COMUNE DI MORRO D'ORO
C.F. 81000370676 -- PROVINCIA DI TERAMO -- P.IVA 00516370673
SPORTELLO UNICO PER L’EDILIZIA
DICHIARAZIONE di CONFORMITA’: ASPETTI GENERALI dal DM 37/2008
La dichiarazione di conformità ai sensi del nuovo decreto 37/2008
La NUOVA DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' deve seguire le disposizioni che sono riportate nell' Art 7 del decreto 37/2008.
La Dichiarazione di Conformità è l'elemento finale che attesta la corretta esecuzione dell'impianto alla "REGOLA dell'ARTE",
cioè alla normativa vigente.
Documento ESSENZIALE già da quando è stato introdotto dalla Legge 46/90, ora dall'entrata in vigore del DM 37/08,
assume una particolare e indubbia rilevanza in quanto come riporta l'Art 13 i contratti di compravendita degli immobili
dovranno riportare la garanzia del venditore in ordine alla conformità degli impianti alla vigente normativa in materia di
sicurezza e contenere quindi in allegato la dichiarazione di conformità oppure nel caso in cui essa non sia stata prodotta o
non sia più reperibile, la "dichiarazione di rispondenza" resa da un professionista.
La sua emanazione è una diretta conseguenza della potenziale pericolosità per gli utilizzatori finali e per la pubblica
incolumità di alcune tipologie di impianti tra cui gli impianti del gas.
Si può ritenere che abbia due aspetti ugualmente importanti:
•
•
l'attestazione della conformità alla regola d'arte (e cioè alla normativa vigente) dell'impianto con
precisa identificazione dell'installatore che lo ha realizzato e la conseguente possibilità di reperirlo nel
futuro;
la certificazione di dettaglio di come l'impianto è stato effettivamente realizzato e il conseguente monito
al Committente della necessità che l'impianto venga mantenuto in condizioni di sicurezza o
successivamente modificato solo da impresa qualificata.
La Dichiarazione che era prevista esplicitamente all'art. 9 della Legge 46/90, viene richiamata nel nuovo decreto all'Art 7. E'
un elemento "certificativo" (cioè una attestazione firmata) ma per essere valida deve avere alcuni elementi importanti che ne
completano gli aspetti formali:
1.
2.
3.
4.
5.
Modello Ministeriale debitamente compilato e firmato;
il Certificato Camerale di riconoscimento dei requisiti tecnico professionali;
lo schema dell'impianto realizzato;
la relazione sui materiali utilizzati.
il progetto in base all'Art 5
il
Da tempo questi allegati sono stati trascurati e la Dichiarazione di Conformità era associata al solo primo foglio che era
entrato anche nella modulistica più generale di alcuni negozi specializzati (vedi modelli BUFFETTI). L'entrata in vigore della
Delibera 40/04 ne ha sancito l'importanza, ora ancora di più si può affermare che solo il primo foglio senza allegati non
rappresenta la Dichiarazione di conformità.
E' evidente che il solo primo foglio rappresenta una forma di autocertificazione o attestazione, mentre gli allegati sono da
considerarsi come quelli che convalidano la dichiarazione e senza i quali la dichiarazione stessa NON può essere
considerata valida.
Non si tratta quindi di elementi accessori ma di allegati OBBLIGATORI.
Altro elemento importante che si evince dal nuovo decreto è l'importante estensione che si è fatta sul concetto di
PROGETTO dell'impianto, questo deve essere redatto da un professionista iscritto negli albi professionali secondo la
specifica competenza tecnica qualora la portata termica complessiva dell'impianto superi i 50 Kw o siano dotati di canne
fumarie collettive (prima il limite era 34,8 Kw), mentre negli altri casi, deve essere redatto e firmato dal responsabile
tecnico dell'impresa installatrice.
Con questa nuova definizione di progetto non vi è dubbio che gli allegati obbligatori devono essere compilati con precisione e
dovizia di particolari.
Il primo foglio riporta SEMPRE gli stessi dati per quanto riguarda l'impresa, identifica in maniera chiara il Committente e
caratterizza l'impianto con una breve descrizione e con il riferimento alla normativa applicata. Infine, devono essere indicati
in maniera chiara gli allegati che accompagnano e completano la Dichiarazione stessa.
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RIFERIMENTI LEGISLATIVI
DM 37/2008 Articolo 7 - Dichiarazione di conformità
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Al termine dei lavori, previa effettuazione delle verifiche previste dalla normativa vigente, comprese quelle di
funzionalità dell'impianto, l'impresa installatrice rilascia al committente la dichiarazione di conformità degli impianti
realizzati nel rispetto delle norme di cui all'articolo 6. Di tale dichiarazione, resa sulla base del modello di cui
all'allegato I, fanno parte integrante la relazione contenente la tipologia dei materiali impiegati, nonché il progetto di cui
all'articolo 5.
Nei casi in cui il progetto é redatto dal responsabile tecnico dell'impresa installatrice l'elaborato tecnico é costituito
almeno dallo schema dell'impianto da realizzare, inteso come descrizione funzionale ed effettiva dell'opera da
eseguire eventualmente integrato con la necessaria documentazione tecnica attestante le varianti introdotte in
corso d'opera.
In caso di rifacimento parziale di impianti, il progetto, la dichiarazione di conformità, e l'attestazione di collaudo
ove previsto, si riferiscono alla sola parte degli impianti oggetto dell'opera di rifacimento, ma tengono conto
della sicurezza e funzionalità dell'intero impianto. Nella dichiarazione di cui al comma 1 e nel progetto di cui
all'articolo 5, é espressamente indicata la compatibilità tecnica con le condizioni preesistenti dell'impianto.
La dichiarazione di conformità é rilasciata anche dai responsabili degli uffici tecnici interni delle imprese non
installatrici di cui all'articolo 3, comma 3, secondo il modello di cui all'allegato II del presente decreto.
Il contenuto dei modelli di cui agli allegati I e II puo' essere modificato o integrato con decreto ministeriale per
esigenze di aggiornamento di natura tecnica.
Nel caso in cui la dichiarazione di conformità prevista dal presente articolo, salvo quanto previsto all'articolo 15,
non sia stata prodotta o non sia più reperibile, tale atto é sostituito - per gli impianti eseguiti prima dell'entrata in
vigore del presente decreto - da una dichiarazione di rispondenza, resa da un professionista iscritto all'albo
professionale per le specifiche competenze tecniche richieste, che ha esercitato la professione, per almeno cinque
anni, nel settore impiantistico a cui si riferisce la dichiarazione, sotto personale responsabilità, in esito a
sopralluogo ed accertamenti, ovvero, per gli impianti non ricadenti nel campo di applicazione dell'articolo 5, comma
2,
da
un
soggetto
che
ricopre,
da
almeno
5
anni,
il
ruolo
di
responsabile
tecnico
di
un'impresa abilitata di cui all'articolo 3, operante nel settore impiantistico a cui si riferisce la dichiarazione.
TABELLA CASI DI OBBLIGATORIETA’ PER LA REDAZIONE DEI PROGETTI DA DEPOSITARE IN COMUNE
CONTESTUALMENTE ALLA PRESENTAZIONE DEL PROGETTO EDILIZIO (art. 11 c.2 D.M. 37/08)
IMPIANTI POSTI AL SERVIZIO DEGLI EDIFICI PER TUTTE LE DESTINAZIONI D’USO
comma 2 dell'art. 1 del DM n. 37 del 22/1/2008
Tipi di impianto
Obbligo di redazione dei progetti per:
-
Utenze condominiali
Utenze domestiche di singole unità abitative con potenza > 6 KW o con sup. > 400 mq.
Unità immobiliari con ambienti soggetti a normativa CEI:
adibiti ad uso medico;
con pericolo di esplosione;
a maggior rischio di incendio.
-
Immobili adibiti ad attività produttive, al commercio, al terziario ed altri usi:
ELETTRICO
PROTEZIONE SCARICHE
RADIOTELEVISIVO, ANTENNE,
ELETTRONICO
RISCALDAMENTO
CONDIZIONAMENTO
LINEA GAS
Utenze alimentate a tensione > 1000 V, inclusa la parte in bassa tensione
Utenze alimentate in bassa tensione con potenza > 6 kW.
Utenze alimentate in bassa tensione se Sup. > 200 mq
In edifici con volume > 200 mc.:
Quando coesistono con gli impianti elettrici con obbligo di progettazione
Se presenti canne fumarie collettive ramificate
Se la potenza P ≥ 40.000 frigorie/h
Impianti caratterizzati da:
gas combustibili con portata termica > 50 kW
dotati di canne fumarie collettive ramificate
uso ospedaliero o simili, compreso lo stoccaggio
ANTINCENDIO
-
Attività soggette al C.P.I.
sono previsti 4 o più idranti
sono previsti 10 o più apparecchi di rilevamento
LAMPADE FLUORESCENTI A
CATODO FREDDO
-
Se con potenza > 1.200 VA rese dagli alimentatori
se sono collegati ad impianti elettrici con obbligo di progetto
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SCHEMA DELL’IMPIANTO
Lo SCHEMA dell'IMPIANTO così come è stato realizzato consente di identificarne la tipologia in relazione sia alle norme
vigenti sia alle caratteristiche peculiari della realizzazione.
Anche in questo caso la definizione dei contenuti minimi che devono essere presenti nello "schema" sono definiti nelle Note
al Modello Ministeriale, note che riportiamo integralmente:
Per schema dell’impianto realizzato si intende la descrizione dell’opera come eseguita (si fa semplice rinvio al
progetto quando questo esiste). Nel caso di trasformazione, ampliamento e manutenzione straordinaria,
l’intervento deve essere inquadrato, se possibile, nello schema dell’impianto preesistente. Lo schema citerà la
pratica prevenzione incendi (ove richiesto).
Le note non chiariscono integralmente cosa si intenda per schema, cioè se ci riferisca ad una descrizione letterale o ad una
descrizione rappresentata da un disegno.
Il senso comune abbinerebbe la parola "schema" ad un disegno "schematico" dove sono inseriti i componenti principali
(rappresentati con dei simboli) che sono collegati in maniera funzionale l'un l'altro con delle linee rappresentative delle
tubazioni o dei fili elettrici.
Sono comunque possibili diversi tipi di schemi, il più comune è quello PLANIMETRICO, dove i componenti e le tubazioni
sono rappresentati sulla pianta del locale dove è installato l'impianto.
Nello schema planimetrico è possibile che alcuni elementi importanti vengano a non essere rappresentati correttamente in
quanto necessitano di dettagli in sezione.
Tipica mancanza dello schema planimetrico è la rappresentazione delle caratteristiche dello scarico dei fumi che spesso viene
dimentivato ma che fa parte integrante dell'impianto del gas. Per ovviare a tale carenza occorre rappresentare tale scarico in
una sezione o descriverlo dettagliatamente.
Lo schema ASSONOMETRICO rappresenta gli stessi elementi costitutivi dell'impianto ma con una tecnica prospettica che
consente la visualizzazione in tre dimensioni. In questo caso le principali caratteristiche geometriche (lunghezze ed altre
dimensioni) potrebbero essere rappresentate in scala.
In ogni caso ogni elemento riportato deve essere identificato con un preciso riferimento che sarà lo stesso con cui viene
riportato nella Relazione dei materiali utilizzati, siano essi componenti di linea siano componenti principali.
Non sono considerati schemi validi le fotografie dell'impianto in quanto difficilmente possono rappresentare le parti nascoste
(ad esempio le tubazioni sottotraccioa) e comunque non sono indicative dei collegamenti funzionali che sono la caratteristica
principale della rappresentazione schematica.
Anche lo schema di impianto può essere inserito nella posizione e con le convenzioni che la GUIDA del CIG prevede, in tal
modo l'intero set degli allegati obbligatori è decisamente più organico ed uniforme.
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RELAZIONE SUI MATERIALI
La RELAZIONE SUI MATERIALI UTILIZZATI rappresenta il complemento più importante in quanto definisce con esattezza
la tipologia e la normativa a cui tali materiali fanno riferimento.
I contenuti minimi della Relazione sui Materiali Utilizzati sono definiti nelle note al Modello Ministeriale, ed in particolare alla
nota N. 6 che riportiamo integralmente:
La relazione deve contenere, per i prodotti soggetti a norme, la dichiarazione di rispondenza alle stesse
completata, ove esistente, con riferimenti a marchi, certificati di prova, ecc. rilasciati da istituti autorizzati.
Per gli altri prodotti (da elencare) il firmatario deve dichiarare che trattasi di materiali, prodotti e componenti
conformi a quanto previsto dal DM 37/08.
La relazione deve dichiarare l’idoneità rispetto all’ambiente di installazione.
Quando rilevante ai fini del buon funzionamento dell’impianto, si devono fornire indicazioni sul numero e
caratteristiche degli apparecchi installati od installabili.
Ad esempio per il gas:
1.
2.
3.
4.
numero, tipo e potenza degli apparecchi;
caratteristiche dei componenti il sistema di ventilazione dei locali;
caratteristiche del sistema discarico dei prodotti della combustione;
indicazioni sul collegamento elettrico degli apparecchi, ove previsto.
I contenuti della nota sono sufficientemente espliciti e riportano anche un esempio proprio riferito agli impianti del gas dove
sono indicati gli elementi caratterizzanti di tale tipologia impiantistica.
Le disposizioni ministeriali non entrano nel merito delle modalità di presentazione della Relazione, nè sulla forma con cui i
relativi contenuti devono essere riportati.
Per questo motivo il Comitato Italiano del Gas (CIG) ha emesso una "GUIDA alla compilazione degli allegati alla
Dichiarazione di Conformità", guida che raggruppa sia la relazione sui materiali sia lo schema di impianto.
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