DOCUMENTI
GLI AVVOCATI E LA STORIA
MARIO PAGANO
Francesco Mario Pagano nacque a Brienza, in Lucania, nel
1748. Morì a Napoli, sul patibolo, nel 1799.
È di qualche anno fa (un anno prima della morte), la ricorrenza
del suo ritorno a Napoli in seguito alla proclamazione della
Repubblica Partenopea.
Entrato a far parte del governo provvisorio e del comitato
legislativo, presentava il progetto di costituzione della Repubblica.
Una svolta fatale, per la vita di questo ardente assertore della libertà
e dell'uguaglianza, che doveva condurlo al patibolo di lì a qualche
mese, nella piazza del mercato a Napoli in una livida giornata di
ottobre, quando sembrò che lo splendore del Golfo si fosse spento,
ammantando di lugubre tristezza le strade e le piazze mentre si
andava snodando il drappello dei condannati a morte.
Il nome di Mario Pagano è legato indissolubilmente al processo
contro i rei di Stato del 1794, imputati di congiura contro i Borboni.
Con una citazione a stampa, trovata da Benedetto Croce nella
Biblioteca di San Martino a Napoli, si ordinava a 32 persone
accusate come correi o complici di comparire il giorno 26 giugno
alle ore 13,00 nel Palazzo della Vicaria e nella Camera della Corda
Segreta, perché fossero presenti, sotto giuramento e sotto tortura,
all'atto di accusa contro di essi formulata da parte di 14 carcerati
confessi, pentiti si direbbe oggi. Molti avvocati ai quali fu rivolta la
richiesta di difendere gli imputati, rifiutarono, temendo le reazioni
dei Borboni e, particolarmente, della Regina Maria Carolina. Mario
Pagano si offerse di difendere gli accusati e presto cominciò la sua
persecuzione.
Nel giorno della celebrazione del giudizio, nell'area triste e
grigia del Palazzo della Vicaria Vecchia, vi era molta folla.
Mario Pagano si levò a parlare. Potete voi – disse – condannare
il pensiero ? Egli difendeva tre giovani patrioti, suoi discepoli:
Vincenzo Vitaliani, Vincenzo Galiani ed Emanuele De Deo,
condannati a morte. La stessa sorte sarebbe toccata al loro Maestro.
Giuseppe Poerio, patriota anch'egli e suo compagno di cella fino
all'ora estrema, avrebbe narrato: l'uscio della prigione si dischiuse
con strepito e tumulto, i giustizieri vennero dentro. Uno di loro,
dall'aspetto torvo e feroce, esclamo: Francesco Mario Pagano ! tutti
ci alzammo in piedi e scuotendo le nostre catene emettemmo un
lungo e doloroso gemito. Eccomi – egli disse - sono nelle vostre
mani. E, abbracciando tutti e soffermandosi sulla soglia aggiunse:
Amici e patrioti, addio. Di me non piangete perché io vado incontro
alla vita e alla libertà: la morte, inevitabile per tutti, per noi è
gloriosa. Non dubito dei risultati fecondi del sangue che versiamo.
Forse altre generazioni di vittime e di carnefici si succederanno, ma
l'Italia è sacra e sarà eterna.
Ispirandosi alla concezione filosofica di Gianbattista Vico, il
grande illuminista napoletano, Mario Pagano era insorto contro la
tortura affermando: l'efferatezza non è un mezzo compatibile di lotta
nel cammino per il trionfo della civiltà. E contro la massima
dominante dei suoi tempi, in atrocissimi licet jura trasgredi, formulò
una massima diametralmente opposta: più grave è il delitto e più
grave e convincente deve essere la prova, più scrupolosa l'indagine
giacché nei delitti più atroci la presunzione della reità dei cittadini
decresce, non aumenta.
Le sue opere penali, pubblicate rispettivamente nel 1787, nel
1803 e nel 1806 sono: Considerazioni sul processo criminale. La
logica dei probabili. Principi del codice penale. In una ristampa
apparsa a Lugano – tipogr. di G. Ruccia e Comp. – nel 1837 sotto il
titolo Opuscoli sopra il Diritto Penale di Francesco Mario Pagano
si leggono queste fondamentali affermazioni: più esatta, più bella
definizione della legge, dar non si può di quella che ne dà Cicerone,
nei suoi divini libri delle leggi. La legge – egli dice – è la ragione
universale di Dio, nella quale partecipano gli uomini e gli esseri
ragionevoli; la quale vieta le cose che non debbonsi fare, e comanda
quelle le quali hansi a fare. La legge dunque comprende diritti ed
obbligazioni. Descrive i diritti, addita le azioni vietate che sono i
delitti e dimostra le obbligazioni che sono gli uffici e i
doveri………..Or il diritto pubblico, raggirandosi principalmente a
mantenere la pubblica tranquillità e l'ordine sociale, si può in tre
parti dividere. La prima comprende la descrizione dei magistrati e
le loro funzioni. La seconda abbraccia le leggi economiche e quelle
di educazione. La terza finalmente il diritto criminale il quale
principalmente è diritto a stabilire la pubblica tranquillità ch'è il
principale oggetto della società.
a cura di
MARIA ANTONIETTA STECCHI DE BELLIS (*)
*
(*) Maria Antonietta Stecchi de Bellis, laureata in giurisprudenza, già assistente
nell'Università di Bari, si occupa di ricerca storica. È autrice di varie pubblicazioni, fra le altre: «
Storie di banche e banchieri » (Bari 1980); « Il sogno di Isabella », « un itinerario della memoria
fra le donne del Rinascimento » (Fasano 1991) che, presentato da Cosimo D. Fonseca, Accademico
dei Lincei, ha meritato l'assegnazione del premio speciale del Centro Culturale Firenze–Europa in
quanto « il libro costituisce un confine fra la narrativa e la storia e pertanto va giudicato fuori
concorso, pur presentando una singolare carica di interessi umani e sociali ». Dal 1975 si dedica
alla ricerca nel campo dell'Avvocatura, curando la pubblicazione di « Toghe d'Italia (Bari 1979);
« Prefazioni » (Fasano 1978) di Alfredo De Marsico; « Il sole tramonta sul tavolo di questa Corte
di Assise » di A. De Marsico (Fasano 1989).
La dott.ssa Stecchi de Bellis ci ha già dato la Sua collaborazione (n. 4/2002 « La pena di
morte »; e n. 2/2003 « Le costituzioni federiciane »)
NOTIFICAZIONI IN BUSTA CHIUSA
D.LS. 30 GIUGNO 2003 N. 196
(in suppl. ord. n. 123 G.U. n. 174 del 29 luglio 2003:
Codice in materia di protezione dei dati personali)
ART. 174
…omissis….
Comma 13: all'art. 148 del codice di procedura penale sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) il comma 3 è sostituito dal seguente:
3. L'atto è notificato per intero, salvo che la legge disponga altrimenti, di
regola mediante consegna di copia al destinatario oppure, se ciò non è possibile,
alle persone indicate nel presente titolo. Quando la notifica non può essere
eseguita in mani proprie del destinatario, l'ufficiale giudiziario e la polizia
giudiziaria consegnano la copia dell'atto da notificare, fatta eccezione per il caso
di notificazione al difensore o al domiciliatario, dopo averla inserita in busta che
provvedono a sigillare trascrivendovi il numero cronologico della notificazione e
dandone atto nella relazione in calce all'originale e alla copia dell'atto;
b) dopo il comma 5 è aggiungo il seguente:
5 bis. Le comunicazioni, gli avvisi ed ogni altro biglietto o invito
consegnati non in busta chiusa a persona diversa dal destinatario recano le
indicazioni strettamente necessarie.
Comma 14. All'art. 157 comma 6 del codice di procedura penale le parole:
« è scritta all'esterno del plico stesso » sono sostituite dalle seguenti: « è
effettuata nei modi previsti dall'art. 148 comma 3 ».
Comma 15. All'art. 80 delle disposizioni di attuazione del codice di
procedura penale, approvate con D.lgs 28 luglio 1989 n. 271, il comma 1 è
sostituito dal seguente:
1. Se la copia del decreto di perquisizione locale è consegnata al portiere o
a chi ne fa le feci, si applica la disposizione di cui all'art. 148 comma 3 del
codice.
Comma 15. Alla legge 20 novembre 1982 n. 890 sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'art. 2 primo comma è aggiunto, infine, il seguente periodo: « sulle
buste non sono apposti segni o indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto
dell'atto;
b) all'art. 8, 2 comma, 2 periodo, dopo le parole: « l'agente postale rilascia
avviso » sono inserite le seguenti: « in busta chiusa, del deposito ».
***
A questo punto sovviene lo scritto del Prof. Mario Pisani apparso su «
L'INDICE PENALE » del 1969 (pag. 283) dal titolo « Notificazioni in busta
chiusa », scriveva Pisani:
Anche i ragazzi di scuola che hanno tratto profitto dal corso di educazione
civica sanno che la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di
comunicazione rappresenta un bene inviolabile: un bene, per essere più precisi, la
cui limitazione può avvenire « soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria
con le garanzie stabilite dalla legge » (art. 15 Cost.)
È un po' meno noto, invece, che il primo a non rispettare questa norma è
proprio lo Stato, quando consente che gli ufficiali giudiziari compiano le
notifiche di atti in materia penale e civile a mani dei portieri: una categoria alla
quale, da un canto i contratti collettivi raccomandano di « mantenere la più
assoluta discrezione sulla vita familiare e sulle condizioni economiche del
proprietario e degli inquilini e su quanto altro li riguarda », e, d'altro canto, l'art.
113 comma II del regolamento per l'esecuzione del T.U. delle leggi di pubblica
sicurezza (r.d. 6 maggio 1940 n. 635) fa obbligo di corrispondere « ad ogni
richiesta dell'autorità di P.S. » e di « riferire ogni circostanza utile ai fini della
prevenzione generale e della repressione dei reati ».
Orbene: si pensi quale rischio comporti, con buona pace dei contratti
collettivi, la notifica a mani del portiere, per esempio, di un mandato di
comparizione (che fra l'altro deve contenere, come stabilisce l'art. 264 c.p.p. « un
cenno sommario del fatto con l'indicazione dell'art. di legge che lo prevedono »)
ovvero, in materia civile — che non è certo da trascurarsi — cosa rappresenti la
notifica, in pari modo, di un ricorso per separazione consensuale.
Fare appello, in casi come questi, « alla più assoluta discrezione » della
benemerita categoria di cui si diceva, sembra piuttosto temerario. Comunque —
ed è quel che più conta — tutto ciò non è in armonia con il citato disposto
costituzionale e neppure con quell'altro (art. 27 comma II) secondo cui «
l'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva », per non
dire della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (art. 6 n. 2 e art. 8).
A questo proposito Pisani si riferisce al diverso avviso della Cassazione
penale del 1962 che ebbe a dichiarare manifestamente infondata l'eccezione di
incostituzionalità della disciplina delle notificazioni. Orientamento che non ebbe
a trovare molti seguaci: Pisapia (il segreto istruttorio nel processo penale, 1960);
Carnelutti (verso la riforma del processo penale 1963); Pietro Fredas
(nell'ambito della commissione ministeriale presieduta da Carnelutti per la
riforma del codice di procedura penale 1962); Nuvolone (criteri direttivi per una
riforma del processo penale 1965); tutti indirizzati alla più rigorosa tutela dei
destinatari delle predette notificazioni.
Dopo aver elencato minuziosamente tutto quanto ne è seguito, sempre nel
tentativo di realizzare criteri di elementari civiltà in proposito, Pisani concludeva
« ci limitiamo a sottoporre al futuro legislatore un pro-memoria che, atteso
quanto sopra, non sembra superfluo, tanto più che, a venire in gioco è con la
segretezza di ogni forma di comunicazione, uno di quei « diritti inviolabili
dell'uomo » che non per nulla la Costituzione (art. 2) ha voluto che venissero
riconosciuti e garantiti ».
***
Il « pro-memoria » c'è stato, ma la memoria è stata lunga trentacinque anni.
Dunque, pur plaudendo al legislatore di oggi, non possiamo intonare il goliardico
« gaudeamus igitur juvenes dum sumus »!
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