COMUNE DI TURATE PROVINCIA DI COMO Via V. Emanuele 2, AREA AFFARI GENERALI SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA 1 CAPO I Disposizioni generali ART. 1 Disciplina della Polizia Urbana La Polizia Urbana è disciplinata dal presente regolamento e dalle altre norme speciali ad essa attinenti. Essa attende alla tutela dell'integrità del pubblico demanio comunale e a quella di un decoroso svolgimento della vita cittadina, garantendo la libertà' dei singoli dal libero arbitrio di altri, contribuendo alla sicurezza dei cittadini e sovrintendendo al buon andamento della comunità', disciplinando l’attività' e il comportamento dei cittadini. Le norme del regolamento di Polizia Urbana per gli spazi e luoghi pubblici, sono estese agli spazi e aree private soggette a servitù' di pubblico uso ed aperti al pubblico, compresi i portici, i canali, i cortili ed i fossi fiancheggianti le strade. Art. 2 Vigilanza per l'applicazione delle norme di Polizia Urbana Il compito di far osservare le norme e le disposizioni contenute nel presente regolamento è affidato agli ufficiali ed agenti di P.G. ed in particolare, al personale della Polizia Locale. Il personale della Polizia Locale, nell'esercizio delle proprie funzioni, potrà accedere negli atri, nelle scale, negli stabili, nelle botteghe, nei negozi, negli spacci, nei laboratori, nelle officine, negli stabilimenti, e locali pubblici in genere e dovunque si svolga attività' sottoposta alla vigilanza comunale, con l'obbligo di rapporto d’ogni reato o infrazione accertata. Art. 3 Disposizione di carattere generale per le licenze e concessioni previste dal presente regolamento Le autorizzazioni, concessioni, nulla osta, permessi, licenze, rilasciate in base al presente regolamento, saranno in ogni caso rilasciate per iscritto e accordate: a) personalmente al titolare; b) senza pregiudizio dei diritti di terzi; c) con l'obbligo del concessionario di riparare tutti i danni derivanti dalle opere ed occupazioni permesse e di tenere sollevato il Comune concedente da qualsiasi azione intentata da terzi per il fatto della concessione data; d) con riserva all'Amministrazione di imporre, in ogni tempo, nuove condizioni che si rendessero necessarie nel pubblico interesse, sospendendo o revocando a suo criterio insindacabile i benefici concessi; e) con facoltà' di revoca o sospensione in qualsiasi momento nel caso d’abuso. Le domande di concessione o d’autorizzazione di cui agli articoli del presente regolamento, dovranno essere redatte in carta legale, così come i relativi provvedimenti di accoglimento o diniego. CAPO II 2 Disciplina delle acque pubbliche e del suolo pubblico Art. 4 Inquinamento atmosferico e delle acque La vigilanza sull'inquinamento atmosferico e delle acque è disciplinata, oltre che dal vigente T.U. delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n.1265 (artt, 202, 216, 218, 227) e dalle altre norme legislative emanate per la tutela delle acque ovvero per la difesa dell'inquinamento derivante: - da impianti termici; - dall'esercizio d’industrie; - dall'utilizzo di veicoli a motore. Pertanto è fatto divieto scaricare sul suolo, nel sottosuolo e in corsi d’acqua superficiale, fognature civili e industriali e di qualunque altro tipo, pena irrogazione della relativa sanzione. Gli scarichi devono essere autorizzati dagli organi competenti sulla base della normativa vigente. Art. 5 Suolo pubblico Salvo quanto è disposto dal Regolamento edilizio e dalla tariffa per l'applicazione della TOSAP e salve le disposizioni di legge sulla circolazione stradale, ogni occupazione di suolo pubblico deve essere concessa dal Responsabile del Settore di Polizia Locale. Le concessioni per occupazioni di suolo pubblico per un periodo non inferiore ad un anno, anche se non comportano costruzioni di manufatti od installazioni d’impianti, sono considerate permanenti. Le concessioni per periodi inferiori all'anno sono temporanee. Le concessioni sono rilasciate dal Responsabile del Settore di Polizia Locale, attenendosi alle disposizioni previste dal Regolamento per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche ed in mancanza di tale regolamento, secondo le norme di legge in vigore e secondo le disposizioni prescritte dall'Amministrazione comunale. Ogni concessione s’intende accordata senza pregiudizio di diritti di terzi e con facoltà' all'Amministrazione comunale di imporre nuove condizioni e giungere anche alla revoca per i motivi e nei modi indicati nel capo primo. Le concessioni decadono alla data stabilita nell'atto di concessione possono essere esercitate previo versamento del canone dovuto. L'esercizio d’attività' soggetta a tassa di concessione, senza aver corrisposto il canone dovuto, comporta, oltre ad una sovrattassa una sanzione pecuniaria prevista dalle norme in vigore. Per le autorizzazioni comportanti esecuzioni di lavori , i committenti sono direttamente responsabili di eventuali danni a persone o cose derivanti da violazione delle norme relative all’apposizione di idonea segnaletica e di tutta la normativa vigente in tema di messa in sicurezza dell’area. Art. 6 Sospensione e revoca delle concessione In qualsiasi momento l'Amministrazione comunale, a suo insindacabile giudizio può', per iscritto, sospendere o revocare la concessione d’occupazione d’area o suolo pubblico, sia per inosservanza delle disposizioni del presente regolamento sia per mancato rispetto delle condizioni contenute nel permesso, licenza, o atto di concessione, in altre parole per ragioni di viabilità per altro motivo d’interesse pubblico sopravvenuto. Nei casi urgenti gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale possono ordinare verbalmente la sospensione della concessione. Nel caso di revoca, l'Amministrazione comunale ha l'obbligo del solo rimborso all'intestatario della concessione della quota di tassa corrispondente al periodo intercorrente tra la revoca e la scadenza fissata. 3 Art. 7 Esazione della tassa d’occupazione delle aree pubbliche Il canone dovuto per l'occupazione temporanea sarà pagato secondo modalità e modi stabiliti dal competente ufficio comunale. Il canone, invece, dovuto per occupazioni permanenti sarà pagato all'atto del rilascio dell'Autorizzazione ovvero riscossa mediante ruoli, o con versamenti su c/c postali intestati al Comune o direttamente alla Tesoreria Comunale. Art. 8 Modalità' per il carico e lo scarico Le autorizzazioni di carico e scarico di merci o altro s’intendono subordinate alla necessita' che tali operazioni siano effettuate sul suolo pubblico. In casi di necessita' e ove tali operazioni richiedono durante la giornata, lunghi tempi d’ingombro del suolo pubblico, occorre ottenere un permesso dell’Autorità' comunale la quale può subordinare la concessione all'osservanza di speciali modalità' ed anche ricusarla per motivi di tutela della circolazione e di conservazione della pavimentazione stradale. Le operazioni di cui trattasi, se regolarmente autorizzate, devono essere compiute con sollecitudine, senza interruzioni ed evitando ogni imbrattamento del suolo pubblico. In ogni caso effettuate le operazioni di carico e scarico, il suolo deve essere ripulito da chi ha effettuato le operazioni predette. In caso d’inosservanza delle modalità prescritte, l’Autorità' comunale, potrà' provvedere direttamente, salvo rivalsa di spesa verso gli inadempienti e senza pregiudizio delle responsabilità' di questi ultimi per eventuali danni a terzi Art. 9 Scarico di rottami e di detriti e materiale altamente tossico e nocivo. A). E' vietato scaricare rottami, detriti e materiale di scarto, di qualsiasi specie se non nei luoghi designati dall'Amministrazione comunale. Qualsiasi trasporto attraverso le vie della città' di materiali provenienti da demolizioni o da scavi di qualsiasi genere dovrà essere eseguito con veicoli atti ad evitare spargimenti o polverio. B) In particolare è assolutamente vietato scaricare o abbandonare materiale altamente tossico o nocivo per la salute quale amianto /o denominato eternit, in qualsivoglia luogo, dal momento che relativamente a tali sostanze esiste una procedura di smaltimento rigorosamente prescritta dalla legge. Non appena avutane conoscenza, il Servizio di Polizia Locale provvederà immediatamente a redigere apposita relazione di servizio e a inoltrare contestualmente notizia di reato presso i competenti uffici della Procura. In ottemperanza alla vigente normativa di settore, qualora non si possa risalire all’esecutore materiale dello scarico, si riterrà responsabile in solido il proprietario dell’area su cui sono stati abbandonati i detriti. Lo stesso provvederà a propria cura e spese alla rimozione del materiale, concordando con il Servizio Ecologia le modalità operative della stessa. Qualora si rifiutasse l’Amm.ne provvederà d’ufficio salvo successivo addebito delle spese al proprietario dell’area. In quest’ultimo caso il proprietario sarà altresì passibile di ulteriore sanzione amm.va. Quanto sopra fatta salva la procedura attualmente prevista dalla vigente legge regionale 17/03 e le eventuali successive modifiche, che consente al proprietario di richiedere l’assegnazione di un contributo regionale ad hoc nelle forme dalla stessa definite, per finanziare la bonifica di piccoli quantitativi di amianto, ubicati ad un altezza dal piano di calpestio inferiore a 2 metri e di quantità inferiori a 30 mq. e a 450 kg. In ogni caso la durata del presente procedimento, risultando il materiale altamente tossico e trattandosi di tutela della salute pubblica, non potrà superare i 22 gg. complessivi. Pertanto, a far 4 data dal rinvenimento del materiale, entro 15 gg. il proprietario e /o gli uffici dovranno avviare il relativo procedimento presso gli organi competenti per la rimozione ed entro 7 giorni dall’approvazione degli enti interessati il materiale stesso dovrà essere rimosso secondo le modalità previste dalla legge sempre entro e non oltre i 22 giorni complessivi. Art. 10 Collocamento di tavoli, sedie od altro sull'area pubblica L'autorizzazione ad occupare marciapiedi, banchine, giardini pubblici ed aree soggette a pubblico passaggio con tavoli, sedie, od altro, può essere concessa davanti a negozi e pubblici esercizi soltanto a favore dei gestori degli stessi. Nella concessione sarà precisato il periodo dell'occupazione stessa. I marciapiedi e le banchine possono essere occupati fino ad un massimo di due terzi della loro larghezza. In ogni modo sul marciapiede o sulla banchina deve essere riservata alla circolazione pedonale una zona di almeno mt.1.20 di larghezza. Il Responsabile del Settore di Polizia Municipale può' negare la concessione, anche qualora le anzidette misure minime fossero rispettate, quando vi si oppongono ragioni di viabilità' e di sicurezza del traffico o altri motivi di pubblico interesse. I tavoli e le sedie da esporre davanti ai pubblici esercizi devono essere solidi, decorosi *** e sempre puliti. In ogni caso l'occupazione non dovrà costituire il minimo intralcio alla circolazione dei veicoli e dei pedoni. Art. 11 Installazione di tende solari Per quanto concerne l'installazione di tende solari si richiamano le disposizioni in vigore del Regolamento Edilizio, ed in modo particolare dell'art. 74, nonché di ogni altra norma speciale in materia di urbanistica ed edilizia. Art. 12 Insegne, vetrine e pubblicità' luminosa Oltre a quanto stabilito dal Regolamento edilizio, e dal regolamento per la pubblicità e pubbliche affissioni, è vietata l'esposizione d’insegne, cartelli, infissi pubblicitari, sorgenti luminose e infissi in genere, visibili dai veicoli transitanti sulle strade, che per forma, disegno, colorazione o ubicazione, possano, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione, ingenerare confusione con i segnali stradali e con le segnalazioni luminose di circolazione, in altre parole rendere difficile la comprensione. E' altresì vietata l'installazione di sorgenti e pubblicità luminose che possano produrre abbagliamento e quanto altro stabilito dall'art.23 del Nuovo Codice della Strada. L'installazione delle vetrine e simili sul suolo pubblico, è sempre subordinata all'autorizzazione dell’autorità' comunale. In caso di riparazioni o modificazioni del piano stradale, che richiedessero la temporanea rimozione di mostre, vetrine od altro oggetto occupante il suolo pubblico, i concessionari sono obbligati ad eseguire tale rimozione e la ricollocazione in pristino, con le modifiche rese necessarie dalle nuove condizioni del piano stradale. Art. 13 Esposizioni di merce e derrate all'esterno dei negozi Le occupazioni del suolo o spazio pubblico per esposizione di merci o derrate, all'esterno dei negozi, sono ammesse previa richiesta e rilascio di concessione da parte del Responsabile del Settore di Polizia Locale a seguito di versamento del canone dovuto. 5 In presenza di prodotti alimentari la concessione è rilasciata previo parere favorevole della competente autorità sanitaria. Art. 14 Fiere e Mercati Le fiere saranno tenute nelle piazze e nei luoghi pubblici a ciò destinati dal Consiglio comunale. Le concessioni per le occupazioni di suolo pubblico sono fatte alle condizioni previste dal regolamento occupazione spazi ed aree pubbliche. L'assegnazione dei posti di vendita e' effettuata dall'ufficio di Polizia Locale o da funzionario appositamente incaricato. L'occupazione di un posto, anche per lungo tempo, non crea diritti di sorta per l'occupazione. Il posto può in qualsiasi momento, per esigenze di mercato, essere cambiato o tolto. E' vietato ai venditori di occupare sul pubblico mercato uno spazio superiore a quello assegnato come pure di spostarsi da un luogo ad un altro senza il permesso dal Comando di Polizia Locale. La merce esposta alla pubblica vendita, deve essere sistemata su appositi banchi e comunque mai deposta al suolo. Art. 15 Commercio su aree pubbliche 1) Il commercio su aree pubbliche e' regolato dal Decreto legislativo 31 marzo 1998 n.114, dalla vigente normativa regionale e dal relativo Regolamento Comunale ed e' consentito soltanto nelle aree dei pubblici mercati ed in quelle tassativamente stabilite dall'Amministrazione comunale. 2) Soltanto eccezionalmente l'Amministrazione comunale potrà, sino all’approvazione del Regolamento Comunale per il commercio su aree pubbliche, a tempo limitato e solo in occasione di pubbliche feste patrocinate ed organizzate direttamente dall’ente per eventi promossi ratione offici, e pertanto esorbitanti dal novero delle tradizionali Feste del paese, concedere speciali permessi atti a favorire la vendita di alcune derrate in altre aree ricadenti nel perimetro di svolgimento della festa a coloro che ne facciano espressa domanda e per particolare contingenza. Una volta divenuto esecutivo il Regolamento per la disciplina del commercio su aree pubbliche, l’entrata in vigore dello stesso determinerà automaticamente l’abrogazione del presente comma 2). 3) Tali autorizzazioni verranno rilasciate, non in corrispondenza di crocevia, curve, od altre località ove possano recare intralcio alla circolazione. Art. 16 Sosta di roulotte e rimorchi Oltre quanto stabilito dall'art.185 del vigente Codice della Strada: è vietata la sosta di roulotte e rimorchi sul territorio Comunale se non in eventuali apposite aree attrezzate a tale scopo ed indicate dal locale Comando di Polizia Locale. Art. 17 Proiezioni, audizioni e spettacoli su aree pubbliche Ferme le prescrizioni della legge di Pubblica Sicurezza circa il rilascio delle licenze per spettacoli, proiezioni o trattenimenti all'aperto sul suolo pubblico, non potranno erigersi palchi o tribune per feste, spettacoli, giochi o rappresentazioni, se non dietro specifico consenso dell'Autorità comunale, da parte dei competenti uffici previo parere tecnico del Capo Area Lavori Pubblici. 6 L’eventuale patrocinio da parte dell’amministrazione Comunale deve essere concesso previa deliberazione della Giunta Comunale. La presente deliberazione costituisce ed assume la natura di atto di indirizzo nei confronti dei competenti uffici comunali. L’attività di spettacolo e pubblico intrattenimento non si può in ogni caso protrarre oltre i seguenti orari: - dal lunedì al giovedì, fino alle ore 24:00; - dal venerdì alla domenica, fino alle ore 01:00. Art. 18 Installazioni di chioschi ed edicole La concessione per erigere sul luogo pubblico edicole e chioschi, ovvero installare posti di rivendita di qualsiasi merce, non può essere accordata quando ne derivi ostacolo alla circolazione dei veicoli e dei pedoni o diminuzioni della visibilità agli incroci e curve e dovrà, a riguardo, essere acquisito il parere del Comandante del Corpo di Polizia Locale. In nessun caso sarà rilasciata la concessione qualora essa sia in contrasto con quanto stabilito dall'art.20 del Nuovo Codice della Strada. La predetta concessione non può essere accordata sotto i portici o sottopassaggi in genere. Art. 19 Divieto di giochi sul suolo pubblico Sul suolo pubblico, a transito sia di veicoli che di pedoni e' vietato giocare con oggetti o con animali e compiere qualsiasi esercitazione sportiva quando ciò costituisca pericolo per la pubblica incolumità e intralcio alla circolazione. E' assolutamente vietato sul suolo pubblico l'uso di pattini e di trampoli, fatta eccezione per le aree pedonali. E' altresì vietato in luogo pubblico scivolare su ghiaccio con pattini o slitte. E' vietato lanciare pietre od altri oggetti comunque atti ad offendere o danneggiare persone o cose. Art. 20 Collocamento di condutture Le autorizzazioni per il collocamento, la riparazione di condutture dell'energia elettrica e di gas, l'installazione di linee telefoniche e di cavi in genere, nonché di altre condutture o illuminazioni straordinarie per feste, sagre, ecc., sono concesse in seguito a regolare domanda ed in base alle disposizioni comunali che saranno indicate nel relativo permesso da accordarsi dal Responsabile del Settore competente, ferma l'osservanza delle prescrizioni in vigore per il canone sull'occupazione di spazio ed aree pubbliche. Per quanto concerne le condutture o illuminazioni straordinarie per feste, sagre, ecc., gli allacciamenti dovranno essere eseguiti nel rispetto della normativa di sicurezza contro i rischi derivanti dalle dispersioni elettriche. Le mensole e i pali di sostegno dovranno avere forma ed aspetto decoroso ed essere tinteggiati in modo uniforme secondo le prescrizioni indicate nell'atto di concessione e conservati efficienti ed in buono stato di manutenzione. Il concessionario avrà l'obbligo di rimuovere temporaneamente ed a sue spese, a semplice richiesta del Sindaco o del Responsabile competente, le condutture quando ciò occorra per esigenze di pubblico servizio, per riparazione del suolo o degli edifici pubblici. Lo stesso concessionario potrà essere obbligato a provvedere alle necessarie opere per mantenere in buono stato le installazioni eseguite. Sono a carico del concessionario tutte le opere occorrenti per riparare i guasti cagionati dalla posa, manutenzione e riparazione dei fili e dei sostegni per ripristinare il suolo, gli intonaci degli edifici, la copertura del tetto e ciò all'atto dell'impianto, oppure in seguito. 7 I concessionari, nell'esecuzione dei lavori, dovranno attenersi alle istruzioni, che, a riguardo saranno date dall'Ufficio Tecnico comunale, al quale dovranno, quindi, notificare il luogo ed il giorno in cui si darà inizio al lavoro. Gli stessi dovranno, altresì, concordare con il Comando di Polizia Locale, i tempi e le modalità per l'esecuzione dei lavori. Allorquando le condotte, le tubazioni e gli impianti di cui ai commi precedenti, a giudizio del competente ufficio tecnico, non presentassero più sufficienti garanzie di isolamento e di funzionamento, i medesimi dovranno essere sostituiti o riparati in modo da eliminare qualsiasi pericolo o inconveniente, a spese dei proprietari. In caso di inadempienza di costoro, l'Amministrazione può provvedere direttamente a spese dei proprietari. L'Amministrazione comunale si riserva di procedere, in ogni tempo, alla verifica dello stato di isolamento e di manutenzione di tali linee, condotte, tubazioni e impianti; a tale scopo i concessionari dovranno mettere a disposizione del Comune il personale ed il materiale necessario a loro proprie spese. 20 bis Disciplina delle responsabilità per danni derivanti dal manto stradale. 1) Il risarcimento per sinistri o danni derivanti da buche presenti sul manto stradale, puo’ essere riconosciuto solo ed esclusivamente qualora sia accertato in maniera indiscussa il nesso eziologico esistente tra danno subito dalla vettura/mezzo e presenza di buche sul manto stradale riconducibile ad incuria da parte dell’ente comunale. E tale rapporto di causalità puo’ essere dimostrato solo attraverso una rilevazione in loco degli organi locali di Polizia concretantesi in verbale redatto da pubblico ufficiale (di Polizia Locale, di Polizia Stradale, Carabinieri, Vigili del Fuoco, Funzionari Comunali) che riscontri materialmente le condizioni suddette a seguito di sopralluogo in loco all’atto dell’accaduto o non oltre un tempo massimo ragionevolmente individuato nell’arco di 3 ore dal verificarsi dell’evento, dal momento che una tempistica esorbitante non garantirebbe più riscontri effettivi a tutela della certezza del diritto. Nel corso di tale operazione dovrà se del caso essere effettuata attività ricognitiva volta a verificare anche gli aspetti meramente giuridico-soggettivi del caso, comunque altamente rilevanti, quali la diligenza nella conduzione del veicolo, la velocità reale al momento dell’eventuale impatto e il pieno rispetto del codice della strada e finalizzati ad accertare se, anche la presenza di condizioni ottimali, non sarebbe servita a ridurre le conseguenze dannose del fatto. 2) A tale fine non saranno accolte domande di risarcimento danni concretantesi in generiche ricostruzioni di parte prive delle procedure di cui al comma precedente. CAPO III Pulizia dei centri abitati Art. 21 Disposizioni di carattere generale Ferme restando le vigenti disposizioni di igiene, tutti i luoghi aperti al pubblico soggetti a servitù di pubblico passaggio od anche luoghi privati in vista al pubblico, debbono essere tenuti costantemente puliti e sgombri da qualsiasi materia ed in stato decoroso. A tale fine e' proibito deporvi, o lasciarvi cadere in qualsiasi ora del giorno o della notte , acqua, spazzatura, animali morti, avanzi di erbacce e di frutta, materiale di demolizione e di rifiuto, ovvero di occupare ed ingombrare in qualsiasi maniera il suolo. Art. 22 Obblighi dei concessionari di occupazione di aree pubbliche 8 E' proibito agli esercenti di caffè, bar, latterie e simili, che occupano suolo pubblico mediante tavoli e sedie o in qualsiasi altro modo, di gettare, anche momentaneamente, o lasciare cadere o non vietare che cada sul suolo pubblico alcun residuo o rifiuto che possa comunque sporcare, imbrattare od insudiciare il suolo stesso. In ogni caso la relativa pulizia del suolo, di cui sopra, e' a carico del concessionario e deve essere effettuata immediatamente. Art. 23 Disposizioni per i commercianti su aree pubbliche E' proibito ai venditori ambulanti, ai raccoglitori e incettatori di stracci, di carta e simili, di gettare, abbandonare sul suolo alcun residuo di qualsiasi natura. Art. 24 Pulizia dei portici, dei cortili e delle scale I portici, i cortili, le tettoie dei magazzini dei cortili ed ogni altro simile accessorio o pertinenza degli edifici, devono, a cura dei conduttori, essere mantenuti costantemente puliti. Salvo le occupazioni temporanee o straordinarie dei restauri, traslochi e simili, detti cortili, portici, anditi devono essere mantenuti sgombri da ogni materiale che ne impedisca l'uso normale o nuoccia al decoro dell'edificio o sia in qualsiasi modo, causa di disturbo, fastidio o di impedimento. Art. 25 Disposizioni riguardanti la pulizia E' proibito versare sulle pavimentazioni dei portici, delle vie e delle piazze, le immondizie e i rifiuti provenienti dall'interno di abitazioni e esercizi commerciali. Ogni esercente deve provvedere alla pulizia del tratto di suolo pubblico o privato antistante il proprio esercizio. Art. 26 Trasporto di materiale di facile dispersione Il trasporto di qualsiasi materiale a dispersione, come rena, calcina, carbone, terre e detriti, sostanze in polvere, liquidi e semi - liquidi e simili deve essere effettuato su veicoli adatti al trasporto, in modo da evitarne la dispersione sul luogo pubblico. Per le sostanze polverose o per materiale di facile dispersione per azione del vento, il carico dovrà essere convenientemente coperto in modo che le stesse non abbiano a sollevarsi nell'aria. Ai trasgressori, oltre alla sanzione che sarà loro inflitta, e' fatto obbligo di provvedere alla immediata pulizia del suolo pubblico. Se nel caricare o scaricare merci o qualsiasi oggetto vengano a cadere materie di qualsiasi specie sul suolo pubblico, queste dovranno essere immediatamente rimosse sotto la responsabilità di coloro che hanno ricevute le merci. Art. 27 Sgombero della neve I proprietari e i conduttori di case sono invitati a provvedere in via solidale allo sgombero della neve dai marciapiedi prospicienti i rispettivi fabbricati non appena sia cessato di nevicare, di rompere e coprire con materiale adatto anti sdrucciolo il ghiaccio che vi si formi. Sono tenuti a evitare di gettarvi e spandervi sopra acqua che possa congelarsi. E' vietato lo scarico sul suolo pubblico della neve rimossa dai cortili. Solamente nei casi di assoluta urgenza e necessita' verificata ed accertata e sotto prescritte cautele, potra' essere autorizzato il gettito della neve dai tetti, dai terrazzi e dai balconi sulle piazze e pubbliche vie. 9 Sono vietati altresi’ la rimozione e il getto della neve da balconi e terrazze, senza la debita autorizzazione della Polizia Locale. Gli obblighi di cui sopra incombono altresì in via solidale ai proprietari di negozi, di esercizi, di bar e simili esistenti al piano terreno. Si rileva che in caso di particolari situazioni di forza maggiore dovute a nevicate ingenti, il Comune darà necessariamente priorità alle emergenze verificatesi su suolo pubblico ed al relativo sgombero dalle strade piu’ a rischio. Art. 28 Divieto di lavatura e riparazioni dei veicoli ed autoveicoli su area pubblica E' proibito in luoghi pubblici e aperti al pubblico la lavatura dei veicoli, autovetture, carri e simili. Sono altresì vietati in luoghi pubblici o aperti al pubblico le riparazioni dei veicoli, autoveicoli e simili, salvo se determinate da forza maggiore. Art. 29 Divieto dell'esercizio di attività artigiana e industriale in aree pubbliche E' proibito lavorare sulle porte delle case, botteghe o magazzini, e comunque esercitare qualsiasi attività o mestiere sul suolo pubblico senza l'autorizzazione competente. Art. 30 Pulizie delle vetrine L'occupazione con scale o sgabelli del suolo pubblico antistante i negozi per eseguire la pulizia delle vetrine e' consentita a condizione che non sia di intralcio alla circolazione veicolare e pedonale. Art. 31 Disposizioni riguardanti gli animali E' vietato tosare, ferrare, strigliare, lavare animali sul suolo pubblico o aperto al pubblico passaggio. E' vietato il foraggiamento degli animali in luoghi pubblici, aperti al pubblico o comunque di pubblico transito, ad eccezione per le zone destinate a Fiere per gli animali. E' vietato lasciare vagare entro l'abitato qualsiasi specie di animale da cortile, come pure tenere nei luoghi pubblici o aperti al pubblico, nelle terrazze e nei cortili aperti al pubblico, gli animali di cui sopra con o senza gabbione. Eventuali deroghe potranno essere concesse dal Sindaco. Il transito di greggi e armenti potrà essere effettuato sotto adeguata custodia e previa autorizzazione del Responsabile del Settore di Polizia Locale, il quale indicherà le strade da percorrere e le modalità da adottare. Art. 32 Divieto di gettito di opuscoli o foglietti E' vietato nelle strade, piazze o spazi pubblici o comunque aperti al pubblico, il gettito di opuscoli, foglietti ed altri oggetti. Art. 33 Divieto di segatura o spaccatura della legna 10 Sul suolo pubblico e' vietato segare e spaccare legna. CAPO IV Decoro dei centri abitati Art. 34 Manutenzione degli edifici I proprietari dei caseggiati dovranno mantenere in buono stato di conservazione le porte delle case e dei negozi, gli infissi prospicienti l'esterno, gli androni, le scale nonché le gronde ed i cornicioni. In modo particolare dovranno essere curate le inferriate dei giardini e qualsiasi altra recinzione dei medesimi. Essi hanno l'obbligo di provvedere ai restauri dell'intonaco ed alla rinnovazione della tinta dei rispettivi fabbricati ogni volta ne venga riconosciuta la necessita' dall'Autorità comunale. E' fatto obbligo a chiunque proceda a verniciature di porte, finestre o altro imbiancatura in genere, di apporre visibili segnali ed avvisi per evitare danni ai passanti. I proprietari sono inoltre, responsabili della conservazione e pulizia delle targhe dei numeri civici. Uguali obblighi incombono ai proprietari di insegne. Per la tinteggiatura e la ripulitura degli edifici si dovranno osservare le norme contenute nel vigente Regolamento Edilizio. E' vietato a chiunque apporre o disegnare sui muri esterni e sulle porte scritti, segni o figure, come pure insudiciare, macchiare, tingere con colori, od altra materia, i muri degli edifici le porte esterne, i monumenti ed i manufatti pubblici. Il Responsabile del Settore Polizia Locale disporrà l'immediata cancellazione a spese del trasgressore. I proprietari dei fabbricati hanno inoltre l'obbligo di provvedere all'estirpamento dell'erba lungo tutta la fronte dello stabile e lungo i relativi muri di cinta per tutta la loro lunghezza e altezza. E’ fatto obbligo altresì di effettuare il taglio di piante ed arbusti posti e sporgenti oltre il confine stradale rispetto alla recinzione delle private abitazioni. Le disposizioni di cui sopra, nonché le disposizioni del presente Capo IV previste dai successivi articoli, dovranno essere rispettate, fatte salve le eventuali norme più restrittive in materia previste dal Regolamento Edilizio, dal Regolamento Locale di Igiene nonché da altre Leggi e Regolamenti statali o regionali. Art. 35 Collocamento dei cartelli ed iscrizioni affissioni manifesti in genere Salve le norme del regolamento sulla pubblicità e pubbliche affissioni, il collocamento dei cartelli e delle iscrizioni di qualunque specie, anche luminose, ed in genere ogni opera esteriore a carattere permanente o temporaneo, e' subordinato all'autorizzazione comunale e potrà essere vietato a tutela dell'estetica cittadina o per rispetto dell'arte ed alla storicità dei luoghi. Sulle facciate degli edifici dichiarati di importanza monumentale, anche se di semplice interesse locale, non sarà di regola consentita l'apposizione di iscrizioni ed insegne. Tuttavia potrà concedersi, caso per caso, che l'apposizione sia fatta entro l'ambito delle luci e delle porte o, comunque, in modo tale che armonizzi con il carattere artistico del fabbricato. Nei luoghi e negli edifici predetti e' vietata, altresì, l'affissione di manifesti, di avvisi od in genere, di qualunque mezzo di pubblicità. E' altresì vietata l'affissione di cartelli e manifesti di qualsiasi genere e dimensioni, su: segnali stradali, alberi, pali di illuminazione pubblica, cancelli e muri sia pubblici che privati. Art. 36 Collocamento di targhe o lapidi commemorative 11 Prima di collocare monumenti, targhe o lapidi commemorative lungo le vie, sulle piazze pubbliche o comunque in altri luoghi aperti al pubblico, e' necessario ottenere l'autorizzazione dell'Amministrazione comunale, salva l'osservanza delle disposizioni di legge al riguardo. A questo scopo dovranno sempre essere presentati in tempo utile i disegni, i modelli e le fotografie delle opere, i testi delle epigrafi e quanto altro potrebbe essere richiesto nel caso. L'amministrazione Comunale, nel concedere il permesso, potra' anche riservarsi di sottoporre a collaudo le opere e all'esame dell'apposita Commissione i relativi progetti. Art. 37 Ornamento esterno ai fabbricati Gli oggetti di ornamento (come vasi da fiori, gabbie da uccelli, sostegni di tende, ombrelloni da sole, ecc..) posti sulle finestre e su i balconi, devono essere opportunamente assicurati in modo da evitarne la caduta. Nell'annaffiare i vasi da fiori, posti su finestre o balconi, si deve evitare la caduta dell'acqua sul suolo pubblico e sulle abitazioni sottostanti. Art. 38 Depositi in proprieta' privata Nelle proprieta' private esposte alla pubblica vista e' vietato il collocamento od il deposito di qualsiasi cosa o materiale che, a giudizio insindacabile dell'Autorita' Comunale, nuoccia all'estetica ed al decoro della citta'. Art. 39 Lavatura ed esposizione di biancheria e panni La lavatura della biancheria, dei panni e simili non e' permessa fuori dei locali e recinti privati. E' vietato sciorinare, distendere ed appendere per qualsiasi motivo biancheria o panni fuori dalle finestre e da terrazzi o poggioli prospicienti vie pubbliche e luoghi aperti al pubblico, nei casi in cui ciò possa creare pregiudizio al pubblico decoro ed alla pubblica incolumità. Art. 40 Spolveramento di panni e tappeti E' vietato scuotere, spolverare e battere dai balconi e dalle finestre delle abitazioni prospicienti pubbliche vie e piazze, panni tappeti od altri oggetti simili. Sarà tollerato soltanto che tali operazioni si compiano, con le dovute cautele per quelle abitazioni che non hanno aperture verso cortili interni, ed in modo da non recare molestia al vicinato ed ai passanti. E' rigorosamente vietato sbattere o spazzolare tappeti, panni od altri oggetti sui pianerottoli e lungo le scale interne di abitazione. Le operazioni che sono consentite dal presente articolo dovranno effettuarsi comunque in modo da non recare disturbo al vicinato ed al pubblico, ne' arrecare inconvenienti igienici agli inquilini dei piani sottostanti. Art. 41 Bagni e Piscine I Nei bagni pubblici e piscine aperte alla vista del pubblico e' vietato ogni comportamento contrario alle norme stabilite, oltre che dalle leggi penali, dall'Autorità comunale e rese note con appositi avvisi al pubblico. Art. 42 12 Bestie macellate e trasporto carni Salvo quanto e' prescritto dalle leggi sanitarie e dal Regolamento di Igiene, e' vietato esporre fuori dalle botteghe bestie macellate, interiora ed altre parti di animale. Gli esercenti di macellerie, gli addetti ai mattatoi e le persone alle quali viene affidato il trasporto delle carni macellate debbono eseguirlo e farlo eseguire a mezzo di carro o recipienti coperti, autorizzati dall'Ufficio d'igiene ed evitare alla vista del pubblico oggetti, attrezzi o vestiti macchiati di sangue. Art.43 Pattumiere e recipienti con rifiuti e accesso al centro di raccolta comunale a) E' vietato depositare e porre in luoghi pubblici, od aperti al pubblico, pattumiere e recipienti contenenti rifiuti solidi urbani indifferenziati e differenziati o comunque immondizie od altro materiale di scarto, secondo modalità difformi da quanto stabilito dal competente ufficio comunale e dal vigente specifico regolamento comunale. E' solo consentito di depositare nei pressi dell'accesso all'abitazione i contenitori dei rifiuti non prima delle ore 20.00 antecedenti il giorno in cui e' previsto il passaggio del servizio raccolta rifiuti solidi e fino alle ore 08.00 del giorno previsto per la raccolta. I contenitori devono essere esclusivamente quelli stabiliti dal precitato regolamento per la raccolta rifiuti. b) Per quanto riguarda l’accesso al Centro di Raccolta Comunale dei rifiuti, i cittadini residenti possono conferire rifiuti presso il Centro comunale di raccolta negli orari di apertura dello stesso e secondo modalità e prescrizioni definite dal vigente regolamento comunale e a disposizione presso il competente ufficio. Art. 44 Viali e giardini pubblici Nei viali e giardini pubblici e' vietato: a) introdursi nelle parti riservate ai soli pedoni, con veicoli in genere, velocipedi, carretti, cavalli od altri animali eccettuati i cani, i quali devono sempre essere tenuti a guinzaglio e con museruola; b) recare qualsiasi impedimento o deviazione ai corsi dell'acqua e rigagnoli; c) passare o coricarsi nelle aiuole fiorite od erbose, sdraiarsi o sedersi in modo indecente o inopportuno sulle panche o sedie; d) guastare o lordare i sedili, danneggiare le siepi, salire sugli alberi, appendersi o appoggiarvi oggetti, scagliare contro gli stessi pietre, bastoni e simili, danneggiare o staccare rami, piante, fiori, foglie, frutti; e) collocare sedie, baracche, panche, ceste ed altre cose fisse o mobili o comunque occupare i pubblici luoghi; f) dedicarsi a giochi che possono recare molestia, pericolo o danno alle persone o che siano stati espressamente vietati dall'Autorita'; g) svolgere competizioni sportive nei viali o giardini pubblici. E' consentito ai bambini l'uso dei tricicli, piccole biciclette automobiline a pedali, monopattini o di altri giocattoli che non arrechino disturbo o danni a persone o cose. Le norme suddette, in quanto applicabili, valgono anche nel caso di aiuole, piante simili esistenti nelle vie e piazze del paese. E' vietato inoltre, trattenersi o introdursi nei giardini pubblici recintati oltre l'orario di chiusura. Art. 45 Vasche - fontane e idranti pubblici 13 E' proibito gettare nelle vasche e fontane pubbliche, pietre, detriti e qualsiasi altra materia solida o liquida. E' vietato valersi dell'acqua delle fontanelle pubbliche per uso che non sia strettamente potabile, ne' attingerla con tubi od altri espedienti. In prossimita' delle fontanelle e' vietato il lavaggio di veicoli, animali, botti, indumenti e simili. E' vietato bagnarsi, lavarsi o effettuare altre operazioni di pulizia personale nelle vasche o presso le pubbliche fontane, o attingere con qualunque sistema, acqua dalle pubbliche vasche. Fatta salva l'azione penale, è altresì vietato senza l'Autorizzazione dell'Ente gestore dell'acqua potabile, salvo casi eccezionali e d'urgenza, manomettere i sigilli ed allacciarsi agli idranti pubblici dislocati sul territorio comunale, al fine di attingere acqua per qualsiasi uso. Art. 46 Atti contrari alla nettezza del pubblico suolo, al decoro ed alla moralita' E' vietato sedersi o sdraiarsi sulla carreggiata stradale o delle piazze, sotto i portici, sulle soglie di edifici pubblici, delle chiese e delle abitazioni private. E' del pari vietato, in qualsiasi circostanza salire o arrampicarsi sulle inferriate delle finestre, sui monumenti, sulle fontane, sulle colonne, sui pali della pubblica illuminazione, sulle cancellate, sui muri di cinta e simili, camminare sulle spallette dei corsi d'acqua e dei ponti. E' vietato introdursi e fermarsi sotto i portici, i loggiati, gli androni e le scale degli edifici aperti al pubblico per ivi mangiare, giocare, dormire e compiere atti contrari alla nettezza dei luoghi, al decoro ed alla moralita'. Art. 47 Recinzioni di terreni confinanti col suolo pubblico Per quanto concerne le recinzioni si richiamano le disposizioni in vigore del Regolamento Edilizio e di ogni altra norma speciale in materia di urbanistica ed edilizia. CAPO V Industrie - Arti - Mestieri - Quiete pubblica – Igiene – Lotterie o equipollenti Art. 48 Esercizio dei mestieri, arti e industria 1) Sul territorio comunale, non è consentita l'attivazione di industrie, arti, mestieri, senza la preventiva Autorizzazione rilasciata dal competente sportello unico per le attività produttive e per le imprese. Nelle more dell'attivazione dello Sportello Unico l'autorizzazione verrà rilasciata dal Capo Area Lavori Pubblici. Chi esercita un'arte, mestiere o industria o esegue lavori con l'uso di strumenti meccanici deve comunque evitare disturbo alla pubblica e privata quiete. 2) Salva speciale autorizzazione, e' vietato esercitare mestieri o attività in abitazioni private che siano causa di rumore o di disturbo dalle ore 12.30 alle ore 14.00 e dalle ore 21.00 alle ore 7.00 del mattino. Comunque nella vicinanza di ospedali, di scuole, di istituti di educazione, chiese, uffici pubblici, ecc. e' assolutamente vietato l'esercizio di mestieri o attivita' qualsiasi che rechino disturbo. I servizi tecnici municipali, su reclamo degli interessati o di ufficio, accertano la natura dei rumori e promuovono i necessari ordini del Sindaco, perche' le attivita' rumorose eliminino i rumori stessi o riducano l'orario di attività. 3) Gli esercenti pubblici sono tenuti al rispetto della vigente normativa statale e regionale relativa alla disciplina del commercio. In particolare, va scrupolosamente rispettata la disciplina in materia di esposizione dei prezzi e degli orari. 14 4) Le norme limitatrici di cui innanzi valgono anche per coloro che esercitino mestieri o altre attivita' che comportino l'uso di sostanze ritenute nocive. Art. 48 bis Disciplina delle manifestazioni di sorte locali – tombole, lotterie, banchi di beneficienza, raccolte fondi. In ottemperanza al dpr 430/2001 - legge 326/2003 e legge 449/97, in materia di manifestazioni locali , tombole e equipollenti, si dispone quanto segue: a) E’ vietata ogni sorta di lotteria, tombola, riffa, pesca o banco di beneficienza, raccolte fondi, nonché ogni altra manifestazione avente analoghe caratteristiche. b) Sono tuttavia consentite: le lotterie, le tombole, le pesche , banchi di beneficienza o raccolte fondi promossi da: 1) enti morali 2) associazioni o comitati senza fini di lucro aventi scopi assistenziali, culturali, ricreativi e sportivi 3) organizzazioni non lucrative di uitilità sociale se dette manifestazioni sono necessarie per far fronte alle esigenze finanziarie degli enti stessi 4) 5) c) d) e) f) A g) h) partiti o movimenti politici purchè svolte nell’ambito di manifestazioni locali organizzate dagli stessi. Le tombole effettuate in ambito familiare e privato per fini prettamente ludici e senza alcuno scopo destinato ad attività lucrativa. Le tombole, lotterie, raccolta fondi o banco di beneficienza per scopi meritevoli di solidarietà sociale, o ricreativi e sportivi, oltre a rispettare le procedure previste alle successive lettere, vanno qualificate giuridicamente come strumento volto a reperire risorse economiche spontaneamente elargite, nel rispetto della vigente normativa, ma esclusivamente riconnessi ad oggetti non suscettibili di commercializzazione e a scopi non destinati ad attività lucrative. Pertanto, in linea generale non è possibile istituire una raccolta fondi o una tombola che preveda una vendita di prodotti commercializzabili. Infatti la vendita o equipollente di prodotti è disciplinata dalla specifica normativa di riferimento che consente, a seconda della fattispecie, solo ai titolari di licenza commerciale in sede fissa o itinerante l’esercizio di tale attività. Occorre pertanto qualificare in maniera rigorosa caso per caso l’oggetto della materia. Stante la finalità sociale volta a perseguire indirettamente un pubblico interesse (da dimostrare nelle forme di cui alla lettere seguenti), di perseguimento di attività ricreative/morali e di beneficienza e stante la natura del soggetto promotore , Ente morale/Associazione/Onlus senza fini di lucro, e le finalità debitamente da dichiarare, risulta ammissibile effettuare la raccolta fondi a tale scopo. Vice versa, in assenza di una idonea dichiarazione e assunzione di responsabilità circa la destinazione dei fondi allora non è possibile istituire una tombola/lotteria/raccolta o equipollente a tale scopo. questo proposito giova rimarcare che nel caso si rientri nella fattispecie prevista alla lettera d) comunque andranno rispettate tutte le forme di garanzia previste dalla vigente normativa , pertanto occorrerà: dare comunicazione alla Prefettura competente e al Comune dell’ iniziativa (30 gg prima) con precisa indicazione dell’importo /finalità/valore dei beni e soprattutto esatta descrizione dei beneficiari/destinatari dell’iniziativa e delle modalità di erogazione degli aiuti. Dare comunicazione ai Monopoli di Stato - via S. Marco 32, Milano – (30 gg. prima ) dell’iniziativa con precisa indicazione dell’importo /finalità/valore dei beni e soprattutto esatta descrizione dei beneficiari/destinatari dell’iniziativa e delle modalità di erogazione degli aiuti come da modulo ufficiale dei Monopoli stessi. 15 i) Per le tombole, produzione di documentazione al Comune attestante versamento della cauzione - prestata in favore del Comune – nelle forme di legge – presso la Tesoreria provinciale o a mezzo di fidejussione bancaria o assicurativa / idonea garanzia bancaria/ con firma autografa del fidejussore - in misura pari al valore complessivo dei beni promessi – cauzione che verrà successivamente - dopo 1 mese dall’estrazione - svincolata a seguito riscontro favorevole e verifica della effettiva consegna dei premi ai vincitori. j) Per le tombole e le lotterie, il richiedente dovrà produrre al Comune idoneo regolamento recante: - tipo di premi - prezzo di ogni cartella - valore complessivo dei beni posti in palio - n° tre dichiarazioni come sotto indicate: - a termine manifestazione, entro 30 giorni dall’estrazione, dovrà altresì produrre documentazione attestante nominativo dei vincitori e avvenuta consegna dei premi agli stessi. - L’estrazione avviene alla presenza di un Agente di Polizia Locale. FAC SIMILE DICHIARAZIONI 1) – “si attesta che i fondi raccolti saranno devoluti a ___ per le seguenti finalità (attività istituzionali e ricreative dell’associazione o ….) (indicare con esattezza beneficiario/destinatario e modalità di erogazione) 2) “ si attesta che i beneficiari finali non sono in alcun modo persone fisiche ,anche se membri dell’associazione, ma solo l’ente morale/associazione come persona giuridica senza fini di lucro” 3) Si dichiara che l’ammontare dei beni posti in palio, pari ad euro ______ , è inferiore/superiore a quello previsto dalla normativa l) Pertanto il Comune di Turate, in assenza della suddetta documentazione giustificativa e , qualora pur prodotta, non rispondente alla vigente normativa, non potrà autorizzare l’iniziativa, fatti salvi beninteso i relativi eventuali provvedimenti in senso ampliativo o restrittivo della Prefettura e dei Monopoli di Stato. m) Nell’ambito di manifestazioni a carattere nazionale o ad ampio raggio con acclarata risonanza dell’evento, effettuate in unica giornata, per ricerca scientifica e terapeutica o sostegno socioeducativo, promosse da comitati senza fini di lucro, in particolare patrocinate da altri Enti Pubblici gerarchicamente superiori, le istanze di autorizzazione per raccolte fondi istituite senza emissione di biglietti a tale scopo vanno redatte in maniera completa ed esaustiva onde garantire all’ente comunale la conoscenza di tutte le informazioni rilevanti, e non necessitano di ulteriore comunicazione agli organi di cui alle lettere g) e h). n) Fatto salvo quanto prescritto alle lettere precedenti, per ciò che attiene alla rete del mercato equo e solidale si rileva la particolare natura della rete stessa che consente forme e modalità di distribuzione variegate e alternative rispetto a quelle delle reti commerciali ordinarie, rinvenibili ad esempio negli accordi con Onlus, associazioni senza fini di lucro e oratori/Parrocchie mediante distribuzioni di stock in conto vendita per scopi di beneficienza, sempre beninteso che vengano rispettate le finalità di destinazione e i costi ufficiali. Pertanto considerato che il commercio di prodotti equo e solidale è regolato anche internamente da precisi canali di distribuzione che ne disciplinano l’organizzazione e fissano i maniera ufficiale i prezzi, proprio per garantirne le specifiche finalità e, stante la duplice finalità sociale volta a perseguire indirettamente un pubblico interesse, di sostegno alla rete del mercato solidale da un lato , e di aiuto a persone bisognose dall’altro, se per prodotti equo e solidali si intendono oggettistica, articoli artigianali o alimentari svincolati da canali ufficiali del mercato commerciale e ci si riferisce ai prodotti veri e propri del mercato solidale stesso secondo le modalità organizzatorie previste dai centri autorizzati, risulta ammissibile effettuare la raccolta fondi a tale scopo. I presentatori delle relative istanze dovranno 16 dimostrare di essere autorizzati per iscritto da un centro ufficiale di distribuzione del mercato equo e solidale e dichiarare di rispettare il costo previsto dalla rete stessa. o) Ai trasgressori verranno irrogate le sanzioni così come determinate in allegato a). Art. 49 Impianti di macchinari L'impianto di esercizi con macchine azionate da motori o dall'opera dell'uomo in fabbricati destinati a civile abitazione o nelle immediate vicinanze dei medesimi e' di massima, vietato. Eventuali eccezioni devono essere preventivamente autorizzate per iscritto dall'Autorita' comunale. Chiunque voglia conseguire l'autorizzazione suddetta, dovra' presentare domanda, indicando le macchine da installarsi, con esatta indicazione del tipo, della potenza singola e della potenza complessiva e con la descrizione generale dell'impianto. La domanda dovra' essere corredata da una pianta schematica in scala 1:100 comprendente una zona entro un raggio di non meno di mt.50, intorno al fabbricato o al terreno occupato dal richiedente e dovra', pure, essere corredata da disegni, in scala conveniente, necessari a stabilire esattamente la posizione delle macchine, sia in pianta che in elevazione, nonche' atti ad indicare esattamente le posizione adottate per le strutture di fondazione e per gli organi di trasmissione. Per ogni macchina dovranno essere indicati nel disegno, il tipo, la potenza e le dimensioni di ingombro. Art. 50 Produzioni di odori, gas vapori nauseanti o inquinanti E' vietato la produzione e diffusione su tutto il territorio comunale di fumi, odori, gas, vapori nocivi alla pubblica salute ovvero che risultino nauseanti per la comunita'. Oltre i provvedimenti previsti dalle leggi penali e dalle norme contro l'inquinamento atmosferico, il Sindaco potra' adottare tutti quei provvedimenti che la situazione contingente potra' richiedere prescrivendo impianti di depurazione ed in caso di recidiva ed inosservanza, disponendo la temporanea sospensione dell'attivita' inquisita. Art. 51 Funzionamento di motori in case di abitazioni Negli appartamenti di case destinate ad abitazione civile, potranno essere usati motori per uso domestico come lucidatori, aspira polveri, ventilatori, macchine da cucine e simili, lucidatrici, ventilatori ed altri apparecchi che producano rumore o vibrazioni di limitata entita'. E' vietato provare nelle pubbliche strade o nelle aree private, comprese nella zona urbana, il funzionamento dei motori accelerando eccessivamente o spingendo il motore a tutto gas, provocando rombi, scoppi e rumori inutili. Art. 52 Rumori in locali pubblici Nei locali pubblici e' vietato produrre o lasciare produrre rumori o suoni di qualunque specie che possono recare, comunque, disturbo ai vicini, in particolare dopo le ore 22.00 e sino alle ore 7.00. A tale limitazione e' pure soggetto l'uso degli apparecchi radio e televisivi. E' vietato inoltre nei locali pubblici l'uso di apparecchi sonori e di intrattenimento o comunque similari dalle ore 24.00 alle ore 7.00, fatte salve specifiche deroghe in occasioni di feste o manifestazioni patrocinate dal Comune. 17 Art. 53 Uso di strumenti sonori E' vietato l'uso di sirene o di altri strumenti sonori. Negli stabilimenti industriali l'uso delle sirene e' consentito per la segnalazione dell'orario di inizio e di cessazione del lavoro. Per le vie, spiazzi pubblici, o aperti al pubblico, e' vietato qualsiasi forma di pubblicita' a mezzo di altoparlanti o altri apparecchi sonori o di amplificazione, senza la relativa autorizzazione. I sistemi di allarme installati nelle civili abitazioni, nei negozi e nelle industrie, dovranno essere congegnati in modo tale da evitare, se non per breve tempo, il disturbo alla quiete pubblica. All’interno dei pubblici esercizi è vietata l’installazione di apparecchi da intrattenimento e videogiochi o comunque similari, in numero superiore a cinque unità. L’installazione è altresì ammessa previo richiesta e rilascio della licenza comunale a norma delle disposizioni vigenti in materia. In caso di pubblici spettacoli all’aperto debitamente autorizzati o patrocinati dal Comune , nella fattispecie , in caso di concerti, il committente/organizzatore si impegna a rispettare i limiti di tollerabilità acustica previsti dalla vigente normativa. Durante le feste suddette gli agenti di P.L. provvedono alle idonee verifiche con le strumentazioni di rilevazione di emissioni sonore sulla base di limiti imposti dalla vigente normativa statale e regionale. In taluni limitati casi , debitamente motivati e tali da non recare comunque pregiudizio alla pubblica quiete, il Sindaco o l’Amministrazione Comunale, possono derogare parzialmente ai suddetti limiti, per un tempo comunque limitato ed espresso e tassativamente solo in relazione alla soglia di valore immediatamente inferiore rispetto a quella prescritta. Art. 54 Carico e scarico e trasporto merci che causano rumori Dalle ore 21.00 alle ore 7.00 nelle vicinanze delle abitazioni le operazioni di carico e scarico di merci, derrate, ecc. contenute in casse, bidoni, ecc., devono effettuarsi con la massima cautela in modo da non turbare la quiete pubblica. Il trasporto di merci o qualunque altro materiale, deve essere effettuato in modo da attutirne quanto piu' possibile il rumore. Art. 55 Venditori e suonatori ambulanti Sono vietate nelle prime ore del pomeriggio, dalle ore 13.00 alle ore 15.00 e dopo le ore 20.00 le gride di altri banditori o strilloni che annunciano notizie giornaliere o altri comunicati. I suonatori ambulanti anche regolarmente autorizzati non possono suonare nei pressi di scuole, chiese, caserme, ospedali, uffici pubblici od in altri luoghi dove possono costituire disturbo per chi lavora studia od e' ammalato. Gli esercenti il mestiere di cantante, suonatori ambulanti, saltimbanco, prestigiatori e simili, muniti di autorizzazione di P.S., debbono sottostare alle disposizioni che saranno loro impartite dagli Agenti di Polizia Locale. Ai venditori sia a posto fisso che ambulante che operano in luoghi autorizzati, e' vietato reclamizzare ad alta voce ed e' comunque vietato l'uso di mezzi sonori e di altri sistemi arrecanti molestia. Art. 56 Schiamazzi e grida. Vigilanza sugli incapaci Sono vietate le grida e gli schiamazzi nelle vie e piazze, tanto di giorno che di notte, nonché le grida all'interno dei pubblici locali. 18 I malati di mente nei luoghi pubblici, devono essere accompagnati e convenientemente controllati, onde evitare che rechino disturbo ai passanti ed arrechino danno a se stessi, alle persone ovvero a cose. Art. 57 Detenzioni di cani o di altri animali 1) Nei luoghi aperti al pubblico transito, e' vietato far circolare cani od altri animali se non assicurati con guinzaglio, museruola o altre forme adeguate. Si dovrà aver cura inoltre, che gli stessi non imbrattino il pubblico suolo. 2) I cani dovranno essere tenuti in modo da non aggredire o mordere chicchessia. 3) Nei casi sopra citati, gli Agenti di Polizia Locale, oltre ad accertare la trasgressione a carico del proprietario o detentore, lo diffideranno ad allontanare l'animale che abbia dato luogo ad infrazioni ed a porlo in condizioni di non disturbare la quiete pubblica e privata. Ove la diffida non venga osservata, l'animale potrà essere catturato e portato presso il canile di competenza. 4) I cani di qualunque razza o taglia non possono essere introdotti in locali aperti al pubblico senza essere muniti di museruola a paniere e guinzaglio. 5) I cani di qualunque razza devono inoltre essere tenuti a guinzaglio e non potranno mai essere abbandonati. In caso di cani catturati, sono a carico del proprietario che li reclama tutte le spese del mantenimento oltre il pagamento della sanzione pecuniaria. 6)Anche i cani custoditi nei cortili e nelle abitazioni, devono essere muniti del previsto tatuaggio per le ovvie ragioni di controllo da parte delle Autorita' Comunali. 7)I proprietari detentori di cani, sono tenuti ad esporre all’ingresso delle abitazioni private e in maniera ben visibile, idoneo cartello segnaletico volto a richiamare l’attenzione sulla presenza di cani all’interno dell’area privata. 8) Nelle corti con accesso al pubblico, i cani vanno tenuti in spazi idoneamente recintati – box - in modo da non recare molestia a chicchessia. 9) E’ fatto obbligo ai proprietari e conduttori di animali di rimuovere eventuali escrementi presenti, sul suolo pubblico, provenienti dagli stessi animali. 10) E’ fatto obbligo di condurre animali avendo al seguito idonei strumenti, paletta ed accessori similari, atti a rimuovere eventuali escrementi animali. 11) Fatte salve eventuali sanzioni penali, è vietato maltrattare i gatti e i cani che vivono in libertà. E' altresì vietato ai proprietari l'abbandono di detti animali. 12) I proprietari di animali esotici, devono usare la massima diligenza e ogni precauzione nella cura e gestione degli animali suddetti al fine di non creare situazioni di pericolo o anche di disturbo ai passanti. Inoltre sono tenuti ad esibire le dovute autorizzazioni previste dalla vigente normativa per il possesso di tali specie particolari. Art. 58 Suono delle campane Il suono delle campane e' proibito da un'ora dopo il tramonto e sino all'alba, fatta eccezione per l'annuncio delle funzioni prescritte dai riti religiosi. Art. 59 Sale da ballo, cinema, ritrovi Le sale da ballo, i cinema e i ritrovi devono essere muniti della licenza di agibilità ed attivati in modo tale che i suoni non possono essere percepiti dall'esterno. Qualora fossero gestiti all'aperto, l'attività' non deve recare disturbo alla quiete pubblica. 19 Art. 60 Negozi per la vendita radio, televisioni giradischi e simili Nei negozi per la vendita degli apparecchi radio, televisori, giradischi e simili, tali apparecchi potranno essere fatti funzionare all'interno purchè il suono degli apparecchi sia tenuto a basso volume, in modo da non disturbare i passanti e gli abitanti vicini. Art. 61 Carovane di nomadi Ai nomadi e' vietato sostare con i loro mezzi di trasporto sull’intero territorio comunale. Le soste dei medesimi potranno essere consentite solo alla periferia della città, solo negli spazi appositamente attrezzati allo scopo, con l’allacciamento alla rete dei servizi pubblici, e comunque per un periodo non superiore alle 48 ore. La loro permanenza, non deve recare molestia e fastidio alla comunità. CAPO VI Norme di sicurezza negli abitati Art. 62 Sostanze liquide esplosive, infiammabile e combustibile Le aziende che esercitano la produzione, la trasformazione, il deposito, l'utilizzazione e la vendita di liquidi esplosivi, infiammabili, e combustibili, devono sottostare alle disposizioni ed alle norme tecniche di sicurezza vigenti in materia. Le aziende che detengono depositi ed esercizi di vendita di combustibili sono tenute a provvedersi di licenza del Sindaco e di ogni altra autorizzazione richiesta dalla normativa in vigore. Agli effetti del presente articolo sono considerati combustibili, oltre a quelli propriamente detti, quali la legna da ardere, carboni ed olii combustibili, anche il legname di opera, fieno, paglia, carta, cartoni, cotone, canapa, lino, sparto, liuta, fili vegetali in genere, sughero, tessuti, materiale da imballaggio, zolfo, caucciù, gomme elastiche, plastiche e derivati. La licenza potrà essere negata, quando dagli accertamenti dell'Ufficio Tecnico Comunale, non dovessero risultare sufficienti condizioni di sicurezza e cosi' pure nel caso in cui le eventuali opere o previdenze imposte per l'allestimento dei locali non fossero attuate. Art. 63 Requisiti dei depositi e dei locali di vendita di combustibili Fatte salve le norme vigenti in materia di prevenzione incendi, i depositi ed i luoghi di vendita di combustibili solidi, liquidi o gassosi devono essere a piano terreno, con l'ingresso dalla pubblica via o dal cortile. Di norma i depositi e magazzini di capienza superiore ai mc.1000 dovranno essere tenuti fuori dal centro abitato. Per i depositi e magazzini di minore entità e' consentita l'attivazione anche nell'interno dell'abitato se i locali siano provvisti di fitta rete metallica alle finestre e coperti da volta reale, con pareti e soffitta di strutture incombustibile, o resistenti al fuoco con efficaci rivestimenti. Le aperture di comunicazione con i locali di abitazione e con la gabbia delle scale devono essere convenientemente coperte. 20 Art. 64 Detenzione di combustibili in case di abitazione od altri edifici Nei sotterranei di case di abitazione sara' concessa la sola detenzione di combustibile prettamente necessario per il riscaldamento del fabbricato e per gli usi domestici degli inquilini o per forni di pane, pasticceria o simili, a condizione che i sotterranei abbiano pareti, soffitti e porte di materiale resistente al fuoco e non siano in diretta comunicazione con scale di disimpegno di locali di abitazione. E' vietato di costruirvi ammassi di materiale da imballaggio, di carta straccia e simili. I combustibili di qualunque genere non dovranno mai essere appoggiati alle pareti nelle quali sono ricavate canne fumarie. Le finestre ed aperture dei sotterranei verso gli spazi pubblici devono essere munite di serramenti a vetri e di reticolati in ferro a maglia fitta, cosi' da impedire il gettito di incentivi infiammabili. Nei solai sono vietati depositi di combustibili di qualsiasi altra materia di facile combustione. Nelle gabbie di scale, nei corridoi e ballatoi di disimpegno di abitazioni non si possono depositare materiali facilmente combustibili, materiali di imballaggio, casse o altri ingombri che ostacolino il passaggio delle persone. Art. 65 Accatastamento di legna e di altro materiale infiammabile nei cortili e scantinati E' vietato accatastare o tenere accatastate allo scoperto nei cortili circondati da fabbricati da piu' di due lati, legno, paglia e qualsiasi altra materia di facile accensione, se non adottando le cautele idonee allo scopo. E' pure vietato, costituire depositi di materiale infiammabile negli scantinati. Art. 66 Fucine e forni Non si possono attivare forni o fucine senza licenza del Sindaco, il quale, caso per caso, stabilira' le precauzioni e le previdenze, che il titolare dovra' adottare per evitare ogni pericolo d'incendio. Le fucine dei fabbri ferrai, maniscalchi, fonditori e simili, devono essere costruite a volta e munite di cappa, che deve essere costruita esclusivamente in muratura o in ferro. I forni di panetteria, pasticceria, o per qualsiasi altro analogo uso, devono essere a norma di legge. La non osservanza delle prescrizioni, stabilite al momento del rilascio della licenza, provochera' la revoca di essa. Art. 67 Uso di fiamma libera E' assolutamente vietato: a) l'uso di fiamme libere per la ricerca di fughe di gas anche se in luoghi aperti; b) riscaldare la cera naturale e artificiale, specialmente se in miscela con acquaragia, sopra fiamma libera o focolare, tale riscaldamento dovra' essere fatto a bagnomaria con acqua calda; c) fornire di alcool, petroli e benzine le lampade e i fornelli, mentre sono accesi od in vicinanze di fiamme libere. Art. 68 Accensioni di polveri, liquidi infiammabili e fuochi artificiali 21 Su tutto il territorio comunale nessuno può, senza speciale autorizzazione, accendere polveri o liquidi infiammabili, fuochi artificiali, falò e simili o sparare in qualsiasi modo e con qualunque arma. Anche nel caso di autorizzazione da parte degli Uffici di P.S. deve essere sempre richiesta la licenza comunale di Polizia Amministrativa nella quale sono dettate le norme atte a prevenire incendi od altri incidenti. E' pure proibito gettare in qualsiasi luogo di pubblico passaggio, fiammiferi od altri oggetti accesi. Art. 69 Animali pericolosi Tutti gli animali che costituiscono pericolo per l'incolumita' dei cittadini non potranno essere introdotti in citta', se non trasportati su idonei veicoli e con quelle precauzioni per le quali sia impedita la fuga ed ogni pericolo di danno alle persone, seguendo l'itinerario piu' breve per raggiungere i luoghi di destinazione. Gli animali feroci come tigri, leoni, ecc., dovranno essere trasportati in solide gabbie chiuse da ogni lato in modo da evitare che possano offendere i passanti anche soltanto con le zampe e gli artigli. Tali precauzioni sono necessarie anche se si tratta di animali addomesticati. E’ fatto obbligo ai proprietari e conduttori di animali di rimuovere eventuali escrementi presenti, sul suolo pubblico, provenienti dagli stessi animali. E’ fatto obbligo di condurre animali avendo al seguito idonei strumenti, paletta ed accessori similari, atti a rimuovere eventuali escrementi animali. Art. 70 Strumenti da taglio E' vietato attraversare luoghi abitati con falci, scuri od altri strumenti da taglio non opportunamente smontati e protetti allo scopo di impedire il pericolo di danno ai passanti. Art. 71 Trasporto di oggetti incomodi o pericolosi Il trasporto di vetri eccedenti la lunghezza di cm.50 deve effettuarsi in opportuni telai che ne fronteggiano gli estremi. Il trasporto di ferri acuminati non puo' effettuarsi se alle estremita' non siano stati collocati gli opportuni ripari. Il trasporto di oggetti comunque pericolosi, deve in ogni caso, effettuarsi previa adozione delle opportune cautele onde evitare danni alle persone. Art. 72 Trasporto di acqua gasata e di selz I veicoli di trasporto di sifoni con acqua di selz o di bottiglie con acque gassate, devono essere muniti di idonea protezione per impedire danni da scoppi o rotture per qualsiasi motivo del contenitore. Art. 73 Scalpellamento di vie o piazze Gli scalpellini, quando lavorano nello spazio pubblico, devono provvedere al collocamento di reti metalliche o al riparo atto ad impedire che le schegge offendano i passanti. Le stesse cautele devono usarsi per i lavoratori di tagliapietre, marmisti, maniscalchi e simili, se aperti verso il passaggio. Art. 74 Manutenzione dei tetti, dei cornicioni e dei canali di gronda negli edifici 22 I tetti, i cornicioni, i fumaioli, le balconate, i terrazzi e simili dovranno essere mantenuti in buono stato e convenientemente assicurati in guisa da evitare qualsiasi caduta di tegole, lastre, pietre o altro materiale qualsiasi. E' fatto obbligo ai proprietari di edifici di impedire il gocciolamento di acqua o neve dai tetti o dai canali di gronda sul suolo pubblico. L'Amministrazione puo' prescrivere particolari lavori ritenuti necessari dall'Ufficio Tecnico Comunale. In caso di non ottemperanza alle prescrizioni i lavori potranno essere eseguiti d'ufficio con rivalsa delle spese. Art. 75 Manutenzione di aree di pubblico transito Qualunque guasto o rottura, che si verifichi sul pavimento o griglie o telai dei portici o marciapiedi di proprieta' privata soggetta a servitu' di pubblico passaggio, deve essere prontamente riparato a cura e spese del proprietario, il quale deve comunque segnalare il guasto all'Autorita' comunale. Uguale obbligo e' fatto agli utenti di griglie, telai, botole e simili esistenti sul luogo pubblico. Art. 76 Segnalazioni e riparazioni di opere in costruzione Quando venga ad intraprendersi una costruzione nuova o il riattamento e la demolizione di edifici o simili, dovranno osservarsi le prescrizione impartite con la concessione edilizia rilasciata. Queste dovranno osservarsi sino all'ultimazione dell'opera. I ponteggi di servizio dei cantieri edili dovranno essere costruiti solidamente, a doppia impalcatura, e segnalati a norma di legge. Il ponte di lavoro sara' cinto in modo da impedire che possa cadere materiale qualsiasi. Art. 77 Materiale di demolizione E' proibito gettare in basso sulla pubblica via o in luoghi adiacenti, sia da ponti di servizio che dall'interno delle fabbriche, i materiali di demolizione od altro. Art. 78 Insegne, persiane Le insegne, le persiane e le vetrate delle finestre devono essere solidamente assicurate. Le persiane, quando aperte, devono essere stabilmente fermate al muro mediante un fisso e idoneo mezzo di tenuta. Art. 79 Ripari ai pozzi - cisterne o simili. Vuotatura pozzi neri e fosse biologiche I pozzi, le cisterne e simili devono avere le bocche e le sponde munite di parapetti con sportello ordinariamente chiuso ed altri ripari atti e capaci di impedire che vi cadano persone, animali, oggetti e materiale qualsiasi. La vuotatura dei pozzi neri e fosse biologiche, nonché le operazioni di bonifica dei serbatoi del gasolio, devono essere eseguite con sistemi idonei ed esclusivamente nei seguenti orari, salvo casi di assoluta emergenza; dalle ore 08.00 alle ore 12.00 e dalle 15:00 alle 17:00, solo da ditte in regola con ogni autorizzazione richiesta dalla normativa in vigore. Si richiama in ogni caso l'osservanza delle disposizioni contenute nel vigente Regolamento per la disciplina dei servizi di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilitati e per la raccolta differenziate. 23 Art. 80 Veicoli adibiti al servizio pubblico - Norme per i passeggeri e il personale di servizio Ai passeggeri dei veicoli adibiti al servizio pubblico e' vietato: 1) di fumare nelle vetture; 2) salire e scendere quando la vettura e' in moto; 3) salire e scendere da parte diversa da quella prescritta ed in localita' diverse da quelle stabilite dalle fermate; 4) salire quando la vettura sia segnalata completa; 5) parlare al manovratore o distrarre comunque il personale dalle sue mansioni; 6) insudiciare, guastare o comunque rimuovere o manomettere parti della vettura; 7) occupare piu' di un posto od ingombrare i passaggi, trattenersi sui predellini, aggrapparsi alle parti esterne delle vetture; 8) sputare all'interno delle vetture o sulle piattaforme; 9) portare fucili carichi e oggetti che per natura, forma o volume possano riuscire molesti o pericolosi, o che possano imbrattare i viaggiatori; 10)essere in stato di ubriachezza, o comunque tenere un comportamento che sia offensivo per gli altri; 11) suonare, schiamazzare ed in altro modo disturbare; 12) portavi cani o altri animali, salvo le particolari concessioni previste per i non vedenti. Gli animali di piccola taglia possono essere portati purchè contenuti in apposite gabbie ovvero provvisti delle normali protezioni affinchè non possano recare disturbo; 13) distribuire oggetti o stampe a scopo di pubblicita' od al fine di lucro, esercitare qualsiasi commercio, vendere oggetti a scopo di beneficenza senza permesso dell'Autorita' comunale, chiedere l'elemosina. 14) Chiunque viaggia sulle vetture in possesso di documenti di viaggio " a vista ", è tenuto a mostrarli al personale di servizio. Nelle vetture autofiloviarie e' fatto obbligo al viaggiatore che rimanga in piedi di sorreggersi alle apposite maniglie, mancorrenti o ad altri possibili appoggi. Il personale di servizio sugli autobus deve: 1) mantenersi vigile e pronto nel disimpegno delle particolari incombenze del servizio e rispettare le disposizioni emanate dalla Direzione; 2) osservare e far osservare le norme stabilite per i passeggeri; 3) tenere contegno corretto e premuroso verso i passeggeri. 4) esibire idonei documenti di riconoscimento agli Agenti di P.L., dietro espressa richiesta, qualora a giudizio insindacabile degli stessi cio’ si riveli necessario per finalità ad essi consentite dalla legge, di tutela dell’ordine pubblico e della pubblica sicurezza e di rispetto del vigente codice della strada. Art. 81 Disciplina dell’identificazione personale Al fine di realizzare un pieno contemperamento tra il rispetto della libertà di espressione e le esigenze di tutela della sicurezza e della certezza del diritto, si dispone quanto segue: 1) E’ vietato l’uso di caschi protettivi o di qualunque altro mezzo atto a rendere difficoltoso il riconoscimento della persona, in luogo pubblico o aperto al pubblico, senza giustificato motivo. E’ in ogni caso vietato il predetto uso in occasione di manifestazioni che si svolgano in luogo pubblico o aperto al pubblico. Restano naturalmente escluse dall’ambito di applicazione della presente le ricorrenze tradizionali di carattere carnascialesco. 24 Art. 82 Disciplina procedimentale relativa alle istanze per manifestazioni pubbliche Per le manifestazioni pubbliche valgono le seguenti disposizioni: 1) Tutte le relative istanze vanno prodotte in bollo così come le relative autorizzazioni. 2) A corredo obbligatorio delle istanze va prodotta tutta la documentazione necessaria specifica per ogni tipo di manifestazione nel rispetto della seguente tempistica: 3) Istanza di carattere generale - almeno 30 gg prima della manifestazione. 4) Certificazione di idoneità struttura provvisionale/palco – almeno 2 gg prima della manifestazione 5) Certificazione di idoneità relativa a teloni o coperture – almeno 3 gg prima della manifestazione 6) Certificazione di idoneità impianti gas/metano – almeno 3 gg prima della manifestazione 7) Certificazione di idoneità impianto elettrico – almeno 3 gg prima della manifestazione 8) Polizze assicurative valide – almeno 15 giorni prima della manifestazione 9) Istanze di autorizzazione pubblico spettacolo – almeno 30 giorni prima della manifestazione – in caso di concerti o cabaret / equipollenti, l’istanza comporta anche il versamento dei diritti Siae a cura dell’organizzatore della manifestazione. 10) Istanze di somministrazione alimenti e bevande– almeno 30 giorni prima della manifestazione 11) Istanze di autorizzazione sanitaria– almeno 30 giorni prima della manifestazione 12) Istanze di autorizzazione per utilizzo area pubblica o di proprietà comunale – almeno 30 giorni prima della manifestazione 13) Istanze di autorizzazione per effettuazione spari pirotecnici– almeno 30 giorni prima della manifestazione 14) Istanze di autorizzazione per deratizzazione – transennature – bonifica o pulizia aree– almeno 15 giorni prima della manifestazione 15) Per manifestazioni comportanti effettuazione di attività particolari ed implicanti rischi differenziati – cfr. bunjee jumping, volo su mongolfiera o pallone, elicottero o equipollenti etc.., trattandosi di regime giuridico specifico, si valuterà caso per caso la singola fattispecie, fatta salva l’acquisizione obbligatoria della seguente documentazione da presentarsi almeno 45 giorni prima della manifestazione: a) Autorizzazione specifiche b) Licenze specifiche c) Dichiarazioni di conformità UE d) Dichiarazioni di idoneità dei materiali utilizzati nel rispetto della normativa sulla sicurezza e) Polizze assicurative 16) Al termine della fase istruttoria , verrà rilasciata l’autorizzazione ex art. 80 TULPS, senza la quale non si potrà in alcun modo iniziare la manifestazione. 17) Le richieste di patrocinio sono da intendersi approvate solo ed esclusivamente con deliberazione di Giunta comunale. Art. 83 Determinazioni delle sanzioni Ai sensi dell'articolo 7 bis del Testo Unico degli Enti Locali D. L.vo 267/2000, per le violazioni delle disposizioni del presente regolamento si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 €uro a 500 €uro. L'organo competente ad irrogare la sanzione amministrativa è individuato ai sensi dell'art. 17 della legge 24 novembre 1981 n. 689. Nell'esecuzione dell'attività di accertamento e contestazione delle violazioni, salvo che il fatto costituisca reato, si devono rispettare le disposizioni previste in materia dalla legge 24 novembre 1981 n. 689. Art. 84 25 Sospensione delle licenze Indipendentemente dalle sanzioni previste dalla legge e dal presente regolamento, al trasgressore, in possesso di una concessione o autorizzazione del Comune, sarà inflitta la sospensione della concessione o dell'autorizzazione nei casi seguenti: a) per recidiva nell'osservanza delle disposizioni del presente regolamento, attinenti alla disciplina dell'attivita' specifica del concessionario; b) per la mancata esecuzione delle opere di rimozioni, riparazioni o ripristini, conseguenti all’infrazione; c) per morosità del pagamento dei tributi e diritti comunali dovuti dal titolare in dipendenza della concessione. La sospensione puo' avere una durata massima di gg. 30. Essa si protrarrà fino a quando non siano adempiuti, dal trasgressore ovvero dall'obbligato in solido per la violazione, gli obblighi per la cui inosservanza la sospensione stessa fu inflitta. CAPO XII DISPOSIZIONI TRANSITORIE Art. 85 Entrata in vigore Il presente Regolamento entra in vigore esperite le procedure di rito. E’ abrogato il Regolamento di Polizia Urbana adottato con Deliberazione del Consiglio Comunale nella seduta del 02 luglio 1950. Dalla Residenza Municipale, li'_____________________ 26 DETERMINAZIONI DELLE SANZIONI EX TUEL Disciplina acque pubbliche e del suolo pubblico Articoli Sanzione minima Euro di legge Sanzione massima Euro 45 – 8 – 10 – 11 – 12 – 13 9 Già disposto ex lege – solo in caso di dolo accertato in flagranza 16 17 19 20 25 25 500 500 Pagamento effettivo applicabile in misura ridotta al caso concreto Euro 250 100 25 500 250 25 25 25 25 500 500 500 500 100 50 50 100 Sanzione minima Euro Sanzione massima Euro 25 500 Pagamento effettivo applicabile in misura ridotta al caso concreto Euro 100 25 500 50 Sanzione minima Euro Sanzione massima Euro 25 500 25 500 Pagamento effettivo applicabile in misura ridotta al caso concreto Euro 250 100 50 Sanzione minima Euro Sanzione massima Euro 25 25 25 25 500 500 500 500 Nettezza dei centri abitati Articoli 21 –22 – 23 – 24 – 25 – 29 – 32 26 –27 – 28 – 30 – 31 – 33 Decoro dei centri abitati Articoli 34 –42 – 47 43 comma a) 35 – 36 – 37 – 38 – 39 – 40 – 43 comma b) 44 – 45 – 46 Quiete pubblica Articoli 50 48 – 48 bis 49 - 52 - 53 51 –– 54 – 55 – 56 – 27 Pagamento effettivo applicabile in misura ridotta al caso concreto Euro 250 100 100 50 57 - 59 61 58 – – 60 25 25 25 500 500 500 100 250 50 Sanzione minima Euro Sanzione massima Euro 25 500 Pagamento effettivo applicabile in misura ridotta al caso concreto Euro 50 25 500 100 25 25 25 500 500 500 50 100 50 Norme di sicurezza negli abitati Articoli 70 – 71 – 72 - 73 - 74 – 75 – 76 – 77 – 79 62 – 63 - 64– 65 – 66 – 67 –68 – 69 – 80 81 82 SEQUESTRO E CUSTODIA DELLE COSE I funzionari e gli agenti all’atto di accertare l’infrazione potranno procedere al sequestro cautelare delle cose che servirono o furono destinate a commettere l’infrazione e debbono procedere al sequestro cautelare delle cose che ne sono il prodotto, sempreche le cose stesse appartengano a persona obbligata per l’infrazione. Nell’effettuare il sequestro si dovranno osservare i modi e i limiti previsti dal codice di procedura penale per il sequestro di P.G., oltre che le norme della legge 689/81 e del DPR 571/82. Le cose sequestrate saranno conservate nella depositeria comunale o presso altro depositario. 28