A351
Comportamenti abusivi
di
Telecom Italia S.p.A.
Autorità Garante
della Concorrenza e del
Mercato
Il procedimento
In data 5 giugno 2003 l’Autorità ha avviato nei confronti
di TI una istruttoria, ai sensi dell’art. 3 della legge n.
287/90, volta ad accertare la natura escludente della
concorrenza delle
politiche commerciali della società rivolte all’utenza
business pubblica e privata a partire dal 2001
politiche consistenti, tra l’altro, nella formulazione di
condizioni economiche di offerta non replicabili dai
concorrenti, tenuto conto dei prezzi praticati da TI sui
mercati dei servizi intermedi ed in particolare delle
condizioni di interconnessione.
Autorità Garante
della Concorrenza e del
Mercato
Mercati rilevanti tutti di dimensione nazionale:
A ) I mercati a monte dei servizi intermedi
 Il mercato dei servizi di interconnessione su rete fissa
 Il mercato all’ingrosso dell’accesso
 Il mercato delle linee affittate
B) I mercati a valle dei servizi di TLC all’utenza business
 Il mercato dell’accesso per clienti business
 Il mercato dei servizi di fonia rivolti all’utenza business
 Il mercato dei servizi di trasmissione dati rivolti all’utenza
business
 Il mercato dei servizi di accesso a Internet rivolti all’utenza
business
Autorità Garante
della Concorrenza e del
Mercato
I mercati a monte dei servizi intermedi
Su tali mercati TI detiene una posizione dominante in virtù:
 Delle rilevantissime quote di mercato, che nel 2003, per
l’interconnessione su rete fissa sono ancora pari a 74% e per
le linee affittate all’88,4% (dati di fonte AGCom e TI);
 Dell’esclusiva proprietà della rete pubblica commutata per il
mercato all’ingrosso dei servizi di accesso.
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della Concorrenza e del
Mercato
I mercati a valle dei servizi finali
Su tali mercati TI detiene una posizione dominante in virtù:
 della quote di mercato che, nel triennio considerato, per i
servizi voce ed i servizi dati sono sempre state superiori al
70% ed al 60% per i servizi di accesso ad internet (dati
TI);
 della ridottissima attuazione dell’unbundling (nel 2003
solo il 2,2% delle linee telefoniche servite da TI) che ha
portato TI a mantenere, sempre nel triennio considerato,
una posizione di quasi monopolio nell’offerta dell’accesso
ai clienti finali.
Autorità Garante
della Concorrenza e del
Mercato
Comportamenti commerciali assunti da TI nei
mercati e nel periodo di riferimento
1.
Utilizzazione di contrattualistica a scopo escludente
della concorrenza attraverso:
 Esclusive implicite
 Esclusive esplicite
 Penalizzazioni per passaggio ad altri
operatori
 Clausole inglesi
2.
Applicazione di condizioni economiche e tecniche non
replicabili dai concorrenti consistenti in:
 Applicazione di condizioni economiche
sottocosto regolamentare (fra cui Offerta per
gara CONSIP 2002)
 Offerta ai clienti finali di SLA migliorativi
rispetto a quelli offerti agli OLO
Autorità Garante
della Concorrenza e del
Mercato
1. Contrattualistica a scopo escludente
 Le Offerte “standard”
a) Si tratta di offerte con diverse denominazioni (ad es.
l’“Offerta Budgetaria”, e le più recenti “Offerta Business”
e “Offerta Corporate”) la cui caratteristica comune è quella
di definire listini particolari in relazione all’impegno di
traffico del cliente, definito sulla base del suo fabbisogno
stimato sulla base dei consumi storici.
b) Spesso tali offerte “standard” contenevano personalizzazioni
condizionate esplicitamente o implicitamente alla fornitura
esclusiva da parte di TI, quali:
- sconti ulteriori e cumulabili tra loro
- clausole di adeguamento alla migliore offerta
Autorità Garante
della Concorrenza e del
Mercato
1. Contrattualistica a scopo escludente
 Accordi Programmatici, Accordi di Partnership,
Accordi Quadro
Si tratta di formule contrattuali che possono abbracciare il
complesso dei servizi di TLC e individuano:
a) un obiettivo di budget sul fabbisogno stimato del cliente
in base ai dati di consumo storici (volumi e mix di
traffico valutati su base annua), registrati a livello di
società o di gruppo;
b) una banda di oscillazione consentita (di solito 5%),
superata la quale, per singola direttrice di traffico o per
componenti dell’offerta, vengono corrisposti a
conguaglio sconti ulteriori oppure si dà luogo alla
risoluzione o rinegoziazione del contratto, con
penalizzazioni per il mancato raggiungimento
dell’obiettivo annuale.
Autorità Garante
della Concorrenza e del
Mercato
1.



Contrattualistica a scopo escludente
I contratti descritti contengono esclusive implicite in
quanto contratti pluriennali con sconti “personalizzati” in
base non ad obiettivi di traffico oggettivamente
predeterminati, ma al fabbisogno del cliente stimato sui
consumi storici (doc. 460.17);
L’esclusiva è rafforzata dalla previsione di ulteriori sconti
del 10% condizionati al raggiungimento degli obiettivi di
budget e di sconti incrementali sull’intero traffico per
l’aumento dei consumi di anno in anno.
In alcuni casi sono presenti esclusive espresse:
ad es. negli Accordi di Partnership e agli Accordi Quadro
si rinviene l’impegno del cliente di “[…]affidare a TI tutto
quanto ricompreso nel presente accordo […]” (doc. 11.1,
cit.)”.
Autorità Garante
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Mercato
1. Contrattualistica a scopo escludente

penalizzazioni in caso di scostamento dall’obiettivo:
1.
recesso unilaterale di TI per scostamenti oltre soglia rispetto
al fabbisogno stimato (sia per azienda che per gruppo) con
applicazione di condizioni economiche più onerose per il
traffico già erogato (484.18);
Se i consumi non raggiungono l’obiettivo di spesa, in alcuni
casi TI trattiene il 10% dell’impegno annuo di spesa
concordato.
2.

clausole inglesi:
1.
In alcuni contratti si rinvengono clausole di “adeguamento
alla migliore offerta”, con l’impegno di TI ad assicurare
“l’allineamento con periodicità trimestrale dei prezzi
applicati…alle migliori offerte reperibili sul mercato…”, a
fronte del quale il cliente “ si impegna a utilizzare
unicamente Telecom Italia, quale gestore telefonico, nel caso
in cui lo scrivente assicuri gli impegni previsti (Doc. 418.18)”
Autorità Garante
della Concorrenza e del
Mercato
1. Contrattualistica a scopo escludente)
L’attività istruttoria ha dimostrato che la citata
contrattualistica è stata ampiamente utilizzata con esplicite
finalità di retention e win-back.
inoltre, in soli 44 contratti analiticamente esaminati, oltre alla
presenza di condizioni economiche non replicabili per i
concorrenti (cfr. in seguito), si sono individuati:
– 7 casi di esclusive esplicite;
– 7 casi di clausole inglesi;
– 42 casi di sconti subordinati al raggiungimento dell’obiettivo
di traffico prefissato;
– 25 casi di penalità per recesso o non raggiungimento del
suddetto obiettivo.
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2. Non replicabilità per gli OLO/
condizioni economiche
 Le risultanze istruttorie danno prova dell’applicazione da
parte di TI di numerose offerte a clienti privati per servizi
di telecomunicazioni con condizioni economiche al di sotto
dei costi regolatori dichiarati dalla stessa TI nell’ambito del
procedimento che costituiscono la base di contabilità
regolatoria per la definizione delle condizioni economiche
di interconnessione praticate ai concorrenti a valere nello
stesso periodo di tempo delle offerte ai clienti finali.
 Fra tali offerte, particolare rilievo, per la dimensione della
commessa e la rilevanza strategica del cliente, assume
quella presentata da TI in occasione della gara bandita da
CONSIP 2002.
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Mercato
2. Non replicabilità per gli OLO/
condizioni economiche
 I Listini secondo TI

Per quanto riguarda le offerte economiche per i servizi
di fonia, TI ha sostenuto di aver applicato in passato 35
diversi Listini; a partire dal febbraio 2003, essi sarebbero
stati ridotti a 9 con condizioni economiche migliorative.

TI ha sostenuto che tali listini erano redditivi, in
quanto costruiti in modo da essere superiori ai costi
regolatori per ciascuna direttrice di traffico.
 Le condizioni economiche effettivamente applicate si
sono rivelate invece spesso al di sotto dei costi
regolatori dichiarati dalla stessa TI
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2.Non replicabilità per gli OLO/
condizioni economiche
ALCUNI LISTINI EFFETTIVAMENTE APPLICATI A CLIENTI AFFARI PRIVATI
NEL 2001-2002. (Valori in centesimi di euro e in lire/min.)
Costo
Regol.
Precon
2001
(vers
TI)
Traff.
Loc/
distr.
Traff.
Intdst
Traff.
F/M
1,483
(28,7)
Prezzi
Prezzi
Prezzi
Prezzi
Costo Prezzi
regol. praticati praticati praticati praticati praticati
a cliente a cliente a cliente a cliente a cliente
Precon [omissis] [omissis] [omissis] [omissis] [omissis]
2001
(vers
corr.)
1,53
(30)
1,39
(27)
1,23
(24)
1,24
(24)
1,29
(25)
1,29
(25)
2,718
2,69
(52,6) (52)
18,051 19,69
(349) (381)
3,61
(70)
18,59
(360)
2,58
(50)
17,55
(340)
2,58
(49)
17,61
(340)
2,58
(50)
18,07
(350)
2,169
(42)
18,07
(350)
Fonte: doc. n. 17.1., doc.140.4 ed elaborazione NERA con metodologia TI.
?
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2. Non replicabilità per gli OLO/
condizioni economiche
ALCUNI LISTINI EFFETTIVAMENTE APPLICATI A CLIENTI AFFARI
PRIVATI NEL 2003. (Valori in centesimi di euro e in lire/minuto)
Totale costi
regolatori
Dati consuntivo
2001
Traff.
1,509
Loc/distr.
(29,2)
Traff.
2,628
Intdstr
(50,88)
Traff. F/M
18,013
(348,7)
[omissis]
[omissis]
1,45
(28)
2,33
(45)
18,59
(360)
1,55 opp. 1,29
(30 opp.25)
2,58
(50)
18,07
(350)
Fonte: doc.. 29.2 ed elaborazione NERA con metodologia TI.
?
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2. Non replicabilità per gli OLO/
la gara CONSIP 2002





TI si è aggiudicata il lotto A nella gara CONSIP 2002 per
488 mil. euro contro l’offerta di Albacom di 798 mil.euro.
TI ha sostenuto che tale offerta era complessivamente
replicabile sulla base di una serie di ipotesi di decalage dei
costi.
Le risultanze istruttorie invece hanno evidenziato:
La replicabilità dell’offerta deve essere valutata per
le singole componenti e per direttrice di traffico ( in
tal caso, TI ammette che non è replicabile
relativamente ai servizi di fonia e ai servizi di linee
affittate;
Anche qualora fosse valutata nel suo complesso,
l’offerta non risultava replicabile (-21,09 miliardi di
euro).
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della Concorrenza e del
Mercato
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2. Non replicabilità per gli OLO/
la gara CONSIP 2002
Il risultato di non replicabilità trova almeno altre due
conferme:
 Le valutazioni degli esiti complessivi di gara effettuate
internamente da TI in fase di predisposizione dell’offerta
per il lotto A,che dimostrano che il costo opportunità
(associato ai mancati ricavi netti da interconnessione) di
TI sarebbe stato superiore ai ricavi netti scaturenti
dall’assegnazione della fornitura a TI;
 Il che prova l’esistenza di price squeeze attraverso la
sopravvalutazione dei costi dei fattori intermedi.
 Per la componente fonia il confronto fra costi regolatori
e prezzi Consip per singola direttrice di traffico
evidenzia la natura sotto costo regolamentare
dell’offerta
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della Concorrenza e del
Mercato
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della Concorrenza e del
Mercato
2. Non replicabilità per gli OLO/
la gara CONSIP 2002 (5)
/sottocosto regolamentare per la fonia
NON REPLICABILITÀ DEL LISTINO FONIA CONSIP
Valori in centesimi di euro e in (lire/minuto)
Tot. Costi regolatori 2001 di
Prezzi
pre-consuntivo
CONSIP
studio NERA
fonia
Traff.
1,549
1,29
Loc/distr.
(30)
(25)
Traff.
2,750
2,06
Interd.
(53)
(40)
Traff.
19,82
10,53
F/M
(383)
(204)
Fonte: doc. nn., 355.14 e 519.19.
Autorità Garante
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Mercato
2.Non replicabilità per gli OLO/
condizioni tecniche
TI ha garantito ai propri clienti condizioni tecniche migliorative
rispetto ai Service Level Agreements delle offerte wholesale.
Parallelamente si registrano diffusi casi di ritardata fornitura da
parte di TI di servizi essenziali ai concorrenti per poter accedere al
mercato accesso retail, in relazione ai tempi di provisioning
dell’ULL (ritardi nel 90% dei casi) o per la fornitura di CVP, CDN
e circuiti parziali indispensabili per prestare i servizi alla utenza
finale.
Ciò configura una pratica discriminatoria fra gli OLO
concorrenti e le proprie divisioni commerciali.
 Tale abuso ha avuto quale effetto concreto quello di impedire ai
concorrenti di TI di offrire servizi con caratteristiche analoghe e ha
precluso agli OLO di aggiudicarsi rilevanti contratti business.
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Mercato
Valutazioni/
Intento escludente
Le risultanze istruttorie e i documenti ispettivi evidenziano una
strategia escludente e discriminatoria di TI sui mercati
dell’utenza business, finalizzata al raggiungimento dei
seguenti obiettivi generali strategici:
 “mantenimento e recupero della QdM [Quote di Mercato],
e ulteriore incremento dei ricavi attraverso: l’effettuazione
di azioni di win back e retention sui grandi clienti con
commercializzazione di formule di pricing mirate”(doc. n.
55.3)
 “[d]ifesa quote, riconduzione contratti in formule
standard, recupero quote con offerta aggressiva di
winback, retention proattiva per mantenimento quote e
prevenzione ULL”.
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Mercato
Valutazioni/
Andamento delle quote di TI nel periodo 2000-2003
Quote Telecom Italia diverse direttrici di traffico in valore
Intradistr
Interdistr
F-M
Intz
Fonte: AGCom
2000
92,0
86,2
81,1
86,0
2001
77,3
80,2
75,5
77,4
2002
67,6
75,3
68,8
69,8
I° sem. 2003
71,2
76,9
70,1
68,0
Autorità Garante
della Concorrenza e del
Mercato
Valutazioni/
violazione dell’art. 3
TI, in posizione dominante su tutti i mercati
rilevanti individuati ai fini del presente
procedimento, ha posto in essere, nel periodo di
riferimento 2001-2003, una strategia commerciale
nei confronti dell’utenza business volta, in un
contesto di liberalizzazione dei mercati dei servizi
e delle reti di telecomunicazione, ad escludere
la concorrenza e per questa via al mantenimento
e/o al rafforzamento della propria posizione di
dominanza, attraverso condotte abusive ai sensi
dell’articolo 3 della legge n. 287/90.
Autorità Garante
della Concorrenza e del
Mercato
Valutazioni/
violazione dell’art. 3, b
Tale strategia escludente è stata attuata da TI
attraverso:
1) l’utilizzo di condizioni contrattuali con modalità
suscettibili di vincolare alla stessa TI una parte
significativa dell’utenza aziendale, allo scopo
dichiarato di rendere più difficoltoso o precludere
del tutto la possibilità degli operatori concorrenti
di offrire servizi di telecomunicazione su rete
fissa, integrando così una violazione dell’art. 3,
lettera b) della legge n. 287/90;
Autorità Garante
della Concorrenza e del
Mercato
Valutazioni/
violazioni dell’art. 3, b e c
2) la formulazione di condizioni economiche e
tecniche nelle offerte alla clientela non replicabili
dai concorrenti, configurabili come pratiche
discriminatorie nei mercati dei servizi intermedi,
consistendo nell’applicazione ai propri concorrenti
di condizioni tecniche ed economiche per tali
servizi peggiorative rispetto a quelle praticate alle
proprie divisioni commerciali, allo scopo di
ostacolare l’accesso dei concorrenti ai mercati dei
servizi finali, integrando così una violazione
dell’art. 3, lettere b) e c) della legge n. 287/90.
Autorità Garante
della Concorrenza e del
Mercato
Valutazioni/
gravità
I suddetti comportamenti devono considerarsi di
speciale gravità, in quanto:
 TI è l’unico operatore verticalmente integrato,
dominante in tutti i mercati di riferimento, cui i
concorrenti sono obbligati a ricorrere per
formulare offerte finali;
 I comportamenti sono stati posti in essere con
piena consapevolezza e intenzionalità da TI;
 Hanno prodotto effetti concreti sui concorrenti, fra
cui la perdita di numerosi clienti e l’impossibilità
di partecipare in condizioni di parità a procedure
per l’acquisizione di clientela privata e pubblica.
Autorità Garante
della Concorrenza e del
Mercato
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