Enrico Fuselli L’erba santa del papa Tabacco: legislazione, gestione economica e contrabbando nello Stato Pontificio nel XIX sec. PROPRIETÀ LETTERARIA Tutti i diritti riservati Vietata la riproduzione, anche parziale, senza autorizzazione. © 2015 Fondazione per il Museo Storico Scientifico del Tabacco di San Giustino Museo Storico della Guardia di Finanza di Roma Associazione Nazionale Finanzieri d’Italia Edito dalla Fondazione per il Museo Storico Scientifico del Tabacco di San Giustino In copertina: cartina geografica dello Stato Pontificio tratta da A. Zuccagni Orlandini, Atlante geografico degli stati italiani delineato sopra le migliori e più moderne mappe per servire di corredo alla corografia fisica storica e statistica dell’Italia, 2 voll., Firenze, s.e., 18441845) Enrico Fuselli L’erba santa del papa Tabacco: legislazione, gestione economica e contrabbando nello Stato Pontificio nel XIX sec. In memoria di mio fratello Enrico (! 24/4/1957 – + 5/5/1957) “E io a lui: «Ancor vo’ che mi ‘nsegni e che di più parlar mi facci dono” (Dante, Inferno, VI, vv. 77-78) ! ! Presentazioni! Presentazione del presidente della Fondazione per il Museo Storico Scientifico del Tabacco Il presente testo è un nuovo risultato dell’attività del Museo Storico Scientifico del Tabacco, che è entrato nel secondo decennio della propria attività. Il lavoro di Enrico Fuselli – che ha steso negli anni precedenti per noi un volume e un opuscolo – affronta un tema assai interessante: la gestione del ramo tabacchi nello Stato Pontificio durante l’Ottocento. L’autore affronta con decisione l’argomento, trattando anche altre questioni importanti, come la legislazione riguardante la materia, il contrabbando e l’attività di repressione della Truppa di Finanza pontificia. Si compone così un quadro assai articolato, anche del mondo dei contrabbandieri, nel quale erano presenti gli stessi coltivatori di tabacco (che è, in fin dei conti, la stessa situazione che si verificava nella nostra “Repubblica di Cospaia”). Nel panorama emergono con chiarezza gli interessi – spesso assai divergenti – delle diverse parti in causa: le autorità pontificie, nel XIX sec. continuamente alle prese con gravi problemi di bilancio; gli appetiti commerciali, legittimi, di grandi speculatori appartenenti a importanti famiglie della capitale; l’attività dei contadini, per i quali il tabacco rappresentava, più che una pianta di natura voluttuaria, una fonte di reddito estremamente importante; i contrabbandieri e le guardie di finanza, impegnate in una dura lotta (per frodare l’erario i primi, i secondi per tutelare gli interessi di quest’ultimo). Il testo è interessante perché permette di conoscere un aspetto del mondo del tabacco poco studiato: la legislazione e la gestione delle attività che rientravano, in epoca pontificia, nel monopolio. Il libro consente di aggiungere quindi un altro tassello al mosaico del complesso e variegato mondo che ruotava (e ruota tuttora) attorno alla pianta che ha garantito, per secoli, pane e lavoro a molte persone della nostra terra. Sotto tale aspetto, esso costituisce un altro interessante contributo per una migliore conoscenza della vita dell’alta valle del Tevere, sebbene l’autore non abbia ristretto la propria indagine a questa parte dell’Umbria. Per inciso, mi piace sottolineare come Enrico Fuselli, che pure non vive nel Tifernate, lo consideri come la propria terra natale, che ! ! "! ! ! ! Presentazioni! per lui rappresenta un luogo importante, pregno di tanti piacevoli ricordi (come afferma nella propria “giustificazione dell’impresa”). Tornando, al volume, l’aspetto più importante della ricerca è il recupero della memoria di ciò che è stata nel passato la nostra terra; ciò permette a tutti noi di conoscerla più a fondo, di amarla in modo più completo e, soprattutto, di fare quanto di meglio nelle nostre possibilità per consegnarla nelle migliori condizioni alle future generazioni. Il presidente della Fondazione Stefania Ceccarini Sito internet del Museo Storico Scientifico del Tabacco: http://www.museotabacco.org E-mail: [email protected] ! "! ! ! Presentazioni! Presentazione del presidente del Museo Storico della Guardia di Finanza Il vocabolo “tabacco” evoca inevitabilmente il termine “contrabbando”, perché fin dai tempi più remoti questo prodotto agricolo viene sottoposto a prelievo fiscale ad aliquote sempre elevate. Enrico Fuselli ha spesso rivolto le sue ricerche al fenomeno del contrabbando, come sempre con riferimento ad ambiti territoriali circoscritti e mirando a descrivere i contesti sociali nei quali vivevano i contrabbandieri ed i funzionari dello Stato deputati a contrastarli, cioè i finanzieri ed i doganieri. Anche questo ultimo lavoro, come sempre rigorosamente documentato e di facile lettura, affronta l’argomento del tabacco nello Stato Pontificio, fonte di cospicue entrate erariali ed origine di altrettanto notevoli evasioni. Il capitolo riguardante la normativa sul tabacco, coltivazione, trattamento industriale e commercializzazione e sulle modalità con cui essa veniva applicata dalle autorità, getta un’inedita luce sull’organizzazione fiscale pontificia, per i tempi sorprendentemente efficiente. Meno efficiente, invece, fu il contrasto al contrabbando che fu spietato contro i piccoli trafficanti, ma che verso gli organizzatori ed i finanziatori fu condotta con poca determinazione, forse a causa della diffusa corruzione nelle alte gerarchie dello Stato. Nella parte centrale del libro, Fuselli descrive le astuzie alle quali ricorrevano i contrabbandieri dello Stato Pontificio per ingannare la pubblica finanza, espedienti a ben vedere con i quali i frodatori di tutte le epoche e di tutte le contrade avevano consuetudine. L’originalità di questo capitolo consiste nella descrizione delle minuziose disposizioni di legge e regolamentari che stabilivano le procedure per la scoperta e per la repressione delle contravvenzioni delle leggi di finanza. Tuttavia, per quanto dettagliate fossero le prescrizioni, esse prestavano il fianco ad essere aggirate ed in sostanza consentivano egualmente ai contrabbandieri di perpetrare i loro traffici, seppur con diverse modalità d’azione. Conclude il bel volume la descrizione della Truppa di Finanza pontificia, un organismo poi confluito nella Guardia Doganale del Re- ! ! #! ! ! Presentazioni! gno d’Italia, istituito con il conseguimento dell’unità del Paese, e che nel 1881 assunse la denominazione di R. Guardia di Finanza. La Truppa di Finanza, incaricata di quello che oggi chiamiamo controllo del territorio ai fini fiscali, fu tra le similari istituzioni per la vigilanza tributaria dei regni e principati italiani della prima metà del XIX secolo uno dei più efficienti, tanto che ad essa furono affidati anche compiti extrafiscali, come, ad esempio, la scorta delle diligenze che attraversavano i valichi appenninici, infestati da bande di briganti. Un libro attraente, quindi, del quale si consiglia la lettura non solo agli specialisti della materia che qui troveranno notizie interessanti su un periodo storico del quale poco si è scritto sugli argomenti fiscali, ma anche da tutti coloro che si interessano delle vicende delle comunità dell’Italia centrale che fin da due secoli orsono vivevano e talvolta prosperavano coltivando e commerciando il tabacco. Roma, li 20 aprile 2015 Gen. c.a. Luciano Luciani ! ! $! ! Enrico Fuselli L’erba santa del papa Tabacco: legislazione, gestione economica e contrabbando nello Stato Pontificio nel XIX sec. ! ! ! ! ! Giustificazione dell’impresa Il volume rappresenta una sorta di “summa” (mi si passi il termine aulico) delle mie esperienze di ricercatore e di uomo; sotto l’aspetto editoriale, esso è il terzo che scrivo per la Fondazione per il Museo Storico Scientifico del Tabacco di San Giustino, con la quale collaboro da qualche anno, grazie al rapporto di amicizia che si è instaurato con il presidente, Stefania Ceccarini, e Daniele Bistoni, già direttore e segretario. San Giustino è nell’alta valle del Tevere, in quella parte di Umbria nella quale sono cresciuto (vi giunsi, tantissimi anni fa, a nemmeno un anno di vita, in seguito al trasferimento a Città di Castello di mio padre Giuseppe,1 guardia di finanza). Nel trattare argomenti legati alla storia di questo territorio, avverto la piacevolissima sensazione di parlare di qualcosa che sento profondamente mio; nella valle ho vissuto fino all’inizio dell’adolescenza e a questo soggiorno sono legati alcuni dei ricordi più belli della prima parte della mia vita (i giochi e le baruffe infantili con Alessandra, la figlia del nostro padrone di casa; le lunghe mattine trascorse nelle grandi aule della scuola elementare “San Filippo»; i piacevoli pomeriggi passati con Alessandro, il mio compagno di banco delle scuole elementari, con il quale studiavo, sia a casa sua sia da me…). Posso vantarmi anche dell’appartenenza a un piccolo, ma benemerito e attivissimo, sodalizio culturale della zona, l’Associazione Storica dell’Alta Valle del Tevere, per la cui rivista «Pagine Altotiberine» scrivo articoli. Ho accennato a mio padre; egli mi raccontò, quando ero piccino, la straordinaria storia di Cospaia, la piccola frazione di San Giustino, i cui abitanti riuscirono a reggersi, pur essendo tutti analfabeti, per quasi quattro secoli, coltivando – tra i primi in Italia – il tabacco e spacciandolo di contrabbando. Il toponimo Cospaia è indissolubilmente associato, per me, al ricordo della cara figura paterna. !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 1 Mio padre prestò servizio presso la locale brigata volante dal 1959 al 1971; giunse nella cittadina umbra da Perugia e dopo la lunga permanenza nell’alta valle del Tevere fu trasferito a Rieti, dove concluse la propria carriera di «fiamma gialla» all’inizio del 1980. ! ! ""! ! Giustificazione dell’impresa Alla storia della frazione di San Giustino ho dedicato un volume, un opuscolo e un articolo, comparsi tra 2012 e 2014;2 mi sono occupato, comunque, anche di altri argomenti riguardanti il territorio del comprensorio tifernate.3 Insomma, tutto “cospira” – nei miei purtroppo brevi soggiorni nell’alta valle del Tevere – per commuovermi, spingendomi, “proustianamente”, alla ricerca del tempo perduto, che riemerge talvolta suggerito da luoghi che richiamano alla mia mente episodi di un passato ormai lontano e, sfortunatamente, irrecuperabile… Ho anche la fortuna di avere accanto Cinzia, una straordinaria compagna di vita, che, pur non avendo alcun legame con il Tifernate, asseconda questa “malattia” dell’anima, accompagnandomi nelle mie escursioni nell’alta valle del biondo Tevere. Ho in precedenza parlato di contrabbando; a quest’argomento, poco studiato in maniera scientifica ma spesso, in modo acritico e improvvisato, presentato e giustificato (verrebbe da dire) in chiave quasi encomiastica, come se fosse un mestiere come gli altri, ho dedicato alcuni studi, basandomi sulla documentazione giunta sino a noi e non su stucchevoli ricostruzioni di maniera.4 Anche in questo caso, trovo !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 2 E. FUSELLI, I picchetti della Truppa di Finanza della “sezione” di Cospaia. La lotta al contrabbando al confine con il Granducato di Toscana nel XIX sec., San Giustino, Fondazione per il Museo Storico Scientifico del Tabacco, 2012; IDEM, La Truppa di Finanza a Cospaia, «Pagine Altotiberine», XVII (2013), n. 49, pp. 7-32; IDEM, Cospaia tra tabacco, contrabbando e dogane, San Giustino, Fondazione per il Museo Storico Scientifico del Tabacco, 2014. 3 E. FUSELLI, La Guardia Doganale nell’alta Umbria, «Pagine Altotiberine», XVI (2012), n. 46, pp. 59-78; IDEM, Strade ferrate e ipposidire nell’alta valle del Tevere ottocentesca, «Pagine Altotiberine», XVI (2012), n. 47, pp. 39-51; IDEM, Fighille. Piccola storia di una dogana pontificia, Arese, A. Car Edizioni, 2013; IDEM, Piccola storia documentata del contrabbando tiberino, «Pagine Altotiberine», XVII (2013), n. 50, pp. 27-44; IDEM, Spartizioni, debiti, cause e richieste di arresto nell’Alto Tevere, «Pagine Altotiberine», XVII (2013), n. 51, pp. 141-144; IDEM, La dogana pontificia di Fighille, «Pagine Altotiberine», XVIII (2014), n. 52, pp. 35-52. 4 E. FUSELLI, Piccola storia di contrabbando, «Il Rondò», XIX (2007), pp. 207-212; IDEM, Laveno: storia di lago, contrabbando e sangue, «Terra e Gente», XV (2007), pp. 15-26; IDEM, Il Verbano in grigioverde. Finanzieri, contrabbandieri e storie di lago, «Loci Travalie», XVIII (2009), pp. 25-82; IDEM, La Valdadige in grigioverde, «La Valdadige nel cuore», XVII (2010), pp. 52-63; IDEM, I caduti ed i decorati della Guardia di Finanza nella lotta al contrabbando, in AA. VV., Il contrabbando al confine alpestre nel XIX e XX secolo. Atti del convegno. Como, 2829 maggio 2013, Roma, Museo Storico della Guardia di Finanza, 2013, pp. 315-338; IDEM, Chiusi tra Sua Santità e Sua Altezza Imperiale e Regia. Il contrabbando nel Granducato di Toscana, Roma, A.N.F.I. - Museo Storico della Guardia di Finanza, 2013; IDEM, Il contrabbando sul lago Maggiore durante l’Ottocento, «Storia e storie dalla sponda magra», IV (2013), pp. 3977; IDEM, Il contrabbando nella legislazione del Regno Lombardo-Veneto, «Verbanus», XXXIV (2013), pp. 233-264; IDEM, La dogana pontificia di Salto del Cieco, «Memoria Storica», XXIII ! ! "#! ! ! ! Giustificazione dell’impresa! qualche legame con l’argomento: mia madre Lidia (anch’ella precocemente scomparsa, come mio padre) era nativa dell’alto Varesotto, nei pressi del confine con la Svizzera, terra di frontiera e, manco a dirlo, di contrabbandieri (soprattutto di tabacco). Con molto piacere, ringrazio il presidente e il direttore del Museo Storico della Guardia di Finanza di Roma, gen. c.a. Luciano Luciani e cap. Gerardo Severino, nonché tutti i militari che vi prestano servizio – mar. c. Luigino Marinanza, mar. Massimiliano Trama, app. sc. Antonio Cantoro, app. sc. Federico Farnesi, app. sc. Angelo Rinaldi, app. sc. Giuseppe Saponara, app. Donato Romaniello, fin. sc. Raffaele Fraiese e fin. Francesco Catone – per la preziosa collaborazione fornita e la disponibilità dimostrata. Analogo ringraziamento rivolgo al cortesissimo personale della Biblioteca Comunale “Giosuè Carducci” di Spoleto e alla signora Giovanna Pucci, della Biblioteca Comunale di San Giustino. L’autore Sito personale: http://www.enricofuselli.it E-mail: [email protected] !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! (2014), n. 43, pp. 97-108; IDEM, Quando l’Umbria era terra di confine... Finanzieri e dogane dal 1860 al 1870, «Memoria Storica», XXIII (2014), n. 44, pp. 75-89; IDEM, Contrabbando nella Riviera d’Orta, «Le Rive», XXIV (2014), n. 2/3, pp. 19-22; IDEM, La Guardia Doganale nel Veronese. La situazione all'inizio del 1866, «La Valdadige nel cuore», XXI (2014), pp. 19-27. ! "#! Un’illustrazione ottocentesca della “Nicotiana tabacum” (immagine tratta da F.M. BLANCO, Flora de Filipinas. Gran edición. Atlas II, Manila, Establecimiento tipográfico de Plana y C., 1880-1883) ! ! "#! ! ! La gestione del ramo tabacchi Il monopolio del tabacco5 fu istituito nello Stato della Chiesa durante la dominazione francese; nelle province romagnole ed emiliane esso fu introdotto nel 1798, poco dopo il trattato di Tolentino del 1797, che aveva portato alla loro cessione a favore della Repubblica Cisalpina (stato-fantoccio della Francia rivoluzionaria).6 Nelle Marche, in Umbria e nel Ducato d’Urbino esso ebbe inizio nel 1808, allorché tale parte dello stato romano fu aggregata al Regno d’Italia, nel quale era stata creata l’Amministrazione dei Sali, Tabacchi, Polveri e Dazi di consumo;7 nelle rimanenti province la privativa8 del tabacco fu la logica conseguenza dell’annessione di Roma (e di ciò che era rimasto dello Stato della Chiesa) all’Impero francese.9 Volendo essere più precisi, si trattava sostanzialmente di un ritorno all’antico. La privativa del tabacco nello Stato della Chiesa venne istituita nel XVII secolo da papa Alessandro VII, con i chirografi del !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 5 Volendo tracciare una brevissima storia delle imposizioni sul tabacco nel passato, nei primi tempi in genere si ebbe un dazio doganale, quindi si passò al monopolio della fabbricazione e della vendita (alcuni stati tornarono in seguito a una tassa sull’importazione e sulla fabbricazione, alla quale talvolta si accompagna una tassazione sulla produzione); vedasi A. CRISCUOLO, Le finanze del Regno di Italia considerate dal punto di vista storico ed amministrativo, Napoli, Società Editrice, 1873, p. 163. 6 Nella repubblica “sorella” il monopolio dei tabacchi era stato introdotto con la Legge del 2 termidoro 1798 colla quale la nazione si riserva provvisoriamente la privativa dei tabacchi in tutta la repubblica, in Leggi della Repubblica Cisalpina dal giorno dell’installamento del corpo legislativo, vol. V, Milano, Stamperia Italiana e Francese, 1798, pp. 109-113. 7 L’istituzione dell’amministrazione era stata disposta con il Decreto del 28 giugno 1805 sull’organizzazione dell’Amministrazione dei Sali, Tabacchi, Polveri, e Dazj di consumo, in Bollettino delle leggi del Regno d’Italia, parte I, Milano, Regia Stamperia Veladini, s.a., p. 348. 8 Vedasi G. BOCCARDO, Dizionario della economia politica e del commercio, Torino, Sebastiano Franco e Figli e Comp. Editori, 1857-1861, vol. IV, p. 192: “È, in generale, la facoltà esclusiva che taluno possiede di fare una cosa, di esercitare un commercio, una industria, senza incorrere l’altrui competenza. Si possono distinguere le privative in due generali categorie, a seconda che spettano al governo per una ragione fiscale, o sono concedute a privati cittadini o a compagnie con un fine protezionistico e regolamentario. Della prima specie è la fabbricazione e la vendita del sale, del tabacco, delle polveri e dei piombi”. 9 Il provvedimento che dispose l’istituzione del monopolio negli stati romani fu l’Ordine della Consulta Straordinaria per gli Stati Romani del 22 settembre 1809 – “Della vendita esclusiva del tabacco negli stati romani”, in Bollettino delle leggi e decreti imperiali pubblicati dalla Consulta Straordinaria negli stati romani, vol. V, Roma, Luigi Perego Salvioni, 1810, pp. 307-313 (testo in francese e in italiano); per il decreto imperiale del 28 agosto 1808 – “Sulla coltivazione del tabacco”, vedasi Ivi, pp. 313-317.! ! ! "#! ! La gestione del ramo tabacchi! ! 21 agosto e del 15 dicembre 1655;10 tuttavia Benedetto XIV con la cedola di motu-proprio del 21 dicembre 1757 eliminò dal 1° aprile 1758 l’appalto dei tabacchi,11 considerato “inappropriato” per il regime papale.12 Dal 1758, quindi, divenne libera l’introduzione nello Stato Pontificio dei tabacchi provenienti dall’estero.13 Nel 1786, al momento dell’istituzione delle dogane ai confini dello stato,14 il tabacco “forastiero in foglia” venne tassato del 4% (al quale, per l’ingresso in Roma, si aggiungeva un ulteriore 2%), mentre per quello lavorato “in polvere, bastoni o in corda” l’imposizione era del 14% (con l’ulteriore aggravio, per l’introduzione nella capitale, di un altro 4%).15 Alla fine del convulso periodo napoleonico, restaurato il governo del papa-re, il sistema introdotto dai Francesi fu mantenuto e affidato in appalto da Pio VII, tornato sul soglio pontificio nel 1814.16 Inizialmente esso fu attribuito al conte Alessandro Cardelli; successivamente si ebbe una serie di appalti e di amministrazioni. Una di queste, voluta da papa Pio VII, vide come amministratore camerale de’ sali e tabacchi il conte Felice Aluffi (uomo che, pare, non abbia brillato particolarmente per capacità), 17 affiancato da tre amministratori cointeressa- !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 10 C. CAPALBO, L’economia del vizio. Il tabacco nello Stato Pontificio in età moderna fra produzione e consumo, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 1999, p. 52; G. MORONI, Dizionario di erudizione storico ecclesiastica da san Pietro sino ai nostri giorni, vol. LXXII, Venezia, Tip. Emiliana, 1855, p. 186. 11 L’appalto era stato concesso nel 1752 durante il pontificato dello stesso Benedetto XIV a Domenico Antonio Zappardini, per un periodo di 36 anni, con un cespite per la Camera Apostolica di 86.000 scudi annui (MORONI, Dizionario di erudizione storico ecclesiastica da san Pietro sino ai nostri giorni, vol. LXXII, cit., p. 186).! 12 CAPALBO, L’economia del vizio..., cit., p. 161. Per il testo del documento, vedasi Cedola di motu proprio del 21 dicembre 1757 di n.s. papa Benedetto XIV sopra l’abolizione dell’appalto del tabacco, in Della coltivazione del tabacco, 2a ed., Roma, s.e., 1758, pp. 86-101. Le modalità di attuazione vennero specificate con l’Editto del Tesoriere Generale del 27 dicembre 1757 sopra l’abolizione del tabacco, in Ivi, pp. 102-105. 13 San Giustino, Archivio del Museo Storico Scientifico del Tabacco, Editto del Tesoriere Generale del 27 aprile 1758 sopra la libera introduzione de’ tabacchi forestieri. 14 Editto del monsignor Tesoriere Generale del 30 aprile 1786 sulle gabelle alle dogane dei confini dello Stato Pontificio, in Raccolta delle leggi e regolamenti dell’Amministrazione Generale dei Dazj indiretti ed altri diritti concentrati nella medesima, Roma, Stamperia della Reverenda Camera Apostolica, 1833, vol. I, pp. 125-143.! 15 Tariffa generale, in Editto generale sulle gabelle alle dogane ai confini dello Stato Ecclesiastico colla nuova tariffa proporzionale, Roma, Stamperia della Reverenda Camera Apostolica, 1786. 16 G. CALINDRI, Saggio statistico storico del Pontificio Stato, Perugia, Tip. Garbinesi e Santucci, 1829, p. 638.! 17 L’autore di un volume sull’amministrazione, F. LANCI, Dell’Amministrazione Cointeressata de’ sali e tabacchi, Roma, Tip. Monaldi, 1848, p. 5, lo definì “uomo di assai leggiera e rimessa ! ! "#! ! La gestione del ramo tabacchi! ! ti: Giuseppe Rossi Vaccari, Luigi Polidori e Pietro Paolo Papari. Gli uffici dell’amministrazione furono inizialmente sistemati a palazzo Poli;18 in prosieguo di tempo, essi passarono prima a palazzo Muti Papazzurri, in piazza della Pilotta (1831) e a palazzo Torlonia, in piazza Venezia poi (1844).19 Una nota dell’Amministrazione Generale de’ Sali e Tabacchi negli Stati Pontificj del 23 luglio 1817 si occupò delle “piantagioni in frode”; sebbene la coltivazione del tabacco fosse vietata in tutto il territorio statale, sembra che in realtà il divieto non fosse totalmente rispettato, per cui l’Amministrazione si rivolse ai singoli governatori affinché provvedessero a “discuoprire, confiscare, e svellere colle radici le piante, e distruggerle”. Scoperta una violazione della legge, si doveva redigere il relativo processo verbale e, infine, era previsto un premio, sia per il governatore, sia per l’assessore camerale, artefici della scoperta e della distruzione delle piante coltivate illegalmente.20 Nel 1820 figurava come direttore generale dell’Amministrazione de’ Sali e Tabacchi Giacomo Longhi.21 Nello stesso anno monsignor Cristaldi istituì l’Amministrazione Camerale dei Sali e Tabacchi, affidata ancora al conte Aluffi, che durò fino al 1830. L’editto del febbraio 1821 del Camerlengo permise che la coltivazione del tabacco22 fosse estesa anche alle delegazioni di Rieti, Frosinone e alla Comarca di Roma.23 Un ordine circolare del Tesoriere Generale del 1821 autorizzò, sottoponendole a una chiara normativa, le perquisizioni domiciliari !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! tempra d’intelletto”. Assai diverso il ritratto di Aluffi, nativo di Rieti, presente in S. COLELLI, Il parto della vergine poema di Sannazzaro tradotto dal latino, Roma, Stamperia De Romanis, 1817, p. XII: “Dove lascio il sig. cav. Felice Aluffi, che alle nobilissime qualità di spirito, riunisce cognizioni in ogni genere di scienze, ed in quello particolarmente della pubblica economia, per cui Roma invidiandolo alla sua patria Rieti ne lo ha rapito per affidargli una delle più gelose [sic] amministrazioni dello Stato?”. 18 MORONI, Dizionario di erudizione storico-ecclesiastica…, vol. LXXII, cit., p. 189. 19 Ivi, p. 191.! 20 Circ. n. 377 – Div. Legale – “Piantagioni in frode. Istruzioni e processure” dell’Amministrazione Generale de’ Sali e Tabacchi negli Stati Pontificj del 23 luglio 1817, in AMSGDF, Bandi finanziari dello Stato della Chiesa nel secolo XIX. 21 Notizie per l’anno M.D.CCC.XX., Roma, Stamperia Cracas, s.a., p. 103. 22 Si trattò dell’unica delle essenze di origine esotica, delle quali si tentò la coltivazione, che ebbe duraturo successo; vedasi M. CARAVALE – A. CARACCIOLO, Lo Stato Pontificio da Martino V a Pio IX, «Storia d’Italia», vol. XIV, Torino, UTET, 1978, p. 602.! 23 Editto del Camerlengo del 27 febbraio 1821 – “Sulla coltivazione delle foglie di tabacco”, in AMSGDF, Bandi finanziari dello Stato della Chiesa nel secolo XIX. ! ! "$! ! La gestione del ramo tabacchi! per scoprire i contrabbandi a danno della regalia dei sali e tabacchi; i funzionari della stessa (o chiunque altro nutrisse dei sospetti) dovevano rivolgersi all’assessore camerale della propria provincia, indicando il luogo in cui si riteneva che fosse commesso il contrabbando e gli indizi a sostegno. L’assessore camerale, esperite le necessarie indagini e ravvisata la sussistenza dei sospetti, autorizzava la perquisizione, da eseguirsi di giorno, alla presenza di un ispettore o di un ministro della Regalìa e di due testimoni. A operazione eseguita, l’assessore camerale doveva stenderne il processo verbale; in caso di rinvenimento di generi di contrabbando, gli stessi dovevano essere immediatamente trasportati nella cancelleria dell’assessore camerale.24 Nel 1822 l’Amministrazione Camerale dei Sali e Tabacchi aveva gli uffici principali nelle città di Roma, Ancona e Bologna, che sovrintendevano a una serie di articolazioni periferiche;25 le città di Ancona e Bologna ospitavano due vice-amministratori.26 Nel settembre 1827 un funzionario dell’Amministrazione scrisse al Tesoriere Generale, approvando la decisione di quest’ultimo di mantenere in servizio due “legni guardacoste”, imbarcazioni in grado di tenere il mare e di contrastare efficacemente il contrabbando consumato per mare, mentre esprimeva dubbi riguardo l’impiego dei lancioni, privi di coperta. Il funzionario aggiungeva che i danni per l’Amministrazione dovuti al contrabbando erano notevoli: In affare di dogana bisogna che il contrabbandiere azzardi un dieci, o un venti per guadagnare uno, e chi ha fior di senno conviene che ci pensi. In affare di sali e tabacchi s’azzarda uno per guadagnar almen quattro e talvolta anche sei e sette.27 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 24 Ordine circolare del Tesoriere Generale del 23 gennaio 1821 agli assessori, e cancellieri camerali, ispettori, ed altri ministri della Regalìa de’ Sali, e Tabacchi, in AMSGDF, Bandi finanziari dello Stato della Chiesa nel secolo XIX. 25 Circ. del Tesorierato Generale del 18 agosto 1822 sull’introduzione della salamoja per rinfrescare i barili del pesce salato, in Raccolta delle leggi e regolamenti dell’Amministrazione Generale dei Dazj indiretti ed altri diritti concentrati nella medesima, Roma, Stamperia della Reverenda Camera Apostolica, 1833, vol. II, pp. 161-162. 26 Notificazione del Tesoriere Generale del 5 febbraio 1825 – “Concessione di favori all’industria de’ salatori di pesci di mare”, in Raccolta delle leggi e regolamenti dell’Amministrazione Generale dei Dazj indiretti ed altri diritti concentrati nella medesima, cit., vol. II, p. 535. 27 Nota del 23 settembre 1827 dell’Amministrazione de’ Sali e Tabacchi per le province delle Marche e del Ducato d’Urbino al Tesoriere Generale, in G. OLIVA, La Guardia di Finanza pontificia, Roma, Museo Storico della Guardia di Finanza, 1979, pp. 347-348. ! ! "%! ! ! La gestione del ramo tabacchi! ! Conosciamo, grazie a un documento del 1829, come erano venduti i tabacchi (oltre al sale); ogni rivenditore – “spacciatore” – doveva ottenere l’autorizzazione rilasciata dal Tesoriere Generale o dall’Amministrazione. Lo spacciatore, oltre a vendere i generi, aveva il compito di scoprire e denunciare ogni forma di contrabbando, nella propria qualità di “Commesso dell’Amministrazione”; egli poteva gestire solamente uno spaccio, aiutato da membri conviventi della propria famiglia. Era vietata la cessione dell’esercizio, nel quale non era possibile vendere altri generi che potessero guastare il tabacco; la rivendita doveva essere munita dell’insegna “Spaccio Camerale di sali e tabacchi” (o di sali o tabacchi, a seconda dei generi venduti). Lo spacciatore doveva rifornirsi dalla Soprintendenza nella cui circoscrizione si trovava la rivendita (pena, in caso di violazione, l’accusa di contrabbando). Il rivenditore doveva rispettare l’orario di apertura e le tariffe fissate dall’Amministrazione; norme piuttosto rigide regolavano il rifornimento e l’arrivo dei generi di privativa. Gli era vietato, inoltre, bagnare i tabacchi, miscelare diverse qualità e non doveva essere titolare di piantagioni28 Nel 1831, per affrontare la difficile situazione del debito pubblico, fu costituita una società di imprenditori romani che assicurò un prestito di 500.000 scudi al governo pontificio, ottenendo in cambio come garanzia l’azienda dei sali e tabacchi, gestita in compartecipazione con la Camera Apostolica. Tale situazione si protrasse fino al 1843, anno in cui la concessione fu assegnata al solo principe Alessandro Torlonia.29 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 28 Istruzione agli spacciatori dell’Amministrazione Generale Camerale de’ sali e tabacchi negli Stati Pontifici del 2 novembre 1829, in Raccolta di leggi e regolamenti sulle regalìe, tasse, e privative camerali, Roma, Stamperia della Reverenda Camera Apostolica, 1832, pp. 368-372.! 29 L’intraprendente principe Alessandro Torlonia assunse anche l’appalto per la Regia Cointeressata dei Tabacchi nel Regno delle Due Sicilie, in base al contratto sottoscritto il 19 agosto 1833, che fu integrato con una nuova scrittura stipulata il 10 febbraio 1835; cfr. Contratto di fabbricazione e trasporto e di Regia cointeressata della vendita dei tabacchi stipulato il dì 10 febbraio 1835, s.l., s.e., s.d. (per il contratto del 1833, cfr. Ivi, p. 2). Sempre nel regno meridionale, alla gestione Torlonia, che terminò nel 1842, succedette quella di Domenico Benucci (il subentro comportò anche una lite tra le due parti, che si concluse con un arbitrato); cfr. Pel sig. principe Torlonia contra il sig. Domenico Benucci, Napoli, Stamperia e Cartiera del Fibreno, 1843, p. 3. Sulla contesa tra il duca e Benucci, cfr. Giudizio arbitrale fra Torlonia e Benucci. Contratto ! ! "&! ! La gestione del ramo tabacchi Altra stampa raffigurante una varietà di tabacco, la “Nicotiana rustica” (immagine tratta da H.A. Köhler-G. Pabst, Köhler's Medizinal-Pflanzen in naturgetreuen Abbildungen mit kurz erläuterndem Texte: Atlas zur Pharmacopoea germanica, Gera, Franz Eugen Köhler, 1887) Pare che l’Amministrazione Camerale dei Sali e Tabacchi non sia stata propriamente un modello di efficienza: Fortunato Lanci, “primario ministro dell’Amministrazione cointeressata”,30 ne tracciò un profilo impietoso: !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! d’appalto, in Cause italiane civili, criminali e commerciali discusse dal 1800 fino ai nostri giorni, vol. IX, Prato, Tip. Aldina, 1850, pp. 229-280. 30 MORONI, Dizionario di erudizione storico-ecclesiastica…, vol. XXII, cit., p. 192.! ! "#! ! La gestione del ramo tabacchi! Una immensa turba di notabili provinciali erano preposti all’amministrazione delle soprantendenze e dispense, senz’altro merito che quello di essere fratelli, nipoti, cognati o parenti in qualsivoglia grado, di chi avea potenza alla corte; e molti d’essi aveano perfino officio di ispettori e andavano fastosi e lindi conversando pei ritrovi di aristocrazia, quando appunto, vestito un ruvido cappotto, avrieno dovuto inforcare un cavallo e aggirarsi, non ostanti le intemperie della stagione, pei confini di terra e di mare ad impedire il contrabbando: tanto dissimile era l’officio dagli officiali! Le soprantendenze, le dispense, i magazzini moltiplicati in numero irrazionale ad effetto far luogo e provvisione ad impiegati del torno di quelli qui accennati, e distribuiti senza alcun provvido consiglio e a solo comodo delle persone e delle città attinenti a chi avea le redini della pubblica amministrazione. […] Le provviste de’ tabacchi esteri erano fatte senza alcuna norma commerciale, senza alcuna previdenza; senza allargarsi dai porti più vicini, senza cognizioni dei prezzi correnti, senza cura per le più squisite e perfette qualità.31 Nel 1830, comunque, furono vendute 1.757.492 libbre di tabacco (corrispondenti a 595.789 kg), per un “prodotto” di 35.638 scudi, pari a 189.594 lire italiane.32 La decisione di istituire l’Amministrazione Cointeressata nacque nel 1831, in un momento particolarmente difficile per lo Stato Pontificio, sconvolto dalla rivoluzione e con l’erario pubblico assolutamente “esausto”; alcuni sudditi romani – definiti da Lanci “uomini di prudenza e di accorgimento, esperti delle faccende camerali e dell’azienda de’ sali e tabacchi” – disposti a concedere il prestito di 500 mila scudi al governo pontificio, proposero di garantirlo con la creazione dell’Amministrazione Cointeressata. Sottoposto un capitolato redatto secondo le proprie intenzioni al pontefice, iniziarono a cercare i “capitalisti” disposti a investire nell’impresa; essi furono i fratelli Alessandro, Carlo e Marino Torlonia e il marchese Camillo Pizzardi. Il contratto ebbe inizio con il 1° luglio 1831 e rimase in vigore fino al 30 giugno 1843.33 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 31 LANCI, Dell’Amministrazione Cointeressata…, cit., pp. 5-6. Anche MORONI, Dizionario di erudizione storico-ecclesiastica…, vol. XXII, cit., p. 189, esprime un giudizio analogo. 32 G. CAPPELLARI DELLA COLOMBA, Le imposte di confine. I monopoli governativi e i dazi di consumo in Italia, Firenze, Stamperia Reale, 1866, p. 235.!! 33 LANCI, Dell’Amministrazione Cointeressata…, cit., pp. 9-10. ! ! '"! ! ! La gestione del ramo tabacchi! ! Il contratto contemplò, oltre a una sostanziosa anticipazione da parte degli appaltatori (500 mila scudi), una corresponsione annua di 785.000 scudi (che aumentò, nel corso del contratto, fino a oltre un milione) e una percentuale sugli utili. Le autorità pontificie scelsero la via dell’appalto non solo per mettere ordine nel settore, ma soprattutto per assicurarsi entrate sicure, in un periodo in cui gli altri cespiti fiscali erano assai aleatori. I moti del 1831, la grave crisi politica e i problemi di natura economica avevano, infatti, reso difficile la riscossione dei tributi.34 La gestione di Alessandro Torlonia35 e soci fece segnare importanti risultati: raddoppiò il numero dei dipendenti degli uffici e delle fabbriche di tabacco e si ebbe l’apertura di molte rivendite, a dimostrazione del continuo incremento dei consumi. Dal 1831 in poi, una parte del profitto maturato grazie alla “regalia36 de’ sali e tabacchi”, fissata in 50 mila scudi, venne impiegato per il consolidamento del debito pubblico dello Stato Pontificio; mensilmente il cassiere della Regìa dovette versare mensilmente, a tal scopo, la somma di 4166.66 1/5 al Banco del Sacro Monte di Pietà, a vantaggio della Cassa di Ammortizzazione per la progressiva estinzione del debito pubblico, per un periodo di dieci anni. Dal 1841, la stessa Regìa avrebbe conti- !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 34 La condizione di crisi dello Stato Pontificio era talmente evidente da preoccupare le grandi potenze europee, che invitarono, con un memorandum, papa Gregorio XVI ad attuare alcune riforme ritenute ormai indispensabili. Il pontefice, sdegnato, respinse la richiesta, bollandola come un’inaccettabile intromissione negli affari interni dello Stato Pontificio. Per il testo del documento, vedasi L. C. FARINI, Lo stato romano dal 1815 al 1850, Firenze, Le Monnier, 1850, vol. I, pp. 55-58. 35 Assai negativo dato il giudizio sulla gestione dell’appaltatore dall’anonimo estensore dell’Indirizzo al successore di Gregorio XVI scritto per cura di un galantuomo, s.l., s.e., 1846, p. 60: “I di lui agenti hanno demoralizzato tutti i buoni e schietti abitanti che sono lungo il lido del mare dal Tronto a Comacchio e sull’altro lido del Mediterraneo. Ha istituito una polizia composta di sgherri armati, i quali abusano della protezione che loro accorda il governo. Ha posto la diffidenza nelle famiglie, il sospetto fra gli amici e parenti, ha favorito lo spionaggio, ha comprato i tradimenti, ha tradito la buona fede de’ sudditi, ha tolto all’amore del governo mille cuori devotissimi. Ha corrotto magistrati, ha sedotto soldati, ha sacrificato molti individui, ha immiserite comode famiglie, ha deteriorato il commercio di mare, l’industria pubblica e privata. Che più? Ha turbato colle sue perquisizioni la sacra pace dei religiosi, delle vergini di Gesù Cristo, le ceneri de’ defunti”. 36 Il termine indica “ciascuno dei vari diritti pertinenti al sovrano, consistenti in prerogative amministrative e giurisdizionali e nella facoltà di riscuotere dai sudditi vari tributi in danaro o in natura” (T. DE MAURO, Grande dizionario italiano dell’uso, Torino, UTET, 2000, vol. V, p. 450). ! ! ''! ! La gestione del ramo tabacchi! nuato a versare ogni anno la somma di 50 mila scudi alla stessa Cassa di Ammortizzazione.37 Il contratto di appalto a favore del principe Torlonia, stipulato nel 1843, contemplò una corrisposta annuale all’erario di un milione e 300 mila scudi e una quota sugli utili d’azienda del 34 %, a conferma della prosperità del ramo tabacchi. Nonostante le forti pressioni esercitate dal principe Alessandro Torlonia e la sua proposta di aumentare del 40 % la “corrisposta” annua, alla scadenza dell’appalto il governo pontificio decise di tornare alla gestione diretta del ramo tabacchi.38 Durante tale periodo, la produzione crebbe in maniera notevole, arrivando, durante il primo appalto a 394.000 kg e a 700.000 nel secondo.39 Nel 1853, la Regalìa dei sali e tabacchi fruttò all’erario pontificio la somma di 1.494.639,72,2 scudi, mentre la vendita del tabacco prodotto nei territori di Benevento e Pontecorvo assicurò un introito di 889,46,5 scudi, ai quali si aggiunsero 626,75,5 scudi per il dazio di esportazione delle foglie di tabacco e per la tassa di imballaggio sulle medesime (a fronte di spese bassissime, per 2.500 scudi).40 Secondo Lanci, i buoni risultati della Regalìa furono la conseguenza di tre scelte operate dagli imprenditori: guarentire con accurata e bene intesa sorveglianza l’amministrazione dal contrabbando; scegliersi acconci e fedeli officiali, remunerandoli lautamente; perfezionare le fabbricazioni de’ tabacchi, tanto per la squisitezza delle foglie domandate a comporli, quanto per la accurata manipolazione, composizione e custodia loro.41 Un’altra fonte testimonia del grande interesse dimostrato dal principe Torlonia per la qualità del tabacco prodotto nel Regno delle !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 37 Motu proprio di papa Gregorio XVI dell’11 giugno 1831 – “Ordinamento della Cassa di Ammortizzazione, ed istituzione di una nuova rendita estinguibile in dieci anni”, in Raccolta delle leggi e disposizioni di pubblica amministrazione nello Stato Pontificio, vol. I, Roma, Stamperia della Reverenda Camera Apostolica, 1834, pp. 6; 8; 12. 38 D. FELISINI, “Quel capitalista per ricchezza principalissimo”. Alessandro Torlonia principe, banchiere, imprenditore nell’Ottocento romano, Soviera Mannelli, Rubbettino Editore, 2004, pp. 158-160. 39 CAPPELLARI DELLA COLOMBA, Le imposte di confine…, cit., p. 235. 40 Allegato n. 3 a Stato Pontificio. Conto consuntivo generale della pubblica amministrazione per l’esercizio 1853 e bilancio generale al 31 decembre detto anno, Roma, Tip. della Reverenda Camera Apostolica, 1855, pp. 92; 97. 41 LANCI, Dell’Amministrazione Cointeressata…, cit., p. 18. ! ! '(! ! ! La gestione del ramo tabacchi! Due Sicilie e nello Stato Pontificio; si legge in un documento del 1868: Si racconta del Torlonia che, avendo l’appalto dei tabacchi nel Napoletano e nello Stato Pontificio, faceva studi incessanti ed esperienze e piantagioni di prova e ricerche e analisi chimiche d’ogni maniera. […] Anch’egli obbediva alla legge naturale di questo genere di affari: studiavasi, cioè, di ottenere i migliori tabacchi conseguiti colla minore spesa. E difatti i zigari [sic] e trinciati, ammaniti da quell’appaltatore milionario, furono, sinora, ch’io mi sappia, i migliori delle manifatture italiane.42 Moroni fornisce molte informazioni che permettono di comprendere le differenze tra le due gestioni; quella di Torlonia vendette 1.492.286 libbre di tabacchi in più. Questo incremento derivò “da solerti cure, da indefesse sorveglianze, da’ bravi e ben stipendiati ufficiali”; si ebbero un totale di 2.600 impiegati nell’amministrazione Torlonia (ben 1.600 in più rispetto alla precedente gestione) e 2.561 rivenditori (in precedenza erano stati 1.729). Il consumo complessivo di tabacco, negli anni Cinquanta, era di 2.484.000 libbre annue (con un aumento di 786.000 libbre rispetto alla media annua dell’Amministrazione Camerale).43 Che i prodotti dell’Amministrazione Cointeressata pontificia fossero veramente di qualità, lo testimoniò anche un viaggiatore d’eccezione, il grande storico Ferdinand Adolf Gregorovius, che parlando del proprio passaggio del “confine dell’acqua santa” tra Stato della Chiesa e Regno delle Due Sicilie, scrisse: Non tardai ad arrivare alla dogana romana, la quale trovasi in una casa isolata sulla strada, e dove le guardie di finanza uccidevano il tempo fumando il loro sigaro, i quali per dirlo di passaggio, son buoni nello Stato Pontificio, e pessimi in quello di Napoli.44 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 42 E. BIRAGHI, La convenzione del 23 giugno 1868 per l’appalto dei monopoli dei tabacchi nel Regno d’Italia, Napoli, Grande Stabilimento Tipo-litografico dei Fratelli De Angelis, 1868, pp. 60-61.! 43 MORONI, Dizionario di erudizione storico-ecclesiastica…, vol. LXXII, cit., p. 194. 44 F. A. GREGOROVIUS, Ricordi storici e pittorici d’Italia. Traduzione dal tedesco di Augusto Di Cossilla, Milano, Editore F. Manini, 1865, vol. II, p. 84. ! ! ')! ! ! La gestione del ramo tabacchi! ! La Repubblica Romana, nel corso della propria breve stagione, adottò scelte politiche assolutamente contrarie a quelle del governo pontificio; un decreto dei triumviri Armellini, Mazzini e Saffi del 21 aprile 1849 abolì l’appalto dell’Amministrazione Cointeressata anche per il tabacco45 (quello per il sale era stato eliminato appena qualche giorno prima, il 15 dello stesso mese).46 Un successivo decreto del Triumvirato, che istituì la “Direzione Generale comprendente l’Amministrazione del Dazio consumo, Sali e Tabacchi, Diritti riuniti e Stabilimenti delle Saline”, indicò la ratio che lo aveva indotto ad assumere la decisione: “Considerato che la delegazione ai privati dell’esercizio dei diritti fiscali include sempre gravezza, e spesso vessazioni pel popolo”.47 L’appalto venne ripristinato con la fine della rivoluzione a Roma e la seconda Restaurazione, che annullò tutte le disposizioni assunte dal governo rivoluzionario.48 Non mancarono, tuttavia, le critiche anche per tale tipo di gestione: l’anonimo estensore di un libello indirizzato al successore di Gregorio XVI, comparso nel 1846, stigmatizzò l’adozione dell’appalto della regalìa: Gli appaltatori degli altri rami sono anch’essi più o meno dannosi allo Stato, sia dal lato economico, sia dal lato morale. Ma la perversità è massima nell’amministrazione de’ tabacchi, ed è argomento di gravissimi scandali, da che l’imbecillità di un papa egoista ne diè la privativa all’appaltatore recente. […] Quando la fabbricazione de’ tabacchi era libera, v’era fra i commercianti una gara utilissima, venivano occupati sperimentati artisti nazionali, ed in questo maleaugurato bisogno del popolo si provvedeva con soddisfazione dell’odorato, e con moderatissimo incomodo delle borse. […] Io mi sono !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 45 Decreto del Triumvirato del 21 aprile 1849, in Bollettino delle leggi, proclami, circolari, regolamenti ed altre disposizioni della Repubblica Romana, Roma, Tip. Nazionale, 1849, pp. 453454. 46 Decreto del Triumvirato del 15 aprile 1849, in Bollettino delle leggi, proclami…, cit., pp. 365366. 47 Decreto del Triumvirato del 9 maggio 1849, in Bollettino delle leggi, proclami…, cit., pp. 639640. 48 Notificazione della Commissione Governativa di Stato del 2 agosto 1849 – “Disposizione della Commissione Governativa di Stato colla quale si annullano tutti gli atti emanati dopo il 16 novembre 1848”, in Raccolta delle leggi e disposizioni di pubblica amministrazione nello Stato Pontificio emanate nel pontificato della santità di nostro Signore papa Pio Nono felicemente regnante, vol. III, Roma, Stamperia della Reverenda Camera Apostolica, 1851, p. 17: “Art. 1. Le leggi e le disposizioni qualunque emanate dal 16 novembre 1848 sono nulle e di niun effetto”. ! ! '*! ! La gestione del ramo tabacchi! diffuso a parlare a lungo di questo appalto, poiché è quello che più degli altri tirannicamente amministrato, e mal si sopporta dai popoli che alle oppressioni del governo si aggiunga quella d’un esoso privato, che con le sue ladronerie si compera ormai i domini della santa sede.49 Altra illustrazione della “Nicotiana tabacum” (immagine tratta da J. BIGELOW, American medical botany, Boston, Cummings and Hilliard, 1817-1821) Anche mons. Peraldi – un ecclesiastico, non un intransigente mazziniano – salutò con soddisfazione la fine dell’appalto del ramo sali e tabacchi. Ecco cosa scrisse in un’opera dedicata alle condizioni dello Stato Pontificio nei fatali anni Cinquanta del XIX secolo: Gran lode sia resa all’odierno governo romano, che ha testè proclamata l’abolizione del grand’appalto del sale, e tabacco, dato con ciò un gran passo nei buoni principj di politica economia, e reso glorioso omaggio agl’insorti !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 49 ! Indirizzo al successore di Gregorio XVI, cit., 1846, pp. 61-62. ! '#! ! ! La gestione del ramo tabacchi! ! lumi della scienza finanziera. Fu anche un atto benemerito di sociale giustizia, cui plaudiranno i suoi popoli affrancati dalla legge, che loro imponeva l’interesse privato.50 Prima di loro, 17 gennaio 1832 la penna arguta di Giuseppe Gioacchino Belli aveva apostrofato come “ladri” i detentori dell’appalto di sali e tabacchi: S’oggiggiorno tornassino ste cose, dico de diventà ssale in un sarto tutte le donne avare e le curiose, co le molliche sole de lo scarto ce se farebbe un ber letto de rose a sti ladri futtuti de l’apparto.51 Con il 31 dicembre 1855 ebbe termine il contratto di amministrazione cointeressata; in previsione di ciò, il Ministero delle Finanze dispose l’istituzione dell’Amministrazione Governativa della Regìa Pontificia dei sali e tabacchi.52 L’amministrazione riguardò tutto il territorio dello stato (quindi anche la delegazione di Benevento e i centri di Pontecorvo e S. Oliva, salvi tuttavia le leggi, i regolamenti e le discipline vigenti e in rapporto con le convenzioni tra lo Stato Pontificio e il regno meridionale); essa avrebbe avuto la durata di 12 anni (dal 1° gennaio 1856 a tutto il 1867). Responsabile – davanti al Ministero delle Finanze – fu il gestore, di nomina papale, capo di tutta l’azienda; concordate con il ministro le massime e le norme riguardanti provviste, fabbricazione e vendita dei generi di privativa, il gestore aveva piena libertà d’azione. Al fine di permettere la distribuzione degli utili anche fra i sudditi, venne disposta la costituzione di un fondo di un milione di scudi, diviso in 5 mila !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 50 M. F. PERALDI, Sullo stato attuale politico ed economici dei dominj della Chiesa romana, Bastia, Tip. di Cesare Fabiani, 1855, p. 462. 51 Sonetto n. 348 – “Sara de Lotte”, in G. G. BELLI, Tutti i sonetti romaneschi, (a cura di Marcello Teodonio), Roma, Newton Compton, 1998, p. 182.! 52 Un interessante resoconto sull’iter che portò alla decisione dello Stato di assumere in proprio la gestione di sali e tabacchi, redatto da un personaggio ben introdotto negli ambienti romani, è presente in Il Papato, l’Impero e il Regno d’Italia. Memoria di Francesco Liverani esaminata e confutata, Roma, Civiltà Cattolica, 1861, pp. 94-99.! ! ! '$! ! La gestione del ramo tabacchi! azioni da 200 scudi (una parte delle quali fu divisa in “mezze azioni” da 100 scudi). Il fondo servì per la restituzione della cauzione versata dal vecchio “amministratore cointeressato”; ogni azione avrebbe reso l’interesse annuo del 5 % e i proprietari delle azioni avrebbero avuto diritto (tutti assieme) al 20% degli utili dell’azienda. Trascorsi i 12 anni del contratto, ogni azione sarebbe stata rimborsata per il valore di 200 scudi. Al termine di ogni anno, dopo la redazione del bilancio, dal complesso degli introiti legati alla vendita di sali e tabacchi sarebbero stati tolti 1,6 milioni di scudi a vantaggio del Tesoro, 50 mila scudi per gli interessi da versarsi agli azionisti, lo stipendio del Gestore (3 mila scudi) e le spese vive di gestione (acquisto dei materiali, affitti e manutenzione dei locali, stipendi degli impiegati e ogni altra spesa legata all’amministrazione). L’importo rimanente sarebbe stato ripartito tra azionisti (20%), gestore (15%) e governo (65%). La prenotazione delle azioni fu possibile fino al 31 maggio 1855 (con il versamento di un ventesimo del valore); in caso di eccedenza delle richieste, sarebbero state scelte sulla base dell’ordine di presentazione. Entro il settembre 1855 doveva aver luogo il versamento, da parte degli azionisti, della quota restante (defalcata, naturalmente, dell’anticipo versato all’atto della prenotazione). In caso di quote non assegnate agli azionisti, esse sarebbero state attribuite al Ministero delle Finanze, il quale, in merito alle azioni stesse, sarebbe stato considerato come un qualsiasi altro sottoscrittore.53 Papa Pio IX nominò quindi gerente della Regìa pontificia de’ sali e tabacchi il marchese Giuseppe Ferraioli,54 che aveva già lavorato per l’Amministrazione Cointeressata, dimostrandosi – almeno a parere di Moroni – molto capace: come quello [Ferraioli] che avendo meritato la fiducia dell’encomiata amministrazione cointeressata nell’affidata organizzazione, direzione e sviluppo !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 53 Notificazione del Ministero delle Finanze del 3 ottobre 1854 – “Nuova amministrazione governativa della Regìa de’ sali e tabacchi”, in Raccolta delle leggi e disposizioni di pubblica amministrazione emanate nel pontificato della santità di nostro Signore papa Pio IX felicemente regnante, vol. VIII, Roma, Stamperia della Reverenda Camera Apostolica, 1855, pp. 321-332. 54 E. BARTOLONI, Ferraioli, Giuseppe, «Dizionario Biografico degli Italiani», vol. XLVI, Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana, 1996, pp. 427-431. ! ! '%! ! ! La gestione del ramo tabacchi! della medesima, col suo energico zelo, previdente intelligenza, nobili e prudenti modi, avea saputo abilmente dimostrarsene degno, con riportare a un tempo nella sua delicata rappresentanza, non meno la pubblica soddisfazione, che quella della vasta azienda e del governo, avendo altresì colle sue perseveranti cure contribuito a’ fecondi risultati, benessere e prosperoso progredimento dell’attuale ottima condizione dell’amministrazione.55 Come risposta a un quesito posto dalla Camera di Commercio di Roma, riguardante la possibilità di perdite da parte della nuova amministrazione, il Ministro delle Finanze chiarì che l’ipotesi era remotissima e che gli azionisti avrebbero corso il rischio (assai improbabile) di perdere solamente il dividendo del 20 % sui profitti, mentre il capitale investito per l’acquisto delle azioni e l’interesse del 5 % erano assolutamente certi.56 Il 29 agosto 1855 una notificazione ministeriale annunciò la pubblicazione degli elenchi delle persone ammesse all’acquisto delle azioni (e mezze azioni) dell’Amministrazione Governativa dei Sali e Tabacchi; essi erano consultabili a Roma presso la Segreteria Generale del Ministero delle Finanze, mentre nelle provincie presso le segreterie degli uffici delle delegazioni, dove erano state, a suo tempo, presentate le relative domande.57 Il capitale della Regìa pontificia fu costituito soprattutto dalle saline e dalle manifatture dei tabacchi dello Stato; furono tali impianti a rappresentare il capitale sul quale erano investite le azioni dell’amministrazione. La manifattura bolognese vene istituita nel 1801 nei locali del soppresso convento di Santa Maria Nuova; l’energia per la lavorazione era fornita dalle acque del canale del Reno. Nel 1817, dopo la chiu- !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 55 MORONI, Dizionario di erudizione storico-ecclesiastica…, vol. XXII, cit., p. 196. Circolare del Ministero delle Finanze n. 3523/1163 del 21 febbraio 1855 ai presidi delle provincie a schiarimento dell’art. 11 della notificazione 3 ottobre 1854 sull’acquisto delle azioni dell’Amministrazione Governativa de’ Sali e Tabacchi, in Raccolta delle leggi e disposizioni di pubblica amministrazione nello Stato Pontificio emanate nel pontificato della santità di nostro Signore papa Pio IX felicemente regnante, vol. IX, Roma, Stamperia della Reverenda Camera Apostolica, 1856, pp. 44-45. 57 Notificazione del Ministero delle Finanze del 29 agosto 1855 colla quale si pubblicano gli elenchi degli acquirenti le azioni della nuov’amministrazione governativa de’ sali e tabacchi, in Raccolta delle leggi e disposizioni di pubblica amministrazione nello Stato Pontificio emanate nel pontificato della santità di nostro Signore papa Pio IX felicemente regnante, vol. IX, cit., pp. 198-199. 56 ! ! '&! ! ! La gestione del ramo tabacchi! ! sura di un’altra fabbrica a Ferrara, furono trasferiti a Bologna gran parte dei macchinari e degli operai che avevano fino ad allora lavorato nella soppressa manifattura. La produzione e il numero degli addetti continuarono ad aumentare, tanto che al momento dell’Unità la manifattura conosceva un momento di grande floridezza.58 Una descrizione del 1864 presentò l’edificio che l’ospitava come “fornito di vasti laboratorii, di ampii magazzini di zigari e di spaziose sale destinate al formare dei pacchi, allo sceverare delle varie qualità di foglie e ad altri minori ufficii”. La fabbrica disponeva di “macchine idrauliche per la macinazione colle trinciatoie e le trafile, o sia i laminatoi, e delle macchine per trasportare le balle”. Nel 1857 essa venne, al pari di quella di Chiaravalle, visitata da Pio IX.59 La manifattura tabacchi di Chiaravalle iniziò la propria attività nel 1809; l’edificio che l’ospitò, già appartenuto ai Cistercensi e divenuto proprietà del Demanio nel 1807, fu scelto per la vicinanza del fiume Esino, che poteva fornire l’acqua necessaria per la lavorazione del tabacco. Inizialmente occupò una trentina di individui, che divennero, dopo la fine della dominazione pontificia, quasi un migliaio.60 Disponiamo di una descrizione della visita di Gregorio XVI alla manifattura tabacchi di Chiaravalle, grazie al resoconto di Sabatucci: Giunto presso Chiaravalle il santo padre si trovò a vista della rinomata fabbrica de’ tabacchi, che i signori amministratori cointeressati avevano fatto porre in acconcio con eleganza e decorare con iscrizione analoghe al passaggio dell’augusto viaggiatore. Tutti i lavoranti e gl’impiegati erano schierati per classi nella gran piazza esterna. Pregata la santità sua a nome anche dell’eccellentissima casa Torlonia, che primeggia tra i primi cointeressati nell’amministrazione de’ tabacchi, si degnò di accogliere benignamente la preghiera, ed onorò di sua presenza lo stabilimento, osservando le operazioni delle diverse macchine e le singole parti delle varie manifatture, delle quali fu fatto trovare un saggio ben disposto sopra elegante tavolino. Quindi nella sala, ov’era stato preparato il trono, si degnò di ammettere al bacio del sacro piede !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 58 CAPPELLARI DELLA COLOMBA, Le imposte di confine…, cit., pp. 347-348. A. ATTI, Della munificenza di sua santità papa Pio IX felicemente regnante, Roma, Fratelli Pallotta Editori, 1864, pp. 414-415. 60 CAPPELLARI DELLA COLOMBA, Le imposte di confine…, cit., pp. 350-351. 59 ! ! (+! ! La gestione del ramo tabacchi! i principali impiegati e di benedire poi tutti i lavoranti, ai quali lasciò memoria di sovrana sua generosità.61 Per completezza di informazione, alle due manifatture appena ricordate si aggiungeva quella di Roma. Essa era stata istituita dal governo francese a Magnanapoli, nel monastero di s. Caterina da Siena; vi rimase fino al 1814, quando papa Pio VII, tornato a Roma, la trasferì nell’antico monastero delle Convertite.62 La prima vera e propria fabbrica di tabacchi nella capitale fu sistemata nell’ospizio di San Michele a Ripa Grande nel 1831.63 Nel 1861, per iniziativa di papa Pio IX, venne edificata una nuova “fabbrica camerale dei tabacchi”, nei pressi della chiesa di Santa Maria dell’Orto; l’edificio, di notevoli dimensioni, non era ancora completato nel 1864. La manifattura utilizzava macchine mosse dalla forza del vapore ed era munita di stufe e vasti magazzini. Si riunirono nell’edificio i vari uffici dell’amministrazione, prima d’allora sparsi un po’ dovunque, e si pensò anche a tutelare la salute degli operai, con saloni assai arieggiati.64 Tuttavia, non mancarono le osservazioni critiche contro la Regìa Pontificia dei sali e tabacchi; il già menzionato mons. Peraldi, pur riconoscendo che la gestione da parte dello stato costituiva un indubbio passo in avanti rispetto all’appalto, non lesinò le critiche al nuovo metodo di gestione del ramo tabacchi, affermando che esso aveva le caratteristiche di “viziata amministrazione colla gratuita sottrazione annuale di ben oltre mezzo milione di scudi alla nazione” (la somma necessaria per assicurare il funzionamento della Regìa e garantire allo stato il gettito dell’imposizione sul tabacco).65 Dopo il passaggio delle regioni ex pontificie allo stato sabaudo, quest’ultimo si vide costretto a rispettare gli obblighi assunti dal governo pontificio verso gli azionisti (sebbene con alcune limitazioni dovute a difficoltà oggettive, legate all’impossibilità pratica di deter- !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 61 F. SABATUCCI, Del viaggio fatto dalla santità di nostro Signore papa Gregorio XVI dal dì 30 agosto al dì 6 ottobre 1841, Roma, Tip. di C. Puccinelli, 1843, p. 145.. 62 MORONI, Dizionario di erudizione storico-ecclesiastica.., vol. LXXII, cit., p. 188. 63 R. DEL PRETE, Dentro e fuori la fabbrica. Il tabacco in Italia fra memoria e prospettive, Milano, Franco Angeli, 2012, p. 159.! 64 ATTI, Della munificenza di sua…, cit., p. 413. 65 M. F. PERALDI, Discorso sulla secolarizzazione del governo pontificio, Bastia, Tip. Fabiani, 1858, pp. 634-635.! ! ! ("! ! ! La gestione del ramo tabacchi! ! minare il dividendo da corrispondere agli azionisti, essendo una parte dei territori rimasti allo Stato Pontificio).66 Incisione settecentesca della pianta (immagine tratta da Storia distinta e curiosa del tabacco, Ferrara, Il Giglio, 1758) Non a caso, solo nel 1868, dopo la scadenza del contratto dell’amministrazione pontificia, il governo italiano provvide a creare !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 66 G. SALADINI, Della quota di utili spettante a ciascuna azione della Regìa Pontificia dei sali e tabacchi, Firenze, Tip. di G. Barbèra, 1868, p. 4; CAPPELLARI DELLA COLOMBA, Le imposte di confine…, cit., p. 239. ! ! ('! ! La gestione del ramo tabacchi! una nuova società, la Regìa cointeressata dei tabacchi,67 al centro di furiose polemiche nel momento della sua costituzione e, successivamente, di diversi scandali.68 Negli anni immediatamente successivi alla sua costituzione l’Amministrazione pontificia dei sali e tabacchi pagò ai propri azionisti (da 200 scudi) dividendi di 13,43 scudi (1856), 15,54 (1857) e 15,39 (1858). Nel 1859 l’annessione della Romagna e nell’anno successivo dell’Umbria e delle Marche comportò una notevole riduzione del numero dei consumatori; la Regìa pontificia continuò tuttavia a pagare regolarmente gli interessi ai sottoscrittori delle azioni.69 Il 3 gennaio 1860, nell’ambito della riorganizzazione delle Direzioni di Finanza di Bologna, l’Amministrazione dei Tabacchi per le Romagne (assieme a quella degli Stabilimenti salini di Comacchio e Cervia) passò a dipendere dal Ministero delle Finanze di Modena.70 Nelle Marche nell’ottobre 1860 gli interventi del R. Commissario Generale Straordinario si limitarono alla dispensa e alla sostituzione di alcuni dipendenti dell’Amministrazione dei Sali e Tabacchi (sembra che il sistema abbia continuato a funzionare secondo la vecchia prassi).71 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 67 La nascita della “Società Anonima per la Regia cointeressata dei tabacchi”, costituita in seguito ad un accordo siglato il 25 luglio 1868 tra il ministro delle Finanze, Guglielmo CambrayDigny, e il Credito Mobiliare e alcuni banchieri stranieri, che ebbe il monopolio dei tabacchi per 15 anni, fu sanzionata dalla Legge n. 4544 del 24 agosto 1868, che approva la convenzione per la costituzione di una Regìa cointeressata per l’esercizio della privativa dei tabacchi, e l’anticipazione di 180 milioni di lire alla Finanza dello Stato, in Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d’Italia. Anno 1868, vol. XXII, Firenze, Stamperia Reale, 1869, pp. 12231224 (per il testo della convenzione, vedasi Ivi, pp. 1225-1245). Il ministro delle Finanze presentò il progetto per l’approvazione della relativa disposizione di legge con l’intervento nelle sedute dei giorni 6-8 agosto 1868, riprodotto in G. CAMBRAY-DIGNY, Discorso sul progetto di legge per la Regìa Cointeressata dei tabacchi e per l’anticipazione di 180 milioni, Firenze, Tip. Eredi Botta, 1868. 68 Per questi motivi alla scadenza del contratto, lo Stato decise di riassumere la gestione del monopolio dei tabacchi. Cfr. A. CAPONE, Destra e Sinistra da Cavour a Crispi, «Storia d’Italia», vol. XX, Torino, UTET, 1981, pp. 172-173. 69 SALADINI, Della quota di utili…, cit., pp. 3-4. 70 Decreto del Ministero delle Finanze del 3 gennaio 1860 – “Riordinamento provvisorio delle due direzioni di Finanza in Bologna; ricostituzione e nuove attribuzioni della Depositeria governativa presso la Banca delle Romagne”, in E. BOLLATI, Fasti legislativi e parlamentari delle rivoluzioni italiane nel secolo XIX, vol. II – 1859-1861, Milano, Stabilimento Giuseppe Civelli, 1865, p. 836. 71 Decreti nn. 128-139 del 24 ottobre 1860, in Raccolta ufficiale degli atti del R. Commissario Generale Straordinario nelle provincie delle Marche, Ancona, Gustavo Sartorj Cherubini, 18601861, pp. 254-255. ! ! ! ((! ! ! La gestione del ramo tabacchi! Nel novembre 1860 il R. Commissario Generale Straordinario per le provincie dell’Umbria confermò il monopolio dell’introduzione, fabbricazione e vendita di sali e tabacchi, in linea con la legislazione pontificia, prima che la regione fosse annessa al nuovo regno costituzionale italiano.72 Nel 1866, a seguito della riforma monetaria attuata nello Stato della Chiesa, i prezzi dei tabacchi vennero fissati in lire e centesimi; siamo così a conoscenza delle diverse varietà di tabacco venduto – per quello in polvere erano “Rapé”, “Caradà”, “Brasile nostrale”, “Foglia nostrale” e “Punta di foglia”; da fumo erano disponibili i “trinciati”, gli “zigari” e gli “zigari con fasciatura di carta”, infine per quello in polvere “Scaglietta forense”, “Fermentato mezzano”, “Rapé San Vincenzo” e “Rapé naturale” – con prezzi in alcuni casi differenti tra la Dominante e il resto dello stato.73 ! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 72 Decreto del R. Commissario Generale Straordinario per le provincie dell’Umbria del 9 novembre 1860 che riproduce le disposizioni delle leggi vigenti relativamente alla privativa regale dei sali e tabacchi, in Atti ufficiali pubblicati dal marchese G. N. Pepoli, Firenze, Stamperia Reale, 1861, vol. I, pp. 543-547.! 73 Editto del Segretario di Stato del 9 luglio 1866 – Tariffe dei dazii ed introiti governativi modificati e ridotti in lire e centesimi relativamente ai sali e tabacchi, alle poste, al macinato nelle provincie e ai lotti”, in Raccolta delle leggi e disposizioni di pubblica amministrazione nello Stato Pontificio emanate nel pontificato della santità di nostro Signore papa Pio IX felicemente regnante, vol. XX, Roma, Stamperia della Reverenda Camera Apostolica, 1866, pp. 243-244; per i prezzi del tabacco vedasi Ivi, pp. 245. ! ! ()! ! ! ! ! La legislazione pontificia sul tabacco Un primo elemento importante da sottolineare è la mancanza di un codice doganale che riunisca le diposizioni in materia dello Stato Pontificio; il sistema era regolato da bolle pontificie, motu-propri sovrani e disposizioni delle diverse autorità governative. Alcuni provvedimenti, peraltro, erano mantenuti in vigore dalla consuetudine.74 Tutto ciò, naturalmente, non consentiva una buona conoscenza della materia da parte di coloro che operavano, a vario titolo, nel settore del commercio. La norma fondamentale per l’argomento è l’editto del Camerlengo del 7 luglio 1814, che ebbe per oggetto “la privativa introduzzione [sic], fabbricazione, e vendita de’ sali, e tabacchi”. Il documento dispose la proibizione di introdurre, fabbricare e vendere i due generi nel territorio dello Stato, stabilendo contestualmente le pene previste per i contravventori. Sarebbero stati sequestrati non solo il sale e il tabacco di contrabbando, ma anche tutti i mezzi e le bestie utilizzate per il loro trasporto; i contravventori sarebbero incorsi anche in pene pecuniarie. Sanzioni particolarmente dure erano contemplate anche per i “ministri” delle dogane e i soldati della Truppa di Finanza collusi con i contrabbandieri: oltre alla perdita dell’impiego e all’inabilitazione, era previsa la pena “dell’opera per anni tre” fino alla “galera per anni dieci”. Il documento determinò anche il modo di procedere nei delitti di contrabbando, riservando al Tesoriere Generale la facoltà di assumere ulteriori misure per tutelare le “regalìe”.75 Dopo la fine dell’età napoleonica, nel 1815 fu pubblicata la tariffa doganale dello Stato Pontificio, che prevedeva differenti importi del dazio d’importazione per le diverse categorie di tabacco, secondo il seguente schema.76 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 74 CAPPELLARI DELLA COLOMBA, Le imposte di confine…, cit., p. 115. Editto del Camerlengo del 7 luglio 1814 – “Sopra la privativa introduzzione, fabbricazione, e vendita de’ sali, e tabacchi”, in Raccolta delle leggi e disposizioni di pubblica amministrazione nello Stato Pontificio emanate nel pontificato della santità di nostro Signore papa Pio IX felicemente regnante, vol. IX, cit., pp. VIII-XIII.! 76 Tariffa generale delle gabelle tassative che si dovranno esigere nelle dogane dello Stato ecclesiastico, Roma, Vincenzo Poggioli Stampatore della Reverenda Camera Apostolica, 1815, p. 60. 75 ! "#! ! ! La legislazione pontificia sul tabacco Introduzione Categoria Quantità Tabacco in bastoni, fusi, carote, fra- Per cento sami, corde o in foglia di ogni sorta libbre Tabacco ridotto in polvere Per cento libbre Tabacco fino in polvere d’ogni sorta Per ogni e provenienza libbra Scudi 9 Baiocchi - 12 - - 18 La notificazione del gennaio 1817 del Tesoriere Generale sulla coltivazione del tabacco fu importante per diversi motivi; in primo luogo sottolineò la notevole portata del contrabbando delle foglie di tabacco, che aveva permesso all’amministrazione camerale di acquistarne una ridotta quantità. La disposizione vietò la coltivazione della pianta nello stato, tranne che nei territori delle delegazioni di Ancona e Macerata, dove veniva prodotta la foglia detta “di Chiaravalle”, ritenuta di buona qualità; chiunque avesse ne già avviato la coltivazione, dietro espressa domanda, sarebbe stato rimborsato delle spese sostenute. L’amministrazione camerale avrebbe fornito peraltro il granturco da piantare in tutte le aree nelle quali, in base ad una notificazione del 1816, era stato coltivato il tabacco e in cui non lo sarebbe stato in futuro (il provvedimento, tuttavia, contemplò alcune eccezioni). La notificazione imponeva infine una serie di obblighi ai coltivatori delle due delegazioni prima ricordate. Chiunque non avesse rispettato le disposizioni, sarebbe incorso nel reato di contrabbando, ai sensi dell’editto del Camerlengo del 7 luglio 1814.77 Il 7 dicembre 1819 i plenipotenziari pontificio e del re delle Due Sicilie sottoscrissero una convenzione per la vendita dei generi di privativa nei territori di Benevento e Pontecorvo, interamente circondati dal regno meridionale, che tenterà invano di assicurarseli intavolando delle trattative con il governo di Roma, senza peraltro conseguire alcun risultato.78 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 77 Notificazione del Tesoriere Generale del 27 gennaio 1817 sulla piantagione del tabacco, in Collezione di tutte, e singole leggi emanate dopo la promulgazione del motu-proprio della santità di nostro Signore papa Pio Settimo in data de’ 6 luglio 1816, Perugia, Ferdinando Calindri, Vincenzo Santucci e Giulio Carbinesi Stampatori Camerali, 1816 [sic], vol. II, pp. 69-72. 78 La questione era molto complessa; Ferdinando II, re delle Due Sicilie, desiderava eliminare le enclaves pontificie nel proprio regno ed era disposto a garantire al papa un’adeguata controparti- ! ! "#! ! La legislazione pontificia sul tabacco Quasi superfluo ricordare che la motivazione dell’accordo fu la volontà di “far cessare i contrabbandi de’ generi di privativa, che attesa la loro posizione, accadono ne’ pontificj territorj di Benevento e Pontecorvo”. Il papa assoggettò questi ultimi alla privativa di “fabbricazione, introduzione, estrazione e vendita di sali, tabacchi, polveri sulfuree e nitri”. Il ricevitore (o rivenditore privilegiato) pontificio avrebbe acquistato dal collega del regno meridionale una quantità di generi rispondente al numero degli abitanti delle due enclaves; il prezzo degli stessi sarebbe stato lo stesso a Pontecorvo, Benevento e nei domini continentali del regno. Il ricevitore pontificio doveva vigilare affinché non fossero prodotti né esportati generi di privativa dai centri pontifici; gli eventuali casi di contrabbando nelle enclaves pontificie sarebbero stati perseguiti dalle autorità papaline. Analogamente, quelle del regno dovevano controllare che non fossero introdotti generi di privativa nei territori di Pontecorvo e Benevento. Per tutti gli altri prodotti, questi ultimi erano considerati come parte integrante del regno meridionale – si trattava, in pratica, di un’unione doganale. L’accordo regolava anche la suddivisione dei proventi derivanti dalla vendita dei generi di privativa nei territori di Pontecorvo e Benevento; una parte del tabacco prodotto nelle enclaves pontificie era venduto al Regno delle Due Sicilie. Al fine di evitare il contrabbando, ai finanzieri pontifici era attribuito il compito di controllare anche il comportamento dei ricevitori pontifici dei due centri.79 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ta. Pio IX, sostenuto dalla curia, era disponibile a cedere Benevento, ma non Pontecorvo, molto più prossima allo Stato della Chiesa. Infine, il sovrano borbonico si considerava erede dei diritti dei Farnese su Castro e Ronciglione, che - a differenza del papa - riteneva ancora validi. La conseguenza fu che, dopo lo scambio di alcune note tra le corti di Napoli e Roma, la questione fu accantonata (e definitivamente risolta solo dagli eventi del 1860, che portarono alla scomparsa dei due stati). Cfr. G. MARTINA, Pio IX (1851-1866), Roma, Editrice Pontificia Università Gregoriana, 1985, p. 71. Secondo Roncalli, nel gennaio 1853 si riunì a Roma una congregazione cardinalizia per dibattere dell’eventuale “cambio” di Benevento e Pontecorvo; il consesso si espresse in modo negativo, determinando così la fine dei contatti tra le parti; cfr. N. RONCALLI, Cronaca di Roma (a cura di Domenico Maria Bruni), Roma, Archivio Guido Izzi, 2006, vol. III (1842-1858), pp. 113; 116. 79 Legge del 15 gennaio 1820 che ordina l’osservanza di una convenzione conchiusa colla S. Sede circa la vendita de’ generi di privativa in Benevento e Pontecorvo, in Collezione delle leggi e de’ decreti reali del Regno delle Due Sicilie. Anno 1820. Semestre I, Napoli, Real Tip. del Ministro di Stato, 1820, pp. 62-68. ! ! "$! ! La legislazione pontificia sul tabacco Disegno di pianta di tabacco (Archivio del Museo Storico Scientifico del Tabacco di San Giustino) Nel 1820, contestualmente a un editto del Segretario di Stato,80 fu pubblicato il regolamento per la coltivazione del tabacco nelle enclaves pontificie nel Regno delle Due Sicilie; l’aspirante coltivatore doveva presentare richiesta scritta al ricevitore pontificio. A quest’ultimo era richiesto di favorire nella scelta “coltivatori conosciuti per la loro esperienza e abilità nell’esercizio di questa industria”. Non sarebbe stato possibile coltivare meno di 4 moggia di terreno (indivise); incaricato del controllo della coltivazione era il “rincontro” camerale, che doveva vigilare sulla correttezza delle operazioni (al !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 80 Editto del Segretario di Stato del 16 marzo 1820, in Raccolta di leggi e regolamenti sulle regalìe…, cit., pp. 463-467. ! ! "%! ! La legislazione pontificia sul tabacco fine di scongiurare il contrabbando); era possibile per i coltivatori, se menzionata espressamente nel contratto, una seconda raccolta. Al termine dello sfruttamento, in ogni caso, la pianta doveva essere divelta e utilizzata come concime. Erano previste norme particolari in caso di foglie “guaste”, che dovevano essere comunque eliminate. I rincontri, tuttavia, nella loro attività non dovevano vessare i coltivatori, poiché, secondo le intenzioni del governo, tali funzionari dovevano limitarsi a operare per migliorare la qualità della coltivazione ed evitare il contrabbando. Le foglie raccolte dai coltivatori dovevano essere consegnate obbligatoriamente al ricevitore camerale; la merce prodotta doveva essere pagata ai produttori entro un mese dalla consegna; nel gennaio di ogni anno sarebbe stata emessa e pubblicata, a cura del Tesoreriato Generale, la tariffa dei prezzi per le foglie di tabacco (esse erano pagate in base alla loro qualità). Naturalmente era vietato ai coltivatori di trattenere presso di sé foglie di tabacco; le contravvenzioni avrebbero comportato la perdita della merce e l’irrogazione di una multa dell’importo di 50-200 ducati. L’importo delle contravvenzioni e delle frodi era ripartito in quattro parti (una per l’accusatore, una per l’inventore – colui che aveva constatato l’infrazione – una per il ricevitore pontificio e l’ultima per la Reverenda Camera Apostolica).81 Il documento fu accompagnato anche da un’interessante appendice, intitolata “Istruzione pratica per la coltura del tabacco”, stesa per chiarire il metodo da seguirsi dal momento in cui le piantine dovevano essere trapiantate fino alla raccolta.82 Una disposizione importante fu assunta dal Camerlengo, mons. Bartolomeo Pacca, il 17 gennaio 1823, che diramò le “Discipline sulla coltivazione delle piante di tabacco”. L’editto stabilì che non sarebbe stato possibile coltivare la pianta su un’estensione superiore a quella determinata annualmente dal Tesoriere Generale; contestualmente sarebbe stata pubblicata la tariffa dei prezzi. Avrebbero potuto coltivare tabacco coloro che avessero presentato domanda nei capoluoghi di !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 81 Regolamento del 16 marzo 1820 per la coltivazione de’ tabacchi nei territorj del Ducato di Benevento, e del Principato di Pontecorvo, in Raccolta delle leggi e disposizioni di pubblica amministrazione nello Stato Pontificio, vol. III, Roma, Stamperia della Reverenda Camera Apostolica, 1834, pp. 448-453.! 82 Istruzione pratica per la coltura del tabacco, in Raccolta di leggi e regolamenti sulle regalìe…, cit., 1832, pp. 472-476. ! ! "&! ! ! La legislazione pontificia sul tabacco! ! provincia e laddove esistevano dei governatori distrettuali (la quantità minima di piante ammessa era di 4.000 esemplari, la massima di 8.000); mentre per proprietari e grandi affittuari non c’erano restrizioni, i coloni e i piccoli affittuari dovevano presentare la garanzia del proprietario del fondo. Naturalmente gli inquisiti per contrabbando non potevano essere ammessi. Venendo ad aspetti pratici, la coltivazione doveva concludersi entro il 30 giugno di ogni anno; dopo tale data, esse sarebbero state visitate dai “verificatori” dell’amministrazione. Il raccolto doveva essere conferito all’amministrazione entro il 30 novembre di ogni anno; le foglie di buona qualità sarebbero state pagate, mentre le altre immediatamente bruciate. Erano previste multe per i coltivatori abusivi, per chiunque avesse coltivato un’estensione maggiore di terreno o un numero superiore (ma anche minore) di piante rispetto a quello assegnato. I coltivatori che non avessero consegnato il raccolto sarebbero incorsi nella confisca delle foglie e in una multa. Punizioni severe erano comminate anche a chiunque avesse formato dei “fascicoli” di foglie in maniera diversa rispetto a quanto disposto. I procedimenti contro i trasgressori erano di competenza degli assessori camerali e, nel caso di loro mancanza, ai governatori ordinari. Si prevedevano, per converso, dei premi per tutti coloro che fossero riusciti “ad ottenere il raccolto di una nuova foglia, la quale prosperasse a guisa dell’esotica”; essi sarebbero stati preferiti, per sei anni ad ogni altro pretendente.83 Pochi giorni dopo, una circolare del Tesorierato Generale dispose, a partire dal 1° marzo 1823, la trasmissione allo stesso di una copia di ogni “processo verbale” riguardante la scoperta di un contrabbando (riguardanti merci di privativa o meno),84 probabilmente con il risultato di sommergere gli impiegati di una notevole quantità di documenti. Nel 1826 si ebbe la spartizione del territorio della “Repubblica di Cospaia”, evento importante soprattutto a livello simbolico; il piccolo centro umbro era stato il primo luogo in cui la pianta era stata libera- !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 83 Editto del 17 gennaio 1823 del Camerlengo – “Discipline sulla coltivazione delle piante di tabacco”, in Raccolta delle leggi e disposizioni di pubblica amministrazione nello Stato Pontificio, vol. III, cit., pp. 411-415. 84 Circ. del Tesorierato Generale n. 37473 del 20 febbraio 1823 – “Si ordina la trasmissione al Tesorierato di una copia di ciaschedun processo verbale d’invenzione di contrabbando”, in Raccolta di leggi e regolamenti sulle regalìe…, cit., pp. 502-504. ! "#! ! La legislazione pontificia sul tabacco mente coltivata e il tabacco venduto (anche se forse sarebbe più corretto dire contrabbandato, soprattutto perché la vendita avveniva in dispregio delle leggi nei due stati vicini, la Repubblica di Firenze - che divenne in seguito il Granducato di Toscana - e lo Stato Pontificio).85 Agli abitanti di Cospaia, tuttavia, la notificazione del 30 giugno 1826 del Delegato Apostolico di Perugia accordò il permesso di coltivare il tabacco, assicurando (solo per il primo anno) un prezzo doppio rispetto a quello normalmente accordato ai coltivatori delle altre zone dello Stato Pontificio. I produttori di Cospaia dovevano rispettare le norme stabilite dall’editto del 17 gennaio 1823 del camerlengo.86 Secondo Moroni, invece, l’agevolazione avrebbe riguardato Cospaia87 e Farnese, comune del Viterbese; nelle due zone il tabacco prodotto fu acquistato, con autorizzazione della Direzione Generale delle Dogane, a un prezzo superiore del 25 % a quello normalmente praticato.88 Una circolare del 1828 permette di gettare uno sguardo su ciò che accadeva negli uffici burocratici dove veniva depositato tabacco di contrabbando; il Tesoriere Generale, scandalizzato, essendo venuto a conoscere, che in qualche cancelleria siasi distratto a proprio, ed altrui consumo il tabacco, che viene presso le medesime depositato di provenienza di contrabbando, dispose che si fosse ritirata dagli inventori del contrabbando la ricevuta dei tabacchi sequestrati, al fine di poter verificare l’esatta corrispondenza tra la quantità sequestrata e quella depositata.89 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 85 Sulla storia di Cospaia, vedasi F. NATALI, Lo Stato libero di Cospaia nell’alta Valle del Tevere (1440-1826), Umbertide, Stabilimento Tipografico Tiberino, 1892; A. ASCANI, Cospaia. Storia inedita della singolare repubblica, Città di Castello, Tip. Sabbioni, 1973; E. FUSELLI, I picchetti della Truppa di Finanza della “sezione” di Cospaia. La lotta al contrabbando al confine con il Granducato di Toscana nel XIX sec., San Giustino, Fondazione per il Museo Storico Scientifico del Tabacco, 2012. 86 La notificazione è riportata integralmente in NATALI, Lo Stato libero di Cospaia…, cit., pp. 154-161 (per la citazione dell’art. IX, relativo alla coltivazione del tabacco, vedasi Ivi, p. 158). 87 Nel 1830 il rappresentante di Cospaia nel Comune di San Giustino lamentò la riduzione del prezzo pagato ai coltivatori, sceso da 8,80 a 4,70 scudi, che aveva reso meno redditizia la coltivazione del tabacco, con grave danno per i Cospaiesi; vedasi Verbale del Comune di San Giustino del 21 maggio 1830, riportato in ASCANI, Cospaia. Storia inedita…, cit., pp. 90-91.! 88 MORONI, Dizionario di erudizione storico-ecclesiastica…, vol. LXXII, cit., p. 191. 89 Circolare del Tesorierato Generale n. 142574 del 5 luglio 1828 – “Sulla consegna de’ tabacchi di contrabbando presso il ritiro di ricevuta dalle cancellerie”, in Raccolta delle leggi e disposi- ! ! '(! ! La legislazione pontificia sul tabacco Nel 1830 fu emanato il regolamento relativo alle coltivazioni di tabacco destinato esclusivamente all’esportazione; esse erano possibili solo in terreni contigui. All’epoca della consegna, il coltivatore doveva conferire tutto il prodotto; i funzionari dell’amministrazione dovevano verificare che il numero delle foglie fosse identico a quello registrato nel corso dell’ultimo controllo. Le foglie, che dovevano essere ben disseccate, erano riposte in balle che recavano il nome del proprietario e restavano in deposito presso il magazzino di ritiro. Il proprietario delle foglie poteva ritirarle esclusivamente per esportarle; a tal fine egli doveva esibire il contratto concluso per la vendita della partita, dopo di che gli era consegnato da un impiegato il relativo ordine di consegna per il magazziniere. Una volta ritirato il quantitativo di foglie, il proprietario era tenuto a caricarlo per spedirlo all’estero, dichiarando il nome del conduttore, la dogana di confine dalla quale intendeva uscire, la strada che avrebbe seguito, il tempo necessario per arrivarvi e il termine entro il quale avrebbe dimostrato, con il certificato doganale, l’avvenuta esportazione della partita di foglie. La dogana, dopo aver controllato l’integrità dell’imballaggio e dell’ammagliatura (dei bolli doganali), la coerenza dei dati dichiarati con quelli realmente riscontrati, avrebbe rilasciato al proprietario il certificato da presentare al magazzino dal quale egli aveva ritirato la merce. Qualora si fosse verificata qualche discordanza riguardante la qualità e la quantità del tabacco, la mancata presentazione del certificato d’avvenuta estrazione, la rottura dei bolli oppure se la merce fosse sorpresa in una strada diversa da quella dichiarata o, ancora, se fosse spirato il termine per l’esportazione prima dell’uscita dallo stato, la partita di tabacco sarebbe stata dichiarata in contrabbando e il proprietario (o conduttore) avrebbe subito la perdita del tabacco e dei mezzi di trasporto e sarebbe stato soggetto a una multa di 3 scudi per ogni libbra mancante. Naturalmente il tabacco esportato non poteva essere reintrodotto nel territorio statale; nel caso ciò si fosse verificato, il contravventore avrebbe perso il carico e sarebbe stato dichiarato inabilitato alla coltivazione del tabacco. L’esportatore era anzi tenuto a dimostrare, entro tre mesi, l’avvenuta esportazione del prodotto presentando la relativa !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! zioni dell’Amministrazione Generale dei Dazj indiretti ed altri diritti concentrati nella medesima, vol. II, cit., p. 500. ! ! ')! La legislazione pontificia sul tabacco ! reversale all’amministrazione (ciò, naturalmente, al fine di impedirne il contrabbando).90 All’inizio del 1831 il Tesoriere Generale, Mario Mattei,91 rese pubbliche una serie di norme sulla coltivazione del tabacco; il provvedimento determinò le zone in cui era possibile la coltivazione e la quantità delle piante per ognuna di esse.92 Nello specchietto seguente sono riportati i dati:93 Delegazioni Roma e Comarca Provincie di prima recupera94 Rubbie di Territori Distretti terreno destinati assegnate Roma e Agro Romano; Cori; Roma 11 Frascati e Grottaferrata Subiaco Subiaco 2,5 Gallicano; Genazzano; PaleTivoli 3 strina; Piglio; Zagarolo Piante 352.000 80.000 960.000 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 90 Regolamento del Tesorierato del 1° marzo 1830 da osservarsi nelle coltivazioni di tabacco accordate coll’obbligo di asportare il prodotto all’estero, in Raccolta delle leggi e disposizioni di pubblica amministrazione nello Stato Pontificio emanate nel pontificato della santità di nostro Signore papa Pio IX felicemente regnante, vol. IX, cit., pp. IV–VII. 91 Sul Tesoriere Generale Mattei e la sua pessima gestione del prestito ottenuto dal banchiere ebreo Rotschild (che gli costò la carica), vedasi la feroce ironia del Belli nei sonetti “La sala de Monzignor Tesoriere” e “Er prestito de l’abbreo Roncilli”, in BELLI, Tutti i sonetti romaneschi, cit., p. 168. 92 Notificazione del Tesoriere Generale del 24 gennaio 1831 – “Pubblicazione del permesso della coltivazione de’ tabacchi in alcuni designati territori dello Stato, coll’indicazione delle norme e discipline da osservarsi in esecuzione delle leggi, e dei vigenti regolamenti, in Raccolta delle leggi e disposizioni di pubblica amministrazione nello Stato Pontificio, vol. III, cit., pp. 73-81.! 93 Le informazioni sono tratte da Nota dei territorj ne’ quali è permessa la piantagione del tabacco, e delle qualità di rubbia di terreno e di piante assegnate a ciascun distretto, in Raccolta delle leggi e disposizioni di pubblica amministrazione nello Stato Pontificio, vol. III, cit., pp. 82-85. 94 La ricostituzione dello Stato della Chiesa, dopo il periodo napoleonico, avvenne in due periodi distinti, per cui si parla di “Provincie di prima recupera”, le prime a essere restituite al papa, e di “Provincie di seconda recupera”, rese solo nel luglio 1815 (le Legazioni e le Marche); vedasi CARAVALE – CARACCIOLO, Lo Stato Pontificio…, cit., pp. 590-591.! ! ! '"! La legislazione pontificia sul tabacco ! Panorama dell’alta valle del Tevere, area di intensa coltivazione del tabacco, vista da Cospaia, frazione di San Giustino (fotografia di Enrico Fuselli) Delegazioni Governo del Decano Provincie di prima recupera Rubbie di Territori Distretti terreno destinati assegnate Velletri Frosinone Frosinone Anagni Terracina ! ! Velletri Frosinone; Alatri; Ceprano; Ferentino; Filettino; Guarcino, Pofi; Torre; Trivigliano; Vallecorsa; Veroli; Vico Anagni; Carpineto; Giulianello; Montelanico; Valmontone Terracina; Sermoneta; Sezze ''! Piante 0,5 16.000 18 576.000 1,5 48.000 0,5 16.000 La legislazione pontificia sul tabacco ! Delegazioni Spoleto e Rieti Delegazioni Macerata e Camerino Provincie di prima recupera Rubbie di Territori Distretti terreno destinati assegnate Rieti; Castelvecchio95; Castel Piccolo; ContiRieti e Tergliano; Greccio; 23 ni Labro; Ponticelli; Scandriglia; Piediluco Marche Rubbie di Territori Distretti terreno destinati assegnate Macerata; Cingoli; Appignano; Civitanova; Monte Cassiano; Macerata Monte Cosaro; 16 Monte Milone; Montolmo; Petriolo; Morrovalle Loreto Loreto 3 Recanati; Filottrano; Monte Fano; Monte Recanati 6 Lupone; Monte Santo; Porto di Recanati Piante 736.000 Piante 512.000 96.000 192.000 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 95 Oggi Castel di Tora, in provincia di Rieti, dopo il cambio di denominazione ufficiale, avvenuto con il R. decreto n. 1678 del 4 febbraio 1864, con cui alcuni comuni delle provincie di Como, Macerata, Milano, Molise, Novara, Palermo, Pavia, Reggio nell’Emilia, Torino ed Umbria sono autorizzati ad assumere una nuova denominazione, in Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d’Italia. Anno 1864, vol. IX, Torino, Stamperia Reale, s.a., p. 253. I numerosi cambiamenti furono motivati, dopo l’unificazione, dalla necessità di distinguere località che avevano lo stesso nome e che avrebbero potuto generare confusione sul piano amministrativo e burocratico. ! ! '*! La legislazione pontificia sul tabacco ! Marche Delegazioni Distretti Ancona Ancona Jesi Osimo Territori destinati Ancona; Monte Marciano; Camerata; Castel Ferretti; Chiaravalle; Falconara; Monte San Vito; Paterno Jesi; Castel Bellino; Castel Planio; Maiolati Spontini; Massaccio; Monte Carotto; Monte Roberto; Mosciano; Rosora; Staffolo; Osimo; Agugliano; Castelfidardo; Offagna Rubbie di terreno assegnate Piante 93 2.976.000 30 960.000 12 384.000 Alcune osservazioni: il permesso della coltivazione non riguardava le legazioni, ovvero la parte settentrionale dello stato (la Romagna e l’Emilia), mentre per ogni rubbia, equivalente a 18.484 mq,96 erano assegnate 32 mila piante. Nell’ottobre 1831 una circolare della Sagra Congregazione dell’Immunità Ecclesiastica dispose le norme secondo le quali sarebbero avvenute le perquisizioni, da parte dell’Amministrazione Cointeressata dei Sali e Tabacchi, nei “luoghi sagri, ed immuni”; gli amministratori (o i loro agenti) avrebbero chiesto all’ordinario del “luogo” l’autorizzazione, venendo accompagnati da un chierico celibe. Per i monasteri di clausura femminile, era richiesta invece la presenza del !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 96 A. CORTONESI, Terre e signori nel Lazio meridionale. Un’economia rurale nei secoli XIII-XIV, Napoli, Liguori Editore, 1988, p. 25. ! ! '#! ! La legislazione pontificia sul tabacco confessore (o del “conservatore”) del monastero o di un altro sacerdote; in questo caso la perquisizione doveva avvenire con “tutta la decenza e cautela possibile”.97 Due notificazioni del marzo 1832 elencarono le norme, piuttosto rigide, alle quali dovevano attenersi i coltivatori di tabacco del Principato di Pontecorvo e del Ducato di Benevento; i documenti regolavano i vari aspetti della coltivazione, sempre tenendo presente lo scopo di impedire il contrabbando.98 Nel 1835 fu aumentata la quantità di piante coltivabili nel Ducato di Benevento;99 non ci furono variazioni, invece, per il Principato di Pontecorvo.100 Un nuovo aumento per il Ducato di Benevento si ebbe nel 1844 (la produzione arrivò a 18 milioni di piante, 2/3 dei quali della varietà “Brasile” e 1/3 di quella “Riccia”).101 Nel 1838 lo Stato Pontificio stipulò con l’Impero austriaco una convenzione per combattere il contrabbando che infestava il Po; essa aveva la durata di due anni e, in caso di mancata disdetta da parte di uno dei contraenti, essa si sarebbe automaticamente rinnovata. L’accordo prevedeva che ogni imbarcazione, la quale navigasse laddove il fiume segnava il confine tra i due stati, fosse sottoposta a visita presso il più vicino ufficio doganale (pontificio o austriaco che fosse), per verificare che, qualora il natante trasportasse delle merci di !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 97 Circ. della Sagra Congregazione della Immunità Ecclesiastica relativa a contrabandi a danno dell’Amministrazione de’ Sali e Tabacchi del 25 ottobre 1831, in Raccolta di leggi e regolamenti sulle regalìe…, cit., pp. 513-514. 98 Per il primo vedasi la Notificazione del Tesoriere Generale del 1° marzo 1832, in Raccolta di leggi e regolamenti sulle regalìe…, cit., pp. 478-481; per il ducato, Notificazione del Tesoriere Generale del 5 marzo 1832, in Ivi, pp. 482-485.! 99 Notificazione del Tesoriere Generale del 17 marzo 1835 – “È accordata la piantagione de’ tabacchi nel Ducato di Benevento dipendentemente da apposite discipline ed istruzioni”, in Raccolta delle leggi e disposizioni di pubblica amministrazione nello Stato Pontificio emanate nell’anno 1835, Roma, Stamperia della Reverenda Camera Apostolica, 1836, vol. I, pp. 98-104 (per il relativo Regolamento, Ivi, pp. 105-108). 100 Notificazione del Tesoriere Generale del 21 marzo 1835 – “È accordata la piantagione de’ tabacchi nel territorio del Principato di Ponte Corvo [sic] dipendentemente da apposite discipline ed istruzioni”, in Raccolta delle leggi e disposizioni di pubblica amministrazione nello Stato Pontificio emanate nell’anno 1835, cit., vol. I, pp. 113-120 101 Notificazione del Tesoriere Generale del 26 febbraio 1844 – “Norme e discipline da osservarsi nell’accordata piantagione de’ tabacchi nel territorio della delegazione di Benevento”, in Raccolta delle leggi e disposizioni di pubblica amministrazione nello Stato Pontificio emanate nell’anno 1844, Roma, Stamperia della Reverenda Camera Apostolica, 1845, pp. 47-54 (per le relative Istruzioni pe’ coltivatori di tabacco nel territorio di Benevento per l’anno 1844, vedasi Ivi, pp. 55-59). ! ! '$! ! La legislazione pontificia sul tabacco privativa (sale, tabacco, polvere e nitri), esse fossero destinate a uno dei magazzini appartenenti alle amministrazioni finanziarie di uno degli stati. In caso di mancanza della richiesta documentazione, la barca sarebbe stata respinta e costretta a tornare indietro; per proseguire la navigazione, le imbarcazioni dovevano ottenere un’apposita dichiarazione da parte dell’ufficio daziario che le aveva sottoposte a controllo. Ogni violazione (rifiuto di sottoporsi a visita; abbandono dell’ufficio doganale prima di avere ottenuto il richiesto certificato; presenza nelle acque comuni ai due stati senza il certificato attestante la visita doganale) avrebbe comportato l’applicazione delle norme contro il contrabbando; i conduttori delle barche sarebbero stati per di più sottoposti a multa, a seconda della gravità dell’infrazione (la più grave era la presenza di merci di privativa non giustificate da certificato). Era parimenti vietato approdare in luoghi in cui non fosse presente un ufficio doganale (e men che meno scaricare delle merci) e valersi di battelli atti a trasportare generi (per lo sbarco o l’imbarco). Nel caso di prosecuzione del viaggio per una località diversa da quella dell’ufficio doganale presso il quale aveva avuto luogo il controllo, i conduttori o proprietari delle merci dovevano munirsi di una bolletta a cauzione vincolata al certificato di arrivo delle stesse. Naturalmente i finanzieri austriaci e pontifici potevano sottoporre a controlli e perlustrazioni i mulini posti lungo le rive del fiume, per controllare che le merci presenti fossero state regolarmente giustificate da documentazione doganale; i due stati si accordavano anche per assicurare un servizio di controllo a mezzo di imbarcazioni di guardie. Norme specifiche si applicavano al transito delle merci, sempre per evitare la consumazione del reato di contrabbando; era prevista la presenza di una scorta (di impiegati doganali o finanzieri) fino all’ufficio doganale attraverso il quale l’imbarcazione sarebbe entrata in un altro stato. Le dogane abilitate ad autorizzare i transiti erano quelle pontificie di Francolino, Guarda Ferrarese, Pontelagoscuro, Stellata, Ariano, Cologna, Mesola, Serravalle e Gorino e quelle austriache di Porto Gorino, Santa Maria in Punta, Santa Maria Maddalena, Valice e Ficarolo.102 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 102 Notificazione del Tesoriere Generale del 30 giugno 1838 – “Pubblicazione della convenzione conclusa fra sua santità e sua maestà I. e R. A. per la repressione del contrabbando nelle acque territoriali del Po”, in Raccolta delle leggi e disposizioni di pubblica amministrazione nello Stato ! ! '%! ! La legislazione pontificia sul tabacco Chiarimenti per la corretta applicazione dell’accordo furono diramati con un documento del 31 dicembre 1838, con cui si chiarì che tutte le imbarcazioni che entravano nelle acque comuni tra Stato Pontificio e Impero d’Austria dovevano essere sottoposte a visita per evitare il contrabbando di generi di privativa; anche altri punti dell’accordo divennero oggetto di delucidazioni, soprattutto di carattere amministrativo e pratico, riguardanti il transito di merci e il rifornimento di prodotti destinati agli abitanti delle isole del fiume e lo spostamento dei generi prodotti da questi ultimi (soggetti a particolare vigilanza per evitarne il contrabbando).103 Nel 1848 Fortunato Lanci pubblicò un breve scritto sull’Amministrazione Cointeressata dei Sali e Tabacchi; il giudizio espresso sulla forma scelta per la gestione era estremamente positivo; nell’introdurre la propria analisi, egli sostenne: essendo in caso di potere pel giusto dar conto de’ grandi risultamenti da esso tratti, la di cui attuale prosperità tutta si de[v]e alle cure dell’Amministrazione cointeressata, vuole giustizia e verità che si rilevi il merito che gliene viene104 Il trattato di libera navigazione del Po, sottoscritto dallo Stato Pontificio, dall’impero asburgico e dai ducati di Modena e Parma tra il 1849 e il 1850, non comportò alcuna variazione nella lotta al contrabbando, che rimase affidata ai singoli stati, sia pure nel rispetto delle norme contenute nell’accordo stesso.105 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Pontificio emanate nell’anno 1838, Roma, Stamperia della Reverenda Camera Apostolica, 1839, pp. 324-342. 103 Istruzione del Tesoriere Generale del 31 dicembre 1838 d’ufficio per l’adempimento della convenzione dei 2 marzo 1838 sulla navigazione del Po e sul controllo dei transiti, in Raccolta delle leggi e disposizioni di pubblica amministrazione nello Stato Pontificio emanate nell’anno 1838, cit., pp. 422-430 (seguono alcuni esempi di moduli da compilare, Ivi, pp. 431-441). Si veda anche l’Appendice alla Istruzione per l’adempimento della convenzione sulla navigazione del Po, contenente le modalità, sotto la osservanza delle quali si permetterà il movimento dei prodotti raccolti nelle isole del detto fiume e la provvista di oggetti relativi al mantenimento degli abitanti e coltivatori (Ivi, pp. 443-445). 104 LANCI, Dell’Amministrazione Cointeressata…, cit., p. 4. 105 Art. XXI del Trattato risguardante la libera navigazione del Po, conchiuso li 3 giugno 1849, in Notificazione del Segretario di Stato del 12 ottobre 1850, in Raccolta delle leggi e disposizioni di pubblica amministrazione nello Stato Pontificio emanate nel pontificato della santità di nostro Signore papa Pio IX felicemente regnante, vol. IV, t. II, Roma, Stamperia della Reverenda Camera Apostolica, 1851, p. 181. ! ! '&! ! ! La legislazione pontificia sul tabacco! La convenzione stipulata nel 1850 con il Granducato di Toscana per la repressione del contrabbando, riguardante i transiti di merci nel territorio dei due stati, non permise il passaggio delle merci oggetto di privativa regale (tra i quali vi era anche il tabacco), per lo meno fino a quando i governi di Roma e Firenze non avessero stabilito, di comune accordo, le particolari condizioni alle quali lo stesso sarebbe stato assoggettato.106 Parte iniziale di un documento dell’Amministrazione Cointeressata de’ Sali e Tabacchi nelle Provincie delle Marche, datato Ancona 23 maggio 1834 (Archivio del Museo Storico Scientifico del Tabacco di San Giustino) Nel corso del 1855 si verificarono dei cambiamenti riguardo la quantità di aree coltivabili a tabacco, riassunti nello schema che segue. !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 106 Art. 5 della Convenzione stipolata col governo toscano, li 29 novembre passato, e misure doganali per reprimere il contrabbando e facilitare il commercio e la industria, in Raccolta delle leggi e disposizioni di pubblica amministrazione nello Stato Pontificio emanate nel pontificato della santità di nostro Signore papa Pio IX felicemente regnante, vol. IV, t. II, cit., p. 319. ! "#! ! La legislazione pontificia sul tabacco ! Legazioni o delegazioni Distretti Roma Roma e Comarca Subiaco Tivoli Velletri Velletri Frosinone Macerata Macerata Loreto Recanati ! ! Territorj destinati Roma ed Agro Romano; Frascati; Grottaferrata Subiaco Gallicano; Genazzano; Palestrina; Zagarolo Velletri; Carpineto; Giulianello; Montelanico; Sermoneta; Valmontone; Terracina; Cori Frosinone; Alatri; Ceprano; Ferentino; Filettino; Guarcino; Pagliano; Piglio; Pofi; Torre; Trivigliano; Vallecorsa; Veroli; Vico Offagna; Macerata; Cingoli; Appignano; Civitanova; Monte Cassiano; Montecosaro; Monte Milone; Pausula; Petriolo; Morrovalle Loreto Recanati; Filottrano; Monte Fano; Monte Lupone; Monte Santo; Porto di Recanati *(! Rubbia di terreno assegnate Piante coltivabili 1 32.000 2! 80.000 3 96.000 11 ! 368.000 19 608.000 16 502.000 3 96.000 6 192.000 La legislazione pontificia sul tabacco ! Legazioni o delegazioni Distretti Ancona Ancona Jesi Osimo Rieti Rieti Spoleto Viterbo Terni Viterbo Territorj destinati Ancona; Monte Marciano; Camerata; Castel Ferretti; Chiaravalle; Falconara; Monte San Vito Paterno; Jesi; Castel Bellino; Castel Planio; Maiolati Spontini; Massaccio; Monte Carotto; Monte Roberto; Morro; Mosciano; Rosora; Staffolo Osimo; Anguillano; Castelfidardo Rieti; Castel Vecchio; Castel Piccolo; Contigliano; Greccio; Labro; Ponticelli; Scandriglia Piediluco Viterbo Rubbia di terreno assegnate Piante coltivabili 93 2.976.000 33 1.056.000 12 384.000 20 640.000 3 7 96.000 224.000 Nel 1866, dopo l’adozione del nuovo sistema monetario, un editto del Segretario di Stato provvide a convertire in lire e centesimi “i dazi ed introiti governativi” riguardanti, tra gli altri generi, anche i tabacchi.107 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 107 Editto della Segreteria di Stato del 9 luglio 1866 sulle tariffe dei dazii ed introiti governativi modificati e ridotti in lire e centesimi relativamente ai sali e tabacchi, alle poste, al macinato nelle provincie, ed ai lotti, in Raccolta delle leggi e disposizioni di pubblica amministrazione nello Stato Pontificio emanate nel pontificato della santità di nostro Signore papa Pio IX felicemente regnante, vol. XX, Roma, Stamperia della Reverenda Camera Apostolica, 1866, pp. 243244 (per le tariffe dei tabacchi, vedasi Ivi, pp. 245-246). ! ! *)! Il contrabbando di tabacco Il fenomeno preoccupò decisamente le autorità pontificie, che se da una parte furono ben consapevoli della portata e della gravità del fenomeno, dall’altra non intrapresero mai una seria lotta contro di esso.108 Meglio: quasi sempre furono perseguiti i piccoli contrabbandieri, mentre i grandi continuarono ad operare indisturbati o quasi.109 La stessa conformazione geografica dello stato, che si affacciava su due mari e confinava con quasi tutti gli stati della penisola (con le uniche eccezioni del Ducato di Parma e Piacenza e del Regno di Sardegna) favoriva enormemente il contrabbando; si ricordi che assicurare un accurato controllo dei confini era (ed è) un’utopia e che il passaggio della frontiera nell’Ottocento non fu mai un particolare problema per chiunque fosse deciso a compierlo.110 Le scelte di politica doganale dello Stato Pontificio rappresentarono un forte incentivo al contrabbando, ispirate come erano al principio del protezionismo,111 poiché assicuravano ampi margini di guadagno alle organizzazioni che si dedicavano a tale attività.112 Il più grande contrabbandiere che operò all’interno dello Stato della Chiesa fu il… direttore delle dogane di Ferrara, Virginio Alpi, che negli anni Cinquanta dell’Ottocento mise in piedi un’efficiente organizzazione per un colossale traffico di cereali verso l’Austria. 113 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 108 Nella prima metà dell’Ottocento esso ammontava, nel complesso, al 15% delle importazioni legali (CARAVALE –CARACCIOLO, Lo Stato Pontificio…, cit., p. 604). 109 A. A. BIANCHI-GIOVINI, Il papa e la sua corte. Ricordi inediti d’un carabiniere al servizio di sua santità, Bastia, s.e., 1860, p. 66: “Se quindi nello Stato del papa non vi è libertà di commercio, vi è libertà di contrabbando, almeno pei capi dell’amministrazione, che lo fanno in grande, e ne traggono disonesti guadagni. Soltanto i piccioli contrabbandieri, se si lasciano sorprendere, sono condannati alla galera”. 110 M. MERIGGI, Sui confini nell’Italia preunitaria, in S. SALVATICI (a cura di), Confini, costruzioni, attraversamenti, rappresentazioni, Soveria Mannelli, Rubbettino Editore, 2005, p. 51. 111 M. CASABURI, Fabrizio Ruffo. L’uomo, il cardinale, il condottiero, l’economista, il politico, Soviera Mannelli, Rubbettino Editore, 2003, p. 33. 112 L. PIANCIANI, Il disaccentramento e i bilanci per l’anno 1869. Studi di Luigi Pianciani deputato al Parlamento, Firenze, Eugenio e F. Cammelli, 1869, p. 361: “Infino a che esistano dazii doganali esisterà contrabbando: aggiungo, insino a che esisterà contrabbando avrà luogo prevaricazione per parte degl’impiegati. Non giova farsi illusioni in proposito, le tre cose sono tra loro così strettamente collegate, che non potete avere l’una senza l’altra: se volete estirpare il contrabbando, abolite i dazii doganali; e non crediate mai all’esistenza di un contrabbando ordinato, continuato senza essere convinti della connivenza di chi dovrebbe reprimerlo”. 113 Un vivido ritratto di Virginio Alpi è stato tracciato da Riccardo Bacchelli nel suo romanzo più famoso; cfr. R. BACCHELLI, Il mulino del Po, Milano, Mondadori, 1997, vol. I – Dio ti salvi, pp. ! ! "#! ! ! Il contrabbando di tabacco! ! Scoperto dopo che il contrabbando da lui organizzato aveva assunto dimensioni enormi, operato qualche tentativo di depistaggio,114 si salvò riparando nell’Impero asburgico, le cui autorità, memori dei servizi da lui prestati a favore dell’Austria, si guardarono bene dal consegnarlo alle autorità di Roma, che lo processarono in contumacia.115 Di più: un prelato, appartenente a un’importante famiglia, cardinale in pectore, fu sorpreso da uno zelante (fin troppo) ufficiale della Truppa di Finanza, l’ispettore in capo Luigi Pianciani, con merce di contrabbando nella propria carrozza.116 Il fatto suscitò grande clamore e l’ardito ufficiale – che aveva compiuto solo il proprio dovere – fu costretto dapprima a scusarsi con il prelato-contrabbandiere (!) e in seguito alle dimissioni per essersi macchiato di… lesa maestà.117 Non va dimenticato, come sottolineato da Capalbo, che nello Stato Pontificio A questa palese tolleranza nei confronti dei contrabbandieri si accompagnava una sorta di protezione sociale dovuta all’omertà di una buona parte !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 545-546. L’autore si è valso della documentazione del processo celebrato contro Alpi, ormai uccel di bosco, conservata presso l’Archivio di Stato di Roma; il testo della sentenza di condanna contro di lui e i suoi complici è stato pubblicato da OLIVA, La Guardia di Finanza…, cit., pp. 403-414. 114 Alpi cercò di salvarsi dapprima minacciando il conte Filippo Folicaldi, la massima autorità pontificia a Ferrara, quindi sostenendo di aver agito con la sua approvazione (OLIVA, La Guardia di Finanza…, cit., p. 123).! 115 OLIVA, La Guardia di Finanza…, cit., p. 125. 116 Non si trattava di un caso isolato; in BIANCHI-GIOVINI, Il papa e la…, cit., p. 21, si legge questo godibilissimo passo: “Il contrabbando negli stati del papa è severamente punito: Civitavecchia è porto franco, ma le gite del papa in quella città fornivano l’occasione di un contrabbando sopra una scala vastissima. Siccome queste gite erano conosciute molto tempo prima, così i mercanti ed i ricchi particolari facevano indirizzare colà le merci di loro commissione: né vi era prelato o cameriere che, o per conto proprio o per farne speculazione, o per conto altrui, non acquistasse stoffe, seterie, merletti ed altri articoli, onde n’erano ingombre le anticamere. Il papa che le attraversava non poteva non vedere quell’abbondante paccottiglia, che era poi caricata sui frugoni e nelle carrozze e trasportata a Roma con vistoso lucro dei tonsurati contrabbandieri. Nel suo secondo viaggio si calcolò che passasse di contrabbando per circa 70 mila scudi di mercanzia, e solamente il frugone delle argenterie, scortato da dodici carabinieri di palazzo, ne portava per diecimila scudi. I doganieri sel sapevano: ma il frugone essendo coperto dell’inviolabile strato rosso, collo stemma delle due chiavi incrociate, si levavano il cappello, e dicevano ridendo: - Passi: cotesti contrabbandieri privilegiati non sono della bassa genìa che va in galera”. 117 Il gustoso episodio è ricostruito da OLIVA, La Guardia di Finanza…, cit., p. 63, che tuttavia confonde il contrabbandiere porporato con il Tesoriere Generale, Angelo Galli, che tuttavia non prese mai gli ordini. Nella lettera di scuse al prelato, che l’autore si preoccupò di rendere pubblica, l’ispettore Pianciani scrisse: “Poiché il governo lo vuole, le chiedo scusa per il contrabbando che ho rinvenuto nella sua carrozza e con la stima che le è dovuta, mi segno” (Ibidem). ! "#! ! Il contrabbando di tabacco della popolazione, certamente di molti consumatori di tabacco, che avevano tutto da guadagnare dall’esistenza di un mercato illegale nel quale acquistare tabacchi a prezzi inferiori a quelli ufficiali.118 In maniera abbastanza strana, le autorità pontificie tendevano ad accreditare una concordia di intenti tra i liberali (i patrioti) e i contrabbandieri;119 la sentenza di un processo celebratosi a Ravenna nel 1845 contro alcuni cospiratori, ricostruendo le vicende, riporta: Fino dall’estate 1843, quando in Bologna i liberali, coalizzati col ceto dei contrabbandieri, tentarono colà di rinnovare la sacrilega ribellione dell’anno 1831, i liberali di Ravenna avevano qui formato la stessa alleanza colla turba dei contrabbandieri, per conseguire lo scopo medesimo.120 Occorre anche chiarire che il termine “contrabbandiere” indica, nell’accezione comune, solamente lo “spallone” (o “tirino”, come si diceva nel XIX sec.), colui che materialmente trasporta le merci, introducendole o esportandole clandestinamente. In realtà, il mondo del contrabbando è assai più articolato, come dimostrato dalla legislazione di alcuni stati preunitari, che operarono una distinzione nettissima tra !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 118 CAPALBO, L’economia del vizio…., cit., p. 119. L’assimilazione dei contrabbandieri ai cospiratori fu dovuta, quasi sicuramente, all’esistenza del “sacro contrabbando”, ovvero alla diffusione illegale di opuscoli inneggianti alla liberazione e all’unità d’Italia, che avveniva grazie alla collaborazione dei contrabbandieri e alla circostanza che il contrabbando era concepito dai patrioti come un valido mezzo per combattere gli stranieri e i sovrani assolutisti, che si opponevano al progetto di unificare il paese; vedasi G. B. VARÈ, Cenni sopra alcune maniere d’impiegare i capitali in Italia, in G. MAZZINI, L’Italia del popolo, Losanna, Società Editrice L’Unione, 1849, vol. I, p. 724, nota n. 1: “Si oppone, che i governi volendo ad ogni modo riscuotere le somme richieste nel budget, il contrabbando viene a danneggiare la massa dei contribuenti. Questo sarebbe vero e concludente dove si trattasse di un governo che amministrasse con sincerità a nome della nazione, e rendesse conto della propria gestione; ma non lo è in Italia dove i governi tendono a smungere i popoli a più potere, dilapidano la sostanza dello stato a danno dello stato medesimo, non compensano mai una contribuzione con l’altra, e, ciò che più monta, coprono d’un velo l’andamento delle finanze. […] Bisogna che anche al contrabbando si dia l’aspetto di necessità temporanea, e di lotta nazionale contro l’Austria e i suoi alleati; la coscienza dello scopo può dare moralità a tutto il sistema”. 120 Sentenza del 10 settembre 1845 della Commissione speciale, straordinaria mista di Ravenna, in M. D’AZEGLIO, Degli ultimi casi di Romagna, Lugano, Tip. della Svizzera Italiana, 1846, pp. 125. 119 ! ""! ! ! Il contrabbando di tabacco la manovalanza del contrabbando (gli spalloni) e coloro che operavano nell’ombra, ma con un ruolo ben più importante.121 Un fumatore di tabacco in un antico disegno (immagine tratta da Della coltivazione del tabacco, Roma, s.e., 1758) !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 121 La legislazione austriaca, forse la più chiara tra quelle preunitarie, distingueva i componenti le organizzazioni contrabbandiere in motori, complici e partecipi, naturalmente con ruoli ben distinti e responsabilità decrescenti; vedasi FUSELLI, Il contrabbando nella legislazione…, cit., pp. 245-246. Un ruolo importante lo avevano poi i commercianti disonesti che ricorrevano al contrabbando per sbaragliare la concorrenza; ho ricostruito un caso esemplare in FUSELLI, Laveno: storia di lago…, cit., pp. 19-21 ! "#! ! ! Il contrabbando di tabacco Difficilmente costoro finivano con l’essere perseguiti, mentre i finanzieri pontifici davano la caccia solamente ai poveracci che si caricavano la merce sulle spalle. Inutile dire che ancora oggi la situazione è rimasta la stessa, almeno fino a quando il contrabbando si è radicalmente trasformato nelle modalità operative, a seguito dell’impiego di mezzi a motore.122 In maniera abbastanza curiosa, il termine è utilizzato anche nella normativa pontificia; nel 1832 le istruzioni indirizzate dal Visitatore dell’Amministrazione delle Dogane e dei Dazj di consumo parlano espressamente di “spalloni”.123 Alcuni contrabbandieri avevano invece il ruolo di “stelloni”,124 ovvero di veri e propri pali, che controllavano eventuali movimenti dei finanzieri e che erano pronti a dare l’allarme quando la pattuglia si avvicinava pericolosamente; se invece il passaggio non presentava difficoltà, essi segnalavano il “via libera”. Talvolta erano le donne a svolgere tale mansione. Altra presenza, non sempre costante, era quella dei “campioni”, uomini armati che avevano il compito di affrontare, in caso di attacco, le guardie di finanza.125 I “derelitti di coscienza erariale” non si creavano troppi problemi per ricorrere alle armi qualora i finanzieri avessero cercato di arrestarli e di bloccare le merci da contrabbandare. Lo testimonia una circolare del Visitatore dell’Amministrazione delle Dogane e dazj di consumo del 1832: !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 122 P. MECCARIELLO, Storia della Guardia di Finanza, Roma – Firenze, Museo Storico della Guardia di Finanza – Le Monnier, 2003, p. 309. 123 Istruzioni generali del Visitatore dell’Amministrazione delle Dogane, e dei Dazj di Consumo n. 6238 del 21 ottobre 1832 - “Sull’istituto di Finanza a repressione del contrabbando, desunte dai regolamenti, e dalle leggi veglianti”, in Raccolta delle leggi e regolamenti dell’Amministrazione Generale dei Dazj indiretti ed altri diritti concentrati nella medesima, vol. II, cit., p. 604: “Imbattendosi in un carro, o in altro qualsiasi mezzo di trasporto, o in qualche spallone, si richiederà con urbanità, e piacevolezza se, e da quale recapito doganale sia accompagnato il suo carico, giacché per massima la bolletta, qualunque essa siasi, deve sempre stare colla merce in essa descritta dalla sua partenza dalla dogana fino al luogo del destino indicato nella bolletta stessa”.! 124 Il vocabolo “stelón” indica, secondo il Cherubini, la guida dei contrabbandieri, pratica di ogni viottolo; “fa el stelón” significa zimbellare, allettare, invischiare, irretire, fare lo zimbellatore. Cfr. F. CHERUBINI, Vocabolario milanese-italiano, Milano, Aldo Martello Editore, 1968 (ed. anastatica dell’edizione del 1839), p. 1567. Secondo N. BAZZETTA DE VEMENIA, Dizionario del gergo milanese e lombardo, Bologna, Arnaldo Forni Editore, 2003 (ed. anastatica del 1940), p. 32, esso indica “quello che fa la guardia per i contrabbandieri”. 125 F. VIGANÒ, Il contrabbandiere di Olginate. Romanzo storico del XVIII sec., Milano, D. Salvi e Comp., 1861, p. 255. ! "$! ! ! Il contrabbando di tabacco La opposizione da essi [i contrabbandieri] non valutata, che in seguito hanno rinvenuto nella Truppa [di Finanza] è stata causa che per garantire le proprie sostanze, impiegate nella compra delle merci, siansi riuniti a scambievole difesa, per poi presentarsi ai confini dello Stato con le armi alla mano ove la frode non valesse per ottenerne in passaggio, come purtroppo si è verificato ben spesso.126 I primi contrabbandieri di tabacco erano gli stessi coltivatori; lo sostengono diverse fonti. La notificazione del 1823 sulla coltivazione del tabacco prescriveva che Art. 6. Le piantagioni dovranno essere tutte compiute all’epoca del 30 giugno di ogni anno. Da quel tempo in poi saranno ispezionate secondo il costume dagli agenti dell’amministrazione, ossiano verificatori. Ritrovandosi coltivazioni fuori delle regole contenute nelle istruzioni prescritte all’articolo 2, o in contravvenzione della presente legge, se ne compilerà processo verbale in regola, e si farà sottoscrivere dal coltivatore, o da due testimonj in caso di suo rifiuto, o che non sapesse scrivere. Art. 7. Il raccolto delle foglie dovrà intieramente consegnarsi all’amministrazione non più tardi del 30 novembre inclusive. Passato questo termine, la foglia, benché si trovi presso i coltivatori, sarà sottoposta ad inquisizione per contrabbando.127 Conosciamo, grazie ad una notificazione del 1855, un espediente al quale ricorrevano i coltivatori per sottrarre alla consegna all’amministrazione del tabacco: la simulazione di furti a loro danno, che costoro cercavano di dimostrare ricorrendo a “qualche fittizio vestigio”; il fenomeno era cresciuto di dimensioni tanto che il Tesoriere Generale, nel 1855, diramò delle chiare istruzioni per stroncarlo, disponendo che da allora in poi sarebbero stati considerati come real- !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 126 Circ. del Visitatore dell’Amministrazione delle Dogane e dei Dazj di consumo n. 7138 del 13 ottobre 1832 – “Eccitamento alla forza armata per la repressione del contrabbando”, in Raccolta delle leggi e regolamenti dell’Amministrazione Generale dei Dazj indiretti ed altri diritti concentrati nella medesima, vol. II, cit., pp. 599-600.! 127 Editto del 17 gennaio 1823 del Camerlengo – “Discipline sulla coltivazione delle piante di tabacco”, in Raccolta delle leggi e disposizioni di pubblica amministrazione nello Stato Pontificio, vol. III, cit., pp. 412-413.! ! "%! ! ! Il contrabbando di tabacco mente avvenuti i furti legalmente provati davanti ai tribunali, che dovevano procedere per la persecuzione di tali reati.128 Riferendosi alla presenza di estese piantagioni di tabacco nella parte settentrionale della provincia di Perugia, nel 1877 (quando il dominio pontificio era ormai tramontato da quasi venti anni), il cav. Leopoldo Petrai, incaricato di redigere la proposta per la riforma del contingente della Guardia Doganale in Umbria, affermò: Solamente pel ramo tabacchi qualche timore può concepirsi a causa delle coltivazioni autorizzate nei comuni estremi della provincia [di Perugia] posti a contatto di quella d’Arezzo, dove pure sono autorizzate e colle quali formano una sola sezione diretta da un agente della Regìa con sede in Borgo San Sepolcro. Si sa ormai che i primi autori del contrabbando sono gli stessi coltivatori,129 per cui vuolsi molto accorgimento per parte degli agenti della Regìa durante la coltivazione, e molta vigilanza per parte della forza doganale, dopo il raccolto.130 Un fattore che favorì il contrabbando di tabacco fu la scarsa qualità della materia prima importata dall’estero, che si traduceva nella produzione di manufatti di quart’ordine.131 Dopo questa premessa, possiamo passare all’esame della normativa pontificia sulla materia, che permette di cogliere aspetti interessanti del fenomeno. Un primo elemento importante è la presenza di bande di contrabbandieri; costoro, infatti, tendevano a operare in gruppo e ciò configurava il reato di contrabbando in conventicola.132 Esso si commetteva !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 128 Art. 23 della Notificazione del Ministero delle Finanze del 21 febbraio 1855 sulla coltura del tabacco nel corrente anno, in Raccolta delle leggi e disposizioni di pubblica amministrazione nello Stato Pontificio emanate nel pontificato della santità di nostro Signore papa Pio IX felicemente regnante, vol. IX, cit., p. 35. 129 Pochi anni prima Cappellari Della Colomba, mettendo a confronto il consumo legale di tabacco nelle diverse provincie italiane, giunse alla conclusione che “ad onta, della più stretta vigilanza, dove esiste coltivazione esiste sottrazione di foglia, fabbricazione, consumazione illecite” (CAPPELLARI DELLA COLOMBA, Le imposte di confine…, cit., p. 436). 130 AMSGDF, Divisione 6a. Nuovo contingente della Guardia Doganale. Provincia di Perugia. Relatore cav. Leopoldo Petrai, Verbale d’esame della relazione per la riforma del servizio di vigilanza in Provincia di Perugia. 131 MORONI, Dizionario di erudizione..., cit., vol. LXXII, pp. 192-193. 132 Editto del Segretario di Stato del 15 maggio 1822 sul contrabbando commesso in conventicola, e armata mano, in Raccolta di leggi e regolamenti sulle regalìe…, cit., pp. 500-502; Editto del Tesoriere Generale del 7 novembre 1839 – “Disposizioni dirette alla repressione de’ contrabban- ! "&! ! ! Il contrabbando di tabacco ! quando i contrabbandieri erano in numero uguale o superiore a tre, mentre non era rilevante se fossero armati o meno; nel caso in cui i finanzieri fossero riusciti a bloccarli, essi tentavano di discolparsi e di negare l’esistenza della conventicola, asserendo di essersi incontrati casualmente. La norma definiva il contrabbando tentato o consumato da persone armate, considerato come un attentato all’autorità pubblica; la sanzione variava a seconda delle circostanze: Se [commesso] da uno o due persone riunite, coll’opera pubblica [i lavori forzati] per tre anni. Se da tre o più persone, coll’opera pubblica per cinque anni. Se poi con offesa personale senza pericolo di vita qualunque sia l’istrumento, ed anche da una sola persona, colla galera per anni sette. Se con qualche pericolo, colla galera per anni dieci. Se con pericolo di vita, colla galera perpetua. Se l’offesa sarà diretta contro la forza pubblica qualunque sia l’offesa, e qualunque sia il numero degli offensori, la pena sarà di galera perpetua.133 Era contemplato anche il contrabbando a mano armata, anche in numero di uno o due individui; come si vede, non era infrequente l’imbattersi in contrabbandieri armati e ben decisi a difendere se stessi e le merci trasportate dall’arresto.134 La stessa disposizione conferma l’esistenza di organizzazioni costituite per consumare il contrabbando; nell’elencare le figure sottoposte a giudizio criminale, l’editto indicò “gli assicuratori dei contrabbandi”,135 coloro cioè che assicuravano le imprese di contrabbando, agendo secondo due modalità diverse: Esistono sul territorio straniero compagnie di assicuratori, le quali operano in due diversi modi: il primo consiste nell’incaricarsi da veri commissionarii, di spedire, in frode e per mezzo di secondarii agenti, gli oggetti loro !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! di”, in Raccolta delle leggi e disposizioni di pubblica amministrazione nello Stato Pontificio emanate nell’anno 1839, Roma, Stamperia della Reverenda Camera Apostolica, 1840, p. 197. 133 Editto del Segretario di Stato del 15 maggio 1822 sul contrabbando commesso in conventicola, e armata mano, in Raccolta di leggi e regolamenti sulle regalìe…, cit., p. 501. 134 Regolamento del Tesorierato Generale del 1° agosto 1822 sulle invenzioni di contrabbando, in Raccolta delle leggi e regolamenti dell’Amministrazione Generale dei Dazj indiretti ed altri diritti concentrati nella medesima, vol. II, cit., p. 401.! 135 Ibidem. ! #'! ! Il contrabbando di tabacco affidati; stipulando un prezzo differente a seconda che la spedizione riesce o che la dogana confisca la merce; il secondo sta nell’obbligarsi, da veri assicuratori, a consegnare la merce al domicilio del destinatario, il quale corre per tal modo rischi minori, e quindi paga più caro il servizio ricevuto.136 Un editto del Tesoriere Generale del 1839 introdusse il concetto di “contrabbando qualificato”, fattispecie criminosa che si configurava in presenza delle seguenti circostanze: 1°. se vi è stata resistenza alla forza, abbenché senza l’uso o imbrandimento di armi; 2°. se il contrabbando sia eseguito da persona, o persone armate; ovvero se da una o più persone armate sieno condotte, o scortate le merci; 3°. se venga eseguito in conventicola di tre o più persone, comunque non armate, e senza che giovi la scusa di essersi trovati uniti per fortuita combinazione; 4°. se sieno falsificate carte doganali o altri documenti, che servono di accompagno alle merci, o ne dimostrino la provenienza; 137 5°. se vi sia falsificazione o supplantazione di bolli; 6°. se le casse, le balle, i colli contenenti le merci si rinvengano aperti, alterati, o manomessi. Indicava subito dopo come “soggetti al giudizio criminale” 1°. gli assicuratori dei contrabbandi; 2°. gli individui abituati al contrabbando, e coloro che ne fanno professione: si riterranno per abituati al contrabbando coloro che sieno già stati doppiamente recidivi; 3°. gli spalloni, e tirini, coloro cioè che danno opera, o prestano ajuto al contrabbando, portando o tirando gli oggetti o le merci, che vogliono introdursi od estrarsi in frode dei diritti doganali, e contro il divieto della legge.138 Cosa accadeva nelle zone a ridosso dei confini, lo chiariva una circolare del Visitatore dell’Amministrazione delle Dogane e dei Dazj di consumo, il quale nell’autunno 1832 affermava che !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 136 Voce Contrabbando, in BOCCARDO, Dizionario della economia politica…, cit., vol. I, p. 658. Consiste nell’uso di bolli per merci diverse rispetto a quelle per le quali erano stati rilasciati. 138 Editto del Tesoriere Generale del 7 novembre 1839 - “Disposizioni dirette alla repressione de’ contrabbandi”, in Raccolta delle leggi e disposizioni di pubblica amministrazione nello Stato Pontificio emanate nell’anno 1839, cit., pp. 197-198. 137 ! #(! ! ! Il contrabbando di tabacco Un’illustrazione della pianta di tabacco (immagine tratta dalla pagina web http://www.tramil.net/fototec a/imageDisplay.php?id_elem =244&lang=en) A rendere maggiormente dannosa l’attività dei contrabandieri, contribuirono non poco le circostanze dei tempi, le quali per varie ragioni togliendo da una parte dalla Truppa doganale [la Guardia di Finanza] quella forza morale che la fa essere energica e temibile, sciolsero dall’altra ogni freno all’esercizio del contrabbando. L’esempio dei favorevoli risultati congiunti ai vantaggi che ne derivarono, servirono quindi per invitare anche quelli, che d’altronde sarebbero stati lontani dal dedicarsi a tale disonesta speculazione, a meno, che dal fatto non avessero rilevato esser certa, e senza pericoli. La opposizione da essi non valutata, che in seguito hanno rinvenuto nella Truppa è stata causa che per garantire le proprie sostanze, impiegate nella compra delle merci siansi riuniti a scambievole difesa, per poi presentarsi ai confini dello stato con le armi alla mano ove la frode non valesse per ottenerne il passaggio, come purtroppo si è verificato ben spesso. Il governo per tal modo trovandosi obbligato presso che ad una guerra di confine, non meno dannosa di quella che potesse fargli un inimico scoperto, ha bisogno di impegnare tutta l’attività, e l’accortezza dei signori comandanti le ispezioni, e vice ! #)! ! ! Il contrabbando di tabacco ispezioni isolate, perché ognuno nel loro particolare s’interessi di eccitare i rispettivi subalterni alla vigilanza, alla fatica, ed alla intrepidezza.139 Un ordine circolare del settembre 1821 fissò, al fine di eliminare equivoci e fraintendimenti, la procedura da seguire nel caso della scoperta di una contravvenzione alle leggi di finanza; l’amministrazione (o l’appaltatore) dell’azienda interessata oppure il governatore della dogana dovevano immediatamente inviare un rapporto ufficiale, debitamente sottoscritto, al Luogotenente Criminale del Tesorierato, affinché quest’ultimo potesse farlo registrare (dal Sostituito della Cancelleria Criminale) nel Registro delle querele (ovvero delle denunce), al fine di promuovere gli atti processuali. Si riconfermò, anche in questa sede che, mentre per tutti gli altri generi di contrabbando sequestrati era prevista la vendita al pubblico incanto, quelli di “regalìa” (tra i quali anche il tabacco) sarebbero stati “rimessi” all’amministratore o all’appaltatore della regalia, come stabilito da un altro ordine circolare del luglio 1821.140 Il Regolamento sulle invenzioni di contrabbando del 1822 stabilì le norme alle quali attenersi per la redazione del processo verbale a danno dei contrabbandieri; dovevano esservi indicati, con chiarezza e senza cancellature, le informazioni relative all’operazione di servizio. Qualora se ne presentata l’opportunità, era auspicabile la firma di due testimoni, che avrebbero dovuto confermare la propria deposizione anche in sede di giudizio, davanti al Tribunale Camerale. I generi di regalìa dovevano essere invece immediatamente condotti presso l’ufficio di Soprintendenza della rispettiva regalia, dove aveva luogo la redazione del processo verbale Le merci sequestrate dovevano essere recate alla dogana più vicina, privilegiando, a parità di distanza, quelle di riscossione rispetto alle altre; i ministri delle dogane erano obbligati ad accettare le merci !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 139 Circolare del Visitatore dell’Amministrazione delle Dogane e Dazj di consumo n. 7138 del 13 ottobre 1832 – “Eccitamento alla forza armata per la repressione del contrabbando”, in Raccolta delle leggi e regolamenti dell’Amministrazione Generale dei Dazj indiretti ed altri diritti concentrati nella medesima, vol. II, cit., pp. 599-600. 140 Ordine circolare del Tesorierato Generale del 12 settembre 1821 – “Sul riparto delle multe” in Raccolta delle leggi e regolamenti dell’Amministrazione Generale dei Dazj indiretti ed altri diritti concentrati nella medesima, vol. II, cit., p. 394-395; per la prima disposizione, vedasi Ordine circolare del Tesorierato Generale n. 14969/25960 del 28 luglio 1821– “Sul versamento delle multe”, in Ivi, p. 391. ! #*! ! ! Il contrabbando di tabacco e alle operazioni ad esse relative (registrazione dei rispettivi dati; imballaggio, “ammagliatura” e apposizione di sigilli; custodia nei locali adibiti a deposito). In caso di sequestro di generi di regalìa, il processo verbale doveva essere immediatamente trasmesso al competente Tribunale Camerale. Subito dopo, gli scopritori del contrabbando dovevano procedere allo “atto d’intimazione”, che ingiungeva al contravventore di presentarsi davanti al competente tribunale. L’intimazione vera e propria poteva essere effettuata sia da un ministro doganale che da un agente della Truppa di Finanza presso il domicilio del responsabile; se essa riguardava un contrabbandiere estero o domiciliato in un luogo lontano, bisognava darne informazione all’Aggiunto Procuratore Fiscale presso il Tribunale Camerale. In caso d’intimazione a uno sconosciuto o a un individuo irreperibile, essa era affissa alla porta della dogana. Il contrabbandiere aveva comunque la possibilità di accettare la transazione (preliminarmente vagliata dal Tesoriere Generale), proposta dai ministri della dogana (essa non era comunque possibile in alcuni casi: contrabbando in conventicola, a mano armata, con falsificazione di bolle, bollette e certificati o con supplantazione di bolli; recidività del responsabile; evidenza del contrabbando dovuta a mancanza di bollo, sostituzione delle merci nei colli; contrabbando nei luoghi di franchigia; contrabbando di merci di privativa). La transazione consisteva nell’offerta di una somma pari almeno alla metà del valore dei generi sequestrati e al pagamento del dazio per gli stessi; essa estingueva gli atti di giudizio e comportava l’immediata restituzione della merce sequestrata al contrabbandiere. Per le merci deteriorabili, previa autorizzazione del Tribunale Camerale competente e una regolare e precisa perizia del valore, era prevista la restituzione da parte dei ministri delle dogane all’invenzionato (il contrabbandiere), dietro il deposito di una cauzione pari all’ammontare del valore delle stesse e delle multe; la norma non riguarda le merci di privativa. Altre disposizioni, di carattere tecnico, regolavano i procedimenti giudiziari a carico dei responsabili e la copertura delle spese per i processi. Per alcune merci di regalia provenienti dall’estero (sale e tabacco), che erano invece vendute, un quarto della somma realizzata andava agli appaltatori o amministratori, un quarto ai delatori e agli scopritori del contrabbando e due quarti alla Reverenda Camera Apostolica; ! #+! ! ! Il contrabbando di tabacco ! naturalmente vendita e ripartizione della somma incassata dovevano essere regolarmente registrate negli atti. Per le perquisizioni di luoghi ritenuti depositi di merci di contrabbando era necessario un apposito mandato; un agente dell’amministrazione doganale, che nutriva tale sospetto, doveva esporre (per iscritto od oralmente) gli indizi sui quali lo stesso si basava al competente Assessore Camerale. Questi, dopo aver steso un “incarto segretissimo” e vagliati gli indizi, poteva rilasciare il mandato di perquisizione. La stessa doveva aver luogo solo di giorno, con l’intervento e l’assistenza di un ufficiale (o di un sergente) della Truppa di Finanza o di un ministro doganale e di due testimoni, da parte dell’Assessore Camerale (se il luogo da perquisire era nella sua residenza) o di notaio, o, in caso di sua mancanza, dal capo dei carabinieri (o anche da un semplice carabiniere). Era richiesta la stesura della relazione, che doveva essere trasmessa per essere unita agli atti del processo; le merci “invenzionate” (ovvero scoperte e sequestrate) dovevano essere trasportare alla più vicina dogana, per essere inventariate e depositate nella stessa. Nel caso di perquisizioni di luoghi che godevano dell’immunità ecclesiastica, le perquisizioni potevano avvenire solo con l’assistenza di un ecclesiastico o di un chierico celibe. Era naturalmente vietato ai finanzieri di restituire le merci sequestrate; presso ogni dogana e picchetto era istituito un registro delle invenzioni effettuate. Analogo elenco doveva essere tenuto presso tutte le soprintendenze doganali.141 La compartecipazione degli “inventori” agli utili ricavati dalla vendita delle merci sequestrate non mancò di creare situazioni imbarazzanti; alcuni superiori dei ministri doganali e dei finanzieri imponevano ai propri subordinati di includerli nell’elenco degli inventori prima di firmare il processo verbale (al fine, naturalmente, di ricevere la ricompensa prevista per gli artefici dei sequestri). Nel 1823 il Teso- !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 141 Regolamento del Tesorierato Generale del 1° agosto 1822 sulle invenzioni di contrabbando, in Raccolta delle leggi e regolamenti dell’Amministrazione Generale dei Dazj indiretti ed altri diritti concentrati nella medesima, vol. II, cit., pp. 398-423; Appendice al Regolamento del Tesorierato Generale del 1° agosto 1822 sulle invenzioni di contrabbando, in Ivi, pp. 448-452. ! #"! ! Il contrabbando di tabacco ! riere Generale impartì ordini chiari su questo punto del Regolamento, come su altri che avevano creato incertezze e ambiguità.142 Sull’argomento ritornò una notificazione del 1850, che stabilì che il riparto delle frodi doveva andare per 4/10 all’accusatore o confidente, 2/10 e mezzo agli “inventori” (in caso di mancata denuncia o delazione, agli inventori sarebbero andati 6/10 e mezzo), mezzo decimo agli impiegati ai quali era affidata la relativa pratica amministrativa, 2/10 all’erario statale e 1/10 per la premiazione degli impiegati e dei finanzieri che si fossero distinti nella repressione del contrabbando (o per altri importanti titoli di merito). Un quinto della parte destinata agli agenti doganali andava, divisa per metà, all’ispettore e al viceispettore del circondario nel quale era stata contestata la contravvenzione.143 Era frequente anche un altro abuso; siccome la procedura era abbastanza complessa, alcuni ministri doganali e finanzieri si accordavano con gli inventori dei contrabbandi, anticipando loro una cifra minore rispetto a quella che sarebbe spettata a questi ultimi. Se gli inventori incassavano subito del danaro, ministri e finanzieri ne ricevevano più del dovuto, anche se in tempi successivi. Venuto a conoscenza di ciò, il Tesoriere Generale, sempre nel 1823, vietò questa pratica piuttosto disinvolta, ricordando che tale infrazione avrebbe costituito una nota di demerito in occasione di domande di promozione.144 All’Amministrazione Cointeressata dei sali e tabacchi venne concesso, con l’art. 27 del contratto del 1831, di “conciliare amichevolmente le dette multe [per contrabbando], senza recare in tribunale le cause”.145 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 142 Circolare del Tesoriere Generale del 9 luglio 1823 sul riparto del prodotto delle invenzioni di contrabbando, in Raccolta delle leggi e regolamenti dell’Amministrazione Generale dei Dazj indiretti ed altri diritti concentrati nella medesima, vol. II, cit., p. 460. 143 Notificazione del Ministero delle Finanze del 2 maggio 1850, sul riparto del prodotto delle condanne per contrabbandi, in Raccolta delle leggi e disposizioni di pubblica amministrazione nello Stato Pontificio emanate nel pontificato della santità di nostro Signore papa Pio IX felicemente regnante, vol. IV, t. I, Roma, Stamperia della Reverenda Camera Apostolica, 1851, pp. 271-274. 144 Circolare del Tesoriere Generale del 13 settembre 1823 n. 47087 – “Proibizione di cedere i diritti sui prodotti delle invenzioni, o di farne acquisto”, in Raccolta delle leggi e regolamenti dell’Amministrazione Generale dei Dazj indiretti ed altri diritti concentrati nella medesima, vol. II, cit., pp. 464-465. 145 Cit. in Raccolta di leggi e regolamenti sulle regalìe…, cit., p. 384. ! ##! ! Il contrabbando di tabacco ! Il contrabbando in grande stile veniva consumato soprattutto grazie al trasporto marittimo; nel 1825 il Tesoriere Generale, Belisario Cristaldi, stabilì che tutte le imbarcazioni che approdavano nei porti pontifici non potessero tenere a bordo provviste di sale o tabacco superiori al bisogni dell’equipaggio per cinque giorni (in base a una stima di un’oncia per ognuno dei due generi); quantità superiori avrebbero dovuto essere denunciate e depositate presso la dogana più vicina. La presenza di quantitativi superiori avrebbe costituito, ipso facto, prova di contrabbando, con la perdita dei generi e le multe previste per i contravventori.146 Una successiva disposizione chiarì che le “visite” alle imbarcazioni non erano sempre necessarie, ma solamente quando vi fosse il sospetto di occultamento di merci per contrabbando.147 La norma fu rinnovata verso la fine del 1828.148 Una conferma dell’importanza del contrabbando per mare ai danni della regalìa di sali e tabacchi si ebbe con il “Regolamento per le barche guardacoste” del 1° gennaio 1828; tra i membri delle due commissioni dalle quali dipendeva il servizio, figuravano un viceamministratore (per quella di Ancona) e un soprintendente (a Civitavecchia) della Regalìa stessa.149 Nel 1829 si ebbe la dimostrazione delle dimensioni del contrabbando consumato con i legni, quando fu bloccato dalla Marina di Finanza pontificia un trabaccolo, con il quale si “tentava d’immettere per contrabbando una rilevante quantità di tabacco”: Nel qual caso restò dimostrato ad evidenza, che i soli legni grossi, e non mai le scorridoje, possono cimentarsi a sì fatti scontri. Il trabaccolo dell’Adami andava armato d’un cannone da sette, fornito di cariche di mitra- !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 146 Notificazione del Tesoriere Generale del 22 febbraio 1825 – “Riforme disciplinari intorno al sistema delle visite doganali ne’ legni di bandiera estera o nazionale”, in Raccolta delle leggi e disposizioni di pubblica amministrazione nello Stato Pontificio, vol. III, cit., pp. 464-467. 147 Circ. del Tesorierato Generale, Sez. Dog., n. 76211 del 10 aprile 1825 relativa alle visite dei bastimenti, in Raccolta delle leggi e regolamenti dell’Amministrazione Generale dei Dazj indiretti ed altri diritti concentrati nella medesima, vol. I, cit., pp. 318-319. 148 Notificazione del Tesoriere generale del 3 novembre 1828, in Raccolta di leggi e regolamenti sulle regalìe…, cit., pp. 364-366. 149 Regolamento per le barche guardacoste in corso nelle due spiaggie pontificie del Mediterraneo ed Adriatico del 1° gennaio 1828, in Raccolta delle leggi e regolamenti dell’Amministrazione Generale dei Dazj indiretti ed altri diritti concentrati nella medesima, vol. II, cit., pp. 584-585.! ! #$! ! Il contrabbando di tabacco ! glia, e di palle, di fucili, e di tromboni carichi, ed altra abbondante provvista di polvere, e la ciurma era tutta apposta a rintuzzare la forza colla forza. In gran ventura pertanto che i marinari del trabaccolo s’intimorirono alla vista del guardacoste, poiché se essi aveano ardire, appiccata si sarebbe una zuffa di dubbio conto. Difatti il capitano Maddalena aveva date le disposizioni necessarie al combattimento, e il suo nostr’uomo [sic] nell’andare contro il trabaccolo dell’Adami significò al medesimo ed alla ciurma che erano venti in compagnia di lui, il quale stratagemma, usato di notte, fu bastante a contenere intimoriti i male intenzionati.150 Un momento della rievocazione storica nell’ambito della festa di Cospaia dell’anno 2011 (fotografia di Enrico Fuselli) Il contrabbando di tabacco avveniva anche lungo il Po;151 nel 1829 l’Impero austriaco e lo Stato Pontificio conclusero un accordo !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 150 Nota n. 960 del 6 giugno 1829 del Soprintendente alle Dogane di Ancona al Tesoriere Generale, in OLIVA, La Guardia di Finanza…, cit., pp. 351-352.! Ne conferma l’esistenza anche BACCHELLI, Il mulino del Po, cit., vol. I – Dio ti salvi, p. 249: “Non distante dalla città [Ferrara], sulla linea militare e di confine del Po, a Lazzaro Scacerni 151 ! #%! ! Il contrabbando di tabacco ! per “reprimere l’eccessivo contrabbando sul fiume Po”; esso riguardava anche i generi di privativa, tra cui il tabacco, per cui si dispose che Tutte le barche di ogni nazione, e coperte di qualunque bandiera, le quali entreranno nelle imboccature del Po, oltre all’adempiere pienamente a quanto viene prescritto nei regolamenti sanitarj, e di polizia, dovranno essere assoggettate alla visita degli ufficj doganali per verificare se abbiano a bordo sale, tabacco, ed altri generi di regalia sovrana, e se tali generi siano destinati pei magazzeni appartenenti alle finanze dei governi confinanti col fiume medesimo. Naturalmente erano vietate anche tutte le manovre che potevano permettere la consumazione del reato di contrabbando (se non giustificate da casi di forza maggiore); il controllo si estendeva anche ai molini esistenti lungo il grande fiume, che potevano essere adibiti a depositi di merci introdotte illegalmente,152 come testimoniato dal celebre romanzo di Bacchelli.153 Un nuovo accordo tra i due stati per combattere il contrabbando si ebbe nel 1838, con una convenzione della validità biennale, tacitamente rinnovabile in mancanza di esplicita disdetta di una delle parti; vennero, in pratica, riproposte le misure del trattato precedente, regolando anche il transito delle merci lungo il fiume.154 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! non poteva mancar notizia di questo stato di cose, e anzi aveva notato che da qualche tempo quegli amici contrabbandieri, oltre il sale e il tabacco e le seterie e le altre mercanzie di frodo, passavano pacchi di stampati, che poco ci voleva a comprendere vietati”. 152 Notificazione del Tesoriere Generale del 25 aprile 1829 relativa alla repressione del contrabbando de’ generi di regalìa sul fiume Po, in Raccolta di leggi e regolamenti sulle regalìe…, cit., pp. 366-368. Il corrispondente documento austriaco è la Notificazione dell’I.R. Governo del 28 marzo 1829 – “Determinazioni onde reprimere il contrabbando sul corso del Po”, in Raccolta degli atti del governo e delle disposizioni generali, Milano, I.R. Stamperia, 1829, vol. I, parte I, pp. 94-96. 153 Vedasi BACCHELLI, Il mulino del Po, cit., vol. I – Dio ti salvi, p. 189: “Il mulino San Michele, dunque, riusciva opportunissimo a quegli amici [i contrabbandieri], che presero sempre più volentieri a servirsene per lo sbarco e imbarco, da magazzino e appoggio delle merci da traghettare di frodo, e per dormire e per rifocillarsi, nelle loro operazioni, e per rifugiarcisi”. 154 Notificazione del Tesoriere Generale del 30 giugno 1838 – “Pubblicazione della convenzione conclusa fra sua santità e sua maestà I. e R. A. per la repressione del contrabbando nelle acque territoriali del Po”, in Raccolta delle leggi e disposizioni di pubblica amministrazione nello Stato Pontificio emanate nell’anno 1838, cit., pp. 324-342. Per l’Impero austriaco, vedasi la Notificazione dell’I.R. Governo di Milano n. 41660-5023 del 28 dicembre 1838 – “Convenzione tra l’Imp. Regia corte d’Austria e quella pontificia per la repressione del contrabbando nel Po”, in ! #&! ! Il contrabbando di tabacco ! Come dimostrava anche il ripetersi delle stesse norme, il contrabbando lungo il principale fiume d’Italia, tuttavia, non dovette scomparire, se nel 1849 fu stipulato un altro accordo fra gli stati rivieraschi, che affidò ai singoli stati il compito di combattere il contrabbando e sottopose a speciale controllo i mulini e i “passi volanti” lungo il Po.155 Nell’agosto 1835 fu pubblicato l’editto del Segretario di Stato riguardante la lotta al contrabbando e alle contravvenzioni di carattere erariale; per le merci di privativa camerale (come il tabacco) si ribadì che non era prevista la vendita delle merci “invenzionate” (ovvero sequestrate ai contrabbandieri) a pubblico incanto, ma l’acquisto da parte delle relative amministrazioni a prezzo di stima.156 Subito dopo una notificazione del Tesoriere Generale rese note le disposizioni miranti facilitare la scoperta e la repressione dei contrabbandi e delle contravvenzioni alle leggi erariali.157 Gli aspetti pratici delle norme !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Raccolta degli atti del governo e delle disposizioni generali, Milano, I.R. Stamperia, 1838, vol. II, parte I, pp. 156-158 (per il testo della convenzione, vedasi Ivi, pp. 159-170).! 155 Per lo Stato della Chiesa, vedasi Notificazione del Pro Segretario di Sato del 12 ottobre 1850 – “Trattato risguardante la libera navigazione del Po, conchiuso li 3 luglio 1849, in Raccolta delle leggi e disposizioni di pubblica amministrazione nello Stato Pontificio emanate nel pontificato della santità di nostro signore papa Pio IX felicemente regnante, vol. IV, t. II, cit., pp. 172182; per la pubblicazione nel Ducato di Parma, vedasi Convenzione tra l’Austria, Parma e Modena per la libera navigazione del Po, in Raccolta generale delle leggi pei ducati di Parma, Piacenza e stati annessi. Anno 1850. Semestre II. Tomo I, Parma, Tip. Reale, 1850, pp. 380-401. nel Lombardo-Veneto, esso fu pubblicato con la Notificazione della Luogotenenza n. 278 dell’8 gennaio 1852, portante il Trattato 3 luglio 1849 riguardo alla libera navigazione del Po (testo bilingue, in italiano e tedesco), «Bollettino delle leggi e degli atti di governo delle Provincie Venete», III (1852), t. I, pp. 25-31. Nel Ducato di Modena la convenzione fu pubblicata con la Notificazione del Ministero degli Esteri del 27 dicembre 1850 intesa non solo a pubblicare la convenzione stipulata in Milano tra i plenipotenziarii austriaco, estense e parmense per la libera navigazione del Po, acconsentita in seguito dal regnante sommo pontefice, ma insieme ad avvertire chiunque che le deliberazioni prese dalla commissione istituita a sorvegliare la suddetta libera navigazione in concorso del commissario estense e debitamente promulgata, dovranno essere rigorosamente osservate anche in questi dominj, in Collezione generale delle leggi costituzioni editti proclami per gli stati estensi. 1850, Modena, Eredi Soliani Tipografi Reali, s.d., pp. 79-92. 156 § 27 dell’Editto del Segretario per gli Affari di stato interni del 18 agosto 1835 – “Disposizioni risguardanti la repressione de’ contrabbandi e di contravvenzioni alle leggi erariali”, in Raccolta delle leggi e disposizioni di pubblica amministrazione nello Stato Pontificio emanate nell’anno 1835, cit., vol. II, pp. 137-156. 157 Notificazione del Tesoriere Generale del 20 agosto 1835 – “Norme dirette a facilitare lo scuoprimento, e la repressione de’ contrabbandi e delle altre contravvenzioni alle leggi erariali, in Raccolta delle leggi e disposizioni di pubblica amministrazione nello Stato Pontificio emanate nell’anno 1835, vol. II, cit., pp. 156-162. Le disposizioni furono compendiate nell’opuscolo ! $'! ! Il contrabbando di tabacco ! diramate con i due provvedimenti appena ricordati furono chiariti con apposite disposizioni rese note nell’ottobre dello stesso anno.158 Per inciso, non mancarono i giudizi negativi su tali provvedimenti, che erano oggetto di normali conversazioni tra amici; se ne trova testimonianza, per esempio, in una lettera, datata 22 maggio 1836, inviata da Donato Bucci a Stendhal.159 Nel 1850 il Ministro delle Finanze ricordò ai ministri doganali e al personale della Truppa di Finanza i rispettivi obblighi di servizio, che per i finanzieri consistevano nello essere sempre intenti ad espiare [sic] le mosse dei contrabbandieri, ed a scorrere il confine nelle ispezioni diurne e notturne; a bene verificare che si batta la via legale dai conduttori di merci; se i recapiti di scorta sieno regolari; se i colli sieno bene ammagliati o marchettati; se le valiture sieno o no scadute ec.; se le bollette presentino viziature, abrasioni, od altro difetto nonché nel controllo della regolarità dell’operato del personale civile (il quale, a sua volta, era investito della sorveglianza sull’attività dei finanzieri stessi).160 Nel 1851 il Ministro delle Finanze affidò ai regolatori – funzionari doganali – il compito di sottoporre a ispezione le dogane e i picchetti della Truppa di Finanza presenti nelle loro circoscrizioni, al fine di acquisire importanti informazioni sull’osservanza di leggi, regolamenti, istruzioni e discipline doganali, sul comportamento del personale civile e militare dell’amministrazione, sulle necessità degli uffici e dei picchetti, sulla contabilità doganale e, naturalmente, sul contrabbando, con particolare attenzione ai processi in corso, alla ripartizione !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! intitolato Norme per gli atti da farsi nelle invenzioni de’ contrabbandi secondo l’editto e la notificazione de’ 18 e 26 [sic] agosto 1835, s.l., s.e., [1835]. Norme per gli atti da farsi nelle invenzioni de’ contrabbandi secondo l’editto e la notificazione de’ 18 e 20 agosto 1835, in Raccolta delle leggi e disposizioni di pubblica amministrazione nello Stato Pontificio emanate nell’anno 1835, vol. II, cit., pp. 279-326. 159 G. F. GRECHI (a cura di), Donato Bucci. Corrispondenza stendhaliana, Milano, All’insegna del pesce d’oro, 1963, pp. 30-31.! 160 Circolare del Ministero delle Finanze n. 102474 del 30 ottobre 1850 agli agenti civili e militari di finanza per cooperare alla repressione del contrabbando, in Raccolta delle leggi e disposizioni di pubblica amministrazione nello Stato Pontificio emanate nel pontificato della santità di nostro Signore papa Pio IX felicemente regnante, vol. IV, t. II, cit., pp. 224-227. 158 ! $(! ! Il contrabbando di tabacco delle spese e del “prodotto” dei sequestri di merci introdotte illegalmente e sul modo migliore di combattere il fenomeno.161 I patrioti, oltre che al contrabbando, ricorsero a un altro espediente per danneggiare l’erario pontificio: lo “sciopero del fumo”.162 Un rapporto del 1851 della Gendarmeria di Faenza informava che Jeri corse la voce che nessuno doveva fumare, come di fatto al pubblico passeggio fuori di porta Imolese sulle ore pomeridiane nessuno si vidde a fumare, come costumavano in addietro, ed invece tenevano in bocca chi un fiore, e chi una paglia. [...] La scorsa notte è stato trovato scritto sul muro in diversi punti di questa città: Chi fuma non è vero repubblicano. «Morte a chi fuma», le quali scritture sono state dai gendarmi, e dalla polizia cancellate all’istante.163 Lo stesso giorno, il Governatore di Cento, scrivendo al tenente della locale Gendarmeria, lo invitava a sorvegliare con attenzione i “liberali”, ordinandogli tra l’altro che E se alcuno osasse di imporre a chi fuma, e a chi fumar volesse con modi ostili, minacciosi, ed originosi [sic], ovvero in altro modo si adoprasse per spirito politico affinché non si abbia a fumare, Le ripeto quanto esternai ieri verbalmente, e quanto ho stamane ripetuto ai comandanti di questa brigata e di quella di Pieve, che cioè, si debba procedere all’immediato arresto di costui a seconda dei casi, ovvero mi si avanzi tantosto analogo rapporto per procedere subito a misure coercitive e rigorose.164 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 161 Circolare del Ministero delle Finanze n. 9135 del 15 maggio 1851 sull’ispezione alle dogane ed ai picchetti di finanza, in Raccolta delle leggi e disposizioni di pubblica amministrazione nello Stato Pontificio emanate nel pontificato della santità di nostro Signore papa Pio IX felicemente regnante, vol. V, Roma, Stamperia della Reverenda Camera Apostolica, 1852, p. 144. 162 Il caso più clamoroso si verificò nel gennaio 1848 a Milano, dove l’ingegnere Giovanni Cantoni organizzò uno «sciopero del fumo» (che, almeno in pubblico, ebbe successo), al quale il feldmaresciallo austriaco Radetzky rispose ordinando ai propri soldati di uscire per le strade fumando - provocatoriamente - dei grandi sigari, tanto che si arrivò allo scontro fisico tra militari austriaci e patrioti (M. MERIGGI, Il Regno Lombardo-Veneto, «Storia d’Italia», vol. XVIII, t. II, Torino, UTET, 1987, pp. 330-331).! 163 Rapporto settimanale del Comando della Gendarmeria Pontificia della Tenenza di Faenza del 28 aprile 1851, in A. GENNARELLI, Il governo pontificio e lo Stato romano. Documenti preceduti da un’esposizione storica e raccolti per decreto del Governo delle Romagne, Prato, F. Alberghetti, 1860, vol. I, p. 85. Si trova notizia degli stessi fatti in 28 aprile al 12 maggio. Cose romane, «La Civiltà Cattolica», II (1851), vol. V, p. 489. Si era verificata una situazione simile poco prima del 1848 in Lombardia: cfr. Storia del Risorgimento italiano con documenti, Torino, Tip. Giuseppe Cassone, 1848, vol. II, pp. 322-325. 164 GENNARELLI, Il governo pontificio…, cit., vol. I, p. 84. ! $)! ! ! Il contrabbando di tabacco Un episodio analogo accadde anche nella capitale nel maggio 1851, quando alcuni patrioti, al fine di danneggiare l’erario pontificio, presero a minacciare chi stava fumando; le intimidazioni ebbero un notevole effetto, tanto che i proventi giornalieri della vendita dei tabacchi fecero registrare un sensibile calo, da 17 a 4 scudi. Il card. Antonelli, per eliminare il fenomeno, pubblicò una notificazione con la quale minacciava dure punizioni per i “perturbatori del fumo”.165 A quando pare, le intimidazioni terminarono immediatamente.166 Il tabacco, oltre ad essere contrabbandato, si prestava anche alla contraffazione; un’interessante monografia, pubblicata negli anni Sessanta del XIX sec., elenca una serie di adulterazioni cui esso andava soggetto. Il tabacco da fumo era tra i meno lavorati, ma poteva essere miscelato con foglie raccolte in un giardino pubblico, finendo con il contenere “immondizie di tutte le nature”; per la sua fermentazione si ricorreva a “un liquido il più sporco”, con la motivazione di dare gusto a questo “preteso” tabacco. La contraffazione dei contrabbandieri riguardava anche i sigari, in cui le foglie di tabacco potevano essere unite a quelle di altre piante, spesso totalmente diverse. Il tabacco in polvere da fiuto era invece quello più facilmente adulterabile; in esso erano aggiunte sostanze estranee che aggiungevano aroma o colore (oltre, naturalmente, ad aumentarne il peso). Tra le sostanze utilizzate dai contrabbandieri vi erano, di volta in volta, il minio (ovvero l’ossido di piombo), semi di peperoni, terra gialla, solfato di piombo e acetato, sale ammoniacale, solfato di ferro, noci di galla, gomma, foglie di noci, allume, polveri brune (ossia la terra torbosa di Colonia), salnitro, sali (a base di zinco, rame, piombo e antimonio). Molte di queste sostanze erano assai dannose per la salute dei consumatori…167 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 165 Si tratta della Notificazione del Segretario di Stato del 16 maggio 1851 – “Procedura sommaria d’assumersi a carico di coloro che impedissero il libero esercizio di azioni lecite, e spargessero notizie, o stampe o scritti allarmanti e antipolitici”, in Raccolta delle leggi e disposizioni di pubblica amministrazione nello Stato Pontificio emanate nel pontificato della santità di nostro Signore papa Pio IX felicemente regnante, vol. V, cit., pp. 147-148, che prevedeva per i trasgressori una pena di “opera pubblica da uno a tre anni, salvo le pene maggiori, che fossero dovute quando lo scritto o la stampa rivestisse il carattere di un più grave delitto”.! 166 DEL PRETE, Dentro e fuori la fabbrica…, cit., p. 159. 167 G. MAURO, Monografia del tabacco, Napoli, Stabilimento Tipografico di R. Ghio, 1866, pp. 414-421.! ! $*! ! ! Il contrabbando di tabacco La vecchia caserma della Truppa di Finanza a Civita di Cascia, ormai ridotta a rudere (fotografia di Enrico Fuselli) Conviene ricordare il contrabbando che era largamente praticato lungo il “confine dell’acqua santa” tra Stato Pontificio e Regno delle Due Sicilie; al fine di favorire i contrabbandieri, lungo quest’ultimo erano state istituite delle rivendite, nelle quali si vendeva il tabacco a prezzo ridotto. Un decreto del re delle Due Sicilie del 1834, che ridusse il dazio di importazione sul tabacco, sosteneva nelle premesse: Considerando che il dazio di ducati ventotto a cantajo lordo sul tabacco in foglia di qualunque provenienza, non esclusa la virginia, e quello di ducati cinquantasei a cantajo lordo sul tabacco manifatturato di qualunque natura che dall’estero s’introduce ne’ nostri reali dominj al di là del Faro, lungi di promuovere l’industria di que’ nostri amatissimi sudditi, non fa che invilirla, essendo un potente incentivo al contrabbando […]168 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 168 Decreto del 23 gennaio 1834 portante una riduzione del dazio su’ tabacchi esteri che s’immettono ne’ reali dominj oltre il Faro, in Collezione delle leggi e de’ decreti reali del Regno delle Due Sicilie. Anno 1834. Semestre I, Napoli, Stamperia Reale, 1834, pp. 36-37 (per la citazione, Ivi, p. 36). Vedasi anche G. OLIVA, I corpi di finanza del Regno delle Due Sicilie, Roma, Centro Tipografico «Fiamme Gialle», 1986, p. 156. ! $+! ! ! ! ! L’attività della Truppa di Finanza Il compito di bloccare i contrabbandieri era di competenza dei finanzieri pontifici, mentre il personale civile dell’amministrazione doganale aveva il dovere di assumere (e comunicare) ogni informazione importante per contrastare e reprimere il fenomeno.169 Il Regolamento Generale del Corpo, promulgato nel 1816, dispose che La Truppa Doganale è destinata alla repressione del contrabbando, alla tutela de’ diritti doganali, e alla sorveglianza di tutte le operazioni del Ministero delle Dogane.170 L’art. 12 stabiliva la distinzione tra agenti “attivi” e “sedentari”; i primi erano impegnati nel servizio di perlustrazione del confine, mentre i secondi si occupavano della “guardia alle dogane e dell’assistenza alle operazioni doganali”.171 Un altro articolo dello stesso Regolamento specificò che […] ogni capo di picchetto attivo [annoterà] la partenza de’ suoi subalterni per la perlustrazione, ed il preciso luogo, nel quale ha egli prescritto gli appostamenti, e l’escursioni, ovvero ha disposto di recarsi egli medesimo con la sua forza.172 L’art. 89 del Regolamento Generale prescrisse che I capi ove non abbiano ordini, e movimenti particolari prescritti dai sergenti, ajutanti, o comandanti da eseguire potranno, e dovranno disporre, ed ordinare segretissimamente, e senza farne parte a verun subalterno continue perlustrazioni, ed appostamenti di giorno, e di notte lungo la linea di confine, e ne’ posti più adatti a precludere ogni via al contrabbando. I governatori, o ministri delle dogane lungi dall’opporvi ostacolo, dovranno anzi fornire ai !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 169 Manuale pratico per gl’impiegati delle dogane pontificie, Perugia, Tip. di Vincenzo Santucci, 1853, p. 31. 170 Art. 14 del Regolamento generale della Truppa delle Dogane pontificie (1816), in OLIVA, La Guardia di Finanza…, cit., p. 202. 171 Art. 12 Regolamento generale della Truppa delle Dogane pontificie (1816), in OLIVA, La Guardia di Finanza…, cit., p. 202.! 172 Art. 73 del Regolamento generale della Truppa delle Dogane pontificie (1816), in OLIVA, La Guardia di Finanza…, cit., p. 209. ! ! "#! ! ! ! L’attività della Truppa di Finanza! ! capi le notizie di fatto le più opportune all’intento, che sono a loro disposizione.173 Una circolare dell’aprile 1817 aveva sottolineato come al Corpo incombesse anche la tutela degli interessi dell’amministrazione dei sali e tabacchi: Sebbene la Truppa di Finanza sia stata principalmente, e direttamente istituita per la repressione de’ contrabbandi, e per la tutela dei diritti sovrani, non ostante deve anche vigilare, e prestarsi alle scoperte, ed invenzioni di frodi qualunque ed accorrere in sussidio di altri rami di amministrazione, tra quali deve esser annoverata la regalìa di sali e tabacchi.174 Le stesse disposizioni furono sostanzialmente ripetute anche in altri documenti. L’art. 12 del “Regolamento del Tesorierato Generale sull’organizzazione delle guardie di finanza” del 1824 si espresse così: “Il servizio ordinario delle guardie di finanza è la difesa de’ dazj, delle regalie, e delle privative175 e d’ogni altro provento camerale, e la repressione del contrabbando”.176 Un altro articolo chiariva che I capi, e i vice capi sono incaricati della direzione del servizio di guardia, assistenza alla dogana, e di quello principalmente delle perlustrazioni del confine, ed oltre a ciò di tutti gli ordini, che verranno loro ingiunti dagli ispettori, e vice-ispettori.177 Per fugare ogni dubbio, l’art. 10 dello stesso Regolamento specificò: !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 173 Art. 89 del Regolamento generale della Truppa delle Dogane pontificie (1816), in OLIVA, La Guardia di Finanza…, cit., p. 212.! 174 Circolare del Tesoriere Generale del 16 aprile 1817 – “Sulla concorrenza della Truppa Doganale alla scoperta de’ frodi di sali e tabacchi”, in OLIVA, La Guardia di Finanza…, cit., p. 215. 175 Erano oggetto di privativa camerale il sale, il tabacco, l’allume, il vetriolo e le carte da gioco; vedasi CAPPELLARI DELLA COLOMBA, Le imposte di confine…., cit., p. 115.! 176 Regolamento del Tesorierato Generale del 24 ottobre 1827 sull’organizzazione delle guardie di finanza in seguito della riforma, in Raccolta delle leggi e regolamenti dell’Amministrazione Generale dei Dazj indiretti ed altri diritti concentrati nella medesima, vol. II, cit., p. 546. 177 Ivi, pp. 548-549. ! ! "#! ! ! ! L’attività della Truppa di Finanza! È espressamente proibito ai picchetti medesimi sotto gravi pene di dirigersi, e portarsi, nell’interno, e soprattutto nelle città murate, essendo il confine la sfera naturale delle loro operazioni.178 Ancora prima, nel 1795, il Tesoriere Generale aveva chiarito che le guardie, durante il servizio, non potevano fumare: Viene proibito rigorosamente di mangiare, o bere in sentinella, e non sarà nemmeno lecito ad alcuno fumare tabacco, o bere per le strade, molto meno saltellare, gridare, o correre.179 Come è facilmente intuibile, si trattava di azioni che, se commesse, avrebbero vanificato l’attività di contrasto e repressione del contrabbando, mettendo sull’avviso i malfattori e sconsigliandoli dal proseguire nelle proprie “imprese”; talvolta era compiute intenzionalmente da agenti collusi. All’inizio del 1828 fu emanato il Regolamento generale per le barche guarda-coste, poiché, come recitava la premessa, Dopo di essersi provveduto colle guardie doganali a garantire la Finanza sulla linea di terra, si è giudicato egualmente indispensabile di provvedere in corrispondenza sulla linea di mare ad effetto d’impedire con più efficacia le frodi pregiudizievoli all’interesse dell’erario, e perciò si è stabilito di mettere in corso un determinato numero di barche guardacoste, tanto in Ancona quanto in Civitavecchia; che per Ancona e spiaggia dell’Adriatico restano determinate nel numero di 8, e per Civitavecchia e spiaggia del Mediterraneo in numero di 4 le quali saranno munite di patenti dell’eminentissimo Camerlengo, come legni del governo, e saranno autorizzate altresì ad innalberare [sic] la bandiera pontificia comune alla scorridora doganale già esistente in Civitavecchia.180 Naturalmente l’istituzione del ramo all’esigenza di contrastare il contrabbando: marina rispondeva !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 178 Ivi, p. 546. Compilazione delle ordinanze militari, e de’ regolamenti per li soldati addetti al servizio delle Finanze, in OLIVA, La Guardia di Finanza…, cit., p. 190. 180 Regolamento del Tesorierato Generale n. 134056 del 1° gennaio 1828 per le barche guardacoste in corso nelle due spiaggie pontificie del Mediterraneo ed Adriatico, in Raccolta delle leggi e regolamenti dell’Amministrazione Generale dei Dazj indiretti ed altri diritti concentrati nella medesima, vol. II, cit., p. 584.! 179 ! ! ""! ! ! L’attività della Truppa di Finanza! [Art.] 35 – Il servizio delle guardacoste doganali consiste nel perlustrare a dritta, a sinistra, ed in tutti i punti, le coste per impedire il contrabbando delle importazioni, ed esportazioni, o alternando la loro crociera benanche navigando più d’una per la medesima parte, e direzione, qualora ragioni urgenti lo consiglino […]. [Art.] 39 – Le mosse delle guardacoste dovranno essere irregolari, e talvolta, dopo aver scorsa una parte nel far mostra di allontanarsene, rientreranno nei luoghi stessi, d’onde si mossero, onde tenere incerti, e sconcertare gli artifizj del contrabbando, ma questo dipenderà principalmente dall’attività, e sagacità di chi dirige la barca. [Art.] 40 – La vigilanza ordinaria delle guardacoste si estenderà alla distanza di 3 miglia dalle coste pontificie. [Art.] 41 – Le guardacoste non dovranno perdere di vista i legni mercantili, stando in attenzione della direzione che prendono, seguirli, e sorvegliarli fino al punto che si saranno assicurate che non resti più sospetto, che possino commettere il contrabbando. Quante volte poi i legni mercantili bordeggino o prendano spiaggia, la guardacosta li sorveglierà a vista per impedire e sorprendere il contrabbando.181 Nel 1823, con l’Istruzione agli ufficiali, e bassi ufficiali della Truppa doganale, si raccomandò la massima riservatezza sull’attività del Corpo: Il più alto segreto dovrà esser tenuto da tutti gli ufficiali, e bassi ufficiali della Truppa delle Dogane su tutte le operazioni riguardanti il servizio. Non può adunque abbastanza raccomandarsi ai capitani, e tenenti di tenere essi medesimi, e di far tenere da tutti i subalterni tanto occupati nel loro ufficio, quando deputati alla testa de’ picchetti, il più alto segreto su tutte le operazioni che avranno luogo e su tutte le disposizioni che saranno date per qualunque genere di servigio. Quindi il soldato non dovrà mai sapere ciò che il capo ha intenzione di fare, e dove ha destinato di recarsi, allorché si porta in perlustrazione; il sergente non deve palesare dove si porta in ispezione, e così dicasi del resto. Non vi ha servizio, che sia tanto geloso del segreto, quanto lo è il servizio della Truppa Doganale; la facilità nel comunicare le proprie idee ai subalterni manda certamente a vuoto i più sicuri, e ben combinati arresti !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 181 ! Ivi, pp. 589-590. ! "$! ! ! ! L’attività della Truppa di Finanza! dei contrabbandi, le più necessarie e importanti sorprese del Ministero delle Dogane, ecc.182 Assai interessanti erano altre indicazioni, miranti vanificare gli sforzi dei contrabbandieri di scoprire le mosse dei finanzieri pontifici: Rammenteranno i medesimi ufficiali, e bassi ufficiali che la repressione del contrabbando non si otterrà giammai se tutte le operazioni, e movimenti della Truppa non si terranno sotto il più alto segreto, al quale oggetto gioverà moltissimo ai soldati doganali il non uscire mai in perlustrazione alla medesima ora, il fingere di ritirarsi in caserma, ed uscire poi inosservati, e ad uno ad uno per poi riunirsi in un luogo remoto, e preventivamente concertato, l’abbandonare scopertamente un appostamento, e quindi ritornarvi segretamente; il non perlustrare il confine a marcie seguite, ma bensì [sic] lo scorrere tutta la linea con appostamenti preveduti, e combinati tra capo, e capo, o fra capo, e sergente senza che mai il soldato traspiri qual sia li luogo, ove si ha intenzione di andare, il non dar orecchio a falsi allarmi, ed insinuazioni di doganieri, o di falsi delatori, che cercassero di distornare la Truppa dal luogo, ove veramente vuol tentarsi il contrabbando, e in tali occasioni fingendo di recarsi al luogo indicato, dividere la Truppa in due distaccamenti non lasciando né l’uno né l’altro de’ due posti scoperto, tanto cioè quello, dove si avea destinato di andare, o ch’era comunque sospetto, quanto l’altro indicato dal malizioso, e fallace denunciatore.183 Al fine di contrastare ancor più efficacemente il contrabbando, nel 1827 fu disposta la creazione di “picchetti volanti”, che avrebbero operato nelle aree maggiormente minacciate dai contrabbandieri. Ecco le “Istruzioni pel capo o capi de’ picchetti volanti”: Sarà principale istituto del picchetto volante di perlustrare, e percorrere diligentemente il confine affidato alla rispettiva sorveglianza. Le sue girate, ed ispezioni dovranno essere continuate, saltuarie ed in particolar modo segrete, ad oggetto di meglio sorprendere il contrabbando, e sconcertarne gli accordi, e le manovre de’ malintenzionati, non che affine di giungere all’impensato e improvviso sui posti doganali nella linea di frontiera, onde osservare l’esattezza del servizio cui sono tenuti, la regolarità delle loro ope- !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 182 Istruzione agli ufficiali, e bassi ufficiali della Truppa Doganale, (OLIVA, La Guardia di Finanza…, cit., p. 263).! Istruzione agli ufficiali, e bassi ufficiali della Truppa Doganale, (OLIVA, La Guardia di Finanza…, cit., pp. 263-264).! 183 ! ! "%! ! ! ! L’attività della Truppa di Finanza! razioni ed ogni atto che possa essere contrario alla disciplina, e alle istruzioni superiori. Di tutto ciò dovrà darsene immediato e riservato rapporto al proprio ispettore allorché il caso lo esigga [sic]. CARL SPITZWEG, Ispezione doganale della guardia papalina (1880) Copia della tela conservata presso il Museo “Städtische Galerie Lenbachhaus” di Monaco di Baviera (Archivio fotografico del Museo Storico della Guardia di Finanza di Roma) Converrà poi, anzi molto si raccomanda di effettuare, ben concertati appostamenti nei luoghi più esposti, e più frequentati dal contrabbando, con fingere talvolta di allontanarsene, e partirne per ritornarvi dopo alquanto intervallo di tempo capace a mettere in buona fede chi volesse tentare la frode, ! ! $&! ! ! ! L’attività della Truppa di Finanza! e chiunque altro potesse pur essere in colposa intelligenza coi frodatori.184 Nel 1832 il Visitatore dell’Amministrazione delle Dogane e Dazj di consumo, pur riconoscendo che esso era sufficientemente sorvegliato, impartiva ulteriori disposizioni per la “tutela del confine”, auspicando il ritorno alle brigate di confine di tutti gli uomini abili, assegnati al servizio delle dogane ed esuberanti rispetto alle reali esigenze.185 Dopo la rivoluzione del 1848, le condizioni di vita dei finanzieri presero a peggiorare in maniera veramente preoccupante. Colpiscono, a distanza di tanti anni, le parole utilizzate dal capitano Luigi Frezza per descriverle al ministro delle Finanze Se fin qui la Truppa ha corrisposto all’aspettativa del governo, non posso ripromettermi che sia capace a poter continuare ad agire sopra le forze umane, dappoiché alle aumentate privazioni, e grandi fatiche si aggiunge, che non essendo sufficiente a coprire il sevizio, non può darsi alla medesima il riposo di cui abbisogna per mantenerla utile, ed in buona salute, per cui vi è tutta la probabilità come già si va verificando, che, o spossata dalla fatica passi a pascolare gli ospedali [sic], o disgustata dalla troppa esigenza, faccia reazione agli ordini, per non poter prestare più oltre un servizio superiore alle proprie forze. […] Anche la truppa ha risposto alla voce degli ufficiali, e sebbene poca di numero, priva la maggior parte di vestiario e di casermaggio, nel colmo dell’inverno, non si è mai avvilita, e colla efficace repressione del contrabbando ha potentemente cooperato al vistoso aumento degli introiti doganali, ed ha superato con robusto uso di volontà tutti quegli ostacoli che si attraversavano all’interno, cioè lo scarso numero di compagni nella fatica, e per conseguenza raddoppiamento della medesima, le intemperie nella stagione invernale, le privazioni dei bisogni alla vita, e persino la fame cagionata dal soldo decurtato per il commercio della carta moneta. !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 184 AMSGDF, Corpi di Finanza negli stati preunitari. Guardia di Finanza pontificia, n. 151, busta 2, cart. 19 - Regolamento per la organizzazione delle guardie di finanza in seguito alla riforma 28 ottobre 1827, Istruzioni pel capo, o capi de’ picchetti volanti stabiliti o da stabilirsi per ragioni di miglior servizio nelle diverse ispezioni doganali, punti 5-7. I punti sono riprodotti in OLIVA, La Guardia di Finanza…, cit., p. 301. 185 Circolare del Visitatore dell’Amministrazione delle Dogane e Dazj di consumo n. 6408 del 1° settembre 1832 – “Disposizioni sulla tutela del confine”, in Raccolta delle leggi e regolamenti dell’Amministrazione Generale dei Dazj indiretti ed altri diritti concentrati nella medesima, vol. II, cit., pp. 697-698. ! ! $'! ! ! ! L’attività della Truppa di Finanza! Tanto che le reclute,186 che formano in gran parte la Compagnia, han dovuto, e debbono vivere con soli 12 o 13 baiocchi al giorno.187 Nell’espletamento del proprio servizio, i finanzieri pontifici ebbero spesso contatti con una categoria specialissima di persone, che la legislazione pontificia definì “delatori” (oggi costoro si chiamano “confidenti”). Si trattava di persone che, allettate dalla prospettiva di ricevere un compenso denunciando un’impesa di contrabbando, rivelavano agli agenti le circostanze e il luogo in cui dei contrabbandieri avrebbero agito (in caso di sequestro di merci estere, al delatore sarebbe andata la metà del valore della merce, dopo l’esazione del dazio, mentre per i generi nazionali la quota sarebbe stata di un quarto).188 Le rivelazioni del confidente obbligavano le guardie e i ministri doganali ad agire per impedire il contrabbando; 189 tale circostanza permetteva a un contrabbandiere di poter danneggiare un concorrente o, ancora peggio, di controllare la sorveglianza delle guardie di finanza pontificie, indirizzandole in un luogo per avere la certezza del “via libera” in un altro. Il gen. Luigi Squadrani, autore di un pregevole volume sulla propria esperienza di servizio nella R. Guardia di Finanza, sottolineò proprio questo rischio: Nelle brigate di prima linea [più vicine al confine] è indispensabile usare la massima prudenza coi confidenti. Occorre non dimenticare mai che si tratta di individui poco onesti e mai disinteressati. Si inducono a dare informazioni, qualche volta per odio personale; nel qual caso corriamo il rischio di divenire istrumenti di basse vendette private […]; qualche altra, per eliminare !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 186 La notevole presenza di reclute era dovuta all’epurazione attuata dopo il 1848, disposta con l’ordinanza del 27 luglio 1849 del Tesoriere Generale, Angelo Galli (Ordinanza del Commissario generale del Ministero delle Finanze colla quale viene sciolto il Corpo delle Guardie di Finanza, e nominata una commissione per la nuova riorganizzazione del medesimo, in Raccolta delle leggi e disposizioni di pubblica amministrazione nello Stato Pontificio emanate nel pontificato della santità di nostro Signore papa Pio Nono felicemente regnante, Roma, Stamperia della Reverenda Camera Apostolica, 1851, vol. III, pp. 12-13). 187 Lettera del cap. Luigi Frezza al ministro delle Finanze del 20 aprile 1850, in OLIVA, La Guardia di Finanza…, cit., pp. 397-398. 188 Editto della Segreteria di Stato del 29 settembre 1821 sul prodotto delle invenzioni di merci estere a profitto degl’inventori, in Raccolta delle leggi e regolamenti dell’Amministrazione Generale dei dazj indiretti ed altri diritti concentrati nella medesima, cit., vol. II, p. 397; Regolamento del Tesorierato Generale del 1° agosto 1822 sulle invenzioni di contrabbando, Ivi, pp. 415-416.! 189 Ivi, pp. 397-398.! ! ! $(! ! ! ! L’attività della Truppa di Finanza! un fastidioso concorrente ed allora corriamo il rischio di colpire il piccolo contrabbandiere e di lasciare indisturbato quello grosso. Ma il più delle volte – sempre nei reparti di prima linea, ripeto – si tratta di astuti contrabbandieri che intendono scoprire i nostri segreti di servizio, acquistare la nostra confidenza (facendoci conseguire qualche fermo) per poi prendere, sottomano, la direzione della nostra vigilanza e di poter così lavorare con la sicurezza di farla franca.190 Il Tesoriere Generale, con notificazione del febbraio 1825, promise un premio (pari al prodotto dei sequestri di merci di contrabbando) a qualsiasi individuo il quale rivelerà al Tesorierato il nome, cognome, e domicilio di qualsiasi suddito pontificio, per cui opera fosse stata già introdotta qualche merce estera in contrabbando, o che ne fosse stato l’assicuratore, o che avesse in qualunque modo prestato la sua opera alla consumazione, al ricetto, e alla occultazione della frode, ben inteso che, unitamente al nome, cognome, e domicilio del contravventore come sopra, il rivelante somministri prove concludenti, soprattutto testimoniali, o almeno indizj sufficienti a provare il commesso delitto, coll’esatta indicazione di tutte le circostanze, che lo avranno accompagnato. Le delazioni dovevano essere indirizzate direttamente al Tesoriere Generale in busta chiusa, con l’indicazione “Riservata a lui solo”. Volendo, il delatore poteva anche conservare l’anonimato, indicando un’altra persona quale destinataria del pagamento per le rivelazioni. Naturalmente le denunce comportavano l’avvio di procedimenti a carico dei contrabbandieri (nel caso di delazioni suffragate da prove di evidente colpevolezza a carico degli individui denunciati). Al fine di esporre al pubblico ludibrio i colpevoli, il Tesoriere Generale dispose la pubblicazione, a Roma, nelle città in cui esisteva il tribunale fiscale e nei rispettivi luoghi di domicilio, di elenchi dei contrabbandieri (con l’indicazione delle generalità, della qualità della contravvenzione e della pena al quale era stato condannato). Ancora, la notificazione del Tesorierato Generale assicurava un premio di 50 scudi agli agenti della forza pubblica che avessero tratto !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 190 L. SQUADRANI, Frammenti di vita di un vecchio finanziere scarpone, Roma, «Il Finanziere», 1939, pp. 122-123. ! ! $)! ! ! ! L’attività della Truppa di Finanza! ! in arresto e tradotto nelle carceri individui appartenenti alle “conventicole armate” di contrabbandieri.191 Nel maggio 1822, un editto del Segretario di Stato aveva previsto che il premio fosse raddoppiato per chi avesse consegnato un contrabbandiere “nelle mani della forza”.192 I finanzieri pontifici, da parte loro, a volte contestavano ai malcapitati di turno delle “invenzioni” in modo del tutto arbitrario, “per avidità di guadagno, o per ispirito di vessazione”; il ministro delle Finanze, Angelo Galli, nel 1850 invitò gli ufficiali e bassi ufficiali del Corpo a vigilare affinché non avessero più a verificarsi tali deplorevoli situazioni – nel contempo, egli diramò istruzioni a funzionari doganali e ai procuratori camerali per sospendere gli atti giudiziari che ne erano la conseguenza.193 Nello stesso giorno il ministro Galli indirizzò una circolare al personale civile e militare dell’amministrazione finanziaria, invitandolo alla cooperazione e alla fedeltà al servizio per combattere efficacemente il contrabbando.194 Nel 1851 una circolare del Ministero delle Finanze ordinò ai regolatori delle dogane di procedere all’ispezione delle dogane e dei picchetti della Truppa di Finanza, al fine di conoscerne meglio le condizioni, in vista di una nuova tornata di visite degli ispettori straordinari (l’ultima aveva rivelato che i regolatori delle dogane avevano una cognizione insufficiente degli uffici doganali e dell’attività dei finanzieri pontifici). I funzionati inadempienti sarebbero stati considerati responsabili in caso di incapacità di rispondere ai quesiti degli ispettori straordinari.195 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 191 Notificazione del Tesoriere Generale del 9 febbraio 1825 – “Misure dirette a reprimere, e punire efficacemente le frodi, e i contrabbandi in materie doganali, in Raccolta delle leggi e disposizioni di pubblica amministrazione nello Stato Pontificio, vol. III, cit., pp. 521-528.! 192 Editto del Segretario di Stato del 15 maggio 1822 sul contrabbando commesso in conventicola, e armata mano, in Raccolta di leggi e regolamenti sulle regalìe…, cit., 1832, pp. 500-502. 193 Circolare del Ministero delle Finanze n. 102475 del 30 ottobre 1850 con cui si danno le istruzioni per prevenire reclami per illegale procedimento alla sorpresa de’ contrabbandi, in Raccolta delle leggi e disposizioni di pubblica amministrazione nello Stato Pontificio emanate nel pontificato della santità di nostro Signore papa Pio IX felicemente regnante, vol. IV, t. II, cit., pp. 221223. 194 Circ. del Ministero delle Finanze n. 102474 del 30 ottobre 1850 agli agenti civili e militari di finanza per cooperare alla repressione del contrabbando, in Raccolta delle leggi e disposizioni di pubblica amministrazione nello Stato Pontificio emanate nel pontificato della santità di nostro Signore papa Pio IX felicemente regnante, vol. IV, t. II, cit., pp. 224-227.! 195 Circ. del Ministero delle Finanze n. 9135 del 15 maggio 1851 sull’ispezione alle dogane ed ai picchetti di finanza, Raccolta delle leggi e disposizioni di pubblica amministrazione nello Stato ! ! $*! ! ! L’attività della Truppa di Finanza! ! Le autorità pontificie, considerata l’audacia e l’intraprendenza dei contrabbandieri,196 disposero che la truppa di linea fosse impiegata “in sussidio” delle guardie di finanza; ne dà notizia una circolare del 1832, con cui fu fissato il soldo da pagarsi a tali militari.197 Non può mancare un giudizio complessivo sulla Truppa di Finanza, espresso da un esperto, Giovanni Cappellari Della Colomba, che sostenne: Ma quello che militare veramente e quasi esclusivamente potea considerarsi, era il corpo dei finanzieri delle provincie che già facevano parte degli stati del pontefice. Sebbene retto da un regolamento speciale a proposito del servizio e della amministrazione materiale, era però di fatto nella parte disciplinare soggetto alle norme vigenti per l’esercito, a cui trovavasi pareggiato anche per la denominazione dei gradi fino a quello di capitano.198 Il gen. Oliva, autore di un pregevole volume sulla Truppa di Finanza pontificia, concluse il proprio lavoro scrivendo: Gli ufficiali e sottufficiali della Guardia di Finanza pontificia che entrarono nelle Guardie Doganali portarono lo spirito militare e di servizio della precedente organizzazione e contribuirono notevolmente a mutuare nel nuovo Corpo istituti, metodi di servizio e di amministrazione della Guardia di Finanza pontificia, di cui ancora oggi vi è profonda traccia.199 Se erano degli ottimi soldati, i finanzieri pontifici lasciavano però !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Pontificio emanate nel pontificato della santità di nostro Signore papa Pio IX felicemente regnante, vol. IV, t. II, cit., pp. 142-146. B. PAOLI, Raccolta di conclusioni criminali di Francesco Forti, Firenze, Eugenio e F. Cammelli, 1864, p. 23, dà conto di un attacco di un attacco a finanzieri pontifici al confine con il Granducato di Toscana, presso Città della Pieve. Alcuni contrabbandieri dello Stato Pontificio si stavano avvicinando ai confini del Granducato per introdurvi dei generi di contrabbando, quando furono sorpresi e arrestati dai finanzieri pontifici, che provvidero anche a sequestrate le merci da loro trasportate. Non appena la notizia giunse a Chiusi, diversi uomini, che erano i committenti del traffico di contrabbando, attraversarono il confine e, raggiunti i finanzieri pontifici, li costrinsero con la forza a liberare i contrabbandieri arrestati e a restituire le merci sequestrate, che essi stessi provvidero a portare nel Granducato. 197 Circolare del Tesorierato Generale n. 60192 del 7 giugno 1832 – “Sul soldo da pagarsi alla truppa di linea chiamata in sussidio delle guardie di finanza”, in Raccolta delle leggi e regolamenti dell’Amministrazione Generale dei dazj indiretti ed altri diritti concentrati nella medesima, cit., vol. II, pp. 594-595. 198 CAPPELLARI DELLA COLOMBA, Le imposte di confine…, cit., p. 512. 199 OLIVA, La Guardia di Finanza…, cit., p. 150. 196 ! ! $+! ! ! L’attività della Truppa di Finanza! a desiderare sotto l’aspetto morale; scrisse sempre Cappellari Della Colomba: Ma pur troppo in alcuni corpo di finanza degli stati italiani era penetrata la mala lue della corruzione. Così lo stato morale delle guardie di finanza parmensi era ben poco soddisfacente, e lo stesso dicarsi di quello della guardia pontificia.200 L’edificio che ospitò, nell’Ottocento, la dogana pontificia di Ruscio, frazione di Monteleone di Spoleto, lungo il confine con il Regno delle Due Sicilie – si noti la targa sistemata nel 2011 a cura della Pro Ruscio (fotografia di Enrico Fuselli) ! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 200 ! CAPPELLARI DELLA COLOMBA, Le imposte di confine…, cit., p. 513. ! $#! ! ! ! ! ! Bibliografia AA. VV., La Guardia di Finanza dalle origini, Roma, Comando Generale della Guardia di Finanza, 1977 R. BACCHELLI, Il mulino del Po, 3 voll., Milano, Mondadori, 1997 G. BOCCARDO, Dizionario della economia politica e del commercio, 4 voll., Torino, Sebastiano Franco e Figli e Comp. Editori, 1857-1861 Bollettino delle leggi, proclami, circolari, regolamenti ed altre disposizioni della Repubblica Romana, Roma, Tip. Nazionale, 1849 C. CAPALBO, L’economia del vizio. Il tabacco nello Stato Pontificio in età moderna. Produzione e consumo, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 1999 G. CAPPELLARI DELLA COLOMBA, Le imposte di confine. I monopoli governativi e i dazi di consumo in Italia, Firenze, Stamperia Reale, 1866 M. CARAVALE – A. CARACCIOLO, Lo Stato Pontificio da Martino V a Pio IX, «Storia d’Italia», vol. XIV, Torino, UTET, 1978 Collezione di tutte, e singole leggi emanate dopo la promulgazione del motu-proprio della santità di nostro Signore papa Pio Settimo in data de’ 6 luglio 1816, 2 voll., Perugia, Ferdinando Calindri, Vincenzo Santucci e Giulio Carbinesi Stampatori Camerali, 1816 [sic] Della coltivazione del tabacco, 2a ed., Roma, s.e., 1758 R. DEL PRETE, Dentro e fuori la fabbrica. Il tabacco in Italia fra memoria e prospettive, Milano, Franco Angeli, 2012 D. FELISINI, “Quel capitalista per ricchezza principalissimo”. Alessandro Torlonia principe, banchiere, imprenditore nell’Ottocento romano, Soviera Mannelli, Rubbettino Editore, 2004 ! ! "#! ! ! Bibliografia! ! E. FUSELLI, Cospaia tra tabacco, contrabbando e dogane, San Giustino, Fondazione per il Museo Storico Scientifico del Tabacco, 2014. E. FUSELLI, I picchetti della Truppa di Finanza della “sezione” di Cospaia. La lotta al contrabbando al confine con il Granducato di Toscana nel XIX sec., San Giustino, Fondazione per il Museo Storico Scientifico del Tabacco, 2012 E. FUSELLI, La Truppa di Finanza a Cospaia, «Pagine Altotiberine», XVII (2013), n. 49, pp. 7-32 Indirizzo al successore di Gregorio XVI scritto per cura di un galantuomo, s.l., s.e., 1846 F. LANCI, Dell’Amministrazione Cointeressata de’ sali e tabacchi. Considerazioni, Roma, Tip. Monaldi, 1848 Norme per gli atti da farsi nelle invenzioni de’ contrabbandi secondo l’editto e la notificazione de’ 18 e 26 [sic] agosto 1835, s.l., s.e., [1835] G. OLIVA, I corpi di finanza del Regno delle Due Sicilie, Roma, Centro Tipografico «Fiamme Gialle», 1986 G. OLIVA, La Guardia di Finanza pontificia, Roma, Museo Storico della Guardia di Finanza, 1979 M. F. PERALDI, Sullo stato attuale politico ed economico dei dominj della Chiesa romana, Bastia, Tip. di Cesare Fabiani, 1855 Raccolta delle leggi e regolamenti dell’Amministrazione Generale dei Dazj indiretti ed altri diritti concentrati nella medesima, 2 voll., Roma, Stamperia della Reverenda Camera Apostolica, 1833 Raccolta delle leggi e disposizioni del governo provvisorio pontificio che incominciò col 25 novembre 1848 ed ebbe termine il 9 febbrajo 1849, Roma, Tip. Governativa, 1849 ! ! ""! ! ! Bibliografia! Raccolta delle leggi e disposizioni di pubblica amministrazione nello Stato Pontificio, 7 voll., Roma, Stamperia della Reverenda Camera Apostolica, 1834-1835 Raccolta delle leggi e disposizioni di pubblica amministrazione nello Stato Pontificio dal 1° gennajo al 31 dicembre 1834, 3 voll., Roma, Stamperia della Reverenda Camera Apostolica, 1835 Raccolta delle leggi e disposizioni di pubblica amministrazione nello Stato Pontificio emanate nell’anno 1835, 2 voll., Roma, Stamperia della Reverenda Camera Apostolica, 1836 Raccolta delle leggi e disposizioni di pubblica amministrazione nello Stato Pontificio emanate nell’anno 1836, 2 voll., Roma, Stamperia della Reverenda Camera Apostolica, 1836-1837 Raccolta delle leggi e disposizioni di pubblica amministrazione nello Stato Pontificio emanate nell’anno 1837, Roma, Stamperia della Reverenda Camera Apostolica, 1838 Raccolta delle leggi e disposizioni di pubblica amministrazione nello Stato Pontificio emanate nell’anno 1838, Roma, Stamperia della Reverenda Camera Apostolica, 1839 Raccolta delle leggi e disposizioni di pubblica amministrazione nello Stato Pontificio emanate nell’anno 1839, Roma, Stamperia della Reverenda Camera Apostolica, 1840 Raccolta delle leggi e disposizioni di pubblica amministrazione nello Stato Pontificio emanate nell’anno 1840, Roma, Stamperia della Reverenda Camera Apostolica, 1841 Raccolta delle leggi e disposizioni di pubblica amministrazione nello Stato Pontificio emanate nell’anno 1841, Roma, Stamperia della Reverenda Camera Apostolica, 1842 Raccolta delle leggi e disposizioni di pubblica amministrazione nello Stato Pontificio emanate nell’anno 1842, Roma, Stamperia della Reverenda Camera Apostolica, 1843 ! ! "#! ! ! ! Bibliografia! ! Raccolta delle leggi e disposizioni di pubblica amministrazione nello Stato Pontificio emanate nell’anno 1843, Roma, Stamperia della Reverenda Camera Apostolica, 1844 Raccolta delle leggi e disposizioni di pubblica amministrazione nello Stato Pontificio emanate nell’anno 1844, Roma, Stamperia della Reverenda Camera Apostolica, 1845 Raccolta delle leggi e disposizioni di pubblica amministrazione nello Stato Pontificio emanate dal 1° gennajo 1845 al 31 maggio 1846, Roma, Stamperia della Reverenda Camera Apostolica, 1849 Raccolta delle leggi e disposizioni di pubblica amministrazione nello Stato Pontificio emanate nel pontificato della santità di nostro Signore papa Pio IX felicemente regnante, 22 voll., Roma, Stamperia della Reverenda Camera Apostolica, 1849-1870 Raccolta di leggi e regolamenti sulle regalìe, tasse, e privative camerali, Roma, Stamperia della Reverenda Camera Apostolica, 1832 C. SACCIA, Il lavoro della memoria. Storia del Consorzio Tabacchicoltori di San Giustino, San Giustino, Fondazione per il Museo Storico Scientifico del Tabacco, 2008 G. SALADINI, Della quota di utili spettante a ciascuna azione della Regìa Pontificia dei sali e tabacchi, Firenze, Tip. di G. Barbèra, 1868 M. SALTALAMACCHIA, I controlli doganali e di confine nello Stato Pontificio, tesi di laurea dell’Università di Roma «La Sapienza», Facoltà di Scienze Politiche, a.a. 2002-2003 J. WENDLER, Istruzione per la coltivazione del tabacco nello Stato Pontificio, Roma, Stamperia di Luigi Perego Salvioni, 1780 ! ! ! #$! ! Indice dei nomi Sotto le voci Associazioni, Associazioni culturali, Banche, ditte e società, Editori e tipografi, Fiumi e corsi d’acqua, Fondazioni, Giornali e riviste, Imperatori e re, Laghi, Mari, Movimenti e partiti politici, Papi, Santi e beati, Stati scomparsi e Valli sono stati raggruppati i nomi corrispondenti. Sali e Tabacchi, 33; Amministrazione dei Sali e Tabacchi negli Stati Pontifici, 17; Amministrazione dei Sali, Tabacchi, Polveri e Dazi di consumo, 15; Amministrazione dei Tabacchi per le Romagne, 33; Amministrazione del Dazio consumo, Sali e Tabacchi, Diritti riuniti e Stabilimenti delle Saline, 25; Amministrazione Generale dei Sali e Tabacchi negli Stati Pontifici, 17; Amministrazione Governativa della Regia Pontificia dei sali e tabacchi, 27-29, 31-33, 90; Banca delle Romagne, 33; Credito Mobiliare, 33; Regia Cointeressata dei Tabacchi nel Regno delle Due Sicilie, 19; Società Anonima per la Regìa Cointeressata dei Tabacchi, 33, 59 Bartoloni, Eugenio, 28 Bastia, 27, 31, 53, 88 Bazzetta De Vemenia, Nino, 57 Belli, Giuseppe Gioacchino, 27, 43 Benevento, 23, 36, 37, 47. Delegazione, 27, 47. Ducato, 39, 47 Benucci, Domenico, 19 Bianchi-Giovini, Aurelio Angelo, 53, 54 Biraghi, Emilio, 24 Bistoni, Daniele, 11 Boccardo, Gerolamo, 15, 61, 87 Bollati, Emmanuele, 33 Bologna, 18, 30, 33, 55, 57. Convento di Santa Maria Nuova, 29 Borgo San Sepolcro, vedasi Sansepolcro Bruni, Domenico Maria, 37 Bucci, Donato, 71 A Adami, fam., 67, 68 Agro Romano, 43, 51 Agugliano, 46 Alatri, 44, 51 Alpi, Virginio, 53, 54 Aluffi, Felice, 16, 17 Anagni, 44. Distretto, 44 Ancona, 18, 33, 46, 52, 67, 68, 77. Delegazione, 36, 46, 52. Distretto, 46, 52 Anguillano, 52 Antonelli, Giacomo, 73 Appignano, 45, 51 Arese, 12 Arezzo. Provincia, 59 Ariano. Dogana, 48 Armellini, Carlo, 25 Ascani, Angelo, 41 ASSOCIAZIONI: Associazione Nazionale Finanzieri d’Italia, 12 ASSOCIAZIONI CULTURALI: Associazione Storica dell’Alta Valle del Tevere, 11 Atti, Alessandro, 30, 31 Austria, 53-55, 69 B Bacchelli, Riccardo, 53, 68, 69, 87 BANCHE, DITTE E SOCIETÀ: Amministrazione Camerale dei Sali e Tabacchi, 17-20, 24; Amministrazione Cointeressata dei Sali e Tabacchi, 16, 20, 21, 23-25, 28, 46, 47, 49, 66, 88; Amministrazione degli Stabilimenti salini di Comacchio e Cervia, 33; Amministrazione dei ! ! "#! Indice dei nomi ! C Criscuolo, Alfonso, 15 Crispi, Francesco, 33 Cristaldi, Belisario, 17, 67 Calindri, Gabrielle, 16 Cambray-Digny, Guglielmo, 33 Camerata, 46, 52 Cantoni, Giovanni, 72 Cantoro, Antonio, 13 Capalbo, Cinzia, 16, 54, 55, 87 Capone, Alfredo, 33 Cappellari Della Colomba, Giovanni, 21, 23, 30, 32, 35, 59, 76, 85-87 Caracciolo, Alberto, 17, 43, 53, 87 Caravale, Mario, 17, 43, 53, 87 Cardelli, Alessandro, 16 Carmignani, Alessandra, 11 Carpineto Romano, 44, 51 Casaburi, Mario, 53 Castel Bellino, 46, 52 Castel di Tora, 45, 52 Castel Ferretti, 46, 52 Castel Piccolo, 45, 52 Castel Planio, 46, 52 Castelfidardo, 46, 52 Castelvecchio, vedasi Castel di Tora Castro, 37 Catone, Francesco, 13 Cavour, Camillo Benso, 33 Ceccarini, Stefania, 6, 11 Cento, 72 Ceprano, 44, 51 Cherubini, Francesco, 57 Chiaravalle, 30, 46, 52 Chiusi, 12, 85 Cingoli, 45, 51 Citerna. Località: Fighille, 12 Città della Pieve, 85 Città di Castello, 11, 41. Scuola elementare San Filippo, 11 Civitanova, 45, 51 Civitavecchia, 54, 67, 77 Colelli, Scipione, 17 Cologna. Dogana, 48 Comacchio, 22 Comarca, 17, 43, 51 Como, 12. Provincia, 45 Contigliano, 45, 52 Cori, 43, 51 Cortonesi, Alfio, 46 Cospaia, vedasi San Giustino ! ! D D’Azeglio, Massimo, 55 De Mauro, Tullio, 22 Del Prete, Rossella, 31, 73, 87 Di Cossilla, Augusto, 24 E EDITORI E TIPOGRAFI: A.Car Edizioni, 12; Aldo Martello Editore, 57; All’insegna del pesce d’oro, 71; Arnaldo Forni Editore, 57; Centro Tipografico Fiamme Gialle, 74, 88; Civiltà Cattolica, 27; D. Salvi e Comp., 57; Editrice Pontificia Università Gregoriana, 37; Edizioni Scientifiche Italiane, 16, 87; Eredi Soliani Tipografi Reali, 70; Eugenio e F. Cammelli, 53, 85; F. Alberghetti, 72; F. Manini, 24; Ferdinando Calindri, Vincenzo Santucci e Giulio Carbinesi Stampatori Camerali, 36, 87; Franco Angeli, 31, 87; Fratelli Pallotta Editori, 30; Grande Stabilimento Tipo-litografico dei Fratelli De Angelis, 24; Gustavo Sartorj Cherubini, 33; I.R. Stamperia di Milano, 69, 70; Il Finanziere, 83; Le Monnier, 22, 57; Liguori Editori, 46; Luigi Perego Salvioni, 15; Mondadori, 53, 87; Newton Compton, 27; Real Tip. del Ministro di Stato, 37; Regia Stamperia Veladini, 15; Rubbettino Editore, 23, 53, 87; Sebastiano Franco e Figli e Comp. Editori, 15, 87; Società Editrice di Napoli, 15; Società Editrice L’Unione, 55; Stabilimento Giuseppe Civelli, 33; Stabilimento Tipografico di R. Ghio, 73; Stabilimento Tipografico Tiberino, 41; Stamperia Cracas, 17; Stamperia De Romanis, 17; Stamperia della Reverenda Camera Apostolica, 16, 18, 19, 23, 25, 28, 29, 34, 39, 47, "#! Indice dei nomi ! 49, 52, 60, 66, 72, 82, 88-90; Stamperia di Luigi Perego Salvioni, 90; Stamperia e Carteria del Fibreno, 19; Stamperia Italiana e Francese, 15; Stamperia Reale di Firenze, 21, 33, 34, 87; Stamperia Reale di Napoli, 74; Stamperia Reale di Torino, 45; Tip. Aldina, 20; Tip. della Reverenda Camera Apostolica, 23; Tip. della Svizzera Italiana, 55; Tip. di C. Puccinelli, 31; Tip. di Cesare Fabiani, 27, 88; Tip. di G. Barbèra, 32, 90; Tip. di Vincenzo Santucci, 75; Tip. Emiliana, 16; Tip. Eredi Botta, 33; Tip. Fabiani, 31; Tip. Garbinesi e Santucci, 16; Tip. Giuseppe Cassone, 72; Tip. Governativa di Roma, 88; Tip. Monaldi, 16, 88; Tip. Nazionale di Roma, 25, 87; Tip. Reale di Parma, 70; Tip. Sabbioni, 41; UTET, 17, 22, 33, 72, 87; Vincenzo Poggioli Stampatore della Reverenda Camera Apostolica, 35 Emilia, 46 FONDAZIONI: Fondazione per il Museo Storico Scientifico del Tabacco, 5, 11, 12, 41, 88, 90 Forti, Francesco, 85 Fraiese, Raffaele, 13 Francia, 15 Francolino. Dogana, 48 Frascati, 43, 51 Frezza, Luigi, 81, 82 Frosinone, 44, 51. Delegazione, 17, 44. Distretto, 44, 51 Fuselli, Cinzia n. De Lorenzi, 12; Enrico, 5, 7, 12, 41, 56, 88; Giuseppe, 11; Lidia n. Figini, 13 G Galli, Angelo, 54, 82, 84 Gallicano, 43, 51 Genazzano, 43, 51 Gennarelli, Achille, 72 GIORNALI E RIVISTE: Bollettino delle leggi e degli atti di governo delle Provincie Venete, 70; Il Rondò, 12; La Civiltà Cattolica, 72; La Valdadige nel cuore, 12, 13; Le Rive, 13; Loci Travaliae, 12; Memoria Storica, 12, 13; Pagine Altotiberine, 11, 12, 88; Storia e storie dalla sponda magra, 12; Terra e Gente, 12; Verbanus, 12 Giulianello, 44, 51 Gorino. Dogana, 48 Greccio, 45, 52 Grechi, Gian Franco, 71 Gregorovius, Ferdinand Adolf, 24 Grottaferrata, 43, 51 Guarcino, 44, 51 Guarda Ferrarese. Dogana, 48 F Faenza, 72.Porta Imolese, 72 Falconara, 46, 52 Farini, Luigi Carlo, 22 Farnese, 41 Farnese, fam., 37 Farnesi, Federico, 13 Felisini, Daniela, 23, 87 Ferentillo. Località: Salto del Cieco: Dogana, 12 Ferentino, 44, 51 Ferraioli, Giuseppe, 28 Ferrara, 30, 53, 54, 68 Ficarolo. Dogana, 48 Fighille, vedasi Citerna Filettino, 44, 51 Filottrano, 45, 51 Firenze, 21, 22, 32-34, 50, 53, 57, 85, 87, 90 FIUMI E CORSI D’ACQUA: Esino, 30; Po, 47-49, 53, 68-70, 87; Reno, 29; Tevere, 12; Tronto, 22 Folicaldi, Filippo, 54 ! ! I IMPERATORI E RE: Ferdinando II delle Due Sicilie, 36 Istituto della Enciclopedia Italiana, 28 Italia, 11, 17, 21, 24, 31, 53, 55, 70, 72, 87 J Jesi, 46, 52. Distretto, 46, 52 "$! Indice dei nomi ! L Montelanico, 44, 51 Montolmo, 45 Moroni, Gaetano, 16, 17, 20, 21, 24, 28, 29, 31, 41, 59 Morro, 52 Morrovalle, 45, 51 Mosciano, 46, 52 MOVIMENTI E PARTITI POLITICI: Restaurazione, 25; Risorgimento, 72 Labro, 45, 52 LAGHI: Maggiore (Verbano), 12 Lanci, Fortunato, 16, 20, 21, 23, 49, 88 Laveno, vedasi Laveno Mombello Laveno Mombello. Località: Laveno, 12, 56 Lazio, 46 Liverani, Francesco, 27 Lombardia, 72 Longhi, Giacomo, 17 Loreto, 45, 51. Distretto, 45, 51 Losanna (Svizzera), 55 Luciani, Luciano, 8, 13 Lugano (Svizzera), 55 N Napoletano, vedasi Regno delle Due Sicilie Napoli, 15, 16, 19, 24, 37, 46, 73, 74, 87 Natali, Filippo, 41 Novara. Provincia, 45 M O Macerata, 45, 51. Delegazione, 36, 45, 51. Distretto, 45, 51. Provincia, 45 Maddalena, fam., 68 Maiolati Spontini, 46, 52 Marche, 15, 18, 33, 43 MARI: Adriatico, 67, 77. Mediterraneo, 22, 67, 77 Marinanza, Luigino, 13 Martina, Giacomo, 37 Massaccio, 46, 52 Mattei, Mario, 43 Mauro, Giuseppe, 73 Mazzini, Giuseppe, 25, 55 Meccariello, Pier Paolo, 57 Meriggi, Marco, 53, 72 Mesola. Dogana, 48 Milano, 15, 24, 31, 33, 53, 57, 69-72, 87. Provincia, 45 Modena, 33, 70 Molise. Provincia, 45 Monte Carotto, 46, 52 Monte Cassiano, 45, 51 Monte Cosaro, 45 Monte Fano, 45, 51 Monte Lupone, 45, 51 Monte Marciano, 46, 52 Monte Milone, 45, 51 Monte Roberto, 46, 52 Monte San Vito, 46, 52 Monte Santo, 45, 51 Montecosaro, 51 ! ! Offagna, 46, 51 Olginate, 57 Oliva, Giuliano, 18, 54, 68, 74-77, 79, 81, 82, 85, 88 Osimo, 46, 52. Distretto, 46, 52 P Pacca, Bartolomeo, 39 Pagliano, 51 Palermo. Provincia, 45 Palestrina, 43, 51 Paoli, Baldassarre, 85 Papari, Pietro Paolo, 17 PAPI: Alessandro VII, 15; Benedetto XIV, 16; Gregorio XVI, 22, 23, 25, 26, 30, 31, 88; Martino V, 17, 87; Pio VII, 16, 31, 36, 87; Pio IX, 17, 25, 2831, 34, 35, 37, 43, 49, 50, 52, 59, 66, 70-73, 82, 84, 85, 87, 90 Parma, 70 Paterno, 46, 52 Pausula, 51 Pavia. Provincia, 45 Pepoli, Gioacchino Napoleone, 34 Peraldi, Mario Felice, 26, 27, 31, 88 Perugia, 11, 16, 36, 41, 75, 87. Provincia, 59 Petrai, Leopoldo, 59 Petriolo, 45, 51 "%! Indice dei nomi ! Pianciani, Luigi, 53, 54 Pieve, 72 Piglio, 43, 51 Pizzardi, Camillo, 21 Pofi, 44, 51 Polidori, Luigi, 17 Pontecorvo, 23, 27, 36, 37. Principato, 39, 47 Pontelagoscuro. Dogana, 48 Ponticelli, 45, 52 Porto di Recanati, 45, 51 Porto Gorino. Dogana, 48 Prato, 20, 72 Pucci, Giovanna, 13 Rossi Vaccari, Giuseppe, 17 Rotschild, fam., 43 Ruffo, Fabrizio, 53 S Sabatucci, Francesco, 30, 31 Saccia, Cristina, 90 Saffi, Aurelio, 25 Saladini, Giuseppe, 32, 33, 90 Saltalamacchia, Mauro, 90 Salto del Cieco, vedasi Ferentillo Salvatici, Silvia, 53 San Giustino, 11, 12, 41, 88, 90. Biblioteca Comunale, 13. Comune, 41. Consorzio Tabacchicoltori, 90. Località: Cospaia, 5, 11, 12, 40, 41, 88. Museo Storico Scientifico del Tabacco, 5, 6, 16 Sannazzaro, Iacobo, 17 Sansepolcro, 59 Sant’Oliva, 27 Santa Maria in Punta. Dogana, 48 Santa Maria Maddalena. Dogana, 48 SANTI E BEATI: Pietro (san), 16 Saponara, Giuseppe, 13 Scandriglia, 45, 52 Sermoneta, 44, 51 Serravalle. Dogana, 48 Severino, Gerardo, 13 Sezze, 44 Soviera Mannelli, 23, 53, 87 Spoleto. Biblioteca Comunale Giosuè Carducci, 13. Delegazione, 45, 52 Squadrani, Luigi, 82, 83 Staffolo, 46, 52 STATI SCOMPARSI: Ducato di Modena, 49, 70; Ducato di Parma, 49, 53, 70; Granducato di Toscana, 12, 41, 50, 85, 88; Impero d’Austria, 47, 49, 54, 6870; Impero di Francia, 15; Regno d’Italia (1805-1810), 15; Regno d’Italia (1861-1946), 8, 15, 24, 27, 33, 45; Regno delle Due Sicilie, 24, 27, 36-38, 74, 88; Regno di Napoli, 24; Regno di Sardegna, 53; Regno Lombardo-Veneto, 12, 70, 72; Repubblica Cisalpina, 15; Repubblica di Firenze, 41; Repubblica Romana R Radetzky von Radetz, Johann Joseph Franz Karl, 72 Ravenna, 55 Recanati, 45, 51. Distretto, 45, 51 Reggio Emilia. Provincia, 45 Rieti, 11, 17, 45, 52. Delegazione, 17, 45, 52. Distretto, 45, 52 Rinaldi, Angelo, 13 Riviera d’Orta, 13 Roma, 8, 12, 15-18, 19, 23, 25, 27-31, 34-37, 39, 43, 47, 49-52, 54, 57, 60, 66, 72, 74, 82, 83, 87-90. Archivi: Archivio di Stato, 54; Museo Storico della Guardia di Finanza, 17, 18, 59, 81. Camera di Commercio, 29. Chiese: Santa Maria dell’Orto, 31. Distretto, 43, 51. Magnanapoli, 31. Monastero delle Convertite, 31. Monastero di s. Caterina da Siena, 31. Museo Storico della Guardia di Finanza, 7, 12, 13, 18, 57, 88. Ospizio di San Michele, 31. Palazzi: Muti Papazzurri, 17; Poli, 17; Torlonia, 17. Ripa Grande, 31. Università degli Studi La Sapienza, 90. Vie e p.zze: Pilotta, 17; Venezia, 17 Romagna, 33, 46, 55 Romagne, 72 Romaniello, Donato, 13 Roncalli, Nicola, 37 Ronciglione, 37 Rosora, 46, 52 ! ! "&! Indice dei nomi ! (1848-1849), 25, 87; Stato Pontificio, 5, 7, 15-18, 21-27, 29, 32, 34, 35, 37, 39-41, 43, 47, 49, 50, 52-54, 58-61, 66-74, 82, 84, 85, 87, 89, 90 Stato della Chiesa, vedasi Stato Pontificio Stato Ecclesiastico, vedasi Stato Pontificio Stellata. Dogana, 48 Stendhal, 71 Subiaco, 43, 51. Distretto, 43, 51 Svizzera, 13 Umbria, 5, 11-13, 15, 33, 34, 59. Provincia, 45 Urbino. Ducato, 15, 18 V Valice. Dogana, 48 Vallecorsa, 44, 51 VALLI: Tevere (del), 5, 11, 12, 41; Valdadige, 12 Valmontone, 44, 51 Varè, Giovanni Battista, 55 Varesotto, 13 Velletri, 44, 51. Delegazione, 51. Distretto, 44, 51 Venezia, 16 Veroli, 44, 51 Veronese, 13 Vico, 44, 51 Viganò, Francesco, 57 Viterbese, 41 Viterbo, 52. Delegazione, 52. Distretto, 52 T Tappini, Alessandro, 11 Teodonio, Marcello, 27 Terni. Distretto, 45, 52. Località: Piediluco, 45, 52 Terracina, 44, 51. Distretto, 44 Tifernate, 5, 12 Tivoli. Distretto, 43, 51 Tolentino. Trattato (1796), 15 Torino, 15, 17, 22, 33, 45, 72, 87. Provincia, 45 Torlonia, Alessandro, 19, 21-24, 87; Carlo, 21; fam., 30; Marino, 21 Torre, 44, 51 Trama, Massimiliano, 13 Trivigliano, 44, 51 W Wendler, Johann, 90 Z Zagarolo, 43, 51 Zappardini, Domenico Antonio, 16 U Umbertide, 41 ! ! "'! Indice Presentazioni p. 5 Giustificazione dell’impresa p. 11 La gestione del ramo tabacchi p. 15 La legislazione pontificia sul tabacco p. 35 Il contrabbando di tabacco p. 53 L’attività della Truppa di Finanza p. 75 Bibliografia p. 87 p. 91 Indice dei nomi “E questa è la bellissima valle: ricca d’erbe e di campi e di gialli grani e colline dal verde vivo dei sentieri, dove il pallido ulivo e il pino e il cipresso, raccolgono in estate, albe radiose e tramonti d’oro, che il cielo a poco a poco estingue, senza il peso notturno delle ombre” (N. BORIOSI, Paese antico, vv. 10-15) ! Finito di stampare con i tipi della Graphic Vit di San Giustino (PG) nel mese di giugno 2015