UNIONE EUROPEA REG. CE n. 814/2000 - Azioni di informazione riguardanti la politica agricola comune AZIONE “La condizionalità: la nuova frontiera tra PAC, Sviluppo Rurale e cittadini consumatori” AGRI – 2008 - 202 LA CONDIZIONALITÀ Guida per le Aziende Agricole FEBBRAIO 2009 L’azione è cofinanziata dalla Commissione Europea nel quadro del Regolamento n. 814/2000 del Consiglio Europeo con la Convenzione di Sovvenzione AGRI-2008-202 La presente pubblicazione rispecchia le posizioni degli autori. La Commissione Europea non è responsabile dell’uso che potrebbe essere fatto delle informazioni in esso contenute Si ringrazia Ager S.r.l. per la collaborazione prestata nella realizzazione della presente pubblicazione SOMMARIO PREMESSA Guida al rispetto della condizionalità pag. 5 Che cos’è la condizionalità » 5 Perché la condizionalità » 7 Chi è interessato dalla Condizionalità » 7 Contenuto Normativo » 8 » 9 PARTE I Le Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali Tabella 1) Norme da rispettare per tipologia di utilizzo dei terreni » 10 Schede Norme Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali per tipologia di azienda » 11 PARTE II I Criteri di Gestione Obbligatori » 27 Tabella 2) Atti da rispettare per ogni tipologia di azienda » 28 Schede Atti Criteri Gestione Obbligatoria per tipologia di azienda » 29 PARTE III Requisiti minimi PSR » 55 PARTE IV Controlli » 57 3 La presente pubblicazione, a carattere informativo-divulgativo, non sostituisce la normativa comunitaria, nazionale e regionale di riferimento Guida al rispetto della condizionalità Questa brochure vuole rappresentare un semplice strumento di consultazione per conoscere gli impegni relativi alla “Condizionalità” che le aziende agricole devono rispettare. Abbiamo cercato di fornire al lettore, in modo semplice, la possibilità di individuare tali impegni in relazione alla tipologia di azienda condotta. Gli impegni sono indicati all’interno di schede, per ognuna delle quali si riporta: – quali sono le aziende destinatarie; – l’indicazione degli atti e/o delle norme di riferimento; – la descrizione degli impegni e dei divieti da rispettare. Nella parte finale della brochure abbiamo ritenuto indispensabile fornire alcune indicazioni in merito ai controlli cui l’azienda agricola è soggetta. Il controllo è particolarmente importante ai fini del pagamento degli aiuti comunitari. Infatti qualora venga riscontrato il mancato rispetto degli impegni della condizionalità, il pagamento può essere ridotto parzialmente fino alla perdita totale dell’aiuto richiesto. Che cos’è la condizionalità La condizionalità rappresenta, all’interno dell’Unione Europea, l’insieme degli impegni che gli agricoltori devono rispettare per l’accesso agli aiuti comunitari diretti. Con la riforma della Politica Agricola Comunitaria (PAC) i premi non sono più vincolati alle produzioni, per poterne beneficiare il produttore è obbligato a rispettare gli impegni relativi alla sicurezza alimentare, all’ambiente, all’igiene e benessere degli animali e al corretto mantenimento dei terreni e degli elementi caratteristici del paesaggio. La condizionalità si applica attraverso un insieme di ATTI, chiamati Criteri di Gestione Obbligatori (C.G.O.) e di NORME, definite Buone 5 Condizioni Agronomiche ed Ambientali (B.C.A.A.), che le aziende agricole devono rispettare per poter beneficiare di pagamenti diretti. CONDIZIONALITÀ BUONE CONDIZIONI AGRONOMICHE ED AMBIENTALI (BCAA), definite NORME CRITERI DI GESTIONE OBBLIGATORI (CGO), definiti ATTI I Criteri di Gestione Obbligatori (C.G.O.) sono disposizioni contenute in regolamenti e direttive emanati dall’Unione Europea dalla fine degli anni ’70 al 2004 (la maggior parte emanati negli anni ’90) che da tempo sono entrati a far parte della normativa nazionale riguardanti: – l’ambiente; – la sanità pubblica, la salute delle piante e degli animali; – l’igiene ed il benessere degli animali. Le Buone Condizioni Agronomiche ed Ambientali (B.C.A.A.) sono impegni minimi di carattere agronomico che hanno la finalità di: – prevenire l’erosione del suolo; – mantenere i livelli di sostanza organica nel suolo mediante opportune pratiche; – mantenere la struttura del suolo; – assicurare il livello minimo di mantenimento dell’habitat evitandone il deterioramento. Gli adempimenti relativi alla condizionalità sono da tempo in vigore all’interno della U.E., ma solamente a partire dal 2005 il rispetto di tali adempimenti è “condizione” necessaria per percepire gli aiuti diretti, da qui si origina il termine “CONDIZIONALITÀ” . 6 Perché la condizionalità La riforma della PAC ha posto come obiettivi fondamentali la tutela dell’ambiente, la sicurezza alimentare dei consumatori, la salvaguardia igienico-sanitaria e il benessere degli animali. L’Unione Europea assegna al comparto agricolo oltre il 40% degli aiuti stanziati a livello comunitario; come contropartita l’agricoltore deve rispettare gli impegni della condizionalità quale risposta alle richieste espresse dalla collettività, la stessa che versa quelle risorse finanziarie che diventano sostegno al reddito degli agricoltori. La condizionalità è parte integrante della Riforma della Politica Agricola Comunitaria in quanto: – l’aiuto è stato svincolato dalla produzione; – il pagamento dell’aiuto è condizionato dal rispetto degli impegni della “condizionalità”. La condizionalità ha lo scopo di far rispettare le buone pratiche agricole e di orientare verso modalità operative più rispettose della sicurezza alimentare, la salvaguardia dell’ambiente e del benessere animale: in questo contesto diventa fondamentale il ruolo che il produttore agricolo svolge nel rispetto di questi obiettivi che coinvolgono sempre di più l’azienda agricola in un contesto integrato tra ambiente, agricoltura e società. Chi è interessato dalla condizionalità “Ogni agricoltore beneficiario di pagamenti diretti è tenuto a rispettare i criteri di gestione obbligatori e a mantenere la terra in buone condizioni agronomiche e ambientali”… art. 4 del Regolamento (CE) 73/2009. Pertanto sono interessati al rispetto degli impegni della “condizionalità” tutte le aziende che presentano le seguenti domande: – Domanda Unica di Pagamento; – Domande di Sviluppo Rurale; – Domanda di Ristrutturazione e Riconversione dei vigneti; – Domanda di Premio di Estirpazione vigneti. 7 Contenuto Normativo Gli impegni e i divieti contenuti nelle schede fanno riferimento alle disposizioni definite nel Decreto Nazionale di Attuazione degli atti e delle norme. Si rimanda alle singole normative di applicazione regionali per le eventuali integrazioni e deroghe agli adempimenti contenuti nelle schede. 8 PARTE I Le Buone Condizioni Agronomiche e Ambientale (B.C.A.A.) LE NORME In questa sezione sono riportate le schede relative alle NORME che rappresentano le Buone Condizioni Agronomiche ed Ambientali (B.C.A.A.). Gli adempimenti contenuti in questa sezione riguardano esclusivamente il suolo, in particolare rispondo a 4 obiettivi basilari che mirano a: 1. prevenire l’erosione; 2. mantenere i livelli di sostanza organica; 3. mantenere la struttura; 4. assicurare il livello minimo di mantenimento dell’habitat evitandone il deterioramento. Le norme in totale sono 8 e sono identificate con 2 numeri: il primo rappresenta l’obiettivo di riferimento, mentre il secondo ne definisce la sequenzialità all’interno dello stesso (es. norma 4.2. fa riferimento all’obiettivo n. 4 ed è il 2° impegno). La “Tabella 2 - Norme da rispettare per tipologia di utilizzo dei terreni” riassume in modo schematico le norme definite dalla condizionalità e offre la possibilità di identificare immediatamente quali norme l’azienda deve rispettare in funzione della tipologia di utilizzo dei 9 terreni. Importante segnalare che: A) il rispetto degli impegni è verificato solo se l’azienda possiede superfici con tipologia di utilizzo indicata in tabella; B) il rispetto degli impegni è controllato su tutte le superfici che ricadono nella tipologia di utilizzo indicata. Si riporta di seguito un esempio. Qualora l’azienda sia in possesso di superfici investite ad oliveto, per tale coltura il controllore verificherà il rispetto degli impegni relativi alla potatura (da effettuarsi almeno 1 volta ogni 5 anni), all’eliminazione dei rovi e alla spollonatura (che devono essere realizzate almeno 1 volta ogni 3 anni) e al divieto di estirpazione delle piante di olivo, ad eccezioni di deroghe. Il rispetto di tali impegni sarà controllato su tutte le superfici ad oliveto possedute. Tabella 1 - B.C.A.A.: Norme da rispettare per tipologia di utilizzo dei terreni TIPOLOGIA TERRENI Norma 1.1 Norma 2.1 Norma 2.2 Norma 3.1 Seminativi X X X X Superfici disattivate (1) X Norma 4.1 X Pascoli permanenti X X X X Oliveti Vigneto Qualsiasi superficie (1) X Superfici disattivate: terreni ritirati volontariamente dalla produzione 10 Norma Norma Norma 4.2 4.3 4.4 X AZIENDE AGRICOLE CON TERRENI IN PENDIO INVESTITI A SEMINATIVO Norma 1.1 “Interventi di regimazione temporanea delle acque superficiali di terreni in pendio” Tutte le aziende con terreni in pendio investiti a seminativo, devono rispettare gli adempimenti previsti dalla NORMA 1.1, tranne le aziende con super fici stabilmente inerbite o impegnate con colture che permangono per l’intera annata agraria. Sui terreni a seminativi in pendenza che manifestano fenomeni erosivi devono essere realizzati solchi acquai temporanei Impegni da rispettare L’azienda agricola deve realizzare solchi acquai temporanei nei terreni declivi che manifestano fenomeni erosivi, evidenziabili dalla presenza di incisioni diffuse (rigagnoli) in assenza di sistemazioni. I solchi devono avere andamento trasversale rispetto alla massima pendenza ed avere una distanza inferiore a 80 metri. 11 Sono ammesse DEROGHE nei seguenti casi: – rischio di stabilità del mezzo meccanico; – assenza di canali (naturali o artificiali) dove convogliare l’acqua raccolta dai solchi acquai temporanei; – suoli con evidenti fenomeni di soliflusso (frane). In caso di ricorso alla deroga, è necessario eseguire fasce inerbite ad andamento trasversale rispetto alla massima pendenza, larghe più di 5 metri e distanti tra loro meno di 60 metri. 12 AZIENDE AGRICOLE CON SUPERFICI A SEMINATIVO E DISATTIVATE Norma 2.1 “Gestione delle stoppie e dei residui colturali” Tutte le aziende con super fici a seminativo e/o ritirate dalla produzione (terreni disattivati) devono rispettare gli adempimenti previsti dalla NORMA 2.1. Il produttore non deve bruciare le stoppie, le paglie e la vegetazione presente alla fine dei cicli produttivi di prati naturali o seminati Impegni da rispettare L’azienda non deve bruciare: – le stoppie; – le paglie; – la vegetazione presente alla fine dei cicli produttivi di prati naturali o seminati. Sono ammesse DEROGHE nei seguenti casi: – superfici investite a riso; 13 – in presenza di norme regionali vigenti inerenti la regolamentazione della bruciatura delle stoppie. Tale deroga non è ammessa nelle aree della Rete Natura 2000 (Siti di Importanza Comunitaria - SIC, Zone Speciali di Conservazione - ZSC e Zone di Protezione Speciali - ZPS). Inoltre, nel caso di ricorso alla deroga deve essere ripristinata la sostanza organica del suolo mediante letamazione, sovescio o altri interventi di concimazione organica; – emergenze di carattere fitosanitario prescritti dall’Autorità competente. 14 AZIENDE AGRICOLE CON SUPERFICI A SEMINATIVO Norma 2.2 “Avvicendamento delle colture” Tutte le aziende con super fici a seminativo devono rispettare gli adempimenti previsti dalla NORMA 2.2. Impegni da rispettare L’azienda agricola deve rispettare il seguente impegno: la durata massima della monosuccessione di cereali 1 è di 5 anni. Tale impegno si applica alle seguenti tipologie di cereali: frumento duro, frumento tenero, triticale, spelta, segale, orzo, avena, miglio, scagliola, farro, mais e sorgo. Le colture intercalari di secondo raccolto non interrompono la monosuccessione. La successione di frumento duro, frumento tenero, triticale, spelta, segale, orzo, avena, miglio, scagliola, farro è considerata come monosuccessione dello stesso cereale. Sono ammesse DEROGHE nei seguenti casi: – monosuccessione di riso; – dimostrazione del mantenimento del livello di sostanza organica, mediante analisi del terreno conformi alle metodologie ufficiali, da 1 Per monosuccessione di cereali s’intende la coltivazione dello stesso cereale sul medesimo appezzamento per 2 o più anni consecutivi. 15 eseguirsi in uno degli anni del periodo di monosuccessione e dopo il raccolto del cereale coltivato nel “periodo in deroga”2. Qualora si accerti che il livello della sostanza organica sia diminuito è necessario effettuare inter venti di ripristino tramite sovescio, letamazione, o altri interventi di fertilizzazione organica. – specifiche prescrizioni inerenti l’avvicendamento, limitatamente alle zone montane. 2 Per “periodo in deroga” si intende ogni anno successivo al termine della durata massima prevista per la monosuccessione. 16 TUTTE LE AZIENDE AGRICOLE CON SUPERFICIE Norma 3.1 “Difesa della struttura del suolo attraverso il mantenimento in efficienza della rete di sgrondo delle acque superficiali e l’uso adeguato delle macchine” Tutte le aziende che percepiscono aiuti devono rispettare, su qualsiasi superficie, gli adempimenti previsti dalla NORMA 3.1. Le scoline e i canali collettori devono essere mantenuti puliti Impegni da rispettare L’azienda deve: 1. provvedere a mantenere in efficienza scoline e canali collettori; 2. mantenere, ove presenti, le ordinarie sistemazioni del terreno che agevolano il deflusso delle acque super ficiali, come ad esempio la baulatura; 3. eseguire le lavorazioni del terreno in condizioni di umidità appropriate (stato di “tempera”) e con modalità d’uso delle 17 macchine tali da evitare il deterioramento della struttura del suolo. Sono ammesse le seguenti DEROGHE: 18 – sono fatte salve le disposizioni previste dalle direttive habitat e uccelli per le zone S.I.C. e Z.P.S. in presenza di normative comunitarie, regionali e/o locali che prevedano il mantenimento di elementi naturali degli habitat (arbusti, ecc.) anche in prossimità di fossi, scoline, ecc.; – in presenza di un sistema di drenaggio sotterraneo; – in caso di trasformazione fondiaria è concesso il ridisegno della rete scolante, fatte salve le norme vigenti in materia. È obbligatorio il mantenimento della nuova rete scolante. AZIENDE AGRICOLE CON SUPERFICI A PASCOLO PERMANENTE Norma 4.1 “Protezione del Pascolo Permanente” Tutte le aziende con superfici investite a pascolo permanente devono rispettare gli adempimenti previsti dalla NORMA 4.1. Impegni da rispettare L’azienda deve rispettare i seguenti divieti: 1. divieto di riduzione della superficie a pascolo permanente; 2. divieto di conversione della superficie a pascolo permanente ad altri usi all’interno dei S.I.C., delle Z.S.C. e delle Z.P.S., salvo diverse prescrizioni dell’autorità competente; 3. esclusione di lavorazioni del terreno fatte salve quelle connesse al rinnovo e/o infittimento del cotico erboso e alla gestione dello sgrondo delle acque; 4. rispetto della densità di bestiame da pascolo per ettaro di superficie pascolata, il carico massimo non può essere superiore a 4 UBA/ha anno, mentre il carico minimo non può essere inferiore a 0,2 UBA/ha anno. Sono ammesse DEROGHE nel seguente caso: – interventi agronomici e/o adempimenti ove previsti dal reg. (CE) 796/04 e succ. modifiche, in ordine al divieto di riduzione della superficie a pascolo e all’esclusione delle lavorazioni. 19 AZIENDE AGRICOLE CON SUPERFICI RITIRATE VOLONTARIAMENTE DALLA PRODUZIONE (TERRENI DISATTIVATI) Norma 4.2. “Gestione delle superfici ritirate dalla produzione” Tutte le aziende con super fici ritirate volontariamente dalla produzione (terreni disattivati) devono rispettare gli adempimenti previsti dalla NORMA 4.2. Sui terreni disattivati deve essere garantita la presenza di copertura vegetale durante tutto l’anno Sui terreni disattivati il produttore deve effettuare lo sfalcio almeno 1 volta l’anno 20 Impegni da rispettare L’azienda agricola deve rispettare i seguenti impegni: 1. garantire la presenza di copertura vegetale (naturale o artificiale) durante tutto l’anno; 2. attuare pratiche agronomiche (sfalcio o altre operazioni equivalenti) almeno una volta l’anno fermo restando che sono previsti i seguenti periodi di divieto annuale: – nelle aree della Rete Natura 2000 (zone S.I.C. e Z.P.S.), dal 1° marzo al 31 luglio di ogni anno; – nelle altre aree, dal 15 marzo al 15 luglio di ogni anno. In conformità a quanto previsto dalla normativa in vigore, è obbligatorio sfalciare e/o lavorare il terreno per la realizzazione di fasce antincendio. In DEROGA all’obbligo di mantenere la copertura vegetale durante tutto l’anno, sono ammesse lavorazioni meccaniche nei seguenti casi: – applicabili a tutte le superfici a seminativo ritirate dalla produzione: • pratica del sovescio, in presenza di specie da sovescio o piante biocidi; • terreni interessati da interventi di ripristino di habitat e biotopi; • colture a perdere per la fauna; • nel caso in cui le lavorazioni siano funzionali all’esecuzione di interventi di miglioramento fondiario. – applicabili sui terreni a seminativo ritirati dalla produzione per un solo anno o, limitatamente all’annata agraria precedente all’entrata in produzione, nel caso di terreni a seminativo ritirati per due o più anni: 21 • lavorazioni del terreno per una produzione agricola nella successiva annata agraria, da effettuarsi dopo il 15 luglio dell’annata agraria precedente all’entrata in produzione. • SOLO PER REGIONI CON CLIMA CALDO ARIDO, per le quali la pratica del maggese rappresenti una tecnica di aridocoltura (come indicato nei provvedimenti regionali ad esempio di Puglia e Sardegna), sono ammesse 2 lavorazioni del terreno tra il 15/03 e il 15/07 dell’annata agraria precedente a quella di semina di una coltura autunno-vernina. Tale pratica non è ammessa nei SIC e ZPS, salvo diversa indicazione dell’autorità di gestione. In DEROGA sono ammesse le seguenti pratiche agronomiche a basso impatto per limitare la disseminazione e la propagazione delle infestanti: – applicabili sui terreni a seminativo ritirati dalla produzione per un solo anno o, limitatamente all’annata agraria precedente all’entrata in produzione, nel caso di terreni a seminativo ritirati per due o più anni: • in deroga alle epoche prestabilite, operazioni di sfalcio o trinciatura, evitando la rottura del cotico erboso; • in deroga all’impegno dello sfalcio, impiego di principi attivi diserbanti non residuali a basso dosaggio mediante un solo intervento nel periodo tra il 15 marzo ed il 15 luglio, giustificato da infestazioni di elevata intensità per la coltura programmata dell’anno successivo; • in deroga alle epoche prestabilite, controllo della vegetazione tramite pascolamento sui terreni ritirati dalla produzione. Tali pratiche non sono ammesse nei SIC e ZPS, salvo diversa indicazione dell’autorità di gestione. 22 AZIENDE AGRICOLE CON SUPERFICI A OLIVETO E VIGNETO Norma 4.3 “Mantenimento degli oliveti e dei vigneti in buone condizioni vegetative ” Tutte le aziende con superfici a oliveto ed a vigneto devono rispettare gli adempimenti previsti dalla NORMA 4.3. Gli olivi devono essere potati almeno 1 volta ogni 5 anni Impegni da rispettare L’azienda agricola deve rispettare i seguenti adempimenti: 1. divieto di estirpazione delle piante di olivo; 2. attuazione di tecniche colturali rivolte alla pianta, quali: a. per gli OLIVETI: i. potatura almeno 1 volta ogni 5 anni; ii. eliminazione dei rovi, di altra vegetazione pluriennale infestante e spollonatura almeno 1 volta ogni 3 anni; 23 b. per i VIGNETI: i. potatura invernale entro il 30 maggio di ciascun anno; ii. eliminazione dei rovi e di altra vegetazione pluriennale infestante almeno 1 volta ogni 3 anni. Sono ammesse DEROGHE nei seguenti casi: – in presenza di motivazioni di carattere fitosanitario; – in caso di reimpianto autorizzato o estirpazione autorizzata e negli altri casi contemplati dalla L. 144/1951 o da specifiche leggi regionali vigenti; – sono fatte salve le disposizioni per SIC e ZPS. 24 TUTTE LE AZIENDE AGRICOLE CON SUPERFICIE Norma 4.4 “Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio” Tutte le aziende che percepiscono aiuti devono rispettare, su qualsiasi superficie, gli adempimenti previsti dalla NORMA 4.4. Impegni da rispettare L’azienda agricola deve rispettare i seguenti adempimenti: 1. divieto di eliminazione delle terrazze esistenti, delimitati a valle da un muretto a secco oppure da una scarpata inerbita. È ammessa la seguente DEROGA: – è consentito il rimodellamento dei terrazzamenti, al fine di renderli economicamente validi e meccanizzabili (es. terrazzi collegati); 2. divieto di effettuare livellamenti non autorizzati. È ammessa la seguente DEROGA: – sono consentiti livellamenti ordinari per la preparazione dei letti di semina e per la sistemazione dei terreni a risaia; 3. rispetto dei provvedimenti regionali adottati in caso di superfici aziendali ricadenti in aree Rete Natura 2000; 4. rispetto dei provvedimenti regionali di tutela degli elementi caratteristici del paesaggio diversi da Rete Natura 2000. 25 PARTE II I Criteri di Gestione Obbligatori (C.G.O.) GLI ATTI In questa sezione riportiamo le schede relative agli ATTI, che contengono gli impegni dei Criteri di Gestione Obbligatori che le aziende devono rispettare. In particolare gli adempimenti contenuti in questi atti riguardano nella maggior parte dei casi le aziende zootecniche, le aziende che ricadono in aree di particolare interesse ambientale e le aziende che utilizzano sostanze particolari (fanghi, prodotti fitosanitari, sostanze pericolose). Si tratta, infatti, di una serie di atti che riguardano principalmente: – l’ambiente; – la sanità pubblica, la salute delle piante e degli animali; – l’igiene ed il benessere degli animali. Gli ATTI in totale sono 19 e sono identificati con una lettera ed un numero. Le lettere A, B e C identificano l’anno nel quale gli atti sono stati introdotti ai fini della condizionalità, rispettivamente 2005, 2006 e 2007, mentre il numero è progressivo e ne definisce la sequenzialità. La “Tabella 1 - Atti da rispettare per ogni tipologia di azienda” che precede le schede, offre un quadro di riepilogo di tutti gli atti dei C.G.O. con l’indicazione della tipologia di azienda interessata da ciascun atto. Questa tabella di riepilogo può essere utile per un consultazione rapida delle schede di interesse. 27 Come per gli impegni delle BCAA, anche per i CGO è importante segnalare che: A) il rispetto degli impegni relativi al corretto stoccaggio delle sostanze pericolose (A2), al corretto utilizzo dei prodotti fitosanitari (B9) e alla sicurezza alimentare (B11) è controllato in tutte le aziende selezionate per il controllo; B) il rispetto degli impegni dei restanti atti è controllato solo se le aziende presentano le specifiche situazioni indicate in tabella. Tabella 2 - Atti da rispettare per tipologia di azienda ATTI DAL 2005 Tipologia Azienda A1 Azienda che si trova nelle aree definite della direttiva Natura 2000 X Azienda che utilizza sostanze pericolose in relazione all’inquinamento delle acque sotterranee Aziende che utilizzano fanghi di depurazione Aziende situate nelle aree vulnerabili da nitrati Aziende Zootecniche Aziende che utilizzano prodotti fitosanitari 28 A2 A3 A4 A5 A6 ATTI DAL 2006 A7 A8 A8bis B9 ATTI DAL 2007 B10 B11 B12 B13 B14 B15 C16 C17 C18 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X AZIENDE AGRICOLE CON TERRENI CHE RICADONO IN AREE PROTETTE “RETE NATURA 2000” (AREE Z.P.S. e S.I.C.) (Atti A1 e A5) Tutte le aziende agricole i cui i terreni ricadono, anche parzialmente, nelle Zone di Protezione Speciale e nei Siti di Importanza Comunitaria (Z.P.S. + S.I.C. = Rete Natura 2000) devono rispettare gli adempimenti previsti negli Atti A1 e A5. Impegni da rispettare Nelle aree “Rete Natura 2000” devono essere rispettati gli impegni degli Atti A 1 e A 5 29 L’azienda agricola con terreni che ricadono nelle aree protette “Rete Natura 2000” – aree S.I.C. e Z.P.S., deve rispettare le seguenti Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali: 1. gestione delle stoppie e dei residui colturali (Norma 2.1 delle B.C.A.A.); 2. protezione del pascolo permanente, per quanto attiene al divieto di conversione della superficie a pascolo permanente ad altri usi (Norma 4.1, punto 2. delle B.C.A.A.); 3. gestione delle superfici ritirate dalla produzione (Norma 4.2 delle B.C.A.A.); 4. mantenimento degli elementi caratteristi del paesaggio, per quanto attiene al divieto di eliminazione delle terrazze esistenti e a quello di effettuare livellamenti non autorizzati (Norma 4.4, punti 1. e 2. delle B.C.A.A.). Il produttore deve verificare sempre con l’Ente competente (Regioni e Province autonome) se un determinato intervento (es. costruzione di fabbricati zootecnici, recinzioni, strade, taglio dei boschi, impianti di trasformazione, ecc.) necessita di autorizzazione alla realizzazione e di valutazione d’incidenza. 30 AZIENDE AGRICOLE CHE UTILIZZANO SOSTANZE PERICOLOSE IN RELAZIONE ALL’INQUINAMENTO DELLE ACQUE SOTTERRANEE (Atto A2) Tutte le aziende che utilizzano sostanze pericolose o che convogliano acque reflue in corpi idrici superficiali, nelle reti fognarie o destinati al riutilizzo devono rispettare gli adempimenti contenuti nell’Atto A2. Impegni da rispettare Stoccaggio di combustibili NO SI L’azienda agricola deve rispettare i seguenti adempimenti: 1. per tutte le aziende: – corretto stoccaggio di combustibili, di oli di origine petrolifera e minerali, di lubrificanti usati, di filtri e batterie esauste all’interno 31 di un locale o contenitore chiuso o protetto e posto su di un pavimento impermeabilizzato (nel caso di carburanti e oli lubrificanti i contenitori e distributori devono essere a perfetta tenuta); 2. per le aziende con scarichi di acque reflue non assimilabili a quelli domestici: – autorizzazione per lo scarico di sostanze pericolose rilasciate dagli enti preposti; – rispetto elle condizioni di scarico contenute nell’autorizzazione. 32 AZIENDE AGRICOLE SUI CUI TERRENI SI EFFETTUA SPANDIMENTO DI FANGHI DI DEPURAZIONE (Atto A3) Tutte le aziende che producono e/o utilizzano sui terreni della propria azienda fanghi di depurazione e tutte le aziende che mettono a disposizione di terzi i terreni per l’utilizzo dei fanghi di depurazione devono rispettare gli adempimenti contenuti nell’Atto A3. Impegni da rispettare Le aziende che utilizzano fanghi di depurazione devono rispettare gli impegni dell’atto A 3 L’azienda agricola deve rispettare i seguenti divieti e impegni, in relazione al proprio ruolo: 1. l’Agricoltore che, attraverso un consenso scritto, metta a disposizione a terzi i terreni sui quali esercita la propria attività agricola per lo spandimento dei fanghi, deve: – acquisire e conservare copia di: • formulario di identificazione dei fanghi; 33 • scheda di accompagnamento dei fanghi; • autorizzazione allo spandimento; • registro di utilizzazione dei terreni; • notifica agli Enti competenti dell’inizio delle operazioni di utilizzazione dei fanghi; – far rispettare all’utilizzatore le condizioni tecniche di utilizzazione dei fanghi ed i divieti previsti dalla normativa; 2. l’Agricoltore che utilizzi fanghi di terzi sui terreni della propria azienda (UTILIZZATORE) deve: – osservare gli adempimenti di cui al punto 1; – possedere l’autorizzazione all’utilizzazione dei fanghi; – essere iscritto all’Albo nazionale delle imprese che gestiscono rifiuti, nel caso provveda al trasporto dei fanghi dal produttore all’azienda; 3. l’Agricoltore che produce ed utilizza i fanghi propri sui terreni della propria azienda (PRODUTTORE - UTILIZZATORE) deve: – osservare gli adempimenti di cui al punto 2; – tenere il registro di carico e scarico dei fanghi prodotti d inviarne annualmente copia all’autorità competente. L’utilizzo dei fanghi è soggetto alle seguenti prescrizioni: 1. si possono utilizzare fanghi: – sottoposti a trattamento; – idonei a produrre un effetto concimante e/o ammendante del terreno; 34 – esenti da sostanze tossiche, nocive, persistenti, bioaccumulanti o che ne contengano in concentrazione non dannose per il terreno, le colture, gli animali, l’uomo e l’ambiente; – nel rispetto dei quantitativi limite triennali; 2. non si possono utilizzare fanghi sui terreni: – allagati, soggetti ad esondazioni ed inondazioni; – in forte pendio (superiori al 15%); – con pH molto acido (inferiore a 5); – destinati a pascolo o produzione di foraggere, nelle 5 settimane precedenti allo sfalcio o al pascolamento; – destinati all’or ticoltura o alla frutticoltura, quando i prodotti sono normalmente a contatto con il terreno e vengono consumati crudi, nei 10 mesi precedenti il raccolto e durante il raccolto stesso; – con colture in atto, tranne le colture arboree. 35 AZIENDE AGRICOLE CHE UTILIZZANO FERTILIZZANTI AZOTATI I CUI TERRENI RICADONO IN AREE Z.V.N. (Zone Vulnerabili da Nitrati) (Atto A4) Tutte le aziende i cui terreni ricadono in tutto o in parte in Zone Vulnerabili da Nitrati (Z.V.N., come individuate dagli enti preposti) che utilizzano letami, liquami, fanghi, concimi azotati e ammendanti organici, acque reflue devono rispettare gli adempimenti contenuti nell’Atto A4. Impegni da rispettare Nelle Zone Vulnerabili ai Nitrati è necessario rispettare il massimale previsto di 170 kg/ettaro/anno di apporto di azoto L’azienda agricola è soggetta ai seguenti impegni: 1. obblighi amministrativi in relazione al dimensionamento ed alla struttura dell’azienda: – effettuare la comunicazione di utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici, semplificata o completa; – effettuare la compilazione del Piano di Utilizzazione Agronomica (P.U.A.) degli effluenti, semplificato o completo; 36 2. obblighi relativi allo stoccaggio degli effluenti: – rispetto della capacità di stoccaggio: presenza del/degli impianto/i necessari e corretto dimensionamento in relazione alla produzione di effluenti e del periodo di autonomia da garantire; – corretta funzionalità dell’impianto: manutenzione e impermeabilizzazione dell’impianto, assenza di perdite; 3. obblighi relativi al rispetto dei massimali previsti di 170 chili/ettaro/anno di apporto di azoto (media aziendale) dovuto a effluenti distribuiti sui terreni all’interno di ZVN; 4. obblighi agronomici, divieti relativi all’utilizzazione degli effluenti (spaziali e temporali): – rispetto dei divieti di utilizzazione “spaziali”: • nelle fasce di rispetto: in prossimità di corsi d’acqua, acque marine e lacuali; copertura vegetale permanente o altre misure equivalenti; • nei terreni in pendenza; • nelle aree a destinazione non agricola e in prossimità di centri abitati; • nei boschi; • nei terreni gelati o innevati, in frana, saturi d’acqua; • in orticoltura, sulle colture foraggere, nei casi in cui i liquami possano entrare in contatto con prodotti destinati al consumo umano; – rispetto dei divieti di utilizzazione “temporali”: • di norma dal 1° novembre a fine febbraio, con periodi minimi di divieto diversi in funzione del tipo di effluente utilizzato (120 giorni per liquami e assimilati, 90 giorni per letami e assimilati); • altre restrizioni dovute all’utilizzazione produttiva dei terreni interessati. 37 AZIENDE ZOOTECNICHE - ANAGRAFE ZOOTECNICA (Atto A6, A7, A8, A8bis) Tutte le aziende con allevamenti di bovini, bufalini, suini, ovini e caprini devono rispettare gli adempimenti contenuti negli Atti A6, A7, A8, A8bis. Impegni da rispettare L’azienda agricola deve rispettare i seguenti impegni: 1. registrare l’azienda presso l’ASL e in B.D.N. (Banca Dati Nazionale); 2. tenere registro di stalla aggiornato; 3. identificare e registrare correttamente i capi (passaporti, marche auricolari, tatuaggi); I capi devono essere identificati e registrati 38 4. comunicare le movimentazioni dei capi, con le modalità previste per ciascuna specie. L’agricoltore deve rispettare i tempi previsti dalla legge per evitare sanzioni. AZIENDE AGRICOLE CHE UTILIZZANO PRODOTTI FITOSANITARI (Atto B9) Tutte le aziende che utilizzano prodotti fitosanitari devono rispettare gli adempimenti contenuti nell’Atto B9. Impegni da rispettare Per l’utilizzo del prodotto fitosanitario devono essere rispettate le prescrizioni previste nell’etichetta I prodotti fitosanitari devono essere correttamente conservati in azienda 39 L’azienda che utilizza prodotti fitosanitari deve rispettare i seguenti impegni: 1. disponibilità e validità del patentino per l’utilizzo dei prodotti fitosanitari nei casi previsti (prodotti molto tossici, tossici e nocivi); 2. rispetto delle prescrizioni di utilizzo previste nell’etichetta del prodotto impiegato; 3. presenza in azienda di un sito a norma per l’immagazzinamento dei prodotti fitosanitari e dei dispositivi di protezione; 4. presenza in azienda del registro dei trattamenti effettuati nel corso dell’anno di coltivazione (QUADERNO DI CAMPAGNA). Per registro dei trattamenti si intende un modulo aziendale che riporti cronologicamente l’elenco dei trattamenti eseguiti sulle diverse colture, oppure, in alternativa, una serie di moduli distinti, relativo ciascuno ad ogni singola coltura agraria. Il registro deve contenere: – dati anagrafici dell’azienda; – denominazione della coltura trattata; – superficie della coltura trattata espressa in ettari; – prodotto impiegato e quantità utilizzata (espressa in litri o chilogrammi); – data di semina e di trapianto; – data di fioritura e inizio raccolta; – avversità da combattere. Il registro, inoltre: – deve essere aggiornato entro 30 giorni dal trattamento effettuato; – deve essere sottoscritto al termine di ogni anno; – deve essere conservato per l’anno successivo a quello a cui si riferiscono i trattamenti. 40 AZIENDE ZOOTECNICHE (Atto B10) Divieto di utilizzazione di alcune sostanze nelle produzioni animali Tutte le aziende zootecniche con allevamenti di bovini, bufalini, suini, ovicaprini, equini, avicoli, d’acqua-coltura (trote e anguille), conigli, selvaggina d’allevamento e/o produttori di latte vaccino, uova e miele devono rispettare gli adempimenti contenuti nell’Atto B10. Impegni da rispettare È vietata la somministrazione di sostanze ad effetto anabolizzante L’azienda deve rispettare i seguenti divieti: 1. di somministrare ad esempio sostanze ad azione tireostatica, estrogena, androgena ecc., nonché sostanze ad effetto anabolizzante agli animali d’azienda o di acqua-coltura. Alcune sostanze possono essere impiegate a scopo terapeutico o zootecnico, purché siano somministrate dal veterinario ad animali chiaramente identificati; 41 2. di destinare alla commercializzazione animali o prodotti da essi derivati (latte, uova, carne, ecc) ai quali siano state somministrate illecitamente sostanze di cui al punto 1), oppure in caso di trattamento previsto ad uso terapeutico o zootecnico non sia stato rispettato il tempo di sospensione. 42 AZIENDE AGRICOLE, ZOOTECNICHE E MANGIMISTICHE (Atto B11) Sicurezza alimentare Tutte le aziende che realizzano prodotti vegetali, animali o derivati, quali latte crudo e uova, mangimi o alimenti per animali devono rispettare gli adempimenti contenuti nell’Atto B11. Impegni da rispettare L’azienda deve rispettare gli adempimenti previsti dalla normativa sulla sicurezza alimentare relativamente ai seguenti settori di attività: 1. Produzioni animali. 2. Produzioni vegetali. 3. Produzione di latte crudo. 4. Produzione di uova. 5. Produzioni di mangimi o alimenti per gli animali. È necessario rispettare gli impegni per garantire la sicurezza alimentare 43 In relazione al proprio settore di attività, l’azienda deve rispettare i seguenti impegni: 1. produzioni animali: – curare il corretto stoccaggio e manipolazione delle sostanze pericolose; – prevenire l’introduzione e la diffusione di malattie infettive trasmissibili all’uomo attraverso gli alimenti; – assicurare il corretto uso degli additivi dei mangimi e dei prodotti medicinali veterinari; – tenere opportuna registrazione di: • natura e origine degli alimenti e mangimi somministrati agli animali; • registro dei trattamenti veterinari; • ogni analisi effettuata sugli animali, che abbia una rilevanza ai fini della salute umana; • ogni rapporto o controllo effettuato sugli animali o sui prodotti di origine animale; – immagazzinare gli alimenti destinati agli animali separatamente da prodotti chimici o da altri prodotti o sostanze proibite per l’alimentazione animale; – immagazzinare e manipolare separatamente gli alimenti trattati a scopi medici, destinati a determinate categorie di animali, al fine di evitare il rischio che siano somministrati impropriamente o che si verifichino contaminazioni; 2. produzioni vegetali: – curare il corretto stoccaggio e manipolazione delle sostanze pericolose; – curare il corretto uso dei prodotti fitosanitari, erbicidi e pesticidi; 44 – tenere correttamente aggiornato il registro dei trattamenti fitosanitari (Quaderno di campagna); – tenere oppor tuna registrazione dei risultati di ogni analisi effettuata sulle piante o sui prodotti vegetali, che abbia una rilevanza ai fini della salute umana; 3. produzione di latte crudo: – assicurare che il latte provenga da animali: • in buona salute; • ai quali non siano state somministrate sostanze proibite o abbiano subito trattamenti illegali; • per i quali siano stati rispettati i tempi di sospensione per il ritiro del latte nei casi di utilizzo di medicinali ammessi; • esenti da brucellosi e tubercolosi; – assicurare che le strutture e gli impianti rispettino determinati requisiti minimi: • isolamento degli animali affetti da brucellosi o tubercolosi o sospetti tali; • le attrezzature ed i locali dove il latte è munto, immagazzinato, manipolato e refrigerato devono essere posizionati e costruiti in modo da limitare i rischi della contaminazione del latte; • adeguati impianti di refrigerazione; • i materiali, gli utensili, contenitori, super fici, con i quali è previsto che venga in contatto il latte, devono essere costituiti da materiale non tossico e devono essere facili da lavare e disinfettare; • l’attività di lavaggio e disinfezione degli impianti e contenitori deve essere effettuata dopo ogni utilizzo; 45 – effettuare operazioni di mungitura e trasporto adatte a garantire pulizia, igiene e corrette condizioni di stoccaggio (ad es. lavaggio della mammella prima della mungitura, scarto del latte proveniente da animali sottoposti a trattamento medico, ecc); – assicurare la completa rintracciabilità del latte prodotto attraverso: • per i produttori di latte fresco, Manuale aziendale per la rintracciabilità del latte; • per i produttori di latte crudo, identificazione, documentazione e registrazione del latte venduto e della sua prima destinazione; 4. produzione di uova: – conservare le uova in locali puliti, asciutti, lontano da fonti di odori estranei, al riparo dai raggi solari e protette dagli urti; – identificazione, documentazione e registrazione delle uova vendute e della loro prima destinazione; 5. produzione di mangimi o alimenti per gli animali: – registrare l’operatore all’autorità regionale competente; – curare il corretto stoccaggio e manipolazione dei mangimi e degli alimenti per animali; – tenere nella giusta considerazione i risultati delle analisi realizzate su campioni prelevati su prodotti primari; – tenere correttamente aggiornato il registro dei trattamenti fitosanitari; – tenere opportuna registrazione dell’uso di semente OGM; – tenere oppor tuna registrazione della provenienza e della quantità di ogni elemento costitutivo del mangime e la destinazione e quantità di ogni output di mangime. 46 AZIENDE ZOOTECNICHE (Atto B12) Encefalopatia spongiforme Trasmissibile - TSE Tutte le aziende zootecniche con allevamenti di bovini, bufalini e ovicaprini devono rispettare gli adempimenti contenuti nell’Atto B12. Impegni da rispettare L’azienda deve rispettare i seguenti obblighi e divieti: 1. divieto di somministrare ai ruminanti proteine derivate da mammiferi. Il divieto è esteso agli animali e ai prodotti di origine animale; 2. divieto di esportare o immagazzinare mangimi destinati ad animali d’allevamento e contenenti proteine derivate da mammiferi, né mangimi destinati a mammiferi e contenenti proteine trattate derivate da mammiferi; 3. obbligo di denunciare alle autorità competenti ogni caso di sospetta infezione da TSE di un animale; tali animali sono sottoposti a limitazione ufficiale di movimento oppure sono abbattuti. Qualora si sospetti la presenza di TSE in un bovino, tutti gli altri bovini della stessa azienda sono sottoposti a limitazione di movimento; 4. in caso di conferma di presenza di TSE su un capo: – devono essere distrutte integralmente tutte le parti del corpo dell’animale; 47 – deve essere effettuata un’indagine volta ad identificare tutti gli animali a rischio; – tutti gli animali e i prodotti di origine anomale che siano stati identificati come a rischio a seguito dell’indagine di cui al precedente punto, devono essere abbattuti e distrutti integralmente; 5. rispetto delle condizioni previste relativamente l’immissione sul mercato, le esportazioni e le importazioni di bovini, ovini, caprini e loro sperma, embrioni e ovuli. Gli animali vivi e il loro sperma, embrioni e ovuli devono essere accompagnati dai pertinenti certificati sanitari previsti dalla normativa. 48 AZIENDE ZOOTECNICHE (Atti B13, B14 e B15) Afta epizootica, malattia vescicolare dei suini, febbre catarrale degli ovini Tutte le aziende zootecniche con allevamenti di bovini, bufalini, ovini, caprini e suini devono rispettare gli adempimenti contenuti negli Atti B13, B14 e B15 in funzione della specie allevata. Impegni da rispettare I casi accertati e quelli sospetti di contagio devono essere comunicati all’autorità competente 1. Tutte le aziende con allevamenti di bovini, ovini, caprini e suini devono rispettare le misure necessarie per l’eradicazione e controllo dell’afta epizootica (Atto B13). In particolare, l’azienda: • deve notificare all’autorità competente i casi accertati e i sospetti di contagio da afta epizootica. 49 2. Tutte le aziende con allevamenti di specie suina devono rispettare le misure necessarie per la lotta contro alcune malattie degli animali, nonché misure specifiche per la malattia vescicolare dei suini (Atto B14). In particolare l’azienda: • deve notificare all’autorità competente i casi accertati e i sospetti di contagio dalla malattia vescicolare dei suini e da malattie particolari (quali ad es. peste bovina, peste dei piccoli ruminanti, vaiolo degli ovicaprini, stomatite vescicolare, ecc.). 3. Tutte le aziende zootecniche con allevamenti di bovini, ovini e caprini devono rispettare misure necessarie per la lotta e l’eradicazione della febbre catarrale degli ovini (Atto B15). In particolare l’azienda: • deve notificare all’autorità competente i casi accertati e i sospetti di contagio. 50 AZIENDE ZOOTECNICHE (Atti C16 e C17) Protezione dei vitelli e dei suini Tutte le aziende zootecniche con allevamenti di specie bovina (vitelli) e suina devono rispettare gli adempimenti contenuti negli Atti C16 e C17. Impegni da rispettare È necessario garantire il benessere degli animali L’azienda deve rispettare la normativa che definisce: 1. la disponibilità degli spazi per ciascun capo; 2. le caratteristiche delle poste; 3. gli impegni relativi alla protezione degli animali come previsti nell’atto C18. 51 AZIENDE ZOOTECNICHE (Atto C18) Protezione degli animali negli allevamenti Tutte le aziende zootecniche devono rispettare gli adempimenti contenuti nell’Atto C18. Impegni da rispettare L’azienda deve rispettare le misure necessarie riguardanti la protezione degli animali negli allevamenti. Gli impegni da rispettare sono relativi: 1. al personale: – il personale che accudisce gli animali deve essere in numero sufficiente ed avere le giuste capacità professionali; 2. alle ispezioni: – in caso di allevamenti intensivi (stabulazione fissa) gli animali devono essere ispezionati una volta al giorno; – nel caso di allevamenti con altri sistemi (pascolo brado o semibrado) devono essere ispezionati con cadenza adeguata al fine di evitare loro sofferenze. Per le ispezioni deve essere disponibile in ogni momento un’adeguata illuminazione; 3. alla cura degli animali feriti o ammalati: – gli animali feriti o ammalati devono essere sottoposti alle cure necessarie (eventualmente allontanati dagli altri animali) e posti in locali appositi; 52 4. alla registrazione dei trattamenti: – deve essere presente e aggiornato il registro dei trattamenti terapeutici. Il registro deve essere disponibile per ogni indagine e conservato per almeno 3 anni; 5. alla libertà di movimento: – gli animali devono avere a disposizione uno spazio adeguato alle loro esigenze; 6. alle caratteristiche dei fabbricati e dei locali di stabulazione; 7. agli animali custoditi all’aperto: – deve essere garantito un riparo adeguato dalle intemperie e dai rischi per la salute; 8. alle caratteristiche degli impianti automatici: – gli impianti automatici devono essere ispezionati quotidianamente; – gli impianti dai quali dipende la salute degli animali devono avere sistemi di allarme per eventuali guasti; 9. all’utilizzo di mangimi, acqua ed altre sostanze: – gli animali devono essere nutriti correttamente ed in maniera da non causare lesioni o sofferenze; – l’accesso ai mangimi deve essere garantito in quantità e qualità; – le attrezzature per la distribuzione di acqua e mangimi devono garantire la protezione dalle fonti di contaminazione; 10. alla pratica delle mutilazioni e altre pratiche: – è vietata la bruciatura di tendini e il taglio delle ali per i volatili; – è vietato il taglio della coda per i bovini, se non a fini terapeutici certificati; 53 – la cauterizzazione dell’abbozzo corneale è ammessa al di sotto delle 3 settimane di vita; – il taglio del becco deve essere effettuato nei primi giorni di vita con il solo uso di apparecchiature che riducano al minimo le sofferenze; – la castrazione è consentita per il mantenimento della qualità dei prodotti e le pratiche tradizionali di produzione, a condizione che tali operazioni siano effettuate prima del raggiungimento della maturità sessuale da personale qualificato; – è vietato l’uso dell’alimentazione forzata per anatre ed oche e la spiumatura di volatili vivi. Le pratiche di cui al presente punto devono essere effettuate sotto il controllo del medico veterinario dell’azienda; 11. agli allevamenti da pelliccia: – devono essere rispettati spazi minimi fissati dalla normativa per gli animali allevati per ottenere la pelliccia. 54 PARTE III Requisiti minimi Piano di Sviluppo Rurale I produttori che richiedono i pagamenti agroambientali (ad es. per il “Biologico” e per la “Lotta integrata”) del Piano di Sviluppo Rurale (PSR) relativo alla programmazione 2007-2013, oltre agli impegni della condizionalità, devono rispettare ulteriori requisiti minimi riguardanti l’uso dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari. Per l’uso dei fertilizzanti, specificatamente degli effluenti zootecnici, gli impegni sono riferiti alle aziende che ricadono (in tutto o in parte) nelle ZONE ORDINARIE (ovvero quelle al di fuori delle Zone Vulnerabili ai Nitrati) e sono i seguenti: – amministrativi, gli impegni sono gli stessi previsti le Zone Vulnerabili ai Nitrati (Atto A4), ovvero comunicazione di utilizzazione agronomica, compilazione del Piano di utilizzazione agronomica e, qualora prevista, Autorizzazione Integrata Ambientale, – relativi agli stoccaggi, gli impegni sono gli stessi previsti per le Zone Vulnerabili ai Nitrati (Atto A4), ovvero rispetto della capacità di stoccaggio e corretta funzionalità dell’impianto; – rispetto del massimale di azoto apportato, l’impegno prevede che l’uso degli effluenti nelle ZONE ORDINARIE sia pari a 340 chili/ettaro/anno (media aziendale) dovuto agli effluenti distribuiti sui terreni aziendali situati in tali zone; – agronomici, sono specifici per l’uso degli effluenti nelle zone ordinarie. 55 Per l’uso dei prodotti fitosanitari, gli impegni sono i seguenti: – verifica dello stato di funzionalità dell’attrezzatura per l’irrorazione e rilascio (cadenza almeno quinquennale) di un attestato emesso da tecnico o da struttura specializzata; – prescrizioni sull’uso dei pesticidi in vicinanza di corpi idrici o altri luoghi sensibili. 56 PARTE IV Controlli Le aziende agricole che hanno richiesto il pagamento degli aiuti sono soggette ai controlli da parte degli Organismi Pagatori competenti e degli altri Enti preposti per la verifica del rispetto degli impegni della condizionalità ai quali esse sono sottoposte. I controlli sono eseguiti da Agea e dagli Organismi Pagatori riconosciuti (Regionali e Provinciali). Tali Enti possono demandare l’esecuzione dei controlli specializzati ad esempio all’ASL, all’ARPA, ecc… I controlli riguardano ogni anno una parte di aziende estratte a campione tra quelle che hanno presentato le domande uniche di pagamento, di sviluppo rurale, di ristrutturazione e riconversione dei vigneti, ecc. . Per non subire decurtazioni o esclusioni dai pagamenti i produttori devono rispettare gli impegni così come individuati dalla normativa comunitaria e nazionale di riferimento, eventualmente integrata dalla Regione. I controlli in azienda consistono in una verifica documentale e/o strutturale, quest’ultima ad esempio nei casi in cui l’azienda effettui lo stoccaggio dei carburanti o dei prodotti fitosanitari. Le inadempienze, in base alla portata, gravità e durata della irregolarità, possono essere definite: – per Negligenza: sono violazioni non gravi e commesse per la prima volta; la percentuale di decurtazione non può superare il 5% dell’importo complessivo dei pagamenti diretti; 57 – per Intenzionalità: sono infrazioni più gravi per le quali la percentuale di riduzione degli importi degli aiuti diretti è pari ad un massimo del 20%. Qualora le inadempienze non siano gravi, all’azienda viene rilevata un’”Infrazioni di importanza minore”: se l’azienda provvede a sanare l’infrazione, mettendo in atto le azioni correttive, non si applica la decurtazione degli aiuti. A seguito di violazioni commesse per negligenza, qualora si riscontri che l’agricoltore commetta nuovamente la stessa infrazione (reiterazione) nel corso dell’anno o di due anni successivi, la percentuale della riduzione viene moltiplicata per 3 fino ad un massimo del 15% dell’aiuto richiesto. Qualora le inadempienze riscontrate siano su più atti e più norme, le decurtazioni degli aiuti vengono sommate. Impegno di ripristino L’agricoltore che ha commesso un’infrazione può mettere in atto, qualora previsto, un impegno di ripristino che è un intervento correttivo con lo scopo di arrestare o mitigare gli effetti della violazione. Gli impegni di ripristino sono obbligatori ed hanno dei termini e dei tempi di realizzazione che devono essere rispettati. 58 APPUNTI APPUNTI APPUNTI APPUNTI APPUNTI