Rete per l'eccellenza dell'italiano
istituzionale
DECIMA GIORNATA
DELLA RETE PER L'ECCELLENZA DELL'ITALIANO ISTITUZIONALE
"Politicamente o linguisticamente corretto?"
Maschile e femminile:
usi correnti della denominazione di cariche e professioni
Roma, 29 novembre 2010
Commissione europea – Rappresentanza in Italia
Sala Conferenze – Spazio Europa
Via IV Novembre, 149
00187 Roma
DECIMA GIORNATA REI
"Politicamente o linguisticamente corretto?"
Maschile e femminile:
usi correnti della denominazione di cariche e professioni
_______________
9.00-9.30
9.30-10.00
Registrazione
Saluti di benvenuto
LUCIO BATTISTOTTI, Direttore della Rappresentanza in Italia della
Commissione europea;
Apertura dei lavori
ITALO RUBINO, Capo del dipartimento di lingua italiana della DGT, Direzione
generale della Traduzione
************
Interventi
10.00-10.30
CECILIA ROBUSTELLI, Università di Modena
L'uso del genere femminile nell'italiano contemporaneo:
teoria, prassi, proposte
10.30-11.00
ELENA IORIATTI, Università di Trento
STEFANIA CAVAGNOLI Università di Macerata
Approcci linguistici e giuridici al linguaggio di genere.
11.00-11.30
ALESSANDRA CESTARI, BARBARA TOMELLERI,
Provincia autonoma di Bolzano, Ufficio questioni linguistiche
L'identità di genere nei testi amministrativi e normativi
della Provincia autonoma di Bolzano
11.30-12.00 Pausa caffè
12.00-12.30
JEAN-LUC EGGER, Cancelleria della Confederazione Svizzera,
Servizi linguistici centrali
Il pari trattamento linguistico nell’italiano dell’Amministrazione
federale svizzera
12.30-12.50
CARLO MARZOCCHI, Parlamento europeo
La neutralità di genere nel linguaggio usato al Parlamento europeo
12.50-13.10
GABRIELLA ROJATTI, DG Traduzione, Commissione europea
Commissario o Commissaria? I dubbi della Commissione europea
13.00-13.30 Discussione
13.30-14.30 Pausa pranzo
P O M E R I G G I O
PROGRAMMA A MEDIO TERMINE DEI GRUPPI DI LAVORO
14.30-15.00
MICHELE CORTELAZZO, Università di Padova
Introduzione
15.00-15.45
MANUELA GUGGEIS, Consiglio dell'Unione europea
GRUPPO "TERMINOLOGIA GIURIDICA"
PROPOSTA DI PROGRAMMA DI LAVORO
PRESENTAZIONI DI:
KATIA PERUZZO, Università di Trieste
L'equivalenza terminologica nei testi di diritto penale europeo,
britannico e italiano: uno studio di caso sulla vittima del reato
FRANCESCA RUGGIERI, Università dell'Insubria
Unione europea, lingue e processo penale: i problemi della traduzione
nell'ottica del processualpenalista. Primi approcci.
15.45-16.15
MAURELLA DELLA SETA, ELISABETTA POLTRONIERI, Istituto Superiore di Sanità
Gruppo "TERMINOLOGIA MEDICO-SANITARIA"
PROPOSTA DI PROGRAMMA DI LAVORO
16.15-16.40
RAFFAELE LIBERTINI,
Gruppo "LA QUALITÀ DELLA NORMAZIONE E LA REDAZIONE DELLE LEGGI"
PROPOSTA DI PROGRAMMA DI LAVORO
16.40-17.00
MARIA TERESA ZANOLA,
Gruppo "TERMINOLOGIA ECONOMICO-FINANZIARIA"
PROPOSTA DI PROGRAMMA DI LAVORO
Conclusioni
17.00-17.30
MICHELE CORTELAZZO
Conclusioni della giornata
"Politicamente o linguisticamente corretto?" Maschile e femminile: usi correnti della denominazione di cariche e
professioni, Atti della X Giornata della Rete per l’Eccellenza dell’italiano istituzionale (REI), Roma, 29 novembre
2010, Commissione europea – Rappresentanza in Italia, Roma, in stampa
L’uso del genere femminile nell’italiano contemporaneo:
teoria, prassi e proposte
Cecilia Robustelli1
1. Il genere grammaticale in italiano
La lingua italiana possiede due generi grammaticali, maschile e femminile, che presentano questa
distribuzione per i termini che si riferiscono a esseri umani: sono di genere grammaticale maschile i
termini con referente di sesso maschile e sono di genere grammaticale femminile i termini con referente
di sesso femminile. Il genere grammaticale infatti risulta assegnato in base al genere biologico (sesso)
del referente secondo un criterio di tipo referenziale (o semantico). Ciò costituisce un principio di base
della morfologia italiana, ereditato dalla lingua latina e codificato fin dalle attestazioni più antiche, che
nell’italiano contemporaneo ha pochissime eccezioni del tutto ininfluenti sul piano del sistema: per
esempio guardia è di genere grammaticale femminile anche se ha di norma ha un referente maschile.
Negli ultimi trent’anni a queste eccezioni sporadiche si è aggiunto un gruppo compatto di
termini che indicano una professione prestigiosa o un ruolo istituzionale di rilievo, i quali vengono
declinati al maschile anche se hanno un referente femminile: es. il ministro [Mara] Carfagna, il segretario
generale [Susanna] Camusso. Dal momento che le corrispondenti forme femminili, per esempio ministra o
segretaria generale, sono perfettamente compatibili con i meccanismi morfologici di formazione delle
parole dell’italiano, le ragioni per le quali vengono preferite le forme maschili non sono evidentemente
di tipo morfologico o lessicale. Né sembrano ricollegabili ad altre motivazioni grammaticali, anzi: la
disparità fra genere del referente e genere grammaticale che si ha in questi casi crea notevoli difficoltà
sul piano morfosintattico e testuale soprattutto per quanto riguarda l’accordo di articoli, aggettivi,
pronomi, forme participiali (Il ministro o la ministro o la ministra [Mara] Carfagna? È andato/a via???). Le
cause sono quindi altre, non motivate da fatti strettamente linguistici ma piuttosto da ragioni di tipo
sociolinguistico, riconducibili ai (rapidi) mutamenti dello status sociale della donna che hanno accelerato
negli ultimi decenni il loro accesso a nuove professioni e ruoli istituzionali prima riservati agli uomini.
Sembra quindi che l’italiano mostri ancora esitazioni a riflettere nel suo lessico il percorso di
emancipazione femminile che si è snodato in tutta Europa a partire dalla fine dell’Ottocento per quanto
riguarda la conquista di nuovi ruoli e professioni da parte delle donne2, nonostante che proprio al
linguaggio sia stato riconosciuto un ruolo fondamentale nel percorso di costruzione della parità fra
uomo e donna (v. 3). Specialmente in contesti di comunicazione istituzionale, per la quale le stesse
istituzioni prescrivono l’uso di un linguaggio non discriminante (v. 4), la mancanza di linee guida
esplicite e ufficiali per l’uso della lingua italiana causa qualche perplessità sia nelle istituzioni nazionali
sia per esempio in quelle della Ue, dove interpreti e traduttori devono misurarsi con lingue di partenza
che contemplano l’uso del femminile laddove l’italiano prevede il genere maschile.
Propongo quindi, anche alla luce degli scambi di idee sull’argomento con i traduttori e le
traduttrici del Dipartimento di italiano della Direzione Generale della Traduzione della Ue,3 un’ulteriore
1
Professoressa Associata di Linguistica Italiana all’Università di Modena e Reggio Emilia.
Si tratta di un atteggiamento che riguarda, in diversa misura, anche altre lingue europee. Per una indagine recente e
indicazioni bibliografiche si i vedano le relazioni di Cecilia Desoutter Visibilità femminile e variazione diatopica della lingua francese
e di Neus Faura e Daniel Casals Il genere nei manuali di stile per i mezzi di comunicazione in catalano tenute in occasione del
convegno Declinare i ruoli nella Società, nella comunicazione, nella formazione Per la costruzione di identità di genere paritaria, a cura del
Comitato Pari Opportunità dell’Università Ca’ Foscari, Venezia, 2-3.2.2012.
3 Ringrazio per i loro preziosi suggerimenti i partecipanti al seminario Il genere femminile nell’italiano di oggi: norme e uso
organizzato nel 2007 a Bruxelles presso la DGT, Dipartimento di italiano
http://ec.europa.eu/dgs/translation/rei/documenti/rete/genere_femminile.pdf
2
1
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professioni, Atti della X Giornata della Rete per l’Eccellenza dell’italiano istituzionale (REI), Roma, 29 novembre
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riflessione sul tema dell’uso del genere femminile nella lingua italiana, partendo da (2) un succinto
quadro generale dei meccanismi che regolano l’assegnazione e l’accordo di genere, con riferimento
all’italiano contemporaneo, in base ai quali esaminare l’uso del genere grammaticale maschile per
referenti femminili. Seguiranno alcune osservazioni sul (3) rapporto fra genere grammaticale e gender e
(4) sull’uso del linguaggio come “strumento di parità” nelle istituzioni italiane, svizzere e della Ue, e (5)
alcune considerazioni sull’uso del genere grammaticale nel linguaggio amministrativo e normativo
corredate da riferimenti a casi concreti.
2.
Aspetti teorici: assegnazione e accordo di genere grammaticale per referenti umani in
italiano
2. 1
I meccanismi che governano l’assegnazione del genere grammaticale e i fenomeni di accordo
rappresentano una questione rilevante dal punto di vista teorico della quale fornisco qui solo alcuni
cenni minimi, rimandando per una descrizione dettagliata agli studi specifici (Corbett e Fraser 2000;
Corbett 2001 e 2006 e con riferimento anche a termini che indicano professione o ruolo istituzionale
Andorno 2006 e Thornton 2009).
In italiano il genere viene segnalato da morfemi flessivi o desinenze, -o per il maschile, es. bambino,
e –a per il femminile, es. bambina, da quello dell’articolo: il cantante/la cantante, oppure da suffissi
derivazionali (es. caccia-tore/caccia-trice). Come ho già accennato in 1., l’assegnazione del genere
grammaticale a nomi con referente umano è governata da un criterio di tipo referenziale basato sul genere
biologico (sesso) del referente: a un nome con referente di sesso maschile viene assegnato il genere
grammaticale maschile, a un nome con referente femminile il genere grammaticale femminile:
referente di sesso maschile = genere grammaticale maschile
referente di sesso femminile = genere grammaticale femminile
Pertanto il riconoscimento del genere grammaticale maschile indirizza verso un’interpretazione
maschile del genere biologico del referente mentre il riconoscimento del genere grammaticale femminile
indirizza verso un’interpretazione femminile del genere biologico del referente:
genere grammaticale maschile = referente di sesso maschile
genere grammaticale femminile = referente di sesso femminile
Dal momento che il genere grammaticale ha questa precisa corrispondenza con quello referenziale, è
possibile inferire il genere biologico del referente anche quando questo non è espresso attraverso il
riconoscimento del genere grammaticale degli elementi che ad esso si riferiscono. Nelle frasi seguenti:
1a.
1b.
È rientrato a casa tardi
È rientrata a casa tardi
l’interpretazione del soggetto è quindi, rispettivamente, [+maschile] in 1a e [+femminile] in 1b.
2.2
Il nome con referente umano al quale viene assegnato un dato genere grammaticale controlla, ed
infatti viene definito controllore, l’accordo grammaticale di tutti gli elementi che ad esso si riferiscono
(articoli, aggettivi, sostantivi, pronomi, forme participiali), detti elementi target.. Ciò spiega perché se il
nome controllore è di genere grammaticale maschile l’accordo di tutto ciò che ad esso si riferisce
2
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avviene attraverso il genere grammaticale maschile, mentre se è di genere grammaticale femminile
avviene attraverso il genere grammaticale femminile:
La nuova cuoca è stata assunta ieri
Il nuovo cuoco è stato assunto ieri
Nella lingua italiana il criterio referenziale, che determina l’assegnazione del genere grammaticale al nome
controllore, e quello grammaticale che governa l’accordo del controllore con gli elementi target,
generalmente non confliggono: una volta assegnato al nome controllore il genere grammaticale maschile o
femminile (ricordo che l’assegnazione del genere avviene su base referenziale) a seconda che il suo
referente sia, rispettivamente, [+maschile] o [+femminile], lo stesso genere grammaticale viene
assegnato a tutto ciò che con esso è coreferente:
Il
gen. gramm. masch.
←
nuovo
gen. gramm. masch.
←
cuoco [+maschile]↓
gen. gramm. masch.
La
gen. gramm. femm.
←
nuova
gen. gramm. femm.
←
cuoca [+femminile]↓
gen. gramm. femm.
L’accordo grammaticale fra nome controllore e articolo o fra nome controllore e aggettivo all’interno del
sintagma risulta normalmente rispettato. In caso contrario si hanno espressioni agrammaticali:
* Il nuova cuoca, * La nuovo cuoca, * Il nuovo cuoca
* Il nuova cuoco, * La nuovo cuoco, * La nuova cuoco
Il nuovo impiegato è stato assunto ieri * Il nuovo impiegato è stata assunta ieri
2.3
Come ho anticipato in 1. i meccanismi che governano l’assegnazione e l’accordo di genere in
italiano sembrano incepparsi davanti a una manciata di termini che indicano una professione ritenuta
prestigiosa (architetto, chirurgo, direttore, ingegnere, ispettore, medico, notaio, procuratore, rettore, revisore dei conti) o
un ruolo istituzionale di rilievo (assessore, cancelliere, consigliere, deputato, funzionario, ministro, sindaco). In
questi casi l’assegnazione di genere al nome controllore avviene di norma attraverso il genere maschile
anche se il referente è una donna e gli elementi target esibiscono l’accordo grammaticale con il controllore:
In realtà, il nuovo ministro della Giustizia, Paola Severino, nel febbraio del 2012 ha risposto alle lettere
(laRepuublica, 13.4.2012)
Eppure il ministro Severino è stato chiaro (Il secolo d’Italia, 9.2.2012)
Ma si possono avere anche casi di accordo “misto”, cioè referenziale e grammaticale, degli elementi
target:
la ministro del Lavoro Ursula von der Leyen ha dichiarato che "la giustizia sociale per noi è valore costitutivo
prioritario (Repubblica.it, 27.3.2012)
Il ministro della giustizia [Paola Severino] si dice disposta a fornire il "proprio contributo tecnico" sulla riforma
(Repubblica.it, 7.4.2012)
3
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Il mancato rispetto del criterio referenziale nell’assegnazione del genere grammaticale rappresenta una
sorta di “infrazione” al principio generale di assegnazione del genere che può avere risultati pesanti sul
piano interpretativo. Infatti, come si è visto in 2.1, in italiano il riconoscimento del genere grammaticale
del controllore indirizza automaticamente a inferire il genere biologico del referente, ma se l’assegnazione
del genere non ha rispettato il criterio referenziale il riconoscimento non sarà valido su un piano di
realtà. Vediamo due casi nei quali il nome controllore è di genere grammaticale maschile anche se il
referente è [+femminile]. Nel primo (a) il genere biologico del referente non è noto al ricevente, mentre
nel secondo (b) è noto:
(a) Cooperazione: Riccardi riceve l’ambasciatore di Svezia (www.cooperazioneintegrazione.gov.it)
Il termine ambasciatore viene interpretato come [+maschile] , mentre in realtà si tratta della signora Ruth
Jacoby. L’assegnazione del genere grammaticale maschile all’elemento controllore nel caso in cui il genere
biologico del referente non è noto o esplicitato conduce a un interpretazione del genere del referente
come [+maschile] e provoca quindi un “oscuramento” della figura femminile.
Nel caso (b), in cui il genere biologico del referente è esplicitato o comunque noto, si possono avere
diverse conseguenze. Anzitutto il conflitto di genere indebolisce la coesione testuale
Anna Maria Tarantola, vicedirettore di Via Nazionale e componente nel direttorio, l’organo collegiale
di vertice della Banca d’Italia
http://www.linkiesta.it/da-fiorani-al-vaticano-ecco-la-tela-della-tarantola
tanto più quando si verificano alternanze nell’assegnazione del genere grammaticale:
Per il presidente di Confindustria, Emma Marcegaglia, il taglio della spesa pubblica deve esserci ma serve
una «riduzione della pressione fiscale su lavoratori e imprese. Penso che il governo si debba porre il
problema serio di abbassare le tasse». La presidente dell'associazione ha parlato a margine di un incontro
con gli industriali di Rovigo (Corriere.it, 10.4.2012)
Fornero, grande esperta di pensioni, è convinta che si debba affrontare la questione una volta per tutte,
da ben prima che l'Europa lo chiedesse a Berlusconi. Per il nuovo ministro del Lavoro è necessaria la
«riforma finale» (Corriere.it, 17.11.11)
In testi lunghi si può “perdere di vista” il genere biologico del referente
Lo evidenzia il vice direttore generale di Bankitalia, Anna Maria Tarantola, da Genova, nell'ambito del
Convegno "La famiglia un pilastro per l'economia del Paese" dove emerge il ruolo della famiglia come
ammortizzatore sociale: "Nel momento di massimo impatto della crisi sul mercato del lavoro italiano,
circa 480mila famiglie hanno sostenuto almeno un figlio convivente che aveva perso il lavoro nei
dodici mesi precedenti". Con conseguenze pesanti che non saranno risolte dalle maxi iniezioni di
liquidità messe a punto dall'Eurozona, ma solo con profonde riforme.
Crisi e famiglie. La crisi, spiega il vice direttore generale di Bankitalia, "ha gravemente inciso sui redditi
delle famiglie italiane riducendone la capacità di risparmio. si verifica invece una sorta di terremoto
Quando uno stesso testo evidenzia conflitti tra accordo grammaticale e referenziale, come nell’esempio
seguente, diventa sempre meno possibile l’accordo grammaticale degli elementi target man mano che ci
si allontana dal termine controllore finché diventa obbligatorio quello su base referenziale:
4
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2010, Commissione europea – Rappresentanza in Italia, Roma, in stampa
Il ministro Mara Carfagna ci ripensa. Dopo un weekend di rottura (…) sui giornali di oggi il ministro delle
Pari opportunità ammorbidisce la linea: “Ora c’è un ampio margine di trattativa”, ha detto ai suoi
collaboratori. “Ho dato la mia disponibilità, a condizione che si discuta della questione Campania”. In
attesa di incontrare di persona Silvio Berlusconi, il ministro delle Pari opportunità ha parlato con il
coordinatore del Pdl Ignazio La Russa che l’ha rassicurata.
(http://www.ilfattoquotidiano.it/2010/11/19/governo-il-ministro-delle-pari-opportunita-potreidimettermi-da-governo-e-pdl/77776/)
Si noti la scelta di l’ha rassicurata anziché *l’ha rassicurato.
La questione, che qui ho accennato solo per sommi capi, si spiega con la “gerarchia di accordo”
proposta da Corbett (1979 e 2006); Thornton (2006, 2009) ha esaminato l’accordo di genere con i
termini che indicano professioni e ruoli istituzionali; Andorno (2006).
2.4
Le evidenti difficoltà morfosintattiche e testuali che emergono dall’uso del genere grammaticale
maschile per referenti femminili non sono state sufficienti a frenare l’impiego di termini maschili che
indicano ruoli istituzionali o a professioni in riferimento alle donne. I parlanti che aderiscono a
quest’uso “esteso” del genere maschile, intervistati sul perché delle loro scelte, ricorrono a motivazioni
sostanzialmente riconducibili alle seguenti:
a) incertezza rispetto alla correttezza morfofonetica della forma femminile;
b) presunta “bruttezza” della medesima;
c) supposta “neutralità” del genere maschile.
Per quanto riguarda (a) e (b) è opportuno ricordare che la possibilità di formare nomi femminili è
garantita da quegli stessi meccanismi di formazione delle parole per i quali ogni anno entrano nella
nostra lingua decine di neoformazioni la cui possibile “bruttezza” non impedisce loro di arricchire il
lessico dell’italiano. Con l’eccezioni di pochi casi, non sussistono infatti motivazioni di ordine fonetico
o fonomorfologico che impediscano l’uso delle neoforme femminili che appunto, anche se “nuove”,
riflettono strutture morfologiche già attestate nella lingua italiana4. L’esitazione nei confronti di nuove
forme femminili può, semmai, essere motivata con la recenziorità di tali forme rispetto a quelle maschili
già entrate nell’uso, e quindi con la necessità di quell’acclimatamento lessicale che si richiede
normalmente per le neoformazioni. Non ci sono ostacoli di tipo grammaticale, quindi, all’uso di termini
professionali quali architetta, chirurga, direttrice, ingegnera, ispettrice, medica, notaia, procuratrice, rettrice, revisora dei
conti e di termini che indicano ruoli istituzionali come assessora, cancelliera, consigliera, deputata, funzionaria,
ministra, sindaca, ecc.
Rimane da affrontare la questione (c) relativa alla presunta “neutralità” del genere grammaticale
maschile, una convinzione radicata in molti parlanti e basata sull’uso ben attestato in italiano, ma
limitato, come vedremo più avanti, a contesti particolari, del solo genere maschile per indicare referenti
sia maschili che femminili. Vorrei precisare a questo proposito che:
a) è opportuno definire inclusivo il genere grammaticale maschile usato in riferimento a esseri
[+maschile] e [+femminile], ma non neutro. Il maschile inclusivo implica referenti maschili è femminili e
normalmente non risulta usato in assenza di referenti maschili (es. La ragazza fa *il cameriere, Le ragazze
4
Si per esempio vedano le osservazioni sulla formazione di sostantivi e aggettivi corrispondenti a un maschile in –sore
proposta da Thornton (2012)
5
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fanno *i camerieri), nel qual caso si ha la forma femminile (es. La ragazza fa la cameriera, Le ragazze fanno le
cameriere) proprio perché non si tratta di un maschile neutro ma, appunto, inclusivo
b) il maschile inclusivo è limitato a ben precisi contesti d’uso, per esempio:
- quando il genere biologico del referente non è specificato né lo si può inferire dal contesto,
per esempio nel caso dei pronomi indefiniti:
Dobbiamo ringraziare chiunque è disposto a mettersi in gioco (Corriere della Sera, 8.2.2012)
In Via Lattanzio nessuno è passato a pulire i marciapiedi (Corriere della Sera, 10.2.2012)
- quando si fa riferimento a una classe, a un tipo o a un gruppo di persone e non a singoli
referenti, sia al singolare che al plurale:
Nelle prime settimane di vita del vostro bambino potreste sentirvi in difficoltà nel sentirlo piangere. È
normale. (http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_opuscoliPoster_29_allegato.pdf)
[Bandi] riservati a dottori di ricerca italiani o comunitari, non assunti a tempo indeterminato
(http://futuroinricerca.miur.it/)
I dipendenti e i passeggeri stanno vivendo un grande disagio (Repubblica, 11.2.2012)
Anche l’uso del genere grammaticale maschile per l’accordo di aggettivi e participi passati a referenti
maschili e femminili può essere ricondotto a una funzione inclusiva del maschile:
I ragazzi e le ragazze sono stati infine valutati sulla loro capacità di lavorare e progettare in gruppo
http://www.supsi.ch/dfa/eventi-comunicazioni/comunicati-stampa/2011/First-Lego-League_postevento0.html
3. Genere grammaticale e gender
La questione dell’uso del genere grammaticale maschile per designare le donne che svolgono
professioni o ricoprono ruoli istituzionali prestigiosi rappresenta un argomento di discussione e
confronto non solo in ambiente scientifico ma anche politico, giornalistico, culturale e, più in generale,
negli scambi di idee quotidiano dagli anni Ottanta. Viene affrontata per la prima volta in modo
sistematico e critico dal notissimo lavoro di Alma Sabatini Il sessismo nella lingua italiana (1987), su cui
ritornerò più avanti, e si lega a temi di grande attualità e interesse sul piano sociale e politico quali la
parità fra donna e uomo e il concetto di identità di genere.5 In quel periodo infatti la diffusione in Italia
della nozione di gender (l’insieme di caratteristiche di tipo sociale e culturale che si accompagnano
all’appartenenza all’uno o all’altro sesso), che sostituisce quella di sesso, innesca una revisione del
concetto di parità fra uomini e donne: non si tratta più di cercare la parità di diritti attraverso
l’omologazione della donna al paradigma socioculturale maschile ma attraverso la valorizzazione del
genere femminile (fortemente discriminato), operazione che richiede il riconoscimento e l’affermazione
delle differenze di genere. La consapevolezza che il linguaggio gioca un ruolo potente in questo
5
Per una storia della questione si veda Robustelli (2000, 2007, 2011).
6
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2010, Commissione europea – Rappresentanza in Italia, Roma, in stampa
processo lo rende subito uno dei campi privilegiati per la ricerca di stereotipi, usi sessisti, formulazioni
discriminanti, ecc. L’uso del genere grammaticale maschile per indicare la professione prestigiosa o il
ruolo istituzionale finalmente raggiunto dalle donne che fino a pochi anni prima rappresentava una
prova della tanto sospirata parità con l’uomo si carica quindi di un significato sessista e assume una
funzione discriminatoria nei confronti delle donne: abitudini linguistiche alle quali non era stato mai
dato grande peso, come l’accordo al maschile di aggettivi e participi riferiti a donne e uomini, vengono
lette come una prova del dominio del mondo maschile su quello femminile. Adottare un linguaggio
rispettoso delle differenze di genere diventa il cardine della comunicazione rispettosa dell’identità di genere e
l’uso del femminile per i ruoli istituzionali e le professioni di prestigio ricoperte da donne una
sensibilissima cartina di tornasole.
Nel linguaggio quotidiano e nei media l’adozione del linguaggio di genere (denominazione sintetica di
linguaggio rispettoso dell’identità di genere e diventata ormai una sorta di tecnicismo lessicale) si è fatta strada
lentamente anche perché le abitudini linguistiche consegnate dalla tradizione non permettono mai uno
scardinamento improvviso. A ciò si aggiungono la forte deriva verso l’adozione generalizzata del
maschile provocata dalle abitudini linguistiche di stampo androcentrico che riflettevano una società
ancora in gran parte basata sul predominio maschile e la diffidenza verso le neoformazioni. A tutt’oggi,
nonostante qualche tentativo isolato, i media continuano a preferire il maschile per i titoli professionali
e i ruoli istituzionali riferiti alle donne6:
Le pare giusto perdere la vita in quel modo? Sospira il ministro del Turismo, Michela Vittoria
Brambilla (La Stampa 15.11.2010)
La Camuso nuovo segretario della CGIL (Il Corriere della Sera, 3.11.2010)
Lo studio del notaio Elena Cricchio fornisce servizi notarili in diversi ambiti (www.elenacricchio.it)
Direttore: Concita De Gregorio (http://www.unita.it/?section=notelegali)
Anche il linguaggio istituzionale ha risentito delle azioni politiche volte al raggiungimento della parità
fra uomo e donna e successivamente al riconoscimento delle differenze di genere. I riflessi delle azioni
politiche in questa direzione hanno interessato soprattutto, come vedremo, il linguaggio amministrativo.
4. Il linguaggio come strumento di parità: la risposta delle istituzioni italiane
4.1
Il lavoro di Alma Sabatini fu promosso nel 1987 dalla Commissione Nazionale per la realizzazione
della Parità tra uomo e donna e dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, che si richiamavano al
programma di governo presentato alla Camera il 9 Agosto 1983 dall’allora Presidente del Consiglio
Bettino Craxi. Elena Marinucci, presidente della Commissione, così concludeva la sua presentazione del
volumetto (A. Sabatini 1987: 11):
La ricerca descrittiva non è fine a se stessa, ma è finalizzata a indicazioni di proposte e alternative; non
si conclude certo con soluzioni prescrittive, ma offre stimoli alla riflessione, con suggerimenti in
dimensione aperta e problematica, a chi fa uso della lingua e, usandola, esercita una azione politica.
6
Gll studi e le raccolte di dati sull’uso del genere nel linguaggio dei media sono ormai numerosissimi. Rimando per dati
aggiornati ai risultati del progetto Global Monitoring Project svolto da Monia Azzalini all’interno delle ricerche coordinate
dall’Osservatorio di Pavia e consultabili a http://www.osservatorio.it/cont/gmmp/cont_gmmp2.php.
7
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"Politicamente o linguisticamente corretto?" Maschile e femminile: usi correnti della denominazione di cariche e
professioni, Atti della X Giornata della Rete per l’Eccellenza dell’italiano istituzionale (REI), Roma, 29 novembre
2010, Commissione europea – Rappresentanza in Italia, Roma, in stampa
Il linguaggio veniva dunque riconosciuto come uno strumento di azione politica all’interno del processo
ormai avviato per la realizzazione della «parità di fatto, cioè a dire l’uguaglianza delle possibilità di
ciascun individuo di entrambi i sessi di realizzarsi appieno in ogni campo» (A.Sabatini 1987: 23). L’
identità di genere e la cultura delle pari opportunità rappresentavano ormai due obiettivi fondamentali dello
sviluppo sociale e dei processi educativi, tanto che pochi anni dopo furono riconosciuti ufficialmente
dalla Direttiva del Consiglio dei Ministri 27.3.1997 Azioni volte a promuovere l’attribuzione di poteri e
responsabilità alle donne, che raccoglieva le sollecitazioni della Conferenza Intergovernativa di Pechino (1995) in
materia di empowerment e mainstreaming della presenza femminile nella società. Le proposte contenute nel
terzo capitolo del volumetto di Alma Sabatini, Raccomandazioni per un uso non sessista della lingua italiana7
trovarono subito eco nel Codice di stile delle comunicazioni scritte ad uso delle amministrazioni pubbliche
pubblicato presso il Dipartimento per la Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri
(1993) e successivamente nel Manuale di Stile. Strumenti per semplificare il linguaggio delle amministrazioni
pubbliche. Proposta e materiali di studio, a cura di Alfredo Fioritto (1997). 8
I due manuali anticipano e insieme avviano un’operazione di revisione (ma al tempo fu definita
semplificazione) del linguaggio amministrativo destinata a incidere profondamente sulla comunicazione
istituzionale. Nel 2002 viene emanata la Direttiva sulla semplificazione del linguaggio dei testi amministrativi del
Ministro per la Funzione Pubblica (8 maggio 2002)9 che contiene una serie di indicazioni per ottenere la
chiarezza degli atti amministrativi, già richiesta dall’art. 8 intitolato Il linguaggio della Direttiva sulle attività
di comunicazione delle pubbliche amministrazioni (7 febbraio 2002)10: «La comunicazione delle pubbliche
amministrazioni deve soddisfare i requisiti della chiarezza, semplicità e sinteticità e, nel contempo,
garantire completezza e correttezza dell’informazione». Le proposte ministeriali risultano sintetizzate in
pochi punti ai quali i redattori di atti amministrativi, soprattutto se di rilevanza esterna, sono chiamati ad
attenersi. Tuttavia, come giustamente hanno osservato Cortelazzo e Pellegrino (2003: VII), l’evidente
«impostazione precettistica, utilissima per trasformare un insieme di suggerimenti o di prescrizioni in
un correttore stilistico computerizzato, tradisce una visione semplicistica della scrittura e, soprattutto,
del suo apprendimento». Il linguaggio amministrativo e le possibilità di snellirne le sue caratteristiche
più burocratiche11 diventano quindi subito oggetto della ricerca scientifica e presto di manuali che
mirano a imparare a scrivere bene un testo amministrativo, il che «non significa, a sua volta, imparare
delle regole, anche se, probabilisticamente, efficaci; significa impadronirsi di una “filosofia” di scrittura,
di una serie di espedienti tecnici e della capacità di valutare pregi e difetti di tali espedienti, sia in astratto
sia nei singoli contesti» (Cortelazzo e Pellegrino 2003: VIII). La Guida alla scrittura istituzionale di
Cortelazzo e Pellegrino (2003: 136-139) dedica un lungo paragrafo a Lessico e sessismo e da allora in poi
l’uso non discriminante del genere grammaticale comincia a essere inserito fra le questioni da tenere
presenti nella stesura degli atti amministrativi e comincia ad essere affrontato anche nelle numerose
attività di formazione dei pubblici dipendenti che fioriscono in quel periodo in tutta Italia.
Un forte richiamo alla necessità di usare un linguaggio non discriminatorio – ma nel DPR 14
maggio 2007, n. 115 Regolamento per il riordino della Commissione per le pari opportunità tra uomo e donna
pubblicato pochi giorni prima impera ancora l’uso del solo genere maschile! - arriva con la Direttiva 23
maggio 2007 Misure per attuare parità e pari opportunità tra uomini e donne nelle amministrazioni pubbliche,
7
Il capitolo era già stato pubblicato nel 1986 e solo successivamente incluso nel lavoro Il sessismo nella lingua italiana.
Le questioni di genere entreranno nel dibattito linguistico in seguito a un intervento di Giulio Lepschy (1987), che
esaminerà le proposte delle Raccomandazioni alla luce di problemi generali come la funzione del genere grammaticale e il
rapporto tra lingua, pensiero e realtà, cui faranno seguito una serie sempre più cospicua di lavori (Robustelli 2011). Per i
numerosi manuali per la semplificazione as uso delle amministrazioni pubbliche editi a partire da questo periodo rinvio al
lavoro di Francesca Morandi Sinossi dei manuali di redazione di testi amministrativi e normativi , VIII Giornata REI (2009)
http://ec.europa.eu/dgs/translation/rei/documenti/gruppi/8rei_morandi.pdf
9 http://www.funzionepubblica.gov.it/media/342424/direttiva.pdf
10 http://www.funzionepubblica.gov.it/media/342445/diretcomunicaz.pdf
11 Sul concetto di “burocratese” e per la bibliografia sul linguaggio amministrativo si veda Cortelazzo (2011).
8
8
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"Politicamente o linguisticamente corretto?" Maschile e femminile: usi correnti della denominazione di cariche e
professioni, Atti della X Giornata della Rete per l’Eccellenza dell’italiano istituzionale (REI), Roma, 29 novembre
2010, Commissione europea – Rappresentanza in Italia, Roma, in stampa
emanata dal Ministro per la Funzione Pubblica e dalla Ministra per le Pari Opportunità per attuare la
Direttiva 2006/54/CE del Parlamento e del Consiglio europeo:
(le amministrazioni pubbliche devono) utilizzare in tutti i documenti di lavoro (relazioni, circolari,
decreti, regolamenti, ecc.) un linguaggio non discriminatorio come, ad esempio, usare il più possibile
sostantivi o nomi collettivi che includano persone dei due generi (es. persone anziché uomini,
lavoratori e lavoratrici anziché lavoratori
Compaiono successivamente saltuarie espressioni di interesse a livello ufficiale come in occasione della
Indagine conoscitiva sulla condizione del personale femminile arruolato nelle forze armate 4a Commissione
permanente - Difesa Senato della Repubblica12, nella quale si è assistito a una blanda difesa dell'uso del
femminile per indicare i compiti e le qualifiche delle donne che ricoprono un ruolo nelle forze armate.
Nel conseguente Atto di Sindacato Ispettivo n° 1-00107 del Senato della Repubblica (2007)13 si legge
Il senato (…) impegna il Governo ad introdurre negli atti e nei protocolli adottati dalle pubbliche
amministrazioni una modificazione degli usi linguistici tale da rendere visibile la presenza di donne
nelle istituzioni, riconoscendone la piena dignità di status ed evitando che il loro ruolo venga oscurato
da un uso non consapevole della lingua
4.2
Alle Raccomandazioni non hanno fatto seguito prese di posizione ufficiali da parte dello Stato né
tantomeno linee guida, e se ciò rappresenta una posizione condivisibile da chi ritiene che l’uso della
lingua non possa e non debba essere imposto dall’alto non c’è dubbio che la mancanza di indicazioni
esplicite e dettagliate abbia reso difficile l’adozione da parte delle amministrazioni pubbliche di quel
linguaggio non discriminatorio tanto raccomandato dalla Direttiva 23 maggio 2007. È vero che in seguito
alla riforma del titolo V della Costituzione avvenuta nel 2001 (art. 117 «Le leggi regionali rimuovono
ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed
economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive.») comuni,
province e regioni hanno adottato iniziative individuali in genere lodevoli, ma queste purtroppo non
coordinate così che non è raro trovare, anche all’interno della stessa regione, comportamenti diversi.
Nello Statuto della Regione Toscana, entrato in vigore il giorno 11.2. 2005, all’art. 82 si legge «L’uso, nel
presente statuto, del genere maschile per indicare i soggetti titolari di diritti, incarichi pubblici e stati
giuridici è da intendersi riferito a entrambi i generi e risponde pertanto solo ad esigenze di semplicità del
testo» mentre lo Statuto del Comune di Pisa, art. 3.12 (e lo stesso fa quello del Comune di Taormina)
recita che «in tutti gli atti del Comune è utilizzato un linguaggio non discriminante. in particolare sono
espresse al femminile le denominazioni degli incarichi e delle funzioni politiche ed amministrative del
Comune quando sono ricoperti da donne». Lo Statuto del Comune di Reggio Emilia stabilisce che «[Il
comune opera per] riconoscere, garantire ed adottare un linguaggio non discriminante, identificando sia
il soggetto femminile che il maschile» e in tal senso ha recentemente deliberato il Comune di Massarosa
(delibera n. 68 del 27.10.2011). Segnalo anche una recente presa di posizione del presidente della
Repubblica che, pur non avendo alcun valore ufficiale, è comunque significativa:
Tre donne nel governo Monti e in posizioni chiave. E da domani pregasi anche di abbandonare il
maschile d'ordinanza. Le si chiami "ministre e non ministri". Il consiglio lessicale viene, per cosi' dire,
dal presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, che questa mattina insieme al titolare della
12
Seduta n. 52 dell’8 marzo 2007
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=SommComm&leg=15&id=262012
13 Legislatura 15 Atto di Sindacato Ispettivo n° 1-00107
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/showText?tipodoc=Sindisp&leg=15&id=268278
9
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professioni, Atti della X Giornata della Rete per l’Eccellenza dell’italiano istituzionale (REI), Roma, 29 novembre
2010, Commissione europea – Rappresentanza in Italia, Roma, in stampa
giustizia Paola Severino ha insediato il direttivo della scuola superiore della magistratura al Csm. Nel
suo discorso, il Capo dello stato ha auspicato il "confronto costruttivo" tra amministrazione della
giustizia e magistratura, in un clima di piena collaborazione tra i vari ordini dello Stato. Un confronto,
ha spiegato Napolitano leggendo il testo del suo intervento, che "il ministro non mancherà' di
promuovere". A questo punto il presidente della Repubblica si è fermato e con un sorriso rivolto a
Severino ha detto: "Anzi, mi correggo. Che la ministra non mancherà' di promuovere".
(http://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_6_3_1.wp?contentId=NOL702514 24-11-11)
4.3
Proposte articolate «per attuare il pari trattamento linguistico di donna e uomo nei testi ufficiali»
vengono invece dalle autorità elvetiche attraverso le Istruzioni della Cancelleria federale per la redazione dei testi
ufficiali in italiano (2003) che contiene il capitolo Uso non discriminatorio della lingua. La questione in realtà
era stata oggetto di attenzione fin dal 1981, anno in cui nella Costituzione federale svizzera venne
sancito il principio della parità tra uomo e donna, a cui seguirono richieste ufficiali affinché la parità
fosse realizzata dall’Amministrazione federale anche sul piano linguistico14. L’ampia riflessione sulla
questione promossa dalla Cancelleria federale, che si è sviluppata negli ultimi anni anche attraverso
seminari dedicati ai traduttori15, è sfociata nella recente pubblicazione del volumetto Pari trattamento
linguistico. Guida al pari trattamento linguistico di donna e uomo nei testi ufficiali della Confederazione (2012), che
intende «proporre alcuni suggerimenti per realizzare la parità linguistica fra uomo e donna nel
linguaggio dell’Amministrazione attraverso l’eliminazione di usi linguistici discriminatori e per dare
maggiore visibilità alle donne». Attraverso cinque dettagliati capitoli vengono fornite indicazioni precise
sui «vari modi per attuare la parità linguistica» cercando di conciliare la convinzione che «non spetta
certo allo stato disciplinare l’uso delle parole» con «la responsabilità dello Stato nei confronti della
popolazione per un uso delle lingue ufficiali congruo con le esigenze di una società aperta e complessa»
(Pari trattamento 2012: 9).
4.4
La parità fra uomo e donna costituisce uno degli obiettivi dell’Unione europea fin da quando,
negli anni Settanta, l’allora Comunità europea ha adottato una legislazione mirata a garantire la parità fra
uomini e donne sul posto di lavoro16. Il linguaggio non risulta però incluso negli strumenti necessari per
realizzarla: per esempio non viene considerato nel Regolamento del Parlamento europeo e del consiglio17 che nel
2006 istituisce un Istituto europeo per l'uguaglianza di genere sebbene al punto 12 si sostenga «l'importanza di
eliminare gli stereotipi di genere in tutte le sfere della società», né nella Tabella di marcia per la parità tra
donne e uomini, COM(2006) 92 che la Commissione europea ha presentato nel marzo 2006 e che
individua tra le sei aree prioritarie di azione comunitaria per la parità di genere per il periodo 2006201018 l’eliminazione degli stereotipi di genere nella società, e in particolare nell’istruzione, nella
formazione e nella cultura (v. obiettivo 5.1) e nei mezzi di comunicazione (v. obiettivo 5.2) e neanche
nella attuale Tabella di marcia per la parità tra donne e uomini 2011-2016. Tacciono anche i manuali di tecnica
redazionale, come la Guida pratica comune del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione destinata a
14
Per la storia della questione in Svizzera, l’operato della Cancelleria federale e in particolare dei Servizi linguistici centrali
della Divisione italiana rimando all’intervento di Jean-Luc Egger Il pari trattamento linguistico nell’italiano dell’Amministrazione
federale svizzera in questo stesso volume. Sull’uso del genere grammaticale femminile per gli agentivi nell’italiano ticinese si
veda il lavoro di Pescia (2010).
15 http://www.bk.admin.ch/dokumentation/sprachen/04850/05007/05609/index.html?lang=it
16 Per una descrizione puntuale delle tappe che hanno caratterizzato l’azione delle istituzioni europee verso la parità fra
uomo e donna si veda http://circa.europa.eu/irc/opoce/fact_sheets/info/data/policies/socialemploy/article_7290_it.htm
17 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:403:0009:0017:IT:PDF
18 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2006:0092:FIN:IT:PDF
10
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professioni, Atti della X Giornata della Rete per l’Eccellenza dell’italiano istituzionale (REI), Roma, 29 novembre
2010, Commissione europea – Rappresentanza in Italia, Roma, in stampa
coloro che partecipano alla redazione di testi legislativi delle istituzioni comunitarie (2000) 19. Soltanto con l’opuscolo
La neutralità di genere nel linguaggio usato al Parlamento Europeo20, pubblicato nel 2008, l’uso della lingua viene
messo in relazione con le questioni di genere. Le proposte però appaiono fin dal titolo non
condivisibili, così come il suggerimento di «utilizzare invece termini neutri, quando si fa riferimento ai
titoli inerenti alle funzioni professionali (p.7)» o la raccomandazione «Vi sono ad esempio donne che
preferiscono utilizzare la forma maschile della loro carica o professione. Sarà pertanto cura dell’autore o
del traduttore attenersi alla loro volontà. (p.23)»
5. L’uso del genere femminile nel linguaggio amministrativo e normativo: osservazioni e
suggerimenti
5.1
Il linguaggio amministrativo costituisce uno dei linguaggi ai quali le amministrazioni pubbliche
devono ricorrere per esercitare le proprie attività. Rappresenta lo strumento di redazione degli atti
amministrativi, un «ampio e variegato universo» di testi i cui aspetti linguistici «possono essere
ricondotti a regole comuni», mentre «la loro struttura è riconducibile a molteplici modelli» (Guida 2011:
11). Diverso è il caso degli atti normativi, anch’essi presenti nelle amministrazioni pubbliche, redatti nel
linguaggio normativo, più rigido21 di quello amministrativo per la «valenza giuridica» (Cortelazzo e
Pellegrino 2003: 4) dei relativi testi e quindi refrattario a interventi individuali. I due linguaggi,
normativo e amministrativo, presentano entrambi parziali componenti di linguaggio tecnico e di
linguaggio giuridico (Cavagnoli e Ioriatti Ferrari 2009).
Un rapido sguardo ai testi normativi mostra come essi siano caratterizzati sostanzialmente da un
linguaggio androcentrico sia per quanto riguarda i concetti giuridici che designano un elemento specifico
del sistema giuridico e sono in genere astratti, di carattere statico, definiti nella Costituzione e nei codici
(intesi come leggi ordinarie), sia i termini fattuali, cioè che non contengono riferimenti a norme
giuridiche. Nelle leggi speciali e nella giurisprudenza i termini declinati al femminile (es. “lavoratrice” o
“figlia”) compaiono unicamente se è necessario riferirsi a una normativa che interessa specificatamente
una donna, per esempio nella normativa a tutela della lavoratrice madre. Oltre ai casi in cui la donna è
specificatamente interessata all’atto normativo in quanto ne è oggetto il femminile non compare, o
compare in modo discontinuo (Robustelli 2012bis). Si noti però che il manuale Regole e suggerimenti per la
redazione dei testi normativi (1997, 20022, 20073) adottato dalle regioni italiane prende in considerazione
l’uso del genere e suggerisce di evitare l’uso del maschile universale, ma soprattutto di valutare la
soluzione migliore «caso per caso, anche in relazione ad esigenze sociali o politiche». Questo
suggerimento non sembra essere stato ancora adottato con piena consapevolezza delle sue implicazioni
sul piano della redazione testuale. Nell’esempio che segue il genere grammaticale maschile viene usato
sia con valore referenziale specifico per indicare referenti maschili sia con funzione inclusiva per referenti
maschili e femminili, ma questa alternanza indebolisce la coerenza e la coesione testuale, requisiti
irrinunciabili di ogni testo in particolare se normativo:
8 6.8.2007 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 25 (…)
1. La presente legge, ai fini della tutela e della valorizzazione della imprenditoria agricola, detta norme
in materia di imprenditore e imprenditrice agricolo professionale, individuale e societario, di
competitività ed integrità aziendale e di semplificazione amministrativa.
Capo II
19
http://eur-lex.europa.eu/it/techleg/1.htm. Si vedano per una panoramica sui manuali di redazione usati all’interno delle
istituzioni della Ue la tavola rotonda I manuali di redazione tenutasi in occasione della VII giornata REI Il linguaggio e la qualità
delle leggi. Le regole per la redazione dei testi normativi a confronto http://ec.europa.eu/dgs/translation/rei/giornate/atti_viirei.htm.
20 http://ec.europa.eu/dgs/translation/rei/documenti/rete/neutralitagenere.pdf
21 Si fa riferimento al concetto di rigidità relativo al modello testuale presentato da F. Sabatini (1999).
11
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professioni, Atti della X Giornata della Rete per l’Eccellenza dell’italiano istituzionale (REI), Roma, 29 novembre
2010, Commissione europea – Rappresentanza in Italia, Roma, in stampa
Riconoscimento dell’imprenditore e imprenditrice agricolo professionale
Art. 2
Definizione di imprenditore e imprenditrice agricolo professionale
1. È imprenditore e imprenditrice agricolo professionale (IAP) il soggetto che presenta
congiuntamente i seguenti requisiti (…)
Modifiche all’articolo 4 della l.r. 34/2001
“3. Costituisce titolo di priorità per la formazione dell’elenco di cui al comma 2, la qualifica di
imprenditore agricolo professionale, ai sensi della normativa regionale.”. (…)
Art. 15
Modifiche all’articolo 6 della l.r. 69/1995
2. Il comma 3 dell’articolo 6 della l.r. 69/1995 è sostituito dal seguente:
“3. Ai fini dell’iscrizione all’anagrafe regionale delle aziende agricole come imprenditore agricolo
professionale il tempo di lavoro attribuito al produttore apistico è stabilito dal regolamento di cui
all’articolo 7 della legge regionale 27 luglio 2007, n. 45 (Norme in materia di imprenditore e
imprenditrice agricoli e di impresa agricola).”.
Art. 16
b) le qualifiche dei soggetti che a vario titolo operano nell’azienda; la qualifica di imprenditore agricolo
professionale (IAP) è registrata in una specifica sezione; (…)
c) all’imprenditore agricolo, o suo mandatario, limitatamente alla propria posizione.
5.2
Diversa è la situazione dei testi amministrativi, che vanno dal provvedimento amministrativo,
dotato di effetti sul piano dell’ordinamento generale, al mero atto amministrativo inteso come «mezzo
utilizzato da una unità amministrativa, nell’esercizio di una sua funzione tipica, per intervenire in un
caso concreto e nei confronti di destinatari determinati o determinabili» (Guida 2011:103). Tutti questi
testi, in base al tipo di vincolo interpretativo loro attribuito, possono essere più o meno rigidi, ma sono
anche veri e proprio atti comunicativi che devono assicurare la comunicazione tra istituzioni e cittadini
nel modo più semplice e chiaro possibile. La promozione dell’utilizzo di un linguaggio non
discriminatorio, raccomandato dalla direttiva 23 maggio 2007, trova posto all’interno del processo di
semplificazione promosso dalla direttiva 8 maggio 2002 e già avviato da molte amministrazioni locali.
L’invito a «curare che la formazione e l'aggiornamento del personale, ivi compreso quello con qualifica
dirigenziale, contribuiscano allo sviluppo della cultura di genere» spinge le amministrazioni pubbliche ad
avviare percorsi di formazione anche sull’uso del genere nel linguaggio amministrativo, operazione sulla
quale proporrò alcune considerazioni.22
5.1
Indicazioni, suggerimenti e proposte per l’uso del genere femminile compaiono nel lavoro di A.
Sabatini (1987) e hanno costituito il punto di partenza per tutte le discussioni sulla questione e tutte le
operazioni di revisione di testi. Per il linguaggio istituzionale e in particolare in quello amministrativo il
riferimento è a diversi lavori scientifici (Robustelli 2000, Cortelazzo e Pellegrini 2003)23: recentemente la
Guida al pari trattamento linguistico di donna e uomo nei testi ufficiali della Confederazione e, in misura più limitata,
la Guida alla redazione degli atti amministrativi redatta da un Gruppo di lavoro promosso da Istituto di
teorie e tecniche dell’informazione giuridica (Ittig) del CNR e dall’Accademia della Crusca, hanno
ripreso in esame dettagliatamente la questione con preciso riferimento al linguaggio amministrativo.
22
In tale direzione si sono mosse anche la Direzione Generale per la Traduzione della Commissione europea
http://ec.europa.eu/dgs/translation/rei/documenti/rete/genere_femminile.pdf e la Cancelleria federale svizzera
http://www.bk.admin.ch/suchen/index.html?keywords=robustelli&go_search=ricerca&lang=it&site_mode=intern&nsb_
mode=yes&search_mode=AND#volltextsuche
23 I riflessi dell’avanzata professionale delle donne sull’uso del genere grammaticale femminile per nomi di professione e
ruoli istituzionali erano già stati segnalati alla fine dell’Ottocento e durante tutto il secolo successivo (Robustelli 2010, Villani
2012) -
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Altri richiami compaiono in pubblicazioni e documenti prodotti da singole istituzioni e amministrazioni
attraverso il locali URP, i Comitati e le Commissioni Pari Opportunità, le Consulte femminili, che
sottolineano la necessità di dare visibilità alla figura femminile. In questi testi le modalità per realizzare
questo comportamento virtuoso rimangono vaghe oppure si concretizzano in una serie di istruzioni
“ritagliate” da articoli o seminari scientifici appiccicate una dopo l’altra in una sorta di improvvisato
vademecum. Le forti critiche all’uso del genere grammaticale maschile per termini che si riferiscono a
donne potrebbero risultare più giustificate sul piano generale della comunicazione se si tenessero
presenti le questioni generali che fanno da sfondo alle scelte di genere (grammaticale) accennate nei
paragrafi e che si possono ulteriormente riassumere nelle seguenti:
(a) in italiano24 il genere grammaticale è dei nomi è in genere congruo con il genere referenziale della
persona alla quale ci si riferisce: si ha quindi il genere grammaticale femminile in riferimento a un essere
femminile e quello maschile in riferimento a un essere maschile. Non c’è nessuna ragione di tipo
linguistico per riservare ai nomi di professione e di ruoli istituzionali un trattamento morfosintattico
diverso.
(b) la non congruenza fra genere referenziale e genere grammaticale provoca difficoltà di tipo
morfosintattico, testuale e interpretativo, tanto più quando è alternativamente grammaticale e
referenziale:
Letto questo messaggio, su diversi blog si trovano post che puntano il dito contro il ministro Elsa Fornero, per
esempio qui e qui, rea di aver voluto censurare la Dpl di Modena (…). Mi è sembrato utile chiamarla subito per
un rapido chiarimento. Il ministro, che oggi stava lavorando da casa a Torino, era al corrente e mi ha risposto. (La
Stampa, 13.4.2012)
5.1.1. Il processo di revisione al quale molte amministrazioni pubbliche hanno sottoposto la
documentazione in uso nei loro uffici ha avuto due capisaldi: del primo (a) ho già discusso in
precedenza: si tratta della sostituzione dei nomi di professioni e di ruoli ricoperti da donne declinati al
maschile con i corrispondenti femminili, operazione che ha spinto a introdurre nel linguaggio
amministrativo (e in quello quotidiano), con alterna fortuna, assessora e sindaca, segretaria/direttrice generale
per le corrispondenti cariche nei comuni, e l’articolo la davanti a dirigente; vorrei invece sofffermarmi sul
secondo, (b) l’abolizione del maschile inclusivo e la sua sostituzione con la forma di genere maschile e
quella di genere femminile, anche variamente abbreviate.
Questa seconda operazione ha avuto in molti casi risultati insoddisfacenti: la sostituzione di
un’unica forma maschile con su forme, maschile e femminile (operazione definita sdoppiamento)
infarcisce i testi di ripetizioni e li rende eccessivamente pesanti. Inoltre la difficoltà di governare i
fenomeni di accordo degli elementi che si riferiscono alle due forme frena facilmente i redattori, con il
risultato di arenare il processo di revisione dei testi. Entrambe le ragioni dei numerosi fallimenti erano
dovute però proprio alla meccanicità con la quale veniva applicata quella che da suggerimento («per
quanto riguarda il problema complesso e di difficile soluzione del maschile non marcato, si potranno
trovare spesso delle soluzioni accettabili caso per caso», A. Sabatini 1987: 103) era stata proposta come
una vera e propria regola. Qualsiasi intervento sul testo, con l’eccezione delle correzioni ortografiche e
forse di alcuni aggiustamenti relativi alla disposizione del testo e di certe caratteristiche grafiche, non
può infatti avvenire in modo meccanico È invece indispensabile tenere conto del tipo di testo e della
parte del testo sulla quale si vuole intervenire (in quelli amministrativi sono quasi sempre presenti
l’intestazione e la firma, oltre al corpo del testo), della esplicitezza o meno del genere del referente, della
compresenza di più referenti, del tipo di destinatario, della funzione comunicativa, ecc. E i testi
24
Gli stessi principi ricorrono anche in altre lingue, si veda in particolare l’Introduzione a Luraghi e Olita (2006: 15-41)
13
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opere derivate 3.0 Italia (http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/it/legalcode)
"Politicamente o linguisticamente corretto?" Maschile e femminile: usi correnti della denominazione di cariche e
professioni, Atti della X Giornata della Rete per l’Eccellenza dell’italiano istituzionale (REI), Roma, 29 novembre
2010, Commissione europea – Rappresentanza in Italia, Roma, in stampa
amministrativi devono avere un buon livello di leggibilità e di efficienza comunicativa (Cortelazzo e
Pellegrino 2003: 137). Per intervenire sul (supposto) linguaggio discriminante dei testi amministrativi
quindi non è sufficiente inserire automaticamente forme femminili accanto alle corrispondenti maschili
né sapersi districare nei meccanismi di assegnazione e di accordo di genere, ma è anche e soprattutto
necessario conoscere quando, come e dove intervenire. In certi casi, come vedremo in 5.1.2,
all’esplicitazione delle forme maschili e femminili è preferibile proprio l’uso del maschile inclusivo, di
lunga tradizione d’uso nel linguaggio amministrativo. Talvolta, poi, non sono sufficienti singoli ritocchi
formali ma è necessaria addirittura una riformulazione integrale del testo.
5.1.2 Come decidere, quindi, se sostituire o meno il maschile inclusivo nei testi che si rivolgono o si
riferiscono a più referenti maschili e femminili? È preferibile usare forme maschili e femminili intere o
in forma abbreviata? O addirittura riformulare il testo? Propongo qui qualche riflessione sulle strategie
che sono state adottata in alcuni testi del Comune di Firenze in base alla considerazione del tipo di
testo, dello scopo comunicativo, del formato del testo, della sua lunghezza, della sua struttura, della
ricorrenza dei termini riferiti a entrambi i referenti, ecc. La revisione dei testi è stata effettuata durante
un corso di formazione organizzato all’interno di un progetto formativo promosso dal Comitato Pari
Opportunità del Comune25).
Prendiamo in esame una domanda di ammissione ai permessi rivolta a persone portatrici di
handicap con la seguente intestazione:
Domanda di ammissione ai permessi art. 33 L. 104/92
(per lavoratori portatori di handicap in stato di gravità)
Le strategie di intervento possibili includono il mantenimento del maschile inclusivo, il trattamento
simmetrico attraverso l’aggiunta della forma femminile, la sostituzione del termine con una perifrasi.
Delle tre sembra qui preferibile la seconda perché permette di mettere in evidenza che la categoria
interessata è anche quella femminile
Domanda di ammissione ai permessi art. 33 L. 104/92
(per lavoratori/lavoratrici portatori/portatrici di handicap in stato di gravità)
La forma estesa lavoratrici e portatrici conferisce ai due termini di genere femminile una visibilità uguale a
quella dei corrispondenti termini maschili. In alternativa è possibile usare solo i corrispondenti suffissi
femminili:
Domanda di ammissione ai permessi art. 33 L. 104/92
(per lavoratori/trici portatori/trici di handicap in stato di gravità)
Si noti tuttavia che in questo caso tuttavia manca la parte che porta il significato e tutta l’informazione è
lasciata al suffisso. La sostanza fonica cui è affidata l’informazione è inferiore a quelle maschili e la
leggibilità del testo è minore. È opportuno inoltre ricordare che la mescolanza di segni grafici, come la
barra, a grafemi, può ostacolare la lettura. Per la stessa ragione si raccomanda di non introdurre
espedienti grafici la cui funzione non è condivisa quali, per esempio, l’uso dell’asterisco al posto della
desinenza per indicare che si intende sia la forma maschile sia quella femminile, es. ragazz* anziché
ragazzo/ragazza o ragazzo/a.
Dal momento che il trattamento simmetrico appesantisce i testi, esso rappresenta una strategia
da adottare solo in testi brevi o che non contengono molte riprese anaforiche. L’accordo di aggettivi,
25
SI tratta del progetto Genere e linguaggio promosso dal Comune di Firenze
http://www.comune.fi.it/opencms/opencms/comune_firenze/comune/pari_opportunita/index.html
14
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"Politicamente o linguisticamente corretto?" Maschile e femminile: usi correnti della denominazione di cariche e
professioni, Atti della X Giornata della Rete per l’Eccellenza dell’italiano istituzionale (REI), Roma, 29 novembre
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sostantivi, forme participiali, pronomi in posizione predicativa è comunque soltanto al maschile, anche
se possono darsi (motivate) eccezioni.
Vediamo ora un’interrogazione che presenta l’uso del maschile inclusivo nel corpo del testo:
Constatato, inoltre, che il Consiglio Comunale nella seduta dell’11 giugno 2007 ha approvato la delibera
n. 402 che modifica l’articolo 3.3 in considerazione del fatto che, nonostante quanto previsto dal
regolamento sulla nomina dei rappresentanti, in quel periodo negli enti nelle associazioni e nelle società
partecipate, su un totale di circa 202 rappresentanti nominati dal Comune, le donne erano poco più del 16%
e di queste all’interno delle società per azioni la rappresentanza femminile di nomina comunale si riduceva
a poco più del 10%, integrando così l’articolo 3.3 “..Nei casi in cui le nomine e le designazioni da effettuare siano
in numero dispari, si provvederà a garantire il rispetto della proporzione suddetta all’interno di analogo organismo di
successiva scadenza”.
Delle tre strategie viste sopra, sembra di poter escludere la sostituzione del maschile inclusivo con una
perifrasi: questa soluzione costringerebbe a cancellare un termine che nel linguaggio amministrativo ha
un valore quasi “tecnico”. Potremmo ovviamente mantenere il maschile inclusivo. Proviamo però anche
qui a sostituire il maschile con entrambe le forme, maschile e femminile. In questo caso rappresentanti è
termine epiceno, quindi è possibile non ripeterlo dal momento che la specificazione del genere è e
affidata all’articolo. Introdurremo quindi solo la preposizione articolata femminile accanto a quella
maschile: dei/delle rappresentanti. L’accordo degli elementi target è al maschile a meno che non si intenda
sottolineare pesantemente la referenza ai due generi:
CONSTATATO, inoltre, che il Consiglio Comunale nella seduta dell’11 giugno 2007 ha approvato la delibera n.
402 che modifica l’articolo 3.3 in considerazione del fatto che, nonostante quanto previsto dal regolamento sulla
nomina dei/delle rappresentanti, in quel periodo negli enti nelle associazioni e nelle società partecipate, su un totale di
circa 202 rappresentanti nominati/e dal Comune, le donne erano poco più del 16% e di queste all’interno delle società
per azioni la rappresentanza femminile di nomina comunale si riduceva a poco più del 10%, integrando così
l’articolo 3.3 “..Nei casi in cui le nomine e le designazioni da effettuare siano in numero dispari, si provvederà a garantire il rispetto
della proporzione suddetta all’interno di analogo organismo di successiva scadenza”.
Si tratta però di una modalità estranea, anche per la sua forma grafica, all’uso, con l’eccezione per
esempio dei moduli nei quali indicare le generalità, e quindi da usare con precauzione.
6. Conclusioni
Le questioni relative all’uso del genere grammaticale maschile per referenti femminili e del maschile
inclusivo richiedono dunque di essere considerate alla luce della teoria per poterne coglierne appieno le
implicazioni sul piano testuale e comunicativo e operare di conseguenza scelte consapevoli. Se nel
linguaggio quotidiano esse possono essere lasciate alla libertà individuale, per quanto riguarda il
linguaggio amministrativo sarebbe preferibile adottare un’impostazione condivisa le cui linee del resto
sono già state tracciate anche da atti ufficiali (v. 4) e vanno nella direzione di dare visibilità alla presenza
femminile. La prassi scrittoria molto variegata che emerge a proposito dell’uso del genere dall’esame
della documentazione delle amministrazioni pubbliche è dovuta a una serie di fattori quali la
recenziorità della proposta di intervenire sul linguaggio amministrativo; la sua tradizione secolare; la
novità insita nel cambiamento di abitudini linguistiche consolidate (su tutte l’uso del maschile inclusivo);
la difficoltà di intervenire sui testi senza il pieno possesso delle nozioni linguistiche necessarie; ecc.
L’interesse per la questione che continua ad essere manifestato anche con un atteggiamento
giustamente problematico e teso ad avere risposte certe (che mal si conciliano con l’uso della lingua!) da
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amministrazioni e istituzioni anche in seguito al confronto con quanto accade in altre lingue europee,
conferma che davvero in italiano «un nuovo fronte di crisi si è aperto col porsi delle questioni di
genere» (F. Sabatini 2008: 10). D’altra parte lo sforzo compiuto da molte amministrazioni di affrontare
la questione anche attraverso la formazione scientifica del personale incoraggia a sperare che
l’applicazione dei numerosi suggerimenti raccolti dalla letteratura scientifica, e circolanti in vario
formato all’interno degli uffici, avvenga in modo sempre più consapevole dell’importanza di conciliare
l’importanza di usare un linguaggio rispettoso dell’identità di genere con la necessità di chiarezza e
trasparenza richieste dalla comunicazione di tipo amministrativo.
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Approcci linguistici e giuridici
alla lingua di genere
Stefania Cavagnoli, Università di Macerata
Elena Ioriatti Ferrari, Università di Trento
Roma, 29 novembre 2010
X giornata REI
“La lingua non è il riflesso diretto dei fatti reali, ma
esprime la nostra visione dei fatti, inoltre,
fissandosi in certe forme, in notevole misura
condiziona e guida tale visione”
F. Sabatini, nelle raccomandazioni, 1987, 13
Il sistema linguistico non è sessista, la norma
(linguistica) sì. La norma, che è la realizzazione
tradizionalmente e socialmente determinata del
sistema, rispecchia una società androcentrica dove
l’uomo è gente e la donna sesso (…) il che
conferma il persistere dell’androcentrismo della
società”
E. Burr, 1995
Approccio linguistico
„
„
„
„
Linguistica testuale: testi come dimensione
comunicativa
Sociolinguistica: lingua in società, elogio della
differenza e della varietà
Linguistica pragmatica: lingua in uso, percezione
dell’ascoltatore
Lessicografia / terminologia: lingua e norma,
stabilità
Lingua e potere
“La sociolinguistica, curiosa del discorso, non può
considerare estranee alla sua attenzione temi come il
potere e l’autorità, la subordinazione, lo scambio, la
legittimazione, la solidarietà (…) i meccanismi di controllo
e manipolazione” Cardona, 1987
Lingua come strumento di potere
linguaggio giuridico: lingua di prestigio e di potere;
conservativa e maschile; logica della conservazione e della
non marcatezza
Un esempio
Uso normativo dell’indicativo (per disciplinare, per
modificare il presente:
“la sanzione è…”, “la legge è uguale per tutti”)
Finzione giuridica: semplificazione/scelta della
visione della realtà, che esclude altre visioni
Scelta del maschile al posto del femminile!
.
Forza del potere nel linguaggio
Art.4. La repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e
promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto.
Nei testi giuridici (non nella Cost.) “lingua barocca” che esprime
meglio il potere.
In tedesco, inglese semplicità delle proposizioni (finzione, le cose
sono più complesse).
Compito del giurista: filtrare gli elementi rilevanti (decisione politica
del legislatore - uso dell’indicativo).
Compito del linguista: semplificare il linguaggio utilizzato
Potere democratico presuppone lingua più trasparente perché
legittimato dai cittadini
Linguaggio giuridico (I)
“La lingua con cui si parla di diritto”
Mortara Garavelli 2001
Lingua del diritto – lingua dei giuristi
"I giuristi, potremmo dire in modo provocatorio,
sono curiosa gente che fanno gran discorsi paludati e
pomposi su cose che non ci sono, rivolgendosi in
apparenze autorevoli a gente che non li capisce“
Scarpelli, 1994
Linguaggio giuridico - caratteristiche
„
spersonalizzazione, complessità sintattica,
nominalizzazione, uso lessicale di termini
specifici e di parole della lingua comune in
accezione diversa.
„
chiarezza concettuale vs. chiarezza espressiva
„
linguaggio giuridico e lingua comune
strettamente legati
„
presenza di forme arcaiche e forme latine
Caratteristiche - continua
„
Ogni linguaggio giuridico è inserito in un
sistema giuridico legato ad un territorio e a una
(o più) lingue
„
Testi di specialisti per i non specialisti –
asimmetria
„
testi giuridici sono difficilmente classificabili:
testi normativi, testi interpretativi, testi
applicativi. Qualsiasi classificazione testuale va
elaborata in collaborazione fra giuristi e linguisti
Uguaglianza davanti alla legge
Cost. W. ted Cost. W. it GG ted
GG it
Cost. it
Alle Deutschen
sind vor dem
Gesetz gleich.
Maenner und
Frauen haben
grundsatzlich
dieselben
staatsbuergerlichen Rechte und
Pflichten.
Art. 3: Tutti gli
uomini sono
uguali davanti alla
legge.
Gli uomini e le
donne sono
equiparati nei
loro diritti. Lo
Stato promuove la
effettiva
attuazione della
equiparazione di
donne e uomini e
agisce per
l’eliminazione
delle situazione
esistenti di
svantaggio.
Art.3: Tutti i
cittadini hanno
pari dignità
sociale e sono
eguali davanti alla
legge, senza
distinzione di
sesso, razza, di
lingua, di
religione, di
opinioni politiche,
di condizioni
personali e sociali
Art.108: Tutti i
tedeschi sono
uguali davanti
alla legge.
Uomini e donne
hanno in generale
gli stessi diritti e
doveri civici.
Alle Menschen
sind vor dem
Gesetz gleich.
Maenner und
Frauen sind
gleichberechtigt.
Der Staat foerdert
die tatsaechliche
Durchsetzung der
Gleichberechtigung
von Frauen und
Maennern und
wirkt auf die
Beseitigung
bestehender
Nachteile hin
Uguaglianza davanti alla legge II
WV
WV it
GG
GGit
Cost.
alle Deutschen
tutti i
tedeschi
alle
Menschen
tutti gli
uomini
tutti i
cittadini
gleich
uguali
gleich
uguali
eguali
grundsaezlich
in generale
gleichberechtigt
equiparati
RETE PER L'ECCELLENZA DELL'ITALIANO ISTITUZIONALE
ATTI DELLA X GIORNATA
"Politicamente o linguisticamente corretto?"
Maschile e femminile: usi correnti della denominazione di cariche e professioni
(Roma, 29 novembre 2011)
Alessandra Cestari, Barbara Tomelleri
traduttrici presso l’Ufficio Questioni linguistiche della Provincia autonoma di Bolzano
L’identità di genere nei testi amministrativi e normativi della Provincia
autonoma di Bolzano
1. Una storia recente
La Provincia autonoma di Bolzano sin dai primi anni Novanta si è attivata in maniera incisiva
per contribuire ad una progressiva modernizzazione del linguaggio amministrativo: oltre a cercare una
risposta concreta alle sollecitazioni che a livello nazionale richiamavano alla necessità di improntare il
linguaggio amministrativo ai principi della trasparenza e della chiarezza, ha cercato anche di dare
maggiore visibilità alla donna. Rispondendo alle richieste propositive delle donne impegnate sul fronte
politico e istituzionale locale (e rappresentanti i tre gruppi linguistici dell’Alto Adige), la Provincia di
Bolzano ha voluto ridurre la distanza nei confronti della componente femminile della società attraverso
l’adozione di interventi più rispettosi del genere femminile e di un linguaggio non discriminatorio.
Alla fine degli anni Ottanta fu istituita con la legge provinciale 10 agosto 1989, n. 4 (Interventi
per la realizzazione delle pari opportunità tra uomo e donna) la Commissione provinciale per le Pari
Opportunità con compiti di consulenza della Giunta provinciale. Alla Commissione, insediata nel 1990,
fu affidato il compito di promuovere una maggiore presenza femminile nelle posizioni dirigenziali
nell’ambito politico, economico e culturale e di elaborare allo scopo proposte mirate di intervento e
azioni di sensibilizzazione della società sulle tematiche femminili e sulle pari opportunità. La
Commissione ha realizzato negli anni moltissimi interventi di sensibilizzazione ed è stata determinante
nell’azione di promozione all’interno dell’amministrazione provinciale di un linguaggio rispettoso di
genere, che traeva spunto dalle raccomandazioni pionieristiche di Alma Sabatini. L’Alto Adige è una
delle regioni italiane che si sono battute con maggiore forza e determinazione per dare visibilità alla
donna anche attraverso l’adozione di specifici atti normativi; questo processo di innovazione si è potuto
realizzare ed imporre anche grazie alla particolare realtà linguistica, sociale e culturale di questa terra.
2. L’Alto Adige una realtà plurietnica e plurilinguistica
La Provincia autonoma di Bolzano è caratterizzata dalla presenza di tre gruppi linguistici
(tedesco, italiano e ladino). Per Statuto di autonomia la lingua tedesca è parificata alla lingua italiana e
tutti i testi normativi e amministrativi della Provincia autonoma sono redatti in forma bilingue. La lingua
italiana fa testo negli atti aventi carattere legislativo e nei casi in cui per Statuto è prevista la redazione
bilingue. Lo Statuto riconosce ad ogni cittadino residente in provincia di Bolzano il diritto di usare la
propria lingua nei rapporti con la pubblica amministrazione, gli uffici giudiziari e con i concessionari di
servizio pubblico. Oltre alla possibilità di utilizzare la propria madrelingua, lo Statuto sancisce anche il
diritto per le popolazioni residenti in regione di fruire di un insegnamento nella propria madrelingua e di
valorizzare le proprie iniziative ed attività culturali a salvaguardia delle proprie tradizioni culturali.
1
2.1 Linguaggio paritetico: due lingue – due marce differenti
Quella altoatesina è una società plurietnica e plurilinguistica, che rivela caratteristiche culturali e
sensibilità linguistiche assai diverse, dovute anche alla differente area di gravitazione linguistica (italiana
da un lato e germanofona dall’altro). Il gruppo linguistico tedesco ha risentito dell’influenza progressista
della Mitteleuropa per quanto concerne le tematiche delle rivendicazioni femminili e la parità di genere
e, grazie anche ad una struttura linguistica più congeniale rispetto a quella italiana, non ha trovato
difficoltà nel tradurre al femminile termini usati normalmente solo al maschile, quali cariche istituzionali,
titoli e figure professionali. Se in tedesco sono entrati nell’uso corrente della lingua termini come
Landesrätin 'assessora', Ministerin 'ministra', Ärztin 'medica', Volksanwältin 'difensora civica',
Rechtsanwältin 'avvocata', la lingua italiana fatica a liberarsi del maschile generico e, anche
culturalmente, non ha seguito lo stesso sviluppo della lingua tedesca o di altre lingue europee. L’utilizzo
dell’accezione femminile di cariche e titoli fatica infatti ad imporsi nell’uso linguistico corrente. È
interessante notare come anche in Alto Adige le donne che ricoprono alte cariche istituzionali o
svolgono determinate professioni insistano nel conservare la forma maschile, nel timore, forse, che l’uso
dell’accezione femminile – seppur corretta – possa in qualche modo avere una connotazione riduttiva
(asimmetria semantica): la declinazione al femminile di una carica o di un titolo professionale un tempo
riservato esclusivamente all’uomo sembra avere minor prestigio. In Alto Adige sono poche le donne (e
quasi esclusivamente di madrelingua tedesca) che si definiscono “avvocata” o “magistrata”; nessuna
professionista della medicina si sognerebbe mai di definirsi “medica”. Nell’ambito politico locale si sta
invece affermando l’utilizzo di ministra, deputata, assessora, sindaca, consigliera, difensora civica non
solo presso le donne di lingua tedesca, ma anche presso le omologhe italiane: una rivoluzione
semantica che sta coinvolgendo sempre più anche i media locali.
In sintesi, se da un lato il sistema linguistico ha già gli strumenti che consentirebbero da subito
l’introduzione generalizzata delle regole per un uso non discriminatorio di genere nelle cariche
pubbliche e nelle professioni, l’uso comune della lingua non è ancora pronto a fare il passo decisivo.
Nella fase attuale il ricorso da parte di una amministrazione pubblica a formulazioni linguistiche inusitate
o troppo innovative rischierebbe di lanciare un messaggio quasi provocatorio e di ferire la sensibilità
comune. Possiamo certamente sostenere che solo quando le donne che rivestono posizioni di rilievo
nei vari ambiti della vita politica e sociale utilizzano la denominazione femminile della loro carica o del
loro titolo, questa tende ad imporsi anche nell’uso linguistico comune. L’abitudine all’uso fa il resto:
gradualmente il nuovo termine si impone perdendo il carattere di novità e di estraneità. Ricordiamo che
alcuni termini che sono entrati oggi nell’uso corrente, come dottoressa o professoressa, in origine
avevano una valenza negativa.
3. Interventi normativi
La Provincia autonoma di Bolzano ha validato già da anni nei propri atti pubblici (norme, decreti,
regolamenti di esecuzione) l’uso di riferimenti a cariche e professioni declinate al femminile, quali
sindaca, assessora, consigliera, accanto ad alcuni profili professionali, come nel caso delle professioni
artigiane approvate con decreto del Presidente della Giunta Provinciale 19 settembre 1991, n. 21.
L’ultimo atto ufficiale in tema di pari opportunità è stato siglato dal Governo provinciale l’8 marzo
2010 con la promulgazione della legge sulla parificazione e sulla promozione delle donne in Provincia di
Bolzano, che ribadisce l’importanza dell’adozione di un linguaggio non sessista, recitando testualmente
all’articolo 2: «un linguaggio rispettoso dell’identità di genere è quello che dà visibilità alla donna sul
piano linguistico; esso non abbisogna necessariamente di continue dizioni doppie (..)» e all’articolo 8:
«le leggi provinciali, i regolamenti e le delibere della Giunta provinciale nonché i regolamenti e gli atti
amministrativi dell’amministrazione provinciale devono essere formulati in un linguaggio rispettoso
dell’identità di genere.(.)».
2
4. Il linguaggio paritetico nella prassi amministrativa
Il linguaggio amministrativo è - al pari di quello giuridico - caratterizzato da un elevato grado di
formalità. È indirizzato solitamente ad un destinatario generico, che nell’italiano – come del resto in
numerose altre lingue – è sempre di genere maschile.
Esempi:
il cittadino, il direttore dei lavori, il richiedente, il concessionario, il titolare
Nell’applicazione pratica del linguaggio paritetico nei testi dell’Amministrazione della Provincia
autonoma di Bolzano occorre fare una distinzione sostanziale tra testi amministrativi e testi normativi.
5. Testi amministrativi
Per trattare in concreto la questione relativa al rispetto dell’identità di genere nei testi
amministrativi, è opportuno distinguere tra le seguenti tipologie di testi:
1) Testi già completi (atti chiusi) indirizzati a singole persone di cui si conoscono le generalità
(corrispondenza, certificazioni ecc.).
2) Testi indirizzati a singole persone e destinati ad essere completati in un successivo momento
(atti aperti: modulistica).
3) Offerte di impiego, inserzioni (avvisi di selezione).
4) Testi destinati a gruppi di persone o alla collettività (circolari, bandi di concorso, discorsi, avvisi).
5.1 Testi indirizzati a singole persone
Dato che in questi tipi di testo (certificazioni, corrispondenza in generale ecc.) si conoscono le
generalità della persona destinataria, si usa il genere grammaticale appropriato.
Esempi:
Gentile Signora Rossi
Egregio Signor Bianchi
e non Signor/Signora Eugenio Manfredi
5.2 Questionari e moduli prestampati
Devono essere completati a cura della persona destinataria.
Nel redigere testi di questo tipo si possono scegliere due strategie:
a) si usano espressioni che consentono la scelta del genere appropriato.
Esempio
Il sottoscritto/la sottoscritta…, nato/nata a…
b) si scrivono due versioni distinte, una per uomini e una per donne
Esempi (due diversi modelli prestampati):
Il sottoscritto…., nato a…., iscritto a…
La sottoscritta…, nata a…, iscritta a…
3
5.3 Inserzioni e avvisi
Nel caso di inserzioni, annunci per ricerca di personale ecc. si mantiene il parallelismo delle
forme maschile e femminile, ricorrendo alla forma sdoppiata.
Esempi:
Si ricerca odontotecnico/odontotecnica…
Cercasi impiegato amministrativo/impiegata amministrativa…
5.4 Testi destinati alla collettività
In questi testi si consiglia di usare, ove possibile:
A) sostantivi di genere non marcato
Esempi:
persona anziché uomo
diritti della persona anziché diritti dell’uomo
B) nomi collettivi
Esempi:
il personale anziché i dipendenti
la direzione anziché il direttore o la direttrice
C) sdoppiamenti
Esempi:
cittadine e cittadini anziché cittadini
lavoratori e lavoratrici anziché lavoratori
elettori ed elettrici anziché elettori
Se possibile, si cerca di alternare le forme sdoppiate alle denominazioni collettive.
Esempi
Cittadini e cittadine oppure la cittadinanza, la popolazione
Le utenti e gli utenti oppure l’utenza
6. Sdoppiamenti
Per quanto riguarda gli sdoppiamenti, a seconda dei casi si usano:
a) la forma sdoppiata estesa femminile e maschile (o viceversa)
Esempi:
Il candidato o la candidata
Le funzionarie e i funzionari
b) la forma sdoppiata concisa maschile/femminile (o viceversa)
Esempio:
Lo studente/la studentessa
4
Quest’ultima forma è quella più usata nella modulistica e negli elenchi (es. qualifiche funzionali
dell’Amministrazione provinciale, profili professionali).
Nei testi di carattere divulgativo e informativo si preferisce invece la forma sdoppiata estesa. Importante
è comunque – una volta operata la scelta – usare nello stesso testo sempre lo stesso tipo di forma
sdoppiata.
Quando si ricorre alla forma sdoppiata concisa, si suggerisce di scrivere per esteso l’articolo +
sostantivo (rispettivamente femminile e maschile o viceversa).
Esempio
meglio
Esempio
Meglio
Il/La sottoscritto/a
Il sottoscritto/La sottoscritta
L’autorizzazione del/la direttore/trice…
L’autorizzazione del direttore/della direttrice…
La forma sdoppiata concisa con troncamento degli articoli, dei sostantivi, dei participi e degli eventuali
aggettivi è controindicata perché può compromettere la leggibilità e la comprensibilità del testo.
Esempio
Lo/a studente/ssa è stato/a immatricolato/a per la prima volta presso questa Università
nell'anno accademico 2010/2011.
Nei casi in cui, in testi amministrativi destinati a più categorie di persone o in testi destinati alla
collettività, non fosse possibile rispettare l’identità di genere, per l’uso ripetuto di forme sdoppiate che
rendono illeggibile e incomprensibile il testo, si può specificare in una nota o frase introduttiva i criteri
seguiti:
Esempio
Pur figurando nella sola forma femminile, le denominazioni relative a persone usate nel
presente opuscolo si riferiscono indistintamente a donne e uomini.
7. Problematiche e difficoltà ricorrenti
La necessità di redigere testi bilingui corrispondenti per contenuto, ha creato nel tempo non
pochi confronti dialettici all’interno dell’amministrazione, soprattutto quando nell’italiano si è trattato di
declinare al femminile termini altrimenti usati al maschile.
A distanza di quindici anni dai primi tentativi di adottare in ogni testo della Provincia di Bolzano
un linguaggio paritetico di genere, si possono riconoscere alcuni difetti, ai quali con il tempo si è cercato
di porre rimedio, in particolare:
a) problemi di concordanza fra sostantivi, participi e pronomi: soprattutto nel caso di frasi ed elenchi
con molti riferimenti, si rischia di perdere il filo del discorso;
Esempio:
I candidati ammessi e le candidate ammesse sono invitati e invitate a prendere parte (…).
5
b) la doppia opzione separata dalla barra a volte può appesantire il testo e rendere difficoltosa la lettura
a discapito della chiarezza e della trasparenza;
Esempio:
Legge provinciale 30 novembre 2004, n. 9
Diritto allo studio universitario
(…)
3. Studentesse e studenti in condizioni economiche disagiate
(1) Gli interventi (…) sono concessi a studentesse e studenti capaci e meritevoli che versano in
condizioni economiche disagiate.
(2) La condizione economica disagiata è individuata in base al reddito, al patrimonio ed alle
quote
esenti stabiliti negli appositi criteri. Vengono considerati i redditi ed il patrimonio dello
studente e dei
suoi genitori. Nel caso in cui la studentessa o lo studente sia separata/o
legalmente, divorziata/o,
orfana/o di entrambi i genitori o abbia figli propri, vengono
considerati soltanto il suo reddito e
patrimonio e, se coniugata/o, anche il reddito e
patrimonio del coniuge. (…)
c) sdoppiando tutti i riferimenti al maschile e al femminile sembrano crearsi a volte due categorie
differenti: invece di mettere in risalto la figura della donna, si crea una distinzione. Esiste poi il
rischio concreto di scordare, fra tanti, uno sdoppiamento, o di utilizzare la congiunzione disgiuntiva
“o” invece della “e” con possibili ripercussioni e conseguenze discriminanti nell’applicazione di un
provvedimento.
Esempio:
Decreto del Presidente della Provincia 2 marzo 2010, n. 15
Regolamento d'esecuzione concernente le modalità di svolgimento dei corsi ed esami teoricopratici ai
fini dell'iscrizione negli elenchi provinciali dei conduttori o delle conduttrici di gru edili
ed industriali e di
macchine movimento terra
(…)
Art. 2
(Iscrizione nell’elenco provinciale dei conduttori o delle conduttrici di gru edili e industriali)
dei
(1) Il corso teorico-pratico per il conseguimento dell’attestato d’iscrizione nell’elenco provinciale
conduttori o delle conduttrici di gru edili ed industriali verte sui seguenti argomenti:
a) responsabilità civile e penale del conduttore o della conduttrice di gru;
b)normativa vigente in materia di sicurezza del lavoro; (…).
8. Testi normativi
L’uso di un linguaggio non discriminatorio nei testi normativi solleva molti dubbi e deve essere
fatto oggetto di un’analisi critica. In generale va osservato che, riferendosi i testi giuridici a fattispecie
astratte e dunque a soggetti generici, non dovrebbe essere necessario specificare il genere dei soggetti
indicati, ragione per cui l’uso del maschile non marcato come genere neutro appare una scelta
obbligata.
La questione del rispetto dell’identità di genere nei testi giuridici resta dunque aperta e merita un
confronto tra giuristi, linguisti e comunicatori istituzionali.
Per quanto attiene ai testi giuridici dell’Amministrazione della Provincia di Bolzano si è scelto
comunque di seguire la strada della valorizzazione di genere, pur sapendo che è un’operazione molto
delicata. Da un punto di vista pragmatico si segue il principio secondo cui i criteri della comprensibilità,
precisione e correttezza dell’enunciato prevalgono sempre su quello del rispetto di genere. Pertanto,
occorre innanzitutto accertare l’opportunità e praticabilità dell’opzione paritetica, dopo di che si
6
applicano le stesse regole valide per i testi amministrativi, facendo ricorso a forme sdoppiate e a nomi
collettivi.
Nel caso, invece, in cui ciò non sia possibile, si preferisce introdurre un articolo con una definizione
come quella riportata qui di seguito, ad es. in un regolamento di attuazione:
Art. 2
Definizioni
1. I termini relativi a persone che, nel presente regolamento, compaiono solo al maschile si riferiscono
indistintamente a persone di genere femminile e maschile. Si è rinunciato a formulazioni rispettose
dell’identità di genere per non compromettere la leggibilità del testo.
Le soluzioni qui illustrate non sono altro che delle semplici proposte e rappresentano la prima
tappa di un lavoro che necessita di ulteriori approfondimenti. Solo grazie ad attente riflessioni ed un
confronto tra le esperienze raccolte da più parti si potrà arrivare a tracciare un percorso condivisibile.
***---***
7
L’identità di genere nei testi
amministrativi e normativi della
Provincia autonoma di Bolzano
In rispondenza ai mutamenti intervenuti nella
nostra società e alle nuove funzioni e ruoli sociali
assunti dalla donna, anche la lingua italiana - come
molte altre - è soggetta a sollecitazioni tese a
scardinare il principio androcentrico: l’uomo non è
il solo parametro attorno al quale ruota l’universo
linguistico.
La lingua deve riflettere l’organizzazione sociale.
Adottando un linguaggio che renda visibile
anche la componente femminile della nostra
società, non si oscura la presenza femminile
e la donna viene eletta ad interlocutrice
diretta.
• Il linguaggio giuridico e amministrativo
sono caratterizzati da un elevato grado di
formalità.
• È destinato solitamente ad un destinatario
generico, che nell’italiano – come del resto
in molte altre lingue – è sempre di genere
maschile.
Es. il cittadino, il direttore dei lavori, il
richiedente, il titolare ecc..
Nella valorizzazione dell’identità di genere
dei testi prodotti dall’Amministrazione della
Provincia autonoma di Bolzano si distingue
essenzialmente tra
• testi amministrativi
• testi normativi
Testi amministrativi
Si distinguono varie tipologie di testi:
a) Testi già completi (atti chiusi) indirizzati a singole
persone di cui si conoscono le generalità (corrispondenza,
certificazioni ecc.).
b) Testi indirizzati a singole persone e destinati ad essere
completati in un successivo momento (atti aperti:
modulistica).
c) Testi destinati a gruppi di persone o alla collettività
(circolari, bandi di concorso, discorsi, avvisi).
d) Offerte di impiego, inserzioni (avvisi di selezione).
Atti chiusi
Dato che negli atti chiusi (certificazioni,
corrispondenza in generale ecc.) si
conoscono le generalità della persona
destinataria, è opportuno usare il genere
grammaticale appropriato.
Esempi: Gentile Signora Rossi
Egregio Signor Bianchi
e non Signor/Signora Eugenio Manfredi
Atti aperti
•
Questionari e moduli prestampati devono
essere completati a cura della persona
destinataria.
• Nel redigere testi di questo tipo si possono
scegliere due strategie:
a) si usano espressioni che consentono la
scelta del genere appropriato.
Esempio
Il sottoscritto/la sottoscritta…, nato/nata a…
Atti aperti
b) Si scrivono due versioni diverse
1) una per uomini
2) una per donne
Esempi (due diversi modelli prestampati):
Il sottoscritto…., nato a…., iscritto a…
La sottoscritta…, nata a…, iscritta a…
Inserzioni, annunci
Nel caso di inserzioni, annunci per ricerca di
personale ecc. è opportuno mantenere il
parallelismo delle forme maschile e
femminile usando la forma sdoppiata.
Esempi:
Si ricerca odontotecnico/odontotecnica…
Cercasi impiegato
amministrativo/impiegata amministrativa…
Testi destinati alla collettività
In questi testi si consiglia di usare, ove
possibile:
• A) sostantivi di genere non marcato
Esempi:
persona anziché uomo
diritti della persona anziché diritti dell’uomo
• B) nomi collettivi
Esempi:
il personale anziché i dipendenti
la direzione anziché il direttore o la direttrice
Testi destinati alla collettività
C) sdoppiamenti
Esempi:
cittadine e cittadini anziché cittadini
lavoratori e lavoratrici anziché lavoratori
elettori ed elettrici anziché elettori
Testi destinati alla collettività
Possibilmente alternare le forme sdoppiate
alle denominazioni collettive.
Esempi
Cittadini e cittadine oppure la cittadinanza,
la popolazione
Le utenti e gli utenti oppure l’utenza
Forme sdoppiate
Esistono due forme di sdoppiamenti:
a) la forma sdoppiata estesa femminile e
maschile (e viceversa)
La candidata o il candidato
Le funzionarie e i funzionari
b) la forma sdoppiata concisa
femminile/maschile (e viceversa)
Lo studente/la studentessa
Forma sdoppiata concisa
Nell’usare la forma sdoppiata concisa si suggerisce
di scrivere per esteso l’articolo + sostantivo
(rispettivamente femminile e maschile e viceversa)
Esempi Il/La sottoscritto/a
Il sottoscritto/La sottoscritta
meglio
L’autorizzazione del/la direttore/trice…
Meglio
L’autorizzazione del direttore/della direttrice…
Forma sdoppiata concisa
• La forma sdoppiata concisa può
compromettere la leggibilità e la
comprensibilità del testo.
• Esempio
• Lo/a studente/ssa è stato/a
immatricolato/a per la prima volta presso
questa Università nell'anno accademico
2010/2011.
Delibera N. 4700 del 18.12.2006
Iscrizione alle scuole dell'infanzia, alle scuole primarie, alle
scuole secondarie di primo e secondo grado (…)
12) VIGILANZA SULLA FREQUENZA SCOLASTICA
Le dirigenti scolastiche/i dirigenti scolastici
vigilano sulla regolarità della frequenza
scolastica di tutte/tutti le/gli alunne/alunni
iscritti.
(Meglio)
.. di tutte le alunne/gli alunni iscritti.
La forma sdoppiata concisa
per gli elenchi delle professioni artigiane
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Decreto del Presidente della Giunta provinciale 19 settembre 1991, n. 21 1)
Approvazione dei profili professionali delle attività artigiane
1. EDILIZIA
1.1. conciatetto
1.2. piastrellista e posatore di pietra, ceramica e mosaici/piastrellista e
posatrice di pietra, ceramica e mosaici
1.3. fumista
1.4. spazzacamino
1.5. pittore e verniciatore/pittrice e verniciatrice
1.6. scalpellino/scalpellina
1.7. scultore in marmo/scultrice in marmo
1.8. operatore di macchine per movimento terra/operatrice di macchine
per movimento terra, lavori stradali e costruzione condotte
1.9. muratore/muratora
1.10. pavimentista
Forma sdoppiata concisa
per le qualifiche funzionali del personale provinciale
Esempi (VI qualifica funzionale):
• educatore/educatrice nel settore infanzia
• assistente informatico/assistente informatica
• collaboratore catastale/collaboratrice catastale
• consulente ecologico/consulente ecologica
• tecnico di laboratorio/tecnica di laboratorio
Testi amministrativi
Circolare - Impiego delle assistenti di
scuola materna in cucina
Le/gli assistenti di scuola materna non
sono autorizzate/i, per motivi di sicurezza
sul lavoro, ad utilizzare macchinari
(affettatrici)(…)
Le direzioni dei circoli didattici sono
pregate di informare di quanto sopra le
singole scuole materne.
Testi amministrativi – Riscrittura
Circolare - Impiego di assistenti di scuola
materna in cucina
Le assistenti e gli assistenti di scuola
materna non sono autorizzati, per motivi di
sicurezza sul lavoro, ad utilizzare
macchinari (affettatrici)(…).
Importante
Quando si usano le forme sdoppiate è necessario
concordare con il sostantivo anche eventuali
aggettivi e participi.
Esempi
…un funzionario amministrativo o una funzionaria
amministrativa, designato o designata
dall’Azienda.
Il difensore civico/La difensora civica è
tenuto/tenuta a trasmettere i reclami…
Forma sdoppiata estesa
Per non appesantire troppo il testo a causa delle
ripetute forme sdoppiate, si concordano gli
aggettivi e i participi al maschile plurale:
Esempi
I candidati ammessi e le candidate ammesse sono
invitati e invitate…
Meglio
Le candidate e i candidati ammessi sono invitati…
Forma sdoppiata estesa
Esempio
Le nuove alunne e i nuovi alunni saranno
sottoposte e sottoposti ad un esame di
ammissione.
Meglio
I nuovi alunni e alunne saranno sottoposti…
Legge provinciale 25 febbraio 2008, n. 1 1)
Ordinamento dell'artigianato
• Art. 18 (Nomina delle commissioni d'esame)
(1) L'assessore o l'assessora provinciale
competente in materia di formazione professionale
nomina i componenti delle commissioni d'esame
di cui all'articolo 17, commi 1 e 2. (…)
(6) Per ciascun o ciascuna componente della
commissione è nominato o nominata un o una
supplente.
[Meglio: è nominato un supplente o nominata una
supplente
Oppure: … è nominata una persona supplente.]
Legge provinciale 30 novembre 2004, n. 9
Diritto allo studio universitario
5. (Consulta provinciale per il diritto allo studio universitario)
(2) La Consulta è composta:
• a) dall'assessore provinciale competente in materia o da un
sostituto, in qualità di presidente;
• b) da due rappresentanti della Libera Università di
Bolzano, appartenenti a gruppi linguistici diversi;
• c) da tre esperti, di cui uno appartenente al gruppo
linguistico ladino;
• d) da tre rappresentanti degli studenti, designati dalle
organizzazioni studentesche aventi sede nella provincia;
• e) dal direttore della Ripartizione provinciale Diritto allo
studio.
Diritto allo studio universitario
(2) La Consulta è composta:
a) dall'assessora o dall’assessore provinciale competente in
materia o da una persona sostituta, in qualità di presidente;
b) da due persone in rappresentanza della Libera Università
di Bolzano, appartenenti a gruppi linguistici diversi;
c) da tre persone esperte, di cui una appartenente al gruppo
linguistico ladino;
d) da tre persone in rappresentanza delle studentesse e
degli studenti, designate dalle organizzazioni studentesche
aventi sede nella provincia;
e) dalla direttrice o dal direttore della Ripartizione
provinciale Diritto allo studio.
Statuto Fondazione Vital
• Articolo 10 – Il o la Presidente
• 1. Il o la Presidente esplica la funzione di
rappresentante legale della Fondazione e la
rappresenta verso l'esterno.
• 2. Il Consiglio della Fondazione nomina fra i suoi
componenti il Presidente o la Presidente ed il o la
Vicepresidente.
• 3. Al Presidente o alla Presidente spetta in
particolare:
• a) sottoscrivere tutte le convenzioni in attuazione
delle deliberazioni del Consiglio della Fondazione;
Legge provinciale – Ordinamento delle aree sciabili attrezzate
Art. 24 Transito e risalita delle piste da sci
1. È vietato percorrere a piedi le piste da sci, salvo
nei casi di necessità.
2. Il divieto non sussiste per gli allenatori nelle aree
di cui all’articolo 2, comma 2, per gli addetti al
servizio piste e di soccorso nell’espletamento dei
loro compiti, per i maestri di sci che svolgono
attività didattica all’interno dei campi scuola, per i
bambini impegnati nei medesimi e, se necessario,
per i rispettivi accompagnatori.
Legge provinciale – Ordinamento delle aree sciabili attrezzate
Art. 24 Transito e risalita delle piste da sci
1. È vietato percorrere a piedi le piste da sci, salvo
nei casi di necessità.
2. Il divieto non sussiste per gli allenatori e le
allenatrici nelle aree di cui all’art. 2, comma 2, per
le persone addette al servizio piste e di soccorso
nell’espletamento dei loro compiti, per i maestri e
le maestre di sci che svolgono attività didattica
all’interno dei campi scuola, per le bambine i
bambini impegnati nei medesimi e, se necessario,
per i rispettivi accompagnatori e accompagnatrici.
TB1
Legge provinciale 10 luglio 1996, n. 14
Difensore civico/Difensora civica della Provincia
autonoma di Bolzano
(…)
Art. 5 (Relazione del difensore civico/della difensora
civica)
(1) Il difensore civico/la difensora civica invia ogni anno al
Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano una
relazione sull'attività svolta, corredata da osservazioni e
suggerimenti per un più efficace svolgimento dell'attività
amministrativa e per assicurare l'imparzialità
dell'amministrazione.
• (2) Il difensore civico/la difensora civica invia copia della
relazione di cui al comma 1 al Presidente della Provincia, ai
sindaci, ai presidenti delle comunità comprensoriali, ai
direttori generali delle unità sanitarie locali, nonché a tutti
coloro che ne facciano richiesta.
Slide 31
TB1
Barbara Tomelleri; 25/11/2010
Legge provinciale 30 novembre 2004, n. 9
Diritto allo studio universitario
• 3. (Studentesse e studenti in condizioni economiche disagiate)
• (1) Gli interventi di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a), b),
c), d), e), h), i), k) e m), sono concessi a studentesse e
• studenti capaci e meritevoli che versano in condizioni
economiche disagiate.
• (2) La condizione economica disagiata è individuata in
base al reddito, al patrimonio ed alle quote esenti stabiliti
negli appositi criteri. Vengono considerati i redditi ed il
patrimonio dello studente e dei suoi genitori. Nel caso in
cui la studentessa o lo studente sia separata/o legalmente,
divorziata/o, orfana/o di entrambi i genitori o abbia figli
propri, vengono considerati soltanto il suo reddito e
patrimonio e, se coniugata/o, anche il reddito e patrimonio
del coniuge.
Aspetti problematici – Il plurale
Legge provinciale 28 novembre 2001, n. 17,
sui masi chiusi
• 10. (Diritto di prelazione a favore di affittuari o di
affittuarie)
• (1) Il diritto di prelazione ai sensi dell'articolo 8 della legge
26 maggio 1965, n. 590, e successive modifiche, spetta
all'affittuario coltivatore diretto o all'affittuaria coltivatrice
diretta, anche se abbia in affitto solo una parte dei fondi del
maso chiuso. L'inclusione di una parte del maso chiuso in
zone di utilizzazione edilizia, industriale o turistica non
esclude l'esercizio del diritto di prelazione.
• (2) Nel caso in cui più affittuari o più affittuarie dichiarino
di voler esercitare il diritto di prelazione su un maso chiuso,
deve essere data la preferenza al coltivatore diretto o alla
coltivatrice diretta che ha in affitto la sede o la maggior
parte degli stabili del maso chiuso.
Decreto del Presidente della Provincia 2 marzo 2010 , n. 15 1)
Regolamento d'esecuzione concernente le modalità di
svolgimento dei corsi ed esami teorico-pratici ai fini
dell'iscrizione negli elenchi provinciali dei conduttori o
delle conduttrici di gru edili ed industriali e di macchine
movimento terra
Art. 2 (Iscrizione nell’elenco provinciale dei conduttori o delle
conduttrici di gru edili e industriali)
(1) Il corso teorico-pratico per il conseguimento dell’attestato
d’iscrizione nell’elenco provinciale dei conduttori o delle
conduttrici di gru edili ed industriali verte sui seguenti
argomenti:
• a) responsabilità civile e penale del conduttore o della
conduttrice di gru;b)normativa vigente in materia di sicurezza
del lavoro;
Testi amministrativi – Esempio
Nell’impossibilità di rispettare l’identità di genere
in testi amministrativi destinati a più categorie di
persone o in testi destinati alla collettività si può
specificare in una nota o frase introduttiva i criteri
seguiti:
Esempio
Pur figurando nella sola forma femminile, le
denominazioni riferite a persone usate nelle
presenti direttive si riferiscono indistintamente a
uomini e donne.
CRITERI PER L'ASSEGNAZIONE DI POSTI AL
PERSONALE DI SCUOLA DELL'INFANZIA (delibera)
• Le denominazioni femminili valgono anche per il personale
maschile.
• 1. (…)
Art. 3 Posti a tempo parziale
• 1. Il personale con un rapporto di lavoro a tempo
indeterminato o in possesso dell’idoneità e con
un’anzianità di servizio di almeno 3 anni alla data prevista
per la presentazione delle domande può chiedere la
trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in un
rapporto di lavoro a tempo parziale nella misura del 50 %
nei limiti e sulla base dei seguenti criteri:
• a) nelle scuole con una sezione: il posto di insegnante o di
collaboratrice pedagogica;
• b) nelle scuole con due sezioni: un posto di insegnante e un
posto di collaboratrice pedagogica;
Testi normativi
Nel caso in cui sia impossibile usare le
doppie forme, si inserisce un apposito
articolo o comma:
Art. 2 Definizioni
(1) Ai sensi del presente regolamento, per
conduttori di caldaie si intendono
indistintamente persone di genere maschile
e femminile.
Decreto del Presidente della Provincia 18 febbraio 2010 , n. 10
Accompagnamento abitativo per anziani
Art. 1 (Ambito di applicazione)
(1) (…)
Art. 2 (Definizione e rispetto dell’identità di genere)
(1) Il servizio di accompagnamento abitativo per anziani consiste
in un accompagnamento a bassa intensità per persone anziane
nell’organizzazione e nello svolgimento della loro vita quotidiana
in apposite abitazioni.
(2) I termini relativi a persone che, nel presente regolamento,
compaiono solo al maschile si riferiscono indistintamente a
persone di genere femminile e maschile. Si è rinunciato in parte a
formulazioni rispettose dell’identità di genere per non
compromettere la leggibilità del testo.
Domanda:
Se i testi normativi si riferiscono a fattispecie
astratte, è veramente necessario usare le
forme maschile e femminile facendo dunque
riferimento a fattispecie concrete?
Testi normativi
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Come regolarsi con i termini del Codice civile che
compaiono solo al maschile?
Esempi
Concessionario
Titolare
Proprietario
Appaltante
Datore di lavoro
Debitore
Imprenditore
Inquilino
Ricorrente
Legge provinciale 25 febbraio 2008, n. 1 1
Ordinamento dell'artigianato
8. (Diritto dell'impresa artigiana alla conservazione dell'iscrizione nel
Registro delle imprese)
• (1) In caso d'invalidità, di morte o di sentenza che dichiara
l'interdizione o l'inabilitazione dell'imprenditore artigiano
(…), può essere conservata l'iscrizione nel Registro delle
imprese per un periodo massimo di cinque anni o fino al
compimento della maggiore età dei figli minorenni, a
condizione che l'esercizio dell'impresa venga assunto dal
coniuge, dai figli maggiorenni o minori emancipati o dal
tutore dei figli minorenni dell'imprenditore invalido,
deceduto, interdetto o inabilitato.
• (2) Per le attività di cui al titolo II i requisiti professionali
previsti possono essere dimostrati, anziché dal titolare
stesso, anche da un collaboratore o una collaboratrice.
Cancelleria federale CaF
Segreteria per la Svizzera italiana
Politicamente o linguisticamente corretto?
Maschile e femminile: usi correnti della denominazione di cariche e professioni
Il pari trattamento linguistico nell’italiano dell’Amministrazione federale svizzera
Jean-Luc Egger
Roma, 29 novembre 2010
Costituzione federale del 18 aprile 1999
Art. 8
Uguaglianza giuridica
3
Uomo e donna hanno uguali diritti. La legge ne assicura
l'uguaglianza, di diritto e di fatto, in particolare per quanto
concerne la famiglia, l'istruzione e il lavoro. Uomo e donna
hanno diritto a un salario uguale per un lavoro di uguale valore.
Politicamente o linguisticamente corretto?
Jean-Luc EGGER
2
85.947 – Mozione Gurtner
Discriminazione della donna nella terminologia ufficiale
Testo depositato
Il Consiglio federale è incaricato di adottare le misure
necessarie affinché in tutti i documenti, tutte le
comunicazioni, tutti i testi di legge, tutte le ordinanze e, in
particolare, in tutti gli annunci riguardanti i posti di lavoro
vacanti, tutti i nomi delle professioni e tutti i titoli delle
autorità federali vengano introdotte e menzionate
esplicitamente anche le forme femminili, qualora non ci si
rivolga esclusivamente a uomini.
Politicamente o linguisticamente corretto?
Jean-Luc EGGER
3
Ordinanza del 15 dicembre 1988 sulla classificazione delle
funzioni
Consigliere scientifico – Consigliera scientifica
Segretario generale
– Segretaria generale
Capo operaio – Capo operaia
Capo palafreniere infermiere – Capo palafreniera infermiera
Ricevitore doganale – Ricevitrice doganale
…
Politicamente o linguisticamente corretto?
Jean-Luc EGGER
4
Soluzione creativa
ad es.
Sdoppiamento
→ le sindache e i sindaci (le/i sindache/ci)
Nomi neutri, epiceni o facenti astrazione dal sesso
→ corpo insegnante, popolazione studentesca
Formulazioni adeguate
→ chi insegna nella scuola
…
Politicamente o linguisticamente corretto?
Jean-Luc EGGER
5
In tedesco, la formulazione non sessista nel linguaggio
legislativo può essere progressivamente attuata secondo i
principi della cosiddetta soluzione creativa (senza tuttavia
ricorrere all’uso della «I» maiuscola all’interno delle parole,
come ad es. «die VerkäuferInnen»).
In francese e in italiano è fatta salva la possibilità di
rinunciare all’introduzione della soluzione creativa, pur nel
rispetto della corrispondenza di significato nelle tre lingue
ufficiali.
Politicamente o linguisticamente corretto?
Jean-Luc EGGER
6
1. Bei Amts-, Funktions- und Berufsbezeichnungen sowie in Texten der
Verwaltung, die sich nicht an Einzelpersonen richten (Berichte,
Informationsschriften usw.), werden die Grundsätze der sprachlichen
Gleichbehandlung mit Rücksicht auf die zur Verfügung stehenden
Sprachmittel in allen drei Amtssprachen umgesetzt.
2. In allen drei Amtssprachen werden bei Neu- oder Nachdrucken Texte
mit direktem Adressatenbezug (Ausweispapiere, Briefe, Formulare,
Verfügungen usw.) persönlich oder neutral abgefasst. Vordrucke wenn
nötig in für Männer und Frauen spezifischen Fassungen.
3. Neue Erlasse werden im Deutschen von der Bundesverwaltung nach
den Grundsätzen der sprachlichen Gleichbehandlung vorbereitet.
Politicamente o linguisticamente corretto?
Jean-Luc EGGER
7
Leitfaden zur sprachlichen Gleichbehandlung
Guide de formulation non sexiste
Istruzioni della CaF per la redazione dei testi ufficiali in italiano
Politicamente o linguisticamente corretto?
Jean-Luc EGGER
8
Legge federale del 5 ottobre 2007 sulle lingue nazionali e
la comprensione tra le comunità linguistiche
Art. 7
Comprensibilità
1
Le autorità federali si adoperano ad usare un linguaggio
appropriato, chiaro e conforme alle esigenze dei destinatari;
provvedono inoltre a un uso non sessista della lingua.
Politicamente o linguisticamente corretto?
Jean-Luc EGGER
9
«Fussgängerstreifen in Bern jetzt verboten»
Fussgängerstreifen → Zebrastreifen
Mannschaft
→ Team
Führerausweis
→ Fahrausweis
Vater und Mutter
→ das Elter
Politicamente o linguisticamente corretto?
Jean-Luc EGGER
10
10.5265
Ora delle domande. Domanda
Formulation non sexiste. Trop, c’est trop!
La Ville de Berne a publié un guide de formulation non sexiste
faisant obligation de remplacer une longue liste de mots
(allemands) tels que Fussgängerstreifen (passage piétons),
Lehrerzimmer (salle des maîtres), Arztpraxis (cabinet médical)
et Mannschaft (équipe) par des termes non sexistes. La
Chancellerie fédérale n’est pas en reste, puisqu’elle a publié un
guide de 192 pages sur la formulation non sexiste (en
allemand).
Le Conseil fédéral convient-il que l’égalité entre hommes et
femmes est atteinte et est-il disposé à mettre un terme à ces
excès?
Politicamente o linguisticamente corretto?
Jean-Luc EGGER
11
Ordinanza del 4 giugno 2010 sulle lingue nazionali e la
comprensione tra le comunità linguistiche
Art. 2
Comprensibilità
1
Le pubblicazioni ufficiali e gli altri testi della Confederazione
destinati al pubblico sono redatti, in tutte le lingue ufficiali, in
modo appropriato, chiaro e conforme alle esigenze dei
destinatari, nonché secondo i principi della parità linguistica tra
i sessi.
Politicamente o linguisticamente corretto?
Jean-Luc EGGER
12
Attenzione al dirigismo!
Occorre rispettare l’uso. Gli interventi di pianificazione
linguistica dettati dall’alto non hanno senso se non sono
armonizzati con l’uso delle aree di diffusione dell’italiano, nel
nostro caso con l’uso ufficiale del Cantone Ticino, della
pubblica amministrazione italiana e non da ultimo delle
istituzioni europee.
Politicamente o linguisticamente corretto?
Jean-Luc EGGER
13
Edward Sapir e Benjamin Lee Whorf:
Il mondo reale è in grande misura costruito
inconsciamente sulle abitudini linguistiche del gruppo.
Maurice Merleau-Ponty:
Ainsi, la parole, chez celui qui parle, ne traduit pas une
pensée déjà faite, mais l'accomplit.
Claude Hagège:
Les langues sont innocentes des péchés qu’on leur
impute.
Politicamente o linguisticamente corretto?
Jean-Luc EGGER
14
→ Non è giustificato scorgere dietro ogni regola grammaticale
o dietro ogni uso linguistico una volontà discriminatoria.
→ Nel voler modificare gli usi linguistici e grammaticali occorre
prestare la massima attenzione alle conseguenze sul
sistema generale della lingua.
Politicamente o linguisticamente corretto?
Jean-Luc EGGER
15
Parità linguistica. Suggerimenti
1. Introduzione, situazione iniziale
2. Finalità del presente vademecum
3. Vari modi per applicare il pari trattamento linguistico
4. Espressioni o parole problematiche
5. Bibliografia
6. Indice analitico
Politicamente o linguisticamente corretto?
Jean-Luc EGGER
16
• In nome del Consiglio federale:
La presidente della Confederazione, Doris Leuthard
La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova
• La consigliera federale Simonetta Sommaruga e il
consigliere federale Didier Burkhalter hanno incontrato …
? I consiglieri federali Simonetta Sommaruga e Didier
Burkhalter hanno incontrato …
• Angela Bianchi, direttrice dell’Ufficio federale della
pianificazione del territorio, ha illustrato alla stampa …
Politicamente o linguisticamente corretto?
Jean-Luc EGGER
17
Politicamente o linguisticamente corretto?
Jean-Luc EGGER
18
Bundesgesetz über die Ausländerinnen und die Ausländer
•
?
Legge federale sugli stranieri
Legge federale sulle straniere e gli stranieri
Politicamente o linguisticamente corretto?
Jean-Luc EGGER
19
Legge del 21 marzo 1997 sull’organizzazione del Governo
e dell’Amministrazione
Art. 31 Organizzazione
2
Die Vizekanzler oder die Vizekanzlerinnen vertreten den
Bundeskanzler oder die Bundeskanzlerin.
2
I vicecancellieri o le vicecancelliere sono supplenti del
cancelliere o della cancelliera della Confederazione.
Politicamente o linguisticamente corretto?
Jean-Luc EGGER
20
Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
Art. 28
2
Qualora l’autore dell’opera non possa essere individuato o non possa
essere tradotto davanti a un tribunale svizzero, è punito il redattore
responsabile giusta l’articolo 322bis. In sua mancanza, è punita giusta
il medesimo articolo la persona responsabile della pubblicazione.
2
Qualora l’autore o l'autrice dell’opera non possa essere individuato o
rispettivamente individuata o non possa essere tradotto o tradotta
davanti a un tribunale svizzero, è punito rispettivamente è punita il
redattore o la redattrice responsabile giusta l’articolo 322bis. In sua
mancanza, è punita giusta il medesimo articolo la persona
responsabile della pubblicazione.
Politicamente o linguisticamente corretto?
Jean-Luc EGGER
21
Zur besseren Lesbarkeit wird hier ausnahmsweise das
generische Maskulinum verwendet.
oppure
Da die Verwendung von Paarformen die Lesbarkeit des
vorliegenden Artikels erschwert, wird die männliche
Personenbezeichnung als Ausdruck gewählt, der sich auf
Personen beider Geschlechter bezieht.
Politicamente o linguisticamente corretto?
Jean-Luc EGGER
22
Politicamente o linguisticamente corretto?
Jean-Luc EGGER
23
La neutralità di genere
nel linguaggio
usato al Parlamento europeo
IT
I
l 19 maggio 2008 l’Ufficio di presidenza ha accolto
una prima serie di linee guida del Parlamento per un
linguaggio neutro dal punto di vista del genere, specifiche
per ogni lingua.
I
l Parlamento europeo si impegna a utilizzare un
linguaggio neutro dal punto di vista del genere nelle sue
pubblicazioni e comunicazioni, ed è la prima istituzione
a fornire linee guida specifiche sul linguaggio neutro
dal punto di vista del genere in tutte le lingue di lavoro
comunitarie. Tali linee guida, redatte da un gruppo di
lavoro sotto l’egida del gruppo ad alto livello sulla parità di
genere, sono il frutto di una stretta e lunga collaborazione
fra i servizi linguistici interessati e forniscono suggerimenti
ed esempi specifici per ogni lingua di lavoro.
L
a richiesta di scrivere la premessa alla versione stampata
di tali linee guida mi onora, dato che esse rappresentano
un importante risultato per i servizi linguistici del
Parlamento. Invito pertanto tutti i colleghi a leggerle nelle
rispettive lingue di lavoro e ad attenersi alle stesse per la
redazione di tutte le pubblicazioni e comunicazioni scritte
del Parlamento.
Harald RØMER
Segretario generale
1
2
CHE COS’È IL LINGUAGGIO NEUTRO
DAL PUNTO DI VISTA DEL GENERE?
Utilizzare un linguaggio neutro dal punto di vista del genere vuol
dire evitare l’uso di termini che, in quanto implichino la superiorità
di un sesso sull’altro, possono avere una connotazione di parzialità,
discriminazione o deminutio capitis, giacché, nella maggior parte
dei contesti, il sesso di appartenenza della persona interessata è o
dovrebbe essere irrilevante.
Utilizzare un linguaggio neutro dal punto di vista del genere va ben oltre
il concetto di “politicamente corretto”. Il linguaggio di per sé, infatti, ha
una fortissima influenza sulla mentalità, il comportamento e le percezioni.
Il Parlamento in quanto istituzione sottoscrive pienamente il principio
dell’uguaglianza di genere e pertanto utilizza un linguaggio che rifletta questa
sua posizione.
È importante a tal fine fissare orientamenti intesi ad assicurare che in tutti i
documenti parlamentari sia utilizzato come norma e non come eccezione un
linguaggio neutro dal punto di vista del genere.
Detti orientamenti, in particolare, rifletteranno la peculiarità che
contraddistingue l’attività del Parlamento: il suo ruolo di legislatore europeo
svolto in un ambiente di lavoro multilingue.
Proprio in ragione del contesto multilingue in cui opera il Parlamento
europeo il principio della neutralità di genere non può essere applicato con
le stesse modalità a tutte le lingue. Poiché talune espressioni che risultano
accettabili in una lingua possono non esserlo affatto in un’altra (ad esempio.
“human rights” in inglese e “Menschenrechte” in tedesco rispetto a “droits
de l’homme” in francese e “diritti dell’uomo”, – ma anche “diritti umani” – in
italiano), è essenziale che gli estensori dei documenti del Parlamento europeo
tengano conto delle differenze culturali e linguistiche esistenti.
3
Le modalità da seguire affinché il principio di neutralità di genere si rifletta
in un testo dipenderanno essenzialmente dal tipo di documento e dal
registro del suo contenuto. Ad esempio, mentre è appropriato rivolgersi
ad un pubblico con la formula “Signore e Signori” o aprire uno scambio di
corrispondenza con “Gentile Signora, Egregio Signore”, per la redazione di un
documento legislativo si impongono vincoli formali più rigidi che devono
essere chiari, semplici, precisi e coerenti, ad esclusione quindi di soluzioni
più progressiste che potrebbero dar luogo a confusione (ad esempio l’uso
alternato del pronome maschile e femminile oppure l’uso della sola forma
femminile del termine in alcuni documenti e del solo maschile in altri).
Coloro che redigono un testo dovranno fare in modo che la soluzione
adottata risulti adeguata non solo al tipo di documento, ma anche a un suo
uso futuro.
4
PROBLEMATICHE COMUNI
ALLA MAGGIOR PARTE DELLE LINGUE
Sebbene in ogni lingua si debbano affrontare problematiche specifiche
diverse per quanto riguarda un uso non sessista della lingua, alcuni dei temi
trattati in appresso sono comuni alla maggior parte delle lingue.
(a)Uso neutro del genere maschile
La grammatica della maggior parte delle lingue europee utilizza
convenzionalmente il maschile plurale quale forma neutra
“inclusiva” per i gruppi che includono persone individuate con
entrambi i generi, mentre usa il femminile in modo “esclusivo”
quando il gruppo sia composto unicamente da persone di genere
femminile. In alcune lingue, a differenza di altre, l’impiego del
maschile come genere neutro inclusivo è sempre più percepito
come discriminatorio nei confronti delle donne.
Non è sempre facile evitare l’uso della forma maschile neutra soprattutto in
documenti di tipo formale. L’uso ripetuto di “egli” o “ella” appesantisce la frase.
È un problema di cui risentono particolarmente le lingue con una morfologia
che distingue il genere maschile da quello femminile e in cui quindi molti
termini della frase devono essere duplicati per concordare con entrambi
i generi. Forme combinate (come ad esempio egli/ella o “lui/lei”) appaiono
goffe e difficili da pronunciare. A volte si usano alternativamente il maschile e
il femminile, sebbene si tratti di una soluzione poco chiara e fuorviante da non
raccomandare all’interno di un quadro formale quale quello del Parlamento
europeo.
In molte lingue il termine “uomo” è usato in un’ampia gamma di espressioni
idiomatiche che si riferiscono sia agli uomini sia alle donne: in italiano si pensi
alle espressioni “uomo della strada” o “a misura o a passo d’uomo”. Con un
minimo di sforzo e di attenzione è possibile utilizzare espressioni neutre dal
punto di vista del genere.
5
Attenendosi alle avvertenze di cui nelle linee guida specifiche per
la lingua italiana in appresso, sarà possibile rispettare il principio
della neutralità di genere e ritenere accettabile l’uso sia pure
occasionale del genere maschile con valore “inclusivo” in situazioni
nelle quali esso risulti appropriato.
(b)Professioni e funzioni
Tenendo conto del dibattito pubblico svoltosi negli ultimi anni si possono
identificare due impostazioni principali, anche se divergenti, volte ad evitare
un pregiudizio di genere nei termini relativi alle professioni e alle funzioni.
Attualmente la tendenza generale riscontrata in molte lingue europee (ad
esempio in inglese, nelle lingue scandinave ed anche in italiano) è quella di
ridurre l’uso di termini specifici per genere di appartenenza.
Nella maggior parte dei casi, questa tendenza ha portato alla scomparsa delle
forme femminili più antiche, lasciando la sola forma maschile che ha assunto
una connotazione unisex (ad esempio in inglese “actor” (attore), anche per
il genere femminile invece di “actress” (attrice). Tuttavia si è assistito anche
al fenomeno inverso, ad esempio in Scandinavia gli infermieri continuano
ad essere indicati con il termine (grammaticalmente) femminile in quanto il
termine maschile equivalente si riferisce ad una funzione professionale diversa,
con mansioni meno qualificate.
In altre lingue (ad esempio in tedesco, in francese ed in alcune lingue slave) è
invalsa la tendenza di introdurre un maggior numero di termini specifici dal
punto di vista del genere a causa dell’esistenza di una più ricca morfologia
collegata al genere nella grammatica delle lingue in parola. Poiché le suddette
lingue dispongono di specifici generi maschile e femminile, da un punto di
vista grammaticale la maggior parte delle occupazioni ha mantenuto per
tradizione il genere maschile, tranne poche eccezioni riguardanti proprio le
professioni tradizionalmente femminili (ad esempio in italiano “levatrice” e
“modista”). Nelle lingue in oggetto questa connotazione discriminatoria del
genere maschile inclusivo ha portato alla creazione di equivalenti femminili
6
in quasi tutte le funzioni per le quali originariamente esisteva solo il genere
maschile (“Kanzlerin” (Cancelliera), “Présidente” (la) Presidente).
Al Parlamento europeo le denominazioni delle funzioni si riferiscono a
persone di entrambi i sessi, senza accordare quindi il genere grammaticale del
termine in questione con quello di persone specifiche.
Ai fini della chiarezza del messaggio anche nelle lingue con una morfologia
specifica per i due generi, negli avvisi di posto vacante si è usata finora la
forma tradizionale generica, accompagnata dalla dicitura “m/f”.
Per motivi pratici, dato il contesto multilingue in cui opera il
Parlamento europeo, si raccomanda di evitare la duplicazione
delle forme (ad esempio: il/la) e di utilizzare invece termini neutri,
quando si fa riferimento ai titoli inerenti alle funzioni professionali.
Termini specifici per genere dovranno essere usati soltanto se
il genere della persona è importante ai fini della discussione o,
sempre nel caso di una lingua la cui grammatica è specifica laddove
si tratti del genere, se ci si riferisce a singole persone, sempre che
queste ultime lo desiderino (“la Commissaria”, membro della
Commissione europea).
(c)Nomi e cognomi, stato civile e titoli di cortesia
In molte lingue ufficiali (soprattutto in quelle aggiuntesi successivamente
all’allargamento del 2004) la forma dei nomi risulta di norma modificata
secondo la loro funzione grammaticale. Ciò ha sollevato diversi problemi nel
contesto multilingue delle istituzioni europee, in cui la regola generale è di
non declinare nomi e cognomi.
In alcune lingue (per esempio, in francese, in tedesco e anche in italiano)
ci si rivolge o si fa riferimento ad una donna nubile o meno giovane, o di
cui non si conosca lo stato civile, con il titolo tradizionalmente usato per le
donne sposate, ossia rispettivamente, con “Madame”, “Frau” o “Signora”. Al
7
Parlamento europeo in genere non si specifica lo stato civile di una donna. Tali
appellativi sono omessi, preferendo ricorrere al nome completo della persona
in questione.
In generale, si rispetteranno i desideri dell’interessata per quanto riguarda la
forma preferita del titolo che le spetta (ad es. “il presidente Maria Rossi” o “la
presidente Maria Rossi”).
CONCLUSIONI
Ciò che è ammissibile in una lingua non necessariamente rappresenta una
valida soluzione in un’altra. Per ciascuna lingua ufficiale occorre cercare una
soluzione terminologica non sessista, che sia conforme alle usanze del Paese
e che tenga conto della legislazione e delle direttive nazionali, nonché di altre
fonti autorevoli in materia
Si sottolinea, tuttavia, la necessità che i traduttori, nel tradurre nella propria
lingua, si attengano fedelmente e accuratamente ai testi originali. Qualora
sia chiaro che l’estensore di un documento utilizza intenzionalmente un
linguaggio specifico per genere, il traduttore ne rispetterà le intenzioni. Per
questo motivo è importante che i redattori all’interno del Parlamento europeo
siano pienamente consapevoli dei principi del linguaggio neutro dal punto di
vista del genere.
I redattori dei testi e i traduttori dovranno anche tener conto delle principali
diversità culturali esistenti in tale campo nelle varie lingue europee, che
rendono impossibile giungere ad un’armonizzazione totale del linguaggio
all’interno del Parlamento europeo.
Un linguaggio non discriminatorio risulterà sicuramente ben
accetto ai suoi utilizzatori purché sia semplice e discreto. Si
raccomanda pertanto di ricorrere ad espressioni alternative
veramente neutre ed inclusive e di tralasciare espressioni che di
per sé possano dar luogo a contestazioni.
8
LINEE GUIDA SPECIFICHE PER L’ITALIANO
In Italia il dibattito su un uso non sessista della lingua è ancora agli esordi e
nella lingua correntemente usata dai media e, in particolare, dalla stampa,
nonché nel parlato e nello scritto comuni, si utilizzano a tutt’oggi pochissimi
neologismi e si tende a utilizzare il maschile con funzione neutra. In ambito
istituzionale la declinazione delle cariche al femminile (sindaca, ministra,
assessora), già oggetto di esplicito pronunciamento ufficiale in altri Stati europei
(v. Francia), non è per lo più regolamentata ed è lasciata alla responsabilità
individuale di Comuni, Province e Regioni1. Soltanto il 24 maggio 2007 il
Ministero per le riforme e le innovazioni nella Pubblica Amministrazione ha
emanato una Direttiva sulle misure per attuare parità e pari opportunità tra
uomini e donne nelle amministrazioni pubbliche2, nella quale, per quanto
attiene al tema in oggetto, si rinvia a due testi specifici3 che formulano delle
proposte su un uso non discriminatorio della lingua.
Posto che la lingua italiana non dispone di un genere neutro e che quindi
inevitabilmente al maschile è riconosciuta una valenza generica, è innegabile
che speciali accorgimenti e determinate tecniche redazionali possono
contribuire alla redazione e alla traduzione dei testi in italiano del Parlamento
europeo, che rispettino per quanto possibile la neutralità di genere (anche
sulla base dei documenti citati poc’anzi).
1 Si veda ad es. lo Statuto del Comune di Pisa, art. 3.12 “In tutti gli atti del Comune si deve
utilizzare un linguaggio non discriminante. In particolare sono espresse al femminile le
denominazioni degli incarichi e delle funzioni amministrative del Comune ricoperte da
donne”.
2 http://www.infn.it/cpo/normativa/normativa/0994_2007_05_23_dir.pdf
3 “Manuale di Stile”: strumenti per semplificare il linguaggio delle amministrazioni
pubbliche. A cura di Fioritto. Dipartimento della Funzione Pubblica edizioni il Mulino
1999 e “RACCOMANDAZIONI PER UN USO NON SESSISTA DELLA LINGUA ITALIANA” in
“Il sessismo nella lingua italiana” a cura di Alma Sabatini (http://www.innovazionepa.it/
dipartimento/docs_pdf/linguaggio_non_sessista.pdf) per la Presidenza del Consiglio
dei Ministri e Commissione Nazionale per la Parità e le Pari Opportunità tra uomo e
donna, 1987.
9
TECNICHE REDAZIONALI RACCOMANDATE
PER EVITARE UN LINGUAGGIO SESSISTA
A)
Uso del termine “uomo”
Il termine “uomo” nella lingua italiana non ha necessariamente una
connotazione sessista e nella sua accezione idiomatica può essere utilizzato
nella redazione di testi del Parlamento. Il termine “uomo” o “uomini” è infatti
ammesso quando è sinonimo di “persona nel suo complesso di diritti e
doveri” o “essere vivente”, “essere umano” o ancora come sinonimo di “genere
umano”.
Sono dunque ammesse espressioni come:
–– a passo d’uomo, a misura d’uomo;
–– il cane è il migliore amico dell’uomo;
–– il lavoro nobilita l’uomo
–– l’uomo è un animale sociale;
–– l’uomo di Neanderthal.
Un caso a parte è rappresentato da “diritti dell’uomo”. È opportuno precisare
che nel caso di espressioni quali “Corte europea dei diritti dell’uomo” e
“Convenzione europea dei diritti dell’uomo” si tratta, nello specifico, di
denominazioni ufficiali. Qualora non si tratti di citare la giurisprudenza delle
due corti, tuttavia, la locuzione “diritti dell’uomo” può essere sostituita da
“diritti umani”.
Il termine “uomo”, più spesso al plurale, “uomini”, non è raccomandato invece
allorché è utilizzato come sostantivo generico descrittivo di una categoria ed
è come tale riflesso di una società in cui la presenza femminile era assente in
determinate categorie.
10
Si dovranno pertanto evitare espressioni come:
–– uomini d’affari (cui è preferibile “imprenditori”);
–– uomini politici (cui è preferibile “politici”);
–– uomini di legge (cui è preferibile “giuristi” o, se il contesto lo consente, “la
dottrina”);
–– uomini di scienza (cui è preferibile “scienziati”, “le persone impegnate
nella ricerca” );
–– uomini di stato (cui è preferibile “statisti”);
–– uomini di lettere (cui è preferibile “letterati”)
–– uomini primitivi (cui è preferibile “popoli primitivi o popolazioni
primitive)
Come regola generale è raccomandabile sostituire, ove possibile, il termine
“uomo” con equivalenti che includano persone dei due generi. Ad es.
–– il corpo dell’uomo
il corpo umano
–– l’uomo della strada
la gente comune
B)
Termini collettivi
Ove possibile, è auspicabile l’uso di termini collettivi che coprano ambo i sessi,
ad esempio:
–– i magistrati
la magistratura
–– i docenti
il personale docente
–– gli insegnanti
il corpo insegnante
–– i dipendenti, i lavoratori il personale
–– il direttore, il presidente la direzione, la presidenza
–– gli assistenti di volo
il personale di bordo
11
C)
Uso dell’impersonale e del passivo
È consigliato altresì l’uso delle forme impersonali:
–– si invierà il curriculum
–– si allegano i seguenti documenti
–– la risoluzione s’intende approvata
–– si richiama l’attenzione
–– si farà attenzione a specificare
Si raccomanda per contro di limitare per quanto possibile l’uso delle forme
passive in quanto esse possono dare adito ad ambiguità:
–– il curriculum va inviato a ….
–– verranno allegati i seguenti documenti
D)
Duplicazione
La duplicazione del soggetto volta a coprire sia il genere femminile sia quello
maschile, come nelle espressioni “i cittadini e le cittadine”, “gli sportivi e le
sportive” o “i lavoratori e le lavoratrici”, non solo appesantisce fortemente
la frase, ma si sostanzia in una forma sintattica artificiosa ed estranea all’uso
comune consolidato e deve pertanto essere evitata.
Da evitare altresì, ai fini di una maggiore leggibilità del testo, l’uso delle barre
trasversali:
–– egli/ella
–– essi/esse
–– lui/lei
–– il/la
–– gli/le
–– il/la cittadino/cittadina
12
E)
Sostantivi epiceni
Il genere dei sostantivi epiceni (ossia declinabili come tali sia al maschile sia
al femminile) può essere chiaramente indicato mediante l’uso opportuno
dell’articolo. Ad esempio:
–– il presidente
la presidente
–– i referenti
le referenti
–– il giudice
la giudice
–– il preside
la preside
–– il caporeparto (pl. i capireparto) la caporeparto (pl. le caporeparto)
–– il sindacalista
la sindacalista
–– il manager
la manager
–– il vigile (pl. i vigili)
la vigile (le vigili)
–– gli assistenti di volo
le assistenti di volo
13
TITOLI, FUNZIONI E PROFESSIONI
Si distingue tra la funzione, intesa come categoria generale che descrive le
competenze, i poteri e le facoltà ad essa collegate, e la persona fisica che
esercita detta funzione.
I.
Con riferimento alle funzioni è consigliabile l’uso del maschile
con valenza neutra declinato al singolare o al plurale, ad esempio:
–– il Presidente del Parlamento europeo
–– il Presidente del Consiglio (dell’Unione europea)
–– i Questori
–– i Commissari (membri della Commissione europea)
–– il Segretario generale
–– l’Avvocato generale
–– l’Alto rappresentante.
II.
Relativamente alla persona fisica, e quindi quando si dovrà
utilizzare un sostantivo in abbinamento ad un nome e cognome, o
comunque con esplicito riferimento ad una figura femminile richiamata
nel testo in oggetto, è possibile differenziare:
a)
Per i sostantivi di genere epiceno (cioè riferibili indistintamente ad
una donna o ad un uomo), qualora ci si riferisca ad una donna, l’articolo può
essere usato indifferentemente al maschile o al femminile, ad esempio:
–– “il presidente, Maria Rossi” oppure “la presidente, Maria Rossi”;.
–– “il capo unità, Maria Rossi” oppure “la capo unità, Maria Rossi”.
Sarà cura di chi redige il testo mantenere una coerenza di scelta nell’interezza
dello stesso. Si utilizzerà sempre la stessa scelta, vale a dire sempre “il capo
unità, Maria Rossi” o “il capo unità” oppure “la capo unità, Maria Rossi” o “la
capo unità” senza alternanze.
14
b)
Per tutti gli altri sostantivi si raccomanda di usare il maschile
(singolare o plurale, come opportuno) con valenza neutra, combinato con
l’articolo maschile (tranne nei casi in cui la figura femminile interessata
abbia reso nota in maniera esplicita la sua propria preferenza per una diversa
terminologia, ad esempio nell’eventualità in cui sia noto che donne, membri
italiani del Parlamento europeo o del Parlamento italiano, oppure della
Commissione europea, o della Corte di giustizia o, del Tribunale di primo
grado o del Tribunale della funzione pubblica preferiscono, rispettivamente, la
dizione “la deputata” o “la relatrice”, “la Commissaria” oppure “la Giudice”).
OSSERVAZIONI CONCLUSIVE
Occorre tenere presente infine che, in assenza di un esplicito pronunciamento
ufficiale, come indicato in precedenza, spesso l’uso del genere maschile e
femminile è il riflesso di una particolare sensibilità della persona interessata.
Vi sono ad esempio donne che preferiscono utilizzare la forma maschile
della loro carica o professione. Sarà pertanto cura dell’autore o del traduttore
attenersi alla loro volontà.
Il 31 maggio 2007 un gruppo di senatori della Repubblica italiana ha
presentato un Atto di sindacato ispettivo che “impegna il Governo italiano
a introdurre negli atti e nei protocolli delle pubbliche amministrazioni una
modificazione degli usi linguistici tale da rendere visibile la presenza di donne
nelle istituzioni, riconoscendone la piena dignità di status ed evitando che il
loro ruolo venga oscurato da un uso non consapevole della lingua”4.
Le presenti linee guida saranno oggetto di revisione per tener conto anche di
questi eventuali sviluppi.
4 http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/showText?tipodoc=Sindisp&leg=15&i
d=268278
15
16
5108 IT
L’equivalenza terminologica
nei testi di diritto penale
europeo, britannico e
italiano:
uno studio di caso sulla
vittima del reato
Katia Peruzzo
[email protected]
DSLIT - Università degli Studi di Trieste
2 obiettivi:
y
analisi dei diversi
SISTEMI CONCETTUALI
y
analisi della
VARIABILITÀ TERMINOLOGICA
DSLIT - Università degli Studi di Trieste
[email protected]
t
Obiettivo 1
SISTEMI CONCETTUALI
Metodologia
DSLIT - Università degli Studi di Trieste
[email protected]
t
Obiettivo 1 – SISTEMI CONCETTUALI
Risultati preliminari -1
DSLIT - Università degli Studi di Trieste
[email protected]
t
Obiettivo 1 – SISTEMI CONCETTUALI
Risultati preliminari - 2
DSLIT - Università degli Studi di Trieste
[email protected]
t
Obiettivo 1 – SISTEMI CONCETTUALI
Risultati preliminari - 3
DSLIT - Università degli Studi di Trieste
[email protected]
t
Obiettivo 2
VARIABILITÀ TERMINOLOGICA
Metodologia
DSLIT - Università degli Studi di Trieste
[email protected]
t
Obiettivo 2
VARIABILITÀ TERMINOLOGICA
Presupposto
Guida pratica comune del Parlamento
europeo, del Consiglio e della
Commissione destinata a coloro che
partecipano alla redazione di testi
legislativi delle istituzioni comunitarie
http://eur-lex.europa.eu/it/techleg/pdf/it.pdf
DSLIT - Università degli Studi di Trieste
[email protected]
t
Obiettivo 2
VARIABILITÀ TERMINOLOGICA
Presupposto
Orientamento 6
La coerenza della terminologia è assicurata sia
all’interno di un atto che tra questo e gli atti
vigenti, segnatamente quelli che disciplinano
la stessa materia.
Lo stesso termine deve esprimere lo stesso
concetto e, per quanto possibile, deve
corrispondere al significato che ad esso è dato
nel linguaggio corrente, giuridico o tecnico.
DSLIT - Università degli Studi di Trieste
[email protected]
t
Obiettivo 2
VARIABILITÀ TERMINOLOGICA
Presupposto
Orientamento 6.2 – Coerenza formale
La coerenza terminologica implica che i medesimi
concetti siano espressi con i medesimi termini e
che termini identici non siano usati per esprimere
concetti diversi. Essa mira ad eliminare ambiguità,
contraddizioni o dubbi riguardo al significato dei
termini impiegati. Ogni termine deve quindi essere
usato in modo uniforme se indica uno stesso
concetto mentre deve essere scelto un termine
diverso quando si intende esprimere un concetto
differente.
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Obiettivo 2 – VARIABILITÀ TERMINOLOGICA
Risultati preliminari - 1
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Obiettivo 2 – VARIABILITÀ TERMINOLOGICA
Risultati preliminari - 2
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Obiettivo 2 – VARIABILITÀ TERMINOLOGICA
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L’evoluzione del diritto penale nei settori d’interesse europeo alla luce del Trattato di Lisbona
Catania-28-29 maggio
Dal principio del mutuo riconoscimento alle nuove prospettive della cooperazione in materia penale
alla luce del Trattato di Lisbona. Il plus valore della creazione del Pubblico Ministero Europeo
1. Mutuo riconoscimento e armonizzazione: una alternativa irriducibile ?
• Mutuo riconoscimento ed “extraterritorialità” del prodotto. Limiti
e diritti del singolo.
• Armonizzazione come “extraterritorialità” delle regole. I limiti di un
sistema a doppio binario.
2. Analisi norme TFUE: sovrapposizione disposizioni dettate in materia di
cooperazione, di mutuo riconoscimento e di “armonizzazione”3. Alla ricerca del plus “valore” del PME.
Francesca Ruggieri Ordinario di diritto processuale penale
Facoltà di Giurisprudenza Università dell’Insubria- Como
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L’evoluzione del diritto penale nei settori d’interesse europeo alla luce del Trattato di Lisbona
Catania-28-29 maggio
Art.82 1 II COOPERAZIONE-ASSISTENZA GIUDIZIARIA-FORMAZIONE
Il Parlamento europeo e il
Consiglio,
deliberando
secondo
la
procedura
legislativa
ordinaria,
adottano le misure intese
a:
b)
prevenire
e
risolvere i conflitti di
giurisdizione tra gli Stati
membri;
c)
sostenere la
formazione dei magistrati
e
degli
operatori
giudiziari;
d)
facilitare la
cooperazione
tra
le
autorità
giudiziarie
o
autorità omologhe degli
Stati membri in relazione
all'azione
penale
e
all'esecuzione
delle
decisioni.
The
European
Parliament
and
the
Council,
acting
in
accordance with the
ordinary
legislative
procedure, shall adopt
measures to:
(b)
prevent and
settle
conflicts
of
jurisdiction
between
Member States;
(c)
support the
training of the judiciary
and judicial staff;
(d)
facilitate
cooperation
between
judicial or equivalent
authorities
of
the
Member
States
in
relation to proceedings
in criminal matters and
the
enforcement
of
decisions.
Francesca Ruggieri Ordinario di diritto processuale penale
Facoltà di Giurisprudenza Università dell’Insubria- Como
Das Europäische Parlament
und der Rat erlassen gemäß
dem
ordentlichen
Gesetzgebungsverfahren
Maßnahmen, um
b)
Kompetenzkonfli
kte
zwischen
den
Mitgliedstaaten zu verhindern
und beizulegen;
c)
die
Weiterbildung von Richtern
und Staatsanwälten sowie
Justizbediensteten zu fördern;
d)
die
Zusammenarbeit
zwischen
den Justizbehörden oder
entsprechenden Behörden der
Mit-gliedstaaten im Rahmen
der Strafverfolgung sowie des
Vollzugs
und
der
Vollstreckung
von
Entscheidungen
zu
erleichtern.
Le Parlement européen et
le
Conseil,
statuant
conformément
à
la
procédure
législative
ordinaire, adoptent les
mesures visant:
b)
à prévenir et
à résoudre les conflits de
compétence entre les
États membres;
c)
à soutenir la
formation des magistrats
et des personnels de
justice;
d)
à faciliter la
coopération entre les
autorités judiciaires ou
équivalentes des États
membres dans le cadre
des poursuites pénales et
de l'exécution
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L’evoluzione del diritto penale nei settori d’interesse europeo alla luce del Trattato di Lisbona
Catania-28-29 maggio
Art.82 1 Il principio del mutuo riconoscimento
Articolo 82
(ex articolo 31 del TUE)
Article 82
(ex Article 31 TEU)
Artikel 82
(ex-Artikel 31 EUV)
Article 82
(ex-article 31 TUE)
1.
La
cooperazione giudiziaria
in materia penale
nell'Unione è fondata
sul principio di
riconoscimento
reciproco delle sentenze
e delle decisioni
giudiziarie e include il
ravvicinamento delle
disposizioni legislative e
regolamentari degli
Stati membri nei settori
di cui al paragrafo 2 e
all'articolo 83.
1.
Judicial
cooperation in criminal
matters in the Union
shall be based on the
principle of mutual
recognition of
judgments and judicial
decisions and shall
include the
approximation of the
laws and regulations of
the Member States in
the areas referred to in
paragraph 2 and in
Article 83.
(1)
Die
justizielle
Zusammenarbeit in
Strafsachen in der
Union beruht auf dem
Grundsatz der
gegenseitigen
Anerkennung
gerichtlicher Urteile und
Entscheidungen und
umfasst die Angleichung
der Rechtsvorschriften
der Mitgliedstaaten in
den in Absatz 2 und in
Artikel 83 genannten
Berei-chen
1.
La
coopération judiciaire
en matière pénale dans
l'Union est fondée sur le
principe de
reconnaissance
mutuelle des jugements
et décisions judiciaires
et inclut le
rapprochement des
dispositions législatives
et réglementaires des
États membres dans les
domaines visés au
paragraphe 2 et à
l'article 83.
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L’evoluzione del diritto penale nei settori d’interesse europeo alla luce del Trattato di Lisbona
Catania-28-29 maggio
Art.82 1 Adozione di misure per assicurare iI (mutuo)
riconoscimento di qualsiasi tipo di “decisioni”
Il Parlamento europeo e il
Consiglio, deliberando
secondo la procedura
legislativa ordinaria,
adottano le misure intese a:
a)
definire
norme e procedure per
assicurare il riconoscimento
in tutta l'Unione di qualsiasi
tipo di sentenza e di
decisione giudiziaria;
The European Parliament
and the Council, acting in
accordance with the
ordinary legislative
procedure, shall adopt
measures to:
(a)
lay down
rules and procedures for
ensuring recognition
throughout the Union of all
forms of judgments and
judicial decisions;
.
Francesca Ruggieri Ordinario di diritto processuale penale
Facoltà di Giurisprudenza Università dell’Insubria- Como
Das Europäische Parlament und
der Rat erlassen gemäß dem
ordentlichen
Gesetzgebungsverfahren
Maßnahmen, um
a)
Regeln und
Verfahren festzulegen, mit denen
die Anerkennung aller Arten von
Urteilen und gerichtlichen
Entscheidungen in der gesamten
Union sichergestellt wird;
Le Parlement européen
et le Conseil, statuant
conformément à la
procédure législative
ordinaire, adoptent les
mesures visant:
a)
à établir
des règles et des
procédures pour
assurer la
reconnaissance, dans
l'ensemble de l'Union,
de toutes les formes de
jugements et de
décisions judiciaires;
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L’evoluzione del diritto penale nei settori d’interesse europeo alla luce del Trattato di Lisbona
Catania-28-29 maggio
Art.82 2 Adozione di norme minime per assicurare il mutuo
riconoscimento e la cooperazione nei reati transnazionali
L’evoluzione del diritto penale nei settori d’interesse europeo alla luce del Trattato di Lisbona
Catania-28-29 maggio
Art.82 2 Il contenuto delle Norme minime
Eurojust-PME: norme di funzionamento
Eurojust
85 1 II
PME
86 3
In questo contesto il
Parlamento europeo e il
Consiglio, deliberando
mediante regolamenti
secondo la procedura
legislativa ordinaria,
determinano la
struttura, il
funzionamento, la sfera
d'azione e i compiti di
Eurojust. …
3.I regolamenti di cui al
paragrafo 1 stabiliscono lo
statuto della Procura
europea, le condizioni di
esercizio delle sue
funzioni, le regole
procedurali applicabili alle
sue attività e
all'ammissibilità delle
prove e le regole
applicabili al controllo
giurisdizionale degli atti
procedurali che adotta
nell'esercizio delle sue
funzioni
In this context, the
European Parliament and
the Council, by means of
regulations adopted in
accordance with the
ordinary legislative
procedure, shall determine
Eurojust's structure,
operation, field of action
and tasks. …
Zu diesem Zweck legen das
Europäische Parlament
und der Rat gemäß dem
ordentlichen Gesetzgebungsverfahren durch
Verordnungen den Aufbau,
die Arbeitsweise, den
Tätigkeitsbereich und die
Aufgaben von Eurojust
fest. …
À cet égard, le Parlement
européen et le Conseil,
statuant par voie de
règlements conformément
à la procédure législative
ordinaire, déterminent la
structure, le
fonctionnement, le
domaine d'action et les
tâches d'Eurojust. ..
3.The regulations referred to
in paragraph 1 shall
determine the general rules
applicable to the European
Public Prosecutor's Office,
the conditions governing the
performance of its functions,
the rules of procedure
applicable to its activities, as
well as those governing the
admissibility of evidence,
and the rules applicable to
the judicial review of
procedural measures taken
by it in the performance of
its functions.
(3) Die in Absatz 1 genannte
Verordnung legt die Satzung
der Europäischen
Staatsanwaltschaft, die
Einzelheiten für die Erfüllung
ihrer Aufgaben, die für ihre
Tätigkeit geltenden
Verfahrensvor-schriften
sowie die Regeln für die
Zulässigkeit von
Beweismitteln und für die
gerichtliche Kontrolle der
von der Europäischen
Staatsanwaltschaft bei der
Erfüllung ihrer Aufgaben
vorgenommenen
Prozesshandlungen fest.
3.
Les
règlements visés au
paragraphe 1 fixent le statut
du Parquet européen, les
conditions d'exercice de ses
fonctions, les règles de
procédure applicables à ses
activités, ainsi que celles
gouvernant l'admissibilité
des preuves, et les règles
applicables au contrôle
juridictionnel des actes de
procédure qu'il arrête dans
l'exercice de ses fonctions.
Eurojust-PME: compiti
Eurojust
Art. 85 1 II
Tali compiti possono
comprendere:
a) l'avvio di indagini penali,
nonché la proposta di avvio di
azioni penali esercitate dalle
autorità nazionali competenti, in
particolare quelle relative a reati
che ledono gli interessi finanziari
dell'Unione;
b)il coordinamento di indagini ed
azioni penali di cui alla lettera a);
c)il potenziamento della
cooperazione giudiziaria, anche
attraverso la composizione dei
conflitti di competenza e tramite
una stretta cooperazione con la
Rete giudiziaria europea
These tasks may include:
(a)
the initiation
of criminal investigations, as
well as proposing the initiation
of prosecutions conducted by
competent national
authorities, particularly those
relating to offences against the
financial interests of the Union;
(b)the coordination of
investigations and
prosecutions referred to in
point (a);
(c)the strengthening of judicial
cooperation, including by
resolution of conflicts of
jurisdiction and by close
cooperation with the European
Judicial Network.
Zu diesen Aufgaben kann Folgendes
gehören:
a)Einleitung von strafrechtlichen
Ermittlungsmaßnahmen sowie
Vorschläge zur Einleitung von
strafrechtlichen
Verfolgungsmaßnahmen, die von den
zuständigen nationalen Behörden
durchgeführt werden, insbesondere bei
Straftaten zum Nachteil der finanziellen
Interessen der Union;
b)Koordinierung der unter Buchstabe a
genannten Ermittlungs- und
Verfolgungsmaßnahmen;
c)Verstärkung der justiziellen
Zusammenarbeit, unter anderem auch
durch die Beilegung von
Kompetenzkonflikten und eine enge
Zusammenarbeit mit dem Europäischen
Justiziellen Netz.
Ces tâches peuvent comprendre:
a)
le déclenchement
d'enquêtes pénales ainsi que la
proposition de déclenchement de
poursuites conduites par les
autorités nationales compétentes,
en particulier celles relatives à des
infractions portant atteinte aux
intérêts financiers de l'Union;
b)
la coordination
des enquêtes et poursuites visées
au point a);
c)
le renforcement
de la coopération judiciaire, y
compris par la résolution de
conflits de compétences et par une
coopération étroite avec le Réseau
judiciaire européen.
2.
La Procura
europea è competente per
2.
The European
Public Prosecutor's Office shall
be responsible for
(2)
Die Europäische
Staatsanwaltschaft ist, gegebenenfalls in
Verbindung mit Europol, zuständig für
2.
Le Parquet
européen est compétent pour
individuare, perseguire e
rinviare a giudizio,
PME
Art.86 2
eventualmente in collegamento
con Europol, gli autori di reati che
ledono gli interessi finanziari
dell'Unione, quali definiti dal
regolamento previsto nel
paragrafo 1, e i loro complici. Essa
esercita l'azione penale per
tali reati dinanzi agli organi
giurisdizionali competenti degli
Stati membri.
investigating, prosecuting
and bringing to judgment,
where appropriate in liaison
with Europol, the perpetrators
of, and accomplices in, offences
against the Union's financial
interests, as determined by the
regulation provided for in
paragraph 1. It shall exercise
the functions of
prosecutor in the competent
courts of the Member States in
relation to such offences.
die strafrechtliche Untersuchung
und Verfolgung sowie die
Anklageerhebung in Bezug auf
Per-sonen, die als Täter oder
Teilnehmer Straftaten zum Nachteil der
finanziellen Interessen der Union
begangen haben, die in der Verordnung
nach Absatz 1 festgelegt sind. Die
Europäische Staats-anwaltschaft nimmt
bei diesen Straftaten vor den
zuständigen Gerichten der
Mitgliedstaaten die Aufgaben der
Staatsanwaltschaft wahr.
rechercher, poursuivre et
renvoyer en jugement, le cas
échéant en liaison avec Europol, les
auteurs et complices d'infractions
portant atteinte aux intérêts
financiers de l'Union, tels que
déterminés par le règlement prévu
au paragraphe 1. Il exerce devant
les juridictions compétentes des
États membres l'action publique
relative à ces infractions.
PME: norme di funzionamento
PME
86 3
3.I regolamenti di cui
al paragrafo 1
stabiliscono lo statuto
della Procura europea,
le condizioni di
esercizio delle sue
funzioni, le regole
procedurali applicabili
alle sue attività e
all'ammissibilità delle
prove e le regole
applicabili al controllo
giurisdizionale degli
atti procedurali che
adotta nell'esercizio
delle sue funzioni
3.The regulations
referred to in paragraph
1 shall determine the
general rules applicable
to the European Public
Prosecutor's Office, the
conditions governing the
performance of its
functions, the rules of
procedure applicable to
its activities, as well as
those governing the
admissibility of evidence,
and the rules applicable
to the judicial review of
procedural measures
taken by it in the
performance of its
functions.
(3) Die in Absatz 1
genannte Verordnung
legt die Satzung der
Europäischen
Staatsanwaltschaft, die
Einzelheiten für die
Erfüllung ihrer
Aufgaben, die für ihre
Tätigkeit geltenden
Verfahrensvor-schriften
sowie die Regeln für die
Zulässigkeit von
Beweismitteln und für die
gerichtliche Kontrolle der
von der Europäischen
Staatsanwaltschaft bei
der Erfüllung ihrer
Aufgaben
vorgenommenen
Prozesshandlungen fest.
3.
Les
règlements visés au
paragraphe 1 fixent le
statut du Parquet
européen, les conditions
d'exercice de ses
fonctions, les règles de
procédure applicables à
ses activités, ainsi que
celles gouvernant
l'admissibilité des
preuves, et les règles
applicables au contrôle
juridictionnel des actes
de procédure qu'il arrête
dans l'exercice de ses
fonctions.
L’evoluzione del diritto penale nei settori d’interesse europeo alla luce del Trattato di Lisbona
Catania-28-29 maggio
Disciplina PME:
• Premessa: alternativa tra mutuo riconoscimento e “armonizzazione” ?
•Oggetto di disciplina:
•Regole procedurali applicabili alle sue attività
•Ammissibilità delle prove
• Regole applicabili al controllo giurisdizionale
•Condizioni di esercizio delle sue funzioni
•Organizzazione/struttura
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mutuo riconoscimento/
armonizzazione
necessità regole comuni
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L’evoluzione del diritto penale nei settori d’interesse europeo alla luce del Trattato di Lisbona
Catania-28-29 maggio
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GREEN PAPER
on criminal-law protection of
the financial interests of the
Community and the
establishment of a European
Prosecutor
4. LEGAL STATUS AND
INTERNAL ORGANISATION
The possible status and internal
organisation of the European
Public Prosecutor are worth
outlining here. The expression
“European Public Prosecutor”
may be used here to refer either
to the proposed body or to the
person heading it (point 4.1). In
the former case, it is
synonymous with the European
Prosecution Service, including its
administrative staff
(point 4.3); in the latter case, it
includes the Deputy European
Public Prosecutors (point 4.2).
4.1. Status of the European Public
Prosecutor
The European Public Prosecutor
would be a law officer exercising
judicial functions, and the rules
governing
his
office,
and
especially the mechanisms for his
appointment and removal from
office, should give him full
legitimacy to perform these duties.
4.1.1. Principle of independence
The Commission has proposed
that a provision inspired by those
providing for the
independence of the Members of
the Court of Justice be inserted
into the Treaty, stating that
“The European Public Prosecutor
shall be chosen from persons
whose independence is beyond
doubt and who possess the
qualifications
required
for
appointment to the highest judicial
offices
in
their
respective
countries.” In the performance of
his duties, he shall neither seek
nor take any instructions.”67
This independence is an essential
feature of the European Public
Prosecutor. It is warranted by the
fact that the European Public
Prosecutor would be a specialised
judicial body. He
should be independent both of the
parties to any dispute in the
context
of
adversarial
proceedings68 and of the Member
States and the Community
institutions and bodies.
The Prosecutor should possess and
should be seen to possess all the
1
2
3
4
5
LIBRO VERDE
sulla tutela penale degli interessi
finanziari
comunitari
e sulla creazione di una procura
europea
4.
Status
giuridico
e
organizzazione interna
Lo status e l'organizzazione
interna di quel che potrebbe
essere la procura europea
meritano di essere qui precisati.
Il termine "procuratore europeo"
usato nella comunicazione della
Commissione, si riferiva, a
seconda del contesto, all'organo
proposto o alla persona posta al
suo vertice (§ 4.1). Nel primo
caso era sinonimo di pubblico
ministero o di procura europea
se si include il personale
amministrativo
(§ 4.3);
nel
secondo caso esso si estende ai
procuratori europei delegati
(§ 4.2).
4.1. Status del procuratore
europeo
Essendo il procuratore europeo
destinato a esercitare poteri
giudiziari, il suo status e più in
particolare le condizioni della
sua nomina, nonché della sua
eventuale destituzione, devono
conferirgli piena legittimità per
esercitare le proprie funzioni.
Principio di indipendenza
Ispirandosi
a
determinate
disposizioni
previste
per
garantire l'indipendenza dei
membri della Corte di giustizia,
la Commissione ha proposto di
sancire nel trattato CE che «il
procuratore
europeo
viene
scelto tra personalità che
offrano tutte le garanzie di
indipendenza e riuniscano le
condizioni
richieste
per
l'esercizio, nei rispettivi paesi,
delle
più
alte
funzioni
giurisdizionali.
Nell'adempimento
dei
suoi
doveri, egli non sollecita né
accetta istruzioni di sorta»1.
Questa indipendenza è una
caratteristica essenziale del
procuratore europeo. Essa si
giustifica nella misura in cui la
procura europea costituirebbe un
organo giudiziario specialistico.
La sua indipendenza va intesa
sia con riferimento alle parti, nel
quadro di un procedimento
contraddittorio2, sia nei confronti
GRÜNBUCH
zum strafrechtlichen Schutz der
finanziellen
Interessen
der
Europäischen
Gemeinschaften
und
zur
Schaffung einer Europäischen
Staatsanwaltschaft
LIVRE VERT
sur la protection pénale des
intérêts
financiers
communautaires
et la création d’un Procureur
européen
4. RECHTSSTELLUNG UND
STRUKTUR
Im Folgenden soll ausgeführt
werden, wie die Rechtsstellung des
Europäischen Staatsanwalts
und die Struktur der Europäischen
Staatsanwaltschaft beschaffen sein
könnten. Unter der
'Europäischen Staatsanwaltschaft'
ist die Institution als solche zu
verstehen, an deren Spitze
der Europäische Staatsanwalt steht
(siehe 4.1). Es gilt somit zu
unterscheiden zwischen der
Institution 'Staatsanwaltschaft' mit
ihrem Verwaltungspersonal (siehe
4.3) einerseits und dem
Amt
des
Europäischen
Staatsanwalts im Verhältnis zu den
abgeordneten Europäischen
Staatsanwälten andererseits (siehe
4.2).
4.1.
Rechtsstellung
des
Europäischen Staatsanwalts
Insoweit als der Europäische
Staatsanwalt justizielle Befugnisse
ausübt, muss er hierzu
aufgrund seiner Rechtsstellung und
insbesondere
aufgrund
der
Voraussetzungen
für
seine
Ernennung und gegebenenfalls für
seine
Amtsenthebung
zur
Ausübung
seines
Amts
uneingeschränkt legitimiert sein.
4.1.1.
Grundsatz
der
Unabhängigkeit. In Anlehnung an
die Bestimmungen, die die
Unabhängigkeit der Mitglieder des
Gerichtshofs der Europäischen
Gemeinschaften gewährleisten, hat
die Kommission vorgeschlagen,
folgenden Passus in den EGVertrag
aufzunehmen:
"Der
Europäische Staatsanwalt wird
unter Persönlichkeiten ausgewählt,
die
jede
Gewähr
für
Unabhängigkeit bieten und in
ihremStaat die für die Ausübung
höchster
richterlicher
Ämter
erforderlichen
Voraussetzungen
erfüllen. Er darf bei der Erfüllung
seiner Pflichten Weisungen weder
anfordern noch
entgegennehmen."67
Diese Unabhängigkeit ist ein
wesentliches Merkmal des Amts
des Europäischen Staatsanwalts.
Sie ist insoweit gerechtfertigt, als
4. STATUT JURIDIQUE ET
ORGANISATION INTERNE
Le statut et l’organisation interne
de ce que pourrait être le procureur
européen méritent d’être
ici précisés. Le terme de procureur
européen peut à cet égard désigner,
tantôt l’organe proposé
dans son ensemble, tantôt la
personne placée à son sommet (§
4.1). Dans le premier cas, il est
synonyme de ministère public ou
encore de parquet européen si on y
inclut le personnel
administratif (§ 4.3) ; dans le
second cas, il s’entend par rapport
aux procureurs européens
délégués (§ 4.2).
4.1. Statut du procureur européen
Le procureur européen étant destiné
à exercer des pouvoirs judiciaires,
son statut et plus
particulièrement les conditions de
sa nomination et, le cas échéant, de
sa destitution, doivent
lui conférer une pleine légitimité
pour exercer ses fonctions.
4.1.1. Principe d’indépendance
S’inspirant
de
certaines
dispositions prévues pour assurer
l’indépendance des membres de la
Cour de justice, la Commission a
proposé d’inscrire dans le Traité
CE que « le procureur
européen est choisi parmi des
personnalités offrant toutes les
garanties d’indépendance, et
qui réunissent les conditions
requises pour l’exercice, dans leurs
pays respectifs, des plus
hautes fonctions juridictionnelles.
Dans l’accomplissement de ses
devoirs, il ne sollicite ni
n’accepte aucune instruction »67.
Cette indépendance est une
caractéristique
essentielle
du
procureur européen. Elle se justifie
dans la mesure où le procureur
européen serait un organe judiciaire
spécialisé. Son
indépendance devrait s’entendre
tant à l’égard des parties au procès,
dans le cadre d’une
procédure contradictoire68, qu’à
l’égard des États membres et des
institutions, organes et
organismes communautaires.
A ce titre, le procureur européen
§ 2 del progetto di articolo 280 bis.
Si veda il § 6.2. (fase istruttoria)
Si veda il § 6.2.2.1. (obbligatorietà o discrezionalità dell'azione penale).
§ 1 del progetto di articolo 280 bis.
§ 1 del progetto di articolo 280 bis.
1
powers his office requires. He
should
perform his
duties
impartially, being guided only by
a concern to see the
law applied.
4.1.2. Conditions for appointment
and removal from office
The method of appointing the
European Public Prosecutor, and
if necessary removing him from
office, ought to reflect the
principles of independence and
legitimacy.
4.1.2.1. Appointment of the
European Public Prosecutor
The Commission has proposed
that the Prosecutor, meaning for
present purposes the person
heading the European Prosecution
Service, should be appointed by
the Council acting by qualified
majority, on a proposal from the
Commission, and with the assent
of Parliament.69
This procedure takes over certain
features of the procedure laid
down by the Treaty of Nice for the
appointment of the Commission
(qualified majority in the Council,
vote by the European Parliament).
It would ensure the total
legitimacy of the European Public
Prosecutor.
The role of nominating the
European Public Prosecutor given
to the Commission would proceed
from its special responsibility for
protecting Community financial
interests.
The Commission is proposing that
the Prosecutor’s term of office
should be six years nonrenewable.70 The Prosecutor’s
term would thus be a long one,
longer than that of a European
Parliament or a Commission. The
fact that his term could not be
renewed would be a very strong
safeguard of his independence.71
There is also the question whether
the European Public Prosecutor
should be subject to the Staff
Regulations of Officials of the
European Communities.
4.1.2.2. Removal from office and
other grounds for cessation of
functions by the
European Public Prosecutor
The Commission proposes that the
European
Public
Prosecutor
should answer for his acts in the
event of serious misconduct in the
exercise of his functions. In the
Commission’s view the
disciplinary
mechanism
for
removing the Prosecutor from
office should, however, reflect the
principle of his independence. A
decision of this kind can be taken
only by a Community-level court
of law, meaning the Court of
6
7
8
degli Stati membri e delle
istituzioni, degli organi e degli
organismi comunitari.
In questa veste, il procuratore
europeo dovrebbe disporre di
tutte le competenze richieste ed
essere visto come effettivamente
competente.
Egli
dovrebbe
esercitare le sue funzioni in
modo imparziale ed essere
guidato solo dall'intento di
rispettare la legalità3.
Condizioni di nomina e di
destituzione
Sia la nomina che l'eventuale
destituzione del procuratore
europeo devono rispecchiare i
principi di indipendenza e
legittimità.
Nomina del procuratore europeo
La Commissione ha proposto
che il procuratore europeo,
inteso come persona al vertice
della procura europea, venga
nominato dal Consiglio a
maggioranza qualificata, su
proposta della Commissione e
previo parere conforme del
Parlamento europeo 4 . Una
procedura del genere ricalca
alcuni aspetti della procedura
che il trattato di Nizza prevede
per
la
nomina
della
Commissione
(maggioranza
qualificata in Consiglio, voto del
Parlamento
europeo).
Essa
sembra in grado di garantire la
piena legittimità del procuratore
europeo.
Il
ruolo
propositivo
che
spetterebbe alla Commissione
nella procedura di nomina del
procuratore europeo deriva dalla
sua particolare responsabilità in
materia di tutela degli interessi
finanziari comunitari.
Quanto alla durata di validità
della nomina, la Commissione
ha proposto un mandato di sei
anni non rinnovabile 5 . Il
procuratore europeo disporrebbe
quindi di un mandato lungo, la
cui durata supera per esempio
quella di una legislatura del
Parlamento europeo o quella del
mandato della Commissione. Il
carattere non rinnovabile del
mandato
contribuirebbe
ad
accrescere in modo esplicito
l'indipendenza del procuratore
europeo6.
Resta da stabilire se il
procuratore europeo debba o no
essere soggetto allo statuto dei
funzionari e altri agenti delle
Comunità.
Destituzione e altre circostanze
che pongono fine all'esercizio
delle funzioni del procuratore
europeo
La Commissione ha proposto
es sich um ein spezielles Organ der
Rechtspflege
handelt.
Seine
Unabhängigkeit
versteht
sich
sowohl
gegenüber
den
Prozessparteien im Rahmen eines
kontradiktorischen Verfahrens68
als
auch
gegenüber
den
Mitgliedstaaten und den Organen,
Einrichtungen sowie Ämtern und
Agenturen der Gemeinschaften.
Der Europäische Staatsanwalt muss
hierzu anerkanntermaßen über die
erforderliche Befähigung verfügen.
Er hat seine Aufgaben unparteiisch
wahrzunehmen und darf sich nur
von der Sorge um die Wahrung von
Recht und Gesetz leiten lassen.
4.1.2. Voraussetzungen für die
Ernennung und Amtsenthebung
Sowohl bei der Ernennung als auch
bei der eventuellen Amtsenthebung
des Europäischen Staatsanwalts
sind
die
Grundsätze
der
Unabhängigkeit und der Legitimität
zu beachten.
4.1.2.1.
Ernennung
des
Europäischen Staatsanwalts
Dem Vorschlag der Kommission
zufolge soll der Europäische
Staatsanwalt auf Vorschlag der
Kommission und nach Zustimmung
des Europäischen Parlaments vom
Rat mit qualifizierter Mehrheit
ernannt
werden.69
Dieses
Verfahren lehnt sich an das im
Vertrag
von
Nizza
für
die ……………………
Anm. d. Übers.: Im Original
werden Institution und Funktion (d.
h. Person) mit einem Ausdruck
bezeichnet
("procureur européen").
67 Artikel 280 a Absatz 2
(Entwurf).
68 Siehe 6.2.1. (im Vorverfahren
geltende Grundsätze).
69 Artikel 280 a Absatz 1
(Entwurf).
……………
Ernennung
der
Kommission
vorgesehene
Verfahren
an
(qualifizierte Mehrheit im Rat und
Abstimmung des Europäischen
Parlaments). Damit dürfte die
uneingeschränkte Legitimität des
Europäischen
Staatsanwalts
gewährleistet sein.
Das
Vorschlagsrecht
der
Kommission bei der Ernennung des
Europäischen Staatsanwalts
folgt
aus
ihrer
besonderen
Verantwortung für den Schutz der
finanziellen Interessen der
Gemeinschaft.
Die Kommission hat ferner eine
nicht verlängerbare Amtszeit von
sechs Jahren
vorgeschlagen.70 Die Amtszeit des
Europäischen Staatsanwalts wäre
devrait disposer et être perçu
comme disposant de toutes les
compétences requises. Il devrait
exercer ses fonctions de façon
impartiale et n’être guidé que par le
souci du respect de la légalité.
4.1.2. Conditions de nomination et
de destitution
Tant la nomination que la
destitution éventuelle du procureur
européen doivent refléter les
principes d’indépendance et de
légitimité.
4.1.2.1. Nomination du procureur
européen
La Commission a proposé la
nomination du procureur européen,
entendu ici comme personne placée
au sommet du parquet européen,
par le Conseil à la majorité
qualifiée, sur proposition
de la Commission et après avis
conforme
du
Parlement
européen69. Une telle procédure
reprend des éléments de la
procédure prévue par le Traité de
Nice pour la nomination de la
Commission (majorité qualifiée au
Conseil, vote du Parlement
européen). Elle apparaît de nature à
garantir la pleine légitimité du
procureur européen.
Le rôle de proposition que tiendrait
la Commission dans la procédure
de nomination du procureur
européen
découle
de
sa
responsabilité particulière à l’égard
de la protection des intérêts
financiers communautaires.
Quant à la durée de validité de la
nomination, la Commission a
proposé
un
mandat
non
renouvelable de six ans70. Le
procureur européen disposerait
ainsi d’un mandat long, dont la
durée dépasse par exemple celle
d’une législature du Parlement
européen ou celle du mandat de la
Commission. Le caractère non
renouvelable
du
mandat
conforterait l’indépendance du
procureur européen de la façon la
plus ferme71.
Se pose en outre la question de
savoir si le procureur européen
devrait être ou non soumis au statut
des fonctionnaires et autres agents
des Communautés.
4.1.2.2. Destitution et autres cas
mettant fin à l’exercice des
fonctions du procureur européen
La Commission a proposé que le
procureur européen réponde de ses
actes en cas de faute grave dans
l’exercice de ses fonctions. Les
conditions
d’une
éventuelle
destitution
disciplinaire du procureur européen
doivent cependant refléter, selon la
Commission, le principe de son
indépendance. En tout état de
A mo' di raffronto, gli stessi motivi hanno giustificato la proposta di conferire al procuratore presso la futura
corte penale internazionale un mandato di nove anni non rinnovabile (articolo 42 dello statuto della corte penale
internazionale).
§ 2 del progetto di articolo 280 bis.
Si veda il § 6.2.2.1 (obbligatorietà o discrezionalità dell'azione penale).
2
Justice
of
the
European
Communities.
The draft Article 280a of the EC
Treaty provides that “The Court of
Justice may, on application by the
European Parliament, the Council
or the Commission, remove him
from
office if he no longer fulfils the
conditions required for the
performance of his duties or if he
is guilty of serious misconduct.”72
The general rules applying to the
European
Public
Prosecutor
should make provision for three
other cases in which the European
Public Prosecutor ceases to
perform his functions: death,
resignation and expiry of his term
of office.
4.1.3. Hierarchical role of the
European Public Prosecutor
The European Public Prosecutor
as head of the European
Prosecution Service would be
responsible for directing and
coordinating investigation and
prosecution activities for all
offences within his jurisdiction
throughout the common territory
defined for the purpose.
This responsibility should be
accompanied by powers over the
internal organisation of his
service, powers of investigation,
powers over the delegated
Prosecutors, and power to define
guidelines in relation to criminal
procedure, within limits set by the
Community legislature.
che il procuratore europeo
risponda dei propri atti in caso di
grave
inadempienza
nell'esercizio delle sue funzioni.
Le condizioni per un'eventuale
destituzione disciplinare del
procuratore europeo devono
tuttavia rispecchiare, a giudizio
della Commissione, il principio
della sua indipendenza. In ogni
caso, la decisione di destituirlo
può spettare solo a una
giurisdizione
a
livello
comunitario, vale a dire alla
Corte di giustizia.
Ecco perché la proposta di
articolo 280 bis del trattato CE
prevede che, se il procuratore
europeo «cessa di soddisfare i
requisiti necessari all'esercizio
delle sue funzioni o se ha
commesso una colpa grave, può
essere destituito dalla Corte di
giustizia su richiesta del
Parlamento, del Consiglio o
della Commissione»7.
Inoltre, lo statuto della procura
europea dovrebbe prospettare
altri tre casi che pongono fine
alle funzioni del procuratore
europeo:
il
decesso,
le
dimissioni
spontanee
del
procuratore europeo e l'arrivo a
scadenza del suo mandato.
Ruolo
gerarchico
del
procuratore europeo
Il procuratore europeo, capo del
pubblico ministero europeo,
verrebbe incaricato di dirigere e
coordinare
le
attività
investigative e l'azione penale,
per tutti i reati di sua
competenza, sull'intero spazio
comune definito a tal fine.
Questa responsabilità dovrebbe
comportare il potere di decidere
l'organizzazione interna del suo
servizio, di impartire istruzioni
ai procuratori europei delegati,
nonché di definire linee di
condotta in materia criminale,
nei limiti fissati dal legislatore
comunitario8.
damit länger als die
Legislaturperiode des Europäischen
Parlaments oder die Amtszeit der
Kommission. Die
Nichtverlängerbarkeit der Amtszeit
des Europäischen Staatsanwalts
bietet eine zuverlässige
Gewähr
für
seine
Unabhängigkeit.71
Darüber hinaus stellt sich die
Frage, ob das Statut der Beamten
und sonstigen Bediensteten
der Europäischen Gemeinschaften
auch für den Europäischen
Staatsanwalt gelten sollte.
4.1.2.2.
Amtsenthebung
und
sonstige Umstände, die die
Tätigkeit
des
Europäischen
Staatsanwalts
beenden
.Dem
Vorschlag der Kommission zufolge
haftet der Europäische Staatsanwalt
für schwere Verfehlungen während
der Ausübung seines Amts. Die
Voraussetzungen für eine etwaige
disziplinarische
Amtsenthebung
müssen
allerdings
der
Unabhängigkeit des Europäischen
Staatsanwalts Rechnung tragen.
Die Amtsenthebung darf deshalb
nur
von
einem
auf
Gemeinschaftsebene angesiedelten
Gericht, d. h. vom EuGH,
angeordnet werden.
Im Entwurf des Artikels 280 a EGVertrag heißt es dementsprechend:
"Er kann auf Antrag des
Parlaments, des Rats oder der
Kommission
vom
Gerichtshof
seines Amtes enthoben werden,
wenn er die Voraussetzungen für
die Ausübung seines Amtes nicht
mehr erfüllt oder eine schwere
Verfehlung begangen hat."72
Im Statut der Europäischen
Staatsanwaltschaft sollten darüber
hinaus drei weitere Umstände
vorgesehen werden, die das Amt
des Europäischen Staatsanwalts
beenden: Tod, Rücktritt auf
Wunsch
des
Europäischen
Staatsanwalts und Ablauf der
Amtsdauer.
4.1.3.
Der
Europäische
Staatsanwalt als Dienstherr
Der Europäische Staatsanwalt steht
der
Europäischen
Staatsanwaltschaft vor. Er leitet
und koordiniert die Ermittlungen
und Strafverfolgung bei allen in
seine Zuständigkeit fallenden
Vergehen im gesamten zu diesem
Zweck definierten gemeinsamen
Rechtsraum.
Ausdruck seiner Stellung als
Dienstherr ist die Befugnis zur
internen
Organisation
seines
Dienstes, die Weisungsbefugnis
gegenüber
den
abgeordneten
Europäischen Staatsanwälten sowie
die
Vorgabe
von
Handlungsdirektiven
für
Ermittlungen
und
für
die
Strafverfolgung in den vom
Gemeinschaftsgesetzgeber
festgelegten Grenzen.73
………
70 Artikel 280 a Absatz 1
(Entwurf).
71 Aus denselben Gründen wurde
cause, la décision de destitution ne
peut revenir qu’à une juridiction,
située au niveau communautaire,
soit à la Cour de justice.
C’est pourquoi la proposition
d’article 280 bis du Traité CE
prévoit que si le procureur
européen « ne remplit plus les
conditions nécessaires à l’exercice
de ses fonctions ou s’il a commis
une faute grave, il peut être déclaré
démissionnaire par la Cour de
Justice à la requête du Parlement
européen, du Conseil ou de la
Commission. »72.
Par ailleurs, le statut du ministère
public européen devrait envisager
trois autres cas dans lesquels il est
mis fin aux fonctions du procureur
européen : le décès, la démission
sur initiative du procureur européen
et l’arrivée à terme de son mandat.
4.1.3. Rôle hiérarchique du
procureur européen
Le procureur européen, chef du
ministère public européen, serait
chargé de la direction et de la
coordination des recherches et des
poursuites,
pour
toutes
les
infractions
relevant
de
sa
compétence, dans l’ensemble de
l’espace commun défini à cet effet.
Cette responsabilité devrait se
traduire
par
des
pouvoirs
d’organisation interne de son
service, d’instruction, à l’égard des
procureurs européens délégués,
ainsi que de définition de lignes de
conduite en matière criminelle,
dans les limites fixées par le
législateur communautaire73.
3
die Amtszeit des Anklägers beim
Internationalen Strafgerichtshof auf
9 Jahre
festgesetzt
ohne
Verlängerungsmöglichkeit (Artikel
42 Statut des Internationalen
Strafgerichtshofs).
72 Artikel 280 a Absatz 2
(Entwurf).
73 Siehe 6.2.2.1 (Legalitäts- oder
Opportunitätsprinzip
in
der
Strafverfolgung).
…………..
6. PROCEDURE
The Commission has proposed
writing into the EC Treaty a
provision that the Council of the
European Union, acting in
accordance with the procedure
laid down by Article 251
(codecision with the European
Parliament), “shall lay down the
general conditions governing the
performance of the functions of
the European Public Prosecutor
and shall adopt, in particular ... (b)
rules of procedure applicable to
the activities of the European
Public Prosecutor and rules
governing the admissibility of
evidence”; (c) rules applicable to
the judicial review of procedural
measures taken by the European
Public Prosecutor in the exercise
of his functions.”
In order to operate properly, the
European Public Prosecutor needs
to have a procedural framework
that meshes well with the national
judicial systems. This procedural
framework should be defined at
the most appropriate level in
accordance with the principles of
subsidiarity and effectiveness in
both European and national terms.
The methods identified in the
previous Chapter could be
combined for this purpose. Since
this is necessary for the European
Public Prosecutor to operate
effectively, it will be essential to
define a common set of European
Rules of Procedure. But the total
or partial approximation of
national procedures may be
enough if all the European Public
Prosecutor really needs is
equivalence between the Member
States.
Otherwise,
reference
should be made wherever possible
to national law. Regarding
criminal
procedure,
the
Commission
is
particularly
attached for the purposes of this
Green Paper to the principle of
mutual recognition.
At this stage the powers of the
European Public Prosecutor set
out in general terms above98 and
the corresponding guarantees in
terms of fundamental freedoms
should be analysed in greater
6. Procedura
La Commissione ha proposto di
prevedere nel trattato CE che il
Consiglio dell'Unione europea,
deliberando
secondo
la
procedura di cui all'articolo 251,
ovvero in codecisione con il
Parlamento europeo, «fissi le
condizioni d'esercizio delle
funzioni di procuratore europeo,
adottando in particolare […] b)
regole di procedura applicabili
alle attività del procuratore
europeo, nonché le norme che
disciplinano l'ammissibilità delle
prove; c) regole applicabili al
controllo giurisdizionale degli
atti di procedura disposti dal
procuratore
europeo
nell'esercizio delle sue funzioni».
Affinché la procura europea
possa esercitare le sue funzioni,
occorre definire un quadro
specifico di procedura, che si
articoli con i sistemi giudiziari
nazionali. Tale quadro di
procedura andrebbe definito al
livello più consono, ovvero
europeo o nazionale a seconda
dei casi, in base ai principi di
sussidiarietà e di efficacia.
Al
riguardo,
è
possibile
combinare i metodi illustrati nel
capitolo
precedente.
Nella
misura in cui ciò risulti
essenziale
per
il
buon
funzionamento della procura
europea,
potrebbe
rivelarsi
indispensabile
definire
specifiche norme procedurali
europee. Può però essere
sufficiente
anche
un
ravvicinamento,
totale
o
parziale,
delle
procedure
nazionali,
dato
che
il
funzionamento della procura
europea ha bisogno soltanto di
un'equivalenza tra gli Stati
membri. Per il resto, nella
massima parte dei casi dovrebbe
essere possibile rinviare al diritto
nazionale. Per quel che riguarda
la procedura penale, nel quadro
del libro verde la Commissione
parte dal presupposto di un
riconoscimento reciproco.
A questo punto è opportuno
specificare, per ciascuna fase
della procedura, i poteri del
6. VERFAHREN
Die
Kommission
hat
vorgeschlagen, in den EG-Vertrag
eine Bestimmung einzufügen, nach
der der Rat der Europäischen
Union nach dem Verfahren des
Artikels
251,
d.h.
in
Mitentscheidung
mit
dem
Europäischen
Parlament,
"die
Bedingungen für die Ausübung des
Amtes
des
Europäischen
Staatsanwalts
fest[legt]
und
insbesondere
[…]
b)
Verfahrensvorschriften über die
Tätigkeiten
des
Europäischen
Staatsanwalts sowie Vorschriften
für
die
Zulässigkeit
von
Beweismitteln; c) Vorschriften über
die richterliche Kontrolle der vom
Europäischen Staatsanwalt in
Ausübung
seines
Amtes
vorgenommenen
Verfahrenshandlungen [erlässt]."
Die Einrichtung einer Europäischen
Staatsanwaltschaft erfordert eine
besondere
verfahrensrechtliche
Regelung, die sich in die nationalen
Justizsysteme
einfügt.
Die
Verfahrensvorschriften sollten nach
Maßgabe der Grundsätze der
Subsidiarität und Effizienz auf der
geeignetsten Ebene, die auf
europäischer oder nationaler Stufe
liegen kann, festgelegt werden.
Dazu können die in Kapitel 5
genannten Methoden verbunden
werden. Wenn es das reibungslose
Funktionieren der Europäischen
Staatsanwaltschaft erfordert, kann
wohl nicht auf eine eigene
Grundlage
an
europäischen
Verfahrensvorschriften verzichtet
werden. Genügt es hingegen für das
Funktionieren der Europäischen
Staatsanwaltschaft,
dass
die
Regelungen
der
einzelnen
Mitgliedstaaten vergleichbar sind,
könnte es auch ausreichen, die
nationalen Verfahren ganz oder
teilweise anzugleichen. Darüber
hinaus müsste es genauso möglich
sein, auf das nationale Recht zu
verweisen.
Hinsichtlich
des
Strafverfahrens stützt sich die
Kommission im Rahmen des
Grünbuchs insbesondere auf den
Grundsatz
der
gegenseitigen
Anerkennung.
Nun sollen die oben in allgemeiner
6. PROCÉDURE
La
Commission
a
proposé
d’inscrire dans le Traité CE que le
Conseil de l’Union européenne
statuant conformément à la
procédure visée à l’article 251, soit
en codécision avec le
Parlement européen, « fixe les
conditions d’exercice des fonctions
du procureur européen en arrêtant,
notamment […] b) des règles de
procédure applicables aux activités
du procureur européen, ainsi que
des
règles
gouvernant
l’admissibilité des preuves ; c) des
règles applicables au contrôle
juridictionnel
des
actes
de
procédure pris par le procureur
européen dans l’exercice de ses
fonctions. »
Le fonctionnement du procureur
européen suppose la définition d’un
cadre procédural propre qui
s’articule avec les systèmes
judiciaires nationaux. Ce cadre
procédural devrait être défini au
niveau le plus approprié en vertu
des principes de subsidiarité et
d’effectivité, tantôt à l’échelon
européen, tantôt au niveau national.
Les méthodes identifiées au
chapitre précédent peuvent être à
cet égard combinées. Dans la
mesure où cela est essentiel au bon
fonctionnement
du
procureur
européen, la définition d’un socle
propre de règles de procédure
européennes
peut
s’avérer
indispensable.
Cependant
un
rapprochement, total ou partiel, des
procédures nationales peut être
suffisant, dès lors que le
fonctionnement
du
procureur
européen ne requiert qu’une
équivalence
entre
les
États
membres. Pour le reste, il devrait
être autant que possible renvoyé au
droit national.
S’agissant de la procédure pénale,
la Commission s’appuie plus
particulièrement dans le cadre du
Livre vert sur le principe
de
reconnaissance mutuelle.
Il convient à ce stade de détailler,
pour chaque phase de la procédure,
les pouvoirs du procureur européen
exposés plus haut de façon
générale98
et
les
garanties
correspondantes au regard des
4
detail as regards each stage of the
procedure. The question of
judicial review is considered in
Chapter 8.
The European Public Prosecutor
would have to direct and
coordinate investigations and
proceedings with a view to
protecting
the
Community’s
financial interests. To this end,
having
received
proper
information (point 6.1), provision
should be made for him to carry
out investigations (point 6.2),
either directly or by delegation.
He should also take the decision to
send the accused for trial and
choose the national court where
this would be done (point 6.3).
But in view of their impact on
basic human rights, some of these
acts would have to be subject a
priori control by a court (see point
7.3) in order to ensure that the
principles
of
legality
and
proportionality, inter alia, are
complied with.
6.1. Information and referral
Unlike information, open to all
without any obligation to respond,
the expression ‘referral to the
European Public Prosecutor’ in
this Green Paper means the
official information laid
before him by a public authority
for the purposes of proceedings to
be taken. Upon receiving a referral
the European Public Prosecutor
would therefore be obliged to give
a reasoned reply to the request put
to him.
It should be made possible for the
European Public Prosecutor to
receive information or a referral
regarding any fact potentially
constituting one of the predefined
Community offences.99 The
question then arises as to who
would have the power to do this
and to what extent doing so should
be mandatory or discretionary.
Europe’s citizens are entitled to
demand a high level of protection
for the Community’s financial
interests. Any natural or legal
person, whether or not a Union
resident, could inform the
European Public Prosecutor of
facts in his possession, by any
means whatever. The European
Public Prosecutor could then act
as required on any information
thus received.100
In addition there could be a
specific obligation for certain
national
and
Community
authorities
having
defined
categories of powers to refer facts
to
the
European
Public
Prosecutor.101
The Commission, on the basis of
comparable obligations regularly
9
10
11
procuratore europeo già illustrati
in termini generali 9 , nonché le
garanzie corrispondenti sotto il
profilo
delle
libertà
fondamentali. La questione dei
mezzi di ricorso verrà esaminata
in un secondo tempo, nel
capitolo 8.
La procura europea dovrebbe
dirigere e coordinare l'attività
investigativa e l'azione penale, al
fine di tutelare gli interessi
finanziari comunitari. A tale
scopo, dopo essere stata
debitamente informata (§ 6.1), la
procura
dovrebbe
poter
effettuare
direttamente
o
delegare attività investigative
(§ 6.2). Essa dovrebbe altresì
decidere in merito al rinvio a
giudizio di un imputato e
scegliere quale giurisdizione
nazionale adire a tale scopo
(§ 6.3). Tenuto conto però della
loro incidenza sui diritti
fondamentali delle persone,
alcuni di questi atti dovrebbero
essere soggetti al controllo
preventivo di un giudice,
affinché vengano in particolare
rispettati i principi di legalità, di
garanzia giurisdizionale e di
proporzionalità (§ 6.4).
6.1.Modalità per informare e
adire la procura europea
Mentre chiunque ha la facoltà di
informare la procura europea,
senza che ciò comporti obbligo
di risposta, quando la procura
europea viene adita ovvero - ai
sensi del presente libro verde riceve un'informazione ufficiale
da un'autorità pubblica, affinché
avvii l'azione penale, essa
sarebbe tenuta a dare una
risposta motivata, quale che sia,
alla richiesta che le viene rivolta.
La procura europea dovrebbe
poter essere informata o adita
per qualsiasi fatto che possa
configurarsi come una delle
fattispecie
comunitarie
di
reato 10 . Sorge il problema di
stabilire chi sarebbe abilitato a
informare o adire la procura
europea e in quale misura la
seconda eventualità dovrebbe
essere obbligatoria o facoltativa.
I cittadini europei hanno il
diritto di esigere un livello
elevato di tutela degli interessi
finanziari comunitari. Qualsiasi
persona, fisica o giuridica,
residente o no, potrebbe
informare, mediante qualunque
mezzo, la procura europea dei
fatti di cui è a conoscenza. La
procura potrebbe in tal modo
tener
conto
di
qualsiasi
informazione ottenuta11.
Determinate autorità, nazionali o
comunitarie, che dispongono di
Form angeführten Befugnisse des
Europäischen Staatsanwalts98 und
die entsprechenden Garantien in
Bezug auf die Grundrechte in den
einzelnen
Verfahrensabschnitten
näher erläutert werden. Die Frage
der Rechtsmittel wird in Kapitel 8
behandelt.
Der Europäische Staatsanwalt
sollte die Ermittlungen und die
Strafverfolgung zum Schutz der
finanziellen
Interessen
der
Gemeinschaften
leiten
und
koordinieren. Dazu sollte er
ausreichend informiert (Punkt 6.1)
unmittelbar oder auf Ermächtigung
Ermittlungshandlungen
durchführen können (Punkt 6.2).
Darüber hinaus sollte er über die
Anklageerhebung
gegen
den
Beschuldigten entscheiden und
bestimmen, welches nationale
Gericht mit dem Fall befasst wird
(Punkt
6.3).
Einige
dieser
Handlungen müssten wegen ihres
Eingriffs in die Grundrechte des
einzelnen jedoch zuvor von einem
Richter genehmigt werden, damit
insbesondere die Grundsätze der
Gesetzmäßigkeit, der richterlichen
Kontrolle
und
der
Verhältnismäßigkeit
gewahrt
bleiben (Punkt 6.4).
6.1. Information und Befassung
Im Unterschied zur Information,
die allen offen steht und nicht
beantwortet werden muss,
versteht man im Rahmen dieses
Grünbuchs unter der Befassung des
Europäischen
Staatsanwalts
die
offizielle
Information des Europäischen
Staatsanwalts durch eine Behörde
zum Zweck der Strafverfolgung.
Die Befassung verpflichtet den
Europäischen Staatsanwalt
somit, eine begründete Antwort - in
welcher Form auch immer - auf den
an ihn gerichteten Antrag zu
erstellen.
Der Europäische Staatsanwalt
sollte über jede Handlung, die
einen
gemeinschaftlichen
Straftatbestand erfüllen könnte99,
informiert oder mit dem Fall
befasst werden. Dabei stellt
sich die Frage, wer dazu befugt
wäre und ob die Befassung
verpflichtend oder freiwillig sein
soll.
Die europäischen Bürger können
mit Recht ein hohes Maß an Schutz
der finanziellen Interessen der
Gemeinschaften fordern. Jede
natürliche oder juristische Person
unabhängig von ihrem Wohnort
oder ihrem Sitz könnte den
Europäischen Staatsanwalt auf
jedem Weg über ihr bekannte
Tatsachen
informieren.
Der
Europäische Staatsanwalt könnte so
alle an ihn herangetragenen
libertés fondamentales. La question
des voies de recours est quant à elle
examinée au chapitre 8.
Le procureur européen devrait
diriger et coordonner les recherches
et les poursuites en vue de la
protection des intérêts financiers
communautaires. A cette fin,
dûment informé (§ 6.1), il devrait
être prévu qu’il puisse exécuter,
directement ou par délégation, des
actes de recherche
(§ 6.2). Il devrait également décider
du renvoi en jugement de l’accusé
et choisir la juridiction nationale
saisie à cette fin (§ 6.3). Cependant,
compte tenu de leur incidence sur
les droits fondamentaux des
personnes, certains de ces actes
devraient être soumis au contrôle
préalable d’un juge, afin que soient
respectés notamment les principes
de légalité, de garantie judiciaire et
de proportionnalité (§ 6.4).
6.1. Information et saisine
A la différence de l’information,
ouverte à tous et sans réponse
obligée, on entend aux fins du
présent Livre vert par saisine du
procureur
européen,
son
information officielle par une
autorité publique, aux fins de
poursuite. La saisine obligerait
donc le procureur européen à
donner une réponse motivée, quelle
qu’elle soit, à la demande qui lui
est faite.
Le procureur européen devrait
pouvoir être informé ou saisi de
tout fait pouvant constituer l’une
des infractions communautaires
prédéfinies99. La question se pose
de savoir qui serait compétent pour
ce faire et dans quelle mesure la
saisine devrait être obligatoire ou
facultative.
Les citoyens européens sont en
droit d’exiger un niveau élevé de
protection des intérêts financiers
communautaires. Toute personne,
physique ou morale, résidente ou
non, pourrait informer par tout
moyen le procureur européen de
faits dont elle a connaissance. Le
procureur européen pourrait ainsi
tenir compte de toute information
obtenue100.
En outre une obligation de saisine
du procureur européen devrait être
plus spécifiquement mise à la
charge de certaines autorités,
nationales ou communautaires,
ayant
des
compétences
particulières101.
S’inspirant d’obligations analogues
fréquemment rencontrées dans les
systèmes nationaux, la Commission
exprime une préférence pour une
saisine ou une information du
procureur
européen
rendue
obligatoire à l’égard des autorités et
agents communautaires102, ainsi
Si veda il § 3.2.1 (poteri della procura europea).
Si veda il § 5 (diritto sostanziale).
Si vedano, a mo' di raffronto su questo aspetto, gli articoli 17 dello statuto del Tribunale penale internazionale
per il Ruanda (TPIR) e l'articolo 18 del Tribunale penale internazionale per l'ex-Iugoslavia (TPIY).
5
found in national systems, has a
preference for mandatory referral
or information to the European
Public Prosecutor by Community
authorities and staff102 and by
national authorities of all kinds in
performance of their duties: staff
of
government
departments,
especially the customs and tax
authorities,103 police forces and
judicial authorities.
The philosophy underlying the
proposal to establish a European
Public
Prosecutor
is
that
specifically Community interests
should be matched by a European
enforcement function in relation to
perpetrators of offences against
them. To provide for only
discretionary referrals to the
European Public Prosecutor would
run counter to that philosophy.
National enforcement authorities
do
not
have
the
broad,
Community-wide view of the
cases they handle. What may look
like a trivial case to them may
well form part of a more serious
complex of offences.
Hence the importance attached by
the Commission to the principle of
systematic referrals to the
European
Public
Prosecutor
wherever
the
Community’s
financial interests are at stake.
Cases could be referred to the
European Public Prosecutor by the
relevant national or Community
authorities, or he could take them
up of his own motion on the basis
of the information in his
possession.104
Question 4 When and by whom
should cases be referred to the
European Public
Prosecutor?
6.2. The preparatory stage
Under Article 280a of the EC
Treaty as proposed by the
Commission, the European Public
Prosecutor would be ”responsible
for detecting, prosecuting and
bringing
to
judgment
the
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
competenze
particolari,
dovrebbero
inoltre
avere
l'obbligo specifico di adire la
procura europea12.
Ricalcando gli obblighi analoghi
che
si
riscontrano
frequentemente
negli
ordinamenti
nazionali,
la
Commissione preferirebbe che
fosse fatto obbligo di adire o
informare la procura europea
alle autorità e agli agenti
comunitari 13 , nonché alle
autorità nazionali - quali che
siano - nell'esercizio delle loro
funzioni:
agenti
delle
amministrazioni, in particolare
doganali e fiscali 14 , servizi di
polizia, autorità giudiziarie.
La stessa proposta di creare una
procura europea nasce dall'idea
secondo
cui
a
interessi
specificamente comunitari debba
corrispondere, a livello europeo,
un organo che esercita l'azione
penale nei confronti degli autori
di atti che ledono questi
interessi.
Se
quindi
si
considerasse facoltativo adire la
procura europea, di fatto si
contraddirebbe questo principio.
Le autorità nazionali che
esercitano l'azione penale, non
dispongono di elementi per
vedere le connessioni su scala
comunitaria dei casi che
vengono loro sottoposti. Un fatto
che esse possono reputare
anodino, al di là della loro sfera
giurisdizionale può risultare
rivelatore di un complesso di
circostanze di estrema gravità.
Ecco perché la Commissione
giudica importante il principio di
adire
sistematicamente
la
procura europea, non appena
siano in causa gli interessi
finanziari comunitari.
La procura europea potrebbe
essere quindi adita dalle autorità
nazionali
o
comunitarie
competenti, oppure agire motu
proprio in base alle informazioni
Informationen berücksichtigen100.
Darüber hinaus sollte bestimmten
nationalen oder gemeinschaftlichen
Behörden, die über besondere
Befugnisse verfügen, eine Pflicht
zur Befassung des Europäischen
Staatsanwalts auferlegt werden101.
In
Anlehnung
an
ähnliche
Pflichten, die sich häufig im
Strafprozessrecht
der
Mitgliedstaaten finden, würde es
die Kommission vorziehen, dass
Gemeinschaftsbedienstete102 und
nationale Behörden gleich welcher
Art - Verwaltungsbedienstete, vor
allem in den Bereichen Zölle und
Steuern103, Polizeibeamte und
Justizbehörden - in Ausübung ihres
Amtes
den
Europäischen
Staatsanwalt
befassen
oder
informieren müssen.
Der Idee der Einrichtung einer
Europäischen
Staatsanwaltschaft
liegt der Gedanke zugrunde, dass
für
ureigene
Gemeinschaftsinteressen
die
Möglichkeit
bestehen
soll,
Zuwiderhandlungen gegen diese
Interessen auf europäischer Ebene
zu verfolgen. Eine freiwillige
Befassung
des
Europäischen
Staatsanwalts
würde
diesem
Grundsatz zuwiderlaufen. Die
nationalen
Strafverfolgungsbehörden verfügen
in den ihnen vorgelegten Fällen
nicht über eine gemeinschaftliche
Gesamtschau. Ein auf ihrer Ebene
nicht relevantes Element kann
global betrachtet Teil eines
komplexen Sachverhalts mit einem
gewissen Schweregrad sein. Die
Kommission hält es daher für
wichtig, dass der Europäische
Staatsanwalt in Fällen, in denen die
finanziellen
Interessen
der
Gemeinschaften betroffen sind,
systematisch befasst wird.
Der Europäische Staatsanwalt
könnte somit entweder von den
zuständigen
nationalen
oder
gemeinschaftlichen
Behörden
befasst werden oder von Amts
que des autorités nationales quelles
qu’elles soient, dans l’exercice de
leur fonction : agents des
administrations,
notamment
douanières et fiscales103, services
de police, autorités judiciaires.
A l’origine même de la proposition
de créer un procureur européen se
trouve l’idée selon laquelle, à des
intérêts
proprement
communautaires, doit correspondre
à l’échelon européen une fonction
de poursuite des auteurs des faits
qui leur portent atteinte. Dès lors,
envisager une saisine facultative du
procureur européen reviendrait à
contrarier ce principe. Les autorités
de
poursuite
nationales
ne
disposent pas, sur les affaires qui
leur sont soumises,
d’une vue englobant tout le
territoire communautaire. Tel fait
paraissant anodin à leur niveau,
peut s’avérer, au-delà de leur
ressort, l’élément d’un ensemble
d’une gravité certaine. C’est
pourquoi la Commission tient pour
important le principe d’une saisine
systématique
du
procureur
européen dès lors que les intérêts
financiers communautaires sont en
cause.
Ainsi le procureur européen
pourrait, soit être saisi par les
autorités
nationales
ou
communautaires compétentes, soit
se saisir lui-même sur la base des
informations dont il dispose104.
Question n° 4 Dans quel cas et par
qui le procureur européen devraitil être obligatoirement saisi ?
6.2. Phase préparatoire
Aux termes de l’article 280 bis CE
proposé par la Commission, le
procureur européen serait
« chargé de rechercher, de
poursuivre et de renvoyer en
jugement les auteurs ou complice
des infractions portant atteinte aux
intérêts
financiers
de
la
Communauté
[…],
dans
le
conditions fixées» par le législateur
communautaire.
La
phase
Fermi restando gli obblighi di comunicazione alla Commissione dei casi di irregolarità già contemplati dalla
legislazione comunitaria nel quadro della gestione e del controllo amministrativi e finanziari.
Si veda in particolare il § 7.3 in merito al ruolo dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode.
Le autorità fiscali hanno un dovere esteso di confidenzialità, il quale tuttavia contempla delle eccezioni. Sarebbe
quindi opportuno completare queste ultime, per rendere possibile informare la procura europea.
Si veda l'allegato 2, primo schema.
Si veda l'allegato 2, secondo schema.
Articolo 6, § 1, della Convenzione europea di salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, e
articolo 47, secondo comma della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (ragionevolezza dei termini).
Articolo 6, § 2 della Convenzione e articolo 48, § 1 della Carta suddette.
Articolo 6, § 3, della Convenzione e articolo 48, § 2 della Carta suddette.
Si vedano altresì le disposizioni dell'articolo 7 della convenzione 25 luglio 1995 relativa alla tutela degli interessi
finanziari delle Comunità europee, già citata, e dell'articolo 54 della convenzione d'applicazione di Schengen.
Causa C 187/01 pendente dinanzi alla Corte di giustizia.
Si veda il § 6.2.4.1 (archiviazione dell'azione penale o non luogo a procedere).
Ibidem.
Questa informazione a opera della procura europea va distinta dal rinvio alle autorità nazionali responsabili
dell'azione penale per i casi comunitari che verrebbero loro affidati (si veda più avanti il § 6.2.2.2 a).
Si veda in particolare l'evoluzione nella redazione dell'articolo 26, § 1.
6
perpetrators
of
offences
prejudicial to the Community’s
financial interests and their
accomplices ... in accordance with
the rules provided for by” the
relevant Community legislation.
The preparatory stage begins with
the first investigative measures
ordered by the prosecutor and
ends at the point where a decision
is taken to close the case or
commit it for trial.105
6.2.1. Fundamental rights
One preliminary point: it is clear
that
the
European
Public
Prosecutor must act with full
respect for fundamental rights as
secured by Article 6 of the Union
Treaty,
the
Charter
of
Fundamental Rights of the
European Union and the European
Convention for the Protection of
Human Rights and Fundamental
Freedoms.
These
principles
include rights of ownership,
respect for private life and the
confidentiality of correspondence
and communications.
The European Public Prosecutor
should also act in accordance with
the Treaties, particularly the
Protocol on the Privileges and
Immunities, and in compliance
with the Staff Regulations of
Officials and the Conditions of
Employment of Other Servants of
the European Communities.
6.2.1.1. Defence rights and
protection of the accused
Without
claiming
to
be
exhaustive, it is worth stressing
the importance of certain general
principles at the preparatory stage.
At this stage, the European Public
Prosecutor would conduct the
investigations needed to ascertain
the truth, gathering all evidence
that will help to prepare the case.
Investigations must be conducted
with all due despatch106 to
assemble all evidence for and
against the suspect.
The performance by the European
Public
Prosecutor
of
acts
adversely affecting the accused
would then be subject to the
principle of the presumption of
innocence107 and the principle of
adversarial proceedings. For the
Green Paper the latter principle
means that the parties and their
lawyers are entitled to have access
to
the
European
Public
Prosecutor’s file. As far as the
accused is concerned, it also
means that defence rights must be
respected, and particularly the
right to make his views known on
the facts concerning him.108 The
European
Public
Prosecutor
should also be subject to the
principle of equity and to
compliance with the law as
regards the fact that his
conclusions must be based solely
on the valid evidence before him.
6.2.1.2. Double jeopardy
Article 50 of the Charter of
Fundamental Rights states that
di cui dispone15.
Domanda n. 4 - In quali casi e
a opera di chi la procura
europea
dovrebbe
essere
obbligatoriamente adita?
Fase istruttoria
Ai sensi dell'articolo 280 bis CE
proposto dalla Commissione, il
procuratore europeo sarebbe
«incaricato
di
ricercare,
perseguire e rinviare a giudizio
gli autori o i complici dei reati
che
ledono
gli
interessi
finanziari della Comunità […],
nel quadro delle regole» fissate
dal legislatore comunitario. La
fase istruttoria inizia dai primi
atti di indagine condotti dalla
procura europea e si estende fino
alla decisione di archiviazione o
di rinvio a giudizio16.
Diritti fondamentali
Come prima considerazione, è
pacifico che la procura europea
dovrebbe agire nel pieno rispetto
dei diritti fondamentali, quali
sono garantiti segnatamente
dall'articolo 6 del trattato UE,
dalla
carta
dei
diritti
fondamentali
dell'Unione
europea e dalla convenzione
europea di salvaguardia dei
diritti dell'uomo e delle libertà
fondamentali. Questi principi
comprendono in particolare il
diritto di proprietà, il rispetto
della vita privata e la segretezza
della
corrispondenza
delle
comunicazioni.
La procura europea dovrebbe
altresì agire in conformità dei
trattati, e più in particolare del
protocollo sui privilegi e sulle
immunità, nel rispetto dello
Statuto dei funzionari e altri
agenti delle Comunità europee.
Diritti della difesa e tutela
dell'imputato
Benché non sia possibile essere
esaustivi, occorre sottolineare la
rilevanza
che
assumono
determinati principi generali
nella fase preparatoria del
processo, durante la quale la
procura europea condurrebbe le
indagini
necessarie
all'acclaramento della verità,
raccogliendo qualsiasi elemento
utile per istruire il caso. Le sue
indagini verrebbero condotte
assiduamente, a carico e a
favore17.
Da quel momento in poi, gli atti
compiuti dalla procura europea
per
incriminare
l'imputato
sarebbero soggetti al principio
della presunzione d'innocenza18,
nonché
al
principio
del
procedimento
contraddittorio.
Quest'ultimo implica, ai sensi
del libro verde, il diritto per le
parti e i loro legali di accedere al
fascicolo detenuto dalla procura
europea. Esso implica altresì, per
quel che riguarda più in
particolare l'imputato, il rispetto
dei diritti della difesa e
soprattutto il diritto di esprimersi
pienamente sui fatti che lo
wegen aufgrund der Informationen,
über die er verfügt, tätig
werden104.
Frage 4: Wann und von wem
sollte
der
Europäische
Staatsanwalt zwingend befasst
werden?
6.2. Vorverfahren
Entsprechend dem von der
Kommission
vorgeschlagenen
Artikel 280 a EG-Vertrag hätte der
Europäische Staatsanwalt "die
Aufgabe,
gegen
Täter
von
Straftaten und Teilnehmer an
Straftaten, die sich gegen die
finanziellen
Interessen
der
Gemeinschaft richten, zu ermitteln,
sie strafrechtlich zu verfolgen und
[…] Anklage gemäß den […]
Vorschriften zu erheben", die vom
Gemeinschaftsgesetzgeber
festgelegt
wurden.
Das
Vorverfahren beginnt mit den
ersten
Ermittlungshandlungen
durch
den
Europäischen
Staatsanwalt und endet mit der
Entscheidung zur Einstellung des
Verfahrens oder zur Erhebung der
Anklage105.
6.2.1. Grundrechte
Der Europäische Staatsanwalt
müsste
seine
Tätigkeit
selbstverständlich unter voller
Wahrung der Grundrechte ausüben,
wie sie insbesondere in Artikel 6
EU-Vertrag, der Charta der
Grundrechte der Europäischen
Union und der Europäischen
Konvention zum Schutze der
Menschenrechte
und
Grundfreiheiten gewährleistet sind.
Diese
Grundsätze
umfassen
insbesondere das Recht auf
Eigentum, auf Achtung des
Privatlebens, des Schriftverkehrs
und
der
Kommunikation.
Der
Europäische Staatsanwalt müsste
seine Aufgaben ferner nach
Maßgabe
der
Verträge,
insbesondere des Protokolls über
die Vorrechte und Befreiungen,
unter Wahrung des Statuts der
Beamten
und
sonstigen
Bediensteten der Europäischen
Gemeinschaften ausführen.
6.2.1.1. Verteidigungsrechte und
Schutz des Angeklagten
Ohne sie abschließend nennen zu
können, wird auf die Bedeutung
bestimmter allgemeiner Grundsätze
im Vorverfahren verwiesen. In
diesem Verfahrensabschnitt würde
der Europäische Staatsanwalt die
notwendigen Ermittlungen zur
Feststellung
des
Sachverhalts
führen,
wobei
er
alle
sachdienlichen
Elemente
zur
Offenlegung des Falles einholt.
Seine Ermittlungen würden ohne
Verzug über die zugunsten und
zulasten
des
Beschuldigten
sprechenden Tatsachen geführt106.
Stößt der Europäische Staatsanwalt
auf
Elemente,
die
den
Beschuldigten belasten, so würden
ab
diesem
Zeitpunkt
die
Unschuldsvermutung107 und der
préparatoire commence à partir des
premiers actes de recherche
conduits par le procureur européen
et s’étend jusqu’à la décision de
classement ou de renvoi en
jugement105.
6.2.1. Droits fondamentaux
A titre préalable, il va de soi que le
procureur européen devrait agir
dans le plein respect des droits
fondamentaux, tels qu’ils sont
notamment garantis par l’article 6
du Traité UE, la Charte des droits
fondamentaux
de
l’Union
européenne et la Convention
européenne de sauvegarde des
droits de l’homme et des libertés
fondamentales.
Ces
principes
incluent notamment le droit de
propriété, le respect de la vie privée
et le secret de la correspondance et
des communications.
Le procureur européen devrait
également agir conformément aux
traités, et plus particulièrement au
protocole sur les privilèges et
immunités, dans le respect du statut
des fonctionnaires et autres agents
des Communautés européennes.
6.2.1.1. Droits de la défense et
protection de l’accusé
Sans pouvoir être exhaustif, il
convient de souligner l’importance
que revêtent certains principes
généraux au stade préparatoire du
procès. Durant cette phase, le
procureur européen conduirait les
recherches nécessaires à la
manifestation de la vérité, en
recueillant tout élément utile à la
mise en état de l’affaire. Ses
investigations seraient conduites, à
charge et à
décharge, sans désemparer106.
Dès ce moment, la réalisation par le
procureur européen d’actes faisant
grief à l’accusé serait soumise au
principe de la présomption
d’innocence107,
ainsi
qu’au
principe
de
la
procédure
contradictoire. Ce dernier principe
implique, au sens du Livre vert, le
droit d’accès pour les parties et leur
avocat au dossier détenu par le
procureur européen. Il implique
aussi, en ce qui concerne plus
particulièrement l’accusé, le respect
des droits de la défense, en
particulier le droit de s'exprimer
pleinement sur les faits qui le
concerne108. L’action du procureur
européen devrait être également
soumise au principe d'équité et au
respect du droit à ce que seuls les
éléments ayant une valeur probante
puissent fonder ses conclusions.
6.2.1.2. Droit à ne pas être
poursuivi pénalement deux fois
pour la même infraction La Charte
des droits fondamentaux de l’Union
européenne reconnaît, aux termes
de son article 50, que « nul ne peut
être poursuivi ou puni pénalement
en raison d'une infraction pour
laquelle il a déjà été acquitté ou
condamné dans l'Union par un
jugement
pénal
définitif
conformément à la loi ». Ce
principe, dit « ne bis in idem », est
7
“No one shall be liable to be tried
or punished again in criminal
proceedings for an offence for
which he or she has already been
finally acquitted or convicted
within the Union in accordance
with the law”. This “ne bis in
idem”
principle
is
widely
recognised by a large number of
international conventions.109 The
importance of applying it to the
European Public Prosecutor is
beyond doubt. But the question
arises as to when the principle is
to be applicable during the
preparatory stage. The case-law
on this point is not entirely
clear.110 But in the context of this
Green Paper there is a hypothesis
that can be put forward. The
European
Public
Prosecutor
should not be able to open
proceedings against a person who
has already been acquitted or
convicted by a final judgment of a
criminal court for the same
offence. But he must be in a
position to ascertain that the case
really does concern the same
person and the same offence. It
might therefore be possible to
provide that the European Public
Prosecutor
may
order
a
preliminary enquiry, not having
the status of commencement of
proceedings, to ensure that the “ne
bis in idem” principle is applied. If
the enquiry shows that the case
has already come to judgment, the
European
Public
Prosecutor
should abandon it. The ne bis in
idem principle should apply also
to other final decisions that
preclude
subsequent
repeat
prosecutions, such as a settlement.
But if it is the investigation
reveals
that
the
national
enforcement authorities have
dropped the case for lack of
evidence, the European Public
Prosecutor may proceed at his
level if he has new evidence.
6.2.2. Opening of investigations
and enforcement proceedings
Investigations may begin only
after proceedings have been
commenced on orders from the
European Public Prosecutor. The
prosecutor would initiate enquiries
only if the known facts might
constitute a Community offence
within
the
prosecutor’s
jurisdiction, or at least give reason
for suspecting that such an offence
had been committed.
6.2.2.1. Obligation or discretion
to prosecute?
Once these conditions are met, a
vital question arises: would the
European Public Prosecutor then
have the power or the duty to
proceed? In the former case, there
would
be
a
discretionary
prosecution system; in the latter, a
mandatory prosecution system.
National systems respond to this
question in different ways, but
always on a hybrid basis.
Where the European Public
concernono 19 . L'azione della
procura europea dovrebbe essere
soggetta altresì al principio di
equità e al rispetto del diritto a
che le conclusioni possano
essere fondate esclusivamente
sugli elementi che hanno valore
probante.
6.2.1.2. Diritto a non essere
perseguito penalmente due volte
per il medesimo reato
La carta dei diritti fondamentali
dell'Unione europea riconosce,
ai sensi dell'articolo 50, che
«nessuno può essere perseguito
o condannato per un reato per il
quale è già stato assolto o
condannato
nell'Unione
a
seguito di una sentenza penale
definitiva, conformemente alla
legge». Si tratta del cosiddetto
principio «ne bis in idem»,
ampiamente riconosciuto da
numerose
convenzioni
internazionali20.
L'importanza di applicare questo
principio all'azione della procura
europea è fuor di dubbio. Sorge
però il problema di stabilire da
quale momento, nel corso della
fase istruttoria, il principio trovi
applicazione. La giurisprudenza
su questo punto non è
consolidata21.
Ai fini della riflessione avviata
nel quadro del presente libro
verde, è tuttavia possibile
formulare l'ipotesi seguente. La
procura europea non dovrebbe
poter avviare l'azione penale nei
confronti di una persona già
assolta o condannata da una
sentenza penale definitiva per
uno stesso reato. Essa dovrebbe
però potersi accertare che si
tratti effettivamente della stessa
persona e dei medesimi fatti. Per
questo si potrebbe immaginare
che la procura europea possa
ordinare
un'indagine
preliminare, che non costituisca
l'avvio di un'azione penale
affinché sia salvaguardato il
principio «ne bis in idem».
Qualora dall'indagine risulti che
il caso è già passato in giudicato,
la procura europea deve
rinunciare all'azione penale. Il
principio «ne bis in idem»
dovrebbe valere altresì per altre
decisioni definitive che ostano
all'esercizio ulteriore dell'azione
penale, quali il patteggiamento.
Se però dall'inchiesta emerge
che il caso è stato archiviato
dalle
autorità
inquirenti
nazionali per insufficienza di
prove, la procura europea può
procedere al proprio livello,
purché disponga di elementi
nuovi.
6.2.2. Avvio delle indagini e
dell'azione penale
Le indagini potrebbero iniziare
solo dopo l'avvio dell'azione
penale, su istruzioni della
procura europea. Questo avvio
presupporrebbe che i fatti noti
possano costituire, o quanto
Grundsatz des kontradiktorischen
Verfahrens
gelten.
Dieser
Grundsatz bezeichnet im Sinne des
Grünbuchs das Recht der Parteien
und ihres Rechtsbeistands auf
Einsicht in die Akten des
Europäischen Staatsanwalts.
Im Hinblick auf den Beschuldigten
umfasst dieser Grundsatz ferner die
Wahrung der Verteidigungsrechte
und insbesondere das Recht des
Beschuldigten, sich umfassend zu
den ihn betreffenden Umständen zu
äußern108. Die Tätigkeit des
Europäischen Staatsanwalts müsste
ferner dem Grundsatz des fairen
Verfahrens
und
dem
Gesetzmäßigkeitsprinzip genügen,
so dass nur Elemente mit
Beweiskraft
in
seine
Schlussfolgerungen einfließen.
6.2.1.2. Recht, wegen derselben
Straftat
nicht
zweimal
strafrechtlich verfolgt zu werden
Artikel 50 der Charta der
Grundrechte der Europäischen
Union lautet wie folgt: "Niemand
darf
wegen
einer
Straftat,
derentwegen er bereits in der
Union
nach
dem
Gesetz
rechtskräftig
verurteilt
oder
freigesprochen worden ist, in einem
Strafverfahren erneut verfolgt oder
bestraft werden." Dieser Grundsatz
des "ne bis in idem" wird in
zahlreichen
internationalen
Übereinkommen anerkannt109.
Die Bedeutung der Anwendung
dieses
Grundsatzes
auf
die
Tätigkeiten
des
Europäischen
Staatsanwalts steht außer Zweifel.
Es stellt sich jedoch die Frage, ab
welchem Zeitpunkt im Laufe des
Vorverfahrens
der
Grundsatz
angewandt wird. Zur Frage des
Anwendungszeitpunkts
dieses
Grundsatzes gibt es noch keine
ständige Rechtsprechung110.
Im Rahmen dieses Grünbuchs kann
jedoch
folgende
Überlegung
angestellt werden: Der Europäische
Staatsanwalt
dürfte
keine
Ermittlungen gegen eine Person
wegen einer Straftat einleiten,
derentwegen
sie
bereits
freigesprochen oder durch ein
rechtskräftiges Strafurteil verurteilt
worden ist. Er müsste sich jedoch
davon überzeugen können, dass es
sich tatsächlich um dieselbe Person
und dieselbe Tat handelt. Daher
könnte festgelegt werden, dass der
Europäische Staatsanwalt eine
Vorerhebung anordnen kann, die
nicht
als
Einleitung
der
Strafverfolgung einzustufen ist, um
sich von der Wahrung des
Grundsatzes "ne bis in idem" zu
überzeugen. Sollte die Erhebung
ergeben, dass die Sache bereits
entschieden worden ist, muss der
Europäische Staatsanwalt auf die
weitere Behandlung des Falles
verzichten. Der Grundsatz des "ne
bis in idem" sollte auch für andere
abschließende
Entscheidungen
gelten,
die
einer
späteren
Strafverfolgung
entgegenstehen,
beispielsweise den Vergleich. Stellt
largement
reconnu
par
de
nombreuses
conventions
internationales109.
L’importance de son application
aux actions du procureur européen
ne fait aucun doute. La question se
pose cependant de savoir à partir de
quand, dans le courant de la phase
stabilisée110.
Dans le cadre de réflexion du
présent Livre vert, il est cependant
loisible d’avancer l’hypothèse
suivante. Le procureur européen ne
devrait pas pouvoir ouvrir des
poursuites à
l’encontre d’une
personne ayant déjà été acquittée
ou condamnée par un jugement
pénal définitif pour une même
infraction. Il devrait pour autant
pouvoir s’assurer qu’il s’agit bien
de la même personne et des mêmes
faits. C’est pourquoi il pourrait être
concevable de prévoir que le
procureur
européen
puisse
ordonner une enquête préliminaire,
ne valant pas ouverture des
poursuites, aux fins de s’assurer du
respect du principe « ne bis in idem
». Dans le cas où l’enquête montre
que l’affaire est déjà jugée, le
procureur européen doit renoncer à
poursuivre. Le principe « ne bis in
idem » devrait aussi valoir pour
d’autres décisions définitives qui
font obstacle à l’exercice ultérieur
des poursuites, telle la transaction.
Au contraire, si l’enquête révèle
que l’affaire a été classée par les
autorités nationales de poursuite en
raison
d’une
insuffisance
d’éléments de preuve, le procureur
européen peut poursuivre à son
niveau s’il détient des éléments
nouveaux.
6.2.2. Ouverture des recherches et
des poursuites
Les recherches ne pourraient
débuter qu’après l’ouverture des
poursuites, sur instruction du
procureur
européen.
Cette
ouverture supposerait que les faits
connus soient susceptibles de
constituer, ou à tout le moins
laissent soupçonner, une infraction
communautaire relevant de la
compétence du procureur européen.
6.2.2.1. Légalité ou opportunité des
poursuites
Ces conditions réunies, se pose une
question essentielle : le procureur
européen aurait-il alors la simple
possibilité ou bien l’obligation de
poursuivre ? Dans le premier cas, il
s’agirait d’un système d’ «
opportunité des poursuites » ; dans
le second, de « légalité des
poursuites ».
Les systèmes
nationaux apportent à cette
question des réponses diverses,
mais toujours mixtes. Le choix
s’agissant du procureur européen
doit
être
fait
au
niveau
communautaire. La création d’un
procureur européen doit permettre
de renforcer et d’unifier la
protection des intérêts financiers
communautaires. Ceci implique en
principe une poursuite uniforme
dans tout l’espace judiciaire
8
Prosecutor is concerned, the
question will have to be settled at
Community level. The purpose of
establishing a European Public
Prosecutor is to reinforce and
unify the protection of the
Community’s financial interests.
Basically that means uniform
proceedings
throughout
the
European law-enforcement area
and therefore no discretion for the
European Public Prosecutor. And
the European Public Prosecutor’s
independence is neatly matched
by strict application of the law.
The Commission’s preference is
accordingly for a mandatory
prosecution system, modified by
exceptions.
The
tendency
towards
approximation of national systems
should facilitate this solution. The
hybrid
mandatory
and
discretionary system is now
typical of the situation in the
Member
States.
Where
prosecution is discretionary, for
example, the prosecutor has to
state reasons for a decision to
close a case without further action,
and such decisions can be
challenged.
And
where
prosecution is mandatory the
requirement is rendered more
flexible by allowing a variety of
cases to be closed subject to stated
conditions.
Being subject to the principle of
mandatory
prosecutions,
the
European Public Prosecutor would
have the possibility of closing a
case not only on technical grounds
that he cannot escape111 but also
on discretionary grounds such as
those set out below.
First, the exceptions from the
principle
of
mandatory
prosecution could be designed
primarily to avoid overburdening
the European Public Prosecutor
with cases of minor importance
for the protection of the
Community’s financial interests,
applying the de minimis rule.
There are several ways of going
about this. A criterion such as
“minor
impact
on
the
Community’s financial interests”
could be left to the discretion of
the European Public Prosecutor,
subject to judicial review. More
specifically, a value threshold
could be set, below which
proceedings would be in the
European Public Prosecutor’s
discretion. The first is the more
flexible technique; the second is
stricter and entails the risk of a
threshold effect, though the
discretion left to the European
Public Prosecutor would reduce
the risk.
Secondly, provision might be
made for an exception from the
mandatory prosecution principle
on the basis of the potential
impact of the proceedings on the
outcome of the case. In particular,
the European Public Prosecutor
meno facciano sospettare, un
reato comunitario di competenza
della procura europea.
Legalitätsprinzip
oder
Opportunitätsprinzip in der
StrafverfolgungUna volta riunite
queste condizioni, sorge un
interrogativo fondamentale: la
procura europea avrebbe a quel
punto la facoltà o l'obbligo di
procedere? Il primo caso si
configurerebbe come un sistema
di «discrezionalità dell'azione
penale»; nel secondo vi sarebbe
invece
«obbligatorietà
dell'azione penale». I sistemi
nazionali
offrono
risposte
diverse, solitamente combinate.
Per quel che riguarda la procura
europea, la scelta va operata a
livello comunitario. La creazione
di una procura europea deve
permettere di potenziare e
unificare la tutela degli interessi
finanziari
comunitari.
Ciò
implica, in linea di principio,
un'azione
penale
uniforme
nell'intero spazio giudiziario
europeo, senza lasciare quindi
margini di valutazione alla
procura europea. L'indipendenza
della procura europea trova
inoltre un giusto contrappeso
nell'applicazione senza fallo del
diritto. La Commissione, per
questi motivi, esprime una
preferenza per un sistema di
obbligatorietà dell'azione penale,
temperato da una serie di
eccezioni.
Una soluzione del genere
dovrebbe risultare agevolata dal
ravvicinamento in atto tra i vari
sistemi
nazionali.
La
combinazione tra i sistemi di
obbligatorietà, da un lato, e di
discrezionalità,
dall'altro, è
ormai la situazione generale
negli Stati membri. I sistemi
basati su considerazioni di
opportunità sono soggetti a
determinati condizioni, per
esempio l'esigenza di motivare
le decisioni di archiviazione e la
possibilità di presentare ricorso
avverso le decisioni. I sistemi
basati sull'obbligatorietà, a loro
volta, sono temperati da varie
possibilità
di archiviazione
condizionale.
La procura europea, soggetta al
principio
dell'obbligatorietà
dell'azione penale, dovrebbe
avere la facoltà di archiviare,
non solo per motivi tecnici22 ma
altresì per ragioni di opportunità,
come quelle esposte qui di
seguito.
Innanzitutto, le eccezioni al
principio
di
obbligatorietà
potrebbero
avere
quale
principale obiettivo quello di
non intasare l'attività della
procura europea con casi minori
sotto il profilo della tutela degli
interessi finanziari comunitari, in
base all'adagio «de minimis non
curat praetor». Per conseguire
questo obiettivo si possono
sich bei der Erhebung jedoch
heraus, dass die Untersuchung von
den
nationalen
Strafverfolgungsbehörden mangels
ausreichender Beweise eingestellt
worden ist, kann der Europäische
Staatsanwalt den Fall auf seiner
Ebene weiterverfolgen, wenn er
über neue Elemente verfügt.
6.2.2. Einleitung der Ermittlungen
und der Strafverfolgung
Die Ermittlungen könnten erst nach
der Einleitung der Strafverfolgung
auf Weisung des Europäischen
Staatsanwalts
aufgenommen
werden. Die Einleitung der
Strafverfolgung
würde
voraussetzen, dass die vorliegenden
Tatsachen auf eine Verletzung des
Gemeinschaftsrechts, die in den
Zuständigkeitsbereich
des
Europäischen Staatsanwalts fällt,
hinweisen oder eine solche
zumindest vermuten lassen.
6.2.2.1. 6.2.2.1. Legalitätsprinzip
oder Opportunitätsprinzip in der
Strafverfolgung
Bei Vorliegen dieser Bedingungen
stellt sich eine wesentliche Frage:
Hätte der Europäische Staatsanwalt
sodann lediglich die Möglichkeit
oder aber die Pflicht zur
Strafverfolgung? Im ersten Fall
würde das "Opportunitätsprinzip",
im
zweiten
Fall
das
"Legalitätsprinzip"
in
der
Strafverfolgung angewandt werden.
In den Mitgliedstaaten bestehen
dazu unterschiedliche Lösungen,
die jedoch immer Elemente beider
Prinzipien enthalten.
Die Regelung in Bezug auf den
Europäischen Staatsanwalt muss
auf europäischer Ebene getroffen
werden. Die Einrichtung einer
Europäischen
Staatsanwaltschaft
soll
zur
Stärkung
und
Vereinheitlichung des Schutzes der
finanziellen
Interessen
der
Gemeinschaften führen.
Dies erfordert grundsätzlich eine
einheitliche Strafverfolgung im
gesamten europäischen Rechtsraum
und lässt somit keinen Platz für ein
Ermessen
des
Europäischen
Staatsanwalts.
Darüber hinaus stellt die zwingende
Anwendung des Rechts den
Ausgleich zur Unabhängigkeit des
Europäischen Staatsanwalts dar.
Die Kommission würde es daher in
diesem Fall
vorziehen, das
Legalitätsprinzip
in
der
Strafverfolgung
versehen
mit
bestimmten Ausnahmen zu seiner
Abschwächung anzuwenden.
Die bereits jetzt festzustellende
Annäherung
der
nationalen
Systeme dürfte eine solche Lösung
erleichtern. Die Mitgliedstaaten
wenden Elemente des Legalitätsund des Opportunitätsprinzips an.
Das Opportunitätsprinzip gilt nur
eingeschränkt, etwa in Form der
Pflicht zur Begründung von
Entscheidungen
über
die
Verfahrenseinstellung und der
Gewährleistung
eines
Rechtsbehelfs
gegen
solche
européen, donc sans marge
d’appréciation laissée au procureur
européen.
Par ailleurs, l’indépendance du
procureur européen trouve sa juste
contrepartie dans une application
sans faille du droit. La Commission
marque pour ces raisons sa
préférence en l’espèce pour un
système de légalité des poursuites,
doté d’exceptions destinées à le
tempérer.
A cet égard, le rapprochement
observé entre les différents
systèmes nationaux devrait faciliter
une telle solution. La mixité entre
les systèmes de légalité, d’une part,
et d’opportunité, d’autre part
caractérise désormais la situation
dans les États membres. Les
systèmes
d’opportunité
n’existent
qu’encadrés, par exemple par
l’exigence d’une motivation des
décisions de classement et par
l’organisation de recours contre les
décisions. De même, les systèmes
de légalité sont assouplis par
diverses possibilités de classement
sous condition.
Soumis au principe de la légalité
des poursuites, le procureur
européen aurait la possibilité de
classer, non seulement pour des
raisons techniques s’imposant à
lui111, mais également pour des
motifs d’opportunité, tels que ceux
qui suivent.
Tout d’abord, les exceptions au
principe de légalité pourraient avoir
pour principal objectif de ne pas
encombrer le procureur européen
avec des affaires mineures du point
de vue de la protection des intérêts
financiers communautaires, en
vertu de l’adage « de minimis non
curat praetor ». Plusieurs méthodes
sont envisageables pour y parvenir.
Un critère, par exemple, de « faible
gravité au regard des intérêts
financiers des Communautés »
pourrait être laissé à l’appréciation
du procureur européen sous le
contrôle des juridictions. De façon
plus précise, un seuil financier
pourrait
être
déterminé,
correspondant au montant de
l’infraction en deçà duquel le
procureur européen serait libre de
poursuivre ou non. La première
voie apparaît la plus souple ; la
seconde, plus rigoureuse, comporte
un risque d’effet de seuil que
l’appréciation
du
procureur
européen permettrait néanmoins de
maîtriser.
En second lieu, il pourrait être
prévu de déroger au principe de la
légalité des poursuites eu égard à
l’utilité de telles poursuites sur
l’issue du procès. En particulier, il
pourrait être laissé l’opportunité au
procureur
européen
de
ne
poursuivre une même personne que
sur une partie suffisante des
charges retenues contre elle. Cette
disposition pourrait se montrer utile
dès lors que les recherches d’ores et
déjà réalisées sur certaines de ces
9
could be given the discretionary
power to decide to proceed against
a given person only as regards a
sufficient proportion of the
charges brought against him. This
provision could be useful if the
investigations already conducted
into certain of these charges
appeared sufficient to obtain
judgment and there are reasonable
grounds for believing that further
investigation would not have the
effect of significantly influencing
the outcome.
A third possible objective that an
exception from the mandatory
prosecution principle would serve
is the effectiveness of recovery of
sums corresponding to the
financial interests that are
violated. What is concerned here
is the technique of the out-of-court
settlement, familiar to certain
Member States and at least worth
discussing. Here, if the accused
has repaired the loss caused, either
by repaying the sums he should
not have received (in agreement
with the authorising department)
or by paying the taxes or duties he
evaded, he may be given the
possibility of entering into an
agreement with the European
Public Prosecutor to terminate the
prosecution. The accused makes a
voluntary payment, and no
judgment
is
entered.
This
possibility might be useful where
the prospect of a conviction was
small. But it is only really
acceptable for offences relating to
modest amounts of money. The
terms of the settlement would
generally have to be conceived in
such a way as not to be a means of
evading liability or a source of
unfairness. Whatever the grounds
for waiving prosecution, it could
always be provided that there may
be no exception may be made in
certain aggravating circumstances,
as defined by reference to national
law.
If the European Public Prosecutor
then decided not to prosecute, he
would have to close the case and,
if the prosecution has already been
launched, take a decision to drop
it.112 He would then send the file
for information to the national
enforcement authorities, leaving it
to them to decide whether such a
case, in which prosecution is not
mandatory at European level, is
nonetheless of interest at the
national level for other types of
offence (see below).113 Without
violating the ne bis in idem
principle, this might be the case if
the perpetrator is already known
to enforcement services for having
committed other offences in the
national context.
Question 5 Should the European
Public Prosecutor be guided by
the
mandatory
prosecution
principle, as proposed by the
Commission,
or
by
the
discretionary
prosecution
immaginare varie modalità. Si
potrebbe per esempio prevedere
un criterio, a discrezione del
procuratore europeo e sotto il
controllo delle giurisdizioni, di
«scarsa gravità con riferimento
agli interessi finanziari delle
Comunità». In termini più
precisi, si potrebbe fissare una
soglia
finanziaria,
corrispondente
all'ammontare
del reato sotto il quale la procura
europea sarebbe libera di
procedere o no. Il primo metodo
sembra quello più elastico; il
secondo, più rigoroso, comporta
il rischio di banalizzare illeciti
per un ammontare che non
superi la soglia, rischio che la
discrezionalità del procuratore
permetterebbe comunque di
tenere sotto controllo.
In secondo luogo, si potrebbe
prevedere di derogare al
principio
di
obbligatorietà
dell'azione penale in funzione
dell'utilità dell'azione stessa
sull'esito del processo. In
particolare, si potrebbe lasciare
alla procura europea la facoltà di
procedere contro una medesima
persona solo per una parte
sufficiente
dei
capi
di
imputazione a suo carico. Questa
disposizione potrebbe rivelarsi
utile qualora le indagini già
condotte su alcuni capi di
imputazione
risultassero
sufficienti per ottenere una
sentenza
e
si
potesse
ragionevolmente considerare che
il proseguimento delle indagini
non
produrrebbe
una
modificazione significativa della
sentenza finale.
Un terzo obiettivo che si
potrebbe perseguire mediante
una
deroga
al
principio
dell'obbligatorietà
dell'azione
penale è quello di una maggiore
efficacia nel recupero delle
somme
corrispondenti
agli
interessi finanziari lesi. Si tratta
della tecnica del patteggiamento
praticato in alcuni Stati membri,
del quale vale la pena che si
esamini almeno la praticabilità.
In questa ipotesi l'imputato, a
condizione di aver riparato il
danno arrecato restituendo d'accordo
con
l'ordinatore
comunitario
i
fondi
irregolarmente
percepiti
o
versando i diritti e le tasse elusi,
avrebbe
la
possibilità
di
concludere con la procura
europea
un
accordo
sull'estinzione
di
qualsiasi
azione penale, presente o futura.
Mediante
il
pagamento
spontaneo di una somma,
l'imputato beneficerebbe della
mancata pronuncia di una
sentenza. Una possibilità del
genere potrebbe rivelarsi utile
qualora le prospettive di
giungere a una condanna
risultassero esigue. Essa può
tuttavia ritenersi accettabile solo
Entscheidungen. Zugleich wird
auch
die
Anwendung
des
Legalitätsprinzips
durch
verschiedene Möglichkeiten der
Verfahrenseinstellung
unter
bestimmten
Bedingungen
abgeschwächt.
Der Europäische Staatsanwalt
würde somit dem Legalitätsprinzip
in der Strafverfolgung unterliegen
und hätte zugleich die Möglichkeit,
Fälle nicht nur aus zwingenden
technischen Gründen111, sondern
auch aus beispielsweise den
nachstehend
genannten
Opportunitätserwägungen
einzustellen.
Die
Ausnahmen
zum
Legalitätsprinzip könnten erstens
insbesondere darauf abzielen, den
Europäischen
Staatsanwalt
entsprechend dem Leitsatz "de
minimis non curat praetor" nicht
mit Fällen zu belasten, die mit
Blick auf den Schutz der
finanziellen
Interessen
der
Gemeinschaften unbedeutend sind.
Dazu sind verschiedene Methoden
möglich. So könnte es dem
Ermessen
des
Europäischen
Staatsanwalts unter richterlicher
Kontrolle überlassen bleiben, ein
Kriterium etwa der "geringen
Bedeutung im Hinblick auf die
finanziellen
Interessen
der
Gemeinschaften" anzuwenden. Als
genauere Regelung könnte auch
eine finanzielle Schwelle festgelegt
werden; liegt der Betrag der
Straftat unter dieser Schwelle,
könnte der Staatsanwalt nach
seinem Ermessen entscheiden, ob
er die Strafverfolgung einleitet oder
das Verfahren einstellt. Die erste
Möglichkeit böte am meisten
Spielraum; die zweite, strengere
Möglichkeit birgt die Gefahr einer
automatischen Anwendung der
Schwelle, die jedoch durch das
Ermessen
des
Europäischen
Staatsanwalts gebannt wäre.
Zweitens könnten Ausnahmen vom
Legalitätsprinzip
in
der
Strafverfolgung nach Maßgabe der
Nützlichkeit
strafrechtlicher
Ermittlungen für die Urteilsfindung
festgelegt werden. Der Europäische
Staatsanwalt
könnte
die
Möglichkeit erhalten, eine Person
nur
hinsichtlich
eines
ausreichenden
Teiles
an
belastenden
Umständen
zu
verfolgen. Dies könnte dann
sinnvoll sein, wenn die bereits
durchgeführten Ermittlungen über
einzelne belastende Umstände für
ein Urteil ausreichend erscheinen
und anzunehmen ist, dass weitere
Ermittlungen das Urteil nicht
wesentlich beeinflussen würden.
Drittens könnten Ausnahmen vom
Legalitätsprinzip
in
der
Strafverfolgung
vorgesehen
werden, um die der Schädigung der
finanziellen
Interessen
entsprechende Summe möglichst
effizient zurückzuerlangen. Es
handelt sich dabei um die in
einigen
Mitgliedstaaten
charges apparaissent suffisantes
pour obtenir un jugement et qu’il
est raisonnable de penser que la
prolongation des recherches n’aura
pas pour effet de modifier
significativement la sentence finale.
Un troisième objectif qui pourrait
être poursuivi moyennant une
exception au principe de la légalité
des poursuites est celui de la plus
grande efficacité du recouvrement
des sommes correspondant aux
intérêts financiers lésés. Il s’agit ici
de la technique de la transaction,
connue de certains États membres,
dont la possibilité mérite à tout le
moins la discussion.
Dans cette hypothèse, à la
condition que l’accusé ait réparé le
dommage causé en restituant - en
accord avec l’ordonnateur - les
fonds irrégulièrement perçus ou en
versant les droits et taxes éludés, il
lui serait ouvert la possibilité de
conclure un accord avec le
procureur européen sur l’extinction
de toute action publique, présente
ou ultérieure. Moyennant le
paiement bénévole d’une somme,
l’accusé bénéficierait de l’absence
de jugement. Cette possibilité
pourrait s’avérer utile dès lors que
les perspectives d’aboutir à une
condamnation sont faibles. Elle ne
peut cependant être envisagée de
façon acceptable que pour les
infractions qui portent sur un
montant financier modeste. De
manière générale, les conditions de
la transaction devraient être
conçues de façon à ne pas
constituer un échappatoire ou une
source d’iniquité.
Quel que soit le motif d’exception
aux poursuites, il pourrait toujours
être prévu qu’aucune exception ne
puisse jouer dans certaines
circonstances aggravantes, telles
que définies par renvoi au droit
national.
Dans le cas où le procureur
européen déciderait de ne pas
poursuivre, il devrait clôturer le
dossier, et si les poursuites sont
ouvertes, prendre une décision de
classement112. A la suite de quoi,
il transmettrait le dossier pour
information
aux
autorités
nationales de poursuite, à charge
pour celles-ci d’apprécier si telle
affaire ayant échappé à la légalité
des
poursuites
au
niveau
communautaire, ne présente pas
néanmoins un intérêt au vu du
contexte national pour poursuivre
d’autres types d’infractions (voir
ci-dessous)113. Toujours dans le
respect du principe « ne bis in idem
», ceci pourrait notamment être le
cas si l’auteur est déjà connu des
services de recherches pour avoir
commis,
par
ailleurs,
des
infractions nationales.
Question n° 5 Le procureur
européen devrait-il être guidé par
le principe de légalité des
poursuites, comme le propose la
Commission, ou par le principe
d’opportunité des poursuites ?
10
principle?
What
exceptions
should be provided for in each of
these cases?
6.3.2. Exercise of the prosecution
function
The European Prosecution Service
would
conduct
prosecutions
before the national courts and in
accordance with national law.
Just as it does not involve
establishing a European court, the
Commission proposal does not
presuppose the introduction of a
specifically European prosecution.
It is, moreover, perfectly neutral
on the organisation of trial courts.
The complexity of cross-border
financial cases may, of course,
raise doubts as to the ability of
non-professional judges to try
them.149 But the Commission
regards this as a question for the
individual Member States in
accordance with the principle of
subsidiarity.
The European Public Prosecutor,
meaning in practice the Deputy
European Public Prosecutor in the
Member State of trial, would
prosecute in accordance with the
national court organisation and
procedure. The sources of the law
of criminal procedure are different
from one Member State to
another, but the differences are a
lot smaller at the trial stage than at
the preparatory stage.
The
need
for
centralised
management on grounds of
effectiveness consequently does
not apply at the trial stage.
National law would basically
remain applicable, subject to
minor changes to provide for
prosecution by the European
Public Prosecutor in cases where
the
Community’s
financial
interests are at stake.
nel caso di reati per un importo
finanziario modesto. In linea di
massima, le condizioni del
patteggiamento
andrebbero
concepite in modo da non
costituire una scappatoia o da
non provocare un'iniquità.
Quale che sia il motivo di
eccezione
all'esercizio
dell'azione penale, si potrebbe
sempre prevedere che nessuna
eccezione sia ammessa in
presenza
di
determinate
aggravanti,
che
verrebbero
definite
rimandando
alla
legislazione nazionale.
Qualora la procura europea
decidesse di non procedere,
dovrebbe chiudere il fascicolo o,
ove l'azione penale sia in corso,
decidere l'archiviazione 23 . A
questo punto, il fascicolo
verrebbe
trasmesso
per
informazione
alle
autorità
nazionali
responsabili
dell'azione penale, alle quali
spetterebbe valutare se un caso
sfuggito
all'obbligatorietà
dell'azione penale a livello
comunitario
non
abbia
comunque rilievo sotto il profilo
nazionale,
per
procedere
eventualmente contro altri tipi di
reato (si veda più oltre) 24 .
Sempre nel rispetto del principio
«ne bis in idem», ciò potrebbe
applicarsi in particolare ove
l'autore di un reato sia già noto
ai servizi investigativi per aver
commesso anche reati di
rilevanza nazionale.
Domanda n. 5 - La procura
europea dovrebbe seguire il
principio
di
obbligatorietà
dell'azione
penale
come
propone la Commissione o
essere
guidata
da
considerazioni di opportunità?
Quali eccezioni dovrebbero
essere previste in ciascuno dei
casi?
6.3.2
Esercizio dell'azione penale
Il compito di esercitare l'azione
penale dinanzi alle giurisdizioni
nazionali, e in conformità del
diritto nazionale, spetterebbe alla
procura europea.
La proposta della Commissione,
non solo non implica la
creazione di una giurisdizione
europea, ma non presuppone
neppure l'istituzione di un'azione
penale europea in senso proprio.
Essa è inoltre perfettamente
neutra rispetto all'organizzazione
della magistratura giudicante.
Naturalmente la complessità
delle inchieste finanziarie e
transnazionali può far sorgere un
dubbio circa la perfetta idoneità
di giudici non togati a
pronunciare una sentenza 25 . La
Commissione reputa tuttavia che
questo aspetto vada regolato dai
singoli
Stati
membri
in
conformità del principio di
vorgesehene Möglichkeit eines
Vergleichs,
die
zumindest
diskutiert werden sollte. In diesem
Fall könnte der Beschuldigte,
sofern er in Übereinstimmung mit
dem Anweisungsbefugten den
verursachten
Schaden
durch
Rückzahlung der zu Unrecht
erhaltenen Beträge wiedergutmacht
oder die hinterzogenen Steuern und
Zölle entrichtet, eine Vereinbarung
mit dem Europäischen Staatsanwalt
treffen, nach der jede bestehende
Anklage gegen ihn niedergelegt
und auch später nicht neuerlich
Anklage erhoben wird. Nach
freiwilliger
Zahlung
eines
bestimmten Betrags hätte der
Beschuldigte den Vorteil, dass kein
Urteil gegen ihn ergeht. Diese
Möglichkeit könnte dann nützlich
sein, wenn die Aussicht auf eine
Verurteilung der betreffenden
Person gering ist. Sie kann
allerdings nur für Straftaten in
Aussicht genommen werden, die
einen
geringen
Geldbetrag
betreffen. Die Bedingungen für
einen Vergleich müssten jedenfalls
so festgelegt werden, dass sich
daraus keine Ausweichmöglichkeit
oder Ungleichbehandlung ergibt.
Welche
Ausnahmen
vom
Legalitätsprinzip
in
der
Strafverfolgung auch gemacht
werden,
könnte
jedenfalls
vorgesehen werden, dass bei
bestimmten, durch einen Verweis
auf
das
nationale
Recht
bezeichneten
erschwerenden
Umständen
keine
Ausnahme
greifen darf.
Sollte der Europäische Staatsanwalt
den Fall nicht weiterverfolgen
wollen, müsste er das Verfahren
beenden
und,
wenn
die
Strafverfolgung
bereits
aufgenommen
wurde,
eine
Entscheidung zur Einstellung des
Verfahrens treffen112. Sodann
würde er die Unterlagen zur
Information an die nationalen
Strafverfolgungsbehörden
weiterleiten, damit diese prüfen
können, ob der Fall, der auf
Gemeinschaftsebene
vom
Legalitätsprinzip
in
der
Strafverfolgung
ausgenommen
wurde, nicht auf nationaler Ebene
zur Verfolgung anderer Straftaten
von
Interesse
ist
(siehe
nachstehend)113. Unter Wahrung
des Grundsatzes "ne bis in idem"
könnte dies insbesondere dann der
Fall
sein,
wenn
die
Strafverfolgungsbehörden wissen,
dass der Beklagte darüber hinaus
andere Straftaten auf nationaler
Ebene begangen hat.
Frage 5: Sollte der Europäische
Staatsanwalt
bei
der
Strafverfolgung entsprechend dem
Vorschlag der Kommission an das
Legalitätsprinzip, oder sollte er an
das
Opportunitätsprinzip
gebunden
sein?
Welche
Ausnahmen sollten in jedem der
beiden Fälle vorgesehen werden?
………………..
Quelles exceptions devraient être
prévues dans chacun des cas ?
6.3.2. Exercice de l’action publique
Le procureur européen serait
chargé d’exercer l’action publique
devant les juridictions nationales et
selon le droit national.
Pas plus qu’elle n’implique la
création
d’une
juridiction
européenne, la proposition de la
Commission ne suppose la création
d’une action publique proprement
européenne. Elle est en outre
parfaitement neutre par rapport à
l’organisation des juridictions de
jugement. Certes la
complexité des affaires financières
et transfrontalières peut faire douter
de la parfaite adaptation de juges
non professionnels pour en
juger149.
Cependant
la
Commission regarde cette question
comme relevant du choix de
chaque
État
membre,
conformément au principe de
subsidiarité.
Le procureur européen, c’est à dire
en pratique le procureur européen
délégué dans l’État membre de
renvoi en jugement, exercerait
l’action publique conformément à
l’organisation de la justice et à la
procédure nationales. En effet, bien
que les sources du droit de la
procédure pénale diffèrent d’un
État membre à l’autre, il existe
beaucoup moins de différences
entre les États membres au stade du
procès que lors de la phase
préparatoire.
Le besoin de direction centralisée,
pour des raisons d’efficacité, ne
concerne donc pas la phase de
jugement. Le droit national resterait
en principe applicable, sous réserve
d’amendements limités visant à
prévoir l’exercice de l’action
publique par le procureur européen
dans les affaires où sont concernés
les
intérêts
financiers
des
Communautés.
11
sussidiarietà.
La procura europea, vale a dire
in pratica il procuratore europeo
delegato nello Stato membro di
rinvio a giudizio, eserciterebbe
l'azione penale conformemente
all'ordinamento giudiziario e alle
procedure nazionali. Benché
infatti le fonti del diritto di
procedura penale varino da uno
Stato membro all'altro, le
differenze tra gli Stati membri
sono molto inferiori nella fase di
giudizio rispetto alla fase
istruttoria.
L'esigenza di una direzione
centralizzata, per motivi di
efficienza, non riguarda quindi
la fase di giudizio. In linea di
massima
resterebbe
d'applicazione
il
diritto
nazionale,
salvo
alcuni
emendamenti circoscritti intesi a
prevedere l'esercizio dell'azione
penale ad opera della procura
europea nei casi che investono
gli interessi finanziari delle
Comunità.
6.4.
Guarantee
of
the
involvement of a court
Since acts done by the European
Public Prosecutor have an impact
on fundamental human rights,
they should be subject to review
by the courts, whose role should
be specified. The Commission has
proposed providing in the EC
Treaty that the Community
legislation should lay down “the
general conditions governing the
performance of the functions of
26
27
6.4 Garanzia dell'intervento di
un giudice
Gli atti posti in essere dalla
procura
europea
hanno
un'incidenza
sui
diritti
fondamentali delle persone,
motivo per cui dovrebbero
essere soggetti alla valutazione
preventiva di un giudice, del
quale è opportuno precisare il
ruolo.
In
proposito,
la
Commissione ha proposto di
iscrivere nel trattato CE che il
6.3.2. Anklageerhebung
Der Europäische Staatsanwalt hätte
die Aufgabe, die öffentliche
Anklage bei den Gerichten der
Mitgliedstaaten
nach
dem
jeweiligen nationalen Recht zu
erheben.
Genauso wenig wie der Vorschlag
der
Kommission
auf
die
Einrichtung einer Europäischen
Gerichtsbarkeit abstellt, zielt er auf
die Schaffung einer eigenen
europäischen Anklage.
Darüber hinaus lässt er die
Gerichtsorganisation
völlig
unberührt.
Aufgrund
der
Komplexität grenzüberschreitender
Finanzdelikte
könnte
zwar
bezweifelt
werden,
dass
Laiengerichte
die
geeignete
Rechtsprechungsinstanz
dafür
sind149. Nach Ansicht der
Kommission obliegt es gemäß dem
Subsidiaritätsprinzip jedoch den
Mitgliedstaaten, diese Frage zu
beantworten.
Der Europäische Staatsanwalt bzw.
in der Praxis der abgeordnete
Europäische Staatsanwalt in dem
Mitgliedstaat des Gerichtsstands
würde die öffentliche Anklage
entsprechend
der
nationalen
Gerichtsorganisation und dem
nationalen Verfahren erheben.
Obwohl das Strafprozessrecht der
Mitgliedstaaten unterschiedlich ist,
bestehen im Hauptverfahren weit
weniger Unterschiede zwischen
den
Mitgliedstaaten
als
im
Vorverfahren.
Im Hauptverfahren ist daher eine
zentrale Leitung aus Gründen der
Wirksamkeit nicht erforderlich.
Das nationale Recht würde somit
vorbehaltlich
bestimmter
Änderungen zur Regelung der
Erhebung der öffentlichen Anklage
durch
den
Europäischen
Staatsanwalt in Fällen, in denen die
finanziellen
Interessen
der
Gemeinschaften betroffen sind,
grundsätzlich anwendbar bleiben.
6.4.
Gewährleistung
der
richterlichen Kontrolle
Handlungen des Europäischen
Staatsanwalts, die einen Eingriff in
die Grundrechte des einzelnen
darstellen, sollten nur nach
vorheriger Genehmigung durch
einen Richter, dessen Rolle noch zu
definieren ist, zulässig sein. Die
Kommission hat vorgeschlagen, in
den EG-Vertrag eine Bestimmung
aufzunehmen,
wonach
der
Gemeinschaftsgesetzgeber "die
6.4. Garantie de l’intervention
d’un juge
Les actes mis en oeuvre par le
procureur européen ayant une
incidence sur les droits
fondamentaux
des
personnes
devraient
être
soumis
à
l’appréciation préalable d’un juge,
dont
il convient de préciser le rôle. A cet
égard, la Commission a proposé
d’inscrire dans le
Traité CE que le législateur
Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea; articolo 6-§1 della Convenzione europea dei
diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.
Fermo restando il rispetto delle disposizioni dell'articolo 234 CE e della giurisprudenza della CGCE "Foto-Frost"
(Causa C-314/85, Racc. 1987, pag. 4199).
12
the European Public Prosecutor
and ... in particular … (c) rules
applicable to the judicial review
of procedural measures taken by
the European Public Prosecutor
in the exercise of his functions.”
6.4.1. Functions of the court
In general terms, any court with
jurisdiction to review acts done by
the European Public Prosecutor
should offer all the assurances
expected from a court. It should
be competent, Independent and
impartial in accordance with the
general principles recognised by
all the Member States.157
The role of the court reviewing
acts done by the European Public
Prosecutor would be to provide
the
guarantee
of
judicial
intervention. There are two
distinct functions here:
– during the preparatory stage, the
court reviewing coercive acts,
known here as the judge of
freedoms, issues or authorises,
after reviewing them for legality
and
proportionality,
those
measures taken by the European
Public Prosecutor involving a
restriction of fundamental rights
(see question in point 6.4.2);
– at the end of the preparatory
phase, acting on the basis of the
European Public Prosecutor’s
decision to commit the case to
trial, the court confirms the
charges on the basis of which the
European
Public
Prosecutor
intends to proceed and the validity
of the committal to the trial court.
The aim is to consider whether the
evidence
is
sufficient
and
admissible and a proper procedure
has been followed so as to avoid a
flawed trial and the risk of
stigmatisation of the accused (see
point 6.4.3.).
6.4.2. The designation of the judge
of freedoms
In institutional terms it is
theoretically conceivable that the
establishment of the European
Public Prosecutor might be
accompanied by the establishment
of a Community judge of
freedoms. But in what legal
system, if not in the Community
system? This solution would
effectively generate an obligation
to enact a full body of common
European legislation governing
investigations,
applying
to
searches, seizures, interceptions of
communications,
subpoenas,
arrest, judicial review, preventive
custody etc. That is not the
Commission’s preference.
The judge of freedoms could very
well be in the national system.158
There is no need to establish a
European indictments court. The
Member States remain entirely
28
legislatore comunitario possa
fissare «le condizioni d'esercizio
delle funzioni di procuratore
europeo,
adottando
in
particolare [...] c) regole
applicabili
al
controllo
giurisdizionale degli atti di
procedura
disposti
dal
procuratore
europeo
nell'esercizio delle sue funzioni».
Funzioni del giudice
In linea generale, qualsiasi
giudice cui spetti controllare gli
atti della procura europea
dovrebbe offrire tutte le garanzie
di un organo giurisdizionale.
Dovrebbe trattarsi di un giudice
competente, indipendente e
imparziale, conformemente ai
principi generali riconosciuti da
tutti gli Stati membri26.
Al
giudice
incaricato
di
controllare gli atti della procura
europea spetta esercitare la
garanzia giurisdizionale. Al
riguardo è opportuno distinguere
due funzioni.
– Durante la fase istruttoria, il
giudice che esercita la
funzione di controllo degli
atti coercitivi, presso il
tribunale delle libertà, deve
emettere o autorizzare, in
base a un controllo della
legalità
e
della
proporzionalità, gli atti
rispettivamente richiesti o
disposti
dalla
procura
europea, comportanti una
restrizione
dei
diritti
fondamentali (si veda il
§ 6.4.2.).
– Al termine della fase
istruttoria, in base alla
decisione della procura
europea, il giudice che
esercita la funzione di
controllo del rinvio a
giudizio, deve confermare le
imputazioni in base alle
quali la procura europea
intende procedere, oltre a
convalidare la scelta della
giurisdizione di rinvio a
giudizio. Occorre esaminare
se le prove siano sufficienti
e
ammissibili,
se
la
procedura
seguita
sia
regolare, onde evitare un
processo illegittimo e il
conseguente pregiudizio per
l'onorabilità dell'imputato
(si veda il § 6.4.3.).
Designazione del tribunale della
libertà
Sotto il profilo organico è
teoricamente immaginabile che,
contestualmente alla creazione
della procura europea, si possa
istituire
una
giurisdizione
comunitaria incaricata di fungere
da tribunale della libertà. Ma alla
luce di quale diritto, se non di un
Bedingungen für die Ausübung des
Amtes
des
Europäischen
Staatsanwalts
fest[legt]
und
insbesondere […] c) Vorschriften
über die richterliche Kontrolle der
vom Europäischen Staatsanwalt in
Ausübung
seines
Amtes
vorgenommenen
Verfahrenshandlungen [erlässt]."
6.4.1. Aufgaben des Richters
Jeder Richter, der Handlungen des
Europäischen
Staatsanwalts
überprüft, müsste alle Garantien
eines gerichtlichen Organs erfüllen.
Es müsste sich gemäß den von
allen Mitgliedstaaten anerkannten
allgemeinen Grundsätzen um einen
fachkundigen, unabhängigen und
unparteiischen Richter handeln157.
Der Richter, der Handlungen des
Europäischen
Staatsanwalts
überprüft, hat die Aufgabe, die
richterliche
Kontrolle
sicherzustellen. Dabei sind zwei
Funktionen zu unterscheiden:
– Im Vorverfahren obliegt dem
Richter, der die Kontrolle über
Handlungen wahrnimmt, die mit
der Ausübung von Zwangsgewalt
verbunden sind, d.h. dem "Richter
im
Ermittlungsverfahren"
die
Kontrolle der Wahrung der
Grundsätze der Gesetz- und
Verhältnismäßigkeit, wenn er die
Handlungen genehmigt, die der
Europäische Staatsanwalt ergreift,
bzw. die Handlungen selbst
durchführt,
die
der
EuropäischeStaatsanwalt beantragt,
die einen Eingriff in die
Grundrechte darstellen (siehe Punkt
6.4.2).
– Am Ende des Vorverfahrens
bestätigt der Richter, der die
Kontrolle der Anklageerhebung
ausübt, aufgrund der Entscheidung
des Europäischen Staatsanwalts die
Anklagepunkte, aufgrund derer der
Europäische Staatsanwalt Anklage
vor Gericht erheben will, sowie die
Gültigkeit der Befassung des
erkennenden Gerichts. Er prüft, ob
die Beweise ausreichend und
zulässig sind, ob das Verfahren
ordnungsgemäß abgelaufen ist,
damit nicht zu Unrecht Klage
erhoben und der Beschuldigte
stigmatisiert wird (siehe Punkt
6.4.3).
6.4.2. Benennung des Richters im
Ermittlungsverfahren
Aus organisatorischer Sicht wäre
es theoretisch möglich, die
Einrichtung der Europäischen
Staatsanwaltschaft
mit
der
Schaffung
eines
Gemeinschaftsgerichts
zu
verbinden, das dieAufgaben des
Richters im Ermittlungsverfahren
ausübt. Aber anhand welchen
Rechts sollte das erfolgen, wenn
nicht nach Gemeinschaftsrecht?
Diese Lösung würde die Festlegung
communautaire puisse fixer « les
conditions d’exercice des
fonctions du procureur européen en
arrêtant, notamment […] c) des
règles applicables au
contrôle juridictionnel des actes de
procédure pris par le procureur
européen dans l’exercice
de ses fonctions. »
6.4.1. Fonctions du juge
De manière générale, tout juge
chargé de contrôler les actes du
procureur
européen
devrait
présenter toutes les garanties d’un
organe juridictionnel. Il devrait
s’agir d’un juge compétent,
indépendant
et
impartial
conformément
aux
principes
généraux reconnus par tous les
États membres157.
Le rôle du juge chargé de contrôler
les actes du procureur européen
consiste à exercer la garantie
judiciaire. A ce titre, deux
fonctions sont à distinguer.
– Pendant la phase préparatoire, le
juge exerçant la fonction de
contrôle des actes coercitifs, dit
juge des libertés, délivre ou
autorise, sur la base d’un contrôle
de la légalité et de la
proportionnalité,
les
actes
respectivement demandés ou pris
par le procureur européen qui
comportent une restriction des
droits fondamentaux (voir § 6.4.2.).
– A l’issue de la phase préparatoire,
sur la base de la décision du
procureur européen, le juge
exerçant la fonction de contrôle du
renvoi en jugement confirme les
charges sur la base desquelles le
procureur européen entend requérir
et la validité de la saisine de la
juridiction de renvoi. Il s’agit
d’examiner, si les preuves sont
suffisantes, admissibles et si la
procédure suivie est régulière, afin
d’éviter un procès illégitime et la
stigmatisation qui s’en suit pour
l’accusé (voir § 6.4.3.).
6.4.2. Désignation du juge des
libertés
D’un point de vue organique, il est
théoriquement
concevable
d’accompagner la création du
procureur européen de l’institution
d’une juridiction communautaire
chargée d’exercer la fonction de
juge des libertés. Mais au regard de
quel droit, sinon d’un droit
européen ? Cette solution aurait en
effet pour conséquence d’obliger à
créer une législation commune en
matière de mesures de recherche,
c’est à dire à prévoir un droit
européen
complet
de
la
perquisition, de la saisie, des
interceptions de communication, de
la
comparution
forcée,
de
l’arrestation, du contrôle judiciaire,
de la détention provisoire, etc. Tel
n’est pas le choix de la
Si veda in particolare la sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo del 24.5.1989, nella causa Hauschildt
c/ Danimarca, serie A n. 54, nonché la sua sentenza del 24.8.1993, nella causa Nortier c/ Paesi Bassi, serie A
n. 267.
13
free to determine the number of
such courts and the way they are
organised. They might, for
instance, be designated in each
Member State from among courts
sitting in the places where the
Deputy
European
Public
Prosecutors
are
based.
In
accordance with the case law of
the European Court of Human
Rights, its functions should be
made incompatible with those of
the trial court.159
From a functional point of view,
the competent court would be the
court the Member State to which
the relevant Deputy European
Public Prosecutor belongs. Several
national courts may therefore be
involved in the same case where
action by the European Public
Prosecutor in several Member
States is involved.
There are three options. The first
is that the European Public
Prosecutor should apply to the
judge of freedoms in the Member
State in which he wishes to
undertake
some
act
of
investigation.
The second is that the European
Public Prosecutor could apply to
only one judge of freedoms, ho
would issue or authorise all the
acts needed for the investigation,
executable
throughout
the
Communities on the basis of the
mutual recognition principle.
The third would be to leave the
European Public Prosecutor free,
within the limits set by the
legislation, to combine these two
possibilities. Where the European
Public Prosecutor is to apply for
the issuance or authorisation of
acts whose place of execution is
known in advance, he would have
to apply to the national judge of
freedoms in the Member State
where execution is to take place.
On the other hand, as regards acts
whose place of execution is not
deterrined in advance, the
European Public Prosecutor could
choose
to
concentrate
his
applications on a single national
judge of freedoms, which would
take a decision recognised
throughout the Communities.
Take the example of a case in
which the European Public
Prosecutor needs to search the
accused’s car and home in
Member State A and to intercept
certain calls made from a mobile
telephone. He could apply to the
court for Member State A for
authorisation of all these measures
and search the premises in
Member State A. On the basis of
the same authorisation, mutually
recognised, he could then search
the accused’s vehicle and intercept
his telephone calls even though he
has now travelled to Member
State B.
The Commission’s preference is
for one or other of the last two
options. They alone correspond to
diritto
europeo?
Questa
soluzione comporterebbe infatti
l'obbligo
di
creare
una
legislazione comune in materia
di provvedimenti istruttori,
ovvero di prevedere un diritto
europeo completo in materia di
perquisizione,
sequestro,
intercettazione
delle
comunicazioni,
ordine
di
comparizione, arresto, libertà
vigilata, custodia cautelare, ecc.
Non è questa l'ottica scelta dalla
Commissione.
Dopo tutto, il tribunale della
libertà potrebbe situarsi a livello
nazionale 27 . Non è necessario
creare all'uopo una camera
preliminare europea. Gli Stati
membri rimarrebbero liberi di
stabilire
il
numero
e
l'organizzazione dei tribunali
della libertà. I giudici potrebbero
essere designati da ciascuno
Stato membro, per esempio
presso i tribunali delle sedi nelle
quali sono stabiliti i procuratori
europei
delegati.
Conformemente
alla
giurisprudenza
della
Corte
europea dei diritti dell'uomo, le
funzioni di giudice presso il
tribunale
della
libertà
dovrebbero
essere
rese
incompatibili con quelle della
28
giurisdizione di giudizio .
Da un punto di vista funzionale,
il tribunale nazionale della
libertà adito sarebbe quello dello
Stato membro del procuratore
europeo delegato competente. In
uno stesso caso potrebbero
quindi intervenire vari tribunali
nazionali della libertà, se esso
implica l'azione della procura
europea in più Stati membri.
Al riguardo sono possibili tre
formule. Secondo la prima
formula, la procura europea
dovrebbe rivolgersi al tribunale
della libertà di ciascuno Stato
membro al cui interno desidera
eseguire un atto istruttorio.
Secondo la seconda formula, la
procura
europea
potrebbe
rivolgersi a un unico tribunale
nazionale della libertà, che
emetterebbe o autorizzerebbe
tutti gli atti necessari alle
indagini, eseguibili sull'intero
territorio delle Comunità in virtù
del principio di reciproco
riconoscimento.
La terza formula, infine,
consisterebbe nel lasciare alla
procura europea la facoltà, nei
limiti previsti dal diritto
derivato, di combinare le due
formule precedenti. Per chiedere
al tribunale della libertà di
emettere o autorizzare atti di cui
sia noto in anticipo il luogo di
esecuzione, la procura europea
dovrebbe rivolgersi al tribunale
nazionale della libertà nello
Stato membro del luogo di
esecuzione. Se invece si tratta di
atti il cui luogo d'esecuzione non
sia
preventivamente
gemeinsamer
Rechtsvorschriften
im
Bereich
der
Ermittlungsmaßnahmen
voraussetzen, d.h. ein komplettes
europäisches Recht über die
Durchsuchung, die Beschlagnahme,
die
Überwachung
der
Kommunikation,
die
Zwangsvorführung,
die
Verhaftung,
die
richterliche
Kontrolle,
die
vorläufige
Festnahme usw. Dies entspricht
nicht den Vorstellungen der
Kommission.
Der
Richter
im
Ermittlungsverfahren könnte auf
nationaler
Ebene
angesiedelt
werden158.
Unter dieser Bedingung braucht
keine
Europäische
Vorverfahrenskammer eingerichtet
werden.
Die
Mitgliedstaaten
könnten die Zahl der Richter im
Ermittlungsverfahren und ihre
Arbeitsweise regeln. Die Richter
im Ermittlungsverfahren könnten
von den Mitgliedstaaten aus den
Gerichten ernannt werden, an deren
Ort die abgeordneten Europäischen
Staatsanwälte ihren Dienstsitz
haben.
Nach
Maßgabe
der
Rechtsprechung des Europäischen
Gerichtshofs für Menschenrechte
müsste die Funktion des Richters
im Ermittlungsverfahren von der
Funktion
des
Richters
im
Hauptverfahren
getrennt
werden159.
Aus funktionaler Sicht würde der
nationale
Richter
im
Ermittlungsverfahren
des
Mitgliedstaats befasst werden, dem
der
zuständige
abgeordnete
Europäische Staatsanwalt angehört.
Damit könnten mehrere nationale
Richter im Ermittlungsverfahren an
derselben Sache arbeiten, wenn
sich die Tätigkeit des Europäischen
Staatsanwalts
auf
mehrere
Mitgliedstaaten erstreckt.
Dabei bestehen drei Möglichkeiten.
Der Europäische Staatsanwalt
könnte sich als erste Möglichkeit in
jedem Mitgliedstaat, in dem eine
Ermittlungshandlung durchgeführt
werden soll, an den Richter im
Ermittlungsverfahren wenden.
Als zweite Möglichkeit könnte sich
der Europäische Staatsanwalt nur
an einen nationalen Richter im
Ermittlungsverfahren wenden, der
alle
notwendigen
Ermittlungshandlungen
anordnet
oder genehmigt, die gemäß dem
Grundsatz
der
gegenseitigen
Anerkennung
im
gesamten
Hoheitsgebiet der Gemeinschaften
vollstreckbar sind.
Als dritte Möglichkeit könnte es
dem Europäischen Staatsanwalt
überlassen werden, nach Maßgabe
des Sekundärrechts die beiden
vorstehend
genannten
Möglichkeiten zu verbinden.
Soll
der
Richter
im
Ermittlungsverfahren Handlungen
anordnen oder genehmigen, deren
Vollstreckungsort bereits bekannt
ist, sollte sich der Europäische
Commission.
Au demeurant, le juge des libertés
pourrait être situé au niveau
national158. Il n’est pas nécessaire
de créer à cette fin une chambre
préliminaire européenne. Les États
membres demeureraient libres
quant au nombre et à l’organisation
des juges des libertés. Ces derniers
pourraient être désignés par chaque
État membre, par exemple au sein
des juridictions siégeant aux lieux
où sont établis les procureurs
européens délégués correspondants.
Conformément à la jurisprudence
de la Cour européenne des droits de
l’homme, ses fonctions devraient
être rendues incompatibles avec
celles de la juridiction de
jugement159.
D’un point de vue fonctionnel, le
juge national des libertés saisi
serait celui de l’État membre
auquel appartient le procureur
européen
délégué
compétent.
Plusieurs juges des libertés
nationaux
pourraient
donc
intervenir dans une même affaire
dès lors qu’elle implique l’action
du procureur européen dans
plusieurs États membres.
A cet égard trois options sont
possibles. Selon la première option,
le procureur européen devrait
s’adresser au juge des libertés de
chaque État membre au sein duquel
il souhaite exécuter un acte de
recherche.
Selon la seconde option, le
procureur
européen
pourrait
s’adresser à un seul juge national
des libertés, qui délivrerait ou
autoriserait
tous
les
actes
nécessaires
aux
recherches,
exécutables sur l’ensemble du
territoire des Communautés en
vertu du principe de reconnaissance
mutuelle.
Enfin
la
troisième
option
consisterait à laisser le procureur
européen libre, dans la mesure
prévue par le droit dérivé, de
combiner les deux possibilités
précédentes.
S’agissant
de
demander au juge des libertés la
délivrance ou l’autorisation d’actes
dont le lieu d’exécution est par
avance connu, le procureur
européen devrait s’adresser au juge
national des libertés
situé dans l’État membre du lieu
d’exécution.
Concernant,
à
l’inverse, des actes dont le lieu
d’exécution n’est pas déterminé à
l’avance, le procureur européen
pourrait choisir de concentrer ses
demandes devant un seul juge
national des libertés, lequel
prendrait une décision reconnue à
travers tout le territoire des
Communautés.
Soit par exemple, la nécessité pour
le procureur européen de procéder
à l’égard de l’accusé, d’une part, à
la perquisition de son véhicule et de
son domicile situé dans un État
membre A, d’autre part à
l’interception de certains de ses
appels depuis un téléphone
14
the principle of establishing a
common
investigation
and
prosecution area. For the sake of
investigative efficiency, decisions
by the review courts in all
Member
State
should
be
recognised throughout that area.
The mutual recognition principle
applies to the operation of the
national court. To ensure that the
European Public Prosecutor’s acts
of investigation have territorial
effect throughout Europe, acts
issued or authorised by the
national
courts
should
be
enforceable everywhere in the
Community.
Once again, mutual recognition is
possible because of the common
core of legal principles in the
Member States. The investigation
measures envisaged here are
provided for by the law of
criminal procedure in all the
Member States. They are always
subject to compliance with the
principles recognised by the
Charter of Fundamental Rights of
the European Union and the
European Convention for the
Protection of Human Rights and
Fundamental Freedoms. The
juxtaposition of national legal
systems is therefore no obstacle to
mutual recognition of decisions by
national courts.
International letters rogatory will
no longer serve any purpose in
cases involving the protection of
the
Community’s
financial
interests. European law would do
no more than extend the validity
of decisions by the national courts
throughout the Union. For the rest,
domestic law would govern the
procedure
for
issuing
and
reviewing decisions.
By way of example, if a search is
to be made in Member State A
under a warrant issued by a court
in Member State B, it cannot be
refused, but it must be conducted
in accordance with the law of
Member State A.
Question 12 To whom should the
function of reviewing acts of
investigation executed under
the authority of the European
Public Prosecutor be entrusted?
determinato, la procura europea
potrebbe scegliere di concentrare
le proprie richieste dinanzi a un
unico tribunale nazionale della
libertà, il quale prenderebbe una
decisione riconosciuta sull'intero
territorio delle comunità.
Supponiamo per esempio che la
procura europea abbia la
necessità di procedere, nei
confronti dell'accusato, da un
lato alla perquisizione del suo
veicolo e del suo domicilio in
uno Stato membro A, dall'altra a
intercettare alcune delle sue
chiamate da un telefono
cellulare. A tale scopo, la
procura potrebbe chiedere al
tribunale della libertà dello stato
membro A l'autorizzazione di
tutti i provvedimenti indicati e
perquisire l'edificio ubicato sul
territorio di A. Essa potrebbe
inoltre fondarsi sulla stessa
autorizzazione, reciprocamente
riconosciuta, per perquisire il
veicolo
e
intercettare
le
comunicazioni
telefoniche
dell'imputato, anche se questi si
è nel frattempo spostato verso un
altro Stato membro B.
La Commissione esprime la
propria preferenza per la
seconda o la terza formula. Solo
esse sono conformi al principio
della creazione di uno spazio
comune di indagine e di azione
penale. Per l'efficacia delle
indagini, le decisioni del
tribunale della libertà di
qualsiasi
Stato
membro
dovrebbero essere riconosciute
ovunque entro questo spazio, in
virtù del principio di reciproco
riconoscimento.
Affinché
i
provvedimenti istruttori della
procura abbiano una territorialità
europea, gli atti emessi o
autorizzati dai tribunali nazionali
della libertà dovrebbero essere
esecutori all'interno dell'intero
spazio europeo.
Ancora una volta, il reciproco
riconoscimento è reso possibile
dal
fondamento
giuridico
comune agli Stati membri. I
provvedimenti istruttori qui
prospettati
esistono
nelle
procedure penali di tutti gli Stati
membri, le quali sono soggette
ovunque al rispetto dei principi
sanciti dalla Carta dei diritti
fondamentali
dell'Unione
europea e dalla Convenzione
europea dei diritti dell'uomo. La
coesistenza dei vari ordinamenti
nazionali non osta quindi al
reciproco riconoscimento delle
decisioni dei tribunali nazionali
della libertà.
La rogatoria internazionale non
avrebbe più ragion d'essere in
materia di tutela degli interessi
finanziari comunitari. Il diritto
europeo si limiterebbe a
estendere la validità degli atti del
tribunale nazionale della libertà
al territorio dell'Unione. Per il
resto,
il
diritto
interno
Staatsanwalt an den nationalen
Richter im Ermittlungsverfahren
wenden, der seinen Dienstsitz im
Vollstreckungsmitgliedstaat hat. Ist
der
Vollstreckungsort
der
Maßnahmen hingegen nicht von
vornherein bekannt, könnte er sich
an einen einzigen nationalen
Richter im Ermittlungsverfahren
wenden, dessen Entscheidung im
gesamten
Hoheitsgebiet
der
Gemeinschaften anerkannt wird.
Der Europäische Staatsanwalt
könnte
zum
Beispiel
die
Durchsuchung des Fahrzeugs und
der Wohnung des Beschuldigten
im Mitgliedstaat A und die
Abhörung
bestimmter
Telefongespräche, die dieser über
sein Mobiltelefon geführt hat,
vornehmen wollen. Dazu könnte
der Staatsanwalt den Richter im
Ermittlungsverfahren
des
Mitgliedstaats A um Genehmigung
aller dieser Maßnahmen ersuchen
und die im Mitgliedstaat A
befindliche Wohnung durchsuchen.
Auf diese gegenseitig anerkannte
Genehmigung könnte es sich
ebenso stützen, um das Fahrzeug
des Beschuldigten zu durchsuchen
und
seine
Telefongespräche
abzuhören, auch wenn sich dieser
in der Zwischenzeit in den
Mitgliedstaat B begeben hat.
158 Vorbehaltlich von Artikel 234
EG-Vertrag
sowie
der
Rechtsprechung des Europäischen
Gerichtshofs in der Rechtssache C314/85, "Foto-Frost", Slg. 1987, S.
4199.
159 Siehe insbesondere das Urteil
des EGMR vom 24.5.1989 in der
Rs. Hauschildt gegen Dänemark,
Reihe A,
Nr. 54 sowie das Urteil des EGMR
vom 24.8.1993 in der Rs. Nortier
gegen Niederlande, Reihe A , Nr.
267.
Die Kommission würde eine der
beiden
letztgenannten
Möglichkeiten vorziehen, da nur
diese dem Grundsatz der Schaffung
eines gemeinsamen Raums der
Ermittlung und Strafverfolgung
gerecht
werden.
Um
die
Wirksamkeit der Ermittlungen
sicherzustellen,
sollten
die
Entscheidungen des Richters im
Ermittlungsverfahren
eines
Mitgliedstaats überall in diesem
Raum anerkannt werden. Die
Effizienz
der
Tätigkeit
des
nationalen
Richters
im
Ermittlungsverfahren beruht auf
dem Grundsatz der gegenseitigen
Anerkennung.
Um
den
Ermittlungshandlungen
des
Europäischen Staatsanwalts in der
gesamten Union Wirkung zu
verleihen, müssten die von den
nationalen
Richtern
im
Ermittlungsverfahren angeordneten
oder genehmigten Handlungen im
gesamten europäischen Raum
vollstreckbar sein.
Auch in diesem Fall wird die
portable. A cette fin, le procureur
pourrait demander au juge des
libertés de l’État membre A
l’autorisation de l’ensemble des
mesures
mentionnées
et
perquisitionner l’immeuble sis sur
le territoire de A. Il pourrait en
outre se fonder sur la même
autorisation,
mutuellement
reconnue, pour perquisitionner le
véhicule
et
intercepter
les
communications téléphoniques de
l’accusé, alors même que celui-ci
s’est entre temps déplacé vers un
autre État membre B.
La Commission exprime sa
préférence pour l’une ou l’autre des
deux dernières options. Elles seules
correspondent au principe de la
création d’un espace commun de
recherches et de poursuite. Aux fins
de l’efficacité des recherches, les
décisions du juge des libertés de
tout État membre devraient être
reconnues partout au sein de cet
espace. Le fonctionnement du juge
national des libertés participe en
effet du principe de reconnaissance
mutuelle. Pour donner effet de
territorialité
européenne
aux
mesures de recherche du procureur,
les actes délivrés ou autorisés par
les juges nationaux des libertés
devraient être exécutoires dans tout
l’espace européen.
Une fois encore, la reconnaissance
mutuelle est rendue possible par le
socle juridique qu’ont en commun
les États membres. Les mesures de
recherche envisagées ici existent
dans les procédures pénales de tous
les États membres. Elles y sont
partout soumises au respect des
principes reconnus par la Charte
des droits fondamentaux de l’Union
européenne et la Convention
européenne des droits de l’Homme.
La
juxtaposition
des
droits
nationaux n’est donc pas un
obstacle à la reconnaissance
mutuelle des décisions des juges
nationaux des libertés.
La
commission
rogatoire
internationale n’aurait plus d’objet
s’agissant de la protection des
intérêts financiers communautaires.
Le droit européen se limiterait à
étendre la validité des actes du juge
national des libertés au territoire de
l’Union. Pour le reste, le droit
interne régirait toute la procédure
d’octroi et de contrôle des actes.
A titre d’exemple, si une
perquisition devait être effectuée
dans un État membre A en vertu du
mandat donné par un juge national
des libertés d’un autre État membre
B, elle ne pourrait pas être refusée
mais devrait obligatoirement être
exécutée selon le droit de A.
Question n° 12 A qui confier la
fonction de contrôle des actes de
recherche exécutés sous
l’autorité du procureur européen ?
15
6.3. Trial stage
Under Article 280a of the EC
Treaty as proposed by the
Commission, the European Public
Prosecutor would be ”responsible
for ... exercising the functions of
prosecutor in the national courts
of the Member States in relation to
such offences [against the
Community’s financial interests]
in accordance with the rules
provided for by” the relevant
Community legislation.138
6.3.1. Choice of Member State of
29
30
disciplinerebbe
l'intera
procedura di autorizzazione e
controllo degli atti.
A mo' d'esempio, se si dovesse
eseguire una perquisizione in
uno Stato membro A in
applicazione
del
mandato
impartito da un tribunale
nazionale della libertà di un altro
Stato membro B, esso non
potrebbe essere rifiutato ma
dovrebbe
essere
obbligatoriamente
eseguito
secondo il diritto nazionale di A.
Domanda n. 12 - A chi va
affidata la funzione di controllo
degli atti investigativi eseguiti
sotto l'autorità della procura
europea?
gegenseitige Anerkennung durch
die
allen
Mitgliedstaaten
gemeinsame
Basis
an
Rechtsgrundsätzen ermöglicht. Die
hier
angestrebten
Ermittlungsmaßnahmen sind in den
Strafprozessordnungen
aller
Mitgliedstaaten vorgesehen.
Sie
unterliegen
in
allen
Mitgliedstaaten den in der Charta
der Grundrechte der Europäischen
Union und der Europäischen
Konvention zum Schutze der
Menschenrechte
und
Grundfreiheiten
anerkannten
Grundsätzen.
Die
einzelnen
nationalen
Rechtsvorschriften
stellen damit kein Hindernis für die
gegenseitige Anerkennung der
Entscheidungen der nationalen
Richter im Ermittlungsverfahren
dar.
Das
internationale
Rechtshilfeersuchen hätte damit im
Bereich
des
Schutzes
der
finanziellen
Interessen
der
Gemeinschaften keine Funktion
mehr. Das europäische Recht
würde sich darauf beschränken, die
Gültigkeit der Handlungen des
nationalen
Richters
im
Ermittlungsverfahren
auf
die
gesamte
Union
auszudehnen.
Ansonsten
würde
sich
das
Verfahren zur Genehmigung und
Kontrolle der Handlungen nach
internem Recht richten.
Soll
beispielsweise
im
Mitgliedstaat A aufgrund der
Verfügung des Richters im
Ermittlungsverfahren
des
Mitgliedstaats
B
eine
Durchsuchung
vorgenommen
werden, so dürfte sie nicht
abgelehnt werden können, sondern
müsste zwingend nach Maßgabe
des Rechts des Mitgliedstaats A
durchgeführt werden.
Frage 12: Wem sollte die
Kontrolle der unter der Leitung
des
Europäischen
Staatsanwaltsdurchgeführten
Ermittlungshandlungen
übertragen werden?
6.3. Fase di giudizio
Ai sensi dell'articolo 280 bis CE
proposto dalla Commissione, il
procuratore europeo sarebbe
"incaricato […] di esercitare
dinanzi ai tribunali competenti
degli Stati membri l'azione
penale relativa [ai reati che
ledono gli interessi finanziari
della Comunità], nel quadro
delle
regole"
fissate
dal
legislatore comunitario29.
6.3. Hauptverfahren
Gemäß dem von der Kommission
vorgeschlagenen Artikel 280 a EGVertrag hätte der Europäische
Staatsanwalt "die Aufgabe, […]
wegen [der Straftaten, die sich
gegen die finanziellen Interessen
der Gemeinschaft richten,] vor den
zuständigen
Gerichten
der
Mitgliedstaaten öffentliche Anklage
[..] zu erheben", nach Maßgabe der
vom
Gemeinschaftsgesetzgeber
festgelegten Bedingungen138.
6.3.1.
6.3. Phase de jugement
Aux termes de l’article 280 bis CE
proposé par la Commission, le
procureur européen serait « chargé
[…]
d’exercer
devant
les
juridictions compétentes des États
membres l’action publique relative
[aux infractions portant atteinte
aux intérêts financiers de la
Communauté] dans les conditions
fixées»
par
le
législateur
communautaire138.
6.3.1. Choix de l’État membre de
renvoi en jugement S’agissant
Si veda l'allegato 2, terzo schema.
La citata proposta di direttiva del 23.5.2001 non riprende le disposizioni della convenzione e dei relativi
protocolli che rientrano nel quadro dell'eccezione di cui all'articolo 280 CE, § 4, circa l'applicazione del diritto
penale nazionale o l'amministrazione della giustizia negli Stati membri. Queste disposizioni entreranno in vigore
solo dopo la loro ratifica da parte di tutti gli Stati membri.
16
trial In complex cases involving
several Member States, the
European
Public
Prosecutor
should determine the Member
State in which the case is to be
committed for trial.
Even when the Convention of 25
July 1995 and its Protocols have
been ratified,139 jurisdiction to
try the same offence against the
Community’s financial interests
could still be claimed by several
Member States at once. The
criteria for jurisdiction adopted by
the Union Member States in the
context of the third pillar aim
chiefly to ensure that there is at
least one Member States that has
jurisdiction to try the offences
defined.140 But these criteria do
not necessarily determine a single
Member State that the European
Public Prosecutor would see as the
obvious State for the trial.
The logical sequel of the principle
of centralised management of
prosecutions is that the European
Public Prosecutor should choose
one of the Member States that
have jurisdiction under the
convention-based instruments as
the one in which the case would
be sent for trial.
This would avoid the risk of
positive conflicts of jurisdiction,
where several Member States
conduct their own trials. The
European
Public
Prosecutor
should be able to concentrate the
committals for trial on a single
Member State. He should also be
able to sever the prosecution so as
to send different components of a
complex case for trial in as many
different Member States as may
be necessary. It should be possible
to combine the two options.
But the choice of the Member
State in which a case is sent for
trial is not a neutral one in a partly
harmonised law-enforcement area,
since that choice determines not
only the language or languages
that will be used, the practicalities
(witnesses, transport etc.) and the
court that has jurisdiction but also
the applicable national law in
31
32
33
34
35
36
37
38
39
Scelta dello Stato membro di
rinvio a giudizio
Per i casi complessi che
coinvolgono più Stati membri, la
procura
europea
dovrebbe
determinare in quale o in quali di
questi Stati sia opportuno
chiedere il rinvio a giudizio.
Anche
quando
la
citata
convenzione 25 luglio 1995 e i
relativi protocolli saranno stati
ratificati 30 , la competenza per
giudicare uno stesso caso di
reato ai danni degli interessi
finanziari
comunitari
potrà
sempre essere rivendicata da più
Stati membri. I criteri di
competenza
giurisdizionale
adottati dagli Stati dell'Unione
nel quadro del terzo pilastro
mirano
principalmente
a
garantire che esista sempre
almeno uno Stato membro
competente per giudicare i reati
definiti 31 . Questi criteri non
determinano però uno Stato
membro unico che la procura
europea
potrebbe
scegliere
automaticamente per il rinvio a
giudizio.
Il
principio
di
direzione
centralizzata dell'azione penale
porta logicamente a lasciare alla
procura europea la scelta, tra gli
Stati membri competenti in base
agli strumenti convenzionali,
quello di rinvio a giudizio. In tal
modo si eviterebbe qualsiasi
conflitto positivo di competenze,
con una situazione in cui più
Stati membri conducono ognuno
il proprio processo. Ecco perché
la procura europea dovrebbe
poter concentrare il rinvio a
giudizio in un unico Stato
membro. Essa dovrebbe altresì
scindere l'azione penale per
rinviare a giudizio parti distinte
di un caso complesso nel
necessario numero di Stati
membri. Le due possibilità
dovrebbero
poter
essere
combinate.
La scelta tuttavia dello Stato
membro di rinvio a giudizio,
all'interno di uno spazio
giudiziario
parzialmente
6.3.1. Wahl des Mitgliedstaats für
die Anklageerhebung
Da es sich um komplexe Fälle
handelt, an denen mehreren
Mitgliedstaaten beteiligt sind,
müsste
der
Europäische
Staatsanwalt
entscheiden,
in
welchem Staat oder in welchen
Staaten die Anklage erhoben
werden soll. Selbst nach der
Ratifizierung
des
genannten
Übereinkommens vom 25. Juli
1995 und seiner Protokolle139
könnte
die
gerichtliche
Zuständigkeit für einen Fall, in dem
ein Verstoß gegen die finanziellen
Interessen der Gemeinschaften
vorliegt,
von
mehreren
Mitgliedstaaten
beansprucht
werden.
Die
von
den
Mitgliedstaaten im Rahmen der
dritten
Säule
beschlossenen
Kriterien für die gerichtliche
Zuständigkeit sollen vor allem
sicherstellen, dass zumindest ein
Mitgliedstaat für die gerichtliche
Verhandlung
der
Straftaten
zuständig ist140.
Diese Kriterien führen jedoch nicht
dazu,
dass
ein
einziger
Mitgliedstaat bestimmt wird, in
dem der Europäische Staatsanwalt
die Anklage erheben könnte.
Der Grundsatz der zentralen
Leitung der Ermittlungen bedingt,
dass der Europäische Staatsanwalt
unter den nach Maßgabe der
bestehenden
Übereinkommen
zuständigen Mitgliedstaaten einen
für
die
Anklageerhebung
auswählen muss. Damit wäre jeder
positive
Kompetenzkonflikt
ausgeschlossen, bei dem mehrere
Mitgliedstaaten
unabhängig
voneinander
Gerichtsverfahren
einleiten.
Der
Europäische
Staatsanwalt
müsste
die
Verhandlung des Falles auf einen
Mitgliedstaat beschränken können.
Er müsste jedoch auch die
Möglichkeit
haben,
einen
komplexen Fall zu trennen, um
voneinander unabhängige Elemente
in so vielen Mitgliedstaaten wie
nötig anzuklagen.
In einem teilweise harmonisierten
d’affaires
complexes
faisant
intervenir plusieurs États membres,
le procureur européen devrait
déterminer dans lequel ou lesquels
de ces États il convient d’exercer le
renvoi en jugement.
Même lorsque la convention
précitée du 25 juillet 1995 et ses
protocoles auront été ratifiés139, la
compétence pour juger d’une même
affaire d’infraction aux intérêts
financiers communautaires pourra
toujours être revendiquée par une
pluralité d’États membres. Les
critères
de
compétences
juridictionnelles adoptés par les
États de l’Union dans le cadre du
troisième
pilier
visent
principalement à garantir qu’il
existe toujours au moins un État
membre compétent pour juger les
infractions définies140. Ces critères
ne déterminent pas pour autant un
État membre unique qui serait tout
désigné au procureur européen pour
le renvoi en jugement.
Le principe de direction centralisée
des poursuites conduit logiquement
à ce que ce soit le procureur
européen qui choisisse, parmi les
États membres compétents en vertu
des instruments conventionnels,
l’État membre de renvoi en
jugement. Serait ainsi évité tout
conflit positif de compétences, où
plusieurs États membres mènent
chacun leur procès. A cet égard, le
procureur européen devrait pouvoir
concentrer le renvoi en jugement
dans un seul État membre. Il
devrait
également
pouvoir
disjoindre l’action publique pour
renvoyer en jugement des parties
distinctes d’une affaire complexe
dans autant d’États membres que
nécessaire. Ces deux possibilités
devraient pouvoir se combiner.
Cependant le choix de l’État
membre de renvoi en jugement
n’est pas neutre au sein d’un espace
judiciaire partiellement harmonisé,
puisqu’il détermine non seulement
le
régime
linguistique,
la
praticabilité du procès (auditions
des témoins, transports sur les
lieux,…), le juge compétent mais
encore, au-delà du socle commun,
Articolo 4 della convenzione 25.7.1995 e articolo 6 del suo protocollo aggiuntivo del 27.9.1996.
Si veda il § 6.4 (garanzia dell'intervento di un giudice).
Il concetto di buona amministrazione della giustizia contribuisce all'applicazione dei principi di ragionevolezza
dei termini, equità ed efficacia del processo.
Articolo 49 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e articolo 7 della Convenzione europea di
salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.
Articolo 47, primo e secondo comma della Carta e articolo 6, § 1 della Convenzione suddette.
Il diritto di non contribuire alla propria incriminazione presuppone in particolare che la procura europea non
ricorra a elementi di prova ottenuti con la forza o le pressioni, in spregio della volontà dell'imputato (Corte
europea dei diritti dell'uomo, causa Funke c/ Francia, 25.2.1993, § 44). La procura europea potrebbe tuttavia
servirsi di dati esistenti a prescindere dalla volontà del sospetto, ottenuti mediante l'esercizio di poteri coercitivi
(Corte europea dei diritti dell'uomo, causa Saunders c/ Regno Unito, 17.12.1996, § 69).
Articolo 47, secondo comma della Carta dei diritti fondamentali e articolo 6, § 3 della Convenzione europea per
la salvaguardia dei diritti dell'uomo.
Si veda il § 8 (controllo giurisdizionale).
Si veda il § 6.4.3 (designazione del giudice che controlla il rinvio a giudizio).
17
matters no t within the common
set of rules. Consequently there
are two essential questions – the
criteria for and the review of the
choice of Member State.
The choice should be based on
certain criteria, while leaving the
European Public Prosecutor with
some room for manoeuvre to take
account of the needs of the
individual case. These criteria,
which should be laid down in the
Community legislation, might be
the place where the offence was
committed,
the
accused’s
nationality or place of residence
(natural
persons)
or
of
headquarters (legal persons), the
place where the evidence is to be
found or the place where the
accused is held. In any event, the
choice of a national court at the
preparatory stage should not
predetermine the Member State of
trial.141
The criteria should be weighted,
as one and the same criterion
might point to several places.
Rather than being ranked on a
hierarchical basis, they should be
combined as a set of concordant
items of evidence. The court
chosen ought on principle to be
related to the offence committed,
but
the
European
Public
Prosecutor ought to enjoy
flexibility to choose the forum that
appears most appropriate for the
proper
administration
of
justice.142
On the question of the review of
the choice of Member State of
trial, a possible first option might
be to leave the European Public
Prosecutor wholly responsible for
the choice. The principle of
mutual
recognition
in
the
European Union is now based on
trust in all the national legal
systems. They are based on a solid
set of common principles, among
which are not only the “non bis in
idem” rule, applied here to the
trial and judgment stage, but also
the principles that offences and
penalties must be defined by law,
on a non-retroactive basis, and the
penalties must be in proportion to
the offence.143
The foundations of adversarial
court procedure are accepted by
all Member States. The rights to
redress and to access to an
independent and impartial tribunal
established
by
law
are
recognised.144 In addition to the
fundamental rights mentioned
above as regards the preparatory
stage, there are at the trial stage
the principles of the benefit of the
doubt and of the degree of
certainty – evidence beyond all
reasonable doubt – needed for a
conviction.
The rights of the accused, the
victims and the witnesses are
guaranteed in all national systems:
In particular there is the right to
remain silent to avoid self-
armonizzato, non è neutra, in
quanto determina non solo il
regime linguistico, la fattibilità
pratica del processo (audizione
dei testimoni, trasporti in loco...)
o il tribunale competente, ma
altresì, al di là di un fondamento
giuridico comune, il diritto
nazionale applicabile. Per questo
sono essenziali due aspetti,
ovvero i criteri per la scelta dello
Stato membro di rinvio a
giudizio e il controllo della
stessa.
Questa scelta dovrebbe essere
improntata a determinati criteri,
pur lasciando un margine
discrezionale
alla
procura
europea per tener conto delle
esigenze legate al caso. Questi
criteri, che spetterebbe al
legislatore comunitario fissare,
potrebbero essere in particolare
il luogo in cui viene commessa
l'infrazione,
la
nazionalità
dell'imputato, il suo luogo di
residenza (per le persone
fisiche), oppure la sede o il
luogo di stabilimento (per le
persone giuridiche), il luogo in
cui si trovano le prove o ancora
quello in cui l'imputato è
detenuto. In ogni caso, la scelta
di un tribunale nazionale della
libertà nella fase istruttoria non
dovrebbe determinare a priori lo
Stato membro di rinvio a
giudizio32.
Questi criteri dovrebbero essere
ponderati, giacché uno stesso
criterio può designare vari
luoghi. Anziché stabilire tra essi
un
ordine
gerarchico,
si
dovrebbe combinarli alla stregua
di un fascio di indizi. Per
principio andrebbe stabilito un
nesso tra il reato commesso e la
giurisdizione scelta, lasciando
però un margine di flessibilità
alla procura europea, che
dovrebbe scegliere il foro che
sembra più consono a una buona
amministrazione
della
giustizia33.
Quanto al problema del controllo
della scelta dello Stato membro
di rinvio a giudizio, secondo una
prima ipotesi è possibile lasciare
alla procura europea l'intera
responsabilità di scegliere tale
Stato membro. Il principio di
reciproco riconoscimento si
fonda
ormai,
all'interno
dell'Unione europea, su una
fiducia nei confronti di tutti i
sistemi giudiziari nazionali.
Questi ultimi sono basati su un
saldo fondamento di principi
comuni, tra i quali figurano in
particolare, oltre alla norma "non
bis in idem" - applicata questa
volta alla fase processuale -, i
principi di legalità, di non
retroattività e di proporzionalità
tra i delitti e le pene34.
I fondamenti di un dibattimento
contraddittorio sono accolti da
tutti gli Stati membri. Tutti
riconoscono il diritto di «ricorso
Rechtsraum ist es jedoch nicht
einerlei, in welchem Mitgliedstaat
die Anklage erhoben wird. Die
Wahl des Gerichtsstands bestimmt
die
Verfahrenssprache,
die
Durchführbarkeit des Verfahrens
(Befragung
der
Zeugen,
Anreise,…),
das
zuständige
Gericht, aber auch, über die
gemeinsame Grundlage hinaus,
welches
nationale
Recht
anzuwenden ist. Daher sind zwei
Fragen besonders wichtig: die
Frage
nach
den
Zuständigkeitskriterien und die
Frage nach der Kontrolle der Wahl
des
Mitgliedstaats
für
die
Anklageerhebung.
Die Wahl des Gerichtsstands muss
anhand
bestimmter
Kriterien
erfolgen, wobei dem Europäischen
Staatsanwalt
ein
Ermessensspielraum
verbleiben
soll, damit er die Besonderheiten
des Falles berücksichtigen kann.
Diese
Kriterien
sind
vom
Gemeinschaftsgesetzgeber
……………………………….
138 Vgl. Anhang 2, drittes
Schaubild.
139
In
dem
genannten
Richtlinienvorschlag
vom
23.5.2001
werden
die
Bestimmungen
des
Übereinkommens und
seiner Protokolle, die unter die
Ausnahme gemäß Artikel 280
Absatz 4 EGV betreffend die
Anwendung des
Strafrechts der Mitgliedstaaten und
ihrer Strafrechtspflege fallen, nicht
übernommen. Diese Bestimmungen
werden
erst
nach
ihrer
Ratifizierung
durch
alle
Mitgliedstaaten in Kraft treten.
140 Artikel 4 des Übereinkommens
vom 25.7.1995 und Artikel 6 des
Zusatzprotokolls vom 27.9.1996.
…………………………………….
festzulegen
und
könnten
insbesondere am Begehungsort, der
Staatsangehörigkeit
des
Beschuldigten, seinem Wohnort
(bei einer natürlichen Person), dem
Geschäftssitz (bei einer juristischen
Person), dem Staat, in dem sich die
Beweismittel befinden, oder dem
Haftort
des
Beschuldigten
anknüpfen.
Die
Wahl
des
nationalen
Richters
im
Ermittlungsverfahren sollte jedoch
die Wahl des Gerichtsstands nicht
präjudizieren141. Diese Kriterien
müssten gewichtet werden, da ein
Kriterium auf mehrere Orte
verweisen kann. Sie sollten jedoch
nicht in eine Rangordnung gestellt,
sondern in Kombination wie ein
Bündel an Hinweisen behandelt
werden. Grundsätzlich müsste eine
Beziehung zwischen der Straftat
und dem Gerichtsstand bestehen,
wobei
der
Europäische
Staatsanwalt flexibel das Gericht
auswählen kann, das zur Wahrung
der ordnungsgemäßen Rechtspflege
am geeignetsten erscheint142.
Hinsichtlich der Kontrolle der
le droit national applicable. C’est
pourquoi deux questions sont
essentielles, celle des critères et
celle du contrôle du choix de
l’État membre de renvoi.
Ce choix devrait suivre certains
critères, tout en laissant une liberté
d’appréciation
au
procureur
européen afin de pouvoir tenir
compte des besoins de l’affaire.
Ces critères, qu’il reviendrait au
législateur
communautaire
d’énoncer,
pourraient
être
notamment le lieu de commission
de l’infraction, la nationalité de
l’accusé, son lieu de résidence
(personne physique) de siège ou
d’implantation (personne morale),
le lieu où se trouvent les preuves ou
encore le lieu de détention de
l’accusé. En tout état de cause, le
choix d’un juge national des
libertés au niveau de la phase
préparatoire
ne
devrait
pas
prédéterminer l’État membre de
renvoi en jugement141.
Ces
critères
devraient
être
pondérés, un même critère pouvant
désigner plusieurs lieux. Plutôt que
hiérarchisés, ils devraient être
combinés à la manière d’un
faisceau d’indices. Une relation
entre l’infraction commise et la
juridiction choisie devrait être par
principe établie, tout en laissant une
flexibilité au procureur européen,
qui devrait choisir le forum qui
apparaît le plus appropriée à une
bonne
administration
de
la
justice142.
S’agissant de la question du
contrôle du choix de l’État membre
de renvoi, il est possible, selon une
première option, de laisser au
procureur
européen
l’entière
responsabilité du choix de l’État
membre de renvoi. En effet, le
principe de la reconnaissance
mutuelle est désormais fondé au
sein de l’Union européenne sur une
confiance à l’égard de tous les
systèmes judiciaires nationaux.
Ceux-ci sont basés sur un socle
solide de principes communs, au
rang desquels figurent notamment,
outre la règle « non bis in idem »
appliquée cette fois à la phase de
jugement, les principes de légalité,
de
non-rétroactivité
et
de
proportionnalité des délits et des
peines143.
Les fondements d’un procès
contradictoire sont acceptés par
tous les États membres. Les droits à
un recours effectif et à l’accès à un
tribunal indépendant et impartial,
préalablement établi par la loi, sont
reconnus144.
Aux
droits
fondamentaux rappelés plus haut
dans le cadre de la phase
préparatoire du procès, s’ajoutent
au stade du procès lui-même,
notamment, les principes du doute
bénéficiant à l’accusé et du degré
de certitude - au-delà de tout doute
raisonnable - nécessaire pour
prononcer une condamnation.
Les droits de l’accusé, de la victime
et des témoins sont garantis dans
18
incrimination145 and the right to
be
advised,
defended
and
represented.146
But certain arguments might
militate in favour of a review of
the choice of Member State of
trial. If the general criminal law is
not harmonised and the European
Public Prosecutor enjoys the
discretionary margin he needs, the
Prosecutor should not be able to
select a court on an unfair basis,
for instance regularly avoiding
sending cases for trial in Member
States where the judicial system
seems less promising to him. If it
was felt useful to review the
choice of forum, this would have
to be a judicial review.
The second option consists of
reviewing the European Public
Prosecutor’s choice of Member
State of trial and entrusting the
review function to a national
court. The court reviewing the
accusation
would
obviously
review its legality, notably in
terms of jurisdiction, by reference
to national law. The question
arises whether the review should
be extended to manifest errors in
the choice of Member State in
terms of Community law (criteria
mentioned above). Even without
giving the national court the
power to rule against the
European Public Prosecutor’s
discretionary choice of forum,
review of abuse or manifest error
raises the possibility that one or
more Member State might decline
the same case in whole or in part.
The jurisdiction criteria of the
Convention of 25 July 1995 ought
theoretically to make this kind of
situation impossible. But in
practice this second option does
suggest that there could be a few
cases of declined jurisdiction and
possibly even of negative conflicts
of jurisdiction. They should be
settled by a Community court, and
as matters stand that can only
mean the Court of Justice.147
There is also a third option of
establishing a special Community
court to review the European
Public Prosecutor’s choice of
Member State of trial, but that
goes far beyond the ambitions of
the Commission proposal. But to
ensure that the debate is complete,
the hypothesis is considered below
in conjunction with the question
of reviewing the committal order
itself.148
Question 10 By what criteria
should the Member State or
States of trial be chosen? Should
the
European
Public
Prosecutor’s choice be subject to
review? If so, by whom?
effettivo dinanzi a un giudice
[...]
indipendente
e
imparziale» 35 , preventivamente
stabilito dalla legge. Ai diritti
fondamentali rammentati in
precedenza per la fase istruttoria,
si aggiungono, nella fase di
giudizio vera e propria, in
particolare i principi del dubbio
a vantaggio dell'imputato e del
grado di certezza - oltre ogni
ragionevole dubbio - necessario
per pronunciare una condanna.
I diritti dell'imputato, della
vittima e dei testimoni sono
garantiti in tutti i sistemi
nazionali, i quali sanciscono in
particolare la facoltà di non
rispondere per non contribuire a
farsi mettere sotto accusa 36 ,
nonché il diritto di farsi
consigliare,
difendere
e
rappresentare37.
Tuttavia,
alcuni
argomenti
possono deporre a favore di un
controllo sulla scelta dello Stato
membro di rinvio a giudizio.
Anche se il diritto penale
generale non è totalmente
armonizzato e la procura
europea deve beneficiare di un
indispensabile
margine
di
valutazione, non per questo essa
deve procedere a una selezione
abusiva del foro, ovvero evitare
sistematicamente di rinviare a
giudizio negli Stati membri il cui
sistema giudiziario le sembri
meno
praticabile.
Di
conseguenza, se si reputasse
necessario
esercitare
un
controllo sulla scelta del foro,
esso potrebbe essere affidato
solo a un giudice.
Nella seconda ipotesi, pertanto,
la scelta dello Stato membro di
rinvio a giudizio operata dalla
procura
europea
viene
controllata da un giudice
nazionale. Il giudice cui spetta
controllare
l'atto
d'accusa,
eserciterebbe naturalmente un
controllo della legalità sotto il
profilo del diritto nazionale, in
particolare per quanto di sua
competenza. Ci si può chiedere
se sarebbe opportuno allargare
questo
controllo
all'errore
manifesto nella scelta dello Stato
membro di rinvio a giudizio,
sotto il profilo del diritto
comunitario (in base ai criteri
suddetti). Anche senza conferire
al giudice nazionale il potere di
censurare la scelta discrezionale
del foro da parte della procura
europea, in via del tutto ipotetica
il
controllo
dell'abuso
o
dell'errore manifesto potrebbe
indirettamente permettere che
uno stesso caso venga ricusato,
interamente o in parte, da uno o
più Stati membri. I criteri di
competenza
giurisdizionale
desunti
dalla
convenzione
25 luglio 1995,
in
teoria
dovrebbero rendere impossibile
una situazione del genere. Con
questa seconda ipotesi, è tuttavia
Wahl des Mitgliedstaats für die
Anklageerhebung könnte als erste
Möglichkeit dem Europäischen
Staatsanwalt
die
alleinige
Verantwortung für die Wahl des
Gerichtsstands überlassen werden.
Der Grundsatz der gegenseitigen
Anerkennung
stützt
sich
mittlerweile in der Europäischen
Union auf Vertrauen in alle
nationalen Justizsysteme.
Diese haben eine solide Basis an
gemeinsamen Grundsätzen; dazu
gehören
insbesondere
der
Grundsatz "ne bis in idem", der in
diesem Fall auf das Hauptverfahren
angewandt
wird,
das
Legalitätsprinzip, das Verbot der
Rückwirkung und der Grundsatz
der Verhältnismäßigkeit von Delikt
und Strafe143.
Die
Grundlagen
des
kontradiktorischen Verfahrens sind
in allen Mitgliedstaaten anerkannt.
Das Recht auf ein wirksames
Rechtsmittel und auf Zugang zu
einem
unabhängigen
und
unparteiischen,
auf
Gesetz
beruhenden
Gericht
ist
gesichert144.
Zu
den
Grundrechten, die bereits bei der
Darstellung des Vorverfahrens
aufgezählt wurden, kommen im
Hauptverfahren insbesondere die
Grundsätze "im Zweifel für den
Angeklagten" und die Anforderung
hinzu, dass als Voraussetzung für
die Verurteilung die Schuld des
Angeklagten
ohne
jeden
vernünftigen Zweifel feststehen
muss.
Die Rechte des Angeklagten, des
Geschädigten und der Zeugen
werden in allen Mitgliedstaaten
gewahrt. Besonders geschützt sind
das Recht des Angeklagten zu
schweigen, um sich nicht selbst zu
belasten145, sowie das Recht, sich
beraten, verteidigen und vertreten
zu lassen146.
Bestimmte Argumente könnten
jedoch für eine Kontrolle der Wahl
des
Mitgliedstaats
für
die
Anklageerhebung sprechen. Der
Europäische Staatsanwalt dürfte,
soweit das allgemeine Strafrecht
nicht harmonisiert ist und er über
einen
notwendigen
Ermessensspielraum verfügt, keine
missbräuchliche
Wahl
des
Gerichtsstands treffen, indem er es
systematisch vermeidet,
………………..
141 Siehe 6.4 (Gewährleistung der
richterlichen Kontrolle).
142
Der
Grundsatz
der
ordnungsgemäßen
Rechtspflege
geht in Hand mit der Anwendung
der Grundsätze einer
angemessenen Frist, der Wahrung
der Verteidigungsrechte und der
Wirksamkeit des Verfahrens.
143 Artikel 49 der Charta der
Grundrechte der Europäischen
Union und Artikel 7 der
Europäischen Konvention
zum Schutze der Menschenrechte
und Grundfreiheiten (EMRK).
144 Artikel 47 Absätze 1 und 2 der
tous les systèmes nationaux. Sont
en particulier consacrés le droit de
se taire afin de ne pas concourir à
sa propre accusation145, ainsi que
le droit de se faire conseiller,
défendre et représenter146.
Toutefois,
certains
arguments
peuvent plaider en faveur d’un
contrôle du choix de l’État membre
de renvoi. Dans la mesure où le
droit pénal général ne serait pas
harmonisé et où le procureur
européen
bénéficierait
d’une
indispensable
marge
d’appréciation, ce dernier ne
devrait pas pour autant se livrer à
une sélection abusive du forum,
c’est-à-dire
éviter
systématiquement les renvois en
jugement dans les États membres
dont le système judiciaire lui
semblerait moins praticable. Dès
lors, s’il était jugé nécessaire
d’exercer un contrôle sur le choix
du forum, celui-ci ne pourrait être
confié qu’à un juge. La deuxième
option consiste à contrôler le choix
fait par le procureur européen de
l’Etat membre de renvoi et à
attribuer cette fonction à un juge
national. Le juge exerçant la
fonction de contrôle de l’acte
d’accusation
exercerait
naturellement un contrôle de la
légalité, en particulier quant à sa
compétence, au regard du droit
national. La question se pose de
savoir s’il conviendrait d’élargir ce
contrôle à l’erreur manifeste du
choix de l’État membre de renvoi,
au regard du droit communautaire
(critères précités). Même sans
donner au juge national le pouvoir
de censurer le choix en opportunité
du procureur européen quant au
forum, le contrôle de l’abus ou de
l’erreur manifeste fait surgir la
possibilité, à la marge, de voir une
même affaire refusée, en tout ou
partie, par un État membre ou
plusieurs.
Les
critères
de
compétence juridictionnelle tirés de
la convention du 25 juillet 1995
devraient
théoriquement rendre une telle
situation impossible. Avec cette
deuxième option, quelques
cas de déclin de compétence,
pouvant aller jusqu’à des conflits
négatifs de compétence, sont
néanmoins à prévoir en pratique. Ils
devraient être réglés par une
juridiction placée au niveau
communautaire, qui ne peut être en
l’état que la Cour de justice147.
En effet, une troisième option
consistant à créer une juridiction
spéciale au niveau
communautaire pour contrôler le
choix par le procureur européen de
l’État membre de renvoi
en jugement dépasserait l’ambition
de
la
proposition
de
la
Commission. Son hypothèse est
néanmoins discutée plus bas, en
liaison avec la question du contrôle
de l’acte de renvoi en
jugement lui-même, afin d’éclairer
pleinement le débat148.
19
possibile prevedere in pratica
alcuni casi in cui verrà declinata
la competenza e si potrà arrivare
fino a conflitti negativi di
competenza. Tali casi potrebbero
essere
risolti
da
una
giurisdizione
a
livello
comunitario, che allo stato può
essere soltanto la Corte di
giustizia38.
Potrebbe esistere una terza
ipotesi, che però travalicherebbe
l'intento della proposta della
Commissione:
creare
una
giurisdizione speciale a livello
comunitario, per controllare la
scelta ad opera della procura
europea dello Stato membro di
rinvio a giudizio. Essa viene
comunque discussa più oltre, in
connessione con il problema del
controllo dell'atto di rinvio a
giudizio medesimo, al fine di
offrire tutti gli elementi per una
discussione approfondita39.
Domanda n. 10 - Secondo quali
criteri scegliere lo o gli Stati
membri di rinvio a giudizio? È
necessario controllare la scelta
al riguardo della procura
europea? In caso affermativo, a
chi andrebbe affidato questo
controllo?
Charta der Grundrechte und Artikel
6 Absatz 1 EMRK.
145 Das Recht des Angeklagten auf
Aussageverweigerung setzt voraus,
dass der Europäische Staatsanwalt
kein
Beweiselement verwendet, das
durch Zwang oder Druck gegen
den Willen des Angeklagten
zustande gekommen ist (EGMR,
Rs. Funke gegen Frankreich vom
25.2.1993,
Rn.
44).
Der
Europäische Staatsanwalt könnte
jedoch Daten verwenden, die er
unter Ausübung von Zwangsgewalt
erlangt hat, die unabhängig vom
Willen des Angeklagten besteht
(EGMR, Rs. Saunders gegen
Vereinigtes
Königreich
vom
17.12.1996,
Rn. 69).
146 Artikel 47 Absatz 2 der Charta
der Grundrechte und Artikel 6
Absatz 3 EMRK.
………………………
in Mitgliedstaaten Anklage zu
erheben, deren Justizsystem ihm
weniger praktikabel erscheint.
Sollte daher eine Kontrolle der
Wahl des Gerichtsstands für
notwendig erachtet werden, so
könnte diese nur einem Gericht
übertragen werden.
Die zweite Möglichkeit bestünde
darin, die Wahl des Mitgliedstaats
für die Anklageerhebung durch den
Europäischen Staatsanwalt einer
Kontrolle zu unterwerfen und diese
Funktion einem nationalen Gericht
zu übertragen. Der Richter, dem die
Kontrolle der Klageschrift obliegt,
würde
selbstverständlich
die
Rechtmäßigkeit in Bezug auf das
nationale
Recht
insbesondere
hinsichtlich der Zuständigkeit
kontrollieren. Dabei stellt sich die
Frage, ob diese
Kontrolle auf offensichtliche Fehler
bei der Wahl des Mitgliedstaats für
die
Anklageerhebung
nach
Maßgabe des Gemeinschaftsrechts
(die oben angeführten Kriterien)
ausgedehnt werden sollte. Ohne
dem nationalen Gericht die
Möglichkeit einer Zensur der Wahl
des geeignetsten Gerichtsstands
durch
den
Europäischen
Staatsanwalt zu geben, könnte die
Kontrolle eines Missbrauchs oder
eines offensichtlichen Fehlers
eventuell dazu führen, dass ein
Mitgliedstaat
oder
mehrere
Mitgliedstaaten die Behandlung der
Rechtssache
vollständig
oder
teilweise ablehnen. Die im
Übereinkommen vom 25. Juli 1995
festgelegten Kriterien für die
gerichtliche Zuständigkeit sollten
eine solche Situation theoretisch
ausschließen. Mit dieser zweiten
Möglichkeit wären jedoch in der
Praxis Fälle einer Ablehnung der
Zuständigkeit bis hin zu einem
negativen
Kompetenzkonflikt
möglich. Sie sollten von einem auf
Gemeinschaftsebene angesiedelten
Gericht gelöst werden; dafür käme
nur der Europäische Gerichtshof in
Frage147.
Question n° 10 Selon quels
critères choisir le ou les État(s)
membre(s) de renvoi en
jugement ? Faut-il contrôler le
choix du procureur européen à ce
sujet ? Dans
l’affirmative, à qui ce contrôle
devrait-il être confié ?
20
Eine dritte Möglichkeit wäre, ein
eigenes
Gericht
auf
Gemeinschaftsebene einzurichten,
das nachprüft, ob die Wahl des
Mitgliedstaats
für
die
Anklageerhebung
durch
den
Europäischen Staatsanwalt dem
Vorschlag
der
Kommission
entspricht. Diese Hypothese wird
nachstehend gemeinsam mit der
Frage
der
Kontrolle
der
Klageschrift selbst diskutiert, um
diese Fragen
umfassend zu behandeln148.
Frage 10: Anhand welcher
Kriterien sollte der Mitgliedstaat
oder sollten die
Mitgliedstaaten
für
die
Anklageerhebung
ausgewählt
werden? Sollte die Wahl des
Gerichtsstands
durch
den
Europäischen
Staatsanwalt
kontrolliert werden? Wem sollte
diese Kontrolle in diesem Fall
übertragen werden?
21
Gruppo "TERMINOLOGIA
MEDICO-SANITARIA"
PROPOSTA DI PROGRAMMA
DI LAVORO
Decima Giornata REI
"Politicamente o linguisticamente corretto?"
Maschile e femminile: usi correnti della denominazione
di cariche e professioni" Roma, 29 novembre 2010
Maurella Della Seta – Elisabetta Poltronieri
Istituto Superiore di Sanità, Roma
Gruppo di lavoro
terminologia sanitaria
ƒ Istituto Superiore di Sanità (traduttori MeSH;
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
gruppo di studio Tesauro Italiano di Bioetica)
Istituto Gaetano Pini – Milano http://www.gpini.it
Area: Reumatologia, Ortopedia, Tramautologia
IRCCS Fondazione Istituto Neurologico
Casimiro Mondino – Pavia - Silvia Molinari
http://www.mondino.it/ Area: Neuroscienze
Servizio Bibliotecario Biomedico Lombardo
(SBBL), http://www.sbbl.it/ Rete di 156
biblioteche
2
Riunione del 5 novembre 2010
ƒ Incontro a Milano presso la sede
dell’Istituto Gaetano Pini
ƒ Revisione di alcuni termini nelle aree
dell’Ortopedia e delle Neuroscienze.
ƒ Traduzione di alcuni termini problematici
nei nuovi MeSH 2011:
ƒ Cifoplastica [Kyphoplasty]
ƒ Vertebroplastica con palloncino
(sinonimo)
3
Esempi di terminologia MeSH
(area Neuroscienze)
ƒ Chronobiology Disorders
ƒ Disturbi Cronobiologici (nuovo MeSH)
ƒ Disturbi dell'orologio biologico (sinonimo)
ƒ Disruptions of the rhythmic cycle of bodily
functions or activities (nota d’ambito)
ƒ Multiple Sclerosis relapsing-remitting
ƒ Sclerosi multipla ricorrente recidivante
ƒ The most common clinical variant of MULTIPLE
SCLEROSIS, characterized by recurrent acute
exacerbations of neurologic dysfunction followed by
partial or complete recovery (nota d’ambito)
4
Esempi di terminologia MeSH
area Ortopedia
ƒ Medial Tibial Stress Syndrome
ƒ Sindrome da stress del tibiale mediale
ƒ SKELETAL MUSCLE pain and tenderness along the posteromedial
TIBIA resulting from exercise such as running and other physical
activity
ƒ Fracture Fixation, Intramedullary
ƒ Fissazione intramidollare di frattura
ƒ Inchiodamento intramidollare (sinonimo)
5
Collaborazioni in ambito REI
ƒ Consulenza per la traduzione di termini tecnici
ƒ Esempio: Non-shedder state of the seropositive
stallion
ƒ Traduzione: Lo stato di non eliminatore del virus
di uno stallone sieropositivo
ƒ Il concetto espresso è quello di escludere lo
stato di eliminatore del virus degli stalloni
sieropositivi per l'arterite virale equina mediante
il test di isolamento virale su un'aliquota di
sperma
6
Stage di un traduttore presso l’ISS
ƒ Settimana dal 25 al 29 ottobre 2010
ƒ Programma Visiting Translator's Scheme
2010
ƒ Risoluzione di alcuni problemi
terminologici con la consulenza di esperti
ISS (veterinari, epidemiologi, biochimici
ecc.)
7
Alcuni esempi
ƒ Unfolded: termine che gli ƒ two epitopes
addetti ai lavori non
presented in a highly
traducono. È legato al
unfolded state of
concetto di "folding" delle
bovine PrPSc
proteine. I diversi esperti
ƒ in uno stato
hanno proposto diverse
altamente
soluzioni traduttive, che
dispiegato
indicano l'assenza di una
ƒ in uno stato
standardizzazione
completamente
denaturato
8
Altro esempio
ƒ Firstly, demographic
changes including
population ageing are
changing disease
patterns and putting
pressure on the
sustainability of EU health
systems.
ƒ In primo luogo, i
cambiamenti demografici,
fra cui l'invecchiamento
della popolazione, stanno
modificando i modelli
epidemiologici delle
malattie ed esercitando
pressioni sulla
sostenibilità dei sistemi
sanitari dell'UE.
ƒ Era “quadri patologici”
9
Da questa esperienza…(1)
ƒ Gli esperti italiani usano comunemente
l'inglese come lingua veicolare. Spesso
non sentono assolutamente l'esigenza di
tradurre e di fronte a una consulenza di
carattere linguistico propongono soluzioni
diverse. Ciò testimonia la mancanza di
una standardizzazione terminologica in
italiano
10
(2)
ƒ Alcuni dei quesiti erano estremamente tecnici e il
settore medico presenta una profonda
specializzazione.
ƒ Ad esempio, nell'ambito delle tecniche di
laboratorio occorre distinguere tra l'ambito della
virologia e della batteriologia o microbiologia,
perché l'esperto in una delle discipline non avrà
necessariamente familiarità con le tecniche
utilizzate nell'altra.
ƒ Per quanto riguarda quindi la collaborazione con
l'ISS in caso di specifici quesiti terminologici,
poter disporre di un referente "centrale“ è quindi
molto importante per ottenere in tempi rapidi una
risposta.
11
Come gruppo di lavoro
ƒ La nostra esperienza è analoga
ƒ Spesso l’esperto utilizza l’inglese, anche
nei casi in cui esiste un equivalente
italiano
ƒ L’uso di termini inglesi in un contesto
italiano, se eccessivo, mina la chiarezza
del testo
ƒ A volte necessità di un glossario
12
Glossario della linea guida
Impiego delle tecniche di imaging nellle demenze
13
Nel testo di una linea guida..
ƒ Bias Distorsione (del campione)
ƒ Follow up Controlli successivi
ƒ Screening Screening
ƒ Panel Gruppo di lavoro multidisciplinare
ƒ Clinical Trial Studio sperimentale,
Sperimentazione clinica
ƒ Evidence Based Medicine
Medicina basata sulle prove di efficacia
14
Nella versione per i pazienti
ƒ Sforzo per rendere il testo più
comprensibile
ƒ Si evitano i termini tecnici e l’uso di parole
in inglese è limitato o assente
15
Taglio cesareo: solo quando serve
16
Alcuni esempi tratti
dai nuovi MeSH 2011
ƒ Lost at follow-up
ƒ Persi al follow-up
ƒ Assenti ai controlli Assenti alle visite di
controllo
ƒ Policy (?) Linea di condotta, Indirizzo,
Policy
ƒ Structure Collapse Cedimento strutturale,
Crollo strutturale
17
Esempio di terminologia in bioetica
18
Donazione samaritana
ƒ Donazione “non diretta”
ƒ In inglese Living unrelated donors o non
directed donors
ƒ Coloro che intendono donare un rene non
a una specifica persona, bensì a uno
sconosciuto in attesa per il trapianto
ƒ La donazione “non diretta” è spesso
definita “samaritana”
19
La terminologia MeSH come
specchio dei tempi?
20
Marie Monik,
Karolinska Institute University Library, Stockholm, Sweden
Journal of the European Association
for Health Information and Libraries 2010, Vol. 6 (4)
21
Cos’è successo
tra il 2006 e il 2010?
ƒ Sottotipo H1N1 del virus
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
influenzale A
Medicina delle catastrofi
Ecotossicologia
Processi climatici
Caldo torrido Ondata di calore
Disparità dello stato di salute
Salute delle minoranze
Recessione economica
Blogging (Publications des blocs
notes) Francese
Webcast (come argomento)
(Émissions diffusées sur la toile)
Data mining (Fouille de données)
22
Gruppo di lavoro REI
“Terminologia economico-finanziaria”
Programma di lavoro
Maria Teresa Zanola
X Giornata REI
Roma, 29 novembre 2010
Domini e campi tematici in
economia
commercio finanza
„
„
„
„
„
„
„
„
„
Affari e gestione aziendale;
antidumping;antiriciclaggio
Appalti pubblici
Assicurazioni
Audit
Banche e risparmio
Bilancio
Borsa e valori mobiliari
Camere di Commercio
Commercio elettronico
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
Contratti; franchising
Crediti all’esportazione
Finanza e mercati finanziari
Gestione dell’energia
Imposte e tasse
Investimenti
Logistica: trasporti
Politica economica
Project financing
Programmazione
economica
Gruppo di lavoro REI TEF - Roma 29/11/10
2
Linee progettuali del gruppo
REI-TEF
1. Terminologia economico-finanziaria e
comunicazione istituzionale.
2. La traduzione specialistica e la revisione
terminologica nel campo economico e
finanziario. Regolamentazione terminologica,
con particolare riferimento a:
– polisemia e sinonimia
– prestiti.
Gruppo di lavoro REI TEF - Roma 29/11/10
3
Linee progettuali del gruppo
di lavoro REI-TEF
3. La divulgazione della terminologia specialistica:
a) Analisi dei repertori terminologici disponibili:
glossari diversi per pubblici e utenti diversi.
b) Elaborazione di glossari tematici di
riferimento.
4. Studio di casi e consulenze specifiche.
Le possibilità di formazione nel settore.
Gruppo di lavoro REI TEF - Roma 29/11/10
4
1. Terminologia economico-finanziaria e
comunicazione istituzionale
(cfr. VIII Giornata REI, 30/11/09)
„ I termini chiave della crisi finanziaria: subprime,
credit crunch, bailout/salvataggio…;
„ la descrizione di questo lessico divulgato nella
stampa;
„ le ricezioni negli usi della comunicazione pubblica
e specialistica nell’intenzione di offrire un
riferimento utile per quanti devono operare nel
campo della terminologia economico-finanziaria.
Gruppo di lavoro REI TEF - Roma 29/11/10
5
1. Terminologia economico-finanziaria e
comunicazione istituzionale
I capovolgimenti economici generano nuovi
termini e spostano un lessico di ambiti
specialistici all’uso quotidiano.
„
La Big society, parola dell’anno 2010 :
“un concetto politico che prevede il trasferimento
a comunità locali e a volontari di una notevole
parte della responsabilità di gestione dei servizi
sociali”.
Susie Dent, Oxford University Press
Gruppo di lavoro REI TEF - Roma 29/11/10
6
2. La traduzione specialistica
e la revisione terminologica nel campo
economico e finanziario
„
Analisi dei testi relativi alla riforma della
regolamentazione finanziaria:
– le direttive sui mercati degli strumenti
finanziari: Market in Financial Instruments
Directive, direttiva MIFID 2004/39/CE,
implementata con la successiva direttiva
2006/31/CE;
– i testi specialistici;
Gruppo di lavoro REI TEF - Roma 29/11/10
7
2. Analisi dei testi relativi alla riforma della
regolamentazione finanziaria
– The Committee of European
Securities Regulators (CESR), Guida
per il consumatore. Investire in prodotti
finanziari, Marzo 2008;
– altri testi di uso interno presso gli
istituti bancari;
– la manualistica universitaria.
Gruppo di lavoro REI TEF - Roma 29/11/10
8
2. La traduzione specialistica e la revisione terminologica
nel campo economico e finanziario. L’esempio MIFID
Proposta di glossario relativo al lessico di alcune aree tematiche
trattate nella Direttiva.
Es.: i campi che derivano dalle principali norme relative agli intermediari:
– i requisiti di organizzazione nonché l’esternalizzazione delle
funzioni operative;
– i conflitti di interessi e le relative politiche di gestione degli stessi;
– le ricerche in materia di investimenti;
– la disciplina degli incentivi nonché le informazioni fornite ai clienti;
– le registrazioni degli ordini e delle operazioni eseguite;
– le informazioni fornite ai clienti e potenziali clienti; la
classificazione della clientela in retail, professional, eligible counterparties;
– le valutazioni di adeguatezza e appropriatezza dei servizi di
investimento prestati ai clienti;
– la gestione degli ordini dei clienti (client order handling rules);
– la consulenza in materia di investimenti;
– la disciplina della best execution al fine di assicurare la migliore
esecuzione degli ordini ai clienti;
– le nuove categorie dei servizi di investimento.
Gruppo di lavoro REI TEF - Roma 29/11/10
9
2. La traduzione specialistica
e la revisione terminologica nel campo
economico e finanziario. Esempi.
– I testi sulle migliori pratiche nel settore del
credito ipotecario
– I testi in materia di recupero transfrontaliero dei
crediti con il sequestro dei depositi bancari
(controllo della posizione dei creditori nelle
controversie transfrontaliere e garanzia
dell’esecuzione effettiva dei crediti all'estero).
Gruppo di lavoro REI TEF - Roma 29/11/10
10
2. Crescita sostenibile e
efficienza energetica, a partire
dalla direttiva 2006/32/CE sui servizi energetici
„ Gli strumenti per sviluppare il mercato dei servizi
energetici.
„ Il ruolo delle imprese energetiche nel promuovere
il risparmio energetico lungo tutta la catena
dell'approvvigionamento energetico, ivi compreso
l'approvvigionamento degli utilizzatori finali.
„ L'efficienza della generazione, del trasporto e della
distribuzione, tra cui il potenziamento delle misure
per la promozione della cogenerazione e del
teleriscaldamento/teleraffreddamento.
Gruppo di lavoro REI TEF - Roma 29/11/10
11
2. Crescita sostenibile e
efficienza energetica, a partire
dalla direttiva 2006/32/CE sui servizi energetici
Schedatura dei repertori
terminologici esistenti.
Analisi delle diversità di glossari
in base alla categoria di utente.
Elaborazione di prodotti terminografici
utili nel settore.
Gruppo di lavoro REI TEF - Roma 29/11/10
12
3. Risorse terminologiche
e glossari disponibili. Esempi
Link educational accreditati:
http://www.bancaditalia.it/servizi_pubbl/conoscere
http://www.bancaditalia.it/servizi_pubbl/conoscere/vocabolario
http://www.consob.it/main/trasversale/risparmiatori/investor/ind
ex.html
Manuale dell’Organisation for Economic Cooperation
Development sull’ecconomia non osservata:
Measuring the Non-Observed Economy - A
Handbook
http://www.oecd.org/dataoecd/9/20/1963116.pdf
Gruppo di lavoro REI TEF - Roma 29/11/10
13
3. Risorse terminologiche
e glossari disponibili. Esempi
Analisi e valutazione dei glossari esistenti, con
particolare riferimento:
–
–
–
–
al grado di specializzazione
ai destinatari
alle fonti utilizzate
alla facilità di reperimento e all’aggiornamento dei dati.
Glossari e repertori terminologici: dalla
comunicazione aziendale alla comunicazione
istituzionale
Gruppo di lavoro REI TEF - Roma 29/11/10
14
4. Studio di casi e consulenze specifiche:
rigore terminologico e tutela dei prodotti
Le recenti controversie legali insorte a causa di
errori di traduzione e l’esigenza di difendere
il proprio marchio all’estero richiedono
strumenti di ausilio al personale dedicato al
controllo della traduzione e della
comunicazione aziendale.
Ass.I.Term.: il caso pelle e ecopelle
Gruppo di lavoro REI TEF - Roma 29/11/10
15
4. Studio di casi e consulenze specifiche:
il caso pelle nei paesi europei
„ Definizioni di pelle, protette da un punto di
vista legislativo (cfr. Avv. M. Mussi – Tornato, Is
leather loosing its identity? , in Corium – Quo vadis?
Perspectives for Leather Markets, 11/10/2010,
Bologna)
ITALIA: Art. 1, par. 1, legge 16/12/1966, n. 1112
FRANCIA: Art. 1, par. II, Décret n° 2010-29 du 8
janvier 2010 portant application de l’article
L. 214-1 du code de la consommation à
certains produits en cuir et à certains
produits similaires
SPAGNA: Real Decreto 769/1984
Gruppo di lavoro REI TEF - Roma 29/11/10
16
4. Studio di casi e consulenze specifiche:
il caso pelle nei paesi europei
Solo definizioni standard:
GERMANIA: Abgrenzung des Begriffes Leder
gegenüber anderen Materialien
Bezeichnungsvorschriften RAL 062 A2
elaborata da: RAL Deutsches Institut für
Gütesicherung und Kennzeichnung e.V.
UK: (BS 2780:1983) N. 159, elaborata dal
British Standards Institute
„ Nessun riferimento definitorio (Polonia, Bulgaria)
„
Gruppo di lavoro REI TEF - Roma 29/11/10
17
4. Studio di casi e consulenze specifiche:
il caso pelle nei paesi europei. Le conseguenze…
Proliferano nel mercato termini in cui figura il
termine pelle, anche se si tratta di prodotti
realizzati con materiale sintetico.
– Ecopelle, Ecocuoio, Ecocuero, Ecopiel, Okoleder,
Ecocuir, Peau-éco ecc.
– Pelle ecologica, pelle artificiale, pelle sintetica,
similpelle…
Necessità di un intervento terminologico!
Gruppo di lavoro REI TEF - Roma 29/11/10
18
4. Le possibilità di formazione nel settore
Informazioni nel sito
dell’Associazione Italiana per la Terminologia:
http://www.assiterm91.it
Cfr. il Corso di Perfezionamento in
Terminologie specialistiche nei servizi linguistici e di traduzione
http://www.unicatt.it/terminologie-specialistiche.
Gruppo di lavoro REI TEF - Roma 29/11/10
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Membri attivi e consulenti
M.T. Zanola (Università Cattolica, Milano)
coordinatore del gruppo di lavoro REI/TEF; per collaborazioni e
proposte: [email protected]
P. Antonelli (PCM, Dipartimento Politiche Europee)
S. Aulitto (Università Cattolica, Milano)
F. Bertaccini (SSLMIT, Bologna-Forlì)
M.F. Bonadonna (Università Cattolica, Milano)
G. Castorina (Università La Sapienza Roma)
M. Ciprì (Università La Sapienza , Roma)
P. Collesi (ISTAT, Roma)
R. Guerini (Università L’Orientale, Napoli)
G.P. Mantovani (UBIBanca)
C. Mari (Università di Chieti-Pescara)
R. Marinelli (CNR)
E. Molinari (ISVAP, Roma)
M.E. Ponzo (DGT, CE)
Gruppo di lavoro REI TEF - Roma 29/11/10
F. Urzì (DGT, CE)
20
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Politicamente o linguisticamente corretto?