UN AIUTO AL RISPARMIO ENERGETICO LA CERTIFICAZIONE ENERGETICA NEGLI EDIFICI EVOLUZIONE NORMATIVA L’Italia è stata fra le prime nazioni europee ad emanare una legge che introducesse la Certificazione Energetica per gli edifici, la Legge 9 gennaio 1991, n° 10 (Norme per l’attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell’energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia). Tuttavia non trovò mai applicazione poiché tale legge delegò a successivi decreti, mai emanati, la sua attuazione. A livello comunitario, la certificazione energetica degli edifici viene introdotta dalla direttiva 2002/91/CE, nota come direttiva EPBD (Energy Performance Building Directive), e dalla direttiva 2006/32/CE che hanno come obiettivo quello di ottenere un utilizzo efficace, razionale e sostenibile dell’energia nel settore edilizio: l’energia impiegata in tale settore, infatti, rappresenta circa il 40% dell’energia complessiva consumata all’interno dell’Unione europea. Tale settore presenta, pertanto, un enorme potenziale di risparmio. A livello nazionale il decreto che recepisce tale direttiva è il D.lgs. 192/2005 e ss.mm.ii. il quale risulta essere la principale normativa di riferimento per quanto riguarda la materia energetica. CHE COS’E’ LA “CERTIFICAZIONE ENERGETICA”? Certificare un edificio, dal punto di vista energetico, significa definirne il comportamento energetico e classificarlo sulla base di una scala di valori prestabilita. La certificazione energetica indica quindi il fabbisogno energetico teorico, ovvero dà un’indicazione sulla quantità di energia primaria, che l’edifico utilizza per mantenere una situazione di comfort al suo interno. L’unità abitativa viene studiata nelle sue parti principali: involucro (muri esterni, infissi e tutte le superfici che possano comportare dispersione di calore), impianti di climatizzazione sia invernali che estivi (tutto quello che produce il caldo e freddo) e impianti che forniscono l’acqua calda (ovvero che riscaldano l’acqua per usi sanitari). Viene anche considerata l’eventuale presenza di fonti rinnovabili (pannelli solari termici per la produzione di acqua calda e pannelli solari fotovoltaici per la produzione di energia elettrica). Nell’APE (Attestato di Prestazione Energetica), re- datto da un Certificatore energetico accreditato presso l’Ente Regionale di competenza, vengono riportati i dati emersi dall’analisi, e in particolare: 1 il fabbisogno di energia primaria per il riscaldamento o la climatizzazione invernale, EPH , ovvero l’indicatore che, in base alle caratteristiche costruttive dell’involucro e alle tipologie impiantistiche installate, determina la classe energetica dell’edificio (dalla A+ alla G); 2 le emissioni di gas ad effetto serra in atmosfera espresse in kilogrammi di anidride carbonica (CO2 equivalente); 3 possibili interventi migliorativi del sistema edificio impianto termico e conseguenti risparmi energetici e ambientali. OBIETTIVI E POTENZIALITA’ La conoscenza dei probabili consumi energetici e delle potenzialità di risparmio consente al cittadino di effettuare una scelta, consapevole dell’immobile, che si accinge ad acquistare, affittare e abitare. Grazie al confronto con una semplice scala graduata dalla A+ (basso fabbisogno) alla G (alto fabbisogno), tutti i cittadini possono immediatamente effettuare dei confronti tra una pluralità di edifici al fine di individuare quello più vantaggioso. L’ultima direttiva europea in materia di prestazione energetica nell’edilizia, la 2010/31/UE, oltre a conferire alla Pubblica Amministrazione un ruolo esemplare in materia (entro il 2018 tutti gli edifici della PA dovranno essere ad “emissioni quasi zero”), prevede che per tutti gli edifici o le unità immobiliari costruiti, venduti o affittati, sia prodotto un “Attestato di Prestazione Energetica” (per gli edifici della PA tale attestato andrà affisso visibilmente). Non solo, la Legge Regionale 21 febbraio 2011, n° 3 della Regione Lombardia stabilisce l’obbligo di dichiarare la classe e l’indice di prestazione energetica (EPH) dell’edificio o della singola unità abitativa in tutti gli annunci immobiliari finalizzati alla relativa vendita o affitto. Inoltre, invita i Comuni ad un controllo delle prestazioni energetiche indicate nel progetto edilizio con le prestazioni energetiche del progetto effettivamente realizzato, al fine di verificare il rispetto dei requisiti previsti dalle norme. In Italia esistono numerose esperienze locali di certificazione; alcune di queste hanno fatto da apripista per gli schemi di certificazione regionali e per le Linee Guida nazionali (DM 26/06/2009). La più nota è la certificazio- UN AIUTO AL RISPARMIO ENERGETICO ne CasaClima della Provincia Autonoma di Bolzano: si tratta della prima esperienza di certificazione energetica strutturata, che coniuga cioè esigenze tecniche e ambientali. LA CERTIFICAZIONE ENERGETICA IN REGIONE LOMBARDIA La Regione Lombardia è stata la prima a recepire la direttiva EPBD con la Legge Regionale 11 dicembre 2006, n° 24 (Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell’ambiente) rendendo operativa la certificazione energetica (rif. DGR VIII/5018 del 26/06/2007 e DGR VIII/8745 del 22/12/2008): stabilendo che gli edifici per i quali, a decorrere dal 1° settembre 2007, sarà presentata denuncia di inizio attività o la domanda finalizzata ad ottenere il permesso di costruire, dovranno essere dotati, al termine dei lavori, dell’ACE. Allo stesso modo, dovranno essere dotati di ACE tutti gli edifici venduti o affittati. La Deliberazione n° IX/1811 del 31/05/2011 introduce il nuovo Attestato di Certificazione Energetica, in vigore da settembre 2011 che sostituisce quello allegato alla DGR VIII/8745 del 22/12/2008 e s.m.i. e introduce: 1 la possibilità di inserimento fra gli interventi migliorativi, anche la ventilazione meccanica controllata (VMC); 2 l’eliminazione del timbro di accettazione da parte del Comune. ULTIMI AGGIORNAMENTI: A livello nazionale, con la Legge 3 agosto 2013, n. 90 (legge di conversione del decreto-legge 4 giugno 2103, n.63) vengono introdotte nuove norme relative alla certificazione energetica e l’Attestato di Certificazione Energetica (ACE) viene sostituito dall’Attestato di Prestazione Energetica (APE) con la stessa denominazione dalla direttiva europea 2010/31/UE. In Regione Lombardia tale modifica viene recepita con la DGR X/1216 del 12/01/2014 che aggiorna la denominazione di “Attestato di Certificazione Energetica” (ACE) in “Attestato di Prestazione Energetica” (APE) a far data dal 15 gennaio 2014. L’APE predisposto secondo tale modello, per risultare idoneo, non necessita del timbro per accettazione da parte del Comune.