COMUNE DI BARGA
Incontro di giovedi 11 novembre 2010
Carta della Pericolosità Geomorfologica
Carta della pericolosità idraulica
Carta delle aree di pertinenza
fluviale
Prescrizioni dettate dal P.S. al R.U.
Le aree di naturale esondazione e di tutela dei caratteri ambientali (ae)
o Sono aree soggette a edificabilità condizionata, a divieto di trasformazioni
morfologiche del terreno, ovvero di alterazione della attuale configurazione
della superficie topografica, comprendente anche movimenti di terra e
realizzazione di opere costituenti ostacolo al deflusso delle acque, compresi
gli stoccaggi di materiali inerti e l’installazione di manufatti a carattere
temporaneo o precario, nonché a divieto di variazioni del reticolo idraulico
esistente e di impermeabilizzazione del suolo.
o In queste aree sono consentiti esclusivamente una serie di interventi
elencati, che devono essere valutati sulla base di apposite indagini di natura
idraulica dimostranti che non sia aggravato il rischio (da valutarsi come
aumento dei soggetti esposti) rispetto al contesto generale e che gli edifici
siano realizzati in condizioni di sicurezza idraulica.
o Sul patrimonio edilizio esistente sono consentiti i seguenti interventi:
- opere che non comportino aumenti di superficie coperta, fatta
salva la realizzazione di volumi tecnici;
- all’interno del tessuto urbanizzato, interventi sul patrimonio edilizio
esistente che possano determinare un riassetto complessivo degli
organismi edilizi esistenti e degli spazi urbani ad essi appartenenti e
tesi complessivamente alla riduzione delle aree occupate ed
all’allontanamento del corso d’acqua. Tali interventi sono subordinati
al rilascio del parere vincolante dell’Autorità di Bacino;
- interventi di ampliamento di volume di fabbricati esistenti previo
parere vincolante dell’Autorità di Bacino;
o Sono altresì consentite:
- le recinzioni, purché realizzate in pali e rete anche su muretto,
purché quest’ultimo di altezza massima di 20 cm;
- l’installazione di strutture mobili temporanee per il tempo libero.
o Sono infine consentiti:
- previo parere favorevole dell’Autorità di Bacino, gli interventi di
ampliamento, di adeguamento e di ristrutturazione delle infrastrutture
pubbliche, o di interesse pubblico, riferite a servizi essenziali e non
delocabilizzabili, nonché la realizzazione di nuove linee di comunicazione
viaria e ferroviaria parimenti essenziali e non diversamente localizzabili;
- la manutenzione, l’adeguamento, la realizzazione di impianti a rete e
puntuali per l'approvvigionamento idrico, per lo smaltimento dei reflui, per il
trasporto dell'energia e per le telecomunicazioni, nonché di altre opere ed
infrastrutture pubbliche;
- la manutenzione, l’adeguamento, la realizzazione impianti tecnici di
modesta entità quali impianti di pompaggio per l’approvvigionamento idrico,
irriguo e civile, punti di riserva d'acqua per lo spegnimento degli incendi, e
simili.
o Agli impianti di frantumazione degli inerti in essere e debitamente autorizzati
al momento di entrata in vigore delle presenti norme è consentito lo
svolgimento dell’attività nel rispetto di specifici protocolli di intesa tra
imprese, Autorità di Bacino, Comune e Provincia.
o Non sono soggette alle limitazioni delle pertinenze la realizzazione di
interventi di Piani Attuativi già approvati e in corso di attuazione e la
realizzazione e/o il completamento di opere già avviate di riconosciuta
importanza e interesse sovracomunale.
Non sono soggette alle medesime limitazioni gli insediamenti consolidati
ricadenti nelle aree di naturale esondazione e di tutela dei caratteri
ambientali dei corsi d’acqua perimetrati d’intesa con la Provincia di Lucca,
l’Ufficio del Genio Civile e l’Autorità di Bacino del Fiume Serchio.
o
Nelle aree di pertinenza fluviale, collocata oltre rilevati infrastrutturali
(P2a) è fatto divieto di realizzare opere che comportino trasformazioni
edilizie e urbanistiche. Le opere di cui sopra potranno tuttavia essere
realizzate a condizione che venga documentato dal proponente, ed
accertato
dall’autorità
amministrativa
competente
al
rilascio
dell’autorizzazione, il superamento delle condizioni di rischio conseguenti
a fenomeni di esondazione e ristagno, o che siano individuati gli
interventi necessari alla mitigazione di tale rischio, da realizzarsi
contestualmente alla esecuzione delle opere richieste.
Nelle situazioni caratterizzate da pericolosità geomorfologica molto
elevata (G.4)
o
o
o
o
Nuovi interventi edificatori o infrastrutturali, anche se subordinati alla
realizzazione degli interventi di messa in sicurezza, devono essere
esclusi qualora siano possibili localizzazioni alternative (nelle aree in
frana attiva non sono comunque ammissibili previsioni di nuova
edificazione;
sono ammessi gli interventi di adeguamento o restauro delle
infrastrutture pubbliche, o di interesse pubblico, a sviluppo lineare,
nonché della viabilità e della rete dei servizi privati esistenti non
delocalizzabili, previo parere vincolante dell’Autorità di Bacino;
è ammessa la realizzazione di nuove infrastrutture pubbliche, o di
interesse pubblico, a sviluppo lineare non diversamente localizzabili è
consentita previa realizzazione di interventi di bonifica del movimento
franoso e previo parere vincolante dell’Autorità di Bacino;
sugli edifici esistenti, ad esclusione di quelli ricadenti sulle aree in frana
attiva, sono consentiti gli interventi che non comportino incrementi di
superficie coperta, di volume e di carico urbanistico.
Nelle situazioni caratterizzate da pericolosità geomorfologica elevata (G.3):
o
Nuovi interventi edificatori o infrastrutturali, anche se subordinati alla realizzazione degli interventi
di messa in sicurezza, devono essere esclusi qualora siano possibili localizzazioni alternative;
o
l’attuazione di interventi di nuova edificazione o nuove infrastrutture è subordinata all’esito di
idonei studi geologici previo parere vincolante dell’Autorità di Bacino;
o
possono in genere essere attuati quegli interventi per i quali venga dimostrato che non
determinano condizioni di instabilità e che non modificano negativamente i processi
geomorfologici presenti nell’area; della sussistenza di tali condizioni deve essere dato atto nel
procedimento amministrativo relativo al titolo abilitativo all’attività edilizia;
o
sono ammessi gli interventi edificatori di ampliamento di fabbricati esistenti che comportino
aumento di volume sino ad un massimo una tantum del 30% dell’esistente, nonchè i volumi
tecnici a corredo degli edifici esistenti; aumento di volume eccedente il limite del 30% è ammesso
previo parere vincolante dell’Autorità di Bacino;
o
è ammessa la realizzazione di annessi agricoli, fino ad una dimensione planimetrica massima di
100 mq, se risultanti indispensabili alla conduzione del fondo e con destinazione agricola
vincolata.
Nelle situazioni caratterizzate da pericolosità idraulica molto elevata (I.4)
o
o
o
o
o
o
.
Sono consentite solo nuove previsioni per infrastrutture a rete non diversamente
localizzabili;
non sono ammissibili le trasformazioni morfologiche anche a carattere temporaneo,
nonchè l’installazione di manufatti a carattere temporaneo o precario, salvo parere
diverso espresso dall’Autorità di Bacino a seguito di specifiche richieste;
sul patrimonio edilizio esistente, per fabbricati non allo stato di rudere sono ammessi
gli interventi che non comportino aumenti di superficie coperta, fatti salvi volumi
tecnici e tettoie senza tamponature laterali;
all’interno del tessuto urbanizzato sono ammessi, con il parere vincolante dell’Autorità
di Bacino, interventi di ristrutturazione urbanistica senza aumenti di superficie coperta
né nuovi volumi interrati;
sono ammessi gli interventi di ampliamento della superficie coperta di fabbricati
esistenti nei soli casi funzionali alla riduzione della vulnerabilità del fabbricato, messa
a norma di strutture ed impianti in ottemperanza ad obblighi derivanti da norme
vigenti in materia igienico sanitaria, di sicurezza sull’ambiente di lavori, di
superamento delle barriere architettoniche e di adeguamento antisismico;
sono ammesse le recinzioni, purché realizzate in pali e rete anche su muretto, purché
quest’ultimo di altezza massima di 40 cm.
Nelle situazioni caratterizzate da pericolosità idraulica elevata (I.3)
o
Non sono da prevedersi interventi di nuova edificazione o di nuove infrastrutture per i quali non sia
dimostrabile il rispetto di condizioni di sicurezza o non sia prevista la preventiva o contestuale
realizzazione di interventi di messa in sicurezza per eventi con tempo di ritorno di 200 anni;
o
relativamente agli interventi di nuova edificazione previsti nel tessuto insediativo esistente, la
messa in sicurezza rispetto ad eventi con tempo di ritorno di 200 anni può essere conseguita
anche tramite adeguati sistemi di autosicurezza, nel rispetto delle seguenti condizioni:
- dimostrazioni dell’assenza o dell’eliminazione di pericolo per le persone e i beni;
- dimostrazione che gli interventi non determinano aumento delle pericolosità in altre aree.
o
possono essere previsti interventi per i quali venga dimostrato che la loro natura è tale da non
determinare pericolo per persone e beni, da non aumentare la pericolosità in altre aree e purchè
siano adottate, ove necessario, idonee misure atte a ridurne la vulnerabilità. Della sussistenza di
tali condizioni deve essere dato atto anche nel procedimento amministrativo relativo al titolo
abilitativo all’attività edilizia;
fino alla certificazione dell’avvenuta messa in sicurezza conseguente la realizzazione ed il
collaudo delle opere idrauliche accompagnata dalla delimitazione delle aree risultanti in sicurezza,
non può essere presentata attestazione di abitabilità e di agibilità.
Scarica

Presentazione Geol. Sani