Ing. Alberto BOTTI
LA CONSULENZA
TECNICA DI UFFICIO
NEL PROCESSO CIVILE
Vibo Valentia, 27 gennaio 2010
LA CONSULENZA TECNICA CIVILE
ing. Alberto BOTTI
Chi è il CTU (Consulente Tecnico di Ufficio)
?
è un ausiliario del Magistrato
è un soggetto terzo (super partes)
è un pubblico ufficiale
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LA CONSULENZA TECNICA CIVILE
ing. Alberto BOTTI
Cosa fa il C.T.U.
?
Adempie al mandato assegnatogli dal Giudice
Rispetta il principio del contraddittorio
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LA CONSULENZA TECNICA CIVILE
ing. Alberto BOTTI
Cosa NON fa il C.T.U. ?
Il C.T.U. non è un mezzo di prova
Sul C.T.U. non incombe l’onere della prova
La C.T.U. non può essere esplorativa
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LA CONSULENZA TECNICA CIVILE
ing. Alberto BOTTI
Principali argomenti :
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•
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•
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La normativa di riferimento
- Articoli commentati del codice di procedura civile
Le attività propedeutiche alla redazione della relazione
- Esame documenti / sopralluogo / relazioni CTP / nuovi documenti
La redazione dell’elaborato peritale
La redazione dell’istanza di liquidazione
La convocazione del CTU per chiarimenti
Novità introdotte dalla Legge 69-2009 (modifiche al C.p.C.)
Privacy e CTU
Il CTP
La conciliazione innanzi al CTU art. 696-bis c.p.c.
Esempi di consulenze realmente svolte
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ing. Alberto BOTTI
La normativa di riferimento
Codice di Procedura Civile
Art. 61 - Consulente tecnico
Quando e' necessario, il giudice può farsi assistere, per il compimento di singoli atti o per
tutto il processo, da uno o più consulenti di particolare competenza tecnica
Art. 194 - Attività
Il consulente tecnico assiste alle udienze alle quali è invitato dal giudice istruttore; compie,
anche fuori della circoscrizione giudiziaria, le indagini di cui all'articolo 62, da se solo o
insieme col giudice secondo che questi dispone. Può essere autorizzato a domandare
chiarimenti alle parti, ad assumere informazioni da terzi e a eseguire piante, calchi e rilievi.
Anche quando il giudice dispone che il consulente compia indagini da se solo, le parti
possono intervenire alle operazioni in persona e a mezzo dei propri consulenti tecnici e dei
difensori, e possono presentare al consulente, per iscritto o a voce, osservazioni e istanze
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ing. Alberto BOTTI
La normativa di riferimento 2
Norme di Attuazione del Codice di Procedura Civile
Art. 90 att.- Indagini del Consulente senza la presenza del Giudice.
Il consulente tecnico che, a norma dell'articolo 194 del Codice, è autorizzato a compiere
indagini senza che sia presente il giudice, deve dare comunicazione alle parti del giorno, ora
e luogo di inizio delle operazioni, con dichiarazione inserita nel processo verbale d'udienza o
con biglietto a mezzo del cancelliere.
Il consulente non può ricevere altri scritti difensionali oltre quelli contenenti le osservazioni
e le istanze di parte consentite dall'articolo 194 del Codice.
In ogni caso deve essere comunicata alle parti avverse copia degli scritti difensionali.
Art. 92 att. – Attività.
Se, durante le indagini che il consulente tecnico compie da sé solo, sorgono questioni sui
suoi poteri o sui limiti dell'incarico conferitogli, il consulente deve informarne il giudice,
salvo che la parte interessata vi provveda con ricorso.
Il ricorso della parte non sospende le indagini del consulente.
Il giudice, sentite le parti, dà i provvedimenti opportuni.
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ing. Alberto BOTTI
La normativa di riferimento 3
Decreto Ministeriale 30 maggio 2002
Adeguamento dei Compensi spettanti ai periti, ai consulenti tecnici, interpreti e traduttori per
le operazioni eseguite su disposizioni dell’autorità giudiziaria in materia civile e penale.
Decreto Presidente della Repubblica n° 115 del 30 maggio 2002
Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materie di spese di giustizia
Decreto Presidente Consiglio dei Ministri 16/3/90
(Indennità di missione)
Decreto Presidente Consiglio dei Ministri 15/2/95
(Indennità di vitto)
Delibera 26 giugno 2008 n. 46 del Garante
Linee guida in materia di trattamento di dati personali da parte dei consulenti tecnici e dei
periti ausiliari del Giudice e del Pubblico Ministero
Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196
Codice in materia di protezione dei dati personali
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LA CONSULENZA TECNICA CIVILE
ing. Alberto BOTTI
Le attività propedeutiche alla
redazione della relazione
La ricezione dell’incarico
Il rifiuto per incompatibilità con le parti
L’udienza per il giuramento e per la formulazione dei quesiti
La nomina dei consulenti tecnici diparte (CTP) e i rapporti tra il CTU e
i CTP
5. L’istanza per l’impiego di coadiutori del CTU
6. L’istanza per l’utilizzo di laboratori esterni per l’espletamento di prove
e di analisi specialistiche
7. Il ritiro dei fascicoli di parte e il loro esame
8. I sopralluoghi, la redazione dei verbali e dei rilievi
9. I rapporti con i procuratori legali delle parti
10. Collegio di periti: rapporti con gli altri membri
11. Le memorie tecniche prodotte dalle parti
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1.
2.
3.
4.
LA CONSULENZA TECNICA CIVILE
ing. Alberto BOTTI
La ricezione dell’incarico
•
•
•
•
•
Il Consulente Tecnico di Ufficio (CTU) riceve l’incarico al proprio domicilio a
mezzo dell’Ufficiale Giudiziario che notifica all’interessato (o alla persona presente
al domicilio) il biglietto di Cancelleria con il quale il Giudice lo convoca in udienza
per il giuramento e per la formulazione dei quesiti.
In tale documento sono indicati la data, l’ora, la sezione e il Tribunale (ovvero
altro ufficio dove è amministrata la Giustizia: Giudice di Pace, Corte d’Appello,
Tribunale Ordinario, ecc.).
Alcune volte, il testo della convocazione non contiene l’ora dell’udienza; in tal caso
deve intendersi “ora di rito” (h 9.00).
Può accadere che il CTU si trovi nell’aula di udienza per altro procedimento e il
Giudice, se lo ritiene, può nominare tale Consulente seduta stante, senza averlo
avvisato, avendo preventivamente verificato che la competenza del CTU sia
pertinente alla materia oggetto di accertamento.
L’accettazione dell’incarico comporta per il Consulente l’onere di completare il
compito affidato.
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LA CONSULENZA TECNICA CIVILE
ing. Alberto BOTTI
Il rifiuto per incompatibilità con le parti – art. 192 c.p.c., art. 89 att.
L’incompatibilità avviene quando il CTU:
1) ha interesse nella causa in cui è nominato o in altra vertente su identica questione di diritto;
2) se egli stesso o la moglie è parente fino al quarto grado (74 ss. c.c.), o è convivente o
commensale abituale di una delle parti o di alcuno dei difensori;
3) se egli stesso o la moglie ha causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito con
una delle parti o alcuno dei suoi difensori;
4) se ha dato consiglio o prestato patrocinio (82) nella causa, o ha deposto in essa come testimone,
oppure ne ha conosciuto come arbitro (810, 815) o vi ha prestato assistenza come Consulente
tecnico (61);
5) se è tutore (343 ss. c.c.), curatore (392 c.c.), procuratore, agente o datore di lavoro di una delle
parti; se, inoltre, è amministratore o gerente di un ente, di un’associazione anche non
riconosciuta (36 ss. c.c.), di un comitato (39 c.c.), di una società (2247 ss. c.c.) o stabilimento che
ha interesse nella causa.
Nei casi in cui il CTU si trovi in almeno uno dei casi poc’anzi indicati è indispensabile presentare
in cancelleria, con un anticipo di almeno 3 giorni rispetto alla data di convocazione, la
comunicazione scritta al Giudice della incompatibilità con le parti, indicandone il motivo.
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LA CONSULENZA TECNICA CIVILE
ing. Alberto BOTTI
L’udienza per il giuramento e per la formulazione dei quesiti
ATTIVITA’ DA SVOLGERE DURANTE L’UDIENZA
1. giuramento;
2. formulazione dei quesiti;
3. termine entro il quale depositare in cancelleria
l’elaborato peritale;
4. acconto spese ed a chi viene posto a carico;
5. data di inizio delle operazioni peritali;
6. eventuali altre richieste da formulare al Giudice a cui
segue la disposizione del Magistrato stesso (necessità di
avvalersi di personale ausiliario necessario ad espletare
il mandato assegnato, autorizzazione ad accedere presso
pubblici uffici, ecc.);
7. ritiro dei fascicoli delle parti.
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LA CONSULENZA TECNICA CIVILE
ing. Alberto BOTTI
La nomina dei consulenti tecnici diparte (CTP) e
i rapporti tra il CTU e i CTP
La nomina dei consulenti tecnici di parte se non è verbalizzata durante
l’udienza, deve essere eseguita a cura dei rispettivi difensori delle parti in
conformità a quanto indicato nel verbale.
Una questione che solleva sempre controversie è la frequente disposizione
indicata a verbale “… il Giudice pone termine fino all’inizio delle operazioni
peritali per la eventuale nomina dei consulenti tecnici di parte.”
In pratica, le parti possono nominare i rispettivi consulenti tecnici mediante
il deposito in Cancelleria, prima dell’accesso (eventualmente anche il
giorno stesso, nel caso in cui l’inizio delle operazioni peritali è fissato nel
pomeriggio, a chi spetta tale incombenza può recarsi di mattina in
Cancelleria per espletare la formalità della nomina del CTP) una nota
contenente le generalità dei propri tecnici, consegnandone al CTU copia al
momento dell’inizio delle operazioni peritali.
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LA CONSULENZA TECNICA CIVILE
ing. Alberto BOTTI
L’istanza per l’impiego di coadiutori del CTU
A fronte di comprovate esigenze per l’espletamento dell’incarico in
materie specialistiche che esulano dalla propria competenza, il CTU
può chiedere al Giudice l’AUTORIZZAZIONE di avvalersi di suoi
ausiliari (ad esempio, nel caso di accertamenti di immissioni sonore, il
CTU può chiedere di avvalersi di società oppure di uno specialista che
dispone dei fonometri e delle altre apparecchiature per eseguire tali
misure).
È necessario chiedere al Giudice di disporre l’anticipo che copra anche
tale spesa. Il CTU NON DEVE CONTRARRE DEBITI verso terzi
per i propri doveri di ufficio.
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LA CONSULENZA TECNICA CIVILE
ing. Alberto BOTTI
Il ritiro dei fascicoli di parte e il loro esame
L’esame dei fascicoli delle parti è fondamentale al fine di comprendere
l’oggetto di contesa.
Il CTU deve VALUTARE LA DOMANDA DELLA RICORRENTE
(attrice) e le prove offerte, nonché ANALIZZARE LA RISPOSTA
DELLA CONVENUTA e le proprie controdeduzioni (con eventuale
inversione dell’onere della prova).
Su tali elementi, sul sopralluogo e sulle note tecniche dei CTP deve
fondare la propria tesi, MOTIVANDOLA.
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LA CONSULENZA TECNICA CIVILE
ing. Alberto BOTTI
I sopralluoghi, la redazione dei verbali e dei rilievi
Il sopralluogo DEVE essere eseguito nella data indicata nel verbale di
udienza. Può accadere che una delle parti chieda di rinviare la data del
sopralluogo, rispetto a quella indicata nel verbale di udienza. La risposta
deve essere negativa, ad eccezione di gravi motivi dei quali la parte fornisce
idonei giustificativi.
Alla presenza eventuale dei consulenti tecnici delle parti, le operazioni
peritali iniziano con la LETTURA DEI QUESITI; quindi si esegue la
ricognizione dei luoghi traendo DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA.
L’obiettivo dell’accesso è quello di ACCERTARE I LUOGHI con
riferimento ai quesiti e all’oggetto della contesa. È possibile raccogliere a
verbale sommarie informazioni da sottoporre al vaglio del Giudice, come
pure le osservazioni formulate dalle parti e dai loro consulenti tecnici.
Al termine si redige il VERBALE di ACCESSO.
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LA CONSULENZA TECNICA CIVILE
ing. Alberto BOTTI
I rapporti con i procuratori legali delle parti
È bene ricordare che il CTU è un AUSILIARIO del Magistrato.
Questo comporta un atteggiamento di RISERVATEZZA,
IMPARZIALITÀ e INDIFFERENZA dal momento di ricezione
dell’incarico fino all’emissione della sentenza.
I rapporti con i procuratori delle parti devono essere
improntati
alla
massima
PROFESSIONALITÀ
e
NEUTRALITÀ.
Normalmente, i procuratori non dovrebbero cercare contatti
con il CTU se non per motivi strettamente connessi all’incarico
peritale: modalità di inoltro di un documento, informazioni
sulla logistica del luogo di accertamento, ecc..
Da un punto di vista deontologico non è corretto che un
procuratore esprima concetti che riguardano il merito della
causa in assenza dell’altro procuratore. L’integrazione del
CONTRADDITTORIO e la TRASPARENZA sono i principi
base cui si ispira il buon CTU.
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LA CONSULENZA TECNICA CIVILE
ing. Alberto BOTTI
Le memorie tecniche prodotte dalle parti
Le memorie tecniche redatte dalle parti nel corso dell’espletamento della
CTU sono MOLTO IMPORTANTI e meritano un ATTENTO ESAME
perché:
• forniscono elementi validi per la valutazione tecnica e per la risposta ai
quesiti;
• il CTU BENEFICIA di analisi già eseguite da altri per condividerle o per
confutarle;
• integrano il contraddittorio, un fondamento del diritto, senza il quale si
rischia di sbagliare.
Il buon CTU fornisce il doveroso commento alle tesi di ciascun CTP in un
apposito paragrafo, dove il CTU motiva l’accoglimento ovvero il rigetto
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di ciascuna tesi proposta dai rispettivi CTP.
LA CONSULENZA TECNICA CIVILE
ing. Alberto BOTTI
La redazione dell’elaborato peritale
Il contenuto della relazione
i paragrafi riproducono il quesito del Giudice
le affermazioni vanno motivate
le tesi delle parti vanno accolte oppure confutate motivando le propria tesi
La forma della relazione
utilizzo del formato legale (25 righe per cartella)
paragrafi numerati / pagine numerate / data / rilegatura
La raccolta e la presentazione degli allegati
organizzare gli allegati per agevolarne la consultazione
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LA CONSULENZA TECNICA CIVILE
ing. Alberto BOTTI
La redazione dell’istanza di liquidazione
1. Vacazioni
2. Onorario a percentuale (sul valore dei beni stimati)
3. Indennità (per le attività svolte fuori dal comune di residenza)
4. Spese
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LA CONSULENZA TECNICA CIVILE
ing. Alberto BOTTI
La redazione dell’istanza di liquidazione 2
ESEMPIO - Valore oggetto di causa € 100.000,00
Art. 11 – D.M. Giustizia 30 maggio 2002 (G.U. n° 182 del 5 agosto 2002)
minimo
ONORARIO A PERCENTUALE
Totale
massimo
Euro
2.798,05
5.601,82
maggioraz. art.51 DPR 30.5.2002 n. 115
Euro
559,61
1.120,36
maggioraz. art.52 DPR 30.5.2002 n. 115
Euro
2.798,05
5.601,82
Euro
6.155,71
12.324,00
TOTALE
Maggiorazioni applicabili se
sussistono i requisiti previsti
dalla norma
Importi imponibili, IVA esclusa
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LA CONSULENZA TECNICA CIVILE
ing. Alberto BOTTI
La redazione dell’istanza di liquidazione 3
ESEMPIO - Valore oggetto di causa: non determinato
ESEMPIO - Termine assegnato per completare l’incarico 90 giorni
Art. 4 della Legge 319/80 come modificato dal D.M. Giustizia 30 maggio 2002
(G.U. n° 182 del 5 agosto 2002, art. 1)
Onorario a vacazione
consultazione atti, attività peritali, stesura e correzione minute
totale vacazioni:
Maggiorazioni
applicabili se
sussistono i
requisiti previsti
dalla norma
180
1
x
14,68
=
14,68
179
x
8,15
=
1.458,85
=
1.473,53
Totale Euro (1)
maggioraz. art.51 DPR 30.5.2002 n.115
294,70
maggioraz. art.52 DPR 30.5.2002 n.115
1.473,53
Totale Euro (2)
=
3.241,76
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LA CONSULENZA TECNICA CIVILE
ing. Alberto BOTTI
La redazione dell’istanza di liquidazione 4
INDENNITA’ (art. 55 DPR 30.5.2002 n. 115)
ESEMPIO di n° 1 giorno di missione (dalle h 9:00 alle 21:00) e n° 2 pasti
rif. Norma
€/cad
n°
Totale
indennità missione
DPCM 16/3/90
1
24,12
24,12
indennità vitto
DPCM 15/2/95
2
30,55
61,1
TOTALE
85,22
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LA CONSULENZA TECNICA CIVILE
ing. Alberto BOTTI
La redazione dell’istanza di liquidazione 5
SPESE (art. 56 DPR 30.5.2002 n. 115)
Le spese sono solo quelle STRETTAMENTE NECESSARIE
all’espletamento dell’incarico e devono essere ANALITICAMENTE
INDICATE nell’istanza di liquidazione.
La norma prevede che il CTU ALLEGHI l’eventuale corrispondente
DOCUMENTAZIONE.
Le spese che maggiormente ricorrono per una consulenza tecnica nel
campo dell’edilizia civile sono le seguenti:
–
–
–
–
–
percorrenza auto
marche da bollo
Fotocopie
Fotografie
certificati
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LA CONSULENZA TECNICA CIVILE
ing. Alberto BOTTI
La convocazione del CTU per chiarimenti
Cosa fare
• ANALIZZARE PREVENTIVAMENTE i rilievi e le note critiche
• preparare preventivamente una nota in risposta (se del caso)
• ATTENDERE in udienza le richieste del Giudice
• Come dispone il Giudice: fornire i chiarimenti a verbale, ovvero con
specifica nota da depositare successivamente in Cancelleria
• Mantenere un comportamento improntato alla PACATEZZA DEI
TONI ed alla SOSTANZA DEI CONTENUTI
Cosa NON fare
• Cedere alle PROVOCAZIONI del difensore cui la CTU nuoce
• RISPONDERE DIRETTAMENTE ai difensori, senza il consenso del
Giudice
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LA CONSULENZA TECNICA CIVILE
ing. Alberto BOTTI
Modifiche al Codice di procedura civile
Art. 46 comma 1 e 5; art. 52 comma 1 L. 69-2009
•
•
•
la preventiva formulazione dei quesiti da parte del
Giudice, rispetto all’udienza in cui il consulente compare
per il giuramento (art. 46 comma 4);
la preventiva trasmissione alle parti della relazione
redatta dal CTU, le osservazioni delle parti a tale
elaborato e la sintetica valutazione di tali osservazioni ad
opera del CTU e quindi il deposito in Cancelleria (art. 46
comma 5);
la trasparenza nell’assegnazione degli incarichi e il limite
di concentrazione al 10% in rapporto a quelli affidati
dall’ufficio (art. 52 comma 1).
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LA CONSULENZA TECNICA CIVILE
ing. Alberto BOTTI
Privacy e CTU
Delibera 46-2008 del Garante
• i dati oggetto di trattamento possono essere solamente
quelli necessari ad adempiere all’incarico ricevuto;
• le misure di sicurezza idonee a preservare i dati da
accessi ed utilizzo indebito, ovvero idonee a ridurre al
minimo il rischio di distruzione e di accesso non
autorizzato devono essere quelle stabilite dal Codice sia
in maniera preventiva (art. 31) sia nel rispetto delle
misure minime (art. 33, 34, 35 e Allegato B “disciplinare
tecnico “ allegato al Codice)
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LA CONSULENZA TECNICA CIVILE
ing. Alberto BOTTI
La conciliazione innanzi al CTU ex 696-bis c.p.c.
• È una circostanza rara
• Il CTU chiede al Giudice in udienza quando esperire il
tentativo di conciliazione
• Durante il tentativo di conciliazione il CTU non deve
esprimere valutazioni di merito sulla controversia
• Di norma, il tentativo di conciliazione andrebbe
esperito al termine del periodo assegnato al CTU, salvo
diverso avviso del Giudice
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LA CONSULENZA TECNICA CIVILE
ing. Alberto BOTTI
Il Consulente Tecnico di Parte - C.T.P.
È una FIGURA IMPORTANTE nel processo civile
Incombe L’ONERE DELLA PROVA per gli argomenti tecnici,
se CTP attrice / ricorrente
CONTROLLA l’attività del CTU ed ESPRIME VALUTAZIONI
a seguito del suo operato con controdeduzioni (anche alla luce
delle recenti modifiche al c.p.c.)
PRINCIPALI ERRORI DEL CTP
Non ha partecipato alla formulazione della citazione / ricorso /
costituzione
Compare al sopralluogo senza conoscere il quesito, nè gli atti di
causa
29
ORGANICO
TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA
Dati Consiglio Superiore della Magistratura
Giudici ordinari n° 14
Giudici Onorario di Tribunale n° 10
Bacino di Utenza/Residenti 161.996
Dati ricavati dal censimento 2001
LA CONSULENZA TECNICA CIVILE
ing. Alberto BOTTI
Classificazione Argomenti Relazioni C.T.U.
A.T.P.
Appalti pubblici
Appalti privati
Ascensori
Danni da locazione
Divisioni ereditarie
Distanze
Danni da mezzi d’opera
Esproprio
Equo canone
Estetica
Estimo
Infiltrazioni
Millesimi
Rumore
Termotecnica (compreso distacco impianto comune)
Usucapione
31
Urbanistica
LA CONSULENZA TECNICA CIVILE
Vibo Valentia, 27 gennaio 2010.
Riprendiamo dopo la pausa
Ringrazio per la cortese attenzione.
Ing. Alberto BOTTI
Via Giulio Bas 15
00124 ROMA
e.mail:
Tel.
Fax
Cell.
[email protected]
06 5093 11 10
06 233 232 515
347 54 74 534
32
LA CONSULENZA TECNICA CIVILE
ing. Alberto BOTTI
ESEMPI :
1.
Taglio delle scale per costruire un ascensore
2.
Lavori pubblici - anomalo andamento dell’appalto
3.
Temperatura erogata da
riscaldamento comune
con istanza ex art. 92 att. c.p.c.
un
impianto
di
33
ESEMPIO n° 1:
il taglio di queste scale comporta pericolo per la sicurezza?
L’onere della prova spetta
alla parte che esegue il
lavoro (il condominio in
questo caso)
Il CTP del condominio non è stato in grado di fornire il
progetto dell’intervento, il Giudice ha poi deciso il ripristino
34
ESEMPIO n° 2:
Appalti pubblici : anomalo andamento dell’appalto?
La parte attrice imposta
una robusta tesi tecnica
nella citazione
La convenuta
dimostra un profilo
debole e poco
competente
Sotto il profilo tecnico contabile l’appalto è complesso, occorre
organizzarsi tempestivamente e motivare la propria tesi
35
ESEMPIO n° 3:
Temperatura erogata da un impianto di riscaldamento comune
La parte attrice non si fa
assistere da un CTP e non
dimostra competenze
termotecniche
La convenuta
mantiene un profilo di
sorveglianza
dimostrando
competenza tecnica
La CTU presenta il rischio di dover eseguire misure non
codificate da alcuna normativa
36
LA CONSULENZA TECNICA CIVILE
ing. Alberto BOTTI
ALTRI ESEMPI
37
LA CONSULENZA TECNICA CIVILE
ing. Alberto BOTTI
Verificare se le infiltrazioni sussistono.
Un caso di assoluta evidenza.
41
LA CONSULENZA TECNICA CIVILE
ing. Alberto BOTTI
Una lesione da
sottovalutare …
non
… considerata anche la
presenza di altre fessure.
42
LA CONSULENZA TECNICA CIVILE
ing. Alberto BOTTI
La causa
incendio?
di
questo
Un computer lasciato
acceso, alimentato da
una
linea
elettrica
inadeguata.
43
LA CONSULENZA TECNICA CIVILE
Vibo Valentia, 27 gennaio 2010.
Il contenuto del presente testo ha solo
finalità divulgative, è frutto dell’esperienza
dello scrivente, di un’accurata analisi della
normativa e della pertinente giurisprudenza.
Le opinioni contenute nel presente testo
sono quelle dell’autore, in nessun caso
responsabile per il loro utilizzo.
Il lettore utilizza il contenuto del testo a
proprio rischio, mantenendo indenne
l’autore da qualsiasi pretesa risarcitoria.
44
LA CONSULENZA TECNICA CIVILE
Vibo Valentia, 27 gennaio 2010.
Ringrazio per la cortese attenzione.
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