Persone e Attività assicurate in ambito scolastico Incontro informativo del 20 Novembre 2013 Fonti normative - Testo Unico D.P.R. 30/06/1965, n. 1124 - Circolari interpretative INAIL Alunni Sono tutelati durante le seguenti attività: 1) Attività di educazione fisica, curriculare ed extra-curriculare 2) Attività comportanti esperienze tecnicoscientifiche; 3) Attività comportanti esperienze di lavoro; 4) Attività comportanti esercitazioni pratiche che comprendono anche le lezioni di alfabetizzazione informatica e di lingua straniera, svolte con l’ausilio di macchine elettriche. Tutela assicurativa Tutti gli alunni/studenti di scuole pubbliche e private sono tutelati dall’INAIL soltanto per il RISCHIO SPECIFICO derivante dallo svolgimento delle attività sopra elencate. INSEGNANTI: Asilo nido, Scuole materne e Scuole Elementari Sono SEMPRE soggetti alla tutela assicurativa INAIL Gli Insegnanti di sostegno di tale tipo di scuole sono sempre soggetti alla tutela assicurativa INAIL INSEGNANTI: Scuole Medie Inferiori e Scuole Medie Superiori Sono assicurati se rientrano nel campo di applicazione della tutela come individuato dagli articoli 1) e 4) del T.U. Ed in particolare: a) Se per lo svolgimento della loro attività fanno uso di macchine elettriche (videoterminali, computer, fotocopiatrici, videoregistratori, mangianastri, proiettori ecc..), ovvero se frequentano un ambiente organizzato ove sono presenti le suddette macchine; b) Se sono direttamente adibiti alle seguenti attività: 1) Esperienze tecnico-scientifico 2) Esercitazioni pratiche 3) Esercitazioni di lavoro - I viaggi di istruzione ( o di integrazione alla preparazione di indirizzo) sono assimilati alle esercitazioni di lavoro e quindi rientrano nel novero delle attività protette - Il docente accompagnatore è assicurato a condizione che il viaggio rientri fra quelli programmati nel piano di offerta formativa Il QUESTIONARIO permette all’Istituto di verificare se trattasi di persona tutelata. In caso affermativo, i lavoratori sono tutelati per tutti i rischi collegati alle finalità e condizioni lavorative, compreso l’infortunio in itinere che andrà esaminato alla luce delle aggravanti previste per tale fattispecie (invio di apposito questionario per itinere alla scuola e al lavoratore) ALTRE CATEGORIE DI LAVORATORI (Impiegati, collaboratori, bidelli ecc..) Sono assicurati al pari di tutti gli altri lavoratori semprechè in possesso dei requisiti previsti dall’ articolo 1) e 4) del T.U. Per tali categorie di lavoratori NON si parla di rischio specifico.