LA MANOVRA D’ESTATE 2009
Ernesto Gatto
TREMONTI - TER
PER LE IMPRESE E’ ESCLUSO DALLA TASSAZIONE
AI FINI IRES/IRPEF (MA NON IRAP)
IL 50% DEL VALORE DEGLI
INVESTIMENTI IN MACCHINARI
ED ATTREZZATURE NUOVI
I BENI DEVONO ESSERE
COMPRESI NELLA DIVISIONE 28
DELLA TABELLA ATECO 2007
L’INVESTIMENTO DEVE ESSERE
PERFEZIONATO NEL PERIODO:
01/07/2009 – 30/06/2010
L’AGEVOLAZIONE POTRA’
ESSERE FRUITA ANCHE A MEZZO
CONTRATTO DI LEASING
TREMONTI - TER
RESTANO ESCLUSI DALLA
AGEVOLAZIONE I SEGUENTI SOGGETTI
PROFESSIONISTI E
STUDI ASSOCIATI
AGRICOLTORI CON SOLI
REDDITI FONDIARI
ENTI NON
COMMERCIALI
DOVREBBERO INVECE
ESSERE AMMESSI I
CONTRIBUENTI MINIMI
3
TREMONTI - TER
IL MOMENTO IN CUI IL
RISPARMIO FISCALE SARA’
EFFETTIVAMENTE PERCEPITO
PER CHI INVESTE
NEL 2^ SEMESTRE 2009
A GIUGNO 2010 IN SEDE DI
VERSAMENTO A SALDO 2009
NON SI POTRA’ MAI TENER
CONTO
DELL’AGEVOLAZIONE IN
SEDE DI VERSAMENTO
DEGLI ACCONTI
PER CHI INVESTE
NEL 1^ SEMESTRE 2010
A GIUGNO 2011 IN SEDE DI
VERSAMENTO A SALDO 2010
TREMONTI - TER
RESTANO ESCLUSI
DALL’AGEVOLAZIONE I SEGUENTI BENI
IMMOBILI
AUTOVEICOLI
COMPUTER
5
TREMONTI - TER
COSTITUISCE CAUSA DI
REVOCA DELL’AGEVOLAZIONE
LA CESSIONE, O DESTINAZIONE A FINALITA’ DIVERSE, DEI BENI
PRIMA DEL 2^ PERIODO D’IMPOSTA SUCCESSIVO ALL’ACQUISTO
(2011 PER GLI ACQUISTI 2009 – 2012 PER GLI ACQUISTI 2010)
CON RIPRESA A TASSAZIONE
NELL’ESERCIZIO DI
ACQUISTO DEL BENE
6
TREMONTI - TER
NON COSTITUISCONO CAUSE DI
REVOCA DELL’AGEVOLAZIONE
FURTO DEL BENE
ROTTAMAZIONE DEL BENE
SALE & LEASE BACK
OPERAZIONI STRAORDINARIE
7
TREMONTI - TER
SI ATTENDE UN CHIARIMENTO DALLE ENTRATE
SULLA CUMULABILITA’ DELL’AGEVOLAZIONE
AD ESEMPIO CON IL 55% PER IL RISPARMIO
ENERGETICO, BONUS INVESTIMENTI, LEGGE
SABATINI, CONTRIBUTI ARTIGIANCASSA, ETC….
MENTRE E’ CHIARO CHE IL
COSTO DEL BENE VA’ ASSUNTO
AL NETTO DI EVENTUALI
CONTRIBUTI IN CONTO IMPIANTI
8
TREMONTI - TER
E’ INVECE CONSENTITO IL CUMULO DELLA
TREMONTI-TER CON IL BONUS
RICAPITALIZZAZIONE DELLE SOCIETA’
AUMENTO DI CAPITALE SOCIALE FINALIZZATO
ALL’INVESTIMENTO IN MACCHINARI O ATTREZZATURE
CHE PUO’ PORTARE SINO ALLA DETASSAZIONE
DEL 65% DELL’INVESTIMENTO (50% + 15%)
9
TREMONTI - TER
L’INVESTIMENTO SI RITIENE REALIZZATO:
BENI MOBILI:
AL MOMENTO DELLA
CONSEGNA O SPEDIZIONE
BENI IMMOBILI:
BENI COMPLESSI:
AL MOMENTO DELLA
STIPULA DELL’ATTO
AL MOMENTO DELLA
ACCETTAZIONE S.A.L.
10
TREMONTI - TER
IL REQUISITO DELLA NOVITA’
SUSSISTE ANCHE SE IL BENE
NON E’ COMPRATO DAL
PRODUTTORE
PURCHE’ IL VENDITORE
ATTESTI CHE IL BENE NON
E’ STATO MAI UTILIZZATO
E CHE NON SONO STATE MAI
DEDOTTE QUOTE DI
AMMORTAMENTO
11
TREMONTI - TER
A DIFFERENZA CHE NEL PASSATO NON
BISOGNERA’ TENER CONTO DI:
- DISINVESTIMENTI DI BENI NELLO STESSO PERIODO
- MEDIA INVESTIMENTI DEL QUINQUENNIO PRECEDENTE
12
TREMONTI - TER
PER FRUIRE DELL’AGEVOLAZIONE IL
MACCHINARIO DEVE RIENTRARE NELLA
TABELLA 28 ATECO 2007
INDIPENDENTEMENTE DALL’ATTIVITA’ D’IMPRESA
SVOLTA DAL CONTRIBUENTE RICHIEDENTE
13
TREMONTI - TER
EFFETTI DELL’INVESTIMENTO FINANZIATO DA TERZI
SULLA DEDUZIONE DEGLI INTERESSI PASSIVI
DILAZIONI
DA FORNITORI
DILAZIONI
DA BANCHE
NON OPERA IL LIMITE
POSTO AL 30% DEL ROL
RETTIFICATO
ATTENZIONE (SPA - SRL)
AL LIMITE POSTO AL 30%
DEL ROL RETTIFICATO
14
NUOVE REGOLE SULLE COMPENSAZIONI IVA
DAL 2010 LA COMPENSAZIONE DEL CREDITO
ANNUALE/TRIM. PER IMPORTI COMPLESSIVI ANNUI
OLTRE € 10.000 PUO’ ESSERE EFFETTUATA
DAL GIORNO 16 DEL MESE
SUCCESSIVO ALLA
PRESENTAZIONE DELLA
DICHIARAZIONE O ISTANZA
PER QUESTO MOTIVO LA
DICHIARAZIONE ANNUALE
IVA PUO’ ESSERE TRASMESSA
IN FORMA AUTONOMA
15
NUOVE REGOLE SULLE COMPENSAZIONI IVA
CIO’ SIGNIFICA CHE DAL 01/02/2010 SI POTRA’
PRESENTARE LA DICHIARAZIONE IVA AUTONOMA 2009
E CHE DAL 16/03/2010 IL CONTRIBUENTE
POTRA’ COMPENSARE IL CREDITO CHE
DOVESSE SUPERARE € 10.000
IN QUESTO CASO IL CONTRIBUENTE E’ ESONERATO DALLA
PRESENTAZIONE DELLA COMUNICAZIONE ANNUALE IVA
16
NUOVE REGOLE SULLE COMPENSAZIONI IVA
IN PRESENZA DI CREDITO IVA RICHIESTO IN
COMPENSAZIONE CON ISTANZA INFRANNUALE
LA COMPENSAZIONE
DI DETTO CREDITO
POTRA’ ESSERE EFFETTUATA SOLO
DAL GIORNO 16 DEL MESE
SUCCESSIVO ALLA PRESENTAZIONE
QUALUNQUE SIA L’IMPORTO DEL CREDITO
17
NUOVE REGOLE SULLE COMPENSAZIONI IVA
ATTENZIONE
I CONTRIBUENTI CHE INTENDANO EFFETTUARE LA
COMPENSAZIONE DI CREDITI IVA > € 10.000 DEVONO
UTILIZZARE I SERVIZI TELEMATICI FORNITI
DALL’AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA
PER LA TRASMISSIONE
DELLA DICHIARAZIONE
ANNUALE O DELLA
ISTANZA INFRANNUALE
PER LA TRASMISSIONE
DEL MOD. F24 (VIETATA
LA PRESENTAZIONE
CARTACEA IN BANCA)
18
NUOVE REGOLE SULLE COMPENSAZIONI IVA
SE IL CONTRIBUENTE INTENDE UTILIZZARE
ANNUALMENTE IN COMPENSAZIONE > € 15.000 LA
DICHIARAZIONE ANNUALE IVA DOVRA CONTENERE
IL VISTO DI CONFORMITA’ O
LA FIRMA DEL SOGGETTO
INCARICATO DEL CONTROLLO
CONTABILE
CIO’ NON E’ RICHIESTO OVE
L’IMPORTO VENGA RICHIESTO
A RIMBORSO E NON IN
COMPENSAZIONE
LE FALSE ATTESTAZIONI SARANNO PUNITE CON LA SANZIONE
DA € 258 A € 2.582 E, NEI CASI PIU’ GRAVI O RIPETUTI, CON LA
SEGNALAZIONE ALL’ORDINE PROFESSIONALE DI APPARTENENZA
19
NUOVE REGOLE SULLE COMPENSAZIONI IVA
DOPO LA STRETTA OPERATA DAL D.L. 185/2008 CHE HA
INASPRITO LE SANZIONI (DAL 100% AL 200%
DELL’IMPORTO INDEBITAMENTE COMPENSATO)
DA LUGLIO 2009 VIENE ABROGATA LA FACOLTA’ DI
RIDURRE LA SUDDETTA SANZIONE AD ¼ DEL MINIMO
IN CASO DI MANCATA IMPUGNAZIONE DELL’ATTO
20
BONUS SULLA RICAPITALIZZAZIONE
PER GLI AUMENTI DI CAPITALE DI SOCIETA’ DI
CAPITALI O DI PERSONE SINO AD € 500.000
EFFETTUATI DA SOCI PERSONE FISICHE
NEL PERIODO: 05/08 – 05/02/2010
MEDIANTE CONFERIMENTI
EX ARTT. 2342 (S.P.A.) E
2464 C.C. (S.R.L.)
SI PRESUME UN RENDIMENTO DEL 3%
ANNUO ESCLUSO DA IMPOSIZIONE
PER L’ANNO DI PERFEZIONAMENTO E
PER I 4 SUCCESSIVI
21
BONUS SULLA RICAPITALIZZAZIONE
SONO ESCLUSI GLI AUMENTI DI CAPITALE CHE NON
COMPORTANO UN INCREMENTO PATRIMONIALE
OVVERO TALUNI ALTRI VERSAMENTI :
AUMENTI TRAMITE
UTILIZZO RISERVE UTILI
AUMENTI TRAMITE
UTILIZZO RISERVE DA
RIVALUTAZIONE
AUMENTI TRAMITE
VERSAMENTI IN
UTILIZZO RISERVE DA
C/CAPITALE O IN
CONDONO
C/AUMENTO CAP. SOCIALE
22
BONUS SULLA RICAPITALIZZAZIONE
ATTENDONO CONFERMA ALCUNE QUESTIONI ANCORA APERTE
IL MOMENTO DI
PERFEZIONAMENTO
DELL’AUMENTO DI CAPITALE
LA DETASSAZIONE OPERA SOLO
AI FINI IRES/IRPEF O ANCHE AI
FINI IRAP
INDIRETTAMENTE GODONO DEL
BENEFICIO ANCHE I SOCI NON
PERSONE FISICHE
SI PUO’ GODERE DEL BENEFICIO
GIA’ IN SEDE DI VERSAMENTO
DEGLI ACCONTI
IN PRESENZA DI VARIAZIONE IN
DIMINUZIONE IL BENEFICIO VA’
ANCHE ALLE SOCIETA’ IN PERDITA
POSSIBILITA’ DI DISTRIBUIRE
RISERVE DI UTILI PER POI
PROCEDERE ALL’AUMENTO
23
ABROGAZIONE DEL “VALORE NORMALE”
NEGLI ACCERTAMENTI IMMOBILIARI
LEGGE COMUNITARIA 2008
(LEGGE 07/07/2009 N. 88)
NON SONO PIU’ VALIDI GLI ACCERTAMENTI
SUI TRASFERIMENTI IMMOBILIARI
BASATI SOLO SULLE
RISULTANZE DEI
VALORI OMI
CHE DA ADESSO
COSTITUISCONO SOLO
PRESUNZIONE SEMPLICE
24
ABROGAZIONE DEL “VALORE NORMALE”
NEGLI ACCERTAMENTI IMMOBILIARI
L’ABROGAZIONE DI TALE NORMA DI CARATTERE
RESTRITTIVO (INTRODOTTA DAL D.L. 223/2006)
MENTRE AI FINI IVA ERA
INELUDIBILE PER
AI FINI DELLE II. DD. E’
STATA UNA SCELTA DI
L’EVIDENTE CONTRASTO
CON LE DIRETTIVE UE
OPPORTUNITA’
ESERCITATA DAL FISCO
25
ABROGAZIONE DEL “VALORE NORMALE”
NEGLI ACCERTAMENTI IMMOBILIARI
LA MODIFICA HA VALORE SIA AI FINI
DELL’IVA CHE DELLE IMPOSTE DIRETTE
IN COERENZA CON L’INTRODUZIONE
DELLA NORMA NEL 2006
LA STESSA DOVREBBE
ESSERE CONSIDERATA
QUINDI DI PORTATA
RETROATTIVA ED
NORMA DI CARATTERE
PROCEDIMENTALE
APPLICABILE AI
CONTENZIOSI IN CORSO
26
ACCORDO COMUNE PER LA
MORATORIA DEI DEBITI DELLE PMI
IL 3 AGOSTO 2009 E’ STATO FIRMATO DA A.B.I. E
ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA SOTTO L’ALTO PATROCINIO DEL
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
L’AVVISO COMUNE PER LA
SOSPENSIONE DEI DEBITI DELLE P.M.I.
CHE PREVEDE QUANTO SEGUE:
SOSPENSIONE PER 12
MESI DEL PAGAMENTO
DELLA QUOTA CAPITALE
DELLE RATE DI MUTUO
SOSPENSIONE PER 12 MESI
DEL PAGAMENTO DELLA
QUOTA CAPITALE NEI
CONTRATTI LEASING
ALLUNGAMENTO DI 9 MESI
DELLE SCADENZE DI
DEBITO A BREVE TERMINE
ED ANTICIPAZIONE
27
ACCORDO COMUNE PER LA
MORATORIA DEI DEBITI DELLE PMI
IMPRESE AMMISSIBILI
PMI: IMPRESE CON < 250 DIPENDENTI, FATTURATO < € 50 MLN.,
ATTIVO BILANCIO < € 43 MLN (ART.2 D.M. 18/04/2005
IMPRESE CHE AL 30/09/2008 AVEVANO
ESCLUSIVAMENTE POSIZIONI “IN BONIS”
IMPRESE CHE ALLA DATA DELL’ISTANZA NON AVEVANO IN CORSO
PROCEDURE ESECUTIVE, RISTRUTTURATE O IN SOFFERENZA
IMPRESE CHE PRESENTINO APPOSITA ISTANZA ENTRO
IL 30 GIUGNO 2010
28
ACCORDO COMUNE PER LA
MORATORIA DEI DEBITI DELLE PMI
LA SOSPENSIONE DEL PAGAMENTO
RIGUARDA LA QUOTA CAPITALE DELLE RATE
NON ANCORA SCADUTE ALLA DATA DI
SCADUTE < 180 GIORNI DALLA DATA
PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA
DI PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA
LA QUOTA DI INTERESSI DOVRA’
SONO ESCLUSI I FINANZIAMENTI
ESSERE REGOLARMENTE PAGATA
DOTATI DI AGEVOLAZIONE PUBBLICA
29
ACCORDO COMUNE PER LA
MORATORIA DEI DEBITI DELLE PMI
LA CONCESSIONE DEI BENEFICI NON E’
AUTOMATICA MA PASSA ATTRAVERSO UNA
BREVE FASE ISTRUTTORIA
DIVIENE AUTOMATICA IN ASSENZA DI
RITARDATI PAGAMENTI ALLA DATA DI
PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA
IL DEBITO SOSPESO NON POTRA’
COMPORTARE UN AUMENTO DEL
TASSO ALLA RIPRESA DEI PAGAMENTI
30
GRAZIE E ARRIVEDERCI
31
Scarica

2009-10-27-manovra_09.gatto