LA RIFORMA DELLA PAC 2014/2020 Nuovo sistema di pagamenti diretti (primo pilastro) ALESSANDRIA ASTI Il lungo processo di riforma della Politica AgricolaComune, avviato nel 2010 ha confermato l’impianto generale di attivazione, attraverso due pilastri ed è finalizzato a fronteggiare le sfide dell’agricoltura ponendo obiettivi di carattere: Economico (sicurezza alimentare, miglioramento della competitività e rafforzamento della filiera produttiva); Ambientale (uso sostenibile delle risorse, qualità del suolo e dell’acqua, minacce agli habitat e alla biodiversità, cambiamenti climatici); Territoriale (riequilibrio dei territori rurali caratterizzati da ridotti livelli di sviluppo economico e sociale). Pur mantenendo obiettivi in linea con la passata impostazione, la riforma ha introdotto alcune innovazioni in termini di strumenti di sostegno nel primo pilastro. Vediamo i principali contenuti dell’accordo Tipologie di pagamenti In base al Reg. 1307/2013 l’Italia ha deciso le tipologie di pagamenti da attivare e le percentuali da destinare ad esse sulla base dei seguenti massimali previsti per il periodo 2015/2020 (Tabella 1) (tab.1) Valori in milioni di E dei Pagamenti Diretti a Prezzi correnti. 2015 3902,04 2016 3850,80 2017 3799,54 2018 3751,93 2019 e anno successivo 3704,33 Le scelte italiane sono definite nel modo seguente: Pagamento di base: 58% del massimale nazionale; Pagamento ecologico (greening): 30%; del massimale nazionale; Pagamento per i giovani agricoltori: 1%; del massimale nazionale Pagamento accoppiato: 11% del massimale nazionale (Articolo n.52 Reg. 1307/2013) (tab.2) Valori in milioni di E del Pagamento Ecologico a Prezzi correnti 2015 1170,61 2016 1155,24 2017 1139,86 2018 1125,58 2019 e anno successivo 1111,30 (tab.3) Valori in milioni di E (media 2015/2016) del Pagamento Accoppiato a Prezzi correnti Macrosettori Plafond (milioni di E) Piano Zootecnia 210,50 Piano Seminativi 146,30 Piano Colture Permanenti 70,00 Totale 426,80 (tab.4) Premio STIMATO in E a capo/ha Vacche da latte base 56,00 Vacche nutrici 202,00 Vitelloni 12/24 mesi 46,00 Ovini 12,00 Agnelli igp 10,00 Soia 97,00 Riso 120,00 Barbabietola 325,00 Pomodoro da industria 160,00 Pagamento per i piccoli agricoltori: attivato per ragioni di semplificazione (Articolo n. 63.2 Reg. 1307/2013); SOGLIA DI ACCESSO (PRESENTAZIONE DOMANDA PAC) 250 E nel 2015 e 2016, 300 a partire dal 2017, in attesa della definizione del secondo parametro (superficie minima) Il Ministero ha trovato un compromesso per la regionalizzazione, che prevede una regione unica nazionale, e sulla convergenza, con la scelta del modello di convergenza parziale o modello “irlandese”. (30/60) e valore iniziale calcolato sul “pagato” 2014) Un’altra conferma riguarda il calcolo dei “nuovi titoli”, che verrà fatto sulla base dei pagamenti percepiti dall’agricoltore nel 2014, Questa scelta presenta importanti implicazioni: ● i pagamenti percepiti sui titoli in affitto vengono conteggiati a favore dell’affittuario; ● i pagamenti percepiti possono tener conto anche dei pagamenti dell’Art. 68 se non ricompresi nel nuovo valore accoppiato. Agricoltore attivo, degressività e capping Sono considerati agricoltori in attività i soggetti che, al momento della presentazione della domanda UNICA dimostrano i seguenti requisiti: a) iscrizione all’INPS come coltivatori diretti, imprenditori agricoli professionali; b) possesso della partita IVA attiva in campo agricolo. In questo caso, a partire dal 2016, è necessaria inoltre la dichiarazione annuale IVA riferita all’anno precedente la presentazione della domanda. Fanno eccezione i seguenti casi: 1) aziende le cui superfici agricole sono, in misura maggiore al 50%, ubicate nelle zone svantaggiate e/o di montagna; 2) aziende di pianura che percepiscono un premio inferiore ad E milleduecentocinquanta. Il Reg. 1307/2013 (art. 11) prevede una riduzione obbligatoria dei pagamenti diretti (degressività) del 50% per gli importi superiori a 150.000 E Presentazione della domanda di assegnazione dei diritti all’aiuto e prima assegnazione 1. Gli agricoltori che intendano richiedere i diritti all’aiuto previsti dal regime di pagamento di base sono tenuti a presentare la domanda all’organismo pagatore competente entro il 15 maggio 2015. 2. Diritti all’aiuto, in numero pari agli ettari ammissibili, sono assegnati agli agricoltori in attività, che: a) hanno avuto diritto ai pagamenti diretti per l’anno 2013, b) non hanno percepito pagamenti diretti per l’anno 2013 e producevano ortofrutticoli, patate da consumo, patate da seme piante ornamentali o coltivavano vigneti su una superficie minima di cinquemila metri quadrati. c) nell’anno 2014 hanno avuto assegnati diritti all’aiuto dalla riserva nazionale nell’ambito del regime di pagamento unico d) non hanno mai avuto, in proprietà o in affitto, diritti all’aiuto, e sono in grado di documentare che, al 15 maggio 2013, esercitavano attività di produzione, allevamento o coltivazione di prodotti agricoli, anche attraverso la raccolta, la mungitura, l’allevamento e la custodia di animali per fini agricoli Greening Il greening consiste in pratiche che l’agricoltore deve seguire per poter usufruire del pagamento. In particolare abbiamo: Diversificazione delle colture; mantenimento dei prati permanenti; aree di interesse ecologico. In alternativa gli agricoltori possono decidere di applicare le pratiche equivalenti, cioè quelle pratiche che apportano gli stessi benefici per il clima e l’ambiente e che sono elencate nel testo di base. Per gli agricoltori che praticano l’agricoltura biologica, invece, il greening si considera già rispettato. Diversificazione delle colture Superficie a Colture seminativi Fino a 10 ettari Da 10 a 30 ettari Oltre i 30 ettari Superficie occupata Esenzione. Non c’è obbligo di Diversificazione Minimo 2 colture Ogni coltura non può occupare più del 75% della superfie a seminativi Minimo 3 colturee Coltura principale occupa al massimo il 75%; le due colture principali al massimo il 96% della superfie a seminativi. La terza coltura deve occupare almeno il 5% Sono esonerate dalla diversificazione le aziende in cui: le superfici sono interamente investite a colture sommerse per una parte significativa dell’anno (riso); i seminativi sono investiti per più del 75% a foraggio e/o a maggese, a condizione che i seminativi non coperti da questi usi non superino i 30 ettari. Mantenimento dei prati permanenti L’agricoltore non può convertire le superfici a prato permanente che ricadono all’interno della direttiva Habitat o della direttiva Uccelli. Oltre alle suddette superfici, saranno individuate anche aree sensibili al di fuori dei territori di competenza delle due direttive. E’ compito dello Stato membro garantire che la proporzione delle superfici a prato permanente non diminuisca più del 5% in relazione alla superficie agricola totale. Ciò vuol dire che lo Stato membro assicura il mantenimento di una certa proporzione delle superfici a prato permanente in base alla “superficie di riferimento” al 2015. Aree di interesse ecologico Quando i seminativi di un’azienda superano i 15 ettari (per quanto riguarda le colture sommerse si riporta a quanto previsto per la diversificazione), l’agricoltore deve prevedere aree di interesse ecologico per una superficie pari almeno al 5% dei seminativi. Sono esclusi, quindi, dal calcolo le colture permanenti e i prati e pascoli permanenti. Dal 2017 la soglia del 5% cento può essere aumentata al 7% con applicazione dal 2018. Possono essere considerate come aree di interesse ecologico: terreni lasciati a riposo, terrazzamenti, elementi caratteristici del paesaggio, fasce tampone, comprese le fasce tampone occupate da prati permanenti; ettari agroforestali, realizzati con i PSR, fasce di ettari lungo le zone periferiche delle foreste, superfici con bosco ceduo a rotazione rapida, superfici oggetto di imboschimento con i PSR, superfici con colture intercalari o copertura vegetale (sovescio), con l’applicazione di fattori di ponderazione, superfici con colture azotofissatrici. Infine, una scelta che appare ormai consolidata è quella relativa alla determinazione del pagamento. Questo sarà calcolato proporzionalmente al valore dei titoli detenuti dall’agricoltore. Nei casi di applicazione delle pratiche equivalenti non è possibile il doppio finanziamento e la riduzione verrà calcolata sul pagamento individuale. Sanzioni per il mancato rispetto del greening Anni 2015/2016 Sanzione Perdita del pagamento greening 2017 Oltre alla perdita del pagamento greening, sanzione aggiuntiva del 20% del pagamento greening a valere sugli altri pagamenti dal 2018 Oltre alla perdita del pagamento greening, sanzione aggiuntiva del 25% del pagamento greening a valere sugli altri pagamenti Come è evidente da quanto esposto, tenendo conto della complessità della materia trattata e delle opportunità di assegnazione di nuovi titoli anche per coloro che non hanno mai presentato domanda di premio perchè in possesso di soli vigneti, frutteti, orticole, si invitano i destinatari della presente a contattare con urgenza i tecnici di zona per concordare un’incontro. Si segnala inoltre che errate scelte agronomiche prese dall’azienda già dall’autunno 2014 potrebbero comportare gravi perdite economiche (greening) oltre a sanzioni sui nuovi titoli assegnati Gli indirizzi della CIA: ALESSANDRIA Zona di Alessandria Via Savonarola, 31 – Tel. 0131-236225 Zona di Acqui Terme Via da Bormida, 4 – tel. 0144-322272 Zona di Casale Monferrato Via del Carmine, 15 – tel. 0142-454617 Zona di Novi Ligure Corso Piave, 6 – Tel. 0143-72176 Zona di Ovada Via Monsignor Cavanna, 10/12 Tel. 0143-835083 Zona di Tortona Via Montemerlo, 25 – Tel. 0131-822722 ASTI Zona di Asti Piazza Alfieri,61 Tel. 0141-594320 Zona di Canelli Viale Risorgimento, 31 Tel. 0141-835038 Zona di Nizza Monferrato Via Pistone, 93 – Tel. 0141-721691 Zona di Montiglio Monferrato Via Roma, 83 - Tel.0141-994545 Realizzato con il contributo di: “Erga Omnes Servizi Fiscali e non AL & AT S.R.L.”