Allegato N.1 PARTE I IL SISTEMA DELLE RELAZIONI SINDACALI Art.1 – Finalità Le relazioni sindacali sono improntate al preciso rispetto dei diversi ruoli e responsabilità del Dirigente Scolastico e delle RSU e perseguono l’obiettivo di contemperare l’interesse dei dipendenti al miglioramento delle condizioni di lavoro e alla crescita professionale con l’esigenza di incrementare l’efficacia e l’efficienza dei servizi prestati alla collettività. La correttezza e la trasparenza dei comportamenti sono condizioni essenziali per il buon esito delle relazioni sindacali: ciò costituisce pertanto impegno reciproco delle parti che sottoscrivono l’intesa. Art.2 – Istituti del sistema delle relazioni sindacali Sono istituti di relazioni sindacali: 1. l’informazione 2. l’esame 3. la contrattazione collettiva decentrata integrativa. Art. 3 - Campo applicazione, decorrenza e durata contratto d’istituto 1. Il presente contratto integrativo d’Istituto è sottoscritto tra l’Istituto Comprensivo di Casteggio e la RSU d’Istituto e si applica a tutto il personale docente e Ata della scuola con contratto di lavoro a TD e TI . 3. Il presente contratto ha validità annuale, fatta salva la possibilità di modifiche e/o integrazioni a seguito di innovazioni legislative e/o contrattuali e di sopraggiunte esigenze correlate al POF. 3. Quanto stabilito nel presente contratto s’intenderà tacitamente abrogato da eventuali successivi atti normativi e/o contrattuali nazionali o regionali gerarchicamente superiori, qualora incompatibili. 4. Rispetto a quanto non espressamente indicato nel presente contratto, la normativa di riferimento primaria in materia è costituita dalle norme legislative e contrattuali vigenti. 5. Entro 5 giorni dalla sottoscrizione, il Dirigente scolastico provvede all’affissione di copia integrale del presente contratto nelle bacheche sindacali delle scuole e all’invio in modalità telematica del contratto stesso all’ARAN e al CNEL ai sensi dell’art.40 c.5 del Dlgs 165/016. La presente contrattazione verrà inviata ai revisori dei conti dal DS per il controllo sulla compatibilità dei costi con i vincoli di bilancio, corredata dall’apposita relazione tecnico-finanziaria del DSGA e dall’apposita relazione illustrativa del DS. Art. 4 -Procedure di raffreddamento, conciliazione ed interpretazione autentica 1. In caso di controversia sull’interpretazione e/o sull’applicazione del presente contratto, le parti di cui al precedente art.1 comma 1 s’incontrano entro dieci giorni dalla richiesta di cui al successivo comma 2 presso la sede della scuola. 2. Allo scopo di cui al precedente comma 1, la richiesta deve essere formulata in forma scritta e deve contenere una sintetica descrizione dei fatti. 3. La procedura si deve concludere entri i tempi necessari all’applicazione del dispositivo e comunque entro il limite massimo di trenta giorni. (Accordo-verbale n.2 del 4/12/2012) PARTE II RELAZIONI SINDACALI A LIVELLO DI ISTITUTO Art. 5 -Contrattazione integrativa a livello di scuola La contrattazione integrativa a livello di istituzione scolastica è finalizzata ad incrementare la qualità del servizio scolastico, mediante la valorizzazione delle professionalità coinvolte, garantendo l’informazione più ampia ed il rispetto dei diritti di tutti i dipendenti. Art. 6 - Procedure delle relazioni sindacali 1. Il Dirigente Scolastico concorda con la RSU le modalità ed il calendario per lo svolgimento degli incontri inerenti le relazioni sindacali. La convocazione della RSU e delle OO.SS. territoriali viene effettuata con comunicazione formale del Dirigente Scolastico con almeno 5 giorni di anticipo. La suddetta comunicazione deve indicare le tematiche da trattare e l’eventuale presenza del DSGA. In allegato alla convocazione sarà trasmesso il materiale d’informazione preliminare alla contrattazione o verranno specificate le modalità di acquisizione. 2. La richiesta di avvio della contrattazione può essere presentata dal Dirigente o da almeno un soggetto avente titolo a partecipare al tavolo negoziale, che si apre entro 10 giorni dalla richiesta formale. 3. Il Dirigente Scolastico formalizza la propria proposta contrattuale in tempi congrui con l’inizio dell’anno scolastico e comunque entro 10 giorni lavorativi dall’inizio della trattativa. 4. Al termine degli incontri viene redatto un verbale che rimane agli atti dell’istituto. Copia dei verbali sottoscritti sarà affissa all’albo della RSU della sede e all’albo d’istituto dei plessi. Art. 7 - Albo sindacale 1. La RSU e le OO.SS. rappresentative hanno diritto ad utilizzare un apposito albo in ogni sede dell’istituzione scolastica per affiggere comunicati di interesse sindacale e del lavoro, materiale inerente l’attività svolta, pubblicazioni e testi. 2. La bacheca è allestita in luogo accessibile e visibile nella sede centrale dell’Istituto e nei vari plessi. 3. La RSU e i rappresentanti sindacali formalmente accreditati dalle rispettive OO.SS. esercitano il diritto di affissione, assumendosi la responsabilità su quanto affisso. 4. Sarà cura dell’amministrazione affiggere all’albo il materiale inviato dalle OO.SS. e trasmettere tempestivamente alla RSU il materiale sindacale indirizzato alla stessa. Art.8 - Attività sindacale 1. Alla RSU spettano i permessi retribuiti per un monte ore annuale, per anno scolastico, pari a 30 minuti per dipendente a servizio a tempo indeterminato, compreso il personale utilizzato e in assegnazione provvisoria con esclusione dei supplenti annuali. Il Dirigente Scolastico comunica alla RSU il monte ore spettante. La RSU decide come utilizzare i permessi per le attività che intende svolgere durante l’anno. 2. Il Lavoratore comunica per iscritto al Dirigente Scolastico la volontà di fruire del permesso sindacale almeno 24 ore prima e non è tenuto a presentare alcuna certificazione. 3. L’utilizzazione dei permessi, costituendo esercizio di un diritto, prescinde dalla compatibilità con le esigenze di servizio. 4. Per l’esercizio delle prerogative sindacali è consentito ai componenti della RSU: - comunicare con il personale della scuola - l’uso gratuito del telefono, del fax e della fotocopiatrice - l’uso del computer, l’utilizzo della posta elettronica e delle reti telematiche - l’utilizzo di un apposito locale per le riunioni. 5. Sarà cura dei componenti della RSU non arrecare disagi alla normale attività scolastica. Art. 9 - Accesso ai luoghi di lavoro e agli atti da parte delle OO.SS 1. Per motivi di carattere sindacale, ai rappresentanti delle OO.SS., è consentito comunicare con il personale durante l’orario di servizio; sarà cura dei componenti non arrecare disagi alla normale attività scolastica. 2. Le OO.SS. hanno diritto di acquisire, all’interno della scuola, gli atti e gli elementi di conoscenza per la loro attività, anche in relazione alla tutela dell’igiene, della sicurezza e alla medicina preventiva. Art. 10 – Trasparenza Il Dirigente Scolastico e le RSU concordano le modalità di applicazione del CCNL in materia di trasparenza e semplificazione. L’affissione all’albo dei prospetti analitici relativi all’utilizzo del Fondo d’Istituto e indicanti i nominativi, le attività, gli impegni orari e i relativi compensi, in quanto prevista da precise norme contrattuali in materia di rapporto di lavoro, non costituisce violazione della privacy. Art. 11 – Assemblee in orario di lavoro 1. Secondo quanto previsto dall’art.8 comma 6 del CCNL vigente, nel caso di assemblee in orario di servizio che coinvolgono i dipendenti di un’unica istituzione scolastica, la durata massima è fissata in due ore. 2. Fermo restando il contenuto dell’art.13 comma 12 del CCNL scuola del 4/8/95, le assemblee di scuola, sia in orario di servizio sia fuori orario di servizio, possono essere indette dalla RSU della scuola e dalle Segreteria Provinciali e/o Regionali delle OO.SS. rappresentative di comparto ai sensi dell’art.1 comma 5 CCNQ del 9/8/2000 sulle prerogative sindacali. 3. Le assemblee possono riguardare le generalità dei dipendenti oppure gruppi di essi; il personale docente e Ata può essere invitato a partecipare ad assemblee anche separatamente in orari e giorni non coincidenti. 4. Le comunicazioni di indizione dell’assemblea deve avvenire con un preavviso di sette giorni. 5. Il D.S. predispone quanto necessario affinché le comunicazioni relative all’indizione delle assemblee, sia in orario sia fuori orario, vengano affisse nelle bacheche sindacali delle sedi. 6. Il D.S. trasmette tempestivamente le comunicazioni di cui al comma precedente a tutto il personale interessato con circolari interne, al fine di raccogliere in forma scritta la dichiarazione individuale di partecipazione del personale in servizio nell’orario dell’assemblea. 7. Il foglio delle firme di adesione all’assemblea sindacale viene ritirato almeno tre giorni precedenti l’assemblea per consentire la comunicazione alle famiglie della sospensione delle lezioni. La dichiarazione individuale preventiva di partecipazione da parte del personale in servizio nell’orario dell’assemblea sindacale fa fede ai fini del computo del monte ore individuale annuale. I partecipanti all’assemblea non sono tenuti ad ulteriori adempimenti. 8. Il personale che partecipa all’assemblea deve riprendere servizio alla scadenza prevista nella classe e nel settore di appartenenza. Il Dirigente Scolastico conteggerà per ogni lavoratore che partecipa all’assemblea, in relazione all’orario di servizio del singolo dipendente, il monte ore individuale comunicandone il raggiungimento. 7. Qualora l’assemblea riguardi anche il personale Ata, va in ogni caso assicurata la sorveglianza dell’ingresso con l’impiego di un collaboratore scolastico, il funzionamento del centralino telefonico dell’Ufficio di segreteria con l’impiego di un assistente amministrativo. Qualora tutto il personale Ata intenda partecipare all’assemblea, per assicurare, ove necessario, i servizi minimi individuati, si ricorrerà a concordare con il personale il nominativo di colui che si impegnerà ad assicurare il servizio minimo essenziale o si ricorrerà alla rotazione in ordine alfabetico. 8. Per il personale docente le assemblee devono svolgersi all’inizio o al termine delle attività didattiche giornaliere. Le assemblee che coinvolgono solo il personale ata possono svolgersi anche in orario intermedio. 9. Non possono essere concordate assemblee in ore coincidenti con lo svolgimento degli scrutini finali. Art.12- Diritto di sciopero 1. In caso di sciopero il D.S. pubblica la circolare di informazione nella quale invita i lavoratori a segnalare l’eventuale intenzione di adesione; il personale prende visione della stessa ma non è obbligato a dichiarare l’adesione. 2. La dichiarazione spontanea di adesione o di non adesione allo sciopero è da ritenersi vincolante. 3. Sulla base dei dati conoscitivi disponibili, il Dirigente Scolastico valuterà l’entità della riduzione del servizio scolastico e comunicherà alle famiglie le modalità di funzionamento, inteso come eventuale riduzione dell’orario delle lezioni o di sospensione del servizio. 4. Il Dirigente Scolastico tenuto conto dei servizi essenziali da garantire nel giorno di sciopero individua il contingente di personale Ata per assicurare le prestazioni indispensabili, lo comunica agli interessati tre giorni prima dello sciopero, sostituisce, se possibile, persone del contingente che dichiarano di voler scioperare con altre che non scioperano. 5. I servizi essenziali devono servire a garantire una serie di prestazioni minime: - presenza di n. 1 assistente amministrativo e di n.1 collaboratore scolastico per garantire le attività dirette e strumentali riguardanti l’effettuazione degli scrutini e delle valutazioni finali. - presenza del DSGA, di n. 1 assistente amministrativo e di n. 1 collaboratore scolastico per garantire il pagamento degli stipendi al personale con contratto a tempo determinato e per le attività connesse. Per formare il contingente utilizza con priorità coloro che non hanno dichiarato di scioperare. La scelta del personale da nominare sarà fatta utilizzando, rigorosamente nell’ordine, i seguenti criteri: a) disponibilità individuale b) sorteggio, nel caso in cui tutto il personale interessato abbia dichiarato la volontà di scioperare. 6. Il docente che non sciopera deve assicurare la prestazione per le ore di lavoro previste, non può essere chiamato a lavorare per un numero maggiore di ore; può però essere chiamato dal Dirigente o da chi lo sostituisce: - a cambiare orario - a cambiare classe/sezione per assicurare la mera vigilanza agli alunni - ad essere presente sin dalla prima ora, ma solo per l’orario che gli è stato comunicato preventivamente e pari a quello previsto dal suo servizio ordinario. Se il servizio è sospeso, il personale si presenta a scuola nel suo orario di lavoro o secondo le indicazioni fornite. Art.13 – Rilevazione della partecipazione agli scioperi Entro il giorno successivo a quello di conclusione di un’azione di sciopero, il Dirigente fornisce alla RSU e ai rappresentanti delle OO.SS. i dati relativi alla partecipazione e contemporaneamente ne dispone l’affissione all’albo d’istituto. (Accordo-verbale n.2 del 4/12/2012) PARTE III TUTELA DELLA SALUTE NELL’AMBIENTE DI LAVORO Art.14 – Principi generali Riferimenti: a. artt. 72-73-74-75 e 76 C.C.N.L. 2006/09 b. L. 81/2008 c. designazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza d. norme vigenti in materia di prevenzione, sicurezza degli ambienti di lavoro e degli impianti, ecc. Gli interventi di prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro vanno considerati prioritari e sostanziali e non possono essere ritenuti meri adempimenti formali o burocratici. Essi infatti, prima ancora che un obbligo di legge con la serie di adempimenti che ne conseguono, rappresentano un’opportunità per promuovere all’interno dell’Istituto una cultura della sicurezza sul lavoro, per valorizzarne i contenuti e per sollecitare il coinvolgimento e la convinta partecipazione di tutte le componenti scolastiche in un processo organico di crescita collettiva, con l’obiettivo della sicurezza sostanziale della scuola, nel presente, e della sensibilizzazione, per il futuro, ad un problema sociale di fondamentale rilevanza. E’ in quest’ottica che vanno anzitutto interpretati i ruoli istituzionali - del Dirigente Scolastico, in quanto datore di lavoro - del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione - del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza - delle “figure sensibili” Nella stessa ottica vanno impostate l’informazione e la formazione rivolte ai lavoratori della scuola e agli stessi studenti. E’ altresì indispensabile realizzare un generale coinvolgimento e una comune presa di coscienza di operatori scolastici e alunni sulla sostanziale valenza educativa delle tematiche sulla sicurezza e sui comportamenti da adottare. Art.15 – Compiti del Dirigente/datore di Lavoro Il Dirigente Scolastico/datore di Lavoro deve, ai sensi della L. 81/2008: - valutare gli specifici rischi dell’attività svolta dell’Istituzione Scolastica - elaborare un documento conseguente alla valutazione dei rischi, indicante i criteri adottati ai fini della valutazione nonché le opportune misure di prevenzione e protezione, custodendolo agli atti - designare il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, il medico competente, i lavoratori addetti alle misure di prevenzione incendi, evacuazione e primo soccorso (figure sensibili), nonché la figura del preposto ove necessaria. - fornire ai lavoratori, ove necessario, i necessari dispositivi di protezione individuale - adottare con comportamenti e provvedimenti adeguati ogni altra forma di protezione eventualmente necessaria, prevista dalla normativa di riferimento - assicurare un’idonea attività di formazione e informazione degli interessati, personale e alunni, in ragione delle attività svolte da ciascuno e delle relative responsabilità - consultare il R.L.S. (e in sua assenza, la RSU d’Istituto). Art.16 – Analisi dei rischi La stesura del documento sui fattori di rischio rappresenta un preciso obbligo del Dirigente Scolastico/Datore di Lavoro che, comunque, ne assume la piena responsabilità anche nel caso in cui si avvalga dell’opera del RSPP. Art.17– Rimozione dei fattori di rischio Il Dirigente Scolastico, per la realizzazione del programma di interventi derivante dall’analisi di cui al precedente punto e per la successiva rimozione dei fattori di rischio, deve prioritariamente attivare, per quanto di competenza, l’ente locale proprietario dell’immobile ove è ubicata l’istituzione scolastica, tenuto, ai sensi della vigente normativa in materia, alla loro fornitura e manutenzione. Art.18– Formazione in materia di sicurezza La formazione in materia di sicurezza si effettuerà tramite -la partecipazione del personale a corsi specifici -la visione di un Cd-rom o di un opuscolo informativo sulle principali norme di sicurezza, con particolare riguardo alle attività lavorative proprie di ciascuna categoria di personale; è compito del RLS curare che tale CD rom o opuscolo venga distribuito a tutti i lavoratori in servizio nell’istituzione scolastica. Art.19- Accesso ai luoghi di lavoro Il RLS ha diritto di accesso a tutti i luoghi di lavoro in tutte le sedi dipendenti dall’Istituzione scolastica oggetto del presente CCDIL. Art.20 –Assemblee dei lavoratori Il RLS, nel limite di 6 ore annuali, può convocare assemblee dei lavoratori, in orario di lavoro, per illustrare l’attività svolta e/o per la trattazione di argomenti specifici riguardanti la prevenzione della salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro. Tali ore sono da considerarsi aggiuntive al normale monte ore annuale di 10 ore di cui ciascun lavoratore può disporre per la partecipazione ad assemblee sindacali. (Accordo-verbale n.2 del 4/12/2012) PARTE IV ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO E UTILIZZAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE Art.21 – Assegnazione dei docenti alle classi 1. L’assegnazione dei docenti alle classi è una forma di utilizzazione del personale effettuata dal Dirigente Scolastico nel rispetto della procedura prevista dalla normativa vigente (d.lgs n. 165/01, come modificato dal decreto Brunetta n. 150/09) 2. Nel rispetto delle prerogative degli organi collegiali e del Dirigente Scolastico (art. 396 del T.U. DLgs. n.297/94), i docenti possono chiedere, presentando domanda scritta entro il 30 giugno, di essere destinati ad altra classe/sezione/plesso solo se senza titolare. 3. In caso di più domande, l’assegnazione avviene sulla base della graduatoria d’istituto Nel caso in cui si evidenzi parità di punteggio si procederà con i seguenti criteri: - diversamente abili (art. 21 e 33 comma 6 legge 104/92) - cura di figli fino all’età di tre anni (Dlgs n.151/01) - assistenza a figli, genitori e affini diversamente abili (art.33 l.104/92) - competenze certificate utilizzabili nella sede richiesta 4. Successivamente si procede ad assegnare i docenti trasferiti, assegnati provvisoriamente, in utilizzo, neo immesso in ruolo secondo i seguenti criteri: - eventuale continuità didattica - valutazione delle competenze professionali - considerazione delle opzioni e delle esigenze personali 5. Qualora il Dirigente Scolastico ritenesse di dover fare l’assegnazione in modo difforme da quanto sopra previsto, per incompatibilità evidente di un docente con una classe o per altri motivi particolari, convocherà preventivamente la RSU e comunicherà la motivazione. 6. Qualora il Dirigente lo ritenesse opportuno, eventualmente sentito il referente di plesso, potrà effettuare l’assegnazione secondo criteri di efficienza, efficacia e funzionalità del servizio. Art.22 – Orario di lavoro e suo utilizzo 1. L’orario di lavoro di ogni docente deve essere definito come orario provvisorio prima dell’inizio delle lezioni e perfezionato non oltre il primo mese di lezione, sia nella parte delle attività di insegnamento sia in quella funzionale all’insegnamento, attraverso apposita deliberazione del Collegio Docenti. 2. L’orario settimanale d’insegnamento si svolge nel periodo delle lezioni fissato dal calendario scolastico (adottato nell’Istituzione scolastica ai sensi dell’art,5 del DPR n.275/99) e in non meno di 5 giorni settimanali. 3. Il calendario delle attività funzionali all’insegnamento deve essere definito all’inizio dell’anno scolastico con apposita deliberazione del Collegio Docenti e deve tener conto del limite individuale di 40 ore annue, superate le quali spetta la retribuzione prevista per le ore aggiuntive. 4. In aggiunta all’orario obbligatorio di insegnamento, il docente può svolgere attività aggiuntive programmate nel POF che possono essere di insegnamento o funzionali all’insegnamento 5. L’orario individuale giornaliero massimo (comprensivo di intervalli di attività) è fissato in 7 ore per la scuola sec. di I grado e in 8 ore per la scuola primaria e dell’infanzia (con un massimo di 6 ore di insegnamento continuativo) Art.23 – Sostituzione docenti assenti Scuola primaria e infanzia 1. La sostituzione dei docenti assenti viene effettuata con l’attribuzione di ore eccedenti a docenti che abbiano dichiarato la loro disponibilità indicandone il numero (massimo 6) e la loro collocazione nel piano settimanale. 2. In caso di concorrenza di più docenti nella stessa ora la sostituzione è effettuata sulla base dei seguenti criteri: - docente della stessa sezione/classe - docente di altra sezione/classe - docente di altra sede dello stesso ordine di scuola Le ore eccedenti prestate vengono retribuite con i compensi previsti dalla normativa vigente. Previa autorizzazione, possono in alternativa essere recuperate tramite fruizione di permesso breve in orario non didattico o durante le ore di contemporaneità. Scuola secondaria di I grado 1. La sostituzione dei colleghi assenti viene effettuata nella sede di servizio, su ordine di servizio in base alla differenza tra le ore dovute e le ore prestate, secondo i seguenti criteri: - docenti della classe - docenti della stessa disciplina del collega assente - docente di sostegno, purchè utilizzato in una sua classe - altri docenti 2. Le ore di recupero in rapporto all’ora ridotta (da 60 a 55 minuti), secondo quanto deliberato nel Collegio Docenti saranno utilizzate secondo le seguenti modalità: - vigilanza durante la mensa nei giorni in cui è prevista - insegnamento alternativo della religione - sostituzione colleghi assenti - n. 2 sabati di rientro - progetti di recupero, consolidamento e approfondimento - visite di istruzioni (al mattino) fino a 5 ore annuali. Art.24 – Calendario e orario delle riunioni collegiali 1. L’orario e la durata delle riunioni collegiali sono stabiliti all’inizio dell’anno scolastico nel piano annuale delle attività; di norma avranno inizio non prima delle ore 8,30 e termine non oltre le ore 20,00 e la durata massima di ogni riunione è fissata in tre ore, salvo eccezionali esigenze. 2. Le riunioni previste nel suddetto piano sono distribuite nell’arco della settimana dal lunedì al venerdì, tranne che per scrutini ed esami nella scuola sec. di I grado o per diverse esigenze didattiche espresse dal Collegio Docenti. 3. Eventuali motivate variazioni al calendario delle riunioni devono essere comunicate per iscritto con un preavviso di almeno 3 giorni. Analogamente dovrà essere comunicato con almeno 3 giorni di preavviso lo svolgimento di una riunione non prevista nel piano annuale. Art.25 – Casi particolari di utilizzazione 1. In caso di sospensione della lezione nelle proprie classi per viaggi, visite didattiche, elezioni, profilassi, eventi eccezionali, i docenti potranno essere utilizzati per sostituire i colleghi assenti, nel rispetto del proprio orario settimanale e per attività diverse dall’insegnamento purchè siano state preventivamente programmate. 2. Nel periodo intercorrente tra il 1 settembre e l’inizio delle lezioni e tra il termine delle lezioni ed il 30 giugno, in base a quanto previsto dal CCNL, i docenti potranno essere utilizzati solo per attività diverse dall’insegnamento che siano state precedentemente programmate. 3. Per l’assegnazione delle attività aggiuntive all’insegnamento il Dirigente Scolastico avvia un’indagine informativa sulla disponibilità dei docenti tenendo conto delle competenze e della professionalità acquisite. 4. Il Dirigente Scolastico assegna in seguito le attività aggiuntive, deliberate dal Collegio Docenti nell’ambito del POF, con lettera di incarico in cui sono indicate la durata, l’impegno orario e il compenso spettante. 5. Nel caso di più richieste per la stessa attività, la precedenza sarà data ai docenti con più anzianità di servizio nell’Istituto e in possesso delle competenze relative all’attività da svolgere. Art.26 – Flessibilità oraria I docenti possono chiedere al Dirigente Scolastico il cambio di turno nella scuola d’infanzia o la variazione d’orario nella scuola primaria o secondaria di I grado. La richiesta va formulata per iscritto almeno tre giorni prima, con deroga in caso di imprevisti, va sottoscritta dal docente con cui si effettua la variazione e deve garantire il monte ore previsto per ciascuna insegnante e ciascuna classe. (Accordo-verbale n.2 del 4/12/2012) PARTE V ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO E UTILIZZAZIONE DEL PERSONALE ATA Art.27 – Piano delle attività 1. Il piano delle attività Ata è predisposto dal DSGA a seguito di apposite riunioni con il personale e nel rispetto: - delle delibere del Consiglio di Circolo in materia di funzionamento amministrativo e didattico - delle esigenze derivanti dal Pof adottato dalla scuola - delle disposizioni del CCNL relative a funzioni e compiti del personale Ata 2. Il piano delle attività definisce: - l’organizzazione dell’ufficio di segreteria - la ripartizione delle mansioni fra il personale in organico per ciascun profilo - l’organizzazione dell’orario di lavoro - l’individuazione degli incarichi specifici - l’individuazione delle attività aggiuntive - l’individuazione delle funzioni miste 3. Il Dirigente Scolastico, previa informazione alle parti sindacali, ai sensi dell’art.5 del presente contratto, adotta il piano delle attività, attribuisce le mansioni, le attività aggiuntive e gli incarichi specifici. 4. Il DSGA attua il piano, assegna gli orari di lavoro da svolgere per tutto l’anno scolastico, nonché le prestazioni eccedenti l’orario d’obbligo quando necessario. 5. All’albo della scuola sarà esposto un prospetto analitico con le indicazioni di mansioni e orari di ciascuna unità di personale. Art.28 – Criteri di assegnazione alle sedi 1. All’inizio dell’a.sc. il D.S., sentito il DSGA, determina il numero di posti da assegnare alle sedi secondo i seguenti criteri: organico di fatto, valutazione dell’incidenza del tempo scuola erogato, presenza di particolari caratteristiche dell’edificio scolastico o di particolari esigenze di supporto allo svolgimento delle attività didattiche. 2. Entro il 30 giugno di ogni anno i collaboratori scolastici a tempo indeterminato possono presentare richiesta scritta di assegnazione ad altra sede. 3. L’assegnazione sarà predisposta all’inizio dell’anno scolastico, seguendo i sottoindicati criteri di priorità: - personale t. i. già presente - personale t.i. entrato su trasferimento - personale neo-immesso in ruolo - personale t.d. già presente -personale t.d. di nuova nomina 4. In presenza di un numero di aspiranti maggiore rispetto alle disponibilità l’assegnazione verrà disposta come segue: personale a tempo indeterminato graduatoria di istituto nel rispetto di: a. diritti riconosciuti dalle leggi vigenti 104/92, 1204/71, 903/77 b. continuità di servizio nella sede c. valutazione domande movimento interno personale a tempo indeterminato di nuova nomina graduatoria provinciale nel rispetto di: a. diritti riconosciuti dalle leggi vigenti 104/92, 1204/71, 903/77 b. continuità di servizio nella sede c. precedenti commi e applicazione del criterio dell’anzianità di servizio nel caso in cui si dovesse rendere necessario rideterminare l’assegnazione del personale ai plessi. personale a tempo determinato: graduatoria provinciale nel rispetto di: a. diritti riconosciuti dalle leggi vigenti 104/92, 1204/71, 903/77 b. continuità di servizio nella sede c. precedenti commi e applicazione del criterio dell’anzianità di servizio nel cao in cui si dovesse rendere necessario rideterminare l’assegnazione del personale ai plessi. 5. Qualora il D.S. ritenesse di dover procedere all’assegnazione in modo difforme da quanto sopra previsto, convocherà la RSU e comunicherà le motivazioni. 6. L’assegnazione del posto di lavoro ha validità per l’intero anno scolastico; solo in caso di particolari esigenze di servizio o d’accertata incompatibilità con al sede, il lavoratore può essere spostato fino a quando rimane l’esigenza dell’Amministrazione, previa informazione alla RSU. 7. L’organico assegnato ad ogni plesso sarà composto prevedendo la presenza di un solo lavoratore delle categorie di cui alla legge 104/92. 8. Relativamente al personale a tempo determinato, i diritti di cui alla legge 104/92 art.3, vengono riconosciuti solo se dichiarati all’atto di presentazione della domanda di inclusione nella graduatoria provinciale. Art.29 – Turni e orari di lavoro 1. L’orario di lavoro è funzionale all’orario di servizio dell’istituzione scolastica e di apertura della scuola; proprio per garantire detta funzionalità, considerata l’ ulteriore riduzione di organico, il personale di ogni plesso presta orario di servizio diversificato. 2. Gli orari e i turni individuali dei collaboratori scolastici e del personale di segreteria sono indicati nel piano delle attività a.sc. 2012/133. Nell’organizzazione dei turni e degli orari si tiene conto delle eventuali richieste del personale motivate con effettive esigenze personali, familiari o di studio, nel rispetto della funzionalità del servizio e purchè non determinino aggravi per i colleghi. 4. Durante la sospensione dell’attività didattica, Il DSGA può accogliere le richieste del personale di fruire dell’orario antimeridiano, qualora non ci fossero necessità di apertura della scuola nel pomeriggio. Art.30 – Ritardi, recuperi, riposi compensativi La materia è trattata nell’art.54 del CCNL 2006/09 Art.31 – Prestazioni eccedenti l’orario 1. Le prestazioni eccedenti l’orario di servizio devono essere effettuate solo se autorizzate dal DSGA o dal suo sostituto. 2. Le prestazioni eccedenti retribuite mediante il fondo d’istituto, a discrezione del singolo lavoratore, possono essere trasformate in riposi compensativi da fruirsi previo accordo con il DSGA. 3. I permessi, le ore eccedenti, i recuperi vengono registrate dal lavoratore sul mod. Amm 24. L’amministrazione, dopo verifica, consegna al lavoratore ogni mese il riepilogo riassuntivo dei permessi fruiti e delle ore eccedenti. Art.32 – Ferie e festività 1.. Per garantire il servizio e nello stesso tempo rispettare le esigenze del personale in ordine al godimento delle ferie, si procederà nel modo seguente: - le richieste, sulle quali vanno indicati il recapito e il numero di telefono,sono autorizzate dal DS, acquisito il parere del Dsga - le richieste per le ferie estive devono essere presentate entro il 30 aprile. Entro fine maggio l’amministrazione predispone il piano delle ferie, tenendo in considerazione che le festività soppresse vanno fruite obbligatoriamente entro l’anno scolastico cui si riferiscono e le ferie, di norma, entro i periodi di sospensione dell’attività didattica e comunque entro il termine dell’anno scolastico. Solo per esigenze di servizio il personale potrà fruire delle ferie non godute entro il mese di aprile dell’anno successivo. 2. Le ferie spettanti per quest’anno scolastico sono determinate come segue in base alla normativa vigente: 28 gg. di ferie e n.4 gg. di festività poiché il personale svolge il proprio servizio con orario settimanale su 5 giorni. 2. Durante tutti i periodi di sospensione delle attività didattiche, il funzionamento della Direzione sarà garantito con la presenza minima di 2 unità di personale della segreteria e di n. 2 collaboratori scolastici dell’IC. 3. Se in base alle preferenze espresse non fosse garantita la presenza minima del personale, si effettuerà tra il personale t.i. la rotazione annuale in base alla graduatoria. Uguale criterio verrà utilizzato per il personale t.d.4. Le richieste saranno autorizzate entro un congruo periodo di tempo dalla data di presentazione delle domande. Qualora entro il termine fissato non pervenga alcuna comunicazione la richiesta si intende accolta. 5. L’eventuale variazione al piano, anche per evitare danno economico al lavoratore, può avvenire solo per gravissime e motivate esigenze di servizio. 6. Durante il periodo estivo i collaboratori scolastici rimarranno in servizio presso le sedi di appartenenza, ma potranno essere chiamati presso la sede centrale in caso di necessità. Dovranno altresì garantire: -le attività di approfondita pulizia dei locali scolastici entro il 10/07/2013 -il presidio di una unità nelle sedi esterne e di due nella sede centrale dal 29/08/2013 Art.33 – Chiusura prefestivi 1. Durante i periodi di sospensione delle attività didattiche e salvaguardando i periodi in cui sono previste attività programmate dagli organi collegiali, è possibile la chiusura della scuola nelle giornate prefestive, fermo restando l’obbligo del recupero. 2. La chiusura può essere disposta dal Capo d’Istituto, su proposta del DSGA, su richiesta dei 2/3 del personale, di norma con un unico provvedimento all’inizio dell’anno previa delibera del Consiglio d’Istituto. 3. Contestualmente al provvedimento di chiusura della scuola deve essere concordato e predisposto il piano di recupero individuale, secondo i seguenti criteri: a. recupero di ore eccedenti l’orario di lavoro prestate b. festività soppresse c. ferie (Accordo-verbale n.3 del 18/12/2012)