FINANZIARIA 2008
Detrazione IRPEF del 55%
per interventi di risparmio energetico
sugli edifici
Tratto dalla
Legge finanziaria 2008
(Legge 24 dicembre 2007, n. 244
"Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato "
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 300 del 28 dicembre 2007
Supplemento ordinario n. 285)
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FINANZIARIA 2008
Intraprendere interventi di risparmio energetico significa:
consumare meno energia e ridurre subito le spese di riscaldamento e condizionamento;
migliorare le condizioni di vita all’interno dell’appartamento, migliorando il suo livello di
comfort ed il benessere di chi vi soggiorna e vi abita;
partecipare allo sforzo nazionale ed europeo per ridurre sensibilmente i consumi di
combustibile da fonti fossili;
proteggere l’ambiente in cui viviamo e contribuire alla riduzione dell’inquinamento del
nostro paese e dell’intero pianeta;
investire in modo intelligente e produttivo i nostri soldi.
Con interventi ben progettati, gli investimenti rientrano in tempi brevi, grazie alla riduzione della
bolletta energetica. Le detrazioni rendono tali investimenti particolarmente vantaggiosi.
Il testo della Finanziaria 2008 (Legge 24 dicembre 2007, n. 244) infatti, mantiene l’impostazione
prevista dalla Finanziaria 2007 completando il panorama degli interventi incentivati (ammessi
anche interventi su coperture e pavimenti e installazione di caldaie anche non a condensazione) e
prorogando fino al 2010 le detrazioni fiscali del 55%.
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1. DLgs 115 “Attuazione della direttiva 2006/32/CE” del 30maggio 2008 e
pubblicato in G.U. il 3 luglio 2008,
concernente l’efficienza degli usi finali dell’energia e i servizi energetici, prevede fra le altre cose
premi volumetrici e deroghe sulle distanze minime e altezze massime in caso di isolamento delle
strutture opache.
Art.11 comma 1 Edifici di nuova costruzione.
Nel caso di edifici di nuova costruzione, lo spessore delle murature esterne, delle tamponature o
dei muri portanti, superiori ai 30 cm, il maggior spessore dei solai e tutti i maggiori volumi e
superfici necessari ad ottenere una riduzione minima del 10% dell’indice di prestazione
energetica previsto dal DLgs 192 e s.m., certificata con le modalità di cui al medesimo decreto
legislativo, non sono considerati nei computi per la determinazioni dei volumi, delle superfici e
nei rapporti di copertura, con riferimento alla sola parte eccedente i 30 cm e fino ad un massimo
di ulteriori 25 cm per gli elementi verticali e di copertura e di 15 centimetri per quelli orizzontali
intermedi. Nel rispetto dei predetti limiti è permesso derogare, nell'
ambito delle pertinenti
procedure di rilascio dei titoli abitativi di cui al titolo II del DPR 380 del 6 giugno 2001, a
quanto previsto dalle normative nazionali, regionali o dai regolamenti edilizi comunali, in
merito alle distanze minime tra edifici, alle distanze minime di protezione del nastro stradale,
nonché alle altezze massime degli edifici.
Art.11 comma 21 Edifici esistenti
Nel caso di interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti che comportino maggiori
spessori delle murature esterne e degli elementi di copertura necessari ad ottenere una riduzione
minima del 10% dei limiti di trasmittanza è permesso derogare, nell'
ambito delle pertinenti
\procedure di rilascio dei titoli abitativi di cui al titolo II del DPR 380 del 6 giugno 2001, a
quanto previsto dalle normative nazionali, regionali o dai regolamenti edilizi comunali, in
merito alle distanze minime tra edifici, alle distanze minime di protezione del nastro stradale,
nella misura massima di 20 cm per il maggiore spessore delle pareti verticali esterne, nonchè
alle altezze massime degli edifici, nella misura massima di 25 cm, per il maggior spessore degli
elementi di copertura. La deroga può essere esercitata nella misura massima da entrambi gli
edifici confinanti.
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2. Incentivi per i l 2007
La legge Finanziaria 2007 (Legge 27 Dicembre 2006, n.296) ha introdotto incentivi per la
riqualificazione del patrimonio edilizio esistente sottoforma di detrazioni dall’imposta lorda del
55% delle spese sostenute. Le regole per accedere alle detrazioni per le spese sostenute nel 2007
sono state emanate col Decreto Ministeriale del 19 febbraio 2007 (parzialmente corretto dal Decreto
Ministeriale del 26 ottobre 2007).
3. La legge finanziaria 2007
La legge finanziaria 2007, ha previsto per i contribuenti, una detrazione dall’Irpef del 55% , da
ripartire in 3 quote annuali di pari importo, per le spese effettuate entro il 31 dicembre 2007 per
interventi di riqualificazione energetica degli edifici esistenti e per la costruzione di nuovi edifici ad
alta efficienza energetica. Possono usufruire della detrazione le persone fisiche, gli enti, le imprese,
per le spese effettuate su edifici o parti di edifici o su unità immobiliari di qualsiasi categoria
catastale. Per tutti gli interventi possono essere detratte le spese per le prestazioni professionali
necessarie alla loro realizzazione, compresa la redazione dell’attestato di certificazione o di
qualificazione energetica e l’asseverazione.
Gli interventi su edifici esistenti ammessi alla detrazione sono:
interventi sull’involucro edilizio, cioè sulle murature esterne e le finestre che delimitano la
parte riscaldata dell’edifico dall’esterno o da vani non riscaldati;
interventi di riqualificazione energetica complessiva dell’edificio;
installazione di pannelli solari per produzione di acqua calda;
interventi di sostituzione completa o parziale di impianti di riscaldamento con impianti
dotati di caldaie a condensazione.
Queste detrazioni fiscali non sono cumulabili con le detrazioni del 36% previste per la
manutenzione straordinaria delle abitazioni né con altre agevolazioni fiscali nazionali.
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4. Incentivi per il triennio 2008-2010
Il nuovo quadro sugli incentivi previsti per il triennio 2008-2010 e i premi volumetrici e riassunto
nei seguenti punti:
Incentivo: 55 % delle spese sostenute entro il 31/12/2010
Modalità: l’incentivo è previsto come detrazione fiscale sull’IRPEF ripartita a scelta in un numero
di quote annuali di pari entità non inferiore a 3 e non superiore a 10
Interventi incentivati:
riduzione di EPi rispetto a limiti del DM 18/03/08;
interventi su edificio o parti di esso, di strutture opache o finestrate, rispettando limiti sulle
trasmittanze del DM 18/03/08;
installazione di pannelli solari per l’acqua calda sanitaria
sostituzione intera o parziale di impianti di climatizzazione invernale con nuovi impianti
anche non a condensazione (in questo caso il limite temporale per sostenere la spesa e
fissato al 31 dicembre 2009)
Regole: Nuovi limiti pubblicati con il DM del 11 Marzo 2008
Nuove regole amministrative con il DM del 7 Aprile 2008:
Per fruire delle agevolazioni non sarà necessario predisporre l’attestato di qualificazione energetica
(o di certificazione ove previsto) nei casi di sostituzione di infissi in singole unità immobiliari e per
l’installazione di pannelli solari per l’acqua calda sanitaria.
Dunque, il nuovo assetto proposto con la legge Finanziaria 2008 (Legge 24 Dicembre 2007, n.244)
estende le detrazioni del 55% fino al 2010. I limiti sul fabbisogno energetico, le trasmittanze e i
requisiti previsti per la sostituzione degli impianti esistenti per poter accedere alle detrazioni sono
stati definiti dal Decreto Ministeriale del 11 Marzo 2008 (G.U. del 18 Marzo 2008, n.66). L’assetto
amministrativo (regole e documentazione da inviare) è descritto con il Decreto Ministeriale del 7
Aprile 2008 (G.U. del 24 Aprile 2008, n.97), che inoltre prevede:
Allegato F: scheda informativa per gli interventi relativi alla sola sostituzione di infissi in
singole unita immobiliari e installazione di nuovi pannelli solari per ACS
Allegato G: scheda di procedura semplificata per la determinazione dell’indice di
prestazione energetica per la climatizzazione invernale dell’edificio
Allegato H: Prestazione delle pompe di calore.
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5. La legge finanziaria 2008
Costruzioni e certificazione energetica (articolo 1, comma 288).
A decorrere dal 2009 il rilascio del permesso di costruire è subordinato alla certificazione energetica
dell'
edificio, delle caratteristiche strutturali dell'
immobile finalizzate al risparmio idrico e al reimpiego delle acque meteoriche
Energia prodotta da fonti rinnovabili (articolo 1, comma 289).
Dal 1° gennaio 2009 i regolamenti edilizi comunali devono vincolare per gli edifici di nuova
costruzione il rilascio del permesso di costruire all'
installazione di impianti per la produzione di
energia elettrica da fonti rinnovabili, in modo da garantire una produzione energetica di un kW per
ciascuna unità abitativa e 5 kW per fabbricati industriali di estensione superficiale non inferiore a
100 metri quadrati.
Energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili (articolo 2, commi da 143 a 157)
Incentivazione a partire dal 1° gennaio 2008 della produzione di energia elettrica da impianti
alimentati da fonti rinnovabili.
Fonti energetiche rinnovabili (articolo 2, commi da 158 a 163).
Modifiche alla disciplina delle procedure autorizzative di impianti alimentati da fonti rinnovabili.
Istituito un Fondo per il risparmio e l'
efficienza energetica con una dotazione di un milione di euro,
per finanziare campagne informative per la sostituzione delle lampadine a incandescenza con quelle
a basso consumo, per migliorare l'
efficienza dell'
illuminazione pubblica e per sensibilizzare gli
utenti a spegnere gli elettrodomestici dotati di stand-by. Dal 2010 vietata la vendita di
elettrodomestici inferiori alla classe A e di motori elettrici appartenenti alla classe 3 per gli interni
degli appartamenti. Dal 2011 vietata l'
importazione, la distribuzione e la vendita delle lampadine a
incandescenza e di elettrodomestici privi di un dispositivo per interrompere il collegamento con la
rete elettrica.
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Ristrutturazioni edilizie (articolo 2, commi da 17 a 19).
Proroga al 31 dicembre 2010 della normativa relativa alla detrazione Irpef e all'
aliquota agevolata
Iva al 10% relativa alle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio. Il precedente
termine di applicazione scadeva il 31 dicembre 2007. Viene reintrodotto per 3 anni il beneficio
previsto dal comma 2 dell'
articolo 9 della legge 448/2001, finanziaria per il 2002: prevede la
detrazione del 36% e l'
aliquota agevolata al 10% anche in favore dei soggetti privati che divengano
proprietari entro il 30 giugno 2011 di immobili ceduti dall'
impresa che ha ristrutturato l'
intero
fabbricato entro il 31 dicembre 2010.
Le agevolazioni spettano a condizione che il costo della manodopera sia evidenziato in fattura.
Riepilogo del Comma 17-19. Bonus 36% ristrutturazioni. È prorogata fino al 2010 la detrazione
Irpef del 36% delle spese di ristrutturazione sostenute, fino a 48 mila euro per ogni immobile.
Riqualificazione energetica degli edifici (articolo 2, commi 20 e 21)
Proroga delle agevolazioni per la riqualificazione energetica degli edifici, per interventi su:
strutture opache verticali, orizzontali e finestre
installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda,
sostituzione di impianti di climatizzazione invernale
per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2010.
Le disposizioni si applicano anche per la sostituzione intera o parziale di impianti di climatizzazione
invernale non a condensazione, sostenute entro il 31 dicembre 2009.
La detrazione dall'
imposta lorda per una quota pari al 55% degli importi rimasti a carico del
contribuente, spetta fino a un tetto massimo di 100mila euro.
La detrazione d'
imposta per una quota pari al 55% delle spese sostenute, fino a un valore massimo
di 30mila euro, da ripartire in 3 quote annuali, è estesa alle spese relative alla sostituzione di
impianti di climatizzazione invernale con pompe di calore ad alta efficienza e con impianti
geotermici a bassa entalpia.
Riepilogo del Comma 20-24. Sconto 55% risparmio energetico. La detrazione del 55% per gli
interventi che garantiscono risparmio energetico e l’incentivo per l’acquisto di frigoriferi nuovi si
applicano alle spese sostenute entro il 31 dicembre 2010. La detrazione può essere spalmata anche
su più di tre anni, fino a dieci a scelta del contribuente. Per sostituire le finestre in singole unità
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immobiliari e per installare i pannelli solari non serve la certificazione energetica dell’edificio né
l’«attestato di qualificazione energetica»
Comma 23. La tabella 3 allegata alla legge 27 dicembre 2006, n.296, è sostituita, con efficacia dal
1º gennaio 2007, dalla seguente: «Tabella3 (Articolo1, comma345)
La prestazione energetica di un edificio è la quantità di energia annua necessaria all’edificio,
nell’ipotesi di un utilizzo standard dello stesso, per i bisogni connessi alla climatizzazione
(invernale ed estiva), la produzione di acqua calda sanitaria, la ventilazione e l’illuminazione.
La trasmittanza termica è il flusso di calore che passa attraverso una parete per metro quadro di
superficie della parete stessa e per grado K di differenza tra la temperatura interna ad un locale e la
temperatura esterna o del locale attiguo.
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6. Detrazione del 55%: edifici ammessi
La detrazione dell’imposta lorda riguarda solo gli interventi su edifici esistenti di qualunque
destinazione d’uso. La prova dell’esistenza è fornita da una delle seguenti 3 condizioni:
- iscrizione al catasto
- richiesta di accatastamento
- pagamento dell’ICI
Gli edifici inoltre, secondo l’Art.2 della Circolare 31/05/07, devono essere gia dotati di impianto di
riscaldamento (Non sono considerati impianti termici apparecchi quali: stufe, caminetti, radiatori
individuali, scaldacqua unifamiliari; tali apparecchi sono tuttavia assimilati agli impianti termici
quando la somma delle potenze nominali del focolare degli apparecchi al servizio della singola
unita immobiliare
15kW); devono essere dotati, dopo l’intervento, di un impianto termico
centralizzato, se l’intervento prevede il frazionamento dell’unita immobiliare; devono essere
riqualificati rispettando una fedele ricostruzione dell’esistente, se l’intervento prevede una
ristrutturazione con demolizione e ricostruzione.
7. Detrazione del 55%: regole per essere ammessi alla detrazione
Il soggetto richiedente la detrazione deve compiere i seguenti adempimenti:
a) acquisire l’asseverazione di un tecnico abilitato che attesti la rispondenza tra intervento e
requisiti richiesti per accedere alle detrazioni;
b) inviare all’ENEA copia dell’attestato di qualificazione energetica (o certificazione ove prevista)
(non più previsto nel caso di sostituzione di infissi in singole unita immobiliari o installazione di
pannelli solari);
c) inviare all’ENEA scheda informativa dell’intervento (Allegato E o Allegato F);
d) conservare traccia dei pagamenti relativi alle spese sostenute;
- inviare all’indirizzo: ENEA Dipartimento Ambiente, via Anguillarese 301, 00123, Santa Maria di
Galeria (Roma)
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8. Detrazione del 55%: soggetto richiedente
Il soggetto che richiede la detrazione dell’imposta sul reddito può essere:
a) una persona fisica o un ente non titolare di reddito di impresa
b) un soggetto titolare di reddito d’impresa
La condizione necessaria per poter usufruire della detrazione è che il soggetto partecipi alle spese
dell’intervento. Rientrano quindi anche i familiari conviventi. La possibilità di usufruire
dell’incentivo (essendo una detrazione dell’imposta sul reddito) dipende dalla capacità fiscale del
soggetto al momento della domanda.
9. Detrazione del 55%: asseverazione
È la dichiarazione firmata da un tecnico abilitato certificatore energetico nella quale si afferma che
l’intervento rispetta i requisiti per accedere alla detrazione.
10. Detrazione del 55%: tecnico abilitato certificatore energetico
Secondo il Decreto Ministeriale del 19/02/07 è un tecnico abilitato, con titolo di certificatore
energetico:
- un ingegnere o un architetto iscritto al proprio ordine professionale
- un geometra o un perito industriale iscritto al proprio collegio professionale
Secondo la Circolare 31/05/07 la definizione (secondo la legislazione vigente) vale anche per:
dottori agronomi, dottori forestali e periti agrari iscritti al proprio collegio professionale.
Il soggetto richiedente deve conservare traccia dei pagamenti relativi alle spese sostenute. Nel caso
di privati i pagamenti devono essere fatti con bonifici bancari o postali indicando la casuale. Le
spese per le quali è possibile chiedere la detrazione dipendono dal tipo di intervento.
L’IVA al 10% è applicabile secondo le regole dell’incentivo sulle ristrutturazioni al 36%: in fattura
deve essere scorporata la cifra relativa alla manodopera e l’aliquota al 10% è applicabile anche ai
beni fino a concorrenza dell’importo della manodopera.
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11. Valori limite per la detrazione del 55%
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12. Obbligo della certificazione energetica in caso di richiesta della detrazione
del 55%
Le regioni e le province autonome possono recepire i contenuti della direttiva europea e dei decreti
nazionali (clausola di cedevolezza Art.17 del DLgs311/2006), purché ne vengano salvaguardati
vincoli e principi fondamentali.
In Regione Lombardia:
obbligo della certificazione
Limiti maggiormente restrittivi del DLgs 311/2006, secondo la Delibera regionale
‘Disposizioni inerenti l’efficienza energetica in edilizia’, approvata con DGR 5018/2007, n°
VIII/5773
Procedura di calcolo regionale
Bonus volumetrici
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