Regolamento sul consumo proprio e garanzie di origine Informazioni sull'applicazione della regolamentazione sul consumo proprio in relazione al sistema svizzero delle garanzie di origine 2 Introduzione Introduzione Tutti i produttori di energia elettrica hanno il diritto di consumare l'elettricità prodotta in proprio sul posto. Non sussiste quindi alcun obbligo di immettere l'energia prodotta in rete pubblica. Questo diritto al consumo proprio è sancito dalla legge sull'energia ed è precisato nell'ordinanza sull'approvvigionamento elettrico. La regolamentazione sul consumo proprio ha effetti sulla misurazione dell'energia, sul conteggio con il gestore della rete di distribuzione, ovvero con l'azienda di approvvigionamento elettrico, così come sul rilascio e sull'annullamento delle garanzie di origine. Nella realizzazione della pratica si pongono diverse domande in riferimento al disbrigo delle operazioni, alle competenze nonché ai diritti e doveri delle parti interessate. Questo opuscolo aiuta gli interessati a chiarire le relative questioni nell'ambito del sistema svizzero delle garanzie di origine. Le basi giuridiche della regolamentazione sul consumo proprio, il tema delle comunità di consumo proprio e l'implementazione tecnica di tale regolamento sono trattati nell' «Aiuto all'esecuzione della realizzazione del consumo proprio» dell'Ufficio federale dell'energia (UFE) e nel «Manuale sul regolamento del consumo proprio» dell'Associazione delle aziende elettriche svizzere (AES). Definizioni »» I consumatori finali sono clienti (famiglie, aziende, ecc.) che acquistano l'elettricità per il proprio consumo. »» La produzione lorda di un impianto di produzione dell’energia elettrica è la quantità di energia complessivamente prodotta dall'impianto. »» Il fabbisogno proprio di un impianto di produzione dell’energia elettrica è la quantità di energia necessaria a gestire l'impianto (pompe, impianto di ventilazione, illuminazione, ecc.). »» La produzione netta di un impianto di produzione dell'energia elettrica è la produzione lorda al netto del fabbisogno proprio dell'impianto. »» La serie temporale sono valori dell'energia misurati susseguenti ad intervalli di un quarto d'ora ciascuno (ad esempio la serie temporale di un'ora contiene 4 valori dell'energia). Cos'è il regolamento sul consumo proprio e perché esiste? 1. Cos'è il regolamento sul consumo proprio e perché esiste? Con il regolamento sul consumo proprio viene data ai consumatori finali, gestori di un impianto di produzione, la possibilità di utilizzare l'energia autoprodotta interamente o in parte per fini propri direttamente sul luogo di produzione. Il regolamento sul consumo proprio permette ai consumatori finali, gestori di un impianto di produzione, di conteggiare volontariamente con il proprio gestore di rete come si movimentano i flussi di energia. Ciò significa che non tutta l'energia elettrica prodotta deve essere inserita in rete, ma soltanto l'elettricità che non viene consumata sul luogo di produzione. Così facendo si riduce il fabbisogno aggiuntivo di corrente elettrica del consumatore finale della rete pubblica, cioè risparmia sui costi per l'acquisto dell'energia elettrica. Conclusione: quanto più a lungo dura la contemporaneità tra il consumo e la produzione propria, tanto minore è la quantità di energia che si deve acquistare dall'azienda di approvvigionamento elettrico, il che può contribuire all'alleggerimento della rete. »» In linea di massima, tutti i gestori di impianti possono beneficiare dalla regolamentazione del consumo proprio, anche coloro che partecipano alla rimunerazione per l'immissione di energia a copertura dei costi (RIC) o che ricevono una rimunerazione unica. »» I consumatori finali che utilizzano lo stesso punto di raccordamento (ad esempio più inquilini di uno stesso stabile) possono unirsi in una comunità per il autoconsumo proprio e avvalersi del regolamento suddetto. In tal caso è ininfluente se l'impianto è di proprietà di un solo individuo o se appartiene a tutta la comunità. »» Il consumatore finale può anche avvalersi del regolamento suddetto, quando, ad esempio, dà in affitto la superficie del tetto ad un produttore di energia e con il quale si è messo d'accordo di avvalersi del regolamento sul consumo proprio. 3 4 Che cos'è il consumo proprio? 2. Che cos'è il consumo proprio? Il consumo proprio è una grandezza rilevata matematicamente che non può essere misurata direttamente. Risulta quando nello stesso luogo contemporaneamente al consumo finale si ha anche la produzione da un impianto. L'energia elettrica consumata in proprio derivata da questa produzione viene chiamata «consumo proprio». La figura 1 che segue illustra il consumo proprio di un consumatore finale che, allo stesso tempo, gestisce sul posto un impianto fotovoltaico da 7 kVA. Rappresentazione del consumo proprio kW Consumo finale Produzione 6 Produzione in eccesso 4 Prelievo di energia dalla rete Prelievo di energia dalla rete 2 Consumo proprio 0 ora 0 3 6 9 12 15 18 21 24 dalle ore 00.00 alle ore 5.30: l'impianto fotovoltaico non produce energia elettrica. In questo lasso di tempo il consumatore finale deve acquistare l'energia elettrica necessaria dalla propria azienda di approvvigionamento elettrico (area blu). dalle ore 05.30 alle ore 08.00: l'impianto fotovoltaico inizia a produrre energia. Da questo momento in poi è possibile coprire una parte del fabbisogno di corrente elettrica con la produzione ottenuta dall'impianto fotovoltaico presente sul posto. Ha inizio il consumo proprio (area arancione e blu), dove ancora una parte dell'utilizzazione di energia elettrica deve essere coperta dall'azienda di approvvigionamento elettrico. dalle ore 08.00 alle ore 18.00: non appena la produzione dell'impianto fotovoltaico (linea rossa) supera il consumo proprio (linea blu), il consumatore finale riesce a coprire autonomamente il proprio utilizzo di energia elettrica. Ciò significa che da questo momento in poi il consumatore finale sfrutta al massimo il regolamento sul consumo proprio. Può immettere la produzione in eccesso (area arancione) in rete pubblica e il gestore di rete locale ha l'obbligo di acquistare e remunerare l'elettricità immessa in rete. dalle ore 18.00 alle ore 00.00: se la produzione dell'impianto fotovoltaico diminuisce, il consumatore finale deve acquistare nuovamente l'energia elettrica di cui ha bisogno in via aggiuntiva dalla propria azienda di approvvigionamento elettrico. Come viene dichiarato il consumo proprio? 3. Come viene dichiarato il consumo proprio? Per dare ai consumatori maggiore trasparenza sul proprio mix di energia elettrica, dal 2013 è obbligatorio fornire la prova dell'origine e della qualità dell'energia elettrica (garanzia di origine) per l'intera produzione svizzera ottenuta da impianti con una potenza di allacciamento alla rete superiore a 30 kVA. Il sistema svizzero delle garanzie di origine è gestito da Swissgrid. Il rilevamento del consumo proprio dipende dal fatto se un impianto è soggetto all'obbligo di registrazione e avviene con l'aiuto della misurazione dell'energia appropriata. Nel far ciò è importante che il contatore nel punto di raccordamento alla rete pubblica sia in grado di misurare separatamente l'immissione e il prelievo. Per questa operazione occorre installare un «contatore bidirezionale» che memorizza in registri separati l'immissione e il prelievo. Se i dati di misurazione relativi al prelievo e all’immissione si salderebbero, come sarebbe il caso con un contatore decrescente, ciò costituirebbe una violazione del principio della simultaneità del consumo proprio e non sarebbe possibile rilevare l'immissione, ovvero il prelievo dalla rete pubblica. Impianti con una potenza di allacciamento alla rete superiore a 30 kVA soggetti all’obbligo di registrazione Per tutti gli impianti con una potenza di allacciamento alla rete superiore a 30 kVA, è necessario registrare mensilmente nel sistema svizzero delle garanzie di origine la produzione netta. Ciò deve essere fatto anche quando una parte della produzione di un impianto del genere viene consumata in proprio sul posto. A tale scopo, in accordo con il gestore della rete di distribuzione, occorre installare un contatore opportunamente tarato con trasmissione automatica dei dati. Per il consumo proprio il gestore di rete è tenuto per legge ad acquistare e a remunerare l'elettricità effettivamente immessa in rete (produzione in eccesso). Allo stesso tempo il consumatore finale deve acquistare nuovamente l'energia elettrica in più di cui ha bisogno dalla propria azienda di approvvigionamento elettrico. Perciò occorre eseguire in via aggiuntiva alla misurazione netta una misurazione della produzione in eccesso tramite un contatore di misurazione della curva di carico. Il consumo proprio si rileva dalla differenza tra la produzione netta e quella in eccesso. 3918 Consumatore Misurazione delle eccedenze 7836 Misurazione netta Generatore Figura 2: Disposizione delle misure in una fabbrica che gestisce un impianto di oltre 30 kVA e che si avvale del regolamento sul consumo proprio. Impianti con una potenza di allacciamento alla rete pari a 30 kVA o inferiore In linea di massima, per gli impianti con una potenza di allacciamento alla rete pari a 30 kVA o inferiore, non soggetti all'obbligo di registrazione, non è necessario alcun contatore di valori netti. È sufficiente un solo contatore bidirezionale in grado di registrare l'immissione in rete e il prelievo dalla rete. In caso di registrazione volontaria di un impianto del genere nel sistema svizzero delle garanzie di origine, è consentito rilevare al posto della produzione netta soltanto l'energia eccedente. Anche se il gestore di un impianto decide di registrarsi spontaneamente, è sufficiente un contatore unico tarato e bidirezionale che registri la quantità in eccesso e quella prelevata. Nella misurazione della sola quantità eccedente non è necessario rilevare il consumo proprio, poiché questo viene già detratto dalla produzione. 0238 Consumatore Misurazione delle eccedenze Impianto fotovoltaico Figura 3: Misurazione della quantità eccedente di elettricità di un'abitazione unifamiliare dotata di un impianto fotovoltaico da 7 kVA e consumo proprio 5 6 Cosa significa il regolamento sul consumo proprio per la RU & la RIC? 4. Cosa significa il regolamento sul consumo proprio per la rimunerazione unica (RU) e per la rimunerazione per l'immissione di energia a copertura dei costi (RIC)? Nel caso della RU, l'investitore riceve al massimo il 30% dei costi di investimento di un impianto di riferimento secondo le istruzioni della Federazione che sono in funzione della potenza installata dell'impianto, della categoria dell'impianto (integrato, annesso, isolato) e della data di messa in esercizio. Se l'investitore ha diritto alla rimunerazione unica e decide di avvalersi di questa opzione, riceverà la rimunerazione integrale indipendentemente dal fatto di avvalersi o meno della regolamentazione del consumo proprio. Ai gestori di impianti partecipanti alla rimunerazione per l'immissione di energia a copertura dei costi, viene remunerata la produzione eccedente, cioè la quantità di energia elettrica effettivamente immessa in rete pubblica. Se ci si avvale della regolamentazione sul consumo proprio, la produzione immessa in rete e, quindi, anche l'importo della RIC corrisposto si riducono. »» Per la determinazione delle tariffe annuali di impianti a biomassa e a forza idraulica si prende in considerazione la produzione netta dell'impianto. »» Se si verifica che, in ogni momento, il consumo finale risulta superiore alla quantità prodotta, non viene immessa alcuna elettricità in rete e, di conseguenza, non viene corrisposto alcun pagamento RIC. Cosa significa il consumo proprio per il rilascio e l'utilizzo delle garanzie di origine? 5. Cosa significa il consumo proprio per il rilascio e l'utilizzo delle garanzie di origine? Le garanzie di origine rilasciate per l'elettricità «del consumo proprio», devono essere annullate dal gestore d’impianto o per suo mandato. Dal 2013 tutte le centrali elettriche con una potenza di allacciamento alla rete superiore a 30 kVA devono essere registrate nel sistema svizzero delle garanzie di origine. Swissgrid è stata incaricata dalla Federazione della gestione di questo sistema. Nel contesto del consumo proprio, per l'obbligo di registrazione delle garanzie di origine si applica la seguente distinzione: Impianti con una potenza di allacciamento alla rete superiore a 30 kVA soggetti all’obbligo di registrazione »» Rilascio delle garanzie di origine Indipendentemente dall'avvalersi o meno della regolamentazione del consumo proprio, per gli impianti soggetti all' obbligo di registrazione occorre rilevare mensilmente la produzione netta totale nel sistema svizzero delle garanzie di origine. Swissgrid rilascia le garanzie di origine per la produzione netta totale registrata. »» Utilizzo delle garanzie di origine Se ci si avvale della regolamentazione del consumo proprio, la parte delle garanzie di origine rilasciate per l'elettricità utilizzata per uso proprio deve essere annullata dal gestore d’impianto o a seguito di un suo mandato. Il gestore d’impianto può disporre liberamente delle garanzie di origine rilasciate per l'elettricità che è stata immessa in rete pubblica. Impianti con una potenza di allacciamento alla rete pari a 30 kVA o inferiore »» Rilascio delle garanzie di origine L’obbligo di registrazione delle garanzie di origine non si applica agli impianti con una potenza di allacciamento alla rete pari a 30 kVA o inferiore. In caso di registrazione volontaria, è consentito per tali impianti rilevare, al posto della produzione netta, soltanto quella in eccesso nel sistema svizzero delle garanzie di origine. In questo caso, Swissgrid emette le garanzie di origine soltanto per l'elettricità che è stata immessa in rete pubblica. »» Utilizzo delle garanzie di origine Anche in caso di registrazione volontaria, è necessario annullare le garanzie di origine rilasciate per l'energia elettrica destinata al consumo proprio. Se il gestore d’impianto decide di registrare nel sistema svizzero delle garanzie di origine soltanto la produzione in eccesso, Swissgrid rilascerà unicamente le garanzie di origine relative all'elettricità immessa in rete pubblica e non per quella consumata in proprio. Poiché, in questo caso, per il consumo proprio non sono state rilasciate delle garanzie di origine, il gestore d’impianto può disporre liberamente delle garanzie di origine rilasciate. »» Anche per gli impianti con una potenza di allacciamento alla rete di 30 kVA o inferiore, è possibile registrare la produzione netta nel sistema svizzero delle garanzie di origine come per gli impianti soggetti all'obbligo di registrazione. Anche in caso di regolamentazione del consumo proprio, occorre annullare le garanzie di origine che sono state rilasciate per l'elettricità consumata in proprio. »» Per gli impianti incentivati dalla RIC vige, in ogni caso, l'obbligo della registrazione. La registrazione nel sistema svizzero delle garanzie di origine avviene tramite l'iscrizione alla RIC. Anche per gli impianti RIC vige l'obbligo di annullare le garanzie di origine rilasciate per l'elettricità consumata in proprio. 7 8 Come faccio a dichiarare il consumo proprio nell'ambito delle garanzie di origine? 6. Come faccio a dichiarare il consumo proprio nell'ambito delle garanzie di origine? Se si desidera avvalersi della regolamentazione del consumo proprio, è necessario rilevare i dati di produzione e i dati dell'impianto necessari per determinare il consumo proprio. È il gestore della rete di distribuzione che misura tali dati in un determinato intervallo di tempo (uno, tre o dodici mesi) e li registra nel sistema svizzero delle garanzie di origine. Per gli impianti con una potenza di allacciamento alla rete superiore a 30 kVA soggetti all’obbligo di registrazione, il gestore della rete di distribuzione deve comunicare i dati mensilmente. Solo dopo l'avvenuta certificazione dei dati, Swissgrid rilascia le garanzie di origine. Swissgrid annulla automaticamente le garanzie di origine rilasciate per l'elettricità consumata in proprio. Le garanzie di origine in eccedenza sono a disposizione del gestore d’impianto nel sistema svizzero delle garanzie di origine o costituiscono la base della rimunerazione per gli impianti incentivati dalla RIC. In linea di principio, per comunicare la produzione e il consumo proprio, sono consentite le seguenti procedure: Procedura automatizzata direttamente dalla stazione di misurazione Questa procedura viene raccomandata da Swissgrid e dall'Associazione delle aziende elettriche svizzere (AES). Con la procedura automatizzata, i dati si intendono certificati direttamente. »» Per gli impianti con una potenza di allacciamento alla rete superiore a 30 kVA e soggetti all’obbligo di registrazione, il gestore di rete competente, oltre alla serie di misurazioni temporale della produzione netta, deve comunicare a Swissgrid, conformemente allo scambio dati standardizzato, anche la serie di misurazioni temporale della produzione eccedente. »» Per gli impianti con una potenza di allacciamento alla rete pari a 30 kVA o inferiore, il gestore di rete competente deve trasmettere a Swissgrid, conformemente allo scambio dati standardizzato, soltanto la serie di misurazioni temporale della produzione eccedente. Le istruzioni per la comunicazione elettronica dei dati e lo scambio dati standardizzato sono riportate nei documenti dell'AES. Procedura manuale attraverso il portale delle garanzie di origine di Swissgrid Oltre alla procedura di misurazione automatizzata, il gestore di rete può anche rilevare i dati manualmente nel sistema svizzero delle garanzie di origine. Secondo questa procedura il gestore della rete di distribuzione deve rilevare i dati mediante l'accesso online al sistema svizzero delle garanzie di origine. »» Per gli impianti con una potenza di allacciamento alla rete superiore a 30 kVA e soggetti all’obbligo di registrazione, il gestore di rete competente oltre alla produzione netta deve rilevare anche il consumo proprio del rispettivo impianto. »» Per gli impianti con una potenza di allacciamento alla rete pari a 30 kVA o inferiore, il gestore di rete competente deve rilevare soltanto la produzione eccedente dell'impianto. Le informazioni per il rilevamento dei dati nel sistema svizzero delle garanzie di origine sono contenute nei relativi manuali del sistema. Come faccio a dichiarare il consumo proprio nell'ambito delle garanzie di origine? Impianto Procedura Produzione Consumo proprio Impianti con una potenza di allacciamento alla rete superiore a 30 kVA soggetti all’obbligo di registrazione Automatica Invio a Swissgrid della serie temporale della produzione netta Invio a Swissgrid della serie temporale della produzione eccedente Manuale Registrazione della produzione netta nel sistema svizzero delle garanzie di origine Registrazione del consumo proprio nel sistema svizzero delle garanzie di origine Invio a Swissgrid della serie temporale della produzione eccedente – Registrazione della produzione in eccesso nel sistema svizzero delle garanzie di origine – Impianti con una Automatica potenza di allacciamento alla rete pari a 30 kVA o inferiore Manuale Tabella 1: Possibilità di comunicazione dei dati per il sistema svizzero delle garanzie di origine Indipendentemente dal tipo di procedura adottata, è necessario fornire a Swissgrid i dati della produzione e quelli necessari a rilevare il consumo proprio entro le scadenze indicate qui di seguito: »» per la registrazione mensile sempre entro la fine del mese successivo; »» per la registrazione trimestrale sempre entro la fine del mese successivo; »» per la registrazione annuale sempre entro la fine di marzo dell’anno successivo. 9 10 Come posso annullare le garanzie di origine per il consumo proprio? 7. Come posso annullare le garanzie di origine per il consumo proprio? Le garanzie di origine rilasciate per l'elettricità destinata al consumo proprio devono essere annullate dal gestore d’impianto o per suo conto. Se si desidera avvalersi della regolamentazione del consumo proprio, è necessario rilevare i dati di produzione e i dati di un impianto necessari per determinare il consumo proprio che poi il gestore della rete di distribuzione deve inserire automaticamente o manualmente nel sistema svizzero delle garanzie di origine. Swissgrid rilascia le garanzie di origine sulla base dei dati suddetti. Swissgrid annulla automaticamente le garanzie di origine rilasciate per il consumo proprio se i dati di produzione e quelli necessari al rilevamento del consumo proprio di un impianto sono stati registrati dal gestore della rete di distribuzione nel sistema svizzero delle garanzie di origine. Le garanzie di origine in eccedenza sono a disposizione del gestore d’impianto nel sistema svizzero delle garanzie di origine o costituiscono la base di rimunerazione per gli impianti incentivati dalla RIC. Il documento giustificativo dell'annullamento delle garanzie di origine per finalità di consumo proprio può essere rilevato dai movimenti del conto tramite l'accesso online del gestore d’impianto al sistema svizzero delle garanzie di origine. »» Se, per un impianto per il quale si rivendica il consumo proprio, si rileva soltanto la produzione netta nel sistema svizzero delle garanzie di origine, il gestore d’impianto deve annullare manualmente le garanzie di origine rilasciate per l'elettricità destinata al consumo proprio. Swissgrid non raccomanda però questa opzione poiché è molto dispendiosa e necessita nel sistema svizzero delle garanzie di origine non solo di un conto del gestore d’impianto ma anche di un conto del fornitore di corrente sul quale riportare le garanzie di origine e annullarle allo scopo del consumo proprio. »» Per gli impianti con una potenza di allacciamento alla rete pari a 30 kVA o inferiore è sufficiente rilevare nel sistema svizzero delle garanzie di origine la produzione in eccesso. In questo caso Swissgrid rilascia le garanzie di origine soltanto per l'elettricità che è stata immessa in rete pubblica. Per questo motivo non è necessario annullare le garanzie di origine allo scopo del consumo proprio. 8. Cosa accade se in ogni momento consumo una quantità di energia elettrica superiore a quella prodotta? Se ci si avvale della regolamentazione sul consumo proprio, se quest'ultimo risulta in ogni momento superiore alla quantità prodotta, si applica quanto segue. »» Se la quantità di energia prodotta sul posto è insufficiente, per coprire il consumo finale contemporaneo, si rende necessario acquistare l'energia in più di cui si ha bisogno dall'azienda di approvvigionamento elettrico »» Per gli impianti con una potenza di allacciamento alla rete superiore a 30 kVA e soggetti all'obbligo di registrazione, occorre annullare tutte le garanzie di origine rilasciate per il consumo proprio. »» Per gli impianti con una potenza di allacciamento alla rete pari a 30 kVA o inferiore è sufficiente rilevare nel sistema svizzero delle garanzie di origine la produzione in eccesso. In questo caso, Swissgrid emette le garanzie di origine soltanto per l'elettricità che è stata immessa in rete pubblica. Se la quantità di energia risulta sempre superiore a quella prodotta, conseguentemente non ci saranno immissioni di energia in rete pubblica e non saranno rilasciate garanzie di origine. »» I gestori di impianti partecipanti al sistema RIC ricevono la rimunerazione soltanto per la produzione eccedente, cioè per l'elettricità effettivamente immessa in rete pubblica. Se il consumo finale in ogni momento risulta superiore alla quantità prodotta, non viene immessa in rete alcuna quantità di energia ed infine non viene corrisposto alcuna RIC. Desidero avvalermi della regolamentazione sul consumo proprio. Cosa devo fare? 9. Desidero avvalermi della regolamentazione sul consumo proprio. Cosa devo fare? Se il gestore d’impianto intende avvalersi della regolamentazione sul consumo proprio, il gestore di rete competente è tenuto a permettere tale regolamentazione. I produttori devono comunicare al gestore di rete competente con 3 mesi di anticipo quando sono intenzionati a passare dalla misurazione netta alla misurazione del consumo proprio (o viceversa). Il gestore di rete deve comunicare a Swissgrid le variazioni nella dichiarazione dei dati sull'energia almeno con un mese di anticipo. Ciò è necessario per poter annullare automaticamente le garanzie di origine che vengono rilasciate per l'elettricità destinata al consumo proprio. È necessario notare quanto segue: »» Se durante il passaggio dalla misurazione netta alla regolamentazione sul consumo proprio (e viceversa) dovesse verificarsi una modifica della disposizione delle misure, occorre presentare una certificazione dell'iter di misurazione presso Swissgrid. Se non vengono apportate modifiche all'impianto, è possibile scaricare a tale scopo dal sito web di Swissgrid un modulo di certificazione semplificato. »» Se la disposizione delle misure esistente consente già la regolamentazione del consumo proprio o se questo trova già applicazione, è sufficiente che il gestore di rete competente comunichi a Swissgrid per iscritto la variazione della registrazione dei dati energetici con un mese di anticipo. Le relative informazioni di contatto sono indicate sul retro di questo opuscolo. »» Per gli impianti non incentivati dalla RIC, il gestore di rete ha l’obbligo di remunerare l’elettricità effettivamente immessa in rete (produzione in eccesso). Il consumatore finale deve acquistare dalla propria azienda di approvvigionamento elettrico l’energia elettrica di cui ha bisogno in via aggiuntiva. »» I gestori di impianti partecipanti al sistema di rimunerazione per l'immissione di energia a copertura dei costi ricevono, in caso di applicazione della regolamentazione sul consumo proprio, la rimunerazione soltanto per la produzione eccedente, cioè per l'elettricità effettivamente immessa in rete pubblica. 10. Dove trovo informazioni più dettagliate? Swissgrid Sul sito Swissgrid troverete ulteriori informazioni relativamente alla regolamentazione del consumo proprio, sul sistema svizzero delle garanzie di origine e i moduli richiesti per il passaggio al consumo proprio del vostro impianto. www.swissgrid.ch Ufficio federale dell’energia (UFE) Le informazioni relative alle basi giuridiche della regolamentazione del consumo proprio, sulla formazione di gruppi di clienti da parte dei gestori della rete di distribuzione e sulle comunità di consumo proprio sono contenute nell' «Aiuto all'esecuzione della realizzazione del consumo proprio» dell'UFE. www.bfe.admin.ch Associazione delle aziende elettriche svizzere (AES) Informazioni dettagliate per l'implementazione tecnica della regolamentazione sul consumo proprio (possibili varianti sulla disposizione delle misure, ecc.) sono contenute nel «Manuale sulla regolamentazione del consumo proprio» dell'AES. www.strom.ch 11 Telefono: 848 21 01411014 Telefon +41+41 58 580 Fax +41 58 580 21 21 [email protected] www.swissgrid.ch info@s wissgrid.ch www.swissgrid.ch Version 1.0 / April 2011 BRO4100_i1411 / novembre 2014 swissgrid AG Dammstrasse 3 Postfach 22 CH-5070 Frick Swissgrid SA Dammstrasse 3 Casella postale Werkstrasse 12 22 CH-5070Laufenburg Frick CH-5080