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Breve guida
per le donne immigrate in Italia
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per le donne immigrate in Italia
Indice
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Premessa
p.
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Premessa
Tutela della maternità
Famiglia
Minori
Assistenza sanitaria
Protezione sociale
Permesso di soggiorno
Carta di soggiorno
Lavoro
Previdenza e assistenza sociale
Studio e titoli di studio
Cittadinanza italiana
Nuove cittadine comunitarie
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Questa breve guida è rivolta alle donne immigrate e
alle loro famiglie che vivono in Italia. Nasce dall’esigenza di informarle soprattutto sulla tutela della maternità, della famiglia e dei minori e di alcuni diritti come
quello all’assistenza sanitaria, alla protezione sociale,
al lavoro.
Abbiamo ritenuto comunque importante completarla
con la normativa generale in materia di immigrazione,
attraverso un linguaggio agevole.
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Tutela della maternità
La tutela della maternità è regolata dalla legge ma anche dai
contratti nazionali di lavoro. Perciò molti dei tuoi diritti dipendono anche dal tipo di lavoro che svolgi.
Se sei una lavoratrice dipendente regolare:
• hai diritto al congedo di maternità (astensione obbligatoria
dal lavoro) due mesi prima del parto e tre mesi dopo la
nascita del tuo bambino (oppure un mese prima del parto e
quattro mesi dopo la nascita); durante questo periodo hai
diritto all’indennità di maternità (80% della retribuzione);
• puoi chiedere anche il congedo parentale (astensione facoltativa) fino all’ottavo anno del bambino; lo stesso diritto
può essere usufruito dal papà (per un massimo di 6 mesi la
mamma, 7 il papà ed insieme non più di 11); durante questo periodo percepisci un’indennità ridotta ( 30%della retribuzione per sei mesi e per i periodi successivi solo se non
si supera un certo reddito);
• hai diritto dopo la nascita del bambino a due ore di riposo al
giorno per allattamento se lavori almeno sei ore al giorno e hai
diritto anche a permessi per malattia del tuo bambino;
• non puoi essere licenziata dall’inizio della gestazione fino
al compimento di un anno di età del bambino, salvo per giusta causa;
• anche le lavoratrici autonome hanno diritto ad una indennità con regole diverse dal lavoro dipendente.
Se non lavori o hai un reddito basso:
• puoi chiedere un assegno di maternità, che è una prestazione economica socio-assistenziali, ma devi essere in possesso della carta di soggiorno.
Se aspetti un bambino, e sei irregolare:
• hai diritto alle cure ambulatoriali ed ospedaliere urgenti o in
ogni modo essenziali, ancorché continuative in forma gratuita durante la gravidanza e il parto presso gli ospedali del
Servizio sanitario nazionale a parità di trattamento con le
cittadine italiane;
• potrai avere un permesso di soggiorno per cure mediche
fino al sesto mese di vita del tuo bambino ( anche per tuo
marito se è convivente).
Famiglia
Puoi chiedere il ricongiungimento con i tuoi familiari all’estero:
• se hai la carta di soggiorno o un permesso di soggiorno di
un anno per lavoro subordinato o autonomo, per studio, per
asilo o per motivi religiosi;
• se sei cittadina italiana o comunitaria.
Se sei collaboratrice domestica:
• hai diritto solo al congedo di maternità; per avere diritto
all’indennità di maternità devi avere almeno sei mesi di
contributi settimanali nell’anno precedente o in alternativa
un anno di contributi nel biennio antecedente l’inizio del
periodo di astensione. Se la gravidanza è iniziata all’interno del rapporto di lavoro non puoi essere licenziata fino al
3° mese dopo il parto.
I familiari che puoi fare arrivare in Italia sono:
• tuo marito se non sei legalmente separata;
• i tuoi figli minori di 18 anni a carico tuo o di tuo marito;
• i tuoi figli maggiorenni (ossia di più di 18 anni) se sono
invalidi totali e sono a tuo carico;
• i tuoi genitori se non hanno altri figli nel paese di origine e
sono a tuo carico, ovvero se hanno più di 65 anni e nessun
altro figlio può mantenerli per motivi di salute;
• se vieni dall’estero e sei stata autorizzata ad entrare in Italia per
motivi di lavoro o hai una carta di soggiorno puoi fare venire i
tuoi familiari insieme con te (dimostrando i requisiti di alloggio e reddito); devi recarti presso il Consolato italiano per chiedere il visto di ingresso in Italia con i familiari al seguito.
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Devi dimostrare di avere:
• un alloggio, secondo i parametri della legge regionale per
l’edilizia pubblica;
• un reddito annuo (pari all’importo annuo dell’assegno sociale) che varia secondo il numero di familiari da ricongiungere (4.783,00 euro per l’anno 2004 per il ricongiungimento di
un familiare, il doppio per l’ingresso di 2 o 3 familiari, il triplo per 4 o più familiari);
• documenti che attestino il tuo legame di parentela;
• devi fare domanda presso lo Sportello unico per l’immigrazione;
• quando avrai ottenuto il nulla osta al ricongiungimento i
tuoi familiari dovranno ottenere il visto di ingresso rilasciato dal Consolato italiano nel loro paese.
I tuoi familiari:
• entro 8 giorni lavorativi dall’arrivo devono chiedere il permesso di soggiorno per motivi familiari;
• potranno svolgere lavoro subordinato o autonomo, iscriversi negli elenchi anagrafici per trovare un lavoro, accedere
all’assistenza sanitaria o frequentare i corsi di studio o di
formazione professionale;
• se sei cittadina italiana o comunitaria ovvero hai la carta di
soggiorno i tuoi familiari avranno una carta di soggiorno.
I tuoi figli minori:
• devono essere iscritti nel permesso di soggiorno o carta di
soggiorno tua o del padre fino a 14 anni;
• dopo i 14 anni gli sarà rilasciato un permesso di soggiorno
per motivi familiari (o una carta di soggiorno);
• a 18 anni diventano maggiorenni e possono avere un permesso di soggiorno personale per lavoro o per studio e per altri
motivi.
Minori
I minori sono tutelati dalla legge italiana e dalle Convezioni
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internazionali. Tutti i minori hanno diritto:
• ad ottenere un permesso di soggiorno (per motivi familiari,
minore età, affidamento, protezione sociale, integrazione,
richiesta di asilo o asilo);
• la possibilità di restare in Italia con un regolare permesso
di soggiorno dopo i 18 anni dipende quindi dal tipo di
permesso di soggiorno che il minore ha avuto in precedenza;
• i minori, anche se irregolari, hanno diritto all’assistenza
sanitaria e sono soggetti all’obbligo scolastico;
• i minori stranieri non accompagnati sono coloro che si trovano in Italia privi di assistenza e rappresentanza da parte
dei genitori o di altri adulti. Sono pertanto esclusi i minori
c.d. affidati di fatto che vivono con parenti entro il quarto
grado (fratelli, zii, cugini ecc.) che ne siano tutori o affidatari;
• i minori non possono essere espulsi, tranne che per
motivi di ordine pubblico e sicurezza dello Stato e
salvo il diritto a seguire il genitore o l’affidatario espulso;
• essi possono però essere rimpatriati mediante il rimpatrio
assistito, dopo una valutazione specifica, nell’interesse del
minore e al fine di garantire il diritto all’unità familiare (a
differenza dell’espulsione, il rimpatrio non comporta il
divieto di reingresso in Italia);
• se il minore è arrivato da almeno tre anni in Italia e ha frequentato per almeno due anni un progetto di integrazione
può avere un permesso di soggiorno per studio o lavoro
subordinato o autonomo.
Assistenza sanitaria
Devi essere iscritta obbligatoriamente al Servizio sanitario
nazionale (Ssn):
• se hai un permesso di soggiorno per lavoro subordinato,
autonomo o per attesa di occupazione, per motivi familiari,
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per asilo politico o umanitario, per attesa adozione o affidamento o per acquisto della cittadinanza italiana; l’iscrizione deve essere effettuata presso la Asl ( Azienda sanitaria locale);
• l’assistenza è valida per i tuoi familiari a carico regolarmente soggiornanti in Italia;
• avrai gli stessi diritti e doveri della cittadina italiana.
Puoi iscriverti volontariamente al Servizio sanitario nazionale:
• Se sei regolarmente soggiornante ma non rientri nelle categorie precedenti, puoi iscriverti pagando un contributo
annuale, valido anche per i familiari a carico (ad esempio se
hai un permesso per studio).
Se una donna è irregolare:
• può usufruire delle cure ambulatoriali ed ospedaliere urgenti o in ogni modo essenziali, ancorché continuative, per
malattie e infortuni e dei programmi di medicina preventiva utilizzando il codice Stp (Straniero temporaneamente
presente);
• non può essere espulsa se è in stato di gravidanza o nei sei
mesi successivi alla nascita del figlio; potrà avere un permesso di soggiorno per cure mediche (insieme al marito
convivente).
Devi rivolgerti al medico di fiducia, del Consultorio familiare
o della Asl:
• per interrompere la gravidanza entro 90 giorni dall’inizio
concepimento, oltre questo termine solo se sei in grave
pericolo di vita a causa della gravidanza stessa.
Se non puoi tenere il bambino appena nato:
• puoi lasciarlo in ospedale; non è reato quindi non avrai
alcuna sanzione e sarà tutelato il tuo anonimato. Ricordati
però che è una scelta definitiva.
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Protezione sociale
Il permesso di soggiorno per protezione sociale o motivi umanitari (art.18).
• La donna straniera che intende sottrarsi alle condizioni di
violenza grave e di sfruttamento sessuale nelle quali è
costretta a vivere può usufruire di un permesso di soggiorno per motivi di protezione sociale e partecipare ad un programma di assistenza ed integrazione sociale.
Tale permesso:
• ha una durata di sei mesi e può essere rinnovato per un
anno;
• consente di partecipare ai programmi di assistenza ed integrazione sociale;
• consente di svolgere lavoro subordinato, iscriversi per l’assistenza sanitaria, accedere ai servizi assistenziali e allo studio;
• può essere convertito in lavoro subordinato o studio.
Permesso di soggiorno
Il permesso di soggiorno è il documento che attesta la tua presenza legale in Italia.
Il permesso di soggiorno può essere rilasciato per:
• lavoro subordinato, stagionale o autonomo;
• ricongiungimento familiare o coesione familiare;
• studio;
• cure mediche;
• affidamento;
• minore età;
• motivi umanitari;
• protezione sociale;
• richiesta di asilo, asilo;
• acquisto della cittadinanza o dello status di apolide;
• religione o culto;
• attività artistica;
• turismo, affari, missione.
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Il permesso di soggiorno deve essere richiesto:
• entro otto giorni lavorativi dall’arrivo in Italia;
• presentando il visto di ingresso rilasciato dal Consolato italiano del tuo paese, il tuo passaporto valido o documento
equipollente e i documenti che dimostrano la disponibilità
di alloggio e la possibilità di mantenerti in Italia.
Il permesso ha una durata non superiore a:
• nove mesi per lavoro stagionale;
• due anni per lavoro contratto di lavoro subordinato a tempo
indeterminato;
• due anni per lavoro autonomo o per ricongiungimento
familiare;
• un anno in caso di contratto per lavoro subordinato a tempo
determinato;
• un anno per studio;
• tre mesi per turismo, visite o affari;
• la durata del procedimento, per acquisto della cittadinanza
italiana o apolidia o riconoscimento dello status di rifugiato;
• cinque anni per coesione familiare con familiari italiani
entro il 4° grado;
• documentate esigenze negli altri casi.
Il permesso sarà rinnovato:
• per una durata non superiore a quella stabilita con il primo
rilascio;
• se possiedi mezzi di sostentamento, alloggio ed altri requisiti;
• se non hai una segnalazione relativa all’accordo di
Schengen in un’altro paese dell’Unione europea;
• devi tener presente che non puoi interrompere il soggiorno
in Italia per più di sei mesi, salvo comprovati motivi.
• almeno 60 giorni prima della scadenza se lavori con contratto a tempo determinato;
• 30 giorni prima della scadenza nei restanti casi.
Se hai un permesso di soggiorno di lunga durata puoi:
• iscriverti all’anagrafe ed ottenere la residenza in Italia; devi
rinnovare la dichiarazione di dimora abituale entro 60 giorni dal rinnovo del permesso di soggiorno;
• potrai avere la e carta d’identità;
• ottenere il codice fiscale presso l’Ufficio delle imposte
dirette;
• iscriverti al Servizio sanitario nazionale per il diritto all’assistenza sanitaria.
Il contratto di soggiorno per lavoro, recentemente introdotto
dalla legge:
• deve contenere la garanzia dell’alloggio e del pagamento
delle spese di viaggio per il rientro nel proprio paese;
• deve essere firmato dal datore di lavoro e dalla lavoratrice
presso lo Sportello unico per l’immigrazione – Ufficio territoriale di governo (Utg).
Carta di soggiorno
La carta di soggiorno è un permesso di durata illimitata.
Puoi chiedere la carta di soggiorno:
• per te, per tuo marito e per i tuoi figli minori di 18 anni;
• oppure se hai un figlio o un marito italiano o comunitario
residente in Italia, con il quale convivi.
Devi essere:
• regolarmente soggiornante in Italia da almeno sei anni.
Devi chiedere il rinnovo del permesso:
• almeno 90 giorni prima della scadenza se hai un contratto
di lavoro subordinato a tempo indeterminato;
Devi dimostrare di avere:
• un permesso di soggiorno per lavoro subordinato o autonomo o per motivi familiari;
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• un alloggio (parametri minimi per l’edilizia pubblica secondo la legge della tua regione);
• un reddito uguale o superiore all’importo annuale dell’assegno sociale (euro 4783,00 per l’anno 2004) che varia
secondo i familiari a carico;
• assenza di condanne penali.
La carta di soggiorno permette:
• l’ingresso e il reingresso in Italia;
• lo svolgimento di diverse attività lavorative salvo quelle
riservate ai cittadini italiani;
• l’accesso alle prestazioni economiche socio-assistenziali
(assegno sociale, invalidità civile, assegni di maternità).
La carta di soggiorno è valida:
• a tempo indeterminato quale titolo per il soggiorno;
• per cinque anni come titolo di identificazione personale;
• dopo dieci anni deve essere vidimata.
Lavoro
Se hai un permesso di soggiorno per lavoro subordinato non
stagionale o autonomo hai:
• parità di trattamento e piena uguaglianza di diritti rispetto
alle lavoratrici e ai lavoratori italiani;
• se hai un permesso per lavoro subordinato ricevi lo stesso
trattamento retributivo, previdenziale e assistenziale previsto per le lavoratrici e i lavoratori italiani dalla legge e dai
contratti nazionali di lavoro.
Con il permesso per lavoro hai diritto a:
• convertire il permesso da lavoro subordinato in lavoro
autonomo e viceversa;
• utilizzare il permesso per lavoro subordinato per l’esercizio
di lavoro autonomo nonchè per svolgere attività lavorativa
come socio lavoratore di cooperativa;
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• utilizzare il permesso per lavoro autonomo per l’esercizio
di lavoro subordinato previa iscrizione negli elenchi anagrafici;
• chiedere il ricongiungimento familiare;
• iniziare, continuare o riconoscere gli studi realizzati nel tuo
paese senza dover convertire il permesso di soggiorno;
• se sei in possesso dei requisiti previsti dai Ministeri competenti, puoi chiedere il riconoscimento del tuo titolo professionale ai fini dell’esercizio dell’attività professionale in
Italia;
• l’assistenza sanitaria obbligatoria, anche per i tuoi familiari a carico regolarmente soggiornanti in Italia.
Se perdi il tuo posto di lavoro per licenziamento o dimissioni:
• puoi iscriverti nelle liste di mobilità o nell’elenco anagrafico presso il Centro per l’impiego per la durata residua del
tuo permesso di soggiorno e in ogni modo per almeno sei
mesi;
• puoi chiedere l’indennità di disoccupazione (in caso di
licenziamento) oppure l’indennità di mobilità se hai i requisiti contributivi previsti;
• devi ottenere un nuovo contratto di soggiorno per lavoro,
altrimenti sarai costretta a lasciare l’Italia.
Previdenza e assistenza sociale
Se hai un regolare rapporto di lavoro in Italia hai diritto:
• allo stesso trattamento previdenziale e assicurativo previsto
per le lavoratrici e i lavoratori italiani (maternità, assegni
familiari, infortunio, malattia, pensioni di invalidità, vecchiaia e superstiti, disoccupazione, ecc).
Se hai lavorato in vari paesi:
• l’Italia ha stipulato numerose Convenzioni internazionali di
sicurezza sociale che consentono di riunire i periodi di lavoro svolti in Italia e nel tuo Paese;
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• puoi ottenere così una serie di prestazioni previdenziali,
secondo il tipo di convenzione ( maternità, pensioni, infortuni, malattia, prestazioni familiari, ecc.);
• le Convenzioni internazionali di Sicurezza sociale stipulate
dall’Italia riguardano: Argentina, Australia, Brasile, Canada,
Isole di Capo Verde, Jersey e Isole del Canale, Isole di Man,
Croazia, Slovenia, Bosnia Erzegovina, Macedonia, Serbia
Montenegro, Principato di Monaco, Repubblica di San
Marino, Stati Uniti d’America, Tunisia, Uruguay,
Venezuela, Svizzera, Tunisia; altre convenzioni sono in fase
di stipula;
• le prestazioni familiari sono erogate ai familiari all’estero
solo se vi è una convenzione che preveda tale prestazione.
Se hai deciso di ritornare nel tuo paese:
• e non hai raggiunto il diritto ad una pensione italiana o se
con il tuo paese non c’è una convenzione internazionale di
sicurezza sociale, hai diritto ad avere una pensione a 65
anni di età, anche se hai meno di 5 anni di contributi versati in Italia.
Per ottenere le prestazioni economiche socio-assistenziali:
• per le prestazioni economiche di assistenza come gli assegni di maternità, l’invalidità civile o l’assegno sociale, devi
essere in possesso della carta di soggiorno; tale requisito
non è richiesto per i rifugiati;
• il lavoratore invalido può essere iscritto nelle liste di collocamento obbligatorio.
• puoi avere un permesso di soggiorno per motivi di studio di
un anno (con scadenza ogni 31 dicembre), rinnovabile se
hai superato gli esami necessari (almeno tre esami l’anno,
non puoi essere fuori corso oltre il terzo anno);
• il permesso per studio ti consente di lavorare per un massimo di 20 ore settimanali;
• puoi convertire il permesso per studio in motivi familiari se
possiedi i requisiti, oppure in permesso per lavoro subordinato o autonomo in base alla quota riservata alle conversioni prevista nel decreto annuale dei flussi d’ingresso;
• puoi iscriverti alla Asl per l’assistenza sanitaria volontaria
versando 300,00 euro all’anno
• puoi chiedere il ricongiungimento con i tuoi familiari, sempre che sussistano i requisiti di alloggio e reddito.
Se possiedi una laurea ottenuta all’estero:
• se possiedi un permesso per lavoro o per motivi familiari
puoi chiedere il riconoscimento accademico della tua laurea estera presentando una domanda direttamente
all’Università italiana (segreteria studenti stranieri) e,
salvo accordi bilaterali, otterrai l’abbreviazione del corso
di laurea;
• dovrai allegare i titoli stranieri (certificati di studio, materie
sostenute e voti) legalizzati dalle autorità del tuo paese, tradotti e muniti di dichiarazione di valore del Consolato italiano del paese che ti ha rilasciato il titolo;
• superati gli esami previsti per ogni corso otterrai la laurea
italiana e potrai iscriverti agli albi professionali per l’esercizio professionale con pari diritti rispetto ai cittadini italiani.
Studio e i titoli di studio
Se sei venuta a studiare in Italia:
• puoi chiedere al momento dell’immatricolazione, se hai
alcuni anni di studio universitario nel tuo paese (dovutamente documentati) l’abbreviazione del corso affinché ti
riconoscano alcuni esami;
Se possiedi un titolo professionale ottenuto all’estero:
• puoi chiedere il riconoscimento professionale del titolo
estero presentando una domanda al Ministero competente
(Ministero della giustizia, della salute, ecc), che esaminerà
il tuo caso. Il riconoscimento ti sarà concesso con decreto,
a seguito del superamento di alcuni esami;
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• successivamente potrai iscriverti all’albo professionale per
esercitare la tua professione in Italia. Puoi farlo anche se
risiedi ancora all’estero (via posta o tramite delega ad una
persona di fiducia) se hai una autorizzazione per lavorare in
Italia, anche fuori quota di ingresso, come nel caso degli
infermieri professionali.
tosufficienza economica, l’adempimento degli obblighi fiscali,
la mancanza di precedenti penali, il grado di inserimento socioculturale in Italia e la rinuncia alla cittadinanza di origine;
• devi fare domanda in Prefettura.
Se possiedi un titolo di scuola secondaria:
• puoi chiedere il riconoscimento presentando una domanda
al Ministero dell’istruzione;
• dovrai allegare la documentazione estera legalizzata dal
Consolato italiano del luogo di residenza e una dichiarazione di valore del titolo.
Dal 1° maggio 2004, dieci nuovi paesi sono entrati a far parte
dell’Unione europea:
• Cipro e Malta, Estonia, Lettonia, Lituania, Repubblica
Ceca, Ungheria, Polonia, Slovacchia e Slovenia.
• I cittadini provenienti da Estonia, Lettonia, Lituania,
Repubblica Ceca, Ungheria, Polonia, Slovacchia e Slovenia
che dopo il 1° maggio 2004 entrano per lavoro in Italia sono
soggetti a quote di ingresso per i prossimi due anni (1° maggio 2004 – 31 aprile 2006).
Cittadinanza italiana
Puoi acquisire la cittadinanza italiana:
• se hai un’ascendenza italiana e sei residente in Italia puoi presentare la domanda presso il Comune; se non hai la residenza in
Italia puoi ottenerla con un permesso di soggiorno di almeno tre
mesi; poi potrai convertirlo in permesso “in attesa cittadinanza”;
• se sei nata in Italia e risiedi legalmente fino a 18 anni e dichiari di voler diventare italiana presso il Comune residenza.
Nuove cittadine comunitarie
Se sei lavoratrice autonoma:
• usufruisci della libera circolazione nei paesi dell’Unione
europea.
Se sei cittadina non comunitaria:
• la cittadinanza ti sarà concessa, se risiedi legalmente durante 10
anni in Italia, dopo la valutazione di alcuni requisiti, quali l’au-
Se sei lavoratrice subordinata occupata legalmente al 1° maggio 2004:
Hai diritto alla libera circolazione ai fini dell’accesso al mercato del lavoro come previsto per cittadini comunitari se:
• sei occupata legalmente in Italia al 1° maggio 2004 e
ammessa al mercato del lavoro per un periodo ininterrotto
pari o superiore a 12 mesi;
• hai svolto attività lavorativa in Italia dopo il 1° maggio
2004 per un periodo ininterrotto pari o superiore a 12 mesi;
• hanno lo stesso diritto di libera circolazione anche il coniuge e i figli minori di 21 anni o a carico, legalmente soggiornanti in Italia se hai lavorato in Italia per un periodo
ininterrotto di 12 mesi al 1° maggio 2004.
• hai diritto, insieme ai tuoi familiari) ad avere la carta di soggiorno per cittadini comunitari
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Se sposi un cittadino italiano puoi chiedere la cittadinanza:
• dopo sei mesi di residenza in Italia;
• dopo tre anni di residenza se ti sei sposata all’estero;
• devi fare domanda in Prefettura.
Se sei residente in Italia puoi chiedere la naturalizzazione per
residenza:
• se risiedi legalmente in Italia da 3 a 10 anni, secondo i casi
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Normativa:
- Testo unico sull’immigrazione (d.lgs. n. 286/1998), come
modificato dalla legge n. 189/2002 (c.d. Bossi Fini)
- Regolamento di attuazione (dpr. n. 394/1999)
- Legge n. 91/1992 “ Norme sulla cittadinanza italiana”
LA CISL
• CISL è la sigla di CONFEDERAZIONE ITALIANA SINDACATI LAVORATORI che è presente in tutta Italia ed ha
4 milioni di associati.
• La CISL è un’organizzazione sindacale a cui possono aderire tutti i lavoratori di tutti i settori di lavoro e anche i lavoratori in pensione. È un sindacato autonomo dal governo,
dai partiti e dai datori di lavoro.
• La CISL si batte per la solidarietà tra i popoli ed è impegnata in molti progetti per lo sviluppo economico e sociale
dei Paesi in via di sviluppo di tutto il mondo.
• La CISL non è legata a fedi religiose ma le rispetta tutte e
considera questi valori importanti.
• La CISL si occupa delle tematiche relative agli stranieri
immigrati in Italia e ai sui familiari svolgendo un’azione di
tutela sociale e giuridica complessiva attraverso l’informazione sui diritti/doveri, e l’assistenza e la consulenza.
• Le lavoratrici e i lavoratori immigrati in Italia possono trovare nelle sedi della CISL molti servizi utili sui contratti di
lavoro, sul collocamento al lavoro, sulla previdenza e gli
interventi socio-assistenziali, sul fisco, sulla formazione
professionale e su altri diritti di cittadinanza.
L’INAS (Istituto nazionale di assistenza sociale) è il patronato della CISL che tutela gratuitamente i lavoratori, i pensionati, i cittadini e i loro familiari, italiani, emigrati ed immigrati,
per la realizzazione dei diritti previdenziali e socio assistenziali previsti da leggi nazionali e dagli accordi internazionali
di sicurezza sociale. L’attività di assistenza e tutela dell’INAS
a favore delle immigrate e degli immigrati comprende diversi
aspetti della loro vita, come previsto dalla legge n.152/2001
sui Patronati e dal Testo unico sull’immigrazione (d.lgs. n.
286/98).
INAS CISL
Viale R. Margherita, 83/D - 00198 - Roma - Italia
tel.: (+ 39) 06 844381 - n. verde: 800 001 303
E.mail:[email protected]
www.inas.it
Il COORDINAMENTO NAZIONALE DONNE IMMIGRATE ANOLF aderisce alle iniziative del Coordinamento nazionale donne Cisl ed è impegnato nella tutela dei diritti delle
donne immigrate e dei loro figli. L’ANOLF (Associazione
nazionale Oltre le Frontiere) è un’associazione a carattere
volontario che ha come scopo la crescita dell’amicizia e della
fratellanza tra i popoli. L’ANOLF promuove e realizza: attività informativa, consulenza, assistenza finalizzate alla promozione e tutela dei diritti degli immigrati.
ANOLF
Via Salaria, 89 - 00198 - Roma - Italia
Tel.: (+ 39) 06/8841732 - 06/8543387 - 06/8473313
E.mail: [email protected] - www.anolf.it
CISL
Via Po, 21 - 00198 - Roma - Italia
Tel.: (+ 39) 06 84731 - n. verde: 800 249 307
E. mail: [email protected] - www.cisl.it
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Il COORDINAMENTO NAZIONALE DONNE CISL promuove politiche di Pari Opportunità nell'ambito del lavoro,
della conciliazione lavoro/famiglia, della tutela della maternità e paternità. È impegnato inoltre, attraverso campagne internazionali, nelle battaglie per i diritti umani delle donne nel
mondo insieme con le donne immigrate. Rappresenta la Cisl
negli organismi istituzionali della parità e delle pari opportunità. I Coordinamenti donne sono costituiti a tutti i livelli categoriali e territoriali.
Coordinamento Nazionale Donne Cisl
Via Po, 21- 00198 - Roma - Italia
Tel.: (+ 39) 06 8473 458-335 - Fax: (+ 39) 06 85352519
E.mail: [email protected]
www.cisl.it/coord.donne
Sportello maternità: con INAS Nazionale, aperto tutti i mercoledì dalle 9.00 alle 13.30, tutto su maternità e lavoro.
Tel. (+ 39) 06 84438359
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Finito di stampare 05-2004
Progetto grafico e ideazione di Adriana Moltedo
Stampa: Tipografica La Piramide - Roma
Fotocomposizione: All Press - Roma
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