L’etichettatura nutrizionale obbligatoria e
facoltativa e aggiornamenti sul Regolamento
“claims” (1924/06)
Vittorio Silano
II Università di Roma- Tor Vergata
Problemi di salute della popolazione
dell’Unione Europea
Le stime recenti sullo stato di salute relative agli Stati dell’Unione
Europea, ivi inclusa l’Italia, (www.eugloreh.eu) indicano che un totale
di 129.700 anni di vita perduti dalla popolazione europea, corretti
per la disabilità (global burden of diseases) sono dovuti per il:
•
25.3% alle malattie mentali and cerebrali:
•
17.1 % alle malattie cardio-vascolari:
•
16.7% al cancro ( specialmente del polmone):
•
8.7% agli incidenti:
•
fra il 5.9% and il 4.0% a ciascuno dei seguenti gruppi di
malattie: (i) respiratorie: (ii) digestive: (iii) muscolo-scheletriche:
(iv) infettive; e (v) nutrizionali/endocrine/metaboliche (in
particolare obesità e diabete) e del sistema urinario.
Problemi di salute della popolazione
dell’Unione Europea
• Le indagini di consumo ed epidemiologiche sul
sovrappeso e l’obesità indicano una situazione
molto preoccupante nell’Unione Europea. Nel 1999
nell’Europa a 25 Stati l’ingestione media di alimenti
risultò nella media di 300 kcalorie per persona e per
giorno maggiore rispetto al 1970, mentre la
prevalenza di sovrappeso ed obesità sono allarmanti
specialmente fra bambini e adolescenti. Le condizioni causate dallo squilibrio dietetico osservato
nell’U.E. sono aggravate dall’ inattività fisica. Nell’U.E.
un cittadino su tre non svolge alcuna attività fisica nel
tempo libero e due su tre non raggiungono i livelli
raccomandati di attività fisica.
Problemi di salute della popolazione
dell’Unione Europea
Ipertensione arteriosa
Insufficiente consumo di
frutta e verdure.
Eccessivo consumo di alcol.
Eccessivo consumo di sale.
Problemi di salute della popolazione
dell’Unione Europea
Cancro (soprattutto colon,
seno, prostata e stomaco)
Consumo insufficiente di
frutta e verdura.
Eccessivo consumo di
alcool.
Eccessivo consumo di sale.
Consumo insufficiente di
alimenti ricchi di fibre.
Scarsa attività fisica,
sovrappeso.
Problemi di salute della popolazione
dell’Unione Europea
Osteoporosi
Insufficiente consumo di
calcio.
Insufficiente consumo di
vitamina D.
Scarsa attività fisica.
Problemi di salute della popolazione
dell’Unione Europea
Insufficiente consumo di
Ipertensione
Malattie
cerebroarteriosa
e cardio-vascolari
Insufficiente
fruttaconsumo
e verdura.
di
frutta e Eccessivo
verdure. consumo di acidi
Eccessivo
grassi
consumo
saturi.di alcol.
Eccessivo
Consumo
consumoinsufficiente
di sale.
di
alimenti ricchi di fibre.
Problemi di salute della popolazione
dell’Unione Europea
Sono, inoltre, ben noti gruppi vulnerabili della popolazione relativamente all’alimentazione, quali :
- il 3-4% della popolazione adulta ed il 7-8%
dei bambini che soffre di allergie nell’UE;
- le persone che soffrono di particolari
enzimopenie;
- i bambini e le donne in attesa che hanno
la necessità di soddisfare particolari necessità alimentari.
IMPORTANZA DELL’ETICHETTATURA
NUTRIZIONALE
• L’etichettatura nutrizionale, quindi, oltre ad essere un
formidabile strumento di competizione, esprime anche l’
impegno delle aziende del settore alimentare a tutela della
salute dei consumatori.
• E’, quindi, fondamentale che l’etichettatura nutrizionale sia
veritiera e scientificamente corretta.
• Per cogliere i benefici dell’etichettatura nutrizionale si
richiede, inoltre, l’impegno degli operatori del settore
alimentare e un adeguato livello di educazione alla salute da
parte dei consumatori (che rappresenta il vero punto debole
di questo binomio).
Reg. CE 1169/2011 e l’etichettatura
nutrizionale obbligatoria
• Finalmente l’etichettatura nutrizionale diventa
obbligatoria tutti gli alimenti pre-imballati, ma
solamente a partire dal 13 dicembre 2016.
• Resta agli Stati membri dell’UE la potestà di decidere quali informazioni debbano accompagnare la
vendita di alimenti sfusi o di alimenti c.d. pre-incartati che la grande distribuzione porziona, avvolge
nel cellophane e colloca sui banchi di vendita .
Reg. CE 1169/2011 e l’etichettatura
nutrizionale obbligatoria
• A partire dalla fine del 2016, gli operatori del
settore alimentare con il cui nome o con la cui
ragione sociale è commercializzato il prodotto o
l’importatore nel caso in cui tale operatore non è
stabilito nell’UE sono tenuti ad inserire una
«dichiarazione nutrizionale» (sulla confezione, o in
etichetta) ed a fornire diverse altre informazioni che
hanno valore nutrizionale quali allergeni ed
indicazioni complementari.
• Essi non forniscono alimenti dei quali conoscono o
presumono la non conformità alla normativa in
materia di etichettatura recata dal Reg. CE
1169/2011.
ETICHETTATURA OBBLIGATORIA DEGLI
ALLERGENI
• La presenza in un alimento pre-imballato di sostanze o prodotti che provocano allergie o intolleranze
deve sempre venire segnalata, anche quando essa
sia solo residuale o in tracce o in forma trasformata.
L’ elenco delle sostanze allergeniche è quello
dell’Allegato II.
• Anche per gli alimenti sfusi o preincartati, è fatto
salvo l’inderogabile obbligo di indicare la presenza
di ingredienti e/o coadiuvanti tecnologici elencato
nell’Allegato II o derivato da una sostanza o prodotto elencato in detto allegato.
ALLEGATO II
SOSTANZE O PRODOTTI CHE PROVOCANO ALLERGIE O
INTOLLERANZE
1. Cereali contenenti glutine, cioè: grano, segale, orzo, avena,
farro, kamut o i loro ceppi ibridati e prodotti derivati.
2. Crostacei e prodotti a base di crostacei.
3. Uova e prodotti a base di uova.
4.
5.
6.
7.
8.
Pesce e prodotti a base di pesce.
Arachidi e prodotti a base di arachidi.
Soia e prodotti a base di soia.
Latte e prodotti a base di latte (incluso lattosio).
Frutta a guscio, vale a dire: mandorle (Amygdalus
communis L.), nocciole (Cory-lus avellana), noci (Juglans
regia), noci di acagiù (Anacardium occidentale) et al.
ALLEGATO II
SOSTANZE O PRODOTTI CHE PROVOCANO ALLERGIE O
INTOLLERANZE
9. Sedano e prodotti a base di sedano.
10. Senape e prodotti a base di senape.
11. Semi di sesamo e prodotti a base di semi
di sesamo.
12. Anidride solforosa e solfiti in concentrazioni superiori a 10 mg/kg o 10 mg/litro.
13. Lupini e prodotti a base di lupini.
14. Molluschi e prodotti a base di molluschi.
ETICHETTATURA OBBLIGATORIA DEGLI
ALLERGENI
• Le sostanze e prodotti che provocano allergie o
intolleranze devono figurare nell’elenco degli
ingredienti, “con un riferimento chiaro alla
denominazione della sostanza o del prodotto
figurante nell’elenco dell’allegato II”.
• Il nuovo regolamento introduce un requisito
ulteriore: la denominazione della sostanza o del
prodotto in questione deve venire “evidenziata
attraverso un tipo di carattere chiaramente distinto
dagli altri ingredienti elencati, per esempio per
dimensioni, stile o colore di sfondo” .
Etichettatura complementare
obbligatoria:Alimenti contenenti edulcoranti
1. Alimenti contenenti sia uno o più zuccheri aggiunti,
• indicazione «con zucchero/i ed edulcorante/i».
2. Alimenti contenenti aspartame/sale di aspartameacesulfame
• indicazione «contiene aspartame (una fonte di fenilalanina)» se l’aspartame è indicato solo con il
numero E oppure «contiene una fonte di fenilalanina» quando l’aspartame figura con il sua nome. .
3. Alimenti contenenti più del 10 % di polioli aggiunti
• «un consumo eccessivo può avere effetti lassativi».
Etichettatura complementare obbligatoria:Alimenti
contenenti acido glicirrizico o il suo sale di ammonio
3.1. Dolciumi o bevande con una concentrazione pari
o superiore a 100 mg/kg o 10 mg/litro.............
«contiene liquirizia».
3.2. Dolciumi con una concentrazione pari o superiore
a 4 g/kg. e bevande contenenti più di 1,2 % per volume di alcool con una concentrazione pari o superiore
a 50 mg/l o 300 mg/l……………… «contiene liquirizia —
evitare il consumo eccessivo in caso di ipertensione».
ETICHETTATURA COMPLEMENTARE
OBBLIGATORIA:Bevande con elevato tenore di
caffeina o alimenti con caffeina aggiunta
1. Bevande, ad eccezione di quelle a base di caffè, di tè o di
estratto di caffè o di tè la cui denominazione comprende il
termine «caffè» o «tè»: — destinate a essere consumate senza
modifiche e contenenti caffeina, quale che sia la fonte, in una
proporzione superiore a 150 mg/l, o — che si presentano sotto
forma concentrata o essiccata e, dopo la ricostituzione,
contengono caffeina, quale che sia la fonte, in una proporzione
superiore a 150 mg/l nonché alimenti diversi dalle bevande ai
quali la caffeina è aggiunta a fini fisiologici.
• La dicitura «elevato tenore di caffeina. Non raccomandato
per i bambini e durante la gravidanza e l’allattamento» nello
stesso campo visivo della denominazione della bevanda/
alimento seguita, tra parentesi dal tenore di caffeina.
Alimenti con aggiunta di fitosteroli, esteri di
fitosterolo, fitostanoli o esteri di ”.
1) La dicitura «addizionato di steroli vegetali» o «addizionato
di stanoli vegetali» deve figurare nello stesso campo visivo
della denominazione dell’alimento;
2) il tenore di fitosteroli, esteri di fitosterolo, fitostanoli o esteri fitostanolo aggiunti (espressi in percentuale o in grammi di steroli vegetali/stanoli vegetali liberi in 100 g o 100 ml
di alimento) va dichiarato nell’elenco degli ingredienti;
3) viene segnalato che l’alimento è destinato esclusivamente
alle persone che intendono ridurre i livello di colesterolo nel
sangue.
4) i pazienti che seguono un trattamento ipocolesterolemizzante devono consumare il prodotto solo sotto controllo
medico;
Alimenti con aggiunta di fitosteroli, esteri di
fitosterolo, fitostanoli o esteri di ”.
5) viene segnalato, in modo visibile, che il prodotto potrebbe risultare
inadeguato dal punto di vista nutrizionale per le donne in gravidanza, le
donne che allattano e i bambini di età inferiore a cinque anni;
6) il prodotto deve recare l’indicazione che la sua assunzione va prevista nel
quadro di una dieta varia e bilanciata, che comporti il consumo regolare di
frutta e verdura così da contribuire a mantenere i livelli di carotenoidi;
7) nello stesso campo visivo recante la dicitura di cui al punto 3, occorre
indicare che va evitato il consumo di oltre 3 g/giorno di steroli vegetali
/stanoli vegetali aggiunti;
8) la porzione dell’alimento o dell’ingrediente alimentare interessato va
definita (di preferenza in g o ml), con un’indicazione del tenore di
steroli/stanoli vegetali di ogni porzione.
Regolamento 1169/2011 : Dichiarazione
nutrizionale obbligatoria e volontaria
• Tutti i prodotti alimentari preconfezionati devono riportare
in un unico campo visivo sul retro dell’etichetta una tabella
nutrizionale con i valori di energia (kcal/kj), grassi, acidi
grassi saturi, carboidrati, zuccheri, proteine e sale in una o
più lingue.
• Il contenuto della dichiarazione nutrizionale obbligatoria
summenzionata può essere integrato con l’indicazione delle
quantità di uno o più dei seguenti elementi: a) acidi grassi
monoinsaturi; b) acidi grassi polinsaturi; c) polioli; d) amido;
e) fibre; f) i sali minerali o le vitamine elencati all’allegato XIII
e presenti in quantità significativa, cioè pari ad almeno il 15
% dei valori nutritivi di riferimento indicati nell’Allegato XIII
nel caso di prodotti diversi dalle bevande ed al 7,5 % dei
valori nutritivi di riferimento nel caso delle bevande.
Reg.1169/2911 : Calcolo dei valori
nutrizionali e relative tolleranze
• Il valore energetico è calcolato mediante i coefficienti di conversione elencati nell’allegato XIV.
• Il valore energetico e le quantità delle sostanze
nutritive citate, si riferiscono all’alimento così
com’è venduto oppure pronto per il consumo.
• 4. I valori dichiarati sono valori medi stabiliti, a seconda dei casi, sulla base: a) dell’analisi dell’alimento effettuata dal fabbricante; b) del calcolo effettuato a partire dai valori medi noti o effettivi relativi agli ingredienti utilizzati; oppure c) del calcolo
effettuato a partire da dati generalmente accettati.
Regolamento 1169/2011 :
Dichiarazione nutrizionale obbligatoria
• I valori dovranno essere riferiti a 100g o 100 ml di alimento
ed, eventualmente, su base volontaria, alla porzione (la
Commissione adotterà, mediante atti delegati, regole sulla
espressione per porzione o unità di consumo per alcune
categorie di alimenti) .
• Nel caso in cui il valore energetico o la quantità di sostanze
nutritive di un prodotto sia trascurabile, le informazioni
relative a questi elementi possono essere sostituite da una
dicitura del tipo “contiene quantità trascurabili di... e sono
riportate immediatamente accanto alla dichiarazione
nutrizionale (la Commissione dovrà stabilire attraverso atti
di esecuzione il valore energetico e le quantità di sostanze
nutritive che possono essere considerati trascurabili).
• Una dicitura indicante che il contenuto di sale è dovuto
esclusivamente al sodio naturalmente presente può figurare,
ove opportuno, immediatamente accanto alla dichiarazione
nutrizionale”.
Esenzione dall’etichettatura
obbligatoria
• Sono esenti dagli obblighi di informazione nutrizionale i
prodotti non trasformati, quelli soggetti al solo processo di
maturazione, l’acqua, le acque minerali, le erbe e le spezie, il
sale, gli edulcoranti artificiali, il caffè, il tè e le erbe
infusionali che non contengano ingredienti diversi dagli
aromi, gli aceti, gli aromi, gli additivi, i coadiuvanti di
processo, gli enzimi, le gelatine, i preparati per con-fetture, i
lieviti, le gomme da masticare nonché le mi-ni-confezioni (la
cui superficie più ampia sia inferiore a 25cm2) e gli
integratori alimentari.
• Nel caso delle bevande alcooliche con contenuto alcoolico
superiore a 1.2% in volume, l’etichettatura nutrizionale può
essere assente o limitata al solo contenuto energetico.
Visibilità e leggibilità delle
informazioni nutrizionali
1. Le informazioni obbligatorie sugli alimenti sono apposte in
un punto evidente in modo da essere facilmente visibili,
chiaramente leggibili ed eventualmente indelebili.
2.Le indicazioni obbligatorie
appaiono sull’imballaggio o
sull’etichetta e sono apposte in un punto evidente,
chiaramente visibili e stampate in modo da assicurare chiara
leggibilità, in caratteri la cui parte mediana (altezza della x),
definita nell’allegato IV, è pari o superiore a 1,2 mm.
3. Nel caso di imballaggi o contenitori la cui superficie maggiore
misura meno di 80 cm 2 , l’altezza della x della dimensione dei
caratteri di cui al paragrafo 2 è pari o superiore a 0,9 mm.
Reg.1169/2011 : Collocazione volontaria
di informazioni nutrizionali obbligatorie
• Su base volontaria sarà consentito ripetere sul campo visivo
principale dell’etichetta:
• il valore energetico (kcal), riferito a 100g/ml ed
eventualmente anche alla porzione, con o senza .
• le quantità di grassi, acidi grassi saturi, zucchero e sale .
• Le suddette informazioni dovranno venire riportate in modo
chiaramente leggibile (con altezza mediana dei caratteri non
inferiore a 1,2mm per la x minuscola) e posizionate sul
campo visivo principale . Non è richiesto l’utilizzo del
formato tabellare . In tali ipotesi, i valori delle sostanze
nutritive (ma non il valore energetico, che deve in ogni caso
venire riportato anche per 100g/ml, “e/o la percentuale
delle assunzioni di riferimento” potranno venire espressi
soltanto per porzione .
Reference intakes o Guideline Daily
Amounts (GDAs)
• Viene esplicitamente ammesso l’utilizzo dei c.d.
Reference Intakes (o GDA’s, Guideline Daily
Amounts, (quantità giornaliere indicative), su base
volontaria, per esprimere in termini percentuali il
contributo di una porzione di alimento rispetto ai
fabbisogni medi quotidiani. Con dovere di precisare
che “i valori si riferiscono a un adulto medio (8400kJ
/2000 kcal)”. A tal fine viene tra l’altro introdotto un
apporto medio giornaliero raccomandato per le
proteine, pari a 50 g.
Reference intakes o Guideline Daily
Amounts (GDAs)
• La Commissione svilupperà un documento riferito all’indicazione delle
GDA’s rivolte a gruppi specifici di popolazione . In attesa di tali atti, gli Stati
membri potranno disporre misure per
l’indicazione su base volontaria dei
Reference Intakes rivolti a gruppi specifici di popolazione .
Reg. 1169/2011 :altre forme di
dichiarazioni nutrizionali
• Viene introdotta la possibilità di indicare il valore
energetico e le quantità di sostanze nutritive
“mediante altre forme di espressione e/o […]
usando forme o simboli grafici oltre a parole o
numeri, purché siano rispettati i requisiti previsti.
• A tal fine, il Reg. 1169/2011 prevede che “gli Stati
membri possono raccomandare agli operatori del
settore alimentare l’uso di una o più forme di
espressione o presentazione supplementari della
dichiarazione nutrizionale che ritengono soddisfare
meglio i requisiti citati.
•
Reg.1924/2006: Nutrion and health
claims
• « NUTRITIONAL CLAIM»:any claim stating, suggesting
or implying that a food may have particular beneficial
nutritional properties , depending on:
a) energy (caloric value) that:
i) provides,
ii) provides at a reduced or increased extent or
iii) does not provide, and/or
b) nutritional substances that:
i) contains,
ii) contains at a reduced or increased extent, or
iii) does not contains.
INDICAZIONI NUTRIZIONALI ELENCATE NELL’ALLEGATO AL
REG. 1924/2006 E Reg. 116/2010
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1. A BASSO CONTENUTO CALORICO
2. A RIDOTTO CONTENUTO CALORICO
3. SENZA CALORIE
4. A BASSO CONTENUTO DI GRASSI
5. SENZA GRASSI
6. A BASSO CONTENUTO DI GRASSI SATURI
7. SENZA GRASSI SATURI
8. A BASSO CONTENUTO DI ZUCCHERI
9. SENZA ZUCCHERI
10. SENZA ZUCCHERI AGGIUNTI
11. A BASSO CONTENUTO DI SODIO/SALE
12. A BASSISSIMO CONTENUTO DI SODIO/SALE
13. SENZA SODIO O SENZA SALE
14. FONTE DI FIBRA
INDICAZIONI NUTRIZIONALI ELENCATE NELL’ALLEGATO AL
REG. 1924/2006 E Reg. 116/2010
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15. AD ALTO CONTENUTO DI FIBRE
16. FONTE DI PROTEINE
17. AD ALTO CONTENUTO DI PROTEINE
18. FONTE DI (NOME DELLE VITAMINA/E) E/O (NOME DEI MINERALE/I)
19. CONTIENE (NOME DELLA SOSTANZA NUTRITIVA O DI ALTRO TIPO)
20. A TASSO ACCRESCIUTO DI (NOME DELLA SOSTANZA NUTRITIVA)
21. A TASSO RIDOTTO DI (NOME DELLA SOSTANZA NUTRITIVA)
22. LEGGERO/LIGHT
23. NATURALMENTE/NATURALE
24. FONTE DI ACIDI GRASSI OMEGA-3
25. ELEVATO IN ACIDI GRASSI OMEGA-3
26. ELEVATO IN ACIDI GRASSI MONOINSATURI
27. ELEVATO IN ACIDI GRASSI POLINSATURI
28. ELEVATO IN ACIDI GRASSI INSATURI
CLAIMS NUTRIZIONALI: Allegato al
Regolamento 1924/2006
• A BASSO CONTENUTO CALORICO
L'indicazione che un alimento è a basso contenuto calorico e ogni altra indicazione
che può avere lo stesso significato per il consumatore sono consentite solo se il
prodotto contiene non più di 40 kcal (170 kJ)/100 g per i solidi o più di 20 kcal (80
kJ)/100 ml per i liquidi. Per gli edulcoranti da tavola si applica il limite di 4 kcal
(17kJ)/dose unitaria equivalente a un cucchiaino di zucchero.
• A RIDOTTO CONTENUTO CALORICO
L'indicazione che un alimento è a ridotto contenuto calorico e ogni altra indicazione
che può avere lo stesso significato per il consumatore sono consentite solo se il
valore energetico è ridotto di almeno il 30 %, con specificazione delle caratteristiche
che provocano una riduzione nel valore energetico totale dell'alimento.
• SENZA CALORIE
L'indicazione che un alimento è senza calorie e ogni altra indicazione che può avere
lo stesso significato per il consumatore sono consentite solo se il prodotto contiene
non più di 4 kcal (17 kJ)/100 ml. Per gli edulcoranti da tavola si applica il limite di 0,4
kcal (1,7kJ)/dose unitaria equivalente a un cucchiaino di zucchero.
Emendamento proposto per
l’Allegato al Reg. 1924/2006
• La nuova forma di claim nutrizionale «
contiene x% in meno di (energia, grassi, grassi
saturi, sodio/sale e/o zuccheri» , proposta
dalla Commissione Europea sulla base delle
richieste delle aziende, ha incontrato l’opposizione del Parlamento europeo in data 1
febbraio 2012 ed è stata respinta.
TIPOLOGIE DI INDICAZIONI SULLA
SALUTE
« Health claim »: any claim that states, suggests or
implies a relationship between a food category, a
food or one of its components and health:
-Functional claims describe or refer to the :
• role of a nutritional substance or of any other type of
substance useful for growth, development and other
functions of the body ;
• or psychological and behavioural functions ; or
• body weight reduction or control or reduction of
sense of hunger or higher sense of satisfaction or
reduction of energy derived from alimentary regimen;
-Reduction of a risk of disease;
or
-Development and health of children.
QUATTRO TIPOLOGIE DI
INIDCAZIONI PER IL CALCIO
• «Contains calcium» (nutritional)
• «Calcium is necessary for the normal
structure of the bone» (functional)
• «Calcium reduces the risk of osteoporosis»
(risk reduction).
• «Calcium is beneficial for children growth»
(children health and development)
Procedure per l’approvazione di
diverse tipologie di indicazioni
• Nutritional claims are authorized from the European
Commission by inclusion in the Annex of Reg. 1924/ 2006
, following the positive opinion of EFSA and of the
Permanent Committee for the Food Chain;
• The health claims are authorized from the European
Commission on «a case by case basis» by adoption of an
ad hoc Regulation following the positive opinion of EFSA
and of the Permanent Committee for the Food Chain;
• The authorized claims can be used by all Companies
marketing foods and food ingredients with the requi-red
properties, except those for which a 5 years data
protection has been granted
Gli stadi nella valutazione delle indicazioni
proposte da parte del Panel NDA dell’EFSA
• Characterisation of the food and its
constituents;
• Beneficial role for human health;
• Cause-effect relationship;
• Food amount needed for the indicated effect;
• Representativity of available data for target
population;
• It is necessary to take into account the globality
of available scientific data and to evaluate all
available evidences
Le indicazioni sulla salute di carattere
funzionale generale (ex art.13(1)
• About 500 claims ex art.13(1) , mainly
concerning vitamins, minerals and a small
number of other substances have received a
positive assessment by EFSA , have been
approved by the Permanent Committee for the
Food Chain and are currently under scrutiny of
the Parliament and Council. Claims on botanical
food supplements in general have not received a
positive evaluation of EFSA and have been
suspended by the Commission, whereas claims
on probiotics are still under consideration.
Risultati ottenuti finora nel merito delle
procedure diverse da quella ex art.13(1)
So far have been authorized :
• 1 claim ex art. 13(5) ;
• 7 claims ex art.14(1)(a) concerning diseases risk reduction;
• 11 claims ex art.14(1)(b) concerning children health and
development
- And refused:
• 26 claims ex art. 13(5);
• 15 claims ex art.14(1)(a); e
• 36 claims ex art.14(1)(b).
(http://ec.europa.eu/food/food/labellingnutrition/claims/com
munity_register/index_en.htm)
Linee guida prodotte dall’EFSA
• General guidance for stakeholders on the evaluation of Article 13.1, 13.5 and 14 health claims (EFSA
Journal 2011;9(4):2135)
• Guidance on the scientific requirements for health
claims related to antioxidants, oxidative damage
and cardiovascular health (EFSA Journal
2011;9(12):2474)
• Guidance on the scientific requirements for health
claims related to gut and immune function (EFSA
Journal 2011;9(4):1984).
Linee guida prodotte dall’EFSA
• Public consultation on a draft guidance on the scientific
requirements for health claims related to bone, joints, and
oral health;
• Public consultation on a draft guidance on the scientific
requirements for health claims related to appetite ratings,
weight management, and blood glucose concentrations
•
Public consultation on a draft guidance on the scientific
requirements for health claims related to neurological and
psychological functions
• Public consultation on a draft guidance on the scientific
requirements for health claims related to physical
performance
Le difficoltà incontrate
nell’attuazione del Reg. 1924/2006
• Profili nutrizionali (ancora non adottati)
• Indicazioni funzionali (non ancora adottate); in ogni caso
solo il 20% circa delle proposte è in via di accettazione;
• Claims su prodotti botanici sospesi e complicazioni con i
medicinali tradizionali di origine botanica;
• Claims sui probiotici ancora sospesi;
• Gran parte delle indicazioni ex art.14 è stata giudicata
negativamente dall’EFSA.
• Claims relativi all’infanzia ( come DHA e vista) sono entrati
nel mirino del Parlamento Europeo che gradirebbe piuttosto
modifiche della normativa dei prodotti dietetici.
Prospettive future
• Entro il 19 gennaio 2013, la Commissione presenta al
Parlamento europeo e al Consiglio una relazione
sull'applicazione del Reg. 1924/2006, in particolare per
quanto riguarda l'evoluzione del mercato negli alimenti a
proposito dei quali sono fornite indicazioni nutrizionali o
sulla salute, e sulla comprensione delle indicazioni da parte
dei consumatori, corredata, se necessario, di una proposta di
modifiche. La relazione contiene altresì una valutazione
dell'impatto del Regolamento sulle scelte alimentari e del
suo potenziale impatto sull'obesità e sulle malattie non
trasmissibili.
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Etichettatura complementare obbligatoria