COMUNE DI PIAN DI SCO’
Provincia di Arezzo
REGOLAMENTO COMUNALE
DI
POLIZIA
URBANA
APPROVATO DAL CONSIGLIO COMUNALE CON DELIBERAZIONE N°________________DEL_____________________
I N D I C E
C A P O
I
D I S P O S I Z I O N I G E N E R A L I
Art. 1 Disciplina della Polizia Urbana.
Art. 2 Vigilanza per l'applicazione della norme di Polizia urbana.
Art. 3
Disposizioni di carattere generale per le licenze e concessioni previste dal
presente Regolamento.
C A P O I I
DISCIPLINA DELLE ACQUE E DEL SUOLO PUBBLICO
Art. 4 Discarico delle acque.
Art. 5 Occupazioni aree pubbliche.
Art. 6 Rinnovo delle concessioni.
Art. 7 Sospensioni e revoca delle concessioni.
Art. 8 Riscossione del canone d'occupazione di aree pubbliche.
Art. 9 Modalità per il carico e lo scarico delle merci.
Art.10 Scarico di rottami e detriti.
Art.11 Collocamento di tavoli, sedie e piante ornamentali sull'area pubblica.
Art.12 Installazione di tende solari.
Art.13 Insegne, vetrine e pubblicità luminosa.
Art.14 Esposizione fioriere e simili all'esterno dell'esercizio.
Art.15 Commercio su aree pubbliche.
Art.16 Proiezioni, audizioni e spettacoli su aree pubbliche.
Art.17 Installazione di edicole e chioschi.
Art.18 Divieto di giochi sul suolo pubblico.
Art.19 Collocamento di condutture.
Art.20
Art.21
Art.22
Art.23
C A P O I I I
N E T T E Z Z A D E I C E N T R I A B I T A T I
Disposizioni di carattere generale.
Abbandono di rifiuti in area privata.
Obblighi di concessionari d'occupazione d'aree pubbliche.
Disposizioni per commercianti su aree pubbliche ed esercenti mestieri girovaghi.
Art.24
Art.25
Art.26
Art.27
Art.28
Art.29
Art.30
Art.31
Art.32
Art.33
Pulizia dei portici, dei cortili e delle scale.
Disposizioni riguardanti i negozi e pubblici esercizi.
Trasporto di materiale di facile dispersione.
Sgombro della neve.
Divieto di lavatura e riparazione d'ogni tipo di veicolo su aree pubbliche.
Divieto dell'esercizio d'attività artigianali od industriali su aree pubbliche.
Pulizia delle vetrine.
Disposizioni riguardanti gli animali.
Divieto di getto d'opuscoli, volantini o foglietti.
Divieto di segatura o spaccatura di legname.
Art.34
Art.35
Art.36
Art.37
Art.38
Art.39
Art.40
Art.41
Art.42
Art.43
Art.44
Art.45
Art.46
Art.47
Art.48
Art.49
Art.50
C A P O I V
D E C O R O D E I C E N T R I A B I T A T I
Manutenzione degli edifici.
Collocamento di cartelli ed iscrizioni.
Collocamento di targhe o lapidi commemorative.
Ornamento esterno ai fabbricati.
Depositi in proprietà privata.
Lavaggio ed esposizione di biancheria e panni.
Spolveramento di panni e tappeti.
Manifesti e scritte.
Decenza pubblica e personale.
Maltrattamento d'animali.
Bestie macellate e trasporto carni.
Pattumiere e recipienti con rifiuti.
Divieti particolari nelle strade e giardini pubblici.
Vasche e fontane.
Atti contrari alla pulizia del pubblico suolo, al decoro ed alla moralità.
Recinzioni di terreni confinanti con il suolo pubblico.
Uso d'acqua per scopi irrigui.
Art.51
Art.52
Art.53
Art.54
Art.55
Art.56
Art.57
Art.58
Art.59
Art.60
Art.61
Art.62
Art.63
Art.64
Art.65
Art.66
Art.67
Art.68
Art.69
C A P O V
Q U I E T E P U B B L I C A
Esercizio di mestieri, arti ed industrie.
Impianti di macchinari.
Produzione di odori, gas, vapori nauseanti o inquinanti.
Funzionamento di motori per uso domestico in case di abitazione.
Rumori in case di abitazione.
Zonizzazione del territorio.
Rilevamento rumorosità.
Uso di strumenti sonori.
Carico, scarico e trasporto merci che causano rumori.
Venditori e suonatori ambulanti.
Schiamazzi, grida e canti.
Detenzione di cani o altri animali che disturbino la quiete pubblica.
Suono delle campane.
Sale da ballo, cinema e ritrovi.
Spettacoli itineranti, sagre, feste, cantieri.
Divieto di fumare nei locali pubblici.
Esenzione dall'osservanza del divieto di fumare nei locali pubblici.
Negozi per la vendita di apparecchi radio, televisori, giradischi e simili.
Carovane di nomadi.
C A P O V I
N O R M E D I S I C U R E Z Z A N E G L I A B I T A T I
Art.70 Sostanze liquide esplosive, infiammabili e combustibili.
Art.71 Requisiti dei depositi e dei locali di vendita combustibili.
Art.72 Detenzione di combustibili in case d'abitazione o altri edifici.
Art.73 Accatastamento di legna o di altro materiale infiammabile nei cortili.
Art.74 Fucine e forni.
Art.75 Uso di fiamma libera.
Art.76 Accensione di polveri, liquidi infiammabili e fuochi artificiali.
Art.77
Art.78
Art.79
Art.80
Art.81
Art.82
Art.83
Art.84
Art.85
Art.86
Art.87
Art.88
Art.89
Art.90
servizio.
Animali pericolosi.
Strumenti da taglio.
Trasporto d'oggetti incomodi o pericolosi.
Trasporto d'acqua gassata e di seltz.
Scalpellamento di vie e piazze.
Manutenzione delle pareti, tetti, cornicioni e canali di gronda negli edifici.
Manutenzione d'aree di pubblico transito.
Segnalazione e riparazioni d'opere in costruzione.
Materiale di demolizione.
Insegne, persiane, vetrate di finestre.
Ripari ai pozzi, cisterne e simili.
Impalcature per feste, fiere e competizioni sportive.
Illuminazione dei portici, delle scale e degli anditi.
Veicoli adibiti al servizio pubblico - Norme per i passeggeri e per il personale di
C A P O V I I
D I S P O S I Z I O N I A N N O N A R I E P E R
E SE R C I Z I D I V E N D I T A
Art.91 Esercizio del commercio in sede fissa e in area pubblica.
Art.92 Orari degli esercizi commerciali.
Art.93 Pesatura delle merci – disciplina degli involucri.
Art.94 Vendita e scorta delle merci.
Art.95 Vendita del pane.
Art.96 Vendita di angurie, cocomeri, castagne e simili.
Art.97 Merce venduta in pacchi o contenitori chiusi. Surrogati.
Art.98 Esalazioni di merce.
Art.99 Tabella per la vendita del combustibile.
Art.100 Requisiti dei locali di vendita.
Art.101
Art.102
Art.103
Art.104
C A P O VIII
D I S P O S I Z I O N I P E R I M E S T I E R I
G I R O V A G H I
Esercizio dei mestieri girovaghi.
Venditori di giornali.
Baracche per pubblici spettacoli.
Durata e revoca della licenza Comunale per i mestieri girovaghi.
C A P O IX
M A N I F E S T A Z I O N I C O N
Art.105 Cortei funebri.
Art.106 Processioni - Manifestazioni.
Art.107
Art.122
Art.109
Art.110
Art.111
Art.112
G L I
CORTEI
C A P O X I
P O L I Z I A A M M I N I S T R A T I V A
Presentazione delle domande.
Allegati.
Pareri.
Rilascio delle licenze e delle autorizzazioni.
Comunicazioni al Prefetto ed altre Autorità:.
Annotazioni e comunicazioni dei provvedimenti.
Art.113
Art.114
Art.115
Revoca dei provvedimenti.
Dichiarazioni ed avvisi preventivi – presa d’atto.
Rilascio duplicati.
C A P O X I
S A N Z I O N I
Art.116 Accertamento delle violazioni e sanzioni.
Art.117 Rimessa in pristino ed esecuzione d'Ufficio.
Art.118 Inesecuzione di ordinanza.
Art.119 Sequestro e custodia di mezzi e materiali che abbiano causato infrazioni
(Iter Legge 24 Novembre 1981, n° 689 e D.P.R. 22 Luglio 1982, n° 571).
Art.120 Sospensione delle licenze.
C A P O
D I S P O S I Z I O N I
I
G E N E R A L I
Art. 1
Disciplina della Polizia Urbana.
1La Polizia Urbana è disciplinata dal presente Regolamento e dalle norme speciali ad essa
attinenti.
2Essa attende alla tutela dell'integrità del pubblico demanio comunale e a quella di un
decoroso svolgimento della vita cittadina, garantendo la libertà dei singoli dal libero arbitrio di altri,
contribuendo alla sicurezza dei cittadini e provvedendo al disciplinato andamento dei pubblici
servizi
3Le norme che disciplinano la Polizia Urbana per gli spazi e luoghi pubblici sono estese agli
spazi privati soggetti a servitù di pubblico uso ed aperti al pubblico, compresi i portici, i canali ed i
fossati fiancheggianti le strade.
Art. 2
Vigilanza per l'applicazione della norme di Polizia urbana.
1Al servizio di Polizia Municipale sovrintende il Sindaco ed i controlli in materia sono svolti
dalla Polizia Municipale e dagli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria di cui all'art.57 del C.P.P.,
nell'ambito delle rispettive mansioni.
2Gli appartenenti alla Polizia Municipale, nell'esercizio delle loro funzioni, potranno accedere
negli atri, nelle scale, negli stabili, nelle botteghe, nei negozi, negli spacci, nei laboratori, nelle
officine, negli stabilimenti e locali annessi, nei locali pubblici in genere e dovunque si svolga attività
sottoposta alla vigilanza comunale, con l'obbligo di inoltrare notizia all'A.G. competente, per i fatti
costituenti reato, ovvero di accertare ogni violazione amministrativa.
Art. 3
Disposizioni di carattere generale per le licenze e concessioni
previste dal presente Regolamento.
1Le autorizzazioni, concessioni, nulla osta, permessi, licenze di cui al presente
Regolamento, saranno in ogni caso rilasciate per iscritto e accordate:
a) personalmente al titolare;
b) senza pregiudizio dei diritti di terzi;
c) con l'obbligo al concessionario di riparare tutti i danni derivanti dalle opere ed occupazioni
permesse e di tenere sollevato il Comune concedente da qualsiasi azione intentata da terzi per il
fatto della concessione data;
d) con facoltà dell'Amministrazione di imporre, in ogni tempo, nuove condizioni che si rendessero
necessarie nel pubblico interesse sospendendo o revocando a suo criterio insindacabile i benefici
concessi, senza obbligo di corrispondere alcun’indennità o compenso.
2Le domande di concessione o d'autorizzazione di cui agli articoli del presente
Regolamento, dovranno essere redatte nelle forme stabilite dalle norme vigenti;
C A P O
DISCIPLINA DELLE ACQUE E
I I
DEL SUOLO
PUBBLICO
Art. 4
Discarico delle acque.
1Senza le prescritte autorizzazioni previste dalle Legge non è ammesso lo scarico di acque
chiare o luride o industriali o di qualsiasi provenienza privata o d'insediamenti produttivi nelle
fognature pubbliche, nei fiumi, e in tutte le acque pubbliche, sul suolo o nel sottosuolo.
Art. 5
Occupazioni aree pubbliche.
1Salvo quanto disposto dal Regolamento per l'applicazione del Canone per l'occupazione
di spazi ed aree pubbliche e salve le disposizioni di Legge sulla circolazione stradale, ogni
occupazione di suolo pubblico nonché lo spazio ad esso sovrastante e sottostante deve essere
concessa dall'Amministrazione Comunale.
2Le concessioni sono rilasciate dall'Autorità Comunale, attenendosi alle disposizioni previste
dal Regolamento per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche compatibilmente con le disposizioni
di legge speciali, qualora esistenti; In mancanza di tale regolamento e di leggi speciali, i rilasci
saranno effettuati secondo le norme generali di legge in vigore e secondo le disposizioni prescritte
dall'Amministrazione Comunale stessa.
4Ogni concessione s'intende accordata senza pregiudizio dei diritti di terzi, e con facoltà
dell'Amministrazione Comunale di imporre nuove condizioni, ed arrivare anche alla revoca per i
motivi ed i modi indicati nel Capo I.
5Le concessioni sia d'occupazioni permanenti sia temporanee saranno rilasciate per mezzo
d'apposito atto, accettato dal concessionario, in cui siano precisati la qualità dell'occupazione
concessa, il relativo spazio, la durata e le condizioni stabilite.
7Le norme del presente articolo si applicano anche per l'occupazione di spazi sovrastanti o
sottostanti al suolo pubblico.
Art. 6
Rinnovo delle concessioni.
1) Le concessioni decadono alla data stabilita nell'atto di concessione e potranno essere rinnovate,
se non sussistono motivi ostativi con domanda presentata al Sindaco, prima della data di
scadenza della concessione.
Art. 7
Sospensioni e revoca delle concessioni.
1In qualsiasi momento l'Amministrazione Comunale, a suo insindacabile giudizio, può
sospendere o revocare la concessione d'occupazione d'area o suolo pubblico, sia per
inosservanza delle disposizioni del presente Regolamento, sia per mancato rispetto delle
condizioni contenute nel permesso, licenza, o atto di concessione, per ragioni di viabilità o per altro
motivo d'interesse pubblico sopravvenuto.
2Nei casi urgenti il Comandante e gli Agenti della Polizia Municipale possono ordinare
verbalmente la sospensione della concessione, da confermarsi con successivo provvedimento
scritto da adottarsi entro 48 ore dall’Autorità competente.
3Nel caso di revoca, l'Amministrazione Comunale, ha l'obbligo del solo rimborso
all'intestatario della concessione della quota di tassa corrispondente al periodo intercorrente tra la
revoca e la scadenza fissata.
Art. 8
Riscossione del canone d'occupazione di aree pubbliche.
1Il Canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche per occupazioni temporanee e
permanenti è riscosso con le modalità e i termini prescritti dalle disposizioni vigenti in materia.
Art. 9
Modalità per il carico e lo scarico delle merci.
1Le autorizzazioni di carico e scarico merci s’intendono subordinate alla necessità che tali
operazioni siano effettuate sul suolo pubblico.
2In tali casi di necessità e ove tali operazioni richiedono tempo d'ingombro del suolo
pubblico occorre ottenere uno speciale permesso dell'Autorità Comunale, la quale può subordinare
la concessione all'osservanza di speciali modalità ed anche ricusarla per i motivi di tutela della
circolazione e di conservazione della pavimentazione stradale.
3Le operazioni di cui trattasi, se regolarmente autorizzate, devono essere compiute con
sollecitudine senza interruzioni ed evitando di danneggiare o imbrattare il suolo pubblico.
4In ogni caso, effettuate le operazioni di carico o scarico il suolo dovrà essere ripulito da chi
ha effettuato le operazioni predette.
5In caso d'inosservanza, l'Autorità Comunale potrà provvedere direttamente, salvo rivalsa di
spesa verso gli inadempienti e senza pregiudizio delle responsabilità di questi ultimi per eventuali
danni a terzi.
Art.10
Scarico di rottami e detriti.
1E' vietato scaricare rottami e detriti di qualsiasi specie se non nei luoghi designati
dall'Amministrazione Comunale.
2Qualsiasi trasporto attraverso le vie della città di materiali provenienti da demolizioni o da
scavi di qualsiasi genere, dovrà essere eseguito con veicoli atti ad evitare spargimenti o spolvero.
Art.11
Collocamento di tavoli, sedie e piante ornamentali sull'area pubblica.
1L'autorizzazione ad occupare marciapiedi, giardini pubblici ed aree soggette a pubblico
passaggio con tavoli, sedie, piante ornamentali od altro, può essere concessa davanti e nelle
vicinanze di esercizi commerciali e pubblici soltanto a favore dei gestori delle attività stesse.
1Nella concessione saranno precisate le modalità ed il periodo dell'occupazione stessa.
3I marciapiedi e le banchine, possono essere occupate nella misura e con le modalità
previste dal vigente Codice della Strada.
4L'Amministrazione Comunale può negare la concessione, anche qualora le anzidette
misure minime fossero rispettate, quando vi si oppongano ragioni di viabilità e di sicurezza del
traffico o altri motivi di pubblico interesse.
5I tavoli e le sedie da esporre davanti ai pubblici esercizi devono essere solidi, decorosi,
uniformi, a colori intonati e sempre puliti.
Art. 12
Installazione di tende solari.
1Per le tende solari dei piani terreni, la sporgenza, misurata dal vivo del muro al loro limite
estremo, non dovrà superare la larghezza massima di 2/3 del marciapiede ed avere una altezza
non inferiore a m. 02.20. In ogni caso è prevalente la normativa dettata dal regolamento edilizio
c.le e dal vigente Codice della Strada.
2Per quelle dei piani superiori e per altri simili infissi, la sporgenza non dovrà oltrepassare i
limiti previsti dalle norme urbanistiche e dai Regolamenti vigenti in materia.
3Per le tende particolari e parallele al fronte degli stabili e per le tende dei piani terreni da
collocarsi dove non esista marciapiede, le diverse misure d'altezza e di sporgenza saranno
determinate caso per caso.
4Tutte le tende dovranno essere mobili e collocate in modo da non nascondere la
segnaletica stradale, la pubblica illuminazione, i cartelli indicatori di vie, i quadri delle affissioni
pubbliche od ogni altra cosa destinata alla pubblica visibilità, specialmente se d’interesse artistico.
5Le diverse misure dettate nel presente articolo potranno essere ridotte anche al disotto del
limite minimo stabilito, quando ciò sia necessario nel pubblico interesse.
Art. 13
Insegne, vetrine e pubblicità luminosa.
1Sono vietate le esposizioni d'insegne, cartelli, altri mezzi pubblicitari, sorgenti luminose e
infissi in genere, visibili dai veicoli transitanti sulle strade, che per forma, disegno colorazione ed
ubicazione, possano a giudizio insindacabile dell'Amministrazione, ingenerare confusione con i
segnali stradali e con le segnalazioni luminose di circolazione, o renderne difficile la comprensione.
2E' altresì vietata l'installazione di sorgenti luminose che possano produrre abbagliamento.
3L'installazione di vetrine e simili sul suolo pubblico è sempre subordinata all'autorizzazione
dell'Autorità Comunale, in armonia con le norme urbanistiche.
4In caso di riparazione o modificazione del piano stradale che richieda la temporanea
rimozione di mostre, vetrine, od altro oggetto occupante il suolo pubblico, i concessionari sono
obbligati ad eseguire tale rimozione e la ricollocazione in pristino, con le modifiche rese necessarie
dalle nuove condizioni del piano stradale, a proprie spese, rischio e pericolo.
Art. 14
Esposizione fioriere e simili all'esterno dell'esercizio.
3Ai fini ornamentali degli esercizi commerciali, e su esplicita richiesta dei titolari stessi, è
consentito, in tutto il periodo dell'anno, esporre ai lati degli accessi degli esercizi, vasi di fiori o
piante in numero non superiore a 2 (due) per accesso o vetrina, solo se ciò non pregiudica la libera
circolazione pedonale.
4Le occupazioni di che trattasi saranno concesse o meno ad insindacabile giudizio
dell'Amministrazione Comunale, e nel caso in cui trattandosi di marciapiede, questo mantenga la
sua effettiva destinazione tassativamente per 2/3 della larghezza totale e in ogni modo per non
meno di cm. 80.
5Il titolare dell'esercizio o chi per lui, prima di procedere all'esposizione di cui sopra, dovrà
ottenere la prevista autorizzazione Comunale per l'occupazione di suolo pubblico di cui agli
articoli 5 e 11 del Regolamento di Polizia Urbana.
Art.15
Commercio su aree pubbliche.
1Il commercio su aree pubbliche è disciplinato dal D.Leg.vo 31.03.1998 n° 114
2Le aree, i criteri, le modalità ed i termini sono regolati dall'apposito Piano Comunale per la
disciplina del commercio su aree pubbliche.
Art.16
Proiezioni, audizioni e spettacoli su aree pubbliche.
1Ferme le prescrizioni e le condizioni dettate dal T.U. delle Leggi di Pubblica Sicurezza circa
il rilascio delle licenze per spettacoli, proiezioni o trattenimenti all'aperto sul suolo pubblico, non
potranno erigersi palchi o tribune per feste, spettacoli, giochi o rappresentazioni, se non dietro
specifico e particolare permesso dell'Autorità Comunale, previo parere del Comando di Polizia
Municipale.
2Ad installazione avvenuta e prima dell'utilizzo, la struttura dovrà essere sottoposta a
collaudo tecnico ai fini statici e antincendio da parte dei competenti organi.
Art.17
Installazione di edicole e chioschi.
1La concessione per erigere sul suolo pubblico edicole e chioschi, o per installare posti di
rivendita di qualsiasi merce, non può essere accordata quando ne derivi un ostacolo alla
circolazione dei veicoli e dei pedoni o diminuzione della visibilità agli incroci e curve e dovrà, al
riguardo, essere richiesto il parere del Comando di Polizia Municipale.
1In ogni caso l'installazione, potrà essere consentita solo nei limiti e alle condizioni previste
dalle
norme vigenti in materia e non contrastanti con le disposizioni del vigente Codice della Strada.
Art.18
Divieto di giochi sul suolo pubblico.
1Salvo quanto previsto dal Codice della Strada, sul suolo pubblico adibito al transito dei
veicoli e dei pedoni, è vietato giocare con oggetti o con animali e compiere qualsiasi esercitazione
sportiva quando ciò costituisca pericolo per la pubblica incolumità ed intralcio alla circolazione.
2E' vietato, sul suolo pubblico, l'uso di pattini e di trampoli.
3E' vietato lanciare pietre od altri oggetti che possano arrecare danno a persone o cose.
Art.19
Collocamento di condutture.
1Il collocamento e la riparazione di condutture dell'energia elettrica e di gas, gli impianti di
linee telefoniche e di cavi in genere, nonché d'altre condutture, sono concesse in seguito a
regolare domanda e subordinate alle particolari norme dettate dai Regolamenti Comunali ed alle
eventuali disposizioni indicate nella relativa autorizzazione comunale, sentito il parere dell'Ufficio
Tecnico Comunale, ferma l'osservanza delle prescrizioni in materia di canone per l'occupazione di
spazi ed aree pubbliche.
2Le mensole ed i pali di sostegno dovranno avere forma ed aspetto decoroso, ed essere
tinteggiati in modo uniforme secondo le prescrizioni indicate nell'atto di concessione, e conservati
efficienti ed in buono stato di manutenzione.
3Il concessionario avrà l'obbligo di rimuovere temporaneamente ed a sue spese, a semplice
richiesta dell’Amministrazione comunale, le condutture quando ciò occorra per esigenze di
pubblico servizio, per riparazione del suolo e degli edifici pubblici.
4Lo stesso concessionario potrà essere obbligato a provvedere alle necessarie opere per
mantenere in buono stato le installazioni eseguite.
5Sono a carico dei concessionari tutte le opere occorrenti per riparare guasti cagionati dalla
posa, manutenzione e riparazione dei fili e dei sostegni, per ripristinare il suolo, gli intonaci degli
edifici, la copertura del tetto, sia all'atto della messa in opera dell'impianto, che in futuro.
6I concessionari, nell'esecuzione dei lavori, dovranno attenersi alle istruzioni che, a riguardo,
saranno date dall'Ufficio Tecnico Comunale, al quale dovranno, quindi, comunicare il luogo ed il
giorno in cui saranno iniziati i lavori.
7Gli stessi dovranno, altresì concordare con il Comando di Polizia Municipale, i tempi e le
modalità per l'esecuzione dei lavori.
8Allorquando le condotte, le tubazioni e gli impianti, di cui ai commi precedenti, a giudizio
dell'Amministrazione Comunale, non presentassero più sufficienti garanzie d'isolamento e di
funzionamento le medesime dovranno essere sostituite o riparate in modo da eliminare qualsiasi
pericolo o inconveniente, a spese dei proprietari.
9In caso d'inadempienza, l'Amministrazione può provvedere direttamente, rimettendo le
spese agli stessi proprietari.
10L'Amministrazione Comunale si riserva di procedere, in ogni tempo, alla verifica dello stato
d'isolamento e di manutenzione di tali linee, condotte, tubazioni ed impianti; a questo scopo i
concessionari dovranno mettere a disposizione del Comune il personale ed il materiale necessario
allo scopo.
C A P O
N E T T E Z Z A
D E I
I I I
C E N T R I
A B I T A T I
Art.20
Disposizioni di carattere generale.
1Ferme restando le vigenti disposizioni di igiene, tutti i luoghi aperti al pubblico soggetti a
servitù di pubblico passaggio od anche luoghi privati in vista al pubblico, debbono essere tenuti
costantemente puliti e sgombri da qualsiasi materiale ed in stato decoroso.
2A tal fine è proibito deporvi, lasciarvi cadere in qualsiasi ora del giorno e della notte, acqua,
spazzatura, animali morti, avanzi d'erbaggi e di frutta, materiali di demolizione e di rifiuto.
21
abbandono di rifiuti in area privata
1Se un’area privata è oggetto di abbandono o deposito incontrollato di qualsiasi materiale da
parte di terzi, è facoltà dell’Amministrazione obbligare il proprietario alla recinzione dell’area,
previa pulizia della medesima; in tal caso si applicano le disposizioni dell’art. 14/3 del D.to l.vo
05.02.1997 n° 22 e successive modificazioni.
Art.22
Obblighi di concessionari d'occupazione d'aree pubbliche.
1E' proibito agli esercenti di caffè, bar, latterie e similari, che occupano suolo pubblico
mediante tavoli e sedie o in qualsiasi altro modo, di gettare, anche momentaneamente, o lasciar
cadere o non porre in essere quegli accorgimenti atti ad evitare la caduta sul suolo pubblico di ogni
residuo o rifiuto che possa comunque sporcare, imbrattare od insudiciare il suolo stesso. In ogni
caso la relativa pulizia del suolo di cui sopra è a carico del concessionario e deve essere effettuata
immediatamente.
Art.23
Disposizioni per commercianti su aree pubbliche ed esercenti mestieri girovaghi.
1E' proibito ai venditori su aree pubbliche, ad esercenti mestieri girovaghi e simili, di gettare
o abbandonare alcun residuo o rifiuto di qualsiasi natura.
2Alla fine di ogni mercato, fiera, manifestazione di qualsiasi tipo, gli utilizzatori autorizzati
hanno l'obbligo di ripulire il suolo da ogni rifiuto residuo.
Art.24
Pulizia dei portici, dei cortili e delle scale.
1I portici, i cortili, le scale, le tettoie dei magazzini e dei cortili ed ogni altro simile accessorio
o pertinenza degli edifici, devono essere mantenuti perfettamente puliti a cura dei proprietari e
degli inquilini degli stessi.
2Salvo le occupazioni temporanee o straordinarie per restauri, traslochi e simili, detti cortili,
portici, anditi e scale devono essere mantenuti sgombri da ogni materiale che ne impedisca l'uso o
nuoccia al decoro dell'edificio o sia, in qualsiasi modo, causa di disturbo, fastidio o impedimento.
Art.25
Disposizioni riguardanti i negozi e pubblici esercizi.
1Ai titolari di negozi, bar e simili esistenti al piano terreno, è proibito versare sulle
pavimentazioni dei portici, delle vie, delle piazze le immondizie e i rifiuti in genere provenienti dai
loro negozi o botteghe.
2Ogni esercente provvederà alla pulizia del tratto di marciapiede antistante il suo esercizio.
Art.26
Trasporto di materiale di facile dispersione.
1Il trasporto di materiale di facile dispersione, come rena, calcina, carbone, terre e detriti,
sterpaglie, sostanze in polvere, liquidi e simili, deve essere effettuato su veicoli idonei al tipo di
trasporto, in modo da evitarne la dispersione sul suolo pubblico.
2Per le sostanze polverose e per materiali di facile dispersione per azione del vento, il carico
dovrà essere convenientemente coperto in modo che le stesse non abbiano a sollevarsi nell'aria.
3Ai trasgressori, oltre alla sanzione amministrativa che sarà loro contestata, è fatto obbligo di
provvedere all'immediata pulizia del suolo pubblico.
4Se nel caricare o scaricare merci o qualsiasi oggetto per comodo delle case o botteghe
poste lungo le pubbliche vie, vengono a cadere materie di qualsiasi specie sul suolo pubblico,
queste dovranno essere immediatamente rimosse a cura e sotto la responsabilità di coloro che
hanno ricevuto le merci od oggetti e di coloro che hanno effettuato il trasporto, in conseguenza dei
quali è stato sporcato il suolo pubblico.
Art.27
Sgombro della neve.
1I proprietari ed i conduttori di case hanno l'obbligo solidale di provvedere allo sgombro della
neve dai marciapiedi di fronte ai rispettivi fabbricati non appena sia cessato di nevicare e di
rompere o coprire con materiale antisdrucciolevole idoneo il ghiaccio che vi si formi, evitando di
gettarvi e spandervi sopra acqua che possa a sua volta congelare.
2E' vietato lo scarico sul suolo pubblico della neve dei cortili; solamente nei casi d'assoluta
urgenza e necessità accertata e sotto prescritte cautele e modalità, potrà essere autorizzato il
getto della neve dai tetti, dai terrazzi e dai balconi sul suolo pubblico.
3Gli obblighi di cui sopra incombono altresì, in via solidale, ai proprietari di negozi, di
esercizi, di bar e simili esistenti al piano terreno.
Art.28
Divieto di lavatura e riparazione d'ogni tipo di veicolo su aree pubbliche.
1E' proibito in luoghi pubblici o aperti al pubblico il lavaggio d'ogni tipo di veicolo, intendendo
tutti i veicoli inseriti nelle definizioni di cui al vigente Codice della Strada.
2Sono altresì vietate in luoghi pubblici od aperti al pubblico le operazioni di manutenzione e
le riparazioni di ogni tipo di veicolo, salvo se provocate da forza maggiore o cause fortuite, non
riconducibili alla volontà del soggetto.
Art.29
Divieto dell'esercizio d'attività artigianali od industriali su aree pubbliche.
1E' proibito lavorare sulle porte della case, botteghe o magazzini e comunque esercitare
qualsiasi attività o mestiere sul suolo pubblico senza l'autorizzazione dell'Autorità competente.
Art.30
Pulizia delle vetrine.
1L'occupazione del suolo pubblico con scale o sgabelli di fronte ai negozi per eseguire la
pulizia delle vetrine è consentita, senza speciale autorizzazione, dalla chiusura serale fino alle ore
09.00 del mattino.
Art.31
Disposizioni riguardanti gli animali.
1E' vietato tosare, ferrare, strigliare, lavare animali sul suolo pubblico o aperto al pubblico
passaggio.
2E' vietato foraggiare gli animali in luoghi pubblici, aperti al pubblico o in ogni modo di
pubblico transito, fatta eccezione per le zone destinate a fiere per gli animali.
3E' vietato lasciar vagare entro il centro abitato qualsiasi specie d'animali da cortile e da
stalla, come pure tenere nei luoghi pubblici od aperti al pubblico, nelle terrazze, nei poggioli e
cortili, gli animali di cui sopra con o senza gabbione;.
4Il transito di gruppi d'animali potrà essere effettuato sotto adeguata custodia e nel rispetto
delle norme emanate con apposito atto dal competente Ufficio Comunale in esecuzione di quanto
disposto dal vigente Codice della Strada, nel quale saranno indicate le strade da percorrere e le
modalità da adottare.
Art.32
Divieto di getto d'opuscoli, volantini o foglietti.
1Nelle strade, piazze, spazi pubblici o in ogni modo aperti al pubblico, è vietato il getto
d'opuscoli, foglietti ed altri oggetti, volantini pubblicitari ecc.
2Della violazione al presente articolo sarà ritenuto solidalmente responsabile con il
trasgressore anche il committente.
Art.33
Divieto di segatura o spaccatura di legname.
1Sul suolo pubblico è vietato segare, spaccare e accatastare legna, salvo esplicita
autorizzazione da rilasciarsi nel rispetto della normativa sull’occupazione di aree pubbliche;
C A P O
D E C O R O
D E I
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Art.34
Manutenzione degli edifici.
1I proprietari dei caseggiati dovranno mantenere in buono stato di conservazione le porte
delle case e dei negozi nonché gli infissi prospicienti l'esterno, gli androni e le scale.
2In modo particolare dovranno essere curate le inferriate dei giardini e qualsiasi altre
recinzioni dei medesimi.
3Essi hanno, altresì, l'obbligo di provvedere ai restauri dell'intonaco ed al rinnovamento delle
tinte dei rispettivi fabbricati ogni qual volta ne sia riconosciuta la necessità dall'Autorità Comunale.
4E' fatto obbligo a chiunque proceda a verniciatura di porte, finestre o altro, imbiancatura in
genere, di apporre visibili segnali d'avviso per evitare danni ai passanti.
5I proprietari sono, inoltre, responsabili della conservazione e pulizia delle targhe contenenti
i numeri civici; uguali obblighi incombono ai proprietari d'insegne.
6Per la tinteggiatura e la ripulitura d'edifici si dovranno osservare le norme contenute nel
vigente Regolamento edilizio.
7E' vietato apporre o disegnare sui muri esterni e sulle pareti scritte, figure o disegni, come
pure sporcare, macchiare, tingere con colori, con matita, con carbone, od altra materia, i muri degli
edifici e le porte esterne, i monumenti ed i manufatti pubblici.
8Il Sindaco disporrà l'immediata cancellazione delle scritte o dei disegni abusivi a spese dei
trasgressori.
9- I proprietari dei fabbricati hanno, inoltre, l'obbligo di provvedere ad estirpare l'erba lungo tutto il
fronte dello stabile e lungo i relativi muri di cinta, nonché nelle pertinenze aperte al pubblico.
Art.35
Collocamento di cartelli ed iscrizioni.
1Salve le norme del regolamento sulla pubblicità e pubbliche affissioni, Il collocamento di
cartelli e d'iscrizioni di qualunque specie, anche luminose, ed in genere, d'ogni opera esteriore a
carattere permanente o temporaneo, è subordinato all'autorizzazione Comunale che sarà rilasciata
nel rispetto delle norme vigenti
e potrà essere vietato a tutela dell'estetica cittadina, della
bellezza panoramica e per rispetto all'arte e alla storicità dei luoghi.
Art.36
Collocamento di targhe o lapidi commemorative.
1Prima di collocare monumenti, targhe o lapidi commemorative lungo le vie, sulle piazze
pubbliche o in qualunque altro luogo aperto al pubblico è necessario ottenere l'autorizzazione
dall'Amministrazione Comunale, nel rispetto delle norme e prescrizioni dettate dalla vigente
normativa in materia.
2A questo scopo dovrà essere sempre presentata in tempo utile una domanda corredata dai
disegni, i modelli, le fotografie delle opere, i testi delle epigrafi e quanto altro potrebbe essere utile
a valutare la richiesta alla luce delle norme di legge sopra citate.
2L'Amministrazione Comunale nel concedere l'autorizzazione potrà anche riservarsi di
sottoporre a collaudo le opere.
Art.37
Ornamento esterno ai fabbricati.
1Gli oggetti di ornamento (come vasi da fiori, gabbie da uccelli, sostegni di tende, ombrelloni
da sole ecc.) posti sulle finestre e sui balconi, dovranno essere opportunamente assicurati in modo
da evitarne la caduta e dovranno altresì essere adottati tutti gli accorgimenti atti ad evitare la
caduta sul suolo pubblico di qualsiasi materiale proveniente dagli oggetti sopra citati.
2Nell'innaffiare i vasi da fiori posti su finestre o balconi devono essere evitate eventuali
cadute d'acqua o altro sul suolo pubblico o sulle abitazioni sottostanti.
Art.38
Depositi in proprietà privata.
1- Nelle proprietà private esposte alla pubblica vista è vietato il collocamento od il deposito di
qualsiasi cosa (depositi ferrosi, macchine e veicoli da demolire, concimi, accatastamenti di
legnami, cartoni ecc.), che, a giudizio insindacabile dell'Autorità Comunale, rechi pregiudizio
all'estetica ed al decoro.
Art.39
Lavaggio ed esposizione di biancheria e panni.
1Il lavaggio di biancheria, panni, indumenti o simili è vietato fuori dei locali e recinti privati.
2E' vietato distendere ed appendere per qualsiasi motivo biancheria, panni, indumenti o altro
fuori delle finestre o dei terrazzi prospicienti vie, piazze e giardini pubblici e luoghi aperti al
pubblico;
Art.40
Spolveramento di panni e tappeti.
1E' vietato scuotere, spolverare e battere dai balconi e dalle finestre delle abitazioni,
prospicienti pubbliche vie e piazze, panni, tappeti od altri oggetti simili.
2Nei cortili ed anditi interni lo scuotimento o spolveratura di cui sopra sarà consentito dalle
ore 08.00 alle ore 10.00 del mattino.
3E' rigorosamente vietato sbattere o spazzolare tappeti, panni ed altri oggetti sui pianerottoli
e lungo le scale delle abitazioni.
Art.41
Manifesti e scritte.
1Sono vietate le scritte sui muri e sulla pavimentazione dei luoghi pubblici o in ogni caso
aperti al pubblico, nonché l'affissione di manifesti, volantini, avvisi ed altri tipi di messaggi fuori
degli spazi a ciò destinati, ritenendo solidalmente responsabile dell'affissione fuori degli spazi con il
trasgressore anche il committente.
2E' vietato stracciare, coprire, imbrattare o in ogni modo deteriorare i manifesti, avvisi ed altri
tipi di messaggi affissi per ordine o concessione dell'Autorità Comunale.
Art.42
Decenza pubblica e personale.
1E' vietato soddisfare le esigenze corporali fuori dei luoghi a ciò destinati.
2Tutti i pubblici esercizi quali bar, caffè, trattorie, ristoranti, pizzerie o luoghi di pubblico
ritrovo devono avere all'interno del locale stesso idonei servizi igienici a disposizione degli
avventori.
3Detti locali devono essere costantemente mantenuti in perfetta pulizia e stato d'uso.
4E' vietato imbrattare in qualsiasi modo ed arrecare danno ai locali destinati a bagni o servizi
pubblici, nonché danneggiare o rendere inutilizzabili gli oggetti o suppellettili che vi si trovano.
Art.43
Maltrattamento d'animali.
1A norma dell'art.1 della Legge 12.06.1913 n° 611 e sue successive modificazioni ed
integrazioni, sono vietati gli atti di crudeltà su animali ed il maltrattamento degli stessi, l'impiego di
animali che per vecchiaia, ferite o malattie non siano più idonei all'impiego stesso.
Art.44
Bestie macellate e trasporto carni.
1Salvo quanto previsto dalla vigente normativa sanitaria, e dai Regolamenti igienicosanitario e veterinario, è vietato esporre fuori delle botteghe, bestie macellate, interiora ed altre
parti d'animali.
2Il trasporto delle carni macellate deve essere eseguito per mezzo di carri e recipienti
autorizzati ai sensi della normativa vigente e deve essere evitata la vista al pubblico di oggetti,
attrezzi o vestiti macchiati di sangue o altro.
Art.45
Pattumiere e recipienti con rifiuti
1E' vietato porre o lasciare in luoghi pubblici, od aperti al pubblico, pattumiere, recipienti o
sacchetti contenenti rifiuti domestici, immondizie o altro.
2Il conferimento dei rifiuti dovrà avvenire secondo le norme dettate dal Regolamento
comunale per la raccolta dei rifiuti solidi urbani, e in ogni caso all'interno dei contenitori posti sul
territorio destinati a questo scopo (cassonetti).
3Analogamente lo smaltimento dei rifiuti oggetto di raccolta differenziata quali cartone, carta,
vetro, plastica dovrà essere effettuato secondo gli orari e le modalità dettate dal Regolamento
sopra citato e dalle Ordinanze del Sindaco vigenti in materia.
Art.46
Divieti particolari nelle strade e giardini pubblici.
1-
Nei viali, piazze, giardini pubblici, parchi e aree aperte al pubblico passaggio :
a) è vietato circolare o sostare nelle zone riservate ai soli pedoni, con ogni tipo di veicolo,
carretti, cavalli od altri animali.
b) Salvo che non sia espressamente vietato l’accesso, I cani dovranno essere sempre tenuti a
guinzaglio;
c) E' fatto obbligo , ai conduttori dei can, i di munirsi di appositi oggetti atti ad asportare le
eventuali deiezioni solide prodotte da questi; della omessa rimozione delle deiezioni
risponde in solido il conduttore e il proprietario dell’aninmale;
d) Recare qualsiasi impedimento o deviazione a corsi d'acqua o rigagnoli;
e) Passare o coricarsi sulle aiuole fiorite ed erbose, sdraiarsi o sedere sconvenientemente
sulle panche o sedie;
f) Guastare o sporcare i sedili, danneggiare le siepi, salire sugli alberi, appendervi o
appoggiarvi oggetti, scagliare contro gli stessi pietre, bastoni e simili, danneggiare o
recidere rami, piante, fiori, foglie, frutti;
g) Collocare sedie, baracche, panche, ceste ed altre cose fisse o mobili o comunque
occupare i pubblici luoghi, salvo specifica autorizzazione dell’Autorità comunale;
h) Dedicarsi a giochi che possano recare molestia, pericolo o danno alle persone o che
siano stati espressamente vietati dalle Autorità;
i) Svolgere competizioni sportive nei viali o giardini pubblici, salvo specifica autorizzazione.
E' consentito ai bambini, fatti salvi i divieti e le limitazioni imposte dal Codice della Strada,
l'uso di tricicli, piccole biciclette provviste di ruote laterali posteriori stabilizzatrici,
automobiline a pedali, monopattini o altri giocattoli che non arrechino disturbo o danni a
persone o cose.
Art.47
Vasche e fontane.
1E' proibito gettare nelle fontane e vasche pubbliche, pietre, detriti e qualsiasi altro materiale
solido o liquido.
2E' vietato valersi dell'acqua delle fontanelle pubbliche per uso che non sia strettamente
potabile.
3In prossimità delle fontanelle è vietato il lavaggio di ogni tipo di veicolo, animali, recipienti,
indumenti e simili.
E' altresì vietato bagnarsi, lavarsi, effettuare altre operazioni di pulizia personale dalle vasche o
presso le pubbliche fontane.
Art.48
Atti contrari alla pulizia del pubblico suolo, al decoro ed alla moralità.
1E' altresì vietato, in qualsiasi circostanza, salire o arrampicarsi sulle inferriate delle finestre,
sui monumenti, sulle fontane, sulle colonne, sui pali della pubblica illuminazione, sulle cancellate,
su muri di cinta e simili, camminare sulle spallette dei corsi d'acqua e dei ponti.
2E' vietato introdursi o fermarsi sotto i portici, i loggiati, gli androni e le scale degli edifici
aperti al pubblico per mangiare, giocare, dormire o compiere atti contrari alla pulizia dei luoghi, al
decoro ed alla moralità.
3E' vietato questuare, chiedere elemosine, vendere gadget, pulire parabrezza delle auto
sulla sede stradale o piazze di tutto il territorio comunale, ad eccezione delle iniziative di
associazioni umanitarie, culturali e politiche, preventivamente autorizzate dall'Autorità Comunale.
Art.49
Recinzioni di terreni confinanti con il suolo pubblico.
1I proprietari di terreni confinanti con il suolo pubblico, potranno essere obbligati dall’Autorità
comunale a recingere solidamente la proprietà privata in modo che nessuno vi si possa
liberamente o facilmente introdurre, quando ciò si renda necessario per la sicurezza e il pubblico
interesse;
2La recinzione dovrà essere realizzata con opere in muratura, cancellata o altre difese
stabilmente infisse al suolo e di aspetto decoroso, comunque autorizzate dall'Autorità Comunale.
3E' assolutamente vietato realizzare recinzioni con filo di ferro spinato o con altri materiali
che possono costituire pericolo per i passanti.
Art.50
Uso d'acqua per scopi irrigui.
1Non è consentito in nessun tempo e luogo l'uso dell'acqua delle condutture pubbliche, per
scopi irrigui come innaffiare giardini, balconi, fioriere, per il lavaggio di veicoli o altri scopi che non
siano quelli strettamente domestici.
C A P O
Q U I E T E
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P U B B L I C A
Art.51
Esercizio di mestieri, arti ed industrie.
1Chi esercita un'arte, mestiere, industria o esegue lavori con l'uso di strumenti meccanici
deve in ogni caso evitare disturbo alla quiete pubblica e privata.
2Salva speciale autorizzazione rilasciata dal Sindaco nel rispetto della normativa vigente in
materia, è vietato esercitare mestieri che siano causa di rumore o di disturbo nei giorni festivi e nei
seguenti periodi ed orari:
periodo invernale (01 Ottobre - 28 Febbraio)
dalle ore 12.00 alle ore 14.30 e dalle ore 20.00 alle ore 07.00
periodo estivo (01 Aprile - 30 Settembre)
dalle ore 12.00 alle ore 15.00 e dalle ore 20.00 alle ore 06.30.
3Nelle vicinanze di strutture sanitarie, scuole, istituti d'educazione, chiese, uffici pubblici,
ecc. è assolutamente vietato l'esercizio di qualsiasi mestiere o attività che rechi disturbo, fatti salvi i
casi di necessità contingente da autorizzare di volta in volta;
4L’Autorità comunale può ordinare maggiori limitazioni, se i rumori od il disturbo possono
recare particolare molestia.
5I servizi tecnici municipali su reclamo degli interessati o d'ufficio, segnaleranno gli
inconvenienti al personale addetto dell’A.S.L., per accertare la natura dei rumori e per adottare i
provvedimenti necessari affinché gli esercenti l'industria o mestieri rumorosi eliminino i rumori
stessi o riducano l'orario dell'attività disturbante.
6Nei casi di riconosciuta assoluta impossibilità della coesistenza degli esercizi di cui trattasi
con il rispetto dovuto alla pubblica quiete, l'Autorità Comunale può vietare l'esercizio dell'arte,
dell'industria e dei mestieri rumorosi, ordinando il trasferimento degli esercizi o mestieri di cui
sopra.
Art.52
Impianti di macchinari.
1L'impianto d'esercizi con macchine azionate da motori o dall'opera dell'uomo in fabbricati
destinati a civile abitazione o nelle immediate vicinanze degli stessi, oltre a rimanere subordinato
alle
specifiche normative vigenti in materia, non deve recare danno o molestia a causa del
rumore prodotto che si propaga nell'aria o attraverso i muri e non deve altresì provocare
vibrazioni ai muri di edifici adiacenti o confinanti.
2Le macchine e gli apparecchi dovranno essere montati su basamenti resi indipendenti dalle
fondazioni e dai muri del fabbricato.
3Nel caso che ciò non sia realizzabile per la particolare condizione dei luoghi, l'impianto
dovrà essere munito di un adeguato isolamento contro le vibrazioni.
4Non si dovranno montare macchinari o alberi di rimando su mensole fissate a muri in
comune o di confine con altre proprietà o locali abitati da altri inquilini.
5Gli alberi di trasmissione dovranno avere sezione tale da evitare inflessioni ed i supporti
dovranno essere collocati sufficientemente vicini; le giunture delle cinghie dovranno essere
particolarmente curate per evitare di produrre rumori, le pulegge perfettamente tornite e centrate e
tutte le intelaiature delle macchine rese rigide in modo da evitare vibrazioni.
6Il propagarsi dei rumori nell'aria dovrà in ogni caso essere evitato, tenendo conto
dell'ubicazione delle porte e finestre, delle caratteristiche strutturali degli infissi e della copertura
rispetto al collocamento delle macchine.
7Negli impianti di cui sopra dovrà essere prescritto l'uso di speciali involucri isolanti idonei ad
evitare il propagarsi nell'aria di vibrazioni moleste.
8In casi particolari dovrà essere prescritto di rendere le finestre di tipo non apribile,
provvedendo alla ventilazione dei locali con sistemi meccanici.
9Le indicazioni previste dal presente articolo potranno essere sostituite da apposita
relazione tecnica da parte di un ingegnere abilitato.
Art.53
Produzione di odori, gas, vapori nauseanti o inquinanti.
1E' vietata la produzione e la diffusione entro il centro abitato di odori, gas, vapori nocivi alla
salute pubblica o che possano risultare nauseanti per la comunità.
2Oltre ai provvedimenti che possano scaturire dalle Leggi Penali e dalle norme contro
l'inquinamento atmosferico, l’Autorità comunale potrà adottare tutti quei provvedimenti che la
situazione contingente potrà richiedere prescrivendo impianti di depurazione o bonifica, ed in caso
di recidiva ed inosservanza, disporre la temporanea sospensione dell'attività in oggetto.
Art.54
Funzionamento di motori per uso domestico in case di abitazione.
1-Negli appartamenti di case destinate ad abitazione civile, potranno essere usati motori per uso
domestico come, lucidatori, aspirapolvere, ventilatori, macchine per cucire e simili purché non
arrechino disturbo al vicinato;
2L'Autorità Comunale ha facoltà di prescrivere altre limitazioni in casi particolari.
3E' vietato ai conducenti di veicoli a motore di provare nelle pubbliche vie o piazze e nelle
aree private, comprese nel centro abitato, il funzionamento dei motori, accelerare eccessivamente
o provocare rombi, scoppi o rumori inutili.
Art.55
Rumori in case di abitazione.
1Nelle abitazioni private e locali pubblici è vietato produrre o lasciare produrre rumori o suoni
di qualunque specie che possano recare danno o disturbo ai vicini; a tale limitazione è pure
soggetto l'uso degli apparecchi radio e televisivi, fonografi ecc.
Art.56
Zonizzazione del territorio.
1Con riferimento ai precedenti articoli 52,54,55 del presente Regolamento, per le attività
rumorose sono stabiliti i limiti massimi ammissibili di rumorosità prodotta, diversi secondo il tipo di
zona ove insistono insediamenti che possono provocare disturbo.
2La zonizzazione del territorio Comunale è
competente;
determinata con
specifico atto dell’organo
Art.57
Rilevamento rumorosità
1La rumorosità prodotta dovrà essere rilevata con apposito strumento (fonometro).
2I limiti massimi di rumorosità consentiti nelle zone per i periodi diurni e notturni sono
determinati con specifico atto.
3Nel caso d'eccedenza dei valori massimi consentiti dovranno essere messe in atto le
prescrizioni impartite dall'Autorità Comunale, idonee ad eliminare la predetta eccedente
rumorosità.
4Se il rispetto dei limiti massimi di rumorosità consentiti non siano ottenuti o non sia possibile
ottenerli, si dovrà provvedere al trasferimento dell'attività in altra zona.
5Per la violazione delle norme dettate dal presente articolo è prevista, oltre alla sanzione
amministrativa, la sanzione accessoria della sospensione dell'attività.
Art.58
Uso di strumenti sonori.
1E' vietato l'uso di sirene o d'altri strumenti sonori.
2Negli stabilimenti industriali l'uso delle sirene è consentito per la segnalazione dell'orario di
inizio e di cessazione del turno di lavoro, esclusivamente nella fascia oraria compresa fra le ore
7,00 e le ore 20,00;
3In ogni caso il Sindaco, tenuto conto delle circostanze, ha facoltà di disciplinare l'uso di
strumenti o macchine che emanino suoni o rumori sulle pubbliche vie e che, per la loro insistenza
e tonalità, possano arrecare inconvenienti o disturbo al riposo od al lavoro dei cittadini.
4Per le vie, spazzi pubblici o aperti al pubblico, è vietata la pubblicità per mezzo di
altoparlanti o altri apparecchi sonori di amplificazione, fatto salvo quanto previsto al riguardo dal
vigente Codice della Strada.
Art.59
Carico, scarico e trasporto merci che causano rumori.
1Dalle ore 21.00 alle ore 07.00 le operazioni di carico e scarico in centro abitato di merci,
derrate, ecc. contenute in casse, bidoni, bottiglie ecc., devono essere effettuate con la massima
cautela in modo da non turbare la quiete pubblica.
2Il trasporto di lastre, pietre, verghe, spranghe metalliche o materiali ferrosi in genere,
attraverso l'abitato, deve essere effettuato in modo da attutire quanto più possibile il rumore.
Art.60
Venditori e suonatori ambulanti.
1Sono vietate come contrarie alla quiete pubblica, le grida dei rivenditori di giornali, i quali,
non possono strillare fatti e notizie di qualunque specie, nonché nomi propri, quantunque risultanti
dagli articoli degli stessi giornali.
2I suonatori ambulanti anche se regolarmente autorizzati, non possono suonare nei pressi di
strutture sanitarie, scuole, chiese, caserme, uffici pubblici od in altri luoghi dove possono costituire
disturbo per chi lavora, studia o è ammalato. Non possono soffermarsi nel medesimo posto per più
di 15 minuti e sostare successivamente a meno di 100 metri dalla sosta precedente, salvo se
diversamente disposto dalle Autorità competenti.
3Gli esercenti del mestiere di cantante, suonatore ambulante, saltimbanco, prestigiatore e
simili muniti d'autorizzazione di P.S. devono sottostare alle disposizioni che saranno loro impartite
a cura del Servizio di Polizia Municipale.
4Ai commercianti su aree pubbliche, titolari di posteggi o in forma itinerante che operano sul
territorio comunale, negli spazi loro autorizzati, è vietato reclamizzare la merce ad alta voce ed è
comunque vietato l'uso di mezzi sonori o di altri sistemi arrecanti molestia.
Art.61
Schiamazzi, grida e canti.
1Sono vietate le grida, gli schiamazzi, i canti nelle vie e piazze del Comune sia di giorno sia
di notte, nonché le grida e i suoni all'interno dei pubblici locali, se da ciç deriva disturbo per la
quiete pubblica e il riposo delle persone.
Art.62
Detenzione di cani o altri animali che disturbino la quiete pubblica.
1E' consentita, nei centri abitati del Comune, la detenzione in abitazioni, stabilimenti, negozi,
magazzini, cortili e giardini di cani o altri animali purché non disturbino la quiete pubblica
specialmente di notte con insistenti e prolungati latrati, con guaiti o altro.
2Nei luoghi pubblici o in ogni caso aperti al pubblico transito, è vietato far circolare cani o
altri animali, se non assicurati al guinzaglio.
3I cani da guardia, dovranno essere tenuti in modo da non danneggiare o mordere
chicchessia.
Art.63
Suono delle campane.
1Il suono delle campane è vietato da un'ora dopo il tramonto del sole all'alba, fatta eccezione
per l'annuncio delle funzioni prescritte dai riti religiosi e per segnalare la cadenza delle ore.
Art.64
Sale da ballo, cinema e ritrovi.
1)
Le sale da ballo, i cinema e i ritrovi devono essere autorizzati dal Sindaco e attivati in modo
tale che i suoni non arrechino disturbo all’esterno. Il Sindaco può concedere la loro apertura
subordinandola a determinate prescrizioni.
2)
Sono fatte salve le disposizioni dettate in materia dal DPCM 18.09.1997;
ART. 65
spettacoli itineranti, sagre, feste, cantieri
1) Gli esercenti lo spettacolo viaggiante, Gli organizzatori di sagre, feste o simili, i titolari di
cantieri devon contenere le emissioni sonore conseguenti alle loro attività entro i limiti
previsti per la specifica zona di esercizio,
Art.66
Divieto di fumare nei locali pubblici.
1Nei locali pubblici o di pubblico spettacolo, nelle scuole, negli ospedali, nelle biblioteche,
nelle chiese, nei mezzi di trasporto pubblico, è vietato fumare.
2Tale divieto è reso noto mediante l'esposizione dei prescritti cartelli.
3Coloro cui spetta per legge, regolamento o disposizioni assicurare l'ordine all'interno dei
locali indicati al precedente comma, nonché i conduttori di tali locali, debbono curare l'osservanza
del divieto, esponendo, in posizioni visibili, cartelli riproducenti la norma con l'indicazione della
sanzione da comminare ai trasgressori.
Art.67
Esenzione dall'osservanza del divieto di fumare nei locali pubblici.
1Eventuali esenzioni alle disposizioni di cui all’art. 66 potranno essere concesse
conformemente alle disposizioni normative disciplinanti la materia;
Art.68
Negozi per la vendita di apparecchi radio, televisori, giradischi e simili.
1Nei negozi per la vendita di apparecchi radio, televisori, giradischi e simili, tali apparecchi
potranno essere posti in funzione all'interno degli stessi in orario di apertura;
2Il suono degli apparecchi dovrà, essere sempre tenuto a basso volume, in modo da non
disturbare i passanti e gli abitanti vicini.
Art.69
Carovane di nomadi.
1Ai nomadi (zingari) è vietato sostare con i loro mezzi di trasporto per le vie dei centri abitati.
2Le eventuali soste potranno essere consentite solo nelle aree stabilite dalla Autorità
Comunale.
C A P O
N O R M E
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S I C U R E Z Z A
N E G L I
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Art.70
Sostanze liquide esplosive, infiammabili e combustibili.
1Salvo quanto espressamente disposto alle norme speciali in materia, è vietato tenere
nell'abitato materiali esplodenti, infiammabili e combustibili per l'esercizio della minuta vendita,
nonché depositi di gas di petrolio liquefatti, senza autorizzazione dell'Autorità Comunale.
2Agli effetti del presente articolo sono considerati combustibili, oltre a quelli propriamente
detti, quali legna da ardere, carboni e oli combustibili, anche il legname in opera, fieno, paglia,
carta, cartoni, cotone, canapa, lino, sparto, iuta, fili vegetali in genere, sughero, tessuti, materiale
da imballaggio, zolfo, caucciù, gomme elastiche, plastica e derivati.
3- La licenza potrà essere negata quando, dagli accertamenti dell'Ufficio Tecnico Comunale, non
dovessero risultare sufficienti condizioni di sicurezza e così pure nel caso le eventuali opere o
provvedimenti imposti per l'allestimento dei locali non fossero attuati.
Art.71
Requisiti dei depositi e dei locali di vendita combustibili.
1I depositi ed i luoghi di vendita di combustibili solidi, liquidi o gassosi devono essere a piano
terra, con ingresso dalla pubblica via o dal cortile.
2Di norma i depositi e magazzini di capienza superiore a 1.000 metri cubi dovranno essere
posti fuori del centro abitato.
3Per i depositi e magazzini di minore entità è consentita l'attività anche all'interno del centro
abitato se i locali sono provvisti di fitta rete metallica alle finestre e coperti da volta reale, con pareti
e soffitto realizzati con strutture incombustibili, o resi resistenti al fuoco tramite efficaci rivestimenti
4Le aperture di comunicazione con i locali di abitazione e con la gabbia delle scale devono
essere convenientemente coperte.
Art.72
Detenzione di combustibili in case d'abitazione o altri edifici.
1Nei sotterranei di case d'abitazione sarà concessa la sola detenzione di combustibili
strettamente necessari per il riscaldamento del fabbricato e per gli usi domestici degli inquilini o per
forni di pane, pasticcerie e simili, a condizione che i sotterranei abbiano pareti, soffitti, e porte di
materiale resistente al fuoco e non siano in diretta comunicazione con scale di disimpegno dei
locali d'abitazione. In ogni caso devono essere rispettate le specifiche normative previste in
materia.
2E' vietato depositarvi ammassi di materiale da imballaggio, di carta straccia e simili.
3I combustibili di qualunque genere non dovranno mai essere posti accanto a pareti nelle
quali sono ricavate canne fumarie.
4Le finestre ed aperture dei sotterranei verso gli spazi pubblici devono essere munite di
serramenti, vetri, e di reticolati di ferro a maglia fitta, così da impedire il gettito d'incentivi
infiammabili.
5Nei solai sono vietati depositi di combustibili o ammassi di qualsiasi altro materiale di facile
combustione.
6Nelle gabbie di scale, nei corridoi e nei ballatoi di disimpegno di abitazione non è consentito
il deposito di materiali facilmente combustibili, d'imballaggio, casse o altri ingombri che ostacolino il
passaggio delle persone.
7Per gli impianti e le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, ai sensi delle leggi e
disposizioni in vigore, dovranno osservarsi le disposizioni tecniche impartite dal Comando
provinciale dei Vigili del Fuoco.
8Per tali impianti dovrà essere rilasciato il certificato di prevenzione incendi.
Art.73
Accatastamento di legna o di altro materiale infiammabile nei cortili.
1E' vietato accatastare o tenere accatastate allo scoperto nei cortili circondati da fabbricati
da più di due lati, legna, paglia, e qualsiasi altra materia di facile accensione se non adottando le
cautele che, caso per caso, l’Autorità comunale riterrà di dover prescrivere.
2E' pure vietato costituire depositi di materiali infiammabili negli scantinati.
Art.74
Fucine e forni.
1Non si possono attivare forni o fucine senza autorizzazione del Sindaco, il quale, caso per
caso, stabilirà le prescrizioni e le previdenze, che il titolare dovrà adottare per evitare ogni pericolo
d'incendio.
2Le fucine di fabbri, maniscalchi, fonditori e simili devono essere costruite a volta e munite di
cappa, che deve essere costruita esclusivamente in muratura o in ferro.
3I forni di panetteria, pasticceria o qualsiasi altro esercizio o uso, devono essere difesi con
una seconda volta in cotto, ovvero con terrapieno in argilla di conveniente spessore, con superiore
suolo in mattoni.
4L'inosservanza delle prescrizioni, stabilite al momento del rilascio dell'autorizzazione,
provocherà la revoca della stessa.
Art.75
Uso di fiamma libera.
1E' assolutamente vietato:
a) l'uso di fiamme libere per la ricerca di fughe di gas anche se in luoghi aperti;
b) riscaldare la cera naturale e artificiale, specialmente se in miscela con acquaragia, sopra
fiamma libera o focolare; tale riscaldamento dovrà essere fatto a bagnomaria con acqua calda;
c) fornire di alcool, petroli, benzine le lampade ed i fornelli, mentre sono accesi od in vicinanza di
fiamme libere.
Art.76
Accensione di polveri, liquidi infiammabili e fuochi artificiali.
1Nell'ambito del centro abitato nessuno può, senza speciale autorizzazione, accendere
polveri o liquidi infiammabili, fuochi artificiali, falò e simili o fare fuoco in qualsiasi modo o con
qualunque arma.
2E' altresì vietato gettare in qualsiasi luogo di pubblico passaggio, fiammiferi od altri oggetti
accesi.
Art.77
Animali pericolosi.
1Tutti gli animali che costituiscono pericolo per l'incolumità dei cittadini, non potranno essere
introdotti nei centri abitati, se non trasportati su idonei veicoli, e con tutte quelle precauzione adatte
ad impedire loro la fuga e pericolo di danno alle persone, seguendo inoltre l'itinerario più breve per
raggiungere i luoghi di destinazione.
2I cani di qualunque razza e taglia non possono circolare ed essere introdotti in luoghi aperti
al pubblico senza essere tenuti al guinzaglio e regolarmente tatuati.
3I cani custoditi nei cortili e nei giardini delle abitazioni devono in ogni caso essere tenuti in
condizioni di massima sicurezza affinché non arrechino accidentalmente danni a persone o cose.
4Gli animali feroci come tigri, leoni ecc., dovranno essere trasportati in solide gabbie chiuse
da ogni lato in modo da evitare che possano offendere i passanti anche soltanto con le zampe e gli
artigli; tali precauzioni sono necessarie anche se si tratta d'animali addomesticati.
Art.78
Strumenti da taglio.
1E' vietato attraversare luoghi abitati con falci, scuri, coltelli od altri strumenti da taglio non
opportunamente smontati e protetti allo scopo di impedire il pericolo di danni ai passanti.
Art.79
Trasporto d'oggetti incomodi o pericolosi.
1Il trasporto di vetri eccedenti la la sagoma del veicolo che li trasporta deve essere
effettuato con opportuni telai che ne fronteggino gli estremi.
2Il trasporto di ferri acuminati non può essere effettuato se alle estremità non siano stati
collocati gli opportuni ripari.
3Il trasporto d'oggetti in ogni modo pericolosi deve, in tutti i casi, essere effettuato previa
adozione delle opportune cautele per evitare danni alle persone.
Art.80
Trasporto d'acqua gassata e di seltz.
1I veicoli di trasporto di sifoni con acqua di seltz o di bottiglie con acque gassate, devono
essere muniti d'idonea protezione allo scopo di impedire danni da scoppi o rotture, per qualsiasi
motivo dei contenitori.
Art.81
Scalpellamento di vie e piazze.
1Gli scalpellini, quando lavorano nello spazio o area pubblica, devono provvedere al
collocamento di reti metalliche o di altro riparo atto ad impedire che le schegge di pietra possano
colpire i passanti.
2Le stesse cautele devono essere poste in atto per i laboratori di tagliapietre, marmisti e
simili se operanti in aree aperte al pubblico.
Art.82
Manutenzione delle pareti,dei tetti, dei cornicioni e dei canali di gronda negli edifici.
1-Le pareti,I tetti, i fumaioli, le balconate, i terrazzi e simili dovranno essere mantenuti in buono
stato e convenientemente assicurati in modo da evitare qualsiasi caduta di intonaco, tegole, lastre,
pietre o altro materiale.
2E' fatto obbligo ai proprietari d'edifici di impedire il gocciolamento di acqua o neve dai tetti
o dai canali di gronda sul suolo pubblico.
3L'Amministrazione Comunale può prescrivere l'esecuzione di particolari lavori, ritenuti
necessari dall'Ufficio Tecnico Comunale.
4In caso d'inottemperanza alle prescrizioni di cui al precedente comma, i lavori potranno
essere eseguiti d'ufficio con conseguente rivalsa delle spese.
Art.83
Manutenzione d'aree di pubblico transito.
1Qualunque guasto o rottura, che si verifichi sul pavimento, griglie o telai dei portici o
marciapiedi di proprietà privata soggetta a servitù di pubblico passaggio, deve essere prontamente
riparato a cura e spese del proprietario, il quale, deve in ogni modo segnalare il guasto all'Autorità
Comunale.
2Uguale obbligo è prescritto agli utenti di griglie, telai, botole e simili esistenti sul luogo
pubblico.
Art.84
Segnalazione e riparazioni d'opere in costruzione.
1Quando venga ad intraprendersi una costruzione nuova, la ristrutturazione o la demolizione
di edifici e simili, dovranno essere osservate le prescrizioni previste dalla concessione e
autorizzazione edilizia rilasciata.
2Queste dovranno essere osservate sino all'ultimazione dell'opera, con particolare riguardo
alle prescrizioni dettate dal Comando Polizia Municipale per le ore notturne.
3I ponteggi di servizio dei cantieri edili, dovranno essere costruiti solidamente ed a doppia
impalcatura; il ponte di lavoro sarà cinto in modo da impedire che possano cadere materiali
qualsiasi sul suolo pubblico, e dovranno essere scrupolosamente osservate tutte le prescrizioni
impartite dall'Autorità Comunale
4Dovranno comunque essere osservate le particolari prescrizioni previste dalla vigente
normativa.
Art.85
Materiale di demolizione.
1E' vietato gettare in basso sulla pubblica via o in luoghi adiacenti, sia da ponti di servizio sia
dall'interno delle fabbriche, i materiali di demolizione o altro.
Art.86
Insegne, persiane, vetrate di finestre.
1Le insegne, le persiane e le vetrate delle finestre devono essere bene e solidamente
assicurate.
2Le persiane, quando aperte devono essere stabilmente fermate al muro, mediante un fisso
e sicuro congegno di ferro od altro mezzo idoneo.
Art.87
Ripari ai pozzi, cisterne e simili.
1I pozzi, le cisterne e simili devono avere le bocche e le sponde munite di parapetto con
sportello ordinariamente chiuso ed altri ripari idonei e capaci di impedire che vi cadano persone,
animali, oggetti e qualsiasi materiale.
Art.88
Impalcature per feste, fiere e competizioni sportive.
1Le impalcature, i recinti e simili che si costruiscono in occasione di feste, fiere, competizioni
sportive ed altro, destinati a ricevere spettatori, siano eretti in suolo pubblico o privato, devono
essere prima dell'uso collaudati secondo le disposizioni stabilite dall’Amministrazione comunale.
Art.89
Illuminazione dei portici, delle scale e degli anditi.
1I portici, le scale, gli anditi dei caseggiati e di qualsiasi edificio privato e tutte le località
private di libero accesso al pubblico dovranno essere, nelle ore notturne, convenientemente
illuminate.
2Nel caso che non siano illuminate dovranno essere chiuse al calar del sole.
Art.90
Veicoli adibiti al servizio pubblico - Norme per i passeggeri
e per il personale di servizio.
1Ai passeggeri dei veicoli adibiti al servizio pubblico è vietato:
a) fumare nelle vetture;
b) salire e scendere quando la vettura è in moto;
c) salire e scendere da parte diversa da quella prescritta ed in località diverse da quelle stabilite
per le fermate;
d) salire quando la vettura sia segnalata completa;
e) parlare al manovratore o distrarre comunque il personale dalle sue mansioni;
f) insudiciare, guastare o comunque rimuovere o manomettere parti della vettura;
g) occupare più di un posto od ingombrare i passaggi, trattenersi sui predelli, aggrapparsi alle parti
esterne delle vetture;
h) sputare all'interno delle vetture;
i) portare oggetti che per natura, forma o volume possano riuscire molesti o pericolosi, sudici che
possano imbrattare i viaggiatori;
l) essere in stato d'ebbrezza, essere sudici o vestiti in modo indecente, avere segni evidenti di
malattie che destano ribrezzo o disgusto;
m) cantare, suonare, schiamazzare o disturbare in qualsiasi altro modo;
n) portare cani od altri animali;
o) distribuire oggetti o stampe a scopo pubblicitario o a fine di lucro, esercitare qualsiasi forma di
commercio, vendere oggetti a scopo di beneficenza senza autorizzazione dell'Autorità Comunale,
chiedere l'elemosina.
2Il personale di servizio sugli autobus deve:
a) mantenersi vigile e pronto nel disimpegno delle particolari incombenze del servizio e rispettare
le disposizioni emanate dalla Direzione;
b) osservare e far osservare le norme stabilite per i passeggeri;
c) tenere contegno corretto e premuroso verso i passeggeri;
d) rispettare le particolari disposizioni del Regolamento Comunale per il servizio di noleggio da rimessa
C A P O
V I I
D I S P O S I Z I O N I ANNONARIE
P E R
E SE R C I Z I D I V E N D I T A
G L I
Decreto Legislativo 31.03.98, n° 114 -Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a
norma dell'art.4 della Legge 15.03.97, n° 59
Art.91
Esercizio del commercio in sede fissa e su aree pubbliche
1la materia è specificatamente disciplinata dall’apposito regolamento comunale sulla
disciplina del commercio in sede fissa e dal piano comunale per l’esercizio del commercio in aree
pubbliche, dal regolamento comunale per la disciplina dello svolgimento dell’attività commerciale
sulle aree pubbliche;
Art. 92
Orari degli esercizi commerciali
1)
I titolari di attività commerciali e di esercizi pubblici devono rispettare i criteri per la
determinazione degli orari previsti dalle disposizioni vigenti in materia.
ART. 93
Pesatura delle merci - Disciplina degli involucri
1)
Tutte le merci dovranno essere pesate al netto, usando bilance e misure sempre pulite e
collocate in luogo ben esposto alla luce ed alla vista del compratore.
2)
Per gli involucri degli alimenti posti in commercio debbono osservarsi le norme igieniche
per gli imballaggi destinati a venire a contatto con gli alimenti ai sensi delle vigenti norme.
Art. 94
Vendita e scorta delle merci
1)
In nessun caso può essere rifiutata la vendita delle merci e delle derrate anche se richiesti
in misura minima; è inoltre vietato rifiutare la vendita per accaparramento ed occultamento dei
prodotti. I rivenditori devono costantemente essere muniti, specie se trattasi di generi alimentari, di
sufficienti quantitativi di merce tali da corrispondere alle normali richieste del pubblico.
Art. 95
Vendita del pane
1)
Il pane posto in vendita deve essere custodito in appositi recipienti difesi dagli insetti e
situati in modo da vietarne la manipolazione e la scelta da parte degli acquirenti.
2)
La consuetudine di vendere il pane in pezzi o a forme, non esime l'esercente, se
l'acquirente lo domandi, dall'obbligo di pesare il pane all'atto della vendita e di consegnare la
quantità richiesta al prezzo unitario stabilito per chilogrammo.
2) Per il pane posto in vendita dovranno indicarsi qualità e prezzo in modo ben visibile
nell'esercizio.
Art. 96
Vendita di angurie, cocomeri, castagne e simili
1)
Senza idonea autorizzazione comunale è vietata la vendita sulla strada, sulle piazze e nei
luoghi pubblici di prodotti stagionali come cocomeri, castagne, uva ecc. nonché di derivati da simili
prodotti.
Art. 97
Merce venduta in pacchi o contenitori chiusi. Surrogati
Gli esercenti che vendono merce di qualsiasi genere confezionata in pacchi o in contenitori chiusi
hanno l'obbligo di indicare in modo ben visibile, sopra ogni pacco o contenitore, il peso o misura
della merce che esso contiene, la qualità, il nome commerciale ed il prezzo.
I generi alimentari preparati con surrogati devono chiaramente indicarne la composizione e la
percentuale di surrogato contenuta.
Art. 98
Esalazioni di merce
1)
I rivenditori di merci che emanano esalazioni devono adottare idonei ed efficaci misure
affinché siano attenuate mediante immersioni nell'acqua e rinnovazione frequente di essa, nonché
l'eventuale conservazione delle merci suddette in speciali contenitori.
Art. 99
tabella per la vendita del combustibile
1)
I commercianti di combustibile dovranno tenere esposta nei propri negozi in modo ben
visibile, oltre ai cartellini indicante il prezzo di vendita al minuto di ogni tipo di combustibile, anche
una tabella con l’indicazione di tutte le varietà di combustibili messi in vendita.
Art. 100
Requisiti dei locali di vendita
Il commercio in negozio deve essere esercitato in locali riconosciuti igienicamente idonei.
L'esercizio dovrà essere arredato con proprietà e decoro, sistemato secondo le prescrizioni che
saranno impartite caso per caso in relazione al genere del commercio che si effettua.
C A P O
V I I I
D I S P O S I Z I O N I P E R I M E S T I E R I
G I R O V A G H I
Art.101
Esercizio dei mestieri girovaghi.
1Nessuno potrà esercitare, sia abitualmente che occasionalmente, mestieri girovaghi nel
territorio del Comune, senza prima aver ottenuto apposita licenza dell'Autorità Comunale.
2E' vietato l'esercizio di mestieri girovaghi fuori dei luoghi appositamente destinati o
individualmente assegnati.
3A chiunque eserciti mestieri girovaghi nei luoghi autorizzati è vietato importunare i passanti
con l’offerta di merci o di servizi e di richiamare l’attenzione con grida o schiamazzi.
Art.102
Venditori di giornali.
1I venditori di giornali a posto fisso non potranno estendere l'esposizione di giornali o
sommari oltre i limiti del loro chiosco.
2Nelle località ove ragioni di transito lo consentano, potrà essere consentita l'esposizione su
bacheca posta nelle adiacenze del chiosco.
Art.103
Baracche per pubblici spettacoli.
1Senza la licenza dell’Autorità comunale non potranno essere collocate baracche, chioschi
per pubblici spettacoli, divertimenti popolari o per qualsiasi altro scopo nemmeno sulle aree di
proprietà privata quando sono esposte alla vista dalla pubblica strada o abbiano diretto accesso
dalla stessa.
2Le baracche, gli spazi annessi e ogni altra simile costruzione permessa temporaneamente,
secondo le disposizioni degli articoli precedenti, dovranno essere a cura dei concessionari,
mantenute pulite ed in perfette condizioni igieniche, secondo le prescrizioni generali e quelle che
potranno di volta in volta essere stabilite dall'Amministrazione Comunale.
Il suolo pubblico dovrà inoltre essere pulito e libero da ogni ingombro per il raggio di Mt. 03.00
intorno allo spazio occupato.
3Ai concessionari è vietato:
a) attirare il pubblico con richiami rumorosi o molesti;
b) tenere aperte le baracche oltre gli orari fissati nell'Autorizzazione.
Art.104
Durata e revoca della licenza Comunale per i mestieri girovaghi.
1La durata della licenza sarà stabilita di volta in volta al momento della concessione,
secondo le disposizioni contenute nel presente Regolamento ed in quello per l'applicazione del
Canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche.
2Di regola, quando non sia altrimenti limitato per coloro che esercitano abitualmente il
mestiere nel territorio Comunale, la durata sarà di un anno e potrà essere riconfermata di anno in
anno.
3L’Autorità comunale revocherà la licenza a coloro che contravvengono reiteratamente alle
disposizioni delle Leggi e dei Regolamenti o non tengono un contegno corretto nell'esercizio del
mestiere e non osservino le diverse condizioni alle quali il permesso fu subordinato o non paghino i
dovuti diritti.
4la revoca avviene inoltre quando il titolare abbia ceduto ad altri la licenza oppure non
abbia usufruito personalmente della stessa, salvo che ciò derivi da motivi temporanei di salute, resi
noti tramite l'esibizione di un certificato medico presso l'Ufficio di Polizia Municipale.
C A P O
IX
M A N I F E S T A Z I O N I
C O N
CORTEI
Art.105
Cortei funebri.
1I cortei funebri, muovendo dal luogo dove si trova il feretro per raggiungere il luogo dove il
corteo deve essere sciolto, dovranno percorrere l'itinerario stabilito dell'Autorità;
Art.106
Processioni - Manifestazioni.
1Le processioni o altre manifestazioni religiose che prevedono cortei di persone o di
autoveicoli, dovranno essere comunicate di norma almeno 10 giorni prima dell’evento e dovranno
seguire gli itinerari preventivamente concordati con il Comando Polizia Municipale;
C A P O
NORME
P O L I Z I A
X
A M M I N I S T R A T I V A
Art.107
Presentazione delle domande.
1Tutte le domande di licenze o autorizzazioni di Polizia Amministrativa dovranno essere
indirizzate al Sindaco, nelle forme previste dalle norme vigenti e dovranno pervenire alla Polizia
Municipale per il tramite del Protocollo Generale del Comune, con un anticipo di almeno 20 giorni.
2Le domande devono essere sottoscritte dal richiedente e riportanti tutte le notizie e i dati
prescritti per il tipo di licenza o autorizzazione richiesta.
Art.108
Allegati.
1Ai fini dell'istruttoria, le domande devono essere completate da tutti gli allegati previsti dalle
vigenti disposizioni.
2Ove la domanda risultasse incompleta dei prescritti allegati o certificazioni, l'Ufficio
richiederà all'interessato la necessaria integrazione per procedere all'istruttoria; in tal caso i termini
di tempo stabiliti per la specifica procedura saranno interrotti fino a quando non perverrà la
documentazione richiesta; in tal senso farà fede il timbro impresso nella corrispondenza in uscita e
in entrata dall’Ufficio protocollo.
Art.109
Pareri.
L'Ufficio provvede alla richiesta dei pareri prescritti dalle vigenti norme per il rilascio della licenza o
dell'autorizzazione richiesta.
Per le domande concorrenti vale come norma di precedenza il criterio dell'ordine cronologico di
presentazione, fatto salvo quanto stabilito dalle specifiche disposizioni di Legge in materia.
Art.110
Rilascio delle licenze e delle autorizzazioni.
1Esaurita tutta la procedura istruttoria, l'Ufficio sottopone all’Autorità competente il risultato
dell'istruttoria stessa e le proposte che ritiene suggerire.
2Conseguentemente alla determinazione dell’Autorità competente, l'Ufficio provvede al
rilascio del provvedimento richiesto ovvero notifica all'interessato il diniego con la relativa
motivazione.
Art.111
Comunicazioni al Prefetto ed altre Autorità
1L'Ufficio comunica al Prefetto, nei casi previsti dalla Legge, i provvedimenti adottati
dall’Autorità comunale in materia di rilascio di licenze e di autorizzazioni, di cui al D.P.R. 616/77.
2In ogni caso, qualora la normativa prevede la comunicazione alle Autorità del rilascio di
provvedimenti, l’Ufficio competente al procedimento provvederà in merito.
Art.112
Annotazioni e comunicazioni dei provvedimenti.
1Di ogni licenza o autorizzazione rilasciata ovvero di ogni diniego di provvedimento si
annotano gli estremi negli appositi registri.
Art.113
Revoca dei provvedimenti.
1)
Ai sensi dell'art.10 del T.U. delle Leggi di Pubblica Sicurezza le licenze e le autorizzazioni
di Polizia Amministrativa, possono essere sospese o revocate in qualsiasi momento per abuso
della persona autorizzata oppure, per l'art.11, quando nella persona autorizzata vengono a
mancare, in tutto o in parte, le condizioni alle quali le autorizzazioni erano subordinate, ovvero
sopravvengono circostanze che avrebbero imposto il diniego del provvedimento, oltre che per
effetto di ogni altra disposizione previste dalla normativa vigente.
Art.114
Dichiarazioni ed avvisi preventivi. Presa d'atto.
1)
Quando la Legge subordini l'esercizio di un'attività alla preventiva comunicazione
all'Autorità, l'interessato dovrà presentare la dichiarazione o l'avviso in duplice copia, nelle forme
previste dalla legge.
2)
L’Autorità comunale, accertata la legittimità della richiesta, verifica la sussistenza dei
requisiti di Legge e sentiti eventualmente i pareri del caso, rilascia la copia della domanda con
annotazione di "Presa d'Atto" inserendo, se occorre, particolari prescrizioni.
3)
Della presa d'atto della dichiarazione o dell'avviso l'Ufficio prende nota nell'apposito
registro.
Art.115
Rilascio duplicati.
1)
In caso di smarrimento di licenza, autorizzazione, o altro documento di Polizia
Amministrativa, i titolari possono ottenere il rilascio del duplicato, facendone richiesta all'Ufficio
Comunale competente che provvederà al rilascio di copia del provvedimento richiesto annotando
il rilascio del duplicato nel registro in cui è stato iscritto il provvedimento originale.
C A P O
X I
S A N Z I O N I
Art.116
Accertamento delle violazioni e sanzioni.
1)
Le trasgressioni alle norme del presente Regolamento sono accertate dagli Ufficiali ed
Agenti di Polizia Municipale, nonché dagli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria.
Quando le violazioni non costituiscono reato o non sono esplicitamente previste dalla normativa
speciale, le stesse sono punite con una sanzione amministrativa pecuniaria, da un minimo di Euro
50,00 ad un massimo di Euro 310,00.
2)
Ai sensi dell'art.16 della Legge 24 Novembre 1981, n° 689, per le violazioni al presente
Regolamento, è ammesso il pagamento in via amministrativa in misura ridotta, con le procedure
della Legge 689/81 sopra citata.
Art.117
Rimessa in pristino ed esecuzione d'Ufficio.
1)
Oltre al pagamento della sanzione prevista, il Sindaco può ordinare la rimessa in pristino e
disporre, quando ne ricorrono gli estremi, l'esecuzione d'Ufficio a spese degli interessati.
Art.118
Inesecuzione di ordinanza.
1)
Chiunque non ottemperi alle Ordinanze emesse dal Sindaco o dal soggetto competente a
norma del D.to L.vo n° 267/2000 T.U. leggi sull’ordinamento delle autonomie locali e dello Statuto
Comunale, e qualora il fatto non costituisca reato, è punito con la sanzione pecuniaria da un
minimo di di Euro 50 ad un massimo di Euro 310, per l'applicazione della quale sarà seguita la
procedura della Legge 689/81.
Art.119
Sequestro e custodia di mezzi e materiali che abbiano causato infrazioni
(iter Legge 24 Novembre 1981, n° 689 e D.P.R. 22 Luglio 1982, n° 571).
1)
Gli ufficiali e gli Agenti all'atto di accertare l'infrazione, procedono al sequestro degli oggetti
che siano comunque serviti a commettere l'infrazione, o che ne siano il prodotto, sempreché
appartengano a persona obbligata per l'infrazione.
2)
Nell'effettuare il sequestro, si dovranno osservare i modi ed i limiti previsti dal C.P.P. per il
sequestro di Polizia Giudiziaria, e potrà inoltre essere effettuata la confisca delle cose oggetto del
sequestro, qualora stabilito dall'Ordinanza Sindacale.
3)
In materia dovranno comunque osservarsi le norme della Legge 24 Novembre 1981, n° 689
e del D.P.R. 22 Luglio 1982, n° 571 e successive modificazioni ed integrazioni.
149
cose sequestrate saranno conservate nella Depositeria Comunale o presso altro deposito,
con spese a carico del trasgressore, ed il relativo verbale rimesso sollecitamente all'Autorità
competente.
Art.120
Sospensione delle licenze.
1)
Indipendentemente dalle sanzioni previste dalle Leggi e dal presente Regolamento, al
trasgressore in possesso di una concessione o di una autorizzazione rilasciata dal Comune, sarà
comminata la sospensione della concessione o della autorizzazione nei seguenti casi:
a) per inosservanza delle disposizioni del presente Regolamento attinenti alla disciplina dell'attività
specifica del concessionario;
b) per la mancata esecuzione delle opere di rimozioni, riparazioni o ripristino, conseguenti al fatto
trasgressivo.
c) per morosità del pagamento dei tributi e diritti Comunali dovuti dal titolare in dipendenza della
concessione.
2)
La sospensione potrà protrarsi fino a quando il trasgressore, non abbia rimosso le cause
che hanno determinato la sospensione della licenza, autorizzazione o concessione.
Scarica

Regolamento comunale di Polizia Urbana