Corso di laurea in Giurisprudenza
Medicina legale in ambito civile
Roberto Catanesi
Ordinario di Psicopatologia forense
Università degli Studi di Bari
Capacità giuridica La capacità giuridica è l'attitudine di un soggetto ad essere
titolare di diritti e doveri o più in generale di situazioni
giuridiche soggettive.
La capacità giuridica si acquista dal momento della nascita.
(Art. 1 c.c.)
Capacità di agire
Definizione: Attitudine ad esercitare diritti e adempiere agli
obblighi attraverso manifestazioni di volontà
produttive di effetti giuridici
Presupposti: 1) Capacità giuridica
2) Maggiore età
3) Capacità psichica
alla nascita
ai 18 anni
assenza infermità psichiche
Età
-Emancipazione del minore: Consegue al matrimonio
Consente atti di ordinaria amministrazione
E’ previsto un Curatore
Estesa agli atti di straordinaria amm.
con consenso del Curatore e autorizzazione
del Giudice Tutelare
Istanze contrastan3 in psichiatria   necessità di sostegno e supporto (presa in carico)   promozione di autonomia a7raverso l’a;vità di riabilitazione Punto di equilibrio dinamico fra le due istanze
Interdizione ed Inabilitazione
Art. 414 c.c.: (Persone che possono essere interdette)
Il maggiore di età e il minore emancipato, i quali si
trovano in condizioni di abituale infermità di mente
che li rende incapaci di provvedere ai propri interessi,
sono interdetti quando ciò è necessario per
assicurare la loro adeguata protezione.
Requisiti:
1.  Infermità di mente
2.  Abitualità: non permanenza, cronicità, inguaribilità
ma semplicemente durata nel tempo
3.  Incapacità di provvedere ai propri interessi:
non solo patrimoniali
anche tutela e promozione della salute
Interdizione ed Inabilitazione
Art. 415 c.c.: (Persone che possono essere inabilitate)
Il maggiore di età infermo di mente, lo stato del quale non
è talmente grave da far luogo all’interdizione, può essere
inabilitato.
Possono anche essere inabilitati coloro che, per
prodigalità o per abuso abituale di bevande alcoliche
o di stupefacenti, espongono sé o la loro famiglia a gravi
pregiudizi economici.
Possono infine essere inabilitati il sordomuto e il cieco dalla
nascita o dalla prima infanzia, se non hanno ricevuto una
educazione sufficiente… (omissis)
Interdizione ed Inabilitazione
•  Istituti giuridici ispirati da ideologia garantista
•  Regolamentazione della incapacità di agire per infermità
mentale
•  Tutela dei diritti della persona e dei soui beni
•  Istanza:
se infermo di mente: coniuge, parenti entro il IV grado
affini entro il II grado, tutore, curatore,
Pubblico Ministero
se minore:
genitori o Pubblico Ministero
Interdizione ed Inabilitazione
In caso di Interdizione
In caso di Inabilitazione
nomina di un Tutore
nomina di un Curatore
Revoca dell’interdizione o inabilitazione
Quando cessa la causa: guarigione o
stabilizzazione in miglioramento
Interdizione ed Inabilitazione
L’interdetto non può
sposarsi
fare testamento
donare
stipulare contratti
compiere atti di ordinaria e
straordinaria amministrazione
può
votare
Interdizione ed Inabilitazione
L’inabilitato non può
compiere atti di straordinaria amministrazione
ad es. modificare patrimonio immobiliare
donare
stipulare contratti
può
fare testamento
sposarsi
compiere atti di ordinaria amministrazione
Interdizione ed Inabilitazione
Atti compiuti dall’interdetto possono essere annullati se avvenuti
dopo la sentenza di interdizione: su istanza del tutore
dell’interdetto,dei suoi
eredi o aventi causa
dopo la nomina del tutore provvisorio: se segue sentenza di interd.
prima della sentenza di interdizione o della nomina provvisoria:
se si prova l’incapacità naturale
se risulta grave pregiudizio all’autore
Interdizione ed Inabilitazione
Atti di straordinaria amministrazione compiuti
da inabilitato possono essere annullati
dopo la sentenza di inabilitazione:
su istanza dell’inabilitato,
dei suoi eredi o aventi causa
se privi del consenso del curatore
o dell’autorizzazione dell’Aut.Giud.
dopo la nomina del curatore provvisorio:
se segue sentenza di inabilitazione
Capacità di agire
Capacità psichica
1) Interdizione
2) Inabilitazione
Abituale infermità di mente
Incapacità negoziale assoluta
Abituale infermità di mente
(meno grave dell’interdizione)
Prodigalità
Abuso alcolici e stupefacenti
Sordomutismo e cecità
3) Incapacità naturale
Incapacità di intendere e volere
al momento del fatto
- Interdizione legale
Condannati all’ergastolo
Reclusione non inf. a 5 anni per
reato doloso
Capacità di agire
Incapacità naturale
Art. 428 c.c.:
Gli atti compiuti da persona che, sebbene non interdetta, si
provi essere stata per qualsiasi causa, anche transitoria,
incapace di intendere o di volere al momento in cui gli atti
sono stati compiuti, possono essere annullati su istanza
della persona medesima o dei suoi eredi o aventi causa, se
ne risulta un grave pregiudizio all’autore.
L’annullamento dei contratti non può essere pronunciato
se non quando risulta la malafede dell’altro contraente.
Capacità di agire
Incapacità naturale
Requisiti:
a) qualsiasi causa
non solo malattie mentali ma anche singoli stati
acuti transitori, (epilettici, confusionali, intossic.
acuta da alcol o droghe, ecc.), perturbamenti
psichici temporanei
b) incapacità di intendere o di volere al momento
gravità proporzionale all’atto (es. testamento>donazione)
c) grave pregiudizio all’autore
atto gravemente negativo per il patrimonio, affare al di là
di ogni ragionevole limite soggettivo di valutazione
d) malafede (solo per i contratti)
riconoscibilità
Legge 9.1.04 n.6 Amministrazione di sostegno Art. 1.La presente legge ha la finalità di tutelare, con la minore limitazione possibile della capacità di agire, le persone prive in tu7o o in parte di autonomia nell’espletamento delle funzioni della vita quo3diana, mediante interven3 di sostegno temporaneo o permanente. Art. 404 c.c.: La persona che, per effe7o di una infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica, si trova nell’impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi, può essere assis3ta da un amministratore di sostegno, nominato da un Giudice tutelare del luogo in cui questo ha la residenza o il domicilio. Legge 9.1.04 n.6 Amministrazione di sostegno Art. 409 c.c.: La scelta dell’amministratore di sostegno avviene con esclusivo riguardo alla cura ed agli interessi della persona del beneficiario…. Art. 410 c.c.: L’amministratore di sostegno deve tener conto dei bisogni e delle aspirazioni del beneficiario e …. in caso di dissenso con il beneficiario stesso… deve tempes3vamente informare il giudice tutelare Legge 9.1.04 n.6 Amministrazione di sostegno Art. 405 c.c.:  
 
Il provvedimento può interessare anche interde; o inabilita3 Il decreto di nomina dell’A.S. deve indicare   durata dell’incarico,   ogge9o dell’incarico e a; che l’A.S. ha il potere di compiere in nome e per conto del beneficiario,   a: che il beneficiario può compiere solo con l’assistenza dell’A.S.   Dei limi3, anche periodici, delle spese che l’AdS può compiere…..   periodicità con cui l’A.S. deve riferire al Giudice tutelare circa l’a;vità svolta e le condizioni di vita personale e sociale del beneficiato Art. 409 c.c.: a) Il beneficiato conserva la capacità di agire per tu; gli a; che non richiedono la rappresentanza esclusiva o l’assistenza necessaria dell’A.S. b) Il beneficiato può in ogni caso compiere gli a: necessari a soddisfare le esigenze della propria vita quoFdiana Amministrazione di sostegno Art. 406 c.c.: Il ricorso per l’is3tuzione dell’amministrazione di sostegno può essere proposto dallo stesso sogge7o beneficiario…... I responsabili dei servizi sanitari e sociali dire7amente impegna3 nella cura e assistenza della persona, ove a conoscenza di fa; tali da rendere opportuna l’apertura del procedimento di amministrazione di sostegno, sono tenu3 a proporre al giudice tutelare il ricorso di cui all’ar3colo 407 o a fornirne comunque no3zia al pubblico ministero. Art. 407 c.c.: ….. Non possono ricoprire le funzioni di amministratore di sostegno gli operatori dei Servizi pubblici o priva3 che hanno in cura o in carico il beneficiario Amministrazione di sostegno quale strumento uFle alla tutela della salute ? 1) 
2) 
Funzione di supporto nelle scelte terapeu3che in pazien3 con stabile riduzione della capacità di consen3re Funzione di garanzia per legi;mare la presenza di pazien3 in stru7ure riabilita3ve e svolgere funzione di “coscienza cri3ca” verso i tra7amen3 cui il paziente è so7oposto 3) 
Funzione “vicaria” in caso di perdita della capacità di consen3re Fasi acute Tra7amen3 a lungo termine Funzione vicaria in carenza di capacità a consen3re in fasi acute Art. 409 c.c.: La scelta dell’amministratore di sostegno avviene con esclusivo riguardo alla cura ed agli interessi della persona del beneficiario…. Art. 405 c.c.: Qualora ne sussista la necessità, il giudice tutelare ado7a anche d’ufficio i provvedimen3 urgen3 per la cura della persona interessata….. Legge 9.1.04 n.6 Amministrazione di sostegno Art. 405 c.c.:  
Il decreto di nomina dell’A.S. deve indicare  
durata dell’incarico,  
ogge9o dell’incarico e a; che l’A.S. ha il potere di compiere in nome e per conto del beneficiario,  
a: che il beneficiario può compiere solo con l’assistenza dell’A.S.  
Dei limi3, anche periodici, delle spese che l’AdS può compiere…..  
periodicità con cui l’A.S. deve riferire al Giudice tutelare circa l’a;vità svolta e le condizioni di vita personale e sociale del beneficiato Art. 410 c.c.: L’amministratore di sostegno deve tener conto dei bisogni e delle aspirazioni del beneficiario e …. in caso di dissenso con il beneficiario stesso… deve tempesFvamente informare il giudice tutelare Art. 409 c.c.: a) Il beneficiato conserva la capacità di agire per tu; gli a; che non richiedono la rappresentanza esclusiva o l’assistenza necessaria dell’A.S. b) Il beneficiato può in ogni caso compiere gli a: necessari a soddisfare le esigenze della propria vita quoFdiana Amministratore di sostegno per fornire il consenso informato all’inserimento in SR Tribunale Modena, decreto 15.09.2004
•  Il caso: pz. con disturbo delirante cronico, diabe3co, con “evidente quadro di ideazione delirante con tema1che di grandezza con negazione della mala4a diabe1ca al punto che dichiarava di alimentarsi preferibilmente con miele…” • 
Le7o l'art. 405, n. 3, c.c., ad integrazione dei decre3 resi in data 18 e 31 agosto 2004, dato a7o dell'incapacità di XX di esprimere un valido consenso all'indispensabile so7oposizione a cure e terapie an3diabe3che, autorizza l'Amministratore di sostegno a porre in essere, in nome e per conto del beneficiario, tu7e le inizia3ve che si renderanno necessarie al fine di a7uare l'inserimento di XX in una stru7ura prote7a del circondario, ove lo stesso possa seguire le cure e le terapie, anche alimentari, assolutamente necessarie e vitali; autorizza altresì l'amministratore di sostegno ad esprimere, in nome e per conto del beneficiario, il consenso informato ai tra9amenF terapeuFci proposF dai medici, se ed in quanto richiesF e/o necessari, ponendo in essere ogni inizia3va conseguente. Amministratore di sostegno per fornire il consenso informato all’inserimento in SR Tribunale Modena, decreto 15.09.2004 •  ….. può dunque ritenersi acquisito dall'ordinamento il principio per cui il "sostegno" norma3vo della "cura" della persona (e degli "interessi" di essa) non si limita alla sfera economico-­‐patrimoniale ma 3ene conto dei bisogni e delle aspirazioni dell'essere umano ricomprendendo ogni a;vità della vita civile giuridicamente significa3va; •  …. questo comporta il coinvolgimento anche di quel diri9o-­‐dovere di esprimere il c.d. consenso informato a terapie mediche e/o intervenF ….. qualora l'interessato non sia in grado di determinarsi (tale l'interde7o), comporterebbe indiscu3bile lesione della legisla3vamente consacrata funzione della "cura della persona";
Amministratore di sostegno per fornire il consenso informato all’inserimento in SR Tribunale Modena, decreto 15.09.2004 • 
…. che assai diverse sono le situazioni -­‐ tale quella qui considerata -­‐ in cui le alterazioni psichiche determinino incapacità cri3che circoscri7e ad alcuni soltanto dei rappor3 tra la persona e la realtà, come accade in numerose patologie psichiatriche; • 
…. che dunque il criterio per un equilibrato giudizio rispe7oso dell'individuo e dei suoi fondamentali diri; di auto determinazione altro non sembra essere se non quello di procedere al "sostegno" della "cura" della persona sos3tuendola nel diri7o-­‐ dovere di esprimere il consenso di so7oposizione alla terapia medica salvavita esclusivamente nel caso in cui, acquisi3 tu; gli elemen3, anche scien3fici, disponibili, si pervenga al convincimento che il dissenso non si fonda su una cosciente valutazione criFca della situazione in essere e delle conseguenze di non porvi rimedio;
Amministratore di sostegno per fornire il consenso informato all’inserimento in SR Tribunale di Cosenza, decreto 24.10.2004 • 
Il caso: pz. affe7o da “psicosi cronica con deliri a cara:ere persecutorio, di riferimento ed allucinazioni, che si rifiuta di pra1care terapia farmacologica… ha dichiarato di non avere alcuna mala4a e di non voler assumere farmaci…il Dire:ore del DSM ha dichiarato che… non è opportuno che ritorni ad abitare da solo… appare opportuno che venga inserito in stru0ura riabilita3va… • 
….. la tutela della salute psico/fisica è invero un valore fondamentale di ogni uomo, un “diri7o dell’individuo e interesse della colle;vità”, sì come afferma l’art. 32 Cost. , che deve trovare applicazione e tutela, per cui ove il primo non sia in grado (per una accertata patologia) di effe7uare una scelta responsabile nulla si oppone acchè altro sogge9o, in base ad un principio di solidarietà, e con una rappresentanza ex lege con copertura cosFtuzionale, possa a lui sosFtuirsi esclusivamente per la sua “cura”, che è anche interesse pubblico (siccome colle;vo); • 
…. ove il beneficiario, affe7o da patologie mentali, manifes3 il proprio dissenso ad un tra7amento sanitario, tale determinazione – siccome viziata in radice per l’incapacità naturale (art.428 c.c.) in cui versa [incapacità di intendere o di volere]-­‐ non appare a priori osta3va alla so7oposizione ad un idoneo tra7amento sanitario ove necessario per la cura della sua persona; ed invero la finalità del "consenso informato" è quello di porre il paziente in condizioni di decidere sull'opportunità o meno di un tra7amento qualsiasi a7raverso un bilanciamento di vantaggi e rischi, scelta che però può essere viziata proprio dalla patologia del sogge7o da “proteggere”; Amministratore di sostegno per fornire il consenso informato all’inserimento in SR Tribunale di Cosenza, decreto 24.10.2004 …. la nuova norma3va di protezione dei disabili -­‐ pur non prevedendo espressamente la facoltà dell’amministratore di autorizzare un tra7amento sanitario in costanza di una patologia psichiatrica (l’art.32 Cost. dispone che “nessuno può essere obbligato a un determinato tra7amento sanitario se non per disposizione di legge”) -­‐ non esclude che possa essergli pur sempre conferito dal G.T. il potere di valutare (unitamente ai servizi sanitari a tanto deputa3) quale debba essere, per il sogge7o doverosamente da “proteggere” e da “curare”, il tra7amento sanitario temporaneo più idoneo, e di esprimere il consenso; ed invero la do7rina che si è ad oggi occupata della materia [Pazè; Nannucci; Cosen3ni; Amato] ri3ene possibile l’a7ribuzione all’amministratore di sostegno del compito di sos3tuire la persona priva di autonomia “nel compimento di un qualsiasi a7o che potrebbe astra7amente compiere un tutore” , per cui sarebbe “coerente anche a9ribuire al prede9o amministratore l’espressione del consenso informato al compimento di a: medici rifiutaF dall’interessato o per l’inserimento di una persona non autonoma in isFtuF” (sia pure valorizzando le residue capacità psichiche sempre chè non confliggano con la primaria esigenza di cura prote7a dalla stessa carta cos3tuzionale; Amministratore di sostegno per fornire il consenso informato all’inserimento in SR Tribunale di Cosenza, decreto 24.10.2004 • 
Ritenuto indispensabile che per l’anzide7a a;vità vuoi cura3va, vuoi di informazione, vuoi di decisione l’amministratore agisca di concerto con i responsabili del C.S.M. dell’A.S. di yyy che hanno da tempo in cura il disabile • 
Nomina amministratore di sostegno di N.N.il sig. X.X.per la durata che si reputa opportuno limitare a mesi sei . L’amministratore ha il potere di compiere, in nome e per conto del beneficiario, previa sua tempesFva informazione, tu: gli a: uFli ad assicurare la cura, l’assistenza e la riabilitazione del beneficiario; in par3colare l’amministratore è autorizzato – d’intesa con i responsabili del C.S.M. dell’Azienda Sanitaria di yyy-­‐ a valutare se esprimere il proprio consenso alla protrazione del ricovero ospedaliero dello stesso ovvero ad un ricovero presso una stru7ura extra-­‐
ospedaliera, s3pulando all’uopo convenzioni con is3tu3 pubblici o priva3 per la cura e assistenza , intra7enere rappor3 con l’Azienda Sanitaria ed Ospedaliere, e quant’altro connesso.  Negozio giuridico unilaterale
 Revocabile
 Mortis causa
 Minore di età
 Interdetto
 Incapacità naturale (art.428 c.c.)
Incapacità naturale – art.428 c.c
Art. 428 c.c.:
Gli atti compiuti da persona che, sebbene non interdetta, si
provi essere stata per qualsiasi causa, anche transitoria,
incapace di intendere o di volere al momento in cui gli atti
sono stati compiuti, possono essre annullati su istanza
della persona medesima o dei suoi eredi o aventi causa, se
ne risulta un grave pregiudizio all’autore.
L’annullamento dei contratti non può essere pronunciato
se non quando risulta la malafede dell’altro contraente.
Incapacità naturale
Requisiti:
a) qualsiasi causa
non solo malattie mentali ma anche singoli stati
acuti transitori, (epilettici, confusionali, intossic.
acuta da alcol o droghe, ecc.), perturbamenti
psichici temporanei
b) incapacità di intendere o di volere al momento
gravità proporzionale all’atto (es. testamento>donazione)
c) grave pregiudizio all’autore
atto gravemente negativo per il patrimonio, affare al di là
di ogni ragionevole limite soggettivo di valutazione
d) malafede (solo per i contratti)
riconoscibilità
per l’annullabilità di un testamento… per incapacità
naturale del testatore, non basta una qualsiasi anomalia o
alterazione delle facoltà psichiche ed intellettive ma è
necessario che a cagione d’una infermità transitoria o
permanente, o di altra causa perturbatrice, il soggetto sia
privo in modo assoluto, nel momento della relazione del
testamento, della coscienza dei propri atti oppure della
capacità di autodeterminarsi
CRITERIO RESTRITTIVO
 Parametri psicopatologici
(totale incapacità)
 Parametri cronologici
(presente al momento del fatto)
  Capacità è presunta
  Incapacità da dimostrare
 ...quando il soggetto che impugna il
testamento dimostri l’esistenza di uno stato
di infermità mentale permanente nel
testatore (Cass.civ. 23.01.1991, n.652)
 In presenza di malattia che influisca sulla
psiche permanentemente e abitualmente
(Cass. civ. 30.01.1987 n. 892)
Non solo analisi quantitativa del funzionamento
intellettivo attraverso
 Prove neuropsicologiche (Bender, Benton)
 Scale (WAIS, Wechsler)
Ma anche - per certi versi soprattutto - analisi della
qualità del suo funzionamento come da
 Test proiettivi (Rorshach, ORT)
 Analisi psicopatologica
(documentazione sanitaria)
 Analisi documentale
(dichiarazioni e testimonianze)
 Analisi dell’atto
- aspetti formali (scrittura, impaginazione, ortografia e
grammatica, scelta dei vocaboli)
- aspetti sostanziali (coerenza logica dello scritto, correttezza dei
riferimenti, qualità delle motivazioni da cui derivano scelte, ecc.)
 Analisi del contesto
(coerenza fra scelta e figure significative nella vita della persona,
ricorrenza di comportamenti o atti precedenti da cui desumere il
livello di attaccamento affettivo verso le stesse figure, ecc.)
Conclusioni peritali in caso di valutazioni retrospe:ve Fondata in termini di 1)  certezza o alta probabilità logica dell’esistenza di infermità, basata non su parere personale ma su daF scienFfici o casisFche confrontabili e confutabili 2)  incidenza dell’infermità al momento del fa9o Poiché sul perito incombe l’onere di fornire la “prova” scienFfica, in caso di dubbi, incertezze o carenza di daF apprezzabili egli deve onestamente amme9ere l’impossibilità a formulare un giudizio che sia scienFficamente fondato. La donazione •  Art. 769 c.c.“….il contra:o con il quale, per spirito di liberalità, una parte arricchisce l’altra, disponendo a favore di questa un suo diri:o o assumendo verso la stessa una sua obbligazione”. •  Negozio giuridico unilaterale “con il quale un sogge:o opera liberamente e spontaneamente una a:ribuzione patrimoniale gratuita a favore di terzi allo scopo di arricchirlo… qualificata sogge4vamente dalla consapevolezza, nell’autore, di operare in assenza di un qualsiasi dovere, giuridico o soltanto morale o sociale, e perciò in defini1va per spirito di liberalità” (Cass. civ. 30/l/87, n. 892.). La donazione Art. 774 c.c.(Capacità di donare) “Non possono fare donazione coloro che non hanno la piena capacità di disporre dei propri beni. E’ tu:avia valida la donazione fa:a dal minore e dall’inabilitato nel loro contra:o di matrimonio…”. Non può donare -­‐ interde7o -­‐ inabilitato -­‐ minorenne -­‐ incapace naturale La donazione Art. 775 c.c. (Donazione fa7a da persona incapace di intendere o di volere) “La donazione fa:a da persona che, sebbene non interde:a, si provi essere stata per qualsiasi causa, anche transitoria, incapace di intendere o di volere al momento in cui la donazione è stata fa:a, può essere annullata su istanza del donante, dei suoi eredi o aven1 causa”. La donazione è negozio giuridico più complesso del testamento anche sul piano del funzionamento psichico so7ostante e, tenuto conto che produce i suoi effe; di liberalità già in vita, l’eventuale annullamento per incapacità di intendere e di volere al momento in cui la donazione è stata fa7a richiede, so7o il profilo psicopatologico, un criterio più ampio di quello seguito per il testamento Il matrimonio •  Art. 84 c.c. I minori di età non possono contrarre matrimonio a meno che non si tra; di minore che abbia compiuto gli anni 16, che, per gravi mo3vi, con decisione del Tribunale per i Minori competente, viene emancipato e, previa nomina di un curatore speciale, viene quindi autorizzato a contrarre matrimonio. •  Art. 85 c.c. Non può contrarre matrimonio l’interde9o per infermità di mente… (Omissis) •  Art. 87 c.c. Non possono contrarre matrimonio fra loro; 1) gli ascenden3 e i discenden3 in linea re7a, legi;mi o naturali; 2) i fratelli e le sorelle germani, consanguinei o uterini; 3) lo zio e la nipote, la zia ed il nipote; ………….. Il matrimonio Cause di annullabilità •  Incapacità legale (interdizione) •  Incapacità naturale (mala;e mentali, sta3 di intossicazione, ecc.) •  Mancanza di assenso •  Errore Il matrimonio Art. 119 c.c.: “Il matrimonio di chi è stato interde:o per infermità di mente può essere impugnato dal tutore, dal pubblico ministero e da tu4 coloro che abbiano un interesse legi4mo se, al tempo del matrimonio, vi era già sentenza di interdizione passata in giudicato, ovvero se l’interdizione è stata pronunziata posteriormente ma l’infermità esisteva al tempo del matrimonio…. L’azione non può essere proposta se, dopo revocata l’interdizione, vi è stata coabitazione per un anno”. Art. 120 c.c.: “Il matrimonio può essere impugnato da quello dei coniugi che, quantunque non interde:o, provi di essere stato incapace di intendere o di volere, per qualunque causa, anche transitoria, al momento della celebrazione del matrimonio. L’azione non può essere proposta se vi è stata coabitazione per un anno dopo che il coniuge incapace ha recuperato la pienezza delle facoltà mentali”. Il matrimonio Art. 120 c.c.: “Il matrimonio può essere impugnato da quello dei coniugi che, quantunque non interde:o, provi di essere stato incapace di intendere o di volere, per qualunque causa, anche transitoria, al momento della celebrazione del matrimonio. Le cause possono essere le più svariate: ubriachezza, intossicazione da stupefacen3, oltre naturalmente a tu; i quadri stru7urali psichiatrici veri e propri. Il “livello” di incapacità richiesto deve essere tale da “annullare o diminuire fortemente la capacità di intendere il reale significato dei propri a4, rendendo l’individuo incapace di valutare il valore e1co-­‐sociale e le sue conseguenze giuridiche oppure di determinarsi liberamente” (Cassazione del 5/12/31 n. 3846). Il matrimonio Art. 122 c.c.: …..Il matrimonio può essere impugnato da quello dei coniugi il cui consenso è stato dato per effe:o di errore sull’iden1tà della persona o di errore essenziale su qualità personali dell’altro coniuge. L’errore sulle qualità personali è essenziale qualora, tenute presen1 le condizioni dell’altro coniuge, si accer1 che lo stesso non avrebbe prestato il suo consenso se l’avesse esa:amente conosciute e purché l’errore riguardi: -­‐ l’esistenza di una mala4a fisica o psichica o di una anomalia o deviazione sessuale, tali da impedire le svolgimento della vita coniugale. L’azione non può essere proposta se vi è stata coabitazione per un anno dopo che ….sia stato scoperto l’errore”. • Quanto alle “anomalie o deviazioni sessuali” il riferimento è essenzialmente alla patologia organica e/o funzionale configurante impotenza (che deve essere antecedente e permanente), mentre per “deviazione” ci si riferisce in sostanza alle parafilie e più in generale a deviazioni sessuali quali omosessualità, transessualismo, traves33smo, pedofilia Annullamento del matrimonio per impotenza • Giudizio da formulare “caso per caso” nell’ambito di una indagine effe7uata nell’o;ca della relazione coniugale. Col matrimonio, infa;, viene a porsi in essere un sodalizio tra persone, gli scopi del quale sono rappresenta3 dall’assistenza spirituale e materiale vicendevole, nonché l’obbligo di mantenere, istruire ed educare la prole. • Art. 143 C.C. : “…dal matrimonio deriva l'obbligo reciproco alla fedeltà, all'assistenza morale e materiale, alla collaborazione nell'interesse della famiglia e alla coabitazione . Entrambi i coniugi sono tenu3, ciascuno in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale o casalingo, a contribuire ai bisogni della famiglia”. • Art. 147 C.C.: “Il matrimonio impone ad ambedue i coniugi l'obbligo di mantenere, istruire ed educare la prole tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli”. Legge 14 aprile 1982, n. 164 G.U. 19/4/82 n.106 Art. 1
La rettificazione di cui all'art. 454 del codice civile si fa anche in forza di
sentenza del tribunale passata in giudicato che attribuisca ad una persona sesso
diverso da quello enunciato nell'atto di nascita a seguito di intervenute
modificazioni dei suoi caratteri sessuali.
Art. 2
La domanda di rettificazione di attribuzione di sesso di cui all'art. 1 è proposta
con ricorso al tribunale del luogo dove ha residenza l'attore. Il presidente del
tribunale designa il giudice istruttore e fissa con decreto la data per la
trattazione del ricorso e il termine per la notificazione al coniuge e ai figli. Al
giudizio partecipa il pubblico ministero ai sensi dell'art. 70 del codice di
procedura civile. Quando è necessario, il giudice istruttore dispone con
ordinanza l'acquisizione di consulenza intesa ad accertare le condizioni psicosessuali dell'interessato. Con la sentenza che accoglie la domanda di
rettificazione di attribuzione di sesso il tribunale ordina all'ufficiale di stato civile
del comune dove fu compilato l'atto di nascita di effettuare la rettificazione nel
relativo registro.
Art. 3
Il tribunale, quando risulta necessario un adeguamento dei caratteri sessuali da
realizzare mediante trattamento medico-chirurgico, lo autorizza con sentenza. In
tal caso il tribunale, accertata la effettuazione del trattamento autorizzato,
dispone la rettificazione in camera di consiglio.
Legge 14 aprile 1982, n. 164 pubblicata sulla Gazze7a Ufficiale del 19 aprile 1982 n.106 Art. 4
La sentenza di rettificazione di attribuzione di sesso non ha effetto retroattivo.
Essa provoca lo scioglimento del matrimonio o la cessazione degli effetti civili
conseguenti alla trascrizione del matrimonio celebrato con rito religioso. Si
applicano le disposizioni del codice civile e della legge 1mo dicembre 1970, n.
898, e successive modificazioni.
Art. 5
Le attestazioni di stato civile riferite a persona della quale sia stata
giudizialmente rettificata l'attribuzione di sesso sono rilasciate con la sola
indicazione del nuovo sesso e nome.
Art. 6
Nel caso che alla data di entrata in vigore della presente legge l'attore si sia già
sottoposto a trattamento medico-chirurgico di adeguamento del sesso, il
ricorso di cui al primo comma dell'art. 2 deve essere proposto entro il termine
di un anno dalla data suddetta. Si applica la procedura di cui al secondo
comma dell'art. 3.
Art. 7
L'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso estingue
i reati cui abbia eventualmente dato luogo il trattamento medico-chirurgico di
cui all'articolo precedente
Il percorso giudiziario della re;fica di a7ribuzione di sesso Istanza al Giudice Istruttore Civile
Perizia medico-legale
Autorizzazione all’intervento chirurgico
(art. 5 c.c.)
Nuova istanza al Giudice
Rettifica anagrafica su tutti i documenti
(tranne casellario giudiziario)
Art. 5 Atti di disposizione del proprio corpo
Gli atti di disposizione del proprio corpo sono vietati quando cagionino una diminuzione
permanente della integrità fisica, o quando siano altrimenti contrari alla legge, all'ordine
pubblico o al buon costume
Problema3che medico-­‐giuridiche 1) 
2) 
3) 
4) 
5) 
6) 
Consenso alle diverse fasi
Lunghezza e costi, economici e personali, della
procedura
Rischi di discriminazione in ambito sociale e lavorativo
Vincolo della trasformazione chirurgica irreversibile per
ottenere altri riconoscimenti, ad es. le modifiche
anagrafiche
Mancanza di soluzioni “minori”, utili per chi non voglia
o non possa sottoporsi ad interventi demolitivi
Problematiche legate alla privacy
Il consenso   Maggiore pregnanza per la complessità della procedura e degli “effe;” prodo; Accertamen3 e procedure a tra7amen3 reversibili irreversibili (androgeni o estrogeni) (chirurgici) Azienda Ospedaliera San Camillo-­‐Forlanini Roma Unità Opera3va DI CHIRURGIA PLASTICA E RICOSTRUTTIVA Servizio per l’Adeguamento tra Iden3tà Fisica e Iden3tà Psichica -­‐ SAIFIP Primario: Prof. Aldo Felici PROTOCOLLO INTEGRATO DEL PERCORSO DI ADEGUAMENTO (LEGGE 164/82) (PSICOLOGICO, MEDICO-­‐CHIRURGICO E SOCIO LEGALE) RACCOLTA DEL CONSENSO INFORMATO Scheda A : AccertamenF diagnosFci Io so7oscri7o/a ________________________________________________ Nato/a a ____________________________________ Il ________________ Premesso che: • 
ho ricevuto informazioni tramite lo sportello informa3vo del SAIFIP circa le norme che regolano l’accesso al percorso integrato di adeguamento tra iden3tà fisica e iden3tà psichica; • 
ho le7o l’opuscolo informa3vo del Servizio; chiedo di essere inserito/a nella lista delle persone in a:esa di: • 
colloqui psicologici clinici e test psicodiagnos3ci; • 
colloquio e visita medica. Sono stato informato che l’iter diagnos1co prevede i seguen1 accertamen1: • 
mappa cromosomica ed eventuali indagini gene3che di approfondimento • 
visita endocrinologia: indagini ormonali ed ematochimiche di base, accompagnate da relazione • 
indagine psichiatrica accompagnata da relazione • 
ecografia addome (apparato uro-­‐genitale) • 
altro ____________________________________________________________________ Azienda Ospedaliera San Camillo-­‐Forlanini Roma Unità Opera3va DI CHIRURGIA PLASTICA E RICOSTRUTTIVA Servizio per l’Adeguamento tra Iden3tà Fisica e Iden3tà Psichica -­‐ SAIFIP Primario: Prof. Aldo Felici PROTOCOLLO INTEGRATO DEL PERCORSO DI ADEGUAMENTO (LEGGE 164/82) (PSICOLOGICO, MEDICO-­‐CHIRURGICO E SOCIO LEGALE) RACCOLTA DEL CONSENSO INFORMATO Scheda B: Percorso psicologico e medico-­‐chirurgico Io so7oscri7o/a________________________________________________ Nato/a a ____________________________________ Il ________________ In data odierna ricevo una relazione reda7a sulla base dei colloqui clinici, dei test psicodiagnos3ci effe7ua3 presso il SAIFIP e della documentazione richiestami da me prodo7a. Sono stato informato che l’iter di adeguamento che ho richiesto di effe7uare presso questa Stru7ura prevede un percorso integrato che include: Psicoterapia individuale e/o di gruppo effe7uata presso: (barrare la le:era a), o la le:era b-­‐1), o la le:era b-­‐2), secondo la situazione a:uale e specificare ove è necessario): a) il SAIFIP; b-­‐1) altra stru7ura, pubblica o privata con il/la dr/dr.ssa (indicare nome, cognome e recapito della stru:ura e del/della psicoterapeuta) ______________________________________________ b-­‐2) in data odierna, non ho iniziato alcun percorso psicoterapeu3co e mi impegno ad inviare al SAIFIP in forma scri7a (anche tramite fax) le comunicazioni di cui al punto 1. b-­‐1 Mi impegno a: • 
favorire conta; tra il Responsabile del SAIFIP e lo/la psicoterapeuta perchè conosca le finalità e le modalità complessive del percorso da me intrapreso presso questo Servizio; • 
-­‐ produrre cer3ficazione di presa in carico da parte dello/a psicoterapeuta; • 
-­‐ produrre cer3ficazione del percorso psicoterapeu3co effe7uato prima del ricovero per l’intervento chirurgico primario. Azienda Ospedaliera San Camillo-­‐Forlanini Roma Unità Opera3va DI CHIRURGIA PLASTICA E RICOSTRUTTIVA Servizio per l’Adeguamento tra Iden3tà Fisica e Iden3tà Psichica -­‐ SAIFIP Primario: Prof. Aldo Felici PROTOCOLLO INTEGRATO DEL PERCORSO DI ADEGUAMENTO (LEGGE 164/82) (PSICOLOGICO, MEDICO-­‐CHIRURGICO E SOCIO LEGALE) RACCOLTA DEL CONSENSO INFORMATO Scheda C: Iter endocrinologico Io so7oscri7o/a _______________________________________________ Nato/a a ____________________________________ Il _______________ Sono stato informato che il protocollo prevede un percorso integrato fondato sugli standard ado7a3 dall’Osservatorio Nazionale sull’Iden3tà di Genere (O.N.I.G.) e quindi da questo Servizio, in quanto membro dell’ONIG. In par3colare il protocollo prevede l’inizio delle cure endocrinologiche concordate all’interno del percorso psicoterapeu3co e la prescrizione di controlli periodici, il tu7o da parte di un/una professionista che si conformi agli standard di adeguamento previs3 dall’Osservatorio Nazionale sull’Iden3tà di Genere, al quale il Servizio è associato. Al fine di monitorare gli effe; della terapia ed adeguarla al miglior rapporto rischi/benefici, in caso di terapia seguita da stru7ura o professionis3 esterni all’Ospedale San Camillo, ne favorirò la collaborazione con gli operatori del SAIFIP. Le cure ormonali dovranno essere iniziate almeno sei mesi prima degli interven3 chirurgici e, salvo controindicazioni, si protrarranno per tu7a la vita se pur con farmaci e dosaggi differen3. Ho ben compreso quanto illustrato nell’allegato alla presente scheda (Allegato C: Iter endocrinologico) ed ho ricevuto tu; i chiarimen3 richies3. Nel caso in cui la cura ormonale sia già iniziata Sono a conoscenza dei problemi e dei rischi collega3 con l’autosomministrazione di terapie ormonali Azienda Ospedaliera San Camillo-­‐Forlanini Roma Unità Opera3va DI CHIRURGIA PLASTICA E RICOSTRUTTIVA Servizio per l’Adeguamento tra Iden3tà Fisica e Iden3tà Psichica -­‐ SAIFIP Primario: Prof. Aldo Felici ALLEGATO C : Iter endocrinologico La terapia endocrina nei sogge; con Disturbo dell’Iden3tà di Genere è indispensabile per: Ridurre le cara7eris3che fisiche del sesso cromosomico di appartenenza; Indurre le cara7eris3che fisiche del sesso al quale ci si vuole adeguare. Tali effe; si o7engono dopo mesi o anni di terapie ormonali, con dosaggi variabili da individuo a individuo; i risulta3 sono più o meno rapidi ed eviden3 a seconda di cara7eris3che fisiche e a seconda di aspe; gene3camente determina3 (responsività dei rece7ori periferici). Tali effe; sono parzialmente reversibili con la sospensione della terapia ormonale. Nell’adeguamento da maschio a femmina si verificano i seguenF fenomeni: riduzione del volume dei tes3coli; diminuizione della frequenza e dell’intensità dell’erezione; riduzione dapprima e poi abolizione dell’eiaculazione e, quindi, della fer3lità; variazione delle cara7eris3che dell’orgasmo; ridistribuzione dell’adipe in senso femminile; sviluppo delle ghiandole mammarie; maggiore secchezza della pelle e rallentamento della crescita pilifera; rallentamento della caduta dei capelli e diminuizione della secrezione sebacea del cuoio capelluto. Gli effe: collaterali che potrebbero verificarsi nel corso nella terapia sono i seguenF: • 
tromboembolia polmonare specie nei sogge; fumatori e di età superiore ai 40 anni (rara); • 
sindrome depressiva ( sopra7u7o, in seguito alla somministrazione di an3androgeni); • 
aumento della prola;na; • 
alterazione della funzionalità epa3ca; • 
ritenzione idrica ed aumento di peso. Azienda Ospedaliera San Camillo-­‐Forlanini Roma Unità Opera3va DI CHIRURGIA PLASTICA E RICOSTRUTTIVA Servizio per l’Adeguamento tra Iden3tà Fisica e Iden3tà Psichica -­‐ SAIFIP Primario: Prof. Aldo Felici ALLEGATO C : Iter endocrinologico La terapia endocrina nei sogge; con Disturbo dell’Iden3tà di Genere è indispensabile per: Ridurre le cara7eris3che fisiche del sesso cromosomico di appartenenza; Indurre le cara7eris3che fisiche del sesso al quale ci si vuole adeguare. Tali effe; si o7engono dopo mesi o anni di terapie ormonali, con dosaggi variabili da individuo a individuo; i risulta3 sono più o meno rapidi ed eviden3 a seconda di cara7eris3che fisiche e a seconda di aspe; gene3camente determina3 (responsività dei rece7ori periferici). Tali effe; sono parzialmente reversibili con la sospensione della terapia ormonale. Nell’adeguamento da femmina a maschio si verificano i seguenF fenomeni: -­‐ aumento delle dimensioni (ipertrofia) e della sensibilità del clitoride (irreversibile); -­‐ scomparsa del ciclo mestruale (amenorrea), e, quindi, abolizione della fer3lità; -­‐ ipertrofia delle masse muscolari; -­‐ cute più untuosa e spesso acneica ed aumento della peluria; -­‐ accelerazione della caduta dei capelli; -­‐ abbassamento del 3mbro di voce (irreversibile). Gli effe: collaterali che potrebbero verificarsi nel corso nella terapia sono i seguenF: -­‐ acne; -­‐ alterazione della funzionalità epa3ca; -­‐ ritenzione idrica ed aumento di peso; -­‐ aumento dell’ematocrito, del colesterolo e/o dei trigliceridi e, quindi, rischio di infarto del miocardio (raro).
La perizia medico-­‐legale   Quesito: “proceda il CTU, previa esecuzione di ogni opportuna indagine
sanitaria (anche di natura testistica) ad accertare se il periziando possa essere
valutato come transessuale (nel senso che non esiste alcun sintomo di
patologia mentale);
se lo stesso si trovi in condizioni psicofisiche tali da poter prestare un
valido consenso alla riassegnazione chirurgica del sesso;
se sussistano ragioni mediche che ostino a tale riassegnazione ovvero che
consiglino il differimento della valutazione.
  Obiettivi : a) Esclusione di condizioni psicotiche che possano “mascherare”
il quadro di transessualismo;
b) Valutazione della qualità del consenso in relazione alla
motivazione al cambiamento;
c) Obiettivazione medico-legale del percorso diagnostico e
dello stato fisico Disturbo dell'iden3tà di genere (Disforia di genere) A)  Forte e persistente iden3ficazione col sesso opposto (non solo un desiderio di qualche presunto vantaggio culturale derivante dall'appartenenza al sesso opposto (a quello biologico). Nei bambini il disturbo si manifesta con 4 (o più) dei seguen3 sintomi:  
 
 
 
 
desiderio ripetutamente affermato di essere, o insistenza sul fa7o di essere, dell’altro sesso; preferenza per abbigliamento 3pico dell'altro sesso; preferenze per i ruoli del sesso opposto nei giochi di simulazione; fantasie di appartenere al sesso opposto; desiderio intenso di partecipare a giochi dell'altro sesso; preferenza per i compagni dell'altro sesso. Negli adul3 si manifesta con desiderio di essere dell’altro sesso, farsi passare spesso per un membro dell’altro sesso, desiderio di vivere o di essere tra7ato come un membro dell’altro sesso, oppure la convinzione di avere sen3men3 e reazioni 3pici dell’altro sesso Disturbo dell'iden3tà di genere (Disforia di genere) B) Persistente malessere riguardo al proprio corpo o senso di di estraneità riguardo al ruolo sessuale del proprio sesso. Nei bambini si manifesta con uno dei seguen3 sintomi: nei maschi, l’affermazione che il proprio pene o i tes3coli li disgustano, o che scompariranno, o che sarebbe meglio non averli; avversione per i giochi di baruffa e rifiuto dei 3pici gioca7oli, giochi e a;vità maschili; nelle femmine, rifiuto di urinare in posizione seduta, affermazione di avere o che crescerà il pene; di non volere che crescano le mammelle o che vengano le mestruazioni; avversione per l’abbigliamento femminile tradizionale; Negli adul3 si manifesta con preoccupazione di sbarazzarsi delle proprie cara7eris3che sessuali primarie e secondarie o convinzione di essere na3 nel sesso sbagliato; C) L’anomalia non è concomitante con una condizione fisica intersessuale (sindrome di insensibilità agli androgeni, iperplasia surrenale congenita) D) Causa un disagio clinicamente significa3vo o compromissione in ambito sociale, lavora3vo e nelle relazioni sociali HBIGDA Standards of Care (linee guida, sogge: adulF) Linee guida, sogge: adulF Fase 1: diagnosi e storia dei fa9ori di rischio
Fase 2: esperienze di "real life" + somministrazione di ormoni cross-­‐gender Fase 3: intervento chirurgico Fase 4: cambiamenF legali •  La diagnosi differenziale, spesso difficile, deve dis3nguere i transessuali dai traves33, dagli omosessuali che vestono abi3 del sesso opposto, dagli schizofrenici con confli; sull'iden3tà di genere e dai sogge; con disturbo borderline di personalità. Sindromi di intersessualità  Ermafrodi3smo  Pseudoermafrodi3smo maschile (sindrome di insensibilità agli androgeni), con genitali esterni intermedi o ambigui (1\130.000 nascite)  Ovotes3s: gonade avente funzione e stru7ura contemporaneamente di ovaio e tes3colo (1\83.000 nascite)  Discinesia gonadica pura (sindrome di Swyer): gonadi non ben formate e non funzionali; aspe7o femminile ma cario3po 46, XY (1\150.000 nascita);  Sindrome di Morris: gene3camente XY, insensibile agli ormoni maschili (1\13.000) Corte Costituzionale
- 6-24/5/1985, n. 161
Affermata l’esistenza di un diritto all’identità sessuale.
La Corte riconosce il "contrasto tra sesso psicologico e sesso biologico" che caratterizza le
persone transessuali, ma soprattutto ammette il fatto che il legislatore abbia accolto un
nuovo concetto di identità sessuale che tiene conto non soltanto dei caratteri sessuali
esterni, ma altresì di elementi di carattere psicologico e sociale, dal quale deriva una
"concezione del sesso come dato complesso della personalità, determinato da un insieme di
fattori, dei quali deve essere agevolato o ricercato l’equilibrio, privilegiando il o i fattori
dominanti".
I giudici costituzionali affermano altresì che "la legge 164 del 1982 si colloca nell’alveo di
una civiltà giuridica in evoluzione, sempre più attenta ai valori, di libertà e dignità, della
persona umana, che ricerca e tutela anche nelle situazioni minoritarie ed anomale".
La Corte Costituzionale ha riconosciuto un concetto ampio di diritto alla salute, di cui
all’art. 32 Cost., che ricomprende non soltanto la salute fisica, ma anche psichica, in
relazione alla quale gli atti dispositivi del proprio corpo, se volti a tutelare la persona in
tale ottica, non solo non sono vietati, ma anzi sono leciti; l’affermazione dell’identità
sessuale è inoltre diritto inviolabile dell’individuo ai sensi dell’art. 2 Cost., in
quanto elemento che consente al soggetto transessuale il pieno svolgimento della propria
personalità, sia nella sua dimensione intima e psicologica, sia nella vita di relazione.
Corte Costituzionale
- 6-24/5/1985, n. 161
La dissociazione tra il sesso psichico ed il sesso anatomico, in quanto causa
di sofferenza psicologica ed elemento turbativo della personalità, incide
profondamente sulla personalità stessa dell’individuo, sulla sua vita di
relazione, ed in ultima istanza, sul benessere, e quindi sulla salute della
persona;
gli atti di disposizione del proprio corpo ….. sono leciti in quanto "non si vede
quale possa essere il diritto fondamentale della persona che viene offeso
quando un soggetto entra in rapporto con il transessuale che abbia vista
riconosciuta la propria identità e conquistato –per quanto possibile- quello stato
di benessere in cui consiste la salute; bene, quest’ultimo, che la Costituzione
considera "interesse della collettività"".
Dissociazione tra il sesso psichico ed il sesso anatomico
sofferenza psicologica incide profondamente
personalità dell’individuo, vita di relazione,
discriminazioni sociali, sul lavoro
Sofferenza psichica
salute dell’individuo
art. 32 Cost.
personalità
art.2 Cost.
La “piccola” soluzione a) persone non ancora sottoposte all’intervento chirurgico
b) persone che non vogliono sottoporsi ad una totale demolizione chirurgica
c) persone che non possono, per ragioni di salute, sottoporsi ad intervento
chirurgico
discriminazioni sociali, sul lavoro
assenza di benessere
incidenza sulla salute e sulla qualità di vita;
La “piccola” soluzione
In Olanda e Germania, ad una regolamentazione analoga a quella italiana si
affianca la possibilità di un'alternativa chiamata "la piccola soluzione" diretta
ad ottenere esclusivamente la modifica anagrafica del nome o dei prenomi,
con sentenza peraltro non immutabile (è prevista una decadenza soltanto in
caso di matrimonio o nascita di figli). In questo caso l'autorità giudiziaria non ha potere discrezionale ma si limita a
ratificare una situazione sulla base della dichiarazione dell'interessato e di
perizie rilasciate da due specialisti. L'autocoscienza viene riportata in primo
piano e l'interessato ha modo di attuare un "real life test", cioè di vivere a
pieno per un periodo che può anche essere circoscritto. Il Parlamento Europeo (ris. settembre 89) invita gli Stati Membri a privilegiare
l'autodiagnosi, subordinando soltanto ad una richiesta specifica degli
interessati la possibilità di un sostegno psicologico delle persone. Viene
inoltre riconosciuto uno status giuridico al transessuale e alla transessuale
se pure limitato al periodo pre-operatorio.
10 settembre 1980 (Gesetz über die Änderung der Vornamen
und die Feststellung der Geschlechtszugehörigkeit in
besonderen Fällen – Transsexuellengesetz)
ART. 1 – Requisiti
I genitori di un bambino il cui sesso non è determinabile tramite la prova visiva alla nascita
ricevono dal reparto di ostetricia o dal medico un certificato. Se più tardi viene provata
la intersessualità di un bambino questi, o il rappresentante legale se egli incapace, deve
ricevere un attestato a riguardo.
Qualsiasi intervento chirurgico correttivo dell’intersessualità non può essere intrapreso
finché il bambino non è in grado di esternare la propria volontà. I certificati sanitari a
riguardo possono essere conservati per massimo 25 anni. Presso l’anagrafe deve essere
tenuta copia di essi, riproducibile in ogni momento per l’interessato.
ART. 2 – Atto di nascita
In caso di dubbi sul sesso del neonato i genitori possono scegliere liberamente il suo nome,
possono venire scelti nomi adatti o entrambi i sessi o neutri.
L’indicazione del sesso nell’atto di nascita in questo caso non deve essere fatta. Su richiesta
dei genitori o del rappresentante legale può essere riportata l’intersessualità. Vale anche
nei casi in cui l’intersessualità viene determinata in seguito alla nascita.
Se viene scelto un nome appartenente ad un sesso solo, allora può venire registrato il sesso
relativo, indicando tra parentesi la sigla (IS)
ART. 3 – Cambio o integrazione dell’atto di nascita
Quando un bambino di cui all’art. 2 di questa legge raggiunge la maggiore età, deve essere
informato d’ufficio dei fatti riguardanti la sua condizione. Deve venire contestualmente
richiesta una dichiarazione di volontà di mantenere o meno l’atto di nascita tale e quale.
Se il bambino raggiunge una decisione riguardo al cambio o mantenimento dell’atto di
nascita prima della maggiore età, la sua volontà può essere manifestata tramite una
persona maggiorenne.
Il diritto a manifestare la propria volontà è permanente ed inviolabile
10 settembre 1980 (Gesetz über die Änderung der Vornamen
und die Feststellung der Geschlechtszugehörigkeit in besonderen
Fällen – Transsexuellengesetz)
ART. 6 – Cambiamento del nome in caso di disforia di genere
Il nome di una persona che secondo la sua identità di genere sente di appartenere all’altro
sesso rispetto a quello indicato nell’atto di nascita e che vuole vivere secondo i requisiti
dell’altro sesso, deve essere cambiato su richiesta della stessa. Requisiti sono:
- Essere cittadini tedeschi
- Apolidi, senza patria, rifugiati politici o cittadini stranieri con regolare permesso di
soggiorno a tempo indeterminato nella RFT.
- Cittadini stranieri che vengono discriminati nel loro paese di origine in base alla loro
disforia di genere, per diritti mancanti o non pretendibili, che possono richiedere un
permesso di soggiorno a tempo indeterminato. E’ inoltre da presupporre che la scelta di
appartenenza all’altro sesso non verrà più modificata. Nella richiesta bisogna indicare i
nomi che il richiedente vuole usare in futuro
ART. 8 – Competenza
Il richiedente fa la propria richiesta all’autorità competente e produce una perizia medica o
psicologica, di modo che la richiesta risulti attendibile. La perizia deve provare che il
richiedente vorrebbe migliorare la propria condizione psichica e sociale o evitarne un
peggioramento. Della richiesta va steso un verbale, che deve essere firmato dal
richiedente e dall’autorità competente.
I richiedenti ancora minorenni devono avere il consenso dei genitori o del rappresentante
legale. Se il consenso viene negato, allora valgono le norme relative alle responsabilità
della patria potestà.
Il richiedente deve ricevere un documento che attesta la decisione del cambio di nome.
Il cambiamento nell’atto di nascita deve essere fatto d’ufficio.
Il cambiamento del nome da diritto al cambio dei documenti e dei certificati e documenti
ufficiali, nonché dei titoli di studio.
10 settembre 1980 (Gesetz über die Änderung der Vornamen
und die Feststellung der Geschlechtszugehörigkeit in
besonderen Fällen – Transsexuellengesetz)
ART. 11 – Matrimonio
Matrimonio e rapporti assimilati non vengono modificati dall’art. 6 di questa legge
Nel certificato di matrimonio e nel contratto matrimoniale il nome può essere cambiato solo se
entrambe le parti fanno richiesta contestuale. Sono competenti le stesse autorità
competenti anche per il cambio di nome.
Se una persona vuole contrarre matrimonio, può farlo solo nella forma che è resa possibile dal
sesso indicato nel suo atto di nascita, indipendentemente dal nome in vigore al momento.
Deve essere comunque usato il nome in vigore al momento.
ART. 12 – Requisiti
Il tribunale, su richiesta di una persona che non si riconosce nel sesso registrato nell’atto di
nascita, decide riguardo all’appartenenza all’altro sesso della persona stessa quando:
a) è stato eseguito il cambio di nome
b) la persona non è sposata o ha fatto domanda di divorzio o ha fatto richiesta di
trascrivere il matrimonio come unione di fatto
c) la persona dimostra di avere intrapreso le misure mediche necessarie per rassomigliare
nelle caratteristiche esteriori al modello estetico del sesso di arrivo
La causa di divorzio viene fatta presso lo stesso tribunale competente per il cambio dello stato
civile.
Se il divorzio viene richiesto da una sola delle parti, allora diviene competente il tribunale che
decide anche sul cambio di sesso. Se non viene raggiunto un accordo tra le parti il
tribunale delibera lo scioglimento del matrimonio. Le altre norme previste dalla legge sul
divorzio rimangono inviolate.
10 settembre 1980 (Gesetz über die Änderung der Vornamen
und die Feststellung der Geschlechtszugehörigkeit in
besonderen Fällen – Transsexuellengesetz)
ART. 14 – Effetti della decisione
Dal momento della decisione per il richiedente valgono diritti e doveri del nuovo sesso di
appartenenza nel rispetto della normativa in vigore.
L’art. 9 della presente legge ha validità anche in questa sezione. Genitori e figli
dell’interessato possono far modificare il registro di famiglia e l’atto di nascita.
ART. 15 – Rapporti tra genitori e figli
La decisione sul cambio di sesso non modifica i rapporti giuridici tra genitori e figli e
viceversa. La presente norma non vale per i figli adottivi se questi sono stati adottati
dopo la sentenza del tribunale
ART. 16 – Pensione e prestazioni assimilate
La decisione di cambio di sesso non viola i diritti acquisiti su pensioni e prestazioni
similari che erano in vigore al momento della sentenza. I diritti provenienti da un
matrimonio precedente riguardanti assicurazioni o prestazioni della previdenza sociale
rimangono altrettanto inalterati
Il caso Goodwin K.B., ricorrente nella causa principale, è una donna che ha lavorato per circa 20 anni
presso il NHS, come infermiera, ed è iscritta al NHS Pension Scheme.
• 
K.B. ha da diversi anni una relazione affettiva e di convivenza con R, una persona nata
di sesso femminile e registrata come tale allo stato civile che, in seguito ad
un'operazione medica di cambiamento di sesso, è diventata un uomo, senza che abbia
potuto tuttavia modificare il suo atto di nascita per formalizzare tale cambiamento. Per
questa ragione, e contrariamente alla loro volontà, K.B. e R non hanno potuto unirsi in
matrimonio. K.B. ha dichiarato nelle sue memorie e ha ricordato in udienza che la loro
unione è stata consacrata con «una cerimonia in chiesa approvata da un membro
dell'Episcopato anglicano» e che sono stati scambiati voti «allo stesso modo di una
coppia tradizionale».
• 
In mancanza di matrimonio, il NHS Pensions Agency ha informato K.B. che, nel caso in
cui questa decedesse prima di R, quest'ultimo non potrebbe ricevere una pensione di
reversibilità in quanto il beneficio di tale prestazione è riservato al coniuge superstite, e
che nessuna disposizione del diritto del Regno Unito riconosce la qualità di coniuge in
assenza di legittimo matrimonio.
• 
K.B. ha adito l'Employment Tribunal (Commissione per le controversie di lavoro del
Regno Unito), facendo valere che le disposizioni nazionali che limitano le prestazioni ai
vedovi ed alle vedove di iscritti costituivano una discriminazione fondata sul sesso,
contraria all'art. 141 CE e alla direttiva 75/117. Secondo K.B., tali ultime disposizioni
esigono che, in un tale contesto, la nozione di «vedovo» sia interpretata in maniera tale
da includere anche il membro superstite di una coppia che acquisirebbe tale qualità se
la sua identità sessuale non fosse il risultato di un'operazione medica di cambiamento
di sesso.
Goodwin contro Inghilterra Corte europea dei diritti dell’uomo 11 luglio 2002
La donna denuncia la violazione della Convenzione europea dei diritti dell’uomo con
riferimento allo status dei transessuali nel Regno Unito e in particolare al loro
trattamento nel settore dell’occupazione, della sicurezza sociale, delle pensioni e del
matrimonio.
• 
Interpretazione dell’Art. 141 CE - Direttiva 75/117/CEE - Parità di trattamento tra
uomini e donne - Esclusione di un convivente transessuale dal diritto ad una pensione di
reversibilità la cui concessione è riservata al coniuge superstite - Discriminazione basata
sul sesso». • 
La Corte europea dei diritti dell’uomo ha dichiarato che erano stati violati gli artt. 8
(rispetto della vita privata) e 12 (diritto al matrimonio). In relazione all’art. 8, la Corte ha
fatto riferimento alla mancanza di riconoscimento giuridico del cambiamento di sesso
della ricorrente e ha osservato in particolare come il fatto che essa restasse un uomo ai
fini legali avesse conseguenze sulla sua vita «nei casi in cui la distinzione tra uomini e
donne riveste rilevanza giuridica, come, tra l’altro, nel settore delle pensioni e dell’età
pensionabile». Con riguardo all’art. 12, la Corte ha dichiarato che non era giustificato il
diniego ai transessuali, in tutte le circostanze, del diritto a contrarre matrimonio
conformemente al loro nuovo sesso (12).
Il Gender Recognition Act 2004
La soluzione legislativa adottata dal Regno Unito per dare esecuzione alla
sentenza Goodwin è costituita dal Gender Recognition Act del 2004, entrato
in vigore il 4 aprile 2005. Detta legge consente alle persone transessuali
(indipendentemente dal fatto che si siano sottoposte oppure no a un
intervento chirurgico di mutamento del sesso) di chiedere un «certificato di
riconoscimento del genere» che, secondo l’espressione utilizzata dal giudice
del rinvio, «dà accesso al riconoscimento quasi completo del sesso da lui o da
lei acquisito».
In particolare, la suddetta legge prevede l’istituzione di un «Gender
Recognition Panel» (Comitato per il riconoscimento del genere). L’art. 2 della
legge prevede che detto Panel deve concedere il certificato di riconoscimento
del genere se il richiedente soddisfa i seguenti requisiti:
1) è o è stato affetto da disforia sessuale,
2) alla data della richiesta ha vissuto nel sesso acquisito per un periodo
di due anni,
3) intende continuare a vivere col sesso acquisito.
Giurisprudenza di merito La norma1va , che cos1tuisce norma generale, prevede che in seguito alla re4ficazione di sesso nessuna traccia debba permanere circa il sesso ed il nome originario a salvaguardia del futuro inserimento nei rappor1 sociali e lavora1vi. Nella realtà fa:uale esclusivamente la documentazione proveniente dalla pubblica amministrazione, curricula scolas1ci ed accademici, a:esta1 accademici, cer1ficazioni, abilitazioni non sempre possono essere compila1 con i nuovi da1 anagrafici, perché si è tra:ato di realtà episodiche, o perchè pur essendo le a:estazioni ancora valide sono state emesse da is1tuzioni es1nte, il tu:o con grave pregiudizio della privacy. La legge 164\1982 , tu:avia, prevede che il ci:adino, per o:enere i diri4 discendente dalla legge, debba seguire due dis1n1 procedimen1, il primo autorizza1vo alla re4fica del sesso e il secondo finalizzato alla re4fica allo stato civile. In altri ordinamen1 europei, di contro, il ci:adino o4ene l'autorizzazione alla re4fica chirurgica del sesso e alla re4fica alla stato civile del proprio nome con un solo procedimento, con conseguente riduzione dei tempi processuali e dell'impegno della gius1zia. Trib. Santa Maria capua Vetere, 9.1.12, n.28 Giurisprudenza di merito Il diri7o all'effe;va iden3tà sessuale cos3tuisce chiara specificazione del più ampio diri7o alla salute, di cui all'ar3colo 32 della Cos3tuzione. Tale diri7o non è più da intendersi circoscri7o alla sola integrità fisica, ma riguarda anche il benessere psichico e relazionale in genere. L'intervento di ria7ribuzione chirurgica del sesso è un tra7amento sanitario volto al raggiungimento dell'integrità psicofisica con la conseguenza, dunque, che quando esso deve essere espletato su un minore, vige il principio della rappresentanza dei genitori. La richiesta di autorizzazione ha natura di a7o complesso, espressione di due volontà concorren3, quella del minore e quella del genitore. Rispe7o al minore dovrà essere considerata l'età e il grado di maturità intelle7uale oltre che l'esigenza di tutela della sua personalità. Trib. Roma, Sez. 1 Civ., 11.3.11 Interven3 su minori Criteri addizionali per la terapia ormonale (16-­‐18 anni) -­‐ Iden3tà cross-­‐gender esordita in età molto precoce -­‐ Maggiore disforia di genere durante la pubertà -­‐ Stabilità psicologica -­‐ Ambiente suppor3vo Studi di follow-­‐up con adolescen3 ed adul3. In seguito agli interven3 effe7ua3 nel corso degli anni, vi è stato: -­‐ un generale aumento del benessere; -­‐ una diminuzione di psicopatologia, sopra7u7o per quanto riguarda i disturbi dell'umore; -­‐ un miglior funzionamento psicosociale dei sogge; F-­‐M rispe7o ai sogge; M-­‐F; -­‐ un miglior funzionamento psicosociale dei sogge; tra7a3 precocemente; -­‐ un tasso rela3vamente scarso di casi di "pen3mento", a7orno all'1-­‐3%. “Piccola soluzione” all’italiana Il Tribunale di Roma, con sentenza del 18 ottobre 1998, dispose la rettificazione
dell’atto anagrafico, e quindi del nome e del sesso anagrafico, di un soggetto
transessuale nonostante che non fosse intervenuto il trattamento medicochirurgico previamente autorizzato per ragioni inerenti il suo stato di salute
(nel caso di specie, infatti, alle terapie ormonali ed agli interventi che avevano
modificato i caratteri sessuali secondari, facendo assumere al soggetto un
nuovo aspetto conforme alla propria identità sessuale ed un nuovo ruolo
sociale, non era seguito l’intervento cd. demolitorio di isterectomia totale con
annessiectomia bilaterale, né, di conseguenza, quello ricostrittivo di
falloplastica) dando una interpretazione innovativa degli aspetti più
controversi della legge 164/1982.
“Piccola soluzione” all’italiana Laddove la legge, all’art. 3, afferma che il Tribunale autorizza l’intervento medicochirurgico quando necessario, starebbe ad intendere che la rettificazione di attribuzione di
sesso non dipende in senso stretto dalla modificazione dei caratteri sessuali primari, che
appare quindi non indispensabile, anche in considerazione del fatto che spetta al giudice,
ai sensi dell’art. 1, valutare, ai fini stessi della rettificazione, l’avvenuta modificazione dei
caratteri sessuali (senza che sia specificato se si tratti dei caratteri sessuali primari o
secondari); in altri termini, dalla lettura del testo normativo, tenuto conto peraltro della
pronuncia della Corte costituzionale, emerge la necessità di tenere in massimo conto
l’elemento psico-sessuale, in relazione al quale il giudice dovrebbe nel caso concreto
verificare lo stato delle avvenute modificazioni dei caratteri sessuali, e, in rapporto a ciò,
la necessità o la possibilità eventuale di realizzare l’intervento medico-chirurgico:
indipendentemente dalla discordanza tra sesso anatomico da un lato, e sesso psicologico
e aspetto esteriore dall’altro, la rettificazione degli atti dello stato civile potrà essere
autorizzata nei casi in cui il soggetto transessuale abbia raggiunto quello stato di
benessere in relazione all’affermazione della propria identità sessuale cui fa riferimento la
Consulta, o allorché, per ragioni inerenti lo stato di salute, non sia comunque possibile
effettuare l’intervento chirurgico. L’intervento chirurgico non sarebbe pertanto condizione
indispensabile per la rettificazione degli atti dello stato civile quando non necessario o non
opportuno al fine dello svolgimento della personalità dell’individuo nell’ottica
dell’affermazione della sua identità sessuale che, si ricordi, alla luce delle indicazioni della
Corte costituzionale rappresenta la ratio della stessa legge 164/1982.
“Piccola soluzione” all’italiana TRIB. ROMA, 22.3.2011 In caso di transessualismo accertato il tra9amento medico-­‐chirurgico previsto dalla l. 14.4.1982, n. 164 è necessario nel solo caso in cui occorra assicurare al sogge9o transessuale uno stabile equilibrio psicofisico, ossia nel solo caso in cui la discrepanza tra il sesso anatomico e la psicosessualità determini un a9eggiamento confli9uale di rifiuto dei propri organi sessuali. Pertanto deve ritenersi che nei casi in cui non sussista tale confli9ualità non sia necessario l’intervento chirurgico per consenFre la re:fica dell’a9o di nascita. 
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