COMUNE DI ROCCAVALDINA
PROVINCIA DI MESSINA
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Area Tecnica
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Area Tecnica – Ufficio Protezione Civile
Ordinanza di divieto accensione fuochi, come e perché
Dal 15 giugno al 15 ottobre di ogni anno il rischio che divampino
incendi è molto alto: per tale motivo annualmente viene emessa un'ordinanza di divieto e di disciplina, per l'agricoltura e casi particolari, delle modalità
d'impiego dei fuochi controllati.
Chi viola queste norme mette a rischio boschi, coltivazioni ed anche vite
umane, oltre ad un notevole dispendio di mezzi e risorse, che economicamente gravano su tutta la collettività e quindi anche su di noi. Ovviamente,
incorre, anche, nelle sanzioni penali ed amministrative.
Il patrimonio di diversità biologica che va distrutto negli incendi è immenso, la rigenerazione del manto vegetale, dopo un incendio, può iniziare
ra-pidamente e il tempo per rivedere una prima crescita di alberi può anche
essere di una sola decina d'anni. Ma, per la rigenerazione fino ad uno stadio
prossimo alla maturità, per un bosco misto di latifoglie (come quelli di cui ogni anno perdiamo in Italia molte centinaia di ettari a causa degli incendi)
occorrono anche 200 anni.
Con un incendio, non si distruggono solamente singole nicchie ecologiche, ma vengono persi spesso, ed inesorabil-mente, interi ecosistemi che
sono utili alla nostra esistenza.
Ricordiamoci: senza ecosistema non
può esserci vita.
Abbiamo un dovere specifico: Riconsegnare questo mondo ai nostri posteri
così come noi lo abbiamo ricevuto dai
nostri avi!
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Tutti i cittadini sono tenuti ad osservare l'ordinanza sindacale di divieto e di modalità d'impiego dei fuochi controllati in agricoltura.
Dovrà essere altresì osservata ogni altra disposizione aggiuntiva che dovesse essere emanata con provvedimento sindacale, del Prefetto, della Regione o da ogni altra autorità competente.
Tale ordinanza prescrive:
+L'ART 1- impone che nel periodo dal 15 giugno - 15 Ottobre 2010 è
fatto divieto:
m
di accendere fuochi, far brillare mine, usare apparecchi a fiamma o
elettrici per tagliare metalli nei boschi e nei terreni cespugliati;
m
di usare motori, fornelli o inceneritori che producono faville o brace
nei boschi e nei terreni cespugliati;
m
di fumare o compiere ogni altra operazione che possa creare pericolo
immediato di incendio nei boschi e nei terreni cespugliati.
+L'ART 2- prescrive che tutti i residui di pulitura delle scarpate e dei cigli
delle strade (in tal senso si richiama l'attenzione sul contenuto dell'ordinanza sindacale n° 15 del 19 maggio 2010 con la quale s'impone la pulitura entro il termine del 15 giugno corrente), debbono essere allontanati da
tali siti per essere distrutti con le cautele e le modalità di cui al successivo
art. 4.
+L'ART. 3 - prescrive le precauzioni che debbono essere adottati nei lavori
d'agricoltura, essi sono:
m
I cumuli derivanti da operazioni di decespugliamento o da operazioni
di raccolta, dovranno essere posizionati in area completamente
sgombra da vegetazione per un raggio di almeno metri 10 e posti,
uno dall'altro (nel caso di più cumuli), ad una altrettanta distanza;
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m
il tubo di scarico di eventuali mezzi impiegati (motocoltivatori, trattori, etc.) dovrà essere munito di schermo parafaville;
m
Eventuali materie o prodotti combustibili dovranno essere posti, preferibilmente, in luoghi chiusi in muratura, ben aerati e custoditi. Ove
ciò non fosse possibile, debbono essere posizionati in terreno sgombro per una distanza non inferiore a metri dieci dalle macchine e
da qualsiasi altro materiale infiammabile (stoppie, cataste di legno,
cumuli, etc.);
m
Il rifornimento delle macchine deve avvenire esclusivamente a motore spento;
m
Adottare tutte le misure di precauzione che il singolo caso richiede;
m
Nelle giornate di eccessiva calura o di vento, chi ha in corso lavori
agricoli, dovrà intensificare la vigilanza;
m
I detentori di cascinali, fienili, ricoveri, stalle e di qualsiasi altra
costru-zione ed impianto agricolo, dovrà lasciare intorno ad essi una
zona di rispetto - sgombra completamente da foglie, sterpi, rami ed
altro mate-riale infiammabile - di almeno metri dieci.
+ L'ART. 4- prescrive le modalità da usarsi per l'accensione dei fuochi controllati, essi sono:
E' vietato accendere fuochi nelle giornate
ventose, nei periodi di scirocco e di caldo afoso ed in quelli immediatamente successivi.
I residui di coltivazioni agricole e sterpaglie possono essere bruciati
solamente il mattino dalle ore 3,00 alle ore 9,00 nel
periodo compreso tra il 15 giugno ed il 15 luglio e dal 15
settembre al 15 ottobre previa comunicazione al Distaccamento Forestale di Rometta per il tramite del locale Comando Polizia Municipale ed a condizione che:
õ che la giornata non rientri in una delle condizioni atmosferiche sopra indicate;
õ che il cumulo da bruciare sia ubicato in un terreno sgombro da qualsiasi
vegetazione (ivi comprese le stoppie) e zappato per almeno un raggio di
metri 10.
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õ che il luogo sia dotato
di mezzi utili per il controllo e lo spegnimento delle
fiamme che potrebbero
essere: cumuli di sabbia o
altro materiale arido di fine pezzatura, tubo innestato in sistema continuo
d'irrigazione, serbatoio di
acqua di consistente capacità, battifuoco, pale, ecc..
E’ comunque
divieto assoluto
di accendere fuochi
16 luglio
al 14 settembre
dal
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Obblighi:
+ Chiunque scopra un incendio o tema che, per le specifiche circostanze, un
incendio possa sfuggire al controllo e possa propagarsi, è obbligato a darne immediato avviso alle persone del luogo perché avviino le operazioni di
spegnimento provvedendo, nel contempo, a chiamare, l'Ufficio di Protezione Civile Comunale, la Polizia Municipale, i Carabinieri.
I numeri telefonici, sono riportati nel riquadro d'appendice.
+
+
+
In caso di particolare pericolo o di vasta superficie incendiata, dovrà darne immediata comunicazione, per primi, ai Vigili del Fuoco ed al Corpo
Forestale.
Nel caso d'incendio con pericolo per fabbricati in genere, dovranno essere
chiamati i Vigili del Fuoco formando il numero telefonico 115.
Nel caso d'incendio a zone boschive e rurali, dovrà essere chiamato il
Servizio Antincendio del Corpo Forestale componendo il numero verde
1515.
+
Se
In ogni caso, ricordarsi che quando chiami per l’avvistamento di
un incendio:
mantieni la calma e parla con chiarezza;
indica con precisione la località, il Comune e la Provincia in cui ricade
l’area che sta bruciando;
riferisci se sono presenti persone già impegnate nello spegnimento;
non riagganciare fino a che l’operatore non abbia recepito il messaggio.
possibile fornisci ulteriori informazioni, come:
entità del fumo: fumo leggero, colonna decisa di fumo, più fumi, fumi poco visibili, colore del fumo;
presenza di abitazioni civili, di tralicci ad alta tensione, di strade e ferrovie;
strade utilizzabili da mezzi di soccorso e dai mezzi meccanici;
tipo di vegetazione e bosco: incolti, pascoli, pinete, querceti, macchia
mediterranea, ecc.
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Sanzioni:
+
Per chi non ha provveduto alla pulitura delle scarpate che prospettano su
strade pubbliche ed al taglio delle siepi vive, di erbe di rami che si protendono sul ciglio stradale, è prevista una sanzione da € 25,00 a € 500,00
oltre al rimborso delle spese di pulitura eseguite d'ufficio (ord.n° 15
del 19/05/2009);
+
Per chi non allontana immediatamente dalle scarpate e dai cigli della
strada i residui provenienti dalla pulitura delle campagne per depositarli ed
eventualmente distruggerli, se ne ricorrono le caratteristiche e possibilità,
è prevista una sanzione amministrativa da € 51.65 a € 103,30 (art.
2);
+
Per chi non osserva le cautele e le norme di prevenzione di cui all'art. 3,
è punito con la sanzione amministrativa da € 77,47 a € 129,11;
+
Per chi viola gli articoli 1 e 4 (accensione fuochi) senza che al fatto conseguano incendi, è punito con la sanzione amministrativa da € 103,30
a € 159,94.
+
Per chi provoca incendi, ai sensi dell'art. 40, comma 3, della L.R. n° 16
del 6 Aprile 1996, i trasgressori saranno puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da € 51,65 a € 258,23 per ettaro o frazione di ettaro incendiato. Sono fatte salve ulteriori sanzioni civili e penali se il fatto
costituisce danno più grave nei confronti della pubblica collettività e/o di
terzi.
In ogni caso, si applicano le sanzioni previste dal vigente codice penale ed in particolare quanto disposto:
+
Art. 423 - Incendio - Chiunque cagiona un incendio è punito con la
reclusione da tre a sette anni. La disposizione precedente si applica anche nel caso d'incendio della cosa propria, se dal fatto deriva pericolo l'incolumità pubblica.
+
Art. 423 bis - Incendio boschivo - Chiunque cagioni un incendio su
boschi, selve o foreste ovvero su vivai forestali destinati al rimboschimento, propri o altrui, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni.
Se l’incendio di cui al primo comma è cagionato per colpa, la pena è della
reclusione da uno a cinque anni. Le pene previste dal primo e dal secondo
comma sono aumentate se dall’incendio deriva pericolo per edifici o danno
su aree protette. Le pene previste dal primo e dal secondo comma sono
aumentate della metà, se dall’incendio deriva un danno grave, esteso e
persistente all’ambiente.
+Art. 449 - Chiunque cagiona per colpa un incendio ... è punito con la reclusione da uno a cinque anni.
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Chi controlla:
Ai sensi dell'art. 7, sono incaricati del controllo:
+ Il Corpo Forestale Regionale
+ I Comandi Carabinieri
+ Il Comando di Polizia Municipale
+ I Comandi dei Vigili del Fuoco
+ I funzionari ed agenti di P.S.
+
Quelli aventi qualifica, per la materia, di Polizia Amministrativa
(sono compresi in questa categoria i funzionari ed operatori
dell'Ufficio di Protezione Civile).
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Per l’emergenza
Viene avvistato un incendio, anche se esso appare lontano: Avvisare immediatamente il Servizio Comunale di
Protezione Civile, il Corpo Forestale, la Polizia Municipale o i Carabinieri.
In caso di pericolo incombente a nuclei abitati, o a fabbricati in genere,
chiamare i Vigili del Fuoco.
Vi è un focolaio d'incendio:
Prima che l'incendio possa
estendersi: Se sul luogo esiste dotazione idrica, costituita da tubazione collegata ad autoclave o ad altri sistemi di alimentazione,
indirizzare l'acqua alla base delle fiamme. Se non esiste acqua, utilizzare della sabbia o terra da buttare direttamente sul focolaio. Se
esistono delle pale, possono essere usate per battere violentemente
sull'origine delle fiamme. In alternativa, possono essere usate dei
rami di vegetazione verde (esempio rami di ginestra) come flabelli
(battifiamma).
ATTENZIONE,
se le fiamme sono già estese ed alte, non tentare alcun intervento allontanarsi a chiamare i soccorsi provvedendo, prima, se
nelle adiacenze sono depositati carburanti o bombole di gas, ad
allontanare eventuali materiali infiammabili.
In caso d'incendio ed in presenza di vento: Non
effettuare mai interventi. Comunque, prima di ogni qualsiasi intervento ed in ogni condizione atmosferica, assicurarsi che la via di
fuga sia percorribile e non inoltrarsi mai in zone cespugliate o scoscese: senza preavviso, possono verificarsi degli "effetti camino".
In caso di pericolo immediato, abbandonare il luogo o l'abitazione e spostarsi in area sicura.
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Per la prevenzione
Segnalare per tempo al Comune le violazioni del regolamento
sull'uso dei fuochi controllati in agricoltura. La segnalazione può essere fatta anche telefonicamente alla Polizia Municipale, ai Carabinieri e all'Ufficio di Protezione Civile.
↸
Creare le aree di rispetto intorno ai fabbricati di campagna e vicino alle
strade, pulire le scarpate, usare le misure di sicurezza per il rifornimento dei
mezzi agricoli e/o automezzi, rispetto del divieto di accensione dei fuochi,
etc..
Adeguare e mantenere in regola, con le vigenti norme di sicurezza,
gli impianti elettrici di abitazioni, fienili, stalle, ecc. ..... (legge n° 46/1990).
Mantenere se possibile, riserve di acqua e tubazioni collegati ad auto-
clave, pozzi o altri sistemi di alimentazione. In alternativa possono essere
mantenuti, in loco, cumuli di sabbia e tutti quegli attrezzi indispensabili, quali:
badili, picconi, decespugliatori (per creare eventuali fasce di protezione), etc.
PER QUALSIASI DUBBIO, CHIARIMENTI O CONSIGLI PER LA
REALIZZAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE,
CONTATTARE QUESTO UFFICIO DI PROTEZIONE CIVILE
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Sindaco
090 997 77 41
Ufficio Comunale Protezione Civile
090 997 77 41
Comando Polizia Municipale
090 997 77 41
Comando Stazione Carabinieri - Roccavaldina
090 997 71 10
Carabinieri (Pronto intervento)
112
Polizia (Pronto intervento)
113
Distaccamento Forestale - Rometta
Servizio Antincendi (Corpo Forestale)
090 992 42 68
1515
Sala Operativa Servizi Antincendio Ispettorato Forestale Messina
(numero riservato agli operatori di P.C.)
090 640 12 42
“
“
“
“
“
(Come sopra)
Vigili del Fuoco Milazzo
(riservato agli operatori di P.C.)
Vigili del Fuoco
(richiesta Pronto intervento)
Emergenza Sanitaria
(richiesta intervento di Soccorso)
090 640 12 43
Pronto Soccorso Ospedale di Milazzo
— 11 —
090 928 24 37
115
118
090 929 04 63
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SINDACO
Geom. Domenico ANTONUCCIO
RESPONSABILE
PROTEZIONE CIVILE
P.E. Pietro Mario BASILE
Dirigente Area Tecnica
(CENTRO OPERATIVO COMUNALE)
VICE RESPONSABILE
PROTEZIONE CIVILE (C.O.C.)
Sig. Piero MARCHETTA
Istruttore Amministrativo
COMANDANTE CARABINIERI
M.C. Luciano LE DONNE
Comandante Stazione Carabinieri
di Roccavaldina
COMANDANTE
POLIZIA MUNICIPALE
Cap. Antonino PREVITI
Comandante Polizia Municipale
Opuscolo informativo redatto e stampato
dall' UFFICIO COMUNALE
DI
PROTEZIONE CIVILE
(copia può essere richiesta, gratuitamente, presso gli uffici comunali)
Ideazione, grafica, impaginazione, composizione e stampa di
Pietro M. BASILE
Piero MARCHETTA
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SE NON ESPRESSAMENTE AUTORIZZATA
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Guida alla prevenzione incendi