Il <Codice in materia di Protezione dei Dati Personali>, detto anche <Codice Privacy>, è il testo unico di legge che detta le regole sull’argomento. Un dato personale è… qualunque informazione relativa a persona singola od organizzazione collettiva, identificata. O identificabile, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione. Riguardante: Persona fisica A titolo di esempio: indirizzo di posta elettronica, numero telefonico, ecc.. Ma anche valutazioni, profili personali, abitudini, profili professionali, origini razziali, fede religiosa e opinioni sull’argomento, opinioni politiche, iscrizione a un sindacato, stato di salute, hobbies, gusti gastronomici, preferenze in qualsiasi campo, inclinazioni sessuali, ecc.. E ancora: i numeri di telefono chiamati in un certo momento, il fatto stesso di aver eseguito una telefonata in quel momento, lo scontrino del supermercato, ma anche il fatto stesso di aver fatto la spesa al supermercato, il contenuto della mia pattumiera in quanto si può ricavare che cosa ho mangiato o utilizzato, e così via… FORMAZIONE DOCENTI - Pag. 1 - Copyright www.paginescuola.it Oppure riguardante: Persona giuridica o collettiva (ente od associazione od organizzazione). Vedi pagina seguente: I dati personali sono riferibili anche ad enti ( sia pubblici che privati ) , associazioni, Ditte e società: denominazione sociale, sede, indirizzo, numero di telefono, indirizzo email, codice fiscale, qualsiasi informazione sulla loro attività e struttura, ecc. Interessato = Persona fisica oppure persona giuridica FORMAZIONE DOCENTI - Pag. 2 - Copyright www.paginescuola.it Il Dato Anonimo non è Dato personale ! DATO ANONIMO è il contrario di DATO PERSONALE. Il dato anonimo è un’informazione NON ASSOCIABILE A UNA PERSONA IDENTIFICATA O IDENTIFICABILE. Non essendo dato personale, è quindi è sottratta alle regole del <Codice per la protezione dei dati personali>. Cosa fa sì che un’ <informazione> sia un Dato Personale ? Ciò che fa sì che un’informazione sia un “dato personale” è la possibilità di identificare la persona a cui si riferisce. Se l’informazione è associata a un nome diventa automaticamente un dato personale. Pi Pinco Pallino Ma diventa “dato personale” anche l’informazione non associata a un nome, se si può collegarla a una determinata persona mediante un ragionamento o una tecnica che non richiedano uno sforzo eccezionale. Va sottolineato: non è necessario che una persona sia effettivamente identificata, basta che possa esserlo almeno in teoria. I dati statistici, se davvero non rendono identificabili i soggetti cui si riferiscono, sono tipici dati anonimi. Invece un semplice dato identificativo non è un Dato Personale. E’ quell’informazione, come il nome e cognome, che permette l’identificazione diretta dell’Interessato e non fornisce alcuna ulteriore informazione sulla persona, ma serve solo a identificarla. Per esempio l’impronta digitale non è solo un dato identificativo, perché fornisce una caratteristica biometrica . Il Codice Fiscale fornisce informazioni ulteriori (luogo e data di nascita). Esiste, comunque, una zona grigia, ambigua per alcuni dati, che al contempo sono identificativi e forniscono ulteriore informazione rispetto al nome e cognome. Questo è importante perché un mero elenco, senza ulteriori elementi, non contiene dati personali e quindi può essere trattato senza le estirioni previste per i dati personali veri e propri. FORMAZIONE DOCENTI - Pag. 3 - Copyright www.paginescuola.it Innumerevoli sono i tipi di dato personale Il dato personale è una qualsiasi informazione inserita in un documento cartaceo, elettronico o in un archivio/file informatico, ma può consistere anche in una foto, una registrazione audio o cine/video, una lastra radiografica, un’impronta digitale, lo schema del suo DNA, il testo di una valutazione sulla persona, ecc. Va sottolineato che è “dato personale” qualunque informazione (e non solo quelle di carattere riservato o particolare). E’ impossibile fare un elenco completo dei dati personali, perché sono innumerevoli. L’interessato è il protagonista delle regole privacy Nel linguaggio privacy: la persona (fisica o collettiva) a cui un dato personale si riferisce si chiama <<interessato>>. Le norme del Codice Privacy esistono per proteggere i suoi diritti. FORMAZIONE DOCENTI - Pag. 4 - Copyright www.paginescuola.it Chi risponde dei dati personali dell’Interessato? Il TITOLARE Agli effetti del Codice Privacy si definisce ‘Titolare’ del trattamento di dati personali la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo che utilizza i dati personali di terzi; ad esso competono le decisioni in ordine alle finalità, alle modalità del trattamento di dati personali e agli strumenti utilizzati, ivi compreso il profilo della sicurezza. Tutte le responsabilità sono a carico del cosiddetto ‘Titolare’ del trattamento dei dati personali. Nel caso di ditte individuali il Titolare è il proprietario. Nel caso di società, enti, associazioni ed organizzazioni il Titolare è la società stessa o l’Ente stesso. NON SI DEVE CONFONDERE MAI IL TITOLARE CON IL LEGALE RAPPRESENTANTE ! Nelle ditte individuali il Rappresentante coincide con il Titolare; quando, invece, il Titolare è una società o Ente etc. il rappresentante è il Dirigente che ha il massimo potere decisionale o che è stato a ciò delegato (comunque va visto concretamente chi ha il potere effettivo di prendere le decisioni in ordine alle finalità, alle modalità del trattamento di dati personali e agli strumenti utilizzati, ivi compreso il profilo della sicurezza). In quanto Dirigente Scolastico NON sono il Titolare del trattamento, ma il suo Legale Rappresentante ! FORMAZIONE DOCENTI - Pag. 5 - Copyright www.paginescuola.it Chi tratta dati personali deve obbligatoriamente avere una nomina autorizzativa da parte del Titolare (o di un suo delegato, il ‘Responsabile’). Il Codice Privacy introduce la novità che chiunque tratta i dati personali deve previamente ricevere una nomina che lo autorizza a farlo, indicando chiaramente “quali trattamenti” può effettuare, a “quali” banche dati può accedere, con “quali regole” deve trattare i dati. Tale nomina può essere a ‘Responsabile’ del trattamento o a ‘Incaricato’ del trattamento. Il principio basilare è che se un dato personale è trattato da una persona priva della nomina, il trattamento diventa illegittimo e scattano conseguenze gravi. L’ <Incaricato del trattamento> Agli effetti del Codice si definiscono "Incaricati", le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento di dati personali mediante apposita nomina effettuata dal Responsabile (se esiste) o dal Titolare. La nomina deve precisare per ciascun Incaricato o gruppo di Incaricati quali operazioni di trattamento di “trattamento di dati personali” sono autorizzati a compiere. Possono essere nominati “Incaricati” solo le persone fisiche (anche esterne alla struttura). Se è una persona esterna, agli effetti della Privacy è come facesse parte integrante della struttura Titolare. Qualsiasi operazione di trattamento di dati personali (anche la più elementare !) può essere effettuata solo dal Titolare, dal Responsabile o da Incaricati che operano sotto la diretta autorità del Titolare o del Responsabile, attenendosi alle istruzioni impartite. In pratica, la nomina a Incaricato equivale a un’autorizzazione a fare determinate cose. Nessuno può compiere operazioni di trattamento di dati personali senza tale nomina ! Il <Responsabile del trattamento> Il “Titolare” può facoltativamente nominare o meno uno (o più ) “Responsabile del trattamento”, a cui delegare una serie di responsabilità che vedremo più oltre. Può anche nominare più Responsabili. Può essere nominato Responsabile del trattamento anche un esterno (in questo caso può essere anche un Ente o una società). In ogni caso il Titolare mantiene l’obbligo di dare istruzioni generali, dettagliate e scritte, nonché di eseguire controlli periodici e regolari. Anche se nomina un Responsabile, il Titolare (o chi lo rappresenta) mantiene pressoché intera la sua responsabilità amministrativa. penale e civile. Il Responsabile ha la facoltà di nominare degli Incaricati del trattamento, che dipendono dalle sue direttive e dal suo controllo per quanto riguarda la privacy e protezione dei dati personali. Il Responsabile può essere una persona fisica interna o esterna o una persona giuridica (= un ente, una società) esterna. Se Incaricato o Responsabile sono esterni all’organizzazione del Titolare, agli effetti della Privacy è come facessero parte integrante della struttura Titolare. Quindi, i dati che si scambiano tra loro non sono una comunicazione nel senso del Codice Privacy. FORMAZIONE DOCENTI - Pag. 6 - Copyright www.paginescuola.it I Dati Personali possono essere di vari tipi a) Dati giudiziari Sono i dati personali idonei a rivelare : L’iscrizione nel casellario giudiziale ( ad esempio: condanna penale, pene accessorie quali interdizione dai pubblici uffici, ecc.) L’iscrizione nell’anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato L’avere carichi pendenti in relazione ai 2 punti testé citati. La qualità di imputato o di indagato. Sottolineiamo: fanno parte di questa categoria anche quei dati che sono idonei a rivelare, pur indirettamente, una di queste situazioni. FORMAZIONE DOCENTI - Pag. 7 - Copyright www.paginescuola.it b) Dati sensibili Sono i dati personali idonei a rivelare: l'origine razziale ed etnica le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere (in particolare l’obiezione di coscienza als servizio di leva) le opinioni politiche l'adesione a partiti l’adesione a sindacati l’adesione ad associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale lo stato di salute (compresi stati quali: handicap, menomazioni fisiche, gravidanza e puerperio, dati genetici e biometrici, infortuni) [biometria: misurazione/descrizione di caratteristiche del corpo umano sufficienti a riconoscere un individuo: impronte digitali o dell’iride o della voce, caratteristiche identificatrici del volto, impronte dentali, talune radiografie e simili, ecc ] la vita sessuale (=compresi cambio di sesso, omosessualità, inclinazioni particolari) Cosa significa la locuzione “dati idonei a rivelare”. Sono sensibili anche quei dati parziali, apparentemente poco significativi o neutri, che possono essere sufficienti a rivelare indirettamente notizie relative alle sfere personali sensibili. Per esempio, il fatto che un bambino in mensa chieda una certa dieta (riconducibile alla religione mussulmana) è un’informazione idonea a rivelare l’orientamento religioso e quindi va classificata come dato sensibile. Lo stesso vale per una dieta rivelatrice di una patologia. E così via. 1 Idonei a rivelare: l'origine razziale ed etnica FORMAZIONE DOCENTI - Pag. 8 - Copyright www.paginescuola.it 2 idonei a rivelare: le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere 3 idonei a rivelare: le opinioni politiche 4 idonei a rivelare: l'adesione a partiti 5 idonei a rivelare: l'adesione a sindacati FORMAZIONE DOCENTI - Pag. 9 - Copyright www.paginescuola.it 6 idonei a rivelare: l'adesione ad associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale 7 idonei a rivelare: lo stato di salute <<< Una foto di persona con handicap o infortunata è un dato sensibile !!!! FORMAZIONE DOCENTI - Pag. 10 - Copyright www.paginescuola.it 8 idonei a rivelare: la vita sessuale In particolare il cambiamento di sesso, con le conseguenze anagrafiche, ecc. c) Dati Particolari (o <quasi-sensibili>) E’ un'ulte riore catego ria intermedia tra dati sensibili e comuni, il cui trattamento presenta rischi specifici per i diritti e le libertà fondamentali ovvero per la dignità dell'interessato, in relazione alla natura dei dati o alle modalità del trattamento (diffusione!) o agli effetti che può determinare. Fa parte della filosofia del D.Lgs 196/2003 l’obbligo per chi tratta i dati personali di valutare se essi, benché non rientrino nelle categorie definite, siano in grado comunque di minacciare i beni personali protetti (dignità, diritti, libertà); in tal caso scatta una responsabilità a trattare con adeguata cautela anche tali dati. La materia è sicuramente un po’ ambigua e controversa; la nozione di “dato particolare” ha assunto significati diversi nel corso dell’evoluzione della normativa sulla privacy. Per avere chiarezza definitiva su quali siano esattamente i dati di cui si parla bisognerà attendere ulteriore giurisprudenza e pronunce del Garante su una casistica significativa. Nel frattempo, consigliamo di attribuire a questa categoria tutti quei dati personali che non sono sensibili né giudiziari, ma che l’Interessato potrebbe aver dispiacere che siano conosciuti da estranei. A titolo di esempio, rientrano sicuramente in questa categoria casi di questo tipo: Lo stato di adozione di un minore L’informazione che una persona ha comperato una rivista pornografica; la registrazione in albergo che il cliente sulla pay-tv ha guardato canali a luci rosse.. L’informazione che una signora è o è stata una prostituta (non è un dato giudiziario, ma lede la dignità) particolari immagini foto o video che potrebbero ledere la dignità Provvedimenti disciplinari o note che non si ha diritto di divulgare (potrebbero ledere il diritto al lavoro o altri diritti o la dignità della persona) Informazioni che potrebbero ridurre l’aspettativa di trovare lavoro (che è un diritto fondamentale), ecc. Ecc. Il trattamento dei dati particolari dev’essere soggetto ad accorgimenti a tutela dell’Interessato. La sanzione per la violazione di questa regola va da € 5.000 a € 30.000 (il minimo effettivamente sanzionato è però € 10.000). Sia chiaro che questi dati possono essere trattati per finalità lecite e se il trattamento è pertinente, necessario e non eccedente rispetto alla finalità; la violazione consiste nel trattarlo fuori di questi casi oppure nella conservazione senza le dovute cautele o nella comunicazione o diffusione non necessaria. FORMAZIONE DOCENTI - Pag. 11 - Copyright www.paginescuola.it d) Dati COMUNI (o ORDINARI) Sono i dati personali NON-SENSIBILI , NON-GIUDIZIARI, NON-PARTICOLARI Ovviamente sono i più numerosi e di ogni tipo. Organigramma Mario Bianchi FORMAZIONE DOCENTI - Pag. 12 - ESEMPI: Mario Rossi Mario Verdi XYZ S.R.L. Mario Gialli Copyright www.paginescuola.it COS’È UN’<<OPERAZIONE>> SU UN DATO PERSONALE Operazione può essere una delle seguenti azioni (o gruppi di azioni) e può essere manuale, informatica o con strumenti audiovisivi o altri strumenti elettronici: la raccolta dei dati (fatta in qualsiasi modo, cioè presso l’interessato o presso terzi) Il semplice possesso o conservazione dei dati personali, la gestione, la registrazione o l'organizzazione dei dati, la consultazione (=la visione da parte di un Responsabile o Incaricato; invece la consultazione da parte di terzi è una ‘comunicazione’), il raffronto, l'utilizzo in qualsiasi forma, l'elaborazione la modificazione dei dati, la selezione o l'estrazione da un archivio dei dati che interessano , il blocco (=congelamento, sospensione temporanea di qualsiasi altro trattamento di certi dati personali; può avvenire su ordine del Garante o decisione del Titolare), la cancellazione o la distruzione di dati, anche se non registrati in una banca dati. E inoltre, i più delicati: FORMAZIONE DOCENTI - Pag. 13 - l'interconnessione e il raffronto con archivi di altri Titolari la comunicazione a terzi la diffusione Copyright www.paginescuola.it Ribadiamo: qualsiasi delle operazioni concernenti una di queste “fasi” costituisce “trattamento”. Il “trattamento” però normalmente consiste in una serie di queste operazioni. Sanzioni penali, multe colossali, risarcimento danni automatico per chi esegue operazioni illecite o non consentite 1) Multe pesanti (da 3.000 a 50,000 Euro) per chi non rispetta le regole, anche in buona fede. 2) Arresto per chi opera in malafede o per recare danno ad altri. 3) Arresto per chi non protegge i Dati Personali con le misure di sicurezza minime previste per legge. 4) Una corsia privilegiata per l’interessato per ottenere il risarcimento dei danni, anche morali, in sede civile, se una fuga di notizie lo ha danneggiato. Il Codice Privacy prevede che il Giudice condanni quasi automaticamente il Titolare che deteneva i dati in questione. 5) Più gravi le sanzioni se riguardano Dati sensibili o Giudiziari. Due sono le operazioni da tener particolarmente d’occhio, perché sono quelle su cui più probabilmente non c’è l’autorizzazione oppure è soggetta a precise restrizioni: Comunicazione e FORMAZIONE DOCENTI - Pag. 14 - Diffusione (o divulgazione) Copyright www.paginescuola.it Cos’è la <DIFFUSIONE> in senso “Privacy” L’azione per cui il dato personale può essere potenzialmente CONOSCIUTO da chiunque Anche l’esposizione in bacheca, in luogo aperto al pubblico, è <diffusione>. Idem la messa a disposizione per la consultazione libera di un fascicolo contenente dati personali. Ma attenzione ! La diffusione di dati è soggetta a gravi limitazioni e può comportare i guai peggiori in caso di abuso, perché un Dato personale viene fatto conoscere potenzialmente a TUTTI. Pertanto è opportuno chiedersi sempre se c’è una norma che la consente (se è un dato sensibile o giudiziario, la diffusione deve essere autorizzata dall’apposito Regolamento di cui parleremo tra breve). Diffondere dati personali contro le regole Privacy può comportare l’automatica rifusione dei danni morali e materiali, nonché possibili conseguenze penali. In caso di dubbio, va chiesta l’autorizzazione al superiore. Cos’è la <COMUNICAZIONE> nel senso “Privacy” ll Codice Privacy definisce "comunicazione": il dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti determinati diversi dall'Interessato, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione. “Soggetti determinati” significa identificati o identificabili in modo univoco e preciso. Per “soggetti” possono intendersi anche persone giuridiche, Enti, ecc. In sostanza, si parla di comunicazione quando si sa a priori “chi” esattamente vedrà o riceverà i dati. La lettera in busta chiusa è il caso più tipico di comunicazione. Ma lo è anche un’informazione data per telefono, un fax o un messaggio di posta elettronica. Così pure una foto, una radiografia, un documento , una registrazione video mostrati o consegnati a qualcuno. E ancora: una registrazione audio fatta ascoltare o consegnata. Il punto è se la conoscenza è limitata a soggetti determinati, come sopra spiegato. FORMAZIONE DOCENTI - Pag. 15 - Copyright www.paginescuola.it La lettera alla Questura in cui si comunica l’infortunio di un dipendente è una comunicazione? Si, perché la Questura è un soggetto determinato (non importa quale funzionario specificamente leggerà la lettera). Dare temporaneamente un documento da consultare a una persona è una comunicazione? Si, se tale persona è identificata e la vede solo lei. Costituisce comunicazione anche la semplice visione o consultazione di un atto. In una riunione con i genitori degli alunni di una classe, conosciuti come tali, dare informazioni sulle Ditte in cui realizzare stages è una comunicazione? Si, non si tratta di diffusione perché si parla a soggetti determinati in numero circoscritto. Come vedremo, parlando degli <Incaricati del trattamento>, sono consentite senza limiti le comunicazioni di dati fra Incaricati e Responsabili (anche esterni) dello stesso Titolare; anzi in senso stretto non sono nemmeno considerate comunicazioni ai sensi del Codice Privacy. Infatti, non si considera <comunicazione> lo scambio di dati tra soggetti formalmente autorizzati all’interno dell’Ente stesso (o con soggetti esterni incaricati formalmente di svolgere attività per conto dell’Ente stesso). Ma attenzione ! La comunicazione di dati personali è uno dei trattamenti più delicati. Questa operazione è spesso vietata o soggetta a restrizioni e a particolari condizioni. Quindi è indispensabile chiedersi sempre se c’è una norma che la consente. Se, poi, si tratta di comunicazione di dati sensibili o giudiziari, dev’essere esplicitamente prevista dal <REGOLAMENTO PRIVACY> (di cui parleremo tra breve): esso indica con estrema pignoleria i destinatari consentiti e i contenuti autorizzati per ogni situazione specifica. La violazione di queste regole può comportare conseguenze pesantissime. Pertanto è fondamentale che ogni operatore sappia riconoscere con assoluta sicurezza ogni caso di <<comunicazione>> e se è consentita nel caso specifico. Comunicare dati personali contro le regole Privacy può comportare l’automatica rifusione dei danni materiali e morali, nonché possibili conseguenze penali. Poiché la comunicazione di dati è soggetta a gravi limitazioni e può comportare guai seri in caso di abuso, è opportuno chiedersi sempre se chi riceve l’informazione ne ha diritto, se c’è una norma che la consente. I motivi per le forti limitazioni alla comunicazione sono 2 : 1) se il Cittadino affida i propri dati a uno specifico Ente, quando essi sono comunicati ad altri, in parte egli perde il controllo dei flussi di dati che lo riguardano e delle garanzie con cui vengono trattati, quindi è necessario che: egli sia puntualmente informato di ciò al momento in cui consegna i dati (l’informativa deve indicare che ci sarà una comunicazione di dati e a chi /o a quale tipologia di destinatario!) la comunicazione avvenga soltanto se realmente necessaria e comunque solo in presenza di norme di legge o di autorizzazioni del Garante che la consentano o la prevedano (un Ente Pubblico, come si vedrà più oltre, potrà anche dotarsi di un regolamento che autorizzerà certe comunicazioni) FORMAZIONE DOCENTI - Pag. 16 - Copyright www.paginescuola.it la comunicazione si limiti agli elementi strettamente pertinenti e indispensabili alla finalità da raggiungere. 2) il Codice Privacy vuole impedire che più Titolari mettano in comunicazione fra loro i rispettivi archivi creando così di fatto un superarchivio con una tale concentrazione di dati personali che diventerebbe una minaccia per il diritto alla riservatezza del cittadino e anche per la sua libertà. Se più Titolari si comunicano rispettivamente i Dati Personali detenuti, nasce un SuperArchivio FORMAZIONE DOCENTI - Pag. 17 - Copyright www.paginescuola.it IL TRATTAMENTO, ANCHE DEI SOLI DATI COMUNI E’ SOTTOPOSTO A FORTI REGOLE Io detto regole molto restrittive per l’uso anche dei soli dati personali comuni ! Come vedremo, le regole per i dati sensibili e giudiziari sono dettate da un apposito REGOLAMENTO. Questo, però, non significa che non esistano regole rigidissime anche per i dati comuni, meno delicati. I DATI COMUNI possono essere trattati solo se esistono TUTTE le seguenti condizioni …………….. 1 - solo se serve per FINALITÀ ISTITUZIONALI, ovvero per finalità di istruzione e attività indirette ad essa necessarie (è una DISPOSIZIONE DI LEGGE che stabilisce che un determinato trattamento RIENTRA TRA LE COMPETENZE ISTITUZIONALI facoltative od obbligatorie di un determinato ente). Per esempio, gestire dati sensibili degli alunni per scopi statistici non rientra tra le finalità della scuola ! 2 - solo se è NECESSARIO per la finalità istituzionale trattare quel dato e compiere su di esso l’operazione / le operazioni che s’intende effettuare. Il tipi di dato utilizzato e le operazioni eseguite devono essere PERTINENTI e NON ECCEDENTI rispetto alle finalità e PROPORZIONALI ALLO SCOPO: ci vuole rigoroso senso di misura sulla quantità e qualità dei dati che si utilizzano rispetto allo scopo da raggiungere in ciascuna operazione di trattamento 3 – la COMUNICAZIONE E LA DIFFUSIONE sono lecite solo se PREVISTE DA UNA SPECIFICA NORMA. Se manca la norma, la sola comunicazione ad altri Enti Pubblici può essere richiesta di autorizzazione al Garante Privacy (se non la vieta entro 45 gg, vale il silenzio-assenso). L’art. 96 prevede una DEROGA per gli alunni: possono chiedere che i loro dati siano comunicati a ditte, scuole, ecc. a fini di orientamento, stages o inserimento professionale (ma su loro richiesta !) 4 - solo se ….chi compie l’operazione di trattamento è stato formalmente nominato <<INCARICATO>> DI QUELLO SPECIFICO TRATTAMENTO. FORMAZIONE DOCENTI - Pag. 18 - Copyright www.paginescuola.it ►► Esiste un’assoluta inutilizzabilità dei dati trattati in violazione delle regole del Codice Privacy ! ecc. Violare una sola di queste regole, comporta il risponderne per danni e la possibile nullità degli atti basati su tale trattamento illegittimo. Invece le regole per trattare i dati sensibili o giudiziari sono molto, molto più specifiche e restrittive ! Sono dettate da un apposito REGOLAMENTO che studieremo nel prossimo capitolo. FORMAZIONE DOCENTI - Pag. 19 - Copyright www.paginescuola.it Dal 30 gennaio 2007 è in vigore il Regolamento sui dati sensibili e giudiziari trattati dalle scuole pubbliche E’ nato ……. Il 30 gennaio 2007 è entrato in vigore il <Regolamento recante identificazione dei dati sensibili e giudiziari trattati e delle relative operazioni effettuate dal Ministero della pubblica istruzione, in attuazione degli articoli 20 e 21 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali», approvato con decreto del Ministero Istruzione del 7.12.2006.> Esso ha valore per TUTTE LE SCUOLE STATALI ITALIANE, nonché per tutte le articolazioni centrali e periferiche del M.P.I. D’ora innanzi il Regolamento sarà lo strumento per stabilire se la tua scuola, per ognuna di 7 finalità ben circoscritte, è legittimata a trattare certi dati sensibili o giudiziari o a compiere determinate operazioni con essi. Il 30 gennaio 2007 è terminata così la cosiddetta <fase transitoria>, che era una sorta di proroga mascherata della piena applicazione dell’intera normativa Privacy. Ora si è entrati nel regime definitivo, perciò non sono più perdonabili certe errori e lacune. Il regime definitivo è composto da: 1) Una PARTE GENERALE valida per tutti i trattamenti e tutti i dati sensibili e giudiziari. 2) Una PARTE SPECIFICA PER CIASCUN TRATTAMENTO, che fissa nel dettaglio, profili differenziati di autorizzazione a trattare i relativi dati sensibili o giudiziari. FORMAZIONE DOCENTI - Pag. 20 - Copyright www.paginescuola.it Regolamento : Parte Generale Si tratta del testo del Regolamento. Mentre la parte specifica è costituita da 7 schede allegate. Questa parte generale è composta da 3 articoli di premessa generale, che riprendono tali e quali le norme già contenute nel DLGS 196/2003. Riassumiamo. Un Ente pubblico (e quindi anche la scuola statale) può trattare un dato sensibile o giudiziario limitatamente ai casi che rientrano contemporaneamente in tutte le seguenti 4 condizioni: Un trattamento è legittimo solo se esistono tutte queste condizioni ….come una catena con ogni anello perfetto 1 solo se serve per FINALITÀ ISTITUZIONALI, ovvero per finalità di istruzione e attività indirette ad essa necessarie (è una DISPOSIZIONE DI LEGGE che stabilisce che un determinato trattamento RIENTRA TRA LE COMPETENZE ISTITUZIONALI facoltative od obbligatorie di un determinato ente). Per esempio, gestire dati sensibili degli alunni per scopi statistici non rientra tra le finalità della scuola ! 2 solo se è STRETTAMENTE INDISPENSABILE per la finalità trattare quel dato e compiere su di esso l’operazione / le operazioni che s’intende effettuare. Usdo del dal dao eoeprazioni devono essere NON ECCEDENTI rispetto alle finalità e PROPORZIONALI ALLO SCOPO: ci vuole rigorosissimo senso di misura sulla quantità e qualità dei dati che si utilizzano rispetto allo scopo da raggiungere in ciascuna operazione di trattamento 3 solo se quel tipo di dato sensibile o giudiziario che s’intende trattare è autorizzato dalla scheda specifica riguardante il trattamento in questione, la quale è allegata al Regolamento Spiegheremo più oltre cosa s’intende esattamente per <<tipo di dato>>. 4 solo se ogni operazione specifica che s’intende compiere su quel dato (autorizzato in base al punto precedente) è anch’essa autorizzata dalla scheda specifica del Regolamento riferita al trattamento in questione. Spiegheremo più oltre cosa s’intende esattamente per <<operazione>>. FORMAZIONE DOCENTI - Pag. 21 - Copyright www.paginescuola.it Se una di queste 4 condizioni manca, la catena della legittimazione si interrompe e quindi il trattamento diviene illegittimo a tutti gli effetti. Questo non va mai dimenticato !!! ►► Inutilizzabilità dei dati trattati in violazione delle regole del Codice Privacy: “I dati personali trattati in violazione della disciplina rilevante in materia di trattamento dei dati personali non possono essere utilizzati.” Questo principio (art. 11 del Dlgs 196/2003)) è inderogabile e la sua violazione, negli enti pubblici, potrebbe comportare la nullità degli atti, con tutte le gravi conseguenze del caso ! Compresi i danni recati a terzi ! Inoltre, l’uso arbitrario di dati personali comporta responsabilità automatica in sede civile, se l’interessato lamenta di averne ricevuto un danno anche solo morale. Inoltre, gli interessati, possono far ricorso all’Autorità Garante per la Privacy e chiederne l’intervento per bloccare immediatamente a norma di legge il trattamento che non rispetta queste regole. In tali casi è facoltà del Garante di mandare un nucleo di Guardia di Finanza a compiere un’ispezione, che potrebbe comportare parecchi problemi, se non è interamente applicata tutta la normativa Privacy nella gestione dei dati, in particolare dei computers.. L’anello mancante Pertanto, le regole già illustrate e quelle che presenteremo devono essere ben studiate e applicate INTEGRALMENTE. La disapplicazione anche di una sola regola fa cadere nell’illegittimità l’intero trattamento coinvolto. Il REGOLAMENTO non tratta dei dati comuni ! Per essi valgono le regole, severe ma meno restrittive, già illustrate. FORMAZIONE DOCENTI - Pag. 22 - Copyright www.paginescuola.it Regolamento : Parte SPECIFICA PER SINGOLO TRATTAMENTO Il Regolamento, mediante le schede allegate, serve a…. 1) identificare esattamente quali sono i 7 trattamenti di dati personali che possono aver bisogno di usare dati sensibili o giudiziari ( per trattamento s’intende l’insieme delle operazioni che vengono eseguite per una specifica finalità; ad esempio: gestione dei dipendenti, gestione della didattica e delle valutazioni degli alunni, ecc.) 2) assegnare a ciascuno dei 7 trattamenti un profilo differenziato, riguardo ai tipi di dati sensibili e giudiziari che è consentito trattare. Ad esempio, per il trattamento n. 3 (Elezione degli Organi Collegiali) il profilo specifico consiste nel permesso di trattare i dati sensibili di tipo sindacale e i dati giudiziari, mentre vieta di utilizzare tutti gli altri tipi di dati sensibili. Il profilo cambia per ciascun trattamento, quindi prima di tutto è necessario capire a fondo a quale trattamento appartiene l’intervento che andiamo a fare su dati personali (spiegare meglio più oltre il come) 3) definire per ciascuno dei 7 trattamenti un profilo differenziato anche riguardo alle operazioni consentite sui dati sensibili o giudiziari. Infatti, per esempio… >Ti spiego cos’è un <<TRATTAMENTO>> Il <<trattamento>> consiste in una singola <<operazione>> o in più <<operazioni>>, coerenti per una specifica finalità comune. Qualsiasi delle operazioni può costituisce <<trattamento>> anche da sola. Il <<trattamento>> però normalmente consiste in una serie di queste operazioni purché siano coerenti per finalità (= abbiano identica finalità), altrimenti si dovrebbe parlare di più trattamenti. Un trattamento si identifica mediante la finalità perseguita (o finalità simili convergenti). Ogni finalità pertanto comprende una famiglia di sub-trattamenti omogenei per scopo, cioè aventi un’evidente comunanza di finalità. Ogni attività amministrativa o imprenditoriale va pertanto analizzata per individuare i gruppi di trattamento riconducibili alla stessa finalità. Il Codice Privacy non detta regole precise, volendo si possono individuare anche un numero di finalità maggiore di quello strettamente necessario, perché ovviamente si può decidere di andare più al dettaglio. Per esempio, si può considerare separato trattamento la gestione del personale rispetto alla fase di selezione e reclutamento, si può separare in trattamenti diversi la gestione del personale dipendente da quello assimilato. E così via. Per esempio si potrebbe decidere che costituisce autonomo trattamento ciascuna di queste finalità: FORMAZIONE DOCENTI - Pag. 23 - Copyright www.paginescuola.it =7 TRATTAMENTI CHE USANO DATI COMUNI, SENSIBILI O GIUDIZIARI (>>> REGOLAMENTO DATI SENSIBILI E GIUDIZIARI). Classificazione dei trattamenti. Tratt. 1 DIPENDENTI E ASSIMILATI: Selezione e reclutamento a tempo indeterminato e determinato, e gestione del rapporto di lavoro del personale dipendente ecc. Tratt. 2 DIPENDENTI E ASSIMILATI : Gestione del contenzioso e procedimenti disciplinari Tratt. 3 Organismi collegiali e commissioni istituzionali Tratt. 4 Attività propedeutiche all' avvio dell'anno scolastico Tratt. 5 Attività educativa, didattica e formativa, di valutazione Tratt. 6 Attività di controllo su scuole non statali (OPZIONALE, a seconda delle competenze del Dirigente) Tratt. 7 Rapporti scuola – famiglie : gestione del contenzioso In questo manuale tratteremo solo delle regole stabilite per l’ Attività educativa, didattica e formativa, di valutazione, che sono quelle che il Docente deve applicare nella sua attività professionale. n° 5 Attenzione ! Le regole che presenteremo valgono solo per le operazioni che hanno come finalità l’attività educativa, didattica e formativa, di valutazione. FORMAZIONE DOCENTI - Pag. 24 - Copyright www.paginescuola.it Scheda 5 – Sintesi Attività educativa, didattica e formativa, di valutazione FORMAZIONE DOCENTI - Pag. 25 - Copyright www.paginescuola.it Tabella 1 ORIGINE X razziale X etnica CONVINZIONI X religiose X politiche X filosofiche X d'altro genere [ ] sindacali (NON AMMESSE !) STATO DI SALUTE X patologie attuali X patologie pregresse X terapie in corso X dati sulla salute relativi anche ai familiari VITA SESSUALE X . DATI DI CARATTERE GIUDIZIARIO (Art. 4, comma 1, lett. E), del Codice) X Però, questi tipi di dati possono essere trattati solo nei casi seguenti: Nell'espletamento delle attività educative, didattiche e formative, curriculari ed extracurricuiari, di valutazione ed orientamento, di scrutini ed esami da parte delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, ivi compresi convitti, educandati e scuole speciali, possono essere trattati dati sensibili relativi: FORMAZIONE DOCENTI - Pag. 26 - Copyright www.paginescuola.it 1) alle origini razziali ed etniche per favorire l'integrazione degli alunni con cittadinanza non italiana; 2) alle convinzioni religiose per garantire la libertà di credo religioso; 1 3) allo stato di salute, per assicurare l'erogazione del servizio di refezione scolastica, del sostegno agli alunni disabili, dell'insegnamento domiciliare ed ospedaliero nei confronti degli alunni affetti da gravi patologie, per la partecipazione alle attività educative e didattiche programmate, a quelle motorie e sportive, alle visite guidate e ai viaggi di istruzione; FORMAZIONE DOCENTI - Pag. 27 - Copyright www.paginescuola.it 4) ai dati giudiziari, per assicurare il diritto allo studio anche a soggetti sottoposti a regime di detenzione; Consulte e delle Associazioni degli studenti e dei genitori 5) alle convinzioni politiche, per la costituzione e il funzionamento delle Consulte e delle Associazioni degli studenti e dei genitori. Inoltre…… I dati sensibili possono essere trattati per le attività di valutazione periodica e finale, per le attività di orientamento e per la compilazione della certificazione delle competenze. Nell’ambito dei trattamenti previsti da questa scheda, i tipi di dati illustrati nella tabella 1 possono essere utilizzati anche negli ulteriori casi riferibili al perseguimento delle seguenti finalità di <rilevante interesse pubblico> - ART. 68: "applicazione della disciplina in materia di concessione, liquidazione, modifica e revoca di benefici economici, agevolazioni, elargizioni, altri emolumenti e abilitazioni";[vedi particolari cautele da osservare] - ART. 73: " supporto al collocamento e avviamento al lavoro " - ART. 86: " a) tutela sociale della maternità e di interruzione volontaria della gravidanza; b) stupefacenti e sostanze psicotrope; c) assistenza, integrazione sociale e diritti delle persone handicappate [importante: vedi testo completo !!!]". [vedi particolari cautele da osservare] - ART. 95: "finalità di istruzione e di formazione in ambito scolastico, professionale, superiore o universitario ". FORMAZIONE DOCENTI - Pag. 28 - Copyright www.paginescuola.it DIFFUSIONE : autorizzata IN NESSUN CASO !!! FORMAZIONE DOCENTI - Pag. 29 - Copyright www.paginescuola.it COMUNICAZIONE AUTORIZZATA SOLO ai seguenti soggetti per le seguenti finalità: Alle altre istituzioni scolastiche, statali e non statali, per la trasmissione della documentazione attinente la carriera scolastica degli alunni, limitatamente ai dati indispensabili all'erogazione del servizio; agli Enti Locali per la fornitura dei servizi ai sensi del D.Lgs. 32 marzo 1998, n. 112 , limitatamente ai dati indispensabili all'erogazione del servizio (Il D.Lgs tratta: Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59) ai gestori pubblici e privati dei servizi di assistenza agli alunni e di supporto all'attività scolastica, ai sensi delle leggi regionali sul diritto allo studio, limitatamente ai dati indispensabili all'erogazione del servizio; agli Istituti di assicurazione per denuncia di infortuni e per la connessa responsabilità civile; all’INAIL per la denuncia di infortuni ai sensi del D.P.R. n. 1124/1965 (testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali). alle AUSL e agli Enti Locali per il funzionamento dei Gruppi di Lavoro di istituto per l'Handicap e per la predisposizione e la verifica del Piano Educativo Individuale, ai sensi della Legge 5 febbraio 1992, n.104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate (GU 17.02.1992 N. 39 SO) Materia: handicap (anche di familiari), pubblico impiego e servizi pubblici, Assistenza, previdenza e assicurazioni). Attività di sostegno ad alunni disabili FORMAZIONE DOCENTI - Pag. 30 - Copyright www.paginescuola.it ad aziende, imprese e altri soggetti pubblici o privati per tirocini formativi, stages e alternanza scuola-lavoro, ai sensi della Legge 24 giugno 1997, n. 196 (1) e del D. Lgsl. 21 aprile 2005, n. 77 (2) e, facoltativamente, per attività di rilevante interesse sociale ed economico, limitatamente ai dati indispensabili all'erogazione del servizio. (1) Tratta di: Norme in materia di promozione dell'occupazione. (2) Tratta di: Definizione delle norme generali relative all'alternanza scuola-lavoro, a norma dell'articolo 4 della legge 28 marzo 2003, n. 53. (GU n. 103 del 05/05/2005) Altre operazioni più ricorrenti autorizzate RACCOLTA: X presso gli interessati ELABORAZIONE: X in forma cartacea X presso terzi X con modalità informatizzate Altre operazioni ordinarie: registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, blocco, cancellazione e distruzione. [E’ CONSENTITO IL <RAFFRONTO> CON ALTRI DATI DETENUTI DAL TITOLARE , ma seguendo le regole previste (*)] (*) In merito, l’art. 2 del Decreto Ministeriale che ha approvato il Regolamento prevede: << 3. I raffronti e le interconnessioni con altre informazioni sensibili e giudiziarie sono consentite soltanto previa verifica della loro stretta indispensabilità rispetto ai singoli casi e previa indicazione scritta dei motivi che ne giustificano l'effettuazione. >>. Peraltro questa prescrizione ricalca esattamente quella contenuta nell’art. 22 comma 10 del Dlgs 196. Il Regolamento non tratta dei dati comuni, però i trattamenti previsti in questa scheda riguardano anche dei dati comuni. Per quest’ultimi, però, non si applicano le regole indicate nella scheda, bensì le regole generali previste per i dati comuni, così sintetizzabili: FORMAZIONE DOCENTI - Pag. 31 - Copyright www.paginescuola.it Obblighi di Protezione e Sicurezza dei Dati Personali e Il Titolare, il responsabile l’Incaricato del trattamento devono garantire la sicurezza con cui gestiscono i Dati Personali loro affidati e ne rispondono. Infatti, nella tua nomina ad Incaricato sono anche riportate le regole che devi applicare. Non rispettare le regole di sicurezza e le specifiche misure che tra breve illustreremo, comporta pesanti sanzioni, possibili condanne penali e il risarcimento automatico dei danni morali e materiali ai danneggiati. FORMAZIONE DOCENTI - Pag. 32 - Copyright www.paginescuola.it Le misure di sicurezza Non comunicare Dati Personali a chi non ne ha diritto. Non comunicarli dati sensibili a chi ne avrebbe diritto se non è assolutamente INDISPENSABILE. Non diffondere Dati Personali, tranne i casi previsti per legge (esiti di scrutini ed esami) Assicura una buona sicurezza dell’edificio e della stanza dove sono i Dati Personali, per proteggerli dal furto e dalla distruzione per incendio o altra causa. FORMAZIONE DOCENTI - Pag. 33 - Copyright www.paginescuola.it Se nel computer a scuola hai Dati Personali. REGOLE: 1) Una password segreta individuale (almeno 8 caratteri !) per accedere alla parte della memoria locale o del Server dove sono memorizzati i dati che detieni TU ! Va cambiata ogni 3 mesi (6 mesi se non ci sono dati sensibili). Copia della password segreta va messa in busta chiusa e consegnata al “Custode elle Password”., scrivendoci il tuo nome e la scadenza della pw, 2) Installa un software Antivirus aggiornabile periodicamente con l’impronta dei nuovi virus. 3) Installa ed utilizza un software o un dispositivo “Firewall” , che serve per bloccare intrusioni dall’esterno per via telematica da parte di malintenzionati. FORMAZIONE DOCENTI - Pag. 34 - Copyright www.paginescuola.it 4) Esegui l’aggiornamento del sistema operativo e del software, per renderlo più sicuro da intrusioni. Semestralmente se ci sono dati sensibili o giudiziari; altrimenti almeno una volta all’anno. Gli aggiornamenti periodici dei programmi per elaboratore sono volti a prevenire la vulnerabilità di strumenti elettronici e a correggerne difetti. 5) Fa il backup almeno settimanale dei tuoi files contenenti Dati Personali 6) Non buttare o cedere dischi usati prima di averli cancellati o resi inutilizzabili, in particolare se contengono DATI SENSIBILI o giudiziari. I supporti rimovibili contenenti dati sensibili o giudiziari se non utilizzati, VANNO distrutti o resi inutilizzabili, ovvero possono essere riutilizzati da altri incaricati, non autorizzati al trattamento degli stessi dati, se le informazioni precedentemente in essi contenute non sono intelligibili e tecnicamente in alcun modo ricostruibili. 7) Non lasciare il computer funzionante aperto mentre sei via. Inserisci il salvaschermo con password. Non lasciare incustoditi dischi o chiavette Usb contenenti Dati Personali. FORMAZIONE DOCENTI - Pag. 35 - Copyright www.paginescuola.it Per i Dati Personali che detieni su carta (Registri, fascicoli, schede, verbali, certificati, ecc.) 1) Mantienili in luogo protetto, in modo che nessuno che non ne ha diritto possa vederli. 2) Se sono DATI SENSIBILI mantienili chiusi a chiave in contenitore di cui hai l’unica chiave. 3) Non lasciare incostuditi , neanche per breve tempo, documenti contenti dati personali, ancor peggio se contengono DATI SENSIBILI ! 4) Attento a non gettare nei rifiuti documenti contenenti Dati personali. Prima stracciali e, SE CONTENGONO DATI SENSIBILI, usa l’apposita macchina tritacarta che esiste anche nella tua scuola. FORMAZIONE DOCENTI - Pag. 36 - Copyright www.paginescuola.it Foglio da restituire al Datore di lavoro, compilato in ogni parte e firmato Al Datore di lavoro Oggetto: attestazione della formazione obbligatoria relativamente al DLgs 196/2003 Argomento: Formazione generale e specifica sul Regolamento dati Sensibili Il sottoscritto Docente _____________________________________________________ dichiara di aver ricevuto e letto il testo completo relativo all’argomento indicato, composto di 36 pagine con numerosissime illustrazioni esplicative. In fede Data: ___. ____. 200__ (firma)__________________________________ Il tuo datore di lavoro deve mostrare questa ricevuta, se arriva un’ispezione della Guardia di Finanza. Perciò ricordati di restituirla ! FORMAZIONE DOCENTI - Pag. 37 - Copyright www.paginescuola.it