LA
RIFORMA
DELLA
PAC
2014/2020
Nuovo sistema di pagamenti diretti
(primo pilastro)
ALESSANDRIA
ASTI
Il lungo processo di
riforma della Politica
AgricolaComune,
avviato nel 2010 ha
confermato l’impianto
generale di attivazione,
attraverso due pilastri ed
è finalizzato a fronteggiare
le sfide dell’agricoltura
ponendo obiettivi di
carattere:
Economico (sicurezza alimentare,
miglioramento della competitività e
rafforzamento della filiera produttiva);
Ambientale
(uso sostenibile delle risorse, qualità del
suolo e dell’acqua, minacce agli habitat e
alla biodiversità, cambiamenti climatici);
Territoriale
(riequilibrio dei territori rurali caratterizzati da
ridotti livelli di sviluppo economico e sociale).
Pur mantenendo obiettivi in linea con
la passata impostazione, la riforma ha
introdotto alcune innovazioni in termini di
strumenti di sostegno nel primo pilastro.
Vediamo i principali contenuti dell’accordo
Tipologie di pagamenti
In base al Reg. 1307/2013 l’Italia ha deciso
le tipologie di pagamenti da attivare e le
percentuali da destinare ad esse sulla
base dei seguenti massimali previsti per il
periodo 2015/2020 (Tabella 1)
(tab.1)
Valori in milioni di E dei
Pagamenti Diretti
a Prezzi correnti.
2015
3902,04
2016
3850,80
2017
3799,54
2018
3751,93
2019 e anno successivo
3704,33
Le scelte italiane sono definite nel modo
seguente:
Pagamento di base:
58% del massimale nazionale;
Pagamento ecologico (greening):
30%; del massimale nazionale;
Pagamento per i giovani agricoltori:
1%; del massimale nazionale
Pagamento accoppiato:
11% del massimale nazionale
(Articolo n.52 Reg. 1307/2013)
(tab.2)
Valori in milioni di E del
Pagamento Ecologico
a Prezzi correnti
2015
1170,61
2016
1155,24
2017
1139,86
2018
1125,58
2019 e anno successivo
1111,30
(tab.3)
Valori in milioni di E (media 2015/2016) del
Pagamento Accoppiato
a Prezzi correnti
Macrosettori
Plafond
(milioni di E)
Piano Zootecnia
210,50
Piano Seminativi
146,30
Piano Colture Permanenti
70,00
Totale
426,80
(tab.4)
Premio STIMATO in E a capo/ha
Vacche da latte base
56,00
Vacche nutrici
202,00
Vitelloni 12/24 mesi
46,00
Ovini
12,00
Agnelli igp
10,00
Soia
97,00
Riso
120,00
Barbabietola
325,00
Pomodoro da industria
160,00
Pagamento per i piccoli agricoltori:
attivato per ragioni di semplificazione
(Articolo n. 63.2 Reg. 1307/2013);
SOGLIA DI ACCESSO (PRESENTAZIONE
DOMANDA PAC)
250 E nel 2015 e 2016, 300 a partire dal
2017, in attesa della definizione del secondo
parametro (superficie minima)
Il Ministero ha trovato un compromesso
per la regionalizzazione, che prevede
una regione unica nazionale, e sulla
convergenza, con la scelta del modello
di convergenza parziale o modello
“irlandese”. (30/60) e valore iniziale
calcolato sul “pagato” 2014)
Un’altra conferma riguarda il calcolo dei
“nuovi titoli”, che verrà fatto sulla base dei
pagamenti percepiti dall’agricoltore nel 2014,
Questa scelta presenta importanti
implicazioni:
● i pagamenti percepiti sui titoli in affitto
vengono conteggiati a favore dell’affittuario;
● i pagamenti percepiti possono tener conto
anche dei pagamenti dell’Art. 68 se non
ricompresi nel nuovo valore accoppiato.
Agricoltore attivo,
degressività e capping
Sono considerati agricoltori in attività
i soggetti che, al momento della
presentazione della domanda UNICA
dimostrano i seguenti requisiti:
a) iscrizione all’INPS come coltivatori diretti,
imprenditori agricoli professionali;
b) possesso della partita IVA attiva in campo
agricolo. In questo caso, a partire dal
2016, è necessaria inoltre la dichiarazione
annuale IVA riferita all’anno precedente la
presentazione della domanda.
Fanno eccezione i seguenti casi:
1) aziende le cui superfici agricole sono, in
misura maggiore al 50%, ubicate nelle zone
svantaggiate e/o di montagna;
2) aziende di pianura che
percepiscono un premio inferiore ad E
milleduecentocinquanta.
Il Reg. 1307/2013 (art. 11) prevede una
riduzione obbligatoria dei pagamenti
diretti (degressività) del 50% per gli importi
superiori a 150.000 E
Presentazione
della domanda di
assegnazione dei
diritti all’aiuto e prima
assegnazione
1. Gli agricoltori che intendano richiedere
i diritti all’aiuto previsti dal regime di
pagamento di base sono tenuti a presentare
la domanda all’organismo pagatore
competente entro il 15 maggio 2015.
2. Diritti all’aiuto, in numero pari agli ettari
ammissibili, sono assegnati agli agricoltori in
attività, che:
a) hanno avuto diritto ai pagamenti diretti per
l’anno 2013,
b) non
hanno percepito pagamenti
diretti per l’anno 2013 e
producevano ortofrutticoli, patate
da consumo, patate da seme
piante ornamentali o coltivavano
vigneti su una superficie minima
di cinquemila metri quadrati.
c) nell’anno 2014 hanno avuto assegnati
diritti all’aiuto dalla riserva nazionale
nell’ambito del regime di pagamento unico
d) non hanno mai avuto, in proprietà o
in affitto, diritti all’aiuto, e sono in grado
di documentare che, al 15 maggio 2013,
esercitavano attività di produzione,
allevamento o coltivazione di prodotti
agricoli, anche attraverso la raccolta, la
mungitura, l’allevamento e la custodia di
animali per fini agricoli
Greening
Il greening consiste in pratiche che
l’agricoltore deve seguire per poter usufruire
del pagamento.
In particolare abbiamo:
Diversificazione delle colture;
mantenimento dei prati permanenti; aree
di interesse ecologico. In alternativa gli
agricoltori possono decidere di applicare
le pratiche equivalenti, cioè quelle pratiche
che apportano gli stessi benefici per il clima
e l’ambiente e che sono elencate nel testo
di base. Per gli agricoltori che praticano
l’agricoltura biologica, invece, il greening si
considera già rispettato.
Diversificazione delle colture
Superficie a
Colture
seminativi
Fino a 10
ettari
Da 10 a 30
ettari
Oltre i 30
ettari
Superficie
occupata
Esenzione.
Non c’è
obbligo di
Diversificazione
Minimo 2
colture
Ogni coltura
non può
occupare più
del 75% della
superfie a
seminativi
Minimo 3
colturee
Coltura
principale
occupa al
massimo il 75%;
le due colture
principali al
massimo il 96%
della superfie a
seminativi.
La terza coltura
deve occupare
almeno il 5%
Sono esonerate dalla diversificazione le
aziende in cui: le superfici sono interamente
investite a colture sommerse per una parte
significativa dell’anno (riso); i seminativi sono
investiti per più del 75% a foraggio e/o a
maggese, a condizione che i seminativi non
coperti da questi usi non superino i 30 ettari.
Mantenimento dei prati permanenti
L’agricoltore non può convertire le superfici
a prato permanente che ricadono all’interno
della direttiva Habitat o della direttiva
Uccelli. Oltre alle suddette superfici,
saranno individuate anche aree sensibili
al di fuori dei territori di competenza
delle due direttive. E’ compito dello Stato
membro garantire che la proporzione
delle superfici a prato permanente non
diminuisca più del 5% in relazione alla
superficie agricola totale. Ciò vuol dire che
lo Stato membro assicura il mantenimento
di una certa proporzione delle superfici a
prato permanente in base alla “superficie di
riferimento” al 2015.
Aree di interesse ecologico
Quando i seminativi di un’azienda superano
i 15 ettari (per quanto riguarda le colture
sommerse si riporta a quanto previsto
per la diversificazione), l’agricoltore deve
prevedere aree di interesse ecologico
per una superficie pari almeno al 5% dei
seminativi. Sono esclusi, quindi, dal calcolo
le colture permanenti e i prati e pascoli
permanenti. Dal 2017 la soglia del 5%
cento può essere aumentata al 7% con
applicazione dal 2018.
Possono essere considerate come aree
di interesse ecologico: terreni lasciati a
riposo, terrazzamenti, elementi caratteristici
del paesaggio, fasce tampone, comprese
le fasce tampone occupate da prati
permanenti; ettari agroforestali, realizzati
con i PSR, fasce di ettari lungo le zone
periferiche delle foreste, superfici con
bosco ceduo a rotazione rapida, superfici
oggetto di imboschimento con i PSR,
superfici con colture intercalari o copertura
vegetale (sovescio), con l’applicazione di
fattori di ponderazione, superfici con colture
azotofissatrici.
Infine, una scelta che appare ormai
consolidata è quella relativa alla
determinazione del pagamento.
Questo sarà calcolato proporzionalmente
al valore dei titoli detenuti dall’agricoltore.
Nei casi di applicazione delle pratiche
equivalenti non è possibile il doppio
finanziamento e la riduzione verrà calcolata
sul pagamento individuale.
Sanzioni per il mancato
rispetto del greening
Anni
2015/2016
Sanzione
Perdita del pagamento
greening
2017
Oltre alla perdita del
pagamento greening,
sanzione aggiuntiva
del 20% del pagamento
greening a valere sugli altri
pagamenti
dal 2018
Oltre alla perdita del
pagamento greening,
sanzione aggiuntiva
del 25% del pagamento
greening a valere sugli altri
pagamenti
Come è evidente da quanto esposto,
tenendo conto della complessità della
materia trattata e delle opportunità di
assegnazione di nuovi titoli anche per
coloro che non hanno mai presentato
domanda di premio perchè in possesso
di soli vigneti, frutteti, orticole, si
invitano i destinatari della presente a
contattare con urgenza i tecnici di zona
per concordare un’incontro. Si segnala
inoltre che errate scelte agronomiche
prese dall’azienda già dall’autunno 2014
potrebbero comportare gravi perdite
economiche (greening) oltre a sanzioni
sui nuovi titoli assegnati
Gli indirizzi della CIA:
ALESSANDRIA
Zona di Alessandria
Via Savonarola, 31 – Tel. 0131-236225
Zona di Acqui Terme
Via da Bormida, 4 – tel. 0144-322272
Zona di Casale Monferrato
Via del Carmine, 15 – tel. 0142-454617
Zona di Novi Ligure
Corso Piave, 6 – Tel. 0143-72176
Zona di Ovada
Via Monsignor Cavanna, 10/12 Tel. 0143-835083
Zona di Tortona
Via Montemerlo, 25 – Tel. 0131-822722
ASTI
Zona di Asti
Piazza Alfieri,61
Tel. 0141-594320
Zona di Canelli
Viale Risorgimento, 31
Tel. 0141-835038
Zona di Nizza Monferrato
Via Pistone, 93 – Tel. 0141-721691
Zona di Montiglio Monferrato
Via Roma, 83 - Tel.0141-994545
Realizzato con il contributo di:
“Erga Omnes
Servizi Fiscali e non AL & AT
S.R.L.”
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