La struttura del patrimonio di
vigilanza
a cura di: Giuseppe Squeo
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Struttura patrimoniale
Investimenti
•Cassa
•Bankit
•Titoli
•Rapporti interbancari
•Impieghi a clientela
•Immobilizzi materiali
•Partecipazioni
•Immobilizzi imm.li
•Partecipazioni scomputo
Fonti
Tutela
risparmio
nazionale
domino
P
a
tr
i
m
o
n
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o
v
i
g
il
a
n
z
a
•Depositi
•Operazioni pct
•Obbligazioni
•Rapporti interbancari
•Prestiti subordinati
•Prestiti irredimibili
•Patrimonio
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Struttura patrimoniale (2)
Depositi
Obbligazioni
Strumenti subordinati
senior
Strumenti ibridi irredimibili
Rapporti interbancari
senior
Operazioni pct
Patrimonio
Area capitale
vigilanza
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Patrimonio di vigilanza: composizione
Il patrimonio di vigilanza è costituito dal patrimonio di base più il
patrimonio supplementare, al netto delle deduzioni.
Patrimonio
D
e
d
u
z
i
o
n
i
Elementi positivi
50%
Patrimonio
di
vigilanza
di base
Elementi negativi
Patrimonio
Elementi positivi
supplementare
Elementi negativi
50%
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Patrimonio di vigilanza: primario
Voci componenti
Elementi positivi
a1) capitale versato;
a2) riserve, ivi compreso il sovrapprezzo azioni;
a3) strumenti innovativi di capitale;
a4) utile del periodo;
a5) filtri prudenziali positivi del patrimonio di base;
Elementi negativi:
b1) azioni proprie;
b2) avviamento;
b3) immobilizzazioni immateriali;
b4) perdite registrate in esercizi precedenti e in quello in corso;
b5) rettifiche di valore calcolate sul portafoglio di negoziazione a fini di vigila
b6) filtri prudenziali negativi del patrimonio di base.
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Patrimonio di vigilanza: primario (2)
a)
b)
c)
Gli strumenti innovativi di capitale sono “strumenti di raccolta
caratterizzanti dalla capacità di combinare alcune delle
caratteristiche delle emissioni obbligazionarie (pagamento di
cedole) con quelle delle emissioni azionarie prive dei diritti
amministrativi, creando un veicolo di finanziamento intermedio sia
in termini di remunerazione garantita sia in termini di privilegio nel
rimborso dei creditori delle banche”.
Tali strumenti innovativi possono essere computati nel patrimonio di
base solo in presenza delle seguenti condizioni:
la società bancaria o finanziaria emittente, inclusa nel gruppo bancario,
deve essere insediata in uno Stato comunitario o appartenente al
Gruppo dei Dieci;
i titoli devono essere irredimibili. L'eventuale facoltà di rimborso da
parte dell'emittente non può essere prevista prima che siano trascorsi 10
anni dall'emissione; il rimborso deve essere preventivamente autorizzato
dalla Banca d'Italia;
eventuali clausole di revisione automatica del tasso di remunerazione
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(c.d. step-up) non possono essere previste prima di 10 anni di vita del
Patrimonio di vigilanza primario: (3)
d)
e)
f)
g)
h)
il contratto deve prevedere la possibilità di non corrispondere gli
interessi ai detentori dei titoli se, nell'esercizio precedente, la banca che
controlla direttamente o indirettamente la società emittente non ha avuto
profitti distribuibili e/o non ha pagato dividendi agli azionisti.
La corresponsione degli interessi deve essere sospesa qualora il
coefficiente patrimoniale complessivo della banca scenda al di sotto del
5% per effetto di perdite di esercizio e la banca non abbia pagato
dividendi agli azionisti;
gli interessi non possono essere cumulabili: qualora non siano pagati,
il diritto alla remunerazione è perso definitivamente;
il contratto deve prevedere che le somme raccolte con l'emissione di titoli
risultino nella piena disponibilità della banca medesima, qualora il
coefficiente patrimoniale complessivo della banca scenda al di sotto del
5% per effetto di perdite di esercizio;
in caso di liquidazione della banca, i possessori dei titoli, privilegiati
rispetto ai detentori di azioni, devono essere subordinati a tutti gli altri
creditori;
nel caso in cui l’emissione avvenga tramite una controllata estera, vi sia
un apposito contratto che determini il trasferimento delle somme raccolte
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alla banca a condizioni analoghe a quelle previste per l'emissione.
Patrimonio di vigilanza: supplementare
Voci componenti
Elementi positivi
a1) riserve da valutazione;
a2) strumenti innovativi di capitale non computabili nel patrimonio di base;
a3) strumenti ibridi di patrimonializzazione e le passività subordinate;
a4) plusvalenze nette su partecipazioni;
a5) filtri prudenziali positivi del patrimonio supplementare;
a6) eccedenza di rettifiche di valore nette rispetto alle perdite attese
(per le banche che adottano l’IRB);
a7) altri elementi positivi.
Elementi negativi:
b1) minusvalenze nette su partecipazioni;
b2) filtri prudenziali negativi del patrimonio supplementare;
b3) altri elementi negativi.
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Patrimonio di vigilanza: supplementare (2)
Le passività subordinate sono strumenti che, indipendentemente
dalla forma tecnica di emissione (obbligazioni, certificati di
deposito,buoni fruttiferi e altri titoli), in caso di liquidazione sono
postergate rispetto ai creditori chirografari. Tali passività, oltre a
garantire la stabilità delle fonti di finanziamento con un orizzonte
temporale non breve, sono normalmente soggette a remunerazioni più
alte.
Le passività subordinate emesse dalle banche concorrono alla
formazione del patrimonio supplementare a condizione che i contratti
che ne regolano l'emissione prevedano espressamente che:
a) in caso di liquidazione dell'ente emittente il debito sia rimborsato solo
dopo che siano stati soddisfatti tutti gli altri creditori non ugualmente
subordinati;
b) la durata del rapporto sia pari o superiore a 5 anni e, qualora la
scadenza sia indeterminata, sia previsto per il rimborso un preavviso di
almeno 5 anni;
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c) il rimborso anticipato delle passività avvenga solo su iniziativa
Patrimonio di vigilanza: supplementare (3)
Gli strumenti ibridi di patrimonializzazione sono una forma di
raccolta definita equity related in quanto, pur non conferendo la
qualità di socio al sottoscrittore, spesso lega la remunerazione alla
distribuzione dei dividendi, con o senza previsioni del diritto di
cumulabilità per cedole non maturate. Questi strumenti rientrano nel
calcolo del patrimonio supplementare quando il contratto prevede che:
a)
in caso di perdite di bilancio che determinino una diminuzione del
capitale versato e delle riserve al di sotto del livello minimo di capitale
previsto per l'autorizzazione all'attività bancaria, le somme rivenienti dalle
suddette passività e dagli interessi maturati possano essere utilizzate per
far fronte alle perdite, al fine di consentire all'ente emittente di continuare
l'attività;
b) in caso di andamenti negativi della gestione, possa essere sospeso il
diritto alla remunerazione nella misura necessaria a evitare o limitare il
più possibile l'insorgere di perdite;
c) in caso di liquidazione dell'ente emittente, il debito sia rimborsato solo
dopo che siano stati soddisfatti tutti gli altri creditori non ugualmente
subordinati.
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Gli strumenti ibridi di patrimonializzazione non irredimibili devono avere
Patrimonio di vigilanza: deduzioni
a)
b)
c)
d)
Gli elementi di seguito elencati sono dedotti per il 50% dal patrimonio di base
e per il 50% dal patrimonio supplementare:
le partecipazioni in banche e società finanziarie superiori al 10 per cento del
capitale sociale dell'ente partecipato e gli strumenti innovativi di capitale, gli
strumenti ibridi di patrimonializzazione e le attività subordinate verso tali enti;
le partecipazioni in società di assicurazione, nonchè le attività subordinate
emesse dalle medesime società, se computate dall'emittente a fini
patrimoniali;
le partecipazioni in titoli nominativi di società di investimento a capitale
variabile superiori a 20.000 azioni;
le partecipazioni in banche e società finanziarie pari o inferiori al 10 per
cento del capitale dell'ente partecipato, gli strumenti innovativi di capitale, gli
strumenti ibridi di patrimonializzazione e le attività subordinate verso banche
e società finanziarie, diversi da quelli indicati al precedente punto a), anche
se non partecipate. Tali interessenze sono dedotte per la parte del loro
ammontare complessivo che eccede il 10 per cento del valore del
patrimonio di base e supplementare;
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Patrimonio di vigilanza: deduzioni (2)
e)
f)
g)
le posizioni verso cartolarizzazioni;
limitatamente alle banche autorizzate all’utilizzo di sistemi IRB per il
calcolo del requisito patrimoniale a fronte del rischio di credito,
l'eccedenza delle perdite attese rispetto alle rettifiche di valore nette
complessive.
la partecipazione nel capitale della Banca d'Italia.
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Patrimonio di vigilanza: computazione
Gli strumenti innovativi di capitale possono essere computati nel
patrimonio di base entro un limite pari al 20 per cento dell'ammontare
del patrimonio di base, comprensivo degli strumenti innovativi stessi.
Il patrimonio supplementare è ammesso nel calcolo del patrimonio di
vigilanza entro un ammontare massimo pari al patrimonio di base.
Le passività subordinate sono computate nel patrimonio
supplementare entro un limite massimo pari al 50 per cento del
patrimonio di base.
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Patrimonio di vigilanza
•
•
•
•
•
Il patrimonio di vigilanza è:
il primo presidio a fronte dei rischi connessi con l’attività
bancaria,
il principale parametro di riferimento della vigilanza prudenziale
sulle banche.
La disciplina:
detta le modalità di determinazione del patrimonio di vigilanza, i criteri
e i limiti di computo delle voci che lo compongono;
introduce più ampie possibilità di computo degli strumenti innovativi di
capitale;
in linea con l’evoluzione della normativa comunitaria, anche in materia
di conglomerati finanziari, prevede la deduzione dal patrimonio di
vigilanza delle partecipazioni detenute dalle banche in imprese di
assicurazione.
Specifiche disposizioni (cosiddetti “filtri prudenziali”) hanno l’obiettivo
di salvaguardare la qualità del patrimonio di vigilanza e di ridurne la
potenziale volatilità connessa all’adozione dei nuovi principi contabili
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internazionali IFRS/IAS.
Patrimonio di vigilanza (2)
Nella riforma è stata concordata l’introduzione di alcuni "filtri
prudenziali", da applicare ai dati di bilancio, al fine di salvaguardare la
qualità del patrimonio di vigilanza e di ridurne la potenziale volatilità
indotta dall'applicazione dei nuovi principi contabili.
In linea generale, l'approccio raccomandato in sede internazionale
prevede, per le attività diverse da quelle di negoziazione, la deduzione
integrale dal patrimonio di base delle minusvalenze da valutazione al
fair value e il computo parziale delle plusvalenze da valutazione al fair
value nel patrimonio supplementare (c.d. approccio asimmetrico).
Dal patrimonio di base e dal patrimonio supplementare sono dedotti
gli elementi elencati al par. 8 secondo le modalità ivi indicate.
Il patrimonio di base viene integralmente ammesso nel calcolo del
patrimonio di vigilanza.
Il patrimonio supplementare non può essere maggiore di quello di
base.
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Esercitazione PV