Comune di Campobasso Area 2 Servizi Tributari NOTE INFORMATIVE PER IL VERSAMENTO A SALDO DELL’IMU ENTRO IL 17 DICEMBRE 2012. Come anticipato nello scorso mese di maggio con la pubblicazione dell’opuscolo informativo per il versamento in acconto dell’IMU, per il calcolo dell’imposta dovuta a saldo bisognerà tener conto delle modifiche introdotte dal Comune con l’adozione del regolamento comunale, approvato con delibera consiliare n. 10 del 9 Ottobre 2012, ma soprattutto delle aliquote fissate per l’anno 2012, approvate con delibera consiliare n. 17 del 26 Ottobre 2012. Come si ricorderà , infatti, il versamento in acconto per l’anno 2012, è stato effettuato applicando le aliquote di base e la detrazione previste dall’art. 13 del decreto legge 6 Dicembre 2011, n. 201, convertito nella legge 22 Dicembre 2011, n. 214, stabilite nella misura dello 0,4 per cento per l’abitazione principale e per le relative pertinenze e dello 0,76 per cento per gli altri immobili. REGOLAMENTO Il regolamento comunale per l’applicazione dell’imposta, ha sostanzialmente mantenuto invariata la disciplina del tributo come approvata dal decreto legge 6 Dicembre 2011, n. 201 esercitando solo la facoltà di riconoscere la destinazione di abitazione principale all’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che non risulti locata. Pertanto all’immobile che presenti tale caratteristica sarà applicata l’aliquota prevista per abitazione principale nonché la detrazione stabilita dal regolamento. Ulteriori agevolazioni ed esenzioni sono esclusivamente quelle stabilite dal decreto legge 6 Dicembre 2011, n. 201. Si richiama in particolare l’attenzione sull’esenzione prevista dall’art.7 comma 1 lettera i) del D.Lgs. 504/1992 per gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all’art. 87, comma 1 lettera c) del T.U.I.R., destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all’art. 16 lettera a) della legge 20.5.1985, n. 222 (attività di religione o di culto). Come chiarito dalla Corte Costituzionale (ordinanze n. 429/2006 e 19/2007), l’esenzione in parola può essere riconosciuta solo a favore degli enti non commerciali, possessori di fabbricati, che ne facciano direttamente uso per lo svolgimento delle attività elencate nella art.7 comma 1 lettera i) del D.Lgs. 504/1992. Il regolamento comunale ha altresì confermato che non si eseguono versamenti per importi inferiori a €. 12,00. A tal fine si precisa che l’importo di €. 12,00 è riferito al versamento complessivamente dovuto dal contribuente e non all’imposta dovuta per la singola unità immobiliare. Pertanto si ricorda che eventuali versamenti non eseguiti in acconto per importo inferiore a €. 12,00, andranno effettuati per l’intero importo con il versamento a saldo. Esempio: Calcolo acconto di Giugno: Immobile di categoria A/2 con rendita catastale di Rivalutazione del 5 % Applicazione del moltiplicatore 160 previsto per la la categoria catastale A/2 (330,75 x 160) Aliquota dello 0,4 per cento Detrazione spettante per abitazione principale Acconto dovuto : (11,68:2) non versato perché inferiore al minimo di €. 12,00 Calcolo imposta da versare a saldo: Immobile di categoria A/2 con rendita catastale di Rivalutazione del 5 % Applicazione del moltiplicatore 160 previsto per la la categoria catastale A/2 (330,75 x 160) Aliquota dello 0,5 per cento Detrazione spettante per abitazione principale Saldo dovuto entro 17 Dicembre 2012 (imposta complessivamente dovuta €. 64,60 – acconto versato €. 0,00) €. 315,00 15,75 €. 330,75 52.920,00 €. 211,68 (imposta lorda annua) €. 200,00 €. 11,68 (imposta netta annua) €. 5,84 €. 315,00 15,75 €. 330,75 52.920,00 €. 264.60 (imposta lorda annua) €. 200,00 €. 64.60 (imposta netta annua) €. 64.60 Il modello F24 andrà così compilato: ALIQUOTE Il comune di Campobasso con deliberazione consiliare n. 17 del 26 Ottobre 2012, ha stabilito le aliquote per l’anno 2012 nella misura dello 0,5 per cento per l’abitazione principale e per le relative pertinenze e dell’ 1,06 per cento per gli altri immobili. Pertanto, il versamento a saldo dell’imposta dovrà essere effettuato calcolando l’importo complessivamente dovuto per l’intero anno con conguaglio sulla prima rata, sulla base delle aliquote sopra riportate. Esempio: Contribuente possessore di un’abitazione ove risiede anagraficamente con i familiari tra i quali due figli di età non superiore a ventisei anni: Immobile di categoria A/2 con rendita catastale di Rivalutazione del 5 % Applicazione del moltiplicatore 160 previsto per la la categoria catastale A/2 (997,50 x 160) Aliquota dello 0,5 per cento Detrazione spettante per abitazione principale Detrazione spettante per due figli di età inferiore a ventisei anni Primo acconto versato a Giugno con applicazione dell’aliquota di base dello 0,40 per cento così determinato Applicazione del moltiplicatore 160 previsto per la la categoria catastale A/2 (997,50 x 160) Aliquota dello 0,4 per cento Detrazione spettante per abitazione principale Detrazione spettante per due figli di età inferiore a ventisei anni Primo acconto versato entro il 18 Giugno (€. 338,40 : 2) Saldo dovuto entro 17 Dicembre 2012 (imposta complessivamente dovuta €. 498,00 – acconto versato €. 169,20) €. 950,00 47,50 €. 997,50 159.600,00 €. 798,00 (imposta lorda annua) €. 200,00 €. 100,00 €. 498,00 (imposta netta annua) 159.600,00 €. 638,40 (imposta lorda annua) €. 200,00 €. 100,00 €. 338,40 (imposta netta annua) €. 169,20 €. 328,80 Si ricorda che nel campo del modello F 24 “rateazione/mese rif.” va riportato il codice 0101 e va barrata la casella versamento a saldo. Il modello F24 andrà così compilato: Si ricorda che il comma 11 dell’art. 13 del più volte citato decreto legge 6 Dicembre 2011, n. 201, ha disposto di riservare allo Stato la quota d’imposta pari alla metà dell’importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell’abitazione principale e delle relative pertinenze, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale, l’aliquota di base (0,76 per cento). In buona sostanza, si dovrà versare in favore dello Stato la quota d’imposta pari allo 0,38 per cento, come peraltro già accaduto in occasione del versamento in acconto. Di conseguenza l’aliquota determinata da questo Comune, pari all’1,06 per cento, dovrà essere utilizzata in misura pari allo 0,38 per cento per il calcolo del versamento in favore dello Stato e la differenza, pari allo 0,68 per cento, per il calcolo del versamento in favore del Comune. Anche in questo caso, il versamento a saldo dell’imposta dovrà essere effettuato calcolando l’importo complessivamente dovuto per l’intero anno con conguaglio sulla prima rata. Esempio: Immobile di categoria C/1 con rendita catastale di Rivalutazione del 5 % €. 1.450,00 72,50 €. 1.552,50 Applicazione del moltiplicatore 55 previsto per la la categoria catastale C/1 (1.552,50 x 55) 83.737,50 Aliquota dello 1,06 per cento €. Quota da versare in favore del Comune (imponibile 83.737,50 x 0,68 per cento) Quota da versare in favore dello Stato (imponibile 83.737,50 x 0,38 per cento) €. 569,41 Acconto versato a Giugno con applicazione dell’aliquota di base dello 0,76 per cento così determinato Applicazione del moltiplicatore 55 previsto per la la categoria catastale C/1 (1.552,50 x 55) 887,62 (imposta annua) €. 318,21 83.737,50 Aliquota dello 0,76 per cento Acconto Giugno (€. 636,41 : 2) €. 636,41 (imposta annua) €. 318,20 Quota in favore del Comune (€. 318,21 : 2) Quota in favore dello Stato (€. 318,21 : 2) €. 159,10 €. 159,10 Saldo da versare in favore del Comune (€ 569,41 - €. 159,11 versati in acconto a giugno) €. Saldo da versare in favore dello Stato (€ 318,21 - €. 159,11 versati in acconto a giugno) €. 159,10 409,90 Il modello F24 andrà così compilato: Lo stesso immobile è stato invece posseduto fino al 10 Luglio. L’imposta dovuta a saldo sarà così determinata: Immobile di categoria C/1 con rendita catastale di Rivalutazione del 5 % €. 1.450,00 72,50 €. 1.552,50 Applicazione del moltiplicatore 55 previsto per la la categoria catastale C/1 (1.552,50 x 55) 83.737,50 Aliquota dell’ 1,06 per cento €. 887,62 (imposta annua) Imposta dovuta per il periodo di possesso di sei mesi (si rammenta che il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero; nel caso in esame il possesso si è protratto fino al 10 Luglio e pertanto il mese di Luglio non andrà computato) €. 443.81 (imposta dovuta) Quota da versare in favore del Comune (imponibile 83.737,50 x 0,68 per cento per sei sei mesi di possesso) Quota da versare in favore dello Stato (imponibile 83.737,50 x 0,38 per cento per sei mesi di possesso) Acconto versato a Giugno con applicazione dell’aliquota di base dello 0,76 per cento così determinato Applicazione del moltiplicatore 55 previsto per la la categoria catastale C/1 (1.552,50 x 55) €. 284,71 €. 159,10 83.737,50 Aliquota dello 0,76 per cento Acconto Giugno (€. 636,41 : 2) €. 636,41 (imposta annua) €. 318,20 Quota in favore del Comune (€. 318,21 : 2) Quota in favore dello Stato (€. 318,21 : 2) €. 159,10 €. 159,10 Saldo da versare in favore del Comune (€ 284,71 - €. 159,11 versati in acconto a giugno) €. 125,61 Saldo da versare in favore dello Stato (€ 159,11 - €. 159,11 versati in acconto a giugno) €. 0,00 Il modello F24 andrà così compilato: DICHIARAZIONE Con l’istituzione del nuovo tributo, le disposizioni inerenti all’obbligo dichiarativo, hanno richiesto la predisposizione di un apposito modello di dichiarazione, giusto quanto disposto dal comma 6 dell’art. 9 del decreto legislativo 14 Marzo 2011, n. 23. Tuttavia, il comma 12/ter dell’art. 13 del decreto legge 6 Dicembre 2011, n. 201, istitutivo della nuova imposta, ha stabilito che mantengono la loro validità le dichiarazioni presentate ai fini ICI, in quanto compatibili. In via preliminare si fa rilevare pertanto che nell’individuazione delle fattispecie per le quali è rimasto l’obbligo dichiarativo, valgono le disposizioni per la dichiarazione ICI, stabilite dal comma 53 dell’art. 37 del decreto legge. 4.7.2006 n. 223, convertito in legge 4.8.2006 n. 248, e pertanto non vi è più obbligo di dichiarazione quando le modificazioni soggettive ed oggettive che danno luogo ad una diversa determinazione dell’imposta derivano da atti per i quali sono applicabili le procedure inerenti al Modello Unico Informatico (MUI), utilizzato dai notai per effettuare, con procedure telematiche, la registrazione, la trascrizione, l’iscrizione e l’annotazione nei registri immobiliari e la voltura catastale di atti relativi a diritti sugli immobili. Valgono altresì le disposizioni impartite con l'art. 15 comma 2 della legge 18 ottobre 2001 n. 383, inerenti alle successioni aperte a partire dal 25 ottobre 2001 (data di entrata in vigore della legge 383) per le quali gli eredi e i legatari che abbiano presentato la dichiarazione di successione contenente beni immobili non sono obbligati a presentare la dichiarazione di variazione ai fini IMU. Di conseguenza, per quanto attiene ai casi in cui si deve presentare la dichiarazione IMU, si rimanda alle istruzioni contenute nel modello di dichiarazione approvato con decreto ministeriale 30 Ottobre 2012, disponibile presso l’Ufficio Tributi del Comune nonché sul sito www.comune.campobasso,it ove è anche disponibile una versione compilabile del modello. Ai sensi del comma 12/ter dell’art. 13 del decreto legge 6 Dicembre 2011, n. 201, la dichiarazione deve essere presentata entro novanta giorni dalla data in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio ovvero sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi a condizione che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi già dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell’imposta dovuta. Per gli immobili per i quali l’obbligo dichiarativo è sorto dal 1° Gennaio 2012, la dichiarazione deve essere presentata entro il prossimo 30 novembre (salvo ulteriori proroghe attualmente all’esame del Parlamento). Tuttavia, se l’obbligo dichiarativo è sorto in data successiva al 3 settembre 2012 la dichiarazione dovrà essere presentata entro i successivi 90 giorni. Per informazioni Comune di Campobasso – Ufficio Tributi – Piazza Cuoco 22 Campobasso – Tel. 0874405449 – 0874405567 – 0874405556 – 0874405515 – Fax 0874317238 – e-mail [email protected] Sportello aperto al pubblico nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 10,30 alle ore 12,30; martedì e giovedì dalle ore 16,00 alle ore 17,30.