TRASPORTO DEI (BICICLETTE) BAMBINI SUI VELOCIPEDI E’ consentito il trasporto di un bambino fino a otto anni di età, ma solamente da parte di un maggiorenne e con idonea attrezzatura: il seggiolino. COLLOCAZIONE DEL SEGGIOLINO − Prima del montaggio del seggiolino, è necessario procedere a una verifica della solidità e della stabilità delle parti della bicicletta interessate al montaggio stesso − Non deve essere ostacolata la visuale del conducente, né intralciata la sua possibilità di libera manovra SEGGIOLINO ANTERIORE − Consente il trasporto di bambini fino a 15 kg di peso corporeo − Deve essere collocato tra il manubrio della bicicletta ed il conducente − Può essere fissato al telaio, al piantone o al manubrio della bicicletta SEGGIOLINO POSTERIORE − Consente il trasporto dei bambini fino a otto anni di età − Può essere fissato al telaio o al portapacchi della bicicletta Il Comando Polizia Municipale si rende disponibile a ulteriori delucidazioni o integrazioni di quanto riassunto nel seguente depliant. VIAGGIARE SICURI CON MAMMA E PAPA’ Redazione a cura di : Stefano Ante Daniele Biagioni Patrizia Gambarini Illustrazioni: Franco Busi GABINETTO DEL SINDACO E POLITICHE DELLE SICUREZZE Programma Sicurezza Stradale del Distretto di Modena Informazioni utili e regole fondamentali per una corretta circolazione stradale ALLACCIALI ALLA VITA Campagna per l’uso dei seggiolini e delle cinture di sicurezza TRASPORTO DI BAMBINI SU AUTOVETTURA (Dall’art. 172 del CDS) 1) BAMBINI DI ETA’ INFERIORE AI TRE ANNI TRASPORTATI SUI SEDILI POSTERIORI: − Seggiolino omologato posizionato in direzione opposta al senso di marcia − Si può evitare il sistema di ritenuta se sono trasportati su un veicolo in cui tale sistema non sia disponibile, purché accompagnati da almeno un passeggero di età non inferiore a 16 anni, trattenuto da apposite cinture di sicurezza 2) BAMBINI DI ETA’ INFERIORE AI TRE ANNI TRASPORTATI SUI SEDILI ANTERIORI − Seggiolino omologato posizionato in direzione opposta al senso di marcia 3) BAMBINI FRA I TRE E I DODICI ANNI DI STATURA INFERIORE A MT. 1,50 − Trasporto consentito sui sedili anteriori, ma trattenuti da un sistema di ritenuta adeguato alla loro statura e al loro peso: seggiolino omologato oppure cintura di sicurezza con adattatore per bambini − Per i sedili posteriori vale lo stesso discorso dei sedili anteriori (salvo le esenzioni per taxi e le vetture da noleggio con conducente) 4) BAMBINI DI ETA’ SUPERIORE AI DODICI ANNI O CHE ABBIANO UNA STATURA SUPERIORE A MT. 1,50 − Trasporto consentito sui sedili anteriori e posteriori utilizzando le cinture di sicurezza installate sul veicolo È importante ricordare di non posizionare i bambini sui sedili anteriori in presenza di air bag lato passeggero. VIETATO IL TRASPORTO DI BAMBINI SU AUTOCARRO Non è mai ammesso il trasporto di un bambino su un autocarro, in quanto esso è veicolo destinato al trasporto di cose e delle persone addette all’uso o al trasporto delle cose stesse. OMOLOGAZIONE DEI DISPOSITIVI DI SICUREZZZA PER BAMBINI I dispositivi di sicurezza per bambini devono essere di tipo omologato ( Reg. ECE 44). Sono in uso dispositivi omologati sia secondo la vecchia normativa (sigla R 44), sia secondo la nuova in vigore dal 1995 (sigle R44-02 e R44-03). Nel primo caso erano previste le seguenti 4 classi di dispositivi: − Classe 0: per neonati o infanti inferiori ai 9 kg di peso (sempre seggiolini) − Classe 1: per infanti da 9 a 18 kg di peso (sempre seggiolini) − Classe 2: per bambini da 18 a 25 kg di peso (seggiolini o adattatori) − Classe 3: per bambini da 25 a 35 kg di peso (seggiolini o adattatori) Nel secondo caso si hanno i seguenti gruppi: − Gruppo 0: per bambini fino a 9 mesi o di peso < 10 kg. − Gruppo 0+: per bambini fino a 13 kg. − Gruppo 1: per bambini fino a 4 anni o di peso compreso fra 4 e 18 kg. − Gruppo 2: per bambini fino a 6 anni o di peso compreso fra 15 e 25 kg. − Gruppo 3: per bambini dai 6 ai 12 anni o di peso compreso fra 22 e 36 kg. VIETATO IL TRASPORTO BAMBINI SUL CICLOMOTORE Sul ciclomotore è vietato il trasporto di altre persone oltre al conducente, anche se trattasi di bambini, tranne i casi in cui sia espressamente indicato sul certificato di idoneità tecnica e il conducente sia maggiorenne. TRASPORTI DEI BAMBINI SUL MOTOCICLO − è consentito il trasporto di un bambino su un motociclo − non è consentito il trasporto del bambino seduto anteriormente al conducente − il bambino deve essere trasportato sull’apposito seggiolino previsto per il passeggero − il bambino deve indossare, durante la marcia, un casco protettivo omologato