L’etichettatura nutrizionale obbligatoria e facoltativa e aggiornamenti sul Regolamento “claims” (1924/06) Vittorio Silano II Università di Roma- Tor Vergata Problemi di salute della popolazione dell’Unione Europea Le stime recenti sullo stato di salute relative agli Stati dell’Unione Europea, ivi inclusa l’Italia, (www.eugloreh.eu) indicano che un totale di 129.700 anni di vita perduti dalla popolazione europea, corretti per la disabilità (global burden of diseases) sono dovuti per il: • 25.3% alle malattie mentali and cerebrali: • 17.1 % alle malattie cardio-vascolari: • 16.7% al cancro ( specialmente del polmone): • 8.7% agli incidenti: • fra il 5.9% and il 4.0% a ciascuno dei seguenti gruppi di malattie: (i) respiratorie: (ii) digestive: (iii) muscolo-scheletriche: (iv) infettive; e (v) nutrizionali/endocrine/metaboliche (in particolare obesità e diabete) e del sistema urinario. Problemi di salute della popolazione dell’Unione Europea • Le indagini di consumo ed epidemiologiche sul sovrappeso e l’obesità indicano una situazione molto preoccupante nell’Unione Europea. Nel 1999 nell’Europa a 25 Stati l’ingestione media di alimenti risultò nella media di 300 kcalorie per persona e per giorno maggiore rispetto al 1970, mentre la prevalenza di sovrappeso ed obesità sono allarmanti specialmente fra bambini e adolescenti. Le condizioni causate dallo squilibrio dietetico osservato nell’U.E. sono aggravate dall’ inattività fisica. Nell’U.E. un cittadino su tre non svolge alcuna attività fisica nel tempo libero e due su tre non raggiungono i livelli raccomandati di attività fisica. Problemi di salute della popolazione dell’Unione Europea Ipertensione arteriosa Insufficiente consumo di frutta e verdure. Eccessivo consumo di alcol. Eccessivo consumo di sale. Problemi di salute della popolazione dell’Unione Europea Cancro (soprattutto colon, seno, prostata e stomaco) Consumo insufficiente di frutta e verdura. Eccessivo consumo di alcool. Eccessivo consumo di sale. Consumo insufficiente di alimenti ricchi di fibre. Scarsa attività fisica, sovrappeso. Problemi di salute della popolazione dell’Unione Europea Osteoporosi Insufficiente consumo di calcio. Insufficiente consumo di vitamina D. Scarsa attività fisica. Problemi di salute della popolazione dell’Unione Europea Insufficiente consumo di Ipertensione Malattie cerebroarteriosa e cardio-vascolari Insufficiente fruttaconsumo e verdura. di frutta e Eccessivo verdure. consumo di acidi Eccessivo grassi consumo saturi.di alcol. Eccessivo Consumo consumoinsufficiente di sale. di alimenti ricchi di fibre. Problemi di salute della popolazione dell’Unione Europea Sono, inoltre, ben noti gruppi vulnerabili della popolazione relativamente all’alimentazione, quali : - il 3-4% della popolazione adulta ed il 7-8% dei bambini che soffre di allergie nell’UE; - le persone che soffrono di particolari enzimopenie; - i bambini e le donne in attesa che hanno la necessità di soddisfare particolari necessità alimentari. IMPORTANZA DELL’ETICHETTATURA NUTRIZIONALE • L’etichettatura nutrizionale, quindi, oltre ad essere un formidabile strumento di competizione, esprime anche l’ impegno delle aziende del settore alimentare a tutela della salute dei consumatori. • E’, quindi, fondamentale che l’etichettatura nutrizionale sia veritiera e scientificamente corretta. • Per cogliere i benefici dell’etichettatura nutrizionale si richiede, inoltre, l’impegno degli operatori del settore alimentare e un adeguato livello di educazione alla salute da parte dei consumatori (che rappresenta il vero punto debole di questo binomio). Reg. CE 1169/2011 e l’etichettatura nutrizionale obbligatoria • Finalmente l’etichettatura nutrizionale diventa obbligatoria tutti gli alimenti pre-imballati, ma solamente a partire dal 13 dicembre 2016. • Resta agli Stati membri dell’UE la potestà di decidere quali informazioni debbano accompagnare la vendita di alimenti sfusi o di alimenti c.d. pre-incartati che la grande distribuzione porziona, avvolge nel cellophane e colloca sui banchi di vendita . Reg. CE 1169/2011 e l’etichettatura nutrizionale obbligatoria • A partire dalla fine del 2016, gli operatori del settore alimentare con il cui nome o con la cui ragione sociale è commercializzato il prodotto o l’importatore nel caso in cui tale operatore non è stabilito nell’UE sono tenuti ad inserire una «dichiarazione nutrizionale» (sulla confezione, o in etichetta) ed a fornire diverse altre informazioni che hanno valore nutrizionale quali allergeni ed indicazioni complementari. • Essi non forniscono alimenti dei quali conoscono o presumono la non conformità alla normativa in materia di etichettatura recata dal Reg. CE 1169/2011. ETICHETTATURA OBBLIGATORIA DEGLI ALLERGENI • La presenza in un alimento pre-imballato di sostanze o prodotti che provocano allergie o intolleranze deve sempre venire segnalata, anche quando essa sia solo residuale o in tracce o in forma trasformata. L’ elenco delle sostanze allergeniche è quello dell’Allegato II. • Anche per gli alimenti sfusi o preincartati, è fatto salvo l’inderogabile obbligo di indicare la presenza di ingredienti e/o coadiuvanti tecnologici elencato nell’Allegato II o derivato da una sostanza o prodotto elencato in detto allegato. ALLEGATO II SOSTANZE O PRODOTTI CHE PROVOCANO ALLERGIE O INTOLLERANZE 1. Cereali contenenti glutine, cioè: grano, segale, orzo, avena, farro, kamut o i loro ceppi ibridati e prodotti derivati. 2. Crostacei e prodotti a base di crostacei. 3. Uova e prodotti a base di uova. 4. 5. 6. 7. 8. Pesce e prodotti a base di pesce. Arachidi e prodotti a base di arachidi. Soia e prodotti a base di soia. Latte e prodotti a base di latte (incluso lattosio). Frutta a guscio, vale a dire: mandorle (Amygdalus communis L.), nocciole (Cory-lus avellana), noci (Juglans regia), noci di acagiù (Anacardium occidentale) et al. ALLEGATO II SOSTANZE O PRODOTTI CHE PROVOCANO ALLERGIE O INTOLLERANZE 9. Sedano e prodotti a base di sedano. 10. Senape e prodotti a base di senape. 11. Semi di sesamo e prodotti a base di semi di sesamo. 12. Anidride solforosa e solfiti in concentrazioni superiori a 10 mg/kg o 10 mg/litro. 13. Lupini e prodotti a base di lupini. 14. Molluschi e prodotti a base di molluschi. ETICHETTATURA OBBLIGATORIA DEGLI ALLERGENI • Le sostanze e prodotti che provocano allergie o intolleranze devono figurare nell’elenco degli ingredienti, “con un riferimento chiaro alla denominazione della sostanza o del prodotto figurante nell’elenco dell’allegato II”. • Il nuovo regolamento introduce un requisito ulteriore: la denominazione della sostanza o del prodotto in questione deve venire “evidenziata attraverso un tipo di carattere chiaramente distinto dagli altri ingredienti elencati, per esempio per dimensioni, stile o colore di sfondo” . Etichettatura complementare obbligatoria:Alimenti contenenti edulcoranti 1. Alimenti contenenti sia uno o più zuccheri aggiunti, • indicazione «con zucchero/i ed edulcorante/i». 2. Alimenti contenenti aspartame/sale di aspartameacesulfame • indicazione «contiene aspartame (una fonte di fenilalanina)» se l’aspartame è indicato solo con il numero E oppure «contiene una fonte di fenilalanina» quando l’aspartame figura con il sua nome. . 3. Alimenti contenenti più del 10 % di polioli aggiunti • «un consumo eccessivo può avere effetti lassativi». Etichettatura complementare obbligatoria:Alimenti contenenti acido glicirrizico o il suo sale di ammonio 3.1. Dolciumi o bevande con una concentrazione pari o superiore a 100 mg/kg o 10 mg/litro............. «contiene liquirizia». 3.2. Dolciumi con una concentrazione pari o superiore a 4 g/kg. e bevande contenenti più di 1,2 % per volume di alcool con una concentrazione pari o superiore a 50 mg/l o 300 mg/l……………… «contiene liquirizia — evitare il consumo eccessivo in caso di ipertensione». ETICHETTATURA COMPLEMENTARE OBBLIGATORIA:Bevande con elevato tenore di caffeina o alimenti con caffeina aggiunta 1. Bevande, ad eccezione di quelle a base di caffè, di tè o di estratto di caffè o di tè la cui denominazione comprende il termine «caffè» o «tè»: — destinate a essere consumate senza modifiche e contenenti caffeina, quale che sia la fonte, in una proporzione superiore a 150 mg/l, o — che si presentano sotto forma concentrata o essiccata e, dopo la ricostituzione, contengono caffeina, quale che sia la fonte, in una proporzione superiore a 150 mg/l nonché alimenti diversi dalle bevande ai quali la caffeina è aggiunta a fini fisiologici. • La dicitura «elevato tenore di caffeina. Non raccomandato per i bambini e durante la gravidanza e l’allattamento» nello stesso campo visivo della denominazione della bevanda/ alimento seguita, tra parentesi dal tenore di caffeina. Alimenti con aggiunta di fitosteroli, esteri di fitosterolo, fitostanoli o esteri di ”. 1) La dicitura «addizionato di steroli vegetali» o «addizionato di stanoli vegetali» deve figurare nello stesso campo visivo della denominazione dell’alimento; 2) il tenore di fitosteroli, esteri di fitosterolo, fitostanoli o esteri fitostanolo aggiunti (espressi in percentuale o in grammi di steroli vegetali/stanoli vegetali liberi in 100 g o 100 ml di alimento) va dichiarato nell’elenco degli ingredienti; 3) viene segnalato che l’alimento è destinato esclusivamente alle persone che intendono ridurre i livello di colesterolo nel sangue. 4) i pazienti che seguono un trattamento ipocolesterolemizzante devono consumare il prodotto solo sotto controllo medico; Alimenti con aggiunta di fitosteroli, esteri di fitosterolo, fitostanoli o esteri di ”. 5) viene segnalato, in modo visibile, che il prodotto potrebbe risultare inadeguato dal punto di vista nutrizionale per le donne in gravidanza, le donne che allattano e i bambini di età inferiore a cinque anni; 6) il prodotto deve recare l’indicazione che la sua assunzione va prevista nel quadro di una dieta varia e bilanciata, che comporti il consumo regolare di frutta e verdura così da contribuire a mantenere i livelli di carotenoidi; 7) nello stesso campo visivo recante la dicitura di cui al punto 3, occorre indicare che va evitato il consumo di oltre 3 g/giorno di steroli vegetali /stanoli vegetali aggiunti; 8) la porzione dell’alimento o dell’ingrediente alimentare interessato va definita (di preferenza in g o ml), con un’indicazione del tenore di steroli/stanoli vegetali di ogni porzione. Regolamento 1169/2011 : Dichiarazione nutrizionale obbligatoria e volontaria • Tutti i prodotti alimentari preconfezionati devono riportare in un unico campo visivo sul retro dell’etichetta una tabella nutrizionale con i valori di energia (kcal/kj), grassi, acidi grassi saturi, carboidrati, zuccheri, proteine e sale in una o più lingue. • Il contenuto della dichiarazione nutrizionale obbligatoria summenzionata può essere integrato con l’indicazione delle quantità di uno o più dei seguenti elementi: a) acidi grassi monoinsaturi; b) acidi grassi polinsaturi; c) polioli; d) amido; e) fibre; f) i sali minerali o le vitamine elencati all’allegato XIII e presenti in quantità significativa, cioè pari ad almeno il 15 % dei valori nutritivi di riferimento indicati nell’Allegato XIII nel caso di prodotti diversi dalle bevande ed al 7,5 % dei valori nutritivi di riferimento nel caso delle bevande. Reg.1169/2911 : Calcolo dei valori nutrizionali e relative tolleranze • Il valore energetico è calcolato mediante i coefficienti di conversione elencati nell’allegato XIV. • Il valore energetico e le quantità delle sostanze nutritive citate, si riferiscono all’alimento così com’è venduto oppure pronto per il consumo. • 4. I valori dichiarati sono valori medi stabiliti, a seconda dei casi, sulla base: a) dell’analisi dell’alimento effettuata dal fabbricante; b) del calcolo effettuato a partire dai valori medi noti o effettivi relativi agli ingredienti utilizzati; oppure c) del calcolo effettuato a partire da dati generalmente accettati. Regolamento 1169/2011 : Dichiarazione nutrizionale obbligatoria • I valori dovranno essere riferiti a 100g o 100 ml di alimento ed, eventualmente, su base volontaria, alla porzione (la Commissione adotterà, mediante atti delegati, regole sulla espressione per porzione o unità di consumo per alcune categorie di alimenti) . • Nel caso in cui il valore energetico o la quantità di sostanze nutritive di un prodotto sia trascurabile, le informazioni relative a questi elementi possono essere sostituite da una dicitura del tipo “contiene quantità trascurabili di... e sono riportate immediatamente accanto alla dichiarazione nutrizionale (la Commissione dovrà stabilire attraverso atti di esecuzione il valore energetico e le quantità di sostanze nutritive che possono essere considerati trascurabili). • Una dicitura indicante che il contenuto di sale è dovuto esclusivamente al sodio naturalmente presente può figurare, ove opportuno, immediatamente accanto alla dichiarazione nutrizionale”. Esenzione dall’etichettatura obbligatoria • Sono esenti dagli obblighi di informazione nutrizionale i prodotti non trasformati, quelli soggetti al solo processo di maturazione, l’acqua, le acque minerali, le erbe e le spezie, il sale, gli edulcoranti artificiali, il caffè, il tè e le erbe infusionali che non contengano ingredienti diversi dagli aromi, gli aceti, gli aromi, gli additivi, i coadiuvanti di processo, gli enzimi, le gelatine, i preparati per con-fetture, i lieviti, le gomme da masticare nonché le mi-ni-confezioni (la cui superficie più ampia sia inferiore a 25cm2) e gli integratori alimentari. • Nel caso delle bevande alcooliche con contenuto alcoolico superiore a 1.2% in volume, l’etichettatura nutrizionale può essere assente o limitata al solo contenuto energetico. Visibilità e leggibilità delle informazioni nutrizionali 1. Le informazioni obbligatorie sugli alimenti sono apposte in un punto evidente in modo da essere facilmente visibili, chiaramente leggibili ed eventualmente indelebili. 2.Le indicazioni obbligatorie appaiono sull’imballaggio o sull’etichetta e sono apposte in un punto evidente, chiaramente visibili e stampate in modo da assicurare chiara leggibilità, in caratteri la cui parte mediana (altezza della x), definita nell’allegato IV, è pari o superiore a 1,2 mm. 3. Nel caso di imballaggi o contenitori la cui superficie maggiore misura meno di 80 cm 2 , l’altezza della x della dimensione dei caratteri di cui al paragrafo 2 è pari o superiore a 0,9 mm. Reg.1169/2011 : Collocazione volontaria di informazioni nutrizionali obbligatorie • Su base volontaria sarà consentito ripetere sul campo visivo principale dell’etichetta: • il valore energetico (kcal), riferito a 100g/ml ed eventualmente anche alla porzione, con o senza . • le quantità di grassi, acidi grassi saturi, zucchero e sale . • Le suddette informazioni dovranno venire riportate in modo chiaramente leggibile (con altezza mediana dei caratteri non inferiore a 1,2mm per la x minuscola) e posizionate sul campo visivo principale . Non è richiesto l’utilizzo del formato tabellare . In tali ipotesi, i valori delle sostanze nutritive (ma non il valore energetico, che deve in ogni caso venire riportato anche per 100g/ml, “e/o la percentuale delle assunzioni di riferimento” potranno venire espressi soltanto per porzione . Reference intakes o Guideline Daily Amounts (GDAs) • Viene esplicitamente ammesso l’utilizzo dei c.d. Reference Intakes (o GDA’s, Guideline Daily Amounts, (quantità giornaliere indicative), su base volontaria, per esprimere in termini percentuali il contributo di una porzione di alimento rispetto ai fabbisogni medi quotidiani. Con dovere di precisare che “i valori si riferiscono a un adulto medio (8400kJ /2000 kcal)”. A tal fine viene tra l’altro introdotto un apporto medio giornaliero raccomandato per le proteine, pari a 50 g. Reference intakes o Guideline Daily Amounts (GDAs) • La Commissione svilupperà un documento riferito all’indicazione delle GDA’s rivolte a gruppi specifici di popolazione . In attesa di tali atti, gli Stati membri potranno disporre misure per l’indicazione su base volontaria dei Reference Intakes rivolti a gruppi specifici di popolazione . Reg. 1169/2011 :altre forme di dichiarazioni nutrizionali • Viene introdotta la possibilità di indicare il valore energetico e le quantità di sostanze nutritive “mediante altre forme di espressione e/o […] usando forme o simboli grafici oltre a parole o numeri, purché siano rispettati i requisiti previsti. • A tal fine, il Reg. 1169/2011 prevede che “gli Stati membri possono raccomandare agli operatori del settore alimentare l’uso di una o più forme di espressione o presentazione supplementari della dichiarazione nutrizionale che ritengono soddisfare meglio i requisiti citati. • Reg.1924/2006: Nutrion and health claims • « NUTRITIONAL CLAIM»:any claim stating, suggesting or implying that a food may have particular beneficial nutritional properties , depending on: a) energy (caloric value) that: i) provides, ii) provides at a reduced or increased extent or iii) does not provide, and/or b) nutritional substances that: i) contains, ii) contains at a reduced or increased extent, or iii) does not contains. INDICAZIONI NUTRIZIONALI ELENCATE NELL’ALLEGATO AL REG. 1924/2006 E Reg. 116/2010 • • • • • • • • • • • • • • 1. A BASSO CONTENUTO CALORICO 2. A RIDOTTO CONTENUTO CALORICO 3. SENZA CALORIE 4. A BASSO CONTENUTO DI GRASSI 5. SENZA GRASSI 6. A BASSO CONTENUTO DI GRASSI SATURI 7. SENZA GRASSI SATURI 8. A BASSO CONTENUTO DI ZUCCHERI 9. SENZA ZUCCHERI 10. SENZA ZUCCHERI AGGIUNTI 11. A BASSO CONTENUTO DI SODIO/SALE 12. A BASSISSIMO CONTENUTO DI SODIO/SALE 13. SENZA SODIO O SENZA SALE 14. FONTE DI FIBRA INDICAZIONI NUTRIZIONALI ELENCATE NELL’ALLEGATO AL REG. 1924/2006 E Reg. 116/2010 • • • • • • • • • • • • • • 15. AD ALTO CONTENUTO DI FIBRE 16. FONTE DI PROTEINE 17. AD ALTO CONTENUTO DI PROTEINE 18. FONTE DI (NOME DELLE VITAMINA/E) E/O (NOME DEI MINERALE/I) 19. CONTIENE (NOME DELLA SOSTANZA NUTRITIVA O DI ALTRO TIPO) 20. A TASSO ACCRESCIUTO DI (NOME DELLA SOSTANZA NUTRITIVA) 21. A TASSO RIDOTTO DI (NOME DELLA SOSTANZA NUTRITIVA) 22. LEGGERO/LIGHT 23. NATURALMENTE/NATURALE 24. FONTE DI ACIDI GRASSI OMEGA-3 25. ELEVATO IN ACIDI GRASSI OMEGA-3 26. ELEVATO IN ACIDI GRASSI MONOINSATURI 27. ELEVATO IN ACIDI GRASSI POLINSATURI 28. ELEVATO IN ACIDI GRASSI INSATURI CLAIMS NUTRIZIONALI: Allegato al Regolamento 1924/2006 • A BASSO CONTENUTO CALORICO L'indicazione che un alimento è a basso contenuto calorico e ogni altra indicazione che può avere lo stesso significato per il consumatore sono consentite solo se il prodotto contiene non più di 40 kcal (170 kJ)/100 g per i solidi o più di 20 kcal (80 kJ)/100 ml per i liquidi. Per gli edulcoranti da tavola si applica il limite di 4 kcal (17kJ)/dose unitaria equivalente a un cucchiaino di zucchero. • A RIDOTTO CONTENUTO CALORICO L'indicazione che un alimento è a ridotto contenuto calorico e ogni altra indicazione che può avere lo stesso significato per il consumatore sono consentite solo se il valore energetico è ridotto di almeno il 30 %, con specificazione delle caratteristiche che provocano una riduzione nel valore energetico totale dell'alimento. • SENZA CALORIE L'indicazione che un alimento è senza calorie e ogni altra indicazione che può avere lo stesso significato per il consumatore sono consentite solo se il prodotto contiene non più di 4 kcal (17 kJ)/100 ml. Per gli edulcoranti da tavola si applica il limite di 0,4 kcal (1,7kJ)/dose unitaria equivalente a un cucchiaino di zucchero. Emendamento proposto per l’Allegato al Reg. 1924/2006 • La nuova forma di claim nutrizionale « contiene x% in meno di (energia, grassi, grassi saturi, sodio/sale e/o zuccheri» , proposta dalla Commissione Europea sulla base delle richieste delle aziende, ha incontrato l’opposizione del Parlamento europeo in data 1 febbraio 2012 ed è stata respinta. TIPOLOGIE DI INDICAZIONI SULLA SALUTE « Health claim »: any claim that states, suggests or implies a relationship between a food category, a food or one of its components and health: -Functional claims describe or refer to the : • role of a nutritional substance or of any other type of substance useful for growth, development and other functions of the body ; • or psychological and behavioural functions ; or • body weight reduction or control or reduction of sense of hunger or higher sense of satisfaction or reduction of energy derived from alimentary regimen; -Reduction of a risk of disease; or -Development and health of children. QUATTRO TIPOLOGIE DI INIDCAZIONI PER IL CALCIO • «Contains calcium» (nutritional) • «Calcium is necessary for the normal structure of the bone» (functional) • «Calcium reduces the risk of osteoporosis» (risk reduction). • «Calcium is beneficial for children growth» (children health and development) Procedure per l’approvazione di diverse tipologie di indicazioni • Nutritional claims are authorized from the European Commission by inclusion in the Annex of Reg. 1924/ 2006 , following the positive opinion of EFSA and of the Permanent Committee for the Food Chain; • The health claims are authorized from the European Commission on «a case by case basis» by adoption of an ad hoc Regulation following the positive opinion of EFSA and of the Permanent Committee for the Food Chain; • The authorized claims can be used by all Companies marketing foods and food ingredients with the requi-red properties, except those for which a 5 years data protection has been granted Gli stadi nella valutazione delle indicazioni proposte da parte del Panel NDA dell’EFSA • Characterisation of the food and its constituents; • Beneficial role for human health; • Cause-effect relationship; • Food amount needed for the indicated effect; • Representativity of available data for target population; • It is necessary to take into account the globality of available scientific data and to evaluate all available evidences Le indicazioni sulla salute di carattere funzionale generale (ex art.13(1) • About 500 claims ex art.13(1) , mainly concerning vitamins, minerals and a small number of other substances have received a positive assessment by EFSA , have been approved by the Permanent Committee for the Food Chain and are currently under scrutiny of the Parliament and Council. Claims on botanical food supplements in general have not received a positive evaluation of EFSA and have been suspended by the Commission, whereas claims on probiotics are still under consideration. Risultati ottenuti finora nel merito delle procedure diverse da quella ex art.13(1) So far have been authorized : • 1 claim ex art. 13(5) ; • 7 claims ex art.14(1)(a) concerning diseases risk reduction; • 11 claims ex art.14(1)(b) concerning children health and development - And refused: • 26 claims ex art. 13(5); • 15 claims ex art.14(1)(a); e • 36 claims ex art.14(1)(b). (http://ec.europa.eu/food/food/labellingnutrition/claims/com munity_register/index_en.htm) Linee guida prodotte dall’EFSA • General guidance for stakeholders on the evaluation of Article 13.1, 13.5 and 14 health claims (EFSA Journal 2011;9(4):2135) • Guidance on the scientific requirements for health claims related to antioxidants, oxidative damage and cardiovascular health (EFSA Journal 2011;9(12):2474) • Guidance on the scientific requirements for health claims related to gut and immune function (EFSA Journal 2011;9(4):1984). Linee guida prodotte dall’EFSA • Public consultation on a draft guidance on the scientific requirements for health claims related to bone, joints, and oral health; • Public consultation on a draft guidance on the scientific requirements for health claims related to appetite ratings, weight management, and blood glucose concentrations • Public consultation on a draft guidance on the scientific requirements for health claims related to neurological and psychological functions • Public consultation on a draft guidance on the scientific requirements for health claims related to physical performance Le difficoltà incontrate nell’attuazione del Reg. 1924/2006 • Profili nutrizionali (ancora non adottati) • Indicazioni funzionali (non ancora adottate); in ogni caso solo il 20% circa delle proposte è in via di accettazione; • Claims su prodotti botanici sospesi e complicazioni con i medicinali tradizionali di origine botanica; • Claims sui probiotici ancora sospesi; • Gran parte delle indicazioni ex art.14 è stata giudicata negativamente dall’EFSA. • Claims relativi all’infanzia ( come DHA e vista) sono entrati nel mirino del Parlamento Europeo che gradirebbe piuttosto modifiche della normativa dei prodotti dietetici. Prospettive future • Entro il 19 gennaio 2013, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione del Reg. 1924/2006, in particolare per quanto riguarda l'evoluzione del mercato negli alimenti a proposito dei quali sono fornite indicazioni nutrizionali o sulla salute, e sulla comprensione delle indicazioni da parte dei consumatori, corredata, se necessario, di una proposta di modifiche. La relazione contiene altresì una valutazione dell'impatto del Regolamento sulle scelte alimentari e del suo potenziale impatto sull'obesità e sulle malattie non trasmissibili.