UNIONE EUROPEA
REG. CE n. 814/2000 - Azioni di informazione riguardanti la politica agricola comune
AZIONE
“La condizionalità: la nuova frontiera tra PAC, Sviluppo Rurale e cittadini consumatori”
AGRI – 2008 - 202
LA CONDIZIONALITÀ
Guida per le Aziende Agricole
FEBBRAIO 2009
L’azione è cofinanziata dalla Commissione Europea nel quadro del Regolamento n. 814/2000
del Consiglio Europeo con la Convenzione di Sovvenzione AGRI-2008-202
La presente pubblicazione rispecchia le posizioni degli autori.
La Commissione Europea non è responsabile dell’uso
che potrebbe essere fatto delle informazioni in esso contenute
Si ringrazia Ager S.r.l. per la collaborazione prestata nella realizzazione della presente pubblicazione
SOMMARIO
PREMESSA
Guida al rispetto della condizionalità
pag. 5
Che cos’è la condizionalità
»
5
Perché la condizionalità
»
7
Chi è interessato dalla Condizionalità
»
7
Contenuto Normativo
»
8
»
9
PARTE I
Le Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali
Tabella 1) Norme da rispettare per tipologia di utilizzo dei terreni » 10
Schede Norme Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali
per tipologia di azienda
» 11
PARTE II
I Criteri di Gestione Obbligatori
» 27
Tabella 2) Atti da rispettare per ogni tipologia di azienda
» 28
Schede Atti Criteri Gestione Obbligatoria per tipologia di azienda » 29
PARTE III
Requisiti minimi PSR
» 55
PARTE IV
Controlli
» 57
3
La presente pubblicazione, a carattere informativo-divulgativo,
non sostituisce la normativa comunitaria, nazionale e regionale di riferimento
Guida al rispetto della condizionalità
Questa brochure vuole rappresentare un semplice strumento di
consultazione per conoscere gli impegni relativi alla “Condizionalità” che
le aziende agricole devono rispettare.
Abbiamo cercato di fornire al lettore, in modo semplice, la possibilità
di individuare tali impegni in relazione alla tipologia di azienda condotta.
Gli impegni sono indicati all’interno di schede, per ognuna delle quali
si riporta:
– quali sono le aziende destinatarie;
– l’indicazione degli atti e/o delle norme di riferimento;
– la descrizione degli impegni e dei divieti da rispettare.
Nella parte finale della brochure abbiamo ritenuto indispensabile
fornire alcune indicazioni in merito ai controlli cui l’azienda agricola è
soggetta.
Il controllo è particolarmente importante ai fini del pagamento degli
aiuti comunitari. Infatti qualora venga riscontrato il mancato rispetto
degli impegni della condizionalità, il pagamento può essere ridotto
parzialmente fino alla perdita totale dell’aiuto richiesto.
Che cos’è la condizionalità
La condizionalità rappresenta, all’interno dell’Unione Europea,
l’insieme degli impegni che gli agricoltori devono rispettare per l’accesso
agli aiuti comunitari diretti. Con la riforma della Politica Agricola
Comunitaria (PAC) i premi non sono più vincolati alle produzioni, per
poterne beneficiare il produttore è obbligato a rispettare gli impegni
relativi alla sicurezza alimentare, all’ambiente, all’igiene e benessere
degli animali e al corretto mantenimento dei terreni e degli elementi
caratteristici del paesaggio.
La condizionalità si applica attraverso un insieme di ATTI, chiamati
Criteri di Gestione Obbligatori (C.G.O.) e di NORME, definite Buone
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Condizioni Agronomiche ed Ambientali (B.C.A.A.), che le aziende
agricole devono rispettare per poter beneficiare di pagamenti diretti.
CONDIZIONALITÀ
BUONE CONDIZIONI
AGRONOMICHE
ED AMBIENTALI (BCAA),
definite NORME
CRITERI DI GESTIONE
OBBLIGATORI (CGO),
definiti ATTI
I Criteri di Gestione Obbligatori (C.G.O.) sono disposizioni contenute
in regolamenti e direttive emanati dall’Unione Europea dalla fine degli
anni ’70 al 2004 (la maggior parte emanati negli anni ’90) che da tempo
sono entrati a far parte della normativa nazionale riguardanti:
– l’ambiente;
– la sanità pubblica, la salute delle piante e degli animali;
– l’igiene ed il benessere degli animali.
Le Buone Condizioni Agronomiche ed Ambientali (B.C.A.A.) sono
impegni minimi di carattere agronomico che hanno la finalità di:
– prevenire l’erosione del suolo;
– mantenere i livelli di sostanza organica nel suolo mediante
opportune pratiche;
– mantenere la struttura del suolo;
– assicurare il livello minimo di mantenimento dell’habitat evitandone
il deterioramento.
Gli adempimenti relativi alla condizionalità sono da tempo in vigore
all’interno della U.E., ma solamente a partire dal 2005 il rispetto di tali
adempimenti è “condizione” necessaria per percepire gli aiuti diretti, da
qui si origina il termine “CONDIZIONALITÀ” .
6
Perché la condizionalità
La riforma della PAC ha posto come obiettivi fondamentali la tutela
dell’ambiente, la sicurezza alimentare dei consumatori, la salvaguardia
igienico-sanitaria e il benessere degli animali.
L’Unione Europea assegna al comparto agricolo oltre il 40% degli
aiuti stanziati a livello comunitario; come contropartita l’agricoltore deve
rispettare gli impegni della condizionalità quale risposta alle richieste
espresse dalla collettività, la stessa che versa quelle risorse finanziarie
che diventano sostegno al reddito degli agricoltori.
La condizionalità è parte integrante della Riforma della Politica
Agricola Comunitaria in quanto:
– l’aiuto è stato svincolato dalla produzione;
– il pagamento dell’aiuto è condizionato dal rispetto degli impegni
della “condizionalità”.
La condizionalità ha lo scopo di far rispettare le buone pratiche agricole e di orientare verso modalità operative più rispettose della sicurezza
alimentare, la salvaguardia dell’ambiente e del benessere animale: in
questo contesto diventa fondamentale il ruolo che il produttore agricolo
svolge nel rispetto di questi obiettivi che coinvolgono sempre di più l’azienda agricola in un contesto integrato tra ambiente, agricoltura e società.
Chi è interessato dalla condizionalità
“Ogni agricoltore beneficiario di pagamenti diretti è tenuto a rispettare i criteri di gestione obbligatori e a mantenere la terra in buone condizioni agronomiche e ambientali”… art. 4 del Regolamento (CE) 73/2009.
Pertanto sono interessati al rispetto degli impegni della “condizionalità” tutte le aziende che presentano le seguenti domande:
– Domanda Unica di Pagamento;
– Domande di Sviluppo Rurale;
– Domanda di Ristrutturazione e Riconversione dei vigneti;
– Domanda di Premio di Estirpazione vigneti.
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Contenuto Normativo
Gli impegni e i divieti contenuti nelle schede fanno riferimento alle
disposizioni definite nel Decreto Nazionale di Attuazione degli atti e delle
norme.
Si rimanda alle singole normative di applicazione regionali per le
eventuali integrazioni e deroghe agli adempimenti contenuti nelle
schede.
8
PARTE I
Le Buone Condizioni Agronomiche e Ambientale (B.C.A.A.)
LE NORME
In questa sezione sono riportate le schede relative alle NORME che
rappresentano le Buone Condizioni Agronomiche ed Ambientali
(B.C.A.A.).
Gli adempimenti contenuti in questa sezione riguardano esclusivamente il suolo, in particolare rispondo a 4 obiettivi basilari che mirano a:
1. prevenire l’erosione;
2. mantenere i livelli di sostanza organica;
3. mantenere la struttura;
4. assicurare il livello minimo di mantenimento dell’habitat evitandone il deterioramento.
Le norme in totale sono 8 e sono identificate con 2 numeri: il primo
rappresenta l’obiettivo di riferimento, mentre il secondo ne definisce la
sequenzialità all’interno dello stesso (es. norma 4.2. fa riferimento all’obiettivo n. 4 ed è il 2° impegno).
La “Tabella 2 - Norme da rispettare per tipologia di utilizzo dei
terreni” riassume in modo schematico le norme definite dalla
condizionalità e offre la possibilità di identificare immediatamente quali
norme l’azienda deve rispettare in funzione della tipologia di utilizzo dei
9
terreni.
Importante segnalare che:
A) il rispetto degli impegni è verificato solo se l’azienda possiede
superfici con tipologia di utilizzo indicata in tabella;
B) il rispetto degli impegni è controllato su tutte le superfici che
ricadono nella tipologia di utilizzo indicata.
Si riporta di seguito un esempio.
Qualora l’azienda sia in possesso di superfici investite ad oliveto,
per tale coltura il controllore verificherà il rispetto degli impegni relativi
alla potatura (da effettuarsi almeno 1 volta ogni 5 anni), all’eliminazione
dei rovi e alla spollonatura (che devono essere realizzate almeno 1 volta
ogni 3 anni) e al divieto di estirpazione delle piante di olivo, ad eccezioni di deroghe. Il rispetto di tali impegni sarà controllato su tutte le superfici ad oliveto possedute.
Tabella 1 - B.C.A.A.: Norme da rispettare per tipologia di utilizzo dei terreni
TIPOLOGIA
TERRENI
Norma
1.1
Norma
2.1
Norma
2.2
Norma
3.1
Seminativi
X
X
X
X
Superfici
disattivate (1)
X
Norma
4.1
X
Pascoli
permanenti
X
X
X
X
Oliveti
Vigneto
Qualsiasi
superficie
(1)
X
Superfici disattivate: terreni ritirati volontariamente dalla produzione
10
Norma Norma Norma
4.2
4.3
4.4
X
AZIENDE AGRICOLE
CON TERRENI IN PENDIO INVESTITI A SEMINATIVO
Norma 1.1 “Interventi di regimazione temporanea
delle acque superficiali di terreni in pendio”
Tutte le aziende con terreni in pendio investiti a seminativo, devono
rispettare gli adempimenti previsti dalla NORMA 1.1, tranne le aziende
con super fici stabilmente inerbite o impegnate con colture che
permangono per l’intera annata agraria.
Sui terreni a seminativi
in pendenza che
manifestano fenomeni
erosivi devono essere
realizzati solchi
acquai temporanei
Impegni da rispettare
L’azienda agricola deve realizzare solchi acquai temporanei nei
terreni declivi che manifestano fenomeni erosivi, evidenziabili dalla
presenza di incisioni diffuse (rigagnoli) in assenza di sistemazioni.
I solchi devono avere andamento trasversale rispetto alla massima
pendenza ed avere una distanza inferiore a 80 metri.
11
Sono ammesse DEROGHE nei seguenti casi:
– rischio di stabilità del mezzo meccanico;
– assenza di canali (naturali o artificiali) dove convogliare l’acqua
raccolta dai solchi acquai temporanei;
– suoli con evidenti fenomeni di soliflusso (frane).
In caso di ricorso alla deroga, è necessario eseguire fasce inerbite ad
andamento trasversale rispetto alla massima pendenza, larghe più di 5
metri e distanti tra loro meno di 60 metri.
12
AZIENDE AGRICOLE
CON SUPERFICI A SEMINATIVO E DISATTIVATE
Norma 2.1 “Gestione delle stoppie e dei residui colturali”
Tutte le aziende con super fici a seminativo e/o ritirate dalla
produzione (terreni disattivati) devono rispettare gli adempimenti previsti
dalla NORMA 2.1.
Il produttore non deve
bruciare le stoppie,
le paglie e la vegetazione
presente alla fine
dei cicli produttivi
di prati naturali o seminati
Impegni da rispettare
L’azienda non deve bruciare:
– le stoppie;
– le paglie;
– la vegetazione presente alla fine dei cicli produttivi di prati naturali
o seminati.
Sono ammesse DEROGHE nei seguenti casi:
– superfici investite a riso;
13
– in presenza di norme regionali vigenti inerenti la regolamentazione
della bruciatura delle stoppie. Tale deroga non è ammessa nelle
aree della Rete Natura 2000 (Siti di Importanza Comunitaria - SIC,
Zone Speciali di Conservazione - ZSC e Zone di Protezione Speciali
- ZPS). Inoltre, nel caso di ricorso alla deroga deve essere
ripristinata la sostanza organica del suolo mediante letamazione,
sovescio o altri interventi di concimazione organica;
– emergenze di carattere fitosanitario prescritti dall’Autorità
competente.
14
AZIENDE AGRICOLE CON SUPERFICI A SEMINATIVO
Norma 2.2 “Avvicendamento delle colture”
Tutte le aziende con super fici a seminativo devono rispettare gli
adempimenti previsti dalla NORMA 2.2.
Impegni da rispettare
L’azienda agricola deve rispettare il seguente impegno: la durata
massima della monosuccessione di cereali 1 è di 5 anni.
Tale impegno si applica alle seguenti tipologie di cereali: frumento
duro, frumento tenero, triticale, spelta, segale, orzo, avena, miglio,
scagliola, farro, mais e sorgo.
Le colture intercalari di secondo raccolto non interrompono la
monosuccessione.
La successione di frumento duro, frumento tenero, triticale, spelta,
segale, orzo, avena, miglio, scagliola, farro è considerata come
monosuccessione dello stesso cereale.
Sono ammesse DEROGHE nei seguenti casi:
– monosuccessione di riso;
– dimostrazione del mantenimento del livello di sostanza organica,
mediante analisi del terreno conformi alle metodologie ufficiali, da
1
Per monosuccessione di cereali s’intende la coltivazione dello stesso cereale sul medesimo
appezzamento per 2 o più anni consecutivi.
15
eseguirsi in uno degli anni del periodo di monosuccessione e dopo
il raccolto del cereale coltivato nel “periodo in deroga”2. Qualora si
accerti che il livello della sostanza organica sia diminuito è
necessario effettuare inter venti di ripristino tramite sovescio,
letamazione, o altri interventi di fertilizzazione organica.
– specifiche prescrizioni inerenti l’avvicendamento, limitatamente alle
zone montane.
2
Per “periodo in deroga” si intende ogni anno successivo al termine della durata massima
prevista per la monosuccessione.
16
TUTTE LE AZIENDE AGRICOLE CON SUPERFICIE
Norma 3.1 “Difesa della struttura del suolo attraverso
il mantenimento in efficienza della rete di sgrondo
delle acque superficiali e l’uso adeguato delle macchine”
Tutte le aziende che percepiscono aiuti devono rispettare, su
qualsiasi superficie, gli adempimenti previsti dalla NORMA 3.1.
Le scoline
e i canali collettori
devono essere
mantenuti puliti
Impegni da rispettare
L’azienda deve:
1. provvedere a mantenere in efficienza scoline e canali collettori;
2. mantenere, ove presenti, le ordinarie sistemazioni del terreno
che agevolano il deflusso delle acque super ficiali, come ad
esempio la baulatura;
3. eseguire le lavorazioni del terreno in condizioni di umidità
appropriate (stato di “tempera”) e con modalità d’uso delle
17
macchine tali da evitare il deterioramento della struttura del
suolo.
Sono ammesse le seguenti DEROGHE:
18
–
sono fatte salve le disposizioni previste dalle direttive habitat e
uccelli per le zone S.I.C. e Z.P.S. in presenza di normative
comunitarie, regionali e/o locali che prevedano il mantenimento
di elementi naturali degli habitat (arbusti, ecc.) anche in
prossimità di fossi, scoline, ecc.;
–
in presenza di un sistema di drenaggio sotterraneo;
–
in caso di trasformazione fondiaria è concesso il ridisegno della
rete scolante, fatte salve le norme vigenti in materia. È
obbligatorio il mantenimento della nuova rete scolante.
AZIENDE AGRICOLE
CON SUPERFICI A PASCOLO PERMANENTE
Norma 4.1 “Protezione del Pascolo Permanente”
Tutte le aziende con superfici investite a pascolo permanente devono
rispettare gli adempimenti previsti dalla NORMA 4.1.
Impegni da rispettare
L’azienda deve rispettare i seguenti divieti:
1. divieto di riduzione della superficie a pascolo permanente;
2. divieto di conversione della superficie a pascolo permanente ad
altri usi all’interno dei S.I.C., delle Z.S.C. e delle Z.P.S., salvo
diverse prescrizioni dell’autorità competente;
3. esclusione di lavorazioni del terreno fatte salve quelle connesse
al rinnovo e/o infittimento del cotico erboso e alla gestione dello
sgrondo delle acque;
4. rispetto della densità di bestiame da pascolo per ettaro di
superficie pascolata, il carico massimo non può essere superiore
a 4 UBA/ha anno, mentre il carico minimo non può essere
inferiore a 0,2 UBA/ha anno.
Sono ammesse DEROGHE nel seguente caso:
–
interventi agronomici e/o adempimenti ove previsti dal reg. (CE)
796/04 e succ. modifiche, in ordine al divieto di riduzione della
superficie a pascolo e all’esclusione delle lavorazioni.
19
AZIENDE AGRICOLE
CON SUPERFICI RITIRATE VOLONTARIAMENTE
DALLA PRODUZIONE (TERRENI DISATTIVATI)
Norma 4.2. “Gestione delle superfici ritirate dalla produzione”
Tutte le aziende con super fici ritirate volontariamente dalla
produzione (terreni disattivati) devono rispettare gli adempimenti previsti
dalla NORMA 4.2.
Sui terreni disattivati
deve essere garantita
la presenza di copertura
vegetale durante
tutto l’anno
Sui terreni disattivati
il produttore deve
effettuare lo sfalcio
almeno 1 volta l’anno
20
Impegni da rispettare
L’azienda agricola deve rispettare i seguenti impegni:
1. garantire la presenza di copertura vegetale (naturale o artificiale)
durante tutto l’anno;
2. attuare pratiche agronomiche (sfalcio o altre operazioni
equivalenti) almeno una volta l’anno fermo restando che sono
previsti i seguenti periodi di divieto annuale:
– nelle aree della Rete Natura 2000 (zone S.I.C. e Z.P.S.), dal 1°
marzo al 31 luglio di ogni anno;
– nelle altre aree, dal 15 marzo al 15 luglio di ogni anno.
In conformità a quanto previsto dalla normativa in vigore, è
obbligatorio sfalciare e/o lavorare il terreno per la realizzazione di fasce
antincendio.
In DEROGA all’obbligo di mantenere la copertura vegetale durante
tutto l’anno, sono ammesse lavorazioni meccaniche nei seguenti casi:
– applicabili a tutte le superfici a seminativo ritirate dalla produzione:
• pratica del sovescio, in presenza di specie da sovescio o piante
biocidi;
• terreni interessati da interventi di ripristino di habitat e biotopi;
• colture a perdere per la fauna;
• nel caso in cui le lavorazioni siano funzionali all’esecuzione di
interventi di miglioramento fondiario.
– applicabili sui terreni a seminativo ritirati dalla produzione per un
solo anno o, limitatamente all’annata agraria precedente
all’entrata in produzione, nel caso di terreni a seminativo ritirati
per due o più anni:
21
• lavorazioni del terreno per una produzione agricola nella
successiva annata agraria, da effettuarsi dopo il 15 luglio
dell’annata agraria precedente all’entrata in produzione.
• SOLO PER REGIONI CON CLIMA CALDO ARIDO, per le quali la
pratica del maggese rappresenti una tecnica di aridocoltura
(come indicato nei provvedimenti regionali ad esempio di Puglia
e Sardegna), sono ammesse 2 lavorazioni del terreno tra il
15/03 e il 15/07 dell’annata agraria precedente a quella di
semina di una coltura autunno-vernina. Tale pratica non è
ammessa nei SIC e ZPS, salvo diversa indicazione dell’autorità
di gestione.
In DEROGA sono ammesse le seguenti pratiche agronomiche a
basso impatto per limitare la disseminazione e la propagazione delle
infestanti:
– applicabili sui terreni a seminativo ritirati dalla produzione per un
solo anno o, limitatamente all’annata agraria precedente
all’entrata in produzione, nel caso di terreni a seminativo ritirati
per due o più anni:
• in deroga alle epoche prestabilite, operazioni di sfalcio o
trinciatura, evitando la rottura del cotico erboso;
• in deroga all’impegno dello sfalcio, impiego di principi attivi
diserbanti non residuali a basso dosaggio mediante un solo
intervento nel periodo tra il 15 marzo ed il 15 luglio, giustificato
da infestazioni di elevata intensità per la coltura programmata
dell’anno successivo;
• in deroga alle epoche prestabilite, controllo della vegetazione
tramite pascolamento sui terreni ritirati dalla produzione.
Tali pratiche non sono ammesse nei SIC e ZPS, salvo diversa
indicazione dell’autorità di gestione.
22
AZIENDE AGRICOLE CON SUPERFICI A OLIVETO E VIGNETO
Norma 4.3 “Mantenimento degli oliveti e dei vigneti
in buone condizioni vegetative ”
Tutte le aziende con superfici a oliveto ed a vigneto devono rispettare
gli adempimenti previsti dalla NORMA 4.3.
Gli olivi devono essere potati
almeno 1 volta ogni 5 anni
Impegni da rispettare
L’azienda agricola deve rispettare i seguenti adempimenti:
1. divieto di estirpazione delle piante di olivo;
2. attuazione di tecniche colturali rivolte alla pianta, quali:
a. per gli OLIVETI:
i. potatura almeno 1 volta ogni 5 anni;
ii. eliminazione dei rovi, di altra vegetazione pluriennale infestante e spollonatura almeno 1 volta ogni 3 anni;
23
b. per i VIGNETI:
i. potatura invernale entro il 30 maggio di ciascun anno;
ii. eliminazione dei rovi e di altra vegetazione pluriennale
infestante almeno 1 volta ogni 3 anni.
Sono ammesse DEROGHE nei seguenti casi:
– in presenza di motivazioni di carattere fitosanitario;
– in caso di reimpianto autorizzato o estirpazione autorizzata e negli
altri casi contemplati dalla L. 144/1951 o da specifiche leggi
regionali vigenti;
– sono fatte salve le disposizioni per SIC e ZPS.
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TUTTE LE AZIENDE AGRICOLE CON SUPERFICIE
Norma 4.4 “Mantenimento degli elementi caratteristici
del paesaggio”
Tutte le aziende che percepiscono aiuti devono rispettare, su
qualsiasi superficie, gli adempimenti previsti dalla NORMA 4.4.
Impegni da rispettare
L’azienda agricola deve rispettare i seguenti adempimenti:
1. divieto di eliminazione delle terrazze esistenti, delimitati a valle
da un muretto a secco oppure da una scarpata inerbita.
È ammessa la seguente DEROGA:
– è consentito il rimodellamento dei terrazzamenti, al fine di
renderli economicamente validi e meccanizzabili (es. terrazzi
collegati);
2. divieto di effettuare livellamenti non autorizzati.
È ammessa la seguente DEROGA:
– sono consentiti livellamenti ordinari per la preparazione dei letti
di semina e per la sistemazione dei terreni a risaia;
3. rispetto dei provvedimenti regionali adottati in caso di superfici
aziendali ricadenti in aree Rete Natura 2000;
4. rispetto dei provvedimenti regionali di tutela degli elementi
caratteristici del paesaggio diversi da Rete Natura 2000.
25
PARTE II
I Criteri di Gestione Obbligatori (C.G.O.)
GLI ATTI
In questa sezione riportiamo le schede relative agli ATTI, che contengono gli impegni dei Criteri di Gestione Obbligatori che le aziende devono rispettare.
In particolare gli adempimenti contenuti in questi atti riguardano nella
maggior parte dei casi le aziende zootecniche, le aziende che ricadono
in aree di particolare interesse ambientale e le aziende che utilizzano
sostanze particolari (fanghi, prodotti fitosanitari, sostanze pericolose).
Si tratta, infatti, di una serie di atti che riguardano principalmente:
– l’ambiente;
– la sanità pubblica, la salute delle piante e degli animali;
– l’igiene ed il benessere degli animali.
Gli ATTI in totale sono 19 e sono identificati con una lettera ed un
numero. Le lettere A, B e C identificano l’anno nel quale gli atti sono
stati introdotti ai fini della condizionalità, rispettivamente 2005, 2006
e 2007, mentre il numero è progressivo e ne definisce la sequenzialità.
La “Tabella 1 - Atti da rispettare per ogni tipologia di azienda” che
precede le schede, offre un quadro di riepilogo di tutti gli atti dei C.G.O.
con l’indicazione della tipologia di azienda interessata da ciascun atto.
Questa tabella di riepilogo può essere utile per un consultazione rapida
delle schede di interesse.
27
Come per gli impegni delle BCAA, anche per i CGO è importante
segnalare che:
A) il rispetto degli impegni relativi al corretto stoccaggio delle
sostanze pericolose (A2), al corretto utilizzo dei prodotti
fitosanitari (B9) e alla sicurezza alimentare (B11) è controllato in
tutte le aziende selezionate per il controllo;
B) il rispetto degli impegni dei restanti atti è controllato solo se le
aziende presentano le specifiche situazioni indicate in tabella.
Tabella 2 - Atti da rispettare per tipologia di azienda
ATTI DAL 2005
Tipologia Azienda
A1
Azienda che si trova
nelle aree definite
della direttiva
Natura 2000
X
Azienda che utilizza
sostanze pericolose
in relazione
all’inquinamento
delle acque
sotterranee
Aziende che
utilizzano fanghi
di depurazione
Aziende situate
nelle aree vulnerabili
da nitrati
Aziende
Zootecniche
Aziende che
utilizzano prodotti
fitosanitari
28
A2
A3
A4
A5
A6
ATTI DAL 2006
A7
A8
A8bis B9
ATTI DAL 2007
B10 B11 B12 B13 B14 B15 C16 C17 C18
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X X
AZIENDE AGRICOLE CON TERRENI
CHE RICADONO IN AREE PROTETTE “RETE NATURA 2000”
(AREE Z.P.S. e S.I.C.)
(Atti A1 e A5)
Tutte le aziende agricole i cui i terreni ricadono, anche parzialmente,
nelle Zone di Protezione Speciale e nei Siti di Importanza Comunitaria
(Z.P.S. + S.I.C. = Rete Natura 2000) devono rispettare gli adempimenti
previsti negli Atti A1 e A5.
Impegni da rispettare
Nelle aree “Rete Natura 2000” devono essere rispettati
gli impegni degli Atti A 1 e A 5
29
L’azienda agricola con terreni che ricadono nelle aree protette “Rete
Natura 2000” – aree S.I.C. e Z.P.S., deve rispettare le seguenti Buone
Condizioni Agronomiche e Ambientali:
1. gestione delle stoppie e dei residui colturali (Norma 2.1 delle
B.C.A.A.);
2. protezione del pascolo permanente, per quanto attiene al divieto
di conversione della superficie a pascolo permanente ad altri usi
(Norma 4.1, punto 2. delle B.C.A.A.);
3. gestione delle superfici ritirate dalla produzione (Norma 4.2 delle
B.C.A.A.);
4. mantenimento degli elementi caratteristi del paesaggio, per
quanto attiene al divieto di eliminazione delle terrazze esistenti e
a quello di effettuare livellamenti non autorizzati (Norma 4.4, punti
1. e 2. delle B.C.A.A.).
Il produttore deve verificare sempre con l’Ente competente (Regioni
e Province autonome) se un determinato intervento (es. costruzione di
fabbricati zootecnici, recinzioni, strade, taglio dei boschi, impianti di
trasformazione, ecc.) necessita di autorizzazione alla realizzazione e di
valutazione d’incidenza.
30
AZIENDE AGRICOLE CHE UTILIZZANO
SOSTANZE PERICOLOSE IN RELAZIONE ALL’INQUINAMENTO
DELLE ACQUE SOTTERRANEE
(Atto A2)
Tutte le aziende che utilizzano sostanze pericolose o che convogliano
acque reflue in corpi idrici superficiali, nelle reti fognarie o destinati al
riutilizzo devono rispettare gli adempimenti contenuti nell’Atto A2.
Impegni da rispettare
Stoccaggio di combustibili
NO
SI
L’azienda agricola deve rispettare i seguenti adempimenti:
1. per tutte le aziende:
– corretto stoccaggio di combustibili, di oli di origine petrolifera e
minerali, di lubrificanti usati, di filtri e batterie esauste all’interno
31
di un locale o contenitore chiuso o protetto e posto su di un
pavimento impermeabilizzato (nel caso di carburanti e oli
lubrificanti i contenitori e distributori devono essere a perfetta
tenuta);
2. per le aziende con scarichi di acque reflue non assimilabili a
quelli domestici:
– autorizzazione per lo scarico di sostanze pericolose rilasciate
dagli enti preposti;
– rispetto elle condizioni di scarico contenute nell’autorizzazione.
32
AZIENDE AGRICOLE SUI CUI TERRENI
SI EFFETTUA SPANDIMENTO DI FANGHI DI DEPURAZIONE
(Atto A3)
Tutte le aziende che producono e/o utilizzano sui terreni della propria
azienda fanghi di depurazione e tutte le aziende che mettono a
disposizione di terzi i terreni per l’utilizzo dei fanghi di depurazione
devono rispettare gli adempimenti contenuti nell’Atto A3.
Impegni da rispettare
Le aziende che utilizzano
fanghi di depurazione
devono rispettare
gli impegni dell’atto A 3
L’azienda agricola deve rispettare i seguenti divieti e impegni, in
relazione al proprio ruolo:
1. l’Agricoltore che, attraverso un consenso scritto, metta a
disposizione a terzi i terreni sui quali esercita la propria attività
agricola per lo spandimento dei fanghi, deve:
– acquisire e conservare copia di:
• formulario di identificazione dei fanghi;
33
• scheda di accompagnamento dei fanghi;
• autorizzazione allo spandimento;
• registro di utilizzazione dei terreni;
• notifica agli Enti competenti dell’inizio delle operazioni di
utilizzazione dei fanghi;
– far rispettare all’utilizzatore le condizioni tecniche di utilizzazione dei fanghi ed i divieti previsti dalla normativa;
2. l’Agricoltore che utilizzi fanghi di terzi sui terreni della propria
azienda (UTILIZZATORE) deve:
– osservare gli adempimenti di cui al punto 1;
– possedere l’autorizzazione all’utilizzazione dei fanghi;
– essere iscritto all’Albo nazionale delle imprese che gestiscono
rifiuti, nel caso provveda al trasporto dei fanghi dal produttore
all’azienda;
3. l’Agricoltore che produce ed utilizza i fanghi propri sui terreni
della propria azienda (PRODUTTORE - UTILIZZATORE) deve:
– osservare gli adempimenti di cui al punto 2;
– tenere il registro di carico e scarico dei fanghi prodotti d inviarne
annualmente copia all’autorità competente.
L’utilizzo dei fanghi è soggetto alle seguenti prescrizioni:
1. si possono utilizzare fanghi:
– sottoposti a trattamento;
– idonei a produrre un effetto concimante e/o ammendante del
terreno;
34
– esenti da sostanze tossiche, nocive, persistenti, bioaccumulanti
o che ne contengano in concentrazione non dannose per il
terreno, le colture, gli animali, l’uomo e l’ambiente;
– nel rispetto dei quantitativi limite triennali;
2. non si possono utilizzare fanghi sui terreni:
– allagati, soggetti ad esondazioni ed inondazioni;
– in forte pendio (superiori al 15%);
– con pH molto acido (inferiore a 5);
– destinati a pascolo o produzione di foraggere, nelle 5 settimane
precedenti allo sfalcio o al pascolamento;
– destinati all’or ticoltura o alla frutticoltura, quando i prodotti
sono normalmente a contatto con il terreno e vengono
consumati crudi, nei 10 mesi precedenti il raccolto e durante il
raccolto stesso;
– con colture in atto, tranne le colture arboree.
35
AZIENDE AGRICOLE CHE UTILIZZANO
FERTILIZZANTI AZOTATI I CUI TERRENI RICADONO
IN AREE Z.V.N. (Zone Vulnerabili da Nitrati)
(Atto A4)
Tutte le aziende i cui terreni ricadono in tutto o in parte in Zone
Vulnerabili da Nitrati (Z.V.N., come individuate dagli enti preposti) che
utilizzano letami, liquami, fanghi, concimi azotati e ammendanti organici,
acque reflue devono rispettare gli adempimenti contenuti nell’Atto A4.
Impegni da rispettare
Nelle Zone Vulnerabili ai Nitrati
è necessario rispettare
il massimale previsto
di 170 kg/ettaro/anno
di apporto di azoto
L’azienda agricola è soggetta ai seguenti impegni:
1. obblighi amministrativi in relazione al dimensionamento ed alla
struttura dell’azienda:
– effettuare la comunicazione di utilizzazione agronomica degli
effluenti zootecnici, semplificata o completa;
– effettuare la compilazione del Piano di Utilizzazione Agronomica
(P.U.A.) degli effluenti, semplificato o completo;
36
2. obblighi relativi allo stoccaggio degli effluenti:
– rispetto della capacità di stoccaggio: presenza del/degli impianto/i necessari e corretto dimensionamento in relazione alla
produzione di effluenti e del periodo di autonomia da garantire;
– corretta funzionalità dell’impianto: manutenzione e impermeabilizzazione dell’impianto, assenza di perdite;
3. obblighi relativi al rispetto dei massimali previsti di 170
chili/ettaro/anno di apporto di azoto (media aziendale) dovuto a
effluenti distribuiti sui terreni all’interno di ZVN;
4. obblighi agronomici, divieti relativi all’utilizzazione degli effluenti
(spaziali e temporali):
– rispetto dei divieti di utilizzazione “spaziali”:
• nelle fasce di rispetto: in prossimità di corsi d’acqua, acque
marine e lacuali; copertura vegetale permanente o altre
misure equivalenti;
• nei terreni in pendenza;
• nelle aree a destinazione non agricola e in prossimità di centri
abitati;
• nei boschi;
• nei terreni gelati o innevati, in frana, saturi d’acqua;
• in orticoltura, sulle colture foraggere, nei casi in cui i liquami
possano entrare in contatto con prodotti destinati al consumo
umano;
– rispetto dei divieti di utilizzazione “temporali”:
• di norma dal 1° novembre a fine febbraio, con periodi minimi
di divieto diversi in funzione del tipo di effluente utilizzato
(120 giorni per liquami e assimilati, 90 giorni per letami e
assimilati);
• altre restrizioni dovute all’utilizzazione produttiva dei terreni
interessati.
37
AZIENDE ZOOTECNICHE - ANAGRAFE ZOOTECNICA
(Atto A6, A7, A8, A8bis)
Tutte le aziende con allevamenti di bovini, bufalini, suini, ovini e
caprini devono rispettare gli adempimenti contenuti negli Atti A6, A7,
A8, A8bis.
Impegni da rispettare
L’azienda agricola deve rispettare i seguenti
impegni:
1. registrare l’azienda presso l’ASL e in
B.D.N. (Banca Dati Nazionale);
2. tenere registro di stalla aggiornato;
3. identificare e registrare correttamente
i capi (passaporti, marche auricolari,
tatuaggi);
I capi devono
essere identificati
e registrati
38
4. comunicare le movimentazioni dei capi,
con le modalità previste per ciascuna
specie.
L’agricoltore deve rispettare i tempi previsti
dalla legge per evitare sanzioni.
AZIENDE AGRICOLE
CHE UTILIZZANO PRODOTTI FITOSANITARI
(Atto B9)
Tutte le aziende che utilizzano prodotti fitosanitari devono rispettare
gli adempimenti contenuti nell’Atto B9.
Impegni da rispettare
Per l’utilizzo del prodotto
fitosanitario devono essere
rispettate le prescrizioni
previste nell’etichetta
I prodotti fitosanitari
devono essere correttamente
conservati in azienda
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L’azienda che utilizza prodotti fitosanitari deve rispettare i seguenti
impegni:
1. disponibilità e validità del patentino per l’utilizzo dei prodotti fitosanitari nei casi previsti (prodotti molto tossici, tossici e nocivi);
2. rispetto delle prescrizioni di utilizzo previste nell’etichetta del prodotto impiegato;
3. presenza in azienda di un sito a norma per l’immagazzinamento
dei prodotti fitosanitari e dei dispositivi di protezione;
4. presenza in azienda del registro dei trattamenti effettuati nel
corso dell’anno di coltivazione (QUADERNO DI CAMPAGNA). Per registro dei trattamenti si intende un modulo aziendale che riporti
cronologicamente l’elenco dei trattamenti eseguiti sulle diverse colture, oppure, in alternativa, una serie di moduli distinti, relativo ciascuno ad ogni singola coltura agraria. Il registro deve contenere:
– dati anagrafici dell’azienda;
– denominazione della coltura trattata;
– superficie della coltura trattata espressa in ettari;
– prodotto impiegato e quantità utilizzata (espressa in litri o
chilogrammi);
– data di semina e di trapianto;
– data di fioritura e inizio raccolta;
– avversità da combattere.
Il registro, inoltre:
– deve essere aggiornato entro 30 giorni dal trattamento
effettuato;
– deve essere sottoscritto al termine di ogni anno;
– deve essere conservato per l’anno successivo a quello a cui si
riferiscono i trattamenti.
40
AZIENDE ZOOTECNICHE
(Atto B10)
Divieto di utilizzazione di alcune sostanze
nelle produzioni animali
Tutte le aziende zootecniche con allevamenti di bovini, bufalini, suini,
ovicaprini, equini, avicoli, d’acqua-coltura (trote e anguille), conigli,
selvaggina d’allevamento e/o produttori di latte vaccino, uova e miele
devono rispettare gli adempimenti contenuti nell’Atto B10.
Impegni da rispettare
È vietata la somministrazione
di sostanze ad effetto
anabolizzante
L’azienda deve rispettare i seguenti divieti:
1. di somministrare ad esempio sostanze ad azione tireostatica,
estrogena, androgena ecc., nonché sostanze ad effetto anabolizzante agli animali d’azienda o di acqua-coltura. Alcune sostanze
possono essere impiegate a scopo terapeutico o zootecnico, purché siano somministrate dal veterinario ad animali chiaramente
identificati;
41
2. di destinare alla commercializzazione animali o prodotti da essi
derivati (latte, uova, carne, ecc) ai quali siano state somministrate
illecitamente sostanze di cui al punto 1), oppure in caso di trattamento previsto ad uso terapeutico o zootecnico non sia stato rispettato il tempo di sospensione.
42
AZIENDE AGRICOLE, ZOOTECNICHE E MANGIMISTICHE
(Atto B11)
Sicurezza alimentare
Tutte le aziende che realizzano prodotti vegetali, animali o derivati,
quali latte crudo e uova, mangimi o alimenti per animali devono
rispettare gli adempimenti contenuti nell’Atto B11.
Impegni da rispettare
L’azienda deve rispettare gli
adempimenti previsti dalla normativa sulla sicurezza alimentare
relativamente ai seguenti settori
di attività:
1. Produzioni animali.
2. Produzioni vegetali.
3. Produzione di latte crudo.
4. Produzione di uova.
5. Produzioni di mangimi o
alimenti per gli animali.
È necessario rispettare gli impegni per garantire la sicurezza alimentare
43
In relazione al proprio settore di attività, l’azienda deve rispettare i
seguenti impegni:
1. produzioni animali:
– curare il corretto stoccaggio e manipolazione delle sostanze
pericolose;
– prevenire l’introduzione e la diffusione di malattie infettive
trasmissibili all’uomo attraverso gli alimenti;
– assicurare il corretto uso degli additivi dei mangimi e dei
prodotti medicinali veterinari;
– tenere opportuna registrazione di:
• natura e origine degli alimenti e mangimi somministrati agli
animali;
• registro dei trattamenti veterinari;
• ogni analisi effettuata sugli animali, che abbia una rilevanza
ai fini della salute umana;
• ogni rapporto o controllo effettuato sugli animali o sui
prodotti di origine animale;
– immagazzinare gli alimenti destinati agli animali separatamente
da prodotti chimici o da altri prodotti o sostanze proibite per
l’alimentazione animale;
– immagazzinare e manipolare separatamente gli alimenti trattati
a scopi medici, destinati a determinate categorie di animali, al
fine di evitare il rischio che siano somministrati impropriamente
o che si verifichino contaminazioni;
2. produzioni vegetali:
– curare il corretto stoccaggio e manipolazione delle sostanze
pericolose;
– curare il corretto uso dei prodotti fitosanitari, erbicidi e pesticidi;
44
– tenere correttamente aggiornato il registro dei trattamenti
fitosanitari (Quaderno di campagna);
– tenere oppor tuna registrazione dei risultati di ogni analisi
effettuata sulle piante o sui prodotti vegetali, che abbia una
rilevanza ai fini della salute umana;
3. produzione di latte crudo:
– assicurare che il latte provenga da animali:
• in buona salute;
• ai quali non siano state somministrate sostanze proibite o
abbiano subito trattamenti illegali;
• per i quali siano stati rispettati i tempi di sospensione per il
ritiro del latte nei casi di utilizzo di medicinali ammessi;
• esenti da brucellosi e tubercolosi;
– assicurare che le strutture e gli impianti rispettino determinati
requisiti minimi:
• isolamento degli animali affetti da brucellosi o tubercolosi o
sospetti tali;
• le attrezzature ed i locali dove il latte è munto, immagazzinato, manipolato e refrigerato devono essere posizionati e
costruiti in modo da limitare i rischi della contaminazione del
latte;
• adeguati impianti di refrigerazione;
• i materiali, gli utensili, contenitori, super fici, con i quali è
previsto che venga in contatto il latte, devono essere
costituiti da materiale non tossico e devono essere facili da
lavare e disinfettare;
• l’attività di lavaggio e disinfezione degli impianti e contenitori
deve essere effettuata dopo ogni utilizzo;
45
– effettuare operazioni di mungitura e trasporto adatte a garantire
pulizia, igiene e corrette condizioni di stoccaggio (ad es. lavaggio
della mammella prima della mungitura, scarto del latte
proveniente da animali sottoposti a trattamento medico, ecc);
– assicurare la completa rintracciabilità del latte prodotto
attraverso:
• per i produttori di latte fresco, Manuale aziendale per la
rintracciabilità del latte;
• per i produttori di latte crudo, identificazione, documentazione
e registrazione del latte venduto e della sua prima destinazione;
4. produzione di uova:
– conservare le uova in locali puliti, asciutti, lontano da fonti di
odori estranei, al riparo dai raggi solari e protette dagli urti;
– identificazione, documentazione e registrazione delle uova
vendute e della loro prima destinazione;
5. produzione di mangimi o alimenti per gli animali:
– registrare l’operatore all’autorità regionale competente;
– curare il corretto stoccaggio e manipolazione dei mangimi e
degli alimenti per animali;
– tenere nella giusta considerazione i risultati delle analisi
realizzate su campioni prelevati su prodotti primari;
– tenere correttamente aggiornato il registro dei trattamenti
fitosanitari;
– tenere opportuna registrazione dell’uso di semente OGM;
– tenere oppor tuna registrazione della provenienza e della
quantità di ogni elemento costitutivo del mangime e la
destinazione e quantità di ogni output di mangime.
46
AZIENDE ZOOTECNICHE
(Atto B12)
Encefalopatia spongiforme Trasmissibile - TSE
Tutte le aziende zootecniche con allevamenti di bovini, bufalini e
ovicaprini devono rispettare gli adempimenti contenuti nell’Atto B12.
Impegni da rispettare
L’azienda deve rispettare i seguenti obblighi e divieti:
1. divieto di somministrare ai ruminanti proteine derivate da
mammiferi. Il divieto è esteso agli animali e ai prodotti di origine
animale;
2. divieto di esportare o immagazzinare mangimi destinati ad
animali d’allevamento e contenenti proteine derivate da
mammiferi, né mangimi destinati a mammiferi e contenenti
proteine trattate derivate da mammiferi;
3. obbligo di denunciare alle autorità competenti ogni caso di
sospetta infezione da TSE di un animale; tali animali sono
sottoposti a limitazione ufficiale di movimento oppure sono
abbattuti. Qualora si sospetti la presenza di TSE in un bovino, tutti
gli altri bovini della stessa azienda sono sottoposti a limitazione
di movimento;
4. in caso di conferma di presenza di TSE su un capo:
– devono essere distrutte integralmente tutte le parti del corpo
dell’animale;
47
– deve essere effettuata un’indagine volta ad identificare tutti gli
animali a rischio;
– tutti gli animali e i prodotti di origine anomale che siano stati
identificati come a rischio a seguito dell’indagine di cui al
precedente punto, devono essere abbattuti e distrutti
integralmente;
5. rispetto delle condizioni previste relativamente l’immissione sul
mercato, le esportazioni e le importazioni di bovini, ovini, caprini
e loro sperma, embrioni e ovuli. Gli animali vivi e il loro sperma,
embrioni e ovuli devono essere accompagnati dai pertinenti
certificati sanitari previsti dalla normativa.
48
AZIENDE ZOOTECNICHE
(Atti B13, B14 e B15)
Afta epizootica, malattia vescicolare dei suini,
febbre catarrale degli ovini
Tutte le aziende zootecniche con allevamenti di bovini, bufalini, ovini,
caprini e suini devono rispettare gli adempimenti contenuti negli Atti
B13, B14 e B15 in funzione della specie allevata.
Impegni da rispettare
I casi accertati
e quelli sospetti di contagio
devono essere comunicati
all’autorità competente
1. Tutte le aziende con allevamenti di bovini, ovini, caprini e suini
devono rispettare le misure necessarie per l’eradicazione e
controllo dell’afta epizootica (Atto B13).
In particolare, l’azienda:
• deve notificare all’autorità competente i casi accertati e i
sospetti di contagio da afta epizootica.
49
2. Tutte le aziende con allevamenti di specie suina devono rispettare
le misure necessarie per la lotta contro alcune malattie degli
animali, nonché misure specifiche per la malattia vescicolare dei
suini (Atto B14).
In particolare l’azienda:
• deve notificare all’autorità competente i casi accertati e i
sospetti di contagio dalla malattia vescicolare dei suini e da
malattie particolari (quali ad es. peste bovina, peste dei piccoli
ruminanti, vaiolo degli ovicaprini, stomatite vescicolare, ecc.).
3. Tutte le aziende zootecniche con allevamenti di bovini, ovini e
caprini devono rispettare misure necessarie per la lotta e
l’eradicazione della febbre catarrale degli ovini (Atto B15).
In particolare l’azienda:
• deve notificare all’autorità competente i casi accertati e i
sospetti di contagio.
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AZIENDE ZOOTECNICHE
(Atti C16 e C17)
Protezione dei vitelli e dei suini
Tutte le aziende zootecniche con allevamenti di specie bovina (vitelli)
e suina devono rispettare gli adempimenti contenuti negli Atti C16
e C17.
Impegni da rispettare
È necessario garantire
il benessere degli animali
L’azienda deve rispettare la normativa che definisce:
1. la disponibilità degli spazi per ciascun capo;
2. le caratteristiche delle poste;
3. gli impegni relativi alla protezione degli animali come previsti
nell’atto C18.
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AZIENDE ZOOTECNICHE
(Atto C18)
Protezione degli animali negli allevamenti
Tutte le aziende zootecniche devono rispettare gli adempimenti
contenuti nell’Atto C18.
Impegni da rispettare
L’azienda deve rispettare le misure necessarie riguardanti la
protezione degli animali negli allevamenti.
Gli impegni da rispettare sono relativi:
1. al personale:
– il personale che accudisce gli animali deve essere in numero
sufficiente ed avere le giuste capacità professionali;
2. alle ispezioni:
– in caso di allevamenti intensivi (stabulazione fissa) gli animali
devono essere ispezionati una volta al giorno;
– nel caso di allevamenti con altri sistemi (pascolo brado o
semibrado) devono essere ispezionati con cadenza adeguata al
fine di evitare loro sofferenze. Per le ispezioni deve essere
disponibile in ogni momento un’adeguata illuminazione;
3. alla cura degli animali feriti o ammalati:
– gli animali feriti o ammalati devono essere sottoposti alle cure
necessarie (eventualmente allontanati dagli altri animali) e posti
in locali appositi;
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4. alla registrazione dei trattamenti:
– deve essere presente e aggiornato il registro dei trattamenti
terapeutici. Il registro deve essere disponibile per ogni indagine
e conservato per almeno 3 anni;
5. alla libertà di movimento:
– gli animali devono avere a disposizione uno spazio adeguato
alle loro esigenze;
6. alle caratteristiche dei fabbricati e dei locali di stabulazione;
7. agli animali custoditi all’aperto:
– deve essere garantito un riparo adeguato dalle intemperie e dai
rischi per la salute;
8. alle caratteristiche degli impianti automatici:
– gli impianti automatici devono essere ispezionati quotidianamente;
– gli impianti dai quali dipende la salute degli animali devono
avere sistemi di allarme per eventuali guasti;
9. all’utilizzo di mangimi, acqua ed altre sostanze:
– gli animali devono essere nutriti correttamente ed in maniera da
non causare lesioni o sofferenze;
– l’accesso ai mangimi deve essere garantito in quantità e
qualità;
– le attrezzature per la distribuzione di acqua e mangimi devono
garantire la protezione dalle fonti di contaminazione;
10. alla pratica delle mutilazioni e altre pratiche:
– è vietata la bruciatura di tendini e il taglio delle ali per i volatili;
– è vietato il taglio della coda per i bovini, se non a fini terapeutici
certificati;
53
– la cauterizzazione dell’abbozzo corneale è ammessa al di sotto
delle 3 settimane di vita;
– il taglio del becco deve essere effettuato nei primi giorni di vita
con il solo uso di apparecchiature che riducano al minimo le
sofferenze;
– la castrazione è consentita per il mantenimento della qualità
dei prodotti e le pratiche tradizionali di produzione, a condizione
che tali operazioni siano effettuate prima del raggiungimento
della maturità sessuale da personale qualificato;
– è vietato l’uso dell’alimentazione forzata per anatre ed oche e
la spiumatura di volatili vivi. Le pratiche di cui al presente punto
devono essere effettuate sotto il controllo del medico
veterinario dell’azienda;
11. agli allevamenti da pelliccia:
– devono essere rispettati spazi minimi fissati dalla normativa per
gli animali allevati per ottenere la pelliccia.
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PARTE III
Requisiti minimi Piano di Sviluppo Rurale
I produttori che richiedono i pagamenti agroambientali (ad es. per il
“Biologico” e per la “Lotta integrata”) del Piano di Sviluppo Rurale (PSR)
relativo alla programmazione 2007-2013, oltre agli impegni della condizionalità, devono rispettare ulteriori requisiti minimi riguardanti l’uso
dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari.
Per l’uso dei fertilizzanti, specificatamente degli effluenti
zootecnici, gli impegni sono riferiti alle aziende che ricadono (in tutto o
in parte) nelle ZONE ORDINARIE (ovvero quelle al di fuori delle Zone
Vulnerabili ai Nitrati) e sono i seguenti:
– amministrativi, gli impegni sono gli stessi previsti le Zone Vulnerabili ai Nitrati (Atto A4), ovvero comunicazione di utilizzazione
agronomica, compilazione del Piano di utilizzazione agronomica e,
qualora prevista, Autorizzazione Integrata Ambientale,
– relativi agli stoccaggi, gli impegni sono gli stessi previsti per le
Zone Vulnerabili ai Nitrati (Atto A4), ovvero rispetto della capacità
di stoccaggio e corretta funzionalità dell’impianto;
– rispetto del massimale di azoto apportato, l’impegno prevede che
l’uso degli effluenti nelle ZONE ORDINARIE sia pari a 340
chili/ettaro/anno (media aziendale) dovuto agli effluenti distribuiti
sui terreni aziendali situati in tali zone;
– agronomici, sono specifici per l’uso degli effluenti nelle zone
ordinarie.
55
Per l’uso dei prodotti fitosanitari, gli impegni sono i seguenti:
– verifica dello stato di funzionalità dell’attrezzatura per l’irrorazione
e rilascio (cadenza almeno quinquennale) di un attestato emesso
da tecnico o da struttura specializzata;
– prescrizioni sull’uso dei pesticidi in vicinanza di corpi idrici o altri
luoghi sensibili.
56
PARTE IV
Controlli
Le aziende agricole che hanno richiesto il pagamento degli aiuti sono
soggette ai controlli da parte degli Organismi Pagatori competenti e degli
altri Enti preposti per la verifica del rispetto degli impegni della
condizionalità ai quali esse sono sottoposte.
I controlli sono eseguiti da Agea e dagli Organismi Pagatori riconosciuti (Regionali e Provinciali). Tali Enti possono demandare l’esecuzione
dei controlli specializzati ad esempio all’ASL, all’ARPA, ecc…
I controlli riguardano ogni anno una parte di aziende estratte a campione tra quelle che hanno presentato le domande uniche di pagamento, di sviluppo rurale, di ristrutturazione e riconversione dei vigneti,
ecc. .
Per non subire decurtazioni o esclusioni dai pagamenti i produttori
devono rispettare gli impegni così come individuati dalla normativa
comunitaria e nazionale di riferimento, eventualmente integrata dalla
Regione.
I controlli in azienda consistono in una verifica documentale e/o
strutturale, quest’ultima ad esempio nei casi in cui l’azienda effettui lo
stoccaggio dei carburanti o dei prodotti fitosanitari.
Le inadempienze, in base alla portata, gravità e durata della
irregolarità, possono essere definite:
– per Negligenza: sono violazioni non gravi e commesse per la prima
volta; la percentuale di decurtazione non può superare il 5%
dell’importo complessivo dei pagamenti diretti;
57
– per Intenzionalità: sono infrazioni più gravi per le quali la
percentuale di riduzione degli importi degli aiuti diretti è pari ad un
massimo del 20%.
Qualora le inadempienze non siano gravi, all’azienda viene rilevata
un’”Infrazioni di importanza minore”: se l’azienda provvede a sanare
l’infrazione, mettendo in atto le azioni correttive, non si applica la
decurtazione degli aiuti.
A seguito di violazioni commesse per negligenza, qualora si riscontri
che l’agricoltore commetta nuovamente la stessa infrazione
(reiterazione) nel corso dell’anno o di due anni successivi, la
percentuale della riduzione viene moltiplicata per 3 fino ad un massimo
del 15% dell’aiuto richiesto.
Qualora le inadempienze riscontrate siano su più atti e più norme, le
decurtazioni degli aiuti vengono sommate.
Impegno di ripristino
L’agricoltore che ha commesso un’infrazione può mettere in atto,
qualora previsto, un impegno di ripristino che è un intervento correttivo
con lo scopo di arrestare o mitigare gli effetti della violazione.
Gli impegni di ripristino sono obbligatori ed hanno dei termini e dei
tempi di realizzazione che devono essere rispettati.
58
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