PED (pressure equipment device)
apparecchi a pressione – Legislazione
R.D. 824/27 e D.M. 21/05/74
Si applica a Impianti a pressione
se capacità > 24 litri
(Es. autoclavi per acqua e recipienti per aria compressa)
DM 329/04, in vigore dal 12/02/2005,
Si applica a recipienti, generatori di vapore,
accessori di sicurezza e accessori a
pressione, ecc.
Solo se la pressione di lavoro
Ps>0,5 bar rispetto Patmosferica
DM 329/04 - le più frequenti ESCLUSIONI
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Macchine per caffè
Estintori antincendio fissi Pmax<10bar
Estintori portatili
Bombole portatili per apparecchi respiratori;
Apparecchi con Pa<=12 bar e Vol<=50 litri;
Apparecchi con Vol<= 25 litri
Recipienti semplici con Pa<=12 bar e P . V<=8000 (bar.l)
PED - Legislazione
In base a quanto prevede l’art. 15 punto 2 del D.M. 329/04, le attrezzature a
pressione già sottoposte alle verifiche di esercizio, di cui alla normativa
precedente, dovranno essere verificate con le scadenze e le tipologie di
verifica previste dall’ultimo verbale di verifica.
L’utilizzatore deve provvedere alla classificazione dell’apparecchio
specificando il gruppo del fluido contenuto e la categoria d’appartenenza
(come da D.Lgs. 93/2000 PED)
Sulla base della classificazione si individuerà la periodicità e la tipologia dei
controlli come da Tabelle di cui agli Allegati A e B del D.M. 329/04.
In base a quanto previsto dall’art. 10 del D.M. 329/04 è possibile, come già
previsto dalle precedenti normative, la riduzione discrezionale dell’intervallo
di tempo fra la verifica di riqualificazione periodica e la verifica di integrità,
sulla base degli esiti dell’ultima verifica effettuata.
In assenza di classificazione si conviene di continuare ad effettuare le
verifiche degli apparecchi in scadenza con la periodicità dettata dal
D.M. 21/05/74 al fine di garantire la continuità dell’attività prevenzionistica
svolta in questi anni dai Servizi Impiantistici delle ASL.
PED - RESPONSABILITA’
Per l'allestimento e l'impianto di materiale didattico e scientifico che implichi il rispetto
delle norme sulla sicurezza e sull'adeguamento degli impianti, l'ente locale
competente è tenuto a dare alle scuole parere obbligatorio preventivo sull'adeguatezza
dei locali ovvero ad assumere formale impegno ad adeguare tali locali contestualmente
all'impianto delle attrezzature. (ART. 3 comma 3 Legge 11 gennaio 1996, n. 23)
OVVERO
ENTE PROPRIETARIO (comune, provincia): adegua e ha responsabilità di
manutenzione sui locali che sono destinati ad alloggiare gli impianti e sugli impianti
destinati ad usi comuni (es. serbatoio in pressione di acqua)
ENTE GESTORE (scuola): adegua e ha responsabilità di manutenzione sugli impianti
realizzati ai soli fini dell’attività didattica.
L’installazione di tali impianti è subordinata al parere e all’adeguamento dei locali da
parte dell’ente proprietario
PED - DOCUMENTI NECESSARI
• Se impianti o apparecchi costruiti prima del 29/05/2002:
• Avere il Libretto matricolare ISPESL o ANCC
inoltre, se P . V > 8000 (bar.l) o P bollo > 12 (bar)
• Richiesta omologazione a ISPESL e verbale di omologazione ISPESL
• Verbale verifica periodica ASL (o ARPA)
• Se impianti o apparecchi costruiti dopo il 29/05/2002:
• Certificato CE di conformità (con evidenziato rispondenza a direttiva
97/23/CE oppure a 87/404/CE)
• Comunicazione di messa in servizio a ISPESL e ASL (o ARPA) (art. 19
DLgs 93/2000)
• Verbale installazione primo impianto ISPESL
• Verbale di riqualifica periodica rilasciato da ASL (o ARPA)
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