Questura di Trento ei d TA i R CA rviz Se ARMI Edizione 2008 48 INDICE 2 • Informazioni generali pag.5 • Nulla Osta acquisto armi pag. 7 • Denuncia di possesso e detenzione arma pag. 11 • Licenza collezione armi comuni da sparo pag. 15 • Licenza collezione armi antiche o rare pag. 17 • Licenza porto fucile uso caccia pag. 19 • Licena porto fucile uso tiro a volo pag. 22 • Licenza porto d’arma per difesa personale pag. 24 • Trasporto armi : informazioni generali pag. 28 • Avviso di trasporto armi pag. 30 • Licenza di trasporto armi sportive pag. 31 • “Carta Verde” - Nulla osta al trasporto….. pag. 32 • Carta Europea d’arma da fuoco pag. 33 • Licenza di esportazione temporanea extracomunitaria di armi comuni da sparo pag. 35 • Licenza di importazione definitiva pag. 37 • Accordo preventivo– Importazione definitiva... pag. 40 • Rinvenimento armi pag. 42 47 La Polizia in rete Questura di Trento Dopo aver consultato questo opuscolo, se avessi bisogno di La Questura al servizio dei cittadini ulteriori spiegazioni o chiarimenti relativi ai nostri servizi, se avessi delle curiosità o anche delle critiche, non esitare a scrivere alla nostra email: [email protected]. saremo lieti di ricevere tue notizie. Tutte le informazioni contenute nel presente opuscolo possono essere consultate nel sito Internet della Polizia di Stato accessibile dall’indirizzo: www.poliziadistato.it Carta dei Servizi ARMI Redatto dalla Segreteria del Questore di Trento con la collaborazione dell’Ufficio competente Segreteria 2008 46 3 INFORMAZIONI E NUMERI UTILI Dove siamo Questura di Trento VIALE VERONA 187 - 38100 TRENTO tel. 0461.899511 – fax. 0461.899777 e-mail: [email protected] UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO tel.: 0461.899901—902 fax: 0461.899900 [email protected] Lunedì-Venerdì dalle 08.30 alle 12.30 Giovedì dalle 15.00 alle 18.00 Come raggiungerci Prendendo l’Autostrada A22 uscita Trento Centro, seguire le indicazioni per Verona/ Trento sud immettendosi sulla tangenziale, uscire seguendo le indicazioni Ospedale e poi Questura. UFFICIO ARMI tel. 0461.899824/825 fax: 0461.899979 Con l’autobus gli uffici sono raggiungibili prendendo le linee 8 o 3, per chi viene da nord scendere alla fermata prima di quella del Big Center, per chi viene da sud scendere alla fermata successiva a quella del Big Center. 4 45 STATI ADERENTI ALL’ UNIONE EUROPEA ARMI Informazioni Generali Stati Stati Austria Italia Irlanda Belgio Bulgaria Lettonia Lituania Lussemburgo Cipro Malta L’UFFICIO ARMI PRESSO URP È APERTO DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ DALLE ORE 08.30 ALLE ORE 12.30 ED IL GIOVEDÌ DALLE 15.00 ALLE 18.00 Le competenze relative al rilascio delle varie licenze di polizia in materia di armi e di esplosivi, per la Provincia Autonoma di Trento, sono tutte di competenza del Questore (v. art. 20 Statuto Speciale per il Trentino A.A.—D.P.R. 31 agosto 1972 nr. 670). L’Ufficio Armi è competente per il rinnovo ed il rilascio delle licenze e nulla osta che trovi elencate nella tabella che segue: Paesi Bassi Danimarca Estonia Polonia Portogallo Nulla Osta all’acquisto di armi (art. 35 , III Co. T.U.L.P.S.) Regno Unito Denuncia di possesso e detenzione di un’arma (art. 38 T.U.L.P.S.) Repubblica Ceca Licenza di collezione di armi comuni da sparo (art. 10 Legge n. 110/75) Romania Finlandia Slovacchia Slovenia Francia Spagna Licenza di collezione di armi antiche, artistiche o rare (art. 31 del T.U.L.P.S.) Licenza di porto di fucile per uso caccia (art. 42 T.U.L.P.S.) Licenza di porto di fucile per tiro a volo (Legge 323/69) Svezia Germania Licenza di porto d’arma per difesa personale (art. 42 T.U.L.P.S) Ungheria Avviso di Trasporto (art. 34 del T.U.L.P.S.) 44 5 degli accertamenti del caso. Se le armi non sono oggetto di ricerca potranno essere restituite a colui che le ha ritrovate, se in possesso dei già citati titoli di acquisto, dopo un anno dalla pubblicazione all’albo comunale qualora trascorso tale tempo nessuno ne ha rivendicato la proprietà. Colui che ritrova le armi potrebbe anche non essere interessato alla detenzione delle stesse, in tale caso le armi saranno lasciate presso l’Ufficio dove sono state segnalate e depositate, che avvierà la procedura per la loro distruzione presso la competente Direzione Artiglieria. Licenza di trasporto di armi sportive (art. 3 legge n° 85/86) Carta Verde vidimata dal Questore (art. 76 R.D. n° 635/40) Carta Europea d’arma da fuoco (art. 2 D.L. 527 del 30 dicembre ’92) Licenza di esportazione temporanea extracomunitaria di armi da sparo comuni (art. 31 T.U.L.P.S.—art. 16 legge n° 110/75) Licenza di importazione definitiva Accordo preventivo Rinvenimento armi RICORDA: Per richiedere il rilascio o il rinnovo delle licenze in materia di armi dovrai rivolgerti: SE SEI RESIDENTE NEL COMUNE DI TRENTO direttamente presso l’Ufficio U.R.P. della Questura dal lunedì al venerdì dalle alle ore 8.30 alle ore 12.30 e giovedì dalle ore 15.10 alle ore 18.00. SE SEI RESIDENTIE A RIVA DEL GARDA E ROVERETO presso i Commissariati di Polizia di Riva del Garda e di Rovereto. SE SEI RESIDENTIE NEGLI ALTRI COMUNI DELLA PROVINCIA alla stazione dei Carabinieri del luogo ove risiedi; PUOI REPERIRE LA MODULISTICA OLTRE CHE PRESSO GLI UFFICI SOPRA ELENCATI ANCHE SUL SITO DELLA QUESTURA DI TRENTO http://questure.poliziadistato.it/Trento.nsf 6 43 RINVENIMENTO ARMI Nulla Osta all’acquisto di Armi (art. 35, III co. T.U.L.P.S.) - Ho trovato un’arma, ci sono degli obblighi a cui devo attenermi? Il privato che rinviene, a seguito di lavori di restauro o ristrutturazione in immobile di proprietà, o comunque nella propria pertinenza privata, armi e/o munizioni deve darne immediata notizia all’Ufficio locale di P.S. o in mancanza al più vicino Comando dei C.C. (Rif. Circ. Ministeriale nr. 559/C.12224/10100(2) del 21.07.93). Ai sensi dell’art. 20 della Legge 110/75, sarà cura dell’Ufficio che ritira le armi, effettuare gli accertamenti sulle stesse, verificando che non siano compendio di furto, smarrimento o ricercate e che siano complete dei segni identificativi: marca, calibro e matricola, quando quest’ultima è prevista (es. armi successive al 1890 classificate armi antiche o anteriore al 1920). La verifica sulle armi serve per accertare se queste erano già appartenute e denunciate da parente, avo o da altro soggetto già proprietario dell’immobile. Qualora da detti accertamenti nulla emerga, al privato cittadino è data facoltà di detenere le armi rinvenute richiedendo il Nulla – Osta. Una volta ottenuto il Nulla – Osta l’interessato tornerà in possesso delle armi ed avrà l’obbligo di farne la denuncia di detenzione ai sensi dell’art.38 del T.U.L.P.S. Se il cittadino è già titolare di porto d’armi (difesa personale / fucile uso caccia/ fucile uso sportivo) in corso di validità, non dovrà richiedere il Nulla Osta per l’acquisizione delle armi che, tuttavia dovranno ugualmente essere controllate dagli organi competenti; anche il cittadino autorizzato al porto delle armi è soggetto all’onere di redigere, o eventualmente aggiornare, la denuncia di detenzione già summenzionata. Il soggetto titolare di licenza di collezione armi antiche artistiche e rare che ritrova delle armi rientranti in tale categoria, ha l’onere di richiedere l’aggiornamento di tale licenza presso l’Autorità di P.S. Nel caso in cui le armi vengano rinvenute in un luogo pubblico montagna, boschi, prati, strada, ecc.) si dovrà interessare immediatamente l’autorità di pubblica sicurezza in materia di armi 42 Se intendi acquistare un’arma e non sei titolare di licenze di porto d’armi in corso di validità o licenza di collezione di armi antiche (porto d’arma per difesa, porto d’arma per uso caccia, porto d’arma per il tiro a volo, porto d’arma per Guardia Giurata, licenza di collezione di armi antiche, artistiche o rare solo per le armi attinenti alla licenza) devi richiedere il NULLA OSTA ALL’ACQUISTO DI ARMI che autorizza l'acquisto, e il successivo trasporto dal luogo di acquisto al luogo di detenzione, dove successivamente dovrà essere redatta la denuncia di detenzione armi (vedi capitoli successivi). Nell’istanza rivolta all’autorità è necessario indicare che tipo di arma si intende acquistare, l’eventuale quantitativo di munizioni, ed il motivo per il quale si intende possedere l’arma. Una volta ottenuta la licenza, si potrà procedere all’acquisto entro i 30 giorni successivi al rilascio nell’ambito della provincia di residenza; se l’acquisto deve essere effettuato in una provincia diversa, è necessario far vidimare il nulla osta dalla locale Questura. La modulistica potrai richiederla presso l’URP della Questura o scaricarla dal sito http://questure.poliziadistato.it/Trento.nsf. • • All’istanza dovrai allegare: certificato medico rilasciato dal medico provinciale o dall’ufficiale sanitario (A.S.L.) di residenza oppure dagli uffici medico legali o dalle strutture sanitarie militari e della Polizia di Stato come previsto dall'art. 35, comma 5 del R. Decreto del 18 giugno 1931 n. 773 ; se si acquistano armi bianche o da sparo senza il relativo munizionamento è sufficiente il certificato del proprio medico curante che attesta che non si è affetti da malattie mentali oppure da vizi che ne diminuiscono, anche, temporaneamente, la capacità di intendere e di volere; fotocopia del "Foglio di Congedo" per chi ha svolto servizio militare oppure il “maneggio delle armi” rilasciato dal Tiro a 7 • Segno Nazionale (solo per armi da sparo con munizionamento); due marche da bollo da € 14,62 una da applicare all’istanza ed una da allegare, L’Accordo Preventivo viene rilasciato entro 90 giorni dalla data di presentazione dell’istanza e ha una durata limitata al singolo viaggio • RICORDA Nell’istanza dovrai indicare il tipo di armi che intendi acquistare e le motivazioni. RICORDA: devi fornire i dati utili all’identificazione dell’acquirente, del cedente e delle armi oggetto di trasferimento. - Ho fatto il servizio militare come obiettore di coscienza posso acquistare e detenere armi? A decorrere dal 6 settembre 2007, è in vigore la legge 2 agosto 2007, n. 130, che ha apportato sostanziali modifiche alla normativa in materia ed, in particolare, all’art. 15, comma 6, della legge n. 230/98. Da tale data, gli obiettori di coscienza ammessi a prestare il servizio civile, oltre a poter detenere ed usare le armi di limitata capacità offensiva, potranno anche richiedere all’Ufficio Nazionale per il servizio civile, la revoca del loro status. Il provvedimento di revoca dello status di obiettore consentirà loro di ottenere tutte le licenze in materia di armi ed esplosivi che oggi gli erano precluse. - Ci sono armi acquistabili senza licenza? SI, le uniche “vere” armi che è oggi possibile acquistare previa la sola esibizione di un documento d’identità dal quale si evinca la maggiore età dell’acquirente, sono come previsto dal D.M. 9 agosto 2001, n. 362, le repliche di armi antiche ad avancarica monocolpo e le armi ad aria o gas compresso di potenza inferiore ai 7,5 joule. Altre tipologie di prodotti, che vengono spesso pubblicizzate come armi di libera vendita o non sono armi, come ad esempio gli strumenti da segnalazione acustica (meglio noti come pistole scacciacani), oppure non rientrano tra le armi di libera vendita (come le bombolette spray antiaggressione o gli storditori elettrici). Con esse si può sparare in qualsiasi luogo non aperto al pubblico e in poligoni pubblici e privati. È vietato ovviamente cacciare con esse. 8 - Vorrei vendere un fucile da tiro al piattello ad un amico che risiede in un paese dell'Unione Europea, qual’é la procedura corretta per il trasferimento? Il trasferimento di armi comuni da fuoco verso altro Stato membro è regolato dalla normativa di cui al D.lgs. n. 527/92 che ha recepito la Direttiva 911/477/CEE. In pratica il cittadino comunitario deve richiedere l'Accordo Preventivo all'Autorità nazionale dello Stato membro nel quale verrà importata l’arma, qualora le normative di quello Stato prevedono l’importazione, rilasceranno l’accordo preventivo che verrà presentato alla Questura, Commissariato o Stazione Carabinieri competente territorialmente, per ottenere infine l'autorizzazione ,su apposito modello europeo, al trasferimento di armi da fuoco definitivo. Il cittadino italiano dopo aver trasferito definitivamente l’arma, ne darà immediata comunicazione all'Autorità di P.S. territorialmente competente (vedi denuncia di detenzione). Documenti da allegare all’istanza: • Istanza in carta libera in cui si devono indicare le modalità del trasferimento; • copia dell'Accordo Preventivo rilasciato ai sensi dell'art.11 comma 2 della Direttiva CEE n.477/1991, • n.1 marca da bollo da €.14,62 da applicare sulla licenza. 41 Ricorda: portare con se un’arma finta può costituire elemento di reato, quando, soprattutto, non sia possibile percepire immediatamente, da parte di terzi, che trattasi di un ‘arma finta. ACCORDO PREVENTIVO IMPORTAZIONE DEFINITIVA DI ARMI COMUNI DA SPARO ACQUISTATE - Per acquistare una spada, ho bisogno di un’autorizzazione? IN PAESI COMUNITARI - Vorrei acquistare un’arma in Spagna come devo fare? L’acquisto determina l’importazione definitiva dell’arma, quindi, se intendi importare definitivamente un’arma proveniente da un Paese comunitario nel territorio della Provincia di Trento, per prima cosa dovrai accertarti che il modello dell’arma da importare rientri nel Catalogo nazionale delle armi, successivamente devi munirti di apposita licenza denominata ACCORDO PREVENTIVO. La modulistica puoi reperirla: • direttamente presso l’Ufficio U.R.P. della Questura, o presso i Commissariati di Riva del Garda o di Rovereto, o presso tutte le stazioni dei Carabinieri; • sul sito della Questura di Trento http://questure.poliziadistato.it/Trento.nsf All’istanza dovrai allegare: • attestazione, sotto forma di autocertificazione, dell'indirizzo della fabbrica, deposito o abitazione da cui le armi provengono e dei dati dell'eventuale rappresentante doganale o spedizioniere. • se sprovvisto di porto d’arma, a completamento della domanda, il certificato di idoneità psico-fisica rilasciato dalla A.S.L. di residenza oppure dagli uffici medico legali o dalle strutture sanitarie militari e della Polizia di Stato; • se sprovvisto di porto d’armi, a completamento della domanda, fotocopia del "Foglio di Congedo" per chi ha svolto servizio militare oppure “il maneggio delle armi” rilasciato dal Tiro a Segno Nazionale; 40 SI, una spada (se affilata o appuntita) è un’arma propria da punta e taglio. Come tale può essere acquistata con un porto d’armi o con il nulla osta all’acquisto rilasciato dal Questore. Ne è obbligatoria la denuncia di detenzione ai sensi dell’art. 38 del T.U.L.P.S. I predetti titoli di acquisto abilitano al trasporto dal luogo di acquisto al luogo di detenzione. Resta fermo che, se la sciabola è priva della punta e del taglio, essa è un mero simulacro, e come tale, non rientra tra le armi proprie. - Posso cedere l’arma ad un mio amico? SI, ma puoi cedere armi solo a persona munita di nulla osta all'acquisto o di porto d'armi. Entrambi dovete farne immediata denuncia all’ufficio locale di Pubblica sicurezza o, se questo manchi, al Comando dei Carabinieri. La cessione temporanea, il prestito, si chiama comodato: è utilizzabile solo per le armi sportive o da caccia. Per evitare responsabilità in caso di controlli da parte dell’Autorità di Pubblica Sicurezza, è opportuno che il contratto di comodato risulti da una scrittura privata. Chi prende in comodato l’arma deve fare denuncia di detenzione ai sensi dell’art. 38 del T.U.L.P.S. - Vorrei acquistare uno spray al peperoncino antiaggressione. E’ una cosa di libero acquisto o bisogna avere una qualche autorizzazione? I prodotti irritanti a base vegetale (Oleorisin Capsicum e Pepe nero) sono stati generalmente classificati dal Ministero, previo parere conforme reso dalla Commissione Consultiva Centrale per il controllo delle armi, quali “armi proprie”. 9 Non essendo compresi fra le armi di cui può essere consentito il porto (alla stregua di pugnali, sfollagente, noccoliere, ecc…), ne è, pertanto, vietata l’introduzione sul territorio dello Stato ed il porto, tuttavia l’interpretazione di alcune norme ammette la detenzione domestica. Attualmente solo due prodotti (una penna ed un portachiavi), in ragione della modesta quantità di prodotto irritante erogato, sono stati riconosciuti come “non idonei ad arrecare offesa alla persona” e, quindi, ammessi al libero commercio. - Vorrei acquistare un apparecchio portatile ad emissione di onde elettriche, quello che qualcuno chiama “storditore”. E’ consentito portare questo strumento per la difesa personale? Comprando lo “storditore” all’estero è possibile importarlo nel nostro paese? Gli strumenti in questione sono “armi comuni”. La qualificazione giuridica di “arma comune”. Ai sensi della vigente normativa non è consentito il porto, ed è vietata l’importazione,(R.D. 6 maggio 1940 n. 635). Per l’acquisto si deve essere in possesso di porto d’armi o di nulla osta del Questore ed è consentita la mera detenzione nel luogo di privata dimora, previa denuncia di detenzione. - Vorrei acquistare spade decorative e affilate sia in Italia che all’estero. Posso farlo? CERTO! Sempre che tu abbia l’apposita licenza. Le spade sono armi proprie da punta e taglio che il titolare di una licenza di polizia in materia di armi può, senza problemi, acquistare in Italia. Per quanto riguarda, però l’importazione, l’art. 49 del Reg. del T.U.L.P.S. vieta l’introduzione sul territorio di armi per le quali non è consentito il porto (e le spade ricadono tra queste). Tale divieto, tuttavia, può essere superato per comprovate ragioni di studio con apposita licenza di importazione rilasciata dal Questore. L’UFFICIO ARMI, PRESSO URP APERTO DAL LUNEDÌ AL VENERDI’ DALLE ORE 8,30 ALLE ORE 12,30 E GIOVEDÌ DALLE 15.00 ALLE 18.00 - Ho ereditato un’arma, cosa devo fare? Qualora tu intenda conservare le armi ereditate devi munirti, se non sei già in possesso di regolare licenza di porto d’armi, del Nulla Osta all’acquisto (ex art. 35 T.U.L.P.S.) rilasciato dalla Questura. E’ considerata “valido motivo” la richiesta del Nulla Osta per l’acquisto di un’arma in successione a titolo ereditario. In attesa del rilascio del Nulla Osta l’arma potrà essere custodita presso i competenti Uffici della Questura , dei Commissariati o dei Carabinieri. Il Nulla Osta viene rilasciato entro 90 giorni dalla ricezione dell’istanza ed ha validità di 30 giorni. 10 39 marca, modello, calibro, matricola, anno di fabbricazione, ecc.; dichiarazione da quale ingresso di frontiera italiana entrerà l’arma, ed eventuale spedizioniere; • se sprovvisto di porto d’arma, a completamento della domanda, il certificato di idoneità psico-fisica rilasciato dalla A.S.L. di residenza oppure dagli uffici medico legali o dalle strutture sanitarie militari e della Polizia di Stato; • se sprovvisto di porto d’armi, a completamento della domanda, fotocopia del "Foglio di Congedo" per chi ha svolto servizio militare oppure “il maneggio delle armi” rilasciato dal Tiro a Segno Nazionale; • due marche da bollo da € 14,62 una da applicare all’istanza e una da allegare; • RICORDA: L’arma, una volta entrata, dovrà essere portata presso il Banco Nazionale di Prova di Gardone Valtrompia (BS) per imprimere la punzonatura di riconoscimento (se sprovvista) e il numero di catalogo nazionale delle armi che fa riferimento al prototipo iscritto; se l’arma non risulta presente al catalogo nazionale delle armi l’interessato dovrà richiedere la catalogazione direttamente presso il Ministero dell’Interno. - Vorrei acquistare delle armi su un sito internet, sia in Italia che all’estero. posso farlo? DIPENDE, poiché, per legge, è fatto divieto alle persone residenti nello Stato Italiano di acquistare le armi per corrispondenza, a meno che tu non sia autorizzato ad esercitare attività industriali o commerciali in materia di armi, ovvero abbia ottenuto il nulla osta dal Prefetto/ Questore della provincia in cui risiedi (art. 17 legge n. 110/75). Inoltre è vietato importare armi per le quali l’ Italia ne ha vietato il porto. 38 DENUNCIA DI POSSESSO E DETENZIONE DI UN’ARMA (ART. 38 T.U.L.P.S.) Chiunque acquisti e/o detenga un'arma o munizioni anche se già titolare di licenza di porto d’arma, deve presentare DENUNCIA DI DETENZIONE DI UN’ARMA. Se detieni l’arma nel comune di Trento, la denuncia va presentata direttamente presso l’Ufficio U.R.P. della Questura dal lunedì al venerdì dalle alle ore 8.30 alle ore 12.30 e giovedì dalle ore 15.00 alle ore 18.00; Se detieni l’arma nel comune di Rovereto o Riva del Garda devi presentare denuncia presso il locale Commissariato di P.S., mentre per i rimanenti comuni della provincia dovrai recarti ai rispettivi Comandi Stazione Carabinieri competenti per territorio. La denunzia deve essere compilata in duplice copia in carta semplice oppure sull'apposito modulo che puoi trovare: • direttamente presso l’Ufficio U.R.P. della Questura, o presso i Commissariati di Riva del Garda o di Rovereto, o presso tutte le stazioni dei Carabinieri; • sul sito della Questura di Trento http://questure.poliziadistato.it/Trento.nsf RICORDA : • sei obbligato a presentare denuncia di acquisto alla detenzione di arma (nel minor tempo possibile) anche nel caso tu sia titolare di licenze di collezione di armi comuni da sparo e di armi antiche, artistiche o rare. • anche le munizioni vanno denunciate. 11 • la denuncia di un arma (acquistata, ceduta o trasferita - anche nello stesso comune) deve indicare tutte le armi di cui si è in possesso ed il luogo ove si trovano, anche se sono state già precedentemente denunciate (art. 58 u.c. del R.D. del 6 maggio 1940 nr. 635). LICENZA DI IMPORTAZIONE DEFINITIVA. - Vorrei importare un’arma nel territorio nazionale, ma solo temporaneamente, cosa devo fare? - Quante armi la legge mi consente di detenere? Il quantitativo massimo di armi detenibile in virtù di denuncia presentata ai sensi dell'art. 38 del R.D. 18.6.1931 n. 773 è: • 3 armi comuni da sparo (art. 10 c. 6 legge 18 aprile 1975 n. 110); • 6 armi sportive corte e/o lunghe (art. 10 c. 6 legge 18 aprile 1975 n. 110); • 8 armi antiche, artistiche, rare (art. 7 c. 1 D.M. 14 aprile 1982); • armi da caccia in numero illimitato (art. 37 c. 2 legge 11 gennaio 1992 n. 157); • armi bianche illimitato; Se sei cittadino dell’Unione Europea, dovrai munirti della Carta Europea d’arma da fuoco rilasciata dalle Autorità del tuo Paese. Se sei cittadino extracomunitario dovrai richiedere la LICENZA DI IMPORTAZIONE TEMPORANEA che autorizza l’ingresso nel territorio nazionale italiano e successiva esportazione, all’autorità consolare italiana nel tuo paese. Superato tale limite sei obbligato a richiedere la licenza di collezione. Ovviamente tutte le armi possedute vanno comunque denunciate ai sensi dell'art. 38 T.U.L.P.S. e art. 58 del R.D. 6 maggio 1940 n. 635. Per quanto riguarda invece il limite di munizioni che possono essere detenute previsto dall’articolo 97 del R.D. 6 maggio 1940 n. 635 sono: • 1.500 cartucce da fucile da caccia caricate a polvere; • 5 Kg. netti di esplosivi di I^ categoria, od artifici non superiori a 25 Kg. di peso lordo (escluso l’imballaggio) • 200 cartucce (complessive per tutte le armi) cariche per pistola o rivoltella; • numero illimitato di bossoli, inneschi e micce di sicurezza - Devo andare negli Stati Uniti e vorrei acquistare un’arma da importare in Italia, come posso fare? Inoltre, l’articolo 26 della legge 18 aprile 1975 n. 110 sancisce che è esente dall’obbligo della denuncia chi detiene cartucce a pallini per fucile da caccia in quantità non eccedente n.1000 cartucce. 12 Le armi che si possono importare temporaneamente in Italia sono: • per caccia: massimo due armi e nr. 200 munizioni. • per sport: massimo tre armi e nr. 1.000 munizioni. Se intendi importare definitivamente un’arma proveniente da un Paese extracomunitario nel territorio della Provincia di Trento, per prima cosa dovrai accertarti che l’arma da importare risulti iscritta nel Catalogo Nazionale delle armi comuni da sparo. In caso positivo dovrai richiedere un’ apposita licenza denominata LICENZA DI IMPORTAZIONE DEFINITIVA DI ARMI . Le informazioni e la modulistica puoi reperirle: • direttamente presso l’Ufficio U.R.P. della Questura, o presso i Commissariati di Riva del Garda o di Rovereto, o presso tutte le stazioni dei Carabinieri; • sul sito della Questura di Trento http://questure.poliziadistato.it/Trento.nsf All’istanza devi allegare: • Indicazione del tipo di arma/i che intendi importare specificando 37 RICORDA: La licenza di esportazione temporanea di armi comuni da sparo, può essere rilasciata sia per fini sportivi che per fini venatori e consente il trasferimento temporaneo di un massimo di tre armi in paesi Extracomunitari ed un numero massimo di munizioni che varia dalle 200 per l’uso di caccia alle 1000 per l’uso sportivo. - Vorrei ricaricare delle munizioni, ci sono dei limiti o posso incorrere in sanzioni? L’attività di ricarica di munizioni ad opera di privati pur non essendo espressamente disciplinata, non incontra specifici divieti normativi. Essa pertanto non appare illecita, purché sia espletata alle condizioni di legge, con particolare riguardo all’art. 97 del regolamento del T.U.L.P.S. (quantità detenibile di munizioni cariche). - Ho rinvenuto armi e/o munizioni, per detenerle, cosa devo fare? In primo luogo devi avvisare l’autorità locale di Pubblica Sicurezza (Polizia/Carabinieri) la quale provvederà al ritiro temporaneo e alla successiva custodia, del materiale rinvenuto. In caso le abbia rinvenute in un luogo di tua proprietà puoi richiedere il Nulla Osta alla detenzione che, ti verrà rilasciato dopo i dovuti accertamenti tecnici da parte delle autorità che hanno la custodia degli oggetti. In caso invece in cui il rinvenimento delle armi sia stato in un luogo pubblico (montagna, boschi ecc.) dovrai informare immediatamente l’autorità di Pubblica Sicurezza (Polizia,Carabinieri) più vicina e, nel caso che nessuno ne reclami la proprietà, trascorso un anno dalla pubblicazione all’albo comunale, chi le ha ritrovate ne divienta proprietario. - Detengo delle armi, a quali obblighi sono soggetto? Le armi possono essere possedute e denunziate anche in più luoghi diversi dalla residenza (abitazione, ufficio, negozio, seconda casa). ricorda che devi presentare denuncia di detenzione a tutte le autorità ove detieni le armi (indicando le armi che detieni anche in altri comuni) e il luogo in cui si trovano deve dare sufficienti garanzie di adeguata custodia, cioè: • non deve esserci la possibilità, neppure astratta, che queste possano essere sottratte agevolmente e/o che nessuno ne possa fare uso. • devono essere prese le necessarie garanzie anti-intruisione, fermi restando gli obblighi derivanti dalla denuncia di detenzione, tanto da prevenire eventuali furti. 36 13 In ogni caso per valutare l’adeguatezza della custodia si deve tener conto del numero delle armi detenute e della loro tipologia. - Che differenza c'è tra detenzione, porto e trasporto di armi? LICENZA DI ESPORTAZIONE TEMPORANEA EXTRACOMUNITARIA DI ARMI COMUNI DA SPARO (ART.31 La detenzione consiste in una relazione di fatto tra il soggetto e l'arma, in modo che si verifichi la disponibilità dell'arma, indipendentemente da un collegamento materiale e spaziale tra la persona e l'arma posseduta. Perché sussista detenzione, non occorre che un soggetto abbia sempre presso di sé l'arma, ma è sufficiente che la custodisca o la possegga in un luogo dal quale possa liberamente prelevarla e disporne. Per detenere legittimamente armi comuni da sparo non occorre alcuna preventiva autorizzazione dell'autorità di P.S, ma occorre l'immediata denuncia alla Questura e/o Commissariati di Polizia o in assenza presso il Comando stazione Carabinieri del luogo di della detenzione. La denuncia viene annotata in un registro; di tale annotazione ti viene dato atto sulla copia che ti viene restituita. La distinzione tra i concetti di porto e trasporto di un'arma è basata sulla possibilità o meno di utilizzazione immediata della stessa. Ricorre il trasporto unicamente quando l'arma è trasferita da un luogo ad un altro, come un oggetto inerte non suscettibile di uso immediato. Il concetto di portare un'arma equivale in sostanza a quello di poter avere l’arma e usarla nell’immediatezza, sia che l’arma sia addosso alla persona sia nell’immediata vicinanza ad esempio si può avere il porto di un'arma (tenuta, nel cruscotto dell'auto, nella moto, in borsetta, negli zaini, nei marsupi, ecc.) se questo rende possibile l'uso immediato. L’UFFICIO ARMI, PRESSO URP APERTO DAL LUNEDÌ AL VENERDI’ DALLE ORE 8,30 ALLE ORE 12,30 E GIOVEDÌ DALLE 15.00 ALLE 18.00 TULPS–ART.16 LEGGE N°110/75) - Sono titolare di porto di fucile uso caccia. Per poter esercitare attività venatoria negli Stati Uniti cosa devo fare? Il titolare della licenza di porto di fucile per uso caccia che intende effettuare l’attività venatoria in un paese non appartenente all’Unione Europea può richiedere, alla Questura, l’esportazione temporanea. Per motivi sportivi può essere richiesta anche da chi è possessore di porto d’arma per il tiro a volo. La modulistica puoi reperirla: • direttamente presso l’Ufficio U.R.P. della Questura, o presso i Commissariati di Riva del Garda o di Rovereto, o presso tutte le stazioni dei Carabinieri; • sul sito della Questura di Trento http://questure.poliziadistato.it/Trento.nsf All’istanza devi allegare: • fotocopia del porto di armi o del titolo che autorizza al trasporto delle armi; • fotocopia della denuncia detenzione armi relativa alle armi da esportare; • due marche da bollo da € 14,62 una da applicare all’istanza e una da allegare; La validità della licenza è di un massimo giorni 90 dalla data di rilascio e viene rilasciata entro i 90 giorni dalla data di presentazione dell’istanza. 14 35 La Carta viene rilasciata entro 90 giorni dalla data di presentazione dell’istanza. Ha validità massima di 5 anni e, comunque, è vincolata alla scadenza della licenza di porto di fucile. - Sono titolare di porto di pistola per difesa personale. Vorrei sapere se con la Carta Europea d’Arma da Fuoco posso utilizzare il porto di pistola per difesa anche negli altri Paese comunitari. NO. La Carta Europea d’arma da fuoco è oggi rilasciata, in tutti gli Stati membri, al solo scopo di consentire il trasporto delle armi necessarie per le attività sportive o venatorie. Essendo il porto d’arma per difesa personale una concessione dell’autorità italiana non viene riconosciuta dalle altre autorità straniere, tuttavia, gli stati membri possono concedere ai cittadini comunitari che lo richiedano titoli abilitativi al porto d’armi per difesa personale. N.B. L’esportazione temporanea nei paesi della CEE consente di esportare al massimo tre armi (inserite nell’elenco della carta europea) e mille cartucce (art. 6 del D.M 30 ottobre 1996 n.635). LICENZA DI COLLEZIONE DI ARMI COMUNI DA SPARO (ART.10 LEGGE N.110/75) - In quali casi devo richiedere la licenza di collezione di armi comuni? Dovrai richiedere la licenza di collezione di armi comuni da sparo se detieni: • più di 3 armi comuni da sparo, • più di 6 armi sportive corte e lunghe La modulistica puoi reperirla: • direttamente presso l’Ufficio U.R.P. della Questura, o presso i Commissariati di Riva del Garda o di Rovereto, o presso tutte le stazioni dei Carabinieri; • sul sito della Questura di Trento http://questure.poliziadistato.it/Trento.nsf All’istanza va allegata la seguente documentazione: l’elenco delle armi che si intendono inserire nella collezione; fotocopia della denuncia armi; planimetria dei locali dove saranno detenute le armi con l’indicazione delle misure di sicurezza esistenti.; • due marche da bollo da € 14,62 una da applicare all’istanza e una da allegare; • • • L’UFFICIO ARMI, PRESSO URP APERTO DAL LUNEDÌ AL VENERDI’ DALLE ORE 8,30 ALLE ORE 12,30 E GIOVEDÌ DALLE 15.00 ALLE 18.00 - Ho la licenza per collezionare armi, quali sono gli obblighi a cui devo sottostare? Una volta ottenuta la licenza devi ricordarti che: • In collezione si può tenere un solo esemplare per ogni modello di arma; 34 15 • E’ vietato il relativo munizionamento delle armi facenti parte della collezione; • Se trasferisci le armi in altro domicilio devi chiederne l’aggiornamento e ottenere il preventivo avviso di trasporto anche se sei possessore di porto arma o nulla osta • Devi aggiornare la stessa anche in caso dell'aumento o diminuzione del numero delle armi in collezione; RICORDA: • Si può richiedere la licenza anche per una sola arma. • Ottenuta la licenza puoi procedere ai successivi inserimenti o cancellazioni di armi allegando la vecchia licenza e due marche da bollo da € 14,62 (una deve essere applicata sull’istanza e una da allegare). La licenza ha carattere permanente (cioè non deve essere rinnovata annualmente) e viene rilasciata entro 120 giorni dalla ricezione dell’ istanza. - Detengo numerose armi “bianche”, devo richiedere la licenza di collezione? NO, le armi “bianche” possono essere detenute in qualsiasi numero senza licenza di collezione, ma vanno denunciate (vedi paragrafo precedente - denuncia armi-). 16 CARTA EUROPEA D’ARMA DA FUOCO (ART. 2 D.L. N° 527 DEL 30 DICEMBRE ‘92) - Sono titolare di porto di fucile uso caccia. Per poter esercitare attività venatoria in un paese dell’Unione Europea? Il titolare di porto d’arma sia per uso caccia che per il tiro a volo che intende trasportare armi per l’attività venatoria o sportiva in uno dei paesi appartenenti all’Unione Europea può chiedere il rilascio della, CARTA EUROPEA D’ARMA DA FUOCO. Si tratta di un titolo di polizia che autorizza solo al trasporto di armi e munizioni sul territorio degli Stati dell'Unione Europea. Alla fine dell’opuscolo trovi l’elenco degli stati Europei che fanno parte dell’Unione Europea. La modulistica puoi reperirla: • direttamente presso l’Ufficio U.R.P. della Questura, o presso i Commissariati di Riva del Garda o di Rovereto, o presso tutte le stazioni dei Carabinieri; • sul sito della Questura di Trento http://questure.poliziadistato.it/Trento.nsf All’istanza devi allegare: • elenco delle armi che si intende iscrivere sulla carta europea; • fotocopia della denuncia di detenzione delle armi; • fotocopia della licenza di porto d’armi in corso di validità; • 2 fotografie formato tessera, delle quali una legalizzata dal Sindaco, da un notaio o dal Pubblico Ufficiale che riceve l'istanza • ricevuta di versamento di € 0,78 su c/c 238376 intestato alla Tesoreria Provinciale dello Stato - Sezione di Trento per il costo della Carta Europea; • due marche da bollo da € 14,62 una da applicare all’istanza e una da allegare. 33 Carta Verde Vidimata Dal Questore “ NULLA OSTA AL TRASPORTO dell’arma su carta di riconoscimento per i componenti di Società di tiro a segno riconosciute (ART. 76 R.D. N° 635/40) - Per poter trasportare l’arma al poligono di tiro necessito di un’autorizzazione particolare? SI, chi frequenta il poligono di tiro a segno nazionale ed è sprovvisto di porto d’arma può richiedere, presso il poligono di tiro dove è iscritto, la carta verde per il trasporto delle armi. Tale documento deve essere convalidato dalla Questura. Il Nulla Osta che viene apposto dalla Questura ha validità annuale. Detta abitazione autorizza la persona a trasportare le armi necessarie per svolgere attività sportiva, solo esclusivamente durante i giorni di apertura del poligono a cui si è iscritti,lungo il tragitto più breve dall’abitazione al campo di tiro e viceversa. (art. 76 Reg. TULPS). PER INFORMAZIONI RIVOLGESI AL POLIGONO DI TIRO OPPURE ALL’URP DELLA QUESTURA, DEI COMMISSARIATI DI PS DI RIVA DEL GARDA O DI ROVRETO O ALLE STAZIONI DEI CARABINIERI NEI VARI COMUNI DELLA PROVINCIA. L’istanza verrà inviata tramite Poligono di tiro a questi Uffici per la dovuta convalida e dovrà essere accompagnata dai seguenti allegati: • carta di riconoscimento rilasciata dalla Sezione del Tiro a Segno Nazionale; • certificato di idoneità psico-fisica rilasciato dalla A.S.L. di residenza oppure dagli uffici medico legali o dalle strutture sanitarie militari e della Polizia di Stato; • due marche da bollo da € 14,62 una da applicare all’istanza e una da allegare; viene rilasciata entro 30 giorni dalla data di presentazione dell'istanza e deve essere rinnovata annualmente 32 LICENZA DI COLLEZIONE DI ARMI ANTICHE, ARTISTICHE O RARE (ART. 31 DEL T.U.L.P.S.) - Ho alcune armi antiche, devo richiedere una licenza? SI, se intendi detenere più di 8 armi antiche, artistiche, rare devi richiedere apposita LICENZA DI COLLEZIONE DI ARMI ANTICHE, ARTISTICHE O RARE. La modulistica puoi reperirla: • direttamente presso l’Ufficio U.R.P. della Questura, o presso i Commissariati di Riva del Garda o di Rovereto, o presso tutte le stazioni dei Carabinieri; • sul sito della Questura di Trento http://questure.poliziadistato.it/Trento.nsf All’istanza dovrai allegare: • l’elenco delle armi che si intendono inserire nella collezione; • fotocopia della denuncia di possesso delle armi; • documento che comprova la qualità di arma antica, artistica o rara di importanza storica, anche mediante dichiarazione sostitutiva (ex art. 47 del D.P.R. 445/2000), in cui l’interessato dichiara l’epoca a cui risale l’arma, come previsto dall’art. 47 Reg. T.U.L.P.S. (R.D. 6 maggio 1940, n. 635). • planimetria dei locali dove saranno detenute le armi con l’indicazione delle misure di sicurezza esistenti; • due marche da bollo da € 14,62 una da applicare all’istanza e una da allegare. RICORDA: Agli effetti dell'ottenimento della suddetta licenza si intendono: Armi Antiche: quelle definite ad avancarica e quelle costruite precedentemente all'anno 1890; 17 Armi Artistiche: sono quelle armi costruite prevalentemente da artigiani del settore con particolari pregi decorativi; Armi Rare: sono quelle armi appartenute a soggetti o personaggi storici o risalenti a particolari eventi di rilievo culturale. La licenza ha carattere permanente (cioè non deve essere rinnovata annualmente) e viene rilasciata entro 120 giorni dalla ricezione dell'istanza. LICENZA DI TRASPORTO DI ARMI SPORTIVE (ART. 3 LEGGE N° 85/86) - Devo trasportare armi sportive, mi occorre una licenza particolare? SI, se intendi trasportare armi sportive nell’ambito del territorio nazionale, devi richiedere, previa attestazione, la LICENZA DI TRASPORTO DI ARMI SPORTIVE. La licenza permette di: • conservare le armi senza munizionamento; • detenere anche più armi del medesimo tipo (anche uguali); • acquistare le armi antiche e relativo trasporto (senza il nulla osta di acquisto o il porto d'armi); Una volta ottenuta la licenza ricordati: • Se trasferisci le armi in altro domicilio devi chiederne l’aggiornamento e ottenere il preventivo avviso di trasporto anche se sei possessore di porto d’arma o nulla osta. • Devi aggiornare la stessa anche in caso dell'aumento o diminuzione delle armi in collezione; RICORDA: • Si può richiedere la licenza anche per una sola arma. • Ottenuta la licenza si può procedere a successivi acquisti chiedendo ogni volta l’aggiornamento della stessa attraverso l’inserimento dell'arma o delle armi acquistate. 18 La modulistica puoi reperirla: • direttamente presso l’Ufficio U.R.P. della Questura, o presso i Commissariati di Riva del Garda o di Rovereto, o presso tutte le stazioni dei Carabinieri; • sul sito della Questura di Trento http://questure.poliziadistato.it/Trento.nsf All’istanza devi allegare: • certificato di idoneità psico-fisica rilasciato dalla A.S.L. di residenza oppure dagli uffici medico legali o dalle strutture sanitarie militari e della Polizia di Stato; • attestazione rilasciata da una Sezione del Tiro a Segno Nazionale o da un'associazione di tiro iscritta ad una federazione sportiva affiliata al CONI dalla quale risulti la partecipazione alla relativa attività sportiva; • due marche da bollo da € 14,62 una da applicare all’istanza e una da allegare. Ricordati che: • non è richiesto il certificato di abilità al maneggio delle armi; • la licenza non deve elencare le armi da trasportare perché le armi sportive possono anche essere prese in comodato; • non autorizza all'acquisto di armi o munizioni. La licenza viene rilasciata entro 90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza e deve essere rinnovata annualmente. 31 AVVISO DI TRASPORTO LICENZA DI PORTO DI FUCILE (ART. 34 DEL T.U.LP.S.) PER USO CACCIA (ART. 42 T.U.L.P.S.) - Vorrei praticare l’attività venatoria, cosa occorre? - Sono un detentore di armi non titolare di alcuna licenza di porto d’arma. Poiché a breve dovrò cambiare abitazione, cosa devo fare per trasferire le mie armi dall’attuale luogo di detenzione al nuovo? La modulistica puoi reperirla: • direttamente presso l’Ufficio U.R.P. della Questura, o presso i Commissariati di Riva del Garda o di Rovereto, o presso tutte le stazioni dei Carabinieri; • sul sito della Questura di Trento http://questure.poliziadistato.it/Trento.nsf Nella richiesta dovrai indicare: • l’elenco delle armi che intendi trasportare (i privati non possono superare il limite delle 6 per ogni singolo trasporto) • il luogo di partenza e quello di destinazione Se l’Autorità non ha ragione di impedire o limitare il trasporto (per motivi di ordine e sicurezza pubblica), appone sullo stesso una “vidimazione”. Il documento così formato deve accompagnare le armi durante il trasporto ed essere allegato alla successiva denuncia di detenzione, a dimostrazione che la movimentazione è avvenuta legalmente. L’autorizzazione ha validità di trenta giorni, salvo diversa prescrizione del Questore che può motivatamente ridurla. 30 Puoi richiedere la licenza di porto d’arma per uso caccia, che autorizza: • al porto di fucile da caccia fuori dalla propria abitazione e su tutto il territorio nazionale nei periodi di apertura della caccia e solo durante tale esercizio; • all’acquisto di armi comuni da sparo, sia lunghe che corte, ed il loro trasporto per giustificato motivo (anche diverse da quelle per le quali è consentito l’impiego venatorio). La modulistica puoi reperirla: • direttamente presso l’Ufficio U.R.P. della Questura, o presso i Commissariati di Riva del Garda o di Rovereto, o presso tutte le stazioni dei Carabinieri; • sul sito della Questura di Trento http://questure.poliziadistato.it/Trento.nsf All’istanza devi allegare: • 2 fotografie formato tessera, delle quali una legalizzata dal Sindaco, da un notaio o dal Pubblico Ufficiale che riceve l'istanza • certificato di idoneità psico-fisica rilasciato dalla A.S.L. di residenza oppure dagli uffici medico legali o dalle strutture sanitarie militari e della Polizia di Stato come previsto dall'art. 3, comma 1 del Decreto del Ministero della Sanità 28 aprile 1998 (alla presentazione il certificato non deve avere la data di rilascio anteriore a tre mesi); • fotocopia del "Foglio di Congedo" per chi ha svolto servizio militare oppure “il maneggio delle armi” rilasciato dal Tiro a Segno Nazionale (in caso di rinnovo tale abilitazione non deve essere prodotta ma dovrà essere prodotta la licenza scaduta o fotocopia della stessa); 19 • abilitazione all’attività venatoria rilasciata, a seguito di esame, dalla Servizio Faunistico della Provincia (in caso di rinnovo tale abilitazione non deve essere prodotta ma dovrà essere prodotta la licenza scaduta o fotocopia della stessa); • ricevuta di versamento di € 173,16 su c/c 8003 intestato all’Ufficio Registro Tasse e Concessioni Governative (tale somma può subire variazione a norma di legge); • ricevuta di versamento di € 1,21 su c/c 238376 intestato alla Tesoreria Provinciale dello Stato - Sezione di Trento per il costo del libretto (tale somma può subire variazioni a norma di legge); • due marche da bollo da € 14,62 una da applicare all’istanza e una da allegare. La licenza viene rilasciata entro 90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza ha validità di anni 6 ed ha efficacia ( per esercitare l’attività venatoria) attraverso il pagamento annuale della tassa di concessione governativa di € 173.16. - Sono titolare di licenza di porto di fucile per uso caccia. Sono autorizzato al porto delle armi in ogni luogo ed anche in periodi di chiusura della caccia? Per i titolari di licenza di porto di fucile per uso di caccia è vietato il porto delle armi: • all’interno dei centri abitati e nelle altre zone dove è vietata l’attività venatoria; • nei giorni non consentiti per l’esercizio venatorio. Ricordati, inoltre, che norme speciali vietano il porto delle armi: • nella sala delle elezioni, • nel corso di riunioni pubbliche (cortei, comizi, stadio ecc.) • a bordo di mezzi di trasporto pubblici (treni, aeromobili ecc. ) • in altri luoghi nei quali la legge o l’Autorità vietino espressamente l’introduzione di armi. 20 - Per trasportare le armi devo attuare qualche accorgimento? Per trasportare un’arma devi far sì che questa possa essere spostata da un luogo all’altro in condizioni tali da rendere materialmente impossibile il suo uso, carica o scarica, in modo rapido. L’arma non deve poter essere usata rapidamente neppure se ci si dovesse trovare in situazioni di pericolo e, quindi, di legittima difesa. Per trasportarla, quindi: • dovrà essere smontata in almeno due parti se l'arma è di tipo scomponibile; • dovrà essere scarica, • il caricatore senza cartucce e le munizioni dovranno essere a parte o, se assieme alle armi, imballate a parte. • dovrà essere in un contenitore chiuso a chiave oppure in un involucro ben legato con cinghie o corde. Tutto questo in linea di massima perché, ad esempio, se l'arma è imballata come se dovesse essere spedita, si può fare a meno di smontarla; se l'arma è priva di un pezzo essenziale, si può fare a meno di imballarla accuratamente, ma basta che sia in un involucro. Per le armi da tiro può bastare anche l'apposita valigetta, chiusa a chiave e senza munizioni nel caricatore. Per il trasporto di armi su aeromobili in base alla legge n.694 del 23 dicembre 1974, la persona che trasporta le armi ha l’obbligo di denunciarle prima dell’accettazione da parte del vettore e consegnarle all’Ufficio di Polizia di frontiera aeroportuale. L’Ufficio di Polizia dopo averle ispezionate provvederà a consegnarle al comandante dell’aeromobile che provvederà a custodirle in appositi spazi. Al termine del viaggio le armi verranno riconsegnate all’ufficio di Polizia aeroportuale d’arrivo e restituite al titolare. 29 - Sono titolare della licenza di porto di fucile per uso caccia posso trasportare l’arma in ogni momento dell’anno? TRASPORTO DI ARMI INFORMAZIONI GENERALI Si deve definire un trasporto la movimentazione di armi o parti fondamentali di esse sul suolo pubblico. Il trasporto presuppone che chi lo effettua non abbia la pronta disponibilità dell’arma; esso, quindi, non deve consentire un possibile rapido utilizzo della stessa (Cass. Sez. I° del 16 marzo 1994). RICORDA: Devi trasportare l’arma all’interno di un apposito contenitore chiuso, con le munizioni separate, oppure smontata nelle sue parti essenziali (oggetto inerte e non suscettibile di uso). Inoltre va detto che l’eliminazione del colpo in canna e del caricatore non priva l’arma delle qualità intrinseche di arma da fuoco, ne consegue che ai fini della configurabilità del porto illegale di arma non occorre che l’arma sia carica né che il detentore sia in grado di caricarla con prontezza ( Cass. Sez. I del 23 maggio 1994). SI, il titolare della licenza di porto di fucile per uso caccia può trasportare l’arma, in ogni momento dell’anno, anche in periodi di caccia chiusa e anche se nell’anno in corso non ha pagato la tassa di concessione governativa. Sono già titolare di licenza per uso caccia, posso praticare lo sport del tiro al volo? SI, la licenza di porto d’arma per tiro a volo non è necessaria per chi, volendo esercitare lo sport in questione, sia già in possesso di una licenza di porto d’arma per difesa personale o per uso di caccia. Ricordati però che non è possibile l’inverso. - Per trasportare le armi devo essere titolare di qualche licenza ? Per poter trasportare armi, bisogna che tu sia titolare di: • Apposita licenza di trasporto rilasciata dal Questore; è gratuita, deve indicare il mezzo del trasporto ed ha validità di 90 giorni dal rilascio. Puoi avvalerti di un corriere (ma pochi accettano armi) oppure utilizzare il mezzo proprio; in questo caso devi chiedere espressa autorizzazione. • Una qualsiasi licenza di porto d'armi autorizza a trasportare fino a sei armi alla volta, proprie o ricevute in comodato, oppure un numero illimitato di parti d'armi. Le armi possono essere trasportate, usando la dovuta diligenza nella custodia, presso altra abitazione, poligono, armeria. 28 Libretto Licenza RICORDA: sia il libretto che la licenza devono viaggiare assieme 21 La licenza viene rilasciata entro 120 giorni dalla data di presentazione dell'istanza e deve essere rinnovata annualmente (per le Guardie Giurate ogni due anni) e ogni 5 anni deve essere rinnovato il libretto. LICENZA DI PORTO DI FUCILE PER TIRO A VOLO (LEGGE 323/69) - Sono uno sportivo come posso richiedere una licenza di porto di arma per il tiro a volo? La modulistica puoi reperirla: • direttamente presso l’Ufficio U.R.P. della Questura, o presso i Commissariati di Riva del Garda o di Rovereto, o presso tutte le stazioni dei Carabinieri; • sul sito della Questura di Trento http://questure.poliziadistato.it/Trento.nsf - Sono una Guardia Giurata. Vorrei sapere quante armi per difesa personale posso acquistare e detenere con la mia licenza di porto d’armi. Quella che possiedi è una normale licenza di porto di pistola per difesa personale; l’unica particolarità consiste nella riduzione della tassa di concessione governativa. Con tale titolo potrai, quindi, acquistare armi comuni da sparo di qualunque tipo e detenerle entro i limiti stabiliti dalla legge (vedi denuncia e custodia delle armi nei capitoli precedenti). All’istanza devi allegare: • 2 fotografie formato tessera, delle quali una legalizzata dal Sindaco, da un notaio o dal Pubblico Ufficiale che riceve l'istanza; • certificato di idoneità psico-fisica rilasciato dalla A.S.L. di residenza oppure dagli uffici medico legali o dalle strutture sanitarie militari e della Polizia di Stato come previsto dall'art. 3, comma 1 del Decreto del Ministero della Sanità 28.4.1998; • fotocopia del "Foglio di Congedo" per chi ha svolto servizio militare oppure “il maneggio delle armi” rilasciato dal Tiro a Segno Nazionale (in caso di rinnovo tale abilitazione non deve essere prodotta ma dovrà essere prodotta la licenza scaduta o fotocopia della stessa); • ricevuta di versamento di € 1,21 su c/c 238376 intestato alla Tesoreria Provinciale dello Stato - Sezione di Trento per il costo del libretto (tale somma può subire variazioni a norma di legge); • due marche da bollo da € 14,62 una da applicare all’istanza e una da allegare; La licenza di porto d’arma per tiro a volo, autorizza: • al porto dell’arma all’interno dei campi di tiro a volo. 22 27 • documentazione comprovante i motivi per cui necessiti del porto d'armi per difesa personale; (Es.: decreto nomina Guardia Particolare Giurata, Riconoscimento della qualifica di Guardia Venatoria Volontaria, Titolare di Armeria, Orafi, ecc..); • ricevuta del versamento di €. 7,75 sul C.C.P. n° 8003 Tasse Concessioni Governative di Roma, indicare nella causale: “tassa ridotta per rilascio/rinnovo licenza di porto di fucile per difesa personale” (per i soli titolari di Decreto per Guardie Particolari giurate); • ricevuta del versamento di €.115,00 sul C.C.P. n° 8003 -Tasse Concessioni Governative - Roma , indicare nella causale “tassa rilascio/rinnovo licenza di porto d’armi per uso difesa personale” (per i privati); • ricevuta di versamento di € 1,21 su c/c 238376 intestato alla Tesoreria Provinciale dello Stato - Sezione di Trento per il costo del libretto (solo in caso di rilascio o rinnovo del libretto che ha validità cinque anni. Non occorre nel caso di rinnovo della licenza che ha validità annuale); • due marche da bollo da € 14,62 una da applicare all’istanza e una da allegare RICORDA: - per ottenere la licenza è necessario il requisito del "motivato bisogno di andare armati" che deve essere espressamente enunciato e ampiamente certificato mediante documentazione che si terrà opportuno allegare; - in base all’art 33 del D.P.R. n. 753 del 11 luglio 1980, è vietato portare sui treni armi da fuoco cariche e non smontate, anche se possessori di porto per difesa personale, a differenza dei viaggiatori sugli aeromobili che devono, in base alla Legge n.694 del 23 dicembre 1974, dichiarare prima dell’accettazione il possesso di armi e munizioni alla Polizia di frontiera aeroportuale che dopo averle ispezionate provvederà a consegnarle al comandante dell’aero il quale provvederà a custodirle in appositi spazi. Al termine del viaggio le armi verranno riconsegnate al’Ufficio di Polizia aeroportuale d’arrivo e restituite al titolare. 26 • all’acquisto di armi comuni da sparo, sia lunghe che corte, ed il loro trasporto per giustificato motivo. La licenza viene rilasciata entro 90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza e deve essere rinnovata ogni sei anni Libretto licenza RICORDA: sia il libretto che la licenza devono viaggiare assieme L’UFFICIO ARMI, PRESSO URP APERTO DAL LUNEDÌ AL VENERDI’ DALLE ORE 8,30 ALLE ORE 12,30 E GIOVEDÌ DALLE 15.00 ALLE 18.00 23 LICENZA DI PORTO DI ARMA PER DIFESA PERSONALE (ART. 42 T.U.L.P.S.) È’ l’autorizzazione di polizia per eccellenza, in quanto è quella che prevede la massima potestà discrezionale da parte dell’Autorità. Per poter ottenere questo titolo, infatti, che ha validità annuale ed è rilasciato dal Prefetto (per la Provincia di Trento dal Questore), il cittadino, oltre al possesso di tutti i requisiti normalmente previsti per le licenze in materia di armi, deve poter dimostrare il proprio bisogno di girare armato. La valutazione dell’effettiva necessità non è “codificata”, ma è rimessa alla discrezionalità del Questore che, nel procedere alla valutazione delle motivazioni addotte da ogni singolo cittadino dovrà, comunque, tenere conto della situazione dell’ordine e della sicurezza pubblica nell’ambito provinciale, valutando, altresì, se l’esposizione a rischio dell’incolumità personale da parte del richiedente, in relazione all’attività da questi svolta ed alle altre condizioni personali, possa considerarsi “nella norma”, oppure se questa si debba considerare effettivamente superiore alla media. In linea di principio, partendo dal presupposto che la tutela dei cittadini è un’attività che deve essere esercitata dallo Stato, nel nostro Paese, da sempre, le concessioni di licenze di porto d’armi sono limitate ad una ristretta tipologia di casistiche, nelle quali figurano tutta una serie di categorie professionali e non, che hanno bisogno di portare un’arma in ragione dell’attività che intendono esercitare (quali, ad esempio, le Guardie Particolari Giurate o, in alcune limitate ipotesi, le Guardie volontarie venatorie). Al riguardo è opportuno ricordare che il porto delle armi (sia lunghe che corte) ai soli fini della difesa personale, è consentito, senza licenza, alle categorie di persone elencate dall’art. 73 del regolamento del T.U.L.P.S. . L’autorizzazione è annuale (ad eccezione di quella rilasciata alle G.P.G. la quale ha una validità biennale) e, ad ogni istanza di rinnovo, è necessario riesporre le motivazioni dalle quali discende il dimostrato 24 bisogno di portare le armi, motivazioni che l’Autorità competente è chiamata a valutare di anno in anno. La licenza in argomento consente, oltre al porto di pistola per la difesa personale, anche l’acquisto di armi e munizioni, la loro detenzione (con obbligo di denuncia) ed il trasporto di ogni tipo di arma. - Vorrei poter portare con me un’arma per difesa personale, come posso fare? Devi richiedere la LICENZA DI PORTO D’ARMA PER DIFESA PERSONALE. La licenza autorizza al porto dell'arma fuori della tua abitazione e su tutto il territorio nazionale. La modulistica puoi reperirla: • direttamente presso l’Ufficio U.R.P. della Questura, o presso i Commissariati di Riva del Garda o di Rovereto, o presso tutte le stazioni dei Carabinieri; • sul sito della Questura di Trento http://questure.poliziadistato.it/Trento.nsf All’istanza devi allegare • 2 fotografie recenti formato tessera, delle quali una legalizzata dal Sindaco, da un notaio o dal Pubblico Ufficiale che riceve l'istanza (solo in caso di rilascio o rinnovo del libretto che ha validità cinque anni. Non occorre nel caso di rinnovo della licenza che ha validità annuale); • certificato di idoneità psico-fisica rilasciato dalla A.S.L. di residenza oppure dagli uffici medico legali o dalle strutture sanitarie militari e della Polizia di Stato come previsto dall'art. 3, comma 1 del Decreto del Ministero della Sanità 28.4.1998; • fotocopia del "Foglio di Congedo" per chi ha svolto servizio militare oppure “il maneggio delle armi” rilasciato dal Tiro a Segno Nazionale (in caso di rinnovo tale abilitazione non deve essere prodotta a differenza delle Guardie Giurate che ne hanno l’obbligo); 25