SYNERGIE ITALIA AGENZIA PER IL LAVORO S.p.A. SEDE LEGALE Lungo Dora Colletta, 75 Torino DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n. 81 MANUALE SICUREZZA SUL LAVORO INFORMAZIONE E FORMAZIONE PER IL PERSONALE DI STRUTTURA ( Artt 36 e37 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 ) e PER LA FORNITURA PROFESSIONALE DI MANODOPERA IN SOMMINISTRAZIONE (Art 23 comma 5 del Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n.276 ). SYNERGIE ITALIA AGENZIA PER IL LAVORO S.p.A. Lungo Dora Colletta, 75 Torino OGGETTO: artt. 36 e 37 del D. Lgs. n. 81/2008 - Art. 23, D. lgs n. 276/2003 e s.m.i. INFORMAZIONE SULLA SICUREZZA SUL LAVORO Consegna opuscolo informativo Il/la sottoscritto/a ………………………………………………………………………………………………………… dichiara di ricevere, in data odierna, l’opuscolo informativo contenente le raccomandazioni, le prescrizioni, gli obblighi ed i divieti riguardanti rischi connessi al proprio posto di lavoro in generale, nonché le procedure sul pronto soccorso, la prevenzione degli incendi e l’evacuazione dall’ambiente di lavoro in caso di pericolo grave ed immediato. Data …………………………firma ……………………………………… --===ooo0ooo===-Synergie Italia Agenzia per il Lavoro S.p.A 2 É importante riflettere sul concetto basilare secondo cui la vita umana e l'integrità della persona sono al di sopra di ogni valutazione e quindi si raccomanda , in eventuali circostanze che possono presentare dubbi sul comportamento da seguire, di non rischiare mai oltre i limiti di una ragionevole sicurezza. --===ooo0ooo===-- INTRODUZIONE Le seguenti informazioni sono destinate ai lavoratori dipendenti operanti presso la sede, le agenzie di SYNERGIE e le società utilizzatrici - per i lavoratori operanti in forza ad un contratto di somministrazione di lavoro stipulato ai sensi del Decreto Legislativo 276/2003 -. Tali norme hanno carattere d’informazione “in generale” in materia di igiene e sicurezza sul lavoro ai sensi degli articoli 36 e 37 del Decreto Legislativo n. 81/2008 ed, in particolare, per i lavoratori in somministrazione ai sensi dell’ art. 23, comma 5° del Decreto Legislativo 276/03. Il lavoratore in somministrazione , oltre ad osservare le disposizioni e le norme qui di seguito riportate, a prescindere dal livello o dalla qualifica rivestita, dovrà attenersi alle procedure ed alle misure di prevenzione e di emergenza organizzate dall’Impresa utilizzatrice cooperando con quest’ultima all'attuazione delle norme medesime. A tal proposito si sottolinea che, sempre ai sensi dell’art. 23,comma 5, del Decreto Legislativo 276/2003, gli obblighi inerenti: l’informativa sui rischi per la sicurezza e la salute connessi alle attività produttive ; la formazione e l’addestramento all'uso delle attrezzature di lavoro necessarie; allo svolgimento dell’attività lavorativa per la quale Lei viene assunto/a in conformità alle disposizioni Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, saranno adempiuti dalla Società utilizzatrice. Nello svolgimento della attività Lei dovrà osservare tulle le norme di Legge, nonché tutte le prescrizioni, raccomandazioni e procedure sulla sicurezza sul lavoro disposte dalla Società utilizzatrice. Nel caso in cui le mansioni richiedano una sorveglianza medica speciale o comportino rischi specifici, l’Impresa utilizzatrice provvede, a fornirLe opportuna informazione e formazione. L’’Impresa utilizzatrice, infatti, ha l’obbligo di osservare nei Suoi confronti tutti gli obblighi di protezione previsti nei c onfronti dei propri dipendenti ed è responsabile per la violazione degli obblighi di Synergie Italia Agenzia per il Lavoro S.p.A 3 sicurezza individuati dalla legge e dai contratti collettivi ai sensi dell’articolo 3 comma 5 del D.lgs n. 81/2008. --===ooo0ooo===-- COSTITUZIONE ITALIANA Articolo 41 “L'iniziativa economica privata e' libera. Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana. La legge determina i programmi e i controlli opportuni perchè l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali” --===ooo0ooo===-- SCOPO E DESTINAZIONE DELLE NORME Le disposizioni contenute nel decreto legislativo n. 81/2008 traggono origine dalla attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, per il riassetto e la riforma delle norme di salute e sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori nei luoghi di lavoro. Esso, attraverso il riordino ed il coordinamento della pregressa normativa, delle leggi comunitarie, dell’ articolo 117 della Costituzione ed agli statuti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, persegue le finalità sancite dall’articolo 41 della Costituzione italiana, garantendo l’uniformità della tutela delle lavoratrici e dei lavoratori sul territorio nazionale attraverso il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni in relazione ai diritti civili e sociali, anche con riguardo alle differenze di genere, di età e alla condizione delle lavoratrici e dei lavoratori immigrati. Pertanto, onde correttamente attuare la normativa di cui trattasi, sorge la necessità che si determini nell'ambito lavorativo una integrazione tra tutte le funzioni aziendali come ad esempio: direzione, gestione del pers onale, manutenzione, lavoratori, collaboratori ecc., e la prevenzione dei rischi. Per quanto possano essere efficaci i sistemi di prevenzione, nessuna attività è esente dal rischio di incidenti, e, che la probabilità che si verifichi un evento sfavorevole può essere ridotta, ma non è mai nulla. Esiste tuttavia la possibilità di contenere al massimo le conseguenze di un incidente, sia in termini di pericolo o di rischio per le persone, che di danni materiali; questa probabilità sarà però direttamente proporzionale al grado di conoscenza e di preparazione di coloro che dovranno affrontare l'emergenza . Per la gestione della prevenzione dei rischi il decreto legislativo n. 81/2008 ha, infatti, concepito un'apposita struttura denominata Servizio di Preve nzione e Protezione il cui funzionamento richiede la collaborazione di tutte le risorse umane presenti sul posto di lavoro. Synergie Italia Agenzia per il Lavoro S.p.A 4 INFORMAZIONI AL PERSONALE Decreto legislativo (D.Lgs.) 9.04 2008, n. 81e successive modifiche (Redatte da Pasquale Spadea, - Consulente del lavoro - già Ispettore del Lavoro, Capo sezione I^ Area I^ affari generali e del personale dell’Ispettorato del Lavoro di Milano. ). OBBLIGHI DEI LAVORATORI Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro. In particolare il lavoratore deve contribuire, insieme al datore di lavoro, o alla azienda utilizzatrice nel caso dei lavoratori somministrati, all’adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro nonché: 1. osservare le disposizioni e le istruzioni impartite ai fini della protezione collettiva ed individuale; 2. utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e, nonché i dispositivi di sicurezza; 3. utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione; 4. segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di protezione, nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperando si direttamente, in caso di urgenza, nell’ambito delle proprie competenze e possibilità e fatto salvo l’obbligo di non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo, per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza; 5. non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo; 6. non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori; 7. partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro; 8. sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal presente decreto legislativo o comunque disposti dal medico competente. Contravvenzioni commesse dai lavoratori Synergie Italia Agenzia per il Lavoro S.p.A 5 Per i lavoratori con contratto di somministrazione, ai sensi dell’art. 23 comma 7) del D.lgs. 276/2004, il potere disciplinare é riservato a SYNERGIE Italia Agenzia per il Lavoro S.p.A, che, a tal fine, procede alla contestazione quando l'utilizzatore comunica alla stessa gli elementi che formeranno oggetto della contestazione . La procedura per le contestazioni disciplinari, anche per i lavoratori di struttura, avverrà, poi, nel rispetto ed ai sensi dell'articolo 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300. La normativa in questione prevede, in caso di violazioni da parte dei singoli lavoratori, delle norme di legge sulla sicurezza e l’igiene del lavoro, sanzioni anche di c arattere penale come ad esempio: l’arresto fino a un mese o con l’ammenda da 200 a 600 euro per non aver: ( ved. articolo 59 del D.lgs n. 81/2008 ) osservato le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale; utilizzato correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto; utilizzato i dispositivi di sicurezza; utilizzato in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione; ovvero per aver rimosso o modificato senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo o per aver compiuto di propria iniziativa operazioni o manovre tali da compromettere la sicurezza propria o di altri colleghi di lavoro. CODICE DISCIPLINARE ( Per i dipendenti di struttura ) Qui di seguito si riportano le principali norme di legge e di contratto riguardanti l’applicazione delle sanzioni disciplinari. L’insieme di dette norme costituiscono il c.d. codice disciplinare. CODICE CIVILE Ai sensi dell'art. 2218 del codice civile ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto di lavoro a tempo indeterminato dando preavviso scritto a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o altro mezzo idoneo a certificare la data di ricevimento, nei termini stabiliti nel successivo art. 158, Parte seconda. Ai sensi dell'art. 2119 del codice civile, ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto di lavoro, prima della scadenza del termine se il contratto è a tempo determinato, o senza preavviso se il contratto è a tempo indeterminato, qualora si verifichi una causa che non consenta la prosecuzione anche provvisoria del rapporto. La comunicazione del recesso deve essere effettuata per iscritto, a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o altro mezzo idoneo a certificare la data di ricevimento, contenente l'indicazione dei motivi. A titolo esemplificativo, rientrano fra le cause di cui all’articolo 2119 del codice civile: - il diverbio litigioso seguito da vie di fatto in servizio anche fra dipendenti, che comporti nocumento o turbativa al normale esercizio dell'attività aziendale; l'insubordinazione verso i superiori accompagnata da comportamento oltraggioso; Synergie Italia Agenzia per il Lavoro S.p.A 6 - l'irregolare dolosa scritturazione o timbratura di schede di controllo delle presenze al lavoro; l'appropriazione nel luogo di lavoro di beni aziendali o di terzi; il danneggiamento volontario di beni dell'azienda o di terzi; l'esecuzione, senza permesso, di lavoro nell'azienda per conto proprio o di terzi. LEGGE 20 MAGGIO 1970, n 300 “Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell’attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento” (Statuto dei Lavoratori) - omissisArt. 7, Legge 20 maggio 1970, n 300 (Sanzioni disciplinari) Le norme disciplinari relative alle sanzioni, alle infrazioni in relazione alle quali ciascuna di esse può essere applicata ed alle procedure di contestazione delle stesse, devono essere portate a conoscenza dei lavoratori mediante affissione in luogo accessibile a tutti. Esse devono applicare quanto in materia è stabilito da accordi e contratti di lavoro ove esistano. Il datore di lavoro non può adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti del lavoratore senza avergli preventivamente contestato l'addebito e senza averlo sentito a sua difesa. Il lavoratore potrà farsi assistere da un rappresentante dell'associazione sindaca le cui aderisce o conferisce mandato. Fermo restando quanto disposto dalla legge 15 luglio 1966, n. 604, non possono essere disposte sanzioni disciplinari che comportino mutamenti definitivi del rapporto di lavoro; inoltre la multa non può essere disposta per un importo superiore a quattro ore della retribuzione base e la sospensione dal servizio e dalla retribuzione per più di dieci giorni. In ogni caso, i provvedimenti disciplinari più gravi del rimprovero verbale non possono essere applicati prima che siano trascorsi cinque giorni dalla contestazione per iscritto del fatto che vi ha dato causa. Salvo analoghe procedure previste dai contratti collettivi di lavoro e ferma restando la facoltà di adire l'autorità giudiziaria, il lavoratore al quale sia stata applicata una sanzione disciplinare può promuovere, nei venti giorni successivi, anche per mezzo dell'associazione alla quale sia iscritto ovvero conferisca mandato, la costituzione, tramite l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, di un collegio di conciliazione ed arbitrato, composto da un rappresentante di ciascuna delle parti e da un terzo membro scelto di comune accordo o, in difetto di accordo, nominato dal direttore dell'ufficio del lavoro. La sanzione disciplinare resta sospesa fino alla pronuncia da parte del collegio. Qualora il datore di lavoro non provveda, entro dieci giorni dall'invito rivoltogli dall'ufficio del lavoro, a nominare il proprio rappresentante in seno al collegio di cui al comma precedente, la sanzione disciplinare non ha effetto. Se il datore di lavoro adisce l'autorità giudiziaria, la sanzione disciplinare resta sospesa fino alla definizione del giudizio. Non può tenersi conto ad alcun effetto delle sanzioni disciplinari decorsi due anni dalla loro applicazione. CCNL COMMERCIO Aziende del terziario distribuzione e servizi Synergie Italia Agenzia per il Lavoro S.p.A 7 (Per i lavoratori di sede e di agenzia ) Art. 80 (Codice disciplinare) Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300, le disposizioni contenute negli articoli di cui al presente Titolo XXIV nonché quelle contenute nei regolamenti o accordi aziendali in materia di sanzioni disciplinari devono essere portate a conoscenza dei lavoratori mediante affissione in luogo accessibile a tutti. Il lavoratore colpito da provvedimento disciplinare, il quale intenda impugnare la legittimità del provvedimento stesso, può avvalersi delle procedure di conciliazione previste dall'art. 7, legge 20 maggio 1970, n. 300 o di quelle previste dal Titolo IV, Parte prima, del presente contratto. Articolo 63 (Normativa) Nelle aziende comprese nella sfera di applicazione delle leggi: 15 luglio 1966, n. 604; 20 maggio 1970, n. 300, art. 35, 11 maggio 1990, n. 108, nei confronti del personale cui si applica il presente contratto, il licenziamento può essere intimato per giusta causa (art. 2119 cod. civ. e art. 153, Parte seconda, del presente contratto) o per "giustificato motivo con preavviso", intendendosi per tale il licenziamento determinato da un notevole inadempimento degli obblighi contrattuali del prestatore di lavoro, ovvero da ragioni inerenti all'attività produttiva, all'organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa. Il datore di lavoro deve comunicare il licenziamento per iscritto, a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o altro mezzo idoneo a certificare la data di ricevimento. In caso di licenziamento per "giustificato motivo con preavviso" il lavoratore può chiedere entro 15 giorni dalla comunicazione del licenziamento i motivi che lo hanno deter minato; in tal caso il datore di lavoro è tenuto ad indicarli per iscritto entro 7 giorni dalla richiesta. Il licenziamento intimato senza l'osservanza delle norme di cui al 2° e 3° comma del presente articolo è inefficace. Sono esclusi dalla sfera di applicazione del presente articolo i lavoratori in periodo di prova e quelli che siano in possesso dei requisiti di legge per avere diritto alla pensione di vecchiaia. Art. 64 (Nullità del licenziamento) Ai sensi delle leggi vigenti il licenziamento determinato da ragioni di sesso, credo politico o fede religiosa, dall'appartenenza ad un sindacato e dalla partecipazione attiva ad attività sindacali è nullo, indipendentemente dalla motivazione adotta. Art. 68 (Preavviso) I termini di preavviso sono i seguenti: a) fino a 5 anni di servizio compiuti: 30 giorni; Synergie Italia Agenzia per il Lavoro S.p.A 8 b) oltre 5 anni e fino a 10 anni di servizio compiuti: 45 giorni; c) oltre 10 anni di servizio compiuti: 60 giorni. I termini di preavviso di cui sopra decorrono dalla fine o dalla metà di ciascun mese. Art. 69 (Indennità sostitutiva del preavviso) Ai sensi del 2° comma dell'art. 2118 del codice civile in caso di mancato preavviso al lavoratore sarà corrisposta una indennità equivalente all'importo della retribuzione di fatto di cui all'art. 134, Parte seconda, corrispondente al periodo di cui all'articolo precedente, comprensiva dei ratei di 13ª e 14ª mensilità. Art. 70 (Trattamento di fine rapporto) In ogni caso di risoluzione del rapporto di lavoro subordinato il prestatore di lavoro ha di ritto ad un trattamento di fine rapporto determinato secondo le norme della legge 29 maggio 1982, n. 297, e secondo le norme del presente articolo. Per i periodi di servizio prestato sino al 31 maggio 1982 il trattamento di fine rapporto è calcolato con le modalità e con le misure previste dall'art. 97 del c.c.n.l. 17 dicembre 1979 (All. 9). Ai sensi e per gli effetti del 2° comma dell'art. 2120 cod. civ., come modificato dalla legge 29 maggio 1982, n. 297, sono escluse dalla quota annua della retribuzione utile ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto le seguenti somme: i rimborsi spese; le somme concesse occasionalmente a titolo di "una tantum", gratificazioni straordinarie non contrattuali e simili; i compensi per lavoro straordinario e per lavoro festivo; l'indennità sostitutiva del preavviso, di cui agli artt. 123, 159, 162 e 163, Parte seconda; l'indennità sostitutiva delle ferie di cui all'art. 86, Parte seconda; le indennità di trasferta e diarie non aventi carattere continuativo no nchè, quando le stesse hanno carattere continuativo, una quota di esse pari all'ammontare esente dall'IRPEF; le prestazioni in natura, quando sia previsto un corrispettivo a carico del lavoratore; gli elementi espressamente esclusi dalla contrattazione c ollettiva integrativa. Ai sensi del 3° comma dell'art. 2120 cod. civ., come modificato dalla legge 29 maggio 1982, n. 297, in caso di sospensione della prestazione di lavoro nel corso dell'anno per una delle cause di cui all'art. 2110 cod. civ., nonchè in caso di sospensione totale o parziale per la quale sia prevista l'integrazione salariale, in luogo delle indennità economiche corrisposte dagli Istituti assistenziali (INPS, INAIL), deve essere computato nella quota annua della retribuzione utile al calcolo del trattamento di fine rapporto l'equivalente della retribuzione a cui il lavoratore avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto di lavoro. É facoltà dell'azienda, salvo espresso patto contrario, dedurre dal trattamento di fine Synergie Italia Agenzia per il Lavoro S.p.A 9 rapporto quanto l'operatore di vendita percepisca, in conseguenza del licenziamento, per eventuali atti di previdenza (casse pensioni, previdenza, assicurazioni varie) compiuti dall'azienda. Art. 78 (Obblighi del prestatore di lavoro) Il lavoratore ha l'obbligo di osservare nel modo più scrupoloso i doveri e il segreto di ufficio, di usare modi cortesi col pubblico e di tenere una condotta conforme ai civici doveri. Il lavoratore ha l'obbligo di conservare diligentemente le merci e i materiali, di coopera re alla prosperità dell'impresa. Art. 81 (Normativa provvedimenti disciplinari) L'eventuale adozione del provvedimento disciplinare dovrà essere comunicata al lavoratore con lettera raccomandata entro 15 giorni dalla scadenza del termine assegnato al lav oratore stesso per presentare le sue controdeduzioni. Per esigenze dovute a difficoltà nella fase di valutazione delle controdeduzioni e di decisione nel merito, il termine di cui sopra può essere prorogato di 30 giorni, purché l'azienda ne dia preventiva comunicazione scritta al lavoratore interessato. DOVERI DEL PERSONALE E NORME DISCIPLINARI Art. 173 (Provvedimenti disciplinari) La inosservanza dei doveri da parte del personale dipendente comporta i seguenti provvedimenti, che saranno presi dal datore di lavoro in relazione alla entità delle mancanze e alle circostanze che le accompagnano: 1) biasimo inflitto verbalmente per le mancanze lievi; 2) biasimo inflitto per iscritto nei casi di recidiva delle infrazioni di cui al precedente punto 1); 3) multa in misura non eccedente l'importo di 4 ore della normale retribuzione di cui all'art. 132, Parte seconda; 4) sospensione dalla retribuzione e dal servizio per un massimo di giorni 10; 5) licenziamento disciplinare senza preavviso e con le altre conseguenze di ragione e di legge. Il provvedimento della multa si applica nei confronti del lavoratore che: - ritardi nell'inizio del lavoro senza giustificazione, per un importo pari all'ammontare della trattenuta; - esegua con negligenza il lavoro affidatogli; - si assenti dal lavoro fino a tre giorni nell'anno solare senza comprovata giustificazione; Synergie Italia Agenzia per il Lavoro S.p.A 10 - non dia immediata notizia all'azienda di ogni mutamento della propria dimora, sia durante il servizio che durante i congedi. - Il provvedimento della sospensione dalla retribuzione e dal servizio si applica nei confronti del lavoratore che: - arrechi danno alle cose ricevute in dotazione ed uso, con dimostrata responsabilità; - si presenti in servizio in stato di manifesta ubriachezza; - commetta recidiva, oltre la terza volta nell'anno solare, in qualunque delle mancanze che prevedono la multa, salvo il caso dell'assenza ingiustificata. - Salva ogni altra azione legale, il provvedimento di cui al punto 5) (licenziamento disciplinare) si applica esclusivamente per le segue nti mancanze: - assenza ingiustificata oltre tre giorni nell'anno solare; - recidiva nei ritardi ingiustificati oltre la quinta volta nell'anno solare, dopo formale diffida per iscritto; - grave violazione degli obblighi di cui all'art. 168, 1° e 2° comma, Parte seconda; - infrazione alle norme di legge circa la sicurezza per la lavorazione, deposito, vendita e trasporto; - l'abuso di fiducia, la concorrenza, la violazione del segreto d'ufficio; - l'esecuzione, in concorrenza con l'attività dell'azienda, di lavoro per conto proprio o di terzi, fuori dell'orario di lavoro; - la recidiva, oltre la terza volta nell'anno solare in qualunque delle mancanze che prevedono la sospensione, fatto salvo quanto previsto per la recidiva nei ritardi. L'importo delle multe sarà destinato al Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti. Il lavoratore ha facoltà di prendere visione della documentazione relativa al versamento. Art. 175 (Normativa provvedimenti disciplinari) L'eventuale adozione del provvedimento disciplinare dovrà essere comunicata al lavoratore con lettera raccomandata entro 15 giorni dalla scadenza del termine assegnato al lavoratore stesso per presentare le sue controdeduzioni. Per esigenze dovute a difficoltà nella fase di valutazione delle controdeduzion i e di decisione in merito, il termine di cui sopra può essere prorogato di 30 giorni, purché azienda ne dia preventiva comunicazione scritta al lavoratore interessato. CODICE DI COMPORTAMENTO C.C.N.L. LAVORATORI SOMMINISTRATI ( Art. 23, comma 7 D.lgs- 276/2003 e Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per la categoria delle Synergie Italia Agenzia per il Lavoro S.p.A 11 imprese fornitrici di lavoro temporaneo ovvero somministrato) Articolo 44 Norme Disciplinari 1. Il lavoratore temporaneo è tenuto a rispettare le disposizioni previste dai cont ratti collettivi e dai regolamenti delle imprese utilizzatrici, a norma dell’art. 7 della Legge n. 300 del 20 maggio 1970 e dal comma i dell’art. 4 della Legge 196/97. 2. L’impresa fornitrice provvede inoltre ad affiggere nei locali della sede e degli uffici periferici, copia del presente CCNL, in modo da consentire ai lavoratori temporanei di prendere conoscenza delle norme disciplinari specifiche delle aziende fornitrici. 3. In relazione alla particolare natura dell’attività, il datore di lavoro dev e aver cura di mettere i lavoratori in condizione di evitare ogni possibile equivoco circa le persone alle quali ciascun lavoratore è tenuto a rivolgersi in casi di necessità o dalle quali ricevere le disposizioni. 4. Il lavoratore deve svolgere con assiduità e diligenza i compiti assegnati, deve osservare scrupolosamente l’orario di lavoro, nonché conservare la più assoluta riservatezza sui dati e sui fatti di cui viene a conoscenza. 5, L’inosservanza da parte dei personale comporta i seguenti provved imenti, che saranno presi dal datore di lavoro in relazione all’entità delle mancanze: a) ammonizione verbale; / b) ammonizione scritta; e) multa non superiore all’importo di 4 ore di lavoro; d) sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per un periodo non superiore a 5 giorni. 6. La contestazione deve essere effettuata tempestivamente, non appena il datore di lavoro abbia ricevuto dall’impresa utilizzatrice gli elementi necessari per la formalizzazione dell’addebito. 7. L’eventuale adozione del provvedimento disciplinare deve essere comunicata al lavoratore e, in copia, all’impresa utilizzatrice, in forma scritta entro 5 giorni dalla scadenza del termine assegnato ai lavoratore per presentare le sue giustificazioni. 8. In caso di addebiti di particolare gravità, che possono prefigurare il licenziamento per giusta causa, l’impresa di fornitura può disporre la sospensione cautelare non disciplinare del lavoratore con effetto immediato. 9. Qualora nel corso della procedura sopra descritta, il rap porto di lavoro venga a cessare per scadenza del termine, i provvedimenti di ammonizione e di multa possono comunque essere adottati dal datore di lavoro, fatte salve le possibi lità di ricorso del lavoratore. Articolo 45 Risoluzione del rapporto - Recesso lavoratori a tempo indeterminato a) Recesso ex art. 2118 c.c. 1. Ai sensi dell’art. 2118, c.c., qualora si verifichino le condizioni per la risoluzione del rapporto per giustificato motivo oggettivo (raggiungimento dell’età pensionabile, superamento del periodo di comporto ecc.) ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto di lavoro a tempo indeterminato dando preavviso scritto a mezzo di lettera Synergie Italia Agenzia per il Lavoro S.p.A 12 raccomandata con ricevuta di ritorno o altro mezzo idoneo a certificare la data di ricevimento, nei termini del preavviso di cui all’art. 33 del presente CCNL. b) Recesso ex art. 2119 c.c. 2. Ai sensi dell’art. 2119, c.c., ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto di lavoro, prima della scadenza del termine, se il contratto è a tempo determina to o, senza preavviso, se il contratto è a tempo indeterminato, qualora si verifichi una causa che non consenta la prosecuzione anche provvisoria del rapporto (giusta causa). 3. La comunicazione deve essere effettuata per iscritto, a mezzo di lettera rac comandata con ricevuta di ritorno o altro mezzo idoneo a certificare la data di rice vimento, contenente l’indicazione dei motivi. 4. A titolo esemplificativo ma non esaustivo, rientrano fra le cause di cui alla precedente lettera b) del presente articolo: la recidiva nella non osservanza dell’obbligo di cui al quarto capoverso dell’art. 3; il diverbio litigioso seguito da vie di fatto in servizio anche fra i dipendenti, che comporti nocumento o turbativa al normale esercizio dell’attività aziendale; l’insubordinazione verso i superiori, o verso il personale dell’impresa utilizzatrice incaricata del coordinamento, accompagnata da comportamento oltraggioso; l’irregolare dolosa scritturazione o timbratura di schede di controllo delle presenze al lavoro; l’appropriazione nel luogo di lavoro di beni aziendali o di terzi; il danneggiamento volontario di beni dell’impresa fornitrice/ utilizzatrice o di terzi; l’esecuzione di lavoro nell’impresa per conto proprio o di terzi senza il permesso del soggetto referente dell’impresa utilizzatrice; assenza ingiustificata per oltre tre giorni consecutivi o cinque nell’anno solare . 5. La società di fornitura comunica per iscritto ai lavoratore i fatti rilevanti ai fini del provvedimento e ne esamina le eventuali deduzioni contrarie da comunicarsi nei cinque giorni successivi alla contestazione. Ove venga applicato il licenziamento per giusta causa, esso, in caso di applicazione dell’art. 31, comma 8, ha effetto dal momento della disposta sospensione. 6. Se il contratto è a tempo indeterminato, al lavoratore che recede per giusta causa compete l’indennità di cui all’art. 29. c) Normativa. 7. Nelle imprese comprese nelle sfere di applicazione della Legge 15 luglio 1 966, n. 604, dall’art. 35 della Legge 20 maggio 1970, n. 300, e della Legge 11 maggio 1990, n. 108, nei confronti del personale cui si applica il presente Contratto, il licenziamento può essere intimato per giusta causa (art. 2119 c.c. e lettera b) del presente Contratto) o per «giustificato motivo con preavviso», intendendosi per tale ji licenziamento determinato da un notevole inadempimento degli obblighi contrattuali del prestatore di lavoro, ovvero da ragioni inerenti all’attività produttiva, all’organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa. 8. Il datore di lavoro deve comunicare il licenziamento per iscritto, a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o altro mezzo idoneo a certificare la data di ricevimento. In caso di licenziamento per «giustificato motivo con prea vviso» il lavoratore può chiedere Synergie Italia Agenzia per il Lavoro S.p.A 13 entro 15 giorni dalla comunicazione del licenziamento i motivi che lo hanno determinato; in tal caso il datore di lavoro è tenuto a indicarli per iscritto entro 7 giorni dalla richiesta. 9. Il licenziamento intimato senza l’osservanza delle norme di cui sopra è inefficace. 10. Sono esclusi dalla sfera di applicazione del presente articolo i lavoratori in periodo di prova e quelli che siano in possesso dei requisiti di legge per avere diritto alla pensione di vecchiaia. d) Codice disciplinare 11. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 7 della Legge 20 maggio 1970, n. 300, le disposizioni contenute neii’art. 31 del presente Ccnl, nonché quelle contenute nei regolamenti o accordi aziendali delle imprese fornitrici in materia di sanzioni disciplinari, devono essere portate a conoscenza dei lavoratori mediante affissione nelle bacheche esposte in luogo facilmente accessibile. e) Nullità del licenziamento 12. Ai sensi delle leggi vigenti, il licenziamento determinato da ra gioni di sesso, credo politico o fede religiosa, dall’appartenenza a un sindacato e dalla partecipazione attiva ad attività sindacali è nullo, indipendentemente dalla motivazione adottata. f) Nullità del licenziamento per matrimonio 13. Ai sensi dell’art. i della Legge 9 gennaio 1963, n. 7, è nullo il licenziamento della lavoratrice intimato a causa del matrimonio; a tali effetti si presume disposto per causa di matrimonio, il licenziamento intimato alla lavoratrice nel periodo intercorrente fra il gior no della richiesta delle pubblicazioni di matrimonio, in quanto segua la celebrazione, e la scadenza di un anno dalla celebrazione stessa. 14. Il datore di lavoro ha facoltà di provare che il licenziamento della lavoratrice nel periodo indicato nel comma precedente non è dovuto a causa di matrimonio, ma per una delle ipotesi previste dalle lettere a). b) e e) del terzo comma dell’art, 2 della Legge 30 dicembre 1971, n. 1204. e cioè: licenziamento per giusta causa, cessazione dell’attività dell’azienda, ultimazione della prestazione per la quale la lavoratrice è stata assunta o cessazione del rapporto di lavoro per scadenza del termine per il quale è stato stipulato. 15. Per quanto attiene alla disciplina delle dimissioni rassegnate dalla lavoratrice nel periodo specificato nel primo comma del presente articolo, si rinvia alle norme di legge. Articolo 29 Preavviso Lavoratori a tempo indeterminato 1. I termini di preavviso, a decorrere dal primo o dal sedicesimo giorno di ciascun mese, sono i seguenti : I) Fino a cinque anni di servizio compiuto : GRUPPO A 60 GRUPPO B 30 GRUPPO C 20 II) Oltre cinque anni e fino a dieci anni di servizio : GRUPPO A 90 GRUPPO B 45 GRUPPO C 30 III) Oltre i dieci anni di servizio compiuti : GRUPPO A 120 GRUPPO B 60 giorni giorni giorni di di di calendario calendario calendario giorni giorni giorni di di di calendario calendario calendario giorni giorni di di calendario calendario Synergie Italia Agenzia per il Lavoro S.p.A 14 GRUPPO C 45 giorni di calendario Articolo 30 Indennità sostitutiva del preavviso lavoratori a tempo indeterminato 1. Ai sensi del secondo comma dell'art. 2118, c.c., in caso di mancato preavviso al lavoratore è corrisposta una indennità equivalente ad un importo giornaliero, ottenuto dividendo la somma delle retribuzioni e dell'indennità di disponibilità degli ultimi 12 mesi per 365 giorni, e moltiplicando il risultato per i giorni di preavviso spettanti (vedi art. 29 C.C.N.L.). Articolo 31 Penalità di risoluzione anticipata da parte lavoratori a tempo determinato In caso di risoluzione anticipata del rapporto da parte del lavoratore rispetto alla data di scadenza prevista nel contratto iniziale o nelle successive proroghe, è stabili ta una penalità di risoluzione in capo allo stesso; tale penalità viene calcolata in 1 giorno ogni 15 di missione residua non ancora effettuata, per un massimo di 7 giorni per il gruppo C, di 10 giorni per il gruppo B e 20 giorni per il gruppo A. Tale disp osizione non si applica alle risoluzioni che si verificano nei primi 15 giorni del rapporto di lavoro. In caso di comunicazione preventiva del recesso anticipato, in misura pari al numero di giornate di penale imputabili, la stessa non viene applicata. SICUREZZA SUL LAVORO Articolo 21 Igiene e sicurezza del lavoro 1. Si intendono integralmente richiamate le disposizione del D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 e successive modificazioni. 2. Restano ferme le disposizioni previste all’art, 23 comma 5 della D. Lgs. n, 276 del 10 settembre 2003 circa gli obblighi di informazione generale nonché di formazione ed addestramento all’uso delle attrezzature e ai dispositivi di protezione individuale. 3. In conformità a quanto previsto dall’art, 36 del D.Lgs. n. 81 de l 9 aprile 2008 i lavoratori sono informati, mediante il contratto di lavoro o la lettera di incarico, circa il referente dell’impresa utilizzatrice incaricato di fornire loro le informazioni sui rischi per la salute e sicurezza sul lavoro connessi alla attività della impresa in generale; sul nominativo del responsabile dei lavoratori per la sicurezza (RLS); sulle procedure che riguardano il primo soccorso, la lotta antincendio, l’evacuazione dei luoghi di lavoro; sulle eventuali mansioni che comportino sorveglianza medica speciale; sui nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di cui agli articoli 45 e 46 del D,Lgs, n. 81 del 9 aprile 2008; sui nominativi del responsabile e degli addetti dei servizio di prevenzione e protezione (RSPP), e del medico competente ove presente. Nel caso in cui il contratto di somministrazione preveda che gli obblighi, di cui all’art. 23 comma 5 della D.Lgs. n. 276 del 10 settembre 2003, siano adempiuti dall’impresa utilizzatrice, il contratto di lavoro o la lettera di incarico ne contengono la relativa indicazione. Ai sensi dell’art. 37, comma 4, lett. a) del D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008, la formazione compresa quella di cui all’articolo 14, comma 5, ove previsto, l’addestramento specifico devono avvenire all’inizio dell’utilizzazione e comunque prima dell’inizio effettivo dell’attività lavorativa. Synergie Italia Agenzia per il Lavoro S.p.A 15 4. All’atto della stipula dei contratto di lavoro o della lettera di incarico, i lavoratori in somministrazione ricevono, sull’apposito modulo consegnato dalle APL ed il cui modello è riportato in allegato 1, le informazioni sui rischi generali per la salute e la sicurezza connessi alla attività produttiva e sui nominativi dei responsabili di riferimento, di cui al punto precedente. Nel caso in cui i lavoratori vengano adibiti a mansioni che richiedano una sorveglianza medica speciale o comportino rischi specifici, qualora intervenuti successivamente e quindi non comunicati all’atto della stipula del contratto, l’impresa utilizzatrice ne dà tempestiva informazione ai lavoratori stessi ai ni dell’applicazione degli articoli 41 e 42 dei D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008. 5. Ad ogni nuova missione o lettera di incarico le APL consegnano ai lavoratori in somministrazione una nota informativa che riporti un riepilogo d egli obblighi previsti dalla legge in materia. Tale nota informativa potrà essere realizzata della Commissione Paritetica Nazionale per l’Igiene e la Sicurezza sul Lavoro. 6. La sorveglianza sanitaria obbligatoria, ove richiesta, resta a carico dell’impr esa utilizzatrice. 7. Al fine della tutela della salute, al lavoratore in somministrazione, ai sensi dell’art. 25, comma 1, lett. e) del D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008, è fornita a cura del med ico ompetente dell’utilizzatore copia cartella sanitaria e di rischio, di cui all’art. 25, comma 1, lett, e) del citato decreto. L documentazione di cui al comma precedente segue il lavoratore temporaneo in missioni success1v anche alle dipendenze di più imprese di fornitura. 8Ai fini dell’applicazione di quanto previsto dall’ art. 4, comma 2, del D.Lgs. n. 81 del 9 apri1e 2008, i lavoratori in somministrazione si computano sulla base del numero di ore di lavoro effettivamente prestato nell’arco di un semestre. 9. La mancata osservanza da parte dell’utilizzatore degli obblighi previsti dalla legge, dai presente contratto collettivo e da quello applicato presso lo stesso, con particolare riferimento alla azione di - informazione, formazione e addestramento professionale, nonché di dotazione dei dispositivi di protezione e sicurezza, costituisce giusta causa di dimissioni da parte del lavoratore. A tale scopo il lavoratore dà comunicazione preventiva della violazione intervenuta alla APL ed all’utilizzatore, dichiarando la interruzione della attività lavorativa. Q ualora nell’arco delle 24 ore successive non si determini la rimozione della violazione, il lavoratore può dimettersi per giusta causa con raccomandata R.R. Al lavoratore dimesso per giusta causa compete l’intero trattamento retributivo per il periodo cont rattualmente previsto, con obbligo dell’onere a carico dell’utilizzatore. Il trattamento retributivo sarà anticipato al lavoratore dall’APL con le previste modalità di erogazione. INOLTRE Il lavoratore durante l'intero periodo della somministrazione, dovrà attenersi alle informazioni sui rischi specifici ed alle misure di prevenzione e di emergenza organizzate dalla Società Utilizzatrice, cooperando con quest'ultima all'attuazione delle medesime mantenendo modi corretti ed un atteggiamento serio e respo nsabile improntato alla massima cordialità con i colleghi di lavoro e con il personale appartenente ad altre aziende. - transitare tanto in entrata che in uscita dall'ingresso riservati ai dipendenti e fornire, a richiesta del personale preposto al control lo, un documento di riconoscimento a fronte del quale potrà essere consegnato un "pass" o cartellino di riconoscimento; Synergie Italia Agenzia per il Lavoro S.p.A 16 - non accedere, se non autorizzato, con il proprio autoveicolo nell'area aziendale; non accedere nei locali del Committente con esclusio ne di quelli ove deve prestare servizio; non introdurre nei locali di lavoro oggetti o merce eccezion fatta per gli effetti personali; non utilizzare il telefono aziendale, eventuali comunicazioni telefoniche personali sono vietate, salvo i casi di effettiva necessità o gravità; in caso di utilizzo di armadietto guardaroba, la chiave dovrà essere richiesta al personale di vigilanza, se esistente, o ad un responsabile dell’azienda utilizzatrice e trattenuta per la durata dell'intera missione, rendendosi disponibile ad eventuali controlli, circa il contenuto degli armadietti, che avverranno sempre alla presenza dell'interessato. Si ricorda che qualora il lavoratore venga colto ad appropriarsi indebitamente di beni il rapporto di lavoro viene risolto per giusta causa ai sensi dell'art 2119 del c.c. oltre che passibile di denuncia alla competente Autorità Giudiziaria. =================§§================= INFORMATIVA AL PERSONALE FEMMINILE D.lgs. 26.3.2001 n. 151 Art. 11 COSA FARE IN CASO DI GRAVIDANZA. IL CONGEDO DI MATERNITÀ L'art. 16 del d. lgs. n° 151/01 dispone il divieto di adibire al lavoro le donne durante i due mesi precedenti la data presunta del parto e per i tre mesi successivi al parto stesso. A norma dell'art. 20, 1° comma, del citato decreto, le lavoratrici hanno la facoltà di astenersi dal lavoro a partire dal mese precedente la data presunta del parto (anziché dal 7° mese di gravidanza) e nei quattro mesi successivi al parto (anziché fino al 3° mese dopo il parto), a condizione che il medico specialista del S.S.N. ed il medico competente aziendale attestino che tale opzione non arrechi pregiudizio alla salute della lavoratrice e del nascituro. a norma dell'art. 17, del già richiamato d. lgs. 151/01, il congedo obbligatorio per maternità può essere anticipato, ed in taluni casi posticipato fino a sette mesi dopo il parto, in base all'interdizione al lavoro disposta dal servizio ispezione del lavoro della D.P.L. territorialmente competente. L'INTERDIZIONE DI CUI SOPRA SI ATTUA IN PRESENZA DELLE SEGUENTI CONDIZIONI: - quando vi siano complicazioni della gestazione o preesistenti patologie che possono essere aggravate dalla gravidanza; ( art. 17 lett.a), D.lgs. 26.3.2001 n. 151) - quando le condizioni di lavoro ed ambientali siano da ritenersi pregiudizievoli alla salute della donna e del bambino; ( art. 17 lett.b), D.lgs. 26.3.2001 n. 151) - quando le lavoratrici di cui alla precedente lettera b) non possano essere adibite ad altre mansioni compatibili con lo stato di gestazione. ( art. 17 lett. c), D.lgs. 26.3.2001 n. 151 ) La D.P.L. competente per territorio (e cioè ove è ubicata l'abitazione della lavoratrice), a seguito di apposita istanza della lavoratrice, sulla base di certificazione medica redatta da ente pubblico (ASL o azienda ospedaliera) potrà autorizzare l’astensione anticipata dal lavoro. In tal caso la lavoratrice dovrà fornire, alla medesima D.P.L. un certificato medico contenente i dati relativi alla data delle ultime mestruazioni, alla data presunta del parto alla diagnosi e prognosi. Synergie Italia Agenzia per il Lavoro S.p.A 17 Il provvedimento di interdizione dal lavoro può seguire due diversi iter. 1. La lavoratrice comunica al datore di lavoro il proprio stato di gravidanza, consegnando apposito certificato medico al proprio diretto superiore (che deve rilasciarle ricevuta). Il datore di lavoro previo accordo con la società utilizzatrice, nel caso risultasse l'impossibilità a spostare la lavoratrice a mansioni compatibili con lo stato di gravidanza, richiederà, al servizio ispezione del lavoro della D.P.L., il provvedimento di astensione anticipata dal lavoro per la lavoratrice interessata; 2. la lavoratrice, in alternativa, con una dichiarazione aziendale ove si attesta che la dipendente non può essere adibita ad altre mansioni.si reca presso il servizio ispezione del lavoro della direzione prov.le dei lavoro competente per territorio (ove è ubicata la sede di lavoro) munita di certificazione medica attestante lo stato di gravidanza e richiede l'istruzione della relativa pratica per l'interdizione anticipata. Copia della ricevuta di avvenuta presentazione della documentazione alla direzione provinciale del lavoro dovrà essere quanto prima consegnata al datore di lavoro. INFORMAZIONE ALLE LAVORATRICI DA PARTE DELLA SOCIETÀ UTILIZZATRICE In ottemperanza a quanto stabilito dal combinato disposto dell'art. 36 del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e dell'art. 11 c.2 d.lgs 151/01 e art. 23 comma 5 ultimo capoverso del d.lgs 10.09.2003 n. 276 la lavoratrice dovrà essere informata dall’azienda utilizzatrice circa i risultati della valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute delle lavoratrici (art. 11 c. 1 d.lgs 151/01) e sulle conseguenti misure adottate. RIFERIMENTI NORMATIVI Art. 8 1. le donne, durante la gravidanza, non possono svolgere attività in zone classificate o, comunque, ad attività che potrebbero esporre il nascituro ad una dose che ecceda un millisievert durante il periodo della gravidanza. 2. è fatto obbligo alle lavoratrici di comunicare al datore di lavoro il proprio stato di gravidanza, non appena accertato. 3. è altresì vietato adibire le donne che allattano ad attività comportanti un rischio di contaminazione. Art. 11 - 1° comma : fermo restando il divieto, sancito dal 1° e 2° comma del!'art. 7 del d. lgs. 151/01, di adibire al lavoro le lavoratrici durante il periodo di gravidanza e fino a sette mesi di età del figlio, il datore di lavoro, nell'ambito ed agli effetti della valutazione valuta i rischi per la sicurezza e la salute delle lavoratrici, in particolare i rischi di esposizione ad agenti fisici, chi mici o biologici, processi o condizioni di lavoro di cui all'allegato c dei d. lgs. 151/01, individuando le misure di prevenzione e protezione da adottare. Art. 11 - 2° comma : l'obbligo di informazione, stabilito dall'articolo 36 del d. lgs. 81/2008 e successive modifiche, comprende quello di informare le lavoratrici ed i loro rappresentanti per la sicurezza sui risultati della valutazione e sulle conseguenti misure di protezione e di prevenzione adottate. Art. 12 -1° comma: qualora i risultati della valutazione di cui al precedente art. 11, comma 1°, rivelino un rischio per la sicurezza e la salute delle lavoratrici, il datore di lavoro, su segnalazione della società utilizzatrice adotta le misure necessarie affinché l'esposizione al rischio delle lavoratrici sia evitata, modificandone temporaneamente le condizioni o l'orario di lavoro. Art. 12 - 2° comma: ove la modifica delle condizioni o dell'orario di lavoro non sia possibile per motivi organizzativi o produttivi, il datore di lavoro che si trova nell' impossibilità di adibire temporaneamente la lavoratrice ad altra mansione confacente con lo stato di gravidanza, inoltra istanza al servizio ispettivo del ministero del lavoro territorialmente competente, che Synergie Italia Agenzia per il Lavoro S.p.A 18 dispone l'interdizione dal lavoro per tutto il periodo di cui all'art. 6, comma 1° (durante il periodo di gravidanza e, nei casi previsti dalla legge, fino a sette mesi di età del figlio). --===ooo0ooo===-- COMPETENZE e FUNZIONI Il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 oltre a definire la figura del datore di lavoro definisce anche quella del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, che ha il compito di gestire l'igiene e la sicurezza nei luoghi di lavoro, del Medico Competente, che effettua le visite mediche obbligatorie e quella del Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza, che non è il rappresentante sindacale che si è abituati a vedere, ma è uno specialista che affiancherà il servizio di prevenzione e protezione per una gestione comune delle problematiche aziendali in tema di sicurezza. DEFINIZIONI «lavoratore»: persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività lavorativa nell’ambito dell‘organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari. «datore di lavoro»: il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l’assetto dell’organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell’organizzazione stessa o dell’unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa. lavoratore somministrato: persona, dipendente da una impresa di somministrazione – Agenzia per il Lavoro, che presta la propria attività secondo le istruzioni impartite dall'impresa utilizzatrice per l'esecuzione e la disciplina del rapporto di lavoro e tenuta all'osservanza di tutte le norme di legge e di contratto collettivo applicate ai lavoratori dipendenti dall'impresa utilizzatrice «dirigente»: persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l’attività lavorativa e vigilando su di essa; «preposto»: persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende al la attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa; «responsabile del servizio di prevenzione e protezione»: persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi; «addetto al servizio di prevenzione e protezione»: persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali facente parte del servizio di cui alla lettera l) del presente articolo; «medico competente»: medico in possesso dei requisiti formativi e professionali che collabora, con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti previsti dalla legge. rappresentante dei lavoratori per la sicurezza»: persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli asp etti della salute e della sicurezza durante il lavoro; «servizio di prevenzione e protezione dai rischi»: insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all’azienda finalizzati all’attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori; Synergie Italia Agenzia per il Lavoro S.p.A 19 «sorveglianza sanitaria»: insieme degli atti medici, finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione all’ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell’attività lavorativa; «prevenzione»: il complesso delle disposizioni o misure necessarie per evitare o diminuire i rischi professionali nel rispetto della salute della popolazione e dell’integrità dell’ambiente esterno; «salute»: stato di completo benessere fisico, mentale e sociale, non consistente solo in un’assenza di malattia o d’infermità; «valutazione dei rischi»: valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell’ambito dell’organizzazione in cui essi prestano la propria attività, finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza; «pericolo»: proprietà o qualità intrinseca di un determinato fattore avente il potenziale di causare danni; «rischio»: probabilità di raggiungimento del livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego o di esposizione ad un determinato fattore o agente oppure alla loro combin azione; zona pericolosa: qualsiasi zona all'interno ovvero in prossimità di una attrezzatura di lavoro nella quale la presenza di un lavoratore costituisca un rischio per la salute e la sicurezza dello stesso; «unità produttiva»: stabilimento o struttura finalizzati alla produzione di beni o all’erogazione di servizi, dotati di autonomia finanziaria e tecnico funzionale; «formazione»: processo educativo attraverso il quale trasferire ai lavoratori ed agli altri soggetti del sistema di prevenzione e protezione aziendale conoscenze e procedure utili alla acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in azienda e alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi; «informazione»: complesso delle attività dirette a fornire conoscenze utili alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi in ambiente di lavoro; «addestramento»: complesso delle attività dirette a fare apprendere ai lavoratori l’uso corretto di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale, e le procedure di lavoro; movimentazione manuale dei carichi: le operazioni di trasporto o di sostegno di un carico ad opera di uno o più lavoratori, comprese le azioni del sollevare, deporre, spingere, tir are, portare o spostare un carico che, per le loro caratteristiche o in conseguenza delle condizioni ergonomiche sfavorevoli comportino, tra l'altro, rischi di lesioni dorso -lombari; patologie da sovraccarico biomeccanico: patologie delle strutture osteoarticolari, muscolotendinee e nervovascolari. lesioni dorso- lombari: lesioni a carico delle strutture osteomiotendinee e nervovascolari a livello dorso-lombare attrezzatura di lavoro: qualsiasi macchina, apparecchio, utensile o impianto destinato ad essere usato durante il lavoro; dispositivo di protezione individuale (D.P.I.): qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo; esposizione quotidiana personale di un lavoratore al rumore ( Lep, d ), : l'esposizione quotidiana personale di un lavoratore al rumore espressa in dBA misurata, calcolata e riferita ad 8 ore giornaliere. posto di lavoro con VDT.: l'insieme che comprende le attrezzature munite di videoterminale, eventualmente con tastiera ovvero altro sistema di immissione dati, ovvero software per l'interfaccia uomo-macchina, gli accessori opzionali, le apparecchiature connesse, comprendenti l'unità a dischi, il telefono, il modem, la stampante, il supporto per i documenti, la sedia, il piano di lavoro, nonché l'ambiente di lavoro immediatamente circostante; videoterminale: uno schermo alfanumerico o grafico a prescindere dal tipo di procedimento di visualizzazione utilizzato; Synergie Italia Agenzia per il Lavoro S.p.A 20 segnaletica di sicurezza: una segnaletica che fornisca una indicazione o una prescrizione concernente la sicurezza o la salute sul luogo di lavoro, e che utilizza a seconda d ei casi, un cartello, un colore, un segnale luminoso o acustico una comunicazione verbale o un segnale gestuale; vie di emergenza: percorso senza ostacoli ad deflusso che consente alle persone che occupano un edificio o un locale di raggiungere un luogo sicuro; uscite di emergenza: passaggi che immettono in luogo sicuro ; luogo sicuro: luogo nel quale le persone sono da considerarsi al sicuro dagli effetti determinati dall'incendio o da altre situazioni di emergenza. DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (D.P.I.) Sono considerati dispositivi di protezione individuale (DPI) qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggersi contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sua sicurezza o salute dur ante il lavoro, nonché ogni complemento accessorio destinato a tale scopo. Tali mezzi devono essere impiegati quando i rischi non possono essere evitati o ridotti da misure tecniche di prevenzione. Il mancato utilizzo dei dispositivi di protezione individuale può determinare situazioni di rischio anche gravi a seconda delle circostanze o dell'agente o evento dannoso da cui il lavoratore, pur avendone la possibilità, non si è protetto. A tale scopo qui di seguito vengono fornite le informazioni sui princ ipali dispositivi di protezione individuale da utilizzare nei luoghi di lavoro: scarpe di sicurezza, questi mezzi protettivi presentano in generale le seguenti caratteristiche: la suola è resistente agli agenti corrosivi agli oli, al calore, e risulta antisdrucciolevole; la punta è protetta con puntale in acciaio incorporato, capace di resistere allo schiacciamento; la pianta è munita soletta interna antiperforazione, a lamella d'acciaio, capace di resistere all'azione di schegge, chiodi, trucioli metallici , ecc.; per la protezione del metatarso dall'urto di materiali ed oggetti si usano calzature alte con eventuali rinforzi d'acciaio sulla parte posteriore. Per i lavoratori che operano su pavimentazioni molto fredde (celle frigorifere, surgelati) o ardenti, le scarpe sono munite di intersuola termoisolante; elmetto, l'elmetto o casco di protezione è un copricapo rigido, resistente agli urti e leggero per proteggere il capo dai pericoli di offesa per caduta di materiali dall'alto o per esposizioni ai raggi del sole. Il materiale dell'elmetto deve essere rigido, ma anche elastico , da assorbire il colpo senza spezzarsi ; occorre una bardatura di sostegno fermamente ancorata alla calotta stessa che deformandosi sotto l'impatto di un oggetto, attutisce e assorbe il colpo attenuandone gli effetti; copricapo, tale dispositivo di protezione viene impiegato per proteggere il cuoio capelluto e per impedire che i capelli possano impigliarsi negli organi in movimento delle macchine o per motivi di igiene se l'attività e svolta in presenza di prodotti alimentari. Allo scopo possono definirsi copricapo del tipo leggero berretti, cuffie, retine con o senza visiera; guanti e manopole, per la protezione delle mani dei lavoratori che maneggiano oggetti caldi o per proteggersi contro i pericoli di tagli o, abrasioni , può essere sufficiente un normale guanto da lavoro in cuoio. Quando il rischio sia di particolare rilevanza, occorrerà un guanto protettivo che assicuri una maggiore resistenza come ad esempio del ti po a maglia metallica; per quei lavoratori che abitualmente vengono a contatto con acqua e/o detersivo o che operano a contatto con prodotti di scarto o rifiuti, è sufficiente un guanto in gomma che protegga fino a metà degli avambracci; grembiuli, per proteggere la parte del corpo esposta a spruzzi di liquidi, o proiezioni di materiale ad alta temperatura nonché a rischio di taglio (per es. macellai) si usano grembiuli che, a seconda della lavorazione, sono costituiti in cuoio, tessuto resistente al fu oco, maglia metallica ecc. Synergie Italia Agenzia per il Lavoro S.p.A 21 capi di abbigliamento in genere, non sono ammessi sul luogo di lavoro indumenti personali o abbigliamenti capaci di costituire pericolo per l'incolumità del personale: quindi non devono essere portate sciarpe e cravatte in ambienti ove esistono organi di macchine in movimento, le maniche devono essere sempre ben strette ed allacciate, non si devono indossare bracciali, anelli e orologi i calzoni non devono essere troppo lunghi, gli indumenti devono essere puliti e mai insudiciati di sostanze infiammabili quali: grasso, olio, benzina, vernici, solventi, ecc. tamponi auricolari - cuffie antirumore, servono per proteggere l'apparato uditivo dai rumori fastidiosi o dannosi durante lo svolgimento di operazioni per le quali non è pos sibile adottare alcun accorgimento tecnico risolutivo alla fonte. Tali mezzi individuali di protezione dell'udito sono obbligatori quando l'esposizione quotidiana al rumore sia superiore o uguale a 85 dBA. I tamponi auricolari sono costituiti di materiale morbido e possono essere modellati per adattarli a qualsiasi condotto auricolare; le cuffie antirumore sono considerate il mezzo migliore per la protezione dell'udito in quanto offrono un'attenuazione ottimale del rumore, le stesse normalmente pesa no circa 300 grammi ed esercitano una pressione sulle orecchie non superiore a 10 N ( 1 Kgp). protezione integrale del corpo, per proteggere il corpo dalle basse temperature (per es. cellisti) si usano indumenti a totale copertura del corpo (eskimo) imbo ttiti ed impermeabilizzati allo scopo d ridurre al minimo la dispersione del calore del corpo. protezione delle vie respiratorie, il respiratore antipolvere è composto da due parti: facciale e filtro. Esistono vari tipi di filtri: per polveri grossolane, fini ed ultrafini, per fumi e nebbie (es. vernici polverizzate ecc.). I respiratori antipolvere devono avere le seguenti caratteristiche: il facciale deve essere conformato in modo da aderire perfettamente al viso; il filtro non deve porre eccessiva resistenza al passaggio dell'aria. Con l'uso i filtri tendono ad intasarsi per la polvere trattenuta, occorrerà pertanto soffiarli con aria compressa o sostituirli. le valvoline di scarico dell'aria espirata devono funzionare perfettamente e consentire la facile ispezionabilità (nei respiratori sprovvisti di valvole d'aria espirata umida bagna il filtro che si satura di polvere); la bardatura deve consentire l'agevola regolazione per un corretto fissaggio del respiratore sul viso dell'operatore. Maschera antigas e filtro Il facciale, a differenza di quello del respiratore antipolvere copre solitamente tutto il viso, ed è munito di schermo trasparente in corrispondenza degli occhi. I filtri possono essere monovalenti, polivalenti o universali, a seconda che ser vano a trattenere uno o più gas e contrassegnati con colori diversi a seconda del tipo di gas per cui sono adatti. I filtri devono essere conservati all'asciutto e ben chiusi e non utilizzati oltre la data di scadenza indicata dal fornitore. Lo schermo trasparente, laddove richiesto dalle necessità della lavorazione, deve assicurare ampia visibilità e far sì che il facciale abbia perfetta aderenza al viso. LA MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI. Rischi e cause di infortuni connessi alla movimentazione manuale dei carichi. I rischi connessi con la movimentazione manuale dei carichi possono essere individuati in una o più delle seguenti cause: al mancato utilizzo di mezzi appropriati messi a disposizione dal datore di lavoro, in particolare attrezzature meccaniche, per evitare la necessità di una inutile movimentazione manuale dei carichi da parte degli addetti; Synergie Italia Agenzia per il Lavoro S.p.A 22 al disordine nei luoghi di lavoro e di passaggio; alla scorretta sistemazione dei bancali o di altri materiali; alla mancata osservanza delle norme di prevenzione infortuni e delle misure disposte dall'azienda ai fini della sicurezza individuale e collettiva; al compiere, di propria iniziativa, operazioni o manovre che possono compromettere la propria o la altrui sicurezza; alla distrazione, all'eccessiva stanchezza, alla scarsa riflessione o all'imprudenza. L'allegato XXXIII del D.Lgs. 81/2008 (All. 1) evidenzia alcuni elementi di riferimento che individuano la possibilità di contrarre lesioni dorso-lombari con particolare riguardo: alle caratteristiche del carico che può costituire un rischio tra l'altro dorso lombare quando è troppo pesante (Kg. 30), ingombrante, molto difficile da afferrare, in equilibrio instabile o è collocato in una posizione tale per cui deve essere maneggiato da una certa distanza dal tronco o con una torsione o inclinazione dello stesso; alle caratteristiche dell'ambiente con particolare riferimento al pavimento che non deve presentare buche o sporgenze pericolose o rischi di scivolamento; allo sforzo fisico richiesto allorquando è eccessivo, oppure comportante un movimento brusco e/o in posizione instabile; RACCOMANDAZIONI PER GLI ADDETTI ALLA MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI La movimentazione manuale dei carichi, che comprende il sollevare, deporre, spinge re, tirare, portare o postare un carico può, in determinate condizioni ergonomiche sfavorevoli, provocare, come già detto, lesioni dorso-lombari, ovvero quelle lesioni dolorose a carico delle strutture osteomiotendinee e nervovascolari a livello dorsale e/ o lombare nonchè infortuni di vario genere.. Le informazioni di seguito descritte, hanno lo scopo di fornire indicazioni utili per evitare , per quanto possibile, il verificarsi degli inconvenienti anzidetti: evitare il sollevamento manuale del carico quando è disponibile l'attrezzatura meccanica appropriata, messa a disposizione dal datore di lavoro; evitare di sollevare i carichi flettendo il tronco; evitare il trasporto a braccia quando è possibile l'uso di un mezzo meccanico adatto al tipo ed al peso del carico; evitare di spostare, tirare o trasportare carichi con le mani unte di olio o grasso; evitare, per quanto possibile, di tirare i carrelli a mano ma spingere gli stessi, specialmente se non sono muniti di timone di traino; usare, le scarpe antinfortunistiche in dotazione per la protezione dei piedi; evitare l'impiego di parti del corpo quali: gambe, braccia, testa, piedi ecc. per fare leva e/o per ottenere la forza necessaria per lo svolgimento della mansione; evitare movimenti continui e ripetitivi che sollecitano una medesima parte del corpo specialmente se trattasi della struttura dorso lombare; ridurre il peso al minimo, quando si tratta di carichi multipli della stessa specie o avente lo stesso confezionamento, in modo che i pesi da movimentare siano inferiori a 30 Kg per gli uomini, a 20 Kg per le donne e gli adolescenti e a 15 Kg per le adolescenti; nell'ipotesi che non sia possibile scomporre il peso, per rientrare nei minimi consigliati indicati al precedente punto, ricorrere all'aiuto d i più lavoratori; modificare, quando è possibile, la forma ed il volume del carico per permettere una facile presa del medesimo; Synergie Italia Agenzia per il Lavoro S.p.A 23 posizionare in modo tale che non richiedano, successivamente, una movimentazione difficoltosa comportante, ad esempio, la presa lontana del tronco o costringendo quest'ultimo a torsioni o inclinazioni pericolose; utilizzare procedure atte ad evitare movimenti bruschi e l'assunzione di posizioni instabili del corpo; segnalare, durante la movimentazione, i carichi di rilevante lungh ezza mantenendo, durante il trasporto, l'estremità anteriore in posizione elevata; non depositare carichi che ingombrano scale, impianti antincendio, mezzi di pronto soccorso o luoghi di passaggio. RACCOMANDAZIONI PER GLI ADDETTI ALLA MOVIMENTAZIONE MECCANICA DEI CARICHI Rischi connessi alla movimentazione meccanica dei carichi La sicurezza nelle operazioni di movimentazione dei carichi può essere realizzata, essenzialmente, attraverso la sinergia di tre fattori: l'uomo, il mezzo meccanico e l'ambiente di lavoro: è indispensabile attuare un'efficace prevenzione tecnica, migliorando, laddove è necessario, le condizioni di lavoro, ma occorre la collaborazione dell'uomo, il quale , consapevole che il raggiungimento di buoni risultati dipende in larga misu ra anche da lui, deve adottare un comportamento consono alla sicurezza; il mezzo meccanico deve risultare adatto alla natura, alla forma ed al volume dei carichi che deve sollevare e trasportare, nonché alle condizioni di impiego con particolare riguardo alle fasi di avviamento e di arresto del medesimo; l'ambiente di lavoro può determinare incidenti qualora lo spazio di manovra non risulti libero e sufficiente, il pavimento non sia ineguale, il piano di lavoro non sia posto su dislivelli che implicano la successiva manipolazione del carico. NORME PER IL CORRETTO USO DEI MEZZI MECCANICI Le attrezzature meccaniche utilizzate per la movimentazione dei carichi devono essere impiegate dal lavoratore secondo le seguenti modalità allo scopo di evitare il p iù possibile infortuni sul lavoro: è vietato, procedere durante il moto, all'attacco ed al distacco dei mezzi in traino; i conducenti dei mezzi di trasporto a motore, alla cessazione del servizio, devono asportare la chiave di avviamento, per evitare l'utilizzo del mezzo da parte di personale non addetto; è vietato entrare con mezzi meccanici a motore nei locali ove esiste uno specifico ed elevato pericolo di scoppio o incendio, a meno che non si tratti di mezzi appositamente idonei; i conducenti dei mezzi meccanici di sollevamento e trasporto devono sempre procedere con la massima prudenza adeguando la velocità alle caratteristiche del percorso, nel rispetto della segnaletica verticale e orizzontale, nonché tenendo sempre la destra, evitando di fare sorpa ssi specialmente in curva e dando la precedenza ai veicoli che provengono da destra; segnalare, con apposito avvisatore acustico e/o luminoso per richiamare l'attenzione delle persone che si trovino lungo il percorso per consentirne l'allontanamento specialmente durante l'attraversamento di porte, incroci, passaggi pedonali ed angoli ciechi; Synergie Italia Agenzia per il Lavoro S.p.A 24 il carico, quando particolarmente ingombrante, deve essere seguito da una seconda persona a terra che dia le opportune segnalazioni al conducente non avendo quest'ultimo una perfetta visione del percorso; evitare accelerazioni improvvise nelle fasi di partenza, le frenate brusche e le sterzate violente specialmente nei tratti in pendenza ciò al fine di non danneggiare il mezzo ed evitare un incidente per rovesciame nto del carico o ribaltamento del mezzo stesso; nel percorrere tratti in pendenza bisogna marciare in modo da assicurare la protezione del conducente garantendo la stabilità del carico che, comunque, deve essere ancorato in modo da evitarne la caduta o lo spostamento; nel transitare al di sotto di linee elettriche aeree con autogrù o con automezzi in genere aventi sagoma di ingombro che si estende notevolmente in altezza bisogna evitare avvicinamenti pericolosi alle linee di tensione con conseguenti pericoli di folgorazione; al conducente è vietato sporgersi con le parti del corpo fuori dalla sagoma del mezzo; è vietato al conducente il trasporto di persone sul mezzo o sul rimorchio trainato. Lo stesso conducente, non rispettando il suddetto divieto, si assumerebbe una grave responsabilità specialmente se la persona trasportata, a seguito di una eventuale caduta dovesse riportare delle lesioni. Il conducente ha il compito di mantenere in buono stato di conservazione e di efficienza i mezzi la lui affidati e di segnalare, a chi di dovere, guasti o inefficienze di parti del mezzo meccanico in uso; in particolare il conducente ha cura di segnalare: l'inefficienza dell'impianto frenante; il cattivo funzionamento della segnalazione acustica; l'irregolare funzionamento dello sterzo e dei dispositivi di sollevamento dei carichi; l'usura del rivestimento in gomma delle ruote e/o la scarsa pressione dell'aria dei pneumatici. Le operazioni di agganciamento dei rimorchi alle motrici devono avvenire ponendo attenzione, in modo da evitare lo schiacciamento delle mani o di altre pareti del corpo fra il timone del rimorchio e l'organo di collegamento al carrello. Il conducente non deve abbandonare in luoghi di lavoro o lungo le vie di transito, né su tratti in pendenza o nelle immediate vicinanze di porte, curve ed angoli ciechi il mezzo di trasporto a lui affidato. Al conducente è vietato trasportare un carico che superi la portata massima del mezzo di trasporto; ciò comprometterebbe l'efficienza del mezzo e la sua sta bilità. Il conducente del carrello elevatore a forche deve conoscere le portate massime trasportabili in relazione al baricentro del carico. Il trasporto dei carichi va effettuato con le forche posizionate il più possibile verso terra ed inclinate all'indietro; il carico va posto il più vicino possibile, per ragioni di stabilità, ai montanti verticali. É vietato sollevare o abbassare il carico durante la marcia allo scopo di non compromettere la stabilità del carico. Il conducente deve condurre il mezzo di trasporto nelle apposite vie di transito allo scopo di evitare di urtare con il medesimo mezzo, materiali, strutture di edifici, ponteggi, scaffalature, apparecchiature elettriche, ecc.. Synergie Italia Agenzia per il Lavoro S.p.A 25 É vietato fumare o avvicinare fiamme libere in prossimità del le batterie, specialmente durante le operazioni di ricarica, a causa del pericolo di incendio o di esplosione determinato dallo sviluppo di idrogeno dalle batterie stesse. É vietato all'operatore addetto ai mezzi meccanici di sollevamento e di trasporto, far passare i carichi sospesi sopra i luoghi per i quali l'eventuale caduta del carico costituisce pericolo; nel caso ciò non sia possibile l'operatore è tenuto a preannunciare la manovra per consentire l'allontanamento delle persone. MAGAZZINIERI ADDETTI NELLE CELLE FRIGORIFERE Per il personale addetto alla movimentazione dei carichi manualmente o con mezzi meccanici all'interno delle celle frigorifere valgono le medesime informazioni, prescrizioni , raccomandazioni e divieti indicati nei paragrafi precedenti riguardanti lo stesso argomento. Il personale che entra nelle celle frigorifere per scaricare o caricare le merci o per qualsiasi altro motivo, è obbligato a fare uso degli appositi indumenti protettivi contro il freddo, forniti sul posto dall'azienda utilizzatrice. L'eventuale inosservanza di detta prescrizione può determinare rischi di malattie da perfrigerazione che in particolare possono colpire l'apparato respiratorio e circolatorio. É necessario curare in maniera adeguata l'alimentazione che deve essere ricca di calorie, soprattutto zuccheri e grassi, rispettando rigorosamente le pause ed i turni di lavoro. É buona norma evitare di entrare nelle celle a breve distanza di tempo dalla consumazione dei pasti. Durante il lavoro nelle celle frigorifere è raccomandabile la presenza di almeno un lavoratore all'esterno della medesima . VIDEOTERMINALI Le ricerche effettuate hanno ormai comprovato che l'uso del computer munito di schermo non provoca danni all'apparato visivo. Tuttavia in caso di attività prolungata nel tempo, il VTD può causare affaticamento all'apparato visivo, specialmente quando il lavoro viene svolto in condizioni ambientali poco adatte. In assenza di una disposizione contrattuale che disciplini l'interruzione il lavo ratore ha comunque ha diritto ad una pausa di quindici minuti ogni centoventi minuti di applicazione continuativa al videoterminale. É importante infatti, che l'ambiente di lavoro sia ben aerato, ma non eccessivamente, che l'aria sia pulita da agenti inquinanti (polvere ecc.), che la temperatura e l'umidità rientrino nei parametri del comfort termo-igrometrico e che l'illuminazione dell'ambiente sia omogenea e diffusa. Per eliminare eventuali disturbi visivi quali l'abbagliamento ed i riflessi, è fon damentale che nel campo visivo non vi siano contemporaneamente aree troppo illuminate e aree troppo scure. Una illuminazione ideale si può ottenere più facilmente con la luce artificiale, oppure schermando opportunamente la luce solare con appositi tendag gi od altri sistemi idonei allo scopo. L'affaticamento visivo si manifesta con alcuni segni di modesta entità quali: arrossamento, bruciore, senso di corpo estraneo nell'occhio. L'allegato Allegato XXXIV del D.Lgs n. 81/2008 ( All. 2 ) detta le prescrizioni minime da applicare alle postazioni di lavoro con VDT e fornisce indicazioni circa il corretto impiego dello schermo, della tastiera , del piano di lavoro e del sedile . Synergie Italia Agenzia per il Lavoro S.p.A 26 Lo schermo deve essere orientabile ed inclinabile liberamente e facilmente. I caratteri devono avere una buona definizione ed una grandezza sufficiente; l'immagine sullo schermo deve essere stabile, ed esente da sfarfallamento o da altre forme d'instabilità. Lo schermo non deve avere riflessi e riverberi che possono causare molesti e. La tastiera deve essere inclinabile e dissociata dallo schermo, lo spazio davanti alla tastiera deve essere sufficiente onde consentire un appoggio per le mani e le braccia, avere una superficie opaca e senza riflessi e va posta in una posizione sot tostante lo schermo unitamente all'eventuale testo da scrivere. Il piano di lavoro deve avere una superficie poco riflettente, essere di dimensioni sufficienti e permettere una disposizione flessibile dello schermo, della tastiera, dei documenti e del materiale accessorio. Il sedile di lavoro deve essere stabile, avere altezza regolabile con lo schienale anch'esso regolabile in altezza ed inclinazione nonché un eventuale poggia piedi per coloro che ne facciano richiesta. AMBIENTE Le seguenti prescrizioni minime, concorrono a rendere più ergonomico il posto di lavoro munito di VDT: a) il posto di lavoro deve essere ben dimensionato e allestito in modo che vi sia spazio sufficiente per permettere cambiamenti di posizione e di movimenti; b) l'illuminazione generale e/o l'illuminazione specifica ( lampade di lavoro) devono garantire un'illuminazione sufficiente ed un contrasto appropriato tra lo schermo e l'ambiente, tenuto conto delle caratteristiche del lavoro e delle esigenze visive dell'utilizzatore; fastidiosi abbagliamenti e riflessi sullo schermo o su altre attrezzature devono essere evitati strutturando l'arredamento del locale e del posto di lavoro in funzione dell'ubicazione delle fonti di luce artificiale e delle loro caratteristiche tecniche; c) i posti di lavoro devono essere sistemati in modo che le fonti luminose quali le finestre e le altre aperture, le pareti trasparenti o traslucide, nonché le attrezzature e le pareti di colore chiaro non producano riflessi fastidiosi sullo schermo; d) le finestre devono essere munite di un apposito dispositivo di copertura regolabile per attenuare la luce diurna che illumina il posto di lavoro; e) il rumore emesso dalle attrezzature appartenenti al /ai posto/i di lavoro deve essere preso in considerazione al momento della sistemazione del posto di lavoro, in particolare al fine di non perturbare l'attenzione e la comunicazione verbale; f) le attrezzature appartenenti al /ai posto/i di lavoro non devono produrre un eccesso di calore che possa essere fonte di disturbo per i lavoratori; g) tutte le radiazioni, eccezion fatta per la parte visibile dello spettro elettromagnetico, devono essere ridotte a livelli trascurabili dal punto di vista della tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori; h) si deve far in modo di attenere e mantenere un'umidità soddisfacente. i) i sistemi devono fornire l'informazione in un formato e ad un ritmo adeguato agli operatori; l) i principi dell'ergonomia devono dell'informazione da parte dell'uomo. essere applicati in particolare Synergie Italia Agenzia per il Lavoro S.p.A all'elaborazione 27 In sintesi, è opportuno mantenere un'organizzazione del lavoro che eviti inconvenienti la cui apprezzabilità è essenzialmente soggettiva e, quindi, varia da individuo ad individuo. Il superamento del disagio soggettivo, può essere ottenuto, con il supporto del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione interno o esterno all'azienda utilizzatrice il quale potrà ricorrere alle linee guida della norma UNI ENI 9241 - 2 . 1994. In particolare il sistema deve prevedere che i menù di dialogo dei programmi informatici siano: a) adatti al compito; b) autodescrittivi; c) controllalbili dall'utilizzatore; d) conformi alle attese dell'utilizzatore; e) con possibilità di correggere gli errori; f) individualizzabili; g) facilmente apprendibili. SORVEGLIANZA SANITARIA PER GLI ADDETTI AI VDT I lavoratori, prima di essere addetti alle attività con VD T, qualora svolga la sua attività per almeno quattro ore consecutive dedotte le interruzioni previste dalla legge, sono sot toposti ad una visita medica per evidenziare eventuali malformazioni strutturali ed a un esame degli occhi e della vista effettuati da un medico competente. Qualora l'esito della visita medica ne evidenzi la necessità, il lavoratore è sottoposto anche ad esami specialistici. In base alle risultanze degli accertamenti i lavoratori vengono classificati in: a) idonei, con o senza prescrizioni b) non idonei. Solo i lavoratori classificati come idonei con prescrizioni ed i lavoratori che abbiano compiuto il 50° anno di età sono sottoposti a visita di controllo con periodicità almeno biennale. Quindi salvi i casi particolari che richiedono una frequenza diversa stabilita dal medico competente, la periodicità delle visite di controllo è biennale per i lavorat ori classificati come idonei con prescrizioni o limitazioni e per i lavoratori che abbiano compiuto il cinquantesimo anno di età; quinquennale negli altri casi. Il datore di lavoro fornisce a sue spese ai lavoratori i dispositivi speciali di correzione vis iva, in funzione dell'attività svolta, quando l’esito delle visite mediche ne evidenzi la necessità e non sia possibile utilizzare i dispositivi normali di correzione. PREVENZIONE DEGLI INCENDI Cause dell'incendio Le cause di incendio possono essere molteplici e spesse volte sono determinate da fattori causali difficilmente prevedibili. Buona parte degli incendi derivano da imprudenze, negligenze, errori o dimenticanze; pertanto è della massima importanza che tutto il personale si adoperi per evitare che essi si verifichino. Inoltre, i lavoratori, nell'ambito delle loro competenze e possibilità, hanno il dovere di adoperarsi direttamente in modo da reprimere un principio di incendio. Synergie Italia Agenzia per il Lavoro S.p.A 28 Nozioni sulle caratteristiche della combustione É necessario, tuttavia, che lo stesso personale sia a conoscenza : delle caratteristiche di infiammabilità delle sostanze presenti nei luoghi di lavoro; delle condizioni che possono essere causa di incendio; delle proprietà delle sostanze estinguenti; dell'azione dei mezzi antincendio e del loro impiego. La combustione è un fenomeno chimico di reazione, capace di sviluppare una notevole quantità di calore, che avviene tra una sostanza capace di bruciare, detta combustibile , ed una sostanza che reagisce con essa , detta comburente. I combustibili possono essere solidi ( legno, carta, carbone, tessuti, derrate alimentari, ecc. ), liquidi ( benzina, petrolio, oli lubrificanti, alcolici e super alcolici ecc. ) e gassosi ( idrogeno, metano , acetilene, ecc. Il comburente che solitamente reagisce con il combustibile, determinando la combustione ( l'incendio ), è l'ossigeno atmosferico. Affinché la combustione avvenga, occorre la contemporanea presenza di un combustibile, di un comburente e il calore ( o energia di innesco: fiamma, scarica elettrica, ecc.) ossia occorre che il combustibile sia portato alla temperatura di accensione. Considerato che questi tre elementi sono indispensabili alla reazione chimica della combustione, è sufficiente che venga a mancare uno di essi perché l'incendio non divampi o perché esso possa estinguersi. Le principali cause d'incendio Le più comuni e ricorrenti cause d'incendio possono essere le s eguenti: l'uso scriteriato di fiamme libere; l'utilizzo di oli od altri liquidi infiammabili per l'accensione di fiamme libere o fuochi; i fornelli le sigarette e i fiammiferi accesi; i lavori di saldatura; cortocircuiti elettrici. Le azioni preventive Oltre alla necessità di adottare ogni apprestamento di difesa contro il rischio d'incendio anche attraverso l'installazione di impianti, apparecchiature, attrezzature, prescrizioni, obblighi e divieti, è della massima importanza che tutto il persona le occupato in azienda persegua una volontà nel comportamento ed una cultura finalizzata alla lotta contro l'incendio. Come accennato precedentemente, è possibile evitare l'insorgenza di un incendio escludendo la concomitanza di uno dei tre elementi indispensabili alla reazione chimica della combustione. In tutti i luoghi ove sono presenti materiali combustibili, specie se immagazzinati in elevate quantità , occorre osservare le misure di prevenzione incendi nonché le raccomandazioni ed i divieti gli obblighi e le prescrizioni qui di seguito riportati che tutto il personale munito di senso civico e di buona educazione è tenuto ad osservare. L'estinzione degli incendi Per estinguere un incendio è necessario agire su uno dei tre elementi che c oncorrono alla reazione chimica della combustione: combustibile, ossigeno e calore ( energia di innesco ,fiamma, ecc.) L'estinzione del fuoco può quindi ottenersi: per soffocamento, impedendo all'ossigeno di mescolarsi con i vapori o gas combustibili ; Synergie Italia Agenzia per il Lavoro S.p.A 29 per raffreddamento della combustione, in modo da impedire l'evaporazione; per esaurimento del combustibile, impedendone l'afflusso o allontanandolo dal luogo dell'incendio. CLASSIFICAZIONE INCENDI Il Comitato Europeo Normalizzazione ( CEN ) ha suddiviso e classificato i fuochi a seconda dei materiali coinvolti nella combustione e più precisamente : Classe A Incendi di materiali solidi, combustibili, infiammabili, ed incandescenti come legname, carboni, carta, tessuti, pelli, gomma e derivati, rifiuti che fanno brace ed il cui spegnimento presenta particolari difficoltà. Classe B Incendi di materiali liquidi per i quali è necessario un effetto di copertura e soffocamento come alcooli, solventi, olii minerali, grassi, eteri, benzine, automezzi, ecc. Classe C Incendi di materiali gassosi infiammabili come idrogeno, metano, acetilene, butano, etilene, ecc. Classe D Incendi di sostanze chimiche spontaneamente combustibili in presenza di aria, reattive in presenza di acqua o schiuma con formazione di idrogeno e pericolo di esplosione. Classe E Incendi di apparecchiature elettriche, trasformatori, alternatori, interruttori, quadri elettrici ed apparecchiature elettriche in genere sotto tensione, per il cui spegnimento sono necessari agenti elettricamente non conduttivi. Nella tabella che segue sono riportate le sostanze estinguenti che sono indicate o controindicate per le diverse classi di incendio. Agente estinguete CLASSE D’INCENDIO B C D E Legno carta stracci ecc. A Benzina solventi alcooli olii ecc. Metano idrogeno gas in genere Sodio potassio metalli in genere Impianti elettrici Anidride carbonica SI SI SI NO SI Polvere SI SI SI SI SI Idrocarburi alogenati SI SI SI NO SI Schiuma SI SI NO NO NO Acqua SI NO NO NO NO PROCEDURA PER L'IMPIEGO DEGLI ESTINTORI PORTATILI DI PRONTO INTERVENTO Gli estintori sono apparecchi mobili di pronto intervento, di tipo portatile o carrellato, capaci di agire efficacemente su un principio di incendio. L' azionamento dell'estintore è ottenuto mediante apertura, p erforazione o rottura di un otturatore e conseguente liberazione della carica, senza manovre di capovolgimento e senza che sia necessaria la ripetizione di alcun movimento. Synergie Italia Agenzia per il Lavoro S.p.A 30 Gli organi di azionamento sono situati o tutti sulla parte superiore dell'estintore stesso, o in parte su questa ed in parte sull'estremità del tubo o della lancia. Prima di usare l'estintore bisogna accertarsi che l'agente estinguente (vedi tabella classe di incendio) sia adatto al materiale che brucia ed all'ambiente in cui si sta ve rificando l'incendio. Per un intervento efficace è necessario azionare l'estintore a distanza ravvicinata e dirigere il getto sulla base della fiamma; comunque, bisogna disporsi a distanza di sicurezza dall'incendio ed in posizione tale da non essere investiti dal fuoco, dalle fiamme o dalla proiezione di particelle incandescenti. Bisogna avere cura, di non investire con il getto altre persone. Dopo l'uso, anche parziale, bisogna provvedere alla ricarica dell'estintore, evitando così che lo stesso risulti inutilizzabile in caso di successive necessità. Verificare che l'estintore risulti appeso nel punto prestabilito e che il suo accesso non sia ingombrato da materiale che renda difficoltoso, se non addirittura impossibile il suo utilizzo PROCEDURE CHE RIGUARDANO LA LOTTA ANTINCENDIO Norme generali e provvedimenti per ridurre la probabilità dell'incendio. Sono provvedimenti che hanno per scopo la riduzione dell'insorgenza di un incendio: divieto di fumare, di usare fiamme libere e/o produrre scintille nei luoghi ove sono presenti vapori e/o gas infiammabili e combustibili solidi liquidi e gassosi; divieto d'uso di fiamme libere e di apparecchi ad incandescenza senza protezione; divieto di immagazzinare sostanze che per la loro natura e/o composizione chimica possano agire e/o interagire tra di loro dando luogo a vapori o miscele infiammabili e/o esplodenti; è vietato effettuare allacciamenti elettrici di fortuna che potrebbero dar luogo a surriscaldamento e scintille; è vietato depositare materiali davanti agli estintori portatili ed alle bocche antincendio; è vietato fare uso di acqua per lo spegnimento di incendi quando le materie con le quali può venire a contatto possono reagire aumentando notevolmente la temperatura o sviluppare gas infiammabili o nocivi; è vietato impiegare l'acqua in prossimità di conduttori e/o altre macchine ed apparecchi sotto tensione. É vietato impiegare acqua in presenza di: sostanze reagenti tipo CaC2 (carburo di calcio) che sviluppa gas di acetilene. nonché, sodio, potassio, magnesio, zinco ed alluminio che ad alte temperature sviluppano, nella reazione con l'acqua, gas infiammabili; sostanze tipo cloro e fluoro che con l'acqua reagiscono dando luogo a sostanze corrosive; sostanze come l'acido solforico, anidride acet ica che a contatto con l'acqua emettono spruzzi corrosivi; sostanze tossiche tipo cianuri alcalini con pericolo di loro dispersione nell'ambiente; gas liquefatti nocivi ed infiammabili che l'acqua farebbe evaporare; Synergie Italia Agenzia per il Lavoro S.p.A 31 parte di apparecchi che spezzati dal getto dell'acqua possono liberare sostanze nocive; apparecchiature o documenti delicati che verrebbero notevolmente danneggiati; É vietato inoltre: parcheggiare, nelle autorimesse, autoveicoli con perdite anormali di carburanti e lubrificanti; parcheggiare automezzi funzionanti a G.P.L. nelle autorimesse; impiegare stufe a gas o elettriche con resistenza in vista, stufe a cherosene, a carbone o simili, per riscaldamento negli: locali di intrattenimento, deposito materiale combustibile , ecc.; depositare insieme nello stesso locale liquidi infiammabili, gas compressi, gas disciolti o liquefatti, gas comburenti, materiale combustibile; PROCEDURE PER L' EVACUAZIONE DEI LAVORATORI IN CASO DI PERICOLO GRAVE ED IMMEDIATO Definizioni via di emergenza: percorso senza ostacoli al deflusso che consente alle persone che occupano un edificio o un locale di raggiungere un luogo sicuro; uscite di emergenza: passaggio che immette in un luogo sicuro; luogo sicuro: luogo nel quale le persone sono da considerarsi al s icuro dagli effetti determinati dall'incendio o da altre situazioni di emergenza. Il piano di evacuazione, che tiene conto delle caratteristiche dell'ambiente del numero massimo delle persone contemporaneamente presenti delle uscite di sicurezza, delle vi e di esodo ecc., contiene un sistema organizzato per lo sfollamento rapido e ordinato delle persone che occupano gli uffici , ciò allo scopo di impedire che l'evacuazione di emergenza possa trasformarsi in un movimento caotico e disastroso. Il mancato rispetto delle regole, costituenti il piano di emergenza che contiene le azioni da compiere in caso di pericolo grave ed immediato, (incendio, esplosione, fuga di gas, ecc.,), può provocare conseguenze più gravi di quelle dello stesso evento pericoloso, ciò anche a causa dello stato di emotività in cui le persone possono trovarsi. Organizzazione dell'emergenza Risorse umane L'attivazione del piano di evacuazione viene valutata da un responsabile dell'emergenza che identifica l'evento e determina le azioni da compiere. Di conseguenza, in caso di emergenza vengono, da quest'ultimo, attivate le risorse umane interne a ciò designate dal datore di lavoro dell'impresa utilizzatrice per eseguire il primo intervento. In caso di necessità saranno attivate le risorse esterne, consistenti nei servizi pubblici di soccorso competenti in materia di lotta antincendio e gestione dell'emergenza ecc. Synergie Italia Agenzia per il Lavoro S.p.A 32 MANTENIMENTO DEL PIANO DI EMERGENZA Le vie di emergenza, le indicazioni sonore e visive (allarme e cartel lonistica) devono essere sempre mantenuti in stato di continua funzionalità anche in caso di assenza dell'energia elettrica principale. Le vie e le uscite di emergenza devono consentire sia per le dimensioni che per le quantità il deflusso delle persone che occupano l'ambiente di lavoro in un luogo sicuro A tal proposito le stesse vie devono rimanere sempre sgombre al fine di raggiungere il più rapidamente possibile un luogo sicuro. I posti di lavoro devono poter essere evacuati rapidamente in piena s icurezza mantenendo la calma. Le porte munite di apertura nel verso dell'esodo qualora fossero chiuse devono poter essere facilmente ed immediatamente aperte dalle persone in caso di emergenza . COME COMPORTARSI IN CASO DI EVACUAZIONE DELL'AMBIENTE DI LAVORO COSA É IMPORTANTE CONOSCERE mantenere la calma; avvisare l'addetto al servizio di prevenzione incendi, interno all'azienda, quando si nota fumo, si avverte odore di bruciato o si nota un principio d'incendio; L'ubicazione delle scale di sicurezza indicate con la scritta luminosa EXIT ( USCITA DI EMERGENZA); fare uso dell'estintore più vicino, in caso contrario, se disponibile, versare acqua sul fuoco anche con piccoli recipienti o battere le fiamme con panni bagnati, ciò solo se trattasi di un piccolo focolaio non proveniente da una apparecchiatura sotto tensione elettrica; staccare se possibile l'interruttore generale della corrente se la fiamma si sviluppa da un apparecchio elettrico; cercare di non restare bloccati dal fumo o dalle fiamme se l'incendio aumenta di intensità; In presenza di fumo, camminare abbassati e proteggere il naso e la bocca con un fazzoletto possibilmente umido; raggiungere le scale di sicurezza e scendere in strada; non utilizzare gli ascensori per evitare di rimanere bloccati dalla mancanza di energia elettrica; riconoscere il suono della campana di allarme che si trova nell'ambiente di lavoro; Il numero di telefono per avvisare le risorse esterne, Synergie Italia Agenzia per il Lavoro S.p.A 33 PROCEDURE RIGUARDANTI IL PRONTO SOCCORSO Considerata l'importanza che riveste il soccorso immediato, a volte indispensabile per evitare danni irreparabili o complicazioni, è della massima importanza che l e persone presenti siano in grado di prestare un primo soccorso all'infortunato o a chi sia stato colpito da malore, in attesa, che riceva le cure del medico. Da ciò deriva la necessità che il personale occupato presso le aziende conosca le norme essenziali di pronto soccorso e quelle relative al comportamento da tenere in presenza di soggetti bisognosi di intervento immediato, allo scopo di evitare azioni inopportune o errate, che potrebbero arrecare danni alla vittima o aggravare la situazione. Se si presenta la necessità di prestare soccorso ad una persona infortunata occorre innanzitutto agire con prudenza, non impulsivamente né sconsideratamente eliminando se è possibile l' agente causale dell'infortunio, evitando di sottoporre il soggetto a movime nti inutili come, ad esempio, nel caso dei traumatizzati al cranio o alla colonna vertebrale. Inoltre non si devono somministrare bevande od altre sostanze, mentre si dovranno slacciare gli indumenti che possano costituire ostacolo alla circolazione e/o al la respirazione. Infine, chiunque dovrà attivarsi ai fini dell'intervento di persone o di mezzi per le prestazioni più urgenti e per il trasporto dell'infortunato al più vicino posto di pronto soccorso. Comportamento in caso di infortunio 1. non perdere la calma 2. evitare azioni inconsulte e dannose 3. allontanare le persone non indispensabili 4. prodigare le prime cure se si è in grado di farlo 5. esame dell'infortunato: 6. controllare immediatamente le funzioni vitali 7. fare un'ispezione accurata del soggetto 8. valutare la dinamica dell'incidente 9. rassicurare l'infortunato se è cosciente (soccorso psicologico) 10. evitare commenti sul suo stato anche se pare incosciente 11. chiamare il pronto intervento (118) qualora si ritenga necessario, specificando chiaramente l'indirizzo e le modalità di accesso alla struttura 12. praticare le manovre previste per l'urgenza e/o per la gravità: 13. eseguire immediatamente le manovre per la rianimazione 14. se la situazione non è urgente fare il minimo indispensabile 15. porre l'infortunato nella posizione di attesa più idonea 16. non lasciare l'infortunato da solo fino a che non verrà affidato a persone competenti 17. in caso di incidente provocato da contatto con sostanze chimiche, consegnare al medico l'imballaggio con l'etichetta della sostanza. INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE. Lo shock Lo shock è un quadro clinico caratterizzato da una insufficienza circolatoria acuta con grave carenza di ossigeno in tutti i tessuti dell'organismo. Esistono vari tipi di shock originati da molteplici cause quali ad esempio emorragie, perdite di acqua e sali, malattie cardiache, ustioni, infezioni gravi, reazioni allergiche, fratture. Synergie Italia Agenzia per il Lavoro S.p.A 34 Il soggetto si presenta pallido, sudato, freddo, ansioso, agitato, confuso, il polso è debole e con frequenza aumentata, il respiro è superficiale e frequente. Se le condizioni generali peggiorano, si può avere anche la perdita di coscienza. In ogni caso occorre che siano adottate le seguenti misure: adagiare il soggetto in posizione supina, e sollevare gli arti inferiori di almeno 20/30 centimetri rispetto alla testa; qualora si sia prodotta una violenta emorragia, che ha determinato lo stato di shock, si deve necessariamente arrestarla; tenere il paziente al caldo, coprendolo con coperte o con qualsiasi cosa possa servire allo scopo, e cercare di mantenerlo tranquillo ; nel caso si riscontrasse una frattura, sarà necessario immobilizzare la parte lesa con stecche; non somministrare liquidi di alcun genere, in particolare alcoolici, in quanto si potrebbe peggiorare la situazione; se si rendesse necessario, praticare la respirazione artificiale. Interventi di primo soccorso É opportuno distinguere due condizioni che comportano l'applicazione di norme diverse: intervento in caso di ferito in stato di incoscienza; intervento in caso di ferito in stato di coscienza. Nel primo caso, con ferito incosciente, il soccorritore deve controllare immediatamente la presenza delle pulsazioni al polso per evidenziare un eventuale arresto cardiaco. Se necessario deve ricercare le pulsazioni dell'arteria carotide o dell'arteria femorale. Se vi è un arresto del battito cardiaco deve accertarsi che le vie respiratorie siano libere, ed eseguire subito il massaggio cardiaco esterno e la respirazione " bocca a bocca". Se invece il polso è debole, frequente, il soggetto è in stato di shock e bisogna adottare le misure esposte nel relativo paragrafo. Se c'è un arresto della respirazione è necessario liberare le vie respiratorie e praticare la respirazione artificiale. In caso di emorragia si provvede all'arresto di essa mediante compressione con le mani, fasciatura compressiva oppure con laccio emostatico. É inoltre importante muovere con molta precauzione l'infortunato per non aggravare le eventuali lesioni al cranio o alla colonna vertebrale, ed è necessario preparare un piano rigido mobile ove adagiarlo per il successivo trasporto. Inoltre, eventuali fratture vanno immobilizzate. Infine, è molto importante ricordare che i rilievi e le manovre riguardanti il polso, lo stato di coscienza e l'apparato cardio respiratorio devono essere effettuati in un tempo brevissimo, in quanto un ritardo di intervento con assenza di ossigenazione del cervello oltre i quattro - cinque minuti comporta, in caso di sopravvivenza del ferito, il rischio di lesioni cerebrali irreversibili. Nel secondo caso, con ferito cosciente, il soccorritore lo deve per prima cosa rassicurare e chiedergli se e dove avverte dolore. Controllare le zone dolorose, la sensibilità e la possibilità di movimento spontaneo, tenendo presente che la perdita della motilità e della sensibilità può significare una lesione vertebro midollare. Per individuare le fratture occorre esaminare gli atteggiamenti anomali degli arti. In presenza di lesioni non bisogna tentare alcuna manovra impropria, bensì è necessario immobilizzare l'arto adoperando con fantasia e intelligenza quanto di più idoneo è disponibile. Infine, le ferite vanno fasciate o coperte con tessuti puliti per evitare eventuali infezioni ed eccessiva perdita di sangue. Synergie Italia Agenzia per il Lavoro S.p.A 35 La rianimazione cardio-respiratoria: massaggio cardiaco esterno; respirazione artificiale. Se un infortunato è in arresto cardiaco e/o respiratorio, occorre praticare tempestivamente il massaggio cardiaco esterno unitamente alla respirazione artificiale nel più breve tempo possibile. Ciò in quanto il cervello, come abbiamo già precedentemente detto, in seguito ad una mancanza di ossigeno superiore ai quattro -cinque minuti può presentare lesioni cerebrali irreversibili. Il massaggio cardiaco esterno si pratica nel seguente modo: adagiare il paziente supino su un piano rigido o sul pavimento; poggiare il palmo di una mano sulla gabbia toracica all'altezza della porzione inferiore dello sterno; mettere l'altra mano sulla prima e premere con forza in modo che lo sterno si possa abbassare dai due ai cinque centimetri; ripetere, le operazioni suddette con una frequenza di 60 -80 volte al minuto finché non si ha la ripresa del battito cardiaco e della respirazio ne; contemporaneamente è necessario e fondamentale praticare anche la respirazione artificiale in quanto, senza l'apporto di ossigeno, il massaggio cardiaco esterno risulta del tutto inutile. Nel caso in cui il soccorritore sia da solo, dovrà alterna re tre compressioni sternali ad una insufflazione d'aria. Nel caso, invece, di due soccorritori, uno provvederà al massaggio cardiaco esterno, mentre l'altro alla respirazione artificiale. La respirazione artificiale mediante il metodo "bocca a bocca" o "bocca-naso", si pratica come segue: posizionare l'infortunato sulla schiena e slacciargli eventualmente i capi di vestiario in modo da lasciare liberi collo e torace; spingere la testa il più indietro possibile e portare avanti e in alto la mandibola (in tal modo si liberano al massimo le vie respiratorie, consentendo all'aria di raggiungere con maggiore facilità i polmoni); chiudere con una mano il naso nella respirazione "bocca a bocca" e chiudere, invece, la bocca nella respirazione "bocca-naso"; applicare la bocca sulla bocca (o sul naso nella respirazione "bocca -naso") dell'infortunato dopo aver effettuato una profonda inspirazione e, quindi, soffiare con forza; lasciare, quindi, liberi bocca e naso del soggetto, in modo da consentire all'aria di uscire dai polmoni; la frequenza delle insufflazioni deve essere di venti al minuto finchè non compare il battito cardiaco e il respiro spontaneo; se nella gola o nelle vie respiratorie si è raccolta una certa quantità di sangue, muco, acqua o altro materiale, è necessario adagiare l'infortunato Synergie Italia Agenzia per il Lavoro S.p.A 36 su un fianco in posizione di sicurezza per facilitare l'espulsione del suddetto materiale, introducendo se è necessario le dita nella sua bocca; nel caso si voglia evitare il contatto diretto tra la bocca del s occorritore e quella dell'infortunato, si può praticare la respirazione artificiale interponendo un fazzoletto. Le emorragie Per emorragia si intende la fuoriuscita di sangue dai vasi sanguigni. Si possono distinguere emorragie esterne ed interne. Quelle esterne, si hanno quando il sangue proveniente da una lesione prodottasi nella parete di un vaso, fuoriesce dal corpo attraverso una ferita. Quelle interne, invece, sono caratterizzate dalla raccolta di sangue tra le maglie dei tessuti o in cavità chiuse del corpo. I vasi sanguigni interessati possono essere sia le arterie che le vene o i capillari. Ricordiamo che le arterie sono i vasi sanguigni che portano il sangue dal cuore alla periferia, mentre le vene trasportano il sangue dalla periferia verso il cuore. I capillari sono, invece, dei vasi sottilissimi che mettono in comunicazione il sistema arterioso con quello venoso. Le emorragie, generalmente sono prodotte da lesioni traumatiche dirette dei vasi o da processi patologici nei quali si vie ne ad alterare il rapporto tra la pressione del sangue e la resistenza della parete vasale, sia per un aumento locale e generale della pressione, sia per alterazioni di struttura della parete stessa che ne diminuiscono l'elasticità e la resistenza, oppure da entrambi questi fattori. Un'emorragia di tipo arterioso è riconoscibile dal colore rosso vivo del sangue fuoriuscito e dalla ritmicità dello zampillo a forte pressione; una di tipo venoso, invece, si evidenzia per il colorito rosso scuro del sangue e per la perdita continua a pressione più bassa. In caso di emorragie esterne è necessario agire tempestivamente in modo da arrestare la fuoriuscita di sangue nel più breve tempo possibile. Per prima cosa bisogna applicare sul punto sanguinante una garza sterile o, in mancanza, un fazzoletto pulito, e comprimere la ferita esercitando una pressione con il palmo della mano o con le dita. Se, però, la perdita di sangue non si arresta e la ferita interessa un arto, è necessario applicare "un laccio emostatico" posizionandolo a monte della ferita se si tratta di una arteria o a valle se, invece, è stata lesa una vena, ricordando di non lasciarlo per un tempo eccessivamente lungo, onde evitare il blocco totale della circolazione. Parlando di "laccio emostatico", si intende qualsiasi tipo di fasciatura che, esercitando una pressione, abbia la forza di chiudere i vasi sanguigni sottostanti e impedire, così, il passaggio del sangue. Si possono utilizzare come laccio strisce di tessuto, cravatte, calze, bende, in mod o che la compressione sia esercitata su una superficie abbastanza larga di cute. Non bisogna usare mai corde, fili elettrici o, peggio, fili di ferro, che potrebbero provocare seri danni nella zona in cui vengono applicati e ai tessuti sottostanti. Il laccio va applicato il più vicino possibile alla ferita e deve essere sufficientemente stretto in modo da bloccare l'emorragia. Questo blocco deve durare per circa venti-trenta minuti e, quindi, bisogna lasciare che, per qualche minuto, il sangue possa scorrere nuovamente nell'arto leso. Una prolungata interruzione della circolazione sanguigna, infatti, può causare danni irreparabili. Inoltre, si consiglia di non fare nodi al laccio emostatico che si utilizza per la compressione, perché quando si sarà intriso di sangue , potrà essere difficile allentarli. É preferibile, pertanto, stringere il laccio con un bastoncino di legno o altro materiale rigido a cui è impresso un movimento rotatorio, in modo da ottenere una progressiva e controllata tensione del laccio stesso. Quando la sede della ferita non consente l'uso del laccio emostatico o del bendaggio compressivo, è necessario comprimere con le dita o con il palmo della mano l'arteria che si trova al di sopra della ferita, che è possibile localizzar e grazie alle pulsazioni. Anossia Per anossia, o meglio ipossia, si intende una mancata o diminuita possibilità di utilizzazione dell'ossigeno da parte dell'organismo. Può essere determinata da: un abbassamento della pressione parziale dell'ossigeno nel sangue arterioso; Synergie Italia Agenzia per il Lavoro S.p.A 37 una diminuzione dell'emoglobina come, ad esempio, nei casi di anemia; un eccessivo rallentamento della circolazione sanguigna; un'incapacità dei tessuti ad utilizzare l'ossigeno, come nel corso di alcuni avvelenamenti. I primi soccorsi in questi casi devono essere molto rapidi e consistono nell'eliminare l'eventuale causa del problema respiratorio. Occorre dare subito l'allarme per l'intervento di personale qualificato e di attrezzature specifiche, quindi, si deve valutare la gravità della situazione. Bisogna posizionare il soggetto in modo tale da effettuare, se è necessario, le manovre di rianimazione. Si slacceranno gli indumenti che possono creare ostacolo alla respirazione, si estenderà al massimo la testa dell'infortunato, si sposterà la mandibola in avanti, si elimineranno eventuali corpi estranei presenti nelle vie respiratorie e, infine, si praticherà la respirazione artificiale. Asfissia Si parla di asfissia, quando alla diminuzione dell'ossigenazione è associato un aumento della concentrazione di anidride carbonica. Essa può essere determinata da ostruzione parziale o totale delle vie respiratorie come avviene, ad esempio, in caso di penetrazione di corpi estranei (sabbia, liquidi, terriccio), oggetti ingoiati (pall ine, semi, caramelle), sangue, vomito, ecc. Altre situazioni di asfissia sono date da un'immobilizzazione del torace come nei casi di schiacciamento, oppure da strangolamento od impiccamento. Anche in situazioni del genere è necessario un intervent o immediato. Se il pericolo di soffocamento è stato causato da un corpo estraneo penetrato in trachea è necessario, se si tratta di un bambino piccolo, tenerlo a testa in giù e dargli dei colpi sulla schiena in modo da favorirne la fuoriuscita. In un soggetto adulto, invece, bisogna liberare le vie respiratorie, dare dei colpi con una certa energia tra le scapole, ed eventualmente, stando al di dietro dell'infortunato, comprimere con energia la parte alta dell'addome. Eliminato il corpo estraneo, praticare la respirazione artificiale. Annegamento L'annegamento è l'asfissia conseguente alla occlusione delle vie respiratorie per la penetrazione di un corpo estraneo liquido che viene aspirato in sostituzione dell'aria. In genere, il soggetto viene a trovarsi totalmente immerso in un liquido, di solito acqua, ma non è sempre così, in quanto è sufficiente che siano immersi nel liquido la bocca ed il naso, come nel caso di individui in stato di incoscienza o di ubriachi caduti proni in strati poco profondi di acqua, per determinare l'asfissia. Per prima cosa bisogna portare fuori dall'acqua il soggetto e provocare l'espulsione del liquido entrato nelle vie respiratorie, quindi, si pratica la respirazione artificiale associata al massaggio cardiaco esterno se c'è un arresto cardio-respiratorio. Avvelenamento da gas L' avvelenamento da gas più frequente è quello causato dall'ossido di carbonio, che si trova nelle bombole di gas e che può invadere un ambiente a causa di una fuga o per combustione incompleta; inoltre, questo gas è eliminato dallo scarico dei motori degli autoveicoli. L'ossido di carbonio si lega all'emoglobina presente nei globuli rossi, impedendole di trasportare l'ossigeno verso i tessuti. Ne risulta così, un'asfissia, anche se il soggetto continua a respirare, in quanto l'azione dannosa del gas non è avvertita dalla vittima, la quale inizialmente non si rende conto del pericolo che corre. In caso di avvelenamento da gas, prima di tutto bisogna evitare di provocare esplosioni, per cu i non si devono suonare campanelli, accendere fiammiferi o luci. Occorre quindi: chiudere la chiavetta del tubo di erogazione del gas e aprire porte e finestre; portare l'infortunato all'aperto; Synergie Italia Agenzia per il Lavoro S.p.A 38 slacciare gli indumenti che creano ostacolo alla respiraz ione; praticare la respirazione artificiale; se il soggetto è in stato di incoscienza, sistemarlo in posizione di sicurezza, dal momento che l'intossicazione provoca con estrema facilità il vomito. Fratture La frattura è una soluzione di continuo, cioè un'interruzione della continuità, di un segmento scheletrico. Si possono classificare in: traumatiche e patologiche. Sono caratterizzate da: dolore, deformità del segmento osseo, tumefazione, impotenza funzionale, motilità preternaturale, cioè possibilità di movimenti non fisiologici, e crepitazione. In presenza di una frattura bisogna evitare movimenti inopportuni che potrebbero ulteriormente aggravare le lesioni. Qualora sia assolutamente necessario il trasporto dell'infortunato, si deve immobilizzare la parte lesa mediante bendaggio convenientemente imbottito. Se la frattura interessa un arto è necessario immobilizzare questo con stecche di forma e grandezza adatte, mantenendole aderenti mediante fasciatura. In mancanza di stecche, può essere utilizzato un pezzo di legno, un bastone o qualsiasi altro oggetto abbastanza rigido da poter essere impiegato come tale. Nel caso degli arti, inoltre, si possono immobilizzare facendo semplicemente fungere da sostegno il tronco, se si tratta di un braccio, oppure l'altra gamba, nel caso di un arto inferiore. Quando le fratture comunicano con l'esterno, le lesioni devono essere protette con bende sterili o, in mancanza, con fazzoletti puliti, onde prevenire l'insorgere di infezioni. Se c'è un'emorragia è necessaria l'applicazione del laccio emostatico. Le lussazioni La lussazione è la perdita permanente dei normali rapporti tra i capi articolari. É accompagnata da dolore violento, impotenza funzionale e posizione dell'arto caratteristica per ogni tipo di lussazione. In questi casi è assolutamente necessario non tentare di riportare le superfici articolari in reciproco rapporto, ma limitarsi a immobilizzare la parte e trasportare il soggetto in ospedale con la maggiore rapidità possibile . Le distorsioni La distorsione è una lesione a carico dei tessuti molli articolari che si verifica quando in un'articolazione si compiono movimenti che vanno al di là di quelli fisiologici, senza perdita di rapporto tra i capi ossei. Si ha dolore, tumefazione, limitazione nei movimenti. Bisogna immobilizzare l'articolazione con una fasciatura sufficientemente compressiva, tenendo l'arto a riposo. Nei casi meno gravi, in cui si può escludere la presenza di una frattura, applicare immediatamente un impacco freddo o, meglio ancora, del ghiaccio, mantenendo l'arto sollevato. Le ferite Si definisce ferita una soluzione di continuo recente, che interessa la pelle e le parti molli, causata da un agente traumatico. Le più comuni sono le ferite da taglio, da punta, e lacerocontuse. Ciò che va tenuto presente in simili casi è che il pericolo maggiore è costituito dalle infezioni, per cui è necessario non contaminare la ferita, procedendo alla sua pulizia e disinfezione. Le misure di pronto soccorso consistono : nel disinfettare le proprie mani prima di toccare qualunque ferita o il materiale di medicazione o, in mancanza di disinfettanti, usare acqua e sapone; lavare la ferita con acqua e sapone, servendosi di garza per allontanare eventuale terriccio, polvere, schegge, ecc. trattare la ferita con acqua ossigenata; asciugare la ferita con garza e applicarvi del disinfettante; Synergie Italia Agenzia per il Lavoro S.p.A 39 coprire con garza e appoggiare su di essa uno strato di cotone idrofilo fasciando, infine, la parte con una benda. Se la ferita è di una certa entità o se è sporca di terriccio è necessario praticare la profilassi antitetanica. Traumi Traumi cranici: sono lesioni che interessano il cranio e il cervello in seguito a sollecitazioni traumatiche violente della testa. Il traumatizzato cranico può presentare ferite al cuoio capelluto o fratture ossee perdita di sangue dalle orecchie, dal naso, dalla bocca. Nei casi più gravi, si ha perdita di coscienza, arresto cardio -respiratorio. I traumi meno violenti possono risolversi in una momentanea perdita di lucidità o in un semplice stato confusionale con eventuale presenza di cefalea, nausea e vomito. Se il traumatizzato è in stato di incoscienza, deve essere sistemato in posizione di sicurezza e se è necessario, bisogna praticare la respirazione artificiale. Non somministrare alcoolici od eccitanti e tenere sotto controllo il soggetto in quanto ad un relativo benessere, possono subentrare i segni di una lesione interna o di alterazione della coscienza. Traumi della colonna vertebrale: sono lesioni determinate da traumi che direttamente o indirettamente si ripercuotono sulle strutture che compongono la colonna vertebrale. Ogni trauma che leda questa struttura può provocare danni irreparabili al midollo spinale, compromettendo definitivamente l'attività dei muscoli posti più in basso rispetto alla lesione. Si ha dolore violento e si possono avere delle sensazioni particolari, quali formicolii, intorpidimenti. Una lesione molto grave può provocare diminuzione della sensibilità al dolore e al tatto, oppure paralisi muscolare. É importante non arrecare ulteriori danni al ferito evitando di trasformare una semplice frattura in una lesione del midollo spinale a carattere permanente. Nell'impossibilità di stabilire sul luogo dell'incidente se esistono fratture, lussazioni e, soprattutto, di precisare l'esistenza di lesioni spinali, evitare di far compiere al ferito qualsiasi movimento che possa provocare un eventuale spostamento di vertebre fratturate. Il ferito andrà adagiato su una superficie rigida utilizzando la massima prudenza per evitare di fargli piegare la colonna vertebrale. Traumi dello scheletro toracico: sono quelli che interessano il torace, provocando fratture dello sterno e delle coste. Il soggetto lamenta dolore intenso che aumenta con l'inspirazione e con la tosse. Il respiro si presenta superficiale e la cute pallida. Se non vi sono segni generali di preoccupante gravità, è utile una fasciatura circolare della base del torace. Nel caso di arresto respiratorio, occorre praticare la respirazione artificiale e continuarla per tutto il tempo necessario. Traumi del cingolo scapolare e dell'arto superiore: le lesioni più frequenti sono le lussazioni e le fratture della spalla e, in questi casi, bisogna astenersi da ogni tentativo di compiere manovre correttive quasi sempre dannose limitandosi, invece, alla semplice immobilizzazione. In caso di fratture della scapola o della clavicola, la misura immediata più opportuna è quella di appoggiare la mano dell'infortunato sul suo torace, in una posizione che gli risulti comoda, sostenendo l'avambraccio con un fazzoletto disposto a triangolo e legato attorno al collo. É poi necessario sistemare attorno al torace un bendaggio, in modo che l'arto superiore sia immobilizzato contro il torace stesso e si evitino, così, movimenti nella zona fratturata. Traumi del bacino e dell'arto inferiore: le lesioni che interessano il bacino e l'arto inferiore sono, soprattutto, fratture e lussazioni. In questi casi bisogna comportarsi con molta prudenza come di fronte alle fratture della colonna vertebrale. Evitare, dunque, manovre scorrette ed incaute e soprattutto perdite di tempo, in quanto potrebbero essere presenti lesioni viscerali gravi, specialmente quando il trauma interessa il bacino. Gli incidenti da calore Synergie Italia Agenzia per il Lavoro S.p.A 40 Colpo di calore: rappresenta un grave disturbo della termoregolazione, legato a un blocco dell'attività sudorale. Riconosce come fattori scatenanti, un'attività fisica pesante e un ambiente eccessivamente caldo-umido. Si può manifestare con insorgenza improvvisa o con segni premonitori di durata variabile, come cefalea, vertigini, spossatezza, lieve stato confusionale. Nella fase acuta, si hanno arresto dell'attività sudorale, aumento notevolissimo della temperatura corporea e gravi turbe dello stato di coscienza che possono giungere sino al coma. La cute si presenta asciutta, calda, arrossata, la temperatura corporea è elevatissima, il respiro e il polso sono frequenti, la pressione arteriosa aumentata. I riflessi appaiono ridotti e talvolta si segnala la presenza di convulsioni. L'infortunato va posto in ambiente fresco e ventilato, e alleggerito degli indumenti. Provocare rapidamente l'abbassamento della temperatura corporea con acqua fr edda e ghiaccio applicati alle ascelle, all'inguine e soprattutto sulla testa. Ventilare il corpo del soggetto in modo da aumentare la dispersione del calore. Nei casi estremi, si può arrivare ad immergere tutta la persona in una vasca con acqua fredda, fi no a quando la sua temperatura scenderà intorno ai 39° C, per evitare, continuando l'immersione, l'insorgenza di uno stato di shock. É controindicato somministrare stimolanti o narcotici. Colpo di sole: nel colpo di sole l'elemento determinante è dato dalla irradiazione diretta del capo e della colonna cervicale, che provoca una dilatazione dei vasi cerebrali con aumentato afflusso di sangue, un aumento della pressione del liquido cerebro -spinale e una compromissione dei centri nervosi. I sintomi sono prevalentemente neurologici, quali cefalea, delirio, allucinazioni, talvolta coma. Il soccorritore deve comportarsi allo stesso modo che di fronte ad un soggetto affetto da colpo di calore. Gli incidenti da freddo Assideramento: è una lesione in cui c'è un interessamento generale di tutto l'organismo da parte del freddo con abbassamento della temperatura corporea. Nelle fasi iniziali si ha brivido intenso con tremori, poi, quando la temperatura corporea scende al di sotto dei 35°C, si ha pallore e rigidità muscolare. Successivamente intorno ai 27°C, si manifesta un colorito pallido-bluastro della cute, le labbra sono violacee, c'è un rallentamento del respiro e del polso, si ha scomparsa dei riflessi e perdita di coscienza. Attorno ai 22°C è frequente la comparsa di aritmie del cuore sino alla fibrillazione ventricolare con conseguente arresto cardio-respiratorio. Come primo intervento, occorre isolare il soggetto dal freddo con vestiti asciutti e caldi, e possibilmente condurlo in un locale riscaldato. Somministrare bevande calde, preferibilmente ben zuccherate, mentre si devono evitare assolutamente gli alcoolici. Congelamento: è una lesione localizzata a una o più parti del corpo esposte senza adeguata protezione a temperature molto basse. Le dita delle mani e dei piedi, le orecchie, il naso sono generalmente le parti più esposte alla possibilità di congelamento. La cute della zona colpita inizialmente è pallida e la sua sensibilità è ridotta. Se l'azione del freddo perdura, compaiono vesciche simili a quelle prodotte da un'ustione poi, nella fase finale, si arriva alla distruzione dei tessuti. Nel prestare soccorso ad un soggetto con lesioni da congelamento è necessario preoccuparsi delle sue condizioni generali, riscaldandolo e somministrandogli bevande calde. Il riscaldamento deve essere graduale per evitare il rischio di ustioni, e la parte congelata deve essere riportata lentamente alla funzionalità con opportuni movimenti, non con massaggi violenti. Infine, tutta l'area colpita deve essere protetta con una benda o con un panno asciutto e pulito. Gli incidenti da elettricità Folgorazione: la corrente elettrica è sufficiente a provocare la morte, specialmente se la persona si trova nelle condizioni di disperdere a terra la carica elettrica , avendo mani o piedi umidi. Synergie Italia Agenzia per il Lavoro S.p.A 41 In questo caso, se la scarica elettrica attraversa la zona cardiaca, è in grado di provocare una fibrillazione ventricolare, che comporta un arresto della capacità del cuore di contrarsi efficacemente e, di conseguenza, la morte del soggetto. Nel caso la persona sia ancora in contatto con i fili della corrente elettrica, è assolutamente necessario non toccarla, per evitare di rimanere a propria volta folgorati. La prima misura da prendere è quella di allontanare l'infortunato dalla corrente elettrica o interrompendo la corrente stessa qualora ciò non sia possibile, spostandolo con l'ausilio di un bastone di legno asciutto o di una corda lanciata attorno al suo corpo. Se si ha a portata di mano un'ascia con cui poter spezzare la conduttura elettrica, occorre fare attenzione che le proprie mani siano asciutte e che lo sia anche il manico di legno dell'ascia. Una volta allontanato l'infortunato dal contatto con la corrente, è necessario: iniziare il più rapidamente possibile la respirazione artificiale; fare in modo che l'infortunato rimanga tranquillo al caldo e, se possibile, somministrargli ossigeno; curare le ustioni che si sono prodotte nei punti di ingresso e di uscita della corrente, in modo analogo a quelle di altra origine; in caso di arresto cardiaco, è necessario praticare tempestivamente il massaggio cardiaco esterno unitamente alla respirazione artificiale . Fulminazione: il fulmine è mortale se colpisce la testa, o se la scarica attraversa il corpo e passa a terra interessando il cuore e il torace. In molti casi si producono, invece, lesioni molto gravi a carico della cute, dei muscoli e delle ossa, provocate dalla violenta contrattura conseguente al fulmine. L'intervento del soccorritore sarà rivolt o alla rianimazione dell'infortunato, se la respirazione risulta interrotta, e poi alla cura delle lesioni. Le ustioni Le ustioni sono delle lesioni più o meno estese e profonde, prodotte dal calore, dall'elettricità, dalle radiazioni. Per riconoscere la gravità di un'ustione, bisogna valutare la profondità dei danni cutanei, ma soprattutto la sua estensione in superficie, in rapporto con l'età e lo stato di salute del soggetto. Quando l'estensione è superiore al 10% in un adulto e al 5% in un bambino, si hanno squilibri di carattere generale. Infatti, oltre alla distruzione dei tessuti, si ha una perdita di liquidi attraverso le lesioni della pelle, che può condurre sino allo shock, e la facile insorgenza di infezioni anche gravi. Si possono classificare in base alla profondità, in ustioni di primo, secondo e terzo grado, a cui, secondo alcuni autori, si può aggiungere un quarto grado. Nel primo grado, la lesione interessa lo strato più superficiale della pelle con arrossamento e dolore; nel sec ondo grado, si ha l'interessamento del derma con formazione di bolle, chiamate flittene; nel terzo grado, si ha la completa distruzione di tutto lo spessore della cute; nel quarto grado, si ha la carbonizzazione. Nel soccorrere un ustionato, se anche i su oi abiti hanno preso fuoco, bisogna impedire che la vittima si metta a correre in preda al panico. Soffocare, pertanto, le fiamme con una coperta, un cappotto o facendo rotolare l'infortunato per terra; togliere immediatamente di dosso solo q uegli oggetti che, surriscaldati possono continuare ad ustionare, come fibbie, orologi, catenine, bracciali, accessori di gomma o di cuoio. Non tentare, invece, di staccare gli indumenti carbonizzati e rimasti attaccati alla pelle. Se l'ustione è superficiale e poco estesa, è necessario raffreddare con rapidità la parte colpita con acqua corrente per molti minuti. Evitare nel modo più assoluto i rimedi casalinghi come olio, burro, albume d'uovo o simili, bensì utilizzare le apposite pomate e coprire con bende di garza sterile, facendo attenzione a non rompere le bolle. Se invece l'ustione è grave ed estesa, occorre avvolgere l'infortunato in panni puliti o, se possibile, sterili; non si devono toccare le lesioni per evitare eventuali infezioni e soprattutto preoccuparsi di posizionare il soggetto in modo da prevenire uno Synergie Italia Agenzia per il Lavoro S.p.A 42 stato di shock. Dopo questi primi soccorsi, occorre trasferire immediatamente l'ustionato in un centro specializzato, per le cure del caso. Quando le ustioni sono causate da sostanze chimiche, sia acide che alcaline, prendono il nome di causticazioni. In questi casi, occorre lavare abbondantemente la zona colpita, possibilmente con acqua corrente per parecchi minuti, in modo da diluire la sostanza responsabile e da rimuovere quanto sia eventualmente rimasto attaccato alla pelle . Le intossicazioni alimentari Si verificano in seguito all'ingestione di alimenti contenenti sostanze tossiche o diventate tali al momento della consumazione. Sono causate da alimenti infetti, mal conse rvati o tossici. Il sospetto di un'intossicazione alimentare diventa fondato, quando gli stessi sintomi a carico dell'apparato digerente vengono accusati in forma acuta da più persone che hanno consumato gli stessi pasti, in particolare carne, salumi, uov a, latte, gelati, conserve casalinghe. Nelle intossicazioni alimentari i sintomi sono: vomito intenso, dolori addominali, diarrea, frequentemente febbre, spossatezza, disidratazione. Nel soccorrere l'intossicato bisogna tentare di identificare gli alimenti in causa, interrogando il soggetto e le persone vicine, per ricostruire le circostanze precedenti l'incidente come, ad esempio, informazioni sull'ultimo pasto, raccolta di funghi, ecc. Non somministrare alimenti e, se non c'è vomito persistente, dare acqua per compensare le perdite di liquidi. Sorvegliare lo stato di coscienza e la respirazione, liberando le vie respiratorie da eventuali corpi estranei; in caso di arresto respiratorio, praticare la respirazione artificiale. Se il soggetto è cosciente e non presenta difficoltà alla deglutizione, tentare di fare eliminare l'alimento tossico con il vomito, nel caso in cui la sostanza è stata correttamente identificata. Ciò si potrà fare stimolando la faringe con le dita o con la somministrazione di caffè salato. In ogni caso è consigliabile trasportare urgentemente l'intossicato in ospedale. Le punture d'insetti Le punture d'insetti, quali vespe, api, calabroni, zanzare, tafani, pulci o formiche, possono essere pericolose specialmente per chi è allergic o al loro veleno, e in tal caso richiedono un tempestivo trattamento. In caso di puntura, occorre quindi estrarre immediatamente il pungiglione, facendo attenzione a non spezzarlo; applicare del ghiaccio sulla sede della puntura che, provocando vasocostrizione, si oppone alla diffusione del dolore. Qualora un individuo notoriamente allergico alla puntura di una determinata specie di insetto, venga punto ad un braccio o ad una gamba, è consigliabile applicare un laccio emostatico al di sopra del punto colpito, in modo da rallentare l'assorbimento e la diffusione del veleno. Non bisogna grattare l'area colpita, Poiché ciò non solo aumenta il pericolo di infezione, ma favorisce anche la diffusione del veleno nell'organismo. Si possono applicare localmente pomate anestetiche o antistaminiche. Le punture di insetti possono risultare letali soltanto in casi abbastanza rari, per esempio se vengono inferte nelle vene del collo, in bocca o da numerosi insetti contemporaneamente. Morsi di animali I morsi di animali provocano ferite penetranti o lacero-contuse che devono essere trattate tempestivamente con lavaggio accurato con acqua e sapone per circa 10 minuti, disinfettate con i comuni antisettici applicando, poi, un bendaggio sterile o, in mancanza di questo, un fazzoletto pulito. Dopo queste misure è necessario interpellare il medico, il quale provvederà, a seconda del caso, a somministrare antibiotici, a praticare l'iniezione antitetanica ed eventualmente a consigliare la vaccinazione antirabbica. Svenimento e vertigini Quando un soggetto sviene o è colto da vertigini occorre: adagiarlo sul letto o comunque in posizione supina; mettergli un cuscino o un altro oggetto sotto gli arti inferiori, in modo che vengano a trovarsi su un piano più elevato rispetto alla testa; Synergie Italia Agenzia per il Lavoro S.p.A 43 slacciargli il colletto o allentargli la cravatta, in modo da consentire un sufficiente apporto di aria; qualora il respiro sia lento e debole, praticare la respirazione artificiale; lasciarlo disteso finché non si è ripreso completament e e si sente bene. Convulsioni Quando una persona viene colta da convulsioni, come misura immediata occorre: fare in modo che il soggetto non rechi ulteriore danno a se stesso, per esempio battendo il capo o altre parti del corpo contro oggetti resist enti; distenderlo e lasciargli libertà di movimenti, non tentando di tenerlo fermo o di reprimere le convulsioni; slacciargli il colletto della camicia, per facilitare la respirazione; tenergli il mento sollevato in modo che l'aria possa penetrare senza difficoltà nelle vie respiratorie; se è possibile, inserire un fazzoletto ripiegato tra i denti, in modo che non possa mordersi la lingua; se ha perso conoscenza, adagiarlo su un fianco in posizione di sicurezza, assicurandosi che le vie respiratorie restino libere; in tal modo, si evita che vomito, muco o sangue finiscano nell'apparato respiratorio o che il passaggio dell'aria venga in qualche modo ostacolato; continuare ad assisterlo anche dopo che l'attacco convulsivo è cessato, poichè in molti casi ha bisogno di un certo tempo per riprendersi, per cui è opportuno rimanergli vicino finché le sue condizioni non si siano completamente normalizzate. L'occhio Ogni trauma o lesione che interessi l'occhio, le palpebre e i tessuti che li circondano, provoca con estrema facilità gonfiore, emorragie, colorazione bluastra della cute, che possono addirittura portare a una temporanea e completa chiusura dell'occhio. Applicare in questi casi una borsa di ghiaccio, per rallentare l'estendersi del gonfiore e l'ecc himosi, non tentare di aprire le palpebre che la tumefazione ha chiuso. In ogni caso, portare l'infortunato dal medico appena possibile, per verificare che non vi siano lesioni più gravi all'occhio. Anche la penetrazione di corpi estranei negli occhi, quali pulviscolo, fuliggine, piccoli insetti, polvere o schegge, particelle varie, provoca, in genere, vivo bruciore accompagnato da arrossamento e lacrimazione, oltre a disturbi visivi, se il corpo estraneo si posiziona davanti alla pupilla. É opportuno limitarsi a togliere soltanto i corpi estranei più superficiali, evitando lo strofinamento dell'occhio. Nel caso in cui non sia possibile reperire immediatamente il medico, è necessario lavare l'occhio interessato con acqua tiepida o rimuovere il corp o estraneo con un batuffolo di ovatta inumidita, eventualmente applicando poi una piccola quantità di pomata oftalmica per calmare l'irritazione. Anche le schegge debbono essere rimosse per evitare il pericolo di infezioni, facendo attenzione a non causare emorragie. La misura immediata più opportuna da prendere in caso di ferite, è quella di proteggere le lesioni con bendaggio sterile, provvedendo, quindi, al ricovero dell'infortunato nel più vicino ospedale. Synergie Italia Agenzia per il Lavoro S.p.A 44 ALLEGATO 1 Allegato XXXIII La prevenzione del rischio di patologie da sovraccarico biomeccanico, in particolare dorso lombari, connesse alle attività lavorative di movimentazione manuale dei c arichi dovrà considerare, in modo integrato, il complesso degli elementi di riferimento e dei fattori individuali di rischio riportati nel presente allegato. ELEMENTI DI RIFERIMENTO 1. Caratteristiche del carico. La movimentazione manuale di un carico può costituire un rischio di patologie da sovraccarico biomeccanico, in particolare dorso-lombari nei seguenti casi: - il carico è troppo pesante; è ingombrante o difficile da afferrare; è in equilibrio instabile o il suo contenuto rischia di spostarsi; è collocato in una posizione tale per cui deve essere tenuto o maneggiato a una certa distanza dal tronco o con una torsione o inclinazione del tronco; può, a motivo della struttura esterna e/o della consistenza, comportare lesioni per il lavoratore, in particolare in caso di urto. 2. Sforzo fisico richiesto. Lo sforzo fisico può presentare rischi di patologie da sovraccarico biomeccanico, in particolare dorso-lombari nei seguenti casi: - è eccessivo; può essere effettuato soltanto con un movimento di torsione del tronco; può comportare un movimento brusco del carico; è compiuto col corpo in posizione instabile. 3. Caratteristiche dell'ambiente di lavoro. Le caratteristiche dell'ambiente di lavoro possono aumentare le possibilità di rischio di patologie da sovraccarico biomeccanico, in particolare dorso-lombari nei seguenti casi: - lo spazio libero, in particolare verticale, è insufficiente per lo svolgimento dell'attività richiesta; il pavimento è ineguale, quindi presenta rischi di inciampo o è s civoloso il posto o l'ambiente di lavoro non consentono al lavoratore la movimentazione manuale di carichi a un'altezza di sicurezza o in buona posizione; il pavimento o il piano di lavoro presenta dislivelli che implicano la manipolazione del carico a livelli diversi; il pavimento o il punto di appoggio sono instabili; la temperatura, l'umidità o la ventilazione sono inadeguate. 4. Esigenze connesse all'attività. L'attività può comportare un rischio di patologie da sovraccarico biomeccanico, in particolare dorso-lombari se comporta una o più delle seguenti esigenze: Synergie Italia Agenzia per il Lavoro S.p.A 45 - sforzi fisici che sollecitano in particolare la colonna vertebrale, troppo frequenti o troppo prolungati; pause e periodi di recupero fisiologico insufficienti; distanze troppo grandi di sollevamento, di abbassamento o di trasporto; un ritmo imposto da un processo che non può essere modulato dal lavoratore. FATTORI INDIVIDUALI DI RISCHIO Fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente in tema di tutela e sostegno della maternità e di protezione dei giovani sul lavoro, il lavoratore può correre un rischio nei seguenti casi: - inidoneità fisica a svolgere il compito in questione tenuto altresì conto delle differenze di genere e di età; indumenti, calzature o altri effetti personali inadeguati portati dal lavoratore; insufficienza o inadeguatezza delle conoscenze o della formazione o dell’addestramento RIFERIMENTI A NORME TECNICHE Le norme tecniche della serie ISO 11228 (parti 1 -2-3) relative alle attività di movimentazione manuale (sollevamento, trasporto, traino, spinta, movimentazione di carichi leggeri ad alta frequenza) sono da considerarsi tra quelle previste all’articolo 152, comma 3. ALLEGATO 2 Allegato XXXIV REQUISITI MINIMI USO VDT Osservazione preliminare . Gli obblighi previsti dal presente allegato si applicano al fine di realizzare gli obiettivi del titolo VII. I requisiti minimi previsti dal presente allegato si applicano anche alle attività di cui all’articolo 3, comma 7. 1. ATTREZZATURE a) Osservazione generale. L'utilizzazione in sé dell'attrezzatura non deve essere fonte di rischio per i lavoratori. b) Schermo. La risoluzione dello schermo deve essere tale da garantire una buona definizione, una forma chiara, una grandezza sufficiente dei caratteri e, inoltre, uno spazio adeguato tra essi. L'immagine sullo schermo deve essere stabile; esente da farfallamento, tremolio o da altre forme di instabilità. La brillanza e/o il contrasto di luminanza tra i caratteri e lo sfondo dello schermo devono essere facilmente regolabili da parte dell'utilizzatore del videoterminale e facilmente adattabili alle condizioni ambientali. Lo schermo deve essere orientabile ed inclinabile liberamente per adeguarsi facilmente alle esigenze dell'utilizzatore. È possibile utilizzare un sostegno separato per lo schermo o un piano regolabile. Sullo schermo non devono essere presenti riflessi e riverberi che possano causare disturbi all'utilizzatore durante lo svolgimento della propria attività. Lo schermo deve essere posizionato di fronte all’operatore in maniera che, anche agendo su eventuali meccanismi di regolazione, lo spigolo superiore dello schermo sia posto un pò più in basso dell’orizzontale che passa per gli occhi dell’operatore e ad una distanza degli Synergie Italia Agenzia per il Lavoro S.p.A 46 occhi pari a circa 50-70 cm, per i posti di lavoro in cui va assunta preferenzialmente la posizione seduta c) Tastiera e dispositivi di puntamento. La tastiera deve essere separata dallo schermo e facilmente regolabile e dotata di meccanismo di variazione della pendenza onde consentire al lavoratore di assumere una posizione confortevole e tale da non provocare l'affaticamento delle braccia e delle mani. Lo spazio sul piano di lavoro deve consentire un appoggio degli avambracci davanti alla tastiera nel corso della digitazione, tenendo conto delle caratteristiche antropometriche dell’operatore. La tastiera deve avere una superficie opaca onde evitare i riflessi. La disposizione della tastiera e le caratteristiche dei tasti devono agevolarne l'uso. I simboli dei tasti devono presentare sufficiente contrasto ed essere leggibili dalla normale posizione di lavoro. Il mouse o qualsiasi dispositivo di puntamento in dotazione alla postazione di lavoro deve essere posto sullo stesso piano della tastiera, in posizione facilmente r aggiungibile e disporre di uno spazio adeguato per il suo uso. d) Piano di lavoro. Il piano di lavoro deve avere una superficie a basso indice di riflessione, essere stabile, di dimensioni sufficienti a permettere una disposizione flessibile dello schermo , della tastiera, dei documenti e del materiale accessorio. L’altezza del piano di lavoro fissa o regolabile deve essere indicativamente compresa fra 70 e 80 cm. Lo spazio a disposizione deve permettere l’alloggiamento e il movimento degli arti inferiori, nonché l’ingresso del sedile e dei braccioli se presenti. La profondità del piano di lavoro deve essere tale da assicurare una adeguata distanza visiva dallo schermo. Il supporto per i documenti deve essere stabile e regolabile e deve essere collocato in modo tale da ridurre al minimo i movimenti della testa e degli occhi. e) Sedile di lavoro. Il sedile di lavoro deve essere stabile e permettere all'utilizzatore libertà nei movimenti, nonché una posizione comoda. Il sedile deve avere altezza regolabile in maniera indipendente dallo schienale e dimensioni della seduta adeguate alle caratteristiche antropometriche dell’utilizzatore. Lo schienale deve fornire un adeguato supporto alla regione dorso -lombare dell’utente. Pertanto deve essere adeguato alle caratteristiche antropometriche dell’utilizzatore e deve avere altezza e inclinazione regolabile. Nell’ambito di tali regolazioni l’utilizzatore dovrà poter fissare lo schienale nella posizione selezionata. Lo schienale e la seduta devono avere bordi smussati. I materiali devono presentare un livello di permeabilità tali da non compromettere il comfort dell’utente e pulibili. Il sedile deve essere dotato di un meccanismo girevole per facilitare i cambi di posizione e deve poter essere spostato agevolmente secondo le necessità dell’utilizzatore. Un poggiapiedi sarà messo a disposizione di coloro che lo desiderino per far assumere una postura adeguata agli arti inferiori. Il poggiapiedi non deve spostarsi involontariamente durante il suo uso. f) Computer portatili L’impiego prolungato dei computer portatili necessita della fornitura di una tastiera e di un mouse o altro dispositivo di puntamento esterni nonchè di un idoneo supporto che consenta il corretto posizionamento dello schermo. 2. AMBIENTE a) Spazio Synergie Italia Agenzia per il Lavoro S.p.A 47 Il posto di lavoro deve essere ben dimensionato e allestito in modo che vi sia spazio sufficiente per permettere cambiamenti di posizione e movimenti operativi. b) Illuminazione L'illuminazione generale e specifica (lampade da tavolo) deve garantire un illuminamento sufficiente e un contrasto appropriato tra lo schermo e l'ambiente circostante, tenuto conto delle caratteristiche del lavoro e delle esigenze visive dell'utilizzatore. Riflessi sullo schermo, eccessivi contrasti di luminanza e abbagliamenti dell’operatore devono essere evitati disponendo la postazione di lavoro in funzione dell'ubicazione delle fonti di luce naturale e artificiale. Si dovrà tener conto dell’esistenza di finestre, pareti trasparenti o traslucide, pareti e attrezzature di colore chiaro che possono determinare fenomeni di abbagliamento diretto e/o indiretto e/o riflessi sullo schermo. Le finestre devono essere munite di un opportuno dispositivo di copertura regolabile per attenuare la luce diurna che illumina il posto di lavoro. d) Rumore Il rumore emesso dalle attrezzature presenti nel posto di lavoro non deve perturbare l'attenzione e la comunicazione verbale. f) Radiazioni Tutte le radiazioni, eccezion fatta per la parte visibile dello spettro elettromagnetico, devono essere ridotte a livelli trascurabili dal punto di vista della tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori e) Parametri microclimatici Le condizioni microclimatiche non devono essere causa di discomfort per i lavoratori. Le attrezzature in dotazione al posto di lavoro non devono produrre un eccesso di calore che possa essere fonte di discomfort per i lavoratori. 3. INTERFACCIA ELABORATORE/UOMO All'atto dell'elaborazione, della scelta, dell'acquisto del software, o allorchè questo venga modificato, come anche nel definire le mansioni che implicano l'utilizzazione di unità videoterminali, il datore di lavoro terrà conto dei seguenti fattori: a) il software deve essere adeguato alla mansione da svolgere; b) il software deve essere di facile uso adeguato al livello di conoscenza e di esperienza dell'utilizzatore. Inoltre nessun dispositivo di controllo quantitativo o qualitativo può essere utilizzato all'insaputa dei lavoratori; c) il software deve essere strutturato in modo tale da fornire ai lavor atori indicazioni comprensibili sul corretto svolgimento dell’attività; d) i sistemi devono fornire l’informazione di un formato e ad un ritmo adeguato agli operatori; e) i principi dell’ergonomia devono essere applicati in particolare all’elaborazione dell’informazione da parte dell’uomo --===ooo0ooo===-Synergie Italia Agenzia per il Lavoro S.p.A 48 INDICE Lettera consegna opuscolo informativo Introduzione Scopo e destinazione delle norme Obblighi dei lavoratori Contravvenzioni commesse dai lavoratori Codice disciplinare per i dipendenti di struttura Codice disciplinare lavoratori somministrati Informativa al personale femminile art. 11 d.lgs. 26.3.2001 n. 151 Competenze e Funzioni Definizioni Dispositivi di protezione individuale DPI Scarpe di sicurezza Elmetto Copricapo Guanti e manopole Grembiuli Capi di abbigliamento in genere Tamponi auricolari cuffie antirumore Protezione integrale del corpo Protezione delle vie respiratorie Maschere antigas e filtro La movimentazione manuale dei carichi Raccomandazioni addetti movimentazione manuale dei carichi Raccomandazioni per gli addetti alla movimentazione meccanica dei carichi Norme per il corretto uso dei mezzi meccanici Magazzinieri addetti nelle celle frigorifere Videoterminali Ambiente Sorveglianza sanitaria per gli addetti ai VDT Prevenzione degli incendi Classificazione incendi Procedura per l'impiego degli estintori portatili di pronto intervento Procedure che riguardano la lotta antincendio Procedure per l'evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave ed immediato Organizzazione dell'emergenza - risorse umane Mantenimento del piano di emergenza Come comportarsi in caso di evacuazione e cosa è importante conoscere Procedure riguardanti il pronto soccorso Comportamento in caso d’infortunio Lo shock Interventi di primo soccorso Rianimazione cardio-respiratoria Le emorragie Anossia Asfissia Annegamento Avvelenamento da gas Le fratture Le lussazioni Le distorsioni Le ferite Traumi Gli incidenti da calore Gli incidenti da freddo Gli incidenti da elettricità Le ustioni Le intossicazioni alimentari Le punture di insetti Morsi di animali Svenimento e vertigini Convulsioni Synergie Italia Agenzia per il Lavoro S.p.A Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. 2 3 4 5 5 6 11 17 19 19 21 21 21 21 21 21 21 22 22 22 22 22 23 24 24 26 26 27 28 28 30 30 31 32 32 33 33 34 34 34 35 36 37 37 38 38 38 39 39 39 39 40 40 41 41 42 43 43 43 43 44 49 L' occhio ALLEGATO 1 ( allegato XXXIII – del D.lgs 81/2008 – movimentazione manuale carichi ) ALLEGATO 2 (allegato XXXIV del D.lgs 81/2008- requisiti minimi uso VDT) INDICE Pag. Pag. Pag. Pag. 44 45 46 49 --===ooo0ooo===-- Synergie Italia Agenzia per il Lavoro S.p.A 50