Rete per l'eccellenza dell'italiano istituzionale DECIMA GIORNATA DELLA RETE PER L'ECCELLENZA DELL'ITALIANO ISTITUZIONALE "Politicamente o linguisticamente corretto?" Maschile e femminile: usi correnti della denominazione di cariche e professioni Roma, 29 novembre 2010 Commissione europea – Rappresentanza in Italia Sala Conferenze – Spazio Europa Via IV Novembre, 149 00187 Roma DECIMA GIORNATA REI "Politicamente o linguisticamente corretto?" Maschile e femminile: usi correnti della denominazione di cariche e professioni _______________ 9.00-9.30 9.30-10.00 Registrazione Saluti di benvenuto LUCIO BATTISTOTTI, Direttore della Rappresentanza in Italia della Commissione europea; Apertura dei lavori ITALO RUBINO, Capo del dipartimento di lingua italiana della DGT, Direzione generale della Traduzione ************ Interventi 10.00-10.30 CECILIA ROBUSTELLI, Università di Modena L'uso del genere femminile nell'italiano contemporaneo: teoria, prassi, proposte 10.30-11.00 ELENA IORIATTI, Università di Trento STEFANIA CAVAGNOLI Università di Macerata Approcci linguistici e giuridici al linguaggio di genere. 11.00-11.30 ALESSANDRA CESTARI, BARBARA TOMELLERI, Provincia autonoma di Bolzano, Ufficio questioni linguistiche L'identità di genere nei testi amministrativi e normativi della Provincia autonoma di Bolzano 11.30-12.00 Pausa caffè 12.00-12.30 JEAN-LUC EGGER, Cancelleria della Confederazione Svizzera, Servizi linguistici centrali Il pari trattamento linguistico nell’italiano dell’Amministrazione federale svizzera 12.30-12.50 CARLO MARZOCCHI, Parlamento europeo La neutralità di genere nel linguaggio usato al Parlamento europeo 12.50-13.10 GABRIELLA ROJATTI, DG Traduzione, Commissione europea Commissario o Commissaria? I dubbi della Commissione europea 13.00-13.30 Discussione 13.30-14.30 Pausa pranzo P O M E R I G G I O PROGRAMMA A MEDIO TERMINE DEI GRUPPI DI LAVORO 14.30-15.00 MICHELE CORTELAZZO, Università di Padova Introduzione 15.00-15.45 MANUELA GUGGEIS, Consiglio dell'Unione europea GRUPPO "TERMINOLOGIA GIURIDICA" PROPOSTA DI PROGRAMMA DI LAVORO PRESENTAZIONI DI: KATIA PERUZZO, Università di Trieste L'equivalenza terminologica nei testi di diritto penale europeo, britannico e italiano: uno studio di caso sulla vittima del reato FRANCESCA RUGGIERI, Università dell'Insubria Unione europea, lingue e processo penale: i problemi della traduzione nell'ottica del processualpenalista. Primi approcci. 15.45-16.15 MAURELLA DELLA SETA, ELISABETTA POLTRONIERI, Istituto Superiore di Sanità Gruppo "TERMINOLOGIA MEDICO-SANITARIA" PROPOSTA DI PROGRAMMA DI LAVORO 16.15-16.40 RAFFAELE LIBERTINI, Gruppo "LA QUALITÀ DELLA NORMAZIONE E LA REDAZIONE DELLE LEGGI" PROPOSTA DI PROGRAMMA DI LAVORO 16.40-17.00 MARIA TERESA ZANOLA, Gruppo "TERMINOLOGIA ECONOMICO-FINANZIARIA" PROPOSTA DI PROGRAMMA DI LAVORO Conclusioni 17.00-17.30 MICHELE CORTELAZZO Conclusioni della giornata "Politicamente o linguisticamente corretto?" Maschile e femminile: usi correnti della denominazione di cariche e professioni, Atti della X Giornata della Rete per l’Eccellenza dell’italiano istituzionale (REI), Roma, 29 novembre 2010, Commissione europea – Rappresentanza in Italia, Roma, in stampa L’uso del genere femminile nell’italiano contemporaneo: teoria, prassi e proposte Cecilia Robustelli1 1. Il genere grammaticale in italiano La lingua italiana possiede due generi grammaticali, maschile e femminile, che presentano questa distribuzione per i termini che si riferiscono a esseri umani: sono di genere grammaticale maschile i termini con referente di sesso maschile e sono di genere grammaticale femminile i termini con referente di sesso femminile. Il genere grammaticale infatti risulta assegnato in base al genere biologico (sesso) del referente secondo un criterio di tipo referenziale (o semantico). Ciò costituisce un principio di base della morfologia italiana, ereditato dalla lingua latina e codificato fin dalle attestazioni più antiche, che nell’italiano contemporaneo ha pochissime eccezioni del tutto ininfluenti sul piano del sistema: per esempio guardia è di genere grammaticale femminile anche se ha di norma ha un referente maschile. Negli ultimi trent’anni a queste eccezioni sporadiche si è aggiunto un gruppo compatto di termini che indicano una professione prestigiosa o un ruolo istituzionale di rilievo, i quali vengono declinati al maschile anche se hanno un referente femminile: es. il ministro [Mara] Carfagna, il segretario generale [Susanna] Camusso. Dal momento che le corrispondenti forme femminili, per esempio ministra o segretaria generale, sono perfettamente compatibili con i meccanismi morfologici di formazione delle parole dell’italiano, le ragioni per le quali vengono preferite le forme maschili non sono evidentemente di tipo morfologico o lessicale. Né sembrano ricollegabili ad altre motivazioni grammaticali, anzi: la disparità fra genere del referente e genere grammaticale che si ha in questi casi crea notevoli difficoltà sul piano morfosintattico e testuale soprattutto per quanto riguarda l’accordo di articoli, aggettivi, pronomi, forme participiali (Il ministro o la ministro o la ministra [Mara] Carfagna? È andato/a via???). Le cause sono quindi altre, non motivate da fatti strettamente linguistici ma piuttosto da ragioni di tipo sociolinguistico, riconducibili ai (rapidi) mutamenti dello status sociale della donna che hanno accelerato negli ultimi decenni il loro accesso a nuove professioni e ruoli istituzionali prima riservati agli uomini. Sembra quindi che l’italiano mostri ancora esitazioni a riflettere nel suo lessico il percorso di emancipazione femminile che si è snodato in tutta Europa a partire dalla fine dell’Ottocento per quanto riguarda la conquista di nuovi ruoli e professioni da parte delle donne2, nonostante che proprio al linguaggio sia stato riconosciuto un ruolo fondamentale nel percorso di costruzione della parità fra uomo e donna (v. 3). Specialmente in contesti di comunicazione istituzionale, per la quale le stesse istituzioni prescrivono l’uso di un linguaggio non discriminante (v. 4), la mancanza di linee guida esplicite e ufficiali per l’uso della lingua italiana causa qualche perplessità sia nelle istituzioni nazionali sia per esempio in quelle della Ue, dove interpreti e traduttori devono misurarsi con lingue di partenza che contemplano l’uso del femminile laddove l’italiano prevede il genere maschile. Propongo quindi, anche alla luce degli scambi di idee sull’argomento con i traduttori e le traduttrici del Dipartimento di italiano della Direzione Generale della Traduzione della Ue,3 un’ulteriore 1 Professoressa Associata di Linguistica Italiana all’Università di Modena e Reggio Emilia. Si tratta di un atteggiamento che riguarda, in diversa misura, anche altre lingue europee. Per una indagine recente e indicazioni bibliografiche si i vedano le relazioni di Cecilia Desoutter Visibilità femminile e variazione diatopica della lingua francese e di Neus Faura e Daniel Casals Il genere nei manuali di stile per i mezzi di comunicazione in catalano tenute in occasione del convegno Declinare i ruoli nella Società, nella comunicazione, nella formazione Per la costruzione di identità di genere paritaria, a cura del Comitato Pari Opportunità dell’Università Ca’ Foscari, Venezia, 2-3.2.2012. 3 Ringrazio per i loro preziosi suggerimenti i partecipanti al seminario Il genere femminile nell’italiano di oggi: norme e uso organizzato nel 2007 a Bruxelles presso la DGT, Dipartimento di italiano http://ec.europa.eu/dgs/translation/rei/documenti/rete/genere_femminile.pdf 2 1 Copyright (C) [2012] [Cecilia Robustelli] Quest'opera è rilasciata sotto i termini della licenza Creative Commons Attribuzione – Non opere derivate 3.0 Italia (http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/it/legalcode) "Politicamente o linguisticamente corretto?" Maschile e femminile: usi correnti della denominazione di cariche e professioni, Atti della X Giornata della Rete per l’Eccellenza dell’italiano istituzionale (REI), Roma, 29 novembre 2010, Commissione europea – Rappresentanza in Italia, Roma, in stampa riflessione sul tema dell’uso del genere femminile nella lingua italiana, partendo da (2) un succinto quadro generale dei meccanismi che regolano l’assegnazione e l’accordo di genere, con riferimento all’italiano contemporaneo, in base ai quali esaminare l’uso del genere grammaticale maschile per referenti femminili. Seguiranno alcune osservazioni sul (3) rapporto fra genere grammaticale e gender e (4) sull’uso del linguaggio come “strumento di parità” nelle istituzioni italiane, svizzere e della Ue, e (5) alcune considerazioni sull’uso del genere grammaticale nel linguaggio amministrativo e normativo corredate da riferimenti a casi concreti. 2. Aspetti teorici: assegnazione e accordo di genere grammaticale per referenti umani in italiano 2. 1 I meccanismi che governano l’assegnazione del genere grammaticale e i fenomeni di accordo rappresentano una questione rilevante dal punto di vista teorico della quale fornisco qui solo alcuni cenni minimi, rimandando per una descrizione dettagliata agli studi specifici (Corbett e Fraser 2000; Corbett 2001 e 2006 e con riferimento anche a termini che indicano professione o ruolo istituzionale Andorno 2006 e Thornton 2009). In italiano il genere viene segnalato da morfemi flessivi o desinenze, -o per il maschile, es. bambino, e –a per il femminile, es. bambina, da quello dell’articolo: il cantante/la cantante, oppure da suffissi derivazionali (es. caccia-tore/caccia-trice). Come ho già accennato in 1., l’assegnazione del genere grammaticale a nomi con referente umano è governata da un criterio di tipo referenziale basato sul genere biologico (sesso) del referente: a un nome con referente di sesso maschile viene assegnato il genere grammaticale maschile, a un nome con referente femminile il genere grammaticale femminile: referente di sesso maschile = genere grammaticale maschile referente di sesso femminile = genere grammaticale femminile Pertanto il riconoscimento del genere grammaticale maschile indirizza verso un’interpretazione maschile del genere biologico del referente mentre il riconoscimento del genere grammaticale femminile indirizza verso un’interpretazione femminile del genere biologico del referente: genere grammaticale maschile = referente di sesso maschile genere grammaticale femminile = referente di sesso femminile Dal momento che il genere grammaticale ha questa precisa corrispondenza con quello referenziale, è possibile inferire il genere biologico del referente anche quando questo non è espresso attraverso il riconoscimento del genere grammaticale degli elementi che ad esso si riferiscono. Nelle frasi seguenti: 1a. 1b. È rientrato a casa tardi È rientrata a casa tardi l’interpretazione del soggetto è quindi, rispettivamente, [+maschile] in 1a e [+femminile] in 1b. 2.2 Il nome con referente umano al quale viene assegnato un dato genere grammaticale controlla, ed infatti viene definito controllore, l’accordo grammaticale di tutti gli elementi che ad esso si riferiscono (articoli, aggettivi, sostantivi, pronomi, forme participiali), detti elementi target.. Ciò spiega perché se il nome controllore è di genere grammaticale maschile l’accordo di tutto ciò che ad esso si riferisce 2 Copyright (C) [2012] [Cecilia Robustelli] Quest'opera è rilasciata sotto i termini della licenza Creative Commons Attribuzione – Non opere derivate 3.0 Italia (http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/it/legalcode) "Politicamente o linguisticamente corretto?" Maschile e femminile: usi correnti della denominazione di cariche e professioni, Atti della X Giornata della Rete per l’Eccellenza dell’italiano istituzionale (REI), Roma, 29 novembre 2010, Commissione europea – Rappresentanza in Italia, Roma, in stampa avviene attraverso il genere grammaticale maschile, mentre se è di genere grammaticale femminile avviene attraverso il genere grammaticale femminile: La nuova cuoca è stata assunta ieri Il nuovo cuoco è stato assunto ieri Nella lingua italiana il criterio referenziale, che determina l’assegnazione del genere grammaticale al nome controllore, e quello grammaticale che governa l’accordo del controllore con gli elementi target, generalmente non confliggono: una volta assegnato al nome controllore il genere grammaticale maschile o femminile (ricordo che l’assegnazione del genere avviene su base referenziale) a seconda che il suo referente sia, rispettivamente, [+maschile] o [+femminile], lo stesso genere grammaticale viene assegnato a tutto ciò che con esso è coreferente: Il gen. gramm. masch. ← nuovo gen. gramm. masch. ← cuoco [+maschile]↓ gen. gramm. masch. La gen. gramm. femm. ← nuova gen. gramm. femm. ← cuoca [+femminile]↓ gen. gramm. femm. L’accordo grammaticale fra nome controllore e articolo o fra nome controllore e aggettivo all’interno del sintagma risulta normalmente rispettato. In caso contrario si hanno espressioni agrammaticali: * Il nuova cuoca, * La nuovo cuoca, * Il nuovo cuoca * Il nuova cuoco, * La nuovo cuoco, * La nuova cuoco Il nuovo impiegato è stato assunto ieri * Il nuovo impiegato è stata assunta ieri 2.3 Come ho anticipato in 1. i meccanismi che governano l’assegnazione e l’accordo di genere in italiano sembrano incepparsi davanti a una manciata di termini che indicano una professione ritenuta prestigiosa (architetto, chirurgo, direttore, ingegnere, ispettore, medico, notaio, procuratore, rettore, revisore dei conti) o un ruolo istituzionale di rilievo (assessore, cancelliere, consigliere, deputato, funzionario, ministro, sindaco). In questi casi l’assegnazione di genere al nome controllore avviene di norma attraverso il genere maschile anche se il referente è una donna e gli elementi target esibiscono l’accordo grammaticale con il controllore: In realtà, il nuovo ministro della Giustizia, Paola Severino, nel febbraio del 2012 ha risposto alle lettere (laRepuublica, 13.4.2012) Eppure il ministro Severino è stato chiaro (Il secolo d’Italia, 9.2.2012) Ma si possono avere anche casi di accordo “misto”, cioè referenziale e grammaticale, degli elementi target: la ministro del Lavoro Ursula von der Leyen ha dichiarato che "la giustizia sociale per noi è valore costitutivo prioritario (Repubblica.it, 27.3.2012) Il ministro della giustizia [Paola Severino] si dice disposta a fornire il "proprio contributo tecnico" sulla riforma (Repubblica.it, 7.4.2012) 3 Copyright (C) [2012] [Cecilia Robustelli] Quest'opera è rilasciata sotto i termini della licenza Creative Commons Attribuzione – Non opere derivate 3.0 Italia (http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/it/legalcode) "Politicamente o linguisticamente corretto?" Maschile e femminile: usi correnti della denominazione di cariche e professioni, Atti della X Giornata della Rete per l’Eccellenza dell’italiano istituzionale (REI), Roma, 29 novembre 2010, Commissione europea – Rappresentanza in Italia, Roma, in stampa Il mancato rispetto del criterio referenziale nell’assegnazione del genere grammaticale rappresenta una sorta di “infrazione” al principio generale di assegnazione del genere che può avere risultati pesanti sul piano interpretativo. Infatti, come si è visto in 2.1, in italiano il riconoscimento del genere grammaticale del controllore indirizza automaticamente a inferire il genere biologico del referente, ma se l’assegnazione del genere non ha rispettato il criterio referenziale il riconoscimento non sarà valido su un piano di realtà. Vediamo due casi nei quali il nome controllore è di genere grammaticale maschile anche se il referente è [+femminile]. Nel primo (a) il genere biologico del referente non è noto al ricevente, mentre nel secondo (b) è noto: (a) Cooperazione: Riccardi riceve l’ambasciatore di Svezia (www.cooperazioneintegrazione.gov.it) Il termine ambasciatore viene interpretato come [+maschile] , mentre in realtà si tratta della signora Ruth Jacoby. L’assegnazione del genere grammaticale maschile all’elemento controllore nel caso in cui il genere biologico del referente non è noto o esplicitato conduce a un interpretazione del genere del referente come [+maschile] e provoca quindi un “oscuramento” della figura femminile. Nel caso (b), in cui il genere biologico del referente è esplicitato o comunque noto, si possono avere diverse conseguenze. Anzitutto il conflitto di genere indebolisce la coesione testuale Anna Maria Tarantola, vicedirettore di Via Nazionale e componente nel direttorio, l’organo collegiale di vertice della Banca d’Italia http://www.linkiesta.it/da-fiorani-al-vaticano-ecco-la-tela-della-tarantola tanto più quando si verificano alternanze nell’assegnazione del genere grammaticale: Per il presidente di Confindustria, Emma Marcegaglia, il taglio della spesa pubblica deve esserci ma serve una «riduzione della pressione fiscale su lavoratori e imprese. Penso che il governo si debba porre il problema serio di abbassare le tasse». La presidente dell'associazione ha parlato a margine di un incontro con gli industriali di Rovigo (Corriere.it, 10.4.2012) Fornero, grande esperta di pensioni, è convinta che si debba affrontare la questione una volta per tutte, da ben prima che l'Europa lo chiedesse a Berlusconi. Per il nuovo ministro del Lavoro è necessaria la «riforma finale» (Corriere.it, 17.11.11) In testi lunghi si può “perdere di vista” il genere biologico del referente Lo evidenzia il vice direttore generale di Bankitalia, Anna Maria Tarantola, da Genova, nell'ambito del Convegno "La famiglia un pilastro per l'economia del Paese" dove emerge il ruolo della famiglia come ammortizzatore sociale: "Nel momento di massimo impatto della crisi sul mercato del lavoro italiano, circa 480mila famiglie hanno sostenuto almeno un figlio convivente che aveva perso il lavoro nei dodici mesi precedenti". Con conseguenze pesanti che non saranno risolte dalle maxi iniezioni di liquidità messe a punto dall'Eurozona, ma solo con profonde riforme. Crisi e famiglie. La crisi, spiega il vice direttore generale di Bankitalia, "ha gravemente inciso sui redditi delle famiglie italiane riducendone la capacità di risparmio. si verifica invece una sorta di terremoto Quando uno stesso testo evidenzia conflitti tra accordo grammaticale e referenziale, come nell’esempio seguente, diventa sempre meno possibile l’accordo grammaticale degli elementi target man mano che ci si allontana dal termine controllore finché diventa obbligatorio quello su base referenziale: 4 Copyright (C) [2012] [Cecilia Robustelli] Quest'opera è rilasciata sotto i termini della licenza Creative Commons Attribuzione – Non opere derivate 3.0 Italia (http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/it/legalcode) "Politicamente o linguisticamente corretto?" Maschile e femminile: usi correnti della denominazione di cariche e professioni, Atti della X Giornata della Rete per l’Eccellenza dell’italiano istituzionale (REI), Roma, 29 novembre 2010, Commissione europea – Rappresentanza in Italia, Roma, in stampa Il ministro Mara Carfagna ci ripensa. Dopo un weekend di rottura (…) sui giornali di oggi il ministro delle Pari opportunità ammorbidisce la linea: “Ora c’è un ampio margine di trattativa”, ha detto ai suoi collaboratori. “Ho dato la mia disponibilità, a condizione che si discuta della questione Campania”. In attesa di incontrare di persona Silvio Berlusconi, il ministro delle Pari opportunità ha parlato con il coordinatore del Pdl Ignazio La Russa che l’ha rassicurata. (http://www.ilfattoquotidiano.it/2010/11/19/governo-il-ministro-delle-pari-opportunita-potreidimettermi-da-governo-e-pdl/77776/) Si noti la scelta di l’ha rassicurata anziché *l’ha rassicurato. La questione, che qui ho accennato solo per sommi capi, si spiega con la “gerarchia di accordo” proposta da Corbett (1979 e 2006); Thornton (2006, 2009) ha esaminato l’accordo di genere con i termini che indicano professioni e ruoli istituzionali; Andorno (2006). 2.4 Le evidenti difficoltà morfosintattiche e testuali che emergono dall’uso del genere grammaticale maschile per referenti femminili non sono state sufficienti a frenare l’impiego di termini maschili che indicano ruoli istituzionali o a professioni in riferimento alle donne. I parlanti che aderiscono a quest’uso “esteso” del genere maschile, intervistati sul perché delle loro scelte, ricorrono a motivazioni sostanzialmente riconducibili alle seguenti: a) incertezza rispetto alla correttezza morfofonetica della forma femminile; b) presunta “bruttezza” della medesima; c) supposta “neutralità” del genere maschile. Per quanto riguarda (a) e (b) è opportuno ricordare che la possibilità di formare nomi femminili è garantita da quegli stessi meccanismi di formazione delle parole per i quali ogni anno entrano nella nostra lingua decine di neoformazioni la cui possibile “bruttezza” non impedisce loro di arricchire il lessico dell’italiano. Con l’eccezioni di pochi casi, non sussistono infatti motivazioni di ordine fonetico o fonomorfologico che impediscano l’uso delle neoforme femminili che appunto, anche se “nuove”, riflettono strutture morfologiche già attestate nella lingua italiana4. L’esitazione nei confronti di nuove forme femminili può, semmai, essere motivata con la recenziorità di tali forme rispetto a quelle maschili già entrate nell’uso, e quindi con la necessità di quell’acclimatamento lessicale che si richiede normalmente per le neoformazioni. Non ci sono ostacoli di tipo grammaticale, quindi, all’uso di termini professionali quali architetta, chirurga, direttrice, ingegnera, ispettrice, medica, notaia, procuratrice, rettrice, revisora dei conti e di termini che indicano ruoli istituzionali come assessora, cancelliera, consigliera, deputata, funzionaria, ministra, sindaca, ecc. Rimane da affrontare la questione (c) relativa alla presunta “neutralità” del genere grammaticale maschile, una convinzione radicata in molti parlanti e basata sull’uso ben attestato in italiano, ma limitato, come vedremo più avanti, a contesti particolari, del solo genere maschile per indicare referenti sia maschili che femminili. Vorrei precisare a questo proposito che: a) è opportuno definire inclusivo il genere grammaticale maschile usato in riferimento a esseri [+maschile] e [+femminile], ma non neutro. Il maschile inclusivo implica referenti maschili è femminili e normalmente non risulta usato in assenza di referenti maschili (es. La ragazza fa *il cameriere, Le ragazze 4 Si per esempio vedano le osservazioni sulla formazione di sostantivi e aggettivi corrispondenti a un maschile in –sore proposta da Thornton (2012) 5 Copyright (C) [2012] [Cecilia Robustelli] Quest'opera è rilasciata sotto i termini della licenza Creative Commons Attribuzione – Non opere derivate 3.0 Italia (http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/it/legalcode) "Politicamente o linguisticamente corretto?" Maschile e femminile: usi correnti della denominazione di cariche e professioni, Atti della X Giornata della Rete per l’Eccellenza dell’italiano istituzionale (REI), Roma, 29 novembre 2010, Commissione europea – Rappresentanza in Italia, Roma, in stampa fanno *i camerieri), nel qual caso si ha la forma femminile (es. La ragazza fa la cameriera, Le ragazze fanno le cameriere) proprio perché non si tratta di un maschile neutro ma, appunto, inclusivo b) il maschile inclusivo è limitato a ben precisi contesti d’uso, per esempio: - quando il genere biologico del referente non è specificato né lo si può inferire dal contesto, per esempio nel caso dei pronomi indefiniti: Dobbiamo ringraziare chiunque è disposto a mettersi in gioco (Corriere della Sera, 8.2.2012) In Via Lattanzio nessuno è passato a pulire i marciapiedi (Corriere della Sera, 10.2.2012) - quando si fa riferimento a una classe, a un tipo o a un gruppo di persone e non a singoli referenti, sia al singolare che al plurale: Nelle prime settimane di vita del vostro bambino potreste sentirvi in difficoltà nel sentirlo piangere. È normale. (http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_opuscoliPoster_29_allegato.pdf) [Bandi] riservati a dottori di ricerca italiani o comunitari, non assunti a tempo indeterminato (http://futuroinricerca.miur.it/) I dipendenti e i passeggeri stanno vivendo un grande disagio (Repubblica, 11.2.2012) Anche l’uso del genere grammaticale maschile per l’accordo di aggettivi e participi passati a referenti maschili e femminili può essere ricondotto a una funzione inclusiva del maschile: I ragazzi e le ragazze sono stati infine valutati sulla loro capacità di lavorare e progettare in gruppo http://www.supsi.ch/dfa/eventi-comunicazioni/comunicati-stampa/2011/First-Lego-League_postevento0.html 3. Genere grammaticale e gender La questione dell’uso del genere grammaticale maschile per designare le donne che svolgono professioni o ricoprono ruoli istituzionali prestigiosi rappresenta un argomento di discussione e confronto non solo in ambiente scientifico ma anche politico, giornalistico, culturale e, più in generale, negli scambi di idee quotidiano dagli anni Ottanta. Viene affrontata per la prima volta in modo sistematico e critico dal notissimo lavoro di Alma Sabatini Il sessismo nella lingua italiana (1987), su cui ritornerò più avanti, e si lega a temi di grande attualità e interesse sul piano sociale e politico quali la parità fra donna e uomo e il concetto di identità di genere.5 In quel periodo infatti la diffusione in Italia della nozione di gender (l’insieme di caratteristiche di tipo sociale e culturale che si accompagnano all’appartenenza all’uno o all’altro sesso), che sostituisce quella di sesso, innesca una revisione del concetto di parità fra uomini e donne: non si tratta più di cercare la parità di diritti attraverso l’omologazione della donna al paradigma socioculturale maschile ma attraverso la valorizzazione del genere femminile (fortemente discriminato), operazione che richiede il riconoscimento e l’affermazione delle differenze di genere. La consapevolezza che il linguaggio gioca un ruolo potente in questo 5 Per una storia della questione si veda Robustelli (2000, 2007, 2011). 6 Copyright (C) [2012] [Cecilia Robustelli] Quest'opera è rilasciata sotto i termini della licenza Creative Commons Attribuzione – Non opere derivate 3.0 Italia (http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/it/legalcode) "Politicamente o linguisticamente corretto?" Maschile e femminile: usi correnti della denominazione di cariche e professioni, Atti della X Giornata della Rete per l’Eccellenza dell’italiano istituzionale (REI), Roma, 29 novembre 2010, Commissione europea – Rappresentanza in Italia, Roma, in stampa processo lo rende subito uno dei campi privilegiati per la ricerca di stereotipi, usi sessisti, formulazioni discriminanti, ecc. L’uso del genere grammaticale maschile per indicare la professione prestigiosa o il ruolo istituzionale finalmente raggiunto dalle donne che fino a pochi anni prima rappresentava una prova della tanto sospirata parità con l’uomo si carica quindi di un significato sessista e assume una funzione discriminatoria nei confronti delle donne: abitudini linguistiche alle quali non era stato mai dato grande peso, come l’accordo al maschile di aggettivi e participi riferiti a donne e uomini, vengono lette come una prova del dominio del mondo maschile su quello femminile. Adottare un linguaggio rispettoso delle differenze di genere diventa il cardine della comunicazione rispettosa dell’identità di genere e l’uso del femminile per i ruoli istituzionali e le professioni di prestigio ricoperte da donne una sensibilissima cartina di tornasole. Nel linguaggio quotidiano e nei media l’adozione del linguaggio di genere (denominazione sintetica di linguaggio rispettoso dell’identità di genere e diventata ormai una sorta di tecnicismo lessicale) si è fatta strada lentamente anche perché le abitudini linguistiche consegnate dalla tradizione non permettono mai uno scardinamento improvviso. A ciò si aggiungono la forte deriva verso l’adozione generalizzata del maschile provocata dalle abitudini linguistiche di stampo androcentrico che riflettevano una società ancora in gran parte basata sul predominio maschile e la diffidenza verso le neoformazioni. A tutt’oggi, nonostante qualche tentativo isolato, i media continuano a preferire il maschile per i titoli professionali e i ruoli istituzionali riferiti alle donne6: Le pare giusto perdere la vita in quel modo? Sospira il ministro del Turismo, Michela Vittoria Brambilla (La Stampa 15.11.2010) La Camuso nuovo segretario della CGIL (Il Corriere della Sera, 3.11.2010) Lo studio del notaio Elena Cricchio fornisce servizi notarili in diversi ambiti (www.elenacricchio.it) Direttore: Concita De Gregorio (http://www.unita.it/?section=notelegali) Anche il linguaggio istituzionale ha risentito delle azioni politiche volte al raggiungimento della parità fra uomo e donna e successivamente al riconoscimento delle differenze di genere. I riflessi delle azioni politiche in questa direzione hanno interessato soprattutto, come vedremo, il linguaggio amministrativo. 4. Il linguaggio come strumento di parità: la risposta delle istituzioni italiane 4.1 Il lavoro di Alma Sabatini fu promosso nel 1987 dalla Commissione Nazionale per la realizzazione della Parità tra uomo e donna e dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, che si richiamavano al programma di governo presentato alla Camera il 9 Agosto 1983 dall’allora Presidente del Consiglio Bettino Craxi. Elena Marinucci, presidente della Commissione, così concludeva la sua presentazione del volumetto (A. Sabatini 1987: 11): La ricerca descrittiva non è fine a se stessa, ma è finalizzata a indicazioni di proposte e alternative; non si conclude certo con soluzioni prescrittive, ma offre stimoli alla riflessione, con suggerimenti in dimensione aperta e problematica, a chi fa uso della lingua e, usandola, esercita una azione politica. 6 Gll studi e le raccolte di dati sull’uso del genere nel linguaggio dei media sono ormai numerosissimi. Rimando per dati aggiornati ai risultati del progetto Global Monitoring Project svolto da Monia Azzalini all’interno delle ricerche coordinate dall’Osservatorio di Pavia e consultabili a http://www.osservatorio.it/cont/gmmp/cont_gmmp2.php. 7 Copyright (C) [2012] [Cecilia Robustelli] Quest'opera è rilasciata sotto i termini della licenza Creative Commons Attribuzione – Non opere derivate 3.0 Italia (http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/it/legalcode) "Politicamente o linguisticamente corretto?" Maschile e femminile: usi correnti della denominazione di cariche e professioni, Atti della X Giornata della Rete per l’Eccellenza dell’italiano istituzionale (REI), Roma, 29 novembre 2010, Commissione europea – Rappresentanza in Italia, Roma, in stampa Il linguaggio veniva dunque riconosciuto come uno strumento di azione politica all’interno del processo ormai avviato per la realizzazione della «parità di fatto, cioè a dire l’uguaglianza delle possibilità di ciascun individuo di entrambi i sessi di realizzarsi appieno in ogni campo» (A.Sabatini 1987: 23). L’ identità di genere e la cultura delle pari opportunità rappresentavano ormai due obiettivi fondamentali dello sviluppo sociale e dei processi educativi, tanto che pochi anni dopo furono riconosciuti ufficialmente dalla Direttiva del Consiglio dei Ministri 27.3.1997 Azioni volte a promuovere l’attribuzione di poteri e responsabilità alle donne, che raccoglieva le sollecitazioni della Conferenza Intergovernativa di Pechino (1995) in materia di empowerment e mainstreaming della presenza femminile nella società. Le proposte contenute nel terzo capitolo del volumetto di Alma Sabatini, Raccomandazioni per un uso non sessista della lingua italiana7 trovarono subito eco nel Codice di stile delle comunicazioni scritte ad uso delle amministrazioni pubbliche pubblicato presso il Dipartimento per la Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri (1993) e successivamente nel Manuale di Stile. Strumenti per semplificare il linguaggio delle amministrazioni pubbliche. Proposta e materiali di studio, a cura di Alfredo Fioritto (1997). 8 I due manuali anticipano e insieme avviano un’operazione di revisione (ma al tempo fu definita semplificazione) del linguaggio amministrativo destinata a incidere profondamente sulla comunicazione istituzionale. Nel 2002 viene emanata la Direttiva sulla semplificazione del linguaggio dei testi amministrativi del Ministro per la Funzione Pubblica (8 maggio 2002)9 che contiene una serie di indicazioni per ottenere la chiarezza degli atti amministrativi, già richiesta dall’art. 8 intitolato Il linguaggio della Direttiva sulle attività di comunicazione delle pubbliche amministrazioni (7 febbraio 2002)10: «La comunicazione delle pubbliche amministrazioni deve soddisfare i requisiti della chiarezza, semplicità e sinteticità e, nel contempo, garantire completezza e correttezza dell’informazione». Le proposte ministeriali risultano sintetizzate in pochi punti ai quali i redattori di atti amministrativi, soprattutto se di rilevanza esterna, sono chiamati ad attenersi. Tuttavia, come giustamente hanno osservato Cortelazzo e Pellegrino (2003: VII), l’evidente «impostazione precettistica, utilissima per trasformare un insieme di suggerimenti o di prescrizioni in un correttore stilistico computerizzato, tradisce una visione semplicistica della scrittura e, soprattutto, del suo apprendimento». Il linguaggio amministrativo e le possibilità di snellirne le sue caratteristiche più burocratiche11 diventano quindi subito oggetto della ricerca scientifica e presto di manuali che mirano a imparare a scrivere bene un testo amministrativo, il che «non significa, a sua volta, imparare delle regole, anche se, probabilisticamente, efficaci; significa impadronirsi di una “filosofia” di scrittura, di una serie di espedienti tecnici e della capacità di valutare pregi e difetti di tali espedienti, sia in astratto sia nei singoli contesti» (Cortelazzo e Pellegrino 2003: VIII). La Guida alla scrittura istituzionale di Cortelazzo e Pellegrino (2003: 136-139) dedica un lungo paragrafo a Lessico e sessismo e da allora in poi l’uso non discriminante del genere grammaticale comincia a essere inserito fra le questioni da tenere presenti nella stesura degli atti amministrativi e comincia ad essere affrontato anche nelle numerose attività di formazione dei pubblici dipendenti che fioriscono in quel periodo in tutta Italia. Un forte richiamo alla necessità di usare un linguaggio non discriminatorio – ma nel DPR 14 maggio 2007, n. 115 Regolamento per il riordino della Commissione per le pari opportunità tra uomo e donna pubblicato pochi giorni prima impera ancora l’uso del solo genere maschile! - arriva con la Direttiva 23 maggio 2007 Misure per attuare parità e pari opportunità tra uomini e donne nelle amministrazioni pubbliche, 7 Il capitolo era già stato pubblicato nel 1986 e solo successivamente incluso nel lavoro Il sessismo nella lingua italiana. Le questioni di genere entreranno nel dibattito linguistico in seguito a un intervento di Giulio Lepschy (1987), che esaminerà le proposte delle Raccomandazioni alla luce di problemi generali come la funzione del genere grammaticale e il rapporto tra lingua, pensiero e realtà, cui faranno seguito una serie sempre più cospicua di lavori (Robustelli 2011). Per i numerosi manuali per la semplificazione as uso delle amministrazioni pubbliche editi a partire da questo periodo rinvio al lavoro di Francesca Morandi Sinossi dei manuali di redazione di testi amministrativi e normativi , VIII Giornata REI (2009) http://ec.europa.eu/dgs/translation/rei/documenti/gruppi/8rei_morandi.pdf 9 http://www.funzionepubblica.gov.it/media/342424/direttiva.pdf 10 http://www.funzionepubblica.gov.it/media/342445/diretcomunicaz.pdf 11 Sul concetto di “burocratese” e per la bibliografia sul linguaggio amministrativo si veda Cortelazzo (2011). 8 8 Copyright (C) [2012] [Cecilia Robustelli] Quest'opera è rilasciata sotto i termini della licenza Creative Commons Attribuzione – Non opere derivate 3.0 Italia (http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/it/legalcode) "Politicamente o linguisticamente corretto?" Maschile e femminile: usi correnti della denominazione di cariche e professioni, Atti della X Giornata della Rete per l’Eccellenza dell’italiano istituzionale (REI), Roma, 29 novembre 2010, Commissione europea – Rappresentanza in Italia, Roma, in stampa emanata dal Ministro per la Funzione Pubblica e dalla Ministra per le Pari Opportunità per attuare la Direttiva 2006/54/CE del Parlamento e del Consiglio europeo: (le amministrazioni pubbliche devono) utilizzare in tutti i documenti di lavoro (relazioni, circolari, decreti, regolamenti, ecc.) un linguaggio non discriminatorio come, ad esempio, usare il più possibile sostantivi o nomi collettivi che includano persone dei due generi (es. persone anziché uomini, lavoratori e lavoratrici anziché lavoratori Compaiono successivamente saltuarie espressioni di interesse a livello ufficiale come in occasione della Indagine conoscitiva sulla condizione del personale femminile arruolato nelle forze armate 4a Commissione permanente - Difesa Senato della Repubblica12, nella quale si è assistito a una blanda difesa dell'uso del femminile per indicare i compiti e le qualifiche delle donne che ricoprono un ruolo nelle forze armate. Nel conseguente Atto di Sindacato Ispettivo n° 1-00107 del Senato della Repubblica (2007)13 si legge Il senato (…) impegna il Governo ad introdurre negli atti e nei protocolli adottati dalle pubbliche amministrazioni una modificazione degli usi linguistici tale da rendere visibile la presenza di donne nelle istituzioni, riconoscendone la piena dignità di status ed evitando che il loro ruolo venga oscurato da un uso non consapevole della lingua 4.2 Alle Raccomandazioni non hanno fatto seguito prese di posizione ufficiali da parte dello Stato né tantomeno linee guida, e se ciò rappresenta una posizione condivisibile da chi ritiene che l’uso della lingua non possa e non debba essere imposto dall’alto non c’è dubbio che la mancanza di indicazioni esplicite e dettagliate abbia reso difficile l’adozione da parte delle amministrazioni pubbliche di quel linguaggio non discriminatorio tanto raccomandato dalla Direttiva 23 maggio 2007. È vero che in seguito alla riforma del titolo V della Costituzione avvenuta nel 2001 (art. 117 «Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive.») comuni, province e regioni hanno adottato iniziative individuali in genere lodevoli, ma queste purtroppo non coordinate così che non è raro trovare, anche all’interno della stessa regione, comportamenti diversi. Nello Statuto della Regione Toscana, entrato in vigore il giorno 11.2. 2005, all’art. 82 si legge «L’uso, nel presente statuto, del genere maschile per indicare i soggetti titolari di diritti, incarichi pubblici e stati giuridici è da intendersi riferito a entrambi i generi e risponde pertanto solo ad esigenze di semplicità del testo» mentre lo Statuto del Comune di Pisa, art. 3.12 (e lo stesso fa quello del Comune di Taormina) recita che «in tutti gli atti del Comune è utilizzato un linguaggio non discriminante. in particolare sono espresse al femminile le denominazioni degli incarichi e delle funzioni politiche ed amministrative del Comune quando sono ricoperti da donne». Lo Statuto del Comune di Reggio Emilia stabilisce che «[Il comune opera per] riconoscere, garantire ed adottare un linguaggio non discriminante, identificando sia il soggetto femminile che il maschile» e in tal senso ha recentemente deliberato il Comune di Massarosa (delibera n. 68 del 27.10.2011). Segnalo anche una recente presa di posizione del presidente della Repubblica che, pur non avendo alcun valore ufficiale, è comunque significativa: Tre donne nel governo Monti e in posizioni chiave. E da domani pregasi anche di abbandonare il maschile d'ordinanza. Le si chiami "ministre e non ministri". Il consiglio lessicale viene, per cosi' dire, dal presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, che questa mattina insieme al titolare della 12 Seduta n. 52 dell’8 marzo 2007 http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=SommComm&leg=15&id=262012 13 Legislatura 15 Atto di Sindacato Ispettivo n° 1-00107 http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/showText?tipodoc=Sindisp&leg=15&id=268278 9 Copyright (C) [2012] [Cecilia Robustelli] Quest'opera è rilasciata sotto i termini della licenza Creative Commons Attribuzione – Non opere derivate 3.0 Italia (http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/it/legalcode) "Politicamente o linguisticamente corretto?" Maschile e femminile: usi correnti della denominazione di cariche e professioni, Atti della X Giornata della Rete per l’Eccellenza dell’italiano istituzionale (REI), Roma, 29 novembre 2010, Commissione europea – Rappresentanza in Italia, Roma, in stampa giustizia Paola Severino ha insediato il direttivo della scuola superiore della magistratura al Csm. Nel suo discorso, il Capo dello stato ha auspicato il "confronto costruttivo" tra amministrazione della giustizia e magistratura, in un clima di piena collaborazione tra i vari ordini dello Stato. Un confronto, ha spiegato Napolitano leggendo il testo del suo intervento, che "il ministro non mancherà' di promuovere". A questo punto il presidente della Repubblica si è fermato e con un sorriso rivolto a Severino ha detto: "Anzi, mi correggo. Che la ministra non mancherà' di promuovere". (http://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_6_3_1.wp?contentId=NOL702514 24-11-11) 4.3 Proposte articolate «per attuare il pari trattamento linguistico di donna e uomo nei testi ufficiali» vengono invece dalle autorità elvetiche attraverso le Istruzioni della Cancelleria federale per la redazione dei testi ufficiali in italiano (2003) che contiene il capitolo Uso non discriminatorio della lingua. La questione in realtà era stata oggetto di attenzione fin dal 1981, anno in cui nella Costituzione federale svizzera venne sancito il principio della parità tra uomo e donna, a cui seguirono richieste ufficiali affinché la parità fosse realizzata dall’Amministrazione federale anche sul piano linguistico14. L’ampia riflessione sulla questione promossa dalla Cancelleria federale, che si è sviluppata negli ultimi anni anche attraverso seminari dedicati ai traduttori15, è sfociata nella recente pubblicazione del volumetto Pari trattamento linguistico. Guida al pari trattamento linguistico di donna e uomo nei testi ufficiali della Confederazione (2012), che intende «proporre alcuni suggerimenti per realizzare la parità linguistica fra uomo e donna nel linguaggio dell’Amministrazione attraverso l’eliminazione di usi linguistici discriminatori e per dare maggiore visibilità alle donne». Attraverso cinque dettagliati capitoli vengono fornite indicazioni precise sui «vari modi per attuare la parità linguistica» cercando di conciliare la convinzione che «non spetta certo allo stato disciplinare l’uso delle parole» con «la responsabilità dello Stato nei confronti della popolazione per un uso delle lingue ufficiali congruo con le esigenze di una società aperta e complessa» (Pari trattamento 2012: 9). 4.4 La parità fra uomo e donna costituisce uno degli obiettivi dell’Unione europea fin da quando, negli anni Settanta, l’allora Comunità europea ha adottato una legislazione mirata a garantire la parità fra uomini e donne sul posto di lavoro16. Il linguaggio non risulta però incluso negli strumenti necessari per realizzarla: per esempio non viene considerato nel Regolamento del Parlamento europeo e del consiglio17 che nel 2006 istituisce un Istituto europeo per l'uguaglianza di genere sebbene al punto 12 si sostenga «l'importanza di eliminare gli stereotipi di genere in tutte le sfere della società», né nella Tabella di marcia per la parità tra donne e uomini, COM(2006) 92 che la Commissione europea ha presentato nel marzo 2006 e che individua tra le sei aree prioritarie di azione comunitaria per la parità di genere per il periodo 2006201018 l’eliminazione degli stereotipi di genere nella società, e in particolare nell’istruzione, nella formazione e nella cultura (v. obiettivo 5.1) e nei mezzi di comunicazione (v. obiettivo 5.2) e neanche nella attuale Tabella di marcia per la parità tra donne e uomini 2011-2016. Tacciono anche i manuali di tecnica redazionale, come la Guida pratica comune del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione destinata a 14 Per la storia della questione in Svizzera, l’operato della Cancelleria federale e in particolare dei Servizi linguistici centrali della Divisione italiana rimando all’intervento di Jean-Luc Egger Il pari trattamento linguistico nell’italiano dell’Amministrazione federale svizzera in questo stesso volume. Sull’uso del genere grammaticale femminile per gli agentivi nell’italiano ticinese si veda il lavoro di Pescia (2010). 15 http://www.bk.admin.ch/dokumentation/sprachen/04850/05007/05609/index.html?lang=it 16 Per una descrizione puntuale delle tappe che hanno caratterizzato l’azione delle istituzioni europee verso la parità fra uomo e donna si veda http://circa.europa.eu/irc/opoce/fact_sheets/info/data/policies/socialemploy/article_7290_it.htm 17 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:403:0009:0017:IT:PDF 18 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2006:0092:FIN:IT:PDF 10 Copyright (C) [2012] [Cecilia Robustelli] Quest'opera è rilasciata sotto i termini della licenza Creative Commons Attribuzione – Non opere derivate 3.0 Italia (http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/it/legalcode) "Politicamente o linguisticamente corretto?" Maschile e femminile: usi correnti della denominazione di cariche e professioni, Atti della X Giornata della Rete per l’Eccellenza dell’italiano istituzionale (REI), Roma, 29 novembre 2010, Commissione europea – Rappresentanza in Italia, Roma, in stampa coloro che partecipano alla redazione di testi legislativi delle istituzioni comunitarie (2000) 19. Soltanto con l’opuscolo La neutralità di genere nel linguaggio usato al Parlamento Europeo20, pubblicato nel 2008, l’uso della lingua viene messo in relazione con le questioni di genere. Le proposte però appaiono fin dal titolo non condivisibili, così come il suggerimento di «utilizzare invece termini neutri, quando si fa riferimento ai titoli inerenti alle funzioni professionali (p.7)» o la raccomandazione «Vi sono ad esempio donne che preferiscono utilizzare la forma maschile della loro carica o professione. Sarà pertanto cura dell’autore o del traduttore attenersi alla loro volontà. (p.23)» 5. L’uso del genere femminile nel linguaggio amministrativo e normativo: osservazioni e suggerimenti 5.1 Il linguaggio amministrativo costituisce uno dei linguaggi ai quali le amministrazioni pubbliche devono ricorrere per esercitare le proprie attività. Rappresenta lo strumento di redazione degli atti amministrativi, un «ampio e variegato universo» di testi i cui aspetti linguistici «possono essere ricondotti a regole comuni», mentre «la loro struttura è riconducibile a molteplici modelli» (Guida 2011: 11). Diverso è il caso degli atti normativi, anch’essi presenti nelle amministrazioni pubbliche, redatti nel linguaggio normativo, più rigido21 di quello amministrativo per la «valenza giuridica» (Cortelazzo e Pellegrino 2003: 4) dei relativi testi e quindi refrattario a interventi individuali. I due linguaggi, normativo e amministrativo, presentano entrambi parziali componenti di linguaggio tecnico e di linguaggio giuridico (Cavagnoli e Ioriatti Ferrari 2009). Un rapido sguardo ai testi normativi mostra come essi siano caratterizzati sostanzialmente da un linguaggio androcentrico sia per quanto riguarda i concetti giuridici che designano un elemento specifico del sistema giuridico e sono in genere astratti, di carattere statico, definiti nella Costituzione e nei codici (intesi come leggi ordinarie), sia i termini fattuali, cioè che non contengono riferimenti a norme giuridiche. Nelle leggi speciali e nella giurisprudenza i termini declinati al femminile (es. “lavoratrice” o “figlia”) compaiono unicamente se è necessario riferirsi a una normativa che interessa specificatamente una donna, per esempio nella normativa a tutela della lavoratrice madre. Oltre ai casi in cui la donna è specificatamente interessata all’atto normativo in quanto ne è oggetto il femminile non compare, o compare in modo discontinuo (Robustelli 2012bis). Si noti però che il manuale Regole e suggerimenti per la redazione dei testi normativi (1997, 20022, 20073) adottato dalle regioni italiane prende in considerazione l’uso del genere e suggerisce di evitare l’uso del maschile universale, ma soprattutto di valutare la soluzione migliore «caso per caso, anche in relazione ad esigenze sociali o politiche». Questo suggerimento non sembra essere stato ancora adottato con piena consapevolezza delle sue implicazioni sul piano della redazione testuale. Nell’esempio che segue il genere grammaticale maschile viene usato sia con valore referenziale specifico per indicare referenti maschili sia con funzione inclusiva per referenti maschili e femminili, ma questa alternanza indebolisce la coerenza e la coesione testuale, requisiti irrinunciabili di ogni testo in particolare se normativo: 8 6.8.2007 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 25 (…) 1. La presente legge, ai fini della tutela e della valorizzazione della imprenditoria agricola, detta norme in materia di imprenditore e imprenditrice agricolo professionale, individuale e societario, di competitività ed integrità aziendale e di semplificazione amministrativa. Capo II 19 http://eur-lex.europa.eu/it/techleg/1.htm. Si vedano per una panoramica sui manuali di redazione usati all’interno delle istituzioni della Ue la tavola rotonda I manuali di redazione tenutasi in occasione della VII giornata REI Il linguaggio e la qualità delle leggi. Le regole per la redazione dei testi normativi a confronto http://ec.europa.eu/dgs/translation/rei/giornate/atti_viirei.htm. 20 http://ec.europa.eu/dgs/translation/rei/documenti/rete/neutralitagenere.pdf 21 Si fa riferimento al concetto di rigidità relativo al modello testuale presentato da F. Sabatini (1999). 11 Copyright (C) [2012] [Cecilia Robustelli] Quest'opera è rilasciata sotto i termini della licenza Creative Commons Attribuzione – Non opere derivate 3.0 Italia (http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/it/legalcode) "Politicamente o linguisticamente corretto?" Maschile e femminile: usi correnti della denominazione di cariche e professioni, Atti della X Giornata della Rete per l’Eccellenza dell’italiano istituzionale (REI), Roma, 29 novembre 2010, Commissione europea – Rappresentanza in Italia, Roma, in stampa Riconoscimento dell’imprenditore e imprenditrice agricolo professionale Art. 2 Definizione di imprenditore e imprenditrice agricolo professionale 1. È imprenditore e imprenditrice agricolo professionale (IAP) il soggetto che presenta congiuntamente i seguenti requisiti (…) Modifiche all’articolo 4 della l.r. 34/2001 “3. Costituisce titolo di priorità per la formazione dell’elenco di cui al comma 2, la qualifica di imprenditore agricolo professionale, ai sensi della normativa regionale.”. (…) Art. 15 Modifiche all’articolo 6 della l.r. 69/1995 2. Il comma 3 dell’articolo 6 della l.r. 69/1995 è sostituito dal seguente: “3. Ai fini dell’iscrizione all’anagrafe regionale delle aziende agricole come imprenditore agricolo professionale il tempo di lavoro attribuito al produttore apistico è stabilito dal regolamento di cui all’articolo 7 della legge regionale 27 luglio 2007, n. 45 (Norme in materia di imprenditore e imprenditrice agricoli e di impresa agricola).”. Art. 16 b) le qualifiche dei soggetti che a vario titolo operano nell’azienda; la qualifica di imprenditore agricolo professionale (IAP) è registrata in una specifica sezione; (…) c) all’imprenditore agricolo, o suo mandatario, limitatamente alla propria posizione. 5.2 Diversa è la situazione dei testi amministrativi, che vanno dal provvedimento amministrativo, dotato di effetti sul piano dell’ordinamento generale, al mero atto amministrativo inteso come «mezzo utilizzato da una unità amministrativa, nell’esercizio di una sua funzione tipica, per intervenire in un caso concreto e nei confronti di destinatari determinati o determinabili» (Guida 2011:103). Tutti questi testi, in base al tipo di vincolo interpretativo loro attribuito, possono essere più o meno rigidi, ma sono anche veri e proprio atti comunicativi che devono assicurare la comunicazione tra istituzioni e cittadini nel modo più semplice e chiaro possibile. La promozione dell’utilizzo di un linguaggio non discriminatorio, raccomandato dalla direttiva 23 maggio 2007, trova posto all’interno del processo di semplificazione promosso dalla direttiva 8 maggio 2002 e già avviato da molte amministrazioni locali. L’invito a «curare che la formazione e l'aggiornamento del personale, ivi compreso quello con qualifica dirigenziale, contribuiscano allo sviluppo della cultura di genere» spinge le amministrazioni pubbliche ad avviare percorsi di formazione anche sull’uso del genere nel linguaggio amministrativo, operazione sulla quale proporrò alcune considerazioni.22 5.1 Indicazioni, suggerimenti e proposte per l’uso del genere femminile compaiono nel lavoro di A. Sabatini (1987) e hanno costituito il punto di partenza per tutte le discussioni sulla questione e tutte le operazioni di revisione di testi. Per il linguaggio istituzionale e in particolare in quello amministrativo il riferimento è a diversi lavori scientifici (Robustelli 2000, Cortelazzo e Pellegrini 2003)23: recentemente la Guida al pari trattamento linguistico di donna e uomo nei testi ufficiali della Confederazione e, in misura più limitata, la Guida alla redazione degli atti amministrativi redatta da un Gruppo di lavoro promosso da Istituto di teorie e tecniche dell’informazione giuridica (Ittig) del CNR e dall’Accademia della Crusca, hanno ripreso in esame dettagliatamente la questione con preciso riferimento al linguaggio amministrativo. 22 In tale direzione si sono mosse anche la Direzione Generale per la Traduzione della Commissione europea http://ec.europa.eu/dgs/translation/rei/documenti/rete/genere_femminile.pdf e la Cancelleria federale svizzera http://www.bk.admin.ch/suchen/index.html?keywords=robustelli&go_search=ricerca&lang=it&site_mode=intern&nsb_ mode=yes&search_mode=AND#volltextsuche 23 I riflessi dell’avanzata professionale delle donne sull’uso del genere grammaticale femminile per nomi di professione e ruoli istituzionali erano già stati segnalati alla fine dell’Ottocento e durante tutto il secolo successivo (Robustelli 2010, Villani 2012) - 12 Copyright (C) [2012] [Cecilia Robustelli] Quest'opera è rilasciata sotto i termini della licenza Creative Commons Attribuzione – Non opere derivate 3.0 Italia (http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/it/legalcode) "Politicamente o linguisticamente corretto?" Maschile e femminile: usi correnti della denominazione di cariche e professioni, Atti della X Giornata della Rete per l’Eccellenza dell’italiano istituzionale (REI), Roma, 29 novembre 2010, Commissione europea – Rappresentanza in Italia, Roma, in stampa Altri richiami compaiono in pubblicazioni e documenti prodotti da singole istituzioni e amministrazioni attraverso il locali URP, i Comitati e le Commissioni Pari Opportunità, le Consulte femminili, che sottolineano la necessità di dare visibilità alla figura femminile. In questi testi le modalità per realizzare questo comportamento virtuoso rimangono vaghe oppure si concretizzano in una serie di istruzioni “ritagliate” da articoli o seminari scientifici appiccicate una dopo l’altra in una sorta di improvvisato vademecum. Le forti critiche all’uso del genere grammaticale maschile per termini che si riferiscono a donne potrebbero risultare più giustificate sul piano generale della comunicazione se si tenessero presenti le questioni generali che fanno da sfondo alle scelte di genere (grammaticale) accennate nei paragrafi e che si possono ulteriormente riassumere nelle seguenti: (a) in italiano24 il genere grammaticale è dei nomi è in genere congruo con il genere referenziale della persona alla quale ci si riferisce: si ha quindi il genere grammaticale femminile in riferimento a un essere femminile e quello maschile in riferimento a un essere maschile. Non c’è nessuna ragione di tipo linguistico per riservare ai nomi di professione e di ruoli istituzionali un trattamento morfosintattico diverso. (b) la non congruenza fra genere referenziale e genere grammaticale provoca difficoltà di tipo morfosintattico, testuale e interpretativo, tanto più quando è alternativamente grammaticale e referenziale: Letto questo messaggio, su diversi blog si trovano post che puntano il dito contro il ministro Elsa Fornero, per esempio qui e qui, rea di aver voluto censurare la Dpl di Modena (…). Mi è sembrato utile chiamarla subito per un rapido chiarimento. Il ministro, che oggi stava lavorando da casa a Torino, era al corrente e mi ha risposto. (La Stampa, 13.4.2012) 5.1.1. Il processo di revisione al quale molte amministrazioni pubbliche hanno sottoposto la documentazione in uso nei loro uffici ha avuto due capisaldi: del primo (a) ho già discusso in precedenza: si tratta della sostituzione dei nomi di professioni e di ruoli ricoperti da donne declinati al maschile con i corrispondenti femminili, operazione che ha spinto a introdurre nel linguaggio amministrativo (e in quello quotidiano), con alterna fortuna, assessora e sindaca, segretaria/direttrice generale per le corrispondenti cariche nei comuni, e l’articolo la davanti a dirigente; vorrei invece sofffermarmi sul secondo, (b) l’abolizione del maschile inclusivo e la sua sostituzione con la forma di genere maschile e quella di genere femminile, anche variamente abbreviate. Questa seconda operazione ha avuto in molti casi risultati insoddisfacenti: la sostituzione di un’unica forma maschile con su forme, maschile e femminile (operazione definita sdoppiamento) infarcisce i testi di ripetizioni e li rende eccessivamente pesanti. Inoltre la difficoltà di governare i fenomeni di accordo degli elementi che si riferiscono alle due forme frena facilmente i redattori, con il risultato di arenare il processo di revisione dei testi. Entrambe le ragioni dei numerosi fallimenti erano dovute però proprio alla meccanicità con la quale veniva applicata quella che da suggerimento («per quanto riguarda il problema complesso e di difficile soluzione del maschile non marcato, si potranno trovare spesso delle soluzioni accettabili caso per caso», A. Sabatini 1987: 103) era stata proposta come una vera e propria regola. Qualsiasi intervento sul testo, con l’eccezione delle correzioni ortografiche e forse di alcuni aggiustamenti relativi alla disposizione del testo e di certe caratteristiche grafiche, non può infatti avvenire in modo meccanico È invece indispensabile tenere conto del tipo di testo e della parte del testo sulla quale si vuole intervenire (in quelli amministrativi sono quasi sempre presenti l’intestazione e la firma, oltre al corpo del testo), della esplicitezza o meno del genere del referente, della compresenza di più referenti, del tipo di destinatario, della funzione comunicativa, ecc. E i testi 24 Gli stessi principi ricorrono anche in altre lingue, si veda in particolare l’Introduzione a Luraghi e Olita (2006: 15-41) 13 Copyright (C) [2012] [Cecilia Robustelli] Quest'opera è rilasciata sotto i termini della licenza Creative Commons Attribuzione – Non opere derivate 3.0 Italia (http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/it/legalcode) "Politicamente o linguisticamente corretto?" Maschile e femminile: usi correnti della denominazione di cariche e professioni, Atti della X Giornata della Rete per l’Eccellenza dell’italiano istituzionale (REI), Roma, 29 novembre 2010, Commissione europea – Rappresentanza in Italia, Roma, in stampa amministrativi devono avere un buon livello di leggibilità e di efficienza comunicativa (Cortelazzo e Pellegrino 2003: 137). Per intervenire sul (supposto) linguaggio discriminante dei testi amministrativi quindi non è sufficiente inserire automaticamente forme femminili accanto alle corrispondenti maschili né sapersi districare nei meccanismi di assegnazione e di accordo di genere, ma è anche e soprattutto necessario conoscere quando, come e dove intervenire. In certi casi, come vedremo in 5.1.2, all’esplicitazione delle forme maschili e femminili è preferibile proprio l’uso del maschile inclusivo, di lunga tradizione d’uso nel linguaggio amministrativo. Talvolta, poi, non sono sufficienti singoli ritocchi formali ma è necessaria addirittura una riformulazione integrale del testo. 5.1.2 Come decidere, quindi, se sostituire o meno il maschile inclusivo nei testi che si rivolgono o si riferiscono a più referenti maschili e femminili? È preferibile usare forme maschili e femminili intere o in forma abbreviata? O addirittura riformulare il testo? Propongo qui qualche riflessione sulle strategie che sono state adottata in alcuni testi del Comune di Firenze in base alla considerazione del tipo di testo, dello scopo comunicativo, del formato del testo, della sua lunghezza, della sua struttura, della ricorrenza dei termini riferiti a entrambi i referenti, ecc. La revisione dei testi è stata effettuata durante un corso di formazione organizzato all’interno di un progetto formativo promosso dal Comitato Pari Opportunità del Comune25). Prendiamo in esame una domanda di ammissione ai permessi rivolta a persone portatrici di handicap con la seguente intestazione: Domanda di ammissione ai permessi art. 33 L. 104/92 (per lavoratori portatori di handicap in stato di gravità) Le strategie di intervento possibili includono il mantenimento del maschile inclusivo, il trattamento simmetrico attraverso l’aggiunta della forma femminile, la sostituzione del termine con una perifrasi. Delle tre sembra qui preferibile la seconda perché permette di mettere in evidenza che la categoria interessata è anche quella femminile Domanda di ammissione ai permessi art. 33 L. 104/92 (per lavoratori/lavoratrici portatori/portatrici di handicap in stato di gravità) La forma estesa lavoratrici e portatrici conferisce ai due termini di genere femminile una visibilità uguale a quella dei corrispondenti termini maschili. In alternativa è possibile usare solo i corrispondenti suffissi femminili: Domanda di ammissione ai permessi art. 33 L. 104/92 (per lavoratori/trici portatori/trici di handicap in stato di gravità) Si noti tuttavia che in questo caso tuttavia manca la parte che porta il significato e tutta l’informazione è lasciata al suffisso. La sostanza fonica cui è affidata l’informazione è inferiore a quelle maschili e la leggibilità del testo è minore. È opportuno inoltre ricordare che la mescolanza di segni grafici, come la barra, a grafemi, può ostacolare la lettura. Per la stessa ragione si raccomanda di non introdurre espedienti grafici la cui funzione non è condivisa quali, per esempio, l’uso dell’asterisco al posto della desinenza per indicare che si intende sia la forma maschile sia quella femminile, es. ragazz* anziché ragazzo/ragazza o ragazzo/a. Dal momento che il trattamento simmetrico appesantisce i testi, esso rappresenta una strategia da adottare solo in testi brevi o che non contengono molte riprese anaforiche. L’accordo di aggettivi, 25 SI tratta del progetto Genere e linguaggio promosso dal Comune di Firenze http://www.comune.fi.it/opencms/opencms/comune_firenze/comune/pari_opportunita/index.html 14 Copyright (C) [2012] [Cecilia Robustelli] Quest'opera è rilasciata sotto i termini della licenza Creative Commons Attribuzione – Non opere derivate 3.0 Italia (http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/it/legalcode) "Politicamente o linguisticamente corretto?" Maschile e femminile: usi correnti della denominazione di cariche e professioni, Atti della X Giornata della Rete per l’Eccellenza dell’italiano istituzionale (REI), Roma, 29 novembre 2010, Commissione europea – Rappresentanza in Italia, Roma, in stampa sostantivi, forme participiali, pronomi in posizione predicativa è comunque soltanto al maschile, anche se possono darsi (motivate) eccezioni. Vediamo ora un’interrogazione che presenta l’uso del maschile inclusivo nel corpo del testo: Constatato, inoltre, che il Consiglio Comunale nella seduta dell’11 giugno 2007 ha approvato la delibera n. 402 che modifica l’articolo 3.3 in considerazione del fatto che, nonostante quanto previsto dal regolamento sulla nomina dei rappresentanti, in quel periodo negli enti nelle associazioni e nelle società partecipate, su un totale di circa 202 rappresentanti nominati dal Comune, le donne erano poco più del 16% e di queste all’interno delle società per azioni la rappresentanza femminile di nomina comunale si riduceva a poco più del 10%, integrando così l’articolo 3.3 “..Nei casi in cui le nomine e le designazioni da effettuare siano in numero dispari, si provvederà a garantire il rispetto della proporzione suddetta all’interno di analogo organismo di successiva scadenza”. Delle tre strategie viste sopra, sembra di poter escludere la sostituzione del maschile inclusivo con una perifrasi: questa soluzione costringerebbe a cancellare un termine che nel linguaggio amministrativo ha un valore quasi “tecnico”. Potremmo ovviamente mantenere il maschile inclusivo. Proviamo però anche qui a sostituire il maschile con entrambe le forme, maschile e femminile. In questo caso rappresentanti è termine epiceno, quindi è possibile non ripeterlo dal momento che la specificazione del genere è e affidata all’articolo. Introdurremo quindi solo la preposizione articolata femminile accanto a quella maschile: dei/delle rappresentanti. L’accordo degli elementi target è al maschile a meno che non si intenda sottolineare pesantemente la referenza ai due generi: CONSTATATO, inoltre, che il Consiglio Comunale nella seduta dell’11 giugno 2007 ha approvato la delibera n. 402 che modifica l’articolo 3.3 in considerazione del fatto che, nonostante quanto previsto dal regolamento sulla nomina dei/delle rappresentanti, in quel periodo negli enti nelle associazioni e nelle società partecipate, su un totale di circa 202 rappresentanti nominati/e dal Comune, le donne erano poco più del 16% e di queste all’interno delle società per azioni la rappresentanza femminile di nomina comunale si riduceva a poco più del 10%, integrando così l’articolo 3.3 “..Nei casi in cui le nomine e le designazioni da effettuare siano in numero dispari, si provvederà a garantire il rispetto della proporzione suddetta all’interno di analogo organismo di successiva scadenza”. Si tratta però di una modalità estranea, anche per la sua forma grafica, all’uso, con l’eccezione per esempio dei moduli nei quali indicare le generalità, e quindi da usare con precauzione. 6. Conclusioni Le questioni relative all’uso del genere grammaticale maschile per referenti femminili e del maschile inclusivo richiedono dunque di essere considerate alla luce della teoria per poterne coglierne appieno le implicazioni sul piano testuale e comunicativo e operare di conseguenza scelte consapevoli. Se nel linguaggio quotidiano esse possono essere lasciate alla libertà individuale, per quanto riguarda il linguaggio amministrativo sarebbe preferibile adottare un’impostazione condivisa le cui linee del resto sono già state tracciate anche da atti ufficiali (v. 4) e vanno nella direzione di dare visibilità alla presenza femminile. La prassi scrittoria molto variegata che emerge a proposito dell’uso del genere dall’esame della documentazione delle amministrazioni pubbliche è dovuta a una serie di fattori quali la recenziorità della proposta di intervenire sul linguaggio amministrativo; la sua tradizione secolare; la novità insita nel cambiamento di abitudini linguistiche consolidate (su tutte l’uso del maschile inclusivo); la difficoltà di intervenire sui testi senza il pieno possesso delle nozioni linguistiche necessarie; ecc. L’interesse per la questione che continua ad essere manifestato anche con un atteggiamento giustamente problematico e teso ad avere risposte certe (che mal si conciliano con l’uso della lingua!) da 15 Copyright (C) [2012] [Cecilia Robustelli] Quest'opera è rilasciata sotto i termini della licenza Creative Commons Attribuzione – Non opere derivate 3.0 Italia (http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/it/legalcode) "Politicamente o linguisticamente corretto?" Maschile e femminile: usi correnti della denominazione di cariche e professioni, Atti della X Giornata della Rete per l’Eccellenza dell’italiano istituzionale (REI), Roma, 29 novembre 2010, Commissione europea – Rappresentanza in Italia, Roma, in stampa amministrazioni e istituzioni anche in seguito al confronto con quanto accade in altre lingue europee, conferma che davvero in italiano «un nuovo fronte di crisi si è aperto col porsi delle questioni di genere» (F. Sabatini 2008: 10). D’altra parte lo sforzo compiuto da molte amministrazioni di affrontare la questione anche attraverso la formazione scientifica del personale incoraggia a sperare che l’applicazione dei numerosi suggerimenti raccolti dalla letteratura scientifica, e circolanti in vario formato all’interno degli uffici, avvenga in modo sempre più consapevole dell’importanza di conciliare l’importanza di usare un linguaggio rispettoso dell’identità di genere con la necessità di chiarezza e trasparenza richieste dalla comunicazione di tipo amministrativo. 16 Copyright (C) [2012] [Cecilia Robustelli] Quest'opera è rilasciata sotto i termini della licenza Creative Commons Attribuzione – Non opere derivate 3.0 Italia (http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/it/legalcode) "Politicamente o linguisticamente corretto?" Maschile e femminile: usi correnti della denominazione di cariche e professioni, Atti della X Giornata della Rete per l’Eccellenza dell’italiano istituzionale (REI), Roma, 29 novembre 2010, Commissione europea – Rappresentanza in Italia, Roma, in stampa Bibliografia Andorno Cecilia, 2006, Accordo di genere e animatezza nell’uso del sistema pronominale italiano: ipotesi per uno studio, in Luraghi e Olita (a cura di): 124-142. Cavagnoli Stefania e Ioriatti Ferrari Elena, Linguaggio giuridico, genere e precarietà, in Atti del convegno Genere e precarietà, Facoltà di Sociologia, Università di Trento (13-14.XI.2009), http://events.unitn.it/sites/events.unitn.it/files/download/genereprecarieta/cavagnoliioratti.pdf Codice di stile delle comunicazioni scritte ad uso delle amministrazioni pubbliche, 1993, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per la Funzione Pubblica, Roma Corbett Greville G. e Fraser Norman M., 2000, Gender Assignment: a Tipology and a Model, in Systems of Nominal Classification, a cura di Gunver Senft, Cambridge, Cambridge University Press: 293-325 Corbett G. Greville, 1991, Gender, Cambridge, Cambridge University Press Corbett G. Greville, 2006, Agreement, Cambridge, Cambridge University Press Cortelazzo Michele, e Pellegrino Federica, 2003, Guida alla scrittura istituzionale, Roma-Bari, Laterza Cortelazzo Michele, 2011, Burocratese, Portale Treccani.it, http://www.treccani.it/magazine/lingua_italiana/speciali/burocratese/cortelazzo.html Fioritto Alfredo (a cura di), 1997, Manuale di Stile. Strumenti per semplificare il linguaggio delle amministrazioni pubbliche, Bologna, ilMulino Guida 2011 = Guida alla redazione degli atti amministrativi, 2011, Firenze, Ittig e Accademia della Crusca Lepschy Giulio C., 1987, Sexism and the Italian Language, «The Italianist» VII, 1987: 158-169. Luraghi Silvia e Olita Anna (a cura di), 2006, Linguaggio e genere, Roma, Carocci Pari trattamento 2012 = Pari trattamento linguistico. Guida al trattamento linguistico di donna e uomo nei testi ufficiali della Confederazione, 2012, Berna, Cancelleria federale, Servizi linguistici centrali, Divisione italiana Pescia, Lorenza, 2010, Il maschile e il femminile nella stampa scritta del Canton Ticino (Svizzera) e dell’Italia, in Sapegno Maria Serena (a cura di), Che genere di lingua? Sessismo e potere discriminatorio delle parole. Roma, Carocci: 57–74. Robustelli Cecilia, 2000, Lingua e identità di genere, in «Studi Italiani di Linguistica Teorica e Applicata», XXIX: 507-527. Robustelli Cecilia, 2007,Tipologie testuali e scelte di genere nell’italiano contemporaneo, in Identità e diversità nella lingua e nella letteratura italiana, a cura di Serge Vanvolsem, Stefania Marzo, Manuela Caniato, Gigliola Mavolo, Atti del XVIII Congresso Internazionale dell'A.I.S.L.L.I. (Lovanio, Louvain-la Neuve, Anversa, Bruxelles 16-19.7.2003), Firenze, Franco Cesati Editore: 133-146. 17 Copyright (C) [2012] [Cecilia Robustelli] Quest'opera è rilasciata sotto i termini della licenza Creative Commons Attribuzione – Non opere derivate 3.0 Italia (http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/it/legalcode) "Politicamente o linguisticamente corretto?" Maschile e femminile: usi correnti della denominazione di cariche e professioni, Atti della X Giornata della Rete per l’Eccellenza dell’italiano istituzionale (REI), Roma, 29 novembre 2010, Commissione europea – Rappresentanza in Italia, Roma, in stampa Robustelli Cecilia, 2011, Lingua, genere e politica linguistica nell’Italia dopo l’Unità, in Storia della lingua e storia dell’Italia unita. L’italiano e lo stato nazionale, a cura di Nicoletta Maraschio, Silvia Morgana, Annalisa Nesi, Atti del IX Convegno dell’Associazione per la Storia della lingua italiana (Firenze, 2-4 dicembre 2010), Firenze, Cesati: 587-600. Robustelli Cecilia, 2012, Pari trattamento linguistico di uomo e donna, coerenza terminologica e linguaggio giuridico, in La buona scrittura delle leggi, a cura di Roberto Zaccaria, Atti del convegno (Roma, 15.9,2011), Roma, Camera dei deputati: 181-198. Robustelli Cecilia, 2012bis, Uso della lingua e valorizzazione delle differenze di genere nella gestione delle risorse umane, in La rivoluzione organizzativa. Le differenze di genere nella gestione delle risorse umane, a cura di Rita Biancheri, Collana Studi di genere e pari opportunità, Pisa, Plus – Pisa University Press: 115-123. Sabatini Alma, 1987, Il sessismo nella lingua italiana, Commissione Nazionale per la realizzazione della parità tra uomo e donna), Roma, Presidenza del Consiglio dei Ministri. Sabatini Francesco, 1999, «Rigidità-esplicitezza» vs «elasticità-implicitezza»: possibili parametri massimi per una tipologia dei testi, in Linguistica Testuale Comparativa, a cura di Gunver Skytte e Francesco Sabatini, Copenaghen, Museum Tusculanum Press: 141-72. Sabatini Francesco, 2008, La tempesta delle lingue, Firenze, Franco Cesati Editore. Thornton Anna M., 2006, L’assegnazione del genere, in Luraghi e Olita (a cura di): 54:71 Thornton Anna M., 2009, Designare le donne, in Giusti Giuliana e Regazzoni Susanna (a cura di), Mi fai male…, Venezia, Libreria editrice Cafoscarina: 115-133 Thornton Anna M., 2012, Quando parlare delle donne è un problema, in Thornton Anna M., Voghera Miriam (a cura di), Per Tullio De Mauro. Saggi offerti dalle allieve in occasione del suo 80° compleanno, Roma, Aracne: 301-316. 18 Copyright (C) [2012] [Cecilia Robustelli] Quest'opera è rilasciata sotto i termini della licenza Creative Commons Attribuzione – Non opere derivate 3.0 Italia (http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/it/legalcode) Approcci linguistici e giuridici alla lingua di genere Stefania Cavagnoli, Università di Macerata Elena Ioriatti Ferrari, Università di Trento Roma, 29 novembre 2010 X giornata REI “La lingua non è il riflesso diretto dei fatti reali, ma esprime la nostra visione dei fatti, inoltre, fissandosi in certe forme, in notevole misura condiziona e guida tale visione” F. Sabatini, nelle raccomandazioni, 1987, 13 Il sistema linguistico non è sessista, la norma (linguistica) sì. La norma, che è la realizzazione tradizionalmente e socialmente determinata del sistema, rispecchia una società androcentrica dove l’uomo è gente e la donna sesso (…) il che conferma il persistere dell’androcentrismo della società” E. Burr, 1995 Approccio linguistico Linguistica testuale: testi come dimensione comunicativa Sociolinguistica: lingua in società, elogio della differenza e della varietà Linguistica pragmatica: lingua in uso, percezione dell’ascoltatore Lessicografia / terminologia: lingua e norma, stabilità Lingua e potere “La sociolinguistica, curiosa del discorso, non può considerare estranee alla sua attenzione temi come il potere e l’autorità, la subordinazione, lo scambio, la legittimazione, la solidarietà (…) i meccanismi di controllo e manipolazione” Cardona, 1987 Lingua come strumento di potere linguaggio giuridico: lingua di prestigio e di potere; conservativa e maschile; logica della conservazione e della non marcatezza Un esempio Uso normativo dell’indicativo (per disciplinare, per modificare il presente: “la sanzione è…”, “la legge è uguale per tutti”) Finzione giuridica: semplificazione/scelta della visione della realtà, che esclude altre visioni Scelta del maschile al posto del femminile! . Forza del potere nel linguaggio Art.4. La repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto. Nei testi giuridici (non nella Cost.) “lingua barocca” che esprime meglio il potere. In tedesco, inglese semplicità delle proposizioni (finzione, le cose sono più complesse). Compito del giurista: filtrare gli elementi rilevanti (decisione politica del legislatore - uso dell’indicativo). Compito del linguista: semplificare il linguaggio utilizzato Potere democratico presuppone lingua più trasparente perché legittimato dai cittadini Linguaggio giuridico (I) “La lingua con cui si parla di diritto” Mortara Garavelli 2001 Lingua del diritto – lingua dei giuristi "I giuristi, potremmo dire in modo provocatorio, sono curiosa gente che fanno gran discorsi paludati e pomposi su cose che non ci sono, rivolgendosi in apparenze autorevoli a gente che non li capisce“ Scarpelli, 1994 Linguaggio giuridico - caratteristiche spersonalizzazione, complessità sintattica, nominalizzazione, uso lessicale di termini specifici e di parole della lingua comune in accezione diversa. chiarezza concettuale vs. chiarezza espressiva linguaggio giuridico e lingua comune strettamente legati presenza di forme arcaiche e forme latine Caratteristiche - continua Ogni linguaggio giuridico è inserito in un sistema giuridico legato ad un territorio e a una (o più) lingue Testi di specialisti per i non specialisti – asimmetria testi giuridici sono difficilmente classificabili: testi normativi, testi interpretativi, testi applicativi. Qualsiasi classificazione testuale va elaborata in collaborazione fra giuristi e linguisti Uguaglianza davanti alla legge Cost. W. ted Cost. W. it GG ted GG it Cost. it Alle Deutschen sind vor dem Gesetz gleich. Maenner und Frauen haben grundsatzlich dieselben staatsbuergerlichen Rechte und Pflichten. Art. 3: Tutti gli uomini sono uguali davanti alla legge. Gli uomini e le donne sono equiparati nei loro diritti. Lo Stato promuove la effettiva attuazione della equiparazione di donne e uomini e agisce per l’eliminazione delle situazione esistenti di svantaggio. Art.3: Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali Art.108: Tutti i tedeschi sono uguali davanti alla legge. Uomini e donne hanno in generale gli stessi diritti e doveri civici. Alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich. Maenner und Frauen sind gleichberechtigt. Der Staat foerdert die tatsaechliche Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Maennern und wirkt auf die Beseitigung bestehender Nachteile hin Uguaglianza davanti alla legge II WV WV it GG GGit Cost. alle Deutschen tutti i tedeschi alle Menschen tutti gli uomini tutti i cittadini gleich uguali gleich uguali eguali grundsaezlich in generale gleichberechtigt equiparati RETE PER L'ECCELLENZA DELL'ITALIANO ISTITUZIONALE ATTI DELLA X GIORNATA "Politicamente o linguisticamente corretto?" Maschile e femminile: usi correnti della denominazione di cariche e professioni (Roma, 29 novembre 2011) Alessandra Cestari, Barbara Tomelleri traduttrici presso l’Ufficio Questioni linguistiche della Provincia autonoma di Bolzano L’identità di genere nei testi amministrativi e normativi della Provincia autonoma di Bolzano 1. Una storia recente La Provincia autonoma di Bolzano sin dai primi anni Novanta si è attivata in maniera incisiva per contribuire ad una progressiva modernizzazione del linguaggio amministrativo: oltre a cercare una risposta concreta alle sollecitazioni che a livello nazionale richiamavano alla necessità di improntare il linguaggio amministrativo ai principi della trasparenza e della chiarezza, ha cercato anche di dare maggiore visibilità alla donna. Rispondendo alle richieste propositive delle donne impegnate sul fronte politico e istituzionale locale (e rappresentanti i tre gruppi linguistici dell’Alto Adige), la Provincia di Bolzano ha voluto ridurre la distanza nei confronti della componente femminile della società attraverso l’adozione di interventi più rispettosi del genere femminile e di un linguaggio non discriminatorio. Alla fine degli anni Ottanta fu istituita con la legge provinciale 10 agosto 1989, n. 4 (Interventi per la realizzazione delle pari opportunità tra uomo e donna) la Commissione provinciale per le Pari Opportunità con compiti di consulenza della Giunta provinciale. Alla Commissione, insediata nel 1990, fu affidato il compito di promuovere una maggiore presenza femminile nelle posizioni dirigenziali nell’ambito politico, economico e culturale e di elaborare allo scopo proposte mirate di intervento e azioni di sensibilizzazione della società sulle tematiche femminili e sulle pari opportunità. La Commissione ha realizzato negli anni moltissimi interventi di sensibilizzazione ed è stata determinante nell’azione di promozione all’interno dell’amministrazione provinciale di un linguaggio rispettoso di genere, che traeva spunto dalle raccomandazioni pionieristiche di Alma Sabatini. L’Alto Adige è una delle regioni italiane che si sono battute con maggiore forza e determinazione per dare visibilità alla donna anche attraverso l’adozione di specifici atti normativi; questo processo di innovazione si è potuto realizzare ed imporre anche grazie alla particolare realtà linguistica, sociale e culturale di questa terra. 2. L’Alto Adige una realtà plurietnica e plurilinguistica La Provincia autonoma di Bolzano è caratterizzata dalla presenza di tre gruppi linguistici (tedesco, italiano e ladino). Per Statuto di autonomia la lingua tedesca è parificata alla lingua italiana e tutti i testi normativi e amministrativi della Provincia autonoma sono redatti in forma bilingue. La lingua italiana fa testo negli atti aventi carattere legislativo e nei casi in cui per Statuto è prevista la redazione bilingue. Lo Statuto riconosce ad ogni cittadino residente in provincia di Bolzano il diritto di usare la propria lingua nei rapporti con la pubblica amministrazione, gli uffici giudiziari e con i concessionari di servizio pubblico. Oltre alla possibilità di utilizzare la propria madrelingua, lo Statuto sancisce anche il diritto per le popolazioni residenti in regione di fruire di un insegnamento nella propria madrelingua e di valorizzare le proprie iniziative ed attività culturali a salvaguardia delle proprie tradizioni culturali. 1 2.1 Linguaggio paritetico: due lingue – due marce differenti Quella altoatesina è una società plurietnica e plurilinguistica, che rivela caratteristiche culturali e sensibilità linguistiche assai diverse, dovute anche alla differente area di gravitazione linguistica (italiana da un lato e germanofona dall’altro). Il gruppo linguistico tedesco ha risentito dell’influenza progressista della Mitteleuropa per quanto concerne le tematiche delle rivendicazioni femminili e la parità di genere e, grazie anche ad una struttura linguistica più congeniale rispetto a quella italiana, non ha trovato difficoltà nel tradurre al femminile termini usati normalmente solo al maschile, quali cariche istituzionali, titoli e figure professionali. Se in tedesco sono entrati nell’uso corrente della lingua termini come Landesrätin 'assessora', Ministerin 'ministra', Ärztin 'medica', Volksanwältin 'difensora civica', Rechtsanwältin 'avvocata', la lingua italiana fatica a liberarsi del maschile generico e, anche culturalmente, non ha seguito lo stesso sviluppo della lingua tedesca o di altre lingue europee. L’utilizzo dell’accezione femminile di cariche e titoli fatica infatti ad imporsi nell’uso linguistico corrente. È interessante notare come anche in Alto Adige le donne che ricoprono alte cariche istituzionali o svolgono determinate professioni insistano nel conservare la forma maschile, nel timore, forse, che l’uso dell’accezione femminile – seppur corretta – possa in qualche modo avere una connotazione riduttiva (asimmetria semantica): la declinazione al femminile di una carica o di un titolo professionale un tempo riservato esclusivamente all’uomo sembra avere minor prestigio. In Alto Adige sono poche le donne (e quasi esclusivamente di madrelingua tedesca) che si definiscono “avvocata” o “magistrata”; nessuna professionista della medicina si sognerebbe mai di definirsi “medica”. Nell’ambito politico locale si sta invece affermando l’utilizzo di ministra, deputata, assessora, sindaca, consigliera, difensora civica non solo presso le donne di lingua tedesca, ma anche presso le omologhe italiane: una rivoluzione semantica che sta coinvolgendo sempre più anche i media locali. In sintesi, se da un lato il sistema linguistico ha già gli strumenti che consentirebbero da subito l’introduzione generalizzata delle regole per un uso non discriminatorio di genere nelle cariche pubbliche e nelle professioni, l’uso comune della lingua non è ancora pronto a fare il passo decisivo. Nella fase attuale il ricorso da parte di una amministrazione pubblica a formulazioni linguistiche inusitate o troppo innovative rischierebbe di lanciare un messaggio quasi provocatorio e di ferire la sensibilità comune. Possiamo certamente sostenere che solo quando le donne che rivestono posizioni di rilievo nei vari ambiti della vita politica e sociale utilizzano la denominazione femminile della loro carica o del loro titolo, questa tende ad imporsi anche nell’uso linguistico comune. L’abitudine all’uso fa il resto: gradualmente il nuovo termine si impone perdendo il carattere di novità e di estraneità. Ricordiamo che alcuni termini che sono entrati oggi nell’uso corrente, come dottoressa o professoressa, in origine avevano una valenza negativa. 3. Interventi normativi La Provincia autonoma di Bolzano ha validato già da anni nei propri atti pubblici (norme, decreti, regolamenti di esecuzione) l’uso di riferimenti a cariche e professioni declinate al femminile, quali sindaca, assessora, consigliera, accanto ad alcuni profili professionali, come nel caso delle professioni artigiane approvate con decreto del Presidente della Giunta Provinciale 19 settembre 1991, n. 21. L’ultimo atto ufficiale in tema di pari opportunità è stato siglato dal Governo provinciale l’8 marzo 2010 con la promulgazione della legge sulla parificazione e sulla promozione delle donne in Provincia di Bolzano, che ribadisce l’importanza dell’adozione di un linguaggio non sessista, recitando testualmente all’articolo 2: «un linguaggio rispettoso dell’identità di genere è quello che dà visibilità alla donna sul piano linguistico; esso non abbisogna necessariamente di continue dizioni doppie (..)» e all’articolo 8: «le leggi provinciali, i regolamenti e le delibere della Giunta provinciale nonché i regolamenti e gli atti amministrativi dell’amministrazione provinciale devono essere formulati in un linguaggio rispettoso dell’identità di genere.(.)». 2 4. Il linguaggio paritetico nella prassi amministrativa Il linguaggio amministrativo è - al pari di quello giuridico - caratterizzato da un elevato grado di formalità. È indirizzato solitamente ad un destinatario generico, che nell’italiano – come del resto in numerose altre lingue – è sempre di genere maschile. Esempi: il cittadino, il direttore dei lavori, il richiedente, il concessionario, il titolare Nell’applicazione pratica del linguaggio paritetico nei testi dell’Amministrazione della Provincia autonoma di Bolzano occorre fare una distinzione sostanziale tra testi amministrativi e testi normativi. 5. Testi amministrativi Per trattare in concreto la questione relativa al rispetto dell’identità di genere nei testi amministrativi, è opportuno distinguere tra le seguenti tipologie di testi: 1) Testi già completi (atti chiusi) indirizzati a singole persone di cui si conoscono le generalità (corrispondenza, certificazioni ecc.). 2) Testi indirizzati a singole persone e destinati ad essere completati in un successivo momento (atti aperti: modulistica). 3) Offerte di impiego, inserzioni (avvisi di selezione). 4) Testi destinati a gruppi di persone o alla collettività (circolari, bandi di concorso, discorsi, avvisi). 5.1 Testi indirizzati a singole persone Dato che in questi tipi di testo (certificazioni, corrispondenza in generale ecc.) si conoscono le generalità della persona destinataria, si usa il genere grammaticale appropriato. Esempi: Gentile Signora Rossi Egregio Signor Bianchi e non Signor/Signora Eugenio Manfredi 5.2 Questionari e moduli prestampati Devono essere completati a cura della persona destinataria. Nel redigere testi di questo tipo si possono scegliere due strategie: a) si usano espressioni che consentono la scelta del genere appropriato. Esempio Il sottoscritto/la sottoscritta…, nato/nata a… b) si scrivono due versioni distinte, una per uomini e una per donne Esempi (due diversi modelli prestampati): Il sottoscritto…., nato a…., iscritto a… La sottoscritta…, nata a…, iscritta a… 3 5.3 Inserzioni e avvisi Nel caso di inserzioni, annunci per ricerca di personale ecc. si mantiene il parallelismo delle forme maschile e femminile, ricorrendo alla forma sdoppiata. Esempi: Si ricerca odontotecnico/odontotecnica… Cercasi impiegato amministrativo/impiegata amministrativa… 5.4 Testi destinati alla collettività In questi testi si consiglia di usare, ove possibile: A) sostantivi di genere non marcato Esempi: persona anziché uomo diritti della persona anziché diritti dell’uomo B) nomi collettivi Esempi: il personale anziché i dipendenti la direzione anziché il direttore o la direttrice C) sdoppiamenti Esempi: cittadine e cittadini anziché cittadini lavoratori e lavoratrici anziché lavoratori elettori ed elettrici anziché elettori Se possibile, si cerca di alternare le forme sdoppiate alle denominazioni collettive. Esempi Cittadini e cittadine oppure la cittadinanza, la popolazione Le utenti e gli utenti oppure l’utenza 6. Sdoppiamenti Per quanto riguarda gli sdoppiamenti, a seconda dei casi si usano: a) la forma sdoppiata estesa femminile e maschile (o viceversa) Esempi: Il candidato o la candidata Le funzionarie e i funzionari b) la forma sdoppiata concisa maschile/femminile (o viceversa) Esempio: Lo studente/la studentessa 4 Quest’ultima forma è quella più usata nella modulistica e negli elenchi (es. qualifiche funzionali dell’Amministrazione provinciale, profili professionali). Nei testi di carattere divulgativo e informativo si preferisce invece la forma sdoppiata estesa. Importante è comunque – una volta operata la scelta – usare nello stesso testo sempre lo stesso tipo di forma sdoppiata. Quando si ricorre alla forma sdoppiata concisa, si suggerisce di scrivere per esteso l’articolo + sostantivo (rispettivamente femminile e maschile o viceversa). Esempio meglio Esempio Meglio Il/La sottoscritto/a Il sottoscritto/La sottoscritta L’autorizzazione del/la direttore/trice… L’autorizzazione del direttore/della direttrice… La forma sdoppiata concisa con troncamento degli articoli, dei sostantivi, dei participi e degli eventuali aggettivi è controindicata perché può compromettere la leggibilità e la comprensibilità del testo. Esempio Lo/a studente/ssa è stato/a immatricolato/a per la prima volta presso questa Università nell'anno accademico 2010/2011. Nei casi in cui, in testi amministrativi destinati a più categorie di persone o in testi destinati alla collettività, non fosse possibile rispettare l’identità di genere, per l’uso ripetuto di forme sdoppiate che rendono illeggibile e incomprensibile il testo, si può specificare in una nota o frase introduttiva i criteri seguiti: Esempio Pur figurando nella sola forma femminile, le denominazioni relative a persone usate nel presente opuscolo si riferiscono indistintamente a donne e uomini. 7. Problematiche e difficoltà ricorrenti La necessità di redigere testi bilingui corrispondenti per contenuto, ha creato nel tempo non pochi confronti dialettici all’interno dell’amministrazione, soprattutto quando nell’italiano si è trattato di declinare al femminile termini altrimenti usati al maschile. A distanza di quindici anni dai primi tentativi di adottare in ogni testo della Provincia di Bolzano un linguaggio paritetico di genere, si possono riconoscere alcuni difetti, ai quali con il tempo si è cercato di porre rimedio, in particolare: a) problemi di concordanza fra sostantivi, participi e pronomi: soprattutto nel caso di frasi ed elenchi con molti riferimenti, si rischia di perdere il filo del discorso; Esempio: I candidati ammessi e le candidate ammesse sono invitati e invitate a prendere parte (…). 5 b) la doppia opzione separata dalla barra a volte può appesantire il testo e rendere difficoltosa la lettura a discapito della chiarezza e della trasparenza; Esempio: Legge provinciale 30 novembre 2004, n. 9 Diritto allo studio universitario (…) 3. Studentesse e studenti in condizioni economiche disagiate (1) Gli interventi (…) sono concessi a studentesse e studenti capaci e meritevoli che versano in condizioni economiche disagiate. (2) La condizione economica disagiata è individuata in base al reddito, al patrimonio ed alle quote esenti stabiliti negli appositi criteri. Vengono considerati i redditi ed il patrimonio dello studente e dei suoi genitori. Nel caso in cui la studentessa o lo studente sia separata/o legalmente, divorziata/o, orfana/o di entrambi i genitori o abbia figli propri, vengono considerati soltanto il suo reddito e patrimonio e, se coniugata/o, anche il reddito e patrimonio del coniuge. (…) c) sdoppiando tutti i riferimenti al maschile e al femminile sembrano crearsi a volte due categorie differenti: invece di mettere in risalto la figura della donna, si crea una distinzione. Esiste poi il rischio concreto di scordare, fra tanti, uno sdoppiamento, o di utilizzare la congiunzione disgiuntiva “o” invece della “e” con possibili ripercussioni e conseguenze discriminanti nell’applicazione di un provvedimento. Esempio: Decreto del Presidente della Provincia 2 marzo 2010, n. 15 Regolamento d'esecuzione concernente le modalità di svolgimento dei corsi ed esami teoricopratici ai fini dell'iscrizione negli elenchi provinciali dei conduttori o delle conduttrici di gru edili ed industriali e di macchine movimento terra (…) Art. 2 (Iscrizione nell’elenco provinciale dei conduttori o delle conduttrici di gru edili e industriali) dei (1) Il corso teorico-pratico per il conseguimento dell’attestato d’iscrizione nell’elenco provinciale conduttori o delle conduttrici di gru edili ed industriali verte sui seguenti argomenti: a) responsabilità civile e penale del conduttore o della conduttrice di gru; b)normativa vigente in materia di sicurezza del lavoro; (…). 8. Testi normativi L’uso di un linguaggio non discriminatorio nei testi normativi solleva molti dubbi e deve essere fatto oggetto di un’analisi critica. In generale va osservato che, riferendosi i testi giuridici a fattispecie astratte e dunque a soggetti generici, non dovrebbe essere necessario specificare il genere dei soggetti indicati, ragione per cui l’uso del maschile non marcato come genere neutro appare una scelta obbligata. La questione del rispetto dell’identità di genere nei testi giuridici resta dunque aperta e merita un confronto tra giuristi, linguisti e comunicatori istituzionali. Per quanto attiene ai testi giuridici dell’Amministrazione della Provincia di Bolzano si è scelto comunque di seguire la strada della valorizzazione di genere, pur sapendo che è un’operazione molto delicata. Da un punto di vista pragmatico si segue il principio secondo cui i criteri della comprensibilità, precisione e correttezza dell’enunciato prevalgono sempre su quello del rispetto di genere. Pertanto, occorre innanzitutto accertare l’opportunità e praticabilità dell’opzione paritetica, dopo di che si 6 applicano le stesse regole valide per i testi amministrativi, facendo ricorso a forme sdoppiate e a nomi collettivi. Nel caso, invece, in cui ciò non sia possibile, si preferisce introdurre un articolo con una definizione come quella riportata qui di seguito, ad es. in un regolamento di attuazione: Art. 2 Definizioni 1. I termini relativi a persone che, nel presente regolamento, compaiono solo al maschile si riferiscono indistintamente a persone di genere femminile e maschile. Si è rinunciato a formulazioni rispettose dell’identità di genere per non compromettere la leggibilità del testo. Le soluzioni qui illustrate non sono altro che delle semplici proposte e rappresentano la prima tappa di un lavoro che necessita di ulteriori approfondimenti. Solo grazie ad attente riflessioni ed un confronto tra le esperienze raccolte da più parti si potrà arrivare a tracciare un percorso condivisibile. ***---*** 7 L’identità di genere nei testi amministrativi e normativi della Provincia autonoma di Bolzano In rispondenza ai mutamenti intervenuti nella nostra società e alle nuove funzioni e ruoli sociali assunti dalla donna, anche la lingua italiana - come molte altre - è soggetta a sollecitazioni tese a scardinare il principio androcentrico: l’uomo non è il solo parametro attorno al quale ruota l’universo linguistico. La lingua deve riflettere l’organizzazione sociale. Adottando un linguaggio che renda visibile anche la componente femminile della nostra società, non si oscura la presenza femminile e la donna viene eletta ad interlocutrice diretta. • Il linguaggio giuridico e amministrativo sono caratterizzati da un elevato grado di formalità. • È destinato solitamente ad un destinatario generico, che nell’italiano – come del resto in molte altre lingue – è sempre di genere maschile. Es. il cittadino, il direttore dei lavori, il richiedente, il titolare ecc.. Nella valorizzazione dell’identità di genere dei testi prodotti dall’Amministrazione della Provincia autonoma di Bolzano si distingue essenzialmente tra • testi amministrativi • testi normativi Testi amministrativi Si distinguono varie tipologie di testi: a) Testi già completi (atti chiusi) indirizzati a singole persone di cui si conoscono le generalità (corrispondenza, certificazioni ecc.). b) Testi indirizzati a singole persone e destinati ad essere completati in un successivo momento (atti aperti: modulistica). c) Testi destinati a gruppi di persone o alla collettività (circolari, bandi di concorso, discorsi, avvisi). d) Offerte di impiego, inserzioni (avvisi di selezione). Atti chiusi Dato che negli atti chiusi (certificazioni, corrispondenza in generale ecc.) si conoscono le generalità della persona destinataria, è opportuno usare il genere grammaticale appropriato. Esempi: Gentile Signora Rossi Egregio Signor Bianchi e non Signor/Signora Eugenio Manfredi Atti aperti • Questionari e moduli prestampati devono essere completati a cura della persona destinataria. • Nel redigere testi di questo tipo si possono scegliere due strategie: a) si usano espressioni che consentono la scelta del genere appropriato. Esempio Il sottoscritto/la sottoscritta…, nato/nata a… Atti aperti b) Si scrivono due versioni diverse 1) una per uomini 2) una per donne Esempi (due diversi modelli prestampati): Il sottoscritto…., nato a…., iscritto a… La sottoscritta…, nata a…, iscritta a… Inserzioni, annunci Nel caso di inserzioni, annunci per ricerca di personale ecc. è opportuno mantenere il parallelismo delle forme maschile e femminile usando la forma sdoppiata. Esempi: Si ricerca odontotecnico/odontotecnica… Cercasi impiegato amministrativo/impiegata amministrativa… Testi destinati alla collettività In questi testi si consiglia di usare, ove possibile: • A) sostantivi di genere non marcato Esempi: persona anziché uomo diritti della persona anziché diritti dell’uomo • B) nomi collettivi Esempi: il personale anziché i dipendenti la direzione anziché il direttore o la direttrice Testi destinati alla collettività C) sdoppiamenti Esempi: cittadine e cittadini anziché cittadini lavoratori e lavoratrici anziché lavoratori elettori ed elettrici anziché elettori Testi destinati alla collettività Possibilmente alternare le forme sdoppiate alle denominazioni collettive. Esempi Cittadini e cittadine oppure la cittadinanza, la popolazione Le utenti e gli utenti oppure l’utenza Forme sdoppiate Esistono due forme di sdoppiamenti: a) la forma sdoppiata estesa femminile e maschile (e viceversa) La candidata o il candidato Le funzionarie e i funzionari b) la forma sdoppiata concisa femminile/maschile (e viceversa) Lo studente/la studentessa Forma sdoppiata concisa Nell’usare la forma sdoppiata concisa si suggerisce di scrivere per esteso l’articolo + sostantivo (rispettivamente femminile e maschile e viceversa) Esempi Il/La sottoscritto/a Il sottoscritto/La sottoscritta meglio L’autorizzazione del/la direttore/trice… Meglio L’autorizzazione del direttore/della direttrice… Forma sdoppiata concisa • La forma sdoppiata concisa può compromettere la leggibilità e la comprensibilità del testo. • Esempio • Lo/a studente/ssa è stato/a immatricolato/a per la prima volta presso questa Università nell'anno accademico 2010/2011. Delibera N. 4700 del 18.12.2006 Iscrizione alle scuole dell'infanzia, alle scuole primarie, alle scuole secondarie di primo e secondo grado (…) 12) VIGILANZA SULLA FREQUENZA SCOLASTICA Le dirigenti scolastiche/i dirigenti scolastici vigilano sulla regolarità della frequenza scolastica di tutte/tutti le/gli alunne/alunni iscritti. (Meglio) .. di tutte le alunne/gli alunni iscritti. La forma sdoppiata concisa per gli elenchi delle professioni artigiane • • • • • • • • • • • Decreto del Presidente della Giunta provinciale 19 settembre 1991, n. 21 1) Approvazione dei profili professionali delle attività artigiane 1. EDILIZIA 1.1. conciatetto 1.2. piastrellista e posatore di pietra, ceramica e mosaici/piastrellista e posatrice di pietra, ceramica e mosaici 1.3. fumista 1.4. spazzacamino 1.5. pittore e verniciatore/pittrice e verniciatrice 1.6. scalpellino/scalpellina 1.7. scultore in marmo/scultrice in marmo 1.8. operatore di macchine per movimento terra/operatrice di macchine per movimento terra, lavori stradali e costruzione condotte 1.9. muratore/muratora 1.10. pavimentista Forma sdoppiata concisa per le qualifiche funzionali del personale provinciale Esempi (VI qualifica funzionale): • educatore/educatrice nel settore infanzia • assistente informatico/assistente informatica • collaboratore catastale/collaboratrice catastale • consulente ecologico/consulente ecologica • tecnico di laboratorio/tecnica di laboratorio Testi amministrativi Circolare - Impiego delle assistenti di scuola materna in cucina Le/gli assistenti di scuola materna non sono autorizzate/i, per motivi di sicurezza sul lavoro, ad utilizzare macchinari (affettatrici)(…) Le direzioni dei circoli didattici sono pregate di informare di quanto sopra le singole scuole materne. Testi amministrativi – Riscrittura Circolare - Impiego di assistenti di scuola materna in cucina Le assistenti e gli assistenti di scuola materna non sono autorizzati, per motivi di sicurezza sul lavoro, ad utilizzare macchinari (affettatrici)(…). Importante Quando si usano le forme sdoppiate è necessario concordare con il sostantivo anche eventuali aggettivi e participi. Esempi …un funzionario amministrativo o una funzionaria amministrativa, designato o designata dall’Azienda. Il difensore civico/La difensora civica è tenuto/tenuta a trasmettere i reclami… Forma sdoppiata estesa Per non appesantire troppo il testo a causa delle ripetute forme sdoppiate, si concordano gli aggettivi e i participi al maschile plurale: Esempi I candidati ammessi e le candidate ammesse sono invitati e invitate… Meglio Le candidate e i candidati ammessi sono invitati… Forma sdoppiata estesa Esempio Le nuove alunne e i nuovi alunni saranno sottoposte e sottoposti ad un esame di ammissione. Meglio I nuovi alunni e alunne saranno sottoposti… Legge provinciale 25 febbraio 2008, n. 1 1) Ordinamento dell'artigianato • Art. 18 (Nomina delle commissioni d'esame) (1) L'assessore o l'assessora provinciale competente in materia di formazione professionale nomina i componenti delle commissioni d'esame di cui all'articolo 17, commi 1 e 2. (…) (6) Per ciascun o ciascuna componente della commissione è nominato o nominata un o una supplente. [Meglio: è nominato un supplente o nominata una supplente Oppure: … è nominata una persona supplente.] Legge provinciale 30 novembre 2004, n. 9 Diritto allo studio universitario 5. (Consulta provinciale per il diritto allo studio universitario) (2) La Consulta è composta: • a) dall'assessore provinciale competente in materia o da un sostituto, in qualità di presidente; • b) da due rappresentanti della Libera Università di Bolzano, appartenenti a gruppi linguistici diversi; • c) da tre esperti, di cui uno appartenente al gruppo linguistico ladino; • d) da tre rappresentanti degli studenti, designati dalle organizzazioni studentesche aventi sede nella provincia; • e) dal direttore della Ripartizione provinciale Diritto allo studio. Diritto allo studio universitario (2) La Consulta è composta: a) dall'assessora o dall’assessore provinciale competente in materia o da una persona sostituta, in qualità di presidente; b) da due persone in rappresentanza della Libera Università di Bolzano, appartenenti a gruppi linguistici diversi; c) da tre persone esperte, di cui una appartenente al gruppo linguistico ladino; d) da tre persone in rappresentanza delle studentesse e degli studenti, designate dalle organizzazioni studentesche aventi sede nella provincia; e) dalla direttrice o dal direttore della Ripartizione provinciale Diritto allo studio. Statuto Fondazione Vital • Articolo 10 – Il o la Presidente • 1. Il o la Presidente esplica la funzione di rappresentante legale della Fondazione e la rappresenta verso l'esterno. • 2. Il Consiglio della Fondazione nomina fra i suoi componenti il Presidente o la Presidente ed il o la Vicepresidente. • 3. Al Presidente o alla Presidente spetta in particolare: • a) sottoscrivere tutte le convenzioni in attuazione delle deliberazioni del Consiglio della Fondazione; Legge provinciale – Ordinamento delle aree sciabili attrezzate Art. 24 Transito e risalita delle piste da sci 1. È vietato percorrere a piedi le piste da sci, salvo nei casi di necessità. 2. Il divieto non sussiste per gli allenatori nelle aree di cui all’articolo 2, comma 2, per gli addetti al servizio piste e di soccorso nell’espletamento dei loro compiti, per i maestri di sci che svolgono attività didattica all’interno dei campi scuola, per i bambini impegnati nei medesimi e, se necessario, per i rispettivi accompagnatori. Legge provinciale – Ordinamento delle aree sciabili attrezzate Art. 24 Transito e risalita delle piste da sci 1. È vietato percorrere a piedi le piste da sci, salvo nei casi di necessità. 2. Il divieto non sussiste per gli allenatori e le allenatrici nelle aree di cui all’art. 2, comma 2, per le persone addette al servizio piste e di soccorso nell’espletamento dei loro compiti, per i maestri e le maestre di sci che svolgono attività didattica all’interno dei campi scuola, per le bambine i bambini impegnati nei medesimi e, se necessario, per i rispettivi accompagnatori e accompagnatrici. TB1 Legge provinciale 10 luglio 1996, n. 14 Difensore civico/Difensora civica della Provincia autonoma di Bolzano (…) Art. 5 (Relazione del difensore civico/della difensora civica) (1) Il difensore civico/la difensora civica invia ogni anno al Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano una relazione sull'attività svolta, corredata da osservazioni e suggerimenti per un più efficace svolgimento dell'attività amministrativa e per assicurare l'imparzialità dell'amministrazione. • (2) Il difensore civico/la difensora civica invia copia della relazione di cui al comma 1 al Presidente della Provincia, ai sindaci, ai presidenti delle comunità comprensoriali, ai direttori generali delle unità sanitarie locali, nonché a tutti coloro che ne facciano richiesta. Slide 31 TB1 Barbara Tomelleri; 25/11/2010 Legge provinciale 30 novembre 2004, n. 9 Diritto allo studio universitario • 3. (Studentesse e studenti in condizioni economiche disagiate) • (1) Gli interventi di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a), b), c), d), e), h), i), k) e m), sono concessi a studentesse e • studenti capaci e meritevoli che versano in condizioni economiche disagiate. • (2) La condizione economica disagiata è individuata in base al reddito, al patrimonio ed alle quote esenti stabiliti negli appositi criteri. Vengono considerati i redditi ed il patrimonio dello studente e dei suoi genitori. Nel caso in cui la studentessa o lo studente sia separata/o legalmente, divorziata/o, orfana/o di entrambi i genitori o abbia figli propri, vengono considerati soltanto il suo reddito e patrimonio e, se coniugata/o, anche il reddito e patrimonio del coniuge. Aspetti problematici – Il plurale Legge provinciale 28 novembre 2001, n. 17, sui masi chiusi • 10. (Diritto di prelazione a favore di affittuari o di affittuarie) • (1) Il diritto di prelazione ai sensi dell'articolo 8 della legge 26 maggio 1965, n. 590, e successive modifiche, spetta all'affittuario coltivatore diretto o all'affittuaria coltivatrice diretta, anche se abbia in affitto solo una parte dei fondi del maso chiuso. L'inclusione di una parte del maso chiuso in zone di utilizzazione edilizia, industriale o turistica non esclude l'esercizio del diritto di prelazione. • (2) Nel caso in cui più affittuari o più affittuarie dichiarino di voler esercitare il diritto di prelazione su un maso chiuso, deve essere data la preferenza al coltivatore diretto o alla coltivatrice diretta che ha in affitto la sede o la maggior parte degli stabili del maso chiuso. Decreto del Presidente della Provincia 2 marzo 2010 , n. 15 1) Regolamento d'esecuzione concernente le modalità di svolgimento dei corsi ed esami teorico-pratici ai fini dell'iscrizione negli elenchi provinciali dei conduttori o delle conduttrici di gru edili ed industriali e di macchine movimento terra Art. 2 (Iscrizione nell’elenco provinciale dei conduttori o delle conduttrici di gru edili e industriali) (1) Il corso teorico-pratico per il conseguimento dell’attestato d’iscrizione nell’elenco provinciale dei conduttori o delle conduttrici di gru edili ed industriali verte sui seguenti argomenti: • a) responsabilità civile e penale del conduttore o della conduttrice di gru;b)normativa vigente in materia di sicurezza del lavoro; Testi amministrativi – Esempio Nell’impossibilità di rispettare l’identità di genere in testi amministrativi destinati a più categorie di persone o in testi destinati alla collettività si può specificare in una nota o frase introduttiva i criteri seguiti: Esempio Pur figurando nella sola forma femminile, le denominazioni riferite a persone usate nelle presenti direttive si riferiscono indistintamente a uomini e donne. CRITERI PER L'ASSEGNAZIONE DI POSTI AL PERSONALE DI SCUOLA DELL'INFANZIA (delibera) • Le denominazioni femminili valgono anche per il personale maschile. • 1. (…) Art. 3 Posti a tempo parziale • 1. Il personale con un rapporto di lavoro a tempo indeterminato o in possesso dell’idoneità e con un’anzianità di servizio di almeno 3 anni alla data prevista per la presentazione delle domande può chiedere la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in un rapporto di lavoro a tempo parziale nella misura del 50 % nei limiti e sulla base dei seguenti criteri: • a) nelle scuole con una sezione: il posto di insegnante o di collaboratrice pedagogica; • b) nelle scuole con due sezioni: un posto di insegnante e un posto di collaboratrice pedagogica; Testi normativi Nel caso in cui sia impossibile usare le doppie forme, si inserisce un apposito articolo o comma: Art. 2 Definizioni (1) Ai sensi del presente regolamento, per conduttori di caldaie si intendono indistintamente persone di genere maschile e femminile. Decreto del Presidente della Provincia 18 febbraio 2010 , n. 10 Accompagnamento abitativo per anziani Art. 1 (Ambito di applicazione) (1) (…) Art. 2 (Definizione e rispetto dell’identità di genere) (1) Il servizio di accompagnamento abitativo per anziani consiste in un accompagnamento a bassa intensità per persone anziane nell’organizzazione e nello svolgimento della loro vita quotidiana in apposite abitazioni. (2) I termini relativi a persone che, nel presente regolamento, compaiono solo al maschile si riferiscono indistintamente a persone di genere femminile e maschile. Si è rinunciato in parte a formulazioni rispettose dell’identità di genere per non compromettere la leggibilità del testo. Domanda: Se i testi normativi si riferiscono a fattispecie astratte, è veramente necessario usare le forme maschile e femminile facendo dunque riferimento a fattispecie concrete? Testi normativi • • • • • • • • • • Come regolarsi con i termini del Codice civile che compaiono solo al maschile? Esempi Concessionario Titolare Proprietario Appaltante Datore di lavoro Debitore Imprenditore Inquilino Ricorrente Legge provinciale 25 febbraio 2008, n. 1 1 Ordinamento dell'artigianato 8. (Diritto dell'impresa artigiana alla conservazione dell'iscrizione nel Registro delle imprese) • (1) In caso d'invalidità, di morte o di sentenza che dichiara l'interdizione o l'inabilitazione dell'imprenditore artigiano (…), può essere conservata l'iscrizione nel Registro delle imprese per un periodo massimo di cinque anni o fino al compimento della maggiore età dei figli minorenni, a condizione che l'esercizio dell'impresa venga assunto dal coniuge, dai figli maggiorenni o minori emancipati o dal tutore dei figli minorenni dell'imprenditore invalido, deceduto, interdetto o inabilitato. • (2) Per le attività di cui al titolo II i requisiti professionali previsti possono essere dimostrati, anziché dal titolare stesso, anche da un collaboratore o una collaboratrice. Cancelleria federale CaF Segreteria per la Svizzera italiana Politicamente o linguisticamente corretto? Maschile e femminile: usi correnti della denominazione di cariche e professioni Il pari trattamento linguistico nell’italiano dell’Amministrazione federale svizzera Jean-Luc Egger Roma, 29 novembre 2010 Costituzione federale del 18 aprile 1999 Art. 8 Uguaglianza giuridica 3 Uomo e donna hanno uguali diritti. La legge ne assicura l'uguaglianza, di diritto e di fatto, in particolare per quanto concerne la famiglia, l'istruzione e il lavoro. Uomo e donna hanno diritto a un salario uguale per un lavoro di uguale valore. Politicamente o linguisticamente corretto? Jean-Luc EGGER 2 85.947 – Mozione Gurtner Discriminazione della donna nella terminologia ufficiale Testo depositato Il Consiglio federale è incaricato di adottare le misure necessarie affinché in tutti i documenti, tutte le comunicazioni, tutti i testi di legge, tutte le ordinanze e, in particolare, in tutti gli annunci riguardanti i posti di lavoro vacanti, tutti i nomi delle professioni e tutti i titoli delle autorità federali vengano introdotte e menzionate esplicitamente anche le forme femminili, qualora non ci si rivolga esclusivamente a uomini. Politicamente o linguisticamente corretto? Jean-Luc EGGER 3 Ordinanza del 15 dicembre 1988 sulla classificazione delle funzioni Consigliere scientifico – Consigliera scientifica Segretario generale – Segretaria generale Capo operaio – Capo operaia Capo palafreniere infermiere – Capo palafreniera infermiera Ricevitore doganale – Ricevitrice doganale … Politicamente o linguisticamente corretto? Jean-Luc EGGER 4 Soluzione creativa ad es. Sdoppiamento → le sindache e i sindaci (le/i sindache/ci) Nomi neutri, epiceni o facenti astrazione dal sesso → corpo insegnante, popolazione studentesca Formulazioni adeguate → chi insegna nella scuola … Politicamente o linguisticamente corretto? Jean-Luc EGGER 5 In tedesco, la formulazione non sessista nel linguaggio legislativo può essere progressivamente attuata secondo i principi della cosiddetta soluzione creativa (senza tuttavia ricorrere all’uso della «I» maiuscola all’interno delle parole, come ad es. «die VerkäuferInnen»). In francese e in italiano è fatta salva la possibilità di rinunciare all’introduzione della soluzione creativa, pur nel rispetto della corrispondenza di significato nelle tre lingue ufficiali. Politicamente o linguisticamente corretto? Jean-Luc EGGER 6 1. Bei Amts-, Funktions- und Berufsbezeichnungen sowie in Texten der Verwaltung, die sich nicht an Einzelpersonen richten (Berichte, Informationsschriften usw.), werden die Grundsätze der sprachlichen Gleichbehandlung mit Rücksicht auf die zur Verfügung stehenden Sprachmittel in allen drei Amtssprachen umgesetzt. 2. In allen drei Amtssprachen werden bei Neu- oder Nachdrucken Texte mit direktem Adressatenbezug (Ausweispapiere, Briefe, Formulare, Verfügungen usw.) persönlich oder neutral abgefasst. Vordrucke wenn nötig in für Männer und Frauen spezifischen Fassungen. 3. Neue Erlasse werden im Deutschen von der Bundesverwaltung nach den Grundsätzen der sprachlichen Gleichbehandlung vorbereitet. Politicamente o linguisticamente corretto? Jean-Luc EGGER 7 Leitfaden zur sprachlichen Gleichbehandlung Guide de formulation non sexiste Istruzioni della CaF per la redazione dei testi ufficiali in italiano Politicamente o linguisticamente corretto? Jean-Luc EGGER 8 Legge federale del 5 ottobre 2007 sulle lingue nazionali e la comprensione tra le comunità linguistiche Art. 7 Comprensibilità 1 Le autorità federali si adoperano ad usare un linguaggio appropriato, chiaro e conforme alle esigenze dei destinatari; provvedono inoltre a un uso non sessista della lingua. Politicamente o linguisticamente corretto? Jean-Luc EGGER 9 «Fussgängerstreifen in Bern jetzt verboten» Fussgängerstreifen → Zebrastreifen Mannschaft → Team Führerausweis → Fahrausweis Vater und Mutter → das Elter Politicamente o linguisticamente corretto? Jean-Luc EGGER 10 10.5265 Ora delle domande. Domanda Formulation non sexiste. Trop, c’est trop! La Ville de Berne a publié un guide de formulation non sexiste faisant obligation de remplacer une longue liste de mots (allemands) tels que Fussgängerstreifen (passage piétons), Lehrerzimmer (salle des maîtres), Arztpraxis (cabinet médical) et Mannschaft (équipe) par des termes non sexistes. La Chancellerie fédérale n’est pas en reste, puisqu’elle a publié un guide de 192 pages sur la formulation non sexiste (en allemand). Le Conseil fédéral convient-il que l’égalité entre hommes et femmes est atteinte et est-il disposé à mettre un terme à ces excès? Politicamente o linguisticamente corretto? Jean-Luc EGGER 11 Ordinanza del 4 giugno 2010 sulle lingue nazionali e la comprensione tra le comunità linguistiche Art. 2 Comprensibilità 1 Le pubblicazioni ufficiali e gli altri testi della Confederazione destinati al pubblico sono redatti, in tutte le lingue ufficiali, in modo appropriato, chiaro e conforme alle esigenze dei destinatari, nonché secondo i principi della parità linguistica tra i sessi. Politicamente o linguisticamente corretto? Jean-Luc EGGER 12 Attenzione al dirigismo! Occorre rispettare l’uso. Gli interventi di pianificazione linguistica dettati dall’alto non hanno senso se non sono armonizzati con l’uso delle aree di diffusione dell’italiano, nel nostro caso con l’uso ufficiale del Cantone Ticino, della pubblica amministrazione italiana e non da ultimo delle istituzioni europee. Politicamente o linguisticamente corretto? Jean-Luc EGGER 13 Edward Sapir e Benjamin Lee Whorf: Il mondo reale è in grande misura costruito inconsciamente sulle abitudini linguistiche del gruppo. Maurice Merleau-Ponty: Ainsi, la parole, chez celui qui parle, ne traduit pas une pensée déjà faite, mais l'accomplit. Claude Hagège: Les langues sont innocentes des péchés qu’on leur impute. Politicamente o linguisticamente corretto? Jean-Luc EGGER 14 → Non è giustificato scorgere dietro ogni regola grammaticale o dietro ogni uso linguistico una volontà discriminatoria. → Nel voler modificare gli usi linguistici e grammaticali occorre prestare la massima attenzione alle conseguenze sul sistema generale della lingua. Politicamente o linguisticamente corretto? Jean-Luc EGGER 15 Parità linguistica. Suggerimenti 1. Introduzione, situazione iniziale 2. Finalità del presente vademecum 3. Vari modi per applicare il pari trattamento linguistico 4. Espressioni o parole problematiche 5. Bibliografia 6. Indice analitico Politicamente o linguisticamente corretto? Jean-Luc EGGER 16 • In nome del Consiglio federale: La presidente della Confederazione, Doris Leuthard La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova • La consigliera federale Simonetta Sommaruga e il consigliere federale Didier Burkhalter hanno incontrato … ? I consiglieri federali Simonetta Sommaruga e Didier Burkhalter hanno incontrato … • Angela Bianchi, direttrice dell’Ufficio federale della pianificazione del territorio, ha illustrato alla stampa … Politicamente o linguisticamente corretto? Jean-Luc EGGER 17 Politicamente o linguisticamente corretto? Jean-Luc EGGER 18 Bundesgesetz über die Ausländerinnen und die Ausländer • ? Legge federale sugli stranieri Legge federale sulle straniere e gli stranieri Politicamente o linguisticamente corretto? Jean-Luc EGGER 19 Legge del 21 marzo 1997 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione Art. 31 Organizzazione 2 Die Vizekanzler oder die Vizekanzlerinnen vertreten den Bundeskanzler oder die Bundeskanzlerin. 2 I vicecancellieri o le vicecancelliere sono supplenti del cancelliere o della cancelliera della Confederazione. Politicamente o linguisticamente corretto? Jean-Luc EGGER 20 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 Art. 28 2 Qualora l’autore dell’opera non possa essere individuato o non possa essere tradotto davanti a un tribunale svizzero, è punito il redattore responsabile giusta l’articolo 322bis. In sua mancanza, è punita giusta il medesimo articolo la persona responsabile della pubblicazione. 2 Qualora l’autore o l'autrice dell’opera non possa essere individuato o rispettivamente individuata o non possa essere tradotto o tradotta davanti a un tribunale svizzero, è punito rispettivamente è punita il redattore o la redattrice responsabile giusta l’articolo 322bis. In sua mancanza, è punita giusta il medesimo articolo la persona responsabile della pubblicazione. Politicamente o linguisticamente corretto? Jean-Luc EGGER 21 Zur besseren Lesbarkeit wird hier ausnahmsweise das generische Maskulinum verwendet. oppure Da die Verwendung von Paarformen die Lesbarkeit des vorliegenden Artikels erschwert, wird die männliche Personenbezeichnung als Ausdruck gewählt, der sich auf Personen beider Geschlechter bezieht. Politicamente o linguisticamente corretto? Jean-Luc EGGER 22 Politicamente o linguisticamente corretto? Jean-Luc EGGER 23 La neutralità di genere nel linguaggio usato al Parlamento europeo IT I l 19 maggio 2008 l’Ufficio di presidenza ha accolto una prima serie di linee guida del Parlamento per un linguaggio neutro dal punto di vista del genere, specifiche per ogni lingua. I l Parlamento europeo si impegna a utilizzare un linguaggio neutro dal punto di vista del genere nelle sue pubblicazioni e comunicazioni, ed è la prima istituzione a fornire linee guida specifiche sul linguaggio neutro dal punto di vista del genere in tutte le lingue di lavoro comunitarie. Tali linee guida, redatte da un gruppo di lavoro sotto l’egida del gruppo ad alto livello sulla parità di genere, sono il frutto di una stretta e lunga collaborazione fra i servizi linguistici interessati e forniscono suggerimenti ed esempi specifici per ogni lingua di lavoro. L a richiesta di scrivere la premessa alla versione stampata di tali linee guida mi onora, dato che esse rappresentano un importante risultato per i servizi linguistici del Parlamento. Invito pertanto tutti i colleghi a leggerle nelle rispettive lingue di lavoro e ad attenersi alle stesse per la redazione di tutte le pubblicazioni e comunicazioni scritte del Parlamento. Harald RØMER Segretario generale 1 2 CHE COS’È IL LINGUAGGIO NEUTRO DAL PUNTO DI VISTA DEL GENERE? Utilizzare un linguaggio neutro dal punto di vista del genere vuol dire evitare l’uso di termini che, in quanto implichino la superiorità di un sesso sull’altro, possono avere una connotazione di parzialità, discriminazione o deminutio capitis, giacché, nella maggior parte dei contesti, il sesso di appartenenza della persona interessata è o dovrebbe essere irrilevante. Utilizzare un linguaggio neutro dal punto di vista del genere va ben oltre il concetto di “politicamente corretto”. Il linguaggio di per sé, infatti, ha una fortissima influenza sulla mentalità, il comportamento e le percezioni. Il Parlamento in quanto istituzione sottoscrive pienamente il principio dell’uguaglianza di genere e pertanto utilizza un linguaggio che rifletta questa sua posizione. È importante a tal fine fissare orientamenti intesi ad assicurare che in tutti i documenti parlamentari sia utilizzato come norma e non come eccezione un linguaggio neutro dal punto di vista del genere. Detti orientamenti, in particolare, rifletteranno la peculiarità che contraddistingue l’attività del Parlamento: il suo ruolo di legislatore europeo svolto in un ambiente di lavoro multilingue. Proprio in ragione del contesto multilingue in cui opera il Parlamento europeo il principio della neutralità di genere non può essere applicato con le stesse modalità a tutte le lingue. Poiché talune espressioni che risultano accettabili in una lingua possono non esserlo affatto in un’altra (ad esempio. “human rights” in inglese e “Menschenrechte” in tedesco rispetto a “droits de l’homme” in francese e “diritti dell’uomo”, – ma anche “diritti umani” – in italiano), è essenziale che gli estensori dei documenti del Parlamento europeo tengano conto delle differenze culturali e linguistiche esistenti. 3 Le modalità da seguire affinché il principio di neutralità di genere si rifletta in un testo dipenderanno essenzialmente dal tipo di documento e dal registro del suo contenuto. Ad esempio, mentre è appropriato rivolgersi ad un pubblico con la formula “Signore e Signori” o aprire uno scambio di corrispondenza con “Gentile Signora, Egregio Signore”, per la redazione di un documento legislativo si impongono vincoli formali più rigidi che devono essere chiari, semplici, precisi e coerenti, ad esclusione quindi di soluzioni più progressiste che potrebbero dar luogo a confusione (ad esempio l’uso alternato del pronome maschile e femminile oppure l’uso della sola forma femminile del termine in alcuni documenti e del solo maschile in altri). Coloro che redigono un testo dovranno fare in modo che la soluzione adottata risulti adeguata non solo al tipo di documento, ma anche a un suo uso futuro. 4 PROBLEMATICHE COMUNI ALLA MAGGIOR PARTE DELLE LINGUE Sebbene in ogni lingua si debbano affrontare problematiche specifiche diverse per quanto riguarda un uso non sessista della lingua, alcuni dei temi trattati in appresso sono comuni alla maggior parte delle lingue. (a)Uso neutro del genere maschile La grammatica della maggior parte delle lingue europee utilizza convenzionalmente il maschile plurale quale forma neutra “inclusiva” per i gruppi che includono persone individuate con entrambi i generi, mentre usa il femminile in modo “esclusivo” quando il gruppo sia composto unicamente da persone di genere femminile. In alcune lingue, a differenza di altre, l’impiego del maschile come genere neutro inclusivo è sempre più percepito come discriminatorio nei confronti delle donne. Non è sempre facile evitare l’uso della forma maschile neutra soprattutto in documenti di tipo formale. L’uso ripetuto di “egli” o “ella” appesantisce la frase. È un problema di cui risentono particolarmente le lingue con una morfologia che distingue il genere maschile da quello femminile e in cui quindi molti termini della frase devono essere duplicati per concordare con entrambi i generi. Forme combinate (come ad esempio egli/ella o “lui/lei”) appaiono goffe e difficili da pronunciare. A volte si usano alternativamente il maschile e il femminile, sebbene si tratti di una soluzione poco chiara e fuorviante da non raccomandare all’interno di un quadro formale quale quello del Parlamento europeo. In molte lingue il termine “uomo” è usato in un’ampia gamma di espressioni idiomatiche che si riferiscono sia agli uomini sia alle donne: in italiano si pensi alle espressioni “uomo della strada” o “a misura o a passo d’uomo”. Con un minimo di sforzo e di attenzione è possibile utilizzare espressioni neutre dal punto di vista del genere. 5 Attenendosi alle avvertenze di cui nelle linee guida specifiche per la lingua italiana in appresso, sarà possibile rispettare il principio della neutralità di genere e ritenere accettabile l’uso sia pure occasionale del genere maschile con valore “inclusivo” in situazioni nelle quali esso risulti appropriato. (b)Professioni e funzioni Tenendo conto del dibattito pubblico svoltosi negli ultimi anni si possono identificare due impostazioni principali, anche se divergenti, volte ad evitare un pregiudizio di genere nei termini relativi alle professioni e alle funzioni. Attualmente la tendenza generale riscontrata in molte lingue europee (ad esempio in inglese, nelle lingue scandinave ed anche in italiano) è quella di ridurre l’uso di termini specifici per genere di appartenenza. Nella maggior parte dei casi, questa tendenza ha portato alla scomparsa delle forme femminili più antiche, lasciando la sola forma maschile che ha assunto una connotazione unisex (ad esempio in inglese “actor” (attore), anche per il genere femminile invece di “actress” (attrice). Tuttavia si è assistito anche al fenomeno inverso, ad esempio in Scandinavia gli infermieri continuano ad essere indicati con il termine (grammaticalmente) femminile in quanto il termine maschile equivalente si riferisce ad una funzione professionale diversa, con mansioni meno qualificate. In altre lingue (ad esempio in tedesco, in francese ed in alcune lingue slave) è invalsa la tendenza di introdurre un maggior numero di termini specifici dal punto di vista del genere a causa dell’esistenza di una più ricca morfologia collegata al genere nella grammatica delle lingue in parola. Poiché le suddette lingue dispongono di specifici generi maschile e femminile, da un punto di vista grammaticale la maggior parte delle occupazioni ha mantenuto per tradizione il genere maschile, tranne poche eccezioni riguardanti proprio le professioni tradizionalmente femminili (ad esempio in italiano “levatrice” e “modista”). Nelle lingue in oggetto questa connotazione discriminatoria del genere maschile inclusivo ha portato alla creazione di equivalenti femminili 6 in quasi tutte le funzioni per le quali originariamente esisteva solo il genere maschile (“Kanzlerin” (Cancelliera), “Présidente” (la) Presidente). Al Parlamento europeo le denominazioni delle funzioni si riferiscono a persone di entrambi i sessi, senza accordare quindi il genere grammaticale del termine in questione con quello di persone specifiche. Ai fini della chiarezza del messaggio anche nelle lingue con una morfologia specifica per i due generi, negli avvisi di posto vacante si è usata finora la forma tradizionale generica, accompagnata dalla dicitura “m/f”. Per motivi pratici, dato il contesto multilingue in cui opera il Parlamento europeo, si raccomanda di evitare la duplicazione delle forme (ad esempio: il/la) e di utilizzare invece termini neutri, quando si fa riferimento ai titoli inerenti alle funzioni professionali. Termini specifici per genere dovranno essere usati soltanto se il genere della persona è importante ai fini della discussione o, sempre nel caso di una lingua la cui grammatica è specifica laddove si tratti del genere, se ci si riferisce a singole persone, sempre che queste ultime lo desiderino (“la Commissaria”, membro della Commissione europea). (c)Nomi e cognomi, stato civile e titoli di cortesia In molte lingue ufficiali (soprattutto in quelle aggiuntesi successivamente all’allargamento del 2004) la forma dei nomi risulta di norma modificata secondo la loro funzione grammaticale. Ciò ha sollevato diversi problemi nel contesto multilingue delle istituzioni europee, in cui la regola generale è di non declinare nomi e cognomi. In alcune lingue (per esempio, in francese, in tedesco e anche in italiano) ci si rivolge o si fa riferimento ad una donna nubile o meno giovane, o di cui non si conosca lo stato civile, con il titolo tradizionalmente usato per le donne sposate, ossia rispettivamente, con “Madame”, “Frau” o “Signora”. Al 7 Parlamento europeo in genere non si specifica lo stato civile di una donna. Tali appellativi sono omessi, preferendo ricorrere al nome completo della persona in questione. In generale, si rispetteranno i desideri dell’interessata per quanto riguarda la forma preferita del titolo che le spetta (ad es. “il presidente Maria Rossi” o “la presidente Maria Rossi”). CONCLUSIONI Ciò che è ammissibile in una lingua non necessariamente rappresenta una valida soluzione in un’altra. Per ciascuna lingua ufficiale occorre cercare una soluzione terminologica non sessista, che sia conforme alle usanze del Paese e che tenga conto della legislazione e delle direttive nazionali, nonché di altre fonti autorevoli in materia Si sottolinea, tuttavia, la necessità che i traduttori, nel tradurre nella propria lingua, si attengano fedelmente e accuratamente ai testi originali. Qualora sia chiaro che l’estensore di un documento utilizza intenzionalmente un linguaggio specifico per genere, il traduttore ne rispetterà le intenzioni. Per questo motivo è importante che i redattori all’interno del Parlamento europeo siano pienamente consapevoli dei principi del linguaggio neutro dal punto di vista del genere. I redattori dei testi e i traduttori dovranno anche tener conto delle principali diversità culturali esistenti in tale campo nelle varie lingue europee, che rendono impossibile giungere ad un’armonizzazione totale del linguaggio all’interno del Parlamento europeo. Un linguaggio non discriminatorio risulterà sicuramente ben accetto ai suoi utilizzatori purché sia semplice e discreto. Si raccomanda pertanto di ricorrere ad espressioni alternative veramente neutre ed inclusive e di tralasciare espressioni che di per sé possano dar luogo a contestazioni. 8 LINEE GUIDA SPECIFICHE PER L’ITALIANO In Italia il dibattito su un uso non sessista della lingua è ancora agli esordi e nella lingua correntemente usata dai media e, in particolare, dalla stampa, nonché nel parlato e nello scritto comuni, si utilizzano a tutt’oggi pochissimi neologismi e si tende a utilizzare il maschile con funzione neutra. In ambito istituzionale la declinazione delle cariche al femminile (sindaca, ministra, assessora), già oggetto di esplicito pronunciamento ufficiale in altri Stati europei (v. Francia), non è per lo più regolamentata ed è lasciata alla responsabilità individuale di Comuni, Province e Regioni1. Soltanto il 24 maggio 2007 il Ministero per le riforme e le innovazioni nella Pubblica Amministrazione ha emanato una Direttiva sulle misure per attuare parità e pari opportunità tra uomini e donne nelle amministrazioni pubbliche2, nella quale, per quanto attiene al tema in oggetto, si rinvia a due testi specifici3 che formulano delle proposte su un uso non discriminatorio della lingua. Posto che la lingua italiana non dispone di un genere neutro e che quindi inevitabilmente al maschile è riconosciuta una valenza generica, è innegabile che speciali accorgimenti e determinate tecniche redazionali possono contribuire alla redazione e alla traduzione dei testi in italiano del Parlamento europeo, che rispettino per quanto possibile la neutralità di genere (anche sulla base dei documenti citati poc’anzi). 1 Si veda ad es. lo Statuto del Comune di Pisa, art. 3.12 “In tutti gli atti del Comune si deve utilizzare un linguaggio non discriminante. In particolare sono espresse al femminile le denominazioni degli incarichi e delle funzioni amministrative del Comune ricoperte da donne”. 2 http://www.infn.it/cpo/normativa/normativa/0994_2007_05_23_dir.pdf 3 “Manuale di Stile”: strumenti per semplificare il linguaggio delle amministrazioni pubbliche. A cura di Fioritto. Dipartimento della Funzione Pubblica edizioni il Mulino 1999 e “RACCOMANDAZIONI PER UN USO NON SESSISTA DELLA LINGUA ITALIANA” in “Il sessismo nella lingua italiana” a cura di Alma Sabatini (http://www.innovazionepa.it/ dipartimento/docs_pdf/linguaggio_non_sessista.pdf) per la Presidenza del Consiglio dei Ministri e Commissione Nazionale per la Parità e le Pari Opportunità tra uomo e donna, 1987. 9 TECNICHE REDAZIONALI RACCOMANDATE PER EVITARE UN LINGUAGGIO SESSISTA A) Uso del termine “uomo” Il termine “uomo” nella lingua italiana non ha necessariamente una connotazione sessista e nella sua accezione idiomatica può essere utilizzato nella redazione di testi del Parlamento. Il termine “uomo” o “uomini” è infatti ammesso quando è sinonimo di “persona nel suo complesso di diritti e doveri” o “essere vivente”, “essere umano” o ancora come sinonimo di “genere umano”. Sono dunque ammesse espressioni come: –– a passo d’uomo, a misura d’uomo; –– il cane è il migliore amico dell’uomo; –– il lavoro nobilita l’uomo –– l’uomo è un animale sociale; –– l’uomo di Neanderthal. Un caso a parte è rappresentato da “diritti dell’uomo”. È opportuno precisare che nel caso di espressioni quali “Corte europea dei diritti dell’uomo” e “Convenzione europea dei diritti dell’uomo” si tratta, nello specifico, di denominazioni ufficiali. Qualora non si tratti di citare la giurisprudenza delle due corti, tuttavia, la locuzione “diritti dell’uomo” può essere sostituita da “diritti umani”. Il termine “uomo”, più spesso al plurale, “uomini”, non è raccomandato invece allorché è utilizzato come sostantivo generico descrittivo di una categoria ed è come tale riflesso di una società in cui la presenza femminile era assente in determinate categorie. 10 Si dovranno pertanto evitare espressioni come: –– uomini d’affari (cui è preferibile “imprenditori”); –– uomini politici (cui è preferibile “politici”); –– uomini di legge (cui è preferibile “giuristi” o, se il contesto lo consente, “la dottrina”); –– uomini di scienza (cui è preferibile “scienziati”, “le persone impegnate nella ricerca” ); –– uomini di stato (cui è preferibile “statisti”); –– uomini di lettere (cui è preferibile “letterati”) –– uomini primitivi (cui è preferibile “popoli primitivi o popolazioni primitive) Come regola generale è raccomandabile sostituire, ove possibile, il termine “uomo” con equivalenti che includano persone dei due generi. Ad es. –– il corpo dell’uomo il corpo umano –– l’uomo della strada la gente comune B) Termini collettivi Ove possibile, è auspicabile l’uso di termini collettivi che coprano ambo i sessi, ad esempio: –– i magistrati la magistratura –– i docenti il personale docente –– gli insegnanti il corpo insegnante –– i dipendenti, i lavoratori il personale –– il direttore, il presidente la direzione, la presidenza –– gli assistenti di volo il personale di bordo 11 C) Uso dell’impersonale e del passivo È consigliato altresì l’uso delle forme impersonali: –– si invierà il curriculum –– si allegano i seguenti documenti –– la risoluzione s’intende approvata –– si richiama l’attenzione –– si farà attenzione a specificare Si raccomanda per contro di limitare per quanto possibile l’uso delle forme passive in quanto esse possono dare adito ad ambiguità: –– il curriculum va inviato a …. –– verranno allegati i seguenti documenti D) Duplicazione La duplicazione del soggetto volta a coprire sia il genere femminile sia quello maschile, come nelle espressioni “i cittadini e le cittadine”, “gli sportivi e le sportive” o “i lavoratori e le lavoratrici”, non solo appesantisce fortemente la frase, ma si sostanzia in una forma sintattica artificiosa ed estranea all’uso comune consolidato e deve pertanto essere evitata. Da evitare altresì, ai fini di una maggiore leggibilità del testo, l’uso delle barre trasversali: –– egli/ella –– essi/esse –– lui/lei –– il/la –– gli/le –– il/la cittadino/cittadina 12 E) Sostantivi epiceni Il genere dei sostantivi epiceni (ossia declinabili come tali sia al maschile sia al femminile) può essere chiaramente indicato mediante l’uso opportuno dell’articolo. Ad esempio: –– il presidente la presidente –– i referenti le referenti –– il giudice la giudice –– il preside la preside –– il caporeparto (pl. i capireparto) la caporeparto (pl. le caporeparto) –– il sindacalista la sindacalista –– il manager la manager –– il vigile (pl. i vigili) la vigile (le vigili) –– gli assistenti di volo le assistenti di volo 13 TITOLI, FUNZIONI E PROFESSIONI Si distingue tra la funzione, intesa come categoria generale che descrive le competenze, i poteri e le facoltà ad essa collegate, e la persona fisica che esercita detta funzione. I. Con riferimento alle funzioni è consigliabile l’uso del maschile con valenza neutra declinato al singolare o al plurale, ad esempio: –– il Presidente del Parlamento europeo –– il Presidente del Consiglio (dell’Unione europea) –– i Questori –– i Commissari (membri della Commissione europea) –– il Segretario generale –– l’Avvocato generale –– l’Alto rappresentante. II. Relativamente alla persona fisica, e quindi quando si dovrà utilizzare un sostantivo in abbinamento ad un nome e cognome, o comunque con esplicito riferimento ad una figura femminile richiamata nel testo in oggetto, è possibile differenziare: a) Per i sostantivi di genere epiceno (cioè riferibili indistintamente ad una donna o ad un uomo), qualora ci si riferisca ad una donna, l’articolo può essere usato indifferentemente al maschile o al femminile, ad esempio: –– “il presidente, Maria Rossi” oppure “la presidente, Maria Rossi”;. –– “il capo unità, Maria Rossi” oppure “la capo unità, Maria Rossi”. Sarà cura di chi redige il testo mantenere una coerenza di scelta nell’interezza dello stesso. Si utilizzerà sempre la stessa scelta, vale a dire sempre “il capo unità, Maria Rossi” o “il capo unità” oppure “la capo unità, Maria Rossi” o “la capo unità” senza alternanze. 14 b) Per tutti gli altri sostantivi si raccomanda di usare il maschile (singolare o plurale, come opportuno) con valenza neutra, combinato con l’articolo maschile (tranne nei casi in cui la figura femminile interessata abbia reso nota in maniera esplicita la sua propria preferenza per una diversa terminologia, ad esempio nell’eventualità in cui sia noto che donne, membri italiani del Parlamento europeo o del Parlamento italiano, oppure della Commissione europea, o della Corte di giustizia o, del Tribunale di primo grado o del Tribunale della funzione pubblica preferiscono, rispettivamente, la dizione “la deputata” o “la relatrice”, “la Commissaria” oppure “la Giudice”). OSSERVAZIONI CONCLUSIVE Occorre tenere presente infine che, in assenza di un esplicito pronunciamento ufficiale, come indicato in precedenza, spesso l’uso del genere maschile e femminile è il riflesso di una particolare sensibilità della persona interessata. Vi sono ad esempio donne che preferiscono utilizzare la forma maschile della loro carica o professione. Sarà pertanto cura dell’autore o del traduttore attenersi alla loro volontà. Il 31 maggio 2007 un gruppo di senatori della Repubblica italiana ha presentato un Atto di sindacato ispettivo che “impegna il Governo italiano a introdurre negli atti e nei protocolli delle pubbliche amministrazioni una modificazione degli usi linguistici tale da rendere visibile la presenza di donne nelle istituzioni, riconoscendone la piena dignità di status ed evitando che il loro ruolo venga oscurato da un uso non consapevole della lingua”4. Le presenti linee guida saranno oggetto di revisione per tener conto anche di questi eventuali sviluppi. 4 http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/showText?tipodoc=Sindisp&leg=15&i d=268278 15 16 5108 IT L’equivalenza terminologica nei testi di diritto penale europeo, britannico e italiano: uno studio di caso sulla vittima del reato Katia Peruzzo [email protected] DSLIT - Università degli Studi di Trieste 2 obiettivi: y analisi dei diversi SISTEMI CONCETTUALI y analisi della VARIABILITÀ TERMINOLOGICA DSLIT - Università degli Studi di Trieste [email protected] t Obiettivo 1 SISTEMI CONCETTUALI Metodologia DSLIT - Università degli Studi di Trieste [email protected] t Obiettivo 1 – SISTEMI CONCETTUALI Risultati preliminari -1 DSLIT - Università degli Studi di Trieste [email protected] t Obiettivo 1 – SISTEMI CONCETTUALI Risultati preliminari - 2 DSLIT - Università degli Studi di Trieste [email protected] t Obiettivo 1 – SISTEMI CONCETTUALI Risultati preliminari - 3 DSLIT - Università degli Studi di Trieste [email protected] t Obiettivo 2 VARIABILITÀ TERMINOLOGICA Metodologia DSLIT - Università degli Studi di Trieste [email protected] t Obiettivo 2 VARIABILITÀ TERMINOLOGICA Presupposto Guida pratica comune del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione destinata a coloro che partecipano alla redazione di testi legislativi delle istituzioni comunitarie http://eur-lex.europa.eu/it/techleg/pdf/it.pdf DSLIT - Università degli Studi di Trieste [email protected] t Obiettivo 2 VARIABILITÀ TERMINOLOGICA Presupposto Orientamento 6 La coerenza della terminologia è assicurata sia all’interno di un atto che tra questo e gli atti vigenti, segnatamente quelli che disciplinano la stessa materia. Lo stesso termine deve esprimere lo stesso concetto e, per quanto possibile, deve corrispondere al significato che ad esso è dato nel linguaggio corrente, giuridico o tecnico. DSLIT - Università degli Studi di Trieste [email protected] t Obiettivo 2 VARIABILITÀ TERMINOLOGICA Presupposto Orientamento 6.2 – Coerenza formale La coerenza terminologica implica che i medesimi concetti siano espressi con i medesimi termini e che termini identici non siano usati per esprimere concetti diversi. Essa mira ad eliminare ambiguità, contraddizioni o dubbi riguardo al significato dei termini impiegati. Ogni termine deve quindi essere usato in modo uniforme se indica uno stesso concetto mentre deve essere scelto un termine diverso quando si intende esprimere un concetto differente. DSLIT - Università degli Studi di Trieste [email protected] t Obiettivo 2 – VARIABILITÀ TERMINOLOGICA Risultati preliminari - 1 DSLIT - Università degli Studi di Trieste [email protected] t Obiettivo 2 – VARIABILITÀ TERMINOLOGICA Risultati preliminari - 2 DSLIT - Università degli Studi di Trieste [email protected] t Obiettivo 2 – VARIABILITÀ TERMINOLOGICA Risultati preliminari - 3 DSLIT - Università degli Studi di Trieste [email protected] t Grazie dell’attenzione! [email protected] DSLIT - Università degli Studi di Trieste L’evoluzione del diritto penale nei settori d’interesse europeo alla luce del Trattato di Lisbona Catania-28-29 maggio Dal principio del mutuo riconoscimento alle nuove prospettive della cooperazione in materia penale alla luce del Trattato di Lisbona. Il plus valore della creazione del Pubblico Ministero Europeo 1. Mutuo riconoscimento e armonizzazione: una alternativa irriducibile ? • Mutuo riconoscimento ed “extraterritorialità” del prodotto. Limiti e diritti del singolo. • Armonizzazione come “extraterritorialità” delle regole. I limiti di un sistema a doppio binario. 2. Analisi norme TFUE: sovrapposizione disposizioni dettate in materia di cooperazione, di mutuo riconoscimento e di “armonizzazione”3. Alla ricerca del plus “valore” del PME. Francesca Ruggieri Ordinario di diritto processuale penale Facoltà di Giurisprudenza Università dell’Insubria- Como [email protected] L’evoluzione del diritto penale nei settori d’interesse europeo alla luce del Trattato di Lisbona Catania-28-29 maggio Art.82 1 II COOPERAZIONE-ASSISTENZA GIUDIZIARIA-FORMAZIONE Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, adottano le misure intese a: b) prevenire e risolvere i conflitti di giurisdizione tra gli Stati membri; c) sostenere la formazione dei magistrati e degli operatori giudiziari; d) facilitare la cooperazione tra le autorità giudiziarie o autorità omologhe degli Stati membri in relazione all'azione penale e all'esecuzione delle decisioni. The European Parliament and the Council, acting in accordance with the ordinary legislative procedure, shall adopt measures to: (b) prevent and settle conflicts of jurisdiction between Member States; (c) support the training of the judiciary and judicial staff; (d) facilitate cooperation between judicial or equivalent authorities of the Member States in relation to proceedings in criminal matters and the enforcement of decisions. Francesca Ruggieri Ordinario di diritto processuale penale Facoltà di Giurisprudenza Università dell’Insubria- Como Das Europäische Parlament und der Rat erlassen gemäß dem ordentlichen Gesetzgebungsverfahren Maßnahmen, um b) Kompetenzkonfli kte zwischen den Mitgliedstaaten zu verhindern und beizulegen; c) die Weiterbildung von Richtern und Staatsanwälten sowie Justizbediensteten zu fördern; d) die Zusammenarbeit zwischen den Justizbehörden oder entsprechenden Behörden der Mit-gliedstaaten im Rahmen der Strafverfolgung sowie des Vollzugs und der Vollstreckung von Entscheidungen zu erleichtern. Le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire, adoptent les mesures visant: b) à prévenir et à résoudre les conflits de compétence entre les États membres; c) à soutenir la formation des magistrats et des personnels de justice; d) à faciliter la coopération entre les autorités judiciaires ou équivalentes des États membres dans le cadre des poursuites pénales et de l'exécution [email protected] L’evoluzione del diritto penale nei settori d’interesse europeo alla luce del Trattato di Lisbona Catania-28-29 maggio Art.82 1 Il principio del mutuo riconoscimento Articolo 82 (ex articolo 31 del TUE) Article 82 (ex Article 31 TEU) Artikel 82 (ex-Artikel 31 EUV) Article 82 (ex-article 31 TUE) 1. La cooperazione giudiziaria in materia penale nell'Unione è fondata sul principio di riconoscimento reciproco delle sentenze e delle decisioni giudiziarie e include il ravvicinamento delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri nei settori di cui al paragrafo 2 e all'articolo 83. 1. Judicial cooperation in criminal matters in the Union shall be based on the principle of mutual recognition of judgments and judicial decisions and shall include the approximation of the laws and regulations of the Member States in the areas referred to in paragraph 2 and in Article 83. (1) Die justizielle Zusammenarbeit in Strafsachen in der Union beruht auf dem Grundsatz der gegenseitigen Anerkennung gerichtlicher Urteile und Entscheidungen und umfasst die Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten in den in Absatz 2 und in Artikel 83 genannten Berei-chen 1. La coopération judiciaire en matière pénale dans l'Union est fondée sur le principe de reconnaissance mutuelle des jugements et décisions judiciaires et inclut le rapprochement des dispositions législatives et réglementaires des États membres dans les domaines visés au paragraphe 2 et à l'article 83. Francesca Ruggieri Ordinario di diritto processuale penale Facoltà di Giurisprudenza Università dell’Insubria- Como [email protected] L’evoluzione del diritto penale nei settori d’interesse europeo alla luce del Trattato di Lisbona Catania-28-29 maggio Art.82 1 Adozione di misure per assicurare iI (mutuo) riconoscimento di qualsiasi tipo di “decisioni” Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, adottano le misure intese a: a) definire norme e procedure per assicurare il riconoscimento in tutta l'Unione di qualsiasi tipo di sentenza e di decisione giudiziaria; The European Parliament and the Council, acting in accordance with the ordinary legislative procedure, shall adopt measures to: (a) lay down rules and procedures for ensuring recognition throughout the Union of all forms of judgments and judicial decisions; . Francesca Ruggieri Ordinario di diritto processuale penale Facoltà di Giurisprudenza Università dell’Insubria- Como Das Europäische Parlament und der Rat erlassen gemäß dem ordentlichen Gesetzgebungsverfahren Maßnahmen, um a) Regeln und Verfahren festzulegen, mit denen die Anerkennung aller Arten von Urteilen und gerichtlichen Entscheidungen in der gesamten Union sichergestellt wird; Le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire, adoptent les mesures visant: a) à établir des règles et des procédures pour assurer la reconnaissance, dans l'ensemble de l'Union, de toutes les formes de jugements et de décisions judiciaires; [email protected] L’evoluzione del diritto penale nei settori d’interesse europeo alla luce del Trattato di Lisbona Catania-28-29 maggio Art.82 2 Adozione di norme minime per assicurare il mutuo riconoscimento e la cooperazione nei reati transnazionali L’evoluzione del diritto penale nei settori d’interesse europeo alla luce del Trattato di Lisbona Catania-28-29 maggio Art.82 2 Il contenuto delle Norme minime Eurojust-PME: norme di funzionamento Eurojust 85 1 II PME 86 3 In questo contesto il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando mediante regolamenti secondo la procedura legislativa ordinaria, determinano la struttura, il funzionamento, la sfera d'azione e i compiti di Eurojust. … 3.I regolamenti di cui al paragrafo 1 stabiliscono lo statuto della Procura europea, le condizioni di esercizio delle sue funzioni, le regole procedurali applicabili alle sue attività e all'ammissibilità delle prove e le regole applicabili al controllo giurisdizionale degli atti procedurali che adotta nell'esercizio delle sue funzioni In this context, the European Parliament and the Council, by means of regulations adopted in accordance with the ordinary legislative procedure, shall determine Eurojust's structure, operation, field of action and tasks. … Zu diesem Zweck legen das Europäische Parlament und der Rat gemäß dem ordentlichen Gesetzgebungsverfahren durch Verordnungen den Aufbau, die Arbeitsweise, den Tätigkeitsbereich und die Aufgaben von Eurojust fest. … À cet égard, le Parlement européen et le Conseil, statuant par voie de règlements conformément à la procédure législative ordinaire, déterminent la structure, le fonctionnement, le domaine d'action et les tâches d'Eurojust. .. 3.The regulations referred to in paragraph 1 shall determine the general rules applicable to the European Public Prosecutor's Office, the conditions governing the performance of its functions, the rules of procedure applicable to its activities, as well as those governing the admissibility of evidence, and the rules applicable to the judicial review of procedural measures taken by it in the performance of its functions. (3) Die in Absatz 1 genannte Verordnung legt die Satzung der Europäischen Staatsanwaltschaft, die Einzelheiten für die Erfüllung ihrer Aufgaben, die für ihre Tätigkeit geltenden Verfahrensvor-schriften sowie die Regeln für die Zulässigkeit von Beweismitteln und für die gerichtliche Kontrolle der von der Europäischen Staatsanwaltschaft bei der Erfüllung ihrer Aufgaben vorgenommenen Prozesshandlungen fest. 3. Les règlements visés au paragraphe 1 fixent le statut du Parquet européen, les conditions d'exercice de ses fonctions, les règles de procédure applicables à ses activités, ainsi que celles gouvernant l'admissibilité des preuves, et les règles applicables au contrôle juridictionnel des actes de procédure qu'il arrête dans l'exercice de ses fonctions. Eurojust-PME: compiti Eurojust Art. 85 1 II Tali compiti possono comprendere: a) l'avvio di indagini penali, nonché la proposta di avvio di azioni penali esercitate dalle autorità nazionali competenti, in particolare quelle relative a reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione; b)il coordinamento di indagini ed azioni penali di cui alla lettera a); c)il potenziamento della cooperazione giudiziaria, anche attraverso la composizione dei conflitti di competenza e tramite una stretta cooperazione con la Rete giudiziaria europea These tasks may include: (a) the initiation of criminal investigations, as well as proposing the initiation of prosecutions conducted by competent national authorities, particularly those relating to offences against the financial interests of the Union; (b)the coordination of investigations and prosecutions referred to in point (a); (c)the strengthening of judicial cooperation, including by resolution of conflicts of jurisdiction and by close cooperation with the European Judicial Network. Zu diesen Aufgaben kann Folgendes gehören: a)Einleitung von strafrechtlichen Ermittlungsmaßnahmen sowie Vorschläge zur Einleitung von strafrechtlichen Verfolgungsmaßnahmen, die von den zuständigen nationalen Behörden durchgeführt werden, insbesondere bei Straftaten zum Nachteil der finanziellen Interessen der Union; b)Koordinierung der unter Buchstabe a genannten Ermittlungs- und Verfolgungsmaßnahmen; c)Verstärkung der justiziellen Zusammenarbeit, unter anderem auch durch die Beilegung von Kompetenzkonflikten und eine enge Zusammenarbeit mit dem Europäischen Justiziellen Netz. Ces tâches peuvent comprendre: a) le déclenchement d'enquêtes pénales ainsi que la proposition de déclenchement de poursuites conduites par les autorités nationales compétentes, en particulier celles relatives à des infractions portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union; b) la coordination des enquêtes et poursuites visées au point a); c) le renforcement de la coopération judiciaire, y compris par la résolution de conflits de compétences et par une coopération étroite avec le Réseau judiciaire européen. 2. La Procura europea è competente per 2. The European Public Prosecutor's Office shall be responsible for (2) Die Europäische Staatsanwaltschaft ist, gegebenenfalls in Verbindung mit Europol, zuständig für 2. Le Parquet européen est compétent pour individuare, perseguire e rinviare a giudizio, PME Art.86 2 eventualmente in collegamento con Europol, gli autori di reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione, quali definiti dal regolamento previsto nel paragrafo 1, e i loro complici. Essa esercita l'azione penale per tali reati dinanzi agli organi giurisdizionali competenti degli Stati membri. investigating, prosecuting and bringing to judgment, where appropriate in liaison with Europol, the perpetrators of, and accomplices in, offences against the Union's financial interests, as determined by the regulation provided for in paragraph 1. It shall exercise the functions of prosecutor in the competent courts of the Member States in relation to such offences. die strafrechtliche Untersuchung und Verfolgung sowie die Anklageerhebung in Bezug auf Per-sonen, die als Täter oder Teilnehmer Straftaten zum Nachteil der finanziellen Interessen der Union begangen haben, die in der Verordnung nach Absatz 1 festgelegt sind. Die Europäische Staats-anwaltschaft nimmt bei diesen Straftaten vor den zuständigen Gerichten der Mitgliedstaaten die Aufgaben der Staatsanwaltschaft wahr. rechercher, poursuivre et renvoyer en jugement, le cas échéant en liaison avec Europol, les auteurs et complices d'infractions portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union, tels que déterminés par le règlement prévu au paragraphe 1. Il exerce devant les juridictions compétentes des États membres l'action publique relative à ces infractions. PME: norme di funzionamento PME 86 3 3.I regolamenti di cui al paragrafo 1 stabiliscono lo statuto della Procura europea, le condizioni di esercizio delle sue funzioni, le regole procedurali applicabili alle sue attività e all'ammissibilità delle prove e le regole applicabili al controllo giurisdizionale degli atti procedurali che adotta nell'esercizio delle sue funzioni 3.The regulations referred to in paragraph 1 shall determine the general rules applicable to the European Public Prosecutor's Office, the conditions governing the performance of its functions, the rules of procedure applicable to its activities, as well as those governing the admissibility of evidence, and the rules applicable to the judicial review of procedural measures taken by it in the performance of its functions. (3) Die in Absatz 1 genannte Verordnung legt die Satzung der Europäischen Staatsanwaltschaft, die Einzelheiten für die Erfüllung ihrer Aufgaben, die für ihre Tätigkeit geltenden Verfahrensvor-schriften sowie die Regeln für die Zulässigkeit von Beweismitteln und für die gerichtliche Kontrolle der von der Europäischen Staatsanwaltschaft bei der Erfüllung ihrer Aufgaben vorgenommenen Prozesshandlungen fest. 3. Les règlements visés au paragraphe 1 fixent le statut du Parquet européen, les conditions d'exercice de ses fonctions, les règles de procédure applicables à ses activités, ainsi que celles gouvernant l'admissibilité des preuves, et les règles applicables au contrôle juridictionnel des actes de procédure qu'il arrête dans l'exercice de ses fonctions. L’evoluzione del diritto penale nei settori d’interesse europeo alla luce del Trattato di Lisbona Catania-28-29 maggio Disciplina PME: • Premessa: alternativa tra mutuo riconoscimento e “armonizzazione” ? •Oggetto di disciplina: •Regole procedurali applicabili alle sue attività •Ammissibilità delle prove • Regole applicabili al controllo giurisdizionale •Condizioni di esercizio delle sue funzioni •Organizzazione/struttura Francesca Ruggieri Ordinario di diritto processuale penale Facoltà di Giurisprudenza Università dell’Insubria- Como mutuo riconoscimento/ armonizzazione necessità regole comuni [email protected] L’evoluzione del diritto penale nei settori d’interesse europeo alla luce del Trattato di Lisbona Catania-28-29 maggio Francesca Ruggieri Ordinario di diritto processuale penale Facoltà di Giurisprudenza Università dell’Insubria- Como [email protected] GREEN PAPER on criminal-law protection of the financial interests of the Community and the establishment of a European Prosecutor 4. LEGAL STATUS AND INTERNAL ORGANISATION The possible status and internal organisation of the European Public Prosecutor are worth outlining here. The expression “European Public Prosecutor” may be used here to refer either to the proposed body or to the person heading it (point 4.1). In the former case, it is synonymous with the European Prosecution Service, including its administrative staff (point 4.3); in the latter case, it includes the Deputy European Public Prosecutors (point 4.2). 4.1. Status of the European Public Prosecutor The European Public Prosecutor would be a law officer exercising judicial functions, and the rules governing his office, and especially the mechanisms for his appointment and removal from office, should give him full legitimacy to perform these duties. 4.1.1. Principle of independence The Commission has proposed that a provision inspired by those providing for the independence of the Members of the Court of Justice be inserted into the Treaty, stating that “The European Public Prosecutor shall be chosen from persons whose independence is beyond doubt and who possess the qualifications required for appointment to the highest judicial offices in their respective countries.” In the performance of his duties, he shall neither seek nor take any instructions.”67 This independence is an essential feature of the European Public Prosecutor. It is warranted by the fact that the European Public Prosecutor would be a specialised judicial body. He should be independent both of the parties to any dispute in the context of adversarial proceedings68 and of the Member States and the Community institutions and bodies. The Prosecutor should possess and should be seen to possess all the 1 2 3 4 5 LIBRO VERDE sulla tutela penale degli interessi finanziari comunitari e sulla creazione di una procura europea 4. Status giuridico e organizzazione interna Lo status e l'organizzazione interna di quel che potrebbe essere la procura europea meritano di essere qui precisati. Il termine "procuratore europeo" usato nella comunicazione della Commissione, si riferiva, a seconda del contesto, all'organo proposto o alla persona posta al suo vertice (§ 4.1). Nel primo caso era sinonimo di pubblico ministero o di procura europea se si include il personale amministrativo (§ 4.3); nel secondo caso esso si estende ai procuratori europei delegati (§ 4.2). 4.1. Status del procuratore europeo Essendo il procuratore europeo destinato a esercitare poteri giudiziari, il suo status e più in particolare le condizioni della sua nomina, nonché della sua eventuale destituzione, devono conferirgli piena legittimità per esercitare le proprie funzioni. Principio di indipendenza Ispirandosi a determinate disposizioni previste per garantire l'indipendenza dei membri della Corte di giustizia, la Commissione ha proposto di sancire nel trattato CE che «il procuratore europeo viene scelto tra personalità che offrano tutte le garanzie di indipendenza e riuniscano le condizioni richieste per l'esercizio, nei rispettivi paesi, delle più alte funzioni giurisdizionali. Nell'adempimento dei suoi doveri, egli non sollecita né accetta istruzioni di sorta»1. Questa indipendenza è una caratteristica essenziale del procuratore europeo. Essa si giustifica nella misura in cui la procura europea costituirebbe un organo giudiziario specialistico. La sua indipendenza va intesa sia con riferimento alle parti, nel quadro di un procedimento contraddittorio2, sia nei confronti GRÜNBUCH zum strafrechtlichen Schutz der finanziellen Interessen der Europäischen Gemeinschaften und zur Schaffung einer Europäischen Staatsanwaltschaft LIVRE VERT sur la protection pénale des intérêts financiers communautaires et la création d’un Procureur européen 4. RECHTSSTELLUNG UND STRUKTUR Im Folgenden soll ausgeführt werden, wie die Rechtsstellung des Europäischen Staatsanwalts und die Struktur der Europäischen Staatsanwaltschaft beschaffen sein könnten. Unter der 'Europäischen Staatsanwaltschaft' ist die Institution als solche zu verstehen, an deren Spitze der Europäische Staatsanwalt steht (siehe 4.1). Es gilt somit zu unterscheiden zwischen der Institution 'Staatsanwaltschaft' mit ihrem Verwaltungspersonal (siehe 4.3) einerseits und dem Amt des Europäischen Staatsanwalts im Verhältnis zu den abgeordneten Europäischen Staatsanwälten andererseits (siehe 4.2). 4.1. Rechtsstellung des Europäischen Staatsanwalts Insoweit als der Europäische Staatsanwalt justizielle Befugnisse ausübt, muss er hierzu aufgrund seiner Rechtsstellung und insbesondere aufgrund der Voraussetzungen für seine Ernennung und gegebenenfalls für seine Amtsenthebung zur Ausübung seines Amts uneingeschränkt legitimiert sein. 4.1.1. Grundsatz der Unabhängigkeit. In Anlehnung an die Bestimmungen, die die Unabhängigkeit der Mitglieder des Gerichtshofs der Europäischen Gemeinschaften gewährleisten, hat die Kommission vorgeschlagen, folgenden Passus in den EGVertrag aufzunehmen: "Der Europäische Staatsanwalt wird unter Persönlichkeiten ausgewählt, die jede Gewähr für Unabhängigkeit bieten und in ihremStaat die für die Ausübung höchster richterlicher Ämter erforderlichen Voraussetzungen erfüllen. Er darf bei der Erfüllung seiner Pflichten Weisungen weder anfordern noch entgegennehmen."67 Diese Unabhängigkeit ist ein wesentliches Merkmal des Amts des Europäischen Staatsanwalts. Sie ist insoweit gerechtfertigt, als 4. STATUT JURIDIQUE ET ORGANISATION INTERNE Le statut et l’organisation interne de ce que pourrait être le procureur européen méritent d’être ici précisés. Le terme de procureur européen peut à cet égard désigner, tantôt l’organe proposé dans son ensemble, tantôt la personne placée à son sommet (§ 4.1). Dans le premier cas, il est synonyme de ministère public ou encore de parquet européen si on y inclut le personnel administratif (§ 4.3) ; dans le second cas, il s’entend par rapport aux procureurs européens délégués (§ 4.2). 4.1. Statut du procureur européen Le procureur européen étant destiné à exercer des pouvoirs judiciaires, son statut et plus particulièrement les conditions de sa nomination et, le cas échéant, de sa destitution, doivent lui conférer une pleine légitimité pour exercer ses fonctions. 4.1.1. Principe d’indépendance S’inspirant de certaines dispositions prévues pour assurer l’indépendance des membres de la Cour de justice, la Commission a proposé d’inscrire dans le Traité CE que « le procureur européen est choisi parmi des personnalités offrant toutes les garanties d’indépendance, et qui réunissent les conditions requises pour l’exercice, dans leurs pays respectifs, des plus hautes fonctions juridictionnelles. Dans l’accomplissement de ses devoirs, il ne sollicite ni n’accepte aucune instruction »67. Cette indépendance est une caractéristique essentielle du procureur européen. Elle se justifie dans la mesure où le procureur européen serait un organe judiciaire spécialisé. Son indépendance devrait s’entendre tant à l’égard des parties au procès, dans le cadre d’une procédure contradictoire68, qu’à l’égard des États membres et des institutions, organes et organismes communautaires. A ce titre, le procureur européen § 2 del progetto di articolo 280 bis. Si veda il § 6.2. (fase istruttoria) Si veda il § 6.2.2.1. (obbligatorietà o discrezionalità dell'azione penale). § 1 del progetto di articolo 280 bis. § 1 del progetto di articolo 280 bis. 1 powers his office requires. He should perform his duties impartially, being guided only by a concern to see the law applied. 4.1.2. Conditions for appointment and removal from office The method of appointing the European Public Prosecutor, and if necessary removing him from office, ought to reflect the principles of independence and legitimacy. 4.1.2.1. Appointment of the European Public Prosecutor The Commission has proposed that the Prosecutor, meaning for present purposes the person heading the European Prosecution Service, should be appointed by the Council acting by qualified majority, on a proposal from the Commission, and with the assent of Parliament.69 This procedure takes over certain features of the procedure laid down by the Treaty of Nice for the appointment of the Commission (qualified majority in the Council, vote by the European Parliament). It would ensure the total legitimacy of the European Public Prosecutor. The role of nominating the European Public Prosecutor given to the Commission would proceed from its special responsibility for protecting Community financial interests. The Commission is proposing that the Prosecutor’s term of office should be six years nonrenewable.70 The Prosecutor’s term would thus be a long one, longer than that of a European Parliament or a Commission. The fact that his term could not be renewed would be a very strong safeguard of his independence.71 There is also the question whether the European Public Prosecutor should be subject to the Staff Regulations of Officials of the European Communities. 4.1.2.2. Removal from office and other grounds for cessation of functions by the European Public Prosecutor The Commission proposes that the European Public Prosecutor should answer for his acts in the event of serious misconduct in the exercise of his functions. In the Commission’s view the disciplinary mechanism for removing the Prosecutor from office should, however, reflect the principle of his independence. A decision of this kind can be taken only by a Community-level court of law, meaning the Court of 6 7 8 degli Stati membri e delle istituzioni, degli organi e degli organismi comunitari. In questa veste, il procuratore europeo dovrebbe disporre di tutte le competenze richieste ed essere visto come effettivamente competente. Egli dovrebbe esercitare le sue funzioni in modo imparziale ed essere guidato solo dall'intento di rispettare la legalità3. Condizioni di nomina e di destituzione Sia la nomina che l'eventuale destituzione del procuratore europeo devono rispecchiare i principi di indipendenza e legittimità. Nomina del procuratore europeo La Commissione ha proposto che il procuratore europeo, inteso come persona al vertice della procura europea, venga nominato dal Consiglio a maggioranza qualificata, su proposta della Commissione e previo parere conforme del Parlamento europeo 4 . Una procedura del genere ricalca alcuni aspetti della procedura che il trattato di Nizza prevede per la nomina della Commissione (maggioranza qualificata in Consiglio, voto del Parlamento europeo). Essa sembra in grado di garantire la piena legittimità del procuratore europeo. Il ruolo propositivo che spetterebbe alla Commissione nella procedura di nomina del procuratore europeo deriva dalla sua particolare responsabilità in materia di tutela degli interessi finanziari comunitari. Quanto alla durata di validità della nomina, la Commissione ha proposto un mandato di sei anni non rinnovabile 5 . Il procuratore europeo disporrebbe quindi di un mandato lungo, la cui durata supera per esempio quella di una legislatura del Parlamento europeo o quella del mandato della Commissione. Il carattere non rinnovabile del mandato contribuirebbe ad accrescere in modo esplicito l'indipendenza del procuratore europeo6. Resta da stabilire se il procuratore europeo debba o no essere soggetto allo statuto dei funzionari e altri agenti delle Comunità. Destituzione e altre circostanze che pongono fine all'esercizio delle funzioni del procuratore europeo La Commissione ha proposto es sich um ein spezielles Organ der Rechtspflege handelt. Seine Unabhängigkeit versteht sich sowohl gegenüber den Prozessparteien im Rahmen eines kontradiktorischen Verfahrens68 als auch gegenüber den Mitgliedstaaten und den Organen, Einrichtungen sowie Ämtern und Agenturen der Gemeinschaften. Der Europäische Staatsanwalt muss hierzu anerkanntermaßen über die erforderliche Befähigung verfügen. Er hat seine Aufgaben unparteiisch wahrzunehmen und darf sich nur von der Sorge um die Wahrung von Recht und Gesetz leiten lassen. 4.1.2. Voraussetzungen für die Ernennung und Amtsenthebung Sowohl bei der Ernennung als auch bei der eventuellen Amtsenthebung des Europäischen Staatsanwalts sind die Grundsätze der Unabhängigkeit und der Legitimität zu beachten. 4.1.2.1. Ernennung des Europäischen Staatsanwalts Dem Vorschlag der Kommission zufolge soll der Europäische Staatsanwalt auf Vorschlag der Kommission und nach Zustimmung des Europäischen Parlaments vom Rat mit qualifizierter Mehrheit ernannt werden.69 Dieses Verfahren lehnt sich an das im Vertrag von Nizza für die …………………… Anm. d. Übers.: Im Original werden Institution und Funktion (d. h. Person) mit einem Ausdruck bezeichnet ("procureur européen"). 67 Artikel 280 a Absatz 2 (Entwurf). 68 Siehe 6.2.1. (im Vorverfahren geltende Grundsätze). 69 Artikel 280 a Absatz 1 (Entwurf). …………… Ernennung der Kommission vorgesehene Verfahren an (qualifizierte Mehrheit im Rat und Abstimmung des Europäischen Parlaments). Damit dürfte die uneingeschränkte Legitimität des Europäischen Staatsanwalts gewährleistet sein. Das Vorschlagsrecht der Kommission bei der Ernennung des Europäischen Staatsanwalts folgt aus ihrer besonderen Verantwortung für den Schutz der finanziellen Interessen der Gemeinschaft. Die Kommission hat ferner eine nicht verlängerbare Amtszeit von sechs Jahren vorgeschlagen.70 Die Amtszeit des Europäischen Staatsanwalts wäre devrait disposer et être perçu comme disposant de toutes les compétences requises. Il devrait exercer ses fonctions de façon impartiale et n’être guidé que par le souci du respect de la légalité. 4.1.2. Conditions de nomination et de destitution Tant la nomination que la destitution éventuelle du procureur européen doivent refléter les principes d’indépendance et de légitimité. 4.1.2.1. Nomination du procureur européen La Commission a proposé la nomination du procureur européen, entendu ici comme personne placée au sommet du parquet européen, par le Conseil à la majorité qualifiée, sur proposition de la Commission et après avis conforme du Parlement européen69. Une telle procédure reprend des éléments de la procédure prévue par le Traité de Nice pour la nomination de la Commission (majorité qualifiée au Conseil, vote du Parlement européen). Elle apparaît de nature à garantir la pleine légitimité du procureur européen. Le rôle de proposition que tiendrait la Commission dans la procédure de nomination du procureur européen découle de sa responsabilité particulière à l’égard de la protection des intérêts financiers communautaires. Quant à la durée de validité de la nomination, la Commission a proposé un mandat non renouvelable de six ans70. Le procureur européen disposerait ainsi d’un mandat long, dont la durée dépasse par exemple celle d’une législature du Parlement européen ou celle du mandat de la Commission. Le caractère non renouvelable du mandat conforterait l’indépendance du procureur européen de la façon la plus ferme71. Se pose en outre la question de savoir si le procureur européen devrait être ou non soumis au statut des fonctionnaires et autres agents des Communautés. 4.1.2.2. Destitution et autres cas mettant fin à l’exercice des fonctions du procureur européen La Commission a proposé que le procureur européen réponde de ses actes en cas de faute grave dans l’exercice de ses fonctions. Les conditions d’une éventuelle destitution disciplinaire du procureur européen doivent cependant refléter, selon la Commission, le principe de son indépendance. En tout état de A mo' di raffronto, gli stessi motivi hanno giustificato la proposta di conferire al procuratore presso la futura corte penale internazionale un mandato di nove anni non rinnovabile (articolo 42 dello statuto della corte penale internazionale). § 2 del progetto di articolo 280 bis. Si veda il § 6.2.2.1 (obbligatorietà o discrezionalità dell'azione penale). 2 Justice of the European Communities. The draft Article 280a of the EC Treaty provides that “The Court of Justice may, on application by the European Parliament, the Council or the Commission, remove him from office if he no longer fulfils the conditions required for the performance of his duties or if he is guilty of serious misconduct.”72 The general rules applying to the European Public Prosecutor should make provision for three other cases in which the European Public Prosecutor ceases to perform his functions: death, resignation and expiry of his term of office. 4.1.3. Hierarchical role of the European Public Prosecutor The European Public Prosecutor as head of the European Prosecution Service would be responsible for directing and coordinating investigation and prosecution activities for all offences within his jurisdiction throughout the common territory defined for the purpose. This responsibility should be accompanied by powers over the internal organisation of his service, powers of investigation, powers over the delegated Prosecutors, and power to define guidelines in relation to criminal procedure, within limits set by the Community legislature. che il procuratore europeo risponda dei propri atti in caso di grave inadempienza nell'esercizio delle sue funzioni. Le condizioni per un'eventuale destituzione disciplinare del procuratore europeo devono tuttavia rispecchiare, a giudizio della Commissione, il principio della sua indipendenza. In ogni caso, la decisione di destituirlo può spettare solo a una giurisdizione a livello comunitario, vale a dire alla Corte di giustizia. Ecco perché la proposta di articolo 280 bis del trattato CE prevede che, se il procuratore europeo «cessa di soddisfare i requisiti necessari all'esercizio delle sue funzioni o se ha commesso una colpa grave, può essere destituito dalla Corte di giustizia su richiesta del Parlamento, del Consiglio o della Commissione»7. Inoltre, lo statuto della procura europea dovrebbe prospettare altri tre casi che pongono fine alle funzioni del procuratore europeo: il decesso, le dimissioni spontanee del procuratore europeo e l'arrivo a scadenza del suo mandato. Ruolo gerarchico del procuratore europeo Il procuratore europeo, capo del pubblico ministero europeo, verrebbe incaricato di dirigere e coordinare le attività investigative e l'azione penale, per tutti i reati di sua competenza, sull'intero spazio comune definito a tal fine. Questa responsabilità dovrebbe comportare il potere di decidere l'organizzazione interna del suo servizio, di impartire istruzioni ai procuratori europei delegati, nonché di definire linee di condotta in materia criminale, nei limiti fissati dal legislatore comunitario8. damit länger als die Legislaturperiode des Europäischen Parlaments oder die Amtszeit der Kommission. Die Nichtverlängerbarkeit der Amtszeit des Europäischen Staatsanwalts bietet eine zuverlässige Gewähr für seine Unabhängigkeit.71 Darüber hinaus stellt sich die Frage, ob das Statut der Beamten und sonstigen Bediensteten der Europäischen Gemeinschaften auch für den Europäischen Staatsanwalt gelten sollte. 4.1.2.2. Amtsenthebung und sonstige Umstände, die die Tätigkeit des Europäischen Staatsanwalts beenden .Dem Vorschlag der Kommission zufolge haftet der Europäische Staatsanwalt für schwere Verfehlungen während der Ausübung seines Amts. Die Voraussetzungen für eine etwaige disziplinarische Amtsenthebung müssen allerdings der Unabhängigkeit des Europäischen Staatsanwalts Rechnung tragen. Die Amtsenthebung darf deshalb nur von einem auf Gemeinschaftsebene angesiedelten Gericht, d. h. vom EuGH, angeordnet werden. Im Entwurf des Artikels 280 a EGVertrag heißt es dementsprechend: "Er kann auf Antrag des Parlaments, des Rats oder der Kommission vom Gerichtshof seines Amtes enthoben werden, wenn er die Voraussetzungen für die Ausübung seines Amtes nicht mehr erfüllt oder eine schwere Verfehlung begangen hat."72 Im Statut der Europäischen Staatsanwaltschaft sollten darüber hinaus drei weitere Umstände vorgesehen werden, die das Amt des Europäischen Staatsanwalts beenden: Tod, Rücktritt auf Wunsch des Europäischen Staatsanwalts und Ablauf der Amtsdauer. 4.1.3. Der Europäische Staatsanwalt als Dienstherr Der Europäische Staatsanwalt steht der Europäischen Staatsanwaltschaft vor. Er leitet und koordiniert die Ermittlungen und Strafverfolgung bei allen in seine Zuständigkeit fallenden Vergehen im gesamten zu diesem Zweck definierten gemeinsamen Rechtsraum. Ausdruck seiner Stellung als Dienstherr ist die Befugnis zur internen Organisation seines Dienstes, die Weisungsbefugnis gegenüber den abgeordneten Europäischen Staatsanwälten sowie die Vorgabe von Handlungsdirektiven für Ermittlungen und für die Strafverfolgung in den vom Gemeinschaftsgesetzgeber festgelegten Grenzen.73 ……… 70 Artikel 280 a Absatz 1 (Entwurf). 71 Aus denselben Gründen wurde cause, la décision de destitution ne peut revenir qu’à une juridiction, située au niveau communautaire, soit à la Cour de justice. C’est pourquoi la proposition d’article 280 bis du Traité CE prévoit que si le procureur européen « ne remplit plus les conditions nécessaires à l’exercice de ses fonctions ou s’il a commis une faute grave, il peut être déclaré démissionnaire par la Cour de Justice à la requête du Parlement européen, du Conseil ou de la Commission. »72. Par ailleurs, le statut du ministère public européen devrait envisager trois autres cas dans lesquels il est mis fin aux fonctions du procureur européen : le décès, la démission sur initiative du procureur européen et l’arrivée à terme de son mandat. 4.1.3. Rôle hiérarchique du procureur européen Le procureur européen, chef du ministère public européen, serait chargé de la direction et de la coordination des recherches et des poursuites, pour toutes les infractions relevant de sa compétence, dans l’ensemble de l’espace commun défini à cet effet. Cette responsabilité devrait se traduire par des pouvoirs d’organisation interne de son service, d’instruction, à l’égard des procureurs européens délégués, ainsi que de définition de lignes de conduite en matière criminelle, dans les limites fixées par le législateur communautaire73. 3 die Amtszeit des Anklägers beim Internationalen Strafgerichtshof auf 9 Jahre festgesetzt ohne Verlängerungsmöglichkeit (Artikel 42 Statut des Internationalen Strafgerichtshofs). 72 Artikel 280 a Absatz 2 (Entwurf). 73 Siehe 6.2.2.1 (Legalitäts- oder Opportunitätsprinzip in der Strafverfolgung). ………….. 6. PROCEDURE The Commission has proposed writing into the EC Treaty a provision that the Council of the European Union, acting in accordance with the procedure laid down by Article 251 (codecision with the European Parliament), “shall lay down the general conditions governing the performance of the functions of the European Public Prosecutor and shall adopt, in particular ... (b) rules of procedure applicable to the activities of the European Public Prosecutor and rules governing the admissibility of evidence”; (c) rules applicable to the judicial review of procedural measures taken by the European Public Prosecutor in the exercise of his functions.” In order to operate properly, the European Public Prosecutor needs to have a procedural framework that meshes well with the national judicial systems. This procedural framework should be defined at the most appropriate level in accordance with the principles of subsidiarity and effectiveness in both European and national terms. The methods identified in the previous Chapter could be combined for this purpose. Since this is necessary for the European Public Prosecutor to operate effectively, it will be essential to define a common set of European Rules of Procedure. But the total or partial approximation of national procedures may be enough if all the European Public Prosecutor really needs is equivalence between the Member States. Otherwise, reference should be made wherever possible to national law. Regarding criminal procedure, the Commission is particularly attached for the purposes of this Green Paper to the principle of mutual recognition. At this stage the powers of the European Public Prosecutor set out in general terms above98 and the corresponding guarantees in terms of fundamental freedoms should be analysed in greater 6. Procedura La Commissione ha proposto di prevedere nel trattato CE che il Consiglio dell'Unione europea, deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251, ovvero in codecisione con il Parlamento europeo, «fissi le condizioni d'esercizio delle funzioni di procuratore europeo, adottando in particolare […] b) regole di procedura applicabili alle attività del procuratore europeo, nonché le norme che disciplinano l'ammissibilità delle prove; c) regole applicabili al controllo giurisdizionale degli atti di procedura disposti dal procuratore europeo nell'esercizio delle sue funzioni». Affinché la procura europea possa esercitare le sue funzioni, occorre definire un quadro specifico di procedura, che si articoli con i sistemi giudiziari nazionali. Tale quadro di procedura andrebbe definito al livello più consono, ovvero europeo o nazionale a seconda dei casi, in base ai principi di sussidiarietà e di efficacia. Al riguardo, è possibile combinare i metodi illustrati nel capitolo precedente. Nella misura in cui ciò risulti essenziale per il buon funzionamento della procura europea, potrebbe rivelarsi indispensabile definire specifiche norme procedurali europee. Può però essere sufficiente anche un ravvicinamento, totale o parziale, delle procedure nazionali, dato che il funzionamento della procura europea ha bisogno soltanto di un'equivalenza tra gli Stati membri. Per il resto, nella massima parte dei casi dovrebbe essere possibile rinviare al diritto nazionale. Per quel che riguarda la procedura penale, nel quadro del libro verde la Commissione parte dal presupposto di un riconoscimento reciproco. A questo punto è opportuno specificare, per ciascuna fase della procedura, i poteri del 6. VERFAHREN Die Kommission hat vorgeschlagen, in den EG-Vertrag eine Bestimmung einzufügen, nach der der Rat der Europäischen Union nach dem Verfahren des Artikels 251, d.h. in Mitentscheidung mit dem Europäischen Parlament, "die Bedingungen für die Ausübung des Amtes des Europäischen Staatsanwalts fest[legt] und insbesondere […] b) Verfahrensvorschriften über die Tätigkeiten des Europäischen Staatsanwalts sowie Vorschriften für die Zulässigkeit von Beweismitteln; c) Vorschriften über die richterliche Kontrolle der vom Europäischen Staatsanwalt in Ausübung seines Amtes vorgenommenen Verfahrenshandlungen [erlässt]." Die Einrichtung einer Europäischen Staatsanwaltschaft erfordert eine besondere verfahrensrechtliche Regelung, die sich in die nationalen Justizsysteme einfügt. Die Verfahrensvorschriften sollten nach Maßgabe der Grundsätze der Subsidiarität und Effizienz auf der geeignetsten Ebene, die auf europäischer oder nationaler Stufe liegen kann, festgelegt werden. Dazu können die in Kapitel 5 genannten Methoden verbunden werden. Wenn es das reibungslose Funktionieren der Europäischen Staatsanwaltschaft erfordert, kann wohl nicht auf eine eigene Grundlage an europäischen Verfahrensvorschriften verzichtet werden. Genügt es hingegen für das Funktionieren der Europäischen Staatsanwaltschaft, dass die Regelungen der einzelnen Mitgliedstaaten vergleichbar sind, könnte es auch ausreichen, die nationalen Verfahren ganz oder teilweise anzugleichen. Darüber hinaus müsste es genauso möglich sein, auf das nationale Recht zu verweisen. Hinsichtlich des Strafverfahrens stützt sich die Kommission im Rahmen des Grünbuchs insbesondere auf den Grundsatz der gegenseitigen Anerkennung. Nun sollen die oben in allgemeiner 6. PROCÉDURE La Commission a proposé d’inscrire dans le Traité CE que le Conseil de l’Union européenne statuant conformément à la procédure visée à l’article 251, soit en codécision avec le Parlement européen, « fixe les conditions d’exercice des fonctions du procureur européen en arrêtant, notamment […] b) des règles de procédure applicables aux activités du procureur européen, ainsi que des règles gouvernant l’admissibilité des preuves ; c) des règles applicables au contrôle juridictionnel des actes de procédure pris par le procureur européen dans l’exercice de ses fonctions. » Le fonctionnement du procureur européen suppose la définition d’un cadre procédural propre qui s’articule avec les systèmes judiciaires nationaux. Ce cadre procédural devrait être défini au niveau le plus approprié en vertu des principes de subsidiarité et d’effectivité, tantôt à l’échelon européen, tantôt au niveau national. Les méthodes identifiées au chapitre précédent peuvent être à cet égard combinées. Dans la mesure où cela est essentiel au bon fonctionnement du procureur européen, la définition d’un socle propre de règles de procédure européennes peut s’avérer indispensable. Cependant un rapprochement, total ou partiel, des procédures nationales peut être suffisant, dès lors que le fonctionnement du procureur européen ne requiert qu’une équivalence entre les États membres. Pour le reste, il devrait être autant que possible renvoyé au droit national. S’agissant de la procédure pénale, la Commission s’appuie plus particulièrement dans le cadre du Livre vert sur le principe de reconnaissance mutuelle. Il convient à ce stade de détailler, pour chaque phase de la procédure, les pouvoirs du procureur européen exposés plus haut de façon générale98 et les garanties correspondantes au regard des 4 detail as regards each stage of the procedure. The question of judicial review is considered in Chapter 8. The European Public Prosecutor would have to direct and coordinate investigations and proceedings with a view to protecting the Community’s financial interests. To this end, having received proper information (point 6.1), provision should be made for him to carry out investigations (point 6.2), either directly or by delegation. He should also take the decision to send the accused for trial and choose the national court where this would be done (point 6.3). But in view of their impact on basic human rights, some of these acts would have to be subject a priori control by a court (see point 7.3) in order to ensure that the principles of legality and proportionality, inter alia, are complied with. 6.1. Information and referral Unlike information, open to all without any obligation to respond, the expression ‘referral to the European Public Prosecutor’ in this Green Paper means the official information laid before him by a public authority for the purposes of proceedings to be taken. Upon receiving a referral the European Public Prosecutor would therefore be obliged to give a reasoned reply to the request put to him. It should be made possible for the European Public Prosecutor to receive information or a referral regarding any fact potentially constituting one of the predefined Community offences.99 The question then arises as to who would have the power to do this and to what extent doing so should be mandatory or discretionary. Europe’s citizens are entitled to demand a high level of protection for the Community’s financial interests. Any natural or legal person, whether or not a Union resident, could inform the European Public Prosecutor of facts in his possession, by any means whatever. The European Public Prosecutor could then act as required on any information thus received.100 In addition there could be a specific obligation for certain national and Community authorities having defined categories of powers to refer facts to the European Public Prosecutor.101 The Commission, on the basis of comparable obligations regularly 9 10 11 procuratore europeo già illustrati in termini generali 9 , nonché le garanzie corrispondenti sotto il profilo delle libertà fondamentali. La questione dei mezzi di ricorso verrà esaminata in un secondo tempo, nel capitolo 8. La procura europea dovrebbe dirigere e coordinare l'attività investigativa e l'azione penale, al fine di tutelare gli interessi finanziari comunitari. A tale scopo, dopo essere stata debitamente informata (§ 6.1), la procura dovrebbe poter effettuare direttamente o delegare attività investigative (§ 6.2). Essa dovrebbe altresì decidere in merito al rinvio a giudizio di un imputato e scegliere quale giurisdizione nazionale adire a tale scopo (§ 6.3). Tenuto conto però della loro incidenza sui diritti fondamentali delle persone, alcuni di questi atti dovrebbero essere soggetti al controllo preventivo di un giudice, affinché vengano in particolare rispettati i principi di legalità, di garanzia giurisdizionale e di proporzionalità (§ 6.4). 6.1.Modalità per informare e adire la procura europea Mentre chiunque ha la facoltà di informare la procura europea, senza che ciò comporti obbligo di risposta, quando la procura europea viene adita ovvero - ai sensi del presente libro verde riceve un'informazione ufficiale da un'autorità pubblica, affinché avvii l'azione penale, essa sarebbe tenuta a dare una risposta motivata, quale che sia, alla richiesta che le viene rivolta. La procura europea dovrebbe poter essere informata o adita per qualsiasi fatto che possa configurarsi come una delle fattispecie comunitarie di reato 10 . Sorge il problema di stabilire chi sarebbe abilitato a informare o adire la procura europea e in quale misura la seconda eventualità dovrebbe essere obbligatoria o facoltativa. I cittadini europei hanno il diritto di esigere un livello elevato di tutela degli interessi finanziari comunitari. Qualsiasi persona, fisica o giuridica, residente o no, potrebbe informare, mediante qualunque mezzo, la procura europea dei fatti di cui è a conoscenza. La procura potrebbe in tal modo tener conto di qualsiasi informazione ottenuta11. Determinate autorità, nazionali o comunitarie, che dispongono di Form angeführten Befugnisse des Europäischen Staatsanwalts98 und die entsprechenden Garantien in Bezug auf die Grundrechte in den einzelnen Verfahrensabschnitten näher erläutert werden. Die Frage der Rechtsmittel wird in Kapitel 8 behandelt. Der Europäische Staatsanwalt sollte die Ermittlungen und die Strafverfolgung zum Schutz der finanziellen Interessen der Gemeinschaften leiten und koordinieren. Dazu sollte er ausreichend informiert (Punkt 6.1) unmittelbar oder auf Ermächtigung Ermittlungshandlungen durchführen können (Punkt 6.2). Darüber hinaus sollte er über die Anklageerhebung gegen den Beschuldigten entscheiden und bestimmen, welches nationale Gericht mit dem Fall befasst wird (Punkt 6.3). Einige dieser Handlungen müssten wegen ihres Eingriffs in die Grundrechte des einzelnen jedoch zuvor von einem Richter genehmigt werden, damit insbesondere die Grundsätze der Gesetzmäßigkeit, der richterlichen Kontrolle und der Verhältnismäßigkeit gewahrt bleiben (Punkt 6.4). 6.1. Information und Befassung Im Unterschied zur Information, die allen offen steht und nicht beantwortet werden muss, versteht man im Rahmen dieses Grünbuchs unter der Befassung des Europäischen Staatsanwalts die offizielle Information des Europäischen Staatsanwalts durch eine Behörde zum Zweck der Strafverfolgung. Die Befassung verpflichtet den Europäischen Staatsanwalt somit, eine begründete Antwort - in welcher Form auch immer - auf den an ihn gerichteten Antrag zu erstellen. Der Europäische Staatsanwalt sollte über jede Handlung, die einen gemeinschaftlichen Straftatbestand erfüllen könnte99, informiert oder mit dem Fall befasst werden. Dabei stellt sich die Frage, wer dazu befugt wäre und ob die Befassung verpflichtend oder freiwillig sein soll. Die europäischen Bürger können mit Recht ein hohes Maß an Schutz der finanziellen Interessen der Gemeinschaften fordern. Jede natürliche oder juristische Person unabhängig von ihrem Wohnort oder ihrem Sitz könnte den Europäischen Staatsanwalt auf jedem Weg über ihr bekannte Tatsachen informieren. Der Europäische Staatsanwalt könnte so alle an ihn herangetragenen libertés fondamentales. La question des voies de recours est quant à elle examinée au chapitre 8. Le procureur européen devrait diriger et coordonner les recherches et les poursuites en vue de la protection des intérêts financiers communautaires. A cette fin, dûment informé (§ 6.1), il devrait être prévu qu’il puisse exécuter, directement ou par délégation, des actes de recherche (§ 6.2). Il devrait également décider du renvoi en jugement de l’accusé et choisir la juridiction nationale saisie à cette fin (§ 6.3). Cependant, compte tenu de leur incidence sur les droits fondamentaux des personnes, certains de ces actes devraient être soumis au contrôle préalable d’un juge, afin que soient respectés notamment les principes de légalité, de garantie judiciaire et de proportionnalité (§ 6.4). 6.1. Information et saisine A la différence de l’information, ouverte à tous et sans réponse obligée, on entend aux fins du présent Livre vert par saisine du procureur européen, son information officielle par une autorité publique, aux fins de poursuite. La saisine obligerait donc le procureur européen à donner une réponse motivée, quelle qu’elle soit, à la demande qui lui est faite. Le procureur européen devrait pouvoir être informé ou saisi de tout fait pouvant constituer l’une des infractions communautaires prédéfinies99. La question se pose de savoir qui serait compétent pour ce faire et dans quelle mesure la saisine devrait être obligatoire ou facultative. Les citoyens européens sont en droit d’exiger un niveau élevé de protection des intérêts financiers communautaires. Toute personne, physique ou morale, résidente ou non, pourrait informer par tout moyen le procureur européen de faits dont elle a connaissance. Le procureur européen pourrait ainsi tenir compte de toute information obtenue100. En outre une obligation de saisine du procureur européen devrait être plus spécifiquement mise à la charge de certaines autorités, nationales ou communautaires, ayant des compétences particulières101. S’inspirant d’obligations analogues fréquemment rencontrées dans les systèmes nationaux, la Commission exprime une préférence pour une saisine ou une information du procureur européen rendue obligatoire à l’égard des autorités et agents communautaires102, ainsi Si veda il § 3.2.1 (poteri della procura europea). Si veda il § 5 (diritto sostanziale). Si vedano, a mo' di raffronto su questo aspetto, gli articoli 17 dello statuto del Tribunale penale internazionale per il Ruanda (TPIR) e l'articolo 18 del Tribunale penale internazionale per l'ex-Iugoslavia (TPIY). 5 found in national systems, has a preference for mandatory referral or information to the European Public Prosecutor by Community authorities and staff102 and by national authorities of all kinds in performance of their duties: staff of government departments, especially the customs and tax authorities,103 police forces and judicial authorities. The philosophy underlying the proposal to establish a European Public Prosecutor is that specifically Community interests should be matched by a European enforcement function in relation to perpetrators of offences against them. To provide for only discretionary referrals to the European Public Prosecutor would run counter to that philosophy. National enforcement authorities do not have the broad, Community-wide view of the cases they handle. What may look like a trivial case to them may well form part of a more serious complex of offences. Hence the importance attached by the Commission to the principle of systematic referrals to the European Public Prosecutor wherever the Community’s financial interests are at stake. Cases could be referred to the European Public Prosecutor by the relevant national or Community authorities, or he could take them up of his own motion on the basis of the information in his possession.104 Question 4 When and by whom should cases be referred to the European Public Prosecutor? 6.2. The preparatory stage Under Article 280a of the EC Treaty as proposed by the Commission, the European Public Prosecutor would be ”responsible for detecting, prosecuting and bringing to judgment the 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 competenze particolari, dovrebbero inoltre avere l'obbligo specifico di adire la procura europea12. Ricalcando gli obblighi analoghi che si riscontrano frequentemente negli ordinamenti nazionali, la Commissione preferirebbe che fosse fatto obbligo di adire o informare la procura europea alle autorità e agli agenti comunitari 13 , nonché alle autorità nazionali - quali che siano - nell'esercizio delle loro funzioni: agenti delle amministrazioni, in particolare doganali e fiscali 14 , servizi di polizia, autorità giudiziarie. La stessa proposta di creare una procura europea nasce dall'idea secondo cui a interessi specificamente comunitari debba corrispondere, a livello europeo, un organo che esercita l'azione penale nei confronti degli autori di atti che ledono questi interessi. Se quindi si considerasse facoltativo adire la procura europea, di fatto si contraddirebbe questo principio. Le autorità nazionali che esercitano l'azione penale, non dispongono di elementi per vedere le connessioni su scala comunitaria dei casi che vengono loro sottoposti. Un fatto che esse possono reputare anodino, al di là della loro sfera giurisdizionale può risultare rivelatore di un complesso di circostanze di estrema gravità. Ecco perché la Commissione giudica importante il principio di adire sistematicamente la procura europea, non appena siano in causa gli interessi finanziari comunitari. La procura europea potrebbe essere quindi adita dalle autorità nazionali o comunitarie competenti, oppure agire motu proprio in base alle informazioni Informationen berücksichtigen100. Darüber hinaus sollte bestimmten nationalen oder gemeinschaftlichen Behörden, die über besondere Befugnisse verfügen, eine Pflicht zur Befassung des Europäischen Staatsanwalts auferlegt werden101. In Anlehnung an ähnliche Pflichten, die sich häufig im Strafprozessrecht der Mitgliedstaaten finden, würde es die Kommission vorziehen, dass Gemeinschaftsbedienstete102 und nationale Behörden gleich welcher Art - Verwaltungsbedienstete, vor allem in den Bereichen Zölle und Steuern103, Polizeibeamte und Justizbehörden - in Ausübung ihres Amtes den Europäischen Staatsanwalt befassen oder informieren müssen. Der Idee der Einrichtung einer Europäischen Staatsanwaltschaft liegt der Gedanke zugrunde, dass für ureigene Gemeinschaftsinteressen die Möglichkeit bestehen soll, Zuwiderhandlungen gegen diese Interessen auf europäischer Ebene zu verfolgen. Eine freiwillige Befassung des Europäischen Staatsanwalts würde diesem Grundsatz zuwiderlaufen. Die nationalen Strafverfolgungsbehörden verfügen in den ihnen vorgelegten Fällen nicht über eine gemeinschaftliche Gesamtschau. Ein auf ihrer Ebene nicht relevantes Element kann global betrachtet Teil eines komplexen Sachverhalts mit einem gewissen Schweregrad sein. Die Kommission hält es daher für wichtig, dass der Europäische Staatsanwalt in Fällen, in denen die finanziellen Interessen der Gemeinschaften betroffen sind, systematisch befasst wird. Der Europäische Staatsanwalt könnte somit entweder von den zuständigen nationalen oder gemeinschaftlichen Behörden befasst werden oder von Amts que des autorités nationales quelles qu’elles soient, dans l’exercice de leur fonction : agents des administrations, notamment douanières et fiscales103, services de police, autorités judiciaires. A l’origine même de la proposition de créer un procureur européen se trouve l’idée selon laquelle, à des intérêts proprement communautaires, doit correspondre à l’échelon européen une fonction de poursuite des auteurs des faits qui leur portent atteinte. Dès lors, envisager une saisine facultative du procureur européen reviendrait à contrarier ce principe. Les autorités de poursuite nationales ne disposent pas, sur les affaires qui leur sont soumises, d’une vue englobant tout le territoire communautaire. Tel fait paraissant anodin à leur niveau, peut s’avérer, au-delà de leur ressort, l’élément d’un ensemble d’une gravité certaine. C’est pourquoi la Commission tient pour important le principe d’une saisine systématique du procureur européen dès lors que les intérêts financiers communautaires sont en cause. Ainsi le procureur européen pourrait, soit être saisi par les autorités nationales ou communautaires compétentes, soit se saisir lui-même sur la base des informations dont il dispose104. Question n° 4 Dans quel cas et par qui le procureur européen devraitil être obligatoirement saisi ? 6.2. Phase préparatoire Aux termes de l’article 280 bis CE proposé par la Commission, le procureur européen serait « chargé de rechercher, de poursuivre et de renvoyer en jugement les auteurs ou complice des infractions portant atteinte aux intérêts financiers de la Communauté […], dans le conditions fixées» par le législateur communautaire. La phase Fermi restando gli obblighi di comunicazione alla Commissione dei casi di irregolarità già contemplati dalla legislazione comunitaria nel quadro della gestione e del controllo amministrativi e finanziari. Si veda in particolare il § 7.3 in merito al ruolo dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode. Le autorità fiscali hanno un dovere esteso di confidenzialità, il quale tuttavia contempla delle eccezioni. Sarebbe quindi opportuno completare queste ultime, per rendere possibile informare la procura europea. Si veda l'allegato 2, primo schema. Si veda l'allegato 2, secondo schema. Articolo 6, § 1, della Convenzione europea di salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, e articolo 47, secondo comma della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (ragionevolezza dei termini). Articolo 6, § 2 della Convenzione e articolo 48, § 1 della Carta suddette. Articolo 6, § 3, della Convenzione e articolo 48, § 2 della Carta suddette. Si vedano altresì le disposizioni dell'articolo 7 della convenzione 25 luglio 1995 relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee, già citata, e dell'articolo 54 della convenzione d'applicazione di Schengen. Causa C 187/01 pendente dinanzi alla Corte di giustizia. Si veda il § 6.2.4.1 (archiviazione dell'azione penale o non luogo a procedere). Ibidem. Questa informazione a opera della procura europea va distinta dal rinvio alle autorità nazionali responsabili dell'azione penale per i casi comunitari che verrebbero loro affidati (si veda più avanti il § 6.2.2.2 a). Si veda in particolare l'evoluzione nella redazione dell'articolo 26, § 1. 6 perpetrators of offences prejudicial to the Community’s financial interests and their accomplices ... in accordance with the rules provided for by” the relevant Community legislation. The preparatory stage begins with the first investigative measures ordered by the prosecutor and ends at the point where a decision is taken to close the case or commit it for trial.105 6.2.1. Fundamental rights One preliminary point: it is clear that the European Public Prosecutor must act with full respect for fundamental rights as secured by Article 6 of the Union Treaty, the Charter of Fundamental Rights of the European Union and the European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms. These principles include rights of ownership, respect for private life and the confidentiality of correspondence and communications. The European Public Prosecutor should also act in accordance with the Treaties, particularly the Protocol on the Privileges and Immunities, and in compliance with the Staff Regulations of Officials and the Conditions of Employment of Other Servants of the European Communities. 6.2.1.1. Defence rights and protection of the accused Without claiming to be exhaustive, it is worth stressing the importance of certain general principles at the preparatory stage. At this stage, the European Public Prosecutor would conduct the investigations needed to ascertain the truth, gathering all evidence that will help to prepare the case. Investigations must be conducted with all due despatch106 to assemble all evidence for and against the suspect. The performance by the European Public Prosecutor of acts adversely affecting the accused would then be subject to the principle of the presumption of innocence107 and the principle of adversarial proceedings. For the Green Paper the latter principle means that the parties and their lawyers are entitled to have access to the European Public Prosecutor’s file. As far as the accused is concerned, it also means that defence rights must be respected, and particularly the right to make his views known on the facts concerning him.108 The European Public Prosecutor should also be subject to the principle of equity and to compliance with the law as regards the fact that his conclusions must be based solely on the valid evidence before him. 6.2.1.2. Double jeopardy Article 50 of the Charter of Fundamental Rights states that di cui dispone15. Domanda n. 4 - In quali casi e a opera di chi la procura europea dovrebbe essere obbligatoriamente adita? Fase istruttoria Ai sensi dell'articolo 280 bis CE proposto dalla Commissione, il procuratore europeo sarebbe «incaricato di ricercare, perseguire e rinviare a giudizio gli autori o i complici dei reati che ledono gli interessi finanziari della Comunità […], nel quadro delle regole» fissate dal legislatore comunitario. La fase istruttoria inizia dai primi atti di indagine condotti dalla procura europea e si estende fino alla decisione di archiviazione o di rinvio a giudizio16. Diritti fondamentali Come prima considerazione, è pacifico che la procura europea dovrebbe agire nel pieno rispetto dei diritti fondamentali, quali sono garantiti segnatamente dall'articolo 6 del trattato UE, dalla carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e dalla convenzione europea di salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. Questi principi comprendono in particolare il diritto di proprietà, il rispetto della vita privata e la segretezza della corrispondenza delle comunicazioni. La procura europea dovrebbe altresì agire in conformità dei trattati, e più in particolare del protocollo sui privilegi e sulle immunità, nel rispetto dello Statuto dei funzionari e altri agenti delle Comunità europee. Diritti della difesa e tutela dell'imputato Benché non sia possibile essere esaustivi, occorre sottolineare la rilevanza che assumono determinati principi generali nella fase preparatoria del processo, durante la quale la procura europea condurrebbe le indagini necessarie all'acclaramento della verità, raccogliendo qualsiasi elemento utile per istruire il caso. Le sue indagini verrebbero condotte assiduamente, a carico e a favore17. Da quel momento in poi, gli atti compiuti dalla procura europea per incriminare l'imputato sarebbero soggetti al principio della presunzione d'innocenza18, nonché al principio del procedimento contraddittorio. Quest'ultimo implica, ai sensi del libro verde, il diritto per le parti e i loro legali di accedere al fascicolo detenuto dalla procura europea. Esso implica altresì, per quel che riguarda più in particolare l'imputato, il rispetto dei diritti della difesa e soprattutto il diritto di esprimersi pienamente sui fatti che lo wegen aufgrund der Informationen, über die er verfügt, tätig werden104. Frage 4: Wann und von wem sollte der Europäische Staatsanwalt zwingend befasst werden? 6.2. Vorverfahren Entsprechend dem von der Kommission vorgeschlagenen Artikel 280 a EG-Vertrag hätte der Europäische Staatsanwalt "die Aufgabe, gegen Täter von Straftaten und Teilnehmer an Straftaten, die sich gegen die finanziellen Interessen der Gemeinschaft richten, zu ermitteln, sie strafrechtlich zu verfolgen und […] Anklage gemäß den […] Vorschriften zu erheben", die vom Gemeinschaftsgesetzgeber festgelegt wurden. Das Vorverfahren beginnt mit den ersten Ermittlungshandlungen durch den Europäischen Staatsanwalt und endet mit der Entscheidung zur Einstellung des Verfahrens oder zur Erhebung der Anklage105. 6.2.1. Grundrechte Der Europäische Staatsanwalt müsste seine Tätigkeit selbstverständlich unter voller Wahrung der Grundrechte ausüben, wie sie insbesondere in Artikel 6 EU-Vertrag, der Charta der Grundrechte der Europäischen Union und der Europäischen Konvention zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten gewährleistet sind. Diese Grundsätze umfassen insbesondere das Recht auf Eigentum, auf Achtung des Privatlebens, des Schriftverkehrs und der Kommunikation. Der Europäische Staatsanwalt müsste seine Aufgaben ferner nach Maßgabe der Verträge, insbesondere des Protokolls über die Vorrechte und Befreiungen, unter Wahrung des Statuts der Beamten und sonstigen Bediensteten der Europäischen Gemeinschaften ausführen. 6.2.1.1. Verteidigungsrechte und Schutz des Angeklagten Ohne sie abschließend nennen zu können, wird auf die Bedeutung bestimmter allgemeiner Grundsätze im Vorverfahren verwiesen. In diesem Verfahrensabschnitt würde der Europäische Staatsanwalt die notwendigen Ermittlungen zur Feststellung des Sachverhalts führen, wobei er alle sachdienlichen Elemente zur Offenlegung des Falles einholt. Seine Ermittlungen würden ohne Verzug über die zugunsten und zulasten des Beschuldigten sprechenden Tatsachen geführt106. Stößt der Europäische Staatsanwalt auf Elemente, die den Beschuldigten belasten, so würden ab diesem Zeitpunkt die Unschuldsvermutung107 und der préparatoire commence à partir des premiers actes de recherche conduits par le procureur européen et s’étend jusqu’à la décision de classement ou de renvoi en jugement105. 6.2.1. Droits fondamentaux A titre préalable, il va de soi que le procureur européen devrait agir dans le plein respect des droits fondamentaux, tels qu’ils sont notamment garantis par l’article 6 du Traité UE, la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Ces principes incluent notamment le droit de propriété, le respect de la vie privée et le secret de la correspondance et des communications. Le procureur européen devrait également agir conformément aux traités, et plus particulièrement au protocole sur les privilèges et immunités, dans le respect du statut des fonctionnaires et autres agents des Communautés européennes. 6.2.1.1. Droits de la défense et protection de l’accusé Sans pouvoir être exhaustif, il convient de souligner l’importance que revêtent certains principes généraux au stade préparatoire du procès. Durant cette phase, le procureur européen conduirait les recherches nécessaires à la manifestation de la vérité, en recueillant tout élément utile à la mise en état de l’affaire. Ses investigations seraient conduites, à charge et à décharge, sans désemparer106. Dès ce moment, la réalisation par le procureur européen d’actes faisant grief à l’accusé serait soumise au principe de la présomption d’innocence107, ainsi qu’au principe de la procédure contradictoire. Ce dernier principe implique, au sens du Livre vert, le droit d’accès pour les parties et leur avocat au dossier détenu par le procureur européen. Il implique aussi, en ce qui concerne plus particulièrement l’accusé, le respect des droits de la défense, en particulier le droit de s'exprimer pleinement sur les faits qui le concerne108. L’action du procureur européen devrait être également soumise au principe d'équité et au respect du droit à ce que seuls les éléments ayant une valeur probante puissent fonder ses conclusions. 6.2.1.2. Droit à ne pas être poursuivi pénalement deux fois pour la même infraction La Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne reconnaît, aux termes de son article 50, que « nul ne peut être poursuivi ou puni pénalement en raison d'une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné dans l'Union par un jugement pénal définitif conformément à la loi ». Ce principe, dit « ne bis in idem », est 7 “No one shall be liable to be tried or punished again in criminal proceedings for an offence for which he or she has already been finally acquitted or convicted within the Union in accordance with the law”. This “ne bis in idem” principle is widely recognised by a large number of international conventions.109 The importance of applying it to the European Public Prosecutor is beyond doubt. But the question arises as to when the principle is to be applicable during the preparatory stage. The case-law on this point is not entirely clear.110 But in the context of this Green Paper there is a hypothesis that can be put forward. The European Public Prosecutor should not be able to open proceedings against a person who has already been acquitted or convicted by a final judgment of a criminal court for the same offence. But he must be in a position to ascertain that the case really does concern the same person and the same offence. It might therefore be possible to provide that the European Public Prosecutor may order a preliminary enquiry, not having the status of commencement of proceedings, to ensure that the “ne bis in idem” principle is applied. If the enquiry shows that the case has already come to judgment, the European Public Prosecutor should abandon it. The ne bis in idem principle should apply also to other final decisions that preclude subsequent repeat prosecutions, such as a settlement. But if it is the investigation reveals that the national enforcement authorities have dropped the case for lack of evidence, the European Public Prosecutor may proceed at his level if he has new evidence. 6.2.2. Opening of investigations and enforcement proceedings Investigations may begin only after proceedings have been commenced on orders from the European Public Prosecutor. The prosecutor would initiate enquiries only if the known facts might constitute a Community offence within the prosecutor’s jurisdiction, or at least give reason for suspecting that such an offence had been committed. 6.2.2.1. Obligation or discretion to prosecute? Once these conditions are met, a vital question arises: would the European Public Prosecutor then have the power or the duty to proceed? In the former case, there would be a discretionary prosecution system; in the latter, a mandatory prosecution system. National systems respond to this question in different ways, but always on a hybrid basis. Where the European Public concernono 19 . L'azione della procura europea dovrebbe essere soggetta altresì al principio di equità e al rispetto del diritto a che le conclusioni possano essere fondate esclusivamente sugli elementi che hanno valore probante. 6.2.1.2. Diritto a non essere perseguito penalmente due volte per il medesimo reato La carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea riconosce, ai sensi dell'articolo 50, che «nessuno può essere perseguito o condannato per un reato per il quale è già stato assolto o condannato nell'Unione a seguito di una sentenza penale definitiva, conformemente alla legge». Si tratta del cosiddetto principio «ne bis in idem», ampiamente riconosciuto da numerose convenzioni internazionali20. L'importanza di applicare questo principio all'azione della procura europea è fuor di dubbio. Sorge però il problema di stabilire da quale momento, nel corso della fase istruttoria, il principio trovi applicazione. La giurisprudenza su questo punto non è consolidata21. Ai fini della riflessione avviata nel quadro del presente libro verde, è tuttavia possibile formulare l'ipotesi seguente. La procura europea non dovrebbe poter avviare l'azione penale nei confronti di una persona già assolta o condannata da una sentenza penale definitiva per uno stesso reato. Essa dovrebbe però potersi accertare che si tratti effettivamente della stessa persona e dei medesimi fatti. Per questo si potrebbe immaginare che la procura europea possa ordinare un'indagine preliminare, che non costituisca l'avvio di un'azione penale affinché sia salvaguardato il principio «ne bis in idem». Qualora dall'indagine risulti che il caso è già passato in giudicato, la procura europea deve rinunciare all'azione penale. Il principio «ne bis in idem» dovrebbe valere altresì per altre decisioni definitive che ostano all'esercizio ulteriore dell'azione penale, quali il patteggiamento. Se però dall'inchiesta emerge che il caso è stato archiviato dalle autorità inquirenti nazionali per insufficienza di prove, la procura europea può procedere al proprio livello, purché disponga di elementi nuovi. 6.2.2. Avvio delle indagini e dell'azione penale Le indagini potrebbero iniziare solo dopo l'avvio dell'azione penale, su istruzioni della procura europea. Questo avvio presupporrebbe che i fatti noti possano costituire, o quanto Grundsatz des kontradiktorischen Verfahrens gelten. Dieser Grundsatz bezeichnet im Sinne des Grünbuchs das Recht der Parteien und ihres Rechtsbeistands auf Einsicht in die Akten des Europäischen Staatsanwalts. Im Hinblick auf den Beschuldigten umfasst dieser Grundsatz ferner die Wahrung der Verteidigungsrechte und insbesondere das Recht des Beschuldigten, sich umfassend zu den ihn betreffenden Umständen zu äußern108. Die Tätigkeit des Europäischen Staatsanwalts müsste ferner dem Grundsatz des fairen Verfahrens und dem Gesetzmäßigkeitsprinzip genügen, so dass nur Elemente mit Beweiskraft in seine Schlussfolgerungen einfließen. 6.2.1.2. Recht, wegen derselben Straftat nicht zweimal strafrechtlich verfolgt zu werden Artikel 50 der Charta der Grundrechte der Europäischen Union lautet wie folgt: "Niemand darf wegen einer Straftat, derentwegen er bereits in der Union nach dem Gesetz rechtskräftig verurteilt oder freigesprochen worden ist, in einem Strafverfahren erneut verfolgt oder bestraft werden." Dieser Grundsatz des "ne bis in idem" wird in zahlreichen internationalen Übereinkommen anerkannt109. Die Bedeutung der Anwendung dieses Grundsatzes auf die Tätigkeiten des Europäischen Staatsanwalts steht außer Zweifel. Es stellt sich jedoch die Frage, ab welchem Zeitpunkt im Laufe des Vorverfahrens der Grundsatz angewandt wird. Zur Frage des Anwendungszeitpunkts dieses Grundsatzes gibt es noch keine ständige Rechtsprechung110. Im Rahmen dieses Grünbuchs kann jedoch folgende Überlegung angestellt werden: Der Europäische Staatsanwalt dürfte keine Ermittlungen gegen eine Person wegen einer Straftat einleiten, derentwegen sie bereits freigesprochen oder durch ein rechtskräftiges Strafurteil verurteilt worden ist. Er müsste sich jedoch davon überzeugen können, dass es sich tatsächlich um dieselbe Person und dieselbe Tat handelt. Daher könnte festgelegt werden, dass der Europäische Staatsanwalt eine Vorerhebung anordnen kann, die nicht als Einleitung der Strafverfolgung einzustufen ist, um sich von der Wahrung des Grundsatzes "ne bis in idem" zu überzeugen. Sollte die Erhebung ergeben, dass die Sache bereits entschieden worden ist, muss der Europäische Staatsanwalt auf die weitere Behandlung des Falles verzichten. Der Grundsatz des "ne bis in idem" sollte auch für andere abschließende Entscheidungen gelten, die einer späteren Strafverfolgung entgegenstehen, beispielsweise den Vergleich. Stellt largement reconnu par de nombreuses conventions internationales109. L’importance de son application aux actions du procureur européen ne fait aucun doute. La question se pose cependant de savoir à partir de quand, dans le courant de la phase stabilisée110. Dans le cadre de réflexion du présent Livre vert, il est cependant loisible d’avancer l’hypothèse suivante. Le procureur européen ne devrait pas pouvoir ouvrir des poursuites à l’encontre d’une personne ayant déjà été acquittée ou condamnée par un jugement pénal définitif pour une même infraction. Il devrait pour autant pouvoir s’assurer qu’il s’agit bien de la même personne et des mêmes faits. C’est pourquoi il pourrait être concevable de prévoir que le procureur européen puisse ordonner une enquête préliminaire, ne valant pas ouverture des poursuites, aux fins de s’assurer du respect du principe « ne bis in idem ». Dans le cas où l’enquête montre que l’affaire est déjà jugée, le procureur européen doit renoncer à poursuivre. Le principe « ne bis in idem » devrait aussi valoir pour d’autres décisions définitives qui font obstacle à l’exercice ultérieur des poursuites, telle la transaction. Au contraire, si l’enquête révèle que l’affaire a été classée par les autorités nationales de poursuite en raison d’une insuffisance d’éléments de preuve, le procureur européen peut poursuivre à son niveau s’il détient des éléments nouveaux. 6.2.2. Ouverture des recherches et des poursuites Les recherches ne pourraient débuter qu’après l’ouverture des poursuites, sur instruction du procureur européen. Cette ouverture supposerait que les faits connus soient susceptibles de constituer, ou à tout le moins laissent soupçonner, une infraction communautaire relevant de la compétence du procureur européen. 6.2.2.1. Légalité ou opportunité des poursuites Ces conditions réunies, se pose une question essentielle : le procureur européen aurait-il alors la simple possibilité ou bien l’obligation de poursuivre ? Dans le premier cas, il s’agirait d’un système d’ « opportunité des poursuites » ; dans le second, de « légalité des poursuites ». Les systèmes nationaux apportent à cette question des réponses diverses, mais toujours mixtes. Le choix s’agissant du procureur européen doit être fait au niveau communautaire. La création d’un procureur européen doit permettre de renforcer et d’unifier la protection des intérêts financiers communautaires. Ceci implique en principe une poursuite uniforme dans tout l’espace judiciaire 8 Prosecutor is concerned, the question will have to be settled at Community level. The purpose of establishing a European Public Prosecutor is to reinforce and unify the protection of the Community’s financial interests. Basically that means uniform proceedings throughout the European law-enforcement area and therefore no discretion for the European Public Prosecutor. And the European Public Prosecutor’s independence is neatly matched by strict application of the law. The Commission’s preference is accordingly for a mandatory prosecution system, modified by exceptions. The tendency towards approximation of national systems should facilitate this solution. The hybrid mandatory and discretionary system is now typical of the situation in the Member States. Where prosecution is discretionary, for example, the prosecutor has to state reasons for a decision to close a case without further action, and such decisions can be challenged. And where prosecution is mandatory the requirement is rendered more flexible by allowing a variety of cases to be closed subject to stated conditions. Being subject to the principle of mandatory prosecutions, the European Public Prosecutor would have the possibility of closing a case not only on technical grounds that he cannot escape111 but also on discretionary grounds such as those set out below. First, the exceptions from the principle of mandatory prosecution could be designed primarily to avoid overburdening the European Public Prosecutor with cases of minor importance for the protection of the Community’s financial interests, applying the de minimis rule. There are several ways of going about this. A criterion such as “minor impact on the Community’s financial interests” could be left to the discretion of the European Public Prosecutor, subject to judicial review. More specifically, a value threshold could be set, below which proceedings would be in the European Public Prosecutor’s discretion. The first is the more flexible technique; the second is stricter and entails the risk of a threshold effect, though the discretion left to the European Public Prosecutor would reduce the risk. Secondly, provision might be made for an exception from the mandatory prosecution principle on the basis of the potential impact of the proceedings on the outcome of the case. In particular, the European Public Prosecutor meno facciano sospettare, un reato comunitario di competenza della procura europea. Legalitätsprinzip oder Opportunitätsprinzip in der StrafverfolgungUna volta riunite queste condizioni, sorge un interrogativo fondamentale: la procura europea avrebbe a quel punto la facoltà o l'obbligo di procedere? Il primo caso si configurerebbe come un sistema di «discrezionalità dell'azione penale»; nel secondo vi sarebbe invece «obbligatorietà dell'azione penale». I sistemi nazionali offrono risposte diverse, solitamente combinate. Per quel che riguarda la procura europea, la scelta va operata a livello comunitario. La creazione di una procura europea deve permettere di potenziare e unificare la tutela degli interessi finanziari comunitari. Ciò implica, in linea di principio, un'azione penale uniforme nell'intero spazio giudiziario europeo, senza lasciare quindi margini di valutazione alla procura europea. L'indipendenza della procura europea trova inoltre un giusto contrappeso nell'applicazione senza fallo del diritto. La Commissione, per questi motivi, esprime una preferenza per un sistema di obbligatorietà dell'azione penale, temperato da una serie di eccezioni. Una soluzione del genere dovrebbe risultare agevolata dal ravvicinamento in atto tra i vari sistemi nazionali. La combinazione tra i sistemi di obbligatorietà, da un lato, e di discrezionalità, dall'altro, è ormai la situazione generale negli Stati membri. I sistemi basati su considerazioni di opportunità sono soggetti a determinati condizioni, per esempio l'esigenza di motivare le decisioni di archiviazione e la possibilità di presentare ricorso avverso le decisioni. I sistemi basati sull'obbligatorietà, a loro volta, sono temperati da varie possibilità di archiviazione condizionale. La procura europea, soggetta al principio dell'obbligatorietà dell'azione penale, dovrebbe avere la facoltà di archiviare, non solo per motivi tecnici22 ma altresì per ragioni di opportunità, come quelle esposte qui di seguito. Innanzitutto, le eccezioni al principio di obbligatorietà potrebbero avere quale principale obiettivo quello di non intasare l'attività della procura europea con casi minori sotto il profilo della tutela degli interessi finanziari comunitari, in base all'adagio «de minimis non curat praetor». Per conseguire questo obiettivo si possono sich bei der Erhebung jedoch heraus, dass die Untersuchung von den nationalen Strafverfolgungsbehörden mangels ausreichender Beweise eingestellt worden ist, kann der Europäische Staatsanwalt den Fall auf seiner Ebene weiterverfolgen, wenn er über neue Elemente verfügt. 6.2.2. Einleitung der Ermittlungen und der Strafverfolgung Die Ermittlungen könnten erst nach der Einleitung der Strafverfolgung auf Weisung des Europäischen Staatsanwalts aufgenommen werden. Die Einleitung der Strafverfolgung würde voraussetzen, dass die vorliegenden Tatsachen auf eine Verletzung des Gemeinschaftsrechts, die in den Zuständigkeitsbereich des Europäischen Staatsanwalts fällt, hinweisen oder eine solche zumindest vermuten lassen. 6.2.2.1. 6.2.2.1. Legalitätsprinzip oder Opportunitätsprinzip in der Strafverfolgung Bei Vorliegen dieser Bedingungen stellt sich eine wesentliche Frage: Hätte der Europäische Staatsanwalt sodann lediglich die Möglichkeit oder aber die Pflicht zur Strafverfolgung? Im ersten Fall würde das "Opportunitätsprinzip", im zweiten Fall das "Legalitätsprinzip" in der Strafverfolgung angewandt werden. In den Mitgliedstaaten bestehen dazu unterschiedliche Lösungen, die jedoch immer Elemente beider Prinzipien enthalten. Die Regelung in Bezug auf den Europäischen Staatsanwalt muss auf europäischer Ebene getroffen werden. Die Einrichtung einer Europäischen Staatsanwaltschaft soll zur Stärkung und Vereinheitlichung des Schutzes der finanziellen Interessen der Gemeinschaften führen. Dies erfordert grundsätzlich eine einheitliche Strafverfolgung im gesamten europäischen Rechtsraum und lässt somit keinen Platz für ein Ermessen des Europäischen Staatsanwalts. Darüber hinaus stellt die zwingende Anwendung des Rechts den Ausgleich zur Unabhängigkeit des Europäischen Staatsanwalts dar. Die Kommission würde es daher in diesem Fall vorziehen, das Legalitätsprinzip in der Strafverfolgung versehen mit bestimmten Ausnahmen zu seiner Abschwächung anzuwenden. Die bereits jetzt festzustellende Annäherung der nationalen Systeme dürfte eine solche Lösung erleichtern. Die Mitgliedstaaten wenden Elemente des Legalitätsund des Opportunitätsprinzips an. Das Opportunitätsprinzip gilt nur eingeschränkt, etwa in Form der Pflicht zur Begründung von Entscheidungen über die Verfahrenseinstellung und der Gewährleistung eines Rechtsbehelfs gegen solche européen, donc sans marge d’appréciation laissée au procureur européen. Par ailleurs, l’indépendance du procureur européen trouve sa juste contrepartie dans une application sans faille du droit. La Commission marque pour ces raisons sa préférence en l’espèce pour un système de légalité des poursuites, doté d’exceptions destinées à le tempérer. A cet égard, le rapprochement observé entre les différents systèmes nationaux devrait faciliter une telle solution. La mixité entre les systèmes de légalité, d’une part, et d’opportunité, d’autre part caractérise désormais la situation dans les États membres. Les systèmes d’opportunité n’existent qu’encadrés, par exemple par l’exigence d’une motivation des décisions de classement et par l’organisation de recours contre les décisions. De même, les systèmes de légalité sont assouplis par diverses possibilités de classement sous condition. Soumis au principe de la légalité des poursuites, le procureur européen aurait la possibilité de classer, non seulement pour des raisons techniques s’imposant à lui111, mais également pour des motifs d’opportunité, tels que ceux qui suivent. Tout d’abord, les exceptions au principe de légalité pourraient avoir pour principal objectif de ne pas encombrer le procureur européen avec des affaires mineures du point de vue de la protection des intérêts financiers communautaires, en vertu de l’adage « de minimis non curat praetor ». Plusieurs méthodes sont envisageables pour y parvenir. Un critère, par exemple, de « faible gravité au regard des intérêts financiers des Communautés » pourrait être laissé à l’appréciation du procureur européen sous le contrôle des juridictions. De façon plus précise, un seuil financier pourrait être déterminé, correspondant au montant de l’infraction en deçà duquel le procureur européen serait libre de poursuivre ou non. La première voie apparaît la plus souple ; la seconde, plus rigoureuse, comporte un risque d’effet de seuil que l’appréciation du procureur européen permettrait néanmoins de maîtriser. En second lieu, il pourrait être prévu de déroger au principe de la légalité des poursuites eu égard à l’utilité de telles poursuites sur l’issue du procès. En particulier, il pourrait être laissé l’opportunité au procureur européen de ne poursuivre une même personne que sur une partie suffisante des charges retenues contre elle. Cette disposition pourrait se montrer utile dès lors que les recherches d’ores et déjà réalisées sur certaines de ces 9 could be given the discretionary power to decide to proceed against a given person only as regards a sufficient proportion of the charges brought against him. This provision could be useful if the investigations already conducted into certain of these charges appeared sufficient to obtain judgment and there are reasonable grounds for believing that further investigation would not have the effect of significantly influencing the outcome. A third possible objective that an exception from the mandatory prosecution principle would serve is the effectiveness of recovery of sums corresponding to the financial interests that are violated. What is concerned here is the technique of the out-of-court settlement, familiar to certain Member States and at least worth discussing. Here, if the accused has repaired the loss caused, either by repaying the sums he should not have received (in agreement with the authorising department) or by paying the taxes or duties he evaded, he may be given the possibility of entering into an agreement with the European Public Prosecutor to terminate the prosecution. The accused makes a voluntary payment, and no judgment is entered. This possibility might be useful where the prospect of a conviction was small. But it is only really acceptable for offences relating to modest amounts of money. The terms of the settlement would generally have to be conceived in such a way as not to be a means of evading liability or a source of unfairness. Whatever the grounds for waiving prosecution, it could always be provided that there may be no exception may be made in certain aggravating circumstances, as defined by reference to national law. If the European Public Prosecutor then decided not to prosecute, he would have to close the case and, if the prosecution has already been launched, take a decision to drop it.112 He would then send the file for information to the national enforcement authorities, leaving it to them to decide whether such a case, in which prosecution is not mandatory at European level, is nonetheless of interest at the national level for other types of offence (see below).113 Without violating the ne bis in idem principle, this might be the case if the perpetrator is already known to enforcement services for having committed other offences in the national context. Question 5 Should the European Public Prosecutor be guided by the mandatory prosecution principle, as proposed by the Commission, or by the discretionary prosecution immaginare varie modalità. Si potrebbe per esempio prevedere un criterio, a discrezione del procuratore europeo e sotto il controllo delle giurisdizioni, di «scarsa gravità con riferimento agli interessi finanziari delle Comunità». In termini più precisi, si potrebbe fissare una soglia finanziaria, corrispondente all'ammontare del reato sotto il quale la procura europea sarebbe libera di procedere o no. Il primo metodo sembra quello più elastico; il secondo, più rigoroso, comporta il rischio di banalizzare illeciti per un ammontare che non superi la soglia, rischio che la discrezionalità del procuratore permetterebbe comunque di tenere sotto controllo. In secondo luogo, si potrebbe prevedere di derogare al principio di obbligatorietà dell'azione penale in funzione dell'utilità dell'azione stessa sull'esito del processo. In particolare, si potrebbe lasciare alla procura europea la facoltà di procedere contro una medesima persona solo per una parte sufficiente dei capi di imputazione a suo carico. Questa disposizione potrebbe rivelarsi utile qualora le indagini già condotte su alcuni capi di imputazione risultassero sufficienti per ottenere una sentenza e si potesse ragionevolmente considerare che il proseguimento delle indagini non produrrebbe una modificazione significativa della sentenza finale. Un terzo obiettivo che si potrebbe perseguire mediante una deroga al principio dell'obbligatorietà dell'azione penale è quello di una maggiore efficacia nel recupero delle somme corrispondenti agli interessi finanziari lesi. Si tratta della tecnica del patteggiamento praticato in alcuni Stati membri, del quale vale la pena che si esamini almeno la praticabilità. In questa ipotesi l'imputato, a condizione di aver riparato il danno arrecato restituendo d'accordo con l'ordinatore comunitario i fondi irregolarmente percepiti o versando i diritti e le tasse elusi, avrebbe la possibilità di concludere con la procura europea un accordo sull'estinzione di qualsiasi azione penale, presente o futura. Mediante il pagamento spontaneo di una somma, l'imputato beneficerebbe della mancata pronuncia di una sentenza. Una possibilità del genere potrebbe rivelarsi utile qualora le prospettive di giungere a una condanna risultassero esigue. Essa può tuttavia ritenersi accettabile solo Entscheidungen. Zugleich wird auch die Anwendung des Legalitätsprinzips durch verschiedene Möglichkeiten der Verfahrenseinstellung unter bestimmten Bedingungen abgeschwächt. Der Europäische Staatsanwalt würde somit dem Legalitätsprinzip in der Strafverfolgung unterliegen und hätte zugleich die Möglichkeit, Fälle nicht nur aus zwingenden technischen Gründen111, sondern auch aus beispielsweise den nachstehend genannten Opportunitätserwägungen einzustellen. Die Ausnahmen zum Legalitätsprinzip könnten erstens insbesondere darauf abzielen, den Europäischen Staatsanwalt entsprechend dem Leitsatz "de minimis non curat praetor" nicht mit Fällen zu belasten, die mit Blick auf den Schutz der finanziellen Interessen der Gemeinschaften unbedeutend sind. Dazu sind verschiedene Methoden möglich. So könnte es dem Ermessen des Europäischen Staatsanwalts unter richterlicher Kontrolle überlassen bleiben, ein Kriterium etwa der "geringen Bedeutung im Hinblick auf die finanziellen Interessen der Gemeinschaften" anzuwenden. Als genauere Regelung könnte auch eine finanzielle Schwelle festgelegt werden; liegt der Betrag der Straftat unter dieser Schwelle, könnte der Staatsanwalt nach seinem Ermessen entscheiden, ob er die Strafverfolgung einleitet oder das Verfahren einstellt. Die erste Möglichkeit böte am meisten Spielraum; die zweite, strengere Möglichkeit birgt die Gefahr einer automatischen Anwendung der Schwelle, die jedoch durch das Ermessen des Europäischen Staatsanwalts gebannt wäre. Zweitens könnten Ausnahmen vom Legalitätsprinzip in der Strafverfolgung nach Maßgabe der Nützlichkeit strafrechtlicher Ermittlungen für die Urteilsfindung festgelegt werden. Der Europäische Staatsanwalt könnte die Möglichkeit erhalten, eine Person nur hinsichtlich eines ausreichenden Teiles an belastenden Umständen zu verfolgen. Dies könnte dann sinnvoll sein, wenn die bereits durchgeführten Ermittlungen über einzelne belastende Umstände für ein Urteil ausreichend erscheinen und anzunehmen ist, dass weitere Ermittlungen das Urteil nicht wesentlich beeinflussen würden. Drittens könnten Ausnahmen vom Legalitätsprinzip in der Strafverfolgung vorgesehen werden, um die der Schädigung der finanziellen Interessen entsprechende Summe möglichst effizient zurückzuerlangen. Es handelt sich dabei um die in einigen Mitgliedstaaten charges apparaissent suffisantes pour obtenir un jugement et qu’il est raisonnable de penser que la prolongation des recherches n’aura pas pour effet de modifier significativement la sentence finale. Un troisième objectif qui pourrait être poursuivi moyennant une exception au principe de la légalité des poursuites est celui de la plus grande efficacité du recouvrement des sommes correspondant aux intérêts financiers lésés. Il s’agit ici de la technique de la transaction, connue de certains États membres, dont la possibilité mérite à tout le moins la discussion. Dans cette hypothèse, à la condition que l’accusé ait réparé le dommage causé en restituant - en accord avec l’ordonnateur - les fonds irrégulièrement perçus ou en versant les droits et taxes éludés, il lui serait ouvert la possibilité de conclure un accord avec le procureur européen sur l’extinction de toute action publique, présente ou ultérieure. Moyennant le paiement bénévole d’une somme, l’accusé bénéficierait de l’absence de jugement. Cette possibilité pourrait s’avérer utile dès lors que les perspectives d’aboutir à une condamnation sont faibles. Elle ne peut cependant être envisagée de façon acceptable que pour les infractions qui portent sur un montant financier modeste. De manière générale, les conditions de la transaction devraient être conçues de façon à ne pas constituer un échappatoire ou une source d’iniquité. Quel que soit le motif d’exception aux poursuites, il pourrait toujours être prévu qu’aucune exception ne puisse jouer dans certaines circonstances aggravantes, telles que définies par renvoi au droit national. Dans le cas où le procureur européen déciderait de ne pas poursuivre, il devrait clôturer le dossier, et si les poursuites sont ouvertes, prendre une décision de classement112. A la suite de quoi, il transmettrait le dossier pour information aux autorités nationales de poursuite, à charge pour celles-ci d’apprécier si telle affaire ayant échappé à la légalité des poursuites au niveau communautaire, ne présente pas néanmoins un intérêt au vu du contexte national pour poursuivre d’autres types d’infractions (voir ci-dessous)113. Toujours dans le respect du principe « ne bis in idem », ceci pourrait notamment être le cas si l’auteur est déjà connu des services de recherches pour avoir commis, par ailleurs, des infractions nationales. Question n° 5 Le procureur européen devrait-il être guidé par le principe de légalité des poursuites, comme le propose la Commission, ou par le principe d’opportunité des poursuites ? 10 principle? What exceptions should be provided for in each of these cases? 6.3.2. Exercise of the prosecution function The European Prosecution Service would conduct prosecutions before the national courts and in accordance with national law. Just as it does not involve establishing a European court, the Commission proposal does not presuppose the introduction of a specifically European prosecution. It is, moreover, perfectly neutral on the organisation of trial courts. The complexity of cross-border financial cases may, of course, raise doubts as to the ability of non-professional judges to try them.149 But the Commission regards this as a question for the individual Member States in accordance with the principle of subsidiarity. The European Public Prosecutor, meaning in practice the Deputy European Public Prosecutor in the Member State of trial, would prosecute in accordance with the national court organisation and procedure. The sources of the law of criminal procedure are different from one Member State to another, but the differences are a lot smaller at the trial stage than at the preparatory stage. The need for centralised management on grounds of effectiveness consequently does not apply at the trial stage. National law would basically remain applicable, subject to minor changes to provide for prosecution by the European Public Prosecutor in cases where the Community’s financial interests are at stake. nel caso di reati per un importo finanziario modesto. In linea di massima, le condizioni del patteggiamento andrebbero concepite in modo da non costituire una scappatoia o da non provocare un'iniquità. Quale che sia il motivo di eccezione all'esercizio dell'azione penale, si potrebbe sempre prevedere che nessuna eccezione sia ammessa in presenza di determinate aggravanti, che verrebbero definite rimandando alla legislazione nazionale. Qualora la procura europea decidesse di non procedere, dovrebbe chiudere il fascicolo o, ove l'azione penale sia in corso, decidere l'archiviazione 23 . A questo punto, il fascicolo verrebbe trasmesso per informazione alle autorità nazionali responsabili dell'azione penale, alle quali spetterebbe valutare se un caso sfuggito all'obbligatorietà dell'azione penale a livello comunitario non abbia comunque rilievo sotto il profilo nazionale, per procedere eventualmente contro altri tipi di reato (si veda più oltre) 24 . Sempre nel rispetto del principio «ne bis in idem», ciò potrebbe applicarsi in particolare ove l'autore di un reato sia già noto ai servizi investigativi per aver commesso anche reati di rilevanza nazionale. Domanda n. 5 - La procura europea dovrebbe seguire il principio di obbligatorietà dell'azione penale come propone la Commissione o essere guidata da considerazioni di opportunità? Quali eccezioni dovrebbero essere previste in ciascuno dei casi? 6.3.2 Esercizio dell'azione penale Il compito di esercitare l'azione penale dinanzi alle giurisdizioni nazionali, e in conformità del diritto nazionale, spetterebbe alla procura europea. La proposta della Commissione, non solo non implica la creazione di una giurisdizione europea, ma non presuppone neppure l'istituzione di un'azione penale europea in senso proprio. Essa è inoltre perfettamente neutra rispetto all'organizzazione della magistratura giudicante. Naturalmente la complessità delle inchieste finanziarie e transnazionali può far sorgere un dubbio circa la perfetta idoneità di giudici non togati a pronunciare una sentenza 25 . La Commissione reputa tuttavia che questo aspetto vada regolato dai singoli Stati membri in conformità del principio di vorgesehene Möglichkeit eines Vergleichs, die zumindest diskutiert werden sollte. In diesem Fall könnte der Beschuldigte, sofern er in Übereinstimmung mit dem Anweisungsbefugten den verursachten Schaden durch Rückzahlung der zu Unrecht erhaltenen Beträge wiedergutmacht oder die hinterzogenen Steuern und Zölle entrichtet, eine Vereinbarung mit dem Europäischen Staatsanwalt treffen, nach der jede bestehende Anklage gegen ihn niedergelegt und auch später nicht neuerlich Anklage erhoben wird. Nach freiwilliger Zahlung eines bestimmten Betrags hätte der Beschuldigte den Vorteil, dass kein Urteil gegen ihn ergeht. Diese Möglichkeit könnte dann nützlich sein, wenn die Aussicht auf eine Verurteilung der betreffenden Person gering ist. Sie kann allerdings nur für Straftaten in Aussicht genommen werden, die einen geringen Geldbetrag betreffen. Die Bedingungen für einen Vergleich müssten jedenfalls so festgelegt werden, dass sich daraus keine Ausweichmöglichkeit oder Ungleichbehandlung ergibt. Welche Ausnahmen vom Legalitätsprinzip in der Strafverfolgung auch gemacht werden, könnte jedenfalls vorgesehen werden, dass bei bestimmten, durch einen Verweis auf das nationale Recht bezeichneten erschwerenden Umständen keine Ausnahme greifen darf. Sollte der Europäische Staatsanwalt den Fall nicht weiterverfolgen wollen, müsste er das Verfahren beenden und, wenn die Strafverfolgung bereits aufgenommen wurde, eine Entscheidung zur Einstellung des Verfahrens treffen112. Sodann würde er die Unterlagen zur Information an die nationalen Strafverfolgungsbehörden weiterleiten, damit diese prüfen können, ob der Fall, der auf Gemeinschaftsebene vom Legalitätsprinzip in der Strafverfolgung ausgenommen wurde, nicht auf nationaler Ebene zur Verfolgung anderer Straftaten von Interesse ist (siehe nachstehend)113. Unter Wahrung des Grundsatzes "ne bis in idem" könnte dies insbesondere dann der Fall sein, wenn die Strafverfolgungsbehörden wissen, dass der Beklagte darüber hinaus andere Straftaten auf nationaler Ebene begangen hat. Frage 5: Sollte der Europäische Staatsanwalt bei der Strafverfolgung entsprechend dem Vorschlag der Kommission an das Legalitätsprinzip, oder sollte er an das Opportunitätsprinzip gebunden sein? Welche Ausnahmen sollten in jedem der beiden Fälle vorgesehen werden? ……………….. Quelles exceptions devraient être prévues dans chacun des cas ? 6.3.2. Exercice de l’action publique Le procureur européen serait chargé d’exercer l’action publique devant les juridictions nationales et selon le droit national. Pas plus qu’elle n’implique la création d’une juridiction européenne, la proposition de la Commission ne suppose la création d’une action publique proprement européenne. Elle est en outre parfaitement neutre par rapport à l’organisation des juridictions de jugement. Certes la complexité des affaires financières et transfrontalières peut faire douter de la parfaite adaptation de juges non professionnels pour en juger149. Cependant la Commission regarde cette question comme relevant du choix de chaque État membre, conformément au principe de subsidiarité. Le procureur européen, c’est à dire en pratique le procureur européen délégué dans l’État membre de renvoi en jugement, exercerait l’action publique conformément à l’organisation de la justice et à la procédure nationales. En effet, bien que les sources du droit de la procédure pénale diffèrent d’un État membre à l’autre, il existe beaucoup moins de différences entre les États membres au stade du procès que lors de la phase préparatoire. Le besoin de direction centralisée, pour des raisons d’efficacité, ne concerne donc pas la phase de jugement. Le droit national resterait en principe applicable, sous réserve d’amendements limités visant à prévoir l’exercice de l’action publique par le procureur européen dans les affaires où sont concernés les intérêts financiers des Communautés. 11 sussidiarietà. La procura europea, vale a dire in pratica il procuratore europeo delegato nello Stato membro di rinvio a giudizio, eserciterebbe l'azione penale conformemente all'ordinamento giudiziario e alle procedure nazionali. Benché infatti le fonti del diritto di procedura penale varino da uno Stato membro all'altro, le differenze tra gli Stati membri sono molto inferiori nella fase di giudizio rispetto alla fase istruttoria. L'esigenza di una direzione centralizzata, per motivi di efficienza, non riguarda quindi la fase di giudizio. In linea di massima resterebbe d'applicazione il diritto nazionale, salvo alcuni emendamenti circoscritti intesi a prevedere l'esercizio dell'azione penale ad opera della procura europea nei casi che investono gli interessi finanziari delle Comunità. 6.4. Guarantee of the involvement of a court Since acts done by the European Public Prosecutor have an impact on fundamental human rights, they should be subject to review by the courts, whose role should be specified. The Commission has proposed providing in the EC Treaty that the Community legislation should lay down “the general conditions governing the performance of the functions of 26 27 6.4 Garanzia dell'intervento di un giudice Gli atti posti in essere dalla procura europea hanno un'incidenza sui diritti fondamentali delle persone, motivo per cui dovrebbero essere soggetti alla valutazione preventiva di un giudice, del quale è opportuno precisare il ruolo. In proposito, la Commissione ha proposto di iscrivere nel trattato CE che il 6.3.2. Anklageerhebung Der Europäische Staatsanwalt hätte die Aufgabe, die öffentliche Anklage bei den Gerichten der Mitgliedstaaten nach dem jeweiligen nationalen Recht zu erheben. Genauso wenig wie der Vorschlag der Kommission auf die Einrichtung einer Europäischen Gerichtsbarkeit abstellt, zielt er auf die Schaffung einer eigenen europäischen Anklage. Darüber hinaus lässt er die Gerichtsorganisation völlig unberührt. Aufgrund der Komplexität grenzüberschreitender Finanzdelikte könnte zwar bezweifelt werden, dass Laiengerichte die geeignete Rechtsprechungsinstanz dafür sind149. Nach Ansicht der Kommission obliegt es gemäß dem Subsidiaritätsprinzip jedoch den Mitgliedstaaten, diese Frage zu beantworten. Der Europäische Staatsanwalt bzw. in der Praxis der abgeordnete Europäische Staatsanwalt in dem Mitgliedstaat des Gerichtsstands würde die öffentliche Anklage entsprechend der nationalen Gerichtsorganisation und dem nationalen Verfahren erheben. Obwohl das Strafprozessrecht der Mitgliedstaaten unterschiedlich ist, bestehen im Hauptverfahren weit weniger Unterschiede zwischen den Mitgliedstaaten als im Vorverfahren. Im Hauptverfahren ist daher eine zentrale Leitung aus Gründen der Wirksamkeit nicht erforderlich. Das nationale Recht würde somit vorbehaltlich bestimmter Änderungen zur Regelung der Erhebung der öffentlichen Anklage durch den Europäischen Staatsanwalt in Fällen, in denen die finanziellen Interessen der Gemeinschaften betroffen sind, grundsätzlich anwendbar bleiben. 6.4. Gewährleistung der richterlichen Kontrolle Handlungen des Europäischen Staatsanwalts, die einen Eingriff in die Grundrechte des einzelnen darstellen, sollten nur nach vorheriger Genehmigung durch einen Richter, dessen Rolle noch zu definieren ist, zulässig sein. Die Kommission hat vorgeschlagen, in den EG-Vertrag eine Bestimmung aufzunehmen, wonach der Gemeinschaftsgesetzgeber "die 6.4. Garantie de l’intervention d’un juge Les actes mis en oeuvre par le procureur européen ayant une incidence sur les droits fondamentaux des personnes devraient être soumis à l’appréciation préalable d’un juge, dont il convient de préciser le rôle. A cet égard, la Commission a proposé d’inscrire dans le Traité CE que le législateur Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea; articolo 6-§1 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. Fermo restando il rispetto delle disposizioni dell'articolo 234 CE e della giurisprudenza della CGCE "Foto-Frost" (Causa C-314/85, Racc. 1987, pag. 4199). 12 the European Public Prosecutor and ... in particular … (c) rules applicable to the judicial review of procedural measures taken by the European Public Prosecutor in the exercise of his functions.” 6.4.1. Functions of the court In general terms, any court with jurisdiction to review acts done by the European Public Prosecutor should offer all the assurances expected from a court. It should be competent, Independent and impartial in accordance with the general principles recognised by all the Member States.157 The role of the court reviewing acts done by the European Public Prosecutor would be to provide the guarantee of judicial intervention. There are two distinct functions here: – during the preparatory stage, the court reviewing coercive acts, known here as the judge of freedoms, issues or authorises, after reviewing them for legality and proportionality, those measures taken by the European Public Prosecutor involving a restriction of fundamental rights (see question in point 6.4.2); – at the end of the preparatory phase, acting on the basis of the European Public Prosecutor’s decision to commit the case to trial, the court confirms the charges on the basis of which the European Public Prosecutor intends to proceed and the validity of the committal to the trial court. The aim is to consider whether the evidence is sufficient and admissible and a proper procedure has been followed so as to avoid a flawed trial and the risk of stigmatisation of the accused (see point 6.4.3.). 6.4.2. The designation of the judge of freedoms In institutional terms it is theoretically conceivable that the establishment of the European Public Prosecutor might be accompanied by the establishment of a Community judge of freedoms. But in what legal system, if not in the Community system? This solution would effectively generate an obligation to enact a full body of common European legislation governing investigations, applying to searches, seizures, interceptions of communications, subpoenas, arrest, judicial review, preventive custody etc. That is not the Commission’s preference. The judge of freedoms could very well be in the national system.158 There is no need to establish a European indictments court. The Member States remain entirely 28 legislatore comunitario possa fissare «le condizioni d'esercizio delle funzioni di procuratore europeo, adottando in particolare [...] c) regole applicabili al controllo giurisdizionale degli atti di procedura disposti dal procuratore europeo nell'esercizio delle sue funzioni». Funzioni del giudice In linea generale, qualsiasi giudice cui spetti controllare gli atti della procura europea dovrebbe offrire tutte le garanzie di un organo giurisdizionale. Dovrebbe trattarsi di un giudice competente, indipendente e imparziale, conformemente ai principi generali riconosciuti da tutti gli Stati membri26. Al giudice incaricato di controllare gli atti della procura europea spetta esercitare la garanzia giurisdizionale. Al riguardo è opportuno distinguere due funzioni. – Durante la fase istruttoria, il giudice che esercita la funzione di controllo degli atti coercitivi, presso il tribunale delle libertà, deve emettere o autorizzare, in base a un controllo della legalità e della proporzionalità, gli atti rispettivamente richiesti o disposti dalla procura europea, comportanti una restrizione dei diritti fondamentali (si veda il § 6.4.2.). – Al termine della fase istruttoria, in base alla decisione della procura europea, il giudice che esercita la funzione di controllo del rinvio a giudizio, deve confermare le imputazioni in base alle quali la procura europea intende procedere, oltre a convalidare la scelta della giurisdizione di rinvio a giudizio. Occorre esaminare se le prove siano sufficienti e ammissibili, se la procedura seguita sia regolare, onde evitare un processo illegittimo e il conseguente pregiudizio per l'onorabilità dell'imputato (si veda il § 6.4.3.). Designazione del tribunale della libertà Sotto il profilo organico è teoricamente immaginabile che, contestualmente alla creazione della procura europea, si possa istituire una giurisdizione comunitaria incaricata di fungere da tribunale della libertà. Ma alla luce di quale diritto, se non di un Bedingungen für die Ausübung des Amtes des Europäischen Staatsanwalts fest[legt] und insbesondere […] c) Vorschriften über die richterliche Kontrolle der vom Europäischen Staatsanwalt in Ausübung seines Amtes vorgenommenen Verfahrenshandlungen [erlässt]." 6.4.1. Aufgaben des Richters Jeder Richter, der Handlungen des Europäischen Staatsanwalts überprüft, müsste alle Garantien eines gerichtlichen Organs erfüllen. Es müsste sich gemäß den von allen Mitgliedstaaten anerkannten allgemeinen Grundsätzen um einen fachkundigen, unabhängigen und unparteiischen Richter handeln157. Der Richter, der Handlungen des Europäischen Staatsanwalts überprüft, hat die Aufgabe, die richterliche Kontrolle sicherzustellen. Dabei sind zwei Funktionen zu unterscheiden: – Im Vorverfahren obliegt dem Richter, der die Kontrolle über Handlungen wahrnimmt, die mit der Ausübung von Zwangsgewalt verbunden sind, d.h. dem "Richter im Ermittlungsverfahren" die Kontrolle der Wahrung der Grundsätze der Gesetz- und Verhältnismäßigkeit, wenn er die Handlungen genehmigt, die der Europäische Staatsanwalt ergreift, bzw. die Handlungen selbst durchführt, die der EuropäischeStaatsanwalt beantragt, die einen Eingriff in die Grundrechte darstellen (siehe Punkt 6.4.2). – Am Ende des Vorverfahrens bestätigt der Richter, der die Kontrolle der Anklageerhebung ausübt, aufgrund der Entscheidung des Europäischen Staatsanwalts die Anklagepunkte, aufgrund derer der Europäische Staatsanwalt Anklage vor Gericht erheben will, sowie die Gültigkeit der Befassung des erkennenden Gerichts. Er prüft, ob die Beweise ausreichend und zulässig sind, ob das Verfahren ordnungsgemäß abgelaufen ist, damit nicht zu Unrecht Klage erhoben und der Beschuldigte stigmatisiert wird (siehe Punkt 6.4.3). 6.4.2. Benennung des Richters im Ermittlungsverfahren Aus organisatorischer Sicht wäre es theoretisch möglich, die Einrichtung der Europäischen Staatsanwaltschaft mit der Schaffung eines Gemeinschaftsgerichts zu verbinden, das dieAufgaben des Richters im Ermittlungsverfahren ausübt. Aber anhand welchen Rechts sollte das erfolgen, wenn nicht nach Gemeinschaftsrecht? Diese Lösung würde die Festlegung communautaire puisse fixer « les conditions d’exercice des fonctions du procureur européen en arrêtant, notamment […] c) des règles applicables au contrôle juridictionnel des actes de procédure pris par le procureur européen dans l’exercice de ses fonctions. » 6.4.1. Fonctions du juge De manière générale, tout juge chargé de contrôler les actes du procureur européen devrait présenter toutes les garanties d’un organe juridictionnel. Il devrait s’agir d’un juge compétent, indépendant et impartial conformément aux principes généraux reconnus par tous les États membres157. Le rôle du juge chargé de contrôler les actes du procureur européen consiste à exercer la garantie judiciaire. A ce titre, deux fonctions sont à distinguer. – Pendant la phase préparatoire, le juge exerçant la fonction de contrôle des actes coercitifs, dit juge des libertés, délivre ou autorise, sur la base d’un contrôle de la légalité et de la proportionnalité, les actes respectivement demandés ou pris par le procureur européen qui comportent une restriction des droits fondamentaux (voir § 6.4.2.). – A l’issue de la phase préparatoire, sur la base de la décision du procureur européen, le juge exerçant la fonction de contrôle du renvoi en jugement confirme les charges sur la base desquelles le procureur européen entend requérir et la validité de la saisine de la juridiction de renvoi. Il s’agit d’examiner, si les preuves sont suffisantes, admissibles et si la procédure suivie est régulière, afin d’éviter un procès illégitime et la stigmatisation qui s’en suit pour l’accusé (voir § 6.4.3.). 6.4.2. Désignation du juge des libertés D’un point de vue organique, il est théoriquement concevable d’accompagner la création du procureur européen de l’institution d’une juridiction communautaire chargée d’exercer la fonction de juge des libertés. Mais au regard de quel droit, sinon d’un droit européen ? Cette solution aurait en effet pour conséquence d’obliger à créer une législation commune en matière de mesures de recherche, c’est à dire à prévoir un droit européen complet de la perquisition, de la saisie, des interceptions de communication, de la comparution forcée, de l’arrestation, du contrôle judiciaire, de la détention provisoire, etc. Tel n’est pas le choix de la Si veda in particolare la sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo del 24.5.1989, nella causa Hauschildt c/ Danimarca, serie A n. 54, nonché la sua sentenza del 24.8.1993, nella causa Nortier c/ Paesi Bassi, serie A n. 267. 13 free to determine the number of such courts and the way they are organised. They might, for instance, be designated in each Member State from among courts sitting in the places where the Deputy European Public Prosecutors are based. In accordance with the case law of the European Court of Human Rights, its functions should be made incompatible with those of the trial court.159 From a functional point of view, the competent court would be the court the Member State to which the relevant Deputy European Public Prosecutor belongs. Several national courts may therefore be involved in the same case where action by the European Public Prosecutor in several Member States is involved. There are three options. The first is that the European Public Prosecutor should apply to the judge of freedoms in the Member State in which he wishes to undertake some act of investigation. The second is that the European Public Prosecutor could apply to only one judge of freedoms, ho would issue or authorise all the acts needed for the investigation, executable throughout the Communities on the basis of the mutual recognition principle. The third would be to leave the European Public Prosecutor free, within the limits set by the legislation, to combine these two possibilities. Where the European Public Prosecutor is to apply for the issuance or authorisation of acts whose place of execution is known in advance, he would have to apply to the national judge of freedoms in the Member State where execution is to take place. On the other hand, as regards acts whose place of execution is not deterrined in advance, the European Public Prosecutor could choose to concentrate his applications on a single national judge of freedoms, which would take a decision recognised throughout the Communities. Take the example of a case in which the European Public Prosecutor needs to search the accused’s car and home in Member State A and to intercept certain calls made from a mobile telephone. He could apply to the court for Member State A for authorisation of all these measures and search the premises in Member State A. On the basis of the same authorisation, mutually recognised, he could then search the accused’s vehicle and intercept his telephone calls even though he has now travelled to Member State B. The Commission’s preference is for one or other of the last two options. They alone correspond to diritto europeo? Questa soluzione comporterebbe infatti l'obbligo di creare una legislazione comune in materia di provvedimenti istruttori, ovvero di prevedere un diritto europeo completo in materia di perquisizione, sequestro, intercettazione delle comunicazioni, ordine di comparizione, arresto, libertà vigilata, custodia cautelare, ecc. Non è questa l'ottica scelta dalla Commissione. Dopo tutto, il tribunale della libertà potrebbe situarsi a livello nazionale 27 . Non è necessario creare all'uopo una camera preliminare europea. Gli Stati membri rimarrebbero liberi di stabilire il numero e l'organizzazione dei tribunali della libertà. I giudici potrebbero essere designati da ciascuno Stato membro, per esempio presso i tribunali delle sedi nelle quali sono stabiliti i procuratori europei delegati. Conformemente alla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, le funzioni di giudice presso il tribunale della libertà dovrebbero essere rese incompatibili con quelle della 28 giurisdizione di giudizio . Da un punto di vista funzionale, il tribunale nazionale della libertà adito sarebbe quello dello Stato membro del procuratore europeo delegato competente. In uno stesso caso potrebbero quindi intervenire vari tribunali nazionali della libertà, se esso implica l'azione della procura europea in più Stati membri. Al riguardo sono possibili tre formule. Secondo la prima formula, la procura europea dovrebbe rivolgersi al tribunale della libertà di ciascuno Stato membro al cui interno desidera eseguire un atto istruttorio. Secondo la seconda formula, la procura europea potrebbe rivolgersi a un unico tribunale nazionale della libertà, che emetterebbe o autorizzerebbe tutti gli atti necessari alle indagini, eseguibili sull'intero territorio delle Comunità in virtù del principio di reciproco riconoscimento. La terza formula, infine, consisterebbe nel lasciare alla procura europea la facoltà, nei limiti previsti dal diritto derivato, di combinare le due formule precedenti. Per chiedere al tribunale della libertà di emettere o autorizzare atti di cui sia noto in anticipo il luogo di esecuzione, la procura europea dovrebbe rivolgersi al tribunale nazionale della libertà nello Stato membro del luogo di esecuzione. Se invece si tratta di atti il cui luogo d'esecuzione non sia preventivamente gemeinsamer Rechtsvorschriften im Bereich der Ermittlungsmaßnahmen voraussetzen, d.h. ein komplettes europäisches Recht über die Durchsuchung, die Beschlagnahme, die Überwachung der Kommunikation, die Zwangsvorführung, die Verhaftung, die richterliche Kontrolle, die vorläufige Festnahme usw. Dies entspricht nicht den Vorstellungen der Kommission. Der Richter im Ermittlungsverfahren könnte auf nationaler Ebene angesiedelt werden158. Unter dieser Bedingung braucht keine Europäische Vorverfahrenskammer eingerichtet werden. Die Mitgliedstaaten könnten die Zahl der Richter im Ermittlungsverfahren und ihre Arbeitsweise regeln. Die Richter im Ermittlungsverfahren könnten von den Mitgliedstaaten aus den Gerichten ernannt werden, an deren Ort die abgeordneten Europäischen Staatsanwälte ihren Dienstsitz haben. Nach Maßgabe der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte müsste die Funktion des Richters im Ermittlungsverfahren von der Funktion des Richters im Hauptverfahren getrennt werden159. Aus funktionaler Sicht würde der nationale Richter im Ermittlungsverfahren des Mitgliedstaats befasst werden, dem der zuständige abgeordnete Europäische Staatsanwalt angehört. Damit könnten mehrere nationale Richter im Ermittlungsverfahren an derselben Sache arbeiten, wenn sich die Tätigkeit des Europäischen Staatsanwalts auf mehrere Mitgliedstaaten erstreckt. Dabei bestehen drei Möglichkeiten. Der Europäische Staatsanwalt könnte sich als erste Möglichkeit in jedem Mitgliedstaat, in dem eine Ermittlungshandlung durchgeführt werden soll, an den Richter im Ermittlungsverfahren wenden. Als zweite Möglichkeit könnte sich der Europäische Staatsanwalt nur an einen nationalen Richter im Ermittlungsverfahren wenden, der alle notwendigen Ermittlungshandlungen anordnet oder genehmigt, die gemäß dem Grundsatz der gegenseitigen Anerkennung im gesamten Hoheitsgebiet der Gemeinschaften vollstreckbar sind. Als dritte Möglichkeit könnte es dem Europäischen Staatsanwalt überlassen werden, nach Maßgabe des Sekundärrechts die beiden vorstehend genannten Möglichkeiten zu verbinden. Soll der Richter im Ermittlungsverfahren Handlungen anordnen oder genehmigen, deren Vollstreckungsort bereits bekannt ist, sollte sich der Europäische Commission. Au demeurant, le juge des libertés pourrait être situé au niveau national158. Il n’est pas nécessaire de créer à cette fin une chambre préliminaire européenne. Les États membres demeureraient libres quant au nombre et à l’organisation des juges des libertés. Ces derniers pourraient être désignés par chaque État membre, par exemple au sein des juridictions siégeant aux lieux où sont établis les procureurs européens délégués correspondants. Conformément à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, ses fonctions devraient être rendues incompatibles avec celles de la juridiction de jugement159. D’un point de vue fonctionnel, le juge national des libertés saisi serait celui de l’État membre auquel appartient le procureur européen délégué compétent. Plusieurs juges des libertés nationaux pourraient donc intervenir dans une même affaire dès lors qu’elle implique l’action du procureur européen dans plusieurs États membres. A cet égard trois options sont possibles. Selon la première option, le procureur européen devrait s’adresser au juge des libertés de chaque État membre au sein duquel il souhaite exécuter un acte de recherche. Selon la seconde option, le procureur européen pourrait s’adresser à un seul juge national des libertés, qui délivrerait ou autoriserait tous les actes nécessaires aux recherches, exécutables sur l’ensemble du territoire des Communautés en vertu du principe de reconnaissance mutuelle. Enfin la troisième option consisterait à laisser le procureur européen libre, dans la mesure prévue par le droit dérivé, de combiner les deux possibilités précédentes. S’agissant de demander au juge des libertés la délivrance ou l’autorisation d’actes dont le lieu d’exécution est par avance connu, le procureur européen devrait s’adresser au juge national des libertés situé dans l’État membre du lieu d’exécution. Concernant, à l’inverse, des actes dont le lieu d’exécution n’est pas déterminé à l’avance, le procureur européen pourrait choisir de concentrer ses demandes devant un seul juge national des libertés, lequel prendrait une décision reconnue à travers tout le territoire des Communautés. Soit par exemple, la nécessité pour le procureur européen de procéder à l’égard de l’accusé, d’une part, à la perquisition de son véhicule et de son domicile situé dans un État membre A, d’autre part à l’interception de certains de ses appels depuis un téléphone 14 the principle of establishing a common investigation and prosecution area. For the sake of investigative efficiency, decisions by the review courts in all Member State should be recognised throughout that area. The mutual recognition principle applies to the operation of the national court. To ensure that the European Public Prosecutor’s acts of investigation have territorial effect throughout Europe, acts issued or authorised by the national courts should be enforceable everywhere in the Community. Once again, mutual recognition is possible because of the common core of legal principles in the Member States. The investigation measures envisaged here are provided for by the law of criminal procedure in all the Member States. They are always subject to compliance with the principles recognised by the Charter of Fundamental Rights of the European Union and the European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms. The juxtaposition of national legal systems is therefore no obstacle to mutual recognition of decisions by national courts. International letters rogatory will no longer serve any purpose in cases involving the protection of the Community’s financial interests. European law would do no more than extend the validity of decisions by the national courts throughout the Union. For the rest, domestic law would govern the procedure for issuing and reviewing decisions. By way of example, if a search is to be made in Member State A under a warrant issued by a court in Member State B, it cannot be refused, but it must be conducted in accordance with the law of Member State A. Question 12 To whom should the function of reviewing acts of investigation executed under the authority of the European Public Prosecutor be entrusted? determinato, la procura europea potrebbe scegliere di concentrare le proprie richieste dinanzi a un unico tribunale nazionale della libertà, il quale prenderebbe una decisione riconosciuta sull'intero territorio delle comunità. Supponiamo per esempio che la procura europea abbia la necessità di procedere, nei confronti dell'accusato, da un lato alla perquisizione del suo veicolo e del suo domicilio in uno Stato membro A, dall'altra a intercettare alcune delle sue chiamate da un telefono cellulare. A tale scopo, la procura potrebbe chiedere al tribunale della libertà dello stato membro A l'autorizzazione di tutti i provvedimenti indicati e perquisire l'edificio ubicato sul territorio di A. Essa potrebbe inoltre fondarsi sulla stessa autorizzazione, reciprocamente riconosciuta, per perquisire il veicolo e intercettare le comunicazioni telefoniche dell'imputato, anche se questi si è nel frattempo spostato verso un altro Stato membro B. La Commissione esprime la propria preferenza per la seconda o la terza formula. Solo esse sono conformi al principio della creazione di uno spazio comune di indagine e di azione penale. Per l'efficacia delle indagini, le decisioni del tribunale della libertà di qualsiasi Stato membro dovrebbero essere riconosciute ovunque entro questo spazio, in virtù del principio di reciproco riconoscimento. Affinché i provvedimenti istruttori della procura abbiano una territorialità europea, gli atti emessi o autorizzati dai tribunali nazionali della libertà dovrebbero essere esecutori all'interno dell'intero spazio europeo. Ancora una volta, il reciproco riconoscimento è reso possibile dal fondamento giuridico comune agli Stati membri. I provvedimenti istruttori qui prospettati esistono nelle procedure penali di tutti gli Stati membri, le quali sono soggette ovunque al rispetto dei principi sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo. La coesistenza dei vari ordinamenti nazionali non osta quindi al reciproco riconoscimento delle decisioni dei tribunali nazionali della libertà. La rogatoria internazionale non avrebbe più ragion d'essere in materia di tutela degli interessi finanziari comunitari. Il diritto europeo si limiterebbe a estendere la validità degli atti del tribunale nazionale della libertà al territorio dell'Unione. Per il resto, il diritto interno Staatsanwalt an den nationalen Richter im Ermittlungsverfahren wenden, der seinen Dienstsitz im Vollstreckungsmitgliedstaat hat. Ist der Vollstreckungsort der Maßnahmen hingegen nicht von vornherein bekannt, könnte er sich an einen einzigen nationalen Richter im Ermittlungsverfahren wenden, dessen Entscheidung im gesamten Hoheitsgebiet der Gemeinschaften anerkannt wird. Der Europäische Staatsanwalt könnte zum Beispiel die Durchsuchung des Fahrzeugs und der Wohnung des Beschuldigten im Mitgliedstaat A und die Abhörung bestimmter Telefongespräche, die dieser über sein Mobiltelefon geführt hat, vornehmen wollen. Dazu könnte der Staatsanwalt den Richter im Ermittlungsverfahren des Mitgliedstaats A um Genehmigung aller dieser Maßnahmen ersuchen und die im Mitgliedstaat A befindliche Wohnung durchsuchen. Auf diese gegenseitig anerkannte Genehmigung könnte es sich ebenso stützen, um das Fahrzeug des Beschuldigten zu durchsuchen und seine Telefongespräche abzuhören, auch wenn sich dieser in der Zwischenzeit in den Mitgliedstaat B begeben hat. 158 Vorbehaltlich von Artikel 234 EG-Vertrag sowie der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs in der Rechtssache C314/85, "Foto-Frost", Slg. 1987, S. 4199. 159 Siehe insbesondere das Urteil des EGMR vom 24.5.1989 in der Rs. Hauschildt gegen Dänemark, Reihe A, Nr. 54 sowie das Urteil des EGMR vom 24.8.1993 in der Rs. Nortier gegen Niederlande, Reihe A , Nr. 267. Die Kommission würde eine der beiden letztgenannten Möglichkeiten vorziehen, da nur diese dem Grundsatz der Schaffung eines gemeinsamen Raums der Ermittlung und Strafverfolgung gerecht werden. Um die Wirksamkeit der Ermittlungen sicherzustellen, sollten die Entscheidungen des Richters im Ermittlungsverfahren eines Mitgliedstaats überall in diesem Raum anerkannt werden. Die Effizienz der Tätigkeit des nationalen Richters im Ermittlungsverfahren beruht auf dem Grundsatz der gegenseitigen Anerkennung. Um den Ermittlungshandlungen des Europäischen Staatsanwalts in der gesamten Union Wirkung zu verleihen, müssten die von den nationalen Richtern im Ermittlungsverfahren angeordneten oder genehmigten Handlungen im gesamten europäischen Raum vollstreckbar sein. Auch in diesem Fall wird die portable. A cette fin, le procureur pourrait demander au juge des libertés de l’État membre A l’autorisation de l’ensemble des mesures mentionnées et perquisitionner l’immeuble sis sur le territoire de A. Il pourrait en outre se fonder sur la même autorisation, mutuellement reconnue, pour perquisitionner le véhicule et intercepter les communications téléphoniques de l’accusé, alors même que celui-ci s’est entre temps déplacé vers un autre État membre B. La Commission exprime sa préférence pour l’une ou l’autre des deux dernières options. Elles seules correspondent au principe de la création d’un espace commun de recherches et de poursuite. Aux fins de l’efficacité des recherches, les décisions du juge des libertés de tout État membre devraient être reconnues partout au sein de cet espace. Le fonctionnement du juge national des libertés participe en effet du principe de reconnaissance mutuelle. Pour donner effet de territorialité européenne aux mesures de recherche du procureur, les actes délivrés ou autorisés par les juges nationaux des libertés devraient être exécutoires dans tout l’espace européen. Une fois encore, la reconnaissance mutuelle est rendue possible par le socle juridique qu’ont en commun les États membres. Les mesures de recherche envisagées ici existent dans les procédures pénales de tous les États membres. Elles y sont partout soumises au respect des principes reconnus par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et la Convention européenne des droits de l’Homme. La juxtaposition des droits nationaux n’est donc pas un obstacle à la reconnaissance mutuelle des décisions des juges nationaux des libertés. La commission rogatoire internationale n’aurait plus d’objet s’agissant de la protection des intérêts financiers communautaires. Le droit européen se limiterait à étendre la validité des actes du juge national des libertés au territoire de l’Union. Pour le reste, le droit interne régirait toute la procédure d’octroi et de contrôle des actes. A titre d’exemple, si une perquisition devait être effectuée dans un État membre A en vertu du mandat donné par un juge national des libertés d’un autre État membre B, elle ne pourrait pas être refusée mais devrait obligatoirement être exécutée selon le droit de A. Question n° 12 A qui confier la fonction de contrôle des actes de recherche exécutés sous l’autorité du procureur européen ? 15 6.3. Trial stage Under Article 280a of the EC Treaty as proposed by the Commission, the European Public Prosecutor would be ”responsible for ... exercising the functions of prosecutor in the national courts of the Member States in relation to such offences [against the Community’s financial interests] in accordance with the rules provided for by” the relevant Community legislation.138 6.3.1. Choice of Member State of 29 30 disciplinerebbe l'intera procedura di autorizzazione e controllo degli atti. A mo' d'esempio, se si dovesse eseguire una perquisizione in uno Stato membro A in applicazione del mandato impartito da un tribunale nazionale della libertà di un altro Stato membro B, esso non potrebbe essere rifiutato ma dovrebbe essere obbligatoriamente eseguito secondo il diritto nazionale di A. Domanda n. 12 - A chi va affidata la funzione di controllo degli atti investigativi eseguiti sotto l'autorità della procura europea? gegenseitige Anerkennung durch die allen Mitgliedstaaten gemeinsame Basis an Rechtsgrundsätzen ermöglicht. Die hier angestrebten Ermittlungsmaßnahmen sind in den Strafprozessordnungen aller Mitgliedstaaten vorgesehen. Sie unterliegen in allen Mitgliedstaaten den in der Charta der Grundrechte der Europäischen Union und der Europäischen Konvention zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten anerkannten Grundsätzen. Die einzelnen nationalen Rechtsvorschriften stellen damit kein Hindernis für die gegenseitige Anerkennung der Entscheidungen der nationalen Richter im Ermittlungsverfahren dar. Das internationale Rechtshilfeersuchen hätte damit im Bereich des Schutzes der finanziellen Interessen der Gemeinschaften keine Funktion mehr. Das europäische Recht würde sich darauf beschränken, die Gültigkeit der Handlungen des nationalen Richters im Ermittlungsverfahren auf die gesamte Union auszudehnen. Ansonsten würde sich das Verfahren zur Genehmigung und Kontrolle der Handlungen nach internem Recht richten. Soll beispielsweise im Mitgliedstaat A aufgrund der Verfügung des Richters im Ermittlungsverfahren des Mitgliedstaats B eine Durchsuchung vorgenommen werden, so dürfte sie nicht abgelehnt werden können, sondern müsste zwingend nach Maßgabe des Rechts des Mitgliedstaats A durchgeführt werden. Frage 12: Wem sollte die Kontrolle der unter der Leitung des Europäischen Staatsanwaltsdurchgeführten Ermittlungshandlungen übertragen werden? 6.3. Fase di giudizio Ai sensi dell'articolo 280 bis CE proposto dalla Commissione, il procuratore europeo sarebbe "incaricato […] di esercitare dinanzi ai tribunali competenti degli Stati membri l'azione penale relativa [ai reati che ledono gli interessi finanziari della Comunità], nel quadro delle regole" fissate dal legislatore comunitario29. 6.3. Hauptverfahren Gemäß dem von der Kommission vorgeschlagenen Artikel 280 a EGVertrag hätte der Europäische Staatsanwalt "die Aufgabe, […] wegen [der Straftaten, die sich gegen die finanziellen Interessen der Gemeinschaft richten,] vor den zuständigen Gerichten der Mitgliedstaaten öffentliche Anklage [..] zu erheben", nach Maßgabe der vom Gemeinschaftsgesetzgeber festgelegten Bedingungen138. 6.3.1. 6.3. Phase de jugement Aux termes de l’article 280 bis CE proposé par la Commission, le procureur européen serait « chargé […] d’exercer devant les juridictions compétentes des États membres l’action publique relative [aux infractions portant atteinte aux intérêts financiers de la Communauté] dans les conditions fixées» par le législateur communautaire138. 6.3.1. Choix de l’État membre de renvoi en jugement S’agissant Si veda l'allegato 2, terzo schema. La citata proposta di direttiva del 23.5.2001 non riprende le disposizioni della convenzione e dei relativi protocolli che rientrano nel quadro dell'eccezione di cui all'articolo 280 CE, § 4, circa l'applicazione del diritto penale nazionale o l'amministrazione della giustizia negli Stati membri. Queste disposizioni entreranno in vigore solo dopo la loro ratifica da parte di tutti gli Stati membri. 16 trial In complex cases involving several Member States, the European Public Prosecutor should determine the Member State in which the case is to be committed for trial. Even when the Convention of 25 July 1995 and its Protocols have been ratified,139 jurisdiction to try the same offence against the Community’s financial interests could still be claimed by several Member States at once. The criteria for jurisdiction adopted by the Union Member States in the context of the third pillar aim chiefly to ensure that there is at least one Member States that has jurisdiction to try the offences defined.140 But these criteria do not necessarily determine a single Member State that the European Public Prosecutor would see as the obvious State for the trial. The logical sequel of the principle of centralised management of prosecutions is that the European Public Prosecutor should choose one of the Member States that have jurisdiction under the convention-based instruments as the one in which the case would be sent for trial. This would avoid the risk of positive conflicts of jurisdiction, where several Member States conduct their own trials. The European Public Prosecutor should be able to concentrate the committals for trial on a single Member State. He should also be able to sever the prosecution so as to send different components of a complex case for trial in as many different Member States as may be necessary. It should be possible to combine the two options. But the choice of the Member State in which a case is sent for trial is not a neutral one in a partly harmonised law-enforcement area, since that choice determines not only the language or languages that will be used, the practicalities (witnesses, transport etc.) and the court that has jurisdiction but also the applicable national law in 31 32 33 34 35 36 37 38 39 Scelta dello Stato membro di rinvio a giudizio Per i casi complessi che coinvolgono più Stati membri, la procura europea dovrebbe determinare in quale o in quali di questi Stati sia opportuno chiedere il rinvio a giudizio. Anche quando la citata convenzione 25 luglio 1995 e i relativi protocolli saranno stati ratificati 30 , la competenza per giudicare uno stesso caso di reato ai danni degli interessi finanziari comunitari potrà sempre essere rivendicata da più Stati membri. I criteri di competenza giurisdizionale adottati dagli Stati dell'Unione nel quadro del terzo pilastro mirano principalmente a garantire che esista sempre almeno uno Stato membro competente per giudicare i reati definiti 31 . Questi criteri non determinano però uno Stato membro unico che la procura europea potrebbe scegliere automaticamente per il rinvio a giudizio. Il principio di direzione centralizzata dell'azione penale porta logicamente a lasciare alla procura europea la scelta, tra gli Stati membri competenti in base agli strumenti convenzionali, quello di rinvio a giudizio. In tal modo si eviterebbe qualsiasi conflitto positivo di competenze, con una situazione in cui più Stati membri conducono ognuno il proprio processo. Ecco perché la procura europea dovrebbe poter concentrare il rinvio a giudizio in un unico Stato membro. Essa dovrebbe altresì scindere l'azione penale per rinviare a giudizio parti distinte di un caso complesso nel necessario numero di Stati membri. Le due possibilità dovrebbero poter essere combinate. La scelta tuttavia dello Stato membro di rinvio a giudizio, all'interno di uno spazio giudiziario parzialmente 6.3.1. Wahl des Mitgliedstaats für die Anklageerhebung Da es sich um komplexe Fälle handelt, an denen mehreren Mitgliedstaaten beteiligt sind, müsste der Europäische Staatsanwalt entscheiden, in welchem Staat oder in welchen Staaten die Anklage erhoben werden soll. Selbst nach der Ratifizierung des genannten Übereinkommens vom 25. Juli 1995 und seiner Protokolle139 könnte die gerichtliche Zuständigkeit für einen Fall, in dem ein Verstoß gegen die finanziellen Interessen der Gemeinschaften vorliegt, von mehreren Mitgliedstaaten beansprucht werden. Die von den Mitgliedstaaten im Rahmen der dritten Säule beschlossenen Kriterien für die gerichtliche Zuständigkeit sollen vor allem sicherstellen, dass zumindest ein Mitgliedstaat für die gerichtliche Verhandlung der Straftaten zuständig ist140. Diese Kriterien führen jedoch nicht dazu, dass ein einziger Mitgliedstaat bestimmt wird, in dem der Europäische Staatsanwalt die Anklage erheben könnte. Der Grundsatz der zentralen Leitung der Ermittlungen bedingt, dass der Europäische Staatsanwalt unter den nach Maßgabe der bestehenden Übereinkommen zuständigen Mitgliedstaaten einen für die Anklageerhebung auswählen muss. Damit wäre jeder positive Kompetenzkonflikt ausgeschlossen, bei dem mehrere Mitgliedstaaten unabhängig voneinander Gerichtsverfahren einleiten. Der Europäische Staatsanwalt müsste die Verhandlung des Falles auf einen Mitgliedstaat beschränken können. Er müsste jedoch auch die Möglichkeit haben, einen komplexen Fall zu trennen, um voneinander unabhängige Elemente in so vielen Mitgliedstaaten wie nötig anzuklagen. In einem teilweise harmonisierten d’affaires complexes faisant intervenir plusieurs États membres, le procureur européen devrait déterminer dans lequel ou lesquels de ces États il convient d’exercer le renvoi en jugement. Même lorsque la convention précitée du 25 juillet 1995 et ses protocoles auront été ratifiés139, la compétence pour juger d’une même affaire d’infraction aux intérêts financiers communautaires pourra toujours être revendiquée par une pluralité d’États membres. Les critères de compétences juridictionnelles adoptés par les États de l’Union dans le cadre du troisième pilier visent principalement à garantir qu’il existe toujours au moins un État membre compétent pour juger les infractions définies140. Ces critères ne déterminent pas pour autant un État membre unique qui serait tout désigné au procureur européen pour le renvoi en jugement. Le principe de direction centralisée des poursuites conduit logiquement à ce que ce soit le procureur européen qui choisisse, parmi les États membres compétents en vertu des instruments conventionnels, l’État membre de renvoi en jugement. Serait ainsi évité tout conflit positif de compétences, où plusieurs États membres mènent chacun leur procès. A cet égard, le procureur européen devrait pouvoir concentrer le renvoi en jugement dans un seul État membre. Il devrait également pouvoir disjoindre l’action publique pour renvoyer en jugement des parties distinctes d’une affaire complexe dans autant d’États membres que nécessaire. Ces deux possibilités devraient pouvoir se combiner. Cependant le choix de l’État membre de renvoi en jugement n’est pas neutre au sein d’un espace judiciaire partiellement harmonisé, puisqu’il détermine non seulement le régime linguistique, la praticabilité du procès (auditions des témoins, transports sur les lieux,…), le juge compétent mais encore, au-delà du socle commun, Articolo 4 della convenzione 25.7.1995 e articolo 6 del suo protocollo aggiuntivo del 27.9.1996. Si veda il § 6.4 (garanzia dell'intervento di un giudice). Il concetto di buona amministrazione della giustizia contribuisce all'applicazione dei principi di ragionevolezza dei termini, equità ed efficacia del processo. Articolo 49 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e articolo 7 della Convenzione europea di salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. Articolo 47, primo e secondo comma della Carta e articolo 6, § 1 della Convenzione suddette. Il diritto di non contribuire alla propria incriminazione presuppone in particolare che la procura europea non ricorra a elementi di prova ottenuti con la forza o le pressioni, in spregio della volontà dell'imputato (Corte europea dei diritti dell'uomo, causa Funke c/ Francia, 25.2.1993, § 44). La procura europea potrebbe tuttavia servirsi di dati esistenti a prescindere dalla volontà del sospetto, ottenuti mediante l'esercizio di poteri coercitivi (Corte europea dei diritti dell'uomo, causa Saunders c/ Regno Unito, 17.12.1996, § 69). Articolo 47, secondo comma della Carta dei diritti fondamentali e articolo 6, § 3 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo. Si veda il § 8 (controllo giurisdizionale). Si veda il § 6.4.3 (designazione del giudice che controlla il rinvio a giudizio). 17 matters no t within the common set of rules. Consequently there are two essential questions – the criteria for and the review of the choice of Member State. The choice should be based on certain criteria, while leaving the European Public Prosecutor with some room for manoeuvre to take account of the needs of the individual case. These criteria, which should be laid down in the Community legislation, might be the place where the offence was committed, the accused’s nationality or place of residence (natural persons) or of headquarters (legal persons), the place where the evidence is to be found or the place where the accused is held. In any event, the choice of a national court at the preparatory stage should not predetermine the Member State of trial.141 The criteria should be weighted, as one and the same criterion might point to several places. Rather than being ranked on a hierarchical basis, they should be combined as a set of concordant items of evidence. The court chosen ought on principle to be related to the offence committed, but the European Public Prosecutor ought to enjoy flexibility to choose the forum that appears most appropriate for the proper administration of justice.142 On the question of the review of the choice of Member State of trial, a possible first option might be to leave the European Public Prosecutor wholly responsible for the choice. The principle of mutual recognition in the European Union is now based on trust in all the national legal systems. They are based on a solid set of common principles, among which are not only the “non bis in idem” rule, applied here to the trial and judgment stage, but also the principles that offences and penalties must be defined by law, on a non-retroactive basis, and the penalties must be in proportion to the offence.143 The foundations of adversarial court procedure are accepted by all Member States. The rights to redress and to access to an independent and impartial tribunal established by law are recognised.144 In addition to the fundamental rights mentioned above as regards the preparatory stage, there are at the trial stage the principles of the benefit of the doubt and of the degree of certainty – evidence beyond all reasonable doubt – needed for a conviction. The rights of the accused, the victims and the witnesses are guaranteed in all national systems: In particular there is the right to remain silent to avoid self- armonizzato, non è neutra, in quanto determina non solo il regime linguistico, la fattibilità pratica del processo (audizione dei testimoni, trasporti in loco...) o il tribunale competente, ma altresì, al di là di un fondamento giuridico comune, il diritto nazionale applicabile. Per questo sono essenziali due aspetti, ovvero i criteri per la scelta dello Stato membro di rinvio a giudizio e il controllo della stessa. Questa scelta dovrebbe essere improntata a determinati criteri, pur lasciando un margine discrezionale alla procura europea per tener conto delle esigenze legate al caso. Questi criteri, che spetterebbe al legislatore comunitario fissare, potrebbero essere in particolare il luogo in cui viene commessa l'infrazione, la nazionalità dell'imputato, il suo luogo di residenza (per le persone fisiche), oppure la sede o il luogo di stabilimento (per le persone giuridiche), il luogo in cui si trovano le prove o ancora quello in cui l'imputato è detenuto. In ogni caso, la scelta di un tribunale nazionale della libertà nella fase istruttoria non dovrebbe determinare a priori lo Stato membro di rinvio a giudizio32. Questi criteri dovrebbero essere ponderati, giacché uno stesso criterio può designare vari luoghi. Anziché stabilire tra essi un ordine gerarchico, si dovrebbe combinarli alla stregua di un fascio di indizi. Per principio andrebbe stabilito un nesso tra il reato commesso e la giurisdizione scelta, lasciando però un margine di flessibilità alla procura europea, che dovrebbe scegliere il foro che sembra più consono a una buona amministrazione della giustizia33. Quanto al problema del controllo della scelta dello Stato membro di rinvio a giudizio, secondo una prima ipotesi è possibile lasciare alla procura europea l'intera responsabilità di scegliere tale Stato membro. Il principio di reciproco riconoscimento si fonda ormai, all'interno dell'Unione europea, su una fiducia nei confronti di tutti i sistemi giudiziari nazionali. Questi ultimi sono basati su un saldo fondamento di principi comuni, tra i quali figurano in particolare, oltre alla norma "non bis in idem" - applicata questa volta alla fase processuale -, i principi di legalità, di non retroattività e di proporzionalità tra i delitti e le pene34. I fondamenti di un dibattimento contraddittorio sono accolti da tutti gli Stati membri. Tutti riconoscono il diritto di «ricorso Rechtsraum ist es jedoch nicht einerlei, in welchem Mitgliedstaat die Anklage erhoben wird. Die Wahl des Gerichtsstands bestimmt die Verfahrenssprache, die Durchführbarkeit des Verfahrens (Befragung der Zeugen, Anreise,…), das zuständige Gericht, aber auch, über die gemeinsame Grundlage hinaus, welches nationale Recht anzuwenden ist. Daher sind zwei Fragen besonders wichtig: die Frage nach den Zuständigkeitskriterien und die Frage nach der Kontrolle der Wahl des Mitgliedstaats für die Anklageerhebung. Die Wahl des Gerichtsstands muss anhand bestimmter Kriterien erfolgen, wobei dem Europäischen Staatsanwalt ein Ermessensspielraum verbleiben soll, damit er die Besonderheiten des Falles berücksichtigen kann. Diese Kriterien sind vom Gemeinschaftsgesetzgeber ………………………………. 138 Vgl. Anhang 2, drittes Schaubild. 139 In dem genannten Richtlinienvorschlag vom 23.5.2001 werden die Bestimmungen des Übereinkommens und seiner Protokolle, die unter die Ausnahme gemäß Artikel 280 Absatz 4 EGV betreffend die Anwendung des Strafrechts der Mitgliedstaaten und ihrer Strafrechtspflege fallen, nicht übernommen. Diese Bestimmungen werden erst nach ihrer Ratifizierung durch alle Mitgliedstaaten in Kraft treten. 140 Artikel 4 des Übereinkommens vom 25.7.1995 und Artikel 6 des Zusatzprotokolls vom 27.9.1996. ……………………………………. festzulegen und könnten insbesondere am Begehungsort, der Staatsangehörigkeit des Beschuldigten, seinem Wohnort (bei einer natürlichen Person), dem Geschäftssitz (bei einer juristischen Person), dem Staat, in dem sich die Beweismittel befinden, oder dem Haftort des Beschuldigten anknüpfen. Die Wahl des nationalen Richters im Ermittlungsverfahren sollte jedoch die Wahl des Gerichtsstands nicht präjudizieren141. Diese Kriterien müssten gewichtet werden, da ein Kriterium auf mehrere Orte verweisen kann. Sie sollten jedoch nicht in eine Rangordnung gestellt, sondern in Kombination wie ein Bündel an Hinweisen behandelt werden. Grundsätzlich müsste eine Beziehung zwischen der Straftat und dem Gerichtsstand bestehen, wobei der Europäische Staatsanwalt flexibel das Gericht auswählen kann, das zur Wahrung der ordnungsgemäßen Rechtspflege am geeignetsten erscheint142. Hinsichtlich der Kontrolle der le droit national applicable. C’est pourquoi deux questions sont essentielles, celle des critères et celle du contrôle du choix de l’État membre de renvoi. Ce choix devrait suivre certains critères, tout en laissant une liberté d’appréciation au procureur européen afin de pouvoir tenir compte des besoins de l’affaire. Ces critères, qu’il reviendrait au législateur communautaire d’énoncer, pourraient être notamment le lieu de commission de l’infraction, la nationalité de l’accusé, son lieu de résidence (personne physique) de siège ou d’implantation (personne morale), le lieu où se trouvent les preuves ou encore le lieu de détention de l’accusé. En tout état de cause, le choix d’un juge national des libertés au niveau de la phase préparatoire ne devrait pas prédéterminer l’État membre de renvoi en jugement141. Ces critères devraient être pondérés, un même critère pouvant désigner plusieurs lieux. Plutôt que hiérarchisés, ils devraient être combinés à la manière d’un faisceau d’indices. Une relation entre l’infraction commise et la juridiction choisie devrait être par principe établie, tout en laissant une flexibilité au procureur européen, qui devrait choisir le forum qui apparaît le plus appropriée à une bonne administration de la justice142. S’agissant de la question du contrôle du choix de l’État membre de renvoi, il est possible, selon une première option, de laisser au procureur européen l’entière responsabilité du choix de l’État membre de renvoi. En effet, le principe de la reconnaissance mutuelle est désormais fondé au sein de l’Union européenne sur une confiance à l’égard de tous les systèmes judiciaires nationaux. Ceux-ci sont basés sur un socle solide de principes communs, au rang desquels figurent notamment, outre la règle « non bis in idem » appliquée cette fois à la phase de jugement, les principes de légalité, de non-rétroactivité et de proportionnalité des délits et des peines143. Les fondements d’un procès contradictoire sont acceptés par tous les États membres. Les droits à un recours effectif et à l’accès à un tribunal indépendant et impartial, préalablement établi par la loi, sont reconnus144. Aux droits fondamentaux rappelés plus haut dans le cadre de la phase préparatoire du procès, s’ajoutent au stade du procès lui-même, notamment, les principes du doute bénéficiant à l’accusé et du degré de certitude - au-delà de tout doute raisonnable - nécessaire pour prononcer une condamnation. Les droits de l’accusé, de la victime et des témoins sont garantis dans 18 incrimination145 and the right to be advised, defended and represented.146 But certain arguments might militate in favour of a review of the choice of Member State of trial. If the general criminal law is not harmonised and the European Public Prosecutor enjoys the discretionary margin he needs, the Prosecutor should not be able to select a court on an unfair basis, for instance regularly avoiding sending cases for trial in Member States where the judicial system seems less promising to him. If it was felt useful to review the choice of forum, this would have to be a judicial review. The second option consists of reviewing the European Public Prosecutor’s choice of Member State of trial and entrusting the review function to a national court. The court reviewing the accusation would obviously review its legality, notably in terms of jurisdiction, by reference to national law. The question arises whether the review should be extended to manifest errors in the choice of Member State in terms of Community law (criteria mentioned above). Even without giving the national court the power to rule against the European Public Prosecutor’s discretionary choice of forum, review of abuse or manifest error raises the possibility that one or more Member State might decline the same case in whole or in part. The jurisdiction criteria of the Convention of 25 July 1995 ought theoretically to make this kind of situation impossible. But in practice this second option does suggest that there could be a few cases of declined jurisdiction and possibly even of negative conflicts of jurisdiction. They should be settled by a Community court, and as matters stand that can only mean the Court of Justice.147 There is also a third option of establishing a special Community court to review the European Public Prosecutor’s choice of Member State of trial, but that goes far beyond the ambitions of the Commission proposal. But to ensure that the debate is complete, the hypothesis is considered below in conjunction with the question of reviewing the committal order itself.148 Question 10 By what criteria should the Member State or States of trial be chosen? Should the European Public Prosecutor’s choice be subject to review? If so, by whom? effettivo dinanzi a un giudice [...] indipendente e imparziale» 35 , preventivamente stabilito dalla legge. Ai diritti fondamentali rammentati in precedenza per la fase istruttoria, si aggiungono, nella fase di giudizio vera e propria, in particolare i principi del dubbio a vantaggio dell'imputato e del grado di certezza - oltre ogni ragionevole dubbio - necessario per pronunciare una condanna. I diritti dell'imputato, della vittima e dei testimoni sono garantiti in tutti i sistemi nazionali, i quali sanciscono in particolare la facoltà di non rispondere per non contribuire a farsi mettere sotto accusa 36 , nonché il diritto di farsi consigliare, difendere e rappresentare37. Tuttavia, alcuni argomenti possono deporre a favore di un controllo sulla scelta dello Stato membro di rinvio a giudizio. Anche se il diritto penale generale non è totalmente armonizzato e la procura europea deve beneficiare di un indispensabile margine di valutazione, non per questo essa deve procedere a una selezione abusiva del foro, ovvero evitare sistematicamente di rinviare a giudizio negli Stati membri il cui sistema giudiziario le sembri meno praticabile. Di conseguenza, se si reputasse necessario esercitare un controllo sulla scelta del foro, esso potrebbe essere affidato solo a un giudice. Nella seconda ipotesi, pertanto, la scelta dello Stato membro di rinvio a giudizio operata dalla procura europea viene controllata da un giudice nazionale. Il giudice cui spetta controllare l'atto d'accusa, eserciterebbe naturalmente un controllo della legalità sotto il profilo del diritto nazionale, in particolare per quanto di sua competenza. Ci si può chiedere se sarebbe opportuno allargare questo controllo all'errore manifesto nella scelta dello Stato membro di rinvio a giudizio, sotto il profilo del diritto comunitario (in base ai criteri suddetti). Anche senza conferire al giudice nazionale il potere di censurare la scelta discrezionale del foro da parte della procura europea, in via del tutto ipotetica il controllo dell'abuso o dell'errore manifesto potrebbe indirettamente permettere che uno stesso caso venga ricusato, interamente o in parte, da uno o più Stati membri. I criteri di competenza giurisdizionale desunti dalla convenzione 25 luglio 1995, in teoria dovrebbero rendere impossibile una situazione del genere. Con questa seconda ipotesi, è tuttavia Wahl des Mitgliedstaats für die Anklageerhebung könnte als erste Möglichkeit dem Europäischen Staatsanwalt die alleinige Verantwortung für die Wahl des Gerichtsstands überlassen werden. Der Grundsatz der gegenseitigen Anerkennung stützt sich mittlerweile in der Europäischen Union auf Vertrauen in alle nationalen Justizsysteme. Diese haben eine solide Basis an gemeinsamen Grundsätzen; dazu gehören insbesondere der Grundsatz "ne bis in idem", der in diesem Fall auf das Hauptverfahren angewandt wird, das Legalitätsprinzip, das Verbot der Rückwirkung und der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit von Delikt und Strafe143. Die Grundlagen des kontradiktorischen Verfahrens sind in allen Mitgliedstaaten anerkannt. Das Recht auf ein wirksames Rechtsmittel und auf Zugang zu einem unabhängigen und unparteiischen, auf Gesetz beruhenden Gericht ist gesichert144. Zu den Grundrechten, die bereits bei der Darstellung des Vorverfahrens aufgezählt wurden, kommen im Hauptverfahren insbesondere die Grundsätze "im Zweifel für den Angeklagten" und die Anforderung hinzu, dass als Voraussetzung für die Verurteilung die Schuld des Angeklagten ohne jeden vernünftigen Zweifel feststehen muss. Die Rechte des Angeklagten, des Geschädigten und der Zeugen werden in allen Mitgliedstaaten gewahrt. Besonders geschützt sind das Recht des Angeklagten zu schweigen, um sich nicht selbst zu belasten145, sowie das Recht, sich beraten, verteidigen und vertreten zu lassen146. Bestimmte Argumente könnten jedoch für eine Kontrolle der Wahl des Mitgliedstaats für die Anklageerhebung sprechen. Der Europäische Staatsanwalt dürfte, soweit das allgemeine Strafrecht nicht harmonisiert ist und er über einen notwendigen Ermessensspielraum verfügt, keine missbräuchliche Wahl des Gerichtsstands treffen, indem er es systematisch vermeidet, ……………….. 141 Siehe 6.4 (Gewährleistung der richterlichen Kontrolle). 142 Der Grundsatz der ordnungsgemäßen Rechtspflege geht in Hand mit der Anwendung der Grundsätze einer angemessenen Frist, der Wahrung der Verteidigungsrechte und der Wirksamkeit des Verfahrens. 143 Artikel 49 der Charta der Grundrechte der Europäischen Union und Artikel 7 der Europäischen Konvention zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten (EMRK). 144 Artikel 47 Absätze 1 und 2 der tous les systèmes nationaux. Sont en particulier consacrés le droit de se taire afin de ne pas concourir à sa propre accusation145, ainsi que le droit de se faire conseiller, défendre et représenter146. Toutefois, certains arguments peuvent plaider en faveur d’un contrôle du choix de l’État membre de renvoi. Dans la mesure où le droit pénal général ne serait pas harmonisé et où le procureur européen bénéficierait d’une indispensable marge d’appréciation, ce dernier ne devrait pas pour autant se livrer à une sélection abusive du forum, c’est-à-dire éviter systématiquement les renvois en jugement dans les États membres dont le système judiciaire lui semblerait moins praticable. Dès lors, s’il était jugé nécessaire d’exercer un contrôle sur le choix du forum, celui-ci ne pourrait être confié qu’à un juge. La deuxième option consiste à contrôler le choix fait par le procureur européen de l’Etat membre de renvoi et à attribuer cette fonction à un juge national. Le juge exerçant la fonction de contrôle de l’acte d’accusation exercerait naturellement un contrôle de la légalité, en particulier quant à sa compétence, au regard du droit national. La question se pose de savoir s’il conviendrait d’élargir ce contrôle à l’erreur manifeste du choix de l’État membre de renvoi, au regard du droit communautaire (critères précités). Même sans donner au juge national le pouvoir de censurer le choix en opportunité du procureur européen quant au forum, le contrôle de l’abus ou de l’erreur manifeste fait surgir la possibilité, à la marge, de voir une même affaire refusée, en tout ou partie, par un État membre ou plusieurs. Les critères de compétence juridictionnelle tirés de la convention du 25 juillet 1995 devraient théoriquement rendre une telle situation impossible. Avec cette deuxième option, quelques cas de déclin de compétence, pouvant aller jusqu’à des conflits négatifs de compétence, sont néanmoins à prévoir en pratique. Ils devraient être réglés par une juridiction placée au niveau communautaire, qui ne peut être en l’état que la Cour de justice147. En effet, une troisième option consistant à créer une juridiction spéciale au niveau communautaire pour contrôler le choix par le procureur européen de l’État membre de renvoi en jugement dépasserait l’ambition de la proposition de la Commission. Son hypothèse est néanmoins discutée plus bas, en liaison avec la question du contrôle de l’acte de renvoi en jugement lui-même, afin d’éclairer pleinement le débat148. 19 possibile prevedere in pratica alcuni casi in cui verrà declinata la competenza e si potrà arrivare fino a conflitti negativi di competenza. Tali casi potrebbero essere risolti da una giurisdizione a livello comunitario, che allo stato può essere soltanto la Corte di giustizia38. Potrebbe esistere una terza ipotesi, che però travalicherebbe l'intento della proposta della Commissione: creare una giurisdizione speciale a livello comunitario, per controllare la scelta ad opera della procura europea dello Stato membro di rinvio a giudizio. Essa viene comunque discussa più oltre, in connessione con il problema del controllo dell'atto di rinvio a giudizio medesimo, al fine di offrire tutti gli elementi per una discussione approfondita39. Domanda n. 10 - Secondo quali criteri scegliere lo o gli Stati membri di rinvio a giudizio? È necessario controllare la scelta al riguardo della procura europea? In caso affermativo, a chi andrebbe affidato questo controllo? Charta der Grundrechte und Artikel 6 Absatz 1 EMRK. 145 Das Recht des Angeklagten auf Aussageverweigerung setzt voraus, dass der Europäische Staatsanwalt kein Beweiselement verwendet, das durch Zwang oder Druck gegen den Willen des Angeklagten zustande gekommen ist (EGMR, Rs. Funke gegen Frankreich vom 25.2.1993, Rn. 44). Der Europäische Staatsanwalt könnte jedoch Daten verwenden, die er unter Ausübung von Zwangsgewalt erlangt hat, die unabhängig vom Willen des Angeklagten besteht (EGMR, Rs. Saunders gegen Vereinigtes Königreich vom 17.12.1996, Rn. 69). 146 Artikel 47 Absatz 2 der Charta der Grundrechte und Artikel 6 Absatz 3 EMRK. ……………………… in Mitgliedstaaten Anklage zu erheben, deren Justizsystem ihm weniger praktikabel erscheint. Sollte daher eine Kontrolle der Wahl des Gerichtsstands für notwendig erachtet werden, so könnte diese nur einem Gericht übertragen werden. Die zweite Möglichkeit bestünde darin, die Wahl des Mitgliedstaats für die Anklageerhebung durch den Europäischen Staatsanwalt einer Kontrolle zu unterwerfen und diese Funktion einem nationalen Gericht zu übertragen. Der Richter, dem die Kontrolle der Klageschrift obliegt, würde selbstverständlich die Rechtmäßigkeit in Bezug auf das nationale Recht insbesondere hinsichtlich der Zuständigkeit kontrollieren. Dabei stellt sich die Frage, ob diese Kontrolle auf offensichtliche Fehler bei der Wahl des Mitgliedstaats für die Anklageerhebung nach Maßgabe des Gemeinschaftsrechts (die oben angeführten Kriterien) ausgedehnt werden sollte. Ohne dem nationalen Gericht die Möglichkeit einer Zensur der Wahl des geeignetsten Gerichtsstands durch den Europäischen Staatsanwalt zu geben, könnte die Kontrolle eines Missbrauchs oder eines offensichtlichen Fehlers eventuell dazu führen, dass ein Mitgliedstaat oder mehrere Mitgliedstaaten die Behandlung der Rechtssache vollständig oder teilweise ablehnen. Die im Übereinkommen vom 25. Juli 1995 festgelegten Kriterien für die gerichtliche Zuständigkeit sollten eine solche Situation theoretisch ausschließen. Mit dieser zweiten Möglichkeit wären jedoch in der Praxis Fälle einer Ablehnung der Zuständigkeit bis hin zu einem negativen Kompetenzkonflikt möglich. Sie sollten von einem auf Gemeinschaftsebene angesiedelten Gericht gelöst werden; dafür käme nur der Europäische Gerichtshof in Frage147. Question n° 10 Selon quels critères choisir le ou les État(s) membre(s) de renvoi en jugement ? Faut-il contrôler le choix du procureur européen à ce sujet ? Dans l’affirmative, à qui ce contrôle devrait-il être confié ? 20 Eine dritte Möglichkeit wäre, ein eigenes Gericht auf Gemeinschaftsebene einzurichten, das nachprüft, ob die Wahl des Mitgliedstaats für die Anklageerhebung durch den Europäischen Staatsanwalt dem Vorschlag der Kommission entspricht. Diese Hypothese wird nachstehend gemeinsam mit der Frage der Kontrolle der Klageschrift selbst diskutiert, um diese Fragen umfassend zu behandeln148. Frage 10: Anhand welcher Kriterien sollte der Mitgliedstaat oder sollten die Mitgliedstaaten für die Anklageerhebung ausgewählt werden? Sollte die Wahl des Gerichtsstands durch den Europäischen Staatsanwalt kontrolliert werden? Wem sollte diese Kontrolle in diesem Fall übertragen werden? 21 Gruppo "TERMINOLOGIA MEDICO-SANITARIA" PROPOSTA DI PROGRAMMA DI LAVORO Decima Giornata REI "Politicamente o linguisticamente corretto?" Maschile e femminile: usi correnti della denominazione di cariche e professioni" Roma, 29 novembre 2010 Maurella Della Seta – Elisabetta Poltronieri Istituto Superiore di Sanità, Roma Gruppo di lavoro terminologia sanitaria Istituto Superiore di Sanità (traduttori MeSH; gruppo di studio Tesauro Italiano di Bioetica) Istituto Gaetano Pini – Milano http://www.gpini.it Area: Reumatologia, Ortopedia, Tramautologia IRCCS Fondazione Istituto Neurologico Casimiro Mondino – Pavia - Silvia Molinari http://www.mondino.it/ Area: Neuroscienze Servizio Bibliotecario Biomedico Lombardo (SBBL), http://www.sbbl.it/ Rete di 156 biblioteche 2 Riunione del 5 novembre 2010 Incontro a Milano presso la sede dell’Istituto Gaetano Pini Revisione di alcuni termini nelle aree dell’Ortopedia e delle Neuroscienze. Traduzione di alcuni termini problematici nei nuovi MeSH 2011: Cifoplastica [Kyphoplasty] Vertebroplastica con palloncino (sinonimo) 3 Esempi di terminologia MeSH (area Neuroscienze) Chronobiology Disorders Disturbi Cronobiologici (nuovo MeSH) Disturbi dell'orologio biologico (sinonimo) Disruptions of the rhythmic cycle of bodily functions or activities (nota d’ambito) Multiple Sclerosis relapsing-remitting Sclerosi multipla ricorrente recidivante The most common clinical variant of MULTIPLE SCLEROSIS, characterized by recurrent acute exacerbations of neurologic dysfunction followed by partial or complete recovery (nota d’ambito) 4 Esempi di terminologia MeSH area Ortopedia Medial Tibial Stress Syndrome Sindrome da stress del tibiale mediale SKELETAL MUSCLE pain and tenderness along the posteromedial TIBIA resulting from exercise such as running and other physical activity Fracture Fixation, Intramedullary Fissazione intramidollare di frattura Inchiodamento intramidollare (sinonimo) 5 Collaborazioni in ambito REI Consulenza per la traduzione di termini tecnici Esempio: Non-shedder state of the seropositive stallion Traduzione: Lo stato di non eliminatore del virus di uno stallone sieropositivo Il concetto espresso è quello di escludere lo stato di eliminatore del virus degli stalloni sieropositivi per l'arterite virale equina mediante il test di isolamento virale su un'aliquota di sperma 6 Stage di un traduttore presso l’ISS Settimana dal 25 al 29 ottobre 2010 Programma Visiting Translator's Scheme 2010 Risoluzione di alcuni problemi terminologici con la consulenza di esperti ISS (veterinari, epidemiologi, biochimici ecc.) 7 Alcuni esempi Unfolded: termine che gli two epitopes addetti ai lavori non presented in a highly traducono. È legato al unfolded state of concetto di "folding" delle bovine PrPSc proteine. I diversi esperti in uno stato hanno proposto diverse altamente soluzioni traduttive, che dispiegato indicano l'assenza di una in uno stato standardizzazione completamente denaturato 8 Altro esempio Firstly, demographic changes including population ageing are changing disease patterns and putting pressure on the sustainability of EU health systems. In primo luogo, i cambiamenti demografici, fra cui l'invecchiamento della popolazione, stanno modificando i modelli epidemiologici delle malattie ed esercitando pressioni sulla sostenibilità dei sistemi sanitari dell'UE. Era “quadri patologici” 9 Da questa esperienza…(1) Gli esperti italiani usano comunemente l'inglese come lingua veicolare. Spesso non sentono assolutamente l'esigenza di tradurre e di fronte a una consulenza di carattere linguistico propongono soluzioni diverse. Ciò testimonia la mancanza di una standardizzazione terminologica in italiano 10 (2) Alcuni dei quesiti erano estremamente tecnici e il settore medico presenta una profonda specializzazione. Ad esempio, nell'ambito delle tecniche di laboratorio occorre distinguere tra l'ambito della virologia e della batteriologia o microbiologia, perché l'esperto in una delle discipline non avrà necessariamente familiarità con le tecniche utilizzate nell'altra. Per quanto riguarda quindi la collaborazione con l'ISS in caso di specifici quesiti terminologici, poter disporre di un referente "centrale“ è quindi molto importante per ottenere in tempi rapidi una risposta. 11 Come gruppo di lavoro La nostra esperienza è analoga Spesso l’esperto utilizza l’inglese, anche nei casi in cui esiste un equivalente italiano L’uso di termini inglesi in un contesto italiano, se eccessivo, mina la chiarezza del testo A volte necessità di un glossario 12 Glossario della linea guida Impiego delle tecniche di imaging nellle demenze 13 Nel testo di una linea guida.. Bias Distorsione (del campione) Follow up Controlli successivi Screening Screening Panel Gruppo di lavoro multidisciplinare Clinical Trial Studio sperimentale, Sperimentazione clinica Evidence Based Medicine Medicina basata sulle prove di efficacia 14 Nella versione per i pazienti Sforzo per rendere il testo più comprensibile Si evitano i termini tecnici e l’uso di parole in inglese è limitato o assente 15 Taglio cesareo: solo quando serve 16 Alcuni esempi tratti dai nuovi MeSH 2011 Lost at follow-up Persi al follow-up Assenti ai controlli Assenti alle visite di controllo Policy (?) Linea di condotta, Indirizzo, Policy Structure Collapse Cedimento strutturale, Crollo strutturale 17 Esempio di terminologia in bioetica 18 Donazione samaritana Donazione “non diretta” In inglese Living unrelated donors o non directed donors Coloro che intendono donare un rene non a una specifica persona, bensì a uno sconosciuto in attesa per il trapianto La donazione “non diretta” è spesso definita “samaritana” 19 La terminologia MeSH come specchio dei tempi? 20 Marie Monik, Karolinska Institute University Library, Stockholm, Sweden Journal of the European Association for Health Information and Libraries 2010, Vol. 6 (4) 21 Cos’è successo tra il 2006 e il 2010? Sottotipo H1N1 del virus influenzale A Medicina delle catastrofi Ecotossicologia Processi climatici Caldo torrido Ondata di calore Disparità dello stato di salute Salute delle minoranze Recessione economica Blogging (Publications des blocs notes) Francese Webcast (come argomento) (Émissions diffusées sur la toile) Data mining (Fouille de données) 22 Gruppo di lavoro REI “Terminologia economico-finanziaria” Programma di lavoro Maria Teresa Zanola X Giornata REI Roma, 29 novembre 2010 Domini e campi tematici in economia commercio finanza Affari e gestione aziendale; antidumping;antiriciclaggio Appalti pubblici Assicurazioni Audit Banche e risparmio Bilancio Borsa e valori mobiliari Camere di Commercio Commercio elettronico Contratti; franchising Crediti all’esportazione Finanza e mercati finanziari Gestione dell’energia Imposte e tasse Investimenti Logistica: trasporti Politica economica Project financing Programmazione economica Gruppo di lavoro REI TEF - Roma 29/11/10 2 Linee progettuali del gruppo REI-TEF 1. Terminologia economico-finanziaria e comunicazione istituzionale. 2. La traduzione specialistica e la revisione terminologica nel campo economico e finanziario. Regolamentazione terminologica, con particolare riferimento a: – polisemia e sinonimia – prestiti. Gruppo di lavoro REI TEF - Roma 29/11/10 3 Linee progettuali del gruppo di lavoro REI-TEF 3. La divulgazione della terminologia specialistica: a) Analisi dei repertori terminologici disponibili: glossari diversi per pubblici e utenti diversi. b) Elaborazione di glossari tematici di riferimento. 4. Studio di casi e consulenze specifiche. Le possibilità di formazione nel settore. Gruppo di lavoro REI TEF - Roma 29/11/10 4 1. Terminologia economico-finanziaria e comunicazione istituzionale (cfr. VIII Giornata REI, 30/11/09) I termini chiave della crisi finanziaria: subprime, credit crunch, bailout/salvataggio…; la descrizione di questo lessico divulgato nella stampa; le ricezioni negli usi della comunicazione pubblica e specialistica nell’intenzione di offrire un riferimento utile per quanti devono operare nel campo della terminologia economico-finanziaria. Gruppo di lavoro REI TEF - Roma 29/11/10 5 1. Terminologia economico-finanziaria e comunicazione istituzionale I capovolgimenti economici generano nuovi termini e spostano un lessico di ambiti specialistici all’uso quotidiano. La Big society, parola dell’anno 2010 : “un concetto politico che prevede il trasferimento a comunità locali e a volontari di una notevole parte della responsabilità di gestione dei servizi sociali”. Susie Dent, Oxford University Press Gruppo di lavoro REI TEF - Roma 29/11/10 6 2. La traduzione specialistica e la revisione terminologica nel campo economico e finanziario Analisi dei testi relativi alla riforma della regolamentazione finanziaria: – le direttive sui mercati degli strumenti finanziari: Market in Financial Instruments Directive, direttiva MIFID 2004/39/CE, implementata con la successiva direttiva 2006/31/CE; – i testi specialistici; Gruppo di lavoro REI TEF - Roma 29/11/10 7 2. Analisi dei testi relativi alla riforma della regolamentazione finanziaria – The Committee of European Securities Regulators (CESR), Guida per il consumatore. Investire in prodotti finanziari, Marzo 2008; – altri testi di uso interno presso gli istituti bancari; – la manualistica universitaria. Gruppo di lavoro REI TEF - Roma 29/11/10 8 2. La traduzione specialistica e la revisione terminologica nel campo economico e finanziario. L’esempio MIFID Proposta di glossario relativo al lessico di alcune aree tematiche trattate nella Direttiva. Es.: i campi che derivano dalle principali norme relative agli intermediari: – i requisiti di organizzazione nonché l’esternalizzazione delle funzioni operative; – i conflitti di interessi e le relative politiche di gestione degli stessi; – le ricerche in materia di investimenti; – la disciplina degli incentivi nonché le informazioni fornite ai clienti; – le registrazioni degli ordini e delle operazioni eseguite; – le informazioni fornite ai clienti e potenziali clienti; la classificazione della clientela in retail, professional, eligible counterparties; – le valutazioni di adeguatezza e appropriatezza dei servizi di investimento prestati ai clienti; – la gestione degli ordini dei clienti (client order handling rules); – la consulenza in materia di investimenti; – la disciplina della best execution al fine di assicurare la migliore esecuzione degli ordini ai clienti; – le nuove categorie dei servizi di investimento. Gruppo di lavoro REI TEF - Roma 29/11/10 9 2. La traduzione specialistica e la revisione terminologica nel campo economico e finanziario. Esempi. – I testi sulle migliori pratiche nel settore del credito ipotecario – I testi in materia di recupero transfrontaliero dei crediti con il sequestro dei depositi bancari (controllo della posizione dei creditori nelle controversie transfrontaliere e garanzia dell’esecuzione effettiva dei crediti all'estero). Gruppo di lavoro REI TEF - Roma 29/11/10 10 2. Crescita sostenibile e efficienza energetica, a partire dalla direttiva 2006/32/CE sui servizi energetici Gli strumenti per sviluppare il mercato dei servizi energetici. Il ruolo delle imprese energetiche nel promuovere il risparmio energetico lungo tutta la catena dell'approvvigionamento energetico, ivi compreso l'approvvigionamento degli utilizzatori finali. L'efficienza della generazione, del trasporto e della distribuzione, tra cui il potenziamento delle misure per la promozione della cogenerazione e del teleriscaldamento/teleraffreddamento. Gruppo di lavoro REI TEF - Roma 29/11/10 11 2. Crescita sostenibile e efficienza energetica, a partire dalla direttiva 2006/32/CE sui servizi energetici Schedatura dei repertori terminologici esistenti. Analisi delle diversità di glossari in base alla categoria di utente. Elaborazione di prodotti terminografici utili nel settore. Gruppo di lavoro REI TEF - Roma 29/11/10 12 3. Risorse terminologiche e glossari disponibili. Esempi Link educational accreditati: http://www.bancaditalia.it/servizi_pubbl/conoscere http://www.bancaditalia.it/servizi_pubbl/conoscere/vocabolario http://www.consob.it/main/trasversale/risparmiatori/investor/ind ex.html Manuale dell’Organisation for Economic Cooperation Development sull’ecconomia non osservata: Measuring the Non-Observed Economy - A Handbook http://www.oecd.org/dataoecd/9/20/1963116.pdf Gruppo di lavoro REI TEF - Roma 29/11/10 13 3. Risorse terminologiche e glossari disponibili. Esempi Analisi e valutazione dei glossari esistenti, con particolare riferimento: – – – – al grado di specializzazione ai destinatari alle fonti utilizzate alla facilità di reperimento e all’aggiornamento dei dati. Glossari e repertori terminologici: dalla comunicazione aziendale alla comunicazione istituzionale Gruppo di lavoro REI TEF - Roma 29/11/10 14 4. Studio di casi e consulenze specifiche: rigore terminologico e tutela dei prodotti Le recenti controversie legali insorte a causa di errori di traduzione e l’esigenza di difendere il proprio marchio all’estero richiedono strumenti di ausilio al personale dedicato al controllo della traduzione e della comunicazione aziendale. Ass.I.Term.: il caso pelle e ecopelle Gruppo di lavoro REI TEF - Roma 29/11/10 15 4. Studio di casi e consulenze specifiche: il caso pelle nei paesi europei Definizioni di pelle, protette da un punto di vista legislativo (cfr. Avv. M. Mussi – Tornato, Is leather loosing its identity? , in Corium – Quo vadis? Perspectives for Leather Markets, 11/10/2010, Bologna) ITALIA: Art. 1, par. 1, legge 16/12/1966, n. 1112 FRANCIA: Art. 1, par. II, Décret n° 2010-29 du 8 janvier 2010 portant application de l’article L. 214-1 du code de la consommation à certains produits en cuir et à certains produits similaires SPAGNA: Real Decreto 769/1984 Gruppo di lavoro REI TEF - Roma 29/11/10 16 4. Studio di casi e consulenze specifiche: il caso pelle nei paesi europei Solo definizioni standard: GERMANIA: Abgrenzung des Begriffes Leder gegenüber anderen Materialien Bezeichnungsvorschriften RAL 062 A2 elaborata da: RAL Deutsches Institut für Gütesicherung und Kennzeichnung e.V. UK: (BS 2780:1983) N. 159, elaborata dal British Standards Institute Nessun riferimento definitorio (Polonia, Bulgaria) Gruppo di lavoro REI TEF - Roma 29/11/10 17 4. Studio di casi e consulenze specifiche: il caso pelle nei paesi europei. Le conseguenze… Proliferano nel mercato termini in cui figura il termine pelle, anche se si tratta di prodotti realizzati con materiale sintetico. – Ecopelle, Ecocuoio, Ecocuero, Ecopiel, Okoleder, Ecocuir, Peau-éco ecc. – Pelle ecologica, pelle artificiale, pelle sintetica, similpelle… Necessità di un intervento terminologico! Gruppo di lavoro REI TEF - Roma 29/11/10 18 4. Le possibilità di formazione nel settore Informazioni nel sito dell’Associazione Italiana per la Terminologia: http://www.assiterm91.it Cfr. il Corso di Perfezionamento in Terminologie specialistiche nei servizi linguistici e di traduzione http://www.unicatt.it/terminologie-specialistiche. Gruppo di lavoro REI TEF - Roma 29/11/10 19 Membri attivi e consulenti M.T. Zanola (Università Cattolica, Milano) coordinatore del gruppo di lavoro REI/TEF; per collaborazioni e proposte: [email protected] P. Antonelli (PCM, Dipartimento Politiche Europee) S. Aulitto (Università Cattolica, Milano) F. Bertaccini (SSLMIT, Bologna-Forlì) M.F. Bonadonna (Università Cattolica, Milano) G. Castorina (Università La Sapienza Roma) M. Ciprì (Università La Sapienza , Roma) P. Collesi (ISTAT, Roma) R. Guerini (Università L’Orientale, Napoli) G.P. Mantovani (UBIBanca) C. Mari (Università di Chieti-Pescara) R. Marinelli (CNR) E. Molinari (ISVAP, Roma) M.E. Ponzo (DGT, CE) Gruppo di lavoro REI TEF - Roma 29/11/10 F. Urzì (DGT, CE) 20