Il PRIMO serramento in alluminio
componibIle e modulare
PIANO CASA CON
MOLTE VARIANTI DI UTILIZZO - VERANDA, PORTICI, PILOT, GARAGE
E QUALSIASI ALTRO TIPO DI ALLOGGIAMENTO
Torino, 02/03/2011
GUIDA AL NUOVO PIANO CASA
Urbanistica, la Regione approva la riforma: più facili demolizioni e ricostruzioni
Il Consiglio regionale ha approvato la nuova legge sul piano casa.
Riportiamo in estrema sintesi le novità più salienti .
Aumentano le cubature: La nuova legge, in linea con quella varata dalla giunta-Bresso, permette di aumentare
la cubatura degli edifici residenziali, fino a un massimo di 1.200 metri cubi di volumetria complessiva ricavata, al di là dei
limiti fissati nei piani regolatori.
Ampliamenti autonomi: Fatti salvi i paletti di cui sopra, la parte dell’edificio soggetta ad ampliamento potrà
costituire un’unità abitativa autonoma.
Risparmio energetico: Uno dei punti salienti del «piano-casa» è l’attenzione al risparmio energetico. Il nuovo
provvedimento dà facoltà al proprietario di aumentare la cubatura limitando gli interventi di risparmio energetico (pannelli
fotovoltaici, doppi vetri, isolamento delle pareti, etc.) alla sola parte ampliata. Di fatto, la nuova unità abitativa è considerata
indipendente a tutti gli effetti: sotto il profilo catastale e sotto quello edilizio.
Loggiati e porticati: La possibilità di chiudere i loggiati e i porticati vale non solo per gli edifici uni e bifamigliari ma
anche per le costruzioni a schiera.
Piani pilotis: (ammezzato o palafitta) Confermata la possibilità, già prevista dalla precedente legge, di recuperare a uso
abitativo i piani pilotis degli edifici ultimati entro il 2008.
Demolizioni e costruzioni: È una delle novità salienti del «piano casa». Fuori dai centri storici sarà consentito
abbattere e poi ricostruire edifici di scarso pregio architettonico. Un’altra novità sono i premi previsti in termini di cubatura:
fino al 25% se gli interventi adottati permettono di raggiungere una quota di risparmio energetico pari a 1,5 del sistema di
valutazione «Protocollo Itaca sintetico 2009 della Regione Piemonte» (l’indicatore di riferimento); fino al 35% se il valore
ottenuto sarà di 2,5.
Sottotetti: La possibilità di recuperare i sottotetti a uso abitativo è stata estesa agli edifici residenziali costruiti entro il
31 dicembre 2010: la legge precedente anticipava il termine a fine 2008.
Imprese e artigiani: Via libera all’aumento delle cubature anche per l’edilizia produttiva, artigianale e direzionale: si
potrà aumentare la superficie del 20%, fino a un massimo di 2 mila metri quadrati, e soppalcare l’esistente fino al 30%.
Turismo: Il campo è quello dell’edilizia turistico-ricettiva: previsti ampliamenti, nella misura del 20% e fino a un massimo
di 1.500 metri quadrati, più la possibilità di recuperare la volumetria del sottotetto.
Meno vincoli: Se i Comuni non deliberano in senso contrario entro due mesi dall’entrata in vigore della legge,
non potranno più limitarne il campo di applicazione.
Nell’ottica della trasparenza e della sicurezza sui luoghi di lavoro, le imprese coinvolte negli interventi edilizi dovranno
presentare il «Durc», cioè il Documento unico di regolarità contributiva.
Le misure della nuova legge sono in deroga: chi intende usufruire degli incentivi edilizi, che di questo si tratta,
potrà approfittarne fino al 31 dicembre 2012 (le norme previste dalla legge 20 del 2009, pure quelle in deroga,
scadevano a fine 2011).
Dal 2013 tutta l’attività edilizia nei Comuni tornerà a essere disciplinata dai piani regolatori.
NORMATIVA PER TENDE
DA SOLE
La collocazione delle tende da sole su edifici è regolamentata dall’art.13 del
Regolamento di Polizia Urbana della Città di Torino. (N.° 221)
Per l’installazione di tende da sole su una facciata è necessaria l’approvazione del Settore Decoro Urbano-Ufficio Colore del Comune.
Quando in un condominio uno o più condomini desiderano installare tende in facciata, è necessario che l’assemblea
condominiale scelga e deliberi un modello, un tessuto e un colore da adottare a livello unitario per tutte le unità immobiliari
dell’edificio interessate ad installare le tende da sole. E’ bene tenere presente che non è mai consentita l’installazione di
tende in materiale plastico - trasparente o semitrasparente - negli edifici della Zona Centrale Storica e delle Zone Urbane
Storico-Ambientali.
Nelle altre zone della città, l’installazione di tende in materiale plastico è possibile solo nei balconi a loggia
contenuti all’interno del filo facciata.
Documenti
✏Domanda compilata dal proprietario o dall’amministratore dello stabile;
✏Copia del verbale della delibera assembleare dove deve essere specificato modello, tessuto, colore proposto e tipologia:
estiva (tessuto), invernale (materiale plastico) o a doppio telo (estivo-invernale);
✏Documentazione fotografica a colori dell’edificio.
✏Campione del tessuto e opuscolo tecnico-illustrativo della ditta produttrice con l’indicazione del modello scelto dal
condominio;
✏In caso di installazione di tende in materiale plastico è necessario presentare anche uno schema grafico con l’indicazione
precisa del posizionamento dei montanti rispetto al filo facciata.
L’ufficio Colore entro 30 giorni dal ricevimento della pratica potrà approvare la richiesta d’installazione - tramite silenzio
assenso - o procedere a diniego nei casi non conformi al Regolamento.
Riportiamo qui di seguito il testo integrale dell’ART.13 - TENDE SU FACCIATE DI EDIFICI - esecutivo dal 23 Luglio 2010.
1.Fatti salvi i divieti stabiliti da norme nazionali e regionali, in ogni edificio, sulle facciate che prospettano direttamente
verso la pubblica via o spazi pubblici, è consentito collocare tende di tessuto, conformi alle normative vigenti previo
progetto coordinato approvato dall’assemblea condominiale.
2.Sulle medesime facciate, ad esclusione degli edifici collocati nella Zona Urbana Centrale Storica (ZUCS), intesa con
riferimento alla completa via sul confine, e nelle Zone Urbane Storico-Ambientali (ZUSA), è possibile collocare tende in
materiale plastico trasparente e/o semitrasparente, conformi alle normative vigenti a caduta verticale sempre e solo se
ricomprese nello stesso progetto coordinato ed esclusivamente solo su un unico piano parallelo alla facciata stessa, o
su due piani nel caso di balconi d’angolo.
3.Dell’approvazione del progetto da parte dell’assemblea del condominio di collocazione di tende di cui ai comma 1 e 2
deve essere data comunicazione ai competenti uffici comunali allegando la deliberazione e copia del progetto approvato
entro 15 giorni dalla data di approvazione dell’assemblea. La Città si riserva entro 30 giorni dal ricevimento di procedere
ad eventuale diniego nei casi non conformi al presente Regolamento.
4.Fatti salvi i divieti stabiliti da norme nazionali e regionali, in ogni edificio, sulle facciate interne che si affacciano sul
suolo privato, o su una porzione di suolo di esclusiva pertinenza condominiale, è consentito collocare tende di qualsiasi
tipologia e colore.
5.Il Sindaco con proprie ordinanze può individuare strade o zone di particolare interesse architettonico o ambientale
nelle quali è vietata la collocazione di tende sulle facciate di cui al comma 1 ovvero essa è subordinata all’autorizzazione
dell’Amministrazione Comunale o al rispetto di specifiche prescrizioni.
NORMATIVA PER
VERANDE
Volume accessorio con superficie di pavimento chiudibile non superiore a mq.
9 per unità immobiliare.
La realizzazione di tali opere è ammessa anche in deroga agli indici di edificabilità del Piano, sempre che siano rispettate
le seguenti condizioni: presentazione di un progetto unitario al quale dovranno uniformarsi tutte le successive chiusure.
Nel caso di fabbricazione chiusa tali opere possono riguardare i soli fronti verso il cortile; nel caso di fabbricazione
aperta si deve tenere conto delle tipologie edilizie in relazione agli affacci su spazi pubblici e su pubbliche vie.
Devono essere osservati i disposti dell’art. 118 del Regolamento Igienico (R.I.), nonché i seguenti requisiti:
1. La superficie finestrata di ciascun locale interno apribile sulla veranda non deve essere inferiore ad 1/8 della
superficie del pavimento del locale stesso e la superficie finestrata della veranda apribile verso l’esterno non
inferiore ad 1/8 della somma delle superfici dei pavimenti della veranda e di tutti i locali aprentisi sulla medesima.
2. Le cucine o i locali con posto di cottura che si aprono sulle verande siano muniti di un adeguato impianto di
aspirazione forzata con scarico diretto all’esterno.
3. I servizi igienici che si aprono sulle verande siano muniti di un adeguato impianto d’aspirazione forzata con
scarico diretto all’esterno e non vi siano installati apparecchi a fiamma libera.
4. Non vengano eliminate le chiusure interposte tra la veranda e i locali interni che su essa si affacciano.
5. Non siano installati nelle verande corpi o apparecchi riscaldanti di qualsiasi tipo, apparecchi igienico-sanitari,
impianti di cucine ed altre apparecchiature od arredi atti a mutare le caratteristiche di volume tecnico accessorio
a servizio dell’unità immobiliare interessata.
6. Qualora siano presenti all’interno delle verande tubazioni di distribuzione del gas a monte dei misuratori o i
misuratori stessi, la veranda sia resa direttamente o permanentemente comunicante con l’esterno mediante una
apertura priva di vetro situata nella parte superiore ed avente superficie non inferiore ad 1/30 della superficie
del pavimento della veranda con un minimo di mq. 0,2.
Tubazioni e misuratore potranno anche essere collocati in un settore della veranda separato dalla restante parte
con apposita parete divisoria purché esso sia ventilato con le stesse modalità di cui sopra e reso accessibile per
l’ispezione.
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