziativa di ricorrere in
cassazione.
L'APERTURA DI UN LUCERNARIO CON PORTELLO APRIBILE VERSO L'ALTO È QUALIFICABILE
COME LUCE E NON COME VEDUTA
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Corte di Cassazione, Sentenza n. 20577 del 28 settembre 2007
In materia di aperture sul fondo del vicino deve escludersi l'esistenza di un diverso dalle luci e delle vedute; ne consegue che
l'apertura priva delle caratteristiche della (o del prospetto) non può che essere qualificata giuridicamente come luce. (Nella
fattispecie , la S.C. ha ritenuto che l'apertura realizzata sul tetto di un immobile poco distante dalla terrazza del vicino, di
lucernario con portello apribile verso l'alto, fosse qualificabile come luce e non come veduta).
REALIZZAZIONE DI UNA SCALA DI ACCESSO AD UN LASTRICO SOLARE, TERMINE ANNUALE
PER PROPORRE L'AZIONE POSSESSORIA
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Corte di Cassazione, Sentenza n. 6305 del 10 marzo 2008
In tema di azione di manutenzione, qualora alla turbativa del possesso concorra una pluralità di atti, il dal quale decorre il
termine annuale per proporre detta azione possessoria va individuato in quello in cui è percepibile, da parte del soggetto
passivo, che un singolo atto costituisca parte di una pluralità di atti intesa a realizzare una lesione possessoria. Va, pertanto,
distinta l'ipotesi in cui la lesione del possesso si sostanzia in una pluralità di atti ciascuno dei quali autonomamente lesivo, da
PG40 
quella in cui l'atto lesivo sia uno solo, ancorchè preceduto da altri atti di carattere strumentale; nell'un caso, il detto termine
decorre dal primo degli atti lesivi quando essi siano connessi in modo da costituire una progressione seriale di attentati
possessori, mentre decorre da ciascuno e per ciascuno degli atti lesivi ove essi presentino carattere di autonomia; nell'altro,
essendovi un unico atto lesivo, quello finale, il decorre da quest'ultimo; tuttavia, anche in tal caso, se gli atti strumentali, di
per se stessi non lesivi, siano tali da rendere evidente la loro funzionalità alla realizzazione finale della lesione, il termine
decorre dal primo di essi percepibile come tale. (Nella fattispecie la S.C. ha ritenuto che la realizzazione di una scala di
accesso ad un lastrico solare rappresentava il primo atto da cui far decorrere il termine annuale per proporre l'azione
possessoria ).
SPETTA AL GIUDICE ORDINARIO LA CAUSA PROMOSSA DAL CONDOMINIO PER I DANNI
SUBITI DALL'ESECUZIONE DI UN'OPERA PUBBLICA
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Corte di Cassazione, Sentenza n. 12792 del 25 maggio 2010
"Spetta al giudice ordinario non solo in confronto della parte privata, che è venuta eseguendo i lavori, ma anche degli altri
soggetti convenuti in giudizio, dei quali la responsabilità sarà o meno dichiarata secondo ciò che risulterà accertato all’esito
del giudizio, a proposito della incidenza della loro condotta sulla fase esecutiva dell’opera pubblica."
(Nella specie, il condominio ha convenuto in giudizio sia il comune che la società appaltatrice per lesioni, determinate
durante i lavori di palificazione, nelle strutture verticali del fabbricato, in quelle orizzontali nonché nei tramezzi, intonaci,
controsoffitti, rivestimenti, pavimenti e infissi delle diverse unità del fabbricato, con conseguenze dannose anche sugli
impianti)
IL SOGGETTO CREDITORE DEGLI ONERI CONDOMINIALI DOVUTI DAI SINGOLI CONDOMINI È
SOLTANTO IL CONDOMINIO
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Corte di Cassazione, Sentenza n. 11197 del 07 maggio 2010
Il soggetto che assume la posizione di creditore degli oneri condominiali dovuti dai singoli condomini è solamente il
condominio. Infatti tale qualità non può essere riconosciuta all'amministratore, il quale assume soltanto la veste di
mandatario del Condominio per tutti i rapporti attinenti alla gestione delle cose e dei servizi comuni.
IL COMPROPRIETARIO CHE NON VENGA MESSO DAL POSSESSORE NELLE CONDIZIONI DI
GODERE PER LA SUA QUOTA DEL BENE COMUNE EX ART.1102 C.C. HA DIRITTO DI ESSERE
INDENNIZZATO PER IL DANNO CAUSATO
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Corte di Cassazione, Sentenza n. 11486 del 12 maggio 2010
In materia di comunione, laddove sia provata l’utilizzazione da parte di uno dei comunisti della cosa comune in via esclusiva
in modo da impedirne l’uso, anche potenziale, agli altri comproprietari, il danno deve ritenersi in re ipsa.
CORTILE CONDOMINIALE CON FUNZIONE DI COPERTURA DI UNITÀ IMMOBILIARI DI
PROPRIETÀ ESCLUSIVA. LA CASSAZIONE CONFERMA: SPESE DI MANUTENZIONE RIPARTITE
SULLA BASE DELL’ART. 1125 C.C.
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Corte di Cassazione, Sentenza n. 10858 del 05 maggio 2010
La Corte, torna ad occuparsi della controversa questione della ripartizione delle spese relative ad interventi manutentivi
riguardanti il piano di calpestio del cortile condominiale che funge, altresì, da copertura per sottostanti unità immobiliari di
proprietà esclusiva (cantine, box, ecc.). Secondo il Supremo Collegio, allorquando sia accertato che il cortile è in uso a tutti i
comproprietari, la spesa deve essere ripartita ai sensi dell’art. 1125 c.c. nel seguente modo: i costi relativi alla parte superiore
(massetto, pavimentazione, ecc.) devono essere sostenuti da tutti i condomini sulla base dei millesimi di proprietà, quelli
della parte inferiore (intonaco, tinteggiatura, ecc.) dai condomini cui quella parte di cortile serve da copertura.
L’importanza della sentenza, giova sottolinearlo, va rintracciata nel fatto che fino ad oggi erano sostanzialmente due i
PG41 
precedenti, uno di segno opposto all’altro.
Prima di entrare nello specifico della questione è utile riprendere il concetto di cortile elaborato dalla giurisprudenza. La
Cassazione ha definito questa parte comune, tecnicamente, come “ l’area scoperta compresa tra i corpi di fabbrica di un
edificio o di più edifici, che serve a dare aria e luce agli ambienti circostanti. Ma avuto riguardo all’ampia portata della parola
e, soprattutto, alla funzione di dare aria e luce agli ambienti, che vi prospettano, nel termine cortile possono ritenersi
compresi anche i vari spazi liberi disposti esternamente alle facciate dell’edificio – quali gli spazi verdi, le zone di rispetto, i
distacchi, le intercapedini, i parcheggi – che, sebbene non menzionati espressamente nell’art. 1117 cod. civ., vanno ritenute
comuni a norma della suddetta disposizione” (Cass. 9 giugno 2000, n. 7889).
In tal senso sono state equiparate al cortile le così dette vanelle o pozzi luce, i quali altro non sono che “ un cortile di piccole o
di piccolissime dimensioni, che serve prevalentemente a dare aria e luce a locali secondari (bagni, gabinetti, disimpegni,
servizi etc.)” (Cass. 7 aprile 2000, n. 4350).
Può accadere che per la conformazione strutturale del condominio al di sotto del cortile non ci siano le fondazioni
dell’edificio ma altri locali di proprietà esclusiva dei condomini. E’ classico l’esempio delle cantinole poste al piano interrato, o
dei box auto.
Il problema di maggiore importanza, che poi è stato oggetto della pronuncia della Cassazione, ha riguardato le spese relative
agli interventi conservativi di questa parte condominiale.
A dire di un primo indirizzo del Supremo Collegio “ l'ipotesi deve equipararsi a quella della terrazza a livello, che ricopre una
parte dell'edificio e che dà accesso all'appartamento sito alla sua altezza. In questo caso, le spese per la ricostruzione o per le
riparazioni dal codice sono poste per un terzo a carico di coloro i quali ne hanno la proprietà, o l'uso esclusivo, e per due terzi
a carico dei proprietari della parte di edificio, cui la terrazza serve da copertura (art. 1126 cod. civ.). Individuati i condomini
che hanno l'uso del lastrico e ascritto a loro carico un terzo delle spese di ricostruzione o di riparazione, i rimanenti due terzi
devono essere imputati esclusivamente ai proprietari della parte di immobile sita nella zona dell'edificio, che dal lastrico è
ricoperta” (così Cass. 10 novembre 1998 n. 11283). In una pronuncia più recente, cui si è pedissequamente riportata la
Cassazione nella sentenza 10858/10, i giudici con l’ermellino hanno affermato che, nel caso di cortile che funge da copertura
per unità immobiliari di proprietà esclusiva, “ sussistono […] le condizioni per una applicazione analogica dell’art. 1125 cod.
civ., il quale stabilisce che le spese per la manutenzione e la ricostruzione dei soffitti, delle volte e dei solai sono sostenute in
parti eguali dai proprietari dei due piani l’uno all’altro sovrastanti, restando a carico del proprietario del piano superiore la
copertura del pavimento e a carico del proprietario del piano inferiore l’intonaco, la tinta e la decorazione del soffitto.
Tale disposizione, infatti, accolla per intero le spese relative alla manutenzione di una parte di una struttura complessa (il
pavimento del piano superiore) a chi con l’uso esclusivo della stessa determina la necessità di tale manutenzione, per cui si
può dire che costituisce una applicazione particolare del principio dettato dall’art. 1123, secondo comma, cod. civ.
Una situazione sostanzialmente analoga si verifica nel caso in esame, in quanto l’usura della pavimentazione del cortile è
determinata dall’utilizzazione esclusiva che della stessa viene fatta dalla collettività dei condomini, per cui deve trovare
applicazione il principio ubi eadem ratio ibi eadem legis dispositivo” (Cass. 14 settembre 2005 n. 18194). Affermazione che,
come si diceva in principio, ha trovato conferma nella recente sentenza in esame
L'AMMINISTRATORE È LEGITTIMATO, SENZA NECESSITÀ DI AUTORIZZAZIONE
DELL'ASSEMBLEA DEI CONDOMINI, AD INSTAURARE IL GIUDIZIO PER LA RIMOZIONE DI
OPERE SULLA FACCIATA DELLO STABILE CONDOMINIALE
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Corte di Cassazione, Sentenza n. 14626 del 17 giugno 2010
L'amministratore del condominio e' legittimato, senza la necessità di una specifica autorizzazione dell'assemblea, ad agire in
giudizio nei confronti dei singoli condomini e dei terzi al fine di:
a) eseguire le deliberazioni dell'assemblea del condominio e curare l'osservanza del regolamento di condominio;
b) disciplinare l'uso delle cose comuni cosi da assicurarne il godimento a tutti i condomini;
c) riscuotere dai condomini i contributi in base allo stato di ripartizione approvato dall'assemblea;
d) compiere gli atti conservativi inerenti alle parti comuni dell'edificio.
Menzionando gli atti conservativi dei diritti inerenti alle parti comuni, l'art. 1130 cod. civ., n. 4, non si riferisce soltanto alle
misure cautelari, ma anche a tutti gli atti diretti a conservare l'esistenza delle parti comuni.
• - La giurisprudenza di questa Corte, infatti, ha riconosciuto la legittimazione attiva dell'amministratore ad agire in giudizio
senza l'autorizzazione dell'assemblea:
• - per conseguire la demolizione della soprelevazione realizzata in violazione delle prescrizioni e delle cautele fissate dalle
PG42 
norme speciali antisismiche (Cass., Sez. Un., 8 marzo 1986, n. 1552);
• - per ottenere la rimozione di alcuni vani costruiti sull'area solare dell'ultimo piano (Sez. 2^, 21 marzo 1969, n. 907);
• - per conseguire la demolizione della costruzione effettuata, anche alterando l'estetica della facciata dell'edificio, sulla
terrazza di copertura (Sez. 2^, 12 ottobre 2000, n. 13611);
• - in via possessoria, contro la sottrazione, ad opera di taluno dei condomini, di una parte comune dell'edificio al
compossesso di tutti i condomini (Sez. 2^, 3 maggio 2001, n. 6190; Sez. 2^, 15 maggio 2002, n. 7063);
• - per chiedere il risarcimento dei danni, qualora l'istanza appaia connessa con la conservazione dei diritti sulle parti
comuni (Sez. II, 22 ottobre 1998, n. 10474).
Da tanto consegue che l'amministratore e' legittimato, senza necessità di autorizzazione dell'assemblea dei condomini, ad
instaurare il giudizio per la rimozione di finestre da taluni condomini aperte abusivamente, in contrasto con il regolamento,
sulla facciata dello stabile condominiale, perché tale atto, diretto a preservare il decoro architettonico dell'edificio contro
ogni alterazione dell'estetica dello stesso, e' finalizzato alla conservazione dei diritti inerenti alle parti comuni dell'edificio, e
pertanto ricade, ai sensi dell'art. 1130 cod. civ., n. 4, tra le attribuzioni dell'amministratore.
AMPLIAMENTO DI UNA FINESTRA CON VEDUTA SUL CORTILE CONDOMINIALE, TUTELA DEI
PROPRIETARI DEI FONDI CONFINANTI DI PROPRIETÀ ESCLUSIVA
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Corte di Cassazione, Sentenza n. 13874 del 9 giugno 2010
L'apertura di finestre ovvero la trasformazione di luce in veduta su un cortile comune rientra nei poteri spettanti ai singoli
condomini ai sensi dell'art. 1102 cod. civ., posto che i cortili comuni, assolvendo alla precipua finalità di dare aria e luce agli
immobili circostanti, sono utilmente fruibili a tale scopo dai condomini, cui spetta anche la facoltà di praticare aperture che
consentano di ricevere aria e luce dal cortile comune o di affacciarsi sullo stesso, senza incontrare le limitazioni prescritte, in
tema di luci e vedute, a tutela dei proprietari dei fondi confinanti di proprietà esclusiva.
RIPARAZIONE DEL CORTILE O VIALE DI ACCESSO AL CONDOMINIO CHE SVOLGE ANCHE LA
FUNZIONE DI COPERTURA PER I LOCALI SOTTERRANEI DI PROPRIETÀ ESCLUSIVA DI UN
SINGOLO CONDOMINO
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Corte di Cassazione Sentenza n.10858 del 5 maggio 2010
In materia di condominio, qualora si debba procedere alla riparazione del cortile o viale di accesso all'edificio condominiale,
che funga anche da copertura per i locali sotterranei di proprietà esclusiva di un singolo condomino, ai fini della ripartizione
delle relative spese non si può ricorrere ai criteri previsti dall'art. 1126 c.c., (nel presupposto dell'equiparazione del bene fuori
dalla proiezione dell'immobile condominiale, ma al servizio di questo, ad una terrazza a livello), ma si deve, invece, procedere
ad un'applicazione analogica dell'art. 1125 c.c., il quale accolla per intero le spese relative alla manutenzione della parte della
struttura complessa identificantesi con il pavimento del piano superiore a chi con l'uso esclusivo della stessa determina la
necessità della inerente manutenzione, in tal senso verificandosi un'applicazione particolare del principio generale dettato
dall'art. 1123 c.c., comma 2
a) nell'ipotesi disciplinata dall'art. 1126 cod. civ., l'accollo al condomino proprietario esclusivo del lastrico solare o che ne ha
l'uso esclusivo trova una spiegazione nell'uso particolare rispetto alla normale funzione di copertura che tale lastrico svolge,
con conseguente più rapido degrado dello stesso, mentre nel caso in cui il solaio di copertura di autorimesse (o di altri locali
interrati) in proprietà singola svolga anche la funzione di consentire l'accesso all'edificio condominiale, non si ha una
utilizzazione particolare da parte di un condomino rispetto agli altri, ma una utilizzazione conforme alla destinazione tipica
(anche se non esclusiva) di tale manufatto da parte di tutti i condomini;
b) ove, poi, il solaio funga da cortile e su di esso vengano consentiti il transito o la sosta degli autoveicoli, è evidente che a ciò
è imputabile in maniera preponderante il degrado della pavimentazione, per cui sarebbe illogico accollare per un terzo le
spese relative ai condomini dei locali sottostanti;
c) in tale ipotesi (che ricorre appunto nella fattispecie in esame) è quindi da escludere l'applicazione analogica dell'art. 1126
c.c., sussistendo invece le condizioni per una applicazione analogica dell'art. 1125 cod. civ., "il quale stabilisce che le spese
per la manutenzione e la ricostruzione dei soffitti, delle volte e dei solai sono sostenute in parti eguali dai proprietari dei due
piani l'uno all'altro sovrastanti, restando a carico del proprietario del piano superiore la copertura del pavimento e a carico
del proprietario del piano inferiore l'intonaco, la tinta e la decorazione del soffitto.
PG43 
LA MODIFICA DELLA DESTINAZIONE PERTINENZIALE DEI LOCALI ADIBITI AD ALLOGGIO DEL
PORTIERE O ALL'IMPIANTO CALDAIA, ANCHE SE PREVISTA DA UN REGOLAMENTO
CONDOMINIALE CONTRATTUALE, NON RICHIEDE L'UNANIMITÀ DEI CONSENSI
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Corte di Cassazione, Sentenza n. 28143 del 30 dicembre 2009
Il regolamento condominiale - ancorché di natura contrattuale - ove si limiti a disciplinare l'uso e le modalità di godimento
delle cose comuni, e contempla una materia che rimane nell'ambito dell'organizzazione della vita interna del condominio,
ben può essere modificato dall'assemblea dei condomini con la maggioranza prevista dall'art. 1136 cod. civ.
(Nella specie, dunque, poiché il regolamento di condominio, sul punto, non risulta (ne' e' stato in alcun modo addotto dalla
ricorrente) contenere particolari disposizioni che attribuiscano ai condomini diritti soggettivi, la cessazione del vincolo di
destinazione dei locali - di proprietà del condominio - destinati, l'uno, all'alloggio del portiere e, l'altro, all'impianto di caldaia,
resta assoggettata alla normativa che regola l'uso e il godimento delle cose comuni e correttamente e' stata quindi ritenuta,
dal giudice del merito, sottoposta al principio di disponibilità da parte dell'assemblea;)
CONDOMINIO, PRESUNZIONE DI PROPRIETÀ COMUNE, SCALA DESTINATA AL SERVIZIO
ESCLUSIVO DEI PROPRIETARI DELL'ULTIMO PIANO
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Corte di Cassazione, Sentenza n. 27340 del 24 dicembre 2009
Anche le cose espressamente elencate nell'articolo 1117 c.c., non rientrano nel novero di quelle comuni allorché servano, per
le loro caratteristiche strutturali, soltanto all'uso e al godimento di una parte dell'edificio che sia oggetto di proprietà
esclusiva e non comune (sent. n. 7449 del 1993, pronunciata in sede di composizione di un contrasto di giurisprudenza
peraltro escluso dalle Sezioni Unite, che si sono dunque limitate a puntualizzare i contenuti, sostanzialmente unitari, della
precedente giurisprudenza di legittimità ed hanno, altresì, indicato come "esempio chiarificatore" di proprietà non
condominiale quello di "una scala che serva per accedere ad un solo appartamento dell'edificio condominiale");
Nella fattispecie, i Giudici hanno cassato con rinvio la sentenza con la quale la Corte d’Appello , aveva condannato i
proprietari esclusivi del piano superiore a demolire l’oggetto sul vano scale, determinato dal prolungamento del bagno del
loro appartamento. In tale caso, (condominio a due piani) la scala, pur rientrando in astratto tra le parti comuni , risulta
essere in concreto destinata al servizio esclusivo dei proprietari dell’ultimo piano e pertanto non viene a configurarsi la
presunzione di proprietà comune ex art. 1117 c.c .
DOMANDA DI DEMOLIZIONE DI UNA TETTOIA ABUSIVA E CONSEGUENTE SOPRAELEVAZIONE
PER TRASFORMAZIONE DI UNA SOFFITTA IN APPARTAMENTO
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Corte di Cassazione, Sentenza n. 9902 del 26 aprile 2010
La domanda di demolizione di corpi di fabbrica abusivamente costruiti su un immobile appartenente a più comproprietari
deve essere proposta nei confronti di tutti i comproprietari stessi, in qualità di litisconsorti necessari, trattandosi di azione
reale, che prescinde, perciò, dall'individuazione dell'autore materiale dei lamentati abusi edilizi; ne consegue che l'eventuale
violazione del contraddittorio è deducibile e dichiarabile anche per la prima volta in sede di legittimità, se risultante dagli atti
e non preclusa dal giudicato sulla questione. (Nella specie, domanda di demolizione a un comproprietario di opere di
copertura di un terrazzo e conseguente sopraelevazione per trasformazione di una soffitta in appartamento.
DEDUCIBILI DALLO STUDIO PROFESSIONALE I CANONI D’USO DEI MACCHINARI PRESI IN
LEASING
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Corte di Cassazione, Sentenza n. 14960 del 22 Giugno 2010
Sono deducibili i costi versati da uno studio associato a una fondazione (impegnati nello stesso tipo di attività professionale)
in virtù di un contratto d'uso di macchinari anche se presi in leasing dall'ente no profit. Sono deducibili i costi versati da uno
studio associato a una fondazione (impegnati nello stesso tipo di attività professionale) in virtù di un contratto d'uso di
macchinari anche se presi in leasing dall'ente no profit. Lo ha stabilito la Corte di cassazione che, con la sentenza in esame, ha
PG44
respinto il ricorso dell'amministrazione finanziaria che aveva chiesto le maggiori imposte a uno studio associato di medici che
avevano stipulato con una fondazione un contratto d'uso dei macchinari (presi in leasing). In realtà il fisco sospettava che
dietro il contratto d'uso si celasse un vero e proprio finanziamento dello studio all'associazione (in particolare sulla differenza
fra il canone corrisposto e quello di leasing) e come tale non soggetto al beneficio fiscale. Ma la sezione tributaria di Piazza
Cavour, aggiungendo pochissimo alle valutazione fatte dalla commissione regionale, se non sul fronte del valore del processo
penale in quello tributario, non ha condiviso la tesi dell'amministrazione finanziaria e ha bocciato il suo ricorso. "La C.T.R. - si
legge in sentenza - ha corroborato la convinzione dell'esistenza di reali rapporti economici fra la Fondazione e lo Studio
consistenti nell'offerta di beni e servizi da parte della prima in cambio del pagamento di un corrispettivo mensile. Tale
rapporto - che ovviamente va inquadrato nel quadro della riferibilità dell'attività dello Studio e della fondazione all'attività
medica e scientifica del professore - non appare illogico se rapportato all'esigenze di disporre di locali, attrezzature e
cognizioni scientifiche, da parte dello Studio, e di disponibilità finanziaria, da parte della Fondazione, disponibilità da
destinare all'acquisto e alla detenzione di tali beni e allo svolgimento dell'attività scientifica". Insomma, "il costo portato in
detrazione dall'associazione professionale è stato ritenuto inerente dalla C.T.R. sulla base di considerazioni logiche e
conseguenti mentre quanto alla congruità dei costi la C.T.R. ha affermato che il costo dei beni e servizi appare commisurato
al loro valore e all'alto grado di specializzazione professionale dei dati scientifici raccolti ed elaborati dalla banca dati della
Fondazione. A fronte di tale valutazione, che non appare né meramente apparente, né illogica, le amministrazioni ricorrenti
non hanno dedotto alcuno specifico motivo di contestazione indicando elementi probatori non valutati o tacitamente
contraddetti dalla C.T.R. Ogni ulteriore richiesta di valutazione nel merito va pertanto ritenuta inammissibile".
SOGGETTE A SANZIONI ANTIRICICLAGGIO LE RATE IN CONTANTI ANCHE SE INFERIORI AI 12.500
EURO
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Corte di Cassazione, Sentenza n. 15103 del 22 giugno 2010
In tema di sanzioni amministrative per violazione della normativa antiriciclaggio, il divieto posto dall'art.l, primo comma, del
d.l. n. 143 del 1991, conv. In legge n. 197 del 1991, di trasferire denaro contante e titoli al portatore per importi superiori a
lire 20.000.000 (ora euro 12.500) senza il tramite di intermediari abilitati, fa riferimento al valore dell'intera operazione
economica alla quale il trasferimento è funzionale e si applica anche quando detto trasferimento si sia realizzato mediante il
compimento di varie operazioni, ciascuna di valore inferiore o pari al massimo consentito. Linea dura della Cassazione sulle
sanzioni antiriciclaggio. Sono legittime quelle fatte per pagamenti in contanti a rate anche quando ciascun frazionamento
della somma non supera i 12mila cinquecento euro. Lo ha stabilito la Corte di cassazione che, con la sentenza in oggetto, ha
accolto il secondo motivo presentato dal Ministero delle finanze. È il caso di alcuni acquirenti che avevano pagato una
vendita a rate e in gran parte in contanti. Per questo era scattata da parte dell'amministrazione finanziaria una sanzione di
3mila euro ciascuno. Loro si erano difesi sostenendo che i pagamenti erano stati dilazionati nel tempo e che ciascuna rata
non superava i venti milioni della vecchie lire. Questa tesi ha trovato il favore dei giudici di merito ma non della Suprema
corte secondo cui "In tema di sanzioni amministrative per violazione della normativa antiriciclaggio, il divieto posto dall'art.l,
primo comma, del d.l. n. 143 del 1991, convertito in legge n. 197 del 1991, di trasferire denaro contante e titoli al portatore
per importi superiori a lire 20.000.000 (ora euro 12.500) senza il tramite di intermediari abilitati, fa riferimento al valore
dell'intera operazione economica alla quale il trasferimento è funzionale e si applica anche quando detto trasferimento si sia
realizzato mediante il compimento di varie operazioni, ciascuna di valore inferiore o pari al massimo consentito.
LA PRIMA CASA NON HA I BENEFICI SE NON E` RESIDENZA A CAUSA DEI RITARDI DEI LAVORI
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Corte di Cassazione, Sentenza n. 13800/2010
La Cassazione non ha ritenuto sufficiente la giustificazione del proprietario di un immobile che attribuiva il superamento del
termine per la fissazione della residenza (un anno dall'acquisto) alle lungaggini della ristrutturazione.
Per la Corte, tali ritardi non sono considerabili come causa di forza maggiore: il contribuente poteva fissare ugualmente la
propria residenza, anche nel caso i lavori non fossero terminati.
Pertanto, il diritto all’agevolazione prima casa e` perso se quella addotta e` l’unica causa per il rinvio della fissazione della
residenza. I giudici hanno, dunque, rinviato gli atti alla Ctr, invitandola a “valutare l'eventuale esistenza di una causa di forza
maggiore che abbia effettivamente impedito all'acquirente di trasferire nel termine di legge la propria residenza”.
PG45
VALIDA LA CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA ANCHE SE NON APPROVATA PER ISCRITTO NEL
CONTRATTO DI LOCAZIONE
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Corte di Cassazione, Sentenza n. 15365 del 28 giugno 2010
Il contratto di locazione non deve essere approvata per iscritto in quanto non ha carattere vessatorio. Il caso all'attenzione
del collegio riguardava una società, conduttrice di uno stabile a Milano, sfrattata a seguito della mancata corresponsione
degli oneri accessori relativi ad una annualità. Nel precedente grado di giudizio la Corte d'Appello di Milano, dopo aver
accertato che tra le parti non si era mai affermata una prassi derogativa della clausola medesima, aveva dichiarato risolto il
contatto di locazione dell'immobile ad uso commerciale ritenendo operativa la clausola risolutiva espressa contenuta nel
documento. La società aveva presentato ricorso davanti al giudice di legittimità ritenendo illegittima la suddetta clausola in
quanto non approvata per iscritto. Secondo i giudici della Suprema Corte la facoltà di avvalersi della clausola risolutiva
espressa, invocata dai proprietari dopo l'inadempimento del conduttore, è perfettamente legittima e non vessatoria con la
conseguenza che non è necessaria un'approvazione specifica dell'accordo. Rifacendosi a consolidati precedenti
giurisprudenziali, la Corte ha infatti considerato "valida la clausola risolutiva espressa di un contratto di locazione, anche in
caso la stessa non sia approvata per iscritto a norma dell'art. 1341 c.c., in quanto non particolarmente onerosa".
ESECUZIONE PER RILASCIO DEGLI IMMOBILI ABITATIVI: LA CASSAZIONE RISOLVE IL BUSILLIS
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Corte di Cassazione, Sentenza n. 11961 del 17maggio 2010
La S.C. affronta e risolve, per la prima volta, uno spinoso problema relativo all'esecuzione per rilascio degli immobili abitativi,
riguardante la sfera di applicazione del disposto dell'art. 6, comma 4, della legge n. 431 del 1998. La Corte di Cassazione era
chiamata a prendere posizione sulla portata del comma 4 dell’art. 6 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, ovvero a stabilire se
la possibilità di ottenere dal giudice la fissazione di una nuova data dell’esecuzione per il rilascio si estenda senz’altro a tutti i
provvedimenti per finita locazione di immobili adibiti ad uso abitativo emessi successivamente all’entrata in vigore della
suddetta legge, ovvero solo a quelli che, oltre a riguardare contratti relativi ad unità ubicate nei Comuni specificamente
individuati dalla norma stessa, siano stati emanati entro il termine di centottanta giorni da tale data, ossia entro il 27 giugno
1999. Dopo aver proceduto ad un’analisi ermeneutica della norma in questione, la S.C. ha optato per questa seconda
soluzione (perorata anche dalla prevalente dottrina), secondo cui, quindi, la possibilità di ottenere dal giudice la fissazione di
una nuova data dell’esecuzione, riconosciuta al conduttore dal comma 4 del citato art. 6 della legge n. 431 del 1998, si
riferisce ai soli provvedimenti esecutivi di rilascio per finita locazione emessi entro il termine di 180 giorni dalla data di
entrata in vigore della medesima legge (ovvero entro l’indicata data del 27 giugno 1999). Con riguardo alla norma esaminata,
la S.C. aveva già precisato che, in tema di rilascio per finita locazione di immobili urbani, la finalità del legislatore è quella di
ridurre il ricorso alle procedure esecutive attuando l'equo contemperamento delle esigenze del locatore e del conduttore
mediante un sistema che, attraverso la fissazione di un giorno per l'esecuzione del rilascio, decorso il quale il locatore è
abilitato a procedere in via esecutiva (art. 56 della legge 27 luglio 1978, n. 392), prevede la sostanziale sospensione
temporanea dell'accesso alla procedura esecutiva, con la possibilità per l'esecutato, concessa dall'art. 6, commi 4 e 5, della
legge 9 dicembre 1998, n. 431, di chiedere una sola volta la rifissazione della data di esecuzione. Pertanto, tale richiesta deve
essere avanzata, sul piano logico, prima che l'esecuzione possa esser e intrapresa dall'avente diritto al rilascio, ovvero non
oltre il giorno fissato per l'esecuzione, poiché altrimenti, decorsa la data fissata dal giudice per il rilascio, il locatore deve
considerarsi libero di iniziare la procedura esecutiva e la richiesta stessa non si proporrebbe più come fissazione di una nuova
data, ma come sospensione dell'esecuzione (v. Cass. n. 24526 del 2008).
NON È IMPUGNABILE IL RIFIUTO DEL FISCO DI ANNULLARE IN AUTOTUTELA LA RENDITA
CATASTALE
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Corte di Cassazione, Sentenza n, 15451 del 30 giugno 2010
La Corte di Cassazione ha ribadito che il contribuente non può impugnare il rifiuto del fisco di annullare in via di autotutela
atti amministrativi quali una rendita catastale già definita con sentenza passata in giudicato. L’Amministrazione non è
obbligata ad accogliere l’istanza di autotutela, se però successivamente dovessero emergere le ragioni del contribuente
allora l’Amministrazione deve essere condannata, oltre che al pagamento delle spese processuali, anche al risarcimento del
danno in favore del contribuente danneggiato dal mancato accoglimento.
PG46 
NON HA DIRITTO ALL'ESENZIONE ICI IL CONTRIBUENTE CHE DIMORA NELL'ABITAZIONE
SENZA LA FAMIGLIA
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Corte di Cassazione, Sentenza n. 14389 del 15 giugno 2010
l contribuente che non vive assieme alla propria famiglia non ha diritto all’agevolazione ICI prevista per l’abitazione
principale. La Corte di Cassazione, con la sentenza in esame, ha affermato infatti che, nel caso in cui moglie e figlio vivano in
un’altra unità immobiliare, il marito non possa beneficiare dell’agevolazione ICI prevista per l’abitazione principale dall’art. 8,
comma 2 del DLgs. 504/1992. Con l’interessante sentenza in commento, la Suprema Corte si è occupata della definizione di
“abitazione principale” ai fini dell’imposta comunale. Anzitutto viene precisato che il beneficio contenuto nel secondo
comma dell’art. 8 citato, che all’epoca dell’accertamento consisteva in una detrazione, costituisce un’agevolazione fiscale
che – rivestendo natura eccezionale – deve essere interpretata rigorosamente. Come ribadito in altre decisioni della Corte,
infatti, le disposizioni in oggetto sono “di stretta interpretazione e quindi non estensibili ai casi non espressamente previsti
perché costituiscono comunque deroga al principio di capacità contributiva sancito dall’art. 53 Cost.”.
A questa interpretazione rigorosa deve essere sottoposto anche l’ultimo periodo contenuto nel comma 2 dell’art. 8 del DLgs.
504/1992, secondo cui: “Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di
proprietà, usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente.”
In sostanza, al fine di poter fruire dell’agevolazione ICI per l’abitazione principale in questione, una unità immobiliare adibita
ad abitazione posseduta dal contribuente a titolo di proprietà, ovvero in base ad un diritto reale (quali sono usufrutto, uso,
abitazione, enfiteusi, superficie) deve ritenersi “principale” soltanto se nella stessa dimorano abitualmente sia il contribuente
che i suoi familiari. Non compete l’agevolazione se, come nel caso di specie considerato, il contribuente dimora in
un’abitazione nel Comune di Castelrotto ed i familiari dimorano nel vicino comune di Bolzano.
Peraltro, proseguono i giudici, il concetto di “abitazione principale” richiama quello tradizionale di “residenza di famiglia”
contenuto nel primo comma dell’art. 144 del Codice civile per cui “i coniugi concordano tra loro l’indirizzo della vita familiare
e fissano la residenza della famiglia secondo le esigenze di entrambi e quelle preminenti della famiglia stessa.”
Secondo il principio contenuto nel citato art. 144, infatti, per “residenza di famiglia” deve intendersi quella in cui si decide di
ubicare la casa coniugale e tale luogo individua presuntivamente la residenza di tutti i componenti della famiglia, salvo che
non vi sia una frattura nel rapporto di convivenza che ha causato lo spostamento della propria dimora abituale.
Concludendo, gli ermellini affermano che l’agevolazione ICI dovrebbe essere negata non soltanto al ricorrente per l’immobile
sito nel Comune di Castelrotto, ma anche alla moglie per l’immobile di questa ubicato a Bolzano per il quale la stessa,
contrariamente al marito, ha usufruito del beneficio.
INAMMISSIBILE IL RICORSO CUMULATIVO DEI LIBERI PROFESSIONISTI PER IL RIMBORSO
DELL’IRAP
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Corte di Cassazione, Sentenza n. 14378 del 15 giugno 2010
Il ricorso cumulativo proposto da liberi professionisti che chiedono il rimborso IRAP è inammissibile quando le attività
professionali svolte dai ricorrenti sono eterogenee, e tra di essi non sussiste alcun legame economico o operativo. Nel
processo tributario le ipotesi di litisconsorzio necessario e facoltativo ricorrono quando si sia di fronte ad un unico atto
impositivo dal carattere unitario. Questo è quanto ha ribadito la Cassazione con sentenza in esame, affermando che “nel
processo tributario le ipotesi di litisconsorzio necessario e facoltativo ricorrono quando si sia di fronte ad un unico atto
impositivo dal carattere unitario, coinvolgente, nella unicità della fattispecie costitutiva dell'obbligazione, una pluralità di
soggetti, dovendo essere proprio gli elementi comuni ad essere posti a fondamento del ricorso proposto da uno dei soggetti
obbligati. La indispensabilità di un concreto nesso tra l'atto di imposizione e la contestazione del singolo contribuente richiede
necessariamente che ricorrano questioni di fatto comuni, che non siano soltanto uguali astrattamente ma consistano anche in
un identico fatto storico.”La Suprema Corte ha, quindi, concluso giudicando inammissibile il ricorso cumulativo dei vari
professionisti che chiedevano il rimborso dell’Irap.
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IPOTECA SUI BENI DEL CONTRIBUENTE SOLO SE IL DEBITO CON L’ERARIO SUPERA GLI
OTTOMILA EURO
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Tribunale di Roma, Sentenza del 09 febbraio 2010
Non può essere iscritta ipoteca se il debito del contribuente non supera gli ottomila euro. Non solo. Spetta al giudice
ordinario decidere su queste controversie. Lo ha stabilito il Tribunale di Roma con la pronuncia della sentenza in esame, una
delle prime applicazioni della decisione delle Sezioni unite civili della Cassazione che, alla fine dell’anno scorso, aveva stabilito
questo limite. In particolare secondo i giudici romani “in tema di riscossione coattiva delle imposte, l'ipoteca prevista dall'art.
77 del D.P.R. n. 602 del 1973, costituisce un atto prodromico e necessario all'avvio dell'esecuzione esattoriale immobiliare in
tutti i casi in cui il credito complessivo non superi il cinque per cento del valore dell'immobile da espropriare; l'esecuzione
immobiliare è consentita soltanto quando il credito per cui si procede superi gli ottomila euro e il valore dell'immobile da
espropriare non sia inferiore a tale somma. Rappresentando, pertanto, l’ipoteca un atto preordinato e strumentale
all'espropriazione immobiliare, essa soggiace agli stessi limiti per quest'ultima stabiliti dall'art. 76 del medesimo D.P.R., come
da ultimo modificato dall'art. 3 del d.l. n. 203 del 2005, convertito in legge n. 248 del 2005, e non può, quindi, essere iscritta
se il debito del contribuente non superi gli ottomila euro”.
ASSEGNI FAMILIARI PER I FIGLI ANCHE ALLE COPPIE DI FATTO
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Corte di Cassazione, Sentenza n. 14783 del 18 giugno 2010
Ha diritto ad ottenere l'assegno per il nucleo familiare per i figli naturali avuti dall'attuale convivente, il genitore che sia
ancora legalmente sposato con altra persona. L'assegno spetta infatti ai lavoratori privati e pubblici in base al loro "nucleo
familiare", che, in base alla legge 153 del 1988 comprende il coniuge e i figli naturali, giudizialmente riconosciuti, quelli nati
da un altro coniuge nonché i minori affidati. La Cassazione pareggia i diritti dei figli legittimi e di quelli nati da una convivenza
more uxorio. Anche le coppie di fatto hanno diritto all'assegno per il nucleo familiare. Lo ha stabilito la Corte di cassazione
che, con la sentenza n. 14783 del 18.06.2010, ha respinto il ricorso dell'Inps presentato contro un uomo, non ancora separato
legalmente, convivente e padre di tre figli per i quali chiedeva la prestazione previdenziale. Ma non basta. Il fatto che il
richiedente non sia ancora legalmente separato dalla prima moglie non fa venir meno il diritto all'assegno.
In particolare l'istituto aveva negato l'assegno dal momento che, aveva motivato, il padre non era ancora legalmente
separato dalla prima moglie. Una decisione, questa, che non ha convinto i giudici di merito e neppure la sezione lavoro del
Palazzaccio. Infatti gli Ermellini hanno precisato che, al pari dei figli naturali, quelli nati da una coppia di fatto hanno diritto
all'assegno, poco importa se il richiedente sia già separato oppure no.
IL CONIUGE SEPARATO PUÒ OPERARE DETRAZIONE DEL 100% PER FIGLI A CARICO
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Corte di Cassazione, Sentenza n. 14707 del 18 giugno 2010
Con la sentenza in oggetto, la Corte di Cassazione ha stabilito che il coniuge separato può operare la detrazione del 100% per
i figli a carico. Lo ha stabilito, in particolare la sezione tributaria del Palazzaccio, su ricorso di una donna separata e con due
figlie a carico, affidate a lei dal giudice al momento della separazione dal marito. La protagonista della vicenda, dopo aver
inserito nella dichiarazione dei redditi la detrazione totale per le figlie a carico, si era vista arriva dall’Ufficio delle Entrate un
accertamento di 700 euro. Dopo varie battaglie legali, la donna aveva proposto ricorso in Cassazione, ottenendo
l’accoglimento della domanda. I giudici di legittimità, in tema di Iperf, hanno infatti affermato che “la detrazione (di importo
maggiore) per il coniuge a carico, (…), a partire dall'anno 1986 si applica per il primo figlio ricorrendo la duplice condizione: a)
che l'altro genitore manchi o non abbia riconosciuto i figli naturali ovvero si tratti di figli adottivi, affidati o affiliati del solo
contribuente; b) che il contribuente non sia coniugato o legalmente ed effettivamente separato (terzo comma). Dalla nozione
di mancanza del coniuge sono quindi esclusi, a differenza di quanto disposto dalla previgente disciplina, i casi di separazione
legale, di scioglimento o annullamento del matrimonio o di cessazione dei suoi effetti civili, casi in ordine ai quali lo stesso
art. 15, al numero 2 del secondo comma, riconosce per i figli rimasti a carico del contribuente la detrazione in misura doppia
rispetto a quella prevista in via generale per i figli. La tipizzazione legislativa e l'autonoma regolamentazione delle diverse
fattispecie della mancanza dell'altro genitore conseguenti, rispettivamente, alla sua non esistenza in vita o alla mancata
assunzione legale di tale qualità, ovvero alla sopravvenienza di vicende attinenti esclusivamente al rapporto coniugale di
genitori viventi, trova giustificazione nella scelta di non collocare il primo dei figli a carico al posto del coniuge separato PG48
enucleandolo dal numero delle restanti persone- a carico - ove permanga l'inderogabile obbligo di entrambi i genitori,
stabilito dall'art. 147 cod. civ., di provvedere al mantenimento della prole, fermo il detto beneficio del raddoppio
dell'ordinaria detrazione a favore di quello a carico del quale sono posti i figli”.
RIDOTTO IL MANTENIMENTO SE LUI PAGA IL MUTUO
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Corte di Cassazione, Sentenza n. 15333 del 25 giugno 2010
Per i coniugi separati che debbono pagare il mantenimento alla ex,fintanto che c'è il mutuo da pagare, la misura dell'assegno
può essere ridotta. Lo ha ricordato la prima sezione civile della Corte di Cassazione riconoscendo che "è legittima la
decurtazione dell’assegno di mantenimento" per il fatto che "il coniuge cui spetta l’obbligo dell’assegno" sta pagando per
intero "la rata del mutuo della casa coniugale" in cui vive la moglie. Nel caso esaminato dalla Corte la casa coniugale era stata
acquistata in regime di comunione dei beni e poi assegnata alla moglie pur in assenza di figli.
L’ADOZIONE INTERNAZIONALE DI MINORI NON PUÒ AVVENIRE IN BASE A PREFERENZE
ETNICHE
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Cassazione civile, sez. unite, Sentenza n. 133321 del giugno 2010
Il decreto di idoneità all’adozione pronunciato dal Tribunale per i minorenni ai sensi dell’art. 30 della legge n. 184 del 1983 e
succ. modif. non può essere emesso sulla base di riferimenti alla etnia dei minori adottandi, né può contenere indicazioni
relative a tale etnia. Ove tali discriminazioni siano espresse dalla coppia di richiedenti, esse vanno apprezzate dal giudice di
merito nel quadro della valutazione della idoneità degli stessi alla adozione internazionale.
PRATICA COMMERCIALE SCORRETTA E VARIAZIONI AL PIANO TARIFFARIO DI TELEFONIA
MOBILE
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Tar del Lazio, Sentenza n. 19892 del 22 giugno 2010
Costituisce una pratica commerciale scorretta sanzionabile ai sensi dell'articolo 22, commi 1 e 2, del Decreto Legislativo 6
settembre 2005, n. 206., la modifica generalizzata dei piani tariffari da parte della compagnia di telefonia mobile (cosiddetto
"repricing")....., comunicata attraverso un SMS il cui tenore è incentrato sull'operazione qualificata come "rimodulazione",
unita a indicazioni circa la possibilità di aderire"gratis" ad altri piani, risultando idoneo ad indurre in errore il consumatore
circa le reali caratteristiche della variazione prospettata, laddove non evidenzia in maniera univoca la natura dell'iniziativa,
che si sostanzia nella modifica in peius delle condizioni economiche dei piani tariffari in essere.
E' quanto ha stabilito il Tar del Lazio che, con la sentenza in esame, ha confermato la sanzione irrogata dall'AGCOM a una
nota compagnia telefonica per aver variato i piani tariffari delle utenze di telefonia mobile, cosiddetta manovra "repricing",
comunicandolo ai clienti tramite un sms. La sanzione, decisa in seguito alle numerose segnalazioni e proteste di alcune
associazioni di consumatori, era contestata dall'azienda secondo la quale l'sms svolgeva una mera funzione di "alert" e
rinviava alle informazioni disponibili sul sito internet o chiamando un numero gratuito.
La compagnia lamentava inoltre l'applicazione del massimo edittale, deciso dall'Autorità in ragione della gravità della
violazione e della posizione economica dell'operatore, leader nel mercato. I giudici romani hanno dato ragione all'AGCOM,
affermando che costituisce senz'altro una pratica commerciale scorretta "la modifica generalizzata dei piani tariffari da parte
della compagnia di telefonia mobile (cosiddetto "repricing"), comunicata attraverso un SMS il cui tenore è incentrato
sull'operazione qualificata come "rimodulazione", unita a indicazioni circa la possibilità di aderire"gratis" ad altri piani,
risultando idoneo ad indurre in errore il consumatore circa le reali caratteristiche della variazione prospettata, laddove non
evidenzia in maniera univoca la natura dell'iniziativa, che si sostanzia nella modifica in peius delle condizioni economiche dei
piani tariffari in essere".
PG49 
NEWS DI INTERESSE
LA NUOVA MAPPA DELLA GRAVITÀ TERRESTRE
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La gravità sulla Terra non è sempre uguale in tutti i punti del globo. Detta così
può sembrare un’affermazione che interessa soltanto pochi scienziati
specialisti di geodesia. Invece la misura di questo dato è determinante anche
per decifrare il cambiamento climatico. Adesso un satellite dell’agenzia
spaziale europea Esa ha realizzato la più precisa mappa gravitazionale della
Terra che mai i ricercatori siano riusciti a disegnare con strumenti tradizionali.
La sua presentazione è avvenuta al congresso degli studiosi della materia
riuniti a Bergen, in Norvegia, e organizzato nell’ambito del programma Living Planet dell’Esa. IL PROGETTO GOCE - La mappa
è frutto di un progetto ambizioso che mirava alla costruzione di un satellite, Goce, il quale volando a bassa quota poteva
misurare ad alta risoluzione la forza gravitazionale. Questa non è sempre uguale perché dipende dalla concentrazione delle
masse interne la cui distribuzione esatta ovviamente non si conosce. Ma far volare un satellite a bassa quota, come era
necessario per l’obiettivo da raggiungere, è un azzardo perché viene frenato dalle particelle atmosferiche e quindi decade
rapidamente. Così per far viaggiare Goce ad appena 254,9 chilometri di quota è stato dotato di un avanzatissimo motore
ionico che con piccoli ma costanti impulsi neutralizza la resistenza all’avanzamento e garantisce la quota di volo. Il secondo
ostacolo da superare è stata la costruzione dello strumento così sensibile da cogliere anche le minime variazioni della forza
che ci tiene legati a terra. In questo modo i ricercatori sono riusciti a mettere insieme la forma più corretta del «geoide» che
è appunto la forma della Terra secondo un’altezza di riferimento media riferita alla forza di gravità.L’aspetto che più fa capire
l’importanza di Goce lanciato in orbita nel 2009 è connesso al «climate change» perché i suoi dati sono essenziali per
misurare la circolazione delle correnti oceaniche, le variazioni dei mari e la dinamica dei ghiacciai, cioè tutti elementi che
entrano nel gioco dell’ancora complicato processo di cambiamento climatico. Le informazioni raccolte da Goce permettono la
compilazione di modelli teorici essenziali per spiegare i mutamenti del pianeta sul quale viviamo. Esse sono poi integrate con
altre fornite da vari satelliti riguardanti l’ambiente (dall’acqua, all’umidità dei suoli, all’atmosfera) che l’Esa ha lanciato
proprio nell’ambito del programma Living Planet al fine di decifrare una realtà ambientale in gran parte da scoprire ma
determinate per capire come affrontare i risolvere i problemi e la tutela del pianeta stesso.
IL COSTO DI CITTADINANZA 2009 A CONFRONTO LE 14 AREE METROPOLITANE
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Il Dipartimento per l'Impresa e l'Internazionalizzazione del Ministero dello
Sviluppo Economico ha realizzato il rapporto 2008-2009 sul Costo di cittadinanza
nelle città metropolitane. L’indagine è un aggiornamento (2008-2009) sulle 14
aree metropolitane del nostro Paese. Nel definire il Costo di Cittadinanza il
rapporto parte dalla constatazione che le famiglie, per una parte dei beni e servizi
che consumano, sono costrette a servirsi quasi esclusivamente da fornitori locali
o, comunque, prossimi al luogo di residenza. Ciò è certamente vero per numerosi
servizi pubblici essenziali, come i trasporti locali, l’assistenza sanitaria di
prossimità, l’asilo nido, la raccolta dei rifiuti e la fornitura di gas,acqua ed
elettricità.Le stesse famiglie, in quanto residenti in un determinato territorio sono tenute al pagamento di vari tributi, come
l’ICI, le addizionali IRPEF, le tasse di circolazione stabilite dalle Regioni e dai diversi enti locali. Ma nella definizione del Costo
di cittadinanza intervengono anche diversi attori, sia istituzionali, sia di mercato che, nel loro complesso, concorrono a
determinare l’impatto economico sulle famiglie connesso al fatto di essere residenti in un determinato territorio.Il
documento realizzato dalla Direzione Generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa
tecnica del Ministero fornisce una panoramica sui prezzi dei servizi erogati per favorire tra i cittadini un confronto in rapporto
PG50 
qualità/prezzo nelle diverse città. Cosicché nel 2009, una famiglia di due adulti e un figlio con un profilo di consumi
"standard", ha sostenuto, nella media delle 14 città metropolitane, una spesa di 2.981 euro, al netto delle imposte locali, che
varia sensibilmente da città a città, con un minimo di 2.754 euro a Milano (circa l’8% in meno della media delle aree
osservate) ed un massimo di 3.564 euro a Cagliari (il 20% in più della media).
Considerando inoltre anche le addizionali IRPEF regionali e comunali, la media sale a 3.620 euro e le differenze tra le città
non diminuiscono: tra la spesa nella città più cara (Cagliari, 4.140 euro) e quella nella località più a buon mercato (ancora
Milano, 3.165 euro) risultano 975 euro di differenza. Dal confronto dei dati del biennio 2008-2009 analizzato dal Rapporto,
risulta che la spesa sostenuta dalle famiglie italiane per il costo di cittadinanza nell’anno 2009 è inferiore a quella del 2008
(pari a 3.685 euro). Tale diminuzione, secondo l’analisi dei dati presentati, è frutto del ribasso delle tariffe energetiche e nel
contempo risulta più elevata di quella relativa al 2007 (3.420 euro). In sintesi si può affermare che circa il 10% del reddito
della famiglia standard è assorbito da spese che non possono essere compresse rivolgendosi a prodotti e fornitori più
convenienti, come può invece avvenire nel caso di altri beni e servizi, e che questo fenomeno ha comunque una grande
variabilità territoriale.
IN ARRIVO LA CERTIFICAZIONE DI SOSTENIBILITÀ PER I BIOCARBURANTI
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I biocarburanti d’ora in poi dovranno essere certificati. È una decisione della Commissione europea che ha varato oggi una
serie di misure per garantire che i biocarburanti usati in Europa siano veramente ''verdi''. La novità riguarda essenzialmente
l'introduzione di una certificazione di sostenibilità, fino ad oggi solo ventilata come possibilità nella direttiva sulle energie
rinnovabili, che si occupa anche dei biocarburanti. La decisione adottata da Bruxelles sulla certificazione, anche se fa ricorso
ad un sistema volontario di fatto ne introduce l'obbligatorietà. Infatti, i biocarburanti non etichettati sostenibili potranno sì
essere prodotti, ma non verranno calcolati nel quantitativo che ogni Paese deve utilizzare per essere in linea con la direttiva
sulle rinnovabili. A tale proposito gli stati membri si sono impegnati a usare entro il 2020 il 10% dei carburanti utilizzati nei
trasporti prodotti a partire da fonti di energia rinnovabile e i sussidi, ancora indispensabili per sostenere il mercato, saranno
destinati solo ai carburanti verdi che rientrano nei parametri comunitari. Ma Bruxelles, ha anche puntualizzato che i
biocarburanti non possono essere prodotti a partire da materie prime derivanti, per esempio, da foreste tropicali o da aree
deforestate dopo il 2008, da paludi o da aree ad alta biodiversità.
ELENCO TELEFONICO E RICERCA INVERSA DAL NUMERO AL NOME. NOVITÀ DAL 2011
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Dal 1° gennaio 2011 sarà di nuovo possibile risalire al nominativo di un abbonato sulla base del suo numero telefonico, a
meno che l’interessato non abbia espresso una volontà contraria al proprio operatore. La possibilità di “ricerca inversa”
riguarda i “vecchi” abbonati, i cui dati erano già inseriti in un elenco pubblico alla data del 1° febbraio 2005, e i nuovi
abbonati che hanno espresso un esplicito consenso su questo punto. Il Garante privacy, su richiesta di alcune società che
offrono servizi di informazione sull’elenco abbonati, ha chiarito alcuni aspetti della normativa sugli elenchi telefonici.
L’intervento del Garante permette di sanare quello che da molti utenti era percepito come un disservizio. I fornitori, infatti,
non offrivano più al pubblico la possibilità della “ricerca inversa” ritenendo di non essere legittimati ad effettuarla senza
consenso. Interpretazione corretta, secondo il Garante, solamente riguardo ai nuovi abbonati. Per questi ultimi, infatti, la
normativa sugli elenchi telefonici prevede l’acquisizione di uno specifico consenso all’uso dei dati attraverso il questionario
che ciascun operatore sottopone ai propri clienti. Discorso diverso per i “vecchi” abbonati per i quali - ha spiegato il Garante la ricerca inversa è ammessa, anche senza consenso, sulla base della direttiva europea sulle comunicazioni elettroniche
(2002/58/Ce), nel punto in cui prevede che i dati personali degli abbonati già presenti in un elenco telefonico al 1 febbraio
2005 possano restare inseriti anche in elenchi cartacei e elettronici che offrono questa funzione. A seguito dell’intervento del
Garante gli operatori telefonici che abbiano clienti i cui dati erano già inseriti in un elenco pubblico, dovranno però informare
questi ultimi dell’attivazione della funzione di ricerca inversa nei loro confronti e consentire in tal modo di esprimere
un’eventuale opposizione. L’informativa alla clientela dovrà essere inserita nella bolletta e pubblicata sui siti web dei gestori.
PG51 
ENERGIA: NUOVE REGOLE E TARIFFE PER RICARICARE LE AUTO ELETTRICHE PRESSO LE
ABITAZIONI ED I PARCHEGGI CONDOMINIALI O AZIENDALI
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Ricaricare l’auto elettrica direttamente presso la propria abitazione, il garage o nel parcheggio condominiale, adesso è
possibile. Lo prevede un provvedimento dell’Autorità per l’energia che elimina i vincoli normativi che ostacolavano la
predisposizione di eventuali punti di ricarica anche presso le utenze domestiche. Secondo una vecchia normativa, infatti, ai
consumatori domestici era vietato disporre di un duplice punto di fornitura elettrica nella stessa unità immobiliare. Poiché le
batterie dei veicoli elettrici devono essere ricaricate, la disponibilità di punti di ricarica è un fattore condizionante dello
sviluppo virtuoso della mobilità elettrica, un settore che vede impegnati diversi grandi produttori e nel quale è atteso l’arrivo
di diversi modelli. Sullo sviluppo del settore punta anche il Piano Cars21 della Commissione europea che ha recentemente
presentato la sua strategia per incoraggiare la diffusione di veicoli puliti ed efficienti sul piano energetico. Con la modifica
introdotta dall’Autorità, (delibera ARG/elt 56/10, disponibile sul sito www.autorita.energia.it) sarà ora possibile, nelle
abitazioni private e loro pertinenze, o negli spazi condominiali (previo accordo dell’assemblea condominiale) richiedere al
proprio fornitore di energia elettrica più punti di fornitura, ognuno con un contatore, destinati espressamente
all’alimentazione di veicoli elettrici. Il provvedimento dell’Autorità si estende anche alle aree aziendali destinate a parcheggio
di flotte di veicoli. L’Autorità ha anche stabilito che ai punti di ricarica verrà applicata la stessa tariffa di trasporto già prevista
per “altri usi”, indipendentemente dal fatto che il richiedente sia un cliente domestico (famiglia) o non domestico (impresa).
Per l’energia, il prezzo potrà variare a seconda dell’offerta che verrà selezionata fra quelle dei diversi venditori del mercato
libero e potrà essere diversa da quella scelta per la fornitura domestica.
DAL 13 LUGLIO IMPOSSIBILE UTILIZZARE WINDOWS 2000 E RISPETTARE LA PRIVACY
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A decorrere dal 13 luglio 2010 Microsoft chiuderà il ciclo di vita di Windows 2000 cessando ogni tipo di supporto, sia per i
client che i server. Conseguentemente non saranno prestati ne assistenza ne aggiornamenti, compreso il rilascio di patches
per la risoluzione di problematiche di sicurezza, di fatto mettendo "fuori legge" l`utilizzo di Windows 2000. Rammentiamo
che l`articolo 34 del D.lgs. 196/2003 sul trattamento dei dati personali prevede espressamente che il trattamento e`
consentito solo se sono adottate le misure minime di sicurezza; l`allegato B al citato D.lgs. prevede, al punto 17, l`obbligo di
aggiornamento periodico dei programmi per elaboratori, volti a prevenire la vulnerabilità di strumenti elettronici e a
correggerne difetti (appunto le patches), da effettuarsi almeno annualmente e, in caso di trattamento di dati sensibili o
giudiziari (ad es. trattamenti generalmente effettuati da commercialisti, consulenti del lavoro etc.), l`aggiornamento è da
effettuarsi almeno semestralmente; anche le misure di semplificazione introdotte al comma 1 bis dell`art. 34 del D.lgs.
196/2003 dall`art. 29 comma 1 del D.L. 25/6/2008 n. 112 (per i soggetti che trattano come unici dati sensibili quelli relativi
dallo stato di salute o malattia dei propri dipendenti senza diagnosi e dall`adesione ad organizzazioni sindacali;
Provvedimento del Garante del 27/11/2008 doc. web. 1571218 - punto 2.4) fa obbligo di aggiornare le patches almeno
annualmente e se il computer non e` connesso alla rete almeno con cadenza biennale.
DOVE TROVARE L’ELENCO DEI CONTI DORMIENTI
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Dal 31 maggio 2010 è disponibile la consultazione sul sito web del Ministero dell’Economia e delle Finanze
(http://www.mef.gov.it/depositi-dormienti/) l’elenco dei conti dormienti (di cui all’art.4,comma 2,del DPR n.116 del
2007),per i quali i requisiti per la dormienza (non movimentati da almeno 10 anni) si siano verificati tra il 17 agosto 2008 il il
31 dicembre 2009. Comunque per ogni informazione c’è una linea ad hoc 06/8579444
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MOSTRE & CONCORSI&CORSI
ANTICHI STRUMENTI USATI IN CARTOGRAFIA E CATASTO
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MILANO, PALAZZO LITTA DAL 08 GIUGNO AL 18 LUGLIO 2010
Un viaggio affascinante alla scoperta dei diversi saperi, professionalità e competenze
dell’Agenzia del Territorio attraverso una narrazione che ripercorre le tappe della
storia della cartografia e di quell’insieme di conoscenze scientifiche, tecniche e
artistiche a essa connesse che hanno accompagnato, e anche spesso stimolato,
l’evoluzione economica e il progresso tecnologico delle società umane. Si tratta di
“Un tesoro ritrovato”, l'esposizione promossa dall'Agenzia del Territorio che si terrà a
Palazzo Litta, a Milano, rimarrà aperta fino al 18 luglio 2010.
La mostra, a ingresso gratuito, si articola in quattro sezioni, cui si aggiunge una
sezione introduttiva a contenuto storico in cui vengono esposti alcuni antichi
strumenti usati in cartografia. Tra questi spicca la groma, uno strumento utilizzato dagli antichi Romani per tracciare sul
terreno allineamenti ortogonali e che è costituito da un sostegno in ferro con due aste sovrapposte a croce fra loro, dalle cui
estremità pendono quattro fili piombati. Le altre quattro sezioni sono dedicate, rispettivamente, ai catasti del XVIII e del XIX
secolo, alle attività di formazione del Catasto tra il 1886 e la prima metà del Novecento, ai tentativi di conservazione degli
archivi del Catasto, e al processo di aggiornamento catastale.
ABITARE IL TEMPO A QUOTA 25
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FIERA DI VERONA DAL 16-20 SETTEMBRE 2010
Mobili, imbottiti, bagni e cucine di alta gamma, complementi, accessori, arte della
tavola, illuminazione, rivestimenti, tessile d'arredamento e per la casa, outdoor:
queste le categorie merceologiche presenti a Verona dal 16 al 20 settembre 2010 ad
Abitare il Tempo, Giornate Internazionali dell'Arredo giunte all'importante boa della
venticinquesima edizione. Numerose le novità previste, a partire dagli allestimenti
degli stand per l'alta decorazione e per il design sino a una serie di nuove aree e
sezioni espositive. Come Abitare HighLight, area specializzata dedicata alle aziende
del settore illuminazione, e Green Invasion, allestimento dello studio
Frassinagodiciotto per ospitare gli arredi per l'esterno: cinque grandi cubi verdi che,
come meteoriti piovuti dal cielo, sembrano affondare nel terreno segnando piccole
oasi di verde e ghiaia con una parte pavimentata di pietra destinata ai prodotti. Un
allestimento di forte impatto scenografico, che riguarderà anche il padiglione 1, sempre dedicato all'outdoor e destinato ad
ospitare il ristorante dello chef bi-stellato Giancarlo Perbellini, luogo di attrazione aperto anche oltre l'orario d'apertura della
fiera, accessibile a tutti. Rinnovando poi la collaborazione con l'Associazione Editori Tessili, Abitare il Tempo presenta una
mostra d'immagine curata dall'architetto Claudio La Viola e una serie di spazi espositivi particolarmente espressivi, costruiti
con il contributo creativo di Ennio Capasa, stilista di Costume National. In programma poi anche la mostra Abitare l'utopia,
omaggio di Alessandro Mendini ai venticinque anni di Abitare il Tempo - un centinaio di oggetti liberamente selezionati dal
progettista fra opere d'artigianato, di design, di arte e di decorazione, per evocare lo spirito della fiera -; Linking People.
Nuovi spazi per l'ospitalità, quarta edizione del "salone nel salone" dedicato al contract made in Italy; il convegno Tendenze e
scenari per il retail: le forme del cambiamento
Abitare il Tempo :
Orari: dalle ore 9.30 alle 18.00, domenica dalle ore 9.0 alle 18.30.
Ingresso riservato agli operatori del settore, il pubblico è ammesso domenica 20 settembre.
PG53 
LA TRADIZIONE DEL NUOVO
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LA GIARDINERA - SEDE DI CASARTARC VIA ITALIA 90 BIS - SETTIMO TORINESE : DAL 1 LUGLIO - 25 LUGLIO 2010
Il Brasile è sempre stato una terra crocevia di culture e etnie. Nell'epoca recente, l'immigrazione di comunità straniere, tra cui
anche quella italiana, la più consistente, ha rappresentato un fenomeno significativo che ha contribuito a disegnare l'identità
culturale e il paesaggio del Brasile moderno. Tracce evidenti delle culture popolari si ritrovano nelle campagne e nelle città
brasiliane. Il Brasil Arquitetura, erede culturale di Lina Bo Bardi, ha fatto del recupero delle tradizioni popolari la sua cifra,
affermandosi nella riconversione di strutture architettoniche popolari. Attraverso 3 progetti di architettura - il museo Rodin a
Bahia (2004), il museo KKKK e il museo del Pane, primo progetto di recupero e di ristrutturazione dei mulini costruiti dalla
comunità veneta nella regione del Rio Grande do Sul all'inizio del secolo scorso - e una selezionata collezione di mobili, la
mostra ripercorre il lavoro del Brasil Arquitetura negli ultimi trent'anni per
far conoscere al pubblico italiano una ricerca architettonica che lavora sulla
complessità dei contesti storici dialogando con la contemporaneità. Tre
sono i fili conduttori di questa ricerca: musei e memoria, antico e nuovo,
cultura brasiliana e cultura straniera.CASARTARC ospita questa mostra
itinerante ed i suoi protagonisti
La tradizione del nuovo:
La Giardinera - sede di CASARTARC Via Italia 90 bis - Settimo Torinese : Dal
1 Luglio - 25 Luglio 2010
Ven dalle ore 16.00 alle ore 19.00 - Sab e Dom dalle ore 15.00 alle ore
19.00
Visite guidate su appuntamento - Ingresso gratuito
PER MAGGIORI INFORMAZIONI CLICCA QUI
CONCORSO : PROGETTO LUCE ECOSOSTENIBILE
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Simes promuove un nuovo concorso che premia i migliori progetti di luce
ecosostenibili, all'interno dei quali siano stati utilizzati almeno il 75% del
totale degli apparecchi ingegnerizzati a LED Simes.
Simes SpA lancia una nuova iniziativa potenziando il proprio impegno
nell'ambito dell'illuminazione ecocompatibile con l'istituzione del
concorso "Progetto Luce Ecosostenibile".
Dal 29 Giugno 2010 al 31 gennaio 2011 potranno essere presentati i
progetti compilando l'apposito modulo disponibile sul sito www.simes.it.
Con questo concorso Simes desidera offrire un contributo concreto per la
salvaguardia del pianeta affinché l'emissione di CO2 sia ridotta di 25.000 t,
calcolate sulla base di un'ipotesi di 1.000 progetti pervenuti. Dopo oltre
10 anni di attività volta alla ricerca e allo sviluppo di apparecchi a LED ad altissimo rendimento e dalle performance
indiscutibilmente eccellenti, Simes può vantare oggi un catalogo prodotti ingegnerizzati per la quasi totalità con sorgenti LED.
Perseguendo l'importante obiettivo di riduzione delle emissioni di CO2, Simes intende farsi portavoce di istanze volte al
coinvolgimento della Comunità Europea a favore dell'utilizzo di apparecchi illuminotecnici ingegnerizzati a LED.
Il concorso “Progetto luce ecosostenibile” si inserisce perfettamente in tale contesto di sensibilizzazione all'impiego di
prodotti con tecnologia LED per migliorare l'efficienza energetica degli edifici. Simes ha deciso di coinvolgere progettisti e
studenti perché sono queste figure professionali ad avere le competenze e le conoscenze adeguate per interpretare al meglio
la luce utilizzando apparecchi a LED, coniugando in modo efficace una buona progettazione illuminotecnica con una sapiente
ricerca del risparmio energetico. Progettisti italiani e stranieri, nonché studenti delle diverse facoltà italiane del settore,
avranno così l'opportunità di “mostrare e dimostrare” ad una giuria selezionata ed esperta quanto le proprie abilità
progettuali possano essere coniugate anche con una spiccata sensibilità al risparmio energetico e all' ecosostenibilità.
Simes Spa, Via G. Pastore, 2/4 - 25040 Corte Franca (BS)
Telefono: 030 9860430 Fax: 030 9860439
e-mail: [email protected] Web: www.simes.it
scarica il bando completo
Scarica il file: Bando Concorso.pdf
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NEWS&NEWS Curiosità, Viaggi, Salute
PROGRAMMA PDFSAM
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Molte volte dobbiamo, in maniera veloce, tagliare o isolare delle pagine di un file PDF o incollare più file PDF in uno unico.
Nessun problema! Ora c’è un programma per questa operazione. L'interfaccia è intuitiva e le operazioni, per arrivare al file
PDF finito/desiderato, non sono complicate. E' utile per coloro che utilizzano e lavorano molte volte con i file PDF, e che non
pensano minimamente di comprare la Suite completa (con costi esorbitanti!).E’ Intuitivo e semplice da usare.
RISERCATO AI SOLI ASSOCIATI
TRADURRE UN DOCUMENTO WORD
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Come tradurre i documenti di Word in inglese scaricati da Internet? Hai provato con i servizi di traduzione online, ma hanno
tutti la pecca di eliminare la formattazione dei testi, rendendoli praticamente illeggibili. Allora, che vuoi fare? Puoi usare
DocTranslator. DocTranslator è un servizio online gratuito che, appoggiandosi a Google Translate, permette di tradurre un
documento Word senza eliminarne la formattazione. Supporta tantissime lingue e permette di ottenere ottimi risultati in una
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10 CONSIGLI PER PROTEGGERE IL PC
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Al pensiero di poter perdere le foto delle vacanze in Giamaica, la tesi frutto di un anno di studio o la presentazione per
quell’importante riunione ti strapperesti i capelli? Allora hai bisogno di proteggere i contenuti del tuo PC.
Con l'aumento delle transazioni finanziarie online, la quantità di dati sensibili presenti nei computer ha subito un incremento
sostanziale, a cui fa da contrappunto la diffusione, parallela e simultanea, dell'illegalità informatica.
Secondo la quattordicesima edizione dell’Internet Security Threat Report, l’Italia si colloca sul podio, anche se sul gradino più
basso, per numero di PC infetti in Europa, Medio Oriente e Africa: c'è poco di cui andare orgogliosi. Se pensi che proteggere il
PC sia una prerogativa degli esperti d'informatica, non lasciarti ingannare: basta seguire poche e semplici regole generali.
PROTEGGITI CON GLI ANTIVIRUS
Gli antivirus consentono di proteggere il PC da programmi dannosi, i virus appunto, in grado di associarsi a un programma o a
un file e di diffondersi da un computer all’altro. Ogni giorno ne vengono messi in circolazione di nuovi: alcuni causano
semplici fastidi, mentre altri sono in grado di cancellare o danneggiare i file contenuti nel disco rigido e provocare un arresto
anomalo del computer. Una volta installato un software antivirus, esegui una scansione completa del computer per
assicurarti che non ce ne siano. Ricordati che se lasci scadere la sottoscrizione al tuo programma antivirus, le protezioni sono
inattive. Quindi ricordati di rinnovarla quando necessario!
NON DIMENTICARTI IL FIREWALL
Tutti i principali sistemi operativi contengono una versione di questo programma. I
firewall consentono di proteggere il computer dai pirati informatici che potrebbero
eliminare dati o rubare informazioni personali, come password o numeri di carta di
credito.
PROCURATI UN ANTISPYWARE
Il nome evoca scenari da guerra cibernetica, ma gli scopi sono poco eroici: gli spyware
sono programmi spia che raccolgono informazioni riguardanti l'attività in rete di un
utente (siti visitati, acquisti eseguiti…) senza il suo consenso. I dati vengono poi trasferiti
ad un’organizzazione che li utilizzerà per l’invio di pubblicità mirata e spam. Costituiscono
una minaccia alla privacy e possono rallentare le prestazioni del computer e modificarne le impostazioni. Vari software
PG55
antispyware sono disponibili gratuitamente.
TIENITI AGGIORNATO
I sistemi operativi più recenti sono generalmente più sicuri. E' importante tenere il sistema aggiornato con gli ultimi security
update disponibili. Le aziende produttrici di software apportano continui miglioramenti ai loro prodotti, fornendo quelli che
spesso vengono chiamati “service pack”: se installati, possono contribuire alla stabilità del sistema operativo. Anche il
browser utilizzato per la navigazione deve essere all’avanguardia.
NON APRITE QUELL’EMAIL
Sono proprio i messaggi con gli oggetti più intriganti, quelli che non vedi l’ora di aprire, a costituire il più delle volte un
pericolo. Gli ideatori di questi messaggi dimostrano un'ottima conoscenza della psiche umana, oltre che dell'informatica.
Guarda con sospetto le e-mail che provengono da mittenti sconosciuti, non indirizzate a te personalmente e con allegati
potenzialmente rischiosi. Negli ultimi tempi va poi diffondendosi il fenomeno del phishing: un furto d'identità realizzato
attraverso l'invio di e-mail contraffatte, con la grafica e i loghi ufficiali di aziende e istituzioni, che invitano a fornire
informazioni personali per ragioni di natura tecnica. La regola da seguire è semplice: mai comunicare informazioni personali
via e-mail (username, password, codici…).
NAVIGA IN SICUREZZA
Fai attenzione ai siti web a cui accedi e non eseguire mai transazioni online su pagine sospette. Se devi comunicare
informazioni riservate come codici di accesso o i dati della carta di credito, assicurati di essere in uno spazio conforme al
protocollo di sicurezza SSL. Le pagine protette sono riconoscibili per la presenza di un lucchetto nella parte in basso a destra
del browser e perché il loro indirizzo comincia con ‘https://’ anziché ‘http://’.
PROTEGGITI DALLE INTERRUZIONI DI CORRENTE
L'interruzione improvvisa di corrente a un computer fisso comporta la perdita dei dati in elaborazione e, a volte, il guasto
fisico dell'alimentatore o del disco rigido. Assicurati di dotarti di un apparecchio per la protezione dall’interruzione di
alimentazione: ripara dai fulmini ed eroga corrente da una batteria interna.
URTI E FURTI
Se possiedi un laptop, proteggilo da urti e cadute. Esiste una vera e propria moda per computer, con zaini e borse morbide o
rigide con protezioni in schiuma, cuscinetti ad aria e cerchi antiurto: ce n'è per tutti i gusti. E non dimenticarti che, facili da
trasportare come sono, i laptop fanno gola ai ladri! Sono in commercio appositi lucchetti con cavo riavvolgente e polizze
assicurative. Ma non solo, ci sono persino software che possono localizzare il notebook rubato, catturare un'immagine del
ladro e inviarla direttamente al proprio account Flickr sfruttando una connessione wi-fi.
NON UN VIRUS, MA UN BATTERIO
Vari studi hanno dimostrato che ci sono più batteri sulle tastiere e sui mouse che sui sedili del water. Tutto preso dalla
protezione dai virus, non dimenticarti di proteggere il tuo PC dai germi. In tempi di influenza suina, anche PC accessibili a più
utenti possono essere veicolo di contagio. Esistono in commercio appositi kit di pulizia e disinfettanti per PC e persino una
mini aspirapolvere USB per la pulizia della tastiera.
CI VORREBBE UN AMICO
Occhialuti, verbosi, con poco gusto nel vestire: i secchioni forse non saranno stati i ragazzi più popolari della scuola, ma sono
certo un’amicizia da coltivare. Con loro accanto il vostro computer avrà trovato l’elisir di lunga vita.
NEGLI OSPEDALI CI SARA' UN BOLLINO ROSA PER DONNE
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Più attenzione al dolore delle donne negli ospedali italiani che avranno con il 'bollino rosa”. Nei centri
premiati dall'Osservatorio sulla salute della donna (Onda) infatti il problema del dolore al femminile è
valutato 'di routine' nell'85% dei casi, in otto ospedali su dieci esiste un programma organico di terapia
antalgica, in sei su dieci si trova personale dedicato alla gestione e alla prevenzione del dolore.
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PROCREAZIONE:32% ITALIANI VA ALL’ESTERO
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Sono circa 20-25mila le coppie con problemi riproduttivi che ogni anno all'estero per cercare di avere un figlio. Tra queste, si
stima che quelle italiane rappresentino il 32%, con circa 10mila cicli eseguiti ogni anno.E' solo nel 40% dei casi
che le coppie partono per eseguire trattamenti illegali in Italia, mentre il 60% si rivolge a centri stranieri per
eseguire trattamenti leciti in Italia, ma che crede essere piu' efficaci in Paesi con una legge piu' liberale. Per
conoscere i centri in Italia per l’infertilità e la procreazione assistita clicca qui.
FRONTE COMUNE ANTI-DOLORE
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Cento città italiane si sono unite per il progetto volto a creare una rete di Centri per affrontare il dolore,che spesso non è più
un sintomo,ma diventa una malattia vera e propria. Già 20 sezioni sono state aperte per aiutare i cittadini a gestire il dolore
cronico. (Info:0541705587 oppure www.fondazioneisal.it
OBIETTIVO PANCIA SGONFIA
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La tensione addominale è un segnale di malessere e va curato.Ma in estate la pancia gonfia diventa anche un problema
estetico. Che fare?
La tintura di pilosella è un ottimo rimedio anti-gonfiore. Dosi:40/50 gocce una volta al giorno.
La carcuma previene la formazione di gas. Si può usare per cucinare oppure prenderla come tisana (2 tazze ogni volta).
Dose:1 cucchiaio da thè.
La senape è indicata per la dilatazione dello stomaco.
Lo zenzero ha uno spiccato effetto sul gonfiore dello stomaco e sul meteorismo addominale.
Info extra. Pane e pasta gonfiano. Soluzione : sostituirli con il riso. Un altro no al latte; si,però, a quello di riso e soja.
L’ESTATE AI PIEDI CON SCARPE ERGONOMICHE
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Tutti oramai vogliono scarpe adatte a salvaguardare la salute dei piedi,conservando una buona
postura.Le Flitflop sono le nuove scarpe studiate per uomo,donna,bambino in base ai principi
dell’ingegneria meccanica che tonificano gambe e glutei semplicemente camminando.
(Info:0471844592 oppure clicca qui)
COME DENUNCIARE IL MALTRATTAMENTO DI ANIMALI
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Il maltrattamento di animali è considerato dal diritto penale un reato. In particolare chiunque,
per crudeltà o senza necessità, cagiona una lesione ad un animale ovvero lo sottopone a
sevizie o a comportamenti o fatiche o a lavori insopportabili è punito con la reclusione e con
una sanzione pecuniaria. La stessa pena si applica a chiunque somministra
agli animali sostanze stupefacenti o vietate ovvero li sottopone a trattamenti che procurano
un danno alla salute degli stessi. Se, dunque, venite a conoscenza o assistete ad episodi di
abbandono o maltrattamento di animali, inclusa la partecipazione a spettacoli, combattimenti
o competizioni che comportino sevizie o strazio per gli animali, o più semplicemente notate animali che vivono in condizioni
inaccettabili (spazi angusti, sporchi, malnutriti, senza un riparo adeguato) inviate un esposto-denuncia alle autorità
competenti servendovi di questo fac simile. L’esposto-denuncia va indirizzato, nel termine di due anni dalla data del fatto, a
un organo della Polizia Giudiziaria (Carabinieri, Polizia di Stato, Guardia di Finanza, Vigili Urbani) oppure direttamente alla
Procura della Repubblica, presso il Tribunale del luogo ove il maltrattamento si è verificato.
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VACANZE
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Monaco. Un'estate ricca di eventi, tra concerti di star internazionali, mostre di gran respiro e nottate mondane nei night club
più esclusivi della Costa Azzurra. Tra giornate al mare, pomeriggi a bordo piscina, mostre di
respiro internazionale, aperitivi musicali, cene nei ristoranti stellati, concerti, e balli nei
night club, la vacanza a Monaco saprà deliziarvi. Ad arricchire l'estate del Principato, una
serie interessante di eventi, che promettono serate e giornate piacevoli e piene. Una
importante mostra è quella dedicata a Leonardo dall'1 al 24 settembre. Artisti come Mika,
Steevie Wonder, Elton John Norah Jones, Eros Ramazzotti, Lucio Dalla e De Gregori sono
solo alcune delle star musicali che allieteranno le serate dello Sporting Summer Festival,
kermesse di musica live dal 9 luglio al 21 agosto. Tutti con il naso all'insù a guardare i fuochi
d'artificio le sere del 9, 22 luglio e 13 e 26 agosto: il cielo monegasco si infiammerà di colori
e musica. E le strade si animeranno festose come in pieno giorno. Puoi soggiornare in una
magnifica residenza con uso piscina , curata nei minimi particolari dagli stessi proprietari,con uno stile che ricorda lo “shabby
chic". Per una notte due persone 150 euro . Sono previsti pacchetti settimanali. (Info : [email protected])
IN LIGURIA PRIMA GUIDA TURISTICA REGIONALE DEDICATA A DONNE
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Prima in Italia la Regione Liguria propone una guida turistica illustrata, dedicata alle donne che scelgono la Liguria come meta
del proprio viaggio. Pubblicata dalla casa editrice Sagep, in collaborazione con la Regione Liguria e tradotta anche in inglese e
tedesco, la guida ''Liguria vista da lei'' segnala, anche con l'indicazione dei relativi siti internet, le più recenti opere di restauro
e dei piccoli musei e siti virtuali. Il manuale presenta infine una serie di suggerimenti pratici destinati alle mamme che
viaggiano in compagnia dei propri figli.
I PRESTITI PER LE VACANZE STUDIO ALL’ESTERO
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Molte banche e intermediari creditizi li offrono. Si può consultare il sito www.supermoney.eu,dove è possibile confrontare le
migliori offerte sul mercato:il profilo tipo prevede una richiesta per un importo pari a 5 mila euro rimborsabili in 24 mesi.
MARE E MONTI
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Il mare in montagna si trova a San Giovanni in Valle Aurina (Bolzano) all’Alpen Palace Hotel, dove sono state ricreate le
benefiche condizioni dell’aria salmastra. Mentre ci si rilassa su un lettino,dalla parete in prugno selvatico viene nebulizzata
l’acqua termale salata,toccasana per polmoni e bronchi. E a fianco la piscina,salata con i prodotti del Mar Morto.Ideale per
chi al mare soffre di bassa pressione. (Info:0474-670230 www.alpenpalace.com )
AVVENTURE A TUTTA NATURA
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La nuova tendenza sono i viaggi eco-friendly,quelli dove ci si muove rispettando in pieno il pianeta.
Ecco alcune proposte .
Padova. L’appena ristrutturato Majestic Hotel di Galzignano Terme ha ambienti senza
chiodi,verniciature atossiche e tessuti non allergici,parquet di bambù che non impoveriscono le
foreste e giardini pensili che abbattono le polveri atmosferiche. ( Info :0499195667 o
www.galzignano.it )
Isola d’Elba. L’associazione all’educazione ambientale Universo Acqua,ha creato una rete di accompagnatori eco-equosolidali
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e organizza solo soggiorni in aziende agrituristiche biologiche dove,per non inquinare,ai mangia a “Km zero”. E tra le tante
attività proposte8ce n’è una diversa al giorno),c’è anche l’uscita in barca con snorkeling naturalistico in compagnia di un
biologo marino per riconoscere i pesci e invertebrati nel loro ambiente. (info:3386576311 o www.universoacqua.com)
Friuli Venezia Giulia. Il Parco Regionale delle Prealpi Giulie,ha eliminato cartelli impattanti che deturpano la montagna e per
le informazioni forniscono un palmare Gps ai visitatori.(Info:http://www.turismofvg.it)
Verona. Per gli amanti del cinema,nell’albergo Parchi del Garda di Lazise ci sono stanze 4D con animatronics (l’elettronica che
anima pupazzi meccanici) e scenografie degne di un set.Nella camera Safari,oltrepassato l’ingresso si entra nella savana tra il
rosso di un tramonto e si dorme “sotto le stelle” su un letto costruito sopra un tronco d’albero vero.Altre camere,altri gusti.
Dal pirata alla fiaba. Un regalo speciale per voi e i vostri figli. (Info:0456499611 o www.hotelparchidelgarda.it )
A Palizzi (Calabria) e a Siculiana nell'Oasi WWF di Torre Salsa in Sicilia, due campi di volontariato WWF dedicati alla
protezione delle tartarughe marine. Nei campi di volontariato il soggiorno per dieci 10 è quasi gratis. Infatti per restare nella
riserva a minitorare le tartarrughe si spendono solo 270 euro. Clicca qui
UN MUSEO DEDICATO AGLI ALBERI
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Ha aperto i battenti il primo Tree Museum, ovvero il museo degli alberi, il primo al
mondo nel suo genere. Si tratta di un’esposizione vivente che ospita più di 2000
piante, e si trova a pochi minuti dal lago di Zurigo a Rapperswil-Jona è
tutto
caratterizzato nel segno dell’ecologia. E non solo perché sui suoi 75mila metri
quadrati saranno in mostra oltre 22 specie arboree, tra cui anche alcuni alberi alti
oltre 12 metri o ultra centenari.
A fare del Museo un luogo eco-friendly è anche l’edifico principale, progettato in
maniera da sfruttare per i suoi fabbisogni solo energie sostenibili (legname locale ed
energia geotermica) e ridurre i consumi con coperture verdi come i tetti giardino.
Le varie specie sono state raccolte in oltre 17 anni di lavoro del noto paesaggista Enzo Enea. Il complesso contiene anche uno
showroom, un’aula e un laboratorio.
“CAROOLING” ROSA
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Oggi il Carooling il servizio on line per condividere un viaggio in auto tra persone che non si
conoscono è anche “rosa”. Il sito www.postoinauto”.it ti da la possibilità di offrire viaggi tra
sole donne,per una maggiore sicurezza. Registrandoti sul sito,si può offrire un passaggio
“normale” aperto a tutti, oppure un viaggio “rosa”, solo per donne. Con la garanzia della
registrazione dei dati degli utenti e dell’obbligo di segnalare la targa dell’auto.
SCUOLA E RISPARMIO:I LIBRI LOW COST SI ACQUISTANO IN RETE
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La scuola è finita,e a breve si dovrà mettere mano al portafoglio per acquistare i libri per il prossimo anno scolastico. Il
Ministero non ha ancora fissato il tetto di spesa,ma si prevedono aumenti del 10% rispetto all’anno precedente; per chi ha un
figlio che andrà alle superiori la spesa è stimabile per il primo anno in 330 euro circa. Per questo alcune scuole stanno
sperimentando,con successo,un’iniziativa all’insegna del risparmio. E’ il Book in Progress : libri di testo scritti dagli insegnanti
e stampati dalle scuole, per una spesa di circa 25 euro. Per informazioni e adesioni:http://www.bookinprogress.it
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BANCHE E CONTI SEMPLICI……I MENO COSTOSI
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Qualche mese fa,le associazioni di consumatori e l’Abi hanno firmato l’accordo per il cosiddetto “conto semplice”,un conto
standard per chi ha esigenze minime. Ha un canone fisso (dai 30 ai 50 euro l’anno,nessuna altra spesa può
essere richiesta al correntista,a parte l’imposta di bollo di 34,20 euro) a fronte di un numero limitato di
operazioni l’anno (per esempio,6 prelievi allo sportello,6 pagamenti in C/C,12 versamenti in contanti
ecc).Non sono previsti scoperto,libretto di assegni,deposito titoli.
CARBURANTI :ON LINE I DISTRIBUTORI MENO COSTOSI
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Ogni anno,in media,una famiglia spende tra i 1.000 e i 1.500 euro solo di carburante. Se poi le auto sono più di una,la
ricaduta sul bilancio familiare è davvero pesante.Per spendere i meno si può fare il pieno al self service,o in una delle 2300
pompe bianche o nei circa 30 impianti dei centri commerciali,con risparmi notevoli. Il gestore più conveniente si trova su
http://www.prezzibenzina.it/
Il servizio fornisce gratuitamente le informazioni sul distributore meno caro e come raggiungerlo. I prezzi dei carburanti di
ogni singolo impianto sono monitorati in base alle segnalazioni fatte dagli stessi consumatori.
APPROFONDIMENTO
IL REGIME IVA NELL’EDILIZIA
La legge 248/2006, di conversione del decreto legge 223/2006 (“decreto Bersani”) Ha profondamente innovato il
regime dell’Iva e delle imposte dirette sulle compravendite immobiliari.
Successivamente l’Agenzia delle Entrate si è espressa con alcune circolari esplicative con importanti precisazioni
A seguito di tali innovazioni, alle operazioni di compravendita di fabbricati, sia abitativi che strumentali, si applica
un generalizzato regime dell’Iva, con la previsione di alcune eccezioni legate a specifiche caratteristiche ricorrenti
in capo al venditore o all’acquirente, ovvero alla espressa manifestazione di volontà da parte di questi ultimi.
LA PRIMA CASA
L’agevolazione “prima casa” si applica agli acquisti a titolo oneroso della
proprietà e agli atti traslativi o costitutivi di diritti reali di godimento (usufrutto,
uso, ecc…) o della nuda proprietà aventi ad oggetto abitazioni non di lusso
(secondo i criteri previsti dal D.M. 02.08.1969)
A seconda delle caratteristiche del soggetto cedente si hanno diverse
agevolazioni: .
• Iva 4% e Imposta di Registro e Ipo-Catastali in misura fissa (Imposta di Registro Euro 168 e Imposte ipotecarie
e catastali Euro 168) se il cedente è l’impresa costruttrice del fabbricato o l’impresa che ha eseguito i lavori di
ristrutturazione con cessione entro 4 anni dalla fine dei lavori.
• esente Iva ed è invece soggetta a Imposta di Registro al 3% e Ipo-Catastali in misura fissa(Imposta di Registro
Euro 168 e Imposte ipotecarie e catastali Euro 168) se il cedente è l’impresa costruttrice del fabbricato o
l’impresa che ha eseguito i lavori di ristrutturazione con cessione oltre 4 anni dalla fine dei lavori.
• esente Iva ed è invece soggetta a Imposta di Registro al 3% e Ipo-Catastali in misura fissa (Imposta di Registro
Euro 168 e Imposte ipotecarie e catastali Euro 168) se il cedente è un privato o un soggetto Iva diverso dai
precedenti.
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I requisiti per godere dell’agevolazione prima casa
1) essere residente nel comune in cui insiste l' immobile di cui si chiede l' agevolazione;
2) in caso non si abbia la residenza dichiarare di portarla entro 18 mesi dalla data di apertura della successione
nel comune in cui insiste l' immobile per cui si chiede l' agevolazione prima casa;
3) di prestare attività lavorativa nel comune in cui si trova l' immobile per cui si chiede l' agevolazione.
4) se l'acquirente si è trasferito all'estero per lavoro, l' immobile deve essere situato nel Comune ove ha sede o
esercita l'attività l'azienda da cui dipende;
5) l'immobile può essere ubicato in qualsiasi Comune del territorio italiano se l'acquirente è cittadino italiano
residente all'estero (iscritto all'Aire);
L’agevolazione spetta anche nei seguenti casi:
• Acquisto agevolato della “nuda proprietà e di diritti di godimento” (C.M. 103/E/1996).
• Acquisto da parte di proprietari di altre abitazioni sul territorio nazionale, purché non acquistate con le
agevolazioni “prima casa”.
• Acquisto di pertinenze, anche con atto separato, limitatamente ad una per ognuna delle seguenti categorie
catastali: C/2, C/6, C/7
• Acquisto di un immobile per poi destinarlo alla locazione. Infatti, per poter usufruire delle agevolazioni “prima
casa” non è richiesta all’acquirente la dichiarazione di voler adibire l’immobile oggetto della compravendita a
propria abitazione principale. Devono ovviamente sussistere tutte le condizioni di cui sopra .
SOGGETTI PRIVI DI REQUISITI PRIMA CASA
• Iva al 10% e Imposta di Registro e Ipo-Catastali in misura fissa (Imposta di
Registro Euro 168 e Imposte ipotecarie e catastali Euro 168) sui trasferimenti
di unità immobiliari abitative cedute da impresa costruttrice/ristrutturatrice e la
cessione avviene entro i 4 anni dalla ultimazione dei lavori.
• Se il soggetto che cede non rientra in queste categorie, l’atto di cessione è
soggetto invece ad Imposta proporzionale di Registro (7% + 2% Ipotecaria + 1%
Catastale),
La condizione del soggetto cedente è necessaria ma non sufficiente affinché si
possa applicare l’aliquota del 10%, in quanto l'applicazione dell'aliquota ridotta
muta anche sulla base della tipologia dell’immobile e dei requisiti soggettivi in capo all’acquirente (immobile non
di lusso e mancanza dei requisiti per i benefici “prima casa”). Di seguito si riportano le principali situazioni di
compravendita nelle quali si utilizza l’Iva ridotta del 10%.
• Casa di abitazione non di lusso, l’aliquota del 10% si applica nel caso in cui l’acquirente non abbia i requisiti
per poter beneficiare dell’agevolazione “prima casa”.
• 2. Intero edificio o porzione di edificio, l’aliquota del 10% si applica sulle cessioni di interi edifici o porzioni di
essi, quando ricorrono le proporzioni richieste dall’art. 13 L. 408/1949 “Legge Tupini” tra le parti a destinazione
abitativa e quelle a diversa destinazione. Diversamente, si applicherà l’aliquota del 20% sulle cessioni delle
porzioni che riguardano la parte commerciale, mentre il 4% o il 10% a seconda delle condizioni esistenti in capo
all'acquirente. Per usufruire di questo beneficio fiscale occorre quindi che almeno il 50% + 1 della superficie totale
dei piani sopra terra sia destinata ad abitazioni e che non più del 25% della superficie di questi sia destinata a
negozi.
• 3. Alloggi di cooperative edilizie, si applica l’aliquota del 10% alle assegnazioni di case di abitazione non di
lusso effettuate da società cooperative nei confronti di soci per i quali non ricorrono le condizioni necessarie per
l’agevolazione “prima casa”.
• 4. Fabbricati oggetto di interventi di recupero, è prevista l’applicazione dell’aliquota al 10% per tutte le
cessioni di fabbricati o porzioni di essi, sui quali siano stati eseguiti interventi di recupero in base all’art. 31 L.
457/1978 lett. c), d), e). Occorre tuttavia precisare che il Ministero delle Finanze, a questo proposito, ritiene
indispensabile verificare che gli interventi sopra menzionati siano stati eseguiti per migliorare lo stato di degrado
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strutturale e funzionale dell’edificio, piuttosto che in funzione di un cambio di destinazione d’uso senza che
sussistano condizioni di precarietà dell’immobile. In questo secondo caso, mancando i requisiti previsti dalla L.
457/1978 l’aliquota da applicare sulla successiva cessione sarà del 20%. In tutti i predetti casi le imposte
Ipotecarie e Catastali sono dovute in misura fissa.
CONCETTO DI ULTIMAZIONE DELL’INTERVENTO
Come visto la normativa ricollega la scelta del corretto regime impositivo da applicare alla data di ultimazione
dell’intervento, la cui individuazione può presentare profili problematici non sempre facilmente risolvibili. A tale
proposito l’agenzia delle Entrate, con Circolare n. 12/E del 01/03/2007, ha chiarito che il concetto di ultimazione
della costruzione o dell’intervento di ripristino dell’immobile, al quale si ricollega il regime impositivo
dell’operazione debba essere individuato con riferimento al momento in cui l’immobile sia idoneo ad espletare la
sua funzione ovvero sia idoneo ad essere destinato al consumo. Ne consegue che si deve considerare ultimato
l’immobile per il quale sia intervenuta da parte del direttore dei lavori l’attestazione della ultimazione degli stessi
lavori.
Si deve peraltro ritenere ultimata anche il fabbricato concesso in suo a terzi con i fisiologici contratti relativi
all’utilizzo dell’immobile (ad esempio tramite contratto di locazione), poiché lo stesso, pur in assenza della
formale attestazione di ultimazione rilasciata del tecnico competente si presume che, essendo idoneo ad essere
immesso in consumo, presenti tutte le caratteristiche fisiche idonee a far ritenere l’opera di costruzione o di
ristrutturazione completata.
FABBRICATI IN CORSO DI COSTRUZIONE O DI RISTRUTTURAZIONE
Con la citata Circolare n. 12/E del 01/03/2007 l’Agenzia delle Entrate ha inoltre ritenuto applicabile il regime di
imponibilità ai fini Iva anche ai fabbricati per i quali l’intervento di ristrutturazione sia in corso di ultimazione.
Anche le cessioni dei suddetti fabbricati si devono quindi ritenere imponibili ai fini dell’Iva,a condizione che i
lavori edili siano stati effettivamente realizzati, seppure in misura parziale.
Non è sufficiente, pertanto, la semplice richiesta della autorizzazioni amministrative alla esecuzione
dell’intervento perché il fabbricato possa considerarsi in fase di ristrutturazione: se è stato richiesto o rilasciato il
permesso a costruire o è stata presentata la denuncia di inizio attività ma non è stato dato inizio al cantiere, il
fabbricato interessato non può essere considerato, ai fini fiscali, come un immobile in corso di ristrutturazione.
Analogamente per i fabbricati in corso di costruzione, il punto 11 della richiamata Circolare chiarisce che si tratta
di beni da considerare ancora nel circuito produttivo, e la cui cessione è quindi da assoggettare ad Iva, ferma
restando peraltro l’applicazione dell’aliquota ridotta per la prima casa di abitazione, ove ne ricorrono i
presupposti.
AREE FABBRICABILI E NON FABBRICABILI
Soltanto le aree edificabili sono soggette a IVA, mentre le aree non fabbricabili sono soggette alle imposte
proporzionali di registro, ipotecaria e catastale.
• Cessione di cubatuta
Trattasi dell’atto attraverso il quale il proprietario di un terreno cui è collegata una determinata cubatura,
distacca in tutto o in parte la facoltà inerente il suo diritto di costruire nei limiti concessagli dal PRG e, formando
un diritto a se stante, lo trasferisce definitivamente all’acquirente a beneficio del fondo di costui. Ai fini di stabilire
il corretto trattamento Iva / Registro bisogna fare riferimento al regime previsto per i trasferimenti di aree
edificabili.
• Piani particolareggiati, convenzionati, Peep e Pip
I trasferimenti in oggetto comportano agevolazioni in termini di Imposta di Registro (e Ipo-Catastali).
Più nel particolare si tratta delle seguenti fattispecie:
• trasferimenti di immobili compresi in piani urbanistici particolareggiati (cioè attuativi ed esecutivi del Prg)
diretti all’attuazione dei programmi di edilizia residenziale comunque denominati,a condizione che l’intervento
cui è finalizzato il trasferimento venga completato entro i 5 anni dalla stipula dell’atto. L’agevolazione non opera
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se la cessione è effettuata in regime di imponibilità Iva, mentre spetta se al trasferimento è da applicarsi l’Imposta
di Registro: in tal caso essa si applica nella misura ridotta dell’1%, l’Ipotecaria e la Catastale si calcolano invece
rispettivamente al 3% e all’1%. Dato il vincolo di completamento delle opere, dovrebbe poter fruire
dell’agevolazione il solo acquirente originario e non gli eventuali acquirenti successivo. Dal punto di vista
oggettivo oltre ai terreni l’ambito di applicazione dovrebbe estendersi anche ai fab bricati oggetto del lavoro di
completamento dell’opera (quindi sia fabbricati non ultimati che fabbricati
oggetto di successiva integrale ristrutturazione). I piani particolareggiati possono essere sia ad iniziativa pubblica
che privata (in questo caso è il privato che ha l’onere di richiedere oltre che l’approvazione del piano di
lottizzazione anche la stipula della convenzione).
• trasferimenti di immobili compresi in piani di recupero di iniziativa pubblica
o privata, purché convenzionati di cui all’art. 27 e seguenti della L. 457/78 nei confronti del soggetto (o di uno dei
soggetti) che attua il recupero stesso. In questo caso sia l’Imposta di Registro che l’Ipotecaria e la Catastale si
applicano in misura fissa.
• trasferimenti di aree in piani di edilizia economica e popolare (Peep) ed in piani per insediamenti produttivi
(Pip) di cui alo Titolo III L. 865/1971. In questa fattispecie l’Imposta di Registro è applicata in misura fissa mentre
c’è l’esenzione dalle Ipo-Catastali. La stessa agevolazione compete agli atti di cessione a titolo gratuito delle aree
a favore di comuni o loro consorzi (ma non di aziende speciali, vedasi R.M. 69/E/2009) nonché agli atti e contratti
relativi all’attuazione dei programmi pubblici di edilizia residenziale di cui al titolo IV della L. 865/1971.
UNITA’ ABITATIVI E UNITA’ STRUMENTALI :
L’Agenzia delle Entrate con le Circolari 27/E del 04/04/2006 e n. 33 E del 16/11/2006 ha chiarito che per definire
un fabbricato come strumentale o abitativo occorre avere riguardo esclusivamente alla classificazione catastale, e
non al concreto utilizzo che ne viene fatto.
Sono fabbricati Abitativi quelli classificati o classificabili nella categoria catastale A (escluso A/10) , mentre sono
fabbricati strumentali, quelli classificati o classificabili nelle categorie catastali B, C, D, E e A/10
Si precisa che le porzioni immobiliari classificate catastalmente nella categoria F ( lastrici solari, aree urbane ecc..)
non sono considerate fabbricati, ma seguono le regole delle aree, imponibili ( se edificabili) o esenti (se non
fabbricabili)
UNITÀ ABITATIVA DI LUSSO
Le aliquote Iva attualmente vigenti in relazione alle unità abitative sono le
seguenti:
• 10%, aliquota applicabile per tutte le cessioni di immobili abitativi non di lusso,
ridotta al 4% nel caso di sussistenza dei requisiti prima casa (vedasi paragrafo I.III);
• 20%, aliquota applicabile ai trasferimenti di immobili abitativi qualificabili come
un immobili di lusso. Secondo quanto disposto dal D.M. del 2.8.1969
rientrano negli immobili di lusso:
1. Le abitazioni realizzate su aree destinate dagli strumenti urbanistici a ville,
parco privato o a costruzioni qualificate come “di lusso”.
2. Le abitazioni realizzate su aree destinate dagli strumenti urbanistici a case unifamiliari con la prescrizione di
lotti non inferiori a 3000 mq, fatta esclusione delle zone agricole. 3. Le abitazioni inserite in fabbricati con
cubatura superiore a 2000 metri cubi, su lotti nei quali la cubatura realizzata sia inferiore a 25 metri cubi v.p.p.
per ogni 100 mq di superficie asservita.
4. Le abitazioni unifamiliari dotate di piscina di almeno 80 mq o di campi da tennis drenati di superficie non
inferiore a 650 mq.
5. Case composte da uno o più vani costituenti unico alloggio padronale di superficie complessiva superiore a 200
mq (esclusi balconi, terrazze, cantine, soffitte, scale e posto macchina) e aventi come pertinenza un’area scoperta
superiore a 6 volte l’area coperta.
6. Singole unità immobiliari aventi superficie utile complessiva superiore a 240 mq (esclusi balconi, terrazze,
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cantine, soffitte, scale e posto macchina).
7. Abitazioni facenti parte o costituenti fabbricati esistenti su aree destinate a edilizia residenziale, quando il
valore del terreno coperto e di pertinenza supera 1 volta e mezzo il costo della sola costruzione.
8. Case o singole unità immobiliari che abbiano oltre 4 caratteristiche tra quelle qui sotto riportate (le
caratteristiche devono essere riferite ad ogni singola unità immobiliare):
- Superficie utile complessiva, superiore a 160 mq con esclusione di terrazze, balconi, soffitte, scale e posto
auto.
- Terrazze a livello, coperte e scoperte, a balconi qualora la superficie utile complessiva supera i 65 mq a servizio
di una singola unità immobiliare urbana.
- Ascensori, qualora vi sia più di un ascensore per ogni scala (ogni ascensore in più conta per una caratteristica
se la scala serve meno di 7 piani sopraelevati).
- Scala di servizio, quando non sia prescritta da leggi, regolamenti o imposta da necessità preventive nei
confronti di infortuni o incendi.
- Montacarichi o ascensori di servizio quando servono edifici con meno di 4 piani.
- Scala principale con pareti rivestite di materiali con altezza media di 170 cm, oppure rivestite di materiali
pregiati.
- Altezza libera netta al piano superiore a 3,30 metri salvo che i regolamenti edilizi prevedano altezze minime
superiori.
- Porte d’ingresso in legno pregiato, massello, lastronato, intagliato, scolpito, intarsiato o con decorazioni
pregiate sovrapposte o impresse.
- Infissi come al punto superiore anche se tamburati, quando la loro superficie superi il 50% del totale. 󲐀
Pavimenti eseguiti su una superficie superiore al 50% della superficie utile totale dell’appartamento in materiale
pregiato o con materiali lavorati in modo pregiato.
- Pareti, quando il 30% della loro superficie siano eseguiti con materiale e lavori pregiati o rivestiti di stoffe o
altri materiali pregiati.
- Soffitti, se a cassettoni decorati o decorati con stucchi tirati sul posto o dipinti a mano, con esclusione delle
piccole sagome di distacco fra pareti e soffitti.
- Piscina coperta o scoperta, in muratura, quando sia al servizio di un edificio o di un complesso di edifici
comprendenti meno di 15 unità immobiliari.
- Campi da tennis, quando siano a servizio di un edificio o di un complesso di edifici comprendenti non meno di
15 unità immobiliari.
LE PERTINENZE
Quanto al regime fiscale da applicare alle pertinenze (ad esempio box, cantine, autorimesse, ecc.) degli immobili
ad uso di abitazione ceduti dalle imprese, occorre in primo luogo ricordare quali siano i presupposti che la
normativa tributaria ritiene necessari al fine di poter qualificare un immobile quale “pertinenziale”.
La sussistenza del vincolo pertinenziale presuppone i seguenti requisiti:
- elemento soggettivo: vale a dire la volontà manifestata dal proprietario della cosa principale, o da colui che è
titolare di un diritto reale sulla stessa, di creare un vincolo di strumentalità funzionale tra detto bene ed un’altra
cosa;
- elemento oggettivo: ossia la destinazione durevole ed attuale di una cosa a servizio o ad ornamento di un’altra
ai fini del migliorar uso di quest’ultima (art. 817 del Codice Civile,; interpretazione più volte ribadita dall’Agenzia
delle Entrate; si vedano, tra le tante, la Circolare n. 12/E del 01/03/2007 e Circolare n. 38/E del 12/08/2005.
Cessione delle pertinenze: casi particolari
La sussistenza in tale nesso in base ai criteri sopra esposti comporta l’applicazione della medesima disciplina
prevista per il fabbricato principale, anche nel caso in cui il trasferimento della proprietà della pertinenza avvenga
con atto separato.
Alla stessa conclusione l’amministrazione finanziaria è giunta in merito alle pertinenze che, ancorché rientrati
nelle categorie catastali che contraddistinguono i fabbricati strumentali (ad esempio box e cantine, rientrati nelle
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categorie C/6 o C/2), sono destinate al servizio di abitazioni, ai sensi dell’art. 817 del Codice Civile. In tal caso
infatti la sussistenza del vincolo pertinenziale consente di attribuire alla pertinenza la medesima natura di
fabbricato a destinazione abitativa del bene principale. Ne consegue che anche in questi casi potrà essere
applicato il medesimo trattamento fiscale.
Tutto quanto sopra esposto non toglie che l’applicazione avente ad oggetto la pertinenza ha in ogni caso
autonoma rilevanza fiscale, ed è quindi rispetto a questa che occorre verificare la sussistenza dei requisiti che
determinano il trattamento fiscale in concreto applicabile ( ad esempio, per l’imponibilità ai fini Iva, la cessione
del fabbricato da parte dell’impresa costruttrice o ristrutturatrice entro 4 anni dall’ultimazione).
In altri termini, la cessione di un box destinato a pertinenza di un immobile abitativo rientrerà nella disciplina
dettata per i fabbricati abitativi, ma qualora la cessione del box, nell’ipotesi effettuata con atto separato, risulti
posta in essere dopo il decorso del termine di 4 anni più volte richiamato, la stessa sarà esente ai fini dell’Iva (con
applicazione dell’imposta di registro e delle imposte ipotecaria e catastale in misura proporzionale), anche se la
cessione dell’immobile principale sia invece avvenuta in esenzione perché prima del termine. Per maggiori
chiarimenti si vedano più avanti gli esempi pratici.
Cessione di un immobile abitativo e di più pertinenze
Se l’immobile principale è una prima casa
Il trattamento ai fini fiscali della cessione di una abitazione e due (o più) pertinenze è già stata esaminata dalla
Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 139/E del 20/06/2007, con particolare riguardo all’applicabilità o meno
delle agevolazioni per la prima casa alla seconda pertinenza.
Rifacendosi anche in questo caso all’interpretazione contenuta nella citata Circolare 12/E del 01/03/2007
l’Agenzia ha chiarito che le agevolazioni prima casa si possono applicare alla pertinenze, purché queste siano
classificate o classificabili nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 e limitatamente ad una sola pertinenza per
ciascuna categoria. In altri termini l’agevolazione si può applicare alla cessione di una cantina ed un box, ma non
invece alla cessione di due box; in questo caso il secondo box, che acquisterà anch’esso la qualificazione di
fabbricato a destinazione abitativa secondo il principio già esposto, andrà trattato alla stregua di un fabbricato
abitativo diverso dalla prima casa.
Il principio generale applicabile in tutti i casi
La recente Circolare n. 10/E del 12/03/2010 è stata emanata per raccogliere tutti i casi di cessione di un fabbricato
abitativo e due o più pertinenze, dando corrette ed univoche indicazione agli uffici dell’Agenzia delle Entrate, visti
i comportamenti spesso difformi adottati, che hanno generato un rilavante contenzioso.
Al riguardo l’Agenzia, citando la Giurisprudenza della Corte Suprema di Cassazione e le disposizioni recate dagli
art. 20 e 21 del D.P.R. 131/1986 (Testo Unico dell’Imposta di Registro – TUR), ha chiarito che occorre in primo
luogo stabilire, esaminando volta per volta gli accordi, se la cessione del fabbricato principale e delle pertinenze
dia luogo o meno ad un unico contratto, fattispecie che si può concretizzare anche in caso di stipula di più atti
notarili separati. Nel primo caso, che si presuppone comunque sussistere quando la cessione del fabbricato
principale e delle pertinenze sia contenuta in unico atto notarile nel quale venga altresì evidenziato il vincolo
pertinenziale, l’imposta di registro e le imposte ipotecaria e catastale in misura fissa trovano applicazione una
volta sola, anche qualora le pertinenze scontino aliquote Iva differenziate.
FABBRICATI “LEGGE TUPINI” (L. 408/1949)
Si intendono fabbricati costruiti secondo i canoni della Legge Tupini, ovvero
della L. n. 408/1949, quei fabbricati che sono composti di sole unità abitative e
pertinenze (box, cantine, soffitte) ovvero comprendono sia negozi e/o uffici che
abitazioni nel rispetto delle seguenti proporzioni:
• Almeno il 50% + 1 della superficie sopra terra sia destinata ad uso abitativo
“non di lusso”.
• Non più del 25% dell’intero della superficie sopra terra sia destinata a
negozi e/o uffici.
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Nel rispetto di queste proporzioni va inglobato nella superficie totale dei piani sopra terra anche la superficie
delle terrazze e dei balconi purché siano di natura pertinenziale alle unità immobiliari medesime.
Nell'ambito dei negozi, sono inclusi i locali adibiti a laboratorio, bottega, officina di tipo artigianale e a struttura
alberghiera
La cessione di un intero fabbricato Tupini viene agevolata dalla legge che consente di applicare sulla vendita
dell’intero immobile l’aliquota Iva ridotta del 10%; la cessione, per godere di questo particolare beneficio, deve
essere effettuata da un’impresa costruttrice o ristrutturatrice
Le stesse regole valgono anche per le singole cessioni di porzioni non abitative (uffici, negozi, depositi ecc.)
effettuate da imprese costruttrici o ristrutturatici.
TABELLA RIEPILOGATIVA ABITAZIONI
Sono i fabbricati inclusi nelle categorie catastali da A1 ad A9, esclusa la categoria A10 (uffici e studi privati)
CESSIONI (artt.10, c. 1, n. 8-bis - Tab. A, parte II, n. 21 e parte III, nn. 127-undecies e 127-quinquiesdecies del
D.P.R. 633/1972)
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TABELLA RIEPILOGATIVA FABBRICATI STRUMENTALI
Sono i fabbricati censiti in catasto nella categoria A10 (uffici e studi privati) o nei gruppi catastali B, C, D, E(7).
CESSIONI (art. 10, comma 1, n. 8-ter e 17, comma 6, lett. a-bis) e Tab. A, parte III, nn. 127-undecies e 127-quinquiesdecies del
D.P.R. 633/1972).
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REGIME IVA NEGLI INTERVENTI EDILIZI
CONCETTO DI BENI FINITI E QUELLO DI MATERIE PRIME O
SEMILAVORATI.
La Finanziaria 2010 ha stabilizzato l'aliquota ridotta per i lavori
di manutenzione ordinaria e straordinaria. Per poter
compiutamente esporre le condizioni che regolano
l’applicabilità dell’aliquota ridotta nella cessione di beni in
edilizia, è di fondamentale importanza definire il concetto di
beni finiti e quello di materie prime o semilavorati.
Beni finiti
sono, per definizione generale, quei beni che, anche successivamente al loro impiego nella costruzione o
nell’intervento di recupero, non perdono la loro individualità, pur incorporandosi nell’immobile (risultano ancora
attuali, a questo proposito, le circolari ministeriali 25/1979 e 14/1981). Sono state fornite anche esemplificazioni
pratiche nel tempo (in particolare, nelle circolari 14/1981 e 1/1994), indicando quali beni finiti, per esempio, gli
ascensori, i montacarichi, gli infissi esterni e interni, i sanitari per il bagno, i prodotti per impianti idrici, per
impianti di riscaldamento, nonché le relative prestazioni accessorie di posa in opera. “Trattasi, infatti, di beni
aventi caratteristiche tali da poter essere sostituiti in modo assolutamente autonomo dalla struttura della quale
fanno parte e che conservano, quindi, la propria individualità” (risoluzione 39/1996).
Non sono da considerare beni finiti quelli che, pur essendo prodotti finiti per il cedente, costituiscono materie
prime o semilavorate per il cessionario (per esempio, mattoni, maioliche, chiodi, eccetera).
Materie prime e semilavorati
Per esclusione, tutti gli altri materiali (che quindi non hanno le caratteristiche sopra elencate) sono da
considerarsi materie prime e, a titolo esemplificativo, la circolare ministeriale 142/1994 ha elencato: materiali e
prodotti dell’industria lapidea in qualsiasi forma e grado di lavorazione; materiali inerti, quali polistirolo liquido o
in granuli; leganti e loro composti; laterizi quali tegole, mattoni, tavelle, tabelloni e comignoli; manufatti e
prefabbricati in gesso, cemento, laterocemento, ferrocemento, fibrocemento; materiali per pavimentazione
interna o esterna e per rivestimenti, quali moquette, pavimenti in gomma, pavimenti in Pvc, piastrelle di grès,
marmo, maiolica, ceramica, lastre di marmo, listoni e doghe in legno, perline, pannelli di legno per rivestimenti,
linoleum, carte da parati, piastrelle da rivestimento murale in sughero, battiscopa; materiale di coibentazione,
impermeabilizzanti, quali isolanti flessibili in gomma per tubi. Il legislatore tributario, sin dalla prima emanazione
del Dpr 633/1972, ha ritenuto opportuno prevedere un regime agevolato per le operazioni imponibili nel campo
dell’edilizia, discriminando, all’interno di queste, fra operazioni di cessione di beni finiti, di cessione di materie
prime e semilavorate per l’edilizia e di prestazioni di servizi in dipendenza di contratti d’appalto.
Attualmente, dopo diverse modifiche e integrazioni, le varie fattispecie sono state inserite in alcune voci delle
parti II e III della tabella A allegata al Dpr 633/1972.
L’applicazione dell’aliquota ridotta è limitata a quei beni (appunto denominati “beni finiti”) acquistati da un
soggetto che li impiega direttamente in una delle realizzazioni “agevolate”, sia che questo soggetto costruisca “in
economia” sia che esegua lavori in appalto e subappalto.
Da ciò discende che gli stessi beni che si trovino non nell’ultimo anello della fase di commercializzazione, bensì in
uno stadio precedente, non possono beneficiare dell’aliquota ridotta (per esempio, sconterà l’aliquota ridotta la
cessione di infissi da parte di un commerciante a un privato che costruisce una casa di abitazione con le
caratteristiche non di lusso, mentre gli stessi infissi acquistati da un commerciante presso un grossista dovranno
essere assoggettati ad aliquota ordinaria).
• In particolare, si applica l’aliquota del 4% per la vendita di prodotti finiti relativi alla costruzione dei cosiddetti
edifici Tupini (articolo 13 della legge 408/1949), delle costruzioni rurali a destinazione abitativa (inseriti alla voce
n. 24 della tabella A, parte II, allegata al Dpr 633/1972).
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• L’aliquota del 10% si applica, invece, per la vendita di prodotti finiti forniti per la costruzione di opere di
urbanizzazione primaria e secondaria elencate nell’articolo 4 della legge 847/1964 (integrato dall’articolo 44 della
legge 865/1971), oltre che per la cessione di beni finiti forniti per la realizzazione degli interventi di recupero di
cui all’articolo 31 della legge 457/1978, esclusi quelli di cui alle lettere a) e b) del comma 1 del medesimo articolo
(in pratica si escludono gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria) di cui alla voce n. 127-terdecies
della tabella A, parte III, allegata al Dpr 633/1972.
Tali principi si ritrovano anche nella risoluzione prot. 353485 del 1982, sulla cessione di caminetti, che, dopo aver
classificato tali beni tra quelli finiti “in quanto sia da un punto di vista strutturale che funzionale rientrano a pieno
nel concetto di bene finito sopra illustrato”, evidenzia la diversa aliquota Iva applicabile a seconda della cessione.
Pertanto, i caminetti dovranno essere assoggettati ad aliquota agevolata del 2% (allora vigente) se ceduti a “chi li
impiega per realizzare immobili agevolati (case non di lusso, scuole, case rurali, eccetera). Sono invece da
assoggettare all’aliquota ordinaria le cessioni di caminetti effettuate in una fase di commercializzazione diversa da
quella testé indicata (ad esempio: cessioni dal produttore al grossista) ovvero le cessioni le cessioni effettuate nei
confronti di chi li impiega per realizzare immobili non agevolati (ad esempio: alberghi)”. Altro aspetto importante
evidenziato dalla risoluzione è che oggetto della cessione “deve, comunque, essere il caminetto completo, ne sia o
meno prevista la posa in opera: nell’ipotesi infatti che vengano cedute singole parti, ciascuna dovrà essere
assoggettata all’aliquota propria”.
• Nel caso invece di fornitura di materie prime o semilavorate, si applica l’aliquota ordinaria del 20%, qualora si
tratti di semplice compravendita (indipendentemente dai soggetti tra cui è posta in essere) anche se corredata
dall’eventuale posa in opera.
Il criterio discriminate per l’eventuale applicabilità di aliquote agevolate nel caso di materie prime o semilavorate
è nel tipo di contratto che intercorre tra le parti ovverosia se prestazione di servizi dipendente da contratto di
appalto oppure cessione di beni con o senza prestazione accessoria della posa in opera.
Per qualificare un contratto come appalto (piuttosto che vendita con posa in opera), occorre verificare la concreta
volontà delle parti ovvero verificare se prevale l’obbligazione di fare rispetto a quella di dare. Laddove si tratta di
appalto, è applicabile l’aliquota Iva ridotta anche in presenza di materie prime o semilavorate impiegate per la
realizzazione dell’opera commissionata dal cliente (per esempio un impianto idro-sanitario, di riscaldamento,
elettrico, eccetera), precisamente il 4% per interventi di cui alla voce n. 39 della tabella A, parte II, e del 10% per
gli interventi previsti dalle voci 127-septies, 127-duodecies, 127-quaterdecies della tabella A, parte III, nonché per
gli interventi edilizi previsti dall’articolo 7, comma 1, lettera b), della legge 488/1999 (esplicitati al paragrafo n. 4
della circolare 71/2000).
Con riferimento a tale ultima disposizione di natura derogatoria, sempre prorogata nel corso degli anni, va
ricordato che la legge 191/2009 (Finanziaria 2010) l’ha resa stabile, prevedendo “a regime” l’aliquota ridotta del
10% per le manutenzioni ordinarie e straordinarie (lettere a) e b) dell’articolo 31 della legge 457/1978) effettuate
su edifici a prevalente destinazione abitativa privata.
In tal caso, l’applicazione dell’aliquota ridotta è condizionata dall’eventuale impiego dei “beni significativi”
individuati dal Dm 29/12/1999 (ascensori e montacarichi, infissi esterni e interni, caldaie, videocitofoni,
apparecchiature di condizionamento e riciclo dell’aria, sanitari e rubinetteria da bagno, impianti di sicurezza). In
pratica, occorre considerare il valore complessivo della prestazione, individuare il valore del bene significativo e
sottrarlo dal corrispettivo. La differenza costituisce il limite di valore entro cui anche alla fornitura del bene
significativo è applicabile l’aliquota ridotta. Il valore residuo del bene, invece, va assoggettato all’aliquota
ordinaria del 20 per cento.
GLI INTERVENTI DI RECUPERO
Art. 31 lett. a) – Manutenzione ordinaria
Art. 31 lett. b) – Manutenzione straordinaria
Per gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria l’aliquota si riduce dal 20% al 10% solo se i lavori (di
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appalto e non di subappalto) riguardano immobili abitativi o a prevalente destinazione abitativa (cioè con + del
50% della superficie fuori terra destinata a uso abitativo) e sulle relative pertinenze.
Questa agevolazione, a differenza delle altre riguardanti l’Iva in edilizia, è attualmente a regime permanente
Art. 31 lett. c) – Restauro e risanamento conservativo
Art. 31 lett. d) – Ristrutturazione edilizia
Art. 31 lett. e) – Ristrutturazione urbanistica
Aliquote Iva applicabili
Relativamente a restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia ed urbanistica invece l’aliquota
agevolata al 10% spetta anche per gli immobili di tipo non abitativo (comprese le cessioni di beni finiti) e si applica
anche ai subappalti.
Per quanto concerne la fornitura di beni nell’ambito dei predetti interventi su fabbricati a prevalente destinazione
abitativa si riassumono i casi in cui spetta l’aliquota al 10%:
- manutenzioni ordinarie e straordinarie – lett. a) e b): solo per cessioni con posa in opera e tenuto
conto delle limitazioni riguardanti i cosiddetti “beni significativi” (vedasi paragrafo II.XIV lett. C);
- restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia – lett. c) e d): sempre per cessioni di
beni finiti e per cessioni con posa in opera di altri beni e materiali; *
- ristrutturazione urbanistica – lett. e): solo per cessioni di beni finiti (indipendentemente dalla posa in
opera).
Demolizione e fedele ricostruzione
Nell’ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli consistenti nella demolizione
e successiva fedele ricostruzione di un fabbricato identico, quanto a sagoma, volumi, area di sedime e
caratteristiche dei materiali, a quello preesistente, fatta eccezione per le sole innovazioni tecniche relative alla
nuova normativa antisismica.
Pertanto in caso di realizzazione di interventi di demolizione e fedele ricostruzione di un fabbricato "Tupini",
oppure di una "prima casa", non può trovare applicazione
il trattamento fiscale di maggior favore, consistente nell'applicazione dell'aliquota Iva agevolata del 4% prevista,
ai sensi della Tabella A, parte II, del D.P.R. n. 633/1972 punto n. 39), per i contratti di appalto relativi alla nuova
costruzione di tali fabbricati o abitazioni. Ciò in considerazione del fatto che a seguito dell'interpretazione
autentica operata dal T.U. dell'edilizia, gli interventi di demolizione e fedele ricostruzione non possono essere
ricondotti alle ipotesi di nuova costruzione, bensì concretizzano interventi di recupero di edifici preesistenti. Da
quanto sopra esposto si evince inoltre che, quando non c’è fedele ricostruzione, l’intervento successivo alla
demolizione viene assimilato ad una costruzione ex-novo.
Ampliamenti
Gli interventi di ampliamento sono assimilati a quelli di costruzione (la C.M. 219/E/2000 ha anche riconosciuto i
benefici prima casa su tali lavori purchè i nuovi locali non abbiano consistenza tale da poter costituire abitazione a
sé).
In caso di interventi di recupero e contemporaneo ampliamento la R.M. prot. 400039 del 09.03.1985 ha chiarito
che si applica l’Iva 10% limitatamente al restauro e alla ristrutturazione, mentre per l’ampliamento si utilizza
l’aliquota Iva relativa alla costruzione del bene ex-novo.
Lavori di ultimazione di abitazione
I lavori di completamento di un’abitazione sono soggetti al regime Iva previsto dal tipo di permesso a costruire
sulla base del quale essi sono eseguiti, in quanto le agevolazioni Iva legate alla fase di costruzione/
completamento/ristrutturazione di una casa, richiedono necessariamente un titolo abilitativo ai lavori. In assenza
del titolo abilitativo (ad esempio, perché l'impresa di costruzione ha comunicato il termine dei lavori ovvero ha
lasciato scadere il permesso) è difficile sostenere che la casa debba essere ancora completata e pertanto
occorrerà eseguire dei lavori sulla base di ulteriori permessi. Ad esempio la realizzazione di impianti effettuata
successivamente alla costruzione, sulla base di una DIA per interventi di manutenzione straordinaria, segue il
regime previsto per gli acquisti di materiali e le prestazioni di servizi in presenza di interventi di manutenzione
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straordinaria, mentre al contrario l’ultimazione di lavori in pendenza del permesso a costruire segue lo stesso
regime previsto per la costruzione.
TABELLA RIASSUNTIVA
RISERVATI AI SOLI ASSOCIATI I MODELLI PER LA RICHIESTA DELL’IVA AGEVOLATA
Per la riproduzione delle notizie di questo Notiziario o pubblicate sul sito www.donnegeometra.it, si impone l’ indicazione della Fonte :
“Tratto da PROFESSIONE GEOMETRA dell’Associazione Nazionale Donne Geometra” oppure
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il regime iva nell`edilizia - Collegio dei Geometri della Provincia di