CITTÀ di SAVONA
REGOLAMENTO DI
POLIZIA URBANA
ADOTTATO DAL CONSIGLIO COMUNALE CON DELIBERAZIONE N. 125 DELL’11
MAGGIO 1953
APPROVATO DALLA GIUNTA PROVINCIALE AMMINISTRATIVA COL N. 4670 DEL
10 GIUGNO 1953
INTEGRATO DAL CONSIGLIO COMUNALE CON DELIBERAZIONE N. 10 DEL 3
FEBBRAIO 1968
MODIFICATO DALLA GIUNTA MUNICIPALE CON DELIBERAZIONE N. 457 DEL 31
MARZO 1982
MODIFICATO DAL CONSIGLIO COMUNALE CON DELIBERAZIONI:
• N. 329 DEL 21 MARZO 1990
• N. 5 DEL 26 GENNAIO 1996
• N. 19 DEL 27 APRILE 2001
• N. 27 DEL 5 APRILE 2002
• N. 21 DEL 14 APRILE 2009
INDICE
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo
Articolo
Articolo
Articolo
Articolo
Articolo
Articolo
Articolo
Disciplina della polizia urbana
Facoltà degli agenti di polizia municipale
Sequestri
Contravventori non identificati
Stemma civico
Suolo e luogo pubblici
Concessione di suolo pubblico
Pulizia delle vetrine
1
2
3
4
5
6
7
8
TITOLO II
CAPO I
PULIZIA E DECORO DELLA CITTA’
PULIZIA
Articolo
Articolo
Articolo
Articolo
Articolo
Articolo
Articolo
Articolo
Articolo
Articolo
Articolo
Articolo
Articolo
Articolo
9
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19
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22
Articolo
Articolo
Articolo
Articolo
23
24
25
26
Articolo
Articolo
Articolo
Articolo
27
28
29
30
Nettezza del suolo pubblico
Obblighi dei concessionari di suolo pubblico
Commercianti ambulanti
Carico e scarico di merce
Trasporto di cose polverose
Demolizioni
Pubbliche discariche
Pubblici condotti, fossi e canali
Portici, cortili e scale
Portici e marciapiedi
Sbattimento di tappeti e simili
Getto di opuscoli
Battitura della lana
Segamento e spaccamento della legna –
utilizzazione altri materiali
Tosatura, ferratura e pulitura degli animali
Foraggiamento degli animali (soppresso)
Custodia degli animali domestici
Lavatura e riparazione dei veicoli e degli
autoveicoli
Casse e vasi di fiori
Animali
Abbandono di animali
Trasporto di panni sporchi
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14
15
15
CAPO II
DECORO
Articolo
Articolo
Articolo
Articolo
Articolo
Articolo
Articolo
Articolo
31
32
33
34
35
36
37
37-bis
Articolo
Articolo
Articolo
Articolo
Articolo
Articolo
Articolo
Articolo
Articolo
Articolo
Articolo
38
38-bis
39
40
41
42
43
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45
46
47
Facciate delle case, scale, portici e serramenta
Cura degli edifici
Depositi nelle proprietà private
Lavori sul suolo pubblico
Lavatura della biancheria
Sciorinamento della biancheria
Contenitori e recipienti con rifiuti
Rimozione forzata dei veicoli –
riavvolgimento tende
Viali e giardini pubblici
Verde urbano pubblico e privato
Vasche, peschiere, fontane
Danni alle peschiere, ai lavatoi e simili
Bestie macellate
Decenza personale
Bisogni fisiologici
Proprietà privata
Artigiani
Odori molesti
Casse mortuarie e trasporti funebri
TITOLO III
CAPO UNICO
TRANQUILLITA’
TRANQUILLITA’
Articolo
Articolo
Articolo
Articolo
Articolo
Articolo
Articolo
Articolo
Articolo
Articolo
Articolo
Articolo
Articolo
Chiusura delle porte e saracinesche
Suonatori ambulanti e simili
Festival – uso di megafoni ed altoparlanti
Assembramenti e comitive
Carico e scarico di merci che causano rumore
Trasporto di lastre, verghe, spranghe metalliche
Schioccamento della frusta
Detenzione di cani od altri animali
Esercizio di mestieri, arti, industrie
Impianto di macchinari
Funzionamento di motori
Rumori nelle private abitazioni
Rumori notturni
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29
29
29
29
30
30
30
31
Articolo 61
Articolo 62
Articolo 63
Schiamazzi, clamori, abusi di strumenti sonori
Grida di rivenditori
Ingiusto disturbo o fastidio
pag.
“
“
31
31
31
TITOLO IV
CAPO I
SICUREZZA
DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo
Articolo
Articolo
Articolo
Articolo
Articolo
Articolo
Articolo
Articolo
Articolo
Articolo
Articolo
Articolo
Articolo
Articolo
Articolo
Articolo
64
65
66
67
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70
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33
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34
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35
35
35
36
36
Articolo
Articolo
Articolo
Articolo
81
82
83
84
Cani vaganti
pag.
Accalappiacani
“
Strade, viali, giardini, monumenti, edifici
“
Custodia dei bambini
“
Carovane di ambulanti
“
Illuminazione, elettricità, gas
“
Tenuta dei tetti, cornicioni e simili
“
Guasti e rotture
“
Costruzione, riattamento, demolizione di edifici
“
Gettito di materiale di demolizione
“
Insegne, persiane, vetrate di finestre
“
Lastroni di neve o ghiaccio
“
Portinai e simili
“
Illuminazione dei portici, scale e anditi
“
Ripari ai pozzi, cisterne e simili
“
Trasporto di oggetti incomodi o pericolosi
“
Divieto di innalzare o calare mobili e simili
“
dall’alto
Protezione da schegge
“
Incudini di fabbri
“
Trasporto di acque gasate e di seltz
“
Mine
“
CAPO II
DISPOSIZIONI
GLI INCENDI
Articolo 85
Articolo 86
Articolo 87
Disposizioni generali
pag.
Sostanze infiammabili per uso domestico
“
Combustibili per caldaie con materiale di basso
“
valore
Impianti di gas, di petroli liquefatti per uso
“
domestico
Fuochi, falò, zolfanelli
“
Legna e materie simili accatastate nei cortili
“
Prescrizione per i depositi di combustibili
“
Autorimesse private
“
Articolo 87-bis
Articolo 88
Articolo 89
Articolo 90
Articolo 91
PREVENTIVE
4
36
36
36
37
CONTRO
38
38
38
39
39
39
39
40
Articolo 92
Articolo 93
Articolo 94
Articolo 95
Articolo 96
Articolo 97
Articolo 98
Articolo 99
Fieno e paglia
Locale in cui si fa uso di fuoco
Botteghe e locali aperti al pubblico
Spazzamento dei camini, fucine ecc.
Fumaioli
Prescrizioni comuni per la prevenzione degli
incendi
Certificato di prevenzione incendi
Disposizioni in caso di incendio
TITOLO V
CAPO UNICO
DISCIPLINA DEL COMMERCIO
Articolo 100
Articolo 101
Articolo 102
Articolo 103
Articolo 104
Articolo 105
Articolo 106
Articolo 107
Licenza di commercio
Vendita mediante imbonimento
Bilance e misure
Carte nelle pesate
Collocamento di merci
Esercizio di vendita ambulante al minuto
Carretti a mano per la vendita ambulante
Divieto di vendita ambulante di crostacei,
molluschi, acqua
Distanze da osservare dai venditori ambulanti
Soste dei venditori ambulanti
Divieto di esercizio e commercio ambulante
Divieto di vendita ambulante con veicoli a
trazione animale
Comportamento dei commercianti
Articolo 108
Articolo 109
Articolo 110
Articolo 111
Articolo 112
TITOLO VI
CAPO UNICO
SPAZZACAMINI
Articolo 113
Articolo 114
Articolo 115
Licenza di esercizio per spazzacamino
Spazzatura camini con mezzi meccanici
Divieto del mestiere di spazzacamino ad elementi
non idonei
Distintivo per spazzacamini
Articolo 116
TITOLO VII
CAPO UNICO
CUSTODIA DI BICICLETTE ED AUTOMOBILI
Articolo 117
Licenza per custodia di automobili private,
motociclette e biciclette
5
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40
40
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47
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48
Articolo 118
Articolo 119
Articolo 120
Articolo 121
Articolo 122
Luoghi, spazi ed orari per la custodia di
automobili e motociclette
Posteggi per custodie di biciclette
Modalità per la custodia di biciclette
Berretto di custodi
Responsabilità dei custodi
TITOLO VIII
CAPO UNICO
POZZI NERI
Articolo 123
Articolo 124
Vuotacessi
Caratteristiche ed esame dei mezzi e procedimenti
per la vuotatura dei pozzi neri
Caratteristiche delle botti per vuotare i pozzi neri
Articolo 125
TITOLO IX
CAPO UNICO
FACCHINI, FATTORINI, ECC.
Articolo 126
Licenza
per
i
mestieri
di
facchino,
commissionario e lustrascarpe
Distintivo dei facchini
Prescrizione per i facchini
Sospensione o revoca della licenza di facchino
Prescrizioni per i commessi e fattorini di alberghi
Norme per le guide, facchini, commissionari, ecc.
Responsabilità dell’albergatore
Cambiamento di albergo
Esibizione della licenza del sindaco
Articolo 127
Articolo 128
Articolo 129
Articolo 130
Articolo 131
Articolo 132
Articolo 133
Articolo 134
TITOLO X
CAPO I
DISPOSIZIONI VARIE E FINALI
OGGETTI RINVENUTI – CONTROLLO
DEI VEICOLI
Articolo 135
Articolo 136
Oggetti rinvenuti
Controllo dei veicoli
CAPO II
PERMESSI DI POLIZIA
Articolo 137
Articolo 138
Permessi di polizia
Uso non conforme delle autorizzazioni
6
“
48
“
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48
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53
53
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“
56
56
CAPO III
CONTRAVVENZIONI E SEQUESTRI DI MERCI
Articolo 139
Articolo 139-bis
Articolo 140
Articolo 141
Articolo 142
Articolo 143
Articolo 143-bis
Articolo 143-ter
Articolo
143-quater
Accertamento delle contravvenzioni
Spese del procedimento
Contravvenzione imputabile a più persone
Obblighi dei contravvenuti
Vendita della merce sequestrata
Merce depositata non suscettibile di vendita
Definizione del dehors
Attrezzamento del dehors
Istanza per ottenere la concessione
l’autorizzazione
“
“
“
“
“
“
“
“
“
57
57
58
58
58
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59
59
60
Articolo
143-quinquies
Articolo
143-sexies
Articolo
143-septies
Articolo
143-octies
Articolo
143- nonies
Rilascio dell’autorizzazione e della concessione
“
60
Sequenze stagionali
“
61
Revocabilità – Annullabilità della concessione e
dell’autorizzazione
Decadenza
della
concessione
e
dell’autorizzazione
Sanzioni
“
61
“
62
“
62
CAPO IV
ENTRATA IN VIGORE DEL
REGOLAMENTO
Articolo 144
Entrata in vigore
“
63
7
e
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1
Disciplina della polizia urbana
La polizia urbana è disciplinata dal seguente regolamento. Oltre alle norme in
esso contenute, devono osservarsi le disposizioni stabilite per le singole circostanze
dall'Autorità comunale e gli ordini anche orali dati dai funzionari municipali e dagli
agenti addetti alla pubblica vigilanza nei limiti dei poteri loro consentiti dalle leggi e
dai regolamenti.
Articolo 2
Facoltà degli agenti di polizia municipale
Gli agenti di polizia municipale, nell'esercizio delle loro funzioni, potranno
accedere ai cortili, agli anditi, alle scale, ai corridoi delle soffitte e dei sotterranei
delle case, officine, botteghe e stabilimenti tutti sottoposti all'ispezione e vigilanza
della polizia municipale. Hanno pure accesso nei laboratori, retrobotteghe e cantine
annesse alle botteghe.
Articolo 3
Sequestri
Gli agenti, quando ne sia il caso, possono sequestrare gli oggetti posti in
vendita dai venditori ambulanti non autorizzati e i mezzi di trasporto di detti oggetti
adoperati per tale commercio sul suolo pubblico. La restituzione degli oggetti
sequestrati al proprietario verrà fatta dopo definito il procedimento
contravvenzionale.
Articolo 4
Contravventori non identificati
Quando i contravventori non siano identificati all'atto dell'accertamento delle
contravvenzioni perché sprovvisti di documenti idonei, gli agenti debbono
accompagnarli al comando vigili urbani.
8
Articolo 5
Stemma civico
E' vietato qualunque uso dello stemma civico da chi non ne abbia avuta
autorizzazione scritta da parte dell'Autorità comunale.
Articolo 6
Suolo e luoghi pubblici
Ogni qualvolta nel presente regolamento e nelle norme in genere che
disciplinano la polizia urbana sono usate le espressioni "luogo pubblico" o "suolo
pubblico", si vogliono con esse designare non soltanto i luoghi ed il suolo di
dominio privato soggetti a servitù di uso pubblico, compresi le gallerie, i portici e
relativi spazi interpilastri nonché i canali ed i fossi fiancheggianti le strade. Sono
considerate anche aree e spazi di uso pubblico quelle di proprietà privata non cintata.
Articolo 7
Concessione di suolo pubblico
Salvo quanto è disposto dal Regolamento e dalla tariffa per l'applicazione
della tassa per l'occupazione di suolo e di aree pubbliche, ogni occupazione di suolo
pubblico deve essere concessa ed autorizzata dall'Amministrazione comunale. Le
concessioni sono fatte, salvo richiesta degli interessati, dal Sindaco per le
occupazioni temporanee e dalla Giunta Municipale per quelle permanenti, sempre
quando le credano conciliabili con le esigenze della pubblica viabilità, del decoro
cittadino, dei pubblici servizi e del patrimonio stradale. Alla medesima disciplina
sono soggette le occupazioni precarie e momentanee degli spazi soprastanti al suolo
pubblico. Senza pregiudizio delle norme del codice stradale in vigore e del locale
regolamento di circolazione urbana, per gli autoveicoli e veicoli si considera
occupazione abusiva di suolo pubblico quella che si protrae per oltre tre ore senza
l'autorizzazione di cui al presente articolo.
Articolo 8
Pulizia delle vetrine
L'occupazione con scale o sgabelli del suolo pubblico antistante ai negozi da
parte dei relativi esercenti e dei loro dipendenti per eseguire la pulizia delle vetrine è
consentita senza speciale autorizzazione sino alle ore 9,30. Le ditte e le imprese che
eseguiscono questi lavori di pulizia per conto di terzi dovranno munirsi di permesso,
in qualunque ora avvengano le occupazioni relative.
9
TITOLO II
PULIZIA E DECORO DELLA CITTA'
CAPO I
PULIZIA
Articolo 9
Nettezza del suolo pubblico
Ferme restando le vigenti disposizioni di igiene, tutti i luoghi aperti al
pubblico, soggetti a servitù di pubblico passaggio od anche semplicemente in vista al
pubblico, debbono essere tenuti costantemente puliti e sgombri da qualsiasi
materiale.
A tal fine è proibito deporvi, lasciarvi cadere o dar causa che vi cadano in
qualsiasi ora del giorno o della notte, acqua, spazzatura, animali morti, avanzi di
erbaggi, di frutta e qualsiasi altra materia che ingombri, occupi o lordi il suolo
pubblico.
Articolo 10
Obblighi dei concessionari di suolo pubblico
E' proibito agli esercenti di caffè, bar, latterie e simili che occupano suolo
pubblico mediante tavoli e sedie od in qualunque altro modo, di gettare anche
momentaneamente, lasciar cadere o dar causa che cada sul suolo pubblico alcun
residuo o rifiuto che possa comunque sporcare, imbrattare od insudiciare il suolo
stesso. In ogni caso la relativa pulizia del suolo di cui sopra è a carico del
concessionario e deve essere effettuata immediatamente.
Articolo 11
Commercianti ambulanti
E' proibito agli esercenti il commercio ambulante di gettare anche
momentaneamente o lasciare cadere sul suolo pubblico alcun residuo o rifiuto di
quanto forma oggetto della loro attività.
10
Articolo 12
Carico e scarico di merce
Chiunque eseguisce operazioni di carico e scarico di merci o di qualsiasi altra
materia deve curare che non resti ingombrato e lordato il suolo pubblico e deve
altresì provvedere, in ogni caso, all'immediata rimozione dell'ingombro ed a
rimettere il suolo pubblico in istato di nettezza. In particolare nelle vie e piazze
lastricate, bitumate ed incatramate, ad eccezione della Calata P. Sbarbaro e delle vie
e piazze della zona del molo, lo scarico di carbone, terra, calce ed altro materiale
sfuso che possa macchiare e comunque sporcare il suolo pubblico può effettuarsi
soltanto mediante l'uso di quei mezzi (sacchi o recipienti idonei) e di quegli
accorgimenti particolari atti ad evitare che ne possa venire macchiato il suolo
pubblico o che possa sollevarsi polvere.
In ogni caso dev'essere immediatamente provveduto in modo che non rimanga
traccia del materiale scaricato.
Articolo 13
Trasporto di cose polverose
Il trasporto di cose polverose deve eseguirsi in modo da impedire la diffusione
della polvere e può essere solo effettuato lungo le strade e nelle ore determinate
dall'Autorità comunale.
Sono fatte salve le vigenti disposizioni di legge e di regolamento relative ai
vari tipi di rifiuti previsti dalla classificazione in vigore.
Articolo 14
Demolizioni
Nella demolizione delle fabbriche o di parte di esse chi ne ha ordinato e dirige
l'esecuzione dovrà di tratto in tratto far bagnare la parte che si distrugge onde
impedire il sollevamento di polvere.
Articolo 15
Pubbliche discariche
La pubblica discarica di detriti, pietre e simili non potrà farsi che nella località
espressamente indicata dall'Autorità comunale e con le cautele che verranno da
questa stabilite. Le suddette materie non possono essere trasportate prima dell'alba e
dopo il tramonto e, in ogni caso, sempre dietro permesso municipale e per le strade
in esso indicate.
11
Dell'osservanza della presente disposizione sono altresì responsabili
l'impresario e il proprietario per conto dei quali detto scarico viene effettuato.
Articolo 16
Pubblici condotti, fossi e canali
E' vietato versare materie e liquidi inquinanti nelle bocchette dei pubblici
condotti e nei fossi e canali.
Articolo 17
Portici, cortili e scale
I portici, i cortili, le scale, le tettoie dei magazzini e dei cortili ed ogni altro
simile accessorio o pertinenza degli edifici, devono, a cura dei proprietari e degli
inquilini, essere mantenuti in stato di nettezza. Salvo le occupazioni temporanee e
straordinarie per restauri, traslochi e simili, detti cortili, portici, anditi e scale devono
essere mantenuti sgombri da ogni materiale che ne impedisca l'uso normale o nuocia
al decoro dell'edificio o sia in qualsiasi modo causa di disturbo, fastidio od
impedimento.
Articolo 18
Portici e marciapiedi
I proprietari di case hanno l'obbligo, per tutta la lunghezza dei loro stabili, di
sgombrare dalla neve i marciapiedi per l'intera loro larghezza, di rompere e coprire
con materie adatte antisdrucciolevoli i ghiaccioli che vi si formano, di non gettarvi e
spandervi acqua che possa congelarvisi.
Gli obblighi di cui sopra incombono altresì in via solidale con i proprietari
relativi e pel tratto corrispondente, ai titolari dei negozi, di esercizi, bar e simili
esistenti a piano terreno, ai quali è vietato inoltre di portare sulle pavimentazioni dei
portici, delle vie, delle piazze e dei corsi le immondizie provenienti dalla loro
bottega.
Articolo 19
Sbattimento di tappeti e simili
E' vietato scuotere, spolverare e sbattere dai balconi e dalle finestre delle
abitazioni prospicienti pubbliche vie o piazze, panni o altri oggetti simili.
12
E' pure vietato sbattere tappeti, panni e simili in luoghi aperti al pubblico,
all'infuori di quelli che verranno designati dal comando vigili urbani.
E' rigorosamente vietato sbattere e spazzolare tappeti, panni ed altri oggetti sui
pianerottoli e lungo le scale di abitazione.
Le operazioni comunque che sono dal presente articolo consentite dovranno
effettuarsi in modo da non recare disturbo al vicinato o al pubblico.
Articolo 20
Getto di opuscoli
E' vietato nelle strade, piazze e spazi pubblici o comunque aperti al pubblico il
getto di opuscoli, foglietti ed altri oggetti che possono comunque alterare la nettezza
del suolo o dare disturbo al pubblico.
Articolo 21
Battitura della lana
La battitura della lana sugli spazi pubblici è in genere vietata. Essa può
effettuarsi, solo da parte degli artigiani, nelle località e nelle ore determinate
dall'Autorità comunale e sempre in modo da non arrecare disturbo o fastidio a terzi.
Articolo 22
Segamento e spaccamento della legna - utilizzazione altri materiali
Sul suolo pubblico è vietato il segamento, lo spaccamento di legna e ogni altra
attività di manipolazione di qualsiasi altro materiale utilizzato o da utilizzare per usi
domestici.
Articolo 23
Tosatura, ferratura e pulitura degli animali
E' vietato accudire agli animali al di fuori dei maneggi o di altri spazi all'uopo
attrezzati.
Articolo 24
Foraggiamento degli animali (soppresso)
13
Articolo 25
Custodia degli animali domestici
E' fatto obbligo a chi di ragione di evitare che i propri animali soddisfino
bisogni corporali su suolo pubblico o aperto al pubblico transito (portici,
marciapiedi, ecc.) ed in luoghi di privata pertinenza soggetti a vigilanza pubblica.
La violazione dell'obbligo di cui al comma precedente comporta la sanzione
amministrativa da comminarsi da parte del Sindaco nella misura di legge. Non si fa
luogo all'irrogazione della sanzione nel caso in cui l'accompagnatore dell'animale
provveda alla pulizia eliminando immediatamente dai siti di cui al primo comma gli
escrementi.
Articolo 26
Lavatura e riparazione dei veicoli e degli autoveicoli
E' proibita in luoghi pubblici od aperti al pubblico la lavatura di vetture,
autovetture, carri e simili.
Sono altresì vietate in luoghi pubblici od aperti al pubblico le riparazioni dei
veicoli, autoveicoli e simili, salvo quelle di piccola entità o determinate da forza
maggiore o caso fortuito. Eventuali deroghe dovranno essere di volta in volta
autorizzate per iscritto dall'Autorità comunale.
Articolo 27
Casse e vasi di fiori
Le casse e i vasi con piante di qualsiasi genere posti sui parapetti dei terrazzi,
dei poggioli, delle finestre od in altre parti della casa e dei muri prospicienti luoghi
pubblici o aperti al pubblico, devono essere provveduti di ripari opportuni perché lo
stillicidio, anche della semplice innaffiatura non cada in detti luoghi, né renda
molestia al pubblico od agli abitanti dei piani inferiori.
Articolo 28
Animali
Salvo quanto è disposto dalle leggi sanitarie, di pubblica sicurezza dal
Regolamento locale di igiene e dal presente Regolamento (relativamente alla
detenzione di cani) è vietato lasciar vagare animali entro l'abitato.
14
In ogni caso è, in genere proibito tenere animali in quei luoghi, compresi
terrazze, verande, poggioli e altre pertinenze dai quali si dia, per esalazioni ed altri
inconvenienti, in qualsiasi modo molestia.
Articolo 29
Abbandono di animali
Nelle piazze e vie pubbliche od aperte al pubblico transito è proibito
abbandonare a loro stessi o lasciare vagare senza custodia animali.
Eventuali transiti di gruppi degli animali sopra indicati potranno essere
effettuati sotto adeguata custodia e previa autorizzazione scritta dell'Autorità
comunale la quale indicherà le strade da percorrere e le modalità da adottare.
Articolo 30
Trasporto di panni sporchi
Ferme restando le disposizioni riguardanti l'igiene e la sanità pubblica, la
biancheria ed i panni sporchi non potranno essere trasportati per le pubbliche vie se
non diligentemente involti in tele impermeabili.
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CAPO II
DECORO
Articolo 31
Facciate delle case, scale, portici e serramenta
I proprietari dei caseggiati dovranno mantenere in buono stato di
conservazione le porte delle case e le serramenta prospicienti l'esterno, il portico e le
scale.
Essi hanno altresì l'obbligo di provvedere ai restauri dell'intonaco ed alla
rinnovazione della tinta dei rispettivi fabbricati ogni volta ne venga dall'Autorità
comunale riconosciuta la necessità.
Uguali obblighi incombono ai proprietari delle insegne.
Articolo 32
Cura degli edifici
E' proibito insudiciare od in qualsiasi modo deturpare o danneggiare gli edifici
pubblici e privati, i monumenti, il suolo, i parapetti, i muri di cinta o simili nonché
gli atrii, le scale ed i portoni. E' vietato in ogni caso di apporre sui muri esterni, sui
marciapiedi, sulle vie e piazze pubbliche ad esse equiparate qualunque scritto, segno
o figura, salvo eventuali concessioni scritte dell'Autorità comunale, sentiti, ove ne
sia il caso, i proprietari degli stabili. L'Autorità comunale provvederà alla relativa
immediata cancellazione a spese del contravventore ed, ove questo ultimo rimanga
sconosciuto, per quanto concerne i muri esterni, le spese saranno a carico dei
rispettivi proprietari.
Articolo 33
Depositi nelle proprietà private
Nelle proprietà private esposte alla pubblica vista è vietato il collocamento od
il deposito di qualsiasi cosa che, a giudizio insindacabile dell'Autorità comunale,
nuoccia all'estetica od al decoro della città.
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Articolo 34
Lavori sul suolo pubblico
I lavori sul suolo pubblico, che sono e devono essere a carico dei privati,
saranno fatti eseguire esclusivamente dal Municipio il quale si rivarrà sui proprietari
per le spese sostenute in conformità dell'apposito regolamento comunale che
disciplina la manomissione del suolo pubblico da parte dei privati.
Articolo 35
Lavatura della biancheria
Il trattamento della biancheria, dei panni e di quant'altro, non è permesso fuori
dagli appositi locali o dalle lavanderie autorizzate.
Articolo 36
Sciorinamento della biancheria
E' vietato sciorinare, distendere ed appendere per qualsiasi motivo biancheria
o panni fuori dalla finestra sui terrazzi o poggioli prospicienti vie pubbliche e luoghi
aperti al pubblico se gli oggetti sciorinati distesi od appesi siano visibili dal suolo
pubblico. L'Autorità comunale potrà, con provvedimento scritto, consentire
eccezioni per determinate località di volta in volta indicate, sempre che gli oggetti
esposti:
a) non sporgano più di 50 centimetri dal muro esterno delle case sopra il suolo
pubblico;
b) non abbiano dal suolo stradale un'altezza inferiore a m. 3 misurata dal lembo
inferiore degli oggetti;
c) non producano il benché minimo stillicidio;
d) lascino libera circolazione dell'aria, non tolgano la luce e non arrechino
incomodo o molestia, in qualunque modo, agli abitanti dei piani inferiori delle
stesse case o delle case vicine. Per le abitazioni che non hanno prospetti in cortile
o in anditi interni, le operazioni di cui sopra potranno essere consentite, sino alle
ore 9 antimeridiane da marzo a ottobre e fino alle ore 10 negli altri mesi, con
provvedimento scritto dall'Autorità comunale nel quale dovrà sempre essere
indicata la durata della sua validità. E' vietato sciorinare e stendere biancheria,
panni e simili lungo le ringhiere e parapetti pubblici, come pure attaccare funi
agli alberi delle passeggiate per sciorinarvi o stendervi biancheria od altro.
Nelle località in cui è consentito lo sciorinamento della biancheria, questo deve
effettuarsi da quelle finestre che prospettano verso le vie meno importanti. In
ogni caso le operazioni suddette dovranno effettuarsi in modo da non
recare disturbo al vicinato od al pubblico.
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Articolo 37
Contenitori e recipienti con rifiuti
E' vietato abbandonare o lasciare in luoghi pubblici e privati, aperti od esposti
al pubblico recipienti e sacchetti contenenti rifiuti.
I rifiuti solidi urbani, ben chiusi in sacchetti biodegradabili devono essere
posti negli appositi contenitori durante la seguente fascia oraria:
17,00 - 24,00 (diciassette - ventiquattro).
L'Amministrazione comunale e per essa il Sindaco, si riserva la facoltà di
modificare con propria ordinanza, specialmente nel periodo estivo, la succitata fascia
oraria.
E' fatto altresì divieto di spostare dalle aree opportunamente riservate e
delimitate mediante tracciamento sul suolo i contenitori e/o recipienti di qualsiasi
tipo e destinati alla raccolta differenziata o no di qualsiasi rifiuto solido, ovvero di
parcheggiare i veicoli a ridosso degli stessi in modo tale da intralciare o impedire le
operazioni di raccolta o di smaltimento.
Fatti salvi gli obblighi di cui al secondo comma dell'art. 13, è inoltre, vietato
abbandonare imballaggi di qualunque specie ed altro materiale attorno o in
prossimità dei contenitori e/o recipienti.
I rifiuti voluminosi (cartone, cassettame e materiale da imballaggio) fatti salvi
i disposti di cui all'art. 8 del D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915, prima di essere
introdotti nei contenitori devono essere rotti e compattati per ottenere il minimo
ingombro.
Nei cestini porta rifiuti installati lungo le vie cittadine vanno introdotti oggetti
vari di piccola pezzatura mentre è vietato il loro uso per deporvi sacchetti pieni di
rifiuti o comunque materiale la cui sistemazione più opportuna è all'interno dei
normali contenitori all'uopo predisposti.
Articolo 37-bis
Rimozione forzata dei veicoli - riavvolgimento tende
Lungo i percorsi di spazzamento meccanico e nelle ore di svolgimento di tali
operazioni è stabilita la sanzione della rimozione forzata dei veicoli in sosta.
Lo stesso dicasi nelle vie ove è previsto l'intervento dei canaljets e delle altre
macchine utilizzate per il servizio.
E' fatto obbligo per gli esercizi commerciali e pubblici posti nelle vie
interessate ai succitati interventi di riavvolgere a fine giornata le tende da sole dai
propri negozi o esercizi per non intralciare il passaggio della spazzatrice da
marciapiede in servizio notturno.
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Articolo 38
Viali e giardini pubblici
Nei viali e giardini pubblici è specialmente vietato:
a) introdursi, nelle parti riservate ai soli pedoni, con veicoli in genere, velocipedi,
carretti, cavalli e altri animali, eccettuati i cani con i quali devono essere sempre
tenuti al guinzaglio e con la museruola per i cani di media ed alta taglia o
comunque di tutti coloro che arrecano molestia e pericolo;
b) recare qualsiasi incaglio o deviare il corso dell'acqua dei rigagnoli;
c) passare o coricarsi nei siti erbosi, sedersi ai margini delle aiuole o sdraiarsi sulle
panchine;
d) guastare o lordare i sedili, guastare le siepi, salire sugli alberi, appendervi o
appoggiarvi oggetti, scagliare contro gli stessi pietre, bastoni e simili, guastare o
staccare rami, piante, fiori, foglie, frutti;
e) collocare sedie, baracche, panche, ceste ed altre cose qualsiasi, fisse o mobili.
Le norme suddette, in quanto applicabili, valgono anche per il caso di aiuole
piante e simili esistenti nelle vie o piazze della città.
Articolo 38-bis
Verde pubblico e privato
1. Le norme del presente articolo sono previste al fine di salvaguardare e migliorare
la qualità del territorio comunale, tenuto conto delle precipue funzioni igieniche,
ambientali, paesaggistiche ed estetiche che il verde pubblico e quello privato
rivestono con particolare attenzione per il grave problema degli incendi boschivi.
2. Esse si applicano al verde pubblico e privato di tutto il territorio comunale, fatte
comunque salve le norme della legislazione nazionale e regionale in materia ed in
particolare quanto contenuto nel Piano Territoriale di Coordinamento Paesistico
ed atti collegati.
3. Sono oggetto delle presenti norme:
a) gli alberi e gli arbusti con un diametro di fusto, misurato a mt. 1,50 dal suolo,
superiore a cm 15; ovvero, nel caso in cui più tronchi si dipartono dallo stesso
ceppo, quando almeno uno di essi presenta un diametro minimo di cm. 10,
sempre misurato a mt. 1,50 dal suolo;
b) gli alberi appartenenti alle seguenti specie: leccio, tasso, corbezzolo, olivo,
arancio amaro, quando il diametro del tronco è pari o superiore a cm. 7, e le
palme di qualsiasi specie quando l’altezza dello stipite è superiore a mt. 0,50;
c) gli alberi che, pur non avendo raggiunto le misure di cui ai punti precedenti,
sono stati messi a dimora in sostituzione di alberi abbattuti, secondo quanto
previsto al successivo comma 10;
d) ogni tipologia di alberi con caratteristiche autoctone.
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4. Restano espressamente non disciplinate dalle norme del presente articolo le
piante da frutto a scopi produttivi, ad eccezione dell’olivo, nonché le piante, le
colture e le attività forestali disciplinate specificatamente da leggi regionali o
poste sotto diretto controllo del Corpo Forestale dello Stato e del competente
Assessorato Provinciale.
5. Per quanto riguarda piante considerate infestanti, quali ad esempio la Robinia
pseudoacacia, l’Ailanthus altissima e la Amorpha fruticosa, così come pure per
piante inadatte quali il pino marittimo (pinus pinaster) e l’abete di natale (Pinea
excelsa) è consigliato l’abbattimento e la loro sostituzione con essenze autoctone
o di tipologia compatibile con il nostro territorio. Tale intervento è soggetto a
previa comunicazione in forma scritta al Comune e potrà essere effettuato decorsi
trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, fatti comunque salvi i poteri di
accertamento in capo all'Autorità Comunale od organi competenti.
6. E’ vietato, senza specifica autorizzazione da parte degli organi competenti,
tagliare, abbattere o danneggiare la chioma, il tronco e le radici degli alberi e
degli arbusti di cui al precedente comma 3. L’autorizzazione sarà rilasciata dalle
competenti autorità comunali in caso di sussistenza di grave malattia della pianta,
problemi di stabilità, pericolo di tenuta, come anche nel caso di intervento sulla
vegetazione in occasione di attività edilizie. L'autorizzazione, che potrà contenere
apposite prescrizioni, sarà rilasciata previa verifica da parte dell'Autorità
Comunale della sussistenza del titolo.
7. Tra gli interventi vietati non sono comprese le normali cure manutentorie e
conservative, purché eseguite a regola d’arte, in periodo di riposo vegetativo, con
attrezzi adeguati.
8. Ove il fatto non costituisca reato, ai fini dell'applicazione della presente norma,
sono considerati danneggiamenti degli alberi e degli arbusti i seguenti interventi:
a) sramatura dei palchi basali, e/o potature tali da incidere sulla stabilità delle
piante da adulte;
b) cimature e capitozzature;
c) effettuazione di scavi a distanza dal tronco inferiore a quella tollerabile per
l’integrità dell’albero in ragione della specie e dell’età;
d) pavimentazione con materiali impermeabili a meno di cm. 50 dal tronco
considerato con le dimensioni della pianta ad avvenuto sviluppo;
e) deposito o versamento nel terreno, nella zona interessata dalle radici, di
sostanze tossiche ai vegetali;
f) asporto di terriccio dalla zona interessata dalle radici, se non finalizzata alla
sua sostituzione con altro più idoneo allo sviluppo della pianta;
g) scortecciare o incidere il tronco e/o i rami.
9. Sono fatti salvi gli interventi urgenti e necessari per la salvaguardia della
pubblica incolumità, al fine di evitare pericoli imminenti o danni a persone o
cose. Tali interventi devono comunque essere preventivamente comunicati al
Comune in forma scritta ed entro cinque giorni dall'intervento stesso
adeguatamente documentati e motivati da tecnico specializzato a cura e spese
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dell'interessato, fatti comunque salvi i poteri di accertamento in capo all'Autorità
Comunale od Organi competenti.
10.In ogni caso di abbattimento di albero o alberi, si dovrà procedere, fatte salve
eventuali deroghe concesse dall'Autorità Comunale per casi particolari, alla
piantumazione di nuove essenze a sostituzione di quelle eliminate, cui dovrà
provvedere l’interessato a proprie spese con un numero almeno equivalente di
alberi della stessa specie o di altre specie con caratteristiche autoctone o di
tipologia compatibile con il nostro territorio. La posa a dimora dovrà avvenire
secondo le modalità indicate dal Comune, eventualmente inserite anche
nell'autorizzazione, laddove occorra. L’obbligo di impianto sarà ritenuto
soddisfatto dopo comunicazione da parte dell’interessato dell’avvenuto impianto
di specifiche essenze interessate e dopo verifica di avvenuto attecchimento da
parte dei competenti organi comunali.
11.Le sistemazioni a verde nell'ambito di progetti edilizi che prevedano la
realizzazione di nuove aree a verde o la ristrutturazione di aree verdi esistenti,
devono essere oggetto di specifica progettazione da sottoporre all’esame della
Commissione Edilizia Integrata e devono essere effettuate con l’utilizzo di piante
autoctone o di tipologia compatibile con il nostro territorio.
12.Il progetto della sistemazione a verde, in scala 1:200, dovrà, essere accompagnato
da relazione tecnica redatta a cura di professionista iscritto al Collegio dei Periti
Agrari o all’Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali, che illustri
dettagliatamente:
a) il rilievo della vegetazione esistente comprendente:
- numero, qualità, posizione, dimensione, sviluppo e stato fitosanitario delle
alberature esistenti;
- l’indicazione delle eventuali piante da abbattere;
b) la sistemazione definitiva dell’area di progetto;
c) le modalità di esecuzione dei lavori e, in linea di massima, le necessità per il
mantenimento dell’area;
d) l’elenco dettagliato e la consistenza numerica delle specie impiegate, tenendo
conto della loro compatibilità ambientale;
e) la conformità al presente Regolamento ed, in particolare, al presente articolo.
13.Qualora la sistemazione a verde sia accompagnata da un intervento edilizio, essa
sarà autorizzata con il titolo abilitativo necessario per realizzare lo stesso
intervento edilizio.
14.Nella progettazione dovranno essere tenute in debita considerazione la profondità
del suolo e lo spazio a disposizione per l’apparato radicale, il microclima
stazionale e l’esposizione.
15. Il terreno impiegato per nuove realizzazioni dovrà essere di buona qualità ed
esente da macerie o detriti di qualsiasi genere.
16.Le distanze delle piante dai fabbricati e tra loro dovranno tenere conto dello
sviluppo che assumeranno da adulte, in modo tale da non creare situazioni di
danno e da garantire negli anni una crescita equilibrata; relativamente alle
21
distanze dai confini si rinvia alla disciplina del Codice Civile (articoli 892-899) e
del Codice della Strada.
17.Si avrà cura di evitare il danneggiamento alla vegetazione a causa di fonti
luminose, di sorgenti di calore e di emissioni di fumi o sostanze gassose
concentrate.
18.Al fine delle funzioni igieniche e per la sicurezza, onde evitare il pericolo di
incendi, tutte le aree verdi pubbliche e private devono ricevere annualmente gli
essenziali interventi di manutenzione e pulizia.
19.Fatto salvo quanto previsto dal precedente comma dieci, qualora si intendano
ricreare ambienti di pregio estetico o di valore scientifico, previa autorizzazione
da parte dell'Autorità Comunale od Organi competenti, si potrà piantumare
essenze diverse da quelle con caratteristiche autoctone o di tipologia
compatibile, fermo restando il divieto di introdurre specie inadatte al clima,
nonché di piante invadenti o infestanti, privilegiando piante tipiche della zona.
20.Ai fini del presente articolo, fermo restando comunque quanto previsto nei
precedenti commi in materia, si riporta un elenco delle principali specie vegetali
consigliate per il territorio comunale savonese:
1. Acacia dealbata
mimosa
2. Acca sellowiana
3. Acer spp.
4. Aesclus hippocastanum
5. Albizia
6. Alnus glutinosa
ontano
7. Arbutus unedo
corbezzolo
8. Azalea spp.
9. Berberis spp.
10. Brabea arnata
11. Buxus sempervirens
bosso
12. Camelia spp.
13. Castanea sativa
castagna
14. Cedrus spp.
cedri
15. Celtis australis
bagolaro
16. Ceratonia siliqua
carrubo
17. Cercis siliquastrum
albero di Giuda
18. Chamaerops spp.
19. Cistus spp.
20. Citrus spp. e altri generi
agrumi
21. Cornus mas
corniolo
22. Corylus avellana
nocciolo
23. Cotoneaster spp.
24. Crataegus levigata
biancospino
25. Crataegus inonogyna
biancospino
26. Crataegus x carrierei
cratego
22
27. Cupressus sempervirens
28. Cycas revoluta
29. Cytisus spp.
30. Diospyros kaki
31. Eleagnus spp.
32. Eleagnus x ebbingei
33. Eriobotrya japonica
34. Eucalyptus spp.
35. Euonymus europea
36. Fagus sylvatica
37. Ficus carica
38. Fraxinus excelsior
39. Fraxinus ornus
40. Gardenia spp.
41. Genista spp.
42. Hibiscus spp.
43. Ilex aquifolium
44. Ilex spp.
45. Jubea chilensis
46. Junglans regia
47. Juniperus communis
48. Juniperus spp.
49. Laburnum anagiroides
50. Laurus nobilis
51. Ligustrum vulgaris
52. Magnolia grandiflora
53. Myrtus spp.
54. Nerium oleander
55. Olea europea
56. Ostrya carpinifolia
57. Paulownia tomentosa
58. Phoenix canariensis
59. Phoenix dactilifera
60. Pinus halepensis
61. Pinus pinea
62. Pistacia lentiscus
63. Pittosporum tobira
64. Platanus acerifolia
65. Plumbago spp.
66. Populus alba
67. Prunus avium
68. Prunus mahaleb
69. Punica granatum
cipresso
ginestrino
caco
eleagno
nespolo
cappello di prete/evonimo
faggio comune
fico
frassino
orniello
ginestra
ibisco
agrifoglio
agrifogli
noce
ginepro
ginepri
maggiociondolo
alloro
ligustro
mirto
oleandro
olivo
carpino nero
pino d’Aleppo
pino domestico/pino da pinoli
pistacchio
pittosforo
platano
pioppo bianco
ciliegio
melograno
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70. Pyracanta spp.
71. Quercus coccifera
quercia spinosa
72. Quercus cerri
73. Quercus ilex
leccio
74. Quercus pubescens
roverella
75. Quercus suber
quercia da sughero
76. Rosa spp.
77. Rosmarinus officinalis
rosmarino
78. Salix caprea
salice
79. Sorbus aria
sorbo montano
80. Spartium junceum
ginestra
81. Tamarix gallica
tamerice
82. Taxus baccata
tasso
83. Teucrium fruticans
84. Tilia cordata
tiglio
85. Trachicarpus fortunei
86. Ulnus
87. Viburnum lantana
88. Viburnum opulus
89. Viburnum tinus
90. Washingtonia filifera
91. Waschingtonia robusta
92. Yucca spp.
21. Per le violazioni al presente articolo verranno applicate le seguenti sanzioni:
- per il danneggiamento della chioma, del tronco, dei rami e delle radici degli
alberi e degli arbusti di cui al precedente comma 3, la sanzione
amministrativa pecuniaria di euro 300,00 a pianta;
- per il taglio, l’abbattimento senza autorizzazione degli alberi e degli arbusti
di cui al precedente comma 3), ovvero per la mancata piantumazione di
nuove essenze a sostituzione di quelle eliminate, la sanzione amministrativa
pecuniaria di euro 500,00 a pianta. La medesima sanzione sarà applicata,
altresì, per la violazione di quanto disposto nei precedenti commi 5 e 9;
- per la mancata effettuazione, anche a seguito di ingiunzione, degli
essenziali interventi di messa in sicurezza, manutenzione, pulizia delle aree
verdi la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 500,00 oltre le relative
spese a carico degli inadempienti per l'esecuzione d'ufficio delle attività
omesse;
- la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50,00 ad euro 500,00 per le
diverse fattispecie non previste dai precedenti periodi.
22.Qualora, in ogni caso, siano abbattute piante di proprietà pubblica ovvero sia
necessario l'abbattimento delle stesse a seguito di gravi danneggiamenti, ovvero
nel caso di abbattimento diretto o conseguenziale di piante appartenenti al verde
privato, in violazione alla disciplina di cui al presente articolo, l'autore del fatto o
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il responsabile in solido, ferma restando l'applicazione delle sanzioni di cui al
precedente comma e altre norme in materia, dovrà corrispondere una somma
equivalente al valore ornamentale dell'albero o dell'arbusto. Tale somma verrà
utilizzata per interventi migliorativi del patrimonio verde comunale.
Articolo 39
Vasche, peschiere, fontane
E' proibito gettare o dare causa che cadano o comunque, lasciar cadere nelle
fontane, vasche, peschiere, cisterne e pozzi, siano pubblici o privati, pietre, detriti e
qualsiasi altra materia solida o liquida.
E' fatta eccezione per l'utilizzazione degli appositi giocattoli nelle vasche
all'uopo previste per i giuochi dei bambini.
Articolo 40
Danni alle peschiere, ai lavatoi e simili
E' vietato arrecare danno alle peschiere, ai lavatoi, alle fontanelle pubbliche e
disperdere o dar causa che si disperda senza necessità l'acqua delle fontanelle. Niuno
può estrarre od usare dell'acqua delle fontanelle pubbliche tranne che per gli usi
domestici ed è vietato porre sotto i rubinetti botti od altri recipienti di grossa portata.
E' vietato altresì attingere acqua per usi domestici e privati dalle vasche pubbliche.
Articolo 41
Bestie macellate
Salvo quanto è prescritto dalle leggi sanitarie e dal regolamento di igiene, è
vietato esporre fuori delle botteghe bestie macellate, interiora od altre parti di
animali ed in genere oggetti che possano offendere il pubblico decoro o imbrattare i
passanti ed il suolo.
Articolo 42
Decenza personale
E' vietato mostrarsi in pubblico con abiti o attrezzi macchiati di sangue e
comunque indecenti.
25
Articolo 43
Bisogni fisiologici
E' vietato soddisfare alle esigenze fisiologiche fuori dai luoghi a ciò destinati.
Tutti gli esercizi pubblici ed i luoghi di pubblico ritrovo devono essere dotati,
così come previsto dalla legge, di adeguati ed idonei servizi igienici.
Articolo 44
Proprietà privata
E' vietato cintare con filo di ferro spinato le proprietà private confinanti con le
strade e piazze pubbliche o comunque aperte al pubblico. Tale divieto non è esteso
alle zone rurali.
Articolo 45
Artigiani
E' proibito agli artigiani di esercitare il loro mestiere, arte o professione fuori
dai loro locali, occupando suolo pubblico, salvo i casi di concessione o
autorizzazione per l'ambulantato.
Articolo 46
Odori molesti
I proprietari e conduttori di un esercizio pubblico, di un'industria, di un
deposito, di un magazzeno ed in genere di qualsiasi immobile, sono tenuti a prendere
tutte le disposizioni opportune per evitare le diffusioni di odori molesti agli abitanti
vicini ed a chi passa lungo le vie attigue anche se detti odori non siano di pregiudizio
alla salute. Ove, malgrado diffida, l'odore rimanga, l'autorità comunale, senza
pregiudizio delle misure contravvenzionali relative, potrà ordinare la chiusura
dell'esercizio o dell'opificio e la rimozione del deposito ed in genere l'adozione di
tutte quelle misure che varranno a fare cessare le cause delle cattive e moleste
esalazioni.
Articolo 47
Casse mortuarie e trasporti funebri
E' vietato trasportare in modo visibile casse mortuarie dal luogo di
fabbricazione o di deposito al domicilio delle famiglie che le richiedono.
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E' vietato far sostare nelle vie e piazze i veicoli destinati ai trasporti funebri
oltre il tempo necessario per effettuare i singoli trasporti e le cerimonie relative.
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TITOLO III
TRANQUILLITA'
CAPO UNICO
TRANQUILLITA'
Articolo 48
Chiusura delle porte e saracinesche
In ogni ora del giorno e particolarmente dalle ore 21 alle ore 7 la chiusura e
l'apertura di porte, saracinesche e simili dovrà effettuarsi con la massima cautela ed
in modo tale da evitare qualsiasi disturbo alla quiete pubblica.
Articolo 49
Suonatori ambulanti e simili
Gli esercenti i mestieri di cantante, suonatore ambulante, saltimbanco,
prestigiatore e simili, muniti di autorizzazione di pubblica sicurezza debbono
sottostare alle disposizioni che saranno loro impartite dai vigili urbani.
Articolo 50
Festival - uso di megafoni ed altoparlanti
Salvo quanto disposto dall'Autorità di pubblica sicurezza nella relativa
licenza, è vietato nell'interno dei festival, baracconi, giostre ecc., l'uso di organi,
sirene, microfoni, campane, macchine esplodenti e qualsiasi altro strumento che
rechi disturbo alla quiete del vicinato.
Articolo 51
Assembramenti e comitive
E' vietato assembrarsi sui marciapiedi o sostarvi in modo da impedire oppure
da ostacolare la libera circolazione. Deve essere data preventiva comunicazione al
Sindaco di tutte quelle manifestazioni che possano recare incaglio al pubblico
transito sulle strade e piazze per il numero delle persone che vi prendono parte e per
altre circostanze.
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Articolo 52
Carico e scarico di merci che causano rumore
Dalle ore 21 alle ore 7 le operazioni di carico e scarico, in vicinanza
dell'abitato, di merci, derrate ecc., contenute in casse, bidoni, bottiglie ecc., devono
effettuarsi con la massima cautela in modo da non turbare la quiete pubblica.
Articolo 53
Trasporto di lastre, verghe, spranghe metalliche
Il trasporto di lastre, verghe e spranghe metalliche dev'essere effettuato in
modo da attutirne quanto più possibile il rumore.
Articolo 54
Schioccamento della frusta
I vetturali ed i carrettieri di ogni sorta non possono fare schioccare la frusta né
di giorno né di notte anche percorrendo le strade di circonvallazione.
Articolo 55
Detenzione di cani od altri animali
E' vietato nei centri abitati del comune la detenzione in abitazioni,
stabilimenti, negozi, magazzeni, cortili e giardini, di cani od altri animali che
disturbino con insistenti e prolungati latrati, con guaiti o altrimenti, specialmente di
notte, la pubblica quiete.
Nel caso sopraddetto gli agenti municipali, oltre ad accertare la
contravvenzione a carico del proprietario o del detentore, lo diffideranno ad
allontanare l'animale che abbia dato luogo all'infrazione od a porlo in condizioni di
non disturbare la quiete pubblica e privata. Ove la diffida non venga osservata
l'animale potrà essere sequestrato ed eventualmente soppresso.
Articolo 56
Esercizio di mestieri, arti, industrie
Chi esercita un'arte, mestiere o industria deve usare ogni cautela per evitare
molestie od incomodi agli abitanti vicini. Salvo speciale concessione scritta, è
vietato esercitare tra le ore 20 e le ore 8 dal 1° ottobre al 30 aprile e tra le ore 21 e le
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ore 7,30 dal 1° maggio al 30 settembre arti, industrie, mestieri che siano comunque
causa di rumori o di disturbo.
L'Autorità comunale può ordinare maggiori limitazioni se i rumori od il
disturbo possono riuscire molesti in altre ore.
I servizi tecnici municipali sul reclamo degli interessati o d'ufficio
accerteranno la natura dei rumori e promuoveranno gli ordini dell'Autorità comunale
perché gli esercenti l'industria e mestieri rumorosi provvedano ad eliminare i rumori
stessi e per limitare l'orario dell'esercizio.
Nei casi di riconosciuta assoluta impossibilità della coesistenza degli esercizi
di che trattasi con il rispetto dovuto alla quiete delle civili abitazioni, l'Autorità
comunale può vietare in modo assoluto l'esercizio dell'arte, dell'industria e dei
mestieri rumorosi ed ordinare il trasloco degli esercizi o mestieri stessi.
Articolo 57
Impianto di macchinari
L'impianto di esercizi con macchine azionate da motori o dall'opera dell'uomo
in fabbricati destinati a civile abitazione o nelle immediate vicinanze dei medesimi è
di massima vietato. Eventuali eccezioni devono essere preventivamente autorizzate
per iscritto dall'Autorità comunale.
Articolo 58
Funzionamento di motori
E' vietato far funzionare negli appartamenti di case destinate ad abitazione
civile motori di qualsiasi specie, ad eccezione di quelli per uso domestico come
lucidatori, aspirapolvere, ventilatori e simili. I lucidatori, i ventilatori e gli altri
apparecchi che azionati producano rumore o vibrazioni che si avvertano specie nelle
ore notturne, non potranno farsi funzionare prima delle ore 7,30 e dopo le ore 21 dal
10 aprile al 30 settembre e prima delle ore 8 e dopo le ore 20 dal 1° ottobre al 31
marzo.
L'Autorità comunale ha, nei casi di cui sopra, le stesse facoltà di cui
all'articolo 56°.
Articolo 59
Rumori nelle private abitazioni
Nelle abitazioni private è vietato produrre o lasciare produrre rumori o suoni
di qualunque specie che possono recare comunque disturbo ai vicini. A tale
limitazione è pure soggetto l'uso degli apparecchi radio. L'Autorità comunale, su
30
denuncia degli interessati e previa diffida, accerta le contravvenzioni a carico dei
responsabili.
Articolo 60
Rumori notturni
Dalle ore 23 alle 7 il suono di strumenti musicali o sonori nonché i rumori di
qualsiasi genere devono contenersi in modo da non essere percepiti nelle abitazioni
vicinali o circostanti.
Articolo 61
Schiamazzi, clamori, abusi di strumenti sonori
In genere sono vietati tutti gli schiamazzi e clamori, le grida, gli abusi di
sirene e di altri strumenti sonori. Negli stabilimenti industriali l'uso delle sirene è
consentito per la segnalazione dell'orario di cessazione del lavoro. Per l'inizio del
lavoro potranno usarsi altri mezzi con effetto sonoro limitato all'interno degli
stabilimenti stessi ed alle immediate vicinanze esterne.
In ogni caso l'Autorità comunale, tenuto conto delle circostanze, ha facoltà di
disciplinare l'uso degli strumenti o macchine che emanino suoni e rumori udibili
dalle pubbliche strade e che, per la loro insistenza o tonalità, siano tali da arrecare
inconvenienti o disturbi al riposo od al lavoro dei cittadini.
Articolo 62
Grida di rivenditori
Sono vietate, come contrarie alla pubblica quiete, le grida dei rivenditori di
giornali, di stampati, di merci, di fiori, di giocattoli e di qualunque oggetto anche
nell'interno di locali aperti al pubblico o di cortili dei fabbricati. In particolare i
rivenditori ambulanti di giornali non possono annunciare per la città fatti e notizie di
qualunque specie nonché nomi propri quantunque effettivamente enunciati negli
articoli degli stessi giornali. Sarà soltanto permessa la pura annunciazione in modo
conveniente del titolo dei giornale di vendita.
Articolo 63
Ingiusto disturbo o fastidio
Sono vietati in genere tutti quegli atti e fatti che arrecano in qualsiasi modo
ingiusto disturbo o fastidio a terzi.
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TITOLO IV
SICUREZZA
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 64
Cani vaganti
I cani di qualunque razza o taglia non potranno vagare od introdursi in luoghi
aperti al pubblico senza essere muniti di museruola a paniere e di un collare portante
inciso il nome, cognome e domicilio del possessore ed il numero d'ordine
corrispondente a quello di denuncia o comunque la speciale piastrina consegnata dal
Comune agli interessati dietro il pagamento della relativa tassa. I cani di alta taglia, i
bulldogs, i danesi e altri di razza mastina devono inoltre essere tenuti al guinzaglio.
Dovranno altresì essere tenuti al guinzaglio e non potranno essere mai abbandonati
quei cani che abbiano l'abitudine di incutere spavento o dare molestia alle persone. I
cani vaganti senza museruola o senza il collare come sopra è descritto, i bulldogs, i
danesi, i mastini che non siano convenientemente custoditi saranno accalappiati e
tenuti nel canile comunale in sequestro per sei giorni; trascorsi i quali senza che
siano reclamati dal proprietario potranno essere uccisi.
Sono a carico del proprietario reclamante tutte le spese del mantenimento,
oltre il pagamento della multa.
Articolo 65
Accalappiacani
E' proibito impedire all'accalappiacani l'esercizio delle sue funzioni col
favorire la fuga dei cani che stessero per essere accalappiati od in qualsiasi altro
modo.
Articolo 66
Strade, viali, giardini, monumenti, edifici
A tutela dell'ordine pubblico, nei corsi, nelle vie, nei vicoli, sotto i portici , nei
giardini ed in qualunque luogo destinato anche temporaneamente ad uso e transito
pubblico, è vietato a meno di speciale concessione:
a) occupare in qualsiasi modo il suolo viabile ed il relativo sottosuolo;
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b) tenere qualsiasi cosa fissa al di sopra del suolo viabile o comunque sporgente dal
filo delle case, ad eccezione degli sporti ordinari dei balconi, delle mensole, dei
cornicioni e simili;
c) collocare vetrine, banchi, panche, ceste di qualunque dimensione, mobili e
paraventi sui marciapiedi, nei vani dei portici, negli interpilastri ed in qualunque
altro luogo di uso pubblico;
d) giuocare alle bocce, alla palla, alla fionda o ad altro qualsiasi giuoco, od
altrimenti recare fastidio o pericolo ai cittadini e alle abitazioni od ingombrare il
suolo con arnesi dei giuochi.
Articolo 67
Custodia dei bambini
Nei luoghi pubblici o aperti al pubblico non possono essere lasciati incustoditi
a cura di chi ne ha la patria potestà, tutela, direzione o vigilanza, i fanciulli di età
inferiore ad anni sei.
Articolo 68
Carovane di ambulanti
E' fatto divieto alle carovane di ambulanti di accampare o sostare sul suolo
pubblico o su quello in vista od aperto al pubblico, salva la preventiva
autorizzazione scritta della Autorità comunale.
Articolo 69
Illuminazione, elettricità, gas
E' vietato manomettere comunque le lampade della pubblica illuminazione,
danneggiare le stesse ed i loro sostegni, le condutture del gas, dell'elettricità e
dell'acqua potabile od incagliarne il funzionamento.
Articolo 70
Tenuta dei tetti, cornicioni e simili
I tetti, i cornicioni, i fumaioli, le balconate, i terrazzi e simili dovranno essere
mantenuti in buono stato e convenientemente assicurati in guisa da allontanare
qualsiasi caduta di tegole, lastre, pietre o altro materiale qualsiasi.
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Articolo 71
Guasti e rotture
Qualunque guasto o rottura che si verifichi nel pavimento, griglie e telai dei
portici o marciapiedi di proprietà privata soggetta a servitù di pubblico passaggio
deve essere prontamente riparato a cura e spese del proprietario il quale deve
provvedere altresì immediatamente ad un'adeguata segnalazione del guasto o della
rottura. Uguale obbligo è fatto agli utenti di griglie, telai, botole o simili esistenti sul
suolo pubblico.
Articolo 72
Costruzione, riattamento, demolizione di edifici
Quando venga a intraprendersi una costruzione nuova od il riattamento o la
demolizione di edifici o simili oltre alla osservanza delle prescrizioni del
regolamento edilizio, si dovranno collocare nella strada sottostante gli opportuni
segnali e ripari.
Questi dovranno rimanervi fino all'ultimazione dell'opera e durante la notte si
terrà acceso ed affisso uno o più lumi a giudizio dell'ufficio tecnico municipale. I
ponti delle fabbriche dovranno essere costruiti solidamente ed a doppia impalcatura;
il ponte di lavoro sarà cinto in modo da impedire che possa cadere materiale
qualsiasi. Quanto sopra senza pregiudizio delle leggi generali e speciali in materia.
Articolo 73
Gettito di materiale di demolizione
E' proibito gettare al basso sia dai ponti di servizio che dall'interno delle
fabbriche i materiali di demolizione od altro, salvo speciale permesso scritto
dell'Autorità municipale la quale stabilirà di volta in volta le cautele necessarie.
Articolo 74
Insegne, persiane, vetrate di finestre
Le insegne, le persiane e le vetrate delle finestre devono essere bene
solidamente assicurate. Le persiane, quando aperte, devono essere stabilmente
fermate al muro mediante un fisso e sicuro congegno di ferro.
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Articolo 75
Lastroni di neve o ghiaccio
I proprietari di case hanno l'obbligo di provvedere tempestivamente,
adoperando gli accorgimenti necessari al fine di evitare danni e molestia a terzi, alla
rimozione dai loro stabili dei lastroni di neve o ghiaccio che minacciano di cadere,
sia pure in piccola quantità, su vie, strade, luoghi pubblici o soggetti a servitù di
pubblico passaggio o luoghi privati ma di comune o di altrui uso, procurando che
prima o durante la rimozione sopra detta venga adeguatamente segnalato il pericolo.
In caso di mancata tempestiva esecuzione dell'obbligo di cui sopra l'autorità
comunale provvederà direttamente e, se del caso, anche senza alcun preavviso agli
interessati, ponendo a loro carico le spese relative e gli eventuali danni conseguenti
derivanti.
Articolo 76
Portinai e simili
In tutte le case di nuova costruzione, per quanto possibile al piano terreno, in
locale conveniente, dovrà esservi persona (portinaio, lavascala o simile), alla quale
possa farsi capo per l'osservanza dei regolamenti municipali.
Articolo 77
Illuminazione dei portici, scale e anditi
I portici, le scale, gli anditi dei caseggiati e di qualsiasi edificio privato e tutte
le località private di libero accesso al pubblico, nessuna eccettuata, dovranno essere
nelle ore di notte convenientemente illuminati. Ove non siano illuminati dovranno
essere chiusi nelle ore stabilite dall'Autorità di pubblica sicurezza. Quando vi siano
cortili aventi più di un accesso, all'accendersi delle lampade dell'illuminazione
pubblica dovrà provvedersi a che non rimanga aperto che un solo accesso e questo
sia illuminato fino all'ora della chiusura.
Articolo 78
Ripari ai pozzi, cisterne e simili
I pozzi, le cisterne, le peschiere, le fontane devono avere le bocche munite di
parapetto con sportello ordinariamente chiuso ed altri ripari atti e capaci di impedire
che vi cadano persone, animali, oggetti o materiale qualsiasi.
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Articolo 79
Trasporto di oggetti incomodi o pericolosi
Il trasporto di vetri eccedenti la lunghezza di centimetri 50 deve effettuarsi in
opportuni telai che ne proteggano gli estremi.
Il trasporto dei ferri acuminati non può effettuarsi se all'estremità non
siano stati collocati gli opportuni ripari. Il trasporto di oggetti comunque pericolosi
deve, in ogni caso, effettuarsi previa adozione delle opportune cautele onde evitare
danno alle persone.
Articolo 80
Divieto di innalzare o calare mobili e simili dall'alto
E' vietato innalzare o calare dalle finestre e dai terrazzi, etc. prospicienti il
suolo pubblico o aperto al pubblico, casseforti, mobili o altro senza previa
autorizzazione scritta dell'Autorità comunale.
Articolo 81
Protezione da schegge
Gli scalpellini, quando lavorano nello spazio pubblico od aperto al pubblico,
devono provvedere al collocamento di reti metalliche o di altro riparo atto ad
impedire che le schegge offendano i passanti. Le stesse cautele debbono usarsi per i
laboratori di tagliapietre, marmisti, maniscalchi e simili, se aperti verso luogo di
pubblico passaggio.
Articolo 82
Incudini di fabbri
Le incudini dei fabbri devono essere collocate nell'interno delle officine alla
distanza non minore di un metro dalla porta di ingresso.
Articolo 83
Trasporto di acque gasate e di seltz
I veicoli per il trasporto di sifoni con acqua di seltz o di bottiglie con acque
gasate devono essere coperti con robusta e sufficiente ampia rete metallica o con
copertone avente gli stessi requisiti.
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Articolo 84
Mine
Salvo quanto sia disposto dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e
dal relativo regolamento di cui al R.D. 6 maggio 1940, n. 635 è proibito praticare
mine in vicinanze dell'abitato senza averne preventivamente fatta dichiarazione al
Sindaco ed ottenuta la prescritta licenza.
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CAPO II
DISPOSIZIONI PREVENTIVE CONTRO GLI INCENDI
Articolo 85
Disposizioni generali
Salvo quanto è disposto dagli articoli 63 e seguenti del testo unico delle leggi
di pubblica sicurezza 18 giugno 1931 n. 773 e dal relativo regolamento di cui al R.D.
6 maggio 1940 n. 635, dal D.M. 21 luglio 1934, dal D.M. 12 maggio 1937 e
successive modificazioni e salvo quanto è specificatamente stabilito nel presente
regolamento, chiunque nel territorio del Comune intenda detenere, anche in
temporanea sosta, materie liquide, solide e aeriformi che presentano pericoli di
scoppi o di incendi, deve munirsi di speciale permesso scritto da rilasciarsi
dall'Autorità comunale la quale prescrive caso per caso le norme che devono essere
costantemente e rigorosamente osservate.
A tale scopo l'interessato deve tempestivamente presentare regolare domanda
contenente tutte le indicazioni atte ad individuare ed a fare convenientemente
valutare il deposito di cui trattasi.
In tale domanda devono specialmente essere enunciati i quantitativi massimi
delle sostanze che essi intendono detenere e l'ubicazione precisa della località in cui
verrebbe ad effettuarsi tale detenzione.
Articolo 86
Sostanze infiammabili per uso domestico
Le norme di cui all'articolo precedente non si applicano alla detenzione in
abitazioni private e in quantitativo non superiore complessivamente a 5 Kg., delle
sostanze destinate ad usi domestici, quali cera, acquaragia, benzina, petrolio ed
alcool.
Articolo 87
Combustibili per caldaie con materiale di basso valore
Sono considerati come depositi soggetti alla vigilanza del presente
Regolamento anche i combustibili destinati ad alimentare caldaie per il
riscaldamento centrale degli stabili ed ancora quei piccoli depositi di materiale di
basso valore di uso domestico saltuario che, a causa dell'ubicazione ove sono
mantenuti, come sottotetto ripostigli sotterranei rappresentano nell'abitato un
permanente pericolo di inizio di incendio.
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Articolo 87-bis
Impianti di gas, di petroli liquefatti per uso domestico
Le bombole di gas di petroli liquefatti debbono essere installate all'esterno del
locale nel quale trovasi l'apparecchio di utilizzazione (ad esempio: fuori i balconi o
in nicchie chiuse ermeticamente verso l'esterno).
La tubazione fissa metallica, nell'attraversamento delle murature, deve essere
protetta con guaina metallica aperta verso l'esterno e chiusa ermeticamente verso
l'interno. Tale tubazione deve essere munita di rubinetti di intercettazione del flusso.
La tubazione flessibile di collegamento tra quella fissa e l'apparecchio utilizzatore
deve essere realizzata con materiale resistente all'usura e all'azione chimica del
g.p.l.. Le giunzioni del tubo flessibile, sia alla tubazione fissa che all'apparecchio
utilizzatore, devono essere eseguite con accuratezza, in modo da evitare particolare
usura, fuga di gas e possibilità di sfilamento del tubo stesso.
Per evitare la fuoriuscita di gas di petrolio liquefatto in caso di spegnimento di
fiamma, può risultare utile l'applicazione di adatti dispositivi in commercio.
Articolo 88
Fuochi, falò, zolfanelli
In conformità alle leggi speciali nonché all'art, 57 del T.U. della legge di
pubblica sicurezza 18 giugno 1931 n. 773 ed al relativo regolamento, sono vietati i
fuochi ed i falò per le vie e piazze specialmente in prossimità di luoghi pubblici e
privati nei quali siano depositate legna od altre materie accendibili od esplosive.
E' proibito di gettare nelle strade e luoghi di passaggio pubblico od aperti al
pubblico zolfanelli od altri oggetti in corso di accensione.
Articolo 89
Legna e materie simili accatastate nei cortili
Non si possono accatastare allo scoperto nei cortili legna o altre materie di
facile accensione, salvo le cautele da prescriversi secondo i casi.
Articolo 90
Prescrizione per i depositi di combustibili
I locali destinati a contenere carbone, legna, fascine, paglia, fieno, fogliame
secco, canapa, cordami, zolfo, catrame ed altre materie facilmente accendibili
debbono essere separati da quelli in cui siano stabilite manifatture od officine con
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uso di fuoco. In detti locali non si può accendere né portar fuoco né usare altri lumi
che non siano lanterne chiuse.
Articolo 91
Autorimesse private
Non possono istituirsi e condursi autorimesse private senza autorizzazione
scritta dell'Autorità comunale la quale potrà subordinare la concessione stessa oltre
che a preventivo nulla osta da parte dei vigili del fuoco a tutte quelle altre misure
precauzionali che riterrà del caso.
Articolo 92
Fieno e paglia
I locali destinati a deposito di mercanzia facilmente combustibile debbono
essere di solida costruzione. Il fieno e la paglia non vi potranno essere riposti umidi
ed allo stato verde o tale che possano accendersi per spontanea combustione. Per
essere autorizzati all'impianto di tali depositi occorre ottenere permesso scritto
dall'autorità comunale la quale lo rilascerà prescrivendo quelle cautele, che, a
seconda dei casi crederà convenienti.
Articolo 93
Locale in cui si fa uso di fuoco
Ogni locale in cui si faccia abitualmente uso di fuoco deve essere provveduto
di focolai per gli usi domestici e di canne da fumo con la bocca di emissione sopra il
tetto.
Articolo 94
Botteghe e locali aperti al pubblico
Coerentemente alle disposizioni di cui all'articolo precedente, nelle botteghe o
locali aperti al pubblico in cui si fa uso di fuoco, compresi quelli di friggitoria,
rosticceria od altro modo di cottura di sostanze alimentari, il focolare a ciò destinato
deve essere collocato in fondo al locale in modo stabile, provvisto di cappa che
sovrasti a tutti i fornelli e di regolare condotta di fumo.
40
Articolo 95
Spazzamento dei camini, fucine ecc.
Ogni anno, e comunque ogni qualvolta se ne constati il bisogno, i proprietari
devono far spazzare il camino, le canne fumarie e simili di abitazioni, fucine, forni e
cucine di loro proprietà.
Articolo 96
Fumaioli
I fumaioli devono essere collocati alla distanza di almeno cinque metri dalle
finestre delle case circostanti. I fumaioli dei forni, trattorie, alberghi, osterie e simili
nei quali si fa uso di carbone fossile e di carbone coke devono superare almeno di tre
metri il tetto più elevato entro un raggio di metri venti. Quelli delle officine e di
qualunque altro stabilimento in cui siano in esercizio caldaie a vapore devono
superare di metri 10 i tetti più alti entro un raggio di 40 metri; dovranno inoltre
essere provvisti di parafulmine e, nelle parti in cui formano parete verso locali
abitati, devono essere costruiti a doppia fodera in modo che tra l'una e l'altra resti
uno spazio vuoto di almeno 5 centimetri. Quando, nonostante l'osservanza delle
disposizioni del presente articolo, i fumaioli diano ugualmente disturbo o fastidio
o procurino inconvenienti e danni a terzi, l'autorità comunale potrà prescrivere
speciali ulteriori accorgimenti cui dovrà essere subordinato l'esercizio dei fumaioli
stessi.
Articolo 97
Prescrizioni comuni per la prevenzione degli incendi
In aggiunta a quanto dispongono gli articoli 86-87-88-89-90-91-92-93-94-9596 del presente regolamento dovranno essere osservate le norme e le cautele
prescritte dal comando dei vigili del fuoco a termini della legge 27 dicembre 1941,
n. 1570 e successive aggiunte e modificazioni.
Articolo 98
Certificato di prevenzione incendi
Non saranno autorizzati il rilascio, la cessione, l'ampliamento, la
modificazione delle licenze di commercio se non previa presentazione ove occorra di
un certificato prevenzione incendi di data recente dal quale risultino le prescrizioni
da osservare e le condizioni di esercizio cui deve essere sottoposta la concessione
della licenza per quanto riguarda la prevenzione incendi.
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Quando tra le prescrizioni da osservare vi siano anche particolari lavori da
eseguire, il rilascio, la cessione, l'ampliamento, la modificazione della licenza
saranno subordinati alla preventiva visita di controllo che accerti l'avvenuta
esecuzione dei lavori stessi. La visita di prevenzione incendi ai fini di cui sopra è
comunque obbligatoria in ogni caso di voltura della licenza, trasferimento
dell'esercizio o nel caso in cui nei locali di vendita, nei depositi e simili vengano
apportate notevoli modifiche. Il certificato di prevenzione incendi rilasciato dal
Comando dei Vigili del Fuoco della Provincia di Savona deve essere esposto
insieme con la licenza di esercizio e deve essere presentato ad ogni richiesta degli
Agenti di Pubblica Sicurezza, dei Vigili Urbani e dei Vigili del Fuoco.
Articolo 99
Disposizioni in caso di incendio
I proprietari e gli abitanti delle strade o piazze in cui si manifesta un incendio
e quelli delle strade adiacenti devono dare accesso nelle loro proprietà od abitazioni
ai Vigili del Fuoco ed altri agenti incaricati dell'estinzione e permettere che sia
attinta acqua dai loro pozzi.
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TITOLO V
DISCIPLINA DEL COMMERCIO
CAPO UNICO
Articolo 100
Licenza di commercio
Salvo quanto fosse disposto dal testo unico delle leggi di Pubblica Sicurezza,
nessuno può esercitare il commercio fisso od ambulante di vendita al pubblico se
non ha ottenuto l'autorizzazione di cui alle leggi 16 dicembre 1926 n. 2174 e 25
febbraio 1934 n. 327 e successive modificazioni ed aggiunte.
Le licenze di commercio e di vendita di cui alle leggi suddette, rilasciate dal
Sindaco, debbono essere esposte in luogo visibile al pubblico, mentre quelle di cui
alla legge 16 dicembre 1926 n. 2174 devono altresì essere presentate ai competenti
uffici comunali per il visto annuale entro il 31 marzo di ogni anno.
Esse cessano di essere valide:
a) se chi ha ottenuto la licenza per l'apertura di nuovo esercizio non lo abbia aperto
al pubblico entro tre mesi dalla concessione della licenza;
b) se un esercizio rimanga chiuso per uno spazio di oltre tre mesi senza che il
titolare della licenza ne abbia dato previo avviso al Sindaco;
c) se malgrado tale avviso e spirato il termine di tre mesi dalla data dell'avviso
stesso, l'esercizio non sia stato riaperto;
d) in tutti gli altri casi previsti dalle leggi e dai regolamenti.
In caso di necessità potrà essere richiesta una proroga di validità della licenza
di commercio indirizzando all'uopo domanda motivata al Sindaco su carta legale.
Salvo ogni altro provvedimento di legge, sarà ordinata la immediata chiusura
di quei locali i quali vengono aperti abusivamente o condotti da persona che non sia
il titolare della licenza o suo diretto dipendente o nei quali venga esercitato un
commercio diverso da quello indicato nella licenza; ugualmente si procederà in tutti
gli altri casi previsti dalle leggi e dai regolamenti.
Articolo 101
Vendita mediante imbonimento
Nei negozi ove viene esercitato il commercio fisso di cui alla legge 16
dicembre 1926 n. 2174 e nelle vie e piazze ove è consentito il commercio ambulante
è vietato, salvo espressa autorizzazione scritta dell'Autorità comunale, l'esercizio del
commercio col sistema del "treppo" ovvero mediante imbonimento o simili.
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Articolo 102
Bilance e misure
Le bilance e le misure che servono alla vendita devono essere mantenute
pulite e collocate in modo che il compratore possa verificare le pesate.
Articolo 103
Carta nelle pesate
Lasciando in facoltà al compratore di far pesare la merce senza carta i
venditori non potranno valersi per la vendita delle loro merci di carta che abbia un
peso maggiore di grammi uno per ogni decimetro quadrato nonché dimensione
complessiva superiore a quanto strettamente occorra per avvolgere la merce salvo
diversa richiesta del consumatore.
Articolo 104
Collocamento di merci
Le merci commestibili o che comunque possono lordare, come farina, carni
fresche, formaggi ecc., devono essere tenute almeno venti centimetri dentro gli
stipiti e dal ciglio dei banchi ad evitare che possano lordare chi accede al negozio.
Articolo 105
Esercizio di vendita ambulante al minuto
Per esercitare la vendita ambulante, anche a domicilio, di qualsiasi merce
occorre che l'interessato, oltre alla licenza ed autorizzazioni richieste dalla legge, si
provveda di regolare permesso municipale.
Articolo 106
Carretti a mano per la vendita ambulante
La circolazione con veicoli a mano per spaccio di qualsiasi genere di merce è
di massima vietata. Ad esclusivo giudizio della civica Amministrazione potrà farsi
temporanea eccezione a tale divieto mediante la concessione di speciali permessi
scritti, con particolari condizioni stabilite sia per quanto concerne la durata sia per
l'itinerario.
In ogni caso i veicoli a mano per la vendita ambulante devono essere a due
ruote, solidi, ben verniciati, mantenuti in buone condizioni di solidità, nettezza e
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decenza. Non possono superare la lunghezza di metri due e venticinque centimetri
comprese le stanghe e la larghezza di metri uno e centimetri venti compresi i mozzi
delle ruote e devono portare l'indicazione del casato e del recapito del titolare.
Il carico delle merci non deve sporgere dai lati del carretto né superare i
centimetri settantacinque di altezza dal piano del carretto stesso.
Articolo 107
Divieto di vendita ambulante di crostacei, molluschi, acqua
E' in ogni caso rigorosamente vietata la vendita ambulante di crostacei e
molluschi. E' altresì vietato il mestiere di acquaiolo ambulante.
Articolo 108
Distanze da osservare dai venditori ambulanti
La vendita ambulante di qualsiasi merce o derrata deve sempre avvenire:
1) ad una conveniente distanza dagli ospedali, dalle scuole, dagli istituti pubblici di
istruzione;
2) ad una distanza di almeno trenta metri dai mercati o dalle botteghe ove è
effettuata la vendita di merci o derrate congeneri;
3) ad una distanza di almeno dieci metri dagli incroci delle strade.
Tali disposizioni non sono applicabili ai mercati settimanali che sono regolati
a parte.
Articolo 109
Soste dei venditori ambulanti
I venditori ambulanti non possono sostare comunque nelle pubbliche vie o
piazze se non per il tempo strettamente necessario a compiere gli atti di vendita. Non
è permesso ai venditori ambulanti di sostare in località nelle quali la loro presenza
possa incagliare il libero transito o rendersi molesta. Essi devono, in ogni caso,
allontanarsi alla semplice intimazione degli agenti di polizia.
Articolo 110
Divieto di esercizio e commercio ambulante
E' vietato ai venditori ambulanti, eccettuati i venditori di giornali, di esercitare
il loro commercio nelle vie e piazze che l'amministrazione comunale potrà indicare
con suo provvedimento.
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Articolo 111
Divieto di vendita ambulante con veicoli a trazione animale
L'esercizio del commercio ambulante con veicoli a trazione animale è di
regola vietato nel centro urbano.
Potranno eccezionalmente essere accordati permessi scritti per tale genere di
commercio in occasione di fiere o di mercati.
Articolo 112
Comportamento dei commercianti
E' vietato ai venditori, sia fissi che ambulanti, di recare fastidio ai passanti od
al vicinato allo scopo di esitare la loro merce.
I commercianti sia fissi che ambulanti, devono, nell'esercizio della loro attività
commerciale, usare tratto cortese con i clienti ed il pubblico in genere e devono il
più possibile evitare alterchi e questioni.
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TITOLO VI
SPAZZACAMINI
CAPO UNICO
Articolo 113
Licenza di esercizio per spazzacamino
Non si può esercitare il mestiere di capo spazzacamini senza apposito
permesso dell'Autorità comunale per ottenere il quale l'interessato deve produrre,
insieme alla domanda, certificato di nascita e quello generale del casellario
giudiziario di data recente.
I garzoni devono in ogni caso essere muniti di atto di consenso da parte di chi
esercita su di essi la patria potestà.
Articolo 114
Spazzatura camini con mezzi meccanici
La spazzatura dei camini che hanno la canna di diametro inferiore ai
centimetri 45 (quarantacinque) è permesso solo con mezzi meccanici.
Articolo 115
Divieto del mestiere di spazzacamino ad elementi non idonei
Oltre a quanto è disposto dalla legge, è vietato valersi dell'opera di quei
ragazzi i quali, per il loro deficiente sviluppo fisico, non siano riconosciuti atti alle
fatiche del mestiere dall'ufficio municipale di igiene.
Articolo 116
Distintivo per spazzacamini
Gli spazzacamini devono portare sul petto una placca di ottone con la dicitura
"spazzacamini" e col numero d'ordine loro assegnato. I garzoni a loro volta devono
portare sul petto una placca più piccola sulla quale deve essere riportato il rispettivo
numero d'ordine e quello assegnato al loro capo. I modelli delle placche sono
stabiliti dall'Autorità comunale.
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TITOLO VII
CUSTODIA DI BICICLETTE ED AUTOMOBILI
CAPO UNICO
Articolo 117
Licenza per custodia di automobili private, motociclette e biciclette
Per esercitare la custodia delle automobili private, delle motociclette e delle
biciclette sul suolo pubblico occorre una speciale autorizzazione del Sindaco che
può essere rilasciata solamente a chi sia munito del certificato di iscrizione nel
registro previsto dall'art. 121 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza
approvato con R.D. 18 giugno 1931 n. 773.
Articolo 118
Luoghi, spazi ed orari per la custodia di automobili e motociclette
Nell'autorizzazione municipale per la custodia delle automobili e delle
motociclette saranno indicati i luoghi e lo spazio dove la custodia può essere
esercitata da ciascun concessionario e l'orario relativo ai luoghi stessi.
Articolo 119
Posteggi per custodie di biciclette
La delimitazione precisa dei posteggi per la custodia delle biciclette è fatta dal
Comune, a mezzo del competente ufficio.
Il servizio su questi posteggi dovrà effettuarsi da parte dei custodi autorizzati
dalle ore 7 alle ore 21.
Articolo 120
Modalità per la custodia di biciclette
La custodia delle biciclette dovrà effettuarsi a mezzo di rastrelliere rispondenti
alle caratteristiche del tipo approvato dal Comune. La custodia effettuata su terreno
privato dovrà essere approvata dal Comune e, trattandosi di luoghi esposti al
pubblico, dovranno adoperarsi rastrelliere conformi a quelle usate per la custodia in
luoghi pubblici.
48
Articolo 121
Berretto di custodi
I custodi dovranno indossare un berretto conforme al modello depositato in
municipio e vestire decorosamente.
Articolo 122
Responsabilità dei custodi
L'autorizzazione municipale non esime il custode dalle responsabilità verso
coloro che affidano le macchine alla sua custodia.
Nessuna responsabilità potrà incontrare il Comune od essergli accollata in
relazione a quanto sopra.
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TITOLO VIII
POZZI NERI
CAPO UNICO
Articolo 123
Vuotacessi
Coloro che intendano esercitare il mestiere di vuotacessi od effettuare in
qualsiasi modo la vuotatura dei pozzi neri devono chiederne l'autorizzazione al
Sindaco indicando il sistema che intendono praticare e che dovrà assolutamente
essere inodore. Il rilascio e la rinnovazione del permesso sono subordinati, oltre
che all'osservanza delle norme contenute nel presente regolamento, al pagamento di
un canone annuo, in corrispettivo della facoltà di valersi per lo scarico dei liquami
delle bocchette municipali di immissione nei canali neri della fognatura.
Articolo 124
Caratteristiche ed esame dei mezzi e procedimenti per
la vuotatura dei pozzi neri
Le trombe aspiranti e gli altri mezzi meccanici o procedimenti inodori devono
prima di essere messi in esercizio, essere sottoposti a visita di periti delegati
dall'Autorità municipale.
Il permesso di adoperarli non è rilasciato se non dopo esperimenti che ne
garantiscano il servizio senza inconvenienti.
Tutti i carri adoperati dai vuotacessi devono essere muniti di convenienti tubi
di gomma con vite terminale che si adatti perfettamente alla madrevite esistente nelle
bocchette della fognatura nera municipale in modo che lo scarico si effettui il più
rapidamente possibile senza dar luogo ad alcun fetore e senza spargimento delle
materie.
Articolo 125
Caratteristiche delle botti per vuotare i pozzi neri
Le botti devono essere catramate o tinte a biacca e conservate costantemente
in buono stato ed esternamente pulite. Parimenti la massima nettezza deve
riscontrarsi sui carri e sul personale addetto.
Ogni botte deve portare scritto sui fianchi il nome e il cognome del
proprietario o del vuotacessi che l'adopera nonché un numero progressivo e deve
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conservare lo speciale bollo a fuoco applicato dal Comune. L'Autorità municipale
procederà ogni qualvolta lo reputerà opportuno all'ispezione del materiale adoperato
dai vuotacessi e potrà ordinarne la sostituzione qualora esso appaia non più atto allo
scopo cui deve servire.
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TITOLO IX
FACCHINI, FATTORINI, ECC.
CAPO UNICO
Articolo 126
Licenza per i mestieri di facchino, commissionario e lustrascarpe
Coloro che intendono esercitare il mestiere di facchino, commissionario,
lustrascarpe, oltre all'iscrizione di cui all'articolo 121 del T.U. della legge di
pubblica sicurezza approvato con R.D. 18 giugno 1931 n. 773, debbono ottenere e
far rinnovare annualmente il permesso dell'Autorità comunale.
Articolo 127
Distintivo dei facchini
I facchini devono, nell'esercizio del loro mestiere, portare un berretto uniforme
con l'iscrizione "facchino commissionario" e con il numero d'ordine.
Tale numero deve pure essere inciso sopra una placca senza la quale essi non
possono prestare servizio, che deve tenersi visibile al lato sinistro del petto. Il
berretto e la placca devono essere conformi al modello depositato presso l'ufficio
municipale di polizia ed essere sempre tenuti puliti ed in buono stato.
Articolo 128
Prescrizione per i facchini
E' vietato ai facchini di ingombrare i marciapiedi, di infastidire i passanti con
grida o cenni o di usare modi insistenti per ottenere trasporti o commissioni.
Articolo 129
Sospensione o revoca della licenza di facchino
Ogni pretesa di rimunerazione superiore a quella sancita dalla tariffa, la
mancanza di rispetto a chicchessia, l'insubordinazione ai funzionari ed agenti
municipali, l'aspetto trasandato o sporco e qualsiasi trasgressione ai regolamenti
possono dar luogo alla proposta all'Autorità di Pubblica Sicurezza di cancellazione
dall'apposito registro.
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Articolo 130
Prescrizioni per i commessi e fattorini di alberghi
I commessi ed i fattorini di alberghi che per il loro servizio frequentano le
stazioni ferroviarie devono essere muniti di apposita tessera di riconoscimento
rilasciata dal Municipio.
All'arrivo dei viaggiatori non devono oltrepassare i limiti del posto loro
designato dagli agenti municipali né recare molestia con grida o con offerte
inesistenti.
Essi devono portare la divisa ed i distintivi loro prescritti con provvedimento
dell'Autorità comunale e non potranno sostare nelle pubbliche vie e piazze per
invitare in qualsiasi modo il pubblico a servirsi di determinati alberghi, trattorie e
simili.
Articolo 131
Norme per le guide, facchini, commissionari, ecc.
E' fatto divieto alle guide pubbliche autorizzate, facchini e commissionari di
piazza, portieri, fattorini di albergo e simili di sviare i viaggiatori dall'albergo al
quale sono diretti.
Articolo 132
Responsabilità dell'albergatore
Della violazione delle norme contenute nell'articolo precedente è tenuto anche
responsabile l'albergatore dal quale dipende colui che abbia trasgredito alla norma
stessa.
E' del pari tenuto responsabile l'albergatore che faccia lavorare per proprio
conto fattorini di albergo e conducenti di automobili ed omnibus di albergo non
muniti della prescritta licenza comunale.
Articolo 133
Cambiamento di albergo
Nel caso in cui un fattorino od un conducente di automobile od omnibus di
albergo debba passare dalle dipendenze di un albergo a quelle di un altro non può
prestare il suo servizio se prima non sia dall'Ufficio di Polizia stata annotata la
relativa variazione sulla licenza comunale.
Dell'inosservanza della presente norma è tenuto responsabile non soltanto
l'intestatario della licenza, ma altresì il proprietario dell'albergo.
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Articolo 134
Esibizione della licenza del sindaco
I fattorini di albergo, i conducenti di automobili e omnibus di albergo, i
facchini e i commissionari di piazza devono a richiesta dei Vigili Urbani, degli
agenti ferroviari e di pubblica sicurezza presentare la licenza comunale, fornire le
informazioni ed osservare gli ordini che vengono loro impartiti nell'interesse
generale dei pubblici servizi.
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TITOLO X
DISPOSIZIONI VARIE E FINALI
CAPO I
OGGETTI RINVENUTI - CONTROLLO DEI VEICOLI
Articolo 135
Oggetti rinvenuti
I proprietari e i rivenditori di oggetti o valori rinvenuti e depositati negli uffici
comunali a' sensi dell'articolo 927 e seguenti del Codice Civile, all'atto del ritiro
degli oggetti stessi sono tenuti al pagamento a titolo di rimborso al Comune per le
spese per gli stessi occorse, delle somme seguenti:
a) lire dieci a titolo di rimborso spese di registrazione e di involucro per tutti
indistintamente gli oggetti e valori resi al proprietario o al rivenditore;
b) la cifra annua di custodi (oltre a quella fissa di cui sopra) in ragione del 5%
per gli oggetti o valori da lire dieci a lire cento, del 4% (quattro per cento) per le
eccedenze fino a lire mille e del due per cento sulle eccedenze di lire mille.
Rimane fermo per gli animali rinvenuti il rimborso delle spese di mantenimento e
custodia.
Allo scadere del termine di cui all'articolo 929 del codice civile, se il
rivenditore non ritira entro due mesi dall'avviso regolarmente notificatogli l'oggetto
o valore da lui rinvenuto, il Comune procederà, a cura dell'ufficio economato,
all'alienazione dell'oggetto stesso ed all'incameramento del ricavato.
Articolo 136
Controllo dei veicoli
Indipendentemente da quanto è prescritto dal R.D. 8 dicembre 1933 n. 1740, i
proprietari di carri a due ruote montati su molle con sedile, destinati al trasporto
cumulativo di persone e merci sono tenuti a farne denuncia all'ufficio di Polizia
Municipale. Su detti carri deve essere apposto, nel modo e nella forma che saranno
indicati dall'Ufficio predetto, un numero d'ordine e questo non può essere tolto né
coperto né in alcuna guisa alterato.
Verificandosi il passaggio di proprietà di un carro tanto il proprietario cedente
quanto quello cessionario sono tenuti a farne denuncia all'ufficio medesimo entro 15
giorni all'avvenuto trapasso.
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CAPO II
PERMESSI DI POLIZIA
Articolo 137
Permessi di polizia
Per la concessione e l'uso dei permessi di polizia saranno osservate le norme
stabilite con appositi regolamenti.
L'Autorità comunale può revocare in qualunque momento quelle
autorizzazioni il cui oggetto non sia più rispondente al decoro cittadino, alle
particolari esigenze estetiche di talune località ed alle esigenze della circolazione.
Articolo 138
Uso non conforme delle autorizzazioni
L'uso delle autorizzazioni non conforme alle condizioni e modalità di
esecuzione prescritte dà luogo, oltre che alla revoca dell'autorizzazione, anche alla
contestazione della contravvenzione.
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CAPO III
CONTRAVVENZIONI E SEQUESTRI DI MERCI
Articolo 139
Accertamento delle contravvenzioni
La violazione e l'inosservanza delle disposizioni del presente regolamento
sono perseguite a termini dell'art. 106 e seguenti del T.U. 3 marzo 1934, n. 383 e
successive modificazioni ed integrazioni, nonché della legge 24 novembre 1981,
n. 689, in quanto non sia già per esse (violazioni e inosservanza) stabilita una
sanzione determinata dal Regolamento stesso.
La previsione e l'accertamento delle contravvenzioni previste dal presente
Regolamento spettano ai funzionari e agli agenti della Polizia Municipale, nonché ad
ogni altro ufficiale ed agente della Forza Pubblica secondo le leggi dello Stato e
della Regione Liguria.
Articolo 139-bis
Spese del procedimento
In via transitoria e fino a quando non saranno indicati - a livello nazionale - i
parametri per la quantificazione delle spese del procedimento contravvenzionale, tra
le spese di quest'ultimo (art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689) sono
ricomprese quelle di notificazione per tramite del servizio postale di Stato. Pertanto
se la notificazione non avviene mediante consegna a mano della copia del verbale, o
comunque dell'atto sanzionatorio, nelle mani del destinatario, o persona della sua
famiglia, o addetta alla casa, l'ufficio di Polizia Municipale è autorizzato a
predisporre la relazione di notificazione sull'originale e sulla copia dell'atto di cui si
è detto, indicando l'ufficio postale per mezzo del quale si spedisce la copia al
destinatario in piego raccomandato - con avviso di ricevimento - facendo menzione,
al fine di ottenere legittimamente il rimborso, di quanto è stato, appunto, anticipato
per spese postali.
Per quanto applicabile si rinvia alla legge 20 novembre 1982. n. 890, nonché
agli articoli 136 e seguenti del Codice di Procedura Civile.
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Articolo 140
Contravvenzione imputabile a più persone
Ove la contravvenzione sia imputabile a più persone queste ne sono
responsabili in solido e la parte di contributo di ciascuno nelle spese fatte per il
provvedimento ordinato dall'ufficio viene determinata dal Sindaco.
Resta però salva ed impregiudicata alle parti, nei rapporti tra di loro, la facoltà
di far determinare più esattamente, ove occorra e come di diritto, la rispettiva quota
di contributo
Quando l'intimazione da farsi e la contravvenzione riguardino la
conservazione e l'uso delle parti comuni di una casa in condominio o la proprietà
frazionata e consti che la collettività dei condomini abbia, nella persona di un
proprietario, l'amministratore o rappresentante del condominio, l'intimazione in
preavviso o la procedura di contravvenzione e definizione di questa, anche agli
effetti della misura della somma da pagarsi in via di conciliazione, potranno farsi in
confronto del detto amministratore o rappresentante. Questo senza pregiudizio del
diritto comune, potrà rivolgersi direttamente ai singoli proprietari.
Articolo 141
Obblighi dei contravvenuti
La contestazione di ogni contravvenzione, oltre le sanzioni specifiche, importa
come conseguenza l'obbligo di cessare immediatamente dal fatto abusivo e di
procedere al ripristino delle cose, ovvero all'esecuzione dell'opera o al compimento
dell'atto che siano stati omessi.
Nel caso che l'atto abusivo produca ingombro sul suolo pubblico o pericolo
alle persone l'agente che ha contestato la contravvenzione provvederà, ove non
provveda subito il contravventore all'eliminazione dell'ingombro o del pericolo,
restando le spese occorse a carico del contravventore stesso.
Articolo 142
Vendita della merce sequestrata
Se le cose sequestrate sono soggette a facile deterioramento o, per la loro
natura o per altre circostanze non possono essere economicamente ed agevolmente
trasportate nella depositeria comunale, l'autorità comunale può disporne l'immediata
vendita.
Per le altre cose suscettibili di conservazione, sempre che non debbano
rimanere a disposizione dell'Autorità giudiziaria, si procederà all'alienazione dopo
sei mesi dalla data del sequestro, quando la persona a cui carico fu eseguito il
sequestro stesso, sebbene regolarmente avvisata, non si presenti per il ritiro.
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Detratto dal provento di essa le somme dovute all'erario dello Stato e a quello
comunale, il residuo rimane depositato a disposizione dell’avente diritto.
Articolo 143
Merce depositata non suscettibile di vendita
Qualora la vendita immediata delle cose soggette a facile deterioramento a
giudizio dell'Autorità comunale non sia possibile, le merci sequestrate sono destinate
ad un istituto di beneficenza e, se per il loro stato non possono essere utilizzate, sono
senz'altro distrutte.
Articolo 143-bis
Definizione del dehors
Ai fini del presente regolamento, si intende per "dehors" uno spazio pubblico
o di uso pubblico, appositamente delimitato e prospiciente un esercizio pubblico,
occupato - previa apposita autorizzazione o concessione - dal rispettivo titolare per
adibirlo esclusivamente all'accoglimento dei clienti.
Articolo 143-ter
Attrezzamento del dehors
Il dehors può essere attrezzato esclusivamente in uno dei modi seguenti:
a) con fioriere poste, anche in modo discontinuo lungo il suo perimetro o al suo
interno nonché con ombrelloni esclusivamente all'interno;
b) con pedana, di estensione non superiore allo spazio assentito, poggiata sul suolo
e sulla quale potranno essere posizionati ombrelloni e fioriere come alla
precedente lettera a). La pedana dovrà essere realizzata in legno o con altri
materiali del tipo a "pavimento galleggiante", tali comunque da permettere il
libero e rapido deflusso delle acque meteoriche, con componenti ed ancoraggi
facilmente amovibili;
c) con struttura di tipo leggero, ancorata come al successivo punto 1) e poggiata
sulla pedana di cui alla precedente lettera b), a un piano interamente ed
agevolmente smontabile, tale da consentire il rapido ed agevole smantellamento
senza comportare particolari interventi di ripristino del suolo pubblico che, in
ogni caso, saranno a carico del soggetto titolare della concessione o
dell'autorizzazione.
Le relative caratteristiche costruttive saranno le seguenti:
1 - struttura portante: dovrà essere realizzata in profili metallici a sezione minima
verniciati. L'uso di materiali alternativi dovrà essere giustificato da
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particolari motivi compositivi con riguardo a tipologie esistenti all'intorno.
Limitatamente alle zone ricadenti nella categoria IV dello ambito di
applicazione della T.O.S.A.P. e nelle zone balneari, e portuali potranno
essere utilizzate strutture in legno verniciato. La struttura portante dovrà
essere ancorata al suolo, e/o alle pareti degli edifici, con ganci ed attacchi
amovibili e/o con tiranti di acciaio o altro materiale resistente;
2 - tamponamento perimetrale esterno: dovrà essere realizzato mediante pannelli
in materiale trasparente (plexiglas, lastre di policarbonato trasparente o vetro
infrangibile) ovvero mediante fioriere. L'uso di materiali alternativi dovrà
essere giustificato da particolari motivi compositivi con riguardo a tipologie
esistenti all'intorno.
3 - copertura: sarà realizzata in tessuto impermeabilizzato, tela plastificata o
pannelli in lastre di plexiglas, policarbonato trasparente o vetro infrangibile;
l'uso di materiali alternativi dovrà essere giustificato da particolari motivi
compositivi con riguardo a tipologie esistenti allo intorno. Dovrà comunque
essere regimentata la regolare raccolta delle acque piovane, nonché la loro
canalizzazione e deflusso.
Articolo 143-quater
Istanza per ottenere la concessione e l'autorizzazione
La domanda intesa ad ottenere l'autorizzazione o la concessione di suolo
pubblico per realizzare un dehors deve essere corredata da idonei elaborati grafici, in
scala 1:100, nonché - limitatamente al caso in cui si intenda attrezzare il dehors
come da precedente articolo 143 ter, lettera c) - da:
- documentazione fotografica, con vista d'insieme e fotomontaggio;
- relazione illustrativa che dimostri le tipologie esistenti nell'intorno e le
particolarità architettoniche del sito.
Articolo 143-quinquies
Rilascio dell'autorizzazione e della concessione
L'autorizzazione per occupazione temporanea o la concessione per
occupazione permanente di suolo pubblico per la realizzazione di dehors sarà
rilasciata previa acquisizione dei pareri dei Settori dei Lavori Pubblici e della Polizia
Municipale nonché del Settore Urbanistica e, se ritenuto da questo ultimo, della
Commissione Edilizia.
I pareri di cui al comma precedente verranno rilasciati tenuto conto dei
seguenti criteri direttivi ed elementi di valutazione per effetto dei quali il dehors:
1) deve essere realizzato, di norma, entro le proiezioni ortogonali delle fronti
dell'esercizio pubblico al cui servizio deve essere posto, salvo condizioni
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2)
3)
4)
5)
particolari da valutarsi in sede di commissione edilizia e previa autorizzazione
dei terzi interessati;
deve avere caratteristiche idonee per un corretto inserimento ambientale;
non deve costituire intralcio al pubblico transito sia veicolare che pedonale né
porsi in contrasto con le norme del codice della strada e del relativo
regolamento di attuazione;
non deve comportare compromissioni per l'identificazione di manufatti
architettonici di particolare pregio, singolo e di carattere generale e deve
garantire una corretta lettura dei loro rapporti con il contesto d'ambito;
deve essere progettato, nel caso di cui al precedente articolo 143-ter, lettera c), da
tecnico abilitato il quale dovrà tener conto, oltre che del contesto ambientale
circostante, anche di eventuale coordinamento con interventi similari
contigui; i colori ed i materiali impiegati devono essere indicati con campionatura
negli elaborati tecnici a corredo della richiesta di concessione o autorizzazione.
Nel caso in parola, la commissione edilizia (ove occorra integrata a norma di
legge), nell'esprimere il proprio parere, ha facoltà di indicare modifiche e
prescrizioni in esito alle conclusioni cui perverrà tenendo conto di quanto
precede.
Articolo 143-sexies
Sequenze stagionali
Le eventuali sequenze stagionali di rimozione e ripristino della struttura di cui
al precedente articolo 143-ter, lettera c), una volta che il relativo progetto sia stato
favorevolmente esaminato, richiedono, purché non intervengano modifiche della
struttura o del contesto d'ambito, il solo obbligo di reiterazione della domanda ai fini
dell'aut0orizzazione per l'occupazione di suolo pubblico.
Articolo 143-septies
Revocabilità - Annullabilità della concessione e dell'autorizzazione
La concessione e l'autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico per la
realizzazione di dehors sono sempre annullabili o revocabili ricorrendone i
presupposti di legge e, in particolare, in caso di violazione delle disposizioni
contenute negli artt. da 143-bis a 143-sexies compresi del presente regolamento.
In tali evenienze, l'interessato è tenuto alla immediata rimozione delle strutture
installate senza che lo stesso abbia titolo alcuno ad ottenere risarcimenti o indennizzi
di qualsiasi genere. Tuttavia ove si sia proceduto alla revoca per motivi di
sopravvenuto pubblico interesse, il Comune è tenuto a rimborsare la tassa
corrisposta per l'occupazione di suolo pubblico limitatamente alla quota
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commisurata al periodo di ridotta fruizione del suolo stesso rispetto all'originario
termine.
In caso di inottemperanza all'obbligo di rimozione di cui al comma precedente
nel termine perentorio a tal fine assegnato, il settore lavori pubblici provvederà
d'ufficio in danno del soggetto obbligato e con successivo recupero coattivo delle
spese sostenute; quest'ultimo incombente farà carico al competente ufficio del
settore finanziario.
Articolo 143-octies
Decadenza della concessione e dell'autorizzazione
La concessione e l'autorizzazione per l'occupazione previste dal precedente
art. 143-bis decadono, previo formale provvedimento di accertamento, nei casi in cui
il soggetto interessato:
a) non proceda alla installazione del dehors entro sessanta giorni dal ritiro del
titolo abilitante;
b) adibisca ad altri usi il dehors.
Articolo 143-nonies
Sanzioni
Fatta salva l'applicazione di sanzioni previste da altre disposizioni,
l'occupazione, senza titolo, di suolo pubblico o di uso pubblico per la realizzazione
di dehors comporta la applicazione di una sanzione amministrativa di lire 1.000.000
(un milione) oltre quanto previsto dal precedente articolo.
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CAPO IV
ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO
Articolo 144
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore con la sua approvazione da parte
dell'Autorità tutoria e abroga tutte le precedenti disposizioni contrarie od
incompatibili in materia.
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Regolamento di Polizia Urbana