I servizi sociali
Normativa di riferimento e quadro
storico
Dott.ssa Giovanna Rodorigo
L’IMPIANTO NORMATIVO
FONDAMENTALE DEI SERVIZI
SOCIALI
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artt. 2 (solidarietà sociale), 3 (uguaglianza formale e sostanziale), 32
(diritto alla salute) e 38 (assistenza, sicurezza e previdenza sociale)
della Costituzione
• d.p.r. 24 luglio 1977 n. 616: Attuazione della delega di cui
all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382- codificazione dei
servizi sociali nell’ordinamento regionale
• titolo IV del d.lgs. 31 marzo 1998 n. 112: “servizi alla persona
e alla comunità”, tra i quali la “sanità” (capo I) e i “servizi sociali”
(capo II)
• d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 TESTO UNICO DELLE LEGGI
SULL’ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI a norma
dell'articolo 31 della legge 3 agosto 1999, n. 265
(G.U. n. 227 del 28 settembre 2000, s.o. n. 162/L)
• legge 8 novembre 2000 n. 328 (l.q. per la realizzazione del
sistema integrato di interventi e servizi sociali)


La Costituzione riconosce ai singoli non solo i diritti
politici, ma anche i cosiddetti diritti sociali, ovvero “i
diritti dei cittadini a ricevere determinate «prestazioni»
dagli apparati pubblici: sono i diritti caratteristici dello
Stato sociale” (Bin-Pitruzzella).
La Costituzione tutela altresì le formazioni sociali che
permettono la realizzazione dello “Stato sociale di diritto
fondato sulle libertà, sull’eguaglianza e sulla solidarietà,
le quali trovano la loro tutela negli artt. 2 e 3 Cost.”
(Rossano).
La costituzione italiana
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

Approvata dall'Assemblea Costituente il 22 dicembre
1947 e promulgata dal capo provvisorio dello Stato
Enrico De Nicola il 27 dicembre 1947, fu pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.
298, edizione straordinaria, del 27 dicembre 1947 ed
entrò in vigore il 1º gennaio 1948.
Della Carta Costituzionale vi sono tre originali, uno
dei quali è conservato presso l'archivio storico della
Presidenza della Repubblica
139 articoli
Art. 2.


La Repubblica riconosce e garantisce i
diritti inviolabili dell'uomo, sia come
singolo sia nelle formazioni sociali ove si
svolge la sua personalità, e richiede
l'adempimento dei doveri inderogabili di
solidarietà politica, economica e sociale.
lo Stato assicura veramente la sua democraticità ponendo a base del suo
ordinamento il rispetto dell’uomo guardato nella molteplicità delle sue
espressioni, l’uomo che non è soltanto singolo, che non è soltanto individuo,
ma che è società nelle sue varie forme, società che non si esaurisce nello
Stato e che possiede dei diritti in quanto uomo
Art. 3


Tutti i cittadini hanno pari dignita' sociale e sono
eguali davanti alla legge, senza distinzione di
sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni
politiche, di condizioni personali e sociali.
E' compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli
di ordine economico e sociale, che, limitando di
fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini,
impediscono il pieno sviluppo della persona umana e
l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori
all'organizzazione politica, economica e sociale del
Paese.
Art. 32


La Repubblica tutela la salute come
fondamentale diritto dell'individuo e
interesse della collettività, e garantisce
cure gratuite agli indigenti.
Nessuno può essere obbligato a un
determinato trattamento sanitario se non per
disposizione di legge. La legge non può in
nessun caso violare i limiti imposti dal
rispetto della persona umana.
Art. 38

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


Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi
necessari per vivere ha diritto al mantenimento e
all'assistenza sociale.
I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi
adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio,
malattia,
invalidità
e
vecchiaia,
disoccupazione
involontaria.
Gli inabili ed i minorati hanno diritto all'educazione e
all'avviamento professionale.
Ai compiti previsti in questo articolo provvedono organi ed
istituti predisposti o integrati dallo Stato.
L'assistenza privata è libera.
NASCONO I DIRITTI SOCIALI

nelle moderne Costituzioni occidentali le
prestazioni nelle quali si concreta
l’attività sociale dello Stato vengono
elevate al rango di “diritti sociali”
segnando il passaggio da democrazia
politica a democrazia sociale


I diritti sociali sono garantiti dall’insieme dei
servizi sociali. Sono questi una serie di
“servizi, di cui alcuni sono riservati ai soli
lavoratori e ai loro familiari, altri all’intera
comunità
I principali meccanismi di protezione e garanzia
dei diritti sociali sono previdenza sociale,
assistenza sanitaria e assistenza sociale.

anche in Italia, con l’entrata in vigore
della Costituzione, l’ordinamento socioassistenziale
è
transitato
dall’impostazione caritativa di stampo
ottocentesco,
fondata
sull’assoluta
discrezionalità delle prestazioni, alla
strutturazione
regolamentata
dell’erogazione delle stesse
Quadro storico e normativo
Dal 1861 i comuni ricadenti all’interno
dello Statuto Albertino, con autonomia
amministrativa e organizzati in
prefetture e province, costituirono
un’unica organizzazione
amministrativa del Paese
centralizzata.
Quadro storico



Nascono nel 1862 le "Congregazioni di
carità", organi deputati all’erogazione
dell’assistenza generica rivolte ai soggetti
particolarmente bisognosi,
Coincidevano territorialmente con i Comuni, e
ai Comuni spettava la nomina degli
amministratori.
Accanto alle congregazioni, le associazioni e
le organizzazioni private, le Società di
mutuo soccorso, la rete assistenziale
della Chiesa e le Istituzioni pubbliche di
assistenza e beneficenza (IPAB).
Il contesto socio economico
dell’epoca
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
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
STRADE
: poche ed in cattive condizioni
FERROVIE
: dove c’erano si fermavano ai confini dei
vecchi stati senza allacciarsi ad altre ferrovie
SCUOLE
: erano poche
ANALFABETISMO : 78% maschi – 90% donne e regioni
meridionali maggiormente colpite
ECONOMIA
: molto arretrata specialmente al sud
REDDITO
: meno di un terzo di quello dei Francesi
ed un quarto di quello degli Inglesi
INDUSTRIA
: poco sviluppata rispetto ai paesi
europei, presente solo in Lombardia, Piemonte, Liguria
AGRICOLTURA
: attività prevalente, livelli di sviluppo
diversi nelle diverse zone dell’Italia
Il contesto socio
economico dell’epoca
CONDIZIONI IGIENICHE E SANITARIE




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Abitazioni malsane
Mancanza di acqua potabile
Scarsa igiene
Diffusione di molte malattie come : COLERA e il TIFO; la
MALARIA provocata dalla puntura delle zanzare nelle zone
paludose; la PELLAGRA dovuta alla mancanza di vitamine, poiché
si mangiavano quasi solo alimenti a base di farina di granoturco
come la polenta
Mortalità molto alta, specialmente quella infantile, che era la più
alta in Europa
La durata media della vita era meno di 40 anni
Il contesto socio
economico dell’epoca



Tassa sul macinato: sistema di tassazione
indiretta che portò all’aumento della farina
data dalla tassa sul macinato rese ancora più
difficili le condizioni economiche delle famiglie
e il malcontento soprattutto della popolazione
più povera
Servizio militare obbligatorio: giovani
dovevano fare sette anni di militare lontani
dalle famiglie.
Nasce il brigantaggio
Legge del 3 agosto 1862,
n.753



Si istituì presso ogni comune del Regno una
Congregazione di carità allo scopo di amministrare i beni
destinati a beneficio dei poveri e le opere pie la cui
gestione fosse stata affidata dal consiglio comunale.
La legge conteneva una disciplina articolata dei vari
istituti assistenziali e caritativi, religiosi e laici, che il
Regno d'Italia aveva ereditato dagli Stati preunitari.
L'art. 1 designava con i termini di "opera pia" o
"istituzione di assistenza e beneficenza" un ente morale
che aveva come fine quello di "soccorrere le classi meno
agiate, (...) di prestare loro assistenza, educarle, istruirle
ed avviarle a qualche professione".
Legge del 3 agosto
1862, n.753


La legge del 1862 non si propose la creazione
di un sistema pubblico di assistenza, ma
riconobbe le istituzioni già esistenti,
principalmente di carattere ecclesiastico, e
delegando loro le relative funzioni.
L'istituzione delle Congregazioni di carità
accentuò invece la visione "localistica" di questo
sistema, che assegnava alle amministrazioni
locali un ruolo fondamentale di controllo e di
gestione.
Dal 1925 al 1970

Con le leggi del 1972 e del 1977, molte
competenze in materia assistenziale furono
decentrate con le Istituzioni delle
Regioni, seguendo una decisa politica
territoriale dei servizi sociali basata sui
bisogni e sulla domanda della collettività
locale, privilegiando lo sviluppo di grandi Enti
assistenziali statali, a discapito di quelli
comunali.
Il passo in avanti …
Il primo processo di politiche sociali
innovative si è svolto sulla base di
alcuni presupposti e principi di
fondo:
 la riorganizzazione del territorio in
ambiti territoriali adeguati
Il passo in avanti …


la programmazione degli interventi in base
alle caratteristiche e ai bisogni della
popolazione, l'integrazione dei servizi
sanitari con quelli sociali e la
partecipazione attiva nei servizi degli utenti e
dei cittadini.
il ruolo dei Comuni : realizzano,
organizzano e gestiscono i servizi sociali,
secondo le indicazioni elaborate a livello
regionale.
Carta europea delle
autonomie locali




Sottoscritta a Strasburgo il 15 ottobre 1985 e tradotta
nella legge numero 439 del 1989, rappresenta la base
fondamentale per lo sviluppo delle politiche sociali
introducendo principi basilari quali :
la sussidiarietà, cioè la necessità di rispondere ai
bisogni delle collettività locali;
la cooperazione, intesa come la capacità degli enti
locali di associarsi fra loro per la tutela e la promozione
dei loro comuni interessi e per la gestione associata
dei servizi;
l'auto-organizzazione, nel senso di capacità propria
nella scelta della struttura amministrativa più idonea allo
svolgimento delle funzioni.
Dalla Carta europea delle autonomie
locali alla legge quadro di riforma
dell’assistenza…
Questi punti sono stati concretizzati nel sistema integrato di
interventi e di servizi sociali, definito con la legge quadro di
riforma dell'assistenza ed il Piano nazionale degli
interventi e dei servizi sociali 2001 - 2003. Gli interventi
sociali devono garantire il miglioramento della qualità
della vita, pari opportunità e non discriminazione delle
condizioni di disabilità, di bisogno e di disagio individuale
derivanti da difficoltà economiche, sociali o fisiche. Le
Regioni e i Comuni devono dunque monitorare i bisogni
delle comunità locali e pianificare risposte adeguate che
coinvolgano tutte le parti: le istituzioni, il terzo settore e la
fitta rete di solidarietà sociale.
I ruoli delle parti …

Con l’introduzione del federalismo, le competenza
nella gestione diretta dei servizi sociali sono stati
affidati in via esclusiva alle Regioni per quel che
riguarda la produzione di norme e agli enti locali
per la concreta gestione dei servizi. Al Ministero
del lavoro e delle politiche sociali rimangono le
competenze in materia di definizione degli standard
di soddisfacimento dei diritti sociali, attraverso il
sistema dei livelli essenziali delle prestazioni, e una
funzione di monitoraggio e valutazione delle
politiche sociali.
DEFINIZIONI DI SERVIZI
SOCIALI
• “prestazioni sociali la cui previsione legislativa risponde agli
obbiettivi di fondo voluti dalla Costituzione in tema di promozione del
benessere fisico e psichico della persona”
(Ferrari, I servizi sociali, Milano, 1986, p. 273)


• “servizi pubblici che, per la loro oggettiva caratteristica o per
volontà di coloro che ne sono responsabili, esprimono in misura
predominante la finalizzazione all’eliminazione delle condizioni di
svantaggio e di abbandono delle persone meno favorite non meno
che alla realizzazione della personalità di ciascuno”
(Caputi Iambreghi, I servizi sociali, in AA.VV., Diritto amministrativo, Bologna,
2001, p. 1024)
DEFINIZIONI DI SERVIZI
SOCIALI

“tutte le attività relative alla predisposizione ed
erogazione di servizi, gratuiti ed a pagamento, o di
prestazioni economiche destinate a rimuovere e
superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che
la persona umana incontra nel corso della sua vita,
escluse soltanto quelle assicurate dal sistema
previdenziale e da quello sanitario, nonché quelle
assicurate in sede di amministrazione della giustizia”
(art. 128 c. 2 d.lgs. 112/1998): servizi sociali in
senso stretto (= interventi e servizi sociali di cui
all’art. 1 c. 2 legge 328/2000)
Obbligatorietà

un vero e proprio sistema di
sicurezza sociale, caratterizzato
dall’obbligatorietà degli interventi (fatte
salve le limitazioni imposte dalla politica
di spesa) e dal conseguente
riconoscimento, in capo al cittadinoutente, di un vero e proprio diritto
soggettivo all’assistenza sociale
I SINGOLI SERVIZI SOCIALI

1. (disciplinata infatti a parte nel d.lgs.
112/1998, nel titolo V) polizia locale,
urbana e rurale, le cui attività di polizia
amministrativa sono state attribuite dal
1977 ai Comuni

2. istruzione e formazione professionale
e artigiana (titolo IV capo IV del d.lgs.
112/1998)


3. assistenza scolastica e diritto allo
studio (art. 34 Cost.; titolo IV capo III del
d.lgs. 112/1998
forti competenze comunali; vi rientra anche
l’assistenza universitaria, con dirette
attribuzioni date alle Regioni, che
favoriscono l’istituzione di appositi enti per
il diritto allo studio
4. attività socio-culturali (titolo IV
capi V, VI e VII del d.lgs.
112/1998):



gestione, valorizzazione e promozione
dei beni culturali in chiave di una loro
fruizione collettiva;
sostegno e promozione di attività legate
allo spettacolo;
organizzazione e diffusione dell’attività
sportiva
5. beneficenza pubblica
(titolo IV capo II del d.lgs.
112/1998:


tra i servizi sociali in senso stretto e ricondotta ad unità
con l’assistenza dalla sentenza Corte Cost. 174/1981):
complesso di interventi esplicati in misura prevalente da
organi ed enti locali e caratterizzati più dal ben volere del
soggetto che eroga la beneficenza che dalle esigenze del
beneficato
6. assistenza sociale (titolo IV
capo II del d.lgs. 112/1998

si basa sul principio di solidarietà (artt. 2 e 38 c. 1
Cost.), consiste nell’erogazione di sussidi di
mantenimento e nell’aiuto sociale prestato con
l’intervento di personale specializzato, per lo più in
relazione alla condizione del cittadino inabile al lavoro
e al contempo privo di mezzi di sussistenza; qui è la
collettività pubblica a rendersi pienamente
responsabile dell’intervento necessario per rimuovere
una determinata condizione di difficoltà, legato quindi
a situazioni particolari
7. previdenza sociale (art. 38
c. 2 Cost.):


è connessa alla posizione lavorativa e al gruppo
professionale di appartenenza e, inoltre, tende a prevenire
lo stato di indigenza, riconoscendo e costituendo in favore
del lavoratore un vero e proprio diritto soggettivo al
trattamento pensionistico con riferimento al suo
collocamento a riposo.
N.B. sono invece basate su principi solidaristici la pensione “sociale” (sui soli
requisiti della cittadinanza, età nullatenenza) e la pensione di invalidità
“civile”, nell’ambito delle funzioni assistenziali svolte dall’INPS, tra i quali
rientrano anche gli “ammortizzatori sociali” (ad esempio, la Cassa integrazione
guadagni ordinaria e straordinaria o l’indennità di mobilità)
8. servizio sanitario per la tutela
della salute (art. 32 Cost.; titolo IV
capo I del d.lgs. 112/1998):
– nel 1958 è istituito il Ministero della Sanità
– nel 1968 vengono regionalizzati gli enti ospedalieri

con la legge 833/1978, istitutiva de Servizio Sanitario Nazionale, si
allarga il campo d’azione delle Regioni, prima limitato all’assistenza
sanitaria e ospedaliera, estendendolo anche all’IGIENE E SANITÀ
(misure e interventi non aventi carattere curativo) e alla prevenzione
degli infortuni di qualsiasi genere, con il decentramento però dei compiti
operativi ai Comuni (esercitati comunque attraverso le USL, i cui ambiti
territoriali sono individuati dalle Regioni)


– nel 1988 cade il principio di gratuità di alcune cure
sanitarie e dell’assistenza farmaceutica, con
l’introduzione dei primi tickets su tali prestazioni, si
introduce il criterio degli standards di operatività ed
efficienza degli ospedali e del personale e viene
approvato il primo piano nazionale sanitario
– nel 1989 vengono sostituiti i comitati di gestione
degli ospedali, fortemente politicizzati, con degli
amministratori unici con comprovate competenze
tecniche (pur se di nomina della Giunta regionale)


– con il d.lgs. 502/1992 viene riformato il SSN: vi è una riorganizzazione
delle Aziende Ospedaliere e delle USL costruito intorno al principio della
separazione tra il momento programmatico (piano triennale nazionale
sanitario del Consiglio dei Ministri e successiva pianificazione delle Regioni) e
quello gestionale
la trasformazione della USL in AZIENDA e conseguente acquisizione della
personalità
giuridica
e
dell’autonomia
organizzativa,
amministrativa, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica: poteri
di rappresentanza e di gestione al direttore generale (nominato dal
Presidente della Regione) – organizzazione in distretti
ORGANIZZAZIONE ED EROGAZIONE
DEI SERVIZI SOCIO-SANITARI con la
legge 8 novembre 2000 n. 328


(“legge quadro per la realizzazione del sistema
integrato di interventi e servizi sociali”)
si ha finalmente una normativa generale anche
in materia assistenziale, analogamente alla
riforma operata in ambito sanitario, con la qual
essa deve coordinarsi, in particolare con
riferimento all’attività delle ASL (in molte
Regioni istituite come ULSS o USSL: Unità Socio
Sanitaria Locale)
legge 8 novembre 2000
n. 328
con la realizzazione della legge quadro viene
attivata un’innovativa politica sociale a livello
nazionale, che si discosta dalla tradizionale
concezione dei servizi sociali come subalterni
rispetto ai servizi sanitari e che ha come obbiettivo
fondamentale
il benessere sociale
attraverso il riconoscimento del diritto alle
prestazioni sulla base del principio di universalità
delle stesse
legge 8 novembre 2000
n. 328


art. 1 c. 1:
“La Repubblica assicura alle persone e alle famiglie
un sistema integrato di interventi e servizi sociali,
promuove interventi per garantire la qualità della
vita, pari opportunità, non discriminazione e diritti di
cittadinanza, previene, elimina o riduce le condizioni
di disabilità, di bisogno e di disagio individuale e
familiare, derivanti da inadeguatezza di reddito,
difficoltà sociali e condizioni di non autonomia, in
coerenza con gli articoli 2, 3 e 38 della Costituzione”
priorità di accesso
al sistema integrato dei servizi sociali (art. 2) in
favore dei soggetti:
• in condizioni di povertà o con reddito limitato
• con incapacità totale o parziale derivante da inabilità
fisica o psichica
• con difficoltà di inserimento nella vita sociale
attiva e nel mercato del lavoro
• sottoposti a provvedimenti dell’autorità giudiziaria che
rendono necessari interventi assistenziali
• minori, specie se in condizioni di disagio familiare


Viene previsto, quale fondamentale
strumento di attuazione delle politiche
sociali, il sistema di servizi a rete,
che comporta una complessa
interazione tra tutti i soggetti coinvolti
sia pubblici che privati…
…sulla base dei principi di sussidiarietà
(verticale e orizzontale), cooperazione,
efficacia, efficienza ed economicità,
omogeneità, copertura finanziaria e
patrimoniale, responsabilità ed unicità
dell’amministrazione, autonomia
organizzativa e regolamentzione degli enti
locali



viene conferita la principale responsabilità di
programmazione ed organizzazione del sistema
integrato allo Stato, alle Regioni e agli enti locali
viene riconosciuto un ruolo attivo di progettazione e
realizzazione, oltre che di gestione e di offerta dei
servizi, ai soggetti privati (come le ONLUS)
viene
promossa
la
partecipazione
attiva
di
organizzazioni sindacali, associazioni sociali e di tutela
degli utenti per il raggiungimento dei fini istituzionali di
benessere sociale
art. 4:
“la realizzazione del sistema integrato di
interventi e servizi sociali si avvale di un
finanziamento plurimo a cui
concorrono, secondo competenze
differenziate e con dotazioni finanziarie
afferenti ai rispettivi bilanci”, gli enti
locali, le Regioni e lo Stato
sistema di finanziamento
Fondo nazionale per le politiche Sociali
(istituito dal d.lgs. 112/1998 ai sensi
dell’art. 59 c. 44 della legge 27 dicembre
1997 n. 449)
• Fondi regionali per le politiche sociali (in
Veneto istituito dall’art. 133 della legge
regionale 13 aprile 2001 n. 11)
• Bilanci comunali
organizzazione dei servizi sociosanitari

è la Regione a determinare, in sede di
programmazione, gli obblighi, le
funzioni, i criteri di erogazione e di
finanziamento delle prestazioni
sociosanitarie, secondo quanto indicato,
dal d.p.c.m. 14 febbraio 2001 (“atto di
indirizzo e coordinamento in materia di
prestazioni socio-sanitarie”)
Di conseguenza..



• la necessità di individuare un livello minimo
determinando i destinatari delle prestazioni e la
misura dei singoli interventi
• la necessità di stabilire priorità e fasi per la
realizzazione di detto livello minimo
• l’indispensabilità della programmazione come
processo nel tempo per migliorare le condizioni
generali

La programmazione si realizza mediante
l’emanazione di norme ed atti
amministrativi che sono per loro natura
(salvo le leggi cornice) “a tempo
determinato” anche se soltanto alcuni di
essi sottostanno a precise regole di
durata, scadenza e rinnovo
SISTEMA INTEGRATO DI
INTERVENTI E SERVIZI
SOCIALI – LN. 328/2000
Obiettivo ultimo
non è l’erogazione di prestazioni e
servizi
ma
la promozione delle possibilità di
sviluppo
della persona umana
SISTEMA INTEGRATO DI INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI –
LN. 328/2000
Tre aspetti in evidenza
1.Aspetto.
Il Comune è il soggetto che ha il compito, a livello locale,
di garantire la programmazione e l’organizzazione del
sistema integrato attraverso un ruolo di regista e di
promotore, con il coinvolgimento di famiglie,
associazioni, organizzazioni non profit in genere,
aziende e introducendo alcuni strumenti nel sistema di
erogazione: accreditamento, titoli per l’acquisto dei
servizi, forme di consultazione e partecipazione ai fini
della programmazione e valutazione
SISTEMA INTEGRATO DI INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI –
LN. 328/2000
2. Aspetto
Al Terzo Settore si richiede capacità di leggere i
bisogni e fantasia e progettualità nel proporre e
sperimentare risposte appropriate. Il T.S. partecipa alla
gestione e all’offerta dei servizi, si inserisce tra i soggetti
attivi nella progettazione e realizzazione concertata degli
interventi, rende fruibili azioni di sostegno e
qualificazione degli operatori, accede ai fondi U.E.
attraverso politiche formative e interventi per l’accesso
agevolato
SISTEMA INTEGRATO DI INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI –
LN. 328/2000
3. Aspetto
a) L’integrazione istituzionale che avviene attraverso
l’attività programmatoria (scelte e
strategie): Piano
Nazionale (spiega orientamento delle nuove politiche
sociali, definisce Obiettivi e organizza lo sviluppo del
sistema) Piano regionale (definisce le risorse e le
Modalità di funzionamento) piano di Zona (Comuni e ASL
definiscono obiettivi, priorità, risorse, strategie e modalità di
collaborazione con i soggetti del territorio).
b) L’integrazione professionale per affrontare bisogni
particolari in modo appropriato (persone non autosufficienti,
integrazione nella vita familiare e sociale,….) .
Ai servizi sociali sono attribuite
funzioni “specifiche” e “aspecifiche”,
ossia che possono venire esercitate e
che, spesso, lo sono da altri segmenti
della Pubblica amministrazione.
Le funzioni specifiche
a) cogliere le esigenze di individui (minori, disabili,
anziani soli, poveri, soggetti privi di abitazione,
persone con severi problemi di convivenza
domestica, soggetti con dipendenza da alcool e
droghe) che si trovano in condizioni socioeconomiche problematiche;
b) agevolare l’accesso alle risorse di welfare da
parte di soggetti che, per ragioni anagrafiche,
economiche, sociali e culturali, possono
incontrare particolari difficoltà nella loro
fruizione;
Le funzioni specifiche
c) sostenere le persone e le famiglie nello
sviluppo delle capacità necessarie alla
risoluzione dei loro problemi di adattamento
rispetto alla società in cui vivono;
d) stimolare l’attuazione e, eventualmente, il
potenziamento dei programmi di assistenza
sociale posti in essere in ambito pubblico.
Le funzioni aspecifiche
a) programmazione, gestione e valutazione di
misure di politica pubblica;
b)effettuazione di ricerche e studi sui bisogni di
persone socialmente escluse, sui problemi
connessi alla convivenza familiare e alla tutela
dei minori, sulle cause, individuali e sociali,
dei comportamenti devianti, etc.
LA PROGRAMMAZIONE NEI
SERVIZI SOCIALI




Fasi del processo programmatorio:
• analisi dei bisogni (reali e indotti, oggettivi e
soggettivi)
• specificazione degli obbiettivi, pertinenti rispetto ai
bisogni, di un programma d’interventi(obbiettivi
istituzionali, generali, intermedi, specifici)
• analisi delle risorse disponibili o attivabili e dei
vincoli esistenti (in termini di infrastrutture, di mezzi
finanziari e giuridici e di personale)
La programmazione



formulazione del programma operativo degli
interventi, specificando la qualità e la quantità delle
prestazioni, l’organizzazione delle risorse in servizi
efficienti, la predisposizione d’interventi di supporto,
la sequenzialità, la flessibilità e la temporalizzazione
degli interventi
• determinazione dei criteri per la verifica dei risultati
• verifica e valutazione dei risultati, alla base e
secondo le indicazioni dell’attività riprogrammatoria,
in un permanente rapporto di feed back

la pianificazione generale di settore (in
quanto differenziata ma collegata ad
altri settori, in prevalenza di natura
economica) si realizza attraverso i piani
nazionali, regionali e zonali e
costituisce una forma di
eteroprogrammazione “partecipata”
la pianificazione strategica

consiste nell’esaminare la situazione
presente e gli sviluppi futuri, stabilendo
obbiettivi e una strategia per conseguirli
e misurare i risultati: rappresenta un
processo regolare e continuo e si risolve
all’interno delle strutture compiute,
costituendo quindi una forma di
autoprogrammazione
la pianificazione operativa

rappresenta il modo di agire normale dei servizi
sociali, attraverso la programmazione delle proprie
attività, realizzando le molte forme di progettazione
individuale previste ex lege per far fronte alle
esigenze di specifiche situazioni (cfr. i progetti
individuali che, ai sensi dell’art. 14 legge 328/2000,
i Comuni, d’intesa con le AUSL, predispongono su
richiesta dell’interessato)

Il sistema di programmazione in ambito
sociale (articoli 18 e 19 della legge
quadro) si regge sul Piano nazionale
triennale degli interventi e servizi
sociali (il 1°, relativo al periodo 20012003, approvato con d.p.r.
03/05/2001)…
I Comuni (associati negli ambiti territoriali per la
gestione unitaria del sistema locale dei servizi sociali
a rete determinati dalle Regioni ex art. 8 l.q.)
definiscono, nell’ambito delle risorse disponibili e sulla
base delle indicazioni del piano regionale, il
Piano di zona
che stabilisce gli obbiettivi strategici, le priorità di
intervento, gli strumenti realizzativi e le risorse da
attivare


Ai sensi dell’art. 22 della legge quadro vengono
definiti, attraverso la programmazione nazionale,
regionale e zonale e nei limiti delle risorse destinate
alla spesa sociale,
i livelli essenziali delle prestazioni
Liveas
1) le aree di intervento, definite in relazione ai bisogni
da soddisfare :
le responsabilità familiari
i diritti dei minori
le persone anziane
il contrasto della povertà
i disabili
la lotta contro la tossicodipendenza
le azioni di supporto alla riforma dei servizi






2) le tipologie dei servizi e delle prestazioni, che possono essere
programmati e realizzati per rispondere alle esigenze proprie delle
suddette aree di bisogno e che devono comunque comprendere in
ogni ambito territoriale (prestazioni minime garantite):
il servizio sociale professionale e il segretariato sociale per
l’informazione e la consulenza al singolo e ai nuclei familiari
il servizio di pronto intervento sociale per le situazioni di emergenza
personali e familiari
l’assistenza domiciliare
le strutture residenziali e semiresidenziali per soggetti con fragilità
sociali
i centri di accoglienza residenziali o diurni a carattere comunitario
FNPS

Il Fondo Nazionale per le Politiche Sociali (FNPS) è lo
strumento con cui, a livello statale, vengono finanziati
annualmente, gran parte degli interventi dedicati alla
sfera del sociale. Il Fondo, istituito nel 1998 dall’articolo
59, comma 44, della legge 449/1997, è stato
maggiormente definito e rafforzato dalla L. 328/2000 che
ha ripartito annualmente le risorse tra le regioni, le
province autonome, i comuni e il Ministero del lavoro e
delle politiche sociali sentiti i ministri interessati e d’intesa
con la Conferenza Unificata Stato regioni e
autonomie locali.
Fondo per le non autosufficienza

L'art. 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006,
n. 296 (legge finanziaria 2007) ha istituito il Fondo
per le non autosufficienze presso il Ministero del
lavoro e delle politiche sociali, configurandolo
essenzialmente come un contributo alle politiche
regionali in materia, per la realizzazione di
prestazioni,
interventi
e
servizi
assistenziali
nell'ambito dell'offerta integrata dei servizi sociosanitari in grado di garantire i livelli essenziali delle
prestazioni assistenziali a favore delle persone non
autosufficienti.

Le risorse, aggiuntive rispetto a quelle già
destinate alle prestazioni e ai servizi a favore
delle persone non autosufficienti da parte
delle Regioni, nonché da parte delle
autonomie locali, sono state finalizzate alla
copertura dei costi di rilevanza sociale
dell'assistenza socio-sanitaria.
Il Fondo nazionale per l'infanzia
e l'adolescenza

La legge 28 agosto 1997, n. 285 ha inizialmente
sollecitato e sostenuto la progettualità orientata alla tutela
e alla promozione del benessere di bambini e ragazzi
attraverso l’istituzione di un Fondo nazionale per l’infanzia
e l’adolescenza suddiviso tra le Regioni (70%) e le 15
Città riservatarie (30%), chiamando gli enti locali e il terzo
settore a programmare insieme e diffondere una cultura e
pratiche di progettazione concertata e di collaborazione
interistituzionale. Oggi le 15 Città riservatarie- Bari, Bologna,
Brindisi, Cagliari, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo,
Reggio Calabria, Roma, Taranto, Torino, Venezia - rappresentano un
laboratorio di sperimentazione in materia di infanzia e adolescenza..
Fondo per le politiche della
famiglia

Il Fondo istituito ai sensi dell'art. 19, comma 1, del
decreto-legge 223/2006, presso la Presidenza del
Consiglio dei Ministri, è stato ridisciplinato dalla
finanziaria 2007 che ha fra l’altro istituito
l’Osservatorio nazionale sulla famiglia. Le risorse
destinate nel loro complesso alle politiche familiari sono
assegnate mediante un apposito decreto di ripartizione.
Dal 2010 le risorse afferenti al Fondo sono ripartite fra
interventi relativi a compiti ed attività di competenza
statale (cap. 858) ed attività di competenza regionale e
degli enti locali (cap. 899).
Fondo per le politiche giovanili

Il Fondo per le politiche giovanili è stato istituito ai
sensi dell’articolo 19, comma 2, del decreto-legge
223/2006, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, è
istituito al fine di promuovere il diritto dei giovani alla
formazione culturale e professionale e all'inserimento nella
vita sociale, anche attraverso interventi volti ad agevolare
la realizzazione del diritto dei giovani all'abitazione, nonché
per facilitare l'accesso al credito per l'acquisto e l'utilizzo di
beni e servizi ed è destinato a finanziare azioni e progetti di
rilevante interesse nazionale, nonché le azioni ed i progetti
destinati al territorio, individuati di intesa con le Regioni e
gli Enti Locali
Fondo pari opportunità

Istituito nel 2006, contro la violenza sessuale e di
genere, destina all'istituzione di un Osservatorio
nazionale contro la violenza sessuale e di genere e
una quota parte del piano d'azione nazionale contro
la violenza sessuale e di genere"
Fondo per l'accoglienza dei minori
stranieri non accompagnati

Il disegno di legge di stabilità 2015 (A.C. 2679-bis) istituisce, a
decorrere dal 1° gennaio 2015, il Fondo per l'accoglienza dei
minori stranieri non accompagnati, nello stato di previsione
del Ministero dell'interno. Nel nuovo fondo confluiscono le
risorse dell'analogo Fondo nazionale per l'accoglienza dei minori
stranieri non accompagnati istituito presso il Ministero del lavoro
e delle politiche sociali dal decreto-legge 95/2012 (convertito
dalla L. 135/2012) che viene contestualmente soppresso.
Inoltre, il nuovo fondo è incrementato di 12,5 milioni di euro
all'anno a decorrere dal 2015 (art. 17, co. 14).
Fondo nazionale per l’accoglienza dei
minori stranieri non accompagnati.

Il Fondo costituisce uno strumento per capitalizzare le
metodologie e le procedure elaborate ed utilizzate in occasione
dell'emergenza Nord Africa, al fine di stabilizzare un sistema più
efficace ed efficiente di accoglienza dei minori non
accompagnati in situazioni ordinarie. Esso risponde inoltre
all'impegno assunto dal Governo in sede di Conferenza Unificata
(riunione del 30 marzo 2011) di individuare risorse stabili e
pluriennali destinate al sostegno dell'accoglienza dei minori nelle
comunità attraverso i Comuni.
Il fnps nel tempo



Il Fondo nazionale per le politiche sociali si è contratto
del 77,8% passando da uno stanziamento di 1,884 mld
del 2004 ai 344,17 mln del 2013.
Il Fondo nazionale per le politiche giovanili istituito nel
2007 è stato completamente azzerato nel 2013 così
come il Fondo per le Pari opportunità e per il Fondo per
le politiche della famiglia.
Il Fondo per le non autosufficienze nel 2012 ha subito
un blocco.
fpf


Il fondo per le politiche della famiglia è stato istituito con la legge
248/2006 al quale era stata assegnata la somma di 3 milioni di euro
per l'anno 2006 e di dieci milioni di euro a decorrere dall'anno 2007
integrati dalle leggi finanziarie che si sono susseguite fino alla quota di
245 milioni di euro. Ma dal 2008 quando sono stati stanziati 173,13 mln
è iniziata la discesa, che dal 2011 è diventata ripidissima.
Il Fondo si è ridotto a 25 milioni, che sono diventati 10,8 mln nel 2012.
Mentre per il 2013 il Fondo è stato a zero.
Fondo per le politiche giovanili.

Con la legge 248/2006 è stato istituito anche il fondo per le
politiche giovanili che viene ripartito tra le Regioni tramite
DPCM. Per il 2007-2008 e 2009 sono stati stanziati 130 milioni
per ogni anno. Cifra che è scesa a 81 milioni nel 2010 per
arrivare allo zero nel 2011. “
Fondo pari opportunità

Il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari
opportunità è stato istituito nel 2006 dalla legge 4
agosto 2006, n. 248, con una dotazione iniziale di 3
milioni di euro, successivamente incrementata. Il
Fondo è stato poi incrementato con la Legge
Finanziaria 2007 di 40 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2007, 2008 e 2009. Poi nel 2010 e nel
2011 più nulla mentre per il 2012 con l'intesa del 25
ottobre 2012, in sede di Conferenza Unificata, sono
stati ripartiti tra le Regioni 15 mln di euro. E per il
2013 ancora nulla
Regioni e fondi per le politiche sociali

l’ammontare complessivo delle risorse dal
2008 al 2013 destinate alle Regioni per
quanto riguarda i 5 Fondi presi in esame
mostra una riduzione anche in molto
ampia. Si è passati da 1,231 mld del
2008 ai 575 mln del 2013, un calo del
53,3%..
CAMERA DEI DEPUTATI N. 2679-bis-B
— DISEGNO DI LEGGE APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI
previo stralcio, il 30 novembre 2014 (v. stampato Senato n. 1698)
MODIFICATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA il 20 dicembre 2014
PRESENTATO DAL MINISTRO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE (PADOAN)
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge di stabilità 2015) entrato in vigore il 1 gennaio 2015

Misure
a
favore
della
famiglia
e
“bonus
bebè”
Comma 125. Al fine di incentivare la natalità e contribuire alle relative spese per il
sostegno, per ogni figlio nato o adottato a decorrere dal 1° gennaio 2015 fino al 31
dicembre 2017, è riconosciuto un assegno di importo annuo di 960 euro erogato
mensilmente a decorrere dal mese di nascita o adozione. Tale assegno è
corrisposto fino al compimento del terzo anno d’età ovvero del terzo anno di
ingresso nel nucleo familiare a seguito dell’adozione, per i figli di cittadini italiani o di
uno Stato membro dell’Unione europea o di cittadini di Stati extracomunitari con
permesso di soggiorno, residenti in Italia e a condizione che il nucleo familiare di
appartenenza del genitore richiedente l’assegno sia in una condizione economica
corrispondente a un valore dell’indicatore della situazione economica
equivalente (ISEE) non superiore a 25.000 euro annui. Qualora il nucleo
familiare di appartenenza del genitore richiedente l’assegno sia una condizione
economica corrispondente a un valore dell’ISEE non superiore a 7.000 euro annui,
l’importo
dell’assegno
di
960
euro
è
raddoppiato.

Comma 130. Nel limite di 45 milioni di euro per l’anno
2015, al fine di contribuire alle spese per il mantenimento
dei figli, sono riconosciuti, per l’anno 2015, buoni per
l’acquisto di beni e servizi a favore dei nuclei familiari con
un numero di figli minori pari o superiore a quattro in
possesso di una situazione economica corrispondente a un
valore
dell’indicatore
della
situazione
economica
equivalente (ISEE) non superiore a 8.500 euro annui. Con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono
stabiliti l’ammontare massimo complessivo del beneficio per
nucleo familiare.

Comma 131. Viene istituito un fondo con una dotazione di 112
milioni di euro per l'anno 2015, da destinare a interventi in favore della
famiglia, di cui una quota pari a 100 milioni di euro è riservata per il
rilancio del piano per lo sviluppo del sistema territoriale dei servizi
socio-educativi per la prima infanzia. Una quota pari a 12 milioni
servirà per il finanziamento dei programmi nazionali di distribuzione di
derrate
alimentari
alle
persone
indigenti.

Sociale card Comma 156. Il Fondo
per le social card sarà di 250 milioni di
euro annui a decorrere dall'anno 2015.
Comma 157. Estendere ai cittadini
comunitari ed extracomunitari la carta
acquisti (social card) introdotta dalla
legge di stabilità 2014 soppresso in fase
di conversione in legge.

Non autosufficienze
Comma 159. Lo stanziamento del Fondo per le non
autosufficienze viene incrementato a 400 milioni di euro per il
2015 e fissato a 250 milioni di euro per il 2016.
Lavoro disabili
Comma 160. Incremento del fondo per il diritto al lavoro dei
disabili di 20 milioni per il 2015.
Garante infanzia e adolescenza
Comma 172. Le risorse finanziarie assegnate all’Autorità
garante per l’infanzia e l’adolescenza sono integrate di 650.000
euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017.

Fondo nazionale Politiche sociali
Comma 132. Lo stanziamento del
Fondo nazionale per le Politche sociali si
attesta a quota 300 mln annui a partire
dal 2015.
2015 - CAMERA DEI DEPUTATI N. 2679-bis-B
— DISEGNO DI LEGGE APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI previo
stralcio, il 30 novembre 2014 (v. stampato Senato n. 1698) MODIFICATO DAL
SENATO DELLA REPUBBLICA il 20 dicembre 2014 PRESENTATO DAL
MINISTRO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE (PADOAN) Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)
entrato in vigore il 1 gennaio 2015
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