Enrico Fuselli
L’erba santa del papa
Tabacco: legislazione, gestione economica e
contrabbando nello Stato Pontificio nel XIX sec.
PROPRIETÀ LETTERARIA
Tutti i diritti riservati
Vietata la riproduzione, anche parziale, senza autorizzazione.
© 2015
Fondazione per il
Museo Storico
Scientifico del Tabacco
di San Giustino
Museo Storico della
Guardia di Finanza di
Roma
Associazione
Nazionale Finanzieri
d’Italia
Edito dalla Fondazione per il
Museo Storico Scientifico del Tabacco di San Giustino
In copertina: cartina geografica dello Stato Pontificio tratta da A.
Zuccagni Orlandini, Atlante geografico degli stati italiani delineato
sopra le migliori e più moderne mappe per servire di corredo alla
corografia fisica storica e statistica dell’Italia, 2 voll., Firenze, s.e., 18441845)
Enrico Fuselli
L’erba santa del papa
Tabacco: legislazione, gestione economica e
contrabbando nello Stato Pontificio nel XIX sec.
In memoria di mio fratello Enrico
(! 24/4/1957 – + 5/5/1957)
“E io a lui: «Ancor vo’ che mi ‘nsegni
e che di più parlar mi facci dono”
(Dante, Inferno, VI, vv. 77-78)
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Presentazioni!
Presentazione del presidente della Fondazione
per il Museo Storico Scientifico del Tabacco
Il presente testo è un nuovo risultato dell’attività del Museo Storico Scientifico del Tabacco, che è entrato nel secondo decennio della
propria attività. Il lavoro di Enrico Fuselli – che ha steso negli anni
precedenti per noi un volume e un opuscolo – affronta un tema assai
interessante: la gestione del ramo tabacchi nello Stato Pontificio durante l’Ottocento. L’autore affronta con decisione l’argomento, trattando anche altre questioni importanti, come la legislazione riguardante la materia, il contrabbando e l’attività di repressione della Truppa di
Finanza pontificia. Si compone così un quadro assai articolato, anche
del mondo dei contrabbandieri, nel quale erano presenti gli stessi coltivatori di tabacco (che è, in fin dei conti, la stessa situazione che si
verificava nella nostra “Repubblica di Cospaia”).
Nel panorama emergono con chiarezza gli interessi – spesso assai
divergenti – delle diverse parti in causa: le autorità pontificie, nel XIX
sec. continuamente alle prese con gravi problemi di bilancio; gli appetiti commerciali, legittimi, di grandi speculatori appartenenti a importanti famiglie della capitale; l’attività dei contadini, per i quali il tabacco rappresentava, più che una pianta di natura voluttuaria, una fonte di reddito estremamente importante; i contrabbandieri e le guardie
di finanza, impegnate in una dura lotta (per frodare l’erario i primi, i
secondi per tutelare gli interessi di quest’ultimo).
Il testo è interessante perché permette di conoscere un aspetto del
mondo del tabacco poco studiato: la legislazione e la gestione delle
attività che rientravano, in epoca pontificia, nel monopolio. Il libro
consente di aggiungere quindi un altro tassello al mosaico del complesso e variegato mondo che ruotava (e ruota tuttora) attorno alla
pianta che ha garantito, per secoli, pane e lavoro a molte persone della
nostra terra. Sotto tale aspetto, esso costituisce un altro interessante
contributo per una migliore conoscenza della vita dell’alta valle del
Tevere, sebbene l’autore non abbia ristretto la propria indagine a questa parte dell’Umbria.
Per inciso, mi piace sottolineare come Enrico Fuselli, che pure
non vive nel Tifernate, lo consideri come la propria terra natale, che
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Presentazioni!
per lui rappresenta un luogo importante, pregno di tanti piacevoli ricordi (come afferma nella propria “giustificazione dell’impresa”).
Tornando, al volume, l’aspetto più importante della ricerca è il
recupero della memoria di ciò che è stata nel passato la nostra terra;
ciò permette a tutti noi di conoscerla più a fondo, di amarla in modo
più completo e, soprattutto, di fare quanto di meglio nelle nostre possibilità per consegnarla nelle migliori condizioni alle future generazioni.
Il presidente della Fondazione
Stefania Ceccarini
Sito internet del Museo Storico Scientifico del Tabacco:
http://www.museotabacco.org
E-mail: [email protected]
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Presentazioni!
Presentazione del presidente
del Museo Storico della Guardia di Finanza
Il vocabolo “tabacco” evoca inevitabilmente il termine “contrabbando”, perché fin dai tempi più remoti questo prodotto agricolo viene
sottoposto a prelievo fiscale ad aliquote sempre elevate.
Enrico Fuselli ha spesso rivolto le sue ricerche al fenomeno del
contrabbando, come sempre con riferimento ad ambiti territoriali circoscritti e mirando a descrivere i contesti sociali nei quali vivevano i
contrabbandieri ed i funzionari dello Stato deputati a contrastarli, cioè
i finanzieri ed i doganieri.
Anche questo ultimo lavoro, come sempre rigorosamente documentato e di facile lettura, affronta l’argomento del tabacco nello Stato Pontificio, fonte di cospicue entrate erariali ed origine di altrettanto
notevoli evasioni.
Il capitolo riguardante la normativa sul tabacco, coltivazione,
trattamento industriale e commercializzazione e sulle modalità con cui
essa veniva applicata dalle autorità, getta un’inedita luce
sull’organizzazione fiscale pontificia, per i tempi sorprendentemente
efficiente. Meno efficiente, invece, fu il contrasto al contrabbando che
fu spietato contro i piccoli trafficanti, ma che verso gli organizzatori
ed i finanziatori fu condotta con poca determinazione, forse a causa
della diffusa corruzione nelle alte gerarchie dello Stato.
Nella parte centrale del libro, Fuselli descrive le astuzie alle quali
ricorrevano i contrabbandieri dello Stato Pontificio per ingannare la
pubblica finanza, espedienti a ben vedere con i quali i frodatori di tutte
le epoche e di tutte le contrade avevano consuetudine. L’originalità di
questo capitolo consiste nella descrizione delle minuziose disposizioni
di legge e regolamentari che stabilivano le procedure per la scoperta e
per la repressione delle contravvenzioni delle leggi di finanza. Tuttavia, per quanto dettagliate fossero le prescrizioni, esse prestavano il
fianco ad essere aggirate ed in sostanza consentivano egualmente ai
contrabbandieri di perpetrare i loro traffici, seppur con diverse modalità d’azione.
Conclude il bel volume la descrizione della Truppa di Finanza
pontificia, un organismo poi confluito nella Guardia Doganale del Re-
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Presentazioni!
gno d’Italia, istituito con il conseguimento dell’unità del Paese, e che
nel 1881 assunse la denominazione di R. Guardia di Finanza.
La Truppa di Finanza, incaricata di quello che oggi chiamiamo
controllo del territorio ai fini fiscali, fu tra le similari istituzioni per la
vigilanza tributaria dei regni e principati italiani della prima metà del
XIX secolo uno dei più efficienti, tanto che ad essa furono affidati
anche compiti extrafiscali, come, ad esempio, la scorta delle diligenze
che attraversavano i valichi appenninici, infestati da bande di briganti.
Un libro attraente, quindi, del quale si consiglia la lettura non solo agli specialisti della materia che qui troveranno notizie interessanti
su un periodo storico del quale poco si è scritto sugli argomenti fiscali,
ma anche da tutti coloro che si interessano delle vicende delle comunità dell’Italia centrale che fin da due secoli orsono vivevano e talvolta
prosperavano coltivando e commerciando il tabacco.
Roma, li 20 aprile 2015
Gen. c.a. Luciano Luciani
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Enrico Fuselli
L’erba santa del papa
Tabacco: legislazione, gestione economica e
contrabbando nello Stato Pontificio nel XIX sec.
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Giustificazione dell’impresa
Il volume rappresenta una sorta di “summa” (mi si passi il termine aulico) delle mie esperienze di ricercatore e di uomo; sotto
l’aspetto editoriale, esso è il terzo che scrivo per la Fondazione per il
Museo Storico Scientifico del Tabacco di San Giustino, con la quale
collaboro da qualche anno, grazie al rapporto di amicizia che si è instaurato con il presidente, Stefania Ceccarini, e Daniele Bistoni, già
direttore e segretario.
San Giustino è nell’alta valle del Tevere, in quella parte di Umbria nella quale sono cresciuto (vi giunsi, tantissimi anni fa, a nemmeno un anno di vita, in seguito al trasferimento a Città di Castello di
mio padre Giuseppe,1 guardia di finanza).
Nel trattare argomenti legati alla storia di questo territorio, avverto la piacevolissima sensazione di parlare di qualcosa che sento profondamente mio; nella valle ho vissuto fino all’inizio dell’adolescenza
e a questo soggiorno sono legati alcuni dei ricordi più belli della prima
parte della mia vita (i giochi e le baruffe infantili con Alessandra, la
figlia del nostro padrone di casa; le lunghe mattine trascorse nelle
grandi aule della scuola elementare “San Filippo»; i piacevoli pomeriggi passati con Alessandro, il mio compagno di banco delle scuole
elementari, con il quale studiavo, sia a casa sua sia da me…). Posso
vantarmi anche dell’appartenenza a un piccolo, ma benemerito e attivissimo, sodalizio culturale della zona, l’Associazione Storica
dell’Alta Valle del Tevere, per la cui rivista «Pagine Altotiberine»
scrivo articoli.
Ho accennato a mio padre; egli mi raccontò, quando ero piccino,
la straordinaria storia di Cospaia, la piccola frazione di San Giustino, i
cui abitanti riuscirono a reggersi, pur essendo tutti analfabeti, per quasi quattro secoli, coltivando – tra i primi in Italia – il tabacco e spacciandolo di contrabbando. Il toponimo Cospaia è indissolubilmente
associato, per me, al ricordo della cara figura paterna.
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Mio padre prestò servizio presso la locale brigata volante dal 1959 al 1971; giunse nella cittadina umbra da Perugia e dopo la lunga permanenza nell’alta valle del Tevere fu trasferito a Rieti,
dove concluse la propria carriera di «fiamma gialla» all’inizio del 1980.
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Giustificazione dell’impresa
Alla storia della frazione di San Giustino ho dedicato un volume,
un opuscolo e un articolo, comparsi tra 2012 e 2014;2 mi sono occupato, comunque, anche di altri argomenti riguardanti il territorio del
comprensorio tifernate.3
Insomma, tutto “cospira” – nei miei purtroppo brevi soggiorni
nell’alta valle del Tevere – per commuovermi, spingendomi, “proustianamente”, alla ricerca del tempo perduto, che riemerge talvolta
suggerito da luoghi che richiamano alla mia mente episodi di un passato ormai lontano e, sfortunatamente, irrecuperabile…
Ho anche la fortuna di avere accanto Cinzia, una straordinaria
compagna di vita, che, pur non avendo alcun legame con il Tifernate,
asseconda questa “malattia” dell’anima, accompagnandomi nelle mie
escursioni nell’alta valle del biondo Tevere.
Ho in precedenza parlato di contrabbando; a quest’argomento,
poco studiato in maniera scientifica ma spesso, in modo acritico e improvvisato, presentato e giustificato (verrebbe da dire) in chiave quasi
encomiastica, come se fosse un mestiere come gli altri, ho dedicato
alcuni studi, basandomi sulla documentazione giunta sino a noi e non
su stucchevoli ricostruzioni di maniera.4 Anche in questo caso, trovo
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2
E. FUSELLI, I picchetti della Truppa di Finanza della “sezione” di Cospaia. La lotta al contrabbando al confine con il Granducato di Toscana nel XIX sec., San Giustino, Fondazione per il
Museo Storico Scientifico del Tabacco, 2012; IDEM, La Truppa di Finanza a Cospaia, «Pagine
Altotiberine», XVII (2013), n. 49, pp. 7-32; IDEM, Cospaia tra tabacco, contrabbando e dogane,
San Giustino, Fondazione per il Museo Storico Scientifico del Tabacco, 2014.
3
E. FUSELLI, La Guardia Doganale nell’alta Umbria, «Pagine Altotiberine», XVI (2012), n. 46,
pp. 59-78; IDEM, Strade ferrate e ipposidire nell’alta valle del Tevere ottocentesca, «Pagine
Altotiberine», XVI (2012), n. 47, pp. 39-51; IDEM, Fighille. Piccola storia di una dogana pontificia, Arese, A. Car Edizioni, 2013; IDEM, Piccola storia documentata del contrabbando tiberino,
«Pagine Altotiberine», XVII (2013), n. 50, pp. 27-44; IDEM, Spartizioni, debiti, cause e richieste
di arresto nell’Alto Tevere, «Pagine Altotiberine», XVII (2013), n. 51, pp. 141-144; IDEM, La
dogana pontificia di Fighille, «Pagine Altotiberine», XVIII (2014), n. 52, pp. 35-52.
4
E. FUSELLI, Piccola storia di contrabbando, «Il Rondò», XIX (2007), pp. 207-212; IDEM,
Laveno: storia di lago, contrabbando e sangue, «Terra e Gente», XV (2007), pp. 15-26; IDEM, Il
Verbano in grigioverde. Finanzieri, contrabbandieri e storie di lago, «Loci Travalie», XVIII
(2009), pp. 25-82; IDEM, La Valdadige in grigioverde, «La Valdadige nel cuore», XVII (2010),
pp. 52-63; IDEM, I caduti ed i decorati della Guardia di Finanza nella lotta al contrabbando, in
AA. VV., Il contrabbando al confine alpestre nel XIX e XX secolo. Atti del convegno. Como, 2829 maggio 2013, Roma, Museo Storico della Guardia di Finanza, 2013, pp. 315-338; IDEM,
Chiusi tra Sua Santità e Sua Altezza Imperiale e Regia. Il contrabbando nel Granducato di Toscana, Roma, A.N.F.I. - Museo Storico della Guardia di Finanza, 2013; IDEM, Il contrabbando
sul lago Maggiore durante l’Ottocento, «Storia e storie dalla sponda magra», IV (2013), pp. 3977; IDEM, Il contrabbando nella legislazione del Regno Lombardo-Veneto, «Verbanus», XXXIV
(2013), pp. 233-264; IDEM, La dogana pontificia di Salto del Cieco, «Memoria Storica», XXIII
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Giustificazione dell’impresa!
qualche legame con l’argomento: mia madre Lidia (anch’ella precocemente scomparsa, come mio padre) era nativa dell’alto Varesotto,
nei pressi del confine con la Svizzera, terra di frontiera e, manco a
dirlo, di contrabbandieri (soprattutto di tabacco).
Con molto piacere, ringrazio il presidente e il direttore del Museo
Storico della Guardia di Finanza di Roma, gen. c.a. Luciano Luciani e
cap. Gerardo Severino, nonché tutti i militari che vi prestano servizio
– mar. c. Luigino Marinanza, mar. Massimiliano Trama, app. sc. Antonio Cantoro, app. sc. Federico Farnesi, app. sc. Angelo Rinaldi, app.
sc. Giuseppe Saponara, app. Donato Romaniello, fin. sc. Raffaele
Fraiese e fin. Francesco Catone – per la preziosa collaborazione fornita e la disponibilità dimostrata. Analogo ringraziamento rivolgo al
cortesissimo personale della Biblioteca Comunale “Giosuè Carducci”
di Spoleto e alla signora Giovanna Pucci, della Biblioteca Comunale
di San Giustino.
L’autore
Sito personale: http://www.enricofuselli.it
E-mail: [email protected]
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(2014), n. 43, pp. 97-108; IDEM, Quando l’Umbria era terra di confine... Finanzieri e dogane
dal 1860 al 1870, «Memoria Storica», XXIII (2014), n. 44, pp. 75-89; IDEM, Contrabbando
nella Riviera d’Orta, «Le Rive», XXIV (2014), n. 2/3, pp. 19-22; IDEM, La Guardia Doganale
nel Veronese. La situazione all'inizio del 1866, «La Valdadige nel cuore», XXI (2014), pp. 19-27.
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Un’illustrazione ottocentesca della “Nicotiana tabacum”
(immagine tratta da F.M. BLANCO, Flora de Filipinas. Gran edición.
Atlas II, Manila, Establecimiento tipográfico de Plana y C., 1880-1883)
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La gestione del ramo tabacchi
Il monopolio del tabacco5 fu istituito nello Stato della Chiesa durante la dominazione francese; nelle province romagnole ed emiliane
esso fu introdotto nel 1798, poco dopo il trattato di Tolentino del 1797,
che aveva portato alla loro cessione a favore della Repubblica Cisalpina (stato-fantoccio della Francia rivoluzionaria).6 Nelle Marche, in
Umbria e nel Ducato d’Urbino esso ebbe inizio nel 1808, allorché tale
parte dello stato romano fu aggregata al Regno d’Italia, nel quale era
stata creata l’Amministrazione dei Sali, Tabacchi, Polveri e Dazi di
consumo;7 nelle rimanenti province la privativa8 del tabacco fu la logica conseguenza dell’annessione di Roma (e di ciò che era rimasto
dello Stato della Chiesa) all’Impero francese.9
Volendo essere più precisi, si trattava sostanzialmente di un ritorno all’antico. La privativa del tabacco nello Stato della Chiesa venne
istituita nel XVII secolo da papa Alessandro VII, con i chirografi del
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Volendo tracciare una brevissima storia delle imposizioni sul tabacco nel passato, nei primi
tempi in genere si ebbe un dazio doganale, quindi si passò al monopolio della fabbricazione e
della vendita (alcuni stati tornarono in seguito a una tassa sull’importazione e sulla fabbricazione,
alla quale talvolta si accompagna una tassazione sulla produzione); vedasi A. CRISCUOLO, Le
finanze del Regno di Italia considerate dal punto di vista storico ed amministrativo, Napoli,
Società Editrice, 1873, p. 163.
6
Nella repubblica “sorella” il monopolio dei tabacchi era stato introdotto con la Legge del 2
termidoro 1798 colla quale la nazione si riserva provvisoriamente la privativa dei tabacchi in
tutta la repubblica, in Leggi della Repubblica Cisalpina dal giorno dell’installamento del corpo
legislativo, vol. V, Milano, Stamperia Italiana e Francese, 1798, pp. 109-113.
7
L’istituzione dell’amministrazione era stata disposta con il Decreto del 28 giugno 1805
sull’organizzazione dell’Amministrazione dei Sali, Tabacchi, Polveri, e Dazj di consumo, in
Bollettino delle leggi del Regno d’Italia, parte I, Milano, Regia Stamperia Veladini, s.a., p. 348.
8
Vedasi G. BOCCARDO, Dizionario della economia politica e del commercio, Torino, Sebastiano
Franco e Figli e Comp. Editori, 1857-1861, vol. IV, p. 192: “È, in generale, la facoltà esclusiva
che taluno possiede di fare una cosa, di esercitare un commercio, una industria, senza incorrere
l’altrui competenza. Si possono distinguere le privative in due generali categorie, a seconda che
spettano al governo per una ragione fiscale, o sono concedute a privati cittadini o a compagnie
con un fine protezionistico e regolamentario. Della prima specie è la fabbricazione e la vendita
del sale, del tabacco, delle polveri e dei piombi”.
9
Il provvedimento che dispose l’istituzione del monopolio negli stati romani fu l’Ordine della
Consulta Straordinaria per gli Stati Romani del 22 settembre 1809 – “Della vendita esclusiva del
tabacco negli stati romani”, in Bollettino delle leggi e decreti imperiali pubblicati dalla Consulta
Straordinaria negli stati romani, vol. V, Roma, Luigi Perego Salvioni, 1810, pp. 307-313 (testo
in francese e in italiano); per il decreto imperiale del 28 agosto 1808 – “Sulla coltivazione del
tabacco”, vedasi Ivi, pp. 313-317.!
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La gestione del ramo tabacchi!
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21 agosto e del 15 dicembre 1655;10 tuttavia Benedetto XIV con la
cedola di motu-proprio del 21 dicembre 1757 eliminò dal 1° aprile
1758 l’appalto dei tabacchi,11 considerato “inappropriato” per il regime papale.12 Dal 1758, quindi, divenne libera l’introduzione nello Stato Pontificio dei tabacchi provenienti dall’estero.13 Nel 1786, al momento dell’istituzione delle dogane ai confini dello stato,14 il tabacco
“forastiero in foglia” venne tassato del 4% (al quale, per l’ingresso in
Roma, si aggiungeva un ulteriore 2%), mentre per quello lavorato “in
polvere, bastoni o in corda” l’imposizione era del 14% (con l’ulteriore
aggravio, per l’introduzione nella capitale, di un altro 4%).15
Alla fine del convulso periodo napoleonico, restaurato il governo
del papa-re, il sistema introdotto dai Francesi fu mantenuto e affidato
in appalto da Pio VII, tornato sul soglio pontificio nel 1814.16 Inizialmente esso fu attribuito al conte Alessandro Cardelli; successivamente
si ebbe una serie di appalti e di amministrazioni. Una di queste, voluta
da papa Pio VII, vide come amministratore camerale de’ sali e tabacchi il conte Felice Aluffi (uomo che, pare, non abbia brillato particolarmente per capacità), 17 affiancato da tre amministratori cointeressa-
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10
C. CAPALBO, L’economia del vizio. Il tabacco nello Stato Pontificio in età moderna fra produzione e consumo, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 1999, p. 52; G. MORONI, Dizionario di
erudizione storico ecclesiastica da san Pietro sino ai nostri giorni, vol. LXXII, Venezia, Tip.
Emiliana, 1855, p. 186.
11
L’appalto era stato concesso nel 1752 durante il pontificato dello stesso Benedetto XIV a
Domenico Antonio Zappardini, per un periodo di 36 anni, con un cespite per la Camera Apostolica di 86.000 scudi annui (MORONI, Dizionario di erudizione storico ecclesiastica da san Pietro
sino ai nostri giorni, vol. LXXII, cit., p. 186).!
12
CAPALBO, L’economia del vizio..., cit., p. 161. Per il testo del documento, vedasi Cedola di
motu proprio del 21 dicembre 1757 di n.s. papa Benedetto XIV sopra l’abolizione dell’appalto
del tabacco, in Della coltivazione del tabacco, 2a ed., Roma, s.e., 1758, pp. 86-101. Le modalità
di attuazione vennero specificate con l’Editto del Tesoriere Generale del 27 dicembre 1757 sopra
l’abolizione del tabacco, in Ivi, pp. 102-105.
13
San Giustino, Archivio del Museo Storico Scientifico del Tabacco, Editto del Tesoriere Generale del 27 aprile 1758 sopra la libera introduzione de’ tabacchi forestieri.
14
Editto del monsignor Tesoriere Generale del 30 aprile 1786 sulle gabelle alle dogane dei
confini dello Stato Pontificio, in Raccolta delle leggi e regolamenti dell’Amministrazione
Generale dei Dazj indiretti ed altri diritti concentrati nella medesima, Roma, Stamperia della
Reverenda Camera Apostolica, 1833, vol. I, pp. 125-143.!
15
Tariffa generale, in Editto generale sulle gabelle alle dogane ai confini dello Stato Ecclesiastico colla nuova tariffa proporzionale, Roma, Stamperia della Reverenda Camera Apostolica,
1786.
16
G. CALINDRI, Saggio statistico storico del Pontificio Stato, Perugia, Tip. Garbinesi e Santucci,
1829, p. 638.!
17
L’autore di un volume sull’amministrazione, F. LANCI, Dell’Amministrazione Cointeressata
de’ sali e tabacchi, Roma, Tip. Monaldi, 1848, p. 5, lo definì “uomo di assai leggiera e rimessa
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La gestione del ramo tabacchi!
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ti: Giuseppe Rossi Vaccari, Luigi Polidori e Pietro Paolo Papari. Gli
uffici dell’amministrazione furono inizialmente sistemati a palazzo
Poli;18 in prosieguo di tempo, essi passarono prima a palazzo Muti
Papazzurri, in piazza della Pilotta (1831) e a palazzo Torlonia, in
piazza Venezia poi (1844).19
Una nota dell’Amministrazione Generale de’ Sali e Tabacchi negli Stati Pontificj del 23 luglio 1817 si occupò delle “piantagioni in
frode”; sebbene la coltivazione del tabacco fosse vietata in tutto il territorio statale, sembra che in realtà il divieto non fosse totalmente rispettato, per cui l’Amministrazione si rivolse ai singoli governatori
affinché provvedessero a “discuoprire, confiscare, e svellere colle radici le piante, e distruggerle”. Scoperta una violazione della legge, si
doveva redigere il relativo processo verbale e, infine, era previsto un
premio, sia per il governatore, sia per l’assessore camerale, artefici
della scoperta e della distruzione delle piante coltivate illegalmente.20
Nel 1820 figurava come direttore generale dell’Amministrazione
de’ Sali e Tabacchi Giacomo Longhi.21 Nello stesso anno monsignor
Cristaldi istituì l’Amministrazione Camerale dei Sali e Tabacchi, affidata ancora al conte Aluffi, che durò fino al 1830. L’editto del febbraio 1821 del Camerlengo permise che la coltivazione del tabacco22
fosse estesa anche alle delegazioni di Rieti, Frosinone e alla Comarca
di Roma.23
Un ordine circolare del Tesoriere Generale del 1821 autorizzò,
sottoponendole a una chiara normativa, le perquisizioni domiciliari
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tempra d’intelletto”. Assai diverso il ritratto di Aluffi, nativo di Rieti, presente in S. COLELLI, Il
parto della vergine poema di Sannazzaro tradotto dal latino, Roma, Stamperia De Romanis,
1817, p. XII: “Dove lascio il sig. cav. Felice Aluffi, che alle nobilissime qualità di spirito, riunisce cognizioni in ogni genere di scienze, ed in quello particolarmente della pubblica economia,
per cui Roma invidiandolo alla sua patria Rieti ne lo ha rapito per affidargli una delle più gelose
[sic] amministrazioni dello Stato?”.
18
MORONI, Dizionario di erudizione storico-ecclesiastica…, vol. LXXII, cit., p. 189.
19
Ivi, p. 191.!
20
Circ. n. 377 – Div. Legale – “Piantagioni in frode. Istruzioni e processure”
dell’Amministrazione Generale de’ Sali e Tabacchi negli Stati Pontificj del 23 luglio 1817, in
AMSGDF, Bandi finanziari dello Stato della Chiesa nel secolo XIX.
21
Notizie per l’anno M.D.CCC.XX., Roma, Stamperia Cracas, s.a., p. 103.
22
Si trattò dell’unica delle essenze di origine esotica, delle quali si tentò la coltivazione, che
ebbe duraturo successo; vedasi M. CARAVALE – A. CARACCIOLO, Lo Stato Pontificio da Martino
V a Pio IX, «Storia d’Italia», vol. XIV, Torino, UTET, 1978, p. 602.!
23
Editto del Camerlengo del 27 febbraio 1821 – “Sulla coltivazione delle foglie di tabacco”, in
AMSGDF, Bandi finanziari dello Stato della Chiesa nel secolo XIX.
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La gestione del ramo tabacchi!
per scoprire i contrabbandi a danno della regalia dei sali e tabacchi; i
funzionari della stessa (o chiunque altro nutrisse dei sospetti) dovevano rivolgersi all’assessore camerale della propria provincia, indicando
il luogo in cui si riteneva che fosse commesso il contrabbando e gli
indizi a sostegno. L’assessore camerale, esperite le necessarie indagini
e ravvisata la sussistenza dei sospetti, autorizzava la perquisizione, da
eseguirsi di giorno, alla presenza di un ispettore o di un ministro della
Regalìa e di due testimoni. A operazione eseguita, l’assessore camerale doveva stenderne il processo verbale; in caso di rinvenimento di
generi di contrabbando, gli stessi dovevano essere immediatamente
trasportati nella cancelleria dell’assessore camerale.24
Nel 1822 l’Amministrazione Camerale dei Sali e Tabacchi aveva
gli uffici principali nelle città di Roma, Ancona e Bologna, che sovrintendevano a una serie di articolazioni periferiche;25 le città di Ancona
e Bologna ospitavano due vice-amministratori.26
Nel settembre 1827 un funzionario dell’Amministrazione scrisse
al Tesoriere Generale, approvando la decisione di quest’ultimo di
mantenere in servizio due “legni guardacoste”, imbarcazioni in grado
di tenere il mare e di contrastare efficacemente il contrabbando consumato per mare, mentre esprimeva dubbi riguardo l’impiego dei lancioni, privi di coperta. Il funzionario aggiungeva che i danni per
l’Amministrazione dovuti al contrabbando erano notevoli:
In affare di dogana bisogna che il contrabbandiere azzardi un dieci, o un
venti per guadagnare uno, e chi ha fior di senno conviene che ci pensi. In
affare di sali e tabacchi s’azzarda uno per guadagnar almen quattro e talvolta
anche sei e sette.27
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24
Ordine circolare del Tesoriere Generale del 23 gennaio 1821 agli assessori, e cancellieri camerali, ispettori, ed altri ministri della Regalìa de’ Sali, e Tabacchi, in AMSGDF, Bandi finanziari
dello Stato della Chiesa nel secolo XIX.
25
Circ. del Tesorierato Generale del 18 agosto 1822 sull’introduzione della salamoja per rinfrescare i barili del pesce salato, in Raccolta delle leggi e regolamenti dell’Amministrazione Generale dei Dazj indiretti ed altri diritti concentrati nella medesima, Roma, Stamperia della Reverenda Camera Apostolica, 1833, vol. II, pp. 161-162.
26
Notificazione del Tesoriere Generale del 5 febbraio 1825 – “Concessione di favori
all’industria de’ salatori di pesci di mare”, in Raccolta delle leggi e regolamenti
dell’Amministrazione Generale dei Dazj indiretti ed altri diritti concentrati nella medesima, cit.,
vol. II, p. 535.
27
Nota del 23 settembre 1827 dell’Amministrazione de’ Sali e Tabacchi per le province delle
Marche e del Ducato d’Urbino al Tesoriere Generale, in G. OLIVA, La Guardia di Finanza pontificia, Roma, Museo Storico della Guardia di Finanza, 1979, pp. 347-348.
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La gestione del ramo tabacchi!
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Conosciamo, grazie a un documento del 1829, come erano venduti i tabacchi (oltre al sale); ogni rivenditore – “spacciatore” – doveva ottenere l’autorizzazione rilasciata dal Tesoriere Generale o
dall’Amministrazione.
Lo spacciatore, oltre a vendere i generi, aveva il compito di scoprire e denunciare ogni forma di contrabbando, nella propria qualità di
“Commesso dell’Amministrazione”; egli poteva gestire solamente uno
spaccio, aiutato da membri conviventi della propria famiglia. Era vietata la cessione dell’esercizio, nel quale non era possibile vendere altri
generi che potessero guastare il tabacco; la rivendita doveva essere
munita dell’insegna “Spaccio Camerale di sali e tabacchi” (o di sali o
tabacchi, a seconda dei generi venduti).
Lo spacciatore doveva rifornirsi dalla Soprintendenza nella cui
circoscrizione si trovava la rivendita (pena, in caso di violazione,
l’accusa di contrabbando). Il rivenditore doveva rispettare l’orario di
apertura e le tariffe fissate dall’Amministrazione; norme piuttosto rigide regolavano il rifornimento e l’arrivo dei generi di privativa. Gli
era vietato, inoltre, bagnare i tabacchi, miscelare diverse qualità e non
doveva essere titolare di piantagioni28
Nel 1831, per affrontare la difficile situazione del debito pubblico,
fu costituita una società di imprenditori romani che assicurò un prestito di 500.000 scudi al governo pontificio, ottenendo in cambio come
garanzia l’azienda dei sali e tabacchi, gestita in compartecipazione
con la Camera Apostolica. Tale situazione si protrasse fino al 1843,
anno in cui la concessione fu assegnata al solo principe Alessandro
Torlonia.29
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
28
Istruzione agli spacciatori dell’Amministrazione Generale Camerale de’ sali e tabacchi negli
Stati Pontifici del 2 novembre 1829, in Raccolta di leggi e regolamenti sulle regalìe, tasse, e
privative camerali, Roma, Stamperia della Reverenda Camera Apostolica, 1832, pp. 368-372.!
29
L’intraprendente principe Alessandro Torlonia assunse anche l’appalto per la Regia Cointeressata dei Tabacchi nel Regno delle Due Sicilie, in base al contratto sottoscritto il 19 agosto 1833,
che fu integrato con una nuova scrittura stipulata il 10 febbraio 1835; cfr. Contratto di fabbricazione e trasporto e di Regia cointeressata della vendita dei tabacchi stipulato il dì 10 febbraio
1835, s.l., s.e., s.d. (per il contratto del 1833, cfr. Ivi, p. 2). Sempre nel regno meridionale, alla
gestione Torlonia, che terminò nel 1842, succedette quella di Domenico Benucci (il subentro
comportò anche una lite tra le due parti, che si concluse con un arbitrato); cfr. Pel sig. principe
Torlonia contra il sig. Domenico Benucci, Napoli, Stamperia e Cartiera del Fibreno, 1843, p. 3.
Sulla contesa tra il duca e Benucci, cfr. Giudizio arbitrale fra Torlonia e Benucci. Contratto
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La gestione del ramo tabacchi
Altra stampa raffigurante una varietà di tabacco, la “Nicotiana rustica”
(immagine tratta da H.A. Köhler-G. Pabst, Köhler's Medizinal-Pflanzen
in naturgetreuen Abbildungen mit kurz erläuterndem Texte: Atlas zur
Pharmacopoea germanica, Gera, Franz Eugen Köhler, 1887)
Pare che l’Amministrazione Camerale dei Sali e Tabacchi non sia
stata propriamente un modello di efficienza: Fortunato Lanci, “primario ministro dell’Amministrazione cointeressata”,30 ne tracciò un profilo impietoso:
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
d’appalto, in Cause italiane civili, criminali e commerciali discusse dal 1800 fino ai nostri giorni, vol. IX, Prato, Tip. Aldina, 1850, pp. 229-280.
30
MORONI, Dizionario di erudizione storico-ecclesiastica…, vol. XXII, cit., p. 192.!
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La gestione del ramo tabacchi!
Una immensa turba di notabili provinciali erano preposti
all’amministrazione delle soprantendenze e dispense, senz’altro merito che
quello di essere fratelli, nipoti, cognati o parenti in qualsivoglia grado, di chi
avea potenza alla corte; e molti d’essi aveano perfino officio di ispettori e
andavano fastosi e lindi conversando pei ritrovi di aristocrazia, quando appunto, vestito un ruvido cappotto, avrieno dovuto inforcare un cavallo e aggirarsi, non ostanti le intemperie della stagione, pei confini di terra e di mare ad
impedire il contrabbando: tanto dissimile era l’officio dagli officiali! Le soprantendenze, le dispense, i magazzini moltiplicati in numero irrazionale ad
effetto far luogo e provvisione ad impiegati del torno di quelli qui accennati,
e distribuiti senza alcun provvido consiglio e a solo comodo delle persone e
delle città attinenti a chi avea le redini della pubblica amministrazione. […]
Le provviste de’ tabacchi esteri erano fatte senza alcuna norma commerciale,
senza alcuna previdenza; senza allargarsi dai porti più vicini, senza cognizioni dei prezzi correnti, senza cura per le più squisite e perfette qualità.31
Nel 1830, comunque, furono vendute 1.757.492 libbre di tabacco
(corrispondenti a 595.789 kg), per un “prodotto” di 35.638 scudi, pari
a 189.594 lire italiane.32
La decisione di istituire l’Amministrazione Cointeressata nacque
nel 1831, in un momento particolarmente difficile per lo Stato Pontificio, sconvolto dalla rivoluzione e con l’erario pubblico assolutamente
“esausto”; alcuni sudditi romani – definiti da Lanci “uomini di prudenza e di accorgimento, esperti delle faccende camerali e
dell’azienda de’ sali e tabacchi” – disposti a concedere il prestito di
500 mila scudi al governo pontificio, proposero di garantirlo con la
creazione dell’Amministrazione Cointeressata. Sottoposto un capitolato redatto secondo le proprie intenzioni al pontefice, iniziarono a cercare i “capitalisti” disposti a investire nell’impresa; essi furono i fratelli Alessandro, Carlo e Marino Torlonia e il marchese Camillo Pizzardi. Il contratto ebbe inizio con il 1° luglio 1831 e rimase in vigore
fino al 30 giugno 1843.33
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
31
LANCI, Dell’Amministrazione Cointeressata…, cit., pp. 5-6. Anche MORONI, Dizionario di
erudizione storico-ecclesiastica…, vol. XXII, cit., p. 189, esprime un giudizio analogo.
32
G. CAPPELLARI DELLA COLOMBA, Le imposte di confine. I monopoli governativi e i dazi di
consumo in Italia, Firenze, Stamperia Reale, 1866, p. 235.!!
33
LANCI, Dell’Amministrazione Cointeressata…, cit., pp. 9-10.
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La gestione del ramo tabacchi!
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Il contratto contemplò, oltre a una sostanziosa anticipazione da
parte degli appaltatori (500 mila scudi), una corresponsione annua di
785.000 scudi (che aumentò, nel corso del contratto, fino a oltre un
milione) e una percentuale sugli utili. Le autorità pontificie scelsero la
via dell’appalto non solo per mettere ordine nel settore, ma soprattutto
per assicurarsi entrate sicure, in un periodo in cui gli altri cespiti fiscali erano assai aleatori. I moti del 1831, la grave crisi politica e i problemi di natura economica avevano, infatti, reso difficile la riscossione dei tributi.34
La gestione di Alessandro Torlonia35 e soci fece segnare importanti risultati: raddoppiò il numero dei dipendenti degli uffici e delle
fabbriche di tabacco e si ebbe l’apertura di molte rivendite, a dimostrazione del continuo incremento dei consumi. Dal 1831 in poi, una
parte del profitto maturato grazie alla “regalia36 de’ sali e tabacchi”,
fissata in 50 mila scudi, venne impiegato per il consolidamento del
debito pubblico dello Stato Pontificio; mensilmente il cassiere della
Regìa dovette versare mensilmente, a tal scopo, la somma di 4166.66
1/5 al Banco del Sacro Monte di Pietà, a vantaggio della Cassa di
Ammortizzazione per la progressiva estinzione del debito pubblico,
per un periodo di dieci anni. Dal 1841, la stessa Regìa avrebbe conti-
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
34
La condizione di crisi dello Stato Pontificio era talmente evidente da preoccupare le grandi
potenze europee, che invitarono, con un memorandum, papa Gregorio XVI ad attuare alcune
riforme ritenute ormai indispensabili. Il pontefice, sdegnato, respinse la richiesta, bollandola
come un’inaccettabile intromissione negli affari interni dello Stato Pontificio. Per il testo del
documento, vedasi L. C. FARINI, Lo stato romano dal 1815 al 1850, Firenze, Le Monnier, 1850,
vol. I, pp. 55-58.
35
Assai negativo dato il giudizio sulla gestione dell’appaltatore dall’anonimo estensore
dell’Indirizzo al successore di Gregorio XVI scritto per cura di un galantuomo, s.l., s.e., 1846, p.
60: “I di lui agenti hanno demoralizzato tutti i buoni e schietti abitanti che sono lungo il lido del
mare dal Tronto a Comacchio e sull’altro lido del Mediterraneo. Ha istituito una polizia composta di sgherri armati, i quali abusano della protezione che loro accorda il governo. Ha posto la
diffidenza nelle famiglie, il sospetto fra gli amici e parenti, ha favorito lo spionaggio, ha comprato i tradimenti, ha tradito la buona fede de’ sudditi, ha tolto all’amore del governo mille cuori
devotissimi. Ha corrotto magistrati, ha sedotto soldati, ha sacrificato molti individui, ha immiserite comode famiglie, ha deteriorato il commercio di mare, l’industria pubblica e privata. Che
più? Ha turbato colle sue perquisizioni la sacra pace dei religiosi, delle vergini di Gesù Cristo, le
ceneri de’ defunti”.
36
Il termine indica “ciascuno dei vari diritti pertinenti al sovrano, consistenti in prerogative
amministrative e giurisdizionali e nella facoltà di riscuotere dai sudditi vari tributi in danaro o in
natura” (T. DE MAURO, Grande dizionario italiano dell’uso, Torino, UTET, 2000, vol. V, p.
450).
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La gestione del ramo tabacchi!
nuato a versare ogni anno la somma di 50 mila scudi alla stessa Cassa
di Ammortizzazione.37
Il contratto di appalto a favore del principe Torlonia, stipulato nel
1843, contemplò una corrisposta annuale all’erario di un milione e
300 mila scudi e una quota sugli utili d’azienda del 34 %, a conferma
della prosperità del ramo tabacchi. Nonostante le forti pressioni esercitate dal principe Alessandro Torlonia e la sua proposta di aumentare
del 40 % la “corrisposta” annua, alla scadenza dell’appalto il governo
pontificio decise di tornare alla gestione diretta del ramo tabacchi.38
Durante tale periodo, la produzione crebbe in maniera notevole,
arrivando, durante il primo appalto a 394.000 kg e a 700.000 nel secondo.39 Nel 1853, la Regalìa dei sali e tabacchi fruttò all’erario pontificio la somma di 1.494.639,72,2 scudi, mentre la vendita del tabacco
prodotto nei territori di Benevento e Pontecorvo assicurò un introito di
889,46,5 scudi, ai quali si aggiunsero 626,75,5 scudi per il dazio di
esportazione delle foglie di tabacco e per la tassa di imballaggio sulle
medesime (a fronte di spese bassissime, per 2.500 scudi).40
Secondo Lanci, i buoni risultati della Regalìa furono la conseguenza di tre scelte operate dagli imprenditori:
guarentire con accurata e bene intesa sorveglianza l’amministrazione dal contrabbando; scegliersi acconci e fedeli officiali, remunerandoli lautamente;
perfezionare le fabbricazioni de’ tabacchi, tanto per la squisitezza delle foglie
domandate a comporli, quanto per la accurata manipolazione, composizione e
custodia loro.41
Un’altra fonte testimonia del grande interesse dimostrato dal
principe Torlonia per la qualità del tabacco prodotto nel Regno delle
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
37
Motu proprio di papa Gregorio XVI dell’11 giugno 1831 – “Ordinamento della Cassa di Ammortizzazione, ed istituzione di una nuova rendita estinguibile in dieci anni”, in Raccolta delle
leggi e disposizioni di pubblica amministrazione nello Stato Pontificio, vol. I, Roma, Stamperia
della Reverenda Camera Apostolica, 1834, pp. 6; 8; 12.
38
D. FELISINI, “Quel capitalista per ricchezza principalissimo”. Alessandro Torlonia principe,
banchiere, imprenditore nell’Ottocento romano, Soviera Mannelli, Rubbettino Editore, 2004, pp.
158-160.
39
CAPPELLARI DELLA COLOMBA, Le imposte di confine…, cit., p. 235.
40
Allegato n. 3 a Stato Pontificio. Conto consuntivo generale della pubblica amministrazione
per l’esercizio 1853 e bilancio generale al 31 decembre detto anno, Roma, Tip. della Reverenda
Camera Apostolica, 1855, pp. 92; 97.
41
LANCI, Dell’Amministrazione Cointeressata…, cit., p. 18.
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La gestione del ramo tabacchi!
Due Sicilie e nello Stato Pontificio; si legge in un documento del
1868:
Si racconta del Torlonia che, avendo l’appalto dei tabacchi nel Napoletano e nello Stato Pontificio, faceva studi incessanti ed esperienze e piantagioni di prova e ricerche e analisi chimiche d’ogni maniera. […] Anch’egli
obbediva alla legge naturale di questo genere di affari: studiavasi, cioè, di
ottenere i migliori tabacchi conseguiti colla minore spesa. E difatti i zigari
[sic] e trinciati, ammaniti da quell’appaltatore milionario, furono, sinora,
ch’io mi sappia, i migliori delle manifatture italiane.42
Moroni fornisce molte informazioni che permettono di comprendere le differenze tra le due gestioni; quella di Torlonia vendette
1.492.286 libbre di tabacchi in più. Questo incremento derivò “da solerti cure, da indefesse sorveglianze, da’ bravi e ben stipendiati ufficiali”; si ebbero un totale di 2.600 impiegati nell’amministrazione
Torlonia (ben 1.600 in più rispetto alla precedente gestione) e 2.561
rivenditori (in precedenza erano stati 1.729). Il consumo complessivo
di tabacco, negli anni Cinquanta, era di 2.484.000 libbre annue (con
un aumento di 786.000 libbre rispetto alla media annua
dell’Amministrazione Camerale).43
Che i prodotti dell’Amministrazione Cointeressata pontificia fossero veramente di qualità, lo testimoniò anche un viaggiatore
d’eccezione, il grande storico Ferdinand Adolf Gregorovius, che parlando del proprio passaggio del “confine dell’acqua santa” tra Stato
della Chiesa e Regno delle Due Sicilie, scrisse:
Non tardai ad arrivare alla dogana romana, la quale trovasi in una casa
isolata sulla strada, e dove le guardie di finanza uccidevano il tempo fumando
il loro sigaro, i quali per dirlo di passaggio, son buoni nello Stato Pontificio, e
pessimi in quello di Napoli.44
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
42
E. BIRAGHI, La convenzione del 23 giugno 1868 per l’appalto dei monopoli dei tabacchi nel
Regno d’Italia, Napoli, Grande Stabilimento Tipo-litografico dei Fratelli De Angelis, 1868, pp.
60-61.!
43
MORONI, Dizionario di erudizione storico-ecclesiastica…, vol. LXXII, cit., p. 194.
44
F. A. GREGOROVIUS, Ricordi storici e pittorici d’Italia. Traduzione dal tedesco di Augusto Di
Cossilla, Milano, Editore F. Manini, 1865, vol. II, p. 84.
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La gestione del ramo tabacchi!
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La Repubblica Romana, nel corso della propria breve stagione,
adottò scelte politiche assolutamente contrarie a quelle del governo
pontificio; un decreto dei triumviri Armellini, Mazzini e Saffi del 21
aprile 1849 abolì l’appalto dell’Amministrazione Cointeressata anche
per il tabacco45 (quello per il sale era stato eliminato appena qualche
giorno prima, il 15 dello stesso mese).46
Un successivo decreto del Triumvirato, che istituì la “Direzione
Generale comprendente l’Amministrazione del Dazio consumo, Sali e
Tabacchi, Diritti riuniti e Stabilimenti delle Saline”, indicò la ratio
che lo aveva indotto ad assumere la decisione: “Considerato che la
delegazione ai privati dell’esercizio dei diritti fiscali include sempre
gravezza, e spesso vessazioni pel popolo”.47
L’appalto venne ripristinato con la fine della rivoluzione a Roma
e la seconda Restaurazione, che annullò tutte le disposizioni assunte
dal governo rivoluzionario.48
Non mancarono, tuttavia, le critiche anche per tale tipo di gestione: l’anonimo estensore di un libello indirizzato al successore di Gregorio XVI, comparso nel 1846, stigmatizzò l’adozione dell’appalto
della regalìa:
Gli appaltatori degli altri rami sono anch’essi più o meno dannosi allo
Stato, sia dal lato economico, sia dal lato morale. Ma la perversità è massima
nell’amministrazione de’ tabacchi, ed è argomento di gravissimi scandali, da
che l’imbecillità di un papa egoista ne diè la privativa all’appaltatore recente.
[…] Quando la fabbricazione de’ tabacchi era libera, v’era fra i commercianti
una gara utilissima, venivano occupati sperimentati artisti nazionali, ed in
questo maleaugurato bisogno del popolo si provvedeva con soddisfazione
dell’odorato, e con moderatissimo incomodo delle borse. […] Io mi sono
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
45
Decreto del Triumvirato del 21 aprile 1849, in Bollettino delle leggi, proclami, circolari, regolamenti ed altre disposizioni della Repubblica Romana, Roma, Tip. Nazionale, 1849, pp. 453454.
46
Decreto del Triumvirato del 15 aprile 1849, in Bollettino delle leggi, proclami…, cit., pp. 365366.
47
Decreto del Triumvirato del 9 maggio 1849, in Bollettino delle leggi, proclami…, cit., pp. 639640.
48
Notificazione della Commissione Governativa di Stato del 2 agosto 1849 – “Disposizione
della Commissione Governativa di Stato colla quale si annullano tutti gli atti emanati dopo il 16
novembre 1848”, in Raccolta delle leggi e disposizioni di pubblica amministrazione nello Stato
Pontificio emanate nel pontificato della santità di nostro Signore papa Pio Nono felicemente
regnante, vol. III, Roma, Stamperia della Reverenda Camera Apostolica, 1851, p. 17: “Art. 1. Le
leggi e le disposizioni qualunque emanate dal 16 novembre 1848 sono nulle e di niun effetto”.
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La gestione del ramo tabacchi!
diffuso a parlare a lungo di questo appalto, poiché è quello che più degli altri
tirannicamente amministrato, e mal si sopporta dai popoli che alle oppressioni del governo si aggiunga quella d’un esoso privato, che con le sue ladronerie si compera ormai i domini della santa sede.49
Altra illustrazione della “Nicotiana tabacum”
(immagine tratta da J. BIGELOW, American medical botany,
Boston, Cummings and Hilliard, 1817-1821)
Anche mons. Peraldi – un ecclesiastico, non un intransigente
mazziniano – salutò con soddisfazione la fine dell’appalto del ramo
sali e tabacchi. Ecco cosa scrisse in un’opera dedicata alle condizioni
dello Stato Pontificio nei fatali anni Cinquanta del XIX secolo:
Gran lode sia resa all’odierno governo romano, che ha testè proclamata
l’abolizione del grand’appalto del sale, e tabacco, dato con ciò un gran passo
nei buoni principj di politica economia, e reso glorioso omaggio agl’insorti
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
49
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Indirizzo al successore di Gregorio XVI, cit., 1846, pp. 61-62.
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La gestione del ramo tabacchi!
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lumi della scienza finanziera. Fu anche un atto benemerito di sociale giustizia,
cui plaudiranno i suoi popoli affrancati dalla legge, che loro imponeva
l’interesse privato.50
Prima di loro, 17 gennaio 1832 la penna arguta di Giuseppe
Gioacchino Belli aveva apostrofato come “ladri” i detentori
dell’appalto di sali e tabacchi:
S’oggiggiorno tornassino ste cose,
dico de diventà ssale in un sarto
tutte le donne avare e le curiose,
co le molliche sole de lo scarto
ce se farebbe un ber letto de rose
a sti ladri futtuti de l’apparto.51
Con il 31 dicembre 1855 ebbe termine il contratto di amministrazione cointeressata; in previsione di ciò, il Ministero delle Finanze
dispose l’istituzione dell’Amministrazione Governativa della Regìa
Pontificia dei sali e tabacchi.52 L’amministrazione riguardò tutto il
territorio dello stato (quindi anche la delegazione di Benevento e i
centri di Pontecorvo e S. Oliva, salvi tuttavia le leggi, i regolamenti e
le discipline vigenti e in rapporto con le convenzioni tra lo Stato Pontificio e il regno meridionale); essa avrebbe avuto la durata di 12 anni
(dal 1° gennaio 1856 a tutto il 1867).
Responsabile – davanti al Ministero delle Finanze – fu il gestore,
di nomina papale, capo di tutta l’azienda; concordate con il ministro le
massime e le norme riguardanti provviste, fabbricazione e vendita dei
generi di privativa, il gestore aveva piena libertà d’azione. Al fine di
permettere la distribuzione degli utili anche fra i sudditi, venne disposta la costituzione di un fondo di un milione di scudi, diviso in 5 mila
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
50
M. F. PERALDI, Sullo stato attuale politico ed economici dei dominj della Chiesa romana,
Bastia, Tip. di Cesare Fabiani, 1855, p. 462.
51
Sonetto n. 348 – “Sara de Lotte”, in G. G. BELLI, Tutti i sonetti romaneschi, (a cura di Marcello Teodonio), Roma, Newton Compton, 1998, p. 182.!
52
Un interessante resoconto sull’iter che portò alla decisione dello Stato di assumere in proprio
la gestione di sali e tabacchi, redatto da un personaggio ben introdotto negli ambienti romani, è
presente in Il Papato, l’Impero e il Regno d’Italia. Memoria di Francesco Liverani esaminata e
confutata, Roma, Civiltà Cattolica, 1861, pp. 94-99.!
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La gestione del ramo tabacchi!
azioni da 200 scudi (una parte delle quali fu divisa in “mezze azioni”
da 100 scudi).
Il fondo servì per la restituzione della cauzione versata dal vecchio “amministratore cointeressato”; ogni azione avrebbe reso
l’interesse annuo del 5 % e i proprietari delle azioni avrebbero avuto
diritto (tutti assieme) al 20% degli utili dell’azienda. Trascorsi i 12
anni del contratto, ogni azione sarebbe stata rimborsata per il valore di
200 scudi.
Al termine di ogni anno, dopo la redazione del bilancio, dal complesso degli introiti legati alla vendita di sali e tabacchi sarebbero stati
tolti 1,6 milioni di scudi a vantaggio del Tesoro, 50 mila scudi per gli
interessi da versarsi agli azionisti, lo stipendio del Gestore (3 mila
scudi) e le spese vive di gestione (acquisto dei materiali, affitti e manutenzione dei locali, stipendi degli impiegati e ogni altra spesa legata
all’amministrazione). L’importo rimanente sarebbe stato ripartito tra
azionisti (20%), gestore (15%) e governo (65%).
La prenotazione delle azioni fu possibile fino al 31 maggio 1855
(con il versamento di un ventesimo del valore); in caso di eccedenza
delle richieste, sarebbero state scelte sulla base dell’ordine di presentazione. Entro il settembre 1855 doveva aver luogo il versamento, da
parte degli azionisti, della quota restante (defalcata, naturalmente,
dell’anticipo versato all’atto della prenotazione). In caso di quote non
assegnate agli azionisti, esse sarebbero state attribuite al Ministero
delle Finanze, il quale, in merito alle azioni stesse, sarebbe stato considerato come un qualsiasi altro sottoscrittore.53
Papa Pio IX nominò quindi gerente della Regìa pontificia de’ sali
e tabacchi il marchese Giuseppe Ferraioli,54 che aveva già lavorato per
l’Amministrazione Cointeressata, dimostrandosi – almeno a parere di
Moroni – molto capace:
come quello [Ferraioli] che avendo meritato la fiducia dell’encomiata amministrazione cointeressata nell’affidata organizzazione, direzione e sviluppo
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
53
Notificazione del Ministero delle Finanze del 3 ottobre 1854 – “Nuova amministrazione governativa della Regìa de’ sali e tabacchi”, in Raccolta delle leggi e disposizioni di pubblica amministrazione emanate nel pontificato della santità di nostro Signore papa Pio IX felicemente
regnante, vol. VIII, Roma, Stamperia della Reverenda Camera Apostolica, 1855, pp. 321-332.
54
E. BARTOLONI, Ferraioli, Giuseppe, «Dizionario Biografico degli Italiani», vol. XLVI, Roma,
Istituto della Enciclopedia Italiana, 1996, pp. 427-431.
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La gestione del ramo tabacchi!
della medesima, col suo energico zelo, previdente intelligenza, nobili e prudenti modi, avea saputo abilmente dimostrarsene degno, con riportare a un
tempo nella sua delicata rappresentanza, non meno la pubblica soddisfazione,
che quella della vasta azienda e del governo, avendo altresì colle sue perseveranti cure contribuito a’ fecondi risultati, benessere e prosperoso progredimento dell’attuale ottima condizione dell’amministrazione.55
Come risposta a un quesito posto dalla Camera di Commercio di
Roma, riguardante la possibilità di perdite da parte della nuova amministrazione, il Ministro delle Finanze chiarì che l’ipotesi era remotissima e che gli azionisti avrebbero corso il rischio (assai improbabile)
di perdere solamente il dividendo del 20 % sui profitti, mentre il capitale investito per l’acquisto delle azioni e l’interesse del 5 % erano
assolutamente certi.56
Il 29 agosto 1855 una notificazione ministeriale annunciò la pubblicazione degli elenchi delle persone ammesse all’acquisto delle
azioni (e mezze azioni) dell’Amministrazione Governativa dei Sali e
Tabacchi; essi erano consultabili a Roma presso la Segreteria Generale del Ministero delle Finanze, mentre nelle provincie presso le segreterie degli uffici delle delegazioni, dove erano state, a suo tempo, presentate le relative domande.57
Il capitale della Regìa pontificia fu costituito soprattutto dalle saline e dalle manifatture dei tabacchi dello Stato; furono tali impianti a
rappresentare il capitale sul quale erano investite le azioni
dell’amministrazione.
La manifattura bolognese vene istituita nel 1801 nei locali del
soppresso convento di Santa Maria Nuova; l’energia per la lavorazione era fornita dalle acque del canale del Reno. Nel 1817, dopo la chiu-
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
55
MORONI, Dizionario di erudizione storico-ecclesiastica…, vol. XXII, cit., p. 196.
Circolare del Ministero delle Finanze n. 3523/1163 del 21 febbraio 1855 ai presidi delle provincie a schiarimento dell’art. 11 della notificazione 3 ottobre 1854 sull’acquisto delle azioni
dell’Amministrazione Governativa de’ Sali e Tabacchi, in Raccolta delle leggi e disposizioni di
pubblica amministrazione nello Stato Pontificio emanate nel pontificato della santità di nostro
Signore papa Pio IX felicemente regnante, vol. IX, Roma, Stamperia della Reverenda Camera
Apostolica, 1856, pp. 44-45.
57
Notificazione del Ministero delle Finanze del 29 agosto 1855 colla quale si pubblicano gli
elenchi degli acquirenti le azioni della nuov’amministrazione governativa de’ sali e tabacchi, in
Raccolta delle leggi e disposizioni di pubblica amministrazione nello Stato Pontificio emanate
nel pontificato della santità di nostro Signore papa Pio IX felicemente regnante, vol. IX, cit., pp.
198-199.
56
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La gestione del ramo tabacchi!
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sura di un’altra fabbrica a Ferrara, furono trasferiti a Bologna gran
parte dei macchinari e degli operai che avevano fino ad allora lavorato
nella soppressa manifattura. La produzione e il numero degli addetti
continuarono ad aumentare, tanto che al momento dell’Unità la manifattura conosceva un momento di grande floridezza.58 Una descrizione
del 1864 presentò l’edificio che l’ospitava come “fornito di vasti laboratorii, di ampii magazzini di zigari e di spaziose sale destinate al formare dei pacchi, allo sceverare delle varie qualità di foglie e ad altri
minori ufficii”. La fabbrica disponeva di “macchine idrauliche per la
macinazione colle trinciatoie e le trafile, o sia i laminatoi, e delle macchine per trasportare le balle”. Nel 1857 essa venne, al pari di quella
di Chiaravalle, visitata da Pio IX.59
La manifattura tabacchi di Chiaravalle iniziò la propria attività
nel 1809; l’edificio che l’ospitò, già appartenuto ai Cistercensi e divenuto proprietà del Demanio nel 1807, fu scelto per la vicinanza del
fiume Esino, che poteva fornire l’acqua necessaria per la lavorazione
del tabacco. Inizialmente occupò una trentina di individui, che divennero, dopo la fine della dominazione pontificia, quasi un migliaio.60
Disponiamo di una descrizione della visita di Gregorio XVI alla
manifattura tabacchi di Chiaravalle, grazie al resoconto di Sabatucci:
Giunto presso Chiaravalle il santo padre si trovò a vista della rinomata
fabbrica de’ tabacchi, che i signori amministratori cointeressati avevano fatto
porre in acconcio con eleganza e decorare con iscrizione analoghe al passaggio dell’augusto viaggiatore. Tutti i lavoranti e gl’impiegati erano schierati
per classi nella gran piazza esterna. Pregata la santità sua a nome anche
dell’eccellentissima casa Torlonia, che primeggia tra i primi cointeressati
nell’amministrazione de’ tabacchi, si degnò di accogliere benignamente la
preghiera, ed onorò di sua presenza lo stabilimento, osservando le operazioni
delle diverse macchine e le singole parti delle varie manifatture, delle quali fu
fatto trovare un saggio ben disposto sopra elegante tavolino. Quindi nella sala,
ov’era stato preparato il trono, si degnò di ammettere al bacio del sacro piede
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
58
CAPPELLARI DELLA COLOMBA, Le imposte di confine…, cit., pp. 347-348.
A. ATTI, Della munificenza di sua santità papa Pio IX felicemente regnante, Roma, Fratelli
Pallotta Editori, 1864, pp. 414-415.
60
CAPPELLARI DELLA COLOMBA, Le imposte di confine…, cit., pp. 350-351.
59
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La gestione del ramo tabacchi!
i principali impiegati e di benedire poi tutti i lavoranti, ai quali lasciò memoria di sovrana sua generosità.61
Per completezza di informazione, alle due manifatture appena ricordate si aggiungeva quella di Roma. Essa era stata istituita dal governo francese a Magnanapoli, nel monastero di s. Caterina da Siena;
vi rimase fino al 1814, quando papa Pio VII, tornato a Roma, la trasferì nell’antico monastero delle Convertite.62 La prima vera e propria
fabbrica di tabacchi nella capitale fu sistemata nell’ospizio di San Michele a Ripa Grande nel 1831.63 Nel 1861, per iniziativa di papa Pio
IX, venne edificata una nuova “fabbrica camerale dei tabacchi”, nei
pressi della chiesa di Santa Maria dell’Orto; l’edificio, di notevoli dimensioni, non era ancora completato nel 1864. La manifattura utilizzava macchine mosse dalla forza del vapore ed era munita di stufe e
vasti magazzini. Si riunirono nell’edificio i vari uffici
dell’amministrazione, prima d’allora sparsi un po’ dovunque, e si pensò anche a tutelare la salute degli operai, con saloni assai arieggiati.64
Tuttavia, non mancarono le osservazioni critiche contro la Regìa
Pontificia dei sali e tabacchi; il già menzionato mons. Peraldi, pur riconoscendo che la gestione da parte dello stato costituiva un indubbio
passo in avanti rispetto all’appalto, non lesinò le critiche al nuovo metodo di gestione del ramo tabacchi, affermando che esso aveva le caratteristiche di “viziata amministrazione colla gratuita sottrazione annuale di ben oltre mezzo milione di scudi alla nazione” (la somma
necessaria per assicurare il funzionamento della Regìa e garantire allo
stato il gettito dell’imposizione sul tabacco).65
Dopo il passaggio delle regioni ex pontificie allo stato sabaudo,
quest’ultimo si vide costretto a rispettare gli obblighi assunti dal governo pontificio verso gli azionisti (sebbene con alcune limitazioni
dovute a difficoltà oggettive, legate all’impossibilità pratica di deter-
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
61
F. SABATUCCI, Del viaggio fatto dalla santità di nostro Signore papa Gregorio XVI dal dì 30
agosto al dì 6 ottobre 1841, Roma, Tip. di C. Puccinelli, 1843, p. 145..
62
MORONI, Dizionario di erudizione storico-ecclesiastica.., vol. LXXII, cit., p. 188.
63
R. DEL PRETE, Dentro e fuori la fabbrica. Il tabacco in Italia fra memoria e prospettive, Milano, Franco Angeli, 2012, p. 159.!
64
ATTI, Della munificenza di sua…, cit., p. 413.
65
M. F. PERALDI, Discorso sulla secolarizzazione del governo pontificio, Bastia, Tip. Fabiani,
1858, pp. 634-635.!
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La gestione del ramo tabacchi!
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minare il dividendo da corrispondere agli azionisti, essendo una parte
dei territori rimasti allo Stato Pontificio).66
Incisione settecentesca della pianta (immagine tratta da
Storia distinta e curiosa del tabacco, Ferrara, Il Giglio, 1758)
Non a caso, solo nel 1868, dopo la scadenza del contratto
dell’amministrazione pontificia, il governo italiano provvide a creare
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
66
G. SALADINI, Della quota di utili spettante a ciascuna azione della Regìa Pontificia dei sali e
tabacchi, Firenze, Tip. di G. Barbèra, 1868, p. 4; CAPPELLARI DELLA COLOMBA, Le imposte di
confine…, cit., p. 239.
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La gestione del ramo tabacchi!
una nuova società, la Regìa cointeressata dei tabacchi,67 al centro di
furiose polemiche nel momento della sua costituzione e, successivamente, di diversi scandali.68
Negli anni immediatamente successivi alla sua costituzione
l’Amministrazione pontificia dei sali e tabacchi pagò ai propri azionisti (da 200 scudi) dividendi di 13,43 scudi (1856), 15,54 (1857) e
15,39 (1858). Nel 1859 l’annessione della Romagna e nell’anno successivo dell’Umbria e delle Marche comportò una notevole riduzione
del numero dei consumatori; la Regìa pontificia continuò tuttavia a
pagare regolarmente gli interessi ai sottoscrittori delle azioni.69
Il 3 gennaio 1860, nell’ambito della riorganizzazione delle Direzioni di Finanza di Bologna, l’Amministrazione dei Tabacchi per le
Romagne (assieme a quella degli Stabilimenti salini di Comacchio e
Cervia) passò a dipendere dal Ministero delle Finanze di Modena.70
Nelle Marche nell’ottobre 1860 gli interventi del R. Commissario
Generale Straordinario si limitarono alla dispensa e alla sostituzione di
alcuni dipendenti dell’Amministrazione dei Sali e Tabacchi (sembra
che il sistema abbia continuato a funzionare secondo la vecchia prassi).71
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67
La nascita della “Società Anonima per la Regia cointeressata dei tabacchi”, costituita in seguito ad un accordo siglato il 25 luglio 1868 tra il ministro delle Finanze, Guglielmo CambrayDigny, e il Credito Mobiliare e alcuni banchieri stranieri, che ebbe il monopolio dei tabacchi per
15 anni, fu sanzionata dalla Legge n. 4544 del 24 agosto 1868, che approva la convenzione per la
costituzione di una Regìa cointeressata per l’esercizio della privativa dei tabacchi, e
l’anticipazione di 180 milioni di lire alla Finanza dello Stato, in Raccolta ufficiale delle leggi e
dei decreti del Regno d’Italia. Anno 1868, vol. XXII, Firenze, Stamperia Reale, 1869, pp. 12231224 (per il testo della convenzione, vedasi Ivi, pp. 1225-1245). Il ministro delle Finanze presentò il progetto per l’approvazione della relativa disposizione di legge con l’intervento nelle sedute
dei giorni 6-8 agosto 1868, riprodotto in G. CAMBRAY-DIGNY, Discorso sul progetto di legge
per la Regìa Cointeressata dei tabacchi e per l’anticipazione di 180 milioni, Firenze, Tip. Eredi
Botta, 1868.
68
Per questi motivi alla scadenza del contratto, lo Stato decise di riassumere la gestione del
monopolio dei tabacchi. Cfr. A. CAPONE, Destra e Sinistra da Cavour a Crispi, «Storia d’Italia»,
vol. XX, Torino, UTET, 1981, pp. 172-173.
69
SALADINI, Della quota di utili…, cit., pp. 3-4.
70
Decreto del Ministero delle Finanze del 3 gennaio 1860 – “Riordinamento provvisorio delle
due direzioni di Finanza in Bologna; ricostituzione e nuove attribuzioni della Depositeria governativa presso la Banca delle Romagne”, in E. BOLLATI, Fasti legislativi e parlamentari delle
rivoluzioni italiane nel secolo XIX, vol. II – 1859-1861, Milano, Stabilimento Giuseppe Civelli,
1865, p. 836.
71
Decreti nn. 128-139 del 24 ottobre 1860, in Raccolta ufficiale degli atti del R. Commissario
Generale Straordinario nelle provincie delle Marche, Ancona, Gustavo Sartorj Cherubini, 18601861, pp. 254-255. !
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La gestione del ramo tabacchi!
Nel novembre 1860 il R. Commissario Generale Straordinario
per le provincie dell’Umbria confermò il monopolio dell’introduzione,
fabbricazione e vendita di sali e tabacchi, in linea con la legislazione
pontificia, prima che la regione fosse annessa al nuovo regno costituzionale italiano.72
Nel 1866, a seguito della riforma monetaria attuata nello Stato
della Chiesa, i prezzi dei tabacchi vennero fissati in lire e centesimi;
siamo così a conoscenza delle diverse varietà di tabacco venduto – per
quello in polvere erano “Rapé”, “Caradà”, “Brasile nostrale”, “Foglia
nostrale” e “Punta di foglia”; da fumo erano disponibili i “trinciati”,
gli “zigari” e gli “zigari con fasciatura di carta”, infine per quello in
polvere “Scaglietta forense”, “Fermentato mezzano”, “Rapé San Vincenzo” e “Rapé naturale” – con prezzi in alcuni casi differenti tra la
Dominante e il resto dello stato.73
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72
Decreto del R. Commissario Generale Straordinario per le provincie dell’Umbria del 9 novembre 1860 che riproduce le disposizioni delle leggi vigenti relativamente alla privativa regale
dei sali e tabacchi, in Atti ufficiali pubblicati dal marchese G. N. Pepoli, Firenze, Stamperia
Reale, 1861, vol. I, pp. 543-547.!
73
Editto del Segretario di Stato del 9 luglio 1866 – Tariffe dei dazii ed introiti governativi modificati e ridotti in lire e centesimi relativamente ai sali e tabacchi, alle poste, al macinato nelle
provincie e ai lotti”, in Raccolta delle leggi e disposizioni di pubblica amministrazione nello
Stato Pontificio emanate nel pontificato della santità di nostro Signore papa Pio IX felicemente
regnante, vol. XX, Roma, Stamperia della Reverenda Camera Apostolica, 1866, pp. 243-244;
per i prezzi del tabacco vedasi Ivi, pp. 245.
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La legislazione pontificia sul tabacco
Un primo elemento importante da sottolineare è la mancanza di
un codice doganale che riunisca le diposizioni in materia dello Stato
Pontificio; il sistema era regolato da bolle pontificie, motu-propri sovrani e disposizioni delle diverse autorità governative. Alcuni provvedimenti, peraltro, erano mantenuti in vigore dalla consuetudine.74 Tutto ciò, naturalmente, non consentiva una buona conoscenza della materia da parte di coloro che operavano, a vario titolo, nel settore del
commercio.
La norma fondamentale per l’argomento è l’editto del Camerlengo del 7 luglio 1814, che ebbe per oggetto “la privativa introduzzione
[sic], fabbricazione, e vendita de’ sali, e tabacchi”. Il documento dispose la proibizione di introdurre, fabbricare e vendere i due generi
nel territorio dello Stato, stabilendo contestualmente le pene previste
per i contravventori. Sarebbero stati sequestrati non solo il sale e il
tabacco di contrabbando, ma anche tutti i mezzi e le bestie utilizzate
per il loro trasporto; i contravventori sarebbero incorsi anche in pene
pecuniarie. Sanzioni particolarmente dure erano contemplate anche
per i “ministri” delle dogane e i soldati della Truppa di Finanza collusi
con i contrabbandieri: oltre alla perdita dell’impiego e
all’inabilitazione, era previsa la pena “dell’opera per anni tre” fino alla
“galera per anni dieci”. Il documento determinò anche il modo di procedere nei delitti di contrabbando, riservando al Tesoriere Generale la
facoltà di assumere ulteriori misure per tutelare le “regalìe”.75
Dopo la fine dell’età napoleonica, nel 1815 fu pubblicata la tariffa doganale dello Stato Pontificio, che prevedeva differenti importi del
dazio d’importazione per le diverse categorie di tabacco, secondo il
seguente schema.76
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74
CAPPELLARI DELLA COLOMBA, Le imposte di confine…, cit., p. 115.
Editto del Camerlengo del 7 luglio 1814 – “Sopra la privativa introduzzione, fabbricazione, e
vendita de’ sali, e tabacchi”, in Raccolta delle leggi e disposizioni di pubblica amministrazione
nello Stato Pontificio emanate nel pontificato della santità di nostro Signore papa Pio IX felicemente regnante, vol. IX, cit., pp. VIII-XIII.!
76
Tariffa generale delle gabelle tassative che si dovranno esigere nelle dogane dello Stato ecclesiastico, Roma, Vincenzo Poggioli Stampatore della Reverenda Camera Apostolica, 1815, p.
60.
75
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La legislazione pontificia sul tabacco
Introduzione
Categoria
Quantità
Tabacco in bastoni, fusi, carote, fra- Per cento
sami, corde o in foglia di ogni sorta
libbre
Tabacco ridotto in polvere
Per cento
libbre
Tabacco fino in polvere d’ogni sorta Per
ogni
e provenienza
libbra
Scudi
9
Baiocchi
-
12
-
-
18
La notificazione del gennaio 1817 del Tesoriere Generale sulla
coltivazione del tabacco fu importante per diversi motivi; in primo
luogo sottolineò la notevole portata del contrabbando delle foglie di
tabacco, che aveva permesso all’amministrazione camerale di acquistarne una ridotta quantità. La disposizione vietò la coltivazione della
pianta nello stato, tranne che nei territori delle delegazioni di Ancona
e Macerata, dove veniva prodotta la foglia detta “di Chiaravalle”, ritenuta di buona qualità; chiunque avesse ne già avviato la coltivazione,
dietro espressa domanda, sarebbe stato rimborsato delle spese sostenute. L’amministrazione camerale avrebbe fornito peraltro il granturco
da piantare in tutte le aree nelle quali, in base ad una notificazione del
1816, era stato coltivato il tabacco e in cui non lo sarebbe stato in futuro (il provvedimento, tuttavia, contemplò alcune eccezioni). La notificazione imponeva infine una serie di obblighi ai coltivatori delle due
delegazioni prima ricordate. Chiunque non avesse rispettato le disposizioni, sarebbe incorso nel reato di contrabbando, ai sensi dell’editto
del Camerlengo del 7 luglio 1814.77
Il 7 dicembre 1819 i plenipotenziari pontificio e del re delle Due
Sicilie sottoscrissero una convenzione per la vendita dei generi di privativa nei territori di Benevento e Pontecorvo, interamente circondati
dal regno meridionale, che tenterà invano di assicurarseli intavolando
delle trattative con il governo di Roma, senza peraltro conseguire alcun risultato.78
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
77
Notificazione del Tesoriere Generale del 27 gennaio 1817 sulla piantagione del tabacco, in
Collezione di tutte, e singole leggi emanate dopo la promulgazione del motu-proprio della santità di nostro Signore papa Pio Settimo in data de’ 6 luglio 1816, Perugia, Ferdinando Calindri,
Vincenzo Santucci e Giulio Carbinesi Stampatori Camerali, 1816 [sic], vol. II, pp. 69-72.
78
La questione era molto complessa; Ferdinando II, re delle Due Sicilie, desiderava eliminare le
enclaves pontificie nel proprio regno ed era disposto a garantire al papa un’adeguata controparti-
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La legislazione pontificia sul tabacco
Quasi superfluo ricordare che la motivazione dell’accordo fu la
volontà di “far cessare i contrabbandi de’ generi di privativa, che attesa la loro posizione, accadono ne’ pontificj territorj di Benevento e
Pontecorvo”. Il papa assoggettò questi ultimi alla privativa di “fabbricazione, introduzione, estrazione e vendita di sali, tabacchi, polveri
sulfuree e nitri”. Il ricevitore (o rivenditore privilegiato) pontificio
avrebbe acquistato dal collega del regno meridionale una quantità di
generi rispondente al numero degli abitanti delle due enclaves; il prezzo degli stessi sarebbe stato lo stesso a Pontecorvo, Benevento e nei
domini continentali del regno. Il ricevitore pontificio doveva vigilare
affinché non fossero prodotti né esportati generi di privativa dai centri
pontifici; gli eventuali casi di contrabbando nelle enclaves pontificie
sarebbero stati perseguiti dalle autorità papaline. Analogamente, quelle del regno dovevano controllare che non fossero introdotti generi di
privativa nei territori di Pontecorvo e Benevento. Per tutti gli altri
prodotti, questi ultimi erano considerati come parte integrante del regno meridionale – si trattava, in pratica, di un’unione doganale.
L’accordo regolava anche la suddivisione dei proventi derivanti
dalla vendita dei generi di privativa nei territori di Pontecorvo e Benevento; una parte del tabacco prodotto nelle enclaves pontificie era
venduto al Regno delle Due Sicilie. Al fine di evitare il contrabbando,
ai finanzieri pontifici era attribuito il compito di controllare anche il
comportamento dei ricevitori pontifici dei due centri.79
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ta. Pio IX, sostenuto dalla curia, era disponibile a cedere Benevento, ma non Pontecorvo, molto
più prossima allo Stato della Chiesa. Infine, il sovrano borbonico si considerava erede dei diritti
dei Farnese su Castro e Ronciglione, che - a differenza del papa - riteneva ancora validi. La
conseguenza fu che, dopo lo scambio di alcune note tra le corti di Napoli e Roma, la questione fu
accantonata (e definitivamente risolta solo dagli eventi del 1860, che portarono alla scomparsa
dei due stati). Cfr. G. MARTINA, Pio IX (1851-1866), Roma, Editrice Pontificia Università Gregoriana, 1985, p. 71. Secondo Roncalli, nel gennaio 1853 si riunì a Roma una congregazione
cardinalizia per dibattere dell’eventuale “cambio” di Benevento e Pontecorvo; il consesso si
espresse in modo negativo, determinando così la fine dei contatti tra le parti; cfr. N. RONCALLI,
Cronaca di Roma (a cura di Domenico Maria Bruni), Roma, Archivio Guido Izzi, 2006, vol. III
(1842-1858), pp. 113; 116.
79
Legge del 15 gennaio 1820 che ordina l’osservanza di una convenzione conchiusa colla S.
Sede circa la vendita de’ generi di privativa in Benevento e Pontecorvo, in Collezione delle leggi
e de’ decreti reali del Regno delle Due Sicilie. Anno 1820. Semestre I, Napoli, Real Tip. del
Ministro di Stato, 1820, pp. 62-68.
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La legislazione pontificia sul tabacco
Disegno di pianta di tabacco
(Archivio del Museo Storico Scientifico del Tabacco di San Giustino)
Nel 1820, contestualmente a un editto del Segretario di Stato,80 fu
pubblicato il regolamento per la coltivazione del tabacco nelle enclaves pontificie nel Regno delle Due Sicilie; l’aspirante coltivatore doveva presentare richiesta scritta al ricevitore pontificio. A quest’ultimo
era richiesto di favorire nella scelta “coltivatori conosciuti per la loro
esperienza e abilità nell’esercizio di questa industria”.
Non sarebbe stato possibile coltivare meno di 4 moggia di terreno
(indivise); incaricato del controllo della coltivazione era il “rincontro”
camerale, che doveva vigilare sulla correttezza delle operazioni (al
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
80
Editto del Segretario di Stato del 16 marzo 1820, in Raccolta di leggi e regolamenti sulle
regalìe…, cit., pp. 463-467.
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La legislazione pontificia sul tabacco
fine di scongiurare il contrabbando); era possibile per i coltivatori, se
menzionata espressamente nel contratto, una seconda raccolta. Al
termine dello sfruttamento, in ogni caso, la pianta doveva essere divelta e utilizzata come concime. Erano previste norme particolari in caso
di foglie “guaste”, che dovevano essere comunque eliminate. I rincontri, tuttavia, nella loro attività non dovevano vessare i coltivatori, poiché, secondo le intenzioni del governo, tali funzionari dovevano limitarsi a operare per migliorare la qualità della coltivazione ed evitare il
contrabbando.
Le foglie raccolte dai coltivatori dovevano essere consegnate obbligatoriamente al ricevitore camerale; la merce prodotta doveva essere pagata ai produttori entro un mese dalla consegna; nel gennaio di
ogni anno sarebbe stata emessa e pubblicata, a cura del Tesoreriato
Generale, la tariffa dei prezzi per le foglie di tabacco (esse erano pagate in base alla loro qualità). Naturalmente era vietato ai coltivatori di
trattenere presso di sé foglie di tabacco; le contravvenzioni avrebbero
comportato la perdita della merce e l’irrogazione di una multa
dell’importo di 50-200 ducati. L’importo delle contravvenzioni e delle
frodi era ripartito in quattro parti (una per l’accusatore, una per
l’inventore – colui che aveva constatato l’infrazione – una per il ricevitore pontificio e l’ultima per la Reverenda Camera Apostolica).81 Il
documento fu accompagnato anche da un’interessante appendice, intitolata “Istruzione pratica per la coltura del tabacco”, stesa per chiarire
il metodo da seguirsi dal momento in cui le piantine dovevano essere
trapiantate fino alla raccolta.82
Una disposizione importante fu assunta dal Camerlengo, mons.
Bartolomeo Pacca, il 17 gennaio 1823, che diramò le “Discipline sulla
coltivazione delle piante di tabacco”. L’editto stabilì che non sarebbe
stato possibile coltivare la pianta su un’estensione superiore a quella
determinata annualmente dal Tesoriere Generale; contestualmente
sarebbe stata pubblicata la tariffa dei prezzi. Avrebbero potuto coltivare tabacco coloro che avessero presentato domanda nei capoluoghi di
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
81
Regolamento del 16 marzo 1820 per la coltivazione de’ tabacchi nei territorj del Ducato di
Benevento, e del Principato di Pontecorvo, in Raccolta delle leggi e disposizioni di pubblica
amministrazione nello Stato Pontificio, vol. III, Roma, Stamperia della Reverenda Camera Apostolica, 1834, pp. 448-453.!
82
Istruzione pratica per la coltura del tabacco, in Raccolta di leggi e regolamenti sulle regalìe…,
cit., 1832, pp. 472-476.
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La legislazione pontificia sul tabacco!
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provincia e laddove esistevano dei governatori distrettuali (la quantità
minima di piante ammessa era di 4.000 esemplari, la massima di
8.000); mentre per proprietari e grandi affittuari non c’erano restrizioni, i coloni e i piccoli affittuari dovevano presentare la garanzia del
proprietario del fondo. Naturalmente gli inquisiti per contrabbando
non potevano essere ammessi.
Venendo ad aspetti pratici, la coltivazione doveva concludersi entro il 30 giugno di ogni anno; dopo tale data, esse sarebbero state visitate dai “verificatori” dell’amministrazione. Il raccolto doveva essere
conferito all’amministrazione entro il 30 novembre di ogni anno; le
foglie di buona qualità sarebbero state pagate, mentre le altre immediatamente bruciate.
Erano previste multe per i coltivatori abusivi, per chiunque avesse coltivato un’estensione maggiore di terreno o un numero superiore
(ma anche minore) di piante rispetto a quello assegnato. I coltivatori
che non avessero consegnato il raccolto sarebbero incorsi nella confisca delle foglie e in una multa. Punizioni severe erano comminate anche a chiunque avesse formato dei “fascicoli” di foglie in maniera diversa rispetto a quanto disposto. I procedimenti contro i trasgressori
erano di competenza degli assessori camerali e, nel caso di loro mancanza, ai governatori ordinari. Si prevedevano, per converso, dei premi per tutti coloro che fossero riusciti “ad ottenere il raccolto di una
nuova foglia, la quale prosperasse a guisa dell’esotica”; essi sarebbero
stati preferiti, per sei anni ad ogni altro pretendente.83
Pochi giorni dopo, una circolare del Tesorierato Generale dispose,
a partire dal 1° marzo 1823, la trasmissione allo stesso di una copia di
ogni “processo verbale” riguardante la scoperta di un contrabbando
(riguardanti merci di privativa o meno),84 probabilmente con il risultato di sommergere gli impiegati di una notevole quantità di documenti.
Nel 1826 si ebbe la spartizione del territorio della “Repubblica di
Cospaia”, evento importante soprattutto a livello simbolico; il piccolo
centro umbro era stato il primo luogo in cui la pianta era stata libera-
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
83
Editto del 17 gennaio 1823 del Camerlengo – “Discipline sulla coltivazione delle piante di
tabacco”, in Raccolta delle leggi e disposizioni di pubblica amministrazione nello Stato Pontificio, vol. III, cit., pp. 411-415.
84
Circ. del Tesorierato Generale n. 37473 del 20 febbraio 1823 – “Si ordina la trasmissione al
Tesorierato di una copia di ciaschedun processo verbale d’invenzione di contrabbando”, in Raccolta di leggi e regolamenti sulle regalìe…, cit., pp. 502-504.
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La legislazione pontificia sul tabacco
mente coltivata e il tabacco venduto (anche se forse sarebbe più corretto dire contrabbandato, soprattutto perché la vendita avveniva in
dispregio delle leggi nei due stati vicini, la Repubblica di Firenze - che
divenne in seguito il Granducato di Toscana - e lo Stato Pontificio).85
Agli abitanti di Cospaia, tuttavia, la notificazione del 30 giugno
1826 del Delegato Apostolico di Perugia accordò il permesso di coltivare il tabacco, assicurando (solo per il primo anno) un prezzo doppio
rispetto a quello normalmente accordato ai coltivatori delle altre zone
dello Stato Pontificio. I produttori di Cospaia dovevano rispettare le
norme stabilite dall’editto del 17 gennaio 1823 del camerlengo.86 Secondo Moroni, invece, l’agevolazione avrebbe riguardato Cospaia87 e
Farnese, comune del Viterbese; nelle due zone il tabacco prodotto fu
acquistato, con autorizzazione della Direzione Generale delle Dogane,
a un prezzo superiore del 25 % a quello normalmente praticato.88
Una circolare del 1828 permette di gettare uno sguardo su ciò che
accadeva negli uffici burocratici dove veniva depositato tabacco di
contrabbando; il Tesoriere Generale, scandalizzato,
essendo venuto a conoscere, che in qualche cancelleria siasi distratto a proprio, ed altrui consumo il tabacco, che viene presso le medesime depositato
di provenienza di contrabbando,
dispose che si fosse ritirata dagli inventori del contrabbando la ricevuta dei tabacchi sequestrati, al fine di poter verificare l’esatta corrispondenza tra la quantità sequestrata e quella depositata.89
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85
Sulla storia di Cospaia, vedasi F. NATALI, Lo Stato libero di Cospaia nell’alta Valle del Tevere
(1440-1826), Umbertide, Stabilimento Tipografico Tiberino, 1892; A. ASCANI, Cospaia. Storia
inedita della singolare repubblica, Città di Castello, Tip. Sabbioni, 1973; E. FUSELLI, I picchetti
della Truppa di Finanza della “sezione” di Cospaia. La lotta al contrabbando al confine con il
Granducato di Toscana nel XIX sec., San Giustino, Fondazione per il Museo Storico Scientifico
del Tabacco, 2012.
86
La notificazione è riportata integralmente in NATALI, Lo Stato libero di Cospaia…, cit., pp.
154-161 (per la citazione dell’art. IX, relativo alla coltivazione del tabacco, vedasi Ivi, p. 158).
87
Nel 1830 il rappresentante di Cospaia nel Comune di San Giustino lamentò la riduzione del
prezzo pagato ai coltivatori, sceso da 8,80 a 4,70 scudi, che aveva reso meno redditizia la coltivazione del tabacco, con grave danno per i Cospaiesi; vedasi Verbale del Comune di San Giustino del 21 maggio 1830, riportato in ASCANI, Cospaia. Storia inedita…, cit., pp. 90-91.!
88
MORONI, Dizionario di erudizione storico-ecclesiastica…, vol. LXXII, cit., p. 191.
89
Circolare del Tesorierato Generale n. 142574 del 5 luglio 1828 – “Sulla consegna de’ tabacchi
di contrabbando presso il ritiro di ricevuta dalle cancellerie”, in Raccolta delle leggi e disposi-
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La legislazione pontificia sul tabacco
Nel 1830 fu emanato il regolamento relativo alle coltivazioni di
tabacco destinato esclusivamente all’esportazione; esse erano possibili
solo in terreni contigui. All’epoca della consegna, il coltivatore doveva conferire tutto il prodotto; i funzionari dell’amministrazione dovevano verificare che il numero delle foglie fosse identico a quello registrato nel corso dell’ultimo controllo. Le foglie, che dovevano essere
ben disseccate, erano riposte in balle che recavano il nome del proprietario e restavano in deposito presso il magazzino di ritiro. Il proprietario delle foglie poteva ritirarle esclusivamente per esportarle; a
tal fine egli doveva esibire il contratto concluso per la vendita della
partita, dopo di che gli era consegnato da un impiegato il relativo ordine di consegna per il magazziniere. Una volta ritirato il quantitativo
di foglie, il proprietario era tenuto a caricarlo per spedirlo all’estero,
dichiarando il nome del conduttore, la dogana di confine dalla quale
intendeva uscire, la strada che avrebbe seguito, il tempo necessario
per arrivarvi e il termine entro il quale avrebbe dimostrato, con il certificato doganale, l’avvenuta esportazione della partita di foglie.
La dogana, dopo aver controllato l’integrità dell’imballaggio e
dell’ammagliatura (dei bolli doganali), la coerenza dei dati dichiarati
con quelli realmente riscontrati, avrebbe rilasciato al proprietario il
certificato da presentare al magazzino dal quale egli aveva ritirato la
merce. Qualora si fosse verificata qualche discordanza riguardante la
qualità e la quantità del tabacco, la mancata presentazione del certificato d’avvenuta estrazione, la rottura dei bolli oppure se la merce fosse sorpresa in una strada diversa da quella dichiarata o, ancora, se fosse spirato il termine per l’esportazione prima dell’uscita dallo stato, la
partita di tabacco sarebbe stata dichiarata in contrabbando e il proprietario (o conduttore) avrebbe subito la perdita del tabacco e dei mezzi
di trasporto e sarebbe stato soggetto a una multa di 3 scudi per ogni
libbra mancante.
Naturalmente il tabacco esportato non poteva essere reintrodotto
nel territorio statale; nel caso ciò si fosse verificato, il contravventore
avrebbe perso il carico e sarebbe stato dichiarato inabilitato alla coltivazione del tabacco. L’esportatore era anzi tenuto a dimostrare, entro
tre mesi, l’avvenuta esportazione del prodotto presentando la relativa
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zioni dell’Amministrazione Generale dei Dazj indiretti ed altri diritti concentrati nella medesima,
vol. II, cit., p. 500.
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La legislazione pontificia sul tabacco
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reversale all’amministrazione (ciò, naturalmente, al fine di impedirne
il contrabbando).90
All’inizio del 1831 il Tesoriere Generale, Mario Mattei,91 rese
pubbliche una serie di norme sulla coltivazione del tabacco; il provvedimento determinò le zone in cui era possibile la coltivazione e la
quantità delle piante per ognuna di esse.92
Nello specchietto seguente sono riportati i dati:93
Delegazioni
Roma e
Comarca
Provincie di prima recupera94
Rubbie di
Territori
Distretti
terreno
destinati
assegnate
Roma e Agro
Romano; Cori;
Roma
11
Frascati e Grottaferrata
Subiaco
Subiaco
2,5
Gallicano; Genazzano; PaleTivoli
3
strina;
Piglio;
Zagarolo
Piante
352.000
80.000
960.000
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90
Regolamento del Tesorierato del 1° marzo 1830 da osservarsi nelle coltivazioni di tabacco
accordate coll’obbligo di asportare il prodotto all’estero, in Raccolta delle leggi e disposizioni di
pubblica amministrazione nello Stato Pontificio emanate nel pontificato della santità di nostro
Signore papa Pio IX felicemente regnante, vol. IX, cit., pp. IV–VII.
91
Sul Tesoriere Generale Mattei e la sua pessima gestione del prestito ottenuto dal banchiere
ebreo Rotschild (che gli costò la carica), vedasi la feroce ironia del Belli nei sonetti “La sala de
Monzignor Tesoriere” e “Er prestito de l’abbreo Roncilli”, in BELLI, Tutti i sonetti romaneschi,
cit., p. 168.
92
Notificazione del Tesoriere Generale del 24 gennaio 1831 – “Pubblicazione del permesso della
coltivazione de’ tabacchi in alcuni designati territori dello Stato, coll’indicazione delle norme e
discipline da osservarsi in esecuzione delle leggi, e dei vigenti regolamenti, in Raccolta delle
leggi e disposizioni di pubblica amministrazione nello Stato Pontificio, vol. III, cit., pp. 73-81.!
93
Le informazioni sono tratte da Nota dei territorj ne’ quali è permessa la piantagione del tabacco, e delle qualità di rubbia di terreno e di piante assegnate a ciascun distretto, in Raccolta delle
leggi e disposizioni di pubblica amministrazione nello Stato Pontificio, vol. III, cit., pp. 82-85.
94
La ricostituzione dello Stato della Chiesa, dopo il periodo napoleonico, avvenne in due periodi
distinti, per cui si parla di “Provincie di prima recupera”, le prime a essere restituite al papa, e di
“Provincie di seconda recupera”, rese solo nel luglio 1815 (le Legazioni e le Marche); vedasi
CARAVALE – CARACCIOLO, Lo Stato Pontificio…, cit., pp. 590-591.!
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La legislazione pontificia sul tabacco
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Panorama dell’alta valle del Tevere, area di intensa
coltivazione del tabacco, vista da Cospaia, frazione di San Giustino
(fotografia di Enrico Fuselli)
Delegazioni
Governo
del Decano
Provincie di prima recupera
Rubbie di
Territori
Distretti
terreno
destinati
assegnate
Velletri
Frosinone
Frosinone
Anagni
Terracina
!
!
Velletri
Frosinone; Alatri;
Ceprano;
Ferentino; Filettino; Guarcino,
Pofi; Torre; Trivigliano; Vallecorsa;
Veroli;
Vico
Anagni; Carpineto; Giulianello; Montelanico;
Valmontone
Terracina; Sermoneta; Sezze
''!
Piante
0,5
16.000
18
576.000
1,5
48.000
0,5
16.000
La legislazione pontificia sul tabacco
!
Delegazioni
Spoleto e
Rieti
Delegazioni
Macerata e
Camerino
Provincie di prima recupera
Rubbie di
Territori
Distretti
terreno
destinati
assegnate
Rieti;
Castelvecchio95; Castel
Piccolo; ContiRieti e Tergliano; Greccio;
23
ni
Labro; Ponticelli; Scandriglia;
Piediluco
Marche
Rubbie di
Territori
Distretti
terreno
destinati
assegnate
Macerata; Cingoli; Appignano; Civitanova;
Monte Cassiano;
Macerata
Monte Cosaro;
16
Monte Milone;
Montolmo; Petriolo; Morrovalle
Loreto
Loreto
3
Recanati; Filottrano;
Monte
Fano;
Monte
Recanati
6
Lupone; Monte
Santo; Porto di
Recanati
Piante
736.000
Piante
512.000
96.000
192.000
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95
Oggi Castel di Tora, in provincia di Rieti, dopo il cambio di denominazione ufficiale, avvenuto con il R. decreto n. 1678 del 4 febbraio 1864, con cui alcuni comuni delle provincie di Como,
Macerata, Milano, Molise, Novara, Palermo, Pavia, Reggio nell’Emilia, Torino ed Umbria sono
autorizzati ad assumere una nuova denominazione, in Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti
del Regno d’Italia. Anno 1864, vol. IX, Torino, Stamperia Reale, s.a., p. 253. I numerosi cambiamenti furono motivati, dopo l’unificazione, dalla necessità di distinguere località che avevano
lo stesso nome e che avrebbero potuto generare confusione sul piano amministrativo e burocratico.
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La legislazione pontificia sul tabacco
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Marche
Delegazioni
Distretti
Ancona
Ancona
Jesi
Osimo
Territori
destinati
Ancona; Monte
Marciano; Camerata; Castel
Ferretti; Chiaravalle; Falconara;
Monte San Vito;
Paterno
Jesi; Castel Bellino; Castel Planio;
Maiolati
Spontini; Massaccio; Monte
Carotto; Monte
Roberto;
Mosciano; Rosora;
Staffolo;
Osimo;
Agugliano; Castelfidardo; Offagna
Rubbie di
terreno
assegnate
Piante
93
2.976.000
30
960.000
12
384.000
Alcune osservazioni: il permesso della coltivazione non riguardava le legazioni, ovvero la parte settentrionale dello stato (la Romagna e l’Emilia), mentre per ogni rubbia, equivalente a 18.484 mq,96
erano assegnate 32 mila piante.
Nell’ottobre 1831 una circolare della Sagra Congregazione
dell’Immunità Ecclesiastica dispose le norme secondo le quali sarebbero avvenute le perquisizioni, da parte dell’Amministrazione Cointeressata dei Sali e Tabacchi, nei “luoghi sagri, ed immuni”; gli amministratori (o i loro agenti) avrebbero chiesto all’ordinario del “luogo”
l’autorizzazione, venendo accompagnati da un chierico celibe. Per i
monasteri di clausura femminile, era richiesta invece la presenza del
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96
A. CORTONESI, Terre e signori nel Lazio meridionale. Un’economia rurale nei secoli XIII-XIV,
Napoli, Liguori Editore, 1988, p. 25.
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La legislazione pontificia sul tabacco
confessore (o del “conservatore”) del monastero o di un altro sacerdote; in questo caso la perquisizione doveva avvenire con “tutta la decenza e cautela possibile”.97
Due notificazioni del marzo 1832 elencarono le norme, piuttosto
rigide, alle quali dovevano attenersi i coltivatori di tabacco del Principato di Pontecorvo e del Ducato di Benevento; i documenti regolavano i vari aspetti della coltivazione, sempre tenendo presente lo scopo
di impedire il contrabbando.98
Nel 1835 fu aumentata la quantità di piante coltivabili nel Ducato
di Benevento;99 non ci furono variazioni, invece, per il Principato di
Pontecorvo.100 Un nuovo aumento per il Ducato di Benevento si ebbe
nel 1844 (la produzione arrivò a 18 milioni di piante, 2/3 dei quali
della varietà “Brasile” e 1/3 di quella “Riccia”).101
Nel 1838 lo Stato Pontificio stipulò con l’Impero austriaco una
convenzione per combattere il contrabbando che infestava il Po; essa
aveva la durata di due anni e, in caso di mancata disdetta da parte di
uno dei contraenti, essa si sarebbe automaticamente rinnovata.
L’accordo prevedeva che ogni imbarcazione, la quale navigasse
laddove il fiume segnava il confine tra i due stati, fosse sottoposta a
visita presso il più vicino ufficio doganale (pontificio o austriaco che
fosse), per verificare che, qualora il natante trasportasse delle merci di
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97
Circ. della Sagra Congregazione della Immunità Ecclesiastica relativa a contrabandi a danno
dell’Amministrazione de’ Sali e Tabacchi del 25 ottobre 1831, in Raccolta di leggi e regolamenti
sulle regalìe…, cit., pp. 513-514.
98
Per il primo vedasi la Notificazione del Tesoriere Generale del 1° marzo 1832, in Raccolta di
leggi e regolamenti sulle regalìe…, cit., pp. 478-481; per il ducato, Notificazione del Tesoriere
Generale del 5 marzo 1832, in Ivi, pp. 482-485.!
99
Notificazione del Tesoriere Generale del 17 marzo 1835 – “È accordata la piantagione de’
tabacchi nel Ducato di Benevento dipendentemente da apposite discipline ed istruzioni”, in Raccolta delle leggi e disposizioni di pubblica amministrazione nello Stato Pontificio emanate
nell’anno 1835, Roma, Stamperia della Reverenda Camera Apostolica, 1836, vol. I, pp. 98-104
(per il relativo Regolamento, Ivi, pp. 105-108).
100
Notificazione del Tesoriere Generale del 21 marzo 1835 – “È accordata la piantagione de’
tabacchi nel territorio del Principato di Ponte Corvo [sic] dipendentemente da apposite discipline
ed istruzioni”, in Raccolta delle leggi e disposizioni di pubblica amministrazione nello Stato
Pontificio emanate nell’anno 1835, cit., vol. I, pp. 113-120
101
Notificazione del Tesoriere Generale del 26 febbraio 1844 – “Norme e discipline da osservarsi nell’accordata piantagione de’ tabacchi nel territorio della delegazione di Benevento”, in Raccolta delle leggi e disposizioni di pubblica amministrazione nello Stato Pontificio emanate
nell’anno 1844, Roma, Stamperia della Reverenda Camera Apostolica, 1845, pp. 47-54 (per le
relative Istruzioni pe’ coltivatori di tabacco nel territorio di Benevento per l’anno 1844, vedasi
Ivi, pp. 55-59).
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La legislazione pontificia sul tabacco
privativa (sale, tabacco, polvere e nitri), esse fossero destinate a uno
dei magazzini appartenenti alle amministrazioni finanziarie di uno
degli stati. In caso di mancanza della richiesta documentazione, la
barca sarebbe stata respinta e costretta a tornare indietro; per proseguire la navigazione, le imbarcazioni dovevano ottenere un’apposita dichiarazione da parte dell’ufficio daziario che le aveva sottoposte a
controllo. Ogni violazione (rifiuto di sottoporsi a visita; abbandono
dell’ufficio doganale prima di avere ottenuto il richiesto certificato;
presenza nelle acque comuni ai due stati senza il certificato attestante
la visita doganale) avrebbe comportato l’applicazione delle norme
contro il contrabbando; i conduttori delle barche sarebbero stati per di
più sottoposti a multa, a seconda della gravità dell’infrazione (la più
grave era la presenza di merci di privativa non giustificate da certificato). Era parimenti vietato approdare in luoghi in cui non fosse presente
un ufficio doganale (e men che meno scaricare delle merci) e valersi
di battelli atti a trasportare generi (per lo sbarco o l’imbarco). Nel caso
di prosecuzione del viaggio per una località diversa da quella
dell’ufficio doganale presso il quale aveva avuto luogo il controllo, i
conduttori o proprietari delle merci dovevano munirsi di una bolletta a
cauzione vincolata al certificato di arrivo delle stesse. Naturalmente i
finanzieri austriaci e pontifici potevano sottoporre a controlli e perlustrazioni i mulini posti lungo le rive del fiume, per controllare che le
merci presenti fossero state regolarmente giustificate da documentazione doganale; i due stati si accordavano anche per assicurare un servizio di controllo a mezzo di imbarcazioni di guardie.
Norme specifiche si applicavano al transito delle merci, sempre
per evitare la consumazione del reato di contrabbando; era prevista la
presenza di una scorta (di impiegati doganali o finanzieri) fino
all’ufficio doganale attraverso il quale l’imbarcazione sarebbe entrata
in un altro stato. Le dogane abilitate ad autorizzare i transiti erano
quelle pontificie di Francolino, Guarda Ferrarese, Pontelagoscuro,
Stellata, Ariano, Cologna, Mesola, Serravalle e Gorino e quelle austriache di Porto Gorino, Santa Maria in Punta, Santa Maria Maddalena, Valice e Ficarolo.102
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
102
Notificazione del Tesoriere Generale del 30 giugno 1838 – “Pubblicazione della convenzione
conclusa fra sua santità e sua maestà I. e R. A. per la repressione del contrabbando nelle acque
territoriali del Po”, in Raccolta delle leggi e disposizioni di pubblica amministrazione nello Stato
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La legislazione pontificia sul tabacco
Chiarimenti per la corretta applicazione dell’accordo furono diramati con un documento del 31 dicembre 1838, con cui si chiarì che
tutte le imbarcazioni che entravano nelle acque comuni tra Stato Pontificio e Impero d’Austria dovevano essere sottoposte a visita per evitare il contrabbando di generi di privativa; anche altri punti
dell’accordo divennero oggetto di delucidazioni, soprattutto di carattere amministrativo e pratico, riguardanti il transito di merci e il rifornimento di prodotti destinati agli abitanti delle isole del fiume e lo
spostamento dei generi prodotti da questi ultimi (soggetti a particolare
vigilanza per evitarne il contrabbando).103
Nel 1848 Fortunato Lanci pubblicò un breve scritto
sull’Amministrazione Cointeressata dei Sali e Tabacchi; il giudizio
espresso sulla forma scelta per la gestione era estremamente positivo;
nell’introdurre la propria analisi, egli sostenne:
essendo in caso di potere pel giusto dar conto de’ grandi risultamenti da esso
tratti, la di cui attuale prosperità tutta si de[v]e alle cure
dell’Amministrazione cointeressata, vuole giustizia e verità che si rilevi il
merito che gliene viene104
Il trattato di libera navigazione del Po, sottoscritto dallo Stato
Pontificio, dall’impero asburgico e dai ducati di Modena e Parma tra il
1849 e il 1850, non comportò alcuna variazione nella lotta al contrabbando, che rimase affidata ai singoli stati, sia pure nel rispetto delle
norme contenute nell’accordo stesso.105
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Pontificio emanate nell’anno 1838, Roma, Stamperia della Reverenda Camera Apostolica, 1839,
pp. 324-342.
103
Istruzione del Tesoriere Generale del 31 dicembre 1838 d’ufficio per l’adempimento della
convenzione dei 2 marzo 1838 sulla navigazione del Po e sul controllo dei transiti, in Raccolta
delle leggi e disposizioni di pubblica amministrazione nello Stato Pontificio emanate nell’anno
1838, cit., pp. 422-430 (seguono alcuni esempi di moduli da compilare, Ivi, pp. 431-441). Si
veda anche l’Appendice alla Istruzione per l’adempimento della convenzione sulla navigazione
del Po, contenente le modalità, sotto la osservanza delle quali si permetterà il movimento dei
prodotti raccolti nelle isole del detto fiume e la provvista di oggetti relativi al mantenimento
degli abitanti e coltivatori (Ivi, pp. 443-445).
104
LANCI, Dell’Amministrazione Cointeressata…, cit., p. 4.
105
Art. XXI del Trattato risguardante la libera navigazione del Po, conchiuso li 3 giugno 1849, in
Notificazione del Segretario di Stato del 12 ottobre 1850, in Raccolta delle leggi e disposizioni di
pubblica amministrazione nello Stato Pontificio emanate nel pontificato della santità di nostro
Signore papa Pio IX felicemente regnante, vol. IV, t. II, Roma, Stamperia della Reverenda Camera Apostolica, 1851, p. 181.
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La legislazione pontificia sul tabacco!
La convenzione stipulata nel 1850 con il Granducato di Toscana
per la repressione del contrabbando, riguardante i transiti di merci nel
territorio dei due stati, non permise il passaggio delle merci oggetto di
privativa regale (tra i quali vi era anche il tabacco), per lo meno fino a
quando i governi di Roma e Firenze non avessero stabilito, di comune
accordo, le particolari condizioni alle quali lo stesso sarebbe stato assoggettato.106
Parte iniziale di un documento dell’Amministrazione Cointeressata de’ Sali e
Tabacchi nelle Provincie delle Marche, datato Ancona 23 maggio 1834
(Archivio del Museo Storico Scientifico del Tabacco di San Giustino)
Nel corso del 1855 si verificarono dei cambiamenti riguardo la
quantità di aree coltivabili a tabacco, riassunti nello schema che segue.
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
106
Art. 5 della Convenzione stipolata col governo toscano, li 29 novembre passato, e misure
doganali per reprimere il contrabbando e facilitare il commercio e la industria, in Raccolta delle
leggi e disposizioni di pubblica amministrazione nello Stato Pontificio emanate nel pontificato
della santità di nostro Signore papa Pio IX felicemente regnante, vol. IV, t. II, cit., p. 319.
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La legislazione pontificia sul tabacco
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Legazioni o
delegazioni
Distretti
Roma
Roma e
Comarca
Subiaco
Tivoli
Velletri
Velletri
Frosinone
Macerata
Macerata
Loreto
Recanati
!
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Territorj destinati
Roma ed Agro Romano;
Frascati;
Grottaferrata
Subiaco
Gallicano; Genazzano;
Palestrina;
Zagarolo
Velletri; Carpineto;
Giulianello;
Montelanico; Sermoneta; Valmontone;
Terracina;
Cori
Frosinone; Alatri;
Ceprano; Ferentino;
Filettino;
Guarcino; Pagliano; Piglio; Pofi;
Torre; Trivigliano;
Vallecorsa; Veroli;
Vico
Offagna; Macerata; Cingoli; Appignano; Civitanova; Monte Cassiano; Montecosaro; Monte Milone;
Pausula; Petriolo;
Morrovalle
Loreto
Recanati; Filottrano; Monte Fano; Monte Lupone; Monte Santo;
Porto di Recanati
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Rubbia di
terreno
assegnate
Piante
coltivabili
1
32.000
2!
80.000
3
96.000
11 !
368.000
19
608.000
16
502.000
3
96.000
6
192.000
La legislazione pontificia sul tabacco
!
Legazioni o
delegazioni
Distretti
Ancona
Ancona
Jesi
Osimo
Rieti
Rieti
Spoleto
Viterbo
Terni
Viterbo
Territorj destinati
Ancona;
Monte
Marciano; Camerata; Castel Ferretti;
Chiaravalle;
Falconara; Monte
San Vito
Paterno; Jesi; Castel Bellino; Castel
Planio;
Maiolati
Spontini; Massaccio; Monte Carotto; Monte Roberto;
Morro; Mosciano;
Rosora; Staffolo
Osimo; Anguillano; Castelfidardo
Rieti; Castel Vecchio; Castel Piccolo;
Contigliano;
Greccio;
Labro;
Ponticelli; Scandriglia
Piediluco
Viterbo
Rubbia di
terreno
assegnate
Piante
coltivabili
93
2.976.000
33
1.056.000
12
384.000
20
640.000
3
7
96.000
224.000
Nel 1866, dopo l’adozione del nuovo sistema monetario, un editto del Segretario di Stato provvide a convertire in lire e centesimi “i
dazi ed introiti governativi” riguardanti, tra gli altri generi, anche i
tabacchi.107
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
107
Editto della Segreteria di Stato del 9 luglio 1866 sulle tariffe dei dazii ed introiti governativi
modificati e ridotti in lire e centesimi relativamente ai sali e tabacchi, alle poste, al macinato
nelle provincie, ed ai lotti, in Raccolta delle leggi e disposizioni di pubblica amministrazione
nello Stato Pontificio emanate nel pontificato della santità di nostro Signore papa Pio IX felicemente regnante, vol. XX, Roma, Stamperia della Reverenda Camera Apostolica, 1866, pp. 243244 (per le tariffe dei tabacchi, vedasi Ivi, pp. 245-246).
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Il contrabbando di tabacco
Il fenomeno preoccupò decisamente le autorità pontificie, che se
da una parte furono ben consapevoli della portata e della gravità del
fenomeno, dall’altra non intrapresero mai una seria lotta contro di esso.108 Meglio: quasi sempre furono perseguiti i piccoli contrabbandieri,
mentre i grandi continuarono ad operare indisturbati o quasi.109
La stessa conformazione geografica dello stato, che si affacciava
su due mari e confinava con quasi tutti gli stati della penisola (con le
uniche eccezioni del Ducato di Parma e Piacenza e del Regno di Sardegna) favoriva enormemente il contrabbando; si ricordi che assicurare un accurato controllo dei confini era (ed è) un’utopia e che il passaggio della frontiera nell’Ottocento non fu mai un particolare problema per chiunque fosse deciso a compierlo.110
Le scelte di politica doganale dello Stato Pontificio rappresentarono un forte incentivo al contrabbando, ispirate come erano al principio del protezionismo,111 poiché assicuravano ampi margini di guadagno alle organizzazioni che si dedicavano a tale attività.112
Il più grande contrabbandiere che operò all’interno dello Stato
della Chiesa fu il… direttore delle dogane di Ferrara, Virginio Alpi,
che negli anni Cinquanta dell’Ottocento mise in piedi un’efficiente
organizzazione per un colossale traffico di cereali verso l’Austria. 113
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
108
Nella prima metà dell’Ottocento esso ammontava, nel complesso, al 15% delle importazioni
legali (CARAVALE –CARACCIOLO, Lo Stato Pontificio…, cit., p. 604).
109
A. A. BIANCHI-GIOVINI, Il papa e la sua corte. Ricordi inediti d’un carabiniere al servizio di
sua santità, Bastia, s.e., 1860, p. 66: “Se quindi nello Stato del papa non vi è libertà di commercio, vi è libertà di contrabbando, almeno pei capi dell’amministrazione, che lo fanno in grande, e
ne traggono disonesti guadagni. Soltanto i piccioli contrabbandieri, se si lasciano sorprendere,
sono condannati alla galera”.
110
M. MERIGGI, Sui confini nell’Italia preunitaria, in S. SALVATICI (a cura di), Confini, costruzioni, attraversamenti, rappresentazioni, Soveria Mannelli, Rubbettino Editore, 2005, p. 51.
111
M. CASABURI, Fabrizio Ruffo. L’uomo, il cardinale, il condottiero, l’economista, il politico,
Soviera Mannelli, Rubbettino Editore, 2003, p. 33.
112
L. PIANCIANI, Il disaccentramento e i bilanci per l’anno 1869. Studi di Luigi Pianciani deputato al Parlamento, Firenze, Eugenio e F. Cammelli, 1869, p. 361: “Infino a che esistano dazii
doganali esisterà contrabbando: aggiungo, insino a che esisterà contrabbando avrà luogo prevaricazione per parte degl’impiegati. Non giova farsi illusioni in proposito, le tre cose sono tra loro
così strettamente collegate, che non potete avere l’una senza l’altra: se volete estirpare il contrabbando, abolite i dazii doganali; e non crediate mai all’esistenza di un contrabbando ordinato,
continuato senza essere convinti della connivenza di chi dovrebbe reprimerlo”.
113
Un vivido ritratto di Virginio Alpi è stato tracciato da Riccardo Bacchelli nel suo romanzo più
famoso; cfr. R. BACCHELLI, Il mulino del Po, Milano, Mondadori, 1997, vol. I – Dio ti salvi, pp.
!
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Il contrabbando di tabacco!
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Scoperto dopo che il contrabbando da lui organizzato aveva assunto
dimensioni enormi, operato qualche tentativo di depistaggio,114 si salvò riparando nell’Impero asburgico, le cui autorità, memori dei servizi
da lui prestati a favore dell’Austria, si guardarono bene dal consegnarlo alle autorità di Roma, che lo processarono in contumacia.115
Di più: un prelato, appartenente a un’importante famiglia, cardinale in pectore, fu sorpreso da uno zelante (fin troppo) ufficiale della
Truppa di Finanza, l’ispettore in capo Luigi Pianciani, con merce di
contrabbando nella propria carrozza.116 Il fatto suscitò grande clamore
e l’ardito ufficiale – che aveva compiuto solo il proprio dovere – fu
costretto dapprima a scusarsi con il prelato-contrabbandiere (!) e in
seguito alle dimissioni per essersi macchiato di… lesa maestà.117
Non va dimenticato, come sottolineato da Capalbo, che nello Stato Pontificio
A questa palese tolleranza nei confronti dei contrabbandieri si accompagnava una sorta di protezione sociale dovuta all’omertà di una buona parte
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
545-546. L’autore si è valso della documentazione del processo celebrato contro Alpi, ormai
uccel di bosco, conservata presso l’Archivio di Stato di Roma; il testo della sentenza di condanna
contro di lui e i suoi complici è stato pubblicato da OLIVA, La Guardia di Finanza…, cit., pp.
403-414.
114
Alpi cercò di salvarsi dapprima minacciando il conte Filippo Folicaldi, la massima autorità
pontificia a Ferrara, quindi sostenendo di aver agito con la sua approvazione (OLIVA, La Guardia di Finanza…, cit., p. 123).!
115
OLIVA, La Guardia di Finanza…, cit., p. 125.
116
Non si trattava di un caso isolato; in BIANCHI-GIOVINI, Il papa e la…, cit., p. 21, si legge
questo godibilissimo passo: “Il contrabbando negli stati del papa è severamente punito: Civitavecchia è porto franco, ma le gite del papa in quella città fornivano l’occasione di un contrabbando sopra una scala vastissima. Siccome queste gite erano conosciute molto tempo prima, così
i mercanti ed i ricchi particolari facevano indirizzare colà le merci di loro commissione: né vi era
prelato o cameriere che, o per conto proprio o per farne speculazione, o per conto altrui, non
acquistasse stoffe, seterie, merletti ed altri articoli, onde n’erano ingombre le anticamere. Il papa
che le attraversava non poteva non vedere quell’abbondante paccottiglia, che era poi caricata sui
frugoni e nelle carrozze e trasportata a Roma con vistoso lucro dei tonsurati contrabbandieri.
Nel suo secondo viaggio si calcolò che passasse di contrabbando per circa 70 mila scudi di mercanzia, e solamente il frugone delle argenterie, scortato da dodici carabinieri di palazzo, ne portava per diecimila scudi. I doganieri sel sapevano: ma il frugone essendo coperto dell’inviolabile
strato rosso, collo stemma delle due chiavi incrociate, si levavano il cappello, e dicevano ridendo: - Passi: cotesti contrabbandieri privilegiati non sono della bassa genìa che va in galera”.
117
Il gustoso episodio è ricostruito da OLIVA, La Guardia di Finanza…, cit., p. 63, che tuttavia
confonde il contrabbandiere porporato con il Tesoriere Generale, Angelo Galli, che tuttavia non
prese mai gli ordini. Nella lettera di scuse al prelato, che l’autore si preoccupò di rendere pubblica, l’ispettore Pianciani scrisse: “Poiché il governo lo vuole, le chiedo scusa per il contrabbando
che ho rinvenuto nella sua carrozza e con la stima che le è dovuta, mi segno” (Ibidem).
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Il contrabbando di tabacco
della popolazione, certamente di molti consumatori di tabacco, che avevano
tutto da guadagnare dall’esistenza di un mercato illegale nel quale acquistare
tabacchi a prezzi inferiori a quelli ufficiali.118
In maniera abbastanza strana, le autorità pontificie tendevano ad
accreditare una concordia di intenti tra i liberali (i patrioti) e i contrabbandieri;119 la sentenza di un processo celebratosi a Ravenna nel
1845 contro alcuni cospiratori, ricostruendo le vicende, riporta:
Fino dall’estate 1843, quando in Bologna i liberali, coalizzati col ceto
dei contrabbandieri, tentarono colà di rinnovare la sacrilega ribellione
dell’anno 1831, i liberali di Ravenna avevano qui formato la stessa alleanza
colla turba dei contrabbandieri, per conseguire lo scopo medesimo.120
Occorre anche chiarire che il termine “contrabbandiere” indica,
nell’accezione comune, solamente lo “spallone” (o “tirino”, come si
diceva nel XIX sec.), colui che materialmente trasporta le merci, introducendole o esportandole clandestinamente. In realtà, il mondo del
contrabbando è assai più articolato, come dimostrato dalla legislazione
di alcuni stati preunitari, che operarono una distinzione nettissima tra
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
118
CAPALBO, L’economia del vizio…., cit., p. 119.
L’assimilazione dei contrabbandieri ai cospiratori fu dovuta, quasi sicuramente, all’esistenza
del “sacro contrabbando”, ovvero alla diffusione illegale di opuscoli inneggianti alla liberazione
e all’unità d’Italia, che avveniva grazie alla collaborazione dei contrabbandieri e alla circostanza
che il contrabbando era concepito dai patrioti come un valido mezzo per combattere gli stranieri
e i sovrani assolutisti, che si opponevano al progetto di unificare il paese; vedasi G. B. VARÈ,
Cenni sopra alcune maniere d’impiegare i capitali in Italia, in G. MAZZINI, L’Italia del popolo,
Losanna, Società Editrice L’Unione, 1849, vol. I, p. 724, nota n. 1: “Si oppone, che i governi
volendo ad ogni modo riscuotere le somme richieste nel budget, il contrabbando viene a
danneggiare la massa dei contribuenti. Questo sarebbe vero e concludente dove si trattasse di un
governo che amministrasse con sincerità a nome della nazione, e rendesse conto della propria
gestione; ma non lo è in Italia dove i governi tendono a smungere i popoli a più potere,
dilapidano la sostanza dello stato a danno dello stato medesimo, non compensano mai una
contribuzione con l’altra, e, ciò che più monta, coprono d’un velo l’andamento delle finanze.
[…] Bisogna che anche al contrabbando si dia l’aspetto di necessità temporanea, e di lotta
nazionale contro l’Austria e i suoi alleati; la coscienza dello scopo può dare moralità a tutto il
sistema”.
120
Sentenza del 10 settembre 1845 della Commissione speciale, straordinaria mista di Ravenna,
in M. D’AZEGLIO, Degli ultimi casi di Romagna, Lugano, Tip. della Svizzera Italiana, 1846, pp.
125.
119
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Il contrabbando di tabacco
la manovalanza del contrabbando (gli spalloni) e coloro che operavano nell’ombra, ma con un ruolo ben più importante.121
Un fumatore di tabacco in un antico disegno
(immagine tratta da Della coltivazione del tabacco, Roma, s.e., 1758)
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121
La legislazione austriaca, forse la più chiara tra quelle preunitarie, distingueva i componenti le
organizzazioni contrabbandiere in motori, complici e partecipi, naturalmente con ruoli ben distinti e responsabilità decrescenti; vedasi FUSELLI, Il contrabbando nella legislazione…, cit., pp.
245-246. Un ruolo importante lo avevano poi i commercianti disonesti che ricorrevano al contrabbando per sbaragliare la concorrenza; ho ricostruito un caso esemplare in FUSELLI, Laveno:
storia di lago…, cit., pp. 19-21
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Il contrabbando di tabacco
Difficilmente costoro finivano con l’essere perseguiti, mentre i
finanzieri pontifici davano la caccia solamente ai poveracci che si caricavano la merce sulle spalle. Inutile dire che ancora oggi la situazione è rimasta la stessa, almeno fino a quando il contrabbando si è radicalmente trasformato nelle modalità operative, a seguito dell’impiego
di mezzi a motore.122 In maniera abbastanza curiosa, il termine è utilizzato anche nella normativa pontificia; nel 1832 le istruzioni indirizzate dal Visitatore dell’Amministrazione delle Dogane e dei Dazj di
consumo parlano espressamente di “spalloni”.123
Alcuni contrabbandieri avevano invece il ruolo di “stelloni”,124
ovvero di veri e propri pali, che controllavano eventuali movimenti
dei finanzieri e che erano pronti a dare l’allarme quando la pattuglia si
avvicinava pericolosamente; se invece il passaggio non presentava
difficoltà, essi segnalavano il “via libera”. Talvolta erano le donne a
svolgere tale mansione. Altra presenza, non sempre costante, era quella dei “campioni”, uomini armati che avevano il compito di affrontare,
in caso di attacco, le guardie di finanza.125
I “derelitti di coscienza erariale” non si creavano troppi problemi
per ricorrere alle armi qualora i finanzieri avessero cercato di arrestarli
e di bloccare le merci da contrabbandare. Lo testimonia una circolare
del Visitatore dell’Amministrazione delle Dogane e dazj di consumo
del 1832:
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122
P. MECCARIELLO, Storia della Guardia di Finanza, Roma – Firenze, Museo Storico della
Guardia di Finanza – Le Monnier, 2003, p. 309.
123
Istruzioni generali del Visitatore dell’Amministrazione delle Dogane, e dei Dazj di Consumo
n. 6238 del 21 ottobre 1832 - “Sull’istituto di Finanza a repressione del contrabbando, desunte
dai regolamenti, e dalle leggi veglianti”, in Raccolta delle leggi e regolamenti
dell’Amministrazione Generale dei Dazj indiretti ed altri diritti concentrati nella medesima, vol.
II, cit., p. 604: “Imbattendosi in un carro, o in altro qualsiasi mezzo di trasporto, o in qualche
spallone, si richiederà con urbanità, e piacevolezza se, e da quale recapito doganale sia
accompagnato il suo carico, giacché per massima la bolletta, qualunque essa siasi, deve sempre
stare colla merce in essa descritta dalla sua partenza dalla dogana fino al luogo del destino
indicato nella bolletta stessa”.!
124
Il vocabolo “stelón” indica, secondo il Cherubini, la guida dei contrabbandieri, pratica di ogni
viottolo; “fa el stelón” significa zimbellare, allettare, invischiare, irretire, fare lo zimbellatore.
Cfr. F. CHERUBINI, Vocabolario milanese-italiano, Milano, Aldo Martello Editore, 1968 (ed.
anastatica dell’edizione del 1839), p. 1567. Secondo N. BAZZETTA DE VEMENIA, Dizionario del
gergo milanese e lombardo, Bologna, Arnaldo Forni Editore, 2003 (ed. anastatica del 1940), p.
32, esso indica “quello che fa la guardia per i contrabbandieri”.
125
F. VIGANÒ, Il contrabbandiere di Olginate. Romanzo storico del XVIII sec., Milano, D. Salvi
e Comp., 1861, p. 255.
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Il contrabbando di tabacco
La opposizione da essi [i contrabbandieri] non valutata, che in seguito
hanno rinvenuto nella Truppa [di Finanza] è stata causa che per garantire le
proprie sostanze, impiegate nella compra delle merci, siansi riuniti a scambievole difesa, per poi presentarsi ai confini dello Stato con le armi alla mano
ove la frode non valesse per ottenerne in passaggio, come purtroppo si è verificato ben spesso.126
I primi contrabbandieri di tabacco erano gli stessi coltivatori; lo
sostengono diverse fonti. La notificazione del 1823 sulla coltivazione
del tabacco prescriveva che
Art. 6. Le piantagioni dovranno essere tutte compiute all’epoca del 30
giugno di ogni anno. Da quel tempo in poi saranno ispezionate secondo il
costume dagli agenti dell’amministrazione, ossiano verificatori. Ritrovandosi
coltivazioni fuori delle regole contenute nelle istruzioni prescritte all’articolo
2, o in contravvenzione della presente legge, se ne compilerà processo verbale in regola, e si farà sottoscrivere dal coltivatore, o da due testimonj in caso
di suo rifiuto, o che non sapesse scrivere.
Art. 7. Il raccolto delle foglie dovrà intieramente consegnarsi
all’amministrazione non più tardi del 30 novembre inclusive. Passato questo
termine, la foglia, benché si trovi presso i coltivatori, sarà sottoposta ad inquisizione per contrabbando.127
Conosciamo, grazie ad una notificazione del 1855, un espediente
al quale ricorrevano i coltivatori per sottrarre alla consegna
all’amministrazione del tabacco: la simulazione di furti a loro danno,
che costoro cercavano di dimostrare ricorrendo a “qualche fittizio vestigio”; il fenomeno era cresciuto di dimensioni tanto che il Tesoriere
Generale, nel 1855, diramò delle chiare istruzioni per stroncarlo, disponendo che da allora in poi sarebbero stati considerati come real-
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126
Circ. del Visitatore dell’Amministrazione delle Dogane e dei Dazj di consumo n. 7138 del 13
ottobre 1832 – “Eccitamento alla forza armata per la repressione del contrabbando”, in Raccolta
delle leggi e regolamenti dell’Amministrazione Generale dei Dazj indiretti ed altri diritti concentrati nella medesima, vol. II, cit., pp. 599-600.!
127
Editto del 17 gennaio 1823 del Camerlengo – “Discipline sulla coltivazione delle piante di
tabacco”, in Raccolta delle leggi e disposizioni di pubblica amministrazione nello Stato Pontificio, vol. III, cit., pp. 412-413.!
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Il contrabbando di tabacco
mente avvenuti i furti legalmente provati davanti ai tribunali, che dovevano procedere per la persecuzione di tali reati.128
Riferendosi alla presenza di estese piantagioni di tabacco nella
parte settentrionale della provincia di Perugia, nel 1877 (quando il
dominio pontificio era ormai tramontato da quasi venti anni), il cav.
Leopoldo Petrai, incaricato di redigere la proposta per la riforma del
contingente della Guardia Doganale in Umbria, affermò:
Solamente pel ramo tabacchi qualche timore può concepirsi a causa delle coltivazioni autorizzate nei comuni estremi della provincia [di Perugia]
posti a contatto di quella d’Arezzo, dove pure sono autorizzate e colle quali
formano una sola sezione diretta da un agente della Regìa con sede in Borgo
San Sepolcro. Si sa ormai che i primi autori del contrabbando sono gli stessi
coltivatori,129 per cui vuolsi molto accorgimento per parte degli agenti della
Regìa durante la coltivazione, e molta vigilanza per parte della forza doganale, dopo il raccolto.130
Un fattore che favorì il contrabbando di tabacco fu la scarsa
qualità della materia prima importata dall’estero, che si traduceva
nella produzione di manufatti di quart’ordine.131
Dopo questa premessa, possiamo passare all’esame della normativa pontificia sulla materia, che permette di cogliere aspetti interessanti del fenomeno.
Un primo elemento importante è la presenza di bande di contrabbandieri; costoro, infatti, tendevano a operare in gruppo e ciò configurava il reato di contrabbando in conventicola.132 Esso si commetteva
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
128
Art. 23 della Notificazione del Ministero delle Finanze del 21 febbraio 1855 sulla coltura del
tabacco nel corrente anno, in Raccolta delle leggi e disposizioni di pubblica amministrazione
nello Stato Pontificio emanate nel pontificato della santità di nostro Signore papa Pio IX felicemente regnante, vol. IX, cit., p. 35.
129
Pochi anni prima Cappellari Della Colomba, mettendo a confronto il consumo legale di tabacco nelle diverse provincie italiane, giunse alla conclusione che “ad onta, della più stretta
vigilanza, dove esiste coltivazione esiste sottrazione di foglia, fabbricazione, consumazione
illecite” (CAPPELLARI DELLA COLOMBA, Le imposte di confine…, cit., p. 436).
130
AMSGDF, Divisione 6a. Nuovo contingente della Guardia Doganale. Provincia di Perugia.
Relatore cav. Leopoldo Petrai, Verbale d’esame della relazione per la riforma del servizio di
vigilanza in Provincia di Perugia.
131
MORONI, Dizionario di erudizione..., cit., vol. LXXII, pp. 192-193.
132
Editto del Segretario di Stato del 15 maggio 1822 sul contrabbando commesso in conventicola, e armata mano, in Raccolta di leggi e regolamenti sulle regalìe…, cit., pp. 500-502; Editto del
Tesoriere Generale del 7 novembre 1839 – “Disposizioni dirette alla repressione de’ contrabban-
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Il contrabbando di tabacco
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quando i contrabbandieri erano in numero uguale o superiore a tre,
mentre non era rilevante se fossero armati o meno; nel caso in cui i
finanzieri fossero riusciti a bloccarli, essi tentavano di discolparsi e di
negare l’esistenza della conventicola, asserendo di essersi incontrati
casualmente.
La norma definiva il contrabbando tentato o consumato da persone armate, considerato come un attentato all’autorità pubblica; la
sanzione variava a seconda delle circostanze:
Se [commesso] da uno o due persone riunite, coll’opera pubblica [i lavori forzati] per tre anni.
Se da tre o più persone, coll’opera pubblica per cinque anni.
Se poi con offesa personale senza pericolo di vita qualunque sia
l’istrumento, ed anche da una sola persona, colla galera per anni sette.
Se con qualche pericolo, colla galera per anni dieci.
Se con pericolo di vita, colla galera perpetua.
Se l’offesa sarà diretta contro la forza pubblica qualunque sia l’offesa, e
qualunque sia il numero degli offensori, la pena sarà di galera perpetua.133
Era contemplato anche il contrabbando a mano armata, anche in
numero di uno o due individui; come si vede, non era infrequente
l’imbattersi in contrabbandieri armati e ben decisi a difendere se stessi
e le merci trasportate dall’arresto.134
La stessa disposizione conferma l’esistenza di organizzazioni costituite per consumare il contrabbando; nell’elencare le figure sottoposte a giudizio criminale, l’editto indicò “gli assicuratori dei contrabbandi”,135 coloro cioè che assicuravano le imprese di contrabbando,
agendo secondo due modalità diverse:
Esistono sul territorio straniero compagnie di assicuratori, le quali operano in due diversi modi: il primo consiste nell’incaricarsi da veri commissionarii, di spedire, in frode e per mezzo di secondarii agenti, gli oggetti loro
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di”, in Raccolta delle leggi e disposizioni di pubblica amministrazione nello Stato Pontificio
emanate nell’anno 1839, Roma, Stamperia della Reverenda Camera Apostolica, 1840, p. 197.
133
Editto del Segretario di Stato del 15 maggio 1822 sul contrabbando commesso in conventicola, e armata mano, in Raccolta di leggi e regolamenti sulle regalìe…, cit., p. 501.
134
Regolamento del Tesorierato Generale del 1° agosto 1822 sulle invenzioni di contrabbando,
in Raccolta delle leggi e regolamenti dell’Amministrazione Generale dei Dazj indiretti ed altri
diritti concentrati nella medesima, vol. II, cit., p. 401.!
135
Ibidem.
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Il contrabbando di tabacco
affidati; stipulando un prezzo differente a seconda che la spedizione riesce o
che la dogana confisca la merce; il secondo sta nell’obbligarsi, da veri assicuratori, a consegnare la merce al domicilio del destinatario, il quale corre per
tal modo rischi minori, e quindi paga più caro il servizio ricevuto.136
Un editto del Tesoriere Generale del 1839 introdusse il concetto
di “contrabbando qualificato”, fattispecie criminosa che si configurava
in presenza delle seguenti circostanze:
1°. se vi è stata resistenza alla forza, abbenché senza l’uso o imbrandimento di armi;
2°. se il contrabbando sia eseguito da persona, o persone armate; ovvero
se da una o più persone armate sieno condotte, o scortate le merci;
3°. se venga eseguito in conventicola di tre o più persone, comunque
non armate, e senza che giovi la scusa di essersi trovati uniti per fortuita
combinazione;
4°. se sieno falsificate carte doganali o altri documenti, che servono di
accompagno alle merci, o ne dimostrino la provenienza;
137
5°. se vi sia falsificazione o supplantazione di bolli;
6°. se le casse, le balle, i colli contenenti le merci si rinvengano aperti,
alterati, o manomessi.
Indicava subito dopo come “soggetti al giudizio criminale”
1°. gli assicuratori dei contrabbandi;
2°. gli individui abituati al contrabbando, e coloro che ne fanno professione: si riterranno per abituati al contrabbando coloro che sieno già stati
doppiamente recidivi;
3°. gli spalloni, e tirini, coloro cioè che danno opera, o prestano ajuto al
contrabbando, portando o tirando gli oggetti o le merci, che vogliono introdursi od estrarsi in frode dei diritti doganali, e contro il divieto della legge.138
Cosa accadeva nelle zone a ridosso dei confini, lo chiariva una
circolare del Visitatore dell’Amministrazione delle Dogane e dei Dazj
di consumo, il quale nell’autunno 1832 affermava che
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
136
Voce Contrabbando, in BOCCARDO, Dizionario della economia politica…, cit., vol. I, p. 658.
Consiste nell’uso di bolli per merci diverse rispetto a quelle per le quali erano stati rilasciati.
138
Editto del Tesoriere Generale del 7 novembre 1839 - “Disposizioni dirette alla repressione de’
contrabbandi”, in Raccolta delle leggi e disposizioni di pubblica amministrazione nello Stato
Pontificio emanate nell’anno 1839, cit., pp. 197-198.
137
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Il contrabbando di tabacco
Un’illustrazione
della pianta di tabacco
(immagine tratta dalla
pagina web
http://www.tramil.net/fototec
a/imageDisplay.php?id_elem
=244&lang=en)
A rendere maggiormente dannosa l’attività dei contrabandieri, contribuirono non poco le circostanze dei tempi, le quali per varie ragioni togliendo
da una parte dalla Truppa doganale [la Guardia di Finanza] quella forza morale che la fa essere energica e temibile, sciolsero dall’altra ogni freno
all’esercizio del contrabbando. L’esempio dei favorevoli risultati congiunti ai
vantaggi che ne derivarono, servirono quindi per invitare anche quelli, che
d’altronde sarebbero stati lontani dal dedicarsi a tale disonesta speculazione,
a meno, che dal fatto non avessero rilevato esser certa, e senza pericoli.
La opposizione da essi non valutata, che in seguito hanno rinvenuto nella Truppa è stata causa che per garantire le proprie sostanze, impiegate nella
compra delle merci siansi riuniti a scambievole difesa, per poi presentarsi ai
confini dello stato con le armi alla mano ove la frode non valesse per ottenerne il passaggio, come purtroppo si è verificato ben spesso. Il governo per tal
modo trovandosi obbligato presso che ad una guerra di confine, non meno
dannosa di quella che potesse fargli un inimico scoperto, ha bisogno di impegnare tutta l’attività, e l’accortezza dei signori comandanti le ispezioni, e vice
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Il contrabbando di tabacco
ispezioni isolate, perché ognuno nel loro particolare s’interessi di eccitare i
rispettivi subalterni alla vigilanza, alla fatica, ed alla intrepidezza.139
Un ordine circolare del settembre 1821 fissò, al fine di eliminare
equivoci e fraintendimenti, la procedura da seguire nel caso della scoperta di una contravvenzione alle leggi di finanza; l’amministrazione
(o l’appaltatore) dell’azienda interessata oppure il governatore della
dogana dovevano immediatamente inviare un rapporto ufficiale, debitamente sottoscritto, al Luogotenente Criminale del Tesorierato, affinché quest’ultimo potesse farlo registrare (dal Sostituito della Cancelleria Criminale) nel Registro delle querele (ovvero delle denunce), al
fine di promuovere gli atti processuali. Si riconfermò, anche in questa
sede che, mentre per tutti gli altri generi di contrabbando sequestrati
era prevista la vendita al pubblico incanto, quelli di “regalìa” (tra i
quali anche il tabacco) sarebbero stati “rimessi” all’amministratore o
all’appaltatore della regalia, come stabilito da un altro ordine circolare
del luglio 1821.140
Il Regolamento sulle invenzioni di contrabbando del 1822 stabilì
le norme alle quali attenersi per la redazione del processo verbale a
danno dei contrabbandieri; dovevano esservi indicati, con chiarezza e
senza cancellature, le informazioni relative all’operazione di servizio.
Qualora se ne presentata l’opportunità, era auspicabile la firma di due
testimoni, che avrebbero dovuto confermare la propria deposizione
anche in sede di giudizio, davanti al Tribunale Camerale. I generi di
regalìa dovevano essere invece immediatamente condotti presso
l’ufficio di Soprintendenza della rispettiva regalia, dove aveva luogo
la redazione del processo verbale
Le merci sequestrate dovevano essere recate alla dogana più vicina, privilegiando, a parità di distanza, quelle di riscossione rispetto
alle altre; i ministri delle dogane erano obbligati ad accettare le merci
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
139
Circolare del Visitatore dell’Amministrazione delle Dogane e Dazj di consumo n. 7138 del 13
ottobre 1832 – “Eccitamento alla forza armata per la repressione del contrabbando”, in Raccolta
delle leggi e regolamenti dell’Amministrazione Generale dei Dazj indiretti ed altri diritti concentrati nella medesima, vol. II, cit., pp. 599-600.
140
Ordine circolare del Tesorierato Generale del 12 settembre 1821 – “Sul riparto delle multe” in
Raccolta delle leggi e regolamenti dell’Amministrazione Generale dei Dazj indiretti ed altri
diritti concentrati nella medesima, vol. II, cit., p. 394-395; per la prima disposizione, vedasi
Ordine circolare del Tesorierato Generale n. 14969/25960 del 28 luglio 1821– “Sul versamento
delle multe”, in Ivi, p. 391.
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Il contrabbando di tabacco
e alle operazioni ad esse relative (registrazione dei rispettivi dati; imballaggio, “ammagliatura” e apposizione di sigilli; custodia nei locali
adibiti a deposito). In caso di sequestro di generi di regalìa, il processo
verbale doveva essere immediatamente trasmesso al competente Tribunale Camerale.
Subito dopo, gli scopritori del contrabbando dovevano procedere
allo “atto d’intimazione”, che ingiungeva al contravventore di presentarsi davanti al competente tribunale. L’intimazione vera e propria
poteva essere effettuata sia da un ministro doganale che da un agente
della Truppa di Finanza presso il domicilio del responsabile; se essa
riguardava un contrabbandiere estero o domiciliato in un luogo lontano, bisognava darne informazione all’Aggiunto Procuratore Fiscale
presso il Tribunale Camerale. In caso d’intimazione a uno sconosciuto
o a un individuo irreperibile, essa era affissa alla porta della dogana.
Il contrabbandiere aveva comunque la possibilità di accettare la
transazione (preliminarmente vagliata dal Tesoriere Generale), proposta dai ministri della dogana (essa non era comunque possibile in alcuni casi: contrabbando in conventicola, a mano armata, con falsificazione di bolle, bollette e certificati o con supplantazione di bolli; recidività del responsabile; evidenza del contrabbando dovuta a mancanza
di bollo, sostituzione delle merci nei colli; contrabbando nei luoghi di
franchigia; contrabbando di merci di privativa). La transazione consisteva nell’offerta di una somma pari almeno alla metà del valore dei
generi sequestrati e al pagamento del dazio per gli stessi; essa estingueva gli atti di giudizio e comportava l’immediata restituzione della
merce sequestrata al contrabbandiere.
Per le merci deteriorabili, previa autorizzazione del Tribunale
Camerale competente e una regolare e precisa perizia del valore, era
prevista la restituzione da parte dei ministri delle dogane
all’invenzionato (il contrabbandiere), dietro il deposito di una cauzione pari all’ammontare del valore delle stesse e delle multe; la norma
non riguarda le merci di privativa. Altre disposizioni, di carattere tecnico, regolavano i procedimenti giudiziari a carico dei responsabili e
la copertura delle spese per i processi.
Per alcune merci di regalia provenienti dall’estero (sale e tabacco), che erano invece vendute, un quarto della somma realizzata andava agli appaltatori o amministratori, un quarto ai delatori e agli scopritori del contrabbando e due quarti alla Reverenda Camera Apostolica;
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Il contrabbando di tabacco
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naturalmente vendita e ripartizione della somma incassata dovevano
essere regolarmente registrate negli atti.
Per le perquisizioni di luoghi ritenuti depositi di merci di contrabbando era necessario un apposito mandato; un agente
dell’amministrazione doganale, che nutriva tale sospetto, doveva
esporre (per iscritto od oralmente) gli indizi sui quali lo stesso si basava al competente Assessore Camerale. Questi, dopo aver steso un “incarto segretissimo” e vagliati gli indizi, poteva rilasciare il mandato di
perquisizione.
La stessa doveva aver luogo solo di giorno, con l’intervento e
l’assistenza di un ufficiale (o di un sergente) della Truppa di Finanza o
di un ministro doganale e di due testimoni, da parte dell’Assessore
Camerale (se il luogo da perquisire era nella sua residenza) o di notaio,
o, in caso di sua mancanza, dal capo dei carabinieri (o anche da un
semplice carabiniere). Era richiesta la stesura della relazione, che doveva essere trasmessa per essere unita agli atti del processo; le merci
“invenzionate” (ovvero scoperte e sequestrate) dovevano essere trasportare alla più vicina dogana, per essere inventariate e depositate
nella stessa. Nel caso di perquisizioni di luoghi che godevano
dell’immunità ecclesiastica, le perquisizioni potevano avvenire solo
con l’assistenza di un ecclesiastico o di un chierico celibe.
Era naturalmente vietato ai finanzieri di restituire le merci sequestrate; presso ogni dogana e picchetto era istituito un registro delle
invenzioni effettuate. Analogo elenco doveva essere tenuto presso tutte le soprintendenze doganali.141
La compartecipazione degli “inventori” agli utili ricavati dalla
vendita delle merci sequestrate non mancò di creare situazioni imbarazzanti; alcuni superiori dei ministri doganali e dei finanzieri imponevano ai propri subordinati di includerli nell’elenco degli inventori
prima di firmare il processo verbale (al fine, naturalmente, di ricevere
la ricompensa prevista per gli artefici dei sequestri). Nel 1823 il Teso-
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
141
Regolamento del Tesorierato Generale del 1° agosto 1822 sulle invenzioni di contrabbando,
in Raccolta delle leggi e regolamenti dell’Amministrazione Generale dei Dazj indiretti ed altri
diritti concentrati nella medesima, vol. II, cit., pp. 398-423; Appendice al Regolamento del
Tesorierato Generale del 1° agosto 1822 sulle invenzioni di contrabbando, in Ivi, pp. 448-452.
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Il contrabbando di tabacco
!
riere Generale impartì ordini chiari su questo punto del Regolamento,
come su altri che avevano creato incertezze e ambiguità.142
Sull’argomento ritornò una notificazione del 1850, che stabilì che
il riparto delle frodi doveva andare per 4/10 all’accusatore o confidente, 2/10 e mezzo agli “inventori” (in caso di mancata denuncia o delazione, agli inventori sarebbero andati 6/10 e mezzo), mezzo decimo
agli impiegati ai quali era affidata la relativa pratica amministrativa,
2/10 all’erario statale e 1/10 per la premiazione degli impiegati e dei
finanzieri che si fossero distinti nella repressione del contrabbando (o
per altri importanti titoli di merito). Un quinto della parte destinata
agli agenti doganali andava, divisa per metà, all’ispettore e al viceispettore del circondario nel quale era stata contestata la contravvenzione.143
Era frequente anche un altro abuso; siccome la procedura era abbastanza complessa, alcuni ministri doganali e finanzieri si accordavano con gli inventori dei contrabbandi, anticipando loro una cifra
minore rispetto a quella che sarebbe spettata a questi ultimi. Se gli
inventori incassavano subito del danaro, ministri e finanzieri ne ricevevano più del dovuto, anche se in tempi successivi. Venuto a conoscenza di ciò, il Tesoriere Generale, sempre nel 1823, vietò questa
pratica piuttosto disinvolta, ricordando che tale infrazione avrebbe
costituito una nota di demerito in occasione di domande di promozione.144
All’Amministrazione Cointeressata dei sali e tabacchi venne concesso, con l’art. 27 del contratto del 1831, di “conciliare amichevolmente le dette multe [per contrabbando], senza recare in tribunale le
cause”.145
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142
Circolare del Tesoriere Generale del 9 luglio 1823 sul riparto del prodotto delle invenzioni di
contrabbando, in Raccolta delle leggi e regolamenti dell’Amministrazione Generale dei Dazj
indiretti ed altri diritti concentrati nella medesima, vol. II, cit., p. 460.
143
Notificazione del Ministero delle Finanze del 2 maggio 1850, sul riparto del prodotto delle
condanne per contrabbandi, in Raccolta delle leggi e disposizioni di pubblica amministrazione
nello Stato Pontificio emanate nel pontificato della santità di nostro Signore papa Pio IX felicemente regnante, vol. IV, t. I, Roma, Stamperia della Reverenda Camera Apostolica, 1851, pp.
271-274.
144
Circolare del Tesoriere Generale del 13 settembre 1823 n. 47087 – “Proibizione di cedere i
diritti sui prodotti delle invenzioni, o di farne acquisto”, in Raccolta delle leggi e regolamenti
dell’Amministrazione Generale dei Dazj indiretti ed altri diritti concentrati nella medesima, vol.
II, cit., pp. 464-465.
145
Cit. in Raccolta di leggi e regolamenti sulle regalìe…, cit., p. 384.
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Il contrabbando di tabacco
!
Il contrabbando in grande stile veniva consumato soprattutto grazie al trasporto marittimo; nel 1825 il Tesoriere Generale, Belisario
Cristaldi, stabilì che tutte le imbarcazioni che approdavano nei porti
pontifici non potessero tenere a bordo provviste di sale o tabacco superiori al bisogni dell’equipaggio per cinque giorni (in base a una stima di un’oncia per ognuno dei due generi); quantità superiori avrebbero dovuto essere denunciate e depositate presso la dogana più vicina.
La presenza di quantitativi superiori avrebbe costituito, ipso facto,
prova di contrabbando, con la perdita dei generi e le multe previste per
i contravventori.146 Una successiva disposizione chiarì che le “visite”
alle imbarcazioni non erano sempre necessarie, ma solamente quando
vi fosse il sospetto di occultamento di merci per contrabbando.147 La
norma fu rinnovata verso la fine del 1828.148
Una conferma dell’importanza del contrabbando per mare ai danni della regalìa di sali e tabacchi si ebbe con il “Regolamento per le
barche guardacoste” del 1° gennaio 1828; tra i membri delle due
commissioni dalle quali dipendeva il servizio, figuravano un viceamministratore (per quella di Ancona) e un soprintendente (a Civitavecchia) della Regalìa stessa.149
Nel 1829 si ebbe la dimostrazione delle dimensioni del contrabbando consumato con i legni, quando fu bloccato dalla Marina di Finanza pontificia un trabaccolo, con il quale si “tentava d’immettere
per contrabbando una rilevante quantità di tabacco”:
Nel qual caso restò dimostrato ad evidenza, che i soli legni grossi, e non
mai le scorridoje, possono cimentarsi a sì fatti scontri. Il trabaccolo
dell’Adami andava armato d’un cannone da sette, fornito di cariche di mitra-
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
146
Notificazione del Tesoriere Generale del 22 febbraio 1825 – “Riforme disciplinari intorno al
sistema delle visite doganali ne’ legni di bandiera estera o nazionale”, in Raccolta delle leggi e
disposizioni di pubblica amministrazione nello Stato Pontificio, vol. III, cit., pp. 464-467.
147
Circ. del Tesorierato Generale, Sez. Dog., n. 76211 del 10 aprile 1825 relativa alle visite dei
bastimenti, in Raccolta delle leggi e regolamenti dell’Amministrazione Generale dei Dazj indiretti ed altri diritti concentrati nella medesima, vol. I, cit., pp. 318-319.
148
Notificazione del Tesoriere generale del 3 novembre 1828, in Raccolta di leggi e regolamenti
sulle regalìe…, cit., pp. 364-366.
149
Regolamento per le barche guardacoste in corso nelle due spiaggie pontificie del Mediterraneo ed Adriatico del 1° gennaio 1828, in Raccolta delle leggi e regolamenti
dell’Amministrazione Generale dei Dazj indiretti ed altri diritti concentrati nella medesima, vol.
II, cit., pp. 584-585.!
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Il contrabbando di tabacco
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glia, e di palle, di fucili, e di tromboni carichi, ed altra abbondante provvista
di polvere, e la ciurma era tutta apposta a rintuzzare la forza colla forza.
In gran ventura pertanto che i marinari del trabaccolo s’intimorirono alla vista del guardacoste, poiché se essi aveano ardire, appiccata si sarebbe
una zuffa di dubbio conto. Difatti il capitano Maddalena aveva date le disposizioni necessarie al combattimento, e il suo nostr’uomo [sic] nell’andare
contro il trabaccolo dell’Adami significò al medesimo ed alla ciurma che
erano venti in compagnia di lui, il quale stratagemma, usato di notte, fu bastante a contenere intimoriti i male intenzionati.150
Un momento della rievocazione storica nell’ambito
della festa di Cospaia dell’anno 2011 (fotografia di Enrico Fuselli)
Il contrabbando di tabacco avveniva anche lungo il Po;151 nel
1829 l’Impero austriaco e lo Stato Pontificio conclusero un accordo
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
150
Nota n. 960 del 6 giugno 1829 del Soprintendente alle Dogane di Ancona al Tesoriere Generale, in OLIVA, La Guardia di Finanza…, cit., pp. 351-352.!
Ne conferma l’esistenza anche BACCHELLI, Il mulino del Po, cit., vol. I – Dio ti salvi, p. 249:
“Non distante dalla città [Ferrara], sulla linea militare e di confine del Po, a Lazzaro Scacerni
151
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Il contrabbando di tabacco
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per “reprimere l’eccessivo contrabbando sul fiume Po”; esso riguardava anche i generi di privativa, tra cui il tabacco, per cui si dispose
che
Tutte le barche di ogni nazione, e coperte di qualunque bandiera, le quali entreranno nelle imboccature del Po, oltre all’adempiere pienamente a
quanto viene prescritto nei regolamenti sanitarj, e di polizia, dovranno essere
assoggettate alla visita degli ufficj doganali per verificare se abbiano a bordo
sale, tabacco, ed altri generi di regalia sovrana, e se tali generi siano destinati
pei magazzeni appartenenti alle finanze dei governi confinanti col fiume medesimo.
Naturalmente erano vietate anche tutte le manovre che potevano
permettere la consumazione del reato di contrabbando (se non giustificate da casi di forza maggiore); il controllo si estendeva anche ai
molini esistenti lungo il grande fiume, che potevano essere adibiti a
depositi di merci introdotte illegalmente,152 come testimoniato dal celebre romanzo di Bacchelli.153
Un nuovo accordo tra i due stati per combattere il contrabbando
si ebbe nel 1838, con una convenzione della validità biennale, tacitamente rinnovabile in mancanza di esplicita disdetta di una delle parti;
vennero, in pratica, riproposte le misure del trattato precedente, regolando anche il transito delle merci lungo il fiume.154
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non poteva mancar notizia di questo stato di cose, e anzi aveva notato che da qualche tempo
quegli amici contrabbandieri, oltre il sale e il tabacco e le seterie e le altre mercanzie di frodo,
passavano pacchi di stampati, che poco ci voleva a comprendere vietati”.
152
Notificazione del Tesoriere Generale del 25 aprile 1829 relativa alla repressione del contrabbando de’ generi di regalìa sul fiume Po, in Raccolta di leggi e regolamenti sulle regalìe…, cit.,
pp. 366-368. Il corrispondente documento austriaco è la Notificazione dell’I.R. Governo del 28
marzo 1829 – “Determinazioni onde reprimere il contrabbando sul corso del Po”, in Raccolta
degli atti del governo e delle disposizioni generali, Milano, I.R. Stamperia, 1829, vol. I, parte I,
pp. 94-96.
153
Vedasi BACCHELLI, Il mulino del Po, cit., vol. I – Dio ti salvi, p. 189: “Il mulino San Michele,
dunque, riusciva opportunissimo a quegli amici [i contrabbandieri], che presero sempre più
volentieri a servirsene per lo sbarco e imbarco, da magazzino e appoggio delle merci da traghettare di frodo, e per dormire e per rifocillarsi, nelle loro operazioni, e per rifugiarcisi”.
154
Notificazione del Tesoriere Generale del 30 giugno 1838 – “Pubblicazione della convenzione
conclusa fra sua santità e sua maestà I. e R. A. per la repressione del contrabbando nelle acque
territoriali del Po”, in Raccolta delle leggi e disposizioni di pubblica amministrazione nello Stato
Pontificio emanate nell’anno 1838, cit., pp. 324-342. Per l’Impero austriaco, vedasi la Notificazione dell’I.R. Governo di Milano n. 41660-5023 del 28 dicembre 1838 – “Convenzione tra
l’Imp. Regia corte d’Austria e quella pontificia per la repressione del contrabbando nel Po”, in
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Il contrabbando di tabacco
!
Come dimostrava anche il ripetersi delle stesse norme, il contrabbando lungo il principale fiume d’Italia, tuttavia, non dovette scomparire, se nel 1849 fu stipulato un altro accordo fra gli stati rivieraschi,
che affidò ai singoli stati il compito di combattere il contrabbando e
sottopose a speciale controllo i mulini e i “passi volanti” lungo il
Po.155
Nell’agosto 1835 fu pubblicato l’editto del Segretario di Stato riguardante la lotta al contrabbando e alle contravvenzioni di carattere
erariale; per le merci di privativa camerale (come il tabacco) si ribadì
che non era prevista la vendita delle merci “invenzionate” (ovvero
sequestrate ai contrabbandieri) a pubblico incanto, ma l’acquisto da
parte delle relative amministrazioni a prezzo di stima.156 Subito dopo
una notificazione del Tesoriere Generale rese note le disposizioni miranti facilitare la scoperta e la repressione dei contrabbandi e delle
contravvenzioni alle leggi erariali.157 Gli aspetti pratici delle norme
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Raccolta degli atti del governo e delle disposizioni generali, Milano, I.R. Stamperia, 1838, vol.
II, parte I, pp. 156-158 (per il testo della convenzione, vedasi Ivi, pp. 159-170).!
155
Per lo Stato della Chiesa, vedasi Notificazione del Pro Segretario di Sato del 12 ottobre 1850
– “Trattato risguardante la libera navigazione del Po, conchiuso li 3 luglio 1849, in Raccolta
delle leggi e disposizioni di pubblica amministrazione nello Stato Pontificio emanate nel pontificato della santità di nostro signore papa Pio IX felicemente regnante, vol. IV, t. II, cit., pp. 172182; per la pubblicazione nel Ducato di Parma, vedasi Convenzione tra l’Austria, Parma e Modena per la libera navigazione del Po, in Raccolta generale delle leggi pei ducati di Parma,
Piacenza e stati annessi. Anno 1850. Semestre II. Tomo I, Parma, Tip. Reale, 1850, pp. 380-401.
nel Lombardo-Veneto, esso fu pubblicato con la Notificazione della Luogotenenza n. 278 dell’8
gennaio 1852, portante il Trattato 3 luglio 1849 riguardo alla libera navigazione del Po (testo
bilingue, in italiano e tedesco), «Bollettino delle leggi e degli atti di governo delle Provincie
Venete», III (1852), t. I, pp. 25-31. Nel Ducato di Modena la convenzione fu pubblicata con la
Notificazione del Ministero degli Esteri del 27 dicembre 1850 intesa non solo a pubblicare la
convenzione stipulata in Milano tra i plenipotenziarii austriaco, estense e parmense per la libera
navigazione del Po, acconsentita in seguito dal regnante sommo pontefice, ma insieme ad avvertire chiunque che le deliberazioni prese dalla commissione istituita a sorvegliare la suddetta
libera navigazione in concorso del commissario estense e debitamente promulgata, dovranno
essere rigorosamente osservate anche in questi dominj, in Collezione generale delle leggi costituzioni editti proclami per gli stati estensi. 1850, Modena, Eredi Soliani Tipografi Reali, s.d., pp.
79-92.
156
§ 27 dell’Editto del Segretario per gli Affari di stato interni del 18 agosto 1835 – “Disposizioni risguardanti la repressione de’ contrabbandi e di contravvenzioni alle leggi erariali”, in Raccolta delle leggi e disposizioni di pubblica amministrazione nello Stato Pontificio emanate
nell’anno 1835, cit., vol. II, pp. 137-156.
157
Notificazione del Tesoriere Generale del 20 agosto 1835 – “Norme dirette a facilitare lo
scuoprimento, e la repressione de’ contrabbandi e delle altre contravvenzioni alle leggi erariali,
in Raccolta delle leggi e disposizioni di pubblica amministrazione nello Stato Pontificio emanate
nell’anno 1835, vol. II, cit., pp. 156-162. Le disposizioni furono compendiate nell’opuscolo
!
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Il contrabbando di tabacco
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diramate con i due provvedimenti appena ricordati furono chiariti con
apposite disposizioni rese note nell’ottobre dello stesso anno.158
Per inciso, non mancarono i giudizi negativi su tali provvedimenti, che erano oggetto di normali conversazioni tra amici; se ne trova
testimonianza, per esempio, in una lettera, datata 22 maggio 1836,
inviata da Donato Bucci a Stendhal.159
Nel 1850 il Ministro delle Finanze ricordò ai ministri doganali e
al personale della Truppa di Finanza i rispettivi obblighi di servizio,
che per i finanzieri consistevano nello
essere sempre intenti ad espiare [sic] le mosse dei contrabbandieri, ed a scorrere il confine nelle ispezioni diurne e notturne; a bene verificare che si batta
la via legale dai conduttori di merci; se i recapiti di scorta sieno regolari; se i
colli sieno bene ammagliati o marchettati; se le valiture sieno o no scadute
ec.; se le bollette presentino viziature, abrasioni, od altro difetto
nonché nel controllo della regolarità dell’operato del personale civile
(il quale, a sua volta, era investito della sorveglianza sull’attività dei
finanzieri stessi).160
Nel 1851 il Ministro delle Finanze affidò ai regolatori – funzionari doganali – il compito di sottoporre a ispezione le dogane e i picchetti della Truppa di Finanza presenti nelle loro circoscrizioni, al fine
di acquisire importanti informazioni sull’osservanza di leggi, regolamenti, istruzioni e discipline doganali, sul comportamento del personale civile e militare dell’amministrazione, sulle necessità degli uffici
e dei picchetti, sulla contabilità doganale e, naturalmente, sul contrabbando, con particolare attenzione ai processi in corso, alla ripartizione
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intitolato Norme per gli atti da farsi nelle invenzioni de’ contrabbandi secondo l’editto e la
notificazione de’ 18 e 26 [sic] agosto 1835, s.l., s.e., [1835].
Norme per gli atti da farsi nelle invenzioni de’ contrabbandi secondo l’editto e la notificazione de’ 18 e 20 agosto 1835, in Raccolta delle leggi e disposizioni di pubblica amministrazione
nello Stato Pontificio emanate nell’anno 1835, vol. II, cit., pp. 279-326.
159
G. F. GRECHI (a cura di), Donato Bucci. Corrispondenza stendhaliana, Milano, All’insegna
del pesce d’oro, 1963, pp. 30-31.!
160
Circolare del Ministero delle Finanze n. 102474 del 30 ottobre 1850 agli agenti civili e militari di finanza per cooperare alla repressione del contrabbando, in Raccolta delle leggi e disposizioni di pubblica amministrazione nello Stato Pontificio emanate nel pontificato della santità di
nostro Signore papa Pio IX felicemente regnante, vol. IV, t. II, cit., pp. 224-227.
158
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Il contrabbando di tabacco
delle spese e del “prodotto” dei sequestri di merci introdotte illegalmente e sul modo migliore di combattere il fenomeno.161
I patrioti, oltre che al contrabbando, ricorsero a un altro espediente
per danneggiare l’erario pontificio: lo “sciopero del fumo”.162 Un rapporto del 1851 della Gendarmeria di Faenza informava che
Jeri corse la voce che nessuno doveva fumare, come di fatto al pubblico
passeggio fuori di porta Imolese sulle ore pomeridiane nessuno si vidde a
fumare, come costumavano in addietro, ed invece tenevano in bocca chi un
fiore, e chi una paglia. [...] La scorsa notte è stato trovato scritto sul muro in
diversi punti di questa città: Chi fuma non è vero repubblicano. «Morte a chi
fuma», le quali scritture sono state dai gendarmi, e dalla polizia cancellate
all’istante.163
Lo stesso giorno, il Governatore di Cento, scrivendo al tenente della locale Gendarmeria, lo invitava a sorvegliare con attenzione i “liberali”, ordinandogli tra l’altro che
E se alcuno osasse di imporre a chi fuma, e a chi fumar volesse con modi
ostili, minacciosi, ed originosi [sic], ovvero in altro modo si adoprasse per
spirito politico affinché non si abbia a fumare, Le ripeto quanto esternai ieri
verbalmente, e quanto ho stamane ripetuto ai comandanti di questa brigata e
di quella di Pieve, che cioè, si debba procedere all’immediato arresto di costui a seconda dei casi, ovvero mi si avanzi tantosto analogo rapporto per
procedere subito a misure coercitive e rigorose.164
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
161
Circolare del Ministero delle Finanze n. 9135 del 15 maggio 1851 sull’ispezione alle dogane
ed ai picchetti di finanza, in Raccolta delle leggi e disposizioni di pubblica amministrazione
nello Stato Pontificio emanate nel pontificato della santità di nostro Signore papa Pio IX felicemente regnante, vol. V, Roma, Stamperia della Reverenda Camera Apostolica, 1852, p. 144.
162
Il caso più clamoroso si verificò nel gennaio 1848 a Milano, dove l’ingegnere Giovanni Cantoni organizzò uno «sciopero del fumo» (che, almeno in pubblico, ebbe successo), al quale il
feldmaresciallo austriaco Radetzky rispose ordinando ai propri soldati di uscire per le strade
fumando - provocatoriamente - dei grandi sigari, tanto che si arrivò allo scontro fisico tra militari
austriaci e patrioti (M. MERIGGI, Il Regno Lombardo-Veneto, «Storia d’Italia», vol. XVIII, t. II,
Torino, UTET, 1987, pp. 330-331).!
163
Rapporto settimanale del Comando della Gendarmeria Pontificia della Tenenza di Faenza del
28 aprile 1851, in A. GENNARELLI, Il governo pontificio e lo Stato romano. Documenti preceduti
da un’esposizione storica e raccolti per decreto del Governo delle Romagne, Prato, F. Alberghetti, 1860, vol. I, p. 85. Si trova notizia degli stessi fatti in 28 aprile al 12 maggio. Cose romane, «La Civiltà Cattolica», II (1851), vol. V, p. 489. Si era verificata una situazione simile poco
prima del 1848 in Lombardia: cfr. Storia del Risorgimento italiano con documenti, Torino, Tip.
Giuseppe Cassone, 1848, vol. II, pp. 322-325.
164
GENNARELLI, Il governo pontificio…, cit., vol. I, p. 84.
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Il contrabbando di tabacco
Un episodio analogo accadde anche nella capitale nel maggio
1851, quando alcuni patrioti, al fine di danneggiare l’erario pontificio,
presero a minacciare chi stava fumando; le intimidazioni ebbero un
notevole effetto, tanto che i proventi giornalieri della vendita dei tabacchi fecero registrare un sensibile calo, da 17 a 4 scudi. Il card. Antonelli, per eliminare il fenomeno, pubblicò una notificazione con la
quale minacciava dure punizioni per i “perturbatori del fumo”.165 A
quando pare, le intimidazioni terminarono immediatamente.166
Il tabacco, oltre ad essere contrabbandato, si prestava anche alla
contraffazione; un’interessante monografia, pubblicata negli anni Sessanta del XIX sec., elenca una serie di adulterazioni cui esso andava
soggetto. Il tabacco da fumo era tra i meno lavorati, ma poteva essere
miscelato con foglie raccolte in un giardino pubblico, finendo con il
contenere “immondizie di tutte le nature”; per la sua fermentazione si
ricorreva a “un liquido il più sporco”, con la motivazione di dare gusto
a questo “preteso” tabacco. La contraffazione dei contrabbandieri riguardava anche i sigari, in cui le foglie di tabacco potevano essere
unite a quelle di altre piante, spesso totalmente diverse. Il tabacco in
polvere da fiuto era invece quello più facilmente adulterabile; in esso
erano aggiunte sostanze estranee che aggiungevano aroma o colore
(oltre, naturalmente, ad aumentarne il peso). Tra le sostanze utilizzate
dai contrabbandieri vi erano, di volta in volta, il minio (ovvero
l’ossido di piombo), semi di peperoni, terra gialla, solfato di piombo e
acetato, sale ammoniacale, solfato di ferro, noci di galla, gomma, foglie di noci, allume, polveri brune (ossia la terra torbosa di Colonia),
salnitro, sali (a base di zinco, rame, piombo e antimonio). Molte di
queste sostanze erano assai dannose per la salute dei consumatori…167
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
165
Si tratta della Notificazione del Segretario di Stato del 16 maggio 1851 – “Procedura sommaria d’assumersi a carico di coloro che impedissero il libero esercizio di azioni lecite, e spargessero notizie, o stampe o scritti allarmanti e antipolitici”, in Raccolta delle leggi e disposizioni di
pubblica amministrazione nello Stato Pontificio emanate nel pontificato della santità di nostro
Signore papa Pio IX felicemente regnante, vol. V, cit., pp. 147-148, che prevedeva per i trasgressori una pena di “opera pubblica da uno a tre anni, salvo le pene maggiori, che fossero dovute
quando lo scritto o la stampa rivestisse il carattere di un più grave delitto”.!
166
DEL PRETE, Dentro e fuori la fabbrica…, cit., p. 159.
167
G. MAURO, Monografia del tabacco, Napoli, Stabilimento Tipografico di R. Ghio, 1866, pp.
414-421.!
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Il contrabbando di tabacco
La vecchia caserma della Truppa di Finanza a Civita di Cascia,
ormai ridotta a rudere (fotografia di Enrico Fuselli)
Conviene ricordare il contrabbando che era largamente praticato
lungo il “confine dell’acqua santa” tra Stato Pontificio e Regno delle
Due Sicilie; al fine di favorire i contrabbandieri, lungo quest’ultimo
erano state istituite delle rivendite, nelle quali si vendeva il tabacco a
prezzo ridotto. Un decreto del re delle Due Sicilie del 1834, che ridusse il dazio di importazione sul tabacco, sosteneva nelle premesse:
Considerando che il dazio di ducati ventotto a cantajo lordo sul tabacco
in foglia di qualunque provenienza, non esclusa la virginia, e quello di ducati
cinquantasei a cantajo lordo sul tabacco manifatturato di qualunque natura
che dall’estero s’introduce ne’ nostri reali dominj al di là del Faro, lungi di
promuovere l’industria di que’ nostri amatissimi sudditi, non fa che invilirla,
essendo un potente incentivo al contrabbando […]168
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
168
Decreto del 23 gennaio 1834 portante una riduzione del dazio su’ tabacchi esteri che
s’immettono ne’ reali dominj oltre il Faro, in Collezione delle leggi e de’ decreti reali del Regno
delle Due Sicilie. Anno 1834. Semestre I, Napoli, Stamperia Reale, 1834, pp. 36-37 (per la citazione, Ivi, p. 36). Vedasi anche G. OLIVA, I corpi di finanza del Regno delle Due Sicilie, Roma,
Centro Tipografico «Fiamme Gialle», 1986, p. 156.
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L’attività della Truppa di Finanza
Il compito di bloccare i contrabbandieri era di competenza dei finanzieri pontifici, mentre il personale civile dell’amministrazione doganale aveva il dovere di assumere (e comunicare) ogni informazione
importante per contrastare e reprimere il fenomeno.169
Il Regolamento Generale del Corpo, promulgato nel 1816, dispose che
La Truppa Doganale è destinata alla repressione del contrabbando, alla
tutela de’ diritti doganali, e alla sorveglianza di tutte le operazioni del Ministero delle Dogane.170
L’art. 12 stabiliva la distinzione tra agenti “attivi” e “sedentari”; i
primi erano impegnati nel servizio di perlustrazione del confine, mentre i secondi si occupavano della “guardia alle dogane e
dell’assistenza alle operazioni doganali”.171
Un altro articolo dello stesso Regolamento specificò che
[…] ogni capo di picchetto attivo [annoterà] la partenza de’ suoi subalterni
per la perlustrazione, ed il preciso luogo, nel quale ha egli prescritto gli appostamenti, e l’escursioni, ovvero ha disposto di recarsi egli medesimo con la
sua forza.172
L’art. 89 del Regolamento Generale prescrisse che
I capi ove non abbiano ordini, e movimenti particolari prescritti dai sergenti, ajutanti, o comandanti da eseguire potranno, e dovranno disporre, ed
ordinare segretissimamente, e senza farne parte a verun subalterno continue
perlustrazioni, ed appostamenti di giorno, e di notte lungo la linea di confine,
e ne’ posti più adatti a precludere ogni via al contrabbando. I governatori, o
ministri delle dogane lungi dall’opporvi ostacolo, dovranno anzi fornire ai
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
169
Manuale pratico per gl’impiegati delle dogane pontificie, Perugia, Tip. di Vincenzo Santucci,
1853, p. 31.
170
Art. 14 del Regolamento generale della Truppa delle Dogane pontificie (1816), in OLIVA, La
Guardia di Finanza…, cit., p. 202.
171
Art. 12 Regolamento generale della Truppa delle Dogane pontificie (1816), in OLIVA, La
Guardia di Finanza…, cit., p. 202.!
172
Art. 73 del Regolamento generale della Truppa delle Dogane pontificie (1816), in OLIVA, La
Guardia di Finanza…, cit., p. 209.
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L’attività della Truppa di Finanza!
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capi le notizie di fatto le più opportune all’intento, che sono a loro disposizione.173
Una circolare dell’aprile 1817 aveva sottolineato come al Corpo
incombesse anche la tutela degli interessi dell’amministrazione dei
sali e tabacchi:
Sebbene la Truppa di Finanza sia stata principalmente, e direttamente
istituita per la repressione de’ contrabbandi, e per la tutela dei diritti sovrani,
non ostante deve anche vigilare, e prestarsi alle scoperte, ed invenzioni di
frodi qualunque ed accorrere in sussidio di altri rami di amministrazione, tra
quali deve esser annoverata la regalìa di sali e tabacchi.174
Le stesse disposizioni furono sostanzialmente ripetute anche in
altri documenti. L’art. 12 del “Regolamento del Tesorierato Generale
sull’organizzazione delle guardie di finanza” del 1824 si espresse così:
“Il servizio ordinario delle guardie di finanza è la difesa de’ dazj, delle
regalie, e delle privative175 e d’ogni altro provento camerale, e la repressione del contrabbando”.176
Un altro articolo chiariva che
I capi, e i vice capi sono incaricati della direzione del servizio di guardia,
assistenza alla dogana, e di quello principalmente delle perlustrazioni del
confine, ed oltre a ciò di tutti gli ordini, che verranno loro ingiunti dagli
ispettori, e vice-ispettori.177
Per fugare ogni dubbio, l’art. 10 dello stesso Regolamento specificò:
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
173
Art. 89 del Regolamento generale della Truppa delle Dogane pontificie (1816), in OLIVA, La
Guardia di Finanza…, cit., p. 212.!
174
Circolare del Tesoriere Generale del 16 aprile 1817 – “Sulla concorrenza della Truppa Doganale alla scoperta de’ frodi di sali e tabacchi”, in OLIVA, La Guardia di Finanza…, cit., p. 215.
175
Erano oggetto di privativa camerale il sale, il tabacco, l’allume, il vetriolo e le carte da gioco;
vedasi CAPPELLARI DELLA COLOMBA, Le imposte di confine…., cit., p. 115.!
176
Regolamento del Tesorierato Generale del 24 ottobre 1827 sull’organizzazione delle guardie
di finanza in seguito della riforma, in Raccolta delle leggi e regolamenti dell’Amministrazione
Generale dei Dazj indiretti ed altri diritti concentrati nella medesima, vol. II, cit., p. 546.
177
Ivi, pp. 548-549.
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L’attività della Truppa di Finanza!
È espressamente proibito ai picchetti medesimi sotto gravi pene di dirigersi, e portarsi, nell’interno, e soprattutto nelle città murate, essendo il confine la sfera naturale delle loro operazioni.178
Ancora prima, nel 1795, il Tesoriere Generale aveva chiarito che
le guardie, durante il servizio, non potevano fumare:
Viene proibito rigorosamente di mangiare, o bere in sentinella, e non sarà nemmeno lecito ad alcuno fumare tabacco, o bere per le strade, molto meno saltellare, gridare, o correre.179
Come è facilmente intuibile, si trattava di azioni che, se commesse, avrebbero vanificato l’attività di contrasto e repressione del contrabbando, mettendo sull’avviso i malfattori e sconsigliandoli dal proseguire nelle proprie “imprese”; talvolta era compiute intenzionalmente da agenti collusi.
All’inizio del 1828 fu emanato il Regolamento generale per le
barche guarda-coste, poiché, come recitava la premessa,
Dopo di essersi provveduto colle guardie doganali a garantire la Finanza
sulla linea di terra, si è giudicato egualmente indispensabile di provvedere in
corrispondenza sulla linea di mare ad effetto d’impedire con più efficacia le
frodi pregiudizievoli all’interesse dell’erario, e perciò si è stabilito di mettere
in corso un determinato numero di barche guardacoste, tanto in Ancona
quanto in Civitavecchia; che per Ancona e spiaggia dell’Adriatico restano
determinate nel numero di 8, e per Civitavecchia e spiaggia del Mediterraneo
in numero di 4 le quali saranno munite di patenti dell’eminentissimo Camerlengo, come legni del governo, e saranno autorizzate altresì ad innalberare
[sic] la bandiera pontificia comune alla scorridora doganale già esistente in
Civitavecchia.180
Naturalmente l’istituzione del ramo
all’esigenza di contrastare il contrabbando:
marina
rispondeva
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
178
Ivi, p. 546.
Compilazione delle ordinanze militari, e de’ regolamenti per li soldati addetti al servizio delle
Finanze, in OLIVA, La Guardia di Finanza…, cit., p. 190.
180
Regolamento del Tesorierato Generale n. 134056 del 1° gennaio 1828 per le barche guardacoste in corso nelle due spiaggie pontificie del Mediterraneo ed Adriatico, in Raccolta delle leggi
e regolamenti dell’Amministrazione Generale dei Dazj indiretti ed altri diritti concentrati nella
medesima, vol. II, cit., p. 584.!
179
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L’attività della Truppa di Finanza!
[Art.] 35 – Il servizio delle guardacoste doganali consiste nel perlustrare
a dritta, a sinistra, ed in tutti i punti, le coste per impedire il contrabbando
delle importazioni, ed esportazioni, o alternando la loro crociera benanche
navigando più d’una per la medesima parte, e direzione, qualora ragioni urgenti lo consiglino […].
[Art.] 39 – Le mosse delle guardacoste dovranno essere irregolari, e talvolta, dopo aver scorsa una parte nel far mostra di allontanarsene, rientreranno nei luoghi stessi, d’onde si mossero, onde tenere incerti, e sconcertare gli
artifizj del contrabbando, ma questo dipenderà principalmente dall’attività, e
sagacità di chi dirige la barca.
[Art.] 40 – La vigilanza ordinaria delle guardacoste si estenderà alla distanza di 3 miglia dalle coste pontificie.
[Art.] 41 – Le guardacoste non dovranno perdere di vista i legni mercantili, stando in attenzione della direzione che prendono, seguirli, e sorvegliarli fino al punto che si saranno assicurate che non resti più sospetto, che
possino commettere il contrabbando. Quante volte poi i legni mercantili bordeggino o prendano spiaggia, la guardacosta li sorveglierà a vista per impedire e sorprendere il contrabbando.181
Nel 1823, con l’Istruzione agli ufficiali, e bassi ufficiali della
Truppa doganale, si raccomandò la massima riservatezza sull’attività
del Corpo:
Il più alto segreto dovrà esser tenuto da tutti gli ufficiali, e bassi ufficiali
della Truppa delle Dogane su tutte le operazioni riguardanti il servizio. Non
può adunque abbastanza raccomandarsi ai capitani, e tenenti di tenere essi
medesimi, e di far tenere da tutti i subalterni tanto occupati nel loro ufficio,
quando deputati alla testa de’ picchetti, il più alto segreto su tutte le operazioni che avranno luogo e su tutte le disposizioni che saranno date per qualunque genere di servigio. Quindi il soldato non dovrà mai sapere ciò che il
capo ha intenzione di fare, e dove ha destinato di recarsi, allorché si porta in
perlustrazione; il sergente non deve palesare dove si porta in ispezione, e così
dicasi del resto. Non vi ha servizio, che sia tanto geloso del segreto, quanto lo
è il servizio della Truppa Doganale; la facilità nel comunicare le proprie idee
ai subalterni manda certamente a vuoto i più sicuri, e ben combinati arresti
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
181
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Ivi, pp. 589-590.
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L’attività della Truppa di Finanza!
dei contrabbandi, le più necessarie e importanti sorprese del Ministero delle
Dogane, ecc.182
Assai interessanti erano altre indicazioni, miranti vanificare gli
sforzi dei contrabbandieri di scoprire le mosse dei finanzieri pontifici:
Rammenteranno i medesimi ufficiali, e bassi ufficiali che la repressione
del contrabbando non si otterrà giammai se tutte le operazioni, e movimenti
della Truppa non si terranno sotto il più alto segreto, al quale oggetto gioverà
moltissimo ai soldati doganali il non uscire mai in perlustrazione alla medesima ora, il fingere di ritirarsi in caserma, ed uscire poi inosservati, e ad uno
ad uno per poi riunirsi in un luogo remoto, e preventivamente concertato,
l’abbandonare scopertamente un appostamento, e quindi ritornarvi segretamente; il non perlustrare il confine a marcie seguite, ma bensì [sic] lo scorrere tutta la linea con appostamenti preveduti, e combinati tra capo, e capo, o
fra capo, e sergente senza che mai il soldato traspiri qual sia li luogo, ove si
ha intenzione di andare, il non dar orecchio a falsi allarmi, ed insinuazioni di
doganieri, o di falsi delatori, che cercassero di distornare la Truppa dal luogo,
ove veramente vuol tentarsi il contrabbando, e in tali occasioni fingendo di
recarsi al luogo indicato, dividere la Truppa in due distaccamenti non lasciando né l’uno né l’altro de’ due posti scoperto, tanto cioè quello, dove si
avea destinato di andare, o ch’era comunque sospetto, quanto l’altro indicato
dal malizioso, e fallace denunciatore.183
Al fine di contrastare ancor più efficacemente il contrabbando,
nel 1827 fu disposta la creazione di “picchetti volanti”, che avrebbero
operato nelle aree maggiormente minacciate dai contrabbandieri. Ecco
le “Istruzioni pel capo o capi de’ picchetti volanti”:
Sarà principale istituto del picchetto volante di perlustrare, e percorrere
diligentemente il confine affidato alla rispettiva sorveglianza. Le sue girate,
ed ispezioni dovranno essere continuate, saltuarie ed in particolar modo segrete, ad oggetto di meglio sorprendere il contrabbando, e sconcertarne gli
accordi, e le manovre de’ malintenzionati, non che affine di giungere
all’impensato e improvviso sui posti doganali nella linea di frontiera, onde
osservare l’esattezza del servizio cui sono tenuti, la regolarità delle loro ope-
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
182
Istruzione agli ufficiali, e bassi ufficiali della Truppa Doganale, (OLIVA, La Guardia di Finanza…, cit., p. 263).!
Istruzione agli ufficiali, e bassi ufficiali della Truppa Doganale, (OLIVA, La Guardia di Finanza…, cit., pp. 263-264).!
183
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L’attività della Truppa di Finanza!
razioni ed ogni atto che possa essere contrario alla disciplina, e alle istruzioni
superiori. Di tutto ciò dovrà darsene immediato e riservato rapporto al proprio ispettore allorché il caso lo esigga [sic].
CARL SPITZWEG, Ispezione doganale della guardia papalina (1880)
Copia della tela conservata presso il Museo
“Städtische Galerie Lenbachhaus” di Monaco di Baviera
(Archivio fotografico del Museo Storico della Guardia di Finanza di Roma)
Converrà poi, anzi molto si raccomanda di effettuare, ben concertati appostamenti nei luoghi più esposti, e più frequentati dal contrabbando, con
fingere talvolta di allontanarsene, e partirne per ritornarvi dopo alquanto intervallo di tempo capace a mettere in buona fede chi volesse tentare la frode,
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L’attività della Truppa di Finanza!
e chiunque altro potesse pur essere in colposa intelligenza coi frodatori.184
Nel 1832 il Visitatore dell’Amministrazione delle Dogane e Dazj
di consumo, pur riconoscendo che esso era sufficientemente sorvegliato, impartiva ulteriori disposizioni per la “tutela del confine”, auspicando il ritorno alle brigate di confine di tutti gli uomini abili, assegnati al servizio delle dogane ed esuberanti rispetto alle reali esigenze.185
Dopo la rivoluzione del 1848, le condizioni di vita dei finanzieri
presero a peggiorare in maniera veramente preoccupante. Colpiscono,
a distanza di tanti anni, le parole utilizzate dal capitano Luigi Frezza
per descriverle al ministro delle Finanze
Se fin qui la Truppa ha corrisposto all’aspettativa del governo, non posso ripromettermi che sia capace a poter continuare ad agire sopra le forze
umane, dappoiché alle aumentate privazioni, e grandi fatiche si aggiunge, che
non essendo sufficiente a coprire il sevizio, non può darsi alla medesima il
riposo di cui abbisogna per mantenerla utile, ed in buona salute, per cui vi è
tutta la probabilità come già si va verificando, che, o spossata dalla fatica
passi a pascolare gli ospedali [sic], o disgustata dalla troppa esigenza, faccia
reazione agli ordini, per non poter prestare più oltre un servizio superiore alle
proprie forze. […]
Anche la truppa ha risposto alla voce degli ufficiali, e sebbene poca di
numero, priva la maggior parte di vestiario e di casermaggio, nel colmo
dell’inverno, non si è mai avvilita, e colla efficace repressione del contrabbando ha potentemente cooperato al vistoso aumento degli introiti doganali,
ed ha superato con robusto uso di volontà tutti quegli ostacoli che si attraversavano all’interno, cioè lo scarso numero di compagni nella fatica, e per conseguenza raddoppiamento della medesima, le intemperie nella stagione invernale, le privazioni dei bisogni alla vita, e persino la fame cagionata dal
soldo decurtato per il commercio della carta moneta.
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
184
AMSGDF, Corpi di Finanza negli stati preunitari. Guardia di Finanza pontificia, n. 151,
busta 2, cart. 19 - Regolamento per la organizzazione delle guardie di finanza in seguito alla
riforma 28 ottobre 1827, Istruzioni pel capo, o capi de’ picchetti volanti stabiliti o da stabilirsi
per ragioni di miglior servizio nelle diverse ispezioni doganali, punti 5-7. I punti sono riprodotti
in OLIVA, La Guardia di Finanza…, cit., p. 301.
185
Circolare del Visitatore dell’Amministrazione delle Dogane e Dazj di consumo n. 6408 del 1°
settembre 1832 – “Disposizioni sulla tutela del confine”, in Raccolta delle leggi e regolamenti
dell’Amministrazione Generale dei Dazj indiretti ed altri diritti concentrati nella medesima, vol.
II, cit., pp. 697-698.
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L’attività della Truppa di Finanza!
Tanto che le reclute,186 che formano in gran parte la Compagnia, han
dovuto, e debbono vivere con soli 12 o 13 baiocchi al giorno.187
Nell’espletamento del proprio servizio, i finanzieri pontifici ebbero spesso contatti con una categoria specialissima di persone, che la
legislazione pontificia definì “delatori” (oggi costoro si chiamano
“confidenti”). Si trattava di persone che, allettate dalla prospettiva di
ricevere un compenso denunciando un’impesa di contrabbando, rivelavano agli agenti le circostanze e il luogo in cui dei contrabbandieri
avrebbero agito (in caso di sequestro di merci estere, al delatore sarebbe andata la metà del valore della merce, dopo l’esazione del dazio,
mentre per i generi nazionali la quota sarebbe stata di un quarto).188
Le rivelazioni del confidente obbligavano le guardie e i ministri
doganali ad agire per impedire il contrabbando; 189 tale circostanza
permetteva a un contrabbandiere di poter danneggiare un concorrente
o, ancora peggio, di controllare la sorveglianza delle guardie di finanza pontificie, indirizzandole in un luogo per avere la certezza del “via
libera” in un altro. Il gen. Luigi Squadrani, autore di un pregevole volume sulla propria esperienza di servizio nella R. Guardia di Finanza,
sottolineò proprio questo rischio:
Nelle brigate di prima linea [più vicine al confine] è indispensabile usare la massima prudenza coi confidenti. Occorre non dimenticare mai che si
tratta di individui poco onesti e mai disinteressati. Si inducono a dare informazioni, qualche volta per odio personale; nel qual caso corriamo il rischio di
divenire istrumenti di basse vendette private […]; qualche altra, per eliminare
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
186
La notevole presenza di reclute era dovuta all’epurazione attuata dopo il 1848, disposta con
l’ordinanza del 27 luglio 1849 del Tesoriere Generale, Angelo Galli (Ordinanza del Commissario generale del Ministero delle Finanze colla quale viene sciolto il Corpo delle Guardie di Finanza, e nominata una commissione per la nuova riorganizzazione del medesimo, in Raccolta
delle leggi e disposizioni di pubblica amministrazione nello Stato Pontificio emanate nel pontificato della santità di nostro Signore papa Pio Nono felicemente regnante, Roma, Stamperia della
Reverenda Camera Apostolica, 1851, vol. III, pp. 12-13).
187
Lettera del cap. Luigi Frezza al ministro delle Finanze del 20 aprile 1850, in OLIVA, La
Guardia di Finanza…, cit., pp. 397-398.
188
Editto della Segreteria di Stato del 29 settembre 1821 sul prodotto delle invenzioni di merci
estere a profitto degl’inventori, in Raccolta delle leggi e regolamenti dell’Amministrazione Generale dei dazj indiretti ed altri diritti concentrati nella medesima, cit., vol. II, p. 397; Regolamento del Tesorierato Generale del 1° agosto 1822 sulle invenzioni di contrabbando, Ivi, pp.
415-416.!
189
Ivi, pp. 397-398.!
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L’attività della Truppa di Finanza!
un fastidioso concorrente ed allora corriamo il rischio di colpire il piccolo
contrabbandiere e di lasciare indisturbato quello grosso. Ma il più delle volte
– sempre nei reparti di prima linea, ripeto – si tratta di astuti contrabbandieri
che intendono scoprire i nostri segreti di servizio, acquistare la nostra confidenza (facendoci conseguire qualche fermo) per poi prendere, sottomano, la
direzione della nostra vigilanza e di poter così lavorare con la sicurezza di
farla franca.190
Il Tesoriere Generale, con notificazione del febbraio 1825, promise un premio (pari al prodotto dei sequestri di merci di contrabbando) a qualsiasi individuo
il quale rivelerà al Tesorierato il nome, cognome, e domicilio di qualsiasi
suddito pontificio, per cui opera fosse stata già introdotta qualche merce estera in contrabbando, o che ne fosse stato l’assicuratore, o che avesse in qualunque modo prestato la sua opera alla consumazione, al ricetto, e alla occultazione della frode, ben inteso che, unitamente al nome, cognome, e domicilio del contravventore come sopra, il rivelante somministri prove concludenti,
soprattutto testimoniali, o almeno indizj sufficienti a provare il commesso
delitto, coll’esatta indicazione di tutte le circostanze, che lo avranno accompagnato.
Le delazioni dovevano essere indirizzate direttamente al Tesoriere Generale in busta chiusa, con l’indicazione “Riservata a lui solo”.
Volendo, il delatore poteva anche conservare l’anonimato, indicando
un’altra persona quale destinataria del pagamento per le rivelazioni.
Naturalmente le denunce comportavano l’avvio di procedimenti a carico dei contrabbandieri (nel caso di delazioni suffragate da prove di
evidente colpevolezza a carico degli individui denunciati).
Al fine di esporre al pubblico ludibrio i colpevoli, il Tesoriere
Generale dispose la pubblicazione, a Roma, nelle città in cui esisteva
il tribunale fiscale e nei rispettivi luoghi di domicilio, di elenchi dei
contrabbandieri (con l’indicazione delle generalità, della qualità della
contravvenzione e della pena al quale era stato condannato).
Ancora, la notificazione del Tesorierato Generale assicurava un
premio di 50 scudi agli agenti della forza pubblica che avessero tratto
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
190
L. SQUADRANI, Frammenti di vita di un vecchio finanziere scarpone, Roma, «Il Finanziere»,
1939, pp. 122-123.
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L’attività della Truppa di Finanza!
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in arresto e tradotto nelle carceri individui appartenenti alle “conventicole armate” di contrabbandieri.191 Nel maggio 1822, un editto del
Segretario di Stato aveva previsto che il premio fosse raddoppiato per
chi avesse consegnato un contrabbandiere “nelle mani della forza”.192
I finanzieri pontifici, da parte loro, a volte contestavano ai malcapitati di turno delle “invenzioni” in modo del tutto arbitrario, “per avidità di guadagno, o per ispirito di vessazione”; il ministro delle Finanze, Angelo Galli, nel 1850 invitò gli ufficiali e bassi ufficiali del Corpo a vigilare affinché non avessero più a verificarsi tali deplorevoli
situazioni – nel contempo, egli diramò istruzioni a funzionari doganali
e ai procuratori camerali per sospendere gli atti giudiziari che ne erano
la conseguenza.193 Nello stesso giorno il ministro Galli indirizzò una
circolare al personale civile e militare dell’amministrazione finanziaria, invitandolo alla cooperazione e alla fedeltà al servizio per combattere efficacemente il contrabbando.194
Nel 1851 una circolare del Ministero delle Finanze ordinò ai regolatori delle dogane di procedere all’ispezione delle dogane e dei
picchetti della Truppa di Finanza, al fine di conoscerne meglio le condizioni, in vista di una nuova tornata di visite degli ispettori straordinari (l’ultima aveva rivelato che i regolatori delle dogane avevano una
cognizione insufficiente degli uffici doganali e dell’attività dei finanzieri pontifici). I funzionati inadempienti sarebbero stati considerati
responsabili in caso di incapacità di rispondere ai quesiti degli ispettori straordinari.195
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
191
Notificazione del Tesoriere Generale del 9 febbraio 1825 – “Misure dirette a reprimere, e
punire efficacemente le frodi, e i contrabbandi in materie doganali, in Raccolta delle leggi e
disposizioni di pubblica amministrazione nello Stato Pontificio, vol. III, cit., pp. 521-528.!
192
Editto del Segretario di Stato del 15 maggio 1822 sul contrabbando commesso in conventicola, e armata mano, in Raccolta di leggi e regolamenti sulle regalìe…, cit., 1832, pp. 500-502.
193
Circolare del Ministero delle Finanze n. 102475 del 30 ottobre 1850 con cui si danno le istruzioni per prevenire reclami per illegale procedimento alla sorpresa de’ contrabbandi, in Raccolta
delle leggi e disposizioni di pubblica amministrazione nello Stato Pontificio emanate nel pontificato della santità di nostro Signore papa Pio IX felicemente regnante, vol. IV, t. II, cit., pp. 221223.
194
Circ. del Ministero delle Finanze n. 102474 del 30 ottobre 1850 agli agenti civili e militari di
finanza per cooperare alla repressione del contrabbando, in Raccolta delle leggi e disposizioni di
pubblica amministrazione nello Stato Pontificio emanate nel pontificato della santità di nostro
Signore papa Pio IX felicemente regnante, vol. IV, t. II, cit., pp. 224-227.!
195
Circ. del Ministero delle Finanze n. 9135 del 15 maggio 1851 sull’ispezione alle dogane ed ai
picchetti di finanza, Raccolta delle leggi e disposizioni di pubblica amministrazione nello Stato
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L’attività della Truppa di Finanza!
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Le autorità pontificie, considerata l’audacia e l’intraprendenza dei
contrabbandieri,196 disposero che la truppa di linea fosse impiegata “in
sussidio” delle guardie di finanza; ne dà notizia una circolare del 1832,
con cui fu fissato il soldo da pagarsi a tali militari.197
Non può mancare un giudizio complessivo sulla Truppa di Finanza, espresso da un esperto, Giovanni Cappellari Della Colomba,
che sostenne:
Ma quello che militare veramente e quasi esclusivamente potea considerarsi, era il corpo dei finanzieri delle provincie che già facevano parte degli
stati del pontefice. Sebbene retto da un regolamento speciale a proposito del
servizio e della amministrazione materiale, era però di fatto nella parte disciplinare soggetto alle norme vigenti per l’esercito, a cui trovavasi pareggiato
anche per la denominazione dei gradi fino a quello di capitano.198
Il gen. Oliva, autore di un pregevole volume sulla Truppa di Finanza pontificia, concluse il proprio lavoro scrivendo:
Gli ufficiali e sottufficiali della Guardia di Finanza pontificia che entrarono nelle Guardie Doganali portarono lo spirito militare e di servizio della
precedente organizzazione e contribuirono notevolmente a mutuare nel nuovo Corpo istituti, metodi di servizio e di amministrazione della Guardia di
Finanza pontificia, di cui ancora oggi vi è profonda traccia.199
Se erano degli ottimi soldati, i finanzieri pontifici lasciavano però
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Pontificio emanate nel pontificato della santità di nostro Signore papa Pio IX felicemente regnante, vol. IV, t. II, cit., pp. 142-146.
B. PAOLI, Raccolta di conclusioni criminali di Francesco Forti, Firenze, Eugenio e F.
Cammelli, 1864, p. 23, dà conto di un attacco di un attacco a finanzieri pontifici al confine con il
Granducato di Toscana, presso Città della Pieve. Alcuni contrabbandieri dello Stato Pontificio si
stavano avvicinando ai confini del Granducato per introdurvi dei generi di contrabbando, quando
furono sorpresi e arrestati dai finanzieri pontifici, che provvidero anche a sequestrate le merci da
loro trasportate. Non appena la notizia giunse a Chiusi, diversi uomini, che erano i committenti
del traffico di contrabbando, attraversarono il confine e, raggiunti i finanzieri pontifici, li
costrinsero con la forza a liberare i contrabbandieri arrestati e a restituire le merci sequestrate,
che essi stessi provvidero a portare nel Granducato.
197
Circolare del Tesorierato Generale n. 60192 del 7 giugno 1832 – “Sul soldo da pagarsi alla
truppa di linea chiamata in sussidio delle guardie di finanza”, in Raccolta delle leggi e regolamenti dell’Amministrazione Generale dei dazj indiretti ed altri diritti concentrati nella medesima,
cit., vol. II, pp. 594-595.
198
CAPPELLARI DELLA COLOMBA, Le imposte di confine…, cit., p. 512.
199
OLIVA, La Guardia di Finanza…, cit., p. 150.
196
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L’attività della Truppa di Finanza!
a desiderare sotto l’aspetto morale; scrisse sempre Cappellari Della
Colomba:
Ma pur troppo in alcuni corpo di finanza degli stati italiani era penetrata
la mala lue della corruzione. Così lo stato morale delle guardie di finanza
parmensi era ben poco soddisfacente, e lo stesso dicarsi di quello della guardia pontificia.200
L’edificio che ospitò, nell’Ottocento, la dogana pontificia di Ruscio,
frazione di Monteleone di Spoleto, lungo il confine
con il Regno delle Due Sicilie – si noti la targa sistemata nel 2011
a cura della Pro Ruscio (fotografia di Enrico Fuselli)
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200
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CAPPELLARI DELLA COLOMBA, Le imposte di confine…, cit., p. 513.
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Bibliografia
AA. VV., La Guardia di Finanza dalle origini, Roma, Comando Generale
della Guardia di Finanza, 1977
R. BACCHELLI, Il mulino del Po, 3 voll., Milano, Mondadori, 1997
G. BOCCARDO, Dizionario della economia politica e del commercio, 4
voll., Torino, Sebastiano Franco e Figli e Comp. Editori, 1857-1861
Bollettino delle leggi, proclami, circolari, regolamenti ed altre disposizioni della Repubblica Romana, Roma, Tip. Nazionale, 1849
C. CAPALBO, L’economia del vizio. Il tabacco nello Stato Pontificio in
età moderna. Produzione e consumo, Napoli, Edizioni Scientifiche
Italiane, 1999
G. CAPPELLARI DELLA COLOMBA, Le imposte di confine. I monopoli governativi e i dazi di consumo in Italia, Firenze, Stamperia Reale,
1866
M. CARAVALE – A. CARACCIOLO, Lo Stato Pontificio da Martino V a Pio
IX, «Storia d’Italia», vol. XIV, Torino, UTET, 1978
Collezione di tutte, e singole leggi emanate dopo la promulgazione del
motu-proprio della santità di nostro Signore papa Pio Settimo in data de’ 6 luglio 1816, 2 voll., Perugia, Ferdinando Calindri, Vincenzo
Santucci e Giulio Carbinesi Stampatori Camerali, 1816 [sic]
Della coltivazione del tabacco, 2a ed., Roma, s.e., 1758
R. DEL PRETE, Dentro e fuori la fabbrica. Il tabacco in Italia fra memoria e prospettive, Milano, Franco Angeli, 2012
D. FELISINI, “Quel capitalista per ricchezza principalissimo”. Alessandro Torlonia principe, banchiere, imprenditore nell’Ottocento romano, Soviera Mannelli, Rubbettino Editore, 2004
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Bibliografia!
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Fondazione per il Museo Storico Scientifico del Tabacco, 2014.
E. FUSELLI, I picchetti della Truppa di Finanza della “sezione” di Cospaia. La lotta al contrabbando al confine con il Granducato di Toscana nel XIX sec., San Giustino, Fondazione per il Museo Storico
Scientifico del Tabacco, 2012
E. FUSELLI, La Truppa di Finanza a Cospaia, «Pagine Altotiberine»,
XVII (2013), n. 49, pp. 7-32
Indirizzo al successore di Gregorio XVI scritto per cura di un galantuomo, s.l., s.e., 1846
F. LANCI, Dell’Amministrazione Cointeressata de’ sali e tabacchi. Considerazioni, Roma, Tip. Monaldi, 1848
Norme per gli atti da farsi nelle invenzioni de’ contrabbandi secondo
l’editto e la notificazione de’ 18 e 26 [sic] agosto 1835, s.l., s.e.,
[1835]
G. OLIVA, I corpi di finanza del Regno delle Due Sicilie, Roma, Centro
Tipografico «Fiamme Gialle», 1986
G. OLIVA, La Guardia di Finanza pontificia, Roma, Museo Storico della
Guardia di Finanza, 1979
M. F. PERALDI, Sullo stato attuale politico ed economico dei dominj della
Chiesa romana, Bastia, Tip. di Cesare Fabiani, 1855
Raccolta delle leggi e regolamenti dell’Amministrazione Generale dei
Dazj indiretti ed altri diritti concentrati nella medesima, 2 voll.,
Roma, Stamperia della Reverenda Camera Apostolica, 1833
Raccolta delle leggi e disposizioni del governo provvisorio pontificio che
incominciò col 25 novembre 1848 ed ebbe termine il 9 febbrajo
1849, Roma, Tip. Governativa, 1849
!
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!
!
Bibliografia!
Raccolta delle leggi e disposizioni di pubblica amministrazione nello Stato Pontificio, 7 voll., Roma, Stamperia della Reverenda Camera
Apostolica, 1834-1835
Raccolta delle leggi e disposizioni di pubblica amministrazione nello Stato Pontificio dal 1° gennajo al 31 dicembre 1834, 3 voll., Roma,
Stamperia della Reverenda Camera Apostolica, 1835
Raccolta delle leggi e disposizioni di pubblica amministrazione nello Stato Pontificio emanate nell’anno 1835, 2 voll., Roma, Stamperia della
Reverenda Camera Apostolica, 1836
Raccolta delle leggi e disposizioni di pubblica amministrazione nello Stato Pontificio emanate nell’anno 1836, 2 voll., Roma, Stamperia della
Reverenda Camera Apostolica, 1836-1837
Raccolta delle leggi e disposizioni di pubblica amministrazione nello Stato Pontificio emanate nell’anno 1837, Roma, Stamperia della Reverenda Camera Apostolica, 1838
Raccolta delle leggi e disposizioni di pubblica amministrazione nello Stato Pontificio emanate nell’anno 1838, Roma, Stamperia della Reverenda Camera Apostolica, 1839
Raccolta delle leggi e disposizioni di pubblica amministrazione nello Stato Pontificio emanate nell’anno 1839, Roma, Stamperia della Reverenda Camera Apostolica, 1840
Raccolta delle leggi e disposizioni di pubblica amministrazione nello Stato Pontificio emanate nell’anno 1840, Roma, Stamperia della Reverenda Camera Apostolica, 1841
Raccolta delle leggi e disposizioni di pubblica amministrazione nello Stato Pontificio emanate nell’anno 1841, Roma, Stamperia della Reverenda Camera Apostolica, 1842
Raccolta delle leggi e disposizioni di pubblica amministrazione nello Stato Pontificio emanate nell’anno 1842, Roma, Stamperia della Reverenda Camera Apostolica, 1843
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!
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Bibliografia!
!
Raccolta delle leggi e disposizioni di pubblica amministrazione nello Stato Pontificio emanate nell’anno 1843, Roma, Stamperia della Reverenda Camera Apostolica, 1844
Raccolta delle leggi e disposizioni di pubblica amministrazione nello Stato Pontificio emanate nell’anno 1844, Roma, Stamperia della Reverenda Camera Apostolica, 1845
Raccolta delle leggi e disposizioni di pubblica amministrazione nello Stato Pontificio emanate dal 1° gennajo 1845 al 31 maggio 1846, Roma, Stamperia della Reverenda Camera Apostolica, 1849
Raccolta delle leggi e disposizioni di pubblica amministrazione nello Stato Pontificio emanate nel pontificato della santità di nostro Signore
papa Pio IX felicemente regnante, 22 voll., Roma, Stamperia della
Reverenda Camera Apostolica, 1849-1870
Raccolta di leggi e regolamenti sulle regalìe, tasse, e privative camerali,
Roma, Stamperia della Reverenda Camera Apostolica, 1832
C. SACCIA, Il lavoro della memoria. Storia del Consorzio Tabacchicoltori
di San Giustino, San Giustino, Fondazione per il Museo Storico
Scientifico del Tabacco, 2008
G. SALADINI, Della quota di utili spettante a ciascuna azione della Regìa
Pontificia dei sali e tabacchi, Firenze, Tip. di G. Barbèra, 1868
M. SALTALAMACCHIA, I controlli doganali e di confine nello Stato
Pontificio, tesi di laurea dell’Università di Roma «La Sapienza»,
Facoltà di Scienze Politiche, a.a. 2002-2003
J. WENDLER, Istruzione per la coltivazione del tabacco nello Stato Pontificio, Roma, Stamperia di Luigi Perego Salvioni, 1780
!
!
!
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!
Indice dei nomi
Sotto le voci Associazioni, Associazioni culturali, Banche, ditte e società, Editori e tipografi, Fiumi e corsi d’acqua, Fondazioni, Giornali e
riviste, Imperatori e re, Laghi, Mari, Movimenti e partiti politici, Papi,
Santi e beati, Stati scomparsi e Valli sono stati raggruppati i nomi corrispondenti.
Sali e Tabacchi, 33; Amministrazione
dei Sali e Tabacchi negli Stati
Pontifici, 17; Amministrazione dei
Sali, Tabacchi, Polveri e Dazi di
consumo, 15; Amministrazione dei
Tabacchi per le Romagne, 33;
Amministrazione del Dazio consumo,
Sali e Tabacchi, Diritti riuniti e
Stabilimenti
delle
Saline,
25;
Amministrazione Generale dei Sali e
Tabacchi negli Stati Pontifici, 17;
Amministrazione Governativa della
Regia Pontificia dei sali e tabacchi,
27-29, 31-33, 90; Banca delle
Romagne, 33; Credito Mobiliare, 33;
Regia Cointeressata dei Tabacchi nel
Regno delle Due Sicilie, 19; Società
Anonima per la Regìa Cointeressata
dei Tabacchi, 33, 59
Bartoloni, Eugenio, 28
Bastia, 27, 31, 53, 88
Bazzetta De Vemenia, Nino, 57
Belli, Giuseppe Gioacchino, 27, 43
Benevento, 23, 36, 37, 47. Delegazione,
27, 47. Ducato, 39, 47
Benucci, Domenico, 19
Bianchi-Giovini, Aurelio Angelo, 53, 54
Biraghi, Emilio, 24
Bistoni, Daniele, 11
Boccardo, Gerolamo, 15, 61, 87
Bollati, Emmanuele, 33
Bologna, 18, 30, 33, 55, 57. Convento di
Santa Maria Nuova, 29
Borgo San Sepolcro, vedasi Sansepolcro
Bruni, Domenico Maria, 37
Bucci, Donato, 71
A
Adami, fam., 67, 68
Agro Romano, 43, 51
Agugliano, 46
Alatri, 44, 51
Alpi, Virginio, 53, 54
Aluffi, Felice, 16, 17
Anagni, 44. Distretto, 44
Ancona, 18, 33, 46, 52, 67, 68, 77.
Delegazione, 36, 46, 52. Distretto, 46,
52
Anguillano, 52
Antonelli, Giacomo, 73
Appignano, 45, 51
Arese, 12
Arezzo. Provincia, 59
Ariano. Dogana, 48
Armellini, Carlo, 25
Ascani, Angelo, 41
ASSOCIAZIONI:
Associazione
Nazionale Finanzieri d’Italia, 12
ASSOCIAZIONI
CULTURALI:
Associazione Storica dell’Alta Valle
del Tevere, 11
Atti, Alessandro, 30, 31
Austria, 53-55, 69
B
Bacchelli, Riccardo, 53, 68, 69, 87
BANCHE,
DITTE
E
SOCIETÀ:
Amministrazione Camerale dei Sali e
Tabacchi,
17-20,
24;
Amministrazione Cointeressata dei
Sali e Tabacchi, 16, 20, 21, 23-25, 28,
46, 47, 49, 66, 88; Amministrazione
degli Stabilimenti salini di Comacchio
e Cervia, 33; Amministrazione dei
!
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Indice dei nomi
!
C
Criscuolo, Alfonso, 15
Crispi, Francesco, 33
Cristaldi, Belisario, 17, 67
Calindri, Gabrielle, 16
Cambray-Digny, Guglielmo, 33
Camerata, 46, 52
Cantoni, Giovanni, 72
Cantoro, Antonio, 13
Capalbo, Cinzia, 16, 54, 55, 87
Capone, Alfredo, 33
Cappellari Della Colomba, Giovanni, 21,
23, 30, 32, 35, 59, 76, 85-87
Caracciolo, Alberto, 17, 43, 53, 87
Caravale, Mario, 17, 43, 53, 87
Cardelli, Alessandro, 16
Carmignani, Alessandra, 11
Carpineto Romano, 44, 51
Casaburi, Mario, 53
Castel Bellino, 46, 52
Castel di Tora, 45, 52
Castel Ferretti, 46, 52
Castel Piccolo, 45, 52
Castel Planio, 46, 52
Castelfidardo, 46, 52
Castelvecchio, vedasi Castel di Tora
Castro, 37
Catone, Francesco, 13
Cavour, Camillo Benso, 33
Ceccarini, Stefania, 6, 11
Cento, 72
Ceprano, 44, 51
Cherubini, Francesco, 57
Chiaravalle, 30, 46, 52
Chiusi, 12, 85
Cingoli, 45, 51
Citerna. Località: Fighille, 12
Città della Pieve, 85
Città di Castello, 11, 41. Scuola
elementare San Filippo, 11
Civitanova, 45, 51
Civitavecchia, 54, 67, 77
Colelli, Scipione, 17
Cologna. Dogana, 48
Comacchio, 22
Comarca, 17, 43, 51
Como, 12. Provincia, 45
Contigliano, 45, 52
Cori, 43, 51
Cortonesi, Alfio, 46
Cospaia, vedasi San Giustino
!
!
D
D’Azeglio, Massimo, 55
De Mauro, Tullio, 22
Del Prete, Rossella, 31, 73, 87
Di Cossilla, Augusto, 24
E
EDITORI E TIPOGRAFI: A.Car
Edizioni, 12; Aldo Martello Editore,
57; All’insegna del pesce d’oro, 71;
Arnaldo Forni Editore, 57; Centro
Tipografico Fiamme Gialle, 74, 88;
Civiltà Cattolica, 27; D. Salvi e
Comp., 57; Editrice Pontificia
Università Gregoriana, 37; Edizioni
Scientifiche Italiane, 16, 87; Eredi
Soliani Tipografi Reali, 70; Eugenio e
F. Cammelli, 53, 85; F. Alberghetti,
72; F. Manini, 24; Ferdinando
Calindri, Vincenzo Santucci e Giulio
Carbinesi Stampatori Camerali, 36,
87; Franco Angeli, 31, 87; Fratelli
Pallotta
Editori,
30;
Grande
Stabilimento Tipo-litografico dei
Fratelli De Angelis, 24; Gustavo
Sartorj Cherubini, 33; I.R. Stamperia
di Milano, 69, 70; Il Finanziere, 83;
Le Monnier, 22, 57; Liguori Editori,
46; Luigi Perego Salvioni, 15;
Mondadori, 53, 87; Newton Compton,
27; Real Tip. del Ministro di Stato,
37; Regia Stamperia Veladini, 15;
Rubbettino Editore, 23, 53, 87;
Sebastiano Franco e Figli e Comp.
Editori, 15, 87; Società Editrice di
Napoli, 15; Società Editrice L’Unione,
55; Stabilimento Giuseppe Civelli,
33; Stabilimento Tipografico di R.
Ghio, 73; Stabilimento Tipografico
Tiberino, 41; Stamperia Cracas, 17;
Stamperia De Romanis, 17; Stamperia
della Reverenda Camera Apostolica,
16, 18, 19, 23, 25, 28, 29, 34, 39, 47,
"#!
Indice dei nomi
!
49, 52, 60, 66, 72, 82, 88-90;
Stamperia di Luigi Perego Salvioni,
90; Stamperia e Carteria del Fibreno,
19; Stamperia Italiana e Francese, 15;
Stamperia Reale di Firenze, 21, 33, 34,
87; Stamperia Reale di Napoli, 74;
Stamperia Reale di Torino, 45; Tip.
Aldina, 20; Tip. della Reverenda
Camera Apostolica, 23; Tip. della
Svizzera Italiana, 55; Tip. di C.
Puccinelli, 31; Tip. di Cesare Fabiani,
27, 88; Tip. di G. Barbèra, 32, 90; Tip.
di Vincenzo Santucci, 75; Tip.
Emiliana, 16; Tip. Eredi Botta, 33;
Tip. Fabiani, 31; Tip. Garbinesi e
Santucci, 16; Tip. Giuseppe Cassone,
72; Tip. Governativa di Roma, 88;
Tip. Monaldi, 16, 88; Tip. Nazionale
di Roma, 25, 87; Tip. Reale di Parma,
70; Tip. Sabbioni, 41; UTET, 17, 22,
33, 72, 87; Vincenzo Poggioli
Stampatore della Reverenda Camera
Apostolica, 35
Emilia, 46
FONDAZIONI: Fondazione per il Museo
Storico Scientifico del Tabacco, 5, 11,
12, 41, 88, 90
Forti, Francesco, 85
Fraiese, Raffaele, 13
Francia, 15
Francolino. Dogana, 48
Frascati, 43, 51
Frezza, Luigi, 81, 82
Frosinone, 44, 51. Delegazione, 17, 44.
Distretto, 44, 51
Fuselli, Cinzia n. De Lorenzi, 12; Enrico,
5, 7, 12, 41, 56, 88; Giuseppe, 11;
Lidia n. Figini, 13
G
Galli, Angelo, 54, 82, 84
Gallicano, 43, 51
Genazzano, 43, 51
Gennarelli, Achille, 72
GIORNALI E RIVISTE: Bollettino delle
leggi e degli atti di governo delle
Provincie Venete, 70; Il Rondò, 12;
La Civiltà Cattolica, 72; La Valdadige
nel cuore, 12, 13; Le Rive, 13; Loci
Travaliae, 12; Memoria Storica, 12,
13; Pagine Altotiberine, 11, 12, 88;
Storia e storie dalla sponda magra, 12;
Terra e Gente, 12; Verbanus, 12
Giulianello, 44, 51
Gorino. Dogana, 48
Greccio, 45, 52
Grechi, Gian Franco, 71
Gregorovius, Ferdinand Adolf, 24
Grottaferrata, 43, 51
Guarcino, 44, 51
Guarda Ferrarese. Dogana, 48
F
Faenza, 72.Porta Imolese, 72
Falconara, 46, 52
Farini, Luigi Carlo, 22
Farnese, 41
Farnese, fam., 37
Farnesi, Federico, 13
Felisini, Daniela, 23, 87
Ferentillo. Località: Salto del Cieco:
Dogana, 12
Ferentino, 44, 51
Ferraioli, Giuseppe, 28
Ferrara, 30, 53, 54, 68
Ficarolo. Dogana, 48
Fighille, vedasi Citerna
Filettino, 44, 51
Filottrano, 45, 51
Firenze, 21, 22, 32-34, 50, 53, 57, 85, 87,
90
FIUMI E CORSI D’ACQUA: Esino, 30;
Po, 47-49, 53, 68-70, 87; Reno, 29;
Tevere, 12; Tronto, 22
Folicaldi, Filippo, 54
!
!
I
IMPERATORI E RE: Ferdinando II delle
Due Sicilie, 36
Istituto della Enciclopedia Italiana, 28
Italia, 11, 17, 21, 24, 31, 53, 55, 70, 72,
87
J
Jesi, 46, 52. Distretto, 46, 52
"$!
Indice dei nomi
!
L
Montelanico, 44, 51
Montolmo, 45
Moroni, Gaetano, 16, 17, 20, 21, 24, 28,
29, 31, 41, 59
Morro, 52
Morrovalle, 45, 51
Mosciano, 46, 52
MOVIMENTI E PARTITI POLITICI:
Restaurazione, 25; Risorgimento, 72
Labro, 45, 52
LAGHI: Maggiore (Verbano), 12
Lanci, Fortunato, 16, 20, 21, 23, 49, 88
Laveno, vedasi Laveno Mombello
Laveno Mombello. Località: Laveno, 12,
56
Lazio, 46
Liverani, Francesco, 27
Lombardia, 72
Longhi, Giacomo, 17
Loreto, 45, 51. Distretto, 45, 51
Losanna (Svizzera), 55
Luciani, Luciano, 8, 13
Lugano (Svizzera), 55
N
Napoletano, vedasi Regno delle Due
Sicilie
Napoli, 15, 16, 19, 24, 37, 46, 73, 74, 87
Natali, Filippo, 41
Novara. Provincia, 45
M
O
Macerata, 45, 51. Delegazione, 36, 45, 51.
Distretto, 45, 51. Provincia, 45
Maddalena, fam., 68
Maiolati Spontini, 46, 52
Marche, 15, 18, 33, 43
MARI: Adriatico, 67, 77. Mediterraneo,
22, 67, 77
Marinanza, Luigino, 13
Martina, Giacomo, 37
Massaccio, 46, 52
Mattei, Mario, 43
Mauro, Giuseppe, 73
Mazzini, Giuseppe, 25, 55
Meccariello, Pier Paolo, 57
Meriggi, Marco, 53, 72
Mesola. Dogana, 48
Milano, 15, 24, 31, 33, 53, 57, 69-72, 87.
Provincia, 45
Modena, 33, 70
Molise. Provincia, 45
Monte Carotto, 46, 52
Monte Cassiano, 45, 51
Monte Cosaro, 45
Monte Fano, 45, 51
Monte Lupone, 45, 51
Monte Marciano, 46, 52
Monte Milone, 45, 51
Monte Roberto, 46, 52
Monte San Vito, 46, 52
Monte Santo, 45, 51
Montecosaro, 51
!
!
Offagna, 46, 51
Olginate, 57
Oliva, Giuliano, 18, 54, 68, 74-77, 79, 81,
82, 85, 88
Osimo, 46, 52. Distretto, 46, 52
P
Pacca, Bartolomeo, 39
Pagliano, 51
Palermo. Provincia, 45
Palestrina, 43, 51
Paoli, Baldassarre, 85
Papari, Pietro Paolo, 17
PAPI: Alessandro VII, 15; Benedetto
XIV, 16; Gregorio XVI, 22, 23, 25,
26, 30, 31, 88; Martino V, 17, 87; Pio
VII, 16, 31, 36, 87; Pio IX, 17, 25, 2831, 34, 35, 37, 43, 49, 50, 52, 59, 66,
70-73, 82, 84, 85, 87, 90
Parma, 70
Paterno, 46, 52
Pausula, 51
Pavia. Provincia, 45
Pepoli, Gioacchino Napoleone, 34
Peraldi, Mario Felice, 26, 27, 31, 88
Perugia, 11, 16, 36, 41, 75, 87. Provincia,
59
Petrai, Leopoldo, 59
Petriolo, 45, 51
"%!
Indice dei nomi
!
Pianciani, Luigi, 53, 54
Pieve, 72
Piglio, 43, 51
Pizzardi, Camillo, 21
Pofi, 44, 51
Polidori, Luigi, 17
Pontecorvo, 23, 27, 36, 37. Principato, 39,
47
Pontelagoscuro. Dogana, 48
Ponticelli, 45, 52
Porto di Recanati, 45, 51
Porto Gorino. Dogana, 48
Prato, 20, 72
Pucci, Giovanna, 13
Rossi Vaccari, Giuseppe, 17
Rotschild, fam., 43
Ruffo, Fabrizio, 53
S
Sabatucci, Francesco, 30, 31
Saccia, Cristina, 90
Saffi, Aurelio, 25
Saladini, Giuseppe, 32, 33, 90
Saltalamacchia, Mauro, 90
Salto del Cieco, vedasi Ferentillo
Salvatici, Silvia, 53
San Giustino, 11, 12, 41, 88, 90.
Biblioteca Comunale, 13. Comune, 41.
Consorzio
Tabacchicoltori,
90.
Località: Cospaia, 5, 11, 12, 40, 41,
88. Museo Storico Scientifico del
Tabacco, 5, 6, 16
Sannazzaro, Iacobo, 17
Sansepolcro, 59
Sant’Oliva, 27
Santa Maria in Punta. Dogana, 48
Santa Maria Maddalena. Dogana, 48
SANTI E BEATI: Pietro (san), 16
Saponara, Giuseppe, 13
Scandriglia, 45, 52
Sermoneta, 44, 51
Serravalle. Dogana, 48
Severino, Gerardo, 13
Sezze, 44
Soviera Mannelli, 23, 53, 87
Spoleto. Biblioteca Comunale Giosuè
Carducci, 13. Delegazione, 45, 52
Squadrani, Luigi, 82, 83
Staffolo, 46, 52
STATI SCOMPARSI: Ducato di Modena,
49, 70; Ducato di Parma, 49, 53, 70;
Granducato di Toscana, 12, 41, 50, 85,
88; Impero d’Austria, 47, 49, 54, 6870; Impero di Francia, 15; Regno
d’Italia (1805-1810), 15; Regno
d’Italia (1861-1946), 8, 15, 24, 27, 33,
45; Regno delle Due Sicilie, 24, 27,
36-38, 74, 88; Regno di Napoli, 24;
Regno di Sardegna, 53; Regno
Lombardo-Veneto, 12, 70, 72;
Repubblica Cisalpina, 15; Repubblica
di Firenze, 41; Repubblica Romana
R
Radetzky von Radetz, Johann Joseph
Franz Karl, 72
Ravenna, 55
Recanati, 45, 51. Distretto, 45, 51
Reggio Emilia. Provincia, 45
Rieti, 11, 17, 45, 52. Delegazione, 17, 45,
52. Distretto, 45, 52
Rinaldi, Angelo, 13
Riviera d’Orta, 13
Roma, 8, 12, 15-18, 19, 23, 25, 27-31,
34-37, 39, 43, 47, 49-52, 54, 57, 60,
66, 72, 74, 82, 83, 87-90. Archivi:
Archivio di Stato, 54; Museo Storico
della Guardia di Finanza, 17, 18, 59,
81. Camera di Commercio, 29.
Chiese: Santa Maria dell’Orto, 31.
Distretto, 43, 51. Magnanapoli, 31.
Monastero delle Convertite, 31.
Monastero di s. Caterina da Siena, 31.
Museo Storico della Guardia di
Finanza, 7, 12, 13, 18, 57, 88. Ospizio
di San Michele, 31. Palazzi: Muti
Papazzurri, 17; Poli, 17; Torlonia, 17.
Ripa Grande, 31. Università degli
Studi La Sapienza, 90. Vie e p.zze:
Pilotta, 17; Venezia, 17
Romagna, 33, 46, 55
Romagne, 72
Romaniello, Donato, 13
Roncalli, Nicola, 37
Ronciglione, 37
Rosora, 46, 52
!
!
"&!
Indice dei nomi
!
(1848-1849), 25, 87; Stato Pontificio,
5, 7, 15-18, 21-27, 29, 32, 34, 35, 37,
39-41, 43, 47, 49, 50, 52-54, 58-61,
66-74, 82, 84, 85, 87, 89, 90
Stato della Chiesa, vedasi Stato Pontificio
Stato
Ecclesiastico,
vedasi
Stato
Pontificio
Stellata. Dogana, 48
Stendhal, 71
Subiaco, 43, 51. Distretto, 43, 51
Svizzera, 13
Umbria, 5, 11-13, 15, 33, 34, 59.
Provincia, 45
Urbino. Ducato, 15, 18
V
Valice. Dogana, 48
Vallecorsa, 44, 51
VALLI: Tevere (del), 5, 11, 12, 41;
Valdadige, 12
Valmontone, 44, 51
Varè, Giovanni Battista, 55
Varesotto, 13
Velletri, 44, 51. Delegazione, 51.
Distretto, 44, 51
Venezia, 16
Veroli, 44, 51
Veronese, 13
Vico, 44, 51
Viganò, Francesco, 57
Viterbese, 41
Viterbo, 52. Delegazione, 52. Distretto,
52
T
Tappini, Alessandro, 11
Teodonio, Marcello, 27
Terni. Distretto, 45, 52. Località:
Piediluco, 45, 52
Terracina, 44, 51. Distretto, 44
Tifernate, 5, 12
Tivoli. Distretto, 43, 51
Tolentino. Trattato (1796), 15
Torino, 15, 17, 22, 33, 45, 72, 87.
Provincia, 45
Torlonia, Alessandro, 19, 21-24, 87;
Carlo, 21; fam., 30; Marino, 21
Torre, 44, 51
Trama, Massimiliano, 13
Trivigliano, 44, 51
W
Wendler, Johann, 90
Z
Zagarolo, 43, 51
Zappardini, Domenico Antonio, 16
U
Umbertide, 41
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Indice
Presentazioni
p.
5
Giustificazione dell’impresa
p.
11
La gestione del ramo tabacchi
p.
15
La legislazione pontificia sul tabacco
p.
35
Il contrabbando di tabacco
p.
53
L’attività della Truppa di Finanza
p.
75
Bibliografia
p.
87
p.
91
Indice dei nomi
“E questa è la bellissima valle: ricca d’erbe
e di campi e di gialli grani e colline dal verde
vivo dei sentieri, dove il pallido ulivo e il pino
e il cipresso, raccolgono in estate, albe radiose e
tramonti d’oro, che il cielo a poco a poco estingue,
senza il peso notturno delle ombre”
(N. BORIOSI, Paese antico, vv. 10-15)
!
Finito di stampare con i tipi della
Graphic Vit di San Giustino (PG)
nel mese di giugno 2015
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L`erba santa del papa - Sito personale di Enrico Fuselli