OPUSCOLO INFORMATIVO DEI LAVORATORI
(ai sensi degli artt. 36 e 37 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.)
NORME PRATICHE PER LA
GESTIONE DEI RIFIUTI SPECIALI
PRODOTTI PRESSO
IL CR ENEA DI BRINDISI
a cura del
RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
del Centro ENEA di Brindisi
tel. +39 0831 201216 – fax +39 0831201251
Edizione marzo 2011
Versione 1 del 07 marzo 2011
SPP
CR Brindisi
Pubblicazione destinata ad uso interno
Agenzia nazionale per le nuove tecnologie,
l’energia e lo sviluppo economico sostenibile
e-mail: [email protected]
INDICE
Premessa
.......................................
pag. 2
1. Finalità e criteri di priorità nella gestione dei rifiuti . . . . . . . . . . . .
4
2. Campo di applicazione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5
3. Esclusioni
...........................................
6
4. Definizioni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Rifiuto
............................................
Rifiuto pericoloso
..................................
Produttore e detentore
.............................
Sito produttore
..................................
Registro di carico e scarico dei rifiuti
................
Formulario di identificazione del rifiuto
................
Modello di dichiarazione unica ambientale (MUD)
.......
6
6
7
8
9
9
10
10
5. La classificazione del rifiuto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Art. 184 – D. Lgs. 152/06 “Classificazione”
............
Il sistema CER
..................................
Etichettatura e contenitori di raccolta
................
11
11
13
15
6. Divieti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
17
7. Modalità di trattamento, etichettatura, manipolazione e
stoccaggio temporaneo per il corretto conferimento allo
..........................
smaltimento dei rifiuti speciali
Lo stoccaggio temporaneo dei rifiuti speciali: caratt. tecniche
Toner per stampa esauriti
..........................
Rifiuti chimici . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Rifiuti sanitari . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Olii esausti
.......................................
Batterie e accumulatori
..............................
Materiali contenente amianto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Rifiuti da apparecchiature elettriche o elettroniche (RAEE) . . .
18
18
21
23
27
30
31
31
31
8. Il sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, SISTRI . . . . . . 34
Allegato I Lett. prot. ENEA/2004/59061/BRI
. . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Allegato II Tabella 3 dell’all. 5 del D.Lgs 152/99 . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
Allegato III Elenco non esaustivo dei rifiuti speciali e sanitari
prodotti e smaltiti dal CR ENEA dal 2001 al 2010 . . . . . .
39
............................................
40
Bibliografia
NORME PRATICHE PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI SPECIALI PRODOTTI C/O IL CR BRINDISI
1
PREMESSA
Lo scopo di questo opuscolo è quello di fornire ai lavoratori del CR Brindisi i
principali elementi di interesse riguardanti gli aspetti di carattere normativo e
tecnico – amministrativo, legati alla gestione “materiale” del rifiuto speciale
prodotto nel CR ENEA di Brindisi (trattamento, identificazione/etichettatura
manipolazione e stoccaggio temporaneo per il corretto smaltimento finale).
Il testo è stato redatto con l’intento di fornire una sorta di guida sintetica,
funzionale alle necessità di coloro che operano in realtà complesse, quali quelle
del mondo della ricerca come appunto l’Unità Produttiva di Brindisi. Realtà, quelle
scientifiche, caratterizzate da strutture spesso articolate, dalla compresenza di
diverse figure professionali e dalla poliedricità delle attività lavorative.
Le attività sperimentali e di ricerca generano spesso rifiuti, la cui composizione
non è sempre individuabile con immediatezza e che, per una stessa unità
produttiva può variare anche più volte nel corso del tempo. Si assiste dunque a
variazioni significative sia della tipologia, sia dei quantitativi prodotti nel corso
dell’anno.
Peraltro, a causa di un atteggiamento spesso diffuso, il rifiuto non viene
considerato come facente parte del processo lavorativo e nella
pianificazione delle attività troppe volte lo smaltimento è un aspetto
marginale o addirittura non contemplato.
Fin troppo spesso, prima dell’introduzione del SIStema di Tracciabilità elettronica
dei RIfiuti “SISTRI”, gli adempimenti di carattere tecnico ed amministrativo erano
quasi interamente demandati a ditte esterne, disattendendo norme già in vigore
da anni.
Con l’entrata in vigore del D.Lgs 81/08 – T.U. in
materia di tutela della salute e sicurezza nei
luoghi di lavoro – il Datore di Lavoro è tenuto alla
valutazione di tutti i rischi, anche di quelli
connessi al corretto smaltimento dei rifiuti. Il
medesimo Decreto, all’art. 30 introduce il
concetto dei sistemi di gestione della salute e
sicurezza, sistemi nei quali a pieno titolo rientra
anche lo smaltimento dei rifiuti.
Va evidenziato come aggravante, che le attività
di carattere amministrativo e di ufficio sono per lo
più considerate attività dalle quali non si genera
alcun tipo di rifiuto speciale.
NORME PRATICHE PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI SPECIALI PRODOTTI C/O IL CR BRINDISI
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Basti pensare per un attimo alle apparecchiature elettriche ed elettroniche da
dismettere, alle lampade al neon da sostituire, alle attrezzature di lavoro obsolete,
al mobilio da eliminare, alle cartucce di stampanti e ai toner esauriti che devono
essere trattati come rifiuti speciali.
I soggetti che a livello istituzionale si occupano delle corrette procedure per lo
smaltimento dei rifiuti, sono spesso visti con diffidenza dal personale che opera in
laboratorio, mal tollerata è la loro ingerenza nelle attività sperimentali e
l’adeguamento a ciò che la normativa di settore prevede, è considerato un inutile
adempimento burocratico o un aggravio del carico di lavoro.
Si ritiene tuttavia che questo
opuscolo, utilizzando le esperienze
maturate fino ad oggi dall’SPP
dell’ENEA CR Brindisi e la ricerca
in generale, mondo in cui si
producono le più svariate tipologie
di rifiuto, sia di valido aiuto per tutte
le realtà del CR Brindisi, come per
ogni altro “produttore” che può
avvalersene
per
le
proprie
esigenze.
Partendo quindi dalle difficoltà
incontrate sul campo e facendo
tesoro delle esperienze maturate a
riguardo, si affronteranno di seguito
sia gli aspetti di carattere
normativo, sia quelli di tipo tecnico amministrativo.
Il Responsabile
BRI-SPP
A. Rodia
NORME PRATICHE PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI SPECIALI PRODOTTI C/O IL CR BRINDISI
3
1.
FINALITÀ E CRITERI DI PRIORITÀ NELLA GESTIONE DEI RIFIUTI
(artt. 178-182 del D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 e s.m.i.)
La gestione dei rifiuti è un’attività di pubblico interesse, appositamente normata,
per assicurare un’elevata protezione dell’ambiente e controlli efficaci. Le
operazioni di recupero o smaltimento devono avvenire senza pericolo per la
salute dell’uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare
pregiudizio all’ambiente.
La gestione dei rifiuti è effettuata secondo principi di precauzione, di prevenzione,
di proporzionalità, di responsabilizzazione e di cooperazione tra tutti i soggetti
coinvolti.
Infine la gestione dei rifiuti deve essere effettuata secondo i principi di efficacia,
efficienza, economicità e trasparenza.
Le priorità da perseguire nella gestione dei rifiuti devono essere le seguenti:
1.
2.
3.
prevenzione e riduzione della produzione e della
pericolosità dei rifiuti;
riciclo, reimpiego, riutilizzo o ogni altra azione intesa
ad ottenere materie prime secondarie, nonché all’uso
di rifiuti come fonte di energia (a tal fine le pubbliche
amministrazioni promuovono accordi e contratti di
programma con i soggetti economici interessati e con
le associazioni di categoria);
smaltimento (deve essere effettuato in condizioni di
sicurezza e costituisce la parte residuale della gestione
dei rifiuti, previa verifica, da parte della competente
autorità, della impossibilità tecnica ed economica di
esperire le operazioni di recupero).
L’individuazione delle s.d. priorità si concretizza per il CR ENEA di Brindisi nel
perseguimento dei seguenti obiettivi:
Produzione dei rifiuti: minimizzare le quantità e la pericolosità dei rifiuti
prodotti per ogni tipologia;
Raccolta dei rifiuti: differenziare e separare i contenitori rispettando le
tipologie, individuare le zone di raccolta ed i percorsi idonei;
Deposito temporaneo dei rifiuti: smistare le tipologie di rifiuti nella zona
adibita a deposito temporaneo e gestire correttamente quest’ultima;
Smaltimento dei rifiuti: individuare il metodo di smaltimento più efficace,
efficiente ed economico nel rispetto delle legislazioni nazionali, avviando
quanto più possibile al recupero o al riciclaggio.
NORME PRATICHE PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI SPECIALI PRODOTTI C/O IL CR BRINDISI
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2. CAMPO DI APPLICAZIONE
Le informazioni riportate nel presente “opuscolo” si applicano a tutte le Unità
dell’ENEA CR Brindisi, nonché alle seguenti categorie di personale:
1) personale ricercatore, tecnico e amministrativo dipendente dall’ENEA;
2) dottorandi, borsisti, tirocinanti, titolari di assegni di ricerca, quando
frequentino laboratori di ricerca del CR Brindisi;
3) visitatori a vario titolo così come individuati dal “Regolamento ospitalità di
persone non dipendenti” (cfr. Circolare n. 4/2009 Centro di Brindisi);
4) lavoratori non organicamente strutturati ma dei quali l’ENEA si avvale in
virtù di appositi e regolari contratti stipulati con gli stessi lavoratori e/o
con le loro ditte di appartenenza (es. personale della TPA, ecc…);
5) personale appartenente ad altri enti, sia pubblici che privati, che, a
norma di convenzione, opera in locali dell’ENEA CR Brindisi (es. CNR,
UniLe, Cedad ecc…).
“Le unità produttive dell’agenzia che operano presso enti convenzionati, sia
pubblici che privati, salvo diversa pattuizione prevista in specifici accordi, sono
soggette alla stessa disciplina dell’ente ospitante”.
NORME PRATICHE PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI SPECIALI PRODOTTI C/O IL CR BRINDISI
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3. ESCLUSIONI
Nel presente opuscolo non sono state riportate informazioni su:
a) la gestione dei rifiuti speciali contenenti amianto, provenienti da
interventi di manutenzione degli edifici del Centro, da arredi o da
apparecchiature, in quanto già di competenza delle ditte incaricate degli
interventi di bonifica;
b) la gestione dei rifiuti speciali derivanti dagli interventi sugli impianti
tecnologici presenti negli edifici ed aree di pertinenza dell’ENEA CR
Brindisi, in quanto di competenza delle ditte incaricate della conduzione
e gestione degli impianti medesimi, nonché della esecuzione degli
interventi di manutenzione ordinaria e di manutenzione straordinaria
(es. batterie degli UPS);
c) la gestione dei rifiuti solidi urbani e da raccolta differenziata in quanto di
competenza del concessionario del servizio gestito dalla “Cittadella
della Ricerca” e le cui modalità di stoccaggio sono state già comunicate
con loro lettera protocollo 2483 del 18/11/2008;
d) la gestione dei rifiuti radioattivi (se presenti), in quanto disciplinati da
specifiche disposizioni di legge.
4. DEFINIZIONI
Agli effetti delle informazioni di cui al presente opuscolo si intendono per:
Rifiuto
In base all’art. 183 c. 1 lett. a) (*) del D.Lgs.
152/06 (TU) per rifiuto si intende: “qualsiasi
sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o
abbia l'
intenzione o abbia l'
obbligo di disfarsi”.
La definizione di rifiuto è fondata sul concetto del
“disfarsi”, che costituisce la condizione necessaria
e sufficiente perché un oggetto, un bene o un
materiale sia classificato come rifiuto e,
successivamente, codificato sulla base del vigente
elenco europeo dei rifiuti (codice CER) ed
eventualmente classificato secondo la normativa
ADR (nel caso in cui il rifiuto assuma i connotati di
una merce pericolosa da avviare al trasporto su
strada).
(*) N.d.R. Articolo così sostituito dall'
art. 10 del D.Lgs. 3 dicembre 2010, n. 205.
NORME PRATICHE PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI SPECIALI PRODOTTI C/O IL CR BRINDISI
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Rifiuto pericoloso
In base all’art. 183 c. 1 lett. b) (*) del D.Lgs.
152/06 per rifiuto pericoloso si intende: “rifiuto che
presenta una o più caratteristiche di cui all'
allegato
I della parte quarta del presente decreto”.
“All. I” alla parte quarta del D.Lgs n. 152/06
“Categorie di rifiuti”
Q1
Q2
Q3
Q4
Q5
Q6
Q7
Q8
Q9
Q10
Q11
Q12
Q13
Q14
Q15
Q16
Residui di produzione o di consumo in
appresso non specificati;
Prodotti fuori norma;
Prodotti scaduti;
Sostanze accidentalmente riversate, perdute
o aventi subito qualunque altro incidente,
compresi tutti i materiali, le attrezzature, ecc… contaminati in seguito
all'
incidente in questione;
Sostanze contaminate o insudiciate in seguito ad attività volontarie (a
esempio residui di operazioni di pulizia, materiali da imballaggio, contenitori,
ecc…);
Elementi inutilizzabili (ad esempio batterie fuori uso, catalizzatori esausti,
ecc…);
Sostanze divenute inadatte all'
impiego (a esempio acidi contaminati,
solventi contaminati, sali da rinverdimento esauriti, ecc…);
Residui di processi industriali (a esempio scorie, residui di distillazione,
ecc…);
Residui di procedimenti antinquinamento (a esempio fanghi di lavaggio di
gas, polveri di filtri dell'
aria, filtri usati, ecc…);
Residui di lavorazione/sagomatura (a esempio trucioli di tornitura o di
fresatura, ecc…);
Residui provenienti dall'
estrazione e dalla preparazione delle materie prime
(a esempio residui provenienti da attività minerarie o petrolifere, ecc…);
Sostanze contaminate (a esempio olio contaminato da PCB, ecc...);
Qualunque materia, sostanza o prodotto la cui utilizzazione è giuridicamente
vietata;
Prodotti di cui il detentore non si serve più (a esempio articoli messi fra gli
scarti dell'
agricoltura, dalle famiglie, dagli uffici, dai negozi, dalle officine,
ecc…);
Materie, sostanze o prodotti contaminati provenienti da attività di riattamento
di terreni;
Qualunque sostanza, materia o prodotto che non rientri nelle categorie
sopra elencate.
NORME PRATICHE PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI SPECIALI PRODOTTI C/O IL CR BRINDISI
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Non sono da considerare rifiuti i sottoprodotti.
In base all’art. 184 bis (*) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. sono “sottoprodotti” qualsiasi
sostanza od oggetto delle quali il produttore non intende disfarsi ai sensi
dell’articolo 183, comma 1, lettera a), che soddisfino tutti i seguenti criteri, requisiti
e condizioni:
a) la sostanza o l'
oggetto e'originato da un processo di produzione, di cui
costituisce parte integrante, e il cui scopo primario non e'la produzione
di tale sostanza od oggetto;
b) e'certo che la sostanza o l'
oggetto sarà utilizzato, nel corso dello stesso
o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione, da parte
del produttore o di terzi;
c) la sostanza o l'
oggetto può essere utilizzato direttamente senza alcun
ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale;
d) l'
ulteriore utilizzo e'legale, ossia la sostanza o l'
oggetto soddisfa, per
l'
utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la
protezione della salute e dell'
ambiente e non porterà a impatti
complessivi negativi sull'
ambiente o la salute umana.
(*) N.d.R.: Articolo introdotto dall'
art. 12 del D. Lgs. 3 dicembre 2010, n. 205.
Produttore e detentore
Le lettere f) e g) dell’art. 183 c. 1 del D.Lgs. 152/06 così
come sostituite dall'
art. 10 del D.Lgs. 205/10,
individuano il produttore come la persona la cui attività
ha prodotto rifiuti, è altresì la persona che ha effettuato
operazioni di pretrattamento, miscuglio o altre
operazioni che hanno mutato la natura o la
composizione di detti rifiuti.
All’art. 183 c.1 lett. h) si definisce il detentore come il
produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che
ne e'in possesso.
Ebbene nell’ambito di un contesto lavorativo ogni
operatore è un produttore dal punto di vista materiale, a
cui compete la corretta gestione del rifiuto. Tuttavia ai
sensi del D.Lgs. 81/08 (T.U.) il produttore è
identificabile nel Datore di Lavoro. Gli operatori sono
coloro per conto del Datore di Lavoro prestano la loro
attività per la produzione di un bene o di un servizio. Da
tale attività si generano rifiuti la cui corretta gestione
spetta ad operatori specifici, che debbono essere
individuati, informati e formati allo scopo.
NORME PRATICHE PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI SPECIALI PRODOTTI C/O IL CR BRINDISI
8
Sito produttore
Altro elemento importante è il sito produttore, cioè il luogo ove il rifiuto viene
materialmente prodotto, luogo che per un’impresa può essere unico o costituito da
più sedi con ubicazioni distinte sul territorio. Ogni sito produttore è riconducibile ad
un unico produttore. Nel nostro caso specifico, il sito produttore è stato
identificato unicamente come il “Centro Ricerche di Brindisi”.
Registro di carico e scarico dei rifiuti
Nel momento in cui l’operatore addetto alla gestione si “disfa” del rifiuto, deve far
uso del registro di carico e scarico dei rifiuti, previsto dall’art. 190 del D. Lgs.
152/2006 e s.m.i..
Il registro riporta i dati
identificativi del sito
produttivo, deve essere
vidimato dalla Camera
di
Commercio
competente
per
il
territorio, e costituisce il
sistema cartaceo (che
diventa informatizzato
con l’avvio effettivo del
SISTRI) che consente
al produttore (attraverso
l’addetto alla gestione
materiale) di annotare
l’operazione di carico
(con la quale si avvia il
rifiuto allo stoccaggio provvisorio in attesa di consegnarlo al trasportatore) e quella
di scarico (con la quale si conferisce il rifiuto al trasportatore).
Si trascrive in spazi appositi del registro: data, codice identificativo CER/ADR,
stato fisico, quantitativo. Inoltre è possibile riportare annotazioni relative alle
operazioni effettuate, ad esempio le variazioni di peso registrate alla partenza e
all’arrivo del rifiuto a destino. Le annotazioni relative alle operazioni di carico e
scarico devono essere effettuate entro 10 giorni lavorativi dall’effettuazione delle
suddette operazioni.
Il registro di carico e scarico identifica il produttore, attraverso l’indicazione nello
stesso della ragione sociale e del codice fiscale o partita IVA, ed è unico per
un’impresa se questa ha una sola ubicazione. In questa tipologia di casi rientra
il CR Brindisi ovvero esiste un solo registro di carico e scarico.
NORME PRATICHE PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI SPECIALI PRODOTTI C/O IL CR BRINDISI
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Formulario di identificazione del rifiuto
Contestualmente alla compilazione del registro il produttore emette il cosiddetto
formulario di identificazione del rifiuto, FIR, in I copia, di cui all’art. 193.
Si tratta di un documento che accompagna il rifiuto nella fase di trasporto, nel
quale si riportano i dati identificativi del produttore, del destinatario, del
trasportatore, le caratteristiche identificative del rifiuto, la quantità, lo stato fisico, il
percorso.
Sul FIR sono apposte le firme dell’addetto alla gestione materiale e del
trasportatore, sono annotate inoltre la targa dell’automezzo, la data e l’ora di inizio
del trasporto. Una parte del FIR è riservata all’impianto di destinazione che è
tenuto ad apporre le modalità di accettazione, la data e l’ora del conferimento. Il
FIR compilato, nella parte di competenza dall’impianto accettante, torna al
produttore che in tal modo verifica che il rifiuto sia giunto a destinazione e
completa l’operazione di scarico sul registro (FIR in IV copia che va conservato,
unitamente al registro di carico e scarico per i 5 anni successivi alla data di
emissione).
Modello di dichiarazione unica ambientale
Entro il 30 aprile di ogni anno, salvo diverse determinazioni, il produttore ha
l’obbligo di presentare alla Camera di Commercio di pertinenza, il Modello Unico
di Dichiarazione Ambientale (MUD), in base all’art. 189. In tale dichiarazione i
rifiuti vengono raggruppati per tipologia, per produttore e provenienza. La
dichiarazione equivale al bilancio annuale dei registri di carico e scarico. Con
l’entrata in vigore del TU, per i soli produttori di rifiuti speciali non pericolosi la
presentazione del MUD non è più obbligatoria. Con le modifiche apportate dal
D.Lgs 4/2008 viene reintrodotto l’obbligo di presentazione del MUD per le imprese
che producono rifiuti speciali non pericolosi ma solo per aziende con un numero di
dipendenti superiore a 10. Nel MUD va indicato il codice ISTAT che identifica
l’attività prevalente dell’impresa, codice che può subire variazioni in ragione
dell’eventuale variazione dell’attività dell’impresa stessa.
Coloro che nel corso dell’anno cui si riferisce la dichiarazione, non hanno prodotto
rifiuti speciali non devono presentare il MUD.
La dichiarazione va presentata per codice fiscale e non per sito produttivo; se
l’impresa è costituita da più siti produttori, il MUD riporterà il bilancio annuale
globale comprensivo della produzione di tutti i siti.
Il modello è costituito da due schede principali, quella anagrafica che identifica il
produttore e la scheda rifiuto che riporta le caratteristiche del rifiuto stesso e la
quantità globale prodotta.
NORME PRATICHE PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI SPECIALI PRODOTTI C/O IL CR BRINDISI
10
5. LA CLASSIFICAZIONE DEL RIFIUTO
In base alle disposizioni contenute nell’art. 184 del D.Lgs. 152/06 i rifiuti possono
essere classificati in base all’origine in: urbani (se derivano dalle civili abitazioni) e
in speciali (se sono prodotti in contesti diversi dalle civili abitazioni).
Art. 184 - D.Lgs. 152/06 “Classificazione”
1. Ai fini dell'
attuazione della parte quarta del presente decreto i rifiuti sono
classificati, secondo l'
origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le
caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.
2. Sono rifiuti urbani:
a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso
di civile abitazione;
b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli
di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi
dell'
articolo 198, comma 2, lettera g);
c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree
pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o
sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'
acqua;
e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti
provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e).
3. Sono rifiuti speciali:
a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli effetti dell'
art. 2135
c.c.; (*)
b) i rifiuti derivanti dalle attivita'di demolizione, costruzione, nonche'i rifiuti che
derivano dalle attivita'di scavo, fermo restando quanto disposto dall'
articolo
184-bis; (*)
c) i rifiuti da lavorazioni industriali, [fatto salvo quanto previsto dall'
articolo 185,
comma 1, lettera i);] (**)
d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;
e) i rifiuti da attività commerciali;
f) i rifiuti da attività di servizio;
g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti
dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione
delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie;
[i) i macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti;
l) i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti;
m) il combustibile derivato da rifiuti;] (***)
[n) i rifiuti derivati dalle attività di selezione meccanica dei rifiuti solidi urbani.] (**)
NORME PRATICHE PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI SPECIALI PRODOTTI C/O IL CR BRINDISI
11
4. Sono rifiuti pericolosi quelli che recano le caratteristiche di cui all'
allegato I
della parte quarta del presente decreto. (*)
5. L'
elenco dei rifiuti di cui all'
allegato D alla parte quarta del presente decreto
include i rifiuti pericolosi e tiene conto dell'
origine e della composizione dei rifiuti
e, ove necessario, dei valori limite di concentrazione delle sostanze pericolose.
Esso e' vincolante per quanto concerne la determinazione dei rifiuti da
considerare pericolosi. L'
inclusione di una sostanza o di un oggetto nell'
elenco
non significa che esso sia un rifiuto in tutti i casi, ferma restando la definizione
di cui all'
articolo 183. Con decreto del Ministero dell'
ambiente e della tutela del
territorio e del mare, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in
vigore dalla presente disposizione, possono essere emanate specifiche linee
guida per agevolare l'
applicazione della classificazione dei rifiuti introdotta agli
allegati D e I. (*)
5-bis. I sistemi d'
arma, i mezzi, i materiali e le infrastrutture direttamente destinati
alla difesa militare ed alla sicurezza nazionale individuati con decreto del
Ministro della difesa, nonche'la gestione dei materiali e dei rifiuti e la bonifica
dei siti ove vengono immagazzinati i citati materiali, sono disciplinati dalla parte
quarta del presente decreto con procedure speciali da definirsi con decreto del
Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'
ambiente e della tutela del
territorio e del mare ed il Ministro della salute, da adottarsi entro il 31 dicembre
2008. I magazzini, i depositi e i siti di stoccaggio nei quali vengono custoditi i
medesimi materiali e rifiuti sono soggetti alle autorizzazioni ed ai nulla osta
previsti dal medesimo decreto interministeriale. (****)
5-ter. La declassificazione da rifiuto pericoloso a rifiuto non pericoloso non puo'
essere ottenuta attraverso una diluizione o una miscelazione del rifiuto che
comporti una riduzione delle concentrazioni iniziali di sostanze pericolose sotto
le soglie che definiscono il carattere pericoloso del rifiuto. (*****)
5-quater. L'
obbligo di etichettatura dei rifiuti pericolosi di cui all'
articolo 193 e
l'
obbligo di tenuta dei registri di cui all'
art. 190 non si applicano alle frazioni
separate di rifiuti pericolosi prodotti da nuclei domestici fino a che siano
accettate per la raccolta, lo smaltimento o il recupero da un ente o un'
impresa
che abbiano ottenuto l'
autorizzazione o siano registrate in conformita' agli
articoli 208, 212, 214 e 216. (*****)
(*) N.d.R.: Comma così modificato/sostituito dall'
art. 11 del D. Lgs. 3 dicembre
2010, n. 205;
(**) N.d.R.: Soppresso dall'
art. 2, c. 21 bis, del d.lgs. n. 4 del 16 gennaio 2008;
(***) N.d.R.: Lettere soppresse dall'
art. 11 del D. Lgs. 3 dicembre 2010, n. 205;
(****) N.d.R.: Comma aggiunto dall'
art. 2, c. 21, del d.lgs. n. 4/2008;
(*****) N.d.R.: Comma aggiunto dall'
art. 11 del D. Lgs. 3 dicembre 2010, n. 205.
NORME PRATICHE PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI SPECIALI PRODOTTI C/O IL CR BRINDISI
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Il sistema CER
Altra modalità di classificazione è quella che tiene conto delle caratteristiche di
pericolosità e in base alla quale si hanno rifiuti pericolosi e non pericolosi.
In ambito comunitario, dal 1994, ogni rifiuto è identificabile a mezzo di un codice
numerico, detto codice europeo del rifiuto, codice CER. Quest’ultimo consente di
individuare il rifiuto in maniera univoca, a fini esclusivamente statistici e gestionali.
Si tratta di un codice che non fornisce alcuna indicazione precisa circa la
pericolosità, circa il trasporto e circa lo stato fisico, è un codice che il produttore
attribuisce ai fini dello smaltimento.
La classificazione CER si basa su un criterio misto che tiene conto dei seguenti
elementi:
processo di produzione che ha generato il rifiuto;
tipologia merceologica del prodotto a fine vita (es. veicoli fuori uso, batterie,
cosmetici scaduti, ecc…);
contenuto di sostanze pericolose specificamente o genericamente
nominate.
Il codice si compone di 6 cifre suddivise in 3 coppie:
la 1^ coppia individua le 20 classi di attività da cui originano i rifiuti (es. 07 –
rifiuti dei processi chimici organici);
la 2^ coppia si riferisce alle sottoclassi del processo produttivo in cui si
articola ciascuna classe di attività (es. 07.01 – rifiuti di produzione,
formulazione, fornitura ed uso dei prodotti organici di base);
la 3^ coppia rappresenta i singoli tipi di rifiuti provenienti da un’origine
specifica (es. 07.01.03 – solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed
acque madri, etc. di produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti
organici di base).
Alcuni rifiuti sono identificabili con un codice CER e contrassegnati da un
asterisco “*”; si tratta di rifiuti classificati come pericolosi ai sensi della direttiva
comunitaria 91/689/CE.
N.B. L’elenco completo di tutti i codici CER è disponibile nel sito INTRANET
di Brindisi nella sezione “Sicurezza sul lavoro”.
Il rifiuto viene classificato come pericoloso solo se le sostanze pericolose in esso
contenute raggiungono determinate concentrazioni (criterio del limite della
concentrazione), tali da conferire al rifiuto medesimo una o più caratteristiche di
cui allegato I del T.U. (D.Lgs. 152/06 di seguito riportato), recante l’elenco delle
sostanze pericolose.
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CARATTERISTICHE DI PERICOLO (allegato I al T.U.)
L’allegato individua 14 codici di pericolo attribuibili al rifiuto
H1
H2
H3A
H3B
H4
H5
H6
H7
H8
H9
H10
H11
H12
– esplosivo
– comburente
– facilmente infiammabile
– infiammabile
– irritante
– nocivo
– tossico
– cancerogeno
- corrosivo
– infettivo
– tossico per il ciclo riproduttivo
– mutageno
– sostanze che a contatto con l’aria o con acidi possono sviluppare
gas tossico o molto tossico
H13 – sostanze che dopo eliminazione possono dare origine a composti
pericolosi
H14 – ecotossico
(i codici H non si attribuiscono ai rifiuti domestici)
I rifiuti sono da ritenere pericolosi se presentano una o più caratteristiche indicate
nell’allegato III della Direttiva 91/689/CE e, in riferimento ai codici da H3 a H8,
H10 e H11 del medesimo allegato, una o più delle seguenti caratteristiche:
punto di infiammabilità 55 °C;
una o più sostanze classificate come molto tossiche in concentrazione totale
0,1%;
una o più sostanze classificate come tossiche in concentrazione totale
3%.
Perché è così importante attribuire dei codici al rifiuto?
Per un attimo supponiamo di essere la squadra che interviene per un incidente a
seguito del quale il rifiuto contenuto nel deposito si è rovesciato. La squadra deve
poter acquisire ogni elemento utile a prestare un intervento efficace. Il rifiuto
correttamente classificato fornisce informazioni sull’origine, la composizione e la
pericolosità e in tal modo orienta l’operato della squadra medesima.
Chi è responsabile del “rifiuto” e della sua corretta classificazione?
È responsabile esclusivamente chi li produce.
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Etichettatura e contenitori di raccolta
Oltre che correttamente classificato il rifiuto deve essere correttamente
confezionato, impiegando contenitori adeguati, cioè realizzati di materiale idoneo
alla composizione del rifiuto o omologati, cioè aventi caratteristiche atte a
garantire la tenuta del contenitore in caso di incidente.
Classificare
Designare merce
Imballare
Documenti
Trasporto
Consegna
Sul contenitore va applicata la R in base alle disposizioni contenute nella nota n.
1912 del 2 ottobre 2007 del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e
del Mare.
Le etichette devono resistere adeguatamente all’esposizione atmosferica senza
subire sostanziali alterazioni; in ogni caso la loro collocazione deve permettere
sempre una chiara e immediata lettura.
Dal 1 gennaio 2011, le merci pericolose di tutte le
classi devono essere classificate anche valutando la
pericolosità per l’ambiente acquatico (attraverso test
specifici o acquisendo i dati riportati nella scheda di
sicurezza).
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Esempio;
L’esempio che segue si riferisce alla classificazione e all’etichettatura da attribuire
al rifiuto costituito da “liquidi di sviluppo da camera oscura”:
codice CER 09 01 01* (individuato sulla base dell’attività che lo ha
originato);
l’asterisco indica che si tratta di un rifiuto pericoloso; quindi per stabilire il
pericolo da attribuire si può procedere con una determinazione analitica o
con un metodo induttivo (attraverso la consultazione della scheda di
sicurezza, SDS, della sostanza, impiegata nel ciclo lavorativo, che ha
generato il rifiuto. Al punto 2 della SDS sono riportate informazioni sulla
composizione e sui componenti e, al punto 14 sono indicate informazioni sul
trasporto);
il punto 2 della SDS indica che si tratta di una sostanza nociva;
il punto 14 indica un codice UN 3266 (classe di pericolo 8/PG III). PG sta
per gruppo di imballaggio (dove: I = molto; II = pericoloso; III = poco
pericoloso).
Considerando il ciclo produttivo, il rifiuto non può diventare più pericoloso
di quanto lo sia inizialmente.
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6. DIVIETI
In attuazione delle disposizioni di legge vigenti in materia di rifiuti speciali, nel
CR Brindisi è vietato:
a) conferire i rifiuti speciali non pericolosi e pericolosi, compresi i rifiuti
speciali sanitari pericolosi, con i rifiuti solidi urbani e di raccolta
differenziata;
b) stoccare
rifiuti
speciali
non
pericolosi e pericolosi all’esterno
degli appositi depositi, al di fuori
dei locali o spazi opportunamente
delimitati e segnalati, all’esterno
degli edifici dell’ENEA e nelle aree
ecologiche istituite per la raccolta
differenziata di carta, vetro/lattine e
plastica;
c) avviare alla raccolta differenziata,
contenitori in vetro o materiale
cartaceo contaminati da sostanze
chimiche;
d) produrre, stoccare e avviare allo
smaltimento finale i rifiuti speciali
in contrasto con le disposizioni del
presente opuscolo;
e) l’abbandono e il deposito incontrollato di rifiuti sul suolo e nel suolo sono
vietati così come è vietata l’immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo
stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee.
In particolare come specificato
nella circolare n. 4/2004 Centro di
Brindisi e nella successiva lett.
prot. ENEA/2004/59061/BRI del
30/09/04 (All. I), SI RICORDA che è
consentito smaltire in fogna c/o il
comprensorio “Cittadella della
Ricerca”, i soli rifiuti liquidi
assimilabili ai rifiuti urbani (civilidomestici) ovvero tutti quelli che
rientrano in tabella 3 dell’allegato 5
del D.Lgs. 152/99 (All. II);
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7.
MODALITÀ DI TRATTAMENTO, ETICHETTATURA, MANIPOLAZIONE E
STOCCAGGIO TEMPORANEO PER IL CORRETTO CONFERIMENTO
ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI
Lo stoccaggio temporaneo dei rifiuti speciali: caratteristiche tecniche
Per lo stoccaggio temporaneo dei rifiuti speciali è necessario attenersi alle
seguenti precauzioni generali:
I recipienti, fissi e mobili, comprese le vasche ed i bacini, destinati a
contenere rifiuti pericolosi devono possedere adeguati requisiti di resistenza
in relazione alle proprietà chimico-fisiche ed alle caratteristiche di
pericolosità dei rifiuti contenuti;
I rifiuti incompatibili (suscettibili, cioè, di reagire pericolosamente tra di loro,
dando luogo alla formazione di prodotti esplosivi, infiammabili e tossici, o
allo sviluppo di notevole quantità di calore), devono essere stoccati in modo
che non possano venire a contatto tra di loro;
I contenitori/serbatoi di rifiuti allo stato liquido devono essere raccolti
all’interno di opportune vasche o “bacini di contenimento”; per le dimensioni
di tali bacini occorre riferirsi alle seguenti indicazioni:
se lo stoccaggio dei rifiuti liquidi avviene in un serbatoio fuori terra,
il bacino deve avere capacità pari all'
intero volume del serbatoio;
qualora in uno stesso insediamento vi siano più serbatoi e/o
contenitori, potrà essere realizzato un solo bacino di contenimento
di capacità almeno uguale alla terza parte di quella complessiva
effettiva dei serbatoi stessi. In ogni caso, il bacino deve essere di
capacità pari a quella del più grande dei serbatoi;
il bacino di contenimento deve essere realizzato con materiale
idoneo, tale da assicurare un’adeguata tenuta in caso di
sversamento accidentale dei reflui, ed impedire, così, la
contaminazione del suolo.
Nei luoghi di deposito esterni, è buona norma proteggere i depositi con
idonee tettoie per evitare l’irraggiamento diretto dei contenitori (con
conseguenti pericoli di surriscaldamento e formazione prodotti gassosi) e
l’accumulo di acqua piovana nei bacini di contenimento; in ogni caso,
occorre verificare periodicamente e dopo piogge intense lo stato dei bacini
di contenimento;
I serbatoi contenenti rifiuti liquidi devono essere provvisti di opportuni
dispositivi antitrabboccamento qualora questi ultimi siano costituiti da una
tubazione di troppo pieno, il relativo scarico deve essere convogliato in
modo da non costituire pericolo per gli addetti e per l'
ambiente;
Qualora il deposito sia ubicato in un locale chiuso, è necessario garantire
un’aerazione permanente adeguata;
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Se il deposito avviene in cumuli, questi devono essere realizzati su
basamenti resistenti all'
azione dei rifiuti, in modo tale da impedirne il
contatto col suolo. I rifiuti stoccati in cumuli (“alla rinfusa”) devono essere
protetti dalle acque meteoriche e dall'
azione del vento;
I recipienti mobili devono essere provvisti di:
idonee chiusure per impedire la fuoriuscita del contenuto;
accessori dispositivi atti ad effettuare in condizioni di sicurezza le
operazioni di riempimento e svuotamento;
mezzi di presa per rendere sicure ed agevoli le operazioni di
movimentazione.
Anche la segnaletica di avvertimento è molto importate per la corretta tenuta del
deposito temporaneo:
I recipienti, fissi e mobili, devono essere opportunamente
contrassegnati con etichette o targhe, apposte sui recipienti
stessi o collocate nelle aree di stoccaggio, atti ad evidenziare
la natura e la pericolosità dei rifiuti; detti contrassegni devono
essere ben visibili per dimensioni e collocazioni;
Le etichette ed i cartelli di cui sopra sono realizzati in conformità a quanto
previsto dalla normativa in materia di segnaletica di sicurezza (D.Lgs. n.
493/96), per contenitori di sostanze e preparati pericolosi (All. III al D.Lgs. n.
493/96). Si ricorda che, a questo proposito, la normativa prevede che:
i recipienti utilizzati per il magazzinaggio di sostanze o preparati
pericolosi devono essere muniti dell'
etichettatura (pittogramma o
simbolo sul colore di fondo) corrispondente. Esempio:
oppure
-
il deposito di un certo quantitativo di sostanze o preparati pericolosi
può essere indicato con il cartello di avvertimento "pericolo
generico".
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I cartelli o l'
etichettatura di cui sopra vanno applicati, secondo il caso, nei pressi
dell'
area di magazzinaggio o sulla porta di accesso al locale di stoccaggio.
CARTELLI DI DIVIETO
Divieto accesso ai non autorizzati
Divieto fumo ed uso fiamme libere
CARTELLI DI PRESCRIZIONE
Uso di dispositivi di protezione individuale durante i travasi
NOTA FINALE
I recipienti, fissi e mobili, che hanno contenuto i rifiuti pericolosi, e non destinati ad
essere reimpiegati per gli stessi tipi di rifiuti, devono essere sottoposti a
trattamenti di bonifica appropriati alle nuove utilizzazioni.
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TONER PER STAMPA ESAURITI
I toner per stampa esauriti (consumabili esausti del sistema di stampa elettronica),
per la loro diffusione, meritano una trattazione specifica.
I toner esauriti sono rifiuti speciali e quindi non possono essere gettati nei
cestini per i rifiuti comuni o gettati nei cassonetti del servizio pubblico di
raccolta.
Il Catalogo Europeo dei Rifiuti (CER) prevede due codici rifiuti per i toner esauriti:
080317* (pericoloso):
080318 (non pericoloso):
toner per stampa esauriti, contenenti sostanze
pericolose;
toner per stampa esauriti diversi da quelli di cui
alla voce 080317*.
I toner immessi sul mercato negli ultimi anni sono per la gran parte non pericolosi.
Comunque è sempre opportuno controllare le modalità di smaltimento nella
scheda tecnica del toner. Ai sensi del punto 13.20 del D.M. 05/02/98 (attività di
recupero ammesse in regime semplificato), così come modificato dal D.M
05/04/06, qualora i toner esauriti siano avviati non ad operazioni di smaltimento
ma di recupero, il codice CER è 080318 oppure 160216 (componenti rimossi da
apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 160215*) Poiché
ciascuna Unità dell’ENEA CR Brindisi utilizza diversi fornitori per acquistare toner
(nuovi, rigenerati, ecc.), non è possibile stabilire un’unica procedura ma occorre
prevedere soluzioni diverse in base alla tipologia di toner utilizzati.
• Se si utilizzano toner che possono essere avviati ad operazioni di recupero
si possono utilizzare ditte che, anche gratuitamente, provvedono alla
raccolta dei toner esauriti. In tal caso il codice CER utilizzato sarà quello
previsto dal D.M. 05/02/98, cosi come modificato dal D.M: 05/04/06. Dovrà
comunque essere rilasciato il formulario (prima e quarta copia). Per il
Registro di Carico e Scarico valgono le indicazioni riportate nell’apposito
paragrafo;
• Se si utilizzano toner che non possono essere avviati ad operazioni di
recupero si dovrà utilizzare la Ditta in convenzione con l’ENEA CR Brindisi
per il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti speciali. Il codice che sarà
utilizzato sarà 080317* o 080318. Dovrà essere rilasciato il formulario
(prima e quarta copia). Per il Registro di Carico e Scarico valgono le
indicazioni riportate nell’apposito paragrafo;
• Se i toner vengono rigenerati (ma in tal caso devono essere esattamente
gli stessi toner consegnati per la rigenerazione ad essere restituiti) allora
non si è in presenza di rifiuti in quanto non vi è né l’obbligo, né l’intenzione
di disfarsi del prodotto. Per tale ragione non occorre porre in atto alcun
adempimento.
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ISTRUZIONI PER LA RACCOLTA DEI TONER ESAURITI
Il toner esaurito deve essere inserito nel
sacchetto di plastica nero (fig.1) in cui era
contenuto al momento del primo utilizzo o in cui e’
contenuto il nuovo toner che lo ha sostituito.
(fig.1)
Il sacchetto nero contenente il toner esaurito deve
essere riposto negli appositi contenitori di
cartone foderati in materiale plastico (fig.2) in
questo luogo allestiti.
NON ABBANDONARE I TONER ESAURITI IN
TERRA O IN ALTRO LUOGO NON A CIO’
PREPOSTO.
(fig.2)
(fig.3)
L’imballaggio di cartone (fig.3) (scatola)
toner esaurito o del nuovo toner che lo
sostituito, non deve mai essere inserito
contenitore per la raccolta dei toner esausti
deve essere riposto nell’apposito cassonetto
la raccolta della carta e del cartone (fig.4).
del
ha
nel
ma
per
(fig4)
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RIFIUTI CHIMICI
Modalità di tenuta dei rifiuti nei luoghi di produzione
(laboratori, officine, ecc...)
È fondamentale che ciascun laboratorio provveda alla raccolta differenziata dei
rifiuti prodotti evitando il mescolamento degli stessi (art. 187 del D.Lgs. 152 del
03/04/2006 e s.m.i.).
I rifiuti devono essere raccolti in contenitori appropriati in base al volume e al tipo
di rifiuto. I contenitori devono presentare le seguenti caratteristiche generali:
• essere realizzati in materiale resistente all’azione del rifiuto contenuto;
• garantire una tenuta adeguata per impedire la fuoriuscita di materiale o,
comunque, di vapori pericolosi;
• avere dimensioni contenute (capienza max 5-10 litri) ed essere muniti di
dispositivi per la presa, così da garantire un più agevole trasporto al
deposito temporaneo (se esistente) o in fase di
smaltimento;
• essere correttamente etichettati, con il simbolo di
rifiuto ("R" nera in campo giallo) e l’indicazione del
codice C.E.R., la composizione del rifiuto, le
principali caratteristiche di pericolo dello stesso;
• le etichette devono essere poste sul contenitore
prima del suo utilizzo.
I sacchi che contengono rifiuti solidi (es. sostanze chimiche non più utilizzate)
devono essere sistemati in opportuni contenitori resistenti (es. di plastica) per
evitare danneggiamenti e perdite del contenuto negli ambienti di lavoro. È
opportuno tenere tali contenitori chiusi e protetti dall’ingresso di acqua e umidità
nel caso di sostanze che possono reagire pericolosamente con l’acqua o,
comunque, decomporsi in presenza di umidità dando luogo a prodotti pericolosi.
Gli aghi e gli altri materiali taglienti e pungenti devono essere messi in appositi
contenitori di plastica rigida prima di essere posti nei contenitori di cartone.
I rifiuti chimici devono essere conservati lontano da fonti di calore, irraggiamento
solare e quadri elettrici. Devono essere chiusi ermeticamente e non devono
essere collocati in alto o comunque in posizioni di equilibrio precario.
Si consiglia di tenere i contenitori di rifiuti liquidi in una vasca di raccolta di volume
non inferiore alla capacità massima del contenitore: in caso di sversamenti
accidentali all’interno del laboratorio utilizzare i materiali assorbenti già predisposti
per gli agenti chimici.
Prima di immettere rifiuti in uno stesso contenitore verificare che siano rispettate
le compatibilità tra sostanze e la corrispondenza della tipologia del CER.
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Il trasporto di contenitori di rifiuti chimici dal luogo di produzione al
deposito temporaneo (ove previsto) deve essere effettuato da personale
autorizzato avendo cura di rispettare alcuni principi generali di sicurezza:
• Prima della movimentazione, controllare che i contenitori siano integri, ben
chiusi e non siano sporchi;
• Verificare che le etichette siano chiare e leggibili, così da non ingenerare
confusione al momento del travaso e/o del prelievo da parte della Ditta
incaricata dello smaltimento;
• Utilizzare dispositivi di protezione individuale idonei (es. guanti, occhiali
ecc…) per effettuare i travasi sul luogo di deposito;
I materiali di reagentario obsoleto, sia solidi che liquidi, possono essere eliminati
nei loro contenitori originali purché siano in corrette condizioni; se questi ultimi
non risultano idonei (es. si possono rompere, non sono muniti di adeguata
chiusura, ecc.) devono essere raccolti in un altro contenitore realizzato in
materiale infrangibile.
Principali rischi associati alla manipolazione e allo stoccaggio di rifiuti
chimici - incompatibilità.
Nelle operazioni di “raccolta” di rifiuti chimici devono essere adottate tutte le
cautele che si adottano, normalmente, nella manipolazione e nello stoccaggio dei
reagenti utilizzati in laboratorio. È importante, soprattutto, verificare che all’atto di
immissione di soluzioni esauste in un unico contenitore o nella conservazione di
recipienti di rifiuti chimici siano rispettati i criteri di “compatibilità” tra le varie
sostanze.
Si ricorda che con la definizione "sostanze chimiche incompatibili" si indicano
quelle sostanze che possono:
•
•
•
•
reagire violentemente;
reagire producendo una notevole quantità di calore;
reagire determinando la formazione di prodotti infiammabili;
reagire determinando la formazione di prodotti tossici.
È pertanto, fondamentale che vengano adottate tutte le misure necessarie
affinché tali agenti non possano venire a contatto inavvertitamente, sia durante
la normale attività di laboratorio che al momento dello smaltimento.
Si ricorda che le procedure di sicurezza predisposte dal SPP per i laboratori
chimici contengono una tabella con l’indicazione “a titolo esemplificativo e non
esaustivo” delle sostanze chimiche incompatibili, alla quale si rimanda.
Di seguito si riassumono alcuni dei principali accorgimenti da adottare.
NORME PRATICHE PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI SPECIALI PRODOTTI C/O IL CR BRINDISI
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Si dovrà prestare particolare attenzione a:
Non mescolare nei contenitori sostanze incompatibili o che reagiscono fra
di loro con sviluppo di gas e vapori, potenzialmente tossici od esplosivi.
In linea di massima si dovrà:
Smaltire gli acidi e le basi forti separatamente, evitando di mescolarli con
altre sostanze o tra di loro. Non tentare diluizioni con acqua o altri solventi;
Maneggiare con cura e smaltire separatamente le soluzioni di acido picrico;
Non lasciare seccare le soluzioni;
Non mescolare sostanze comburenti con sostanze combustibili.
Comunque NON MESCOLARE MAI:
Il carbone attivo con ipocloriti o altri ossidanti forti;
Metalli alcalini con acqua, CCl4, CO2, alogeni;
Composti di alluminio (alchili) con acqua;
Ammoniaca con mercurio, cloro, ipoclorito, iodio, acido fluoridrico;
Clorati con sali ammonio, acidi, metalli, zolfo, combustibili;
Cromo e manganese o loro composti con acido acetico, naftalina, canfora,
glicerolo, eteri, alcoli, combustibili;
Rame e suoi composti con acqua ossigenata;
Cianuri con acidi;
Acqua ossigenata con rame, cromo, ferro, metalli e sali metallici, alcoli,
acetone, materie organiche, anilina, nitrometano, con altre sostanze
infiammabili;
I più importanti rischi associati al deposito temporaneo di sostanze chimiche sono:
Stoccaggio improprio di formaldeide, in ambienti senza ventilazione naturale
ed in contenitori non perfettamente a tenuta;
Mercurio stoccato in contenitori porosi, che continua ad evaporare;
Stoccaggio improprio di acido perclorico o acido picrico, con rischio di
esplosione;
Combinazione di azide con metalli (Cu, Pb) o ammonio, che può formare
residui esplosivi allo stato secco;
Solventi organici che vaporizzano;
Stoccaggio in contenitori non sigillati di sostanze che liberano gas a contatto
con l’umidità (frase di rischio R15);
Stoccaggio di sostanze aggressive (Es. acidi fumanti, alcali forti, solventi) in
contenitori che non offrono adeguate caratteristiche di resistenza alle
sostanze stesse (verificare scheda di sicurezza prima di cambiare
contenitore).
NORME PRATICHE PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI SPECIALI PRODOTTI C/O IL CR BRINDISI
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Corretto smaltimento di contenitori utilizzati in laboratorio
I recipienti che hanno contenuto liquidi pericolosi non possono essere inviati al
riciclo (raccolta differenziata del vetro e della plastica) se non previo compimento
di adeguate operazioni di pulizia. Infatti, affinché tali materiali possano essere
considerati rifiuti non pericolosi devono essere accuratamente lavati e/o sterilizzati
in modo tale da non costituire rischio alcuno per gli operatori e per l’ambiente.
Di seguito sono riportate alcune indicazioni sulle modalità di svolgimento delle
operazioni di pulizia:
I contenitori, opportunamente svuotati, di solventi devono essere lasciati
aperti sotto cappa, in modo da favorire la completa evaporazione delle
tracce di solvente residuo;
I contenitori vuoti di prodotti chimici (organici e/o inorganici) devono essere
lavati per rimuovere le eventuali tracce di sostanze residue;
E’ necessario utilizzare un solvente idoneo ed in minima quantità;
I lavaggi vanno ripetuti più volte, i liquidi di lavaggio sono un rifiuto speciale
il quale, a seconda delle caratteristiche chimiche della sostanza, o
preparato, in soluzione devono essere raccolti e smaltiti come rifiuti speciali
pericolosi.
Una volta puliti adeguatamente:
I contenitori in vetro (compresa la
vetreria di laboratorio qualora
debba
essere
eliminata),
accuratamente lavati, devono
essere lasciati aperti, quindi
conferiti negli appositi raccoglitori.
I
contenitori
in
plastica,
accuratamente lavati, devono
essere schiacciati per ridurne il
volume, poi tappati e quindi
conferiti negli appositi raccoglitori.
Qualsiasi materiale non lavato accuratamente rimane un rifiuto speciale; per
la sua codifica si deve tenere conto delle caratteristiche chimico-fisiche della
sostanza, o preparato, ancora presente e devono pertanto essere attivate le
opportune modalità di smaltimento.
Si raccomanda di seguire le procedure indicate in precedenza solo se si è sicuri
del contenuto originario del recipiente e se lo stesso è integro e tale da non
provocare rischi per l’operatore.
NORME PRATICHE PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI SPECIALI PRODOTTI C/O IL CR BRINDISI
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È,
inoltre,
opportuno
evitare
di
intraprendere la procedura di bonifica e
successivo invio al riciclo per recipienti
che hanno contenuto agenti con le
seguenti caratteristiche di pericolosità:
− Cancerogeni: R40, R45, R49;
− Mutageni: R46;
− Tossici per la riproduzione: da R60 a R64;
− Possibilità di effetti irreversibili: R68;
− Esplosivi: da R1 a R6;
− Sostanze incompatibili con l’acqua: R14, R15;
− Sostanze molto tossiche: R26, R27, R28.
NB dal 1/12/10 si ricorda che in base al nuovo regolamento CLP le frasi di
rischio “R” dovranno essere sostituite dai codici di pericolo “H”.
RIFIUTI SANITARI
I rifiuti sanitari sono disciplinati dal DPR 15 luglio 2003 n. 254 “Regolamento
recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'
art. 24 della legge
31 luglio 2002, n. 179”.
Per ”rifiuti sanitari” si intendono non solo quelli
prodotti dalle strutture sanitarie ma anche rifiuti
speciali prodotti al di fuori delle stesse che, per
rischio, risultano analoghi ai rifiuti pericolosi a
rischio infettivo (es. la nostra medicina del lavoro).
Il DPR 254/2003 disciplina le seguenti tipologie di
rifiuti:
a) i rifiuti sanitari non pericolosi;
b) i rifiuti sanitari assimilati ai rifiuti urbani;
c) i rifiuti sanitari pericolosi non a rischio
infettivo;
d) i rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo;
e) i rifiuti sanitari che richiedono particolari
modalità di smaltimento;
f) i rifiuti da esumazioni e da estumulazioni,
nonché i rifiuti derivanti da altre attività
cimiteriali, esclusi i rifiuti vegetali provenienti
da aree cimiteriali;
g) i rifiuti speciali, prodotti al di fuori delle strutture sanitarie, che come rischio
risultano analoghi ai rifiuti pericolosi a rischio infettivo, con l'
esclusione
degli assorbenti igienici.
NORME PRATICHE PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI SPECIALI PRODOTTI C/O IL CR BRINDISI
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I rifiuti sanitari devono essere appropriatamente identificati, contenuti in maniera
sicura ed eliminati attraverso le procedure indicate di seguito.
Rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo
I rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo sono definiti dall’art. 2, comma 1, lett. d)
del DPR n.254/2003 e sono identificati con i codici CER 180103* e 180202*.
In pratica, si considerano rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo tutti i materiali
che sono venuti a contatto con fluidi biologici infetti o presunti tali. Sono
assimilabili a questo tipo di materiali anche i rifiuti di laboratorio e di ricerca
chimico-biologica ( es. piastre di coltura e materiale monouso) che siano venuti a
contatto con materiale biologico, non necessariamente infetto.
Come principio generale, ai fini di una corretta gestione dei rifiuti sanitari che
consenta la riduzione del quantitativo di rifiuti pericolosi, è opportuno minimizzare
il contatto di materiali non infetti con potenziali fonti infettive.
I materiali biologici pericolosi devono essere separati in base ai codici CER.
I rifiuti sanitari a rischio infettivo devono essere raccolti, già sul luogo di
produzione, in appositi imballaggi a perdere recanti la scritta “Rifiuti sanitari
pericolosi a rischio infettivo” e il simbolo del rischio biologico.
Nel caso possano essere presenti materiali taglienti (es. lame, siringhe, ecc.)
devono essere predisposti imballaggi rigidi a perdere, resistenti alla puntura,
recanti la scritta "Rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo taglienti e pungenti".
In entrambi i casi, devono essere contenuti nel secondo imballaggio rigido
esterno, eventualmente riutilizzabile previa idonea disinfezione ad ogni ciclo
d'
uso, recante la scritta "Rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo".
Gli imballaggi “primari” devono essere resistenti al passaggio dei liquidi. Nel caso
di importante presenza di liquidi nel rifiuto assorbire, immettendo segatura nel
contenitore. Gli imballaggi esterni devono avere caratteristiche adeguate per
resistere agli urti ed alle sollecitazioni provocate durante la loro movimentazione e
trasporto, e devono essere realizzati in un colore idoneo per essere facilmente
distinguibili dagli imballaggi utilizzati per il conferimento degli altri rifiuti.
NORME PRATICHE PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI SPECIALI PRODOTTI C/O IL CR BRINDISI
28
È importante che
comportamentali:
in
fase
di
raccolta siano osservate alcune norme
Occorre evitare di “caricare” troppo i contenitori di rifiuti: infatti l’eccessivo
peso può determinare, durante le fasi di trasporto, la rottura degli stessi (es.
quando sono utilizzati i contenitori esterni di cartone); analogamente un
notevole ingombro del contenuto può comportare difficoltà nella chiusura
dell’imballaggio con conseguente possibilità di fuoriuscita dei rifiuti;
I contenitori devono essere chiusi perfettamente: utilizzare, a tal scopo, i
lacci appositi (forniti insieme all’imballaggio stesso);
Le operazioni di confezionamento devono essere effettuate utilizzando
guanti di protezione che devono essere eliminati non appena terminato il
lavoro, al fine di evitare la contaminazione di altri oggetti.
È buona norma effettuare una disinfezione sul luogo di produzione per fornire
garanzie di sicurezza durante le operazioni di raccolta e trasporto. La disinfezione
può avvenire mediante l’impiego di disinfettanti comuni (Es. Lisoformio) aggiunti
nei contenitori prima della chiusura degli stessi, adottando le precauzioni previste
per la manipolazione degli agenti chimici (DPI, aerazione dei locali, ecc...).
ATTENZIONE: la disinfezione non garantisce l’abbattimento della potenziale
carica infettiva, per ottenere il quale occorrerebbe effettuare un processo di
sterilizzazione: pertanto, è necessario comunque adottare tutte le cautele previste
anche nelle fasi successive alla disinfezione.
Il deposito temporaneo di rifiuti deve essere effettuato in condizioni tali da non
causare alterazioni che comportino rischi per la salute e può avere una durata
massima di 5 giorni dal momento della chiusura del contenitore. Può essere
esteso a 30 giorni per quantitativi inferiori a 200 litri nel rispetto dei requisiti di
igiene e sicurezza e sotto la responsabilità del produttore (art. 8 DPR 254/2003).
In generale, per il deposito temporaneo dei rifiuti sanitari è necessario siano
osservate le disposizioni tecniche indicate per il deposito temporaneo di rifiuti
pericolosi.
È opportuno, inoltre, siano osservati ulteriori accorgimenti:
inserire i contenitori di rifiuti (confezionati) in vasche di contenimento
realizzate con materiale lavabile;
se il deposito è effettuato all’aperto prevedere adeguata difesa antimurina
ed antinsetti.
NORME PRATICHE PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI SPECIALI PRODOTTI C/O IL CR BRINDISI
29
OLI ESAUSTI
Ai sensi dell’art. 1, comma 1 del D.Lgs. n.95/92, per olio usato si intende qualsiasi
olio industriale o lubrificante, a base minerale o sintetica, divenuto improprio
all’uso cui era inizialmente destinato, in particolare gli oli usati dei motori a
combustione e dei sistemi di trasmissione, nonché gli oli minerali per macchinari,
turbine o comandi idraulici e quelli contenuti nei filtri usati.
Gli oli usati devono essere raccolti, per tipologie omogenee, e affidati al Consorzio
obbligatorio degli oli usati direttamente ovvero ad imprese autorizzate alla raccolta
e/o alla eliminazione, comunicando al cessionario tutti i dati relativi all'
origine ed ai
pregressi utilizzi degli oli usati.
Il deposito temporaneo degli oli esausti segue le regole che disciplinano il
deposito temporaneo dei rifiuti pericolosi (art. 183 del D.Lgs. n.152/2006), già
illustrate in precedenza nel presente opuscolo.
Per effettuare una corretta gestione degli oli usati è necessario, in particolare,
osservare le seguenti indicazioni:
• raccogliere l’olio evitando dispersioni sul terreno ed impedendo il
percolamento in condutture o fogne;
• stoccare gli oli usati in modo idoneo ad evitare qualsiasi commistione tra
emulsioni ed oli propriamente detti, ovvero qualsiasi dispersione o
contaminazione degli stessi con altre sostanze;
• utilizzare per il deposito recipienti muniti di adeguati requisiti di resistenza in
relazione alle proprietà chimico-fisiche ed alle caratteristiche di pericolosità
degli oli usati contenuti. I recipienti devono, inoltre, essere provvisti di:
- idonee chiusure per impedire la fuoriuscita di liquido;
- dispositivi atti ad effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di
riempimento e svuotamento;
- mezzi di presa per rendere sicure ed agevoli le operazioni di
movimentazione;
- apposita etichettatura che ne identifichi il contenuto.
• I recipienti devono essere collocati in una vasca che ne raccolga eventuali
sversamenti.
Nota finale
Qualora gli impianti di stoccaggio siano di capacità superiori a 500 litri, dovranno
avere caratteristiche tali da soddisfare quanto previsto nell'
allegato C al D.M.16
maggio 1996, n. 392 “Regolamento recante norme tecniche relative alla
eliminazione degli oli usati”, al quale si rimanda.
Per quanto riguarda l’attribuzione dei codici CER a tale tipologia di rifiuti, occorre
far riferimento all’Allegato D alla parte quarta del D.Lgs. n.152/06, capitolo 13 “Oli
esauriti e residui di combustibili liquidi”, scegliendo la categoria più opportuna.
NORME PRATICHE PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI SPECIALI PRODOTTI C/O IL CR BRINDISI
30
BATTERIE E ACCUMULATORI
Le batterie esauste al piombo (CER 16 06
01*) devono essere raccolte e conferite al
Consorzio Obbligatorio per le Batterie al
Piombo Esauste e i Rifiuti Piombosi
(COBAT), direttamente o tramite soggetti
incaricati dal COBAT stesso.
Il deposito di tali rifiuti, in attesa di
smaltimento, deve essere effettuato in luogo
coperto munito di superficie impermeabile.
Le batterie non devono presentare rotture
che lascino fuoriuscire il liquido contenuto:
per sicurezza si raccomanda di collocarle, in
attesa di smaltimento, all’interno di
contenitori in plastica a tenuta o in imballaggi
non attaccabili dall'
acido.
Il luogo di deposito dovrebbe essere accessibile al solo personale autorizzato e
deve essere chiaramente identificato mediante segnaletica indicante i pericoli.
MATERIALI CONTENENTI AMIANTO
Data la pericolosità dell’amianto, lo smaltimento di rifiuti contenenti amianto
richiede particolari accorgimenti ed è soggetto a disposizioni specifiche. Pertanto,
nel caso in cui si debbano smaltire materiali presumibilmente contenenti amianto
(comprese vecchie stufe e muffole, la cui coibentazione era spesso costituita da
materiali contenenti amianto) il personale deve avvalersi della consulenza del
Servizio Prevenzione e Protezione per espletare le necessarie pratiche
(affidamento a Ditta esterna specializzata).
RIFIUTI DA APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE (RAEE)
I rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) sono disciplinati dal
Decreto Legislativo n. 151 del 25 luglio 2005 “Attuazione delle direttive
2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE, relative alla riduzione dell'
uso di
sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo
smaltimento dei rifiuti”.
NORME PRATICHE PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI SPECIALI PRODOTTI C/O IL CR BRINDISI
31
Il provvedimento, entrato in vigore il 13 agosto 2005, riguarda la gestione dei rifiuti
prodotti da:
1. Grandi elettrodomestici;
2. Piccoli elettrodomestici;
3. Apparecchiature informatiche e
per telecomunicazioni;
4. Apparecchiature di consumo;
5. Apparecchiature di illuminazione;
6. Strumenti elettrici ed elettronici
(ad eccezione degli utensili
industriali
fissi
di
grandi
dimensioni);
7. Giocattoli e apparecchiature per
lo sport e per il tempo libero;
8. Dispositivi medici (ad eccezione
di tutti i prodotti impiantati e
infettati);
9. Strumenti di monitoraggio e di controllo;
10. Distributori automatici.
Con il Decreto Legislativo n. 151/2005, i RAEE provenienti da nuclei domestici
non possono più essere smaltiti come rifiuti urbani ma devono essere ricondotti ai
sistemi di raccolta differenziata istituiti dai comuni.
Vi è, inoltre, l’obbligo da parte dei distributori, venditori e ditte incaricate della
consegna, di ritirare gratuitamente l’apparecchiatura elettrica e/o elettronica (AEE)
riconducibile all’uso domestico vecchia in sostituzione dell’AEE nuova in numero
di uno contro uno: la condizione è che le apparecchiature siano equivalenti e la
vecchia abbia svolto le stesse funzioni a cui è destinata la nuova. Il ritiro gratuito
può essere rifiutato nel caso in cui vi sia un rischio di contaminazione del
personale incaricato dello stesso ritiro o nel caso in cui risulta evidente che
l'
apparecchiatura in questione non contiene i suoi componenti essenziali o
contiene rifiuti diversi dai RAEE.
RAEE professionali
Le operazioni di raccolta, di trasporto, di trattamento, di recupero e di smaltimento
ambientalmente compatibile dei RAEE professionali originati da apparecchiature
elettriche ed elettroniche immesse sul mercato dopo il 13 agosto 2005 sono a
carico del produttore che ne assume l'
onere per i prodotti che ha immesso sul
mercato a partire dalla predetta data.
Il finanziamento delle operazioni di raccolta, di trasporto, di trattamento, di
recupero e di smaltimento dei RAEE professionali originati da apparecchiature
elettriche ed elettroniche immesse sul mercato prima del 13 agosto 2005 è a
NORME PRATICHE PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI SPECIALI PRODOTTI C/O IL CR BRINDISI
32
carico del produttore nel caso di fornitura di una nuova apparecchiatura elettrica
ed elettronica in sostituzione di un prodotto di tipo equivalente (*) ed adibito alle
stesse funzioni della nuova apparecchiatura fornita.
È a carico del detentore negli altri casi.
Le nuove apparecchiature elettriche ed elettroniche devono essere contraddistinte
dal simbolo di seguito indicato, atto ad indicare in maniera inequivocabile che
l’apparecchiatura è stata immessa sul mercato dopo il 13/08/05 e che deve
essere oggetto di raccolta separata:
Per “RAEE provenienti dai nuclei domestici" si
intendono i RAEE originati dai nuclei domestici e i
RAEE
di
origine
commerciale,
industriale,
istituzionale e di altro tipo analoghi, per natura e per
quantità, a quelli originati dai nuclei domestici.
Per “RAEE professionali” si intendono i RAEE
prodotti dalle attività amministrative ed economiche,
diversi da quelli provenienti da nuclei domestici.
Nell’ambito delle istruzioni di uso delle apparecchiature nuove devono essere
fornite al consumatore adeguate informazioni concernenti:
- l'
obbligo di non smaltire i RAEE come rifiuti urbani e di effettuare per detti
rifiuti, una raccolta separata;
- i sistemi di raccolta dei RAEE, nonché la possibilità di riconsegnare al
distributore l'
apparecchiatura all'
atto dell'
acquisto di una nuova;
- gli effetti potenziali sull'
ambiente e sulla salute umana dovuti alla
presenza di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed
elettroniche o ad un uso improprio delle stesse apparecchiature o di parti
di esse;
- il significato del simbolo riportato di marcatura delle AEE;
- le sanzioni previste in caso di smaltimento abusivo dei RAEE.
Qualora la tipologia dell'
apparecchiatura non preveda la fornitura di istruzioni, le
informazioni devono essere fornite dal distributore presso il punto di vendita
mediante opportune pubblicazioni o l'
esposizione di materiale informativo.
(*) Le apparecchiature non sono equivalenti nel caso in cui il peso
dell'
apparecchiatura ritirata sia superiore al doppio del peso dell'
apparecchiatura
consegnata.
NORME PRATICHE PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI SPECIALI PRODOTTI C/O IL CR BRINDISI
33
8.
IL SISTEMA DI CONTROLLO DELLA TRACCIABILITÀ DEI RIFIUTI
(SISTRI)
Generalità
Il SISTRI è il sistema informativo
voluto dal Ministero dell'
Ambiente
italiano per monitorare i rifiuti pericolosi
tramite la tracciabilità degli stessi.
L'
applicazione di questo sistema
comporta una rivoluzione nel mondo
della gestione dei rifiuti arrivando a
coinvolgere la quasi totalità dei
soggetti legati alla produzione e
gestione dei rifiuti speciali, quali
trasportatori, recuperatori, smaltitori.
Tutti i soggetti coinvolti sono obbligati
ad iscriversi al sistema ed a gestire la documentazione legata ai rifiuti (gli attuali
registro di carico/scarico, formulari e MUD) attraverso un database nazionale
accessibile tramite supporti informatici (dispositivo elettronico USB) forniti
esclusivamente dal Ministero e gestito direttamente dal Comando Carabinieri per
la Tutela dell'
Ambiente (art. 1 D.M. 17/12/2009).
Il sistema per la tracciabilità dei rifiuti è stato disciplinato dal decreto ministeriale
17 dicembre 2009 e in seguito modificato con altri quattro decreti, entrerà in
funzione (a seguito di alcune proroghe) il 1º giugno 2011 e diventerà, per tutti i
soggetti obbligati, il modo per documentare la corretta gestione dei rifiuti
speciali (e degli urbani in Campania).
Ovvero, con la sua entrata in vigore, il SISTRI sostituirà l’emissione dei
formulari e la tenuta dei registri di carico e scarico, comportando anche
l’abolizione del MUD a partire dal 2011.
Il dispositivo elettronico USB
Si tratta di una "chiavetta elettronica" per l’accesso in sicurezza al sistema,
idoneo a consentire la trasmissione dei dati, a firmare elettronicamente le
informazioni fornite e a memorizzarle sul dispositivo stesso.
Il delegato del CR Brindisi associato al dispositivo elettronico USB
Il delegato del CR Brindisi, associato al dispositivo USB (già ritirato dalla CCIAA
di Brindisi a norma di legge) è il RSPP p.i. Arcangelo Rodia.
NORME PRATICHE PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI SPECIALI PRODOTTI C/O IL CR BRINDISI
34
ALLEGATO I
NORME PRATICHE PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI SPECIALI PRODOTTI C/O IL CR BRINDISI
35
ALLEGATO II
Allegato n. 5 al D.Lgs. 152/99
“Tabella 3. Valori limiti di emissione in acque superficiali e in fognatura”.
N.
parametro
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
unità
Scarico in acque
PARAMETRI
di
superficiali
misura
pH
5,5-9,5
Temperatura
°C
(1)
non
percettibile
colore
con
diluizione
1:20
non deve essere
odore
causa di molestie
Materiali grossolani
assenti
Solidi sospesi totali (2)
mg/L
80
BOD5 (come O2) (2)
mg/L
40
COD (come O2) (2)
mg/L
160
Alluminio
mg/L
1
Arsenico
mg/L
0,5
Bario
mg/L
20
Boro
mg/L
2
Cadmio
mg/L
0,02
Cromo totale
mg/L
2
Cromo VI
mg/L
0,2
Ferro
mg/L
2
Manganese
mg/L
2
Mercurio
mg/L
0,005
Nichel
mg/L
2
Piombo
mg/L
0,2
Rame
mg/L
0,1
Selenio
mg/L
0,03
Stagno
mg/L
10
Zinco
mg/L
0,5
Cianuri totali (come CN) mg/L
0,5
Cloro attivo libero
mg/L
0,2
Solfuri (come H2S)
mg/L
1
Solfiti (come SO3)
mg/L
1
Scarico in rete
fognaria (*)
5,5-9,5
(1)
non
percettibile
con
diluizione
1:40
non deve essere
causa di molestie
assenti
200
250
500
2,0
0,5
4
0,02
4
0,20
4
4
0,005
4
0,3
0,4
0,03
NORME PRATICHE PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI SPECIALI PRODOTTI C/O IL CR BRINDISI
1,0
1,0
0,3
2
2
36
N.
parametro
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
unità
Scarico in acque
PARAMETRI
di
superficiali
misura
Solfati (come SO4) (3)
mg/L
1000
Cloruri (3)
mg/L
1200
Fluoruri
mg/L
6
Fosforo totale (come P) mg/L
10
(2)
Azoto
ammoniacale mg/L
15
(come NH4) (2)
Azoto nitroso (come N) mg/L
0,6
(2)
Azoto nitrico (come N) mg/L
20
(2)
Grassi e olii animali / mg/L
20
vegetali
Idrocarburi totali
mg/L
5
Fenoli
mg/L
0,5
Aldeidi
mg/L
1
Solventi
organici mg/L
0,2
aromatici
Solventi organici azotati
mg/L
0,1
Tensioattivi totali
mg/L
2
Pesticidi fosforati
mg/L
0,10
Pesticidi totali (esclusi i
mg/L
0,05
fosforati) tra cui:
- Aldrin
mg/L
0,01
- Dieldrin
mg/L
0,01
- Endrin
mg/L
0,002
- Isodrin
mg/L
0,002
Solventi clorurati
mg/L
1
UFC /
nota
Escherichia coli (4)
100m
L
il campione non è
accettabile
quando dopo 24
Saggio di tossicità acuta
ore il nr. degli
(5)
organismi
immobili è
del
50% del totale
Scarico in rete
fognaria (*)
1000
1200
12
10
30
0,6
30
40
10
1
2
0,4
0,2
4
0,10
0,05
0,01
0,01
0,002
0,002
2
il campione non è
accettabile
quando dopo 24
ore il nr. degli
organismi
immobili è
del
80% del totale
NORME PRATICHE PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI SPECIALI PRODOTTI C/O IL CR BRINDISI
37
(*) I limiti per lo scarico in rete fognaria sono obbligatori in assenza di limiti stabiliti
dall’autorità competente ai sensi dell’articolo 33, comma 1 del presente
decreto o in mancanza di un impianto finale di trattamento in grado di rispettare i
limiti di emissione dello scarico finale. Limiti diversi devono essere resi conformi a
quanto indicato alla nota 2 della tabella 5 relativa a sostanze pericolose.
1.
2.
3.
4.
5.
Per i corsi d’acqua la variazione massima tra temperature medie di qualsiasi
sezione del corso d’acqua a monte e a valle del punto di immissione non deve
superare i 3°C. Su almeno metà di qualsiasi sezione a valle tale variazione non
deve superare 1°C. Per i laghi la temperatura dello scarico non deve superare i
30°C e l’incremento di temperatura del corpo recipiente non deve in nessun caso
superare i 3°C oltre 50 metri di distanza dal punto di immissione. Per i canali
artificiali, il massimo valore medio della temperatura dell’acqua di qualsiasi sezione
non deve superare i 35°C, la condizione suddetta è subordinata all’assenso del
soggetto che gestisce il canale. Per il mare e per le zone di foce di corsi d’acqua
non significativi, la temperatura dello scarico non deve superare i 35°C e
l’incremento di temperatura del corpo recipiente non deve in nessun caso superare
i 3°C oltre i 1000 metri di distanza dal punto di immissione. Deve inoltre essere
assicurata la compatibilità ambientale dello scarico con il corpo recipiente ed evitata
la formazione di barriere termiche alla foce dei fiumi;
Per quanto riguarda gli scarichi di acque reflue urbane valgono il limiti indicati in
tab. 1 e, per le zone sensibili anche quelli di tab. 2. Per quanto riguarda gli scarichi
di acque reflue industriali recapitanti in zone sensibili la concentrazione di fosforo
totale e di azoto totale deve essere rispettivamente di 1 e 10 mg/L;
Tali limiti non valgono per lo scarico in mare, in tal senso le zone di foce sono
equiparate alle acque marine costiere, purché almeno sulla metà di una qualsiasi
sezione a valle dello scarico non vengano disturbate le naturali variazioni della
concentrazione di solfati o di cloruri;
In sede di autorizzazione allo scarico dell’impianto per il trattamento di acque
reflue urbane, da parte dell’autorità competente andrà fissato il limite più opportuno
in relazione alla situazione ambientale e igienico sanitaria del corpo idrico recettore
e agli usi esistenti. Si consiglia un limite non superiore ai 5000 UFC/100mL;
Il saggio di tossicità è obbligatorio. Oltre al saggio su Daphnia magna, possono
essere eseguiti saggi di tossicità acuta su Ceriodaphnia dubia, Selenastrum
capricornutum, batteri bioluminescenti o organismi quali Artemia salina , per
scarichi di acqua salata o altri organismi tra quelli che saranno indicati ai sensi del
punto 4 del presente allegato. In caso di esecuzione di più test di tossicità si
consideri il risultato peggiore. Il risultato positivo della prova di tossicità non
determina l’applicazione diretta delle sanzioni di cui al Titolo V, determina altresì
l’obbligo di approfondimento delle indagini analitiche, la ricerca delle cause di
tossicità e la loro rimozione.
NORME PRATICHE PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI SPECIALI PRODOTTI C/O IL CR BRINDISI
38
ALLEGATO III
Elenco non esaustivo dei rifiuti speciali e sanitari
prodotti e smaltiti dal CR ENEA dal 2001 al 2010
Codice
Europeo
Rifiuto
(CER)
060106
060204
060405
080318
090101
090104
090108
130208
150110
160214
160504
160506
160507
160507
160508
160509
160601
180103
200133
Tipo rifiuto
Altri acidi
Soluzione di sodio idrossido
Soluzione acquosa contenente cloruro
di cadmio e nanotubi di carbonio
Cartucce di toner
Liquidi di sviluppo fotografico
Liquidi di fissaggio fotografico
Carta e pellicole per fotografia
Olio esausto
Imballaggi contaminati da sostanze
pericolose
Apparecchiatura elettrica ed elettronica
Gas in contenitore in pressione
Rifiuti contenenti mercurio
Reagenti di laboratorio inorganici liquidi
es. acqua regia
metilclorosilano
diclorodifenilsilano ecc…
Reagenti di laboratorio inorganici solidi
es. materiale polimerico
Reagenti di laboratorio organici liquidi
es. esano
acetone
sol gelificati
solventi ecc…
Rifiuti contenenti altri metalli pesanti
Batterie al piombo
ROT (rifiuti ospedalieri)
Pile alcaline
Caratteristica
di
pericolosità
H5, H6
H4, H5, H8
H6, H7, H8,
H10, H11, H12
H12, H13, H14
H12, H13, H14
H3B
H4, H5, H6
H4, H5, H6, H7
H1
H4, H5, H6
H4, H5, H6
H4, H5, H6
H4, H5, H6, H7,
H14
H4, H5, H6
H4, H5 H6, H8
H9
H4, H5, H6
N.B. Si ricorda che l’elenco completo di tutti i codici CER è disponibile nel sito
INTRANET di Brindisi nella sezione “Sicurezza sul lavoro”.
NORME PRATICHE PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI SPECIALI PRODOTTI C/O IL CR BRINDISI
39
BIBLIOGRAFIA
D.Lgs. 22/1997;
D.Lgs. 152/1999;
D.Lgs. 4/2008;
D.Lgs. 81/2008;
D.Lgs. 152/2006;
D.Lgs. 205/2010;
Direttiva comunitaria 91/156/CEE;
Direttiva comunitaria 91/689/CEE;
Direttiva comunitaria 94/62;
Opuscolo informativo “SPP Università di Pisa” Edizione agosto 2007;
Opuscolo informativo “CNSPP Università e Ricerca” e “Co.N.U.E.R. – RLS”
Edizione settembre 2010.
RICORDATI !!!
E’ VIETATO
SMALTIRE I
RIFIUTI IN FOGNA
O CON I R.S.U.
NORME PRATICHE PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI SPECIALI PRODOTTI C/O IL CR BRINDISI
40
S.S. 7 Appia km 706
72100 Brindisi
Telefono +39 0831 201218 – fax + 39 0831 201219
Pubblicazione destinata ad uso interno
Versione 1 del 07 marzo 2011
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Opuscolo informativo norme pratiche per la gestione dei rifiuti