Dott. Ing. Alberto BOTTI LA CONSULENZA TECNICA DI UFFICIO E DI PARTE NEL PROCESSO CIVILE CON ESEMPI DI ACUSTICA Roma, 9 gennaio 2015 LA CONSULENZA TECNICA NEL PROCESSO CIVILE Dott. Ing. Alberto BOTTI Chi è il C.T.U. (Consulente Tecnico di Ufficio) ? è un AUSILIARIO del Magistrato è un soggetto TERZO (super partes) è un pubblico UFFICIALE 2 LA CONSULENZA TECNICA NEL PROCESSO CIVILE Dott. Ing. Alberto BOTTI Cosa fa il C.T.U. ? ADEMPIE al mandato assegnatogli dal Giudice Rispetta il principio del CONTRADDITTORIO CONTRIBUISCE alla formazione del giudizio 3 LA CONSULENZA TECNICA NEL PROCESSO CIVILE Dott. Ing. Alberto BOTTI Cosa NON fa il C.T.U. ? Il C.T.U. non è un MEZZO DI PROVA Sul C.T.U. non incombe L’ONERE DELLA PROVA La C.T.U. non può essere ESPLORATIVA 4 LA CONSULENZA TECNICA NEL PROCESSO CIVILE Dott. Ing. Alberto BOTTI (se avete deciso di accettare l’incarico) LAVORATE PER RAGGIUNGERE RISULTATI DI ECCELLENZA 5 LA CONSULENZA TECNICA NEL PROCESSO CIVILE Dott. Ing. Alberto BOTTI La normativa di riferimento Codice di Procedura Civile Art. 61 - Consulente tecnico Quando e' necessario, il Giudice può farsi assistere, per il compimento di singoli atti o per tutto il processo, da uno o più consulenti di particolare competenza tecnica Art. 194 - Attività Il consulente tecnico assiste alle udienze alle quali è invitato dal giudice istruttore; compie, anche fuori della circoscrizione giudiziaria, le indagini di cui all'articolo 62, da se solo o insieme col giudice secondo che questi dispone. Può essere autorizzato a domandare chiarimenti alle parti, ad assumere informazioni da terzi e a eseguire piante, calchi e rilievi. Anche quando il giudice dispone che il consulente compia indagini da se solo, le parti possono intervenire alle operazioni in persona e a mezzo dei propri consulenti tecnici e dei difensori, e possono presentare al consulente, per iscritto o a voce, osservazioni e istanze 6 LA CONSULENZA TECNICA NEL PROCESSO CIVILE Dott. Ing. Alberto BOTTI La normativa di riferimento 2 Norme di Attuazione del Codice di Procedura Civile Art. 90 att. – Indagini del Consulente senza la presenza del Giudice. Il consulente tecnico che, a norma dell'articolo 194 del Codice, è autorizzato a compiere indagini senza che sia presente il giudice, deve dare comunicazione alle parti del giorno, ora e luogo di inizio delle operazioni, con dichiarazione inserita nel processo verbale d'udienza o con biglietto a mezzo del cancelliere. Il consulente non può ricevere altri scritti difensionali oltre quelli contenenti le osservazioni e le istanze di parte consentite dall'articolo 194 del Codice. In ogni caso deve essere comunicata alle parti avverse copia degli scritti difensionali. Art. 92 att. – Attività. Se, durante le indagini che il consulente tecnico compie da sé solo, sorgono questioni sui suoi poteri o sui limiti dell'incarico conferitogli, il consulente deve informarne il Giudice, salvo che la parte interessata vi provveda con ricorso. Il ricorso della parte non sospende le indagini del consulente. Il Giudice, sentite le parti, dà i provvedimenti opportuni. 7 LA CONSULENZA TECNICA NEL PROCESSO CIVILE Dott. Ing. Alberto BOTTI Principali norme di riferimento 3 Decreto Ministeriale 30 maggio 2002 Adeguamento dei Compensi spettanti ai periti, ai consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite su disposizioni dell’autorità giudiziaria in materia civile e penale. Decreto Presidente della Repubblica n° 115 del 30 maggio 2002 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materie di spese di giustizia Decreto Presidente Consiglio dei Ministri 16/3/90 (Indennità di missione) Decreto Presidente Consiglio dei Ministri 15/2/95 (Indennità di vitto) Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 Codice in materia di protezione dei dati personali Delibera 26 giugno 2008 n. 46 del Garante Linee guida in materia di trattamento di dati personali da parte dei consulenti tecnici e dei periti ausiliari del Giudice e del Pubblico Ministero 8 LA CONSULENZA TECNICA NEL PROCESSO CIVILE Dott. Ing. Alberto BOTTI Processo Civile Telematico - PCT Dal 1 gennaio 2015 il deposito degli atti CTU può avvenire solo con deposito telematico!! Cosa fare? 1. Dotarsi dell’identità digitale emessa dall’ordine professionale; 2. Assicurarsi di essere iscritti al Re.G.Ind.E.; 3. Installare il Redattore Atti e i driver della smart card e dell’identità digitale; 9 LA CONSULENZA TECNICA NEL PROCESSO CIVILE Dott. Ing. Alberto BOTTI La ricezione dell’incarico • • • • • Il Consulente Tecnico di Ufficio (CTU) riceve l’incarico al proprio domicilio a mezzo dell’Ufficiale Giudiziario che notifica all’interessato (o alla persona presente al domicilio) il biglietto di Cancelleria con il quale il Giudice lo convoca in udienza per il giuramento e per la formulazione dei quesiti. In tale documento sono indicati la data, l’ora, la sezione e il Tribunale (ovvero altro ufficio dove è amministrata la Giustizia: Giudice di Pace, Corte d’Appello, Tribunale Ordinario, ecc.). Alcune volte, il testo della convocazione non contiene l’ora dell’udienza; in tal caso deve intendersi “ora di rito” (h 9.00). Può accadere che il CTU si trovi nell’aula di udienza per altro procedimento e il Giudice, se lo ritiene, può nominare tale Consulente seduta stante, senza averlo avvisato, avendo preventivamente verificato che la competenza del CTU sia pertinente alla materia oggetto di accertamento. L’accettazione dell’incarico comporta per il Consulente l’onere di completare il compito affidato. 10 LA CONSULENZA TECNICA NEL PROCESSO CIVILE Dott. Ing. Alberto BOTTI Il rifiuto per incompatibilità con le parti – art. 192 c.p.c., art. 89 att. L’incompatibilità avviene quando il CTU: 1) ha interesse nella causa in cui è nominato o in altra vertente su identica questione di diritto; 2) se egli stesso o la moglie è parente fino al quarto grado (74 ss. c.c.), o è convivente o commensale abituale di una delle parti o di alcuno dei difensori; 3) se egli stesso o la moglie ha causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito con una delle parti o alcuno dei suoi difensori; 4) se ha dato consiglio o prestato patrocinio (82) nella causa, o ha deposto in essa come testimone, oppure ne ha conosciuto come arbitro (810, 815) o vi ha prestato assistenza come Consulente tecnico (61); 5) se è tutore (343 ss. c.c.), curatore (392 c.c.), procuratore, agente o datore di lavoro di una delle parti; se, inoltre, è amministratore o gerente di un ente, di un’associazione anche non riconosciuta (36 ss. c.c.), di un comitato (39 c.c.), di una società (2247 ss. c.c.) o stabilimento che ha interesse nella causa. Nei casi in cui il CTU si trovi in almeno uno dei casi poc’anzi indicati è indispensabile presentare in cancelleria, con un anticipo di almeno 3 giorni rispetto alla data di convocazione, la comunicazione scritta al Giudice della incompatibilità con le parti, indicandone il motivo. 11 LA CONSULENZA TECNICA NEL PROCESSO CIVILE Dott. Ing. Alberto BOTTI L’udienza per il giuramento e per la formulazione dei quesiti ATTIVITA’ DA SVOLGERE DURANTE L’UDIENZA 1. giuramento; 2. formulazione dei quesiti (verifica completezza e congruenza); 3. termine entro il quale depositare in cancelleria l’elaborato peritale, inviare/ricevere le relazioni provvisorie; 4. acconto spese ed a chi viene posto a carico; 5. data di inizio delle operazioni peritali; 6. eventuali altre richieste da formulare al Giudice a cui segue la disposizione del Magistrato stesso (necessità di avvalersi di personale ausiliario necessario ad espletare il mandato assegnato, autorizzazione ad accedere presso pubblici uffici, ecc.); 7. ritiro dei fascicoli delle parti. 12 LA CONSULENZA TECNICA NEL PROCESSO CIVILE Dott. Ing. Alberto BOTTI La nomina dei consulenti tecnici diparte (CTP) e i rapporti tra il CTU e i CTP La nomina dei consulenti tecnici di parte se non è verbalizzata durante l’udienza, deve essere eseguita a cura dei rispettivi difensori delle parti in conformità a quanto indicato nel verbale. Una questione che solleva sempre controversie è la frequente disposizione indicata a verbale “… il Giudice pone termine fino all’inizio delle operazioni peritali per la eventuale nomina dei consulenti tecnici di parte.” In pratica, le parti possono nominare i rispettivi consulenti tecnici mediante il deposito TELEMATICO in Cancelleria, prima dell’accesso (eventualmente anche il giorno stesso, nel caso in cui l’inizio delle operazioni peritali è fissato nel pomeriggio, a chi spetta tale incombenza può recarsi di mattina in Cancelleria per espletare la formalità della nomina del CTP) una nota contenente le generalità dei propri tecnici, consegnandone al CTU copia al momento dell’inizio delle operazioni13 peritali. LA CONSULENZA TECNICA NEL PROCESSO CIVILE Dott. Ing. Alberto BOTTI L’istanza per l’impiego di coadiutori del CTU A fronte di comprovate esigenze per l’espletamento dell’incarico in materie specialistiche che esulano dalla propria competenza, il CTU può chiedere al Giudice l’AUTORIZZAZIONE di avvalersi di suoi ausiliari (ad esempio, nel caso di accertamenti di immissioni sonore, il CTU può chiedere di avvalersi di società oppure di uno specialista che dispone dei fonometri e delle altre apparecchiature per eseguire tali misure). È necessario chiedere al Giudice di disporre l’anticipo che copra anche tale spesa. Il CTU NON DEVE CONTRARRE DEBITI verso terzi per i propri doveri di ufficio. 14 LA CONSULENZA TECNICA NEL PROCESSO CIVILE Dott. Ing. Alberto BOTTI Il ritiro dei fascicoli di parte e il loro esame L’esame dei fascicoli delle parti è fondamentale al fine di comprendere l’oggetto di contesa. Il CTU deve VALUTARE LA DOMANDA DELLA RICORRENTE (attrice) e le prove offerte, nonché ANALIZZARE LA RISPOSTA DELLA CONVENUTA e le proprie controdeduzioni (con eventuale inversione dell’onere della prova). Il CTU su tali elementi, sul sopralluogo e sulle note tecniche dei CTP deve fondare la propria tesi, MOTIVANDOLA. 15 LA CONSULENZA TECNICA NEL PROCESSO CIVILE Dott. Ing. Alberto BOTTI I sopralluoghi, la redazione dei verbali e dei rilievi Il sopralluogo DEVE essere eseguito nella data indicata nel verbale di udienza. Può accadere che una delle parti chieda di rinviare la data del sopralluogo, rispetto a quella indicata nel verbale di udienza. Normalmente, la risposta deve essere negativa, ad eccezione di gravi motivi dei quali la parte fornisce idonei giustificativi. Alla presenza eventuale dei consulenti tecnici delle parti, le operazioni peritali iniziano con la LETTURA DEI QUESITI; quindi si esegue la ricognizione dei luoghi traendo DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA. L’obiettivo dell’accesso è quello di ACCERTARE I LUOGHI con riferimento ai quesiti e all’oggetto della contesa. È possibile raccogliere a verbale sommarie informazioni da sottoporre al vaglio del Giudice, come pure le osservazioni formulate dalle parti e dai loro consulenti tecnici. Al termine si redige il VERBALE di ACCESSO. 16 LA CONSULENZA TECNICA NEL PROCESSO CIVILE Dott. Ing. Alberto BOTTI I rapporti con i procuratori legali delle parti È bene ricordare che il CTU è un AUSILIARIO del Magistrato. Questo comporta un atteggiamento di RISERVATEZZA, IMPARZIALITÀ e INDIFFERENZA dal momento di ricezione dell’incarico fino all’emissione della sentenza. I rapporti con i procuratori delle parti devono essere improntati alla massima PROFESSIONALITÀ e NEUTRALITÀ. Normalmente, i procuratori non dovrebbero cercare contatti con il CTU se non per motivi strettamente connessi all’incarico peritale: modalità di inoltro di un documento, informazioni sulla logistica del luogo di accertamento, ecc.. Da un punto di vista deontologico non è corretto che un procuratore esprima concetti che riguardano il merito della causa in assenza dell’altro procuratore. L’integrazione del CONTRADDITTORIO e la TRASPARENZA sono i principi base cui si ispira il buon CTU. 17 LA CONSULENZA TECNICA NEL PROCESSO CIVILE Dott. Ing. Alberto BOTTI Le memorie tecniche prodotte dalle parti Le memorie tecniche redatte dalle parti nel corso dell’espletamento della CTU sono MOLTO IMPORTANTI e meritano un ATTENTO ESAME perché: • forniscono elementi validi per la valutazione tecnica e per la risposta ai quesiti; • il CTU BENEFICIA di analisi già eseguite da altri per condividerle o per confutarle; • integrano il contraddittorio, un fondamento del diritto, senza il quale si rischia di sbagliare. Il buon CTU fornisce il doveroso commento alle tesi di ciascun CTP in un apposito paragrafo, dove il CTU motiva l’accoglimento ovvero 18 il rigetto di ciascuna tesi proposta dai rispettivi CTP. LA CONSULENZA TECNICA NEL PROCESSO CIVILE Dott. Ing. Alberto BOTTI La redazione dell’elaborato peritale Il contenuto della relazione i paragrafi riproducono il quesito del Giudice le affermazioni vanno motivate le tesi delle parti vanno accolte oppure confutate motivando la propria tesi La forma della relazione utilizzo del formato legale (25 righe per cartella, corpo 12, anche se il codice prevede libertà della forma per il raggiungimento dello scopo – art. 121 c.p.c.) paragrafi numerati / pagine numerate / data / rilegatura / firma / elenco allegati La raccolta e la presentazione degli allegati organizzare gli allegati per agevolarne la consultazione 19 LA CONSULENZA TECNICA NEL PROCESSO CIVILE Dott. Ing. Alberto BOTTI La nullità della CTU Nullità Formali relazione non firmata utilizzo di lingue diverse dall’italiano (art. 122 c.p.c.) Nullità Sostanziali violazione del principio del contraddittorio (omesso invito alle parti, indisponibilità di una parte di consentire l’accesso alla controparte, acquisizione di documenti da una parte senza che la controparte ne abbia cognizione e vi acconsenta, ecc.) valutazione di documenti non ritualmente prodotti in atti (qualora utilizzati per la formazione del giudizio tecnico senza il consenso di tutte le parti) omissione dell’esame dei luoghi (tranne che espressamente esonerato dal Giudice) compiere valutazioni di tipo giuridico (tranne che propedeutiche alla risposta ai quesiti – caso della distribuzione delle spese del lastrico con patto in deroga al c.c.) 20 LA CONSULENZA TECNICA NEL PROCESSO CIVILE Dott. Ing. Alberto BOTTI Il Consulente Tecnico di Parte - C.T.P. È una FIGURA IMPORTANTE nel processo civile Incombe L’ONERE DELLA PROVA per gli argomenti tecnici, se CTP attrice / ricorrente o se convenuto con inversione onere CONTROLLA l’attività del CTU ed ESPRIME VALUTAZIONI a seguito del suo operato con controdeduzioni (anche alla luce delle recenti modifiche al c.p.c.) PRINCIPALI ERRORI DEL CTP Non ha partecipato alla formulazione della citazione / ricorso / costituzione Compare al sopralluogo senza conoscere il quesito, né gli atti di causa (tranne che sia una specifica e concordata strategia difensiva) 21 LA CONSULENZA TECNICA NEL PROCESSO CIVILE Dott. Ing. Alberto BOTTI Misure e Rilievi Acustici nel Processo Civile 1. La strumentazione di misura deve disporre di certificati in corso di validità; 2. Il rilevatore non deve necessariamente essere iscritto all’Albo Regionale; 3. Identificare la/e sorgente/i disturbanti e determinare le contemporaneità; 4. Gli unici strumenti da utilizzare durante gli accertamenti sono solo quelli del CTU. 22 LA CONSULENZA TECNICA NEL PROCESSO CIVILE Dott. Ing. Alberto BOTTI L’accertamento delle immissioni ex art. 844 c.c. Livello differenziale di rumore, definito come la differenza tra il livello di rumore ambientale e quello di rumore residuo (*) ? (*) Il rumore residuo è il livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato "A", che si rileva quando si esclude la specifica sorgente disturbante. (#) Il rumore di fondo (LAF95) è il silenzio relativo, ovvero il livello acustico che sussiste almeno per il 95% del tempo di osservazione. Livello differenziale di rumore, definito come la differenza tra il livello di rumore ambientale e quello del rumore di fondo (#) ? 23 GRAZIE PER L’ATTENZIONE ! Per approfondimenti, vi segnalo il libro di cui sono autore: Alberto Botti – “Manuale del Consulente Tecnico del Tribunale Civile” Edizioni Legislazione Tecnica, Roma. 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