La struttura del patrimonio di vigilanza a cura di: Giuseppe Squeo 1 Struttura patrimoniale Investimenti •Cassa •Bankit •Titoli •Rapporti interbancari •Impieghi a clientela •Immobilizzi materiali •Partecipazioni •Immobilizzi imm.li •Partecipazioni scomputo Fonti Tutela risparmio nazionale domino P a tr i m o n i o v i g il a n z a •Depositi •Operazioni pct •Obbligazioni •Rapporti interbancari •Prestiti subordinati •Prestiti irredimibili •Patrimonio 2 Struttura patrimoniale (2) Depositi Obbligazioni Strumenti subordinati senior Strumenti ibridi irredimibili Rapporti interbancari senior Operazioni pct Patrimonio Area capitale vigilanza 3 Patrimonio di vigilanza: composizione Il patrimonio di vigilanza è costituito dal patrimonio di base più il patrimonio supplementare, al netto delle deduzioni. Patrimonio D e d u z i o n i Elementi positivi 50% Patrimonio di vigilanza di base Elementi negativi Patrimonio Elementi positivi supplementare Elementi negativi 50% 4 Patrimonio di vigilanza: primario Voci componenti Elementi positivi a1) capitale versato; a2) riserve, ivi compreso il sovrapprezzo azioni; a3) strumenti innovativi di capitale; a4) utile del periodo; a5) filtri prudenziali positivi del patrimonio di base; Elementi negativi: b1) azioni proprie; b2) avviamento; b3) immobilizzazioni immateriali; b4) perdite registrate in esercizi precedenti e in quello in corso; b5) rettifiche di valore calcolate sul portafoglio di negoziazione a fini di vigila b6) filtri prudenziali negativi del patrimonio di base. 5 Patrimonio di vigilanza: primario (2) a) b) c) Gli strumenti innovativi di capitale sono “strumenti di raccolta caratterizzanti dalla capacità di combinare alcune delle caratteristiche delle emissioni obbligazionarie (pagamento di cedole) con quelle delle emissioni azionarie prive dei diritti amministrativi, creando un veicolo di finanziamento intermedio sia in termini di remunerazione garantita sia in termini di privilegio nel rimborso dei creditori delle banche”. Tali strumenti innovativi possono essere computati nel patrimonio di base solo in presenza delle seguenti condizioni: la società bancaria o finanziaria emittente, inclusa nel gruppo bancario, deve essere insediata in uno Stato comunitario o appartenente al Gruppo dei Dieci; i titoli devono essere irredimibili. L'eventuale facoltà di rimborso da parte dell'emittente non può essere prevista prima che siano trascorsi 10 anni dall'emissione; il rimborso deve essere preventivamente autorizzato dalla Banca d'Italia; eventuali clausole di revisione automatica del tasso di remunerazione 6 (c.d. step-up) non possono essere previste prima di 10 anni di vita del Patrimonio di vigilanza primario: (3) d) e) f) g) h) il contratto deve prevedere la possibilità di non corrispondere gli interessi ai detentori dei titoli se, nell'esercizio precedente, la banca che controlla direttamente o indirettamente la società emittente non ha avuto profitti distribuibili e/o non ha pagato dividendi agli azionisti. La corresponsione degli interessi deve essere sospesa qualora il coefficiente patrimoniale complessivo della banca scenda al di sotto del 5% per effetto di perdite di esercizio e la banca non abbia pagato dividendi agli azionisti; gli interessi non possono essere cumulabili: qualora non siano pagati, il diritto alla remunerazione è perso definitivamente; il contratto deve prevedere che le somme raccolte con l'emissione di titoli risultino nella piena disponibilità della banca medesima, qualora il coefficiente patrimoniale complessivo della banca scenda al di sotto del 5% per effetto di perdite di esercizio; in caso di liquidazione della banca, i possessori dei titoli, privilegiati rispetto ai detentori di azioni, devono essere subordinati a tutti gli altri creditori; nel caso in cui l’emissione avvenga tramite una controllata estera, vi sia un apposito contratto che determini il trasferimento delle somme raccolte 7 alla banca a condizioni analoghe a quelle previste per l'emissione. Patrimonio di vigilanza: supplementare Voci componenti Elementi positivi a1) riserve da valutazione; a2) strumenti innovativi di capitale non computabili nel patrimonio di base; a3) strumenti ibridi di patrimonializzazione e le passività subordinate; a4) plusvalenze nette su partecipazioni; a5) filtri prudenziali positivi del patrimonio supplementare; a6) eccedenza di rettifiche di valore nette rispetto alle perdite attese (per le banche che adottano l’IRB); a7) altri elementi positivi. Elementi negativi: b1) minusvalenze nette su partecipazioni; b2) filtri prudenziali negativi del patrimonio supplementare; b3) altri elementi negativi. 8 Patrimonio di vigilanza: supplementare (2) Le passività subordinate sono strumenti che, indipendentemente dalla forma tecnica di emissione (obbligazioni, certificati di deposito,buoni fruttiferi e altri titoli), in caso di liquidazione sono postergate rispetto ai creditori chirografari. Tali passività, oltre a garantire la stabilità delle fonti di finanziamento con un orizzonte temporale non breve, sono normalmente soggette a remunerazioni più alte. Le passività subordinate emesse dalle banche concorrono alla formazione del patrimonio supplementare a condizione che i contratti che ne regolano l'emissione prevedano espressamente che: a) in caso di liquidazione dell'ente emittente il debito sia rimborsato solo dopo che siano stati soddisfatti tutti gli altri creditori non ugualmente subordinati; b) la durata del rapporto sia pari o superiore a 5 anni e, qualora la scadenza sia indeterminata, sia previsto per il rimborso un preavviso di almeno 5 anni; 9 c) il rimborso anticipato delle passività avvenga solo su iniziativa Patrimonio di vigilanza: supplementare (3) Gli strumenti ibridi di patrimonializzazione sono una forma di raccolta definita equity related in quanto, pur non conferendo la qualità di socio al sottoscrittore, spesso lega la remunerazione alla distribuzione dei dividendi, con o senza previsioni del diritto di cumulabilità per cedole non maturate. Questi strumenti rientrano nel calcolo del patrimonio supplementare quando il contratto prevede che: a) in caso di perdite di bilancio che determinino una diminuzione del capitale versato e delle riserve al di sotto del livello minimo di capitale previsto per l'autorizzazione all'attività bancaria, le somme rivenienti dalle suddette passività e dagli interessi maturati possano essere utilizzate per far fronte alle perdite, al fine di consentire all'ente emittente di continuare l'attività; b) in caso di andamenti negativi della gestione, possa essere sospeso il diritto alla remunerazione nella misura necessaria a evitare o limitare il più possibile l'insorgere di perdite; c) in caso di liquidazione dell'ente emittente, il debito sia rimborsato solo dopo che siano stati soddisfatti tutti gli altri creditori non ugualmente subordinati. 10 Gli strumenti ibridi di patrimonializzazione non irredimibili devono avere Patrimonio di vigilanza: deduzioni a) b) c) d) Gli elementi di seguito elencati sono dedotti per il 50% dal patrimonio di base e per il 50% dal patrimonio supplementare: le partecipazioni in banche e società finanziarie superiori al 10 per cento del capitale sociale dell'ente partecipato e gli strumenti innovativi di capitale, gli strumenti ibridi di patrimonializzazione e le attività subordinate verso tali enti; le partecipazioni in società di assicurazione, nonchè le attività subordinate emesse dalle medesime società, se computate dall'emittente a fini patrimoniali; le partecipazioni in titoli nominativi di società di investimento a capitale variabile superiori a 20.000 azioni; le partecipazioni in banche e società finanziarie pari o inferiori al 10 per cento del capitale dell'ente partecipato, gli strumenti innovativi di capitale, gli strumenti ibridi di patrimonializzazione e le attività subordinate verso banche e società finanziarie, diversi da quelli indicati al precedente punto a), anche se non partecipate. Tali interessenze sono dedotte per la parte del loro ammontare complessivo che eccede il 10 per cento del valore del patrimonio di base e supplementare; 11 Patrimonio di vigilanza: deduzioni (2) e) f) g) le posizioni verso cartolarizzazioni; limitatamente alle banche autorizzate all’utilizzo di sistemi IRB per il calcolo del requisito patrimoniale a fronte del rischio di credito, l'eccedenza delle perdite attese rispetto alle rettifiche di valore nette complessive. la partecipazione nel capitale della Banca d'Italia. 12 Patrimonio di vigilanza: computazione Gli strumenti innovativi di capitale possono essere computati nel patrimonio di base entro un limite pari al 20 per cento dell'ammontare del patrimonio di base, comprensivo degli strumenti innovativi stessi. Il patrimonio supplementare è ammesso nel calcolo del patrimonio di vigilanza entro un ammontare massimo pari al patrimonio di base. Le passività subordinate sono computate nel patrimonio supplementare entro un limite massimo pari al 50 per cento del patrimonio di base. 13 Patrimonio di vigilanza • • • • • Il patrimonio di vigilanza è: il primo presidio a fronte dei rischi connessi con l’attività bancaria, il principale parametro di riferimento della vigilanza prudenziale sulle banche. La disciplina: detta le modalità di determinazione del patrimonio di vigilanza, i criteri e i limiti di computo delle voci che lo compongono; introduce più ampie possibilità di computo degli strumenti innovativi di capitale; in linea con l’evoluzione della normativa comunitaria, anche in materia di conglomerati finanziari, prevede la deduzione dal patrimonio di vigilanza delle partecipazioni detenute dalle banche in imprese di assicurazione. Specifiche disposizioni (cosiddetti “filtri prudenziali”) hanno l’obiettivo di salvaguardare la qualità del patrimonio di vigilanza e di ridurne la potenziale volatilità connessa all’adozione dei nuovi principi contabili 14 internazionali IFRS/IAS. Patrimonio di vigilanza (2) Nella riforma è stata concordata l’introduzione di alcuni "filtri prudenziali", da applicare ai dati di bilancio, al fine di salvaguardare la qualità del patrimonio di vigilanza e di ridurne la potenziale volatilità indotta dall'applicazione dei nuovi principi contabili. In linea generale, l'approccio raccomandato in sede internazionale prevede, per le attività diverse da quelle di negoziazione, la deduzione integrale dal patrimonio di base delle minusvalenze da valutazione al fair value e il computo parziale delle plusvalenze da valutazione al fair value nel patrimonio supplementare (c.d. approccio asimmetrico). Dal patrimonio di base e dal patrimonio supplementare sono dedotti gli elementi elencati al par. 8 secondo le modalità ivi indicate. Il patrimonio di base viene integralmente ammesso nel calcolo del patrimonio di vigilanza. Il patrimonio supplementare non può essere maggiore di quello di base. 15