I servizi sociali Normativa di riferimento e quadro storico Dott.ssa Giovanna Rodorigo L’IMPIANTO NORMATIVO FONDAMENTALE DEI SERVIZI SOCIALI artt. 2 (solidarietà sociale), 3 (uguaglianza formale e sostanziale), 32 (diritto alla salute) e 38 (assistenza, sicurezza e previdenza sociale) della Costituzione • d.p.r. 24 luglio 1977 n. 616: Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382- codificazione dei servizi sociali nell’ordinamento regionale • titolo IV del d.lgs. 31 marzo 1998 n. 112: “servizi alla persona e alla comunità”, tra i quali la “sanità” (capo I) e i “servizi sociali” (capo II) • d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL’ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI a norma dell'articolo 31 della legge 3 agosto 1999, n. 265 (G.U. n. 227 del 28 settembre 2000, s.o. n. 162/L) • legge 8 novembre 2000 n. 328 (l.q. per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali) La Costituzione riconosce ai singoli non solo i diritti politici, ma anche i cosiddetti diritti sociali, ovvero “i diritti dei cittadini a ricevere determinate «prestazioni» dagli apparati pubblici: sono i diritti caratteristici dello Stato sociale” (Bin-Pitruzzella). La Costituzione tutela altresì le formazioni sociali che permettono la realizzazione dello “Stato sociale di diritto fondato sulle libertà, sull’eguaglianza e sulla solidarietà, le quali trovano la loro tutela negli artt. 2 e 3 Cost.” (Rossano). La costituzione italiana Approvata dall'Assemblea Costituente il 22 dicembre 1947 e promulgata dal capo provvisorio dello Stato Enrico De Nicola il 27 dicembre 1947, fu pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 298, edizione straordinaria, del 27 dicembre 1947 ed entrò in vigore il 1º gennaio 1948. Della Carta Costituzionale vi sono tre originali, uno dei quali è conservato presso l'archivio storico della Presidenza della Repubblica 139 articoli Art. 2. La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale. lo Stato assicura veramente la sua democraticità ponendo a base del suo ordinamento il rispetto dell’uomo guardato nella molteplicità delle sue espressioni, l’uomo che non è soltanto singolo, che non è soltanto individuo, ma che è società nelle sue varie forme, società che non si esaurisce nello Stato e che possiede dei diritti in quanto uomo Art. 3 Tutti i cittadini hanno pari dignita' sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. E' compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese. Art. 32 La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti. Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana. Art. 38 Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all'assistenza sociale. I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria. Gli inabili ed i minorati hanno diritto all'educazione e all'avviamento professionale. Ai compiti previsti in questo articolo provvedono organi ed istituti predisposti o integrati dallo Stato. L'assistenza privata è libera. NASCONO I DIRITTI SOCIALI nelle moderne Costituzioni occidentali le prestazioni nelle quali si concreta l’attività sociale dello Stato vengono elevate al rango di “diritti sociali” segnando il passaggio da democrazia politica a democrazia sociale I diritti sociali sono garantiti dall’insieme dei servizi sociali. Sono questi una serie di “servizi, di cui alcuni sono riservati ai soli lavoratori e ai loro familiari, altri all’intera comunità I principali meccanismi di protezione e garanzia dei diritti sociali sono previdenza sociale, assistenza sanitaria e assistenza sociale. anche in Italia, con l’entrata in vigore della Costituzione, l’ordinamento socioassistenziale è transitato dall’impostazione caritativa di stampo ottocentesco, fondata sull’assoluta discrezionalità delle prestazioni, alla strutturazione regolamentata dell’erogazione delle stesse Quadro storico e normativo Dal 1861 i comuni ricadenti all’interno dello Statuto Albertino, con autonomia amministrativa e organizzati in prefetture e province, costituirono un’unica organizzazione amministrativa del Paese centralizzata. Quadro storico Nascono nel 1862 le "Congregazioni di carità", organi deputati all’erogazione dell’assistenza generica rivolte ai soggetti particolarmente bisognosi, Coincidevano territorialmente con i Comuni, e ai Comuni spettava la nomina degli amministratori. Accanto alle congregazioni, le associazioni e le organizzazioni private, le Società di mutuo soccorso, la rete assistenziale della Chiesa e le Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB). Il contesto socio economico dell’epoca STRADE : poche ed in cattive condizioni FERROVIE : dove c’erano si fermavano ai confini dei vecchi stati senza allacciarsi ad altre ferrovie SCUOLE : erano poche ANALFABETISMO : 78% maschi – 90% donne e regioni meridionali maggiormente colpite ECONOMIA : molto arretrata specialmente al sud REDDITO : meno di un terzo di quello dei Francesi ed un quarto di quello degli Inglesi INDUSTRIA : poco sviluppata rispetto ai paesi europei, presente solo in Lombardia, Piemonte, Liguria AGRICOLTURA : attività prevalente, livelli di sviluppo diversi nelle diverse zone dell’Italia Il contesto socio economico dell’epoca CONDIZIONI IGIENICHE E SANITARIE Abitazioni malsane Mancanza di acqua potabile Scarsa igiene Diffusione di molte malattie come : COLERA e il TIFO; la MALARIA provocata dalla puntura delle zanzare nelle zone paludose; la PELLAGRA dovuta alla mancanza di vitamine, poiché si mangiavano quasi solo alimenti a base di farina di granoturco come la polenta Mortalità molto alta, specialmente quella infantile, che era la più alta in Europa La durata media della vita era meno di 40 anni Il contesto socio economico dell’epoca Tassa sul macinato: sistema di tassazione indiretta che portò all’aumento della farina data dalla tassa sul macinato rese ancora più difficili le condizioni economiche delle famiglie e il malcontento soprattutto della popolazione più povera Servizio militare obbligatorio: giovani dovevano fare sette anni di militare lontani dalle famiglie. Nasce il brigantaggio Legge del 3 agosto 1862, n.753 Si istituì presso ogni comune del Regno una Congregazione di carità allo scopo di amministrare i beni destinati a beneficio dei poveri e le opere pie la cui gestione fosse stata affidata dal consiglio comunale. La legge conteneva una disciplina articolata dei vari istituti assistenziali e caritativi, religiosi e laici, che il Regno d'Italia aveva ereditato dagli Stati preunitari. L'art. 1 designava con i termini di "opera pia" o "istituzione di assistenza e beneficenza" un ente morale che aveva come fine quello di "soccorrere le classi meno agiate, (...) di prestare loro assistenza, educarle, istruirle ed avviarle a qualche professione". Legge del 3 agosto 1862, n.753 La legge del 1862 non si propose la creazione di un sistema pubblico di assistenza, ma riconobbe le istituzioni già esistenti, principalmente di carattere ecclesiastico, e delegando loro le relative funzioni. L'istituzione delle Congregazioni di carità accentuò invece la visione "localistica" di questo sistema, che assegnava alle amministrazioni locali un ruolo fondamentale di controllo e di gestione. Dal 1925 al 1970 Con le leggi del 1972 e del 1977, molte competenze in materia assistenziale furono decentrate con le Istituzioni delle Regioni, seguendo una decisa politica territoriale dei servizi sociali basata sui bisogni e sulla domanda della collettività locale, privilegiando lo sviluppo di grandi Enti assistenziali statali, a discapito di quelli comunali. Il passo in avanti … Il primo processo di politiche sociali innovative si è svolto sulla base di alcuni presupposti e principi di fondo: la riorganizzazione del territorio in ambiti territoriali adeguati Il passo in avanti … la programmazione degli interventi in base alle caratteristiche e ai bisogni della popolazione, l'integrazione dei servizi sanitari con quelli sociali e la partecipazione attiva nei servizi degli utenti e dei cittadini. il ruolo dei Comuni : realizzano, organizzano e gestiscono i servizi sociali, secondo le indicazioni elaborate a livello regionale. Carta europea delle autonomie locali Sottoscritta a Strasburgo il 15 ottobre 1985 e tradotta nella legge numero 439 del 1989, rappresenta la base fondamentale per lo sviluppo delle politiche sociali introducendo principi basilari quali : la sussidiarietà, cioè la necessità di rispondere ai bisogni delle collettività locali; la cooperazione, intesa come la capacità degli enti locali di associarsi fra loro per la tutela e la promozione dei loro comuni interessi e per la gestione associata dei servizi; l'auto-organizzazione, nel senso di capacità propria nella scelta della struttura amministrativa più idonea allo svolgimento delle funzioni. Dalla Carta europea delle autonomie locali alla legge quadro di riforma dell’assistenza… Questi punti sono stati concretizzati nel sistema integrato di interventi e di servizi sociali, definito con la legge quadro di riforma dell'assistenza ed il Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali 2001 - 2003. Gli interventi sociali devono garantire il miglioramento della qualità della vita, pari opportunità e non discriminazione delle condizioni di disabilità, di bisogno e di disagio individuale derivanti da difficoltà economiche, sociali o fisiche. Le Regioni e i Comuni devono dunque monitorare i bisogni delle comunità locali e pianificare risposte adeguate che coinvolgano tutte le parti: le istituzioni, il terzo settore e la fitta rete di solidarietà sociale. I ruoli delle parti … Con l’introduzione del federalismo, le competenza nella gestione diretta dei servizi sociali sono stati affidati in via esclusiva alle Regioni per quel che riguarda la produzione di norme e agli enti locali per la concreta gestione dei servizi. Al Ministero del lavoro e delle politiche sociali rimangono le competenze in materia di definizione degli standard di soddisfacimento dei diritti sociali, attraverso il sistema dei livelli essenziali delle prestazioni, e una funzione di monitoraggio e valutazione delle politiche sociali. DEFINIZIONI DI SERVIZI SOCIALI • “prestazioni sociali la cui previsione legislativa risponde agli obbiettivi di fondo voluti dalla Costituzione in tema di promozione del benessere fisico e psichico della persona” (Ferrari, I servizi sociali, Milano, 1986, p. 273) • “servizi pubblici che, per la loro oggettiva caratteristica o per volontà di coloro che ne sono responsabili, esprimono in misura predominante la finalizzazione all’eliminazione delle condizioni di svantaggio e di abbandono delle persone meno favorite non meno che alla realizzazione della personalità di ciascuno” (Caputi Iambreghi, I servizi sociali, in AA.VV., Diritto amministrativo, Bologna, 2001, p. 1024) DEFINIZIONI DI SERVIZI SOCIALI “tutte le attività relative alla predisposizione ed erogazione di servizi, gratuiti ed a pagamento, o di prestazioni economiche destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che la persona umana incontra nel corso della sua vita, escluse soltanto quelle assicurate dal sistema previdenziale e da quello sanitario, nonché quelle assicurate in sede di amministrazione della giustizia” (art. 128 c. 2 d.lgs. 112/1998): servizi sociali in senso stretto (= interventi e servizi sociali di cui all’art. 1 c. 2 legge 328/2000) Obbligatorietà un vero e proprio sistema di sicurezza sociale, caratterizzato dall’obbligatorietà degli interventi (fatte salve le limitazioni imposte dalla politica di spesa) e dal conseguente riconoscimento, in capo al cittadinoutente, di un vero e proprio diritto soggettivo all’assistenza sociale I SINGOLI SERVIZI SOCIALI 1. (disciplinata infatti a parte nel d.lgs. 112/1998, nel titolo V) polizia locale, urbana e rurale, le cui attività di polizia amministrativa sono state attribuite dal 1977 ai Comuni 2. istruzione e formazione professionale e artigiana (titolo IV capo IV del d.lgs. 112/1998) 3. assistenza scolastica e diritto allo studio (art. 34 Cost.; titolo IV capo III del d.lgs. 112/1998 forti competenze comunali; vi rientra anche l’assistenza universitaria, con dirette attribuzioni date alle Regioni, che favoriscono l’istituzione di appositi enti per il diritto allo studio 4. attività socio-culturali (titolo IV capi V, VI e VII del d.lgs. 112/1998): gestione, valorizzazione e promozione dei beni culturali in chiave di una loro fruizione collettiva; sostegno e promozione di attività legate allo spettacolo; organizzazione e diffusione dell’attività sportiva 5. beneficenza pubblica (titolo IV capo II del d.lgs. 112/1998: tra i servizi sociali in senso stretto e ricondotta ad unità con l’assistenza dalla sentenza Corte Cost. 174/1981): complesso di interventi esplicati in misura prevalente da organi ed enti locali e caratterizzati più dal ben volere del soggetto che eroga la beneficenza che dalle esigenze del beneficato 6. assistenza sociale (titolo IV capo II del d.lgs. 112/1998 si basa sul principio di solidarietà (artt. 2 e 38 c. 1 Cost.), consiste nell’erogazione di sussidi di mantenimento e nell’aiuto sociale prestato con l’intervento di personale specializzato, per lo più in relazione alla condizione del cittadino inabile al lavoro e al contempo privo di mezzi di sussistenza; qui è la collettività pubblica a rendersi pienamente responsabile dell’intervento necessario per rimuovere una determinata condizione di difficoltà, legato quindi a situazioni particolari 7. previdenza sociale (art. 38 c. 2 Cost.): è connessa alla posizione lavorativa e al gruppo professionale di appartenenza e, inoltre, tende a prevenire lo stato di indigenza, riconoscendo e costituendo in favore del lavoratore un vero e proprio diritto soggettivo al trattamento pensionistico con riferimento al suo collocamento a riposo. N.B. sono invece basate su principi solidaristici la pensione “sociale” (sui soli requisiti della cittadinanza, età nullatenenza) e la pensione di invalidità “civile”, nell’ambito delle funzioni assistenziali svolte dall’INPS, tra i quali rientrano anche gli “ammortizzatori sociali” (ad esempio, la Cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria o l’indennità di mobilità) 8. servizio sanitario per la tutela della salute (art. 32 Cost.; titolo IV capo I del d.lgs. 112/1998): – nel 1958 è istituito il Ministero della Sanità – nel 1968 vengono regionalizzati gli enti ospedalieri con la legge 833/1978, istitutiva de Servizio Sanitario Nazionale, si allarga il campo d’azione delle Regioni, prima limitato all’assistenza sanitaria e ospedaliera, estendendolo anche all’IGIENE E SANITÀ (misure e interventi non aventi carattere curativo) e alla prevenzione degli infortuni di qualsiasi genere, con il decentramento però dei compiti operativi ai Comuni (esercitati comunque attraverso le USL, i cui ambiti territoriali sono individuati dalle Regioni) – nel 1988 cade il principio di gratuità di alcune cure sanitarie e dell’assistenza farmaceutica, con l’introduzione dei primi tickets su tali prestazioni, si introduce il criterio degli standards di operatività ed efficienza degli ospedali e del personale e viene approvato il primo piano nazionale sanitario – nel 1989 vengono sostituiti i comitati di gestione degli ospedali, fortemente politicizzati, con degli amministratori unici con comprovate competenze tecniche (pur se di nomina della Giunta regionale) – con il d.lgs. 502/1992 viene riformato il SSN: vi è una riorganizzazione delle Aziende Ospedaliere e delle USL costruito intorno al principio della separazione tra il momento programmatico (piano triennale nazionale sanitario del Consiglio dei Ministri e successiva pianificazione delle Regioni) e quello gestionale la trasformazione della USL in AZIENDA e conseguente acquisizione della personalità giuridica e dell’autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica: poteri di rappresentanza e di gestione al direttore generale (nominato dal Presidente della Regione) – organizzazione in distretti ORGANIZZAZIONE ED EROGAZIONE DEI SERVIZI SOCIO-SANITARI con la legge 8 novembre 2000 n. 328 (“legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”) si ha finalmente una normativa generale anche in materia assistenziale, analogamente alla riforma operata in ambito sanitario, con la qual essa deve coordinarsi, in particolare con riferimento all’attività delle ASL (in molte Regioni istituite come ULSS o USSL: Unità Socio Sanitaria Locale) legge 8 novembre 2000 n. 328 con la realizzazione della legge quadro viene attivata un’innovativa politica sociale a livello nazionale, che si discosta dalla tradizionale concezione dei servizi sociali come subalterni rispetto ai servizi sanitari e che ha come obbiettivo fondamentale il benessere sociale attraverso il riconoscimento del diritto alle prestazioni sulla base del principio di universalità delle stesse legge 8 novembre 2000 n. 328 art. 1 c. 1: “La Repubblica assicura alle persone e alle famiglie un sistema integrato di interventi e servizi sociali, promuove interventi per garantire la qualità della vita, pari opportunità, non discriminazione e diritti di cittadinanza, previene, elimina o riduce le condizioni di disabilità, di bisogno e di disagio individuale e familiare, derivanti da inadeguatezza di reddito, difficoltà sociali e condizioni di non autonomia, in coerenza con gli articoli 2, 3 e 38 della Costituzione” priorità di accesso al sistema integrato dei servizi sociali (art. 2) in favore dei soggetti: • in condizioni di povertà o con reddito limitato • con incapacità totale o parziale derivante da inabilità fisica o psichica • con difficoltà di inserimento nella vita sociale attiva e nel mercato del lavoro • sottoposti a provvedimenti dell’autorità giudiziaria che rendono necessari interventi assistenziali • minori, specie se in condizioni di disagio familiare Viene previsto, quale fondamentale strumento di attuazione delle politiche sociali, il sistema di servizi a rete, che comporta una complessa interazione tra tutti i soggetti coinvolti sia pubblici che privati… …sulla base dei principi di sussidiarietà (verticale e orizzontale), cooperazione, efficacia, efficienza ed economicità, omogeneità, copertura finanziaria e patrimoniale, responsabilità ed unicità dell’amministrazione, autonomia organizzativa e regolamentzione degli enti locali viene conferita la principale responsabilità di programmazione ed organizzazione del sistema integrato allo Stato, alle Regioni e agli enti locali viene riconosciuto un ruolo attivo di progettazione e realizzazione, oltre che di gestione e di offerta dei servizi, ai soggetti privati (come le ONLUS) viene promossa la partecipazione attiva di organizzazioni sindacali, associazioni sociali e di tutela degli utenti per il raggiungimento dei fini istituzionali di benessere sociale art. 4: “la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali si avvale di un finanziamento plurimo a cui concorrono, secondo competenze differenziate e con dotazioni finanziarie afferenti ai rispettivi bilanci”, gli enti locali, le Regioni e lo Stato sistema di finanziamento Fondo nazionale per le politiche Sociali (istituito dal d.lgs. 112/1998 ai sensi dell’art. 59 c. 44 della legge 27 dicembre 1997 n. 449) • Fondi regionali per le politiche sociali (in Veneto istituito dall’art. 133 della legge regionale 13 aprile 2001 n. 11) • Bilanci comunali organizzazione dei servizi sociosanitari è la Regione a determinare, in sede di programmazione, gli obblighi, le funzioni, i criteri di erogazione e di finanziamento delle prestazioni sociosanitarie, secondo quanto indicato, dal d.p.c.m. 14 febbraio 2001 (“atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio-sanitarie”) Di conseguenza.. • la necessità di individuare un livello minimo determinando i destinatari delle prestazioni e la misura dei singoli interventi • la necessità di stabilire priorità e fasi per la realizzazione di detto livello minimo • l’indispensabilità della programmazione come processo nel tempo per migliorare le condizioni generali La programmazione si realizza mediante l’emanazione di norme ed atti amministrativi che sono per loro natura (salvo le leggi cornice) “a tempo determinato” anche se soltanto alcuni di essi sottostanno a precise regole di durata, scadenza e rinnovo SISTEMA INTEGRATO DI INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI – LN. 328/2000 Obiettivo ultimo non è l’erogazione di prestazioni e servizi ma la promozione delle possibilità di sviluppo della persona umana SISTEMA INTEGRATO DI INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI – LN. 328/2000 Tre aspetti in evidenza 1.Aspetto. Il Comune è il soggetto che ha il compito, a livello locale, di garantire la programmazione e l’organizzazione del sistema integrato attraverso un ruolo di regista e di promotore, con il coinvolgimento di famiglie, associazioni, organizzazioni non profit in genere, aziende e introducendo alcuni strumenti nel sistema di erogazione: accreditamento, titoli per l’acquisto dei servizi, forme di consultazione e partecipazione ai fini della programmazione e valutazione SISTEMA INTEGRATO DI INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI – LN. 328/2000 2. Aspetto Al Terzo Settore si richiede capacità di leggere i bisogni e fantasia e progettualità nel proporre e sperimentare risposte appropriate. Il T.S. partecipa alla gestione e all’offerta dei servizi, si inserisce tra i soggetti attivi nella progettazione e realizzazione concertata degli interventi, rende fruibili azioni di sostegno e qualificazione degli operatori, accede ai fondi U.E. attraverso politiche formative e interventi per l’accesso agevolato SISTEMA INTEGRATO DI INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI – LN. 328/2000 3. Aspetto a) L’integrazione istituzionale che avviene attraverso l’attività programmatoria (scelte e strategie): Piano Nazionale (spiega orientamento delle nuove politiche sociali, definisce Obiettivi e organizza lo sviluppo del sistema) Piano regionale (definisce le risorse e le Modalità di funzionamento) piano di Zona (Comuni e ASL definiscono obiettivi, priorità, risorse, strategie e modalità di collaborazione con i soggetti del territorio). b) L’integrazione professionale per affrontare bisogni particolari in modo appropriato (persone non autosufficienti, integrazione nella vita familiare e sociale,….) . Ai servizi sociali sono attribuite funzioni “specifiche” e “aspecifiche”, ossia che possono venire esercitate e che, spesso, lo sono da altri segmenti della Pubblica amministrazione. Le funzioni specifiche a) cogliere le esigenze di individui (minori, disabili, anziani soli, poveri, soggetti privi di abitazione, persone con severi problemi di convivenza domestica, soggetti con dipendenza da alcool e droghe) che si trovano in condizioni socioeconomiche problematiche; b) agevolare l’accesso alle risorse di welfare da parte di soggetti che, per ragioni anagrafiche, economiche, sociali e culturali, possono incontrare particolari difficoltà nella loro fruizione; Le funzioni specifiche c) sostenere le persone e le famiglie nello sviluppo delle capacità necessarie alla risoluzione dei loro problemi di adattamento rispetto alla società in cui vivono; d) stimolare l’attuazione e, eventualmente, il potenziamento dei programmi di assistenza sociale posti in essere in ambito pubblico. Le funzioni aspecifiche a) programmazione, gestione e valutazione di misure di politica pubblica; b)effettuazione di ricerche e studi sui bisogni di persone socialmente escluse, sui problemi connessi alla convivenza familiare e alla tutela dei minori, sulle cause, individuali e sociali, dei comportamenti devianti, etc. LA PROGRAMMAZIONE NEI SERVIZI SOCIALI Fasi del processo programmatorio: • analisi dei bisogni (reali e indotti, oggettivi e soggettivi) • specificazione degli obbiettivi, pertinenti rispetto ai bisogni, di un programma d’interventi(obbiettivi istituzionali, generali, intermedi, specifici) • analisi delle risorse disponibili o attivabili e dei vincoli esistenti (in termini di infrastrutture, di mezzi finanziari e giuridici e di personale) La programmazione formulazione del programma operativo degli interventi, specificando la qualità e la quantità delle prestazioni, l’organizzazione delle risorse in servizi efficienti, la predisposizione d’interventi di supporto, la sequenzialità, la flessibilità e la temporalizzazione degli interventi • determinazione dei criteri per la verifica dei risultati • verifica e valutazione dei risultati, alla base e secondo le indicazioni dell’attività riprogrammatoria, in un permanente rapporto di feed back la pianificazione generale di settore (in quanto differenziata ma collegata ad altri settori, in prevalenza di natura economica) si realizza attraverso i piani nazionali, regionali e zonali e costituisce una forma di eteroprogrammazione “partecipata” la pianificazione strategica consiste nell’esaminare la situazione presente e gli sviluppi futuri, stabilendo obbiettivi e una strategia per conseguirli e misurare i risultati: rappresenta un processo regolare e continuo e si risolve all’interno delle strutture compiute, costituendo quindi una forma di autoprogrammazione la pianificazione operativa rappresenta il modo di agire normale dei servizi sociali, attraverso la programmazione delle proprie attività, realizzando le molte forme di progettazione individuale previste ex lege per far fronte alle esigenze di specifiche situazioni (cfr. i progetti individuali che, ai sensi dell’art. 14 legge 328/2000, i Comuni, d’intesa con le AUSL, predispongono su richiesta dell’interessato) Il sistema di programmazione in ambito sociale (articoli 18 e 19 della legge quadro) si regge sul Piano nazionale triennale degli interventi e servizi sociali (il 1°, relativo al periodo 20012003, approvato con d.p.r. 03/05/2001)… I Comuni (associati negli ambiti territoriali per la gestione unitaria del sistema locale dei servizi sociali a rete determinati dalle Regioni ex art. 8 l.q.) definiscono, nell’ambito delle risorse disponibili e sulla base delle indicazioni del piano regionale, il Piano di zona che stabilisce gli obbiettivi strategici, le priorità di intervento, gli strumenti realizzativi e le risorse da attivare Ai sensi dell’art. 22 della legge quadro vengono definiti, attraverso la programmazione nazionale, regionale e zonale e nei limiti delle risorse destinate alla spesa sociale, i livelli essenziali delle prestazioni Liveas 1) le aree di intervento, definite in relazione ai bisogni da soddisfare : le responsabilità familiari i diritti dei minori le persone anziane il contrasto della povertà i disabili la lotta contro la tossicodipendenza le azioni di supporto alla riforma dei servizi 2) le tipologie dei servizi e delle prestazioni, che possono essere programmati e realizzati per rispondere alle esigenze proprie delle suddette aree di bisogno e che devono comunque comprendere in ogni ambito territoriale (prestazioni minime garantite): il servizio sociale professionale e il segretariato sociale per l’informazione e la consulenza al singolo e ai nuclei familiari il servizio di pronto intervento sociale per le situazioni di emergenza personali e familiari l’assistenza domiciliare le strutture residenziali e semiresidenziali per soggetti con fragilità sociali i centri di accoglienza residenziali o diurni a carattere comunitario FNPS Il Fondo Nazionale per le Politiche Sociali (FNPS) è lo strumento con cui, a livello statale, vengono finanziati annualmente, gran parte degli interventi dedicati alla sfera del sociale. Il Fondo, istituito nel 1998 dall’articolo 59, comma 44, della legge 449/1997, è stato maggiormente definito e rafforzato dalla L. 328/2000 che ha ripartito annualmente le risorse tra le regioni, le province autonome, i comuni e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali sentiti i ministri interessati e d’intesa con la Conferenza Unificata Stato regioni e autonomie locali. Fondo per le non autosufficienza L'art. 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) ha istituito il Fondo per le non autosufficienze presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, configurandolo essenzialmente come un contributo alle politiche regionali in materia, per la realizzazione di prestazioni, interventi e servizi assistenziali nell'ambito dell'offerta integrata dei servizi sociosanitari in grado di garantire i livelli essenziali delle prestazioni assistenziali a favore delle persone non autosufficienti. Le risorse, aggiuntive rispetto a quelle già destinate alle prestazioni e ai servizi a favore delle persone non autosufficienti da parte delle Regioni, nonché da parte delle autonomie locali, sono state finalizzate alla copertura dei costi di rilevanza sociale dell'assistenza socio-sanitaria. Il Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza La legge 28 agosto 1997, n. 285 ha inizialmente sollecitato e sostenuto la progettualità orientata alla tutela e alla promozione del benessere di bambini e ragazzi attraverso l’istituzione di un Fondo nazionale per l’infanzia e l’adolescenza suddiviso tra le Regioni (70%) e le 15 Città riservatarie (30%), chiamando gli enti locali e il terzo settore a programmare insieme e diffondere una cultura e pratiche di progettazione concertata e di collaborazione interistituzionale. Oggi le 15 Città riservatarie- Bari, Bologna, Brindisi, Cagliari, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Reggio Calabria, Roma, Taranto, Torino, Venezia - rappresentano un laboratorio di sperimentazione in materia di infanzia e adolescenza.. Fondo per le politiche della famiglia Il Fondo istituito ai sensi dell'art. 19, comma 1, del decreto-legge 223/2006, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, è stato ridisciplinato dalla finanziaria 2007 che ha fra l’altro istituito l’Osservatorio nazionale sulla famiglia. Le risorse destinate nel loro complesso alle politiche familiari sono assegnate mediante un apposito decreto di ripartizione. Dal 2010 le risorse afferenti al Fondo sono ripartite fra interventi relativi a compiti ed attività di competenza statale (cap. 858) ed attività di competenza regionale e degli enti locali (cap. 899). Fondo per le politiche giovanili Il Fondo per le politiche giovanili è stato istituito ai sensi dell’articolo 19, comma 2, del decreto-legge 223/2006, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, è istituito al fine di promuovere il diritto dei giovani alla formazione culturale e professionale e all'inserimento nella vita sociale, anche attraverso interventi volti ad agevolare la realizzazione del diritto dei giovani all'abitazione, nonché per facilitare l'accesso al credito per l'acquisto e l'utilizzo di beni e servizi ed è destinato a finanziare azioni e progetti di rilevante interesse nazionale, nonché le azioni ed i progetti destinati al territorio, individuati di intesa con le Regioni e gli Enti Locali Fondo pari opportunità Istituito nel 2006, contro la violenza sessuale e di genere, destina all'istituzione di un Osservatorio nazionale contro la violenza sessuale e di genere e una quota parte del piano d'azione nazionale contro la violenza sessuale e di genere" Fondo per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati Il disegno di legge di stabilità 2015 (A.C. 2679-bis) istituisce, a decorrere dal 1° gennaio 2015, il Fondo per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati, nello stato di previsione del Ministero dell'interno. Nel nuovo fondo confluiscono le risorse dell'analogo Fondo nazionale per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali dal decreto-legge 95/2012 (convertito dalla L. 135/2012) che viene contestualmente soppresso. Inoltre, il nuovo fondo è incrementato di 12,5 milioni di euro all'anno a decorrere dal 2015 (art. 17, co. 14). Fondo nazionale per l’accoglienza dei minori stranieri non accompagnati. Il Fondo costituisce uno strumento per capitalizzare le metodologie e le procedure elaborate ed utilizzate in occasione dell'emergenza Nord Africa, al fine di stabilizzare un sistema più efficace ed efficiente di accoglienza dei minori non accompagnati in situazioni ordinarie. Esso risponde inoltre all'impegno assunto dal Governo in sede di Conferenza Unificata (riunione del 30 marzo 2011) di individuare risorse stabili e pluriennali destinate al sostegno dell'accoglienza dei minori nelle comunità attraverso i Comuni. Il fnps nel tempo Il Fondo nazionale per le politiche sociali si è contratto del 77,8% passando da uno stanziamento di 1,884 mld del 2004 ai 344,17 mln del 2013. Il Fondo nazionale per le politiche giovanili istituito nel 2007 è stato completamente azzerato nel 2013 così come il Fondo per le Pari opportunità e per il Fondo per le politiche della famiglia. Il Fondo per le non autosufficienze nel 2012 ha subito un blocco. fpf Il fondo per le politiche della famiglia è stato istituito con la legge 248/2006 al quale era stata assegnata la somma di 3 milioni di euro per l'anno 2006 e di dieci milioni di euro a decorrere dall'anno 2007 integrati dalle leggi finanziarie che si sono susseguite fino alla quota di 245 milioni di euro. Ma dal 2008 quando sono stati stanziati 173,13 mln è iniziata la discesa, che dal 2011 è diventata ripidissima. Il Fondo si è ridotto a 25 milioni, che sono diventati 10,8 mln nel 2012. Mentre per il 2013 il Fondo è stato a zero. Fondo per le politiche giovanili. Con la legge 248/2006 è stato istituito anche il fondo per le politiche giovanili che viene ripartito tra le Regioni tramite DPCM. Per il 2007-2008 e 2009 sono stati stanziati 130 milioni per ogni anno. Cifra che è scesa a 81 milioni nel 2010 per arrivare allo zero nel 2011. “ Fondo pari opportunità Il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità è stato istituito nel 2006 dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, con una dotazione iniziale di 3 milioni di euro, successivamente incrementata. Il Fondo è stato poi incrementato con la Legge Finanziaria 2007 di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009. Poi nel 2010 e nel 2011 più nulla mentre per il 2012 con l'intesa del 25 ottobre 2012, in sede di Conferenza Unificata, sono stati ripartiti tra le Regioni 15 mln di euro. E per il 2013 ancora nulla Regioni e fondi per le politiche sociali l’ammontare complessivo delle risorse dal 2008 al 2013 destinate alle Regioni per quanto riguarda i 5 Fondi presi in esame mostra una riduzione anche in molto ampia. Si è passati da 1,231 mld del 2008 ai 575 mln del 2013, un calo del 53,3%.. CAMERA DEI DEPUTATI N. 2679-bis-B — DISEGNO DI LEGGE APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI previo stralcio, il 30 novembre 2014 (v. stampato Senato n. 1698) MODIFICATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA il 20 dicembre 2014 PRESENTATO DAL MINISTRO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE (PADOAN) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015) entrato in vigore il 1 gennaio 2015 Misure a favore della famiglia e “bonus bebè” Comma 125. Al fine di incentivare la natalità e contribuire alle relative spese per il sostegno, per ogni figlio nato o adottato a decorrere dal 1° gennaio 2015 fino al 31 dicembre 2017, è riconosciuto un assegno di importo annuo di 960 euro erogato mensilmente a decorrere dal mese di nascita o adozione. Tale assegno è corrisposto fino al compimento del terzo anno d’età ovvero del terzo anno di ingresso nel nucleo familiare a seguito dell’adozione, per i figli di cittadini italiani o di uno Stato membro dell’Unione europea o di cittadini di Stati extracomunitari con permesso di soggiorno, residenti in Italia e a condizione che il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente l’assegno sia in una condizione economica corrispondente a un valore dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 25.000 euro annui. Qualora il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente l’assegno sia una condizione economica corrispondente a un valore dell’ISEE non superiore a 7.000 euro annui, l’importo dell’assegno di 960 euro è raddoppiato. Comma 130. Nel limite di 45 milioni di euro per l’anno 2015, al fine di contribuire alle spese per il mantenimento dei figli, sono riconosciuti, per l’anno 2015, buoni per l’acquisto di beni e servizi a favore dei nuclei familiari con un numero di figli minori pari o superiore a quattro in possesso di una situazione economica corrispondente a un valore dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 8.500 euro annui. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono stabiliti l’ammontare massimo complessivo del beneficio per nucleo familiare. Comma 131. Viene istituito un fondo con una dotazione di 112 milioni di euro per l'anno 2015, da destinare a interventi in favore della famiglia, di cui una quota pari a 100 milioni di euro è riservata per il rilancio del piano per lo sviluppo del sistema territoriale dei servizi socio-educativi per la prima infanzia. Una quota pari a 12 milioni servirà per il finanziamento dei programmi nazionali di distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti. Sociale card Comma 156. Il Fondo per le social card sarà di 250 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015. Comma 157. Estendere ai cittadini comunitari ed extracomunitari la carta acquisti (social card) introdotta dalla legge di stabilità 2014 soppresso in fase di conversione in legge. Non autosufficienze Comma 159. Lo stanziamento del Fondo per le non autosufficienze viene incrementato a 400 milioni di euro per il 2015 e fissato a 250 milioni di euro per il 2016. Lavoro disabili Comma 160. Incremento del fondo per il diritto al lavoro dei disabili di 20 milioni per il 2015. Garante infanzia e adolescenza Comma 172. Le risorse finanziarie assegnate all’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza sono integrate di 650.000 euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017. Fondo nazionale Politiche sociali Comma 132. Lo stanziamento del Fondo nazionale per le Politche sociali si attesta a quota 300 mln annui a partire dal 2015. 2015 - CAMERA DEI DEPUTATI N. 2679-bis-B — DISEGNO DI LEGGE APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI previo stralcio, il 30 novembre 2014 (v. stampato Senato n. 1698) MODIFICATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA il 20 dicembre 2014 PRESENTATO DAL MINISTRO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE (PADOAN) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015) entrato in vigore il 1 gennaio 2015