Il sistema di
gestione degli
imballaggi in Italia:
l’esperienza CONAI
Fondazione Eni Enrico Mattei
Milano, 17 maggio 2005
Vicenza, 2 marzo 2006
La struttura normativa,
l’organizzazione e il finanziamento
Decreto Legislativo 22/1997
D.Lgs. 22/97 in attuazione delle direttive comunitarie
sui rifiuti, sui rifiuti pericolosi, sugli imballaggi e sui
rifiuti di imballaggio
Obiettivi
Contenuti e Obblighi per le imprese
Conai e Consorzi di filiera
Contenuti ed Obiettivi (titolo II, art. 34-43)
Il decreto riguarda:
• tutti gli imballaggi immessi
sul mercato nazionale
primari,
secondari e
terziari
• tutti gli operatori economici
della filiera
produttori di materiali
produttori di imballaggi
industria utilizzatrice
commercio
Definizione di imballaggio (1)
D.Lgs 22/97, art. 35, comma 1, lettera a):
« imballaggio: il prodotto, composto di materiali di qualsiasi
natura, adibito a contenere e a proteggere determinate merci,
dalle materie prime ai prodotti finiti, a consentire la loro
manipolazione e la loro consegna dal produttore al
consumatore o all’utilizzatore, e ad assicurare la loro
presentazione, nonché gli articoli a perdere usati allo stesso
scopo. »
Definizione di imballaggio (2)
D.Lgs 22/97, art. 35, comma 1, lettere b), c), d):
- imballaggio per la vendita o imballaggio primario: imballaggio concepito
in modo da costituire, nel punto di vendita, un'unità di vendita per l'utente
finale o per il consumatore;
- imballaggio multiplo o imballaggio secondario: imballaggio concepito in
modo da costituire, nel punto di vendita, il raggruppamento di un certo
numero di unità di vendita, indipendentemente dal fatto che sia venduto
come tale all'utente finale o al consumatore, o che serva soltanto a facilitare
il rifornimento degli scaffali nel punto di vendita. Esso può essere rimosso
dal prodotto senza alterarne le caratteristiche;
- imballaggio per il trasporto o imballaggio terziario: imballaggio concepito
in modo da facilitare la manipolazione ed il trasporto di un certo numero di
unità di vendita oppure di imballaggi multipli per evitare la loro
manipolazione ed i danni connessi al trasporto, esclusi i container per i
trasporti stradali, ferroviari marittimi ed aerei.
Definizione di imballaggio (3)
La Direttiva 2004/12/CE (art. 3), che modifica la Direttiva 94/62/CE,
specifica che la definizione di imballaggio è basata, inoltre, su tre criteri
aggiuntivi:
1) sono considerati imballaggi gli articoli che rientrano nella definizione di cui
sopra, fatte salve altre possibili funzioni dell'imballaggio, a meno che tali
articoli non siano parti integranti di un prodotto e siano necessari per
contenere, sostenere o preservare tale prodotto per tutto il suo ciclo di vita e
tutti gli elementi siano destinati ad essere utilizzati, consumati o eliminati
insieme;
2) sono considerati imballaggi gli articoli progettati e destinati ad essere riempiti
nel punto vendita e gli elementi usa e getta venduti, riempiti o progettati e
destinati ad essere riempiti nel punto vendita, a condizione che svolgano una
funzione di imballaggio;
3) i componenti dell'imballaggio e gli elementi accessori integrati nell'imballaggio
sono considerati parti integranti dello stesso. Gli elementi accessori
direttamente fissati o attaccati al prodotto e che svolgono funzioni di
imballaggio sono considerati imballaggio a meno che non siano parte
integrante del prodotto e tutti gli elementi siano destinati ad essere
consumati o eliminati insieme.
Definizione di imballaggio: esempi
L’Allegato I della Direttiva 2004/12/CE riporta alcuni esempi illustrativi dei
tre criteri:
1. imballaggio: scatole per dolci, involucro che ricopre la custodia di un CD
non imballaggio: vasi da fiori destinati a restare con la pianta per tutta la
durata di vita di questa, cassette di attrezzi, bustine da tè, rivestimenti
di cera dei formaggi, budelli per salumi
2. imballaggio: sacchetti o borse di carta o di plastica, piatti e tazze usa e
getta, pellicole di plastica trasparente, sacchetti per panini, fogli di
alluminio
non imballaggio: cucchiaini di plastica, posate usa e getta
3. imballaggio: etichette fissate direttamente o attaccate al prodotto
parti di imballaggio: spazzolino del mascara che fa parte del tappo della
confezione, etichette adesive incollate su un altro articolo di
imballaggio, graffette, fascette di plastica, dispositivo di dosaggio che fa
parte del tappo della confezione per i detersivi.
Contenuti ed Obiettivi (titolo II, art. 34-43)
Il decreto stabilisce:
PRINCIPI GENERALI (art. 36): CHI INQUINA PAGA
RESPONSABILITA’ CONDIVISA
I produttori e gli utilizzatori sono responsabili della
corretta gestione ambientale degli imballaggi.
La Pubblica Amministrazione deve organizzare sistemi
adeguati di raccolta differenziata
in modo efficiente ed economico
a copertura omogenea del territorio
Obblighi per le imprese (art. 38)
PRODUTTORI
Fornitori di materie prime
Fabbricanti e trasformatori
Importatori di imballaggi vuoti e
di materiali di imballaggio
UTILIZZATORI
Industrie
Commercianti e distributori
Importatori di imballaggi pieni
I produttori e gli utilizzatori sono responsabili
della
corretta
gestione
ambientale
degli
imballaggi, facendosi carico di:
•Raggiungimento degli obiettivi previsti dalla
legge;
•Obbligo di costituzione del CONAI;
•Obbligo
di
applicazione
del
Contributo
Ambientale.
Obblighi per i produttori (art. 38)
Aderiscono ai Consorzi dei materiali:
ACCIAIO
ALLUMINIO
CARTA
LEGNO
PLASTICA
VETRO
I produttori, in alternativa, possono organizzare
un sistema autonomo oppure mettere in atto un
sistema cauzionale
CONAI: iscritti al 31.12.2005
oltre 1.400.000 suddivisi in due categorie :
Produttori materiali
Produttori imballaggi
Importatori di imballaggi vuoti
Produttori
0,6%
Utilizzatori industriali
Importatori di prodotti confezionati
Commercianti
Utilizzatori
99,4%
 il 60% sono Utilizzatori commerciali
 Peso 50-50 in Assemblea e CDA
(14+14+1 Rappresentante dei consumatori)
CONAI: Consorzio Nazionale Imballaggi
È retto da statuto approvato con decreto ministeriale
Non ha fini di lucro
È costituito in forma paritaria da produttori e utilizzatori
di imballaggio
TARGET
Raggiungere gli obiettivi globali di recupero e riciclo
Garantire il necessario raccordo con l’attività di raccolta
differenziata effettuata dalle Pubbliche Amministrazioni
CONAI: Consorzio Nazionale Imballaggi (art. 41)
FUNZIONI
Collabora alla definizione degli Ambiti Territoriali
Ottimali, in accordo con la Pubblica Amministrazione
Definisce le condizioni generali di ritiro
Elabora ed aggiorna il Programma generale di
prevenzione e gestione degli imballaggi e dei rifiuti di
imballaggio
Promuove ed attua accordi di programma con le regioni
e gli enti locali
CONAI: Consorzio Nazionale Imballaggi (art. 41)
FUNZIONI
Assicura la cooperazione tra i consorzi dei materiali
Garantisce il raccordo tra la P.A., i consorzi dei materiali
e gli altri operatori economici
Organizza campagne informative
Ripartisce i costi tra i produttori e gli utilizzatori
Consorzi dei Materiali (art. 40)
Sono costituiti dai produttori di imballaggio in forma
volontaria
OBIETTIVI
Razionalizzare ed organizzare:
la raccolta dei rifiuti di imballaggio secondari e terziari su
aree private
il ritiro dei rifiuti di imballaggio provenienti dalla raccolta
differenziata pubblica
il riciclaggio e il recupero
Lo schema di gestione attuale
SISTEMA PUBBLICO
Definisce obiettivi e
linee guida
SISTEMA PRIVATO
OSSERVATORIO
Si organizza per
raggiungere obiettivi
Opera con criteri di
efficienza
Mette a disposizione e
gestisce le risorse
Controlla/indirizza
RISULTATI
Risultati raggiunti con
efficienza operativa a
livello di eccellenza
europea
Finanziamento del sistema
Iniziale:
• adesione quota “una tantum” a costituzione del
fondo consortile
Permanente (finanziamento del sistema):
• al momento della “prima cessione” (dall’ultimo
produttore al primo utilizzatore)
• al momento dell’import di imballaggi pieni o vuoti
Export esente
I risultati raggiunti
Contributo Ambientale 2004*
Mil/€
Procedure ordinarie
238,62
Procedure semplificate
15,81
Conguagli/rimborsi
-6,79
TOTALE 247,64
*consuntivo 2004
2002: obiettivi e risultati
Obiettivi:
Risultati:
MIN
MAX
RECUPERO
50%
65%
RICICLO
25%
45%
RICICLO per materiale
15%
IMMESSO AL CONSUMO
11.417 Kton
RECUPERO
6.533 Kton
57,2%
RICICLO
5.745 Kton
50,3%
Acciaio
54,9%
Alluminio
43,0%
Carta
56,2%
Legno
59,7%
Plastica
23,0%
Vetro
51,3%
Risultati attesi 2005
Immesso al
consumo
MATERIALE
ACCIAIO
ALLUMINIO
Kton
Recupero
energetico
Riciclo
Kton
%
Kton
Recupero
complessivo
Kton
%
595
340
57,1%
-
340
57,1%
68,6
32,0
46,6%
8,5
40,5
59,0%
CARTA
4.349
2.715
62,4%
421
3.136
72,1%
LEGNO
2.680
1.605
59,9%
100
1.705
63,6%
PLASTICA
2.085
547
26,2%
595
1.142
54,8%
VETRO
2.140
1.220
57,0%
-
1.220
57,0%
11.918
6.459
54,2%
1.125
7.584
63,6%
TOTALE
I nuovi obiettivi (entro 31.12.2008)
L’11 febbraio 2004 è stata approvata la Direttiva 04/12/CE, revisione
della Direttiva 94/62/CE
MIN
MAX
Recupero globale
60 %
-
Riciclaggio globale
55 %
80 %
Carta
60 %
-
Legno
15 %
-
Metalli
50 %
-
Plastica
22,5 %
-
60 %
-
Riciclaggio per materiale:
Vetro
Guida all’adesione e all’applicazione
del Contributo Ambientale
Adesione a CONAI
Come previsto dal Dlgs 22/1997, i Produttori e gli
Utilizzatori di imballaggi primari, secondari e terziari
sono tenuti ad aderire al Consorzio Nazionale
Imballaggi.
Per iscriversi a Conai occorre inviare il “Modulo di
Adesione” con allegata la ricevuta di versamento della
quota di adesione.
La quota si versa soltanto una volta e può essere
adeguata ogni anno a discrezione del Consorziato.
Determinazione della quota di adesione
L’adesione a CONAI comporta il versamento di una
quota costituita da:
un importo fisso di 5,16 Euro
al quale si aggiunge
una quota variabile, solo per le imprese che nel
corso dell’esercizio precedente all’adesione abbiano
avuto ricavi complessivi superiori a 516.456,90 Euro.
Aspetti amministrativi e fiscali
L’adesione a CONAI comporta l’acquisizione
di quote di partecipazione al Consorzio:
Dal punto di vista fiscale, la quota versata dai
Consorziati all’atto dell’adesione, nonché gli
eventuali successivi adeguamenti, costituisce
contributo straordinario da inserire nell’attivo dello
Stato patrimoniale del Consorziato (nel conto
“Partecipazione a altre imprese”, Sez. BIII, voce 1,
lettera d, articolo 2424 del Codice civile).
Le quote di adesione a CONAI non sono soggette a
IVA.
Aziende di nuova costituzione o apertura di nuove
attività riferite agli imballaggi
 Aziende di nuova costituzione,
 Aziende che iniziano una nuova attività che
comporta produzione o utilizzo di imballaggi
devono aderire a CONAI entro un mese dalla data di
inizio dell’attività prendendo come riferimento la
prima fattura ricevuta o emessa.
La stessa procedura potrà essere utilizzata dalle
aziende che, ad attività già avviata, siano tenute ad
aderire a CONAI.
Modulo di adesione
Modulo di adesione
Adesione ai Consorzi di Filiera
I Produttori oltre a iscriversi a CONAI nella categoria
dei Produttori:
 sono tenuti a iscriversi a uno o più Consorzi di
Filiera in rapporto ai materiali prodotti e ai singoli
Statuti Consortili.
In alternativa, possono
 organizzare autonomamente la raccolta, il riutilizzo, il
riciclaggio e il recupero dei rifiuti di imballaggio;
 oppure mettere in atto un sistema cauzionale in
relazione agli imballaggi prodotti
Nel modulo di adesione a CONAI, l’impresa dichiara a quali Consorzi
aderisce.
Il Contributo Ambientale
Il Contributo Ambientale CONAI (stabilito per ciascuna
tipologia di materiale di imballaggio) rappresenta la
forma di finanziamento attraverso la quale CONAI
ripartisce tra Produttori e Utilizzatori i costi della
raccolta differenziata, del riciclaggio e del recupero dei
rifiuti di imballaggi primari, secondari e terziari.
I valori del Contributo Ambientale (2006)
MATERIALI
Euro/ton
ACCIAIO
15,49
ALLUMINIO
25,82
CARTA
15,49
LEGNO
4,00
PLASTICA
VETRO
72,30
5,16
Il Contributo Ambientale
Le norme consortili prevedono che le somme dovute
da tutti i Consorziati, Produttori e Utilizzatori, siano
sempre prelevate sulla base di una specifica
indicazione in fattura:
e
dell’ammontare dovuto
della tipologia del materiale
oggetto della prima cessione.
di
imballaggio
La “Prima cessione”
Il Contributo Ambientale viene applicato in un punto particolare
del ciclo di vita degli imballaggi, denominato “Prima cessione”
Per prima cessione si intende il momento nel quale:
L’imballaggio finito passa dall’ “ultimo Produttore” al
“primo Utilizzatore
Il materiale di imballaggio passa da un “Produttore di
materia prima (o di semilavorati)” ad un “Autoproduttore”
I materiali di imballaggio e gli imballaggi importati dall’estero sono
soggetti al Contributo Ambientale in quanto il loro utilizzo darà luogo a
rifiuti sul territorio nazionale.
Esposizione in fattura per una singola
tipologia di imballaggio di un solo materiale
Nel caso della fornitura di un solo imballaggio in un unico
materiale si può fare riferimento allo schema seguente:
Descrizione
Unità di Quantità Prezzo
Misura
Unit.
Euro
Importo
Tot.
Euro
IVA
sacchi (gr cadauno 777=
ton lotto 1,554)
Pz
2000
1,11 2.200,00 20%
Contributo Ambientale
Plastica
ton
1,554
72,3
IMPONIBILE
112,35 20%
2.332,35 20%
Fatture di vendita dell’Importatore e
fatture di vendita successive alla prima cessione
Il cedente può, alternativamente:
evidenziare il Contributo Ambientale per referenza
o utilizzare la dicitura “Contributo Ambientale Conai
Assolto”
Dichiarazione periodica del Contributo
I soggetti obbligati all’applicazione del Contributo
Ambientale sono tenuti a dichiarare a CONAI i
quantitativi di imballaggio ceduti/importati sul territorio
nazionale.
Tutte le Dichiarazioni periodiche vanno effettuate entro
il 20 del mese successivo al periodo di riferimento.
La periodicità potrà essere annuale, trimestrale o
mensile in funzione dell’ammontare del Contributo
Ambientale complessivamente dichiarato, per materiale,
nell’anno precedente.
CONAI prevede anche procedure semplificate di
dichiarazione (es. per importatori di merci imballate,
produttori di etichette, produttori di imballaggi in
sughero)
Periodicità delle dichiarazioni
attività di produzione
Classe
Valori soglia
Periodicità delle
Dichiarazioni
A. Esente
Nell’anno solare precedente,
Contributo Ambientale
complessivo per singolo
materiale fino a 26,00 Euro
Esenzione dall’invio della
Dichiarazione. Verifiche
annuali rispetto al non
superamento della soglia di
esenzione.
B. Annuale
Nell’anno solare precedente,
Contributo Ambientale
complessivo per singolo
materiale fino a 310,00 Euro
Invio di un’unica Dichiarazione
entro il 20 gennaio dell’anno
successivo a quello di
riferimento.
C. Trimestrale
Nell’anno solare precedente,
Contributo Ambientale
complessivo per singolo
materiale fino a 31.000,00
Euro
Invio di quattro Dichiarazioni
con cadenza trimestrale ( 20
aprile, 20 luglio, 20 ottobre,
20 gennaio).
D. Mensile
Nell’anno solare precedente,
Contributo Ambientale
complessivo per singolo
materiale oltre 31.000,00 Euro
Invio delle Dichiarazioni con
cadenza mensile (entro il 20 di
ogni mese).
Periodicità delle dichiarazioni
attività di importazione
Procedura
ordinaria
Per singolo materiale
Stesse Classi valide per il Produttore
Per tutti i materiali
Procedura
semplificata
ESENTE
Fino a
52 Euro
ANNUALE
Fino a
310 Euro
TRIMESTRALE
Fino a
31.000 Euro
MENSILE
Oltre
31.000 Euro
Dichiarazione per importazione:
procedura semplificata
PROCEDURA SEMPLIFICATA:
prodotti alimentari
0,10%
prodotti non alimentari
0,05%
sul valore delle fatture di acquisto di merci imballate
sul valore delle fatture di acquisto di merci imballate
imballaggi pieni
31 €/ton sulla tara
Esempio scheda dichiarazione: mod. 6.1
Modulo 6.1 acciaio
Esempio scheda dichiarazione: mod. 6.2
Modulo 6.2
Modalità di invio delle Dichiarazioni
Le Dichiarazioni devono essere inviate a Conai con mezzi tali che
garantiscano la prova dell’avvenuta spedizione:
Dichiarazioni on line:
• dal 2004 si possono spedire i moduli 6.1, 6.2 e 6.10;
• dal 2006: estensione ai moduli 6.5, 6.6, 6.14, 6.16, 6.17 .
Dichiarazioni inviate via fax
• dalla fine del 2005: nuova procedura informatizzata di
ricezione delle Dichiarazioni inviate via fax;
• i numeri sono indicati nei diversi moduli di dichiarazione
(02.54122656, 02.54122680)
Dichiarazioni inviate con raccomandata A.R.
Versamento del Contributo
Gli importi risultanti dalla Dichiarazione periodica devono
essere versati al ricevimento delle relative fatture da parte di
CONAI.
CONAI invia le fatture per conto di ciascuno dei sei Consorzi
di Filiera, in riferimento ai rispettivi materiali.
I Produttori, o gli Importatori in procedura ordinaria,
riceveranno fatture distinte per singolo materiale.
In caso di dichiarazione in procedura semplificata, CONAI
invia un’unica fattura complessiva.
Procedure di esenzione per l’esportazione
Gli imballaggi che vengono esportati escono
dalle competenze di CONAI e sono pertanto
esenti dal Contributo Ambientale
Le procedure previste sono:
Ordinaria
Ex-Post
Semplificata
Ex-Ante
Compensazione
Import/Export
Procedure ex–post:
RIMBORSO/CONGUAGLIO
La Procedura ordinaria ex –post
consiste nel documentare a consuntivo i quantitativi esportati
(per singolo materiale) e richiedere il conguaglio o il rimborso
del Contributo Ambientale versato su questi quantitativi.
Entro il 31.03.2006 occorre trasmettere a Conai il Modulo 6.6 con allegato:

Scheda tecnica(solo la prima volta che si richiede la procedura ex-post
e ogni volta che cambiano i criteri di calcolo e/o le tipologie di imballo)

Documentazione doganale e/o Intrastat

Fatture fornitori

Elenco con i riferimenti delle fatture con esplicita indicazione del
Contributo versato (solo in caso di richiesta di rimborso)
Conai autorizza in forma scritta il conguaglio/rimborso
Procedura semplificata ex-ante
Consiste nel determinare preventivamente la quota di
esportazione (plafond) prevista per singolo materiale nel
corso dell’anno solare ed evitare il pagamento del Contributo
Ambientale su tale quota.
Entro il 31.03.2006 occorre trasmettere a Conai il Modulo 6.5 con allegato
Scheda tecnica (solo la prima volta che si richiede la procedura ex-ante e
ogni volta che cambiano i criteri di calcolo e/o le tipologie di imballo)
Il consorziato, inoltre, trasmette ai propri fornitori il Modulo 6.5/Fornitori
nel quale comunica i Plafond di esenzione.
Plafond: formule per il calcolo
Il Plafond si calcola sulla base dell’anno precedente e per ogni
singolo materiale:
Plafond =
totale ton imballaggi esportati
totale ton imballaggi venduti
(Italia+estero)
x 100
Integrazione della situazione debitoria o creditoria nel calcolo
del nuovo plafond:
A = plafond anno precedente (%)
B = vendite estero anno precedente (ton)
C = vendite totali anno precedente (ton)
D = nuovo plafond conguagliato (%)
D=
B + [B- (A/100 X C)]
C
x100
Procedura di compensazione
import-export
Consente di effettuare un saldo estero su estero per
categorie omogenee di materiali da imballaggio.
Inizio anno:
Mod.6.9
autodich. per utilizzo
della compensazione
Mod.6.8
autodich. periodicità
+
Durante l’anno: Mod.6.10 dichiarazione periodica
NB: è preferibile che tale procedura venga attivata
dalle aziende che tendono ad un sostanziale
equilibrio tra import ed export
Procedura di compensazione import-export
Modulo 6.10
Materiale
Imballaggio
ACCIAIO
ALLUMINIO
CARTA
TOTALE
Costituzione
Imballaggi
A
B
C = (A-B)
D
E = (DxC)
Quantità
importate
q.tà esportate
+ credito
periodo prec.
ton
Saldo
periodo
Contributo
ambientale
Valore totale
contributo
primari
secondari
terziari
ton
Euro/ton
Euro
ton
ton
15,49
25,82
15,49
 ton di imb. importati > ton di imb. esportati = debito
Es.: carta: A= 0,500 ton; B= 0,200 ton; C = 0,300 ton
fattura
ton di imb. importati < ton di imb. esportati = credito
Es.: carta: A= 0,300 ton; B= 0,450 ton; C = -0,150 ton
credito
Procedure dei controlli CONAI
Fonti normative dei controlli
 D.Lgs. 22/97: Art.38
(Obbligo di partecipazione a CONAI)
 Statuto CONAI: Art.7 lett. c) e d), Art.8
(Obblighi dei Consorziati)
 Regolamento CONAI: Artt. 4 e 5
(Controlli e sanzioni)
Finalità dei controlli
 Individuazione e contrasto di fenomeni di
evasione/elusione del Contributo
Ambientale
 Analisi della genesi dell’evasione
 Supporto ai Consorziati per la soluzione
di specifici problemi attinenti
l’applicazione della normativa CONAI
Tipologie di controllo

Richieste scritte di informazione ai Consorziati

Verifiche presso Consorziati selezionati sulla base di:
- anomalie rilevate dall’incrocio di dati interni ed
esterni
- criteri oggettivi determinati dalla Direzione
Generale CONAI
- criterio random

Richieste di informazioni ai non iscritti

Monitoraggio delle dichiarazioni pervenute in ritardo:
analisi delle motivazioni del ritardo e calcolo degli
interessi di mora
L’autodenuncia
Il Consorziato che desidera regolarizzare la propria
posizione rispetto ad infrazioni commesse
nell’applicazione o nella dichiarazione del Contributo
Ambientale può avvalersi della procedura di autodenuncia.
NESSUNA SANZIONE È PREVISTA A SEGUITO DI
AUTODENUNCIA, fermo restando l’applicazione degli
interessi di mora, a condizione che il Consorziato:
 informi spontaneamente CONAI, prima dell’avvio dei
controlli
 dichiari il Contributo dovuto entro 30 giorni dalla
presentazione dell’autodenuncia
Le novità della Guida 2006
Guida al Contributo 2006
Novità
1. Modifica moduli: 6.1 legno - 6.1 plastica;
2. Integrazione modalità di rettifica delle dichiarazioni;
3. Azienda estera;
4. Rinnovo procedure di forfetizzazione sulle stoviglie
monouso in plastica e i fogli di alluminio;
5. Dichiarazioni on line – estensione a invio 6.5/6.6 e
sviluppo sistema Fax Server;
6. Modifica veste grafica e revisione/integrazione testi.
1. Modifica modulo 6.1 legno
La modifica riguarda l’inserimento di nuove tipologie
di imballaggio:
Sughero
Bobine e doghe
Pallet reimmesso al consumo
proveniente da rifiuto/ricondizionamento
Varia, inoltre, la seguente tipologia:
“Materiali di legno per imballaggi”
“Materie prime per imballaggio ad autoproduttori”
1. Modifica modulo 6.1 plastica
Variano alcune tipologie:
“Bottiglie”
“Bottiglie e preforme”
“Contenitori e
vaschette termoformati”
“Contenitori e vaschette”
“Materiali di imballaggio”
“Materie prime per
imballaggio ad
autoproduttori”
2. Integrazione modalità di rettifica
delle dichiarazioni
Nella parte Quinta della Guida “Versamento del Contributo
Ambientale” sono stati inseriti due paragrafi dedicati ai seguenti
casi:
Rettifiche di dichiarazione in eccesso: in questo caso la rettifica
dovrà essere effettuata con una nuova dichiarazione recante
l’importo esatto e/o con allegata una semplice richiesta di storno
parziale della dichiarazione errata e specifica della causale
dell’errore.
Rettifiche di dichiarazione insufficiente: in questo caso la
rettifica dovrà essere effettuata presentando una autodenuncia
con la relativa causale e mediante la presentazione nei trenta
giorni successivi all’autodenuncia, della dichiarazione integrativa
per lo stesso periodo di quella insufficiente.
3. Azienda estera
Il paragrafo (2.4) dedicato all’azienda estera è il seguente:
Integrazione
“L’impresa estera che desidera sostituirsi ai clienti italiani negli
adempimenti previsti dal Regolamento Conai, in applicazione del
Dlgs 22/1997, può farlo nominando un rappresentante fiscale ai
sensi dell’articolo 17 del Dpr 633/1972 (disciplina dell’IVA).
Il rappresentante fiscale deve iscriversi a Conai in nome e per conto
dell’azienda rappresentata, effettuare la liquidazione periodica del
Contributo Ambientale Conai ed il relativo versamento ed emettere
fatture in nome della società rappresentata, secondo le modalità
previste dal Regolamento Conai.
In alternativa, in assenza del rappresentante fiscale, Conai consente
temporaneamente alle aziende estere con identificazione diretta ai fini
IVA in Italia [1], di eleggere domicilio speciale [2] ai soli fini del
Contributo Ambientale ed assolvere agli stessi obblighi di liquidazione,
dichiarazione e versamento previsti per il rappresentante fiscale.
Per approfondimenti e per attivare le procedure previste si invita a
contattare gli uffici Conai.”
[1] Ai sensi del combinato disposto degli artt. 17e 35-ter del D.P.R. n.633 del 1972
[2] ex art. 47 del Codice Civile e dell’art. 4 del Codice di Procedura civile, in forma scritta.”
4. Rinnovo Procedure
monouso in plastica – fogli di alluminio
Le procedure di semplificazione/forfetizzazione del
Contributo Ambientale Conai su:
stoviglie monouso in plastica (piatti e bicchieri)
fogli di alluminio
entrate in vigore dal 1° ottobre 2004, sono state
rinnovate alle stesse condizioni per il 2006.
5. Dichiarazioni on line – estensione ai moduli 6.5/6.6 e
sviluppo sistema Fax Server
Conai sviluppa il servizio “Dichiarazioni on line” con
l’attivazione da gennaio 2006 di altri moduli, quali 6.5,
6.6, 6.14, 6.16 e 6.17.
Dalla fine del 2005, inoltre, Conai ha attivato una
nuova procedura di ricezione delle dichiarazioni inviate
via fax.
Nella nuova edizione della Guida è stato inserito un
paragrafo sulle modalità di invio delle dichiarazioni ed
è stato integrato il capitolo che illustra in sintesi le
modalità operative relative alle dichiarazioni on line.
6. Modifica veste grafica e
revisione/integrazione testi
La Guida al Contributo Conai 2006 si presenta in
una nuova veste grafica che non modifica i
contenuti proposti negli anni precedenti, ma
tende a razionalizzare visivamente gli argomenti
trattati e migliorare la fruizione degli stessi.
È stata, inoltre, effettuata la consueta
revisione/integrazione dei testi e tabelle, in
particolare inserendo una tabella che illustra in
sintesi le modalità di iscrizione ai singoli Consorzi
di Filiera.
Servizio “Dichiarazioni on line”
Sono disponibili, attraverso il “servizio dichiarazioni on line” i moduli
6.1, 6.2, 6.5, 6.6, 6.10, 6.14, 6.16, 6.17. Il servizio è fruibile
direttamente all’indirizzo https://dichiarazioni.conai.org oppure
accedendo al sito www.conai.org, Area Consorziati, alla voce
“Dichiarazioni on line”.
Vantaggi:
Connessione internet protetta
Programma semplice e guidato, con controllo automatico degli
errori
Notifica di conferma del ricevimento del modulo
Possibilità di verificare lo stato delle dichiarazioni effettuate
Possibilità di correggere eventuali errori nella compilazione del
modulo anche in un secondo tempo
Procedura per rimborsi/conguagli più semplice e veloce
Dichiarazioni on line: abilitazione al servizio
Per chi è interessato ma non è ancora abilitato
Per richiedere l’abilitazione al servizio, occorre:
 registrarsi come “Nuovo Utente” collegandosi all’indirizzo
https://dichiarazioni.conai.org, oppure al sito www.conai.org, area
consorziati, voce “Dichiarazioni on line”;
 scaricare il “modulo di autorizzazione”, che deve essere inviato, una volta
compilato su carta intestata dell’azienda, al fax n° 02-54044414;
 compilare il “form di registrazione” riportato nella stessa pagina, scegliere
il servizio richiesto, selezionando il “profilo”:
- “Export” per inserire dichiarazioni per attività di export- moduli 6.5 e
6.6;
- “Dichiarante” per inserire dichiarazioni di Contributo Ambientale –
moduli 6.1, 6.2, 6.10, 6.14, 6.16, 6.17;
“Completo” per inserire tutte le tipologie di dichiarazioni.
La chiave di accesso al servizio Vi verrà comunicata via mail all’indirizzo
specificato nel form, ma la sua attivazione avverrà solo al ricevimento del
modulo di autorizzazione.
Dichiarazioni on line: abilitazione al servizio
Per chi è già abilitato
Per accedere al servizio occorre digitare le proprie user e
password nel riquadro “Utente registrato”, nella pagina di
apertura e dal Menu “Cambia profilo” scegliere il profilo di
servizio richiesto.
Dichiarazioni on line: supporto
Per problemi o chiarimenti sul funzionamento del
servizio si può scrivere al seguente indirizzo e-mail:
[email protected]
oppure telefonare a questi numeri:
02 54044242
02 54044205
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Conai-Piscopo-Ass.ne Ind.li VI 2 marzo