COPIA
COMUNE DI SAVIGNANO SUL PANARO
PROVINCIA DI MODENA
Via Doccia n. 64, 41056 Savignano sul Panaro (MO)
Regolamento comunale
di Polizia Urbana
Il presente regolamento:
y è stato approvato con atto deliberativo di Consiglio Comunale n. 5 del 14/03/2012,
pubblicato all’Albo Pretorio dal 13/04/2012 al 27/04/2012;
y è entrato in vigore in data 23/04/2012 a seguito di intervenuta esecutività del
precitato atto deliberativo consiliare n. 5/2012.
ƒ è stato modificato con atto deliberativo di Consiglio Comunale n. 10 del 14/02/2013,
esecutivo in data 11/03/2013.
Savignano sul Panaro, 18/03/2013
IL SEGRETARIO COMUNALE
(f.to Cerminara dott.ssa Francesca)
Regolamento di Polizia Urbana
INDICE
TITOLO I: DISPOSIZIONI GENERALI ______________________________________________ 3
Art. 1: Finalità. ______________________________________________________________________ 3
Art. 2: Funzioni di Polizia Urbana. ______________________________________________________ 3
Art. 3: Accertamento delle violazioni.____________________________________________________ 3
Art. 4: Importi delle sanzioni amministrative pecuniarie. ___________________________________ 3
TITOLO II: SPAZI ED AREE PUBBLICHE ___________________________________________ 3
Art. 5: Spazi ed aree pubbliche._________________________________________________________ 3
Art. 6: Luminarie.____________________________________________________________________ 4
Art. 7: Addobbi e festoni senza fini pubblicitari. ___________________________________________ 4
Art. 8: Atti vietati su suolo pubblico. ____________________________________________________ 4
TITOLO III: NETTEZZA E DECORO DEGLI SPAZI ED AREE PUBBLICHE _______________ 5
Art. 9: Marciapiedi e portici. ___________________________________________________________ 5
Art. 10: Manutenzione degli edifici e delle aree. ___________________________________________ 6
Art. 11: Operazioni di vuotatura e spurgo dei pozzi neri.____________________________________ 6
Art. 12: Patrimonio pubblico e arredo urbano. ____________________________________________ 6
Art. 13: Nettezza del suolo e dell’abitato. _________________________________________________ 7
Art. 14: Sgombero neve. _______________________________________________________________ 7
Art. 15: Rami e siepi. _________________________________________________________________ 8
Art. 16: Pulizia fossati. ________________________________________________________________ 8
Art. 17: Pulizia dei luoghi di carico e scarico delle merci. ___________________________________ 8
Art. 18: Pulizia delle aree limitrofe a pubblici esercizi ed esercizi commerciali e laboratori
artigianali. _________________________________________________________________________________ 8
Art. 19: Esposizione di panni e tappeti. __________________________________________________ 8
Art. 20: Installazione delle antenne paraboliche per ricezione sugli edifici _____________________ 9
Art. 21: Disciplina della distribuzione di volantini, opuscoli e altri simili oggetti ________________ 9
TITOLO IV: NORME DI TUTELA AMBIENTALE ____________________________________ 10
Art. 22: Ripari ai pozzi, cisterne e simili. ________________________________________________ 10
Art. 23: Oggetti mobili._______________________________________________________________ 10
Art. 24: Operazioni di verniciatura, carteggiatura, sabbiatura e spandimento materiale svolte
all’aperto.__________________________________________________________________________ 10
Art. 25: Accensioni di fuochi.__________________________________________________________ 11
Art. 26: Utilizzo di strumenti musicali. __________________________________________________ 12
Art. 27: Attività temporanee rumorose. _________________________________________________ 12
Art. 28: Biliardini, flipper e giochi all’esterno dei locali. ___________________________________ 13
Art. 29: Uso dei dispositivi antifurto. ___________________________________________________ 13
Art. 30: Uso dei “cannoncini antistorno” per allontanare i volatili e Cannoni ad onde d’urto
antigrandine. _______________________________________________________________________ 14
Art. 31: Depositi esterni.______________________________________________________________ 14
Art. 32: Sosta di veicoli dotati di gruppo frigorifero. ______________________________________ 14
Art. 33: Abitazioni private ____________________________________________________________ 15
Art. 34: Strumenti musicali ___________________________________________________________ 15
TITOLO V: ANIMALI ___________________________________________________________ 15
Art. 35: Animali di affezione.__________________________________________________________ 15
Art. 36: Custodia e tutela degli animali. _________________________________________________ 15
Art. 37: Cani._______________________________________________________________________ 16
Art. 38: Detenzione di animali da reddito o autoconsumo all’interno del centro abitato. _________ 16
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Regolamento di Polizia Urbana
TITOLO VI: POLIZIA ANNONARIA _______________________________________________ 17
Art. 39: Erboristerie. ________________________________________________________________ 17
Art. 40: Vendita con consumo immediato negli esercizi di vicinato e presso le attività artigianali
alimentari. _________________________________________________________________________ 17
Art. 41: Commercio all’ingrosso e al dettaglio. ___________________________________________ 18
Art. 42: Commercio su aree pubbliche in forma itinerante. _________________________________ 18
Art. 43: Commercio su aree pubbliche – regime delle aree. _________________________________ 19
Art. 44: Attività di vendita su area pubblica - modalità di svolgimento._______________________ 19
Art. 45: Occupazioni per esposizione di merci. ___________________________________________ 20
Art. 46: Attività di phone center, internet point e di trasmissione via fax con utilizzo di tecnologie
voip. ______________________________________________________________________________ 20
Art. 47: Orari – Chiusura Infrasettimanale – ABROGATO ___________________________________ 22
Art. 48: Attività di somministrazione di alimenti o bevande all’esterno di pubblico esercizio. ____ 22
Art. 49: Divieto di vendita di bevande alcooliche. _________________________________________ 22
Art. 50: Vendita di bevande alcoliche in bottiglie e bicchieri di vetro _________________________ 23
Art. 51: Divieto di far stazionare i clienti nelle adiacenze dei pubblici esercizi e degli esercizi
artigianali e commerciali del settore alimentare.__________________________________________ 23
Art. 52: Commercio cose antiche od usate._______________________________________________ 23
Art. 53: Targhetta dell’amministratore di condominio. ____________________________________ 24
TITOLO VII: VARIE ____________________________________________________________ 24
Art. 54: Raccolte di materiali e vendite di beneficenza. ____________________________________ 24
Art. 55: Divieto di bivacco e accattonaggio. ______________________________________________ 24
Art. 56: Artisti di strada. _____________________________________________________________ 25
Art. 57: Divieto di campeggio libero. ___________________________________________________ 25
Art. 58: Bagni. ______________________________________________________________________ 25
Art. 59 Edifici disabitati e/o abbandonati________________________________________________ 25
Art. 60: Collocamento di monumenti, targhe, lapidi _______________________________________ 26
TITOLO VIII: SANZIONI ________________________________________________________ 26
Art. 61: Sanzioni amministrative. ______________________________________________________ 26
TITOLO IX: DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI ________________________________ 26
Art. 62: Abrogazioni di norme. ________________________________________________________ 26
Art. 63: Entrata in vigore. ____________________________________________________________ 26
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Regolamento di Polizia Urbana
TITOLO I: DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1: Finalità.
1) Il Regolamento di Polizia Urbana disciplina, in conformità ai principi generali dell’ordinamento
giuridico ed in armonia con le norme speciali e con le finalità dello Statuto Comunale,
comportamenti ed attività comunque influenti sulla vita della comunità cittadina al fine di
salvaguardare la convivenza civile, la sicurezza dei cittadini, la più ampia fruibilità dei beni comuni
e di tutelare la qualità della vita e dell’ambiente.
2) Il presente Regolamento è efficace in tutti gli spazi ed aree pubbliche nonché in quelle private
gravate da servitù di pubblico passaggio, salvo diversa disposizione.
3) Quando, nel testo degli articoli, ricorre il termine Regolamento senza alcuna qualificazione, con
esso deve intendersi il Regolamento di Polizia Urbana.
Art. 2: Funzioni di Polizia Urbana.
1) Le funzioni amministrative di polizia urbana concernono le attività di polizia che si svolgono
esclusivamente nell'ambito del territorio comunale che non sono proprie dell'Autorità dello Stato ai
sensi del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli
enti locali” e del D. Lgs. n. 112/98.
Art. 3: Accertamento delle violazioni.
1) La vigilanza relativa all'applicazione del presente Regolamento è affidata al Servizio di Polizia
Municipale, agli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria, e ai dipendenti dell'Amministrazione
Comunale operanti nei Servizi Ambientali e Tecnici appositamente delegati dal Sindaco secondo le
modalità previste dal vigente ordinamento.
2) L'accertamento delle violazioni è eseguito nel rispetto delle norme previste dalla legge
24.11.1981 n. 689 e successive modifiche.
3) Il Sindaco può adottare specifiche Ordinanze per garantire il rispetto delle norme di cui al
Regolamento, secondo le procedure delineate dagli artt. 17 e 18 della L. 689/81.
Art. 4: Importi delle sanzioni amministrative pecuniarie.
1) Le sanzioni amministrative pecuniarie previste, potranno essere aggiornate, nel rispetto della
legislazione vigente, con Deliberazione della Giunta Comunale entro gli importi minimo e massimo
stabiliti dalla legge.
TITOLO II: SPAZI ED AREE PUBBLICHE
Art. 5: Spazi ed aree pubbliche.
1) Deve essere consentita la libera fruibilità degli spazi pubblici, come indicati nell’art. 1 del
Regolamento, da parte di tutta la collettività.
2) Sono, pertanto, vietati gli atti o le attività o i comportamenti che si pongono in contrasto con
l’indicata finalità.
3) E’ vietato occupare spazi ed aree pubbliche senza la specifica autorizzazione o concessione
comunale prevista dall’art. 3 del vigente regolamento per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche
e per l’applicazione della relativa tassa approvato con atto deliberativo del Consiglio Comunale n.
43/5 del 30/06/94 e successive modifiche ed integrazioni; i titolari delle autorizzazioni o
concessioni di cui sopra devono rispettare inoltre tutte le prescrizioni imposte dall’autorità
comunale.
4) La violazione di cui al comma 2 comporta una sanzione amministrativa da EURO 25,00 a EURO
150,00 e l’obbligo della rimessa in pristino dei luoghi e/o la cessazione dell’attività.
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Regolamento di Polizia Urbana
5) La violazione di cui al comma 3, comporta una sanzione amministrativa da EURO 75,00 a
EURO 450,00 e l’obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.
Art. 6: Luminarie.
1) E’ soggetta a preventiva autorizzazione del Comune con richiesta scritta da presentarsi al Settore
competente almeno 30 giorni prima dell’inizio della iniziativa, la collocazione di luminarie lungo le
strade cittadine, sempre che si tratti di elementi decorativi ispirati alle festività, privi di qualsiasi
riferimento pubblicitario. Nella comunicazione dovranno essere indicate il nominativo della ditta
installatrice, l’elenco delle vie interessate dal montaggio e copia di Polizza ALL RISK in corso di
validità stipulata a copertura di ogni rischio che può derivare dagli impianti installati.
2) Negli allestimenti possono essere utilizzati come supporti i pali di sostegno, le strutture comunali
dell’illuminazione pubblica e le colonne dei portici, a condizione che gli stessi non vengano
danneggiati o che non si creino situazioni di precarietà. E’ in ogni caso vietato collocare ganci,
attacchi e supporti in genere sulle facciate degli edifici, dei palazzi e dei monumenti, salvo che non
vi sia un previo consenso della proprietà;
3) Le luminarie, poste trasversalmente alla pubblica via, devono essere collocate ad un’altezza non
inferiore a mt. 5,50 dal suolo, se sovrastano parte della strada destinata al transito di veicoli, e a mt.
3,00 se, invece, sovrastano parte della strada destinata esclusivamente al transito dei pedoni e
velocipedi.
4) Chiunque sia incaricato di eseguire i lavori è tenuto a presentare al Comune, a montaggio
avvenuto, una dichiarazione sottoscritta da un tecnico qualificato abilitato all’installazione di
impianti elettrici, che attesti la rispondenza degli impianti e delle installazioni alle norme di
sicurezza CEI, con particolare riferimento alle soluzioni adottate contro il rischio di scariche dovute
ad accidentale dispersione di corrente ed alla tenuta degli occhielli e delle funi anche preesistenti,
sottoposte a peso aggiuntivo. In assenza di tale dichiarazione gli impianti non possono essere
installati.
5) Le spese per la collocazione, il funzionamento e la rimozione degli impianti, nonché le spese per
gli interventi di ripristino in caso di danneggiamenti, sono a totale carico dei soggetti indicati nei
commi precedenti.
6) Le violazioni di cui ai commi 1), 2), 3) e 4) comportano una sanzione amministrativa da EURO
50,00 a EURO 300,00 e l’obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.
Art. 7: Addobbi e festoni senza fini pubblicitari.
1) Non è richiesta alcuna autorizzazione per collocare nelle strade o piazze e sulle facciate degli
edifici addobbi, stendardi e festoni privi di messaggi pubblicitari in occasione di cerimonie religiose
e civili per tutta la loro durata, fatto salvo il rispetto di quanto previsto dai commi 2) e 3) del
precedente articolo.
2) Le spese per la collocazione, il funzionamento e la rimozione degli impianti, nonché le spese per
gli interventi di ripristino in caso di danneggiamenti, sono a carico dei soggetti che ne effettuano il
montaggio.
3) Le violazioni di cui al comma 1, comportano una sanzione amministrativa da EURO 50,00 a
EURO 300,00 e l’obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.
Art. 8: Atti vietati su suolo pubblico.
1) Sul suolo pubblico è vietato salvo espressa e motivata autorizzazione dell’autorità comunale:
a) Lavare i veicoli;
b) Eseguire giochi che possano creare disturbo alla viabilità, danno o molestia alle persone o
animali, o comunque deteriorare immobili o cose. Rientrano fra questi l’utilizzo di bombolette
spray di qualsiasi genere, inchiostro simpatico, farina e simili, nonché lo scoppio di petardi;
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Regolamento di Polizia Urbana
c) Utilizzare gli impianti o le attrezzature destinate al gioco dei bambini da parte di chi abbia
superato il limite dei dodici anni di età;
d) Praticare giochi sulle strade, piazze, sui marciapiedi pubblici, portici, fornici; è inoltre vietato
utilizzare tavole (skate-board) in qualunque luogo pubblico;
e) Scaricare acque e liquidi derivanti da pulizie e lavaggi di attività commerciali e private;
f) Gettare o immettere nelle fontane e vasche pubbliche schiume, sostanze chimiche, detriti o
rifiuti di qualsiasi genere;
g) Bagnarsi, lavarsi o effettuare altre operazioni di pulizia personale nelle vasche e nelle fontane
pubbliche, o utilizzarle per il lavaggio di cose;
h) Bivaccare o abbandonare rifiuti o sdraiarsi nelle strade, nelle piazze, sui marciapiedi, sotto i
portici e i fornici, recando intralcio e disturbo, ovvero ostruire le soglie di ingresso;
i) Arrampicarsi su monumenti, pali, arredi, alberi, segnaletica ed altri beni pubblici, nonché
legarsi od incatenarsi ad essi;
l) Introdursi, anche momentaneamente, negli edifici pubblici, per mangiare, bere, giocare,
dormire;
m) Creare turbativa e disturbo al regolare svolgimento delle attività che si svolgono all’interno
delle strutture pubbliche o ad uso pubblico, nonché utilizzare le medesime in modo difforme da
quello stabilito;
n) Soddisfare in spazi ed aree pubbliche bisogni corporali, al di fuori dei luoghi a ciò destinati
dal Comune;
o) Abbandonare e/o lasciare incustoditi effetti o altro materiale non riconducibile nella categoria
dei rifiuti.
p) Eseguire lavori di qualsiasi tipo o natura (scavi ecc.) senza il preventivo atto di assenso o
autorizzazione rilasciata dall’amministrazione comunale;
q) Adibire a dimora temporanea aree pubbliche o private di pubblico passaggio ovvero veicoli in
sosta su aree pubbliche o private di pubblico passaggio.
2) E' altresì vietato introdursi e fermarsi sotto i portici, i loggiati, gli androni e le scale degli edifici
aperti al pubblico per ivi mangiare, dormire e compiere atti contrari alla nettezza dei luoghi e al
decoro.
3) La violazione di cui al comma 1, punto c) comporta una sanzione amministrativa da EURO 75,00
a EURO 450,00 e l’obbligo di cessare immediatamente lo scarico delle acque e dei liquidi.
4) La violazione di cui al comma 1, punto l) comporta una sanzione amministrativa da EURO 75,00
a EURO 450,00 e l’obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.
5) Le altre violazioni di cui ai commi precedenti comportano una sanzione amministrativa da
EURO 30,00 a EURO 180,00 e l’obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.
TITOLO III: NETTEZZA E DECORO DEGLI SPAZI ED AREE PUBBLICHE
Art. 9: Marciapiedi e portici.
1) Fatto salvo quanto previsto dagli strumenti urbanistici vigenti:
a) Le pavimentazioni dei portici e dei marciapiedi sono costruite dai proprietari degli edifici di
cui fanno parte o dall’Amministrazione Comunale;
b) I proprietari degli edifici hanno l'obbligo di effettuare la manutenzione dei marciapiedi, di
loro proprietà, compresi quelli prospicienti le strade.
2) Non si possono percorrere e non si può sostare nei portici con qualsiasi tipo di veicolo, anche a
trazione animale, ad eccezione dei mezzi di pulizia, dei mezzi destinati al trasporto dei bambini e
delle persone aventi capacità di deambulazione sensibilmente ridotta.
3) Le violazioni al presente articolo comportano l’applicazione di una sanzione amministrativa da
EURO 50,00 a EURO 300,00 e l’obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.
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Regolamento di Polizia Urbana
Art. 10: Manutenzione degli edifici e delle aree.
1) I proprietari, i locatari e i concessionari di edifici sono tenuti a provvedere alla decorosa
manutenzione e alla pulizia delle facciate, delle serrande, degli infissi e delle tende esterne. Gli
stessi devono effettuare le manutenzioni di coperture, cornicioni, rivestimenti, ecc. al fine di
garantire la sicurezza strutturale dell'immobile. Hanno inoltre l'obbligo di provvedere ai restauri
dell'intonaco e al rifacimento della tinteggiatura dei rispettivi edifici ogni volta ne sia riconosciuta
la necessità dall'Autorità comunale.
2) I proprietari o i locatari o i concessionari sono, inoltre, responsabili della conservazione e pulizia
delle targhe dei numeri civici.
3) I proprietari devono mantenere gli edifici in buono stato di manutenzione in modo da evitare
l'irregolare caduta dell'acqua piovana.
4) Le acque piovane che scolano dai tetti devono essere convogliate, a mezzo di gronde debitamente
installate, lungo i muri degli edifici sino al piano terra ed essere incanalate, nella apposita fognatura.
Gli eventuali guasti dovranno essere riparati dal proprietario.
5) I proprietari o i locatari o i concessionari di edifici hanno l'obbligo di provvedere alla pulizia e
spurgo di fosse biologiche, latrine, pozzi neri, ecc.
6) Gli stessi soggetti di cui al comma precedente devono provvedere alla pulizia e manutenzione
delle aree cortilive, limitatamente a quelle visibili da spazi pubblici o di pubblico passaggio.
7) I proprietari, gli affittuari, i frontisti e tutti coloro che hanno un diritto reale di godimento su
coperture di canali e pubbliche fognature, anche se intercluse in cavedi posti nel centro storico,
devono mantenerle sgombre da rifiuti o materiali di ogni genere, garantendo comunque l’accesso al
Comune e/o a imprese designate dal Comune per ispezioni e manutenzioni dei manufatti idraulici in
questione.
8) Le violazioni di cui ai commi 1), 3) e 4) comportano l’applicazione di una sanzione
amministrativa da EURO 75,00 a EURO 450,00 e l’obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.
9) Le violazioni di cui ai commi 2), 5), 6) e 7) comportano l’applicazione di una sanzione
amministrativa da EURO 25,00 a EURO 150,00 e l’obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.
Art. 11: Operazioni di vuotatura e spurgo dei pozzi neri.
1) Le operazioni di spurgo dei pozzi neri e fosse biologiche devono essere effettuate da Ditte
adeguatamente attrezzate e autorizzate allo smaltimento dei rifiuti, con idonee attrezzature munite
di dispositivi atti a non disperderne i liquidi.
2) Le violazioni di cui al comma precedente comportano l’applicazione di una sanzione
amministrativa da EURO 50,00 a EURO 300,00 e l’obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.
Art. 12: Patrimonio pubblico e arredo urbano.
1) Sui beni appartenenti al patrimonio pubblico ed arredo urbano è vietato:
a) Apporre, disegnare ovvero incidere sui muri esterni, sulle porte e sugli infissi esterni scritti,
segni o figure, come pure insudiciare, macchiare, tingere i muri degli edifici, fatto salvo disegni
segni o figure espressamente autorizzate;
b) Modificare o rendere illeggibili le targhe con la denominazione delle vie o i numeri civici dei
fabbricati, o i cartelli segnaletici fatto salvo quanto previsto dal Codice della Strada;
c) Spostare le panchine dallo loro collocazione, così come rastrelliere, cassonetti, dissuasori di
sosta e di velocità, attrezzature ed elementi di arredo urbano in genere;
d) Collocare direttamente o indirettamente su pali della illuminazione pubblica, paline
semaforiche o alberi, volantini, locandine, manifesti contenenti messaggi di qualunque genere,
salvi i casi di autorizzazione temporanea per il materiale celebrativo delle festività civili e
religiose.
2) Le violazioni di cui al comma precedente lettere a) e b) comportano l’applicazione di una
sanzione amministrativa da EURO 80,00 a EURO 480,00 e l’obbligo della rimessa in pristino.
3) Le violazioni di cui al comma precedente lettere c) e d) comportano l’applicazione di una
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sanzione amministrativa da EURO 50,00 a EURO 300,00 e l’obbligo della rimessa in pristino.
Art. 13: Nettezza del suolo e dell’abitato.
1) Fermo restando quanto previsto per le attività mercatali, è fatto obbligo a chiunque eserciti
attività mediante l’utilizzazione di strutture collocate, anche temporaneamente, su aree o spazi
pubblici o di uso pubblico, di provvedere alla costante pulizia del suolo occupato e dell’area
circostante per un raggio di tre metri, qualora questa non ricada in altra occupazione autorizzata.
2) Fermo restando quanto previsto al successivo art. 18 è fatto obbligo a chiunque abbia la
disponibilità di locali a qualsiasi uso adibiti, prospettanti sulla pubblica via o ai quali si accede dalla
pubblica via, di provvedere alla costante pulizia del tratto sul quale il locale prospetta.
3) I contenitori per la raccolta di medicinali scaduti e delle pile esauste, quando siano collocati
all’esterno degli esercizi commerciali specializzati, non sono soggetti alle norme sull’occupazione
del suolo pubblico.
4) La distribuzione su suolo pubblico o di uso pubblico di alimenti o mangimi ai gatti randagi in
ambito comunale è permessa esclusivamente a condizione che:
a) La distribuzione avvenga mediante l’utilizzo di ciotole o contenitori lavabili o monouso
evitando di deporre direttamente sul suolo gli alimenti o mangimi;
b) Chi effettua la distribuzione dovrà contestualmente verificare il totale consumo degli alimenti
asportando immediatamente gli eventuali residui non consumati e i contenitori utilizzati.
5) E’ vietata la distribuzione in ambito urbano di mangime ai volatili selvatici.
6) Nella esecuzione delle operazioni di pulizia, di cui ai commi precedenti, è vietato trasferire i
rifiuti sulla pubblica via.
7) Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano l’applicazione di una sanzione
amministrativa da EURO 50,00 a EURO 300,00 e l’obbligo della rimessa in pristino dei luoghi e/o
la cessazione delle azioni e dei comportamenti contrari a quanto previsto nel presente articolo.
Art. 14: Sgombero neve.
1) I proprietari o gli amministratori o i conduttori di edifici a qualunque scopo destinati, durante o a
seguito di nevicate hanno l’obbligo, al fine di tutelare l'incolumità delle persone, di sgomberare
dalla neve e dal ghiaccio i tratti di marciapiede ed i passaggi pedonali prospicienti la loro proprietà,
l’ingresso degli edifici e dei negozi o provvedere con idoneo materiale ad eliminare il pericolo.
2) Gli stessi devono provvedere a che siano tempestivamente rimossi i ghiaccioli formatisi sulle
gronde, sui balconi o terrazzi, o su altre sporgenze, su suolo pubblico, onde evitare pregiudizi alla
incolumità delle persone e danni alle cose.
3) I proprietari o gli amministratori o i conduttori di edifici a qualunque scopo destinati, durante o a
seguito di nevicate hanno l’obbligo di sgomberare le bocchette di scarico davanti alle case per il
deflusso delle acque;
4) È vietato a qualsiasi persona di gettare acqua o altri liquidi che possano causare la formazione di
ghiaccio sui marciapiedi e passaggi pedonali o comunque sulla sede stradale;
5) Ai proprietari di piante i cui rami sporgono direttamente su aree di pubblico passaggio, è altresì
fatto obbligo di provvedere alla asportazione delle neve ivi depositata.
6) La neve deve essere ammassata ai margini dei marciapiedi, mentre è vietato ammassarla a
ridosso di siepi o dei cassonetti di raccolta dei rifiuti.
7) La neve ammassata non deve essere successivamente sparsa su suolo pubblico.
8) E’ fatto obbligo ai proprietari o amministratori o conduttori di edifici a qualunque scopo
destinati, di segnalare tempestivamente qualsiasi pericolo con transennamenti opportunamente
disposti.
9) E’ posto a carico dei titolari di concessioni ad edificare, fino all’avvenuto collaudo delle opere,
ogni onere relativo alla pulizia da neve o ghiaccio delle aree interne alla lottizzazione.
10) Durante le nevicate, al fine di garantire un adeguato servizio di pulizia delle strade, è vietata la
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sosta ai margini della carreggiata quando questa sia di intralcio alle operazioni di pulizia; in tale
caso è possibile disporre la rimozione del veicolo con le modalità previste dal C.d.S.
11) Le violazioni di cui ai commi 1), 2), 8) e 9) comportano l’applicazione di una sanzione
amministrativa da EURO 50,00 a EURO 300,00 e l’obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.
12) Le violazioni di cui ai commi 3), 4), 5), 6), 7) e 10) comportano l’applicazione di una sanzione
amministrativa da EURO 25,00 a EURO 150,00 e l’obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.
Art. 15: Rami e siepi.
1) I rami e le siepi che sporgono su area pubblica da proprietà private devono essere potati ogni
qualvolta si crei una situazione di pericolo o intralcio, a cura dei proprietari o locatari.
2) Si possono ammettere sporgenze di rami con altezza superiore ai mt. 2,70, al di sopra del
marciapiede, e mt. 4,70 se sporgono sopra la carreggiata.
3) Le foglie, i rami ed i residui di qualsiasi genere devono essere rimossi e debitamente smaltiti a
cura dei soggetti di cui al comma 1.
4) Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano l’applicazione di una sanzione
amministrativa da EURO 50,00 a EURO 300,00 e l’obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.
Art. 16: Pulizia fossati.
1) I proprietari, gli affittuari, i frontisti e tutti coloro che hanno un diritto reale di godimento sui
terreni devono mantenere in condizioni di funzionalità ed efficienza: le condotte di cemento
sottostanti i passi privati, entrambe le sponde dei fossati dei canali di scolo e di irrigazione privati
adiacenti le strade comunali e le aree pubbliche, al fine di garantire il libero e completo deflusso
delle acque ed impedire che la crescita della vegetazione ostacoli la visibilità e percorribilità delle
strade.
2) La pulizia degli spazi suindicati deve comunque essere effettuata almeno due volte all’anno,
rispettando le seguenti scadenze: per il periodo primaverile entro il 30 aprile e per il periodo
autunnale entro il 30 settembre.
3) Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano l’applicazione di una sanzione
amministrativa da EURO 25,00 a EURO 150,00 e l’obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.
Art. 17: Pulizia dei luoghi di carico e scarico delle merci.
1) Chiunque carichi, scarichi o trasporti merci od altre materie, di qualsiasi specie, lasciando
ingombro o sporco il suolo pubblico, deve effettuarne immediatamente lo sgombero e la pulizia.
2) La violazione di cui al comma precedente comporta l’applicazione di una sanzione
amministrativa da EURO 50,00 a EURO 300,00 e l’obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.
Art. 18: Pulizia delle aree limitrofe a pubblici esercizi ed esercizi commerciali e laboratori
artigianali.
1) Ferme restando le prescrizioni inerenti la sistemazione di contenitori portarifiuti, i titolari e
gestori di esercizi commerciali o pubblici esercizi o attività artigianali, devono provvedere alla
rimozione giornaliera di immondizie, rifiuti o materiali in genere derivanti dalla loro attività,
abbandonati nelle immediate vicinanze dell'attività stessa, in modo che all'orario di chiusura
dell'esercizio l'area in dotazione o comunque antistante risulti perfettamente pulita.
2) La violazione di cui al comma precedente comporta l’applicazione di una sanzione
amministrativa da EURO 50,00 a EURO 300,00 e l’obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.
Art. 19: Esposizione di panni e tappeti.
1) E’ vietato scuotere tappeti, panni ed oggetti similari su aree pubbliche o aperte al pubblico
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Regolamento di Polizia Urbana
passaggio causando disturbo o danno alle proprietà o persone sottostanti, nonché stenderli fuori
delle finestre o sopra la linea del parapetto di terrazzi o balconi prospicienti gli spazi ed aree
pubbliche se creano disturbo e pericolo nonché quando questo sia in evidente contrasto con il
pubblico decoro.
2) La violazione di cui al comma precedente comporta l’applicazione di una sanzione
amministrativa da EURO 25,00 a EURO 150,00 e l’obbligo della rimessa in pristino dei luoghi
Art. 20: Installazione delle antenne paraboliche per ricezione sugli edifici
1) Tutti gli immobili, compresi quelli composti da più unità abitative, che installano antenne per la
ricezione dei programmi tv e/o informazioni telematiche, si avvalgono di impianti centralizzati nella
salvaguardia del decoro e dell’aspetto estetico della città e del rispetto dell’impatto visivo ed
ambientale.
2) Per l'installazione valgono le seguenti norme:
a) La loro installazione non è soggetta ad autorizzazione edilizia, se non implica opere di
carattere edile ai fini dell'installazione;
b) Divieto di installazione di antenne paraboliche all’esterno di balconi, terrazzi non di copertura,
comignoli, giardini e cortili quando le antenne siano visibili dal piano strada o dalla pubblica
via;
c) Negli immobili possono essere ammesse, anche antenne non collettive, quando nel
condominio non si raggiunga la maggioranza prevista per l'installazione di una antenna unica;
d) Le parabole devono presentare, in tutti i casi, una colorazione capace di mimetizzarsi con
quella del manto di copertura, della facciata o dell'ambiente, a seconda del posizionamento,
oppure essere in materiale trasparente;
e) In tutti i casi e in tutti gli immobili le antenne - sia condominiali, che singole - andranno
posizionate sul tetto degli edifici nel lato considerato "interno o verso cortile" dal
Regolamento di Condominio;
f) Le parabole dovranno avere come dimensione massima un diametro di 150 cm per impianti
collettivi e di 85 cm per impianto singolo. Oltre tale dimensione si deve fare riferimento alle
normative vigenti. Il supporto di appoggio (distanza tra piano di collocazione e bordo
inferiore della parabola) non potrà essere maggiore di 50 cm;
g) Le antenne paraboliche non devono sporgere dal perimetro del tetto stesso e non oltre il punto
più alto del tetto (colmo) per più di 100 cm;
h) Per i tetti piani l'altezza massima ammessa è determinata dal supporto di appoggio (massimo
50 cm) e dalla parabola (massimo 150 cm);
i) Le antenne devono essere installate nel rispetto delle norme previste dalla Legge 46 del 5
marzo 1990 (Norme per la sicurezza degli impianti).
3) Per le installazioni sulle facciate degli edifici esistenti alla data dell'approvazione del presente
articolo dovranno essere rimosse entro 24 mesi dall’entrata in vigore del presente;
4) Le responsabilità dell’applicazione del presente articolo sono a carico dei singoli proprietari degli
apparati di ricezione, degli amministratori condominiali, se si tratta di antenne condominiale.
5) Le violazioni al presente articolo comportano l’applicazione di una sanzione amministrativa da
EURO 50,00 a EURO 300,00 e verrà intimato l’obbligo dell’adeguamento alla presente normativa,
in caso di inerzia, l’Amministrazione Comunale provvederà alla rimozione delle stesse a spese del
responsabile dell’abuso.
Art. 21: Disciplina della distribuzione di volantini, opuscoli e altri simili oggetti
1) A tutela del decoro del contesto urbano nelle strade, nelle piazze, nei giardini e nei parchi
comunali e, in generale, negli spazi pubblici o aperti al pubblico, sono vietati il lancio e la
diffusione non regolata di volantini pubblicitari, opuscoli o altro materiale divulgativo.
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Regolamento di Polizia Urbana
2) Gli opuscoli, i volantini ed altri simili materiali divulgativi sono distribuiti soltanto mediante
consegna individuale a mano alle persone o mediante diffusione con prelevamento da appositi
contenitori.
3) La libera distribuzione di volantini è comunque ammessa, previa comunicazione all'ufficio
competente, per motivi di pubblico interesse, in circostanze eccezionali e straordinarie, da parte di
Amministrazioni Pubbliche, di enti pubblici o di soggetti gestori di servizi pubblici al fine di
effettuare comunicazioni urgenti o particolari rivolte alla cittadinanza.
4) I soggetti che, nell'esercizio delle attività di distribuzione di materiale pubblicitario, violino le
disposizioni di cui ai precedenti commi 1 e 2 con azioni comportanti la diffusione indiscriminata di
opuscoli, volantini ed altri simili materiali divulgativi, anche mediante collocazione degli stessi
presso accessi ad abitazioni private ed esercizi pubblici, nonché con diffusione indiscriminata senza
consegna individuale, sono puniti con sanzione amministrativa pecuniaria.
5) I soggetti committenti la distribuzione di materiale pubblicitario mediante consegna di volantini,
opuscoli e simili materiali divulgativi vigilano affinché tali strumenti siano diffusi nel rispetto di
quanto previsto dai precedenti commi 1 e 2.
6) Qualora siano rilevate azioni di promozione pubblicitaria condotte per conto di un soggetto di cui
al precedente comma 5 in violazione delle disposizioni del presente articolo e risultino evidenti da
parte degli stessi l'omessa vigilanza o la sollecitazione ad azioni di distribuzione indiscriminata dei
volantini, degli opuscoli o di simili materiali divulgativi, i medesimi sono considerati responsabili
in solido delle violazioni commesse ai sensi dell'art. 6 della Legge 24/11/1981, n. 689.
7) Le violazioni al presente articolo comportano l’applicazione di una sanzione amministrativa da
EURO 75,00 a EURO 450,00.
TITOLO IV: NORME DI TUTELA AMBIENTALE
Art. 22: Ripari ai pozzi, cisterne e simili.
1) I pozzi, le cisterne e le vasche costruiti o esistenti su spazi pubblici o aree private, devono avere
le bocche e le sponde munite di parapetto con sportello ordinariamente chiuso ed altri ripari atti ad
impedire che vi cadano persone, animali, oggetti o materiali di qualsiasi natura.
2) La violazione di cui al comma precedente comporta l’applicazione di una sanzione
amministrativa da EURO 50,00 a EURO 300,00 e l’obbligo di adeguare i manufatti ai criteri di
sicurezza di cui al comma precedente.
Art. 23: Oggetti mobili.
1) Gli oggetti mobili collocati sui davanzali, sui balconi o su qualunque altro sporto dell'edificio
prospiciente su area pubblica o aperta al pubblico passaggio devono essere adeguatamente assicurati
in modo da evitarne la caduta.
2) L'annaffiatura delle piante collocate all'esterno delle abitazioni deve avvenire senza dispersione
di acqua sulla strada o sulle aree aperte al pubblico transito.
3) La violazione di cui al comma precedente comporta l’applicazione di una sanzione
amministrativa da EURO 25,00 a EURO 150,00 e l’obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.
Art. 24: Operazioni di verniciatura, carteggiatura, sabbiatura e spandimento materiale svolte
all’aperto.
1) E’ fatto obbligo a chiunque proceda a verniciare porte, finestre e cancellate o imbiancare facciate
o muri di recinzione, di apporre ripari e segnalazioni per evitare danni ai passanti.
2) E’ vietato eseguire in ambiente esterno attività di verniciatura a spruzzo, di carteggiatura e
sabbiatura senza l’uso di impianti di captazione idonei ad evitare la dispersione di gas, polveri e
vapori nell’ambiente circostante.
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Regolamento di Polizia Urbana
3) Nei cantieri edili, le operazioni di sabbiatura dovranno essere condotte solo a seguito dell’uso di
strumenti e/o modalità (es. teli di protezione sulle impalcature, sistemi con getto d’acqua, etc.)
idonei a limitare la dispersione di polveri nell’ambiente esterno, in modo particolare nelle strade o
in altre proprietà.
4) Su tutto il territorio comunale nel periodo dal 1° Giugno al 30 Settembre le pratiche agronomiche
di spandimento dei liquami zootecnici o di qualsiasi altro materiale putrescibile (letame), oltre al
rispetto delle vigenti normative in materia, dovranno avvenire nelle ore più fresche della giornata e
cioè non dopo le ore 07,00 della mattina e non prima delle ore 24,00 della sera.
L’utilizzazione degli effluenti zootecnici, dei concimi azotati e degli ammendanti organici è vietata
dal 1° Novembre fino alla fine di Febbraio.
I liquami dovranno essere prelevati prioritariamente dai contenitori che permettono il maggior
tempo di maturazione, che comunque non deve essere inferiore mediamente a 45 giorni.
Quando le condizioni del terreno lo permettono dovranno essere adottate tecniche di distribuzione a
bassa pressione e in ogni caso dovrà essere evitata la formazione di aerosol.
Le operazioni di spandimento dovranno essere il più possibile concentrate in periodi di breve durata
(non oltre giorni 3) e distanti tra loro; le distribuzioni non verranno effettuate nei giorni festivi e
prefestivi.
Distanze di rispetto e limitazioni nelle metodiche di spandimento agronomico:
• Distanza di rispetto da strade e canali irrigui: 10 metri.
• Distanza di rispetto dai centri abitati (urbanizzati) e dagli edifici sparsi in zona agricola
(abitazioni, cimiteri, edifici pubblici ecc.):
Distanza di rispetto (metri)
Centri Abitati (urbanizzato da P.R.G.)
Edifici sparsi (zona agricola da P.R.G.)
Alta p *1
300
200
Bassa p *2
100
50
Interramento *3
20
20
*1: metodiche di distribuzione dei liquami ad alta pressione (vedi manuale C.R.P.A. capitolo 7.1.7)
*2: metodiche di distribuzione dei liquami a bassa pressione (vedi manuale C.R.P.A. capitolo 7.1.7)
*3: distribuzione con sistemi a bassa pressione e interramento entro 24 ore o distribuzione con
interramento mediante dispositivi iniettori (vedi manuale C.R.P.A. capitolo 7.1.7)
5) Durante tutto il periodo in cui è consentito effettuare la pratica agronomica di cui al comma 4, il
materiale dovrà essere interrato non oltre le 24 ore dallo spandimento.
6) La violazione di cui al comma 1) comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa da
EURO 25,00 a EURO 150,00.
7) Le violazioni di cui ai commi 2), 3) e 4) comportano l’applicazione di una sanzione
amministrativa da EURO 80,00 a EURO 480,00 e l’obbligo della cessazione immediata
dell’attività.
8) La violazione di cui al comma 5) comporta l’applicazione della sanzione amministrativa da
EURO 75,00 a EURO 450,00 e l’obbligo dell’adempimento entro le successive 24 ore dell’attività
omessa.
Art. 25: Accensioni di fuochi.
1) E’ vietato bruciare materiali di qualsiasi tipo o accendere fuochi nel territorio comunale compresi
fuochi liberi a sterpaglie, siepi, erba degli argini di fossi, scarpate nonché materiali di varia natura
presenti nei cantieri edili. E’ fatta salva la possibilità di ricorrere all’autosmaltimento mediante
combustione all’aperto, da parte dei conduttori di aziende agricole, unicamente per gli scarti legnosi
residuati dalle pratiche agronomiche della potatura e dell’estirpazione di frutteti e vigneti con le
seguenti limitazioni:
• E' vietato l’uso di materiali diversi per alimentare il fuoco durante l’accensione;
• E’ vietata in ogni caso la combustione di materiale umido;
• I fuochi accesi devono essere assiduamente sorvegliati con la costante presenza di personale;
• Se per qualsiasi ragione, anche naturale, il fuoco acceso dovesse produrre fumi in quantità
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Regolamento di Polizia Urbana
eccessiva, o ristagnanti al livello del suolo, lo si dovrà immediatamente spegnere;
• Lo smaltimento dei rifiuti legnosi di cui sopra può avvenire di norma, salvo deroghe richieste e
concesse dall’ufficio ambiente del comune, nei periodi dal 1° Dicembre al 31 Marzo e dal 1°
Giugno al 30 Giugno;
• L’accensione dei fuochi può avvenire unicamente nelle giornate di cielo sereno e con
ventilazione sufficiente a disperdere i fumi nell’atmosfera, a partire dalle 8,30 alle 12,30, fermo
restando che i fuochi accesi non potranno essere più alimentati dopo le 13,30;
• L’accensione dei fuochi deve avvenire alla massima distanza possibile da fabbricati,
insediamenti civili e strade principali, avendo cura che il vento non porti i fumi nella loro
direzione;
• Chi intende procedere alla combustione del materiale organico, nel rispetto delle predette
prescrizioni, ma al di fuori dei periodi indicati, devono darne comunicazione verbale o
telefonica all’ufficio tecnico entro il giorno precedente alla data di accensione dei fuochi
specificando:
• generalità e recapito del richiedente;
• il luogo dove avverrà la combustione;
• la data prevista per l’accensione dei fuochi;
• le motivazioni che hanno reso necessaria la combustione al di fuori dei periodi predetti.
2) E’ comunque vietato accendere fuochi a distanza inferiore a 100 mt dai luoghi indicati dall’art.
59 c. 2 TULPS ivi comprese le strade. E’ inoltre vietato bruciare materiali o accendere fuochi in
centro abitato e in luoghi abitati ad una distanza inferiore a mt. 100 dalle abitazioni, nonché nelle
vicinanze o in prossimità delle sedi stradali.
3) Se per qualsiasi causa, anche naturale, il fuoco acceso dovesse produrre fumo in quantità
eccessiva o ristagno dello stesso a livello del suolo, è fatto obbligo di spegnerlo.
4) L’uso di bracieri, griglie e barbecue è vietato su aree pubbliche. E’ consentito sulle aree private e
su quelle pubbliche appositamente attrezzate.
5) Le violazioni di cui ai commi 1) e 2) comportano l’applicazione di una sanzione amministrativa
da EURO 75,00 a EURO 450,00 e l’obbligo della cessazione dell’attività abusiva.
6) Le violazioni di cui ai commi 3) e 4) l’applicazione di una sanzione amministrativa da EURO
25,00 a EURO 150,00 e l’obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.
Art. 26: Utilizzo di strumenti musicali.
1) Negli spazi ed aree di cui all’art. 1, è vietato l'uso di strumenti musicali, di apparecchi
radiotelevisivi, di juke-box ed altri simili strumenti o apparecchi, dalle ore 23,30 alle ore 8,00, salvo
in ogni caso il possesso di espressa autorizzazione in deroga ai limiti di rumore ambientale,
limitatamente alle attività temporanee, rilasciata ai sensi della Legge quadro sul rumore ambientale
n. 447/95, di cui al successivo art. 27.
2) Dalle ore 23,30 alle ore 08,00 è, inoltre, vietato praticare giochi o attività ludiche rumorose,
cantare o urlare, salvo, in ogni caso, il possesso di espressa autorizzazione in deroga.
3) Le violazioni di cui ai commi 1) e 2) comportano l’applicazione di una sanzione amministrativa
da EURO 50,00 a EURO 300,00 ed il trasgressore è tenuto a cessare immediatamente le emissioni
sonore e le attività non consentite.
Art. 27: Attività temporanee rumorose.
1) I macchinari industriali e similari, (motocompressori, gru a torre, gruppi elettrogeni, martelli
demolitori, escavatori idraulici, ecc.) dovranno essere utilizzati adottando tutti gli accorgimenti
tecnicamente disponibili per rendere meno rumoroso il loro uso e dovranno essere conformi, per
quanto riguarda le emissioni acustiche, alla vigente legislazione in materia.
2) Le attività dei cantieri edili, stradali ed assimilabili, quando rientrino nei limiti di legge, salvo
deroghe, è svolta di norma tutti i giorni feriali dalle ore 7,00 alle ore 20,00.
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Regolamento di Polizia Urbana
L’attivazione di macchine rumorose (martelli demolitori, flessibili, betoniere, seghe circolari, gru,
ecc.) e l’esecuzione di lavori disturbanti (escavazioni, demolizioni, ecc.) è consentita, di norma,
dalle ore 8 alle ore 12 e dalle ore 13 alle ore 18.
3) L'uso di macchine e impianti rumorosi per l'esecuzione di lavori di giardinaggio è consentito nei
giorni feriali, escluso il sabato, dalle ore 8,00 alle ore13,00 e dalle ore 15,00 alle ore 19,00. Nei
giorni festivi e di sabato, dalle ore 9,00 alle ore 12,00 e dalle ore 16,00 alle ore 19,00. L'impiego di
macchine e di impianti per lavori di giardinaggio, deve avvenire in modo tale da limitare
l'inquinamento acustico anche con l'utilizzo di macchine conformi alle direttive CE in materia di
emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature.
4) L'uso di altoparlanti su veicoli, ai sensi dell'art. 59 del regolamento del Codice della strada, è
consentito nei giorni feriali dalle ore 9,00 alle ore 12,00 e dalle ore 15,00 alle ore 18,00.
5) Nell’esercizio di attività anche in sé non rumorose, delle quali sia tuttavia ammessa
l’effettuazione in orario notturno, come ad esempio la panificazione, dovranno essere posti in essere
tutti gli accorgimenti per evitare disturbo e/o interruzione del riposo altrui, anche nell’apertura e
chiusura di serrande, nella movimentazione di materiali, cose, etc.
6) Per i circoli privati ed i pubblici esercizi ubicati in edifici comprendenti private abitazioni è
vietato l’uso di strumenti musicali, di apparecchi radiotelevisivi e di riproduzione e/o
amplificazione musicale e/o sonora e simili dalle ore 24,00 alle ore 7,00 salvo espressa
autorizzazione per l’esercizio dell’attività in fasce orarie diverse.
7) Le attività temporanee, quali cantieri edili, le manifestazioni in luogo pubblico o aperto al
pubblico, qualora comportino l’impiego di macchinari e di impianti rumorosi che possano
comportare il superamento dei vigenti limiti di rumore ambientale, debbono essere in possesso di
autorizzazione in deroga ai limiti di rumore rilasciata dallo Sportello Unico ai sensi dell’art. 11
comma 1 della L.R. 9 maggio 2001 n. 15 e della relativa delibera della Giunta Regionale n.
45/2002. La domanda di autorizzazione in deroga, completa delle informazioni tecniche necessarie,
va presentata entro i termini stabiliti dalla delibera di cui sopra in relazione al tipo di attività da
svolgere.
8) Gli spettacoli ed intrattenimenti musicali all’aperto devono essere preventivamente autorizzati
dallo Sportello unico attività Produttive del Comune (ai sensi degli artt. 68 e 69 del TULPS); Tali
iniziative possono svolgersi anche su più giornate consecutive o non, all’interno di un arco
temporale massimo di un mese all’anno.
9) Le violazioni di cui ai commi 1), 2), 3), 4), 5), e 6) comportano l’applicazione di una sanzione
amministrativa da EURO 75,00 a EURO 450,00 ed il trasgressore è tenuto a cessare
immediatamente le emissioni sonore.
10) La violazione di cui al comma 7) comporta l’applicazione delle sanzioni previste dell’art. 10,
comma 3, della L. 447/95 e dall’art. 16 della L.R. 15/01.
Art. 28: Biliardini, flipper e giochi all’esterno dei locali.
1) Chiunque detenga, all’esterno dei locali di ritrovo, giochi quali biliardini, flipper, videogame e
similari, ha l’onere di renderli inutilizzabili dopo le ore 23,00 e fino alle ore 08,00 del giorno
successivo.
2) La violazione di cui al comma precedente comporta l’applicazione di una sanzione
amministrativa da EURO 25,00 a EURO 150,00 ed il trasgressore è tenuto a far cessate
immediatamente le emissioni sonore.
Art. 29: Uso dei dispositivi antifurto.
1) Fatto salvo quanto disposto dallo specifico decreto applicativo previsto dall’art. 3, comma 1,
lettera g) della L. 447/95, i dispositivi acustici antifurto collocati in abitazioni private, uffici, negozi,
stabilimenti ed in qualunque altro luogo devono essere tarati in modo da non avere un
funzionamento superiore a tre minuti continuativi e in ogni caso non superiore a 15 minuti
complessivi.
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Regolamento di Polizia Urbana
2) Chiunque utilizza dispositivi acustici antifurto in edifici diversi dalla privata dimora è tenuto ad
esporre all’esterno e in modo visibile una targhetta contenente i dati identificativi ed il recapito
telefonico di uno o più soggetti responsabili in grado di disattivare il sistema di allarme.
3) Fatto salvo, altresì, quanto previsto dal Codice della Strada e relativo Regolamento di
Esecuzione, i dispositivi di allarme acustico antifurto installati sui veicoli devono essere utilizzati
nel rispetto dei principi generali di convivenza civile. Nel caso, pertanto, si verifichino condizioni
anomale di funzionamento, che creano disagio alla collettività, ne viene disposto il traino presso un
idoneo luogo di custodia al fine di consentirne un’eventuale disattivazione. Le spese sostenute dalla
Pubblica Amministrazione sono poste a carico del trasgressore.
4) La violazione di cui al comma 1) comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa da
EURO 75,00 a EURO 450,00 ed il trasgressore è tenuto a far cessare immediatamente il dispositivo.
5) Le violazioni di cui ai commi 2) e 3) comportano l’applicazione di una sanzione amministrativa
da EURO 25,00 a EURO 150,00 ed il trasgressore è tenuto a far cessare immediatamente il
dispositivo.
Art. 30: Uso dei “cannoncini antistorno” per allontanare i volatili e Cannoni ad onde d’urto
antigrandine.
1) L'uso dei dissuasori sonori è consentito nel rispetto dei criteri sotto indicati:
• Fascia oraria: dall'alba al tramonto con cadenza di sparo 3 min.;
• Ubicazione del dispositivo: il più possibile lontano da abitazioni e con la bocca di sparo non
orientata verso residenze e comunque mai ad una distanza inferiore a 100 mt.
2) L'uso dei cannoni ad onde d'urto per la difesa attiva antigrandine è consentito nel rispetto dei
criteri sotto indicati:
• Fascia oraria: divieto di impiego dei cannoni dalle ore 23,00 alle ore 6,00 salvo eccezionali
circostanze meteorologiche che rendano molto probabile ed incombente il rischio di caduta
grandine;
• Ubicazione del dispositivo: il più possibile lontano da abitazioni e comunque mai a distanza
inferiore a 200 mt dai fabbricati di abitazione, esclusi quelli di proprietà dei fruitori del servizio
per la difesa antigrandine aderenti ai consorzi;
• Periodo di utilizzo dei dispositivi: dal 1 aprile al 30 ottobre o comunque per un periodo non
superiore a sette mesi l'anno.
3) Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano l’applicazione di una sanzione
amministrativa da EURO 75,00 a EURO 450,00 ed il trasgressore è tenuto a far cessare
immediatamente le emissioni rumorose.
Art. 31: Depositi esterni.
1) Fatte salve specifiche normative di settore, presso le officine di riparazione e qualsiasi punto di
deposito, rigenerazione e commercio di pneumatici deve essere evitato l'accatastamento all'esterno
dei pneumatici stessi, al fine di impedire la raccolta di acqua piovana al loro interno.
2) E’ vietato il mantenimento allo scoperto di contenitori di ogni forma, natura e dimensione ove
possa raccogliersi e ristagnare acqua piovana o dove venga appositamente raccolta, per qualsiasi
finalità.
3) Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano l’applicazione di una sanzione
amministrativa da EURO 25,00 a EURO 150,00 ed il trasgressore è tenuto alla rimessa in pristino
dei luoghi.
Art. 32: Sosta di veicoli dotati di gruppo frigorifero.
1) Su tutto il territorio comunale è proibito utilizzare motori funzionanti a gasolio per il
raffreddamento di frigoriferi posti su veicoli se stazionanti in centro abitato. E’ consentita la sosta
dei suddetti veicoli esclusivamente in zone artigianali o industriali e comunque sempre ad una
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Regolamento di Polizia Urbana
distanza non inferiore a 100 mt. da abitazioni.
2) La violazione di cui al comma precedente comporta l’applicazione di una sanzione
amministrativa da EURO 50,00 a EURO 300,00 ed il trasgressore è tenuto a cessare
immediatamente l’attività non consentita.
Art. 33: Abitazioni private
1) Nelle abitazioni private non è consentito far funzionare apparecchiature fonti di molestie e
disturbi, fatte salve le eccezioni di cui ai due commi seguenti.
2) Le apparecchiature di esclusivo uso domestico che producono rumore o vibrazioni non possono
essere messe in funzione prima delle ore 7 e dopo le ore 23.
3) Gli apparecchi radiofonici e televisivi, nonché gli apparecchi di qualsiasi specie per la
riproduzione della musica devono essere utilizzati contenendo sempre il volume delle emissioni
sonore entro limiti tali da non recare in alcun modo molestie o disturbo ai vicini. La disposizione
vale anche per gli analoghi apparecchi installati in esercizi pubblici di somministrazione, specie se
ubicati in fabbricati destinati a civile abitazione.
4) Il divieto di cui al comma 1. non si applica nella circostanza della esecuzione di lavori di
ristrutturazione di locali, a qualunque scopo destinati, situati in fabbricati di civile abitazione,
purché siano adottati tutti gli accorgimenti e tutte le cautele per contenere il disturbo e non siano
comunque effettuati prima delle ore 8 e dopo le ore 20 nei giorni feriali e prima delle ore 10, fra le
ore 12 e le ore 15 e dopo le ore 20 nei giorni festivi. Analoghi accorgimenti, cautele e rispetto dei
limiti di orario devono osservarsi nella ristrutturazione di esercizi pubblici di somministrazione di
alimenti e bevande e di esercizi commerciali, nonché di uffici, ambulatori e simili, ubicati in
fabbricati destinati a civile abitazione.
5) Le violazioni al presente articolo comportano l’applicazione di una sanzione amministrativa da
EURO 75,00 a EURO 450,00 ed il trasgressore è tenuto a cessare immediatamente l’attività non
consentita.
Art. 34: Strumenti musicali
1) Chi, nella propria abitazione, faccia uso di strumenti musicali è tenuto ad adottare tutti gli
accorgimenti e tutte le cautele al fine di evitare disturbo ai vicini.
2) Non è comunque consentito l'uso di strumenti musicali dalle ore 12 alle ore 15 e dalle ore 21 alle
ore 9, salvo la totale insonorizzazione del locale in cui lo strumento musicale è usato.
2) La violazione di cui al comma precedente comporta l’applicazione di una sanzione
amministrativa da EURO 50,00 a EURO 300,00 ed il trasgressore è tenuto a cessare
immediatamente l’attività non consentita.
TITOLO V: ANIMALI
Art. 35: Animali di affezione.
1) I proprietari o possessori di animali di affezione devono vigilare affinché questi non arrechino in
alcun modo disturbo al vicinato o danni alle persone e alle cose.
2) Gli stessi devono, inoltre, garantire le condizioni igienico-sanitarie del luogo in cui vivono gli
animali.
3) Le violazioni di cui ai precedenti commi comportano l’applicazione di una sanzione
amministrativa da EURO 50,00 a EURO 300,00.
Art. 36: Custodia e tutela degli animali.
1) Ai proprietari o possessori di animali è vietato:
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Regolamento di Polizia Urbana
a) Introdurli nelle aree verdi scolastiche;
b) Effettuare la pulizia delle gabbie dei volatili creando stillicidio sugli spazi pubblici;
c) Tosare, ferrare, strigliare o lavare animali sulle aree di cui all’art. 1;
d) Lasciar vagare animali di qualsiasi specie da cortile e/o da stalla.
2) Con apposita Ordinanza del Sindaco saranno determinate ulteriori modalità di mantenimento
degli animali e comportamenti vietati, ai fini della tutela del loro benessere.
3) La violazione di cui al comma 1) comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa da
EURO 25,00 a EURO 150,00 e l’obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.
Art. 37: Cani.
1) I proprietari devono assicurare la custodia dei loro cani e devono adottare tutte le misure
adeguate per evitare la fuga e per prevenire situazioni di pericolo in danno di altri animali o di
cittadini, in particolare, i cani a custodia di abitazioni, fabbricati o giardini e degli edifici rurali, non
recintati, non possono essere lasciati liberi, salvo che l’edificio o il luogo da vigilare siano recintati,
in modo da impedire ai cani stessi di raggiungere le persone che transitano sulla strada.
2) Per i cani condotti nei luoghi pubblici è fatto obbligo di utilizzare il guinzaglio o la museruola.
3) Per i cani non di piccola taglia, condotti nei locali pubblici e sui mezzi pubblici di trasporto e
nelle manifestazioni pubbliche è obbligatorio l’uso sia del guinzaglio che della museruola.
4) Per danni contro terzi causati da cani di razze a rischio di aggressività e fatto obbligo di stipulare
la polizza assicurativa R.C.
5) E’ fatto obbligo a tutti i proprietari e conduttori di cani, nell’accompagnamento degli stessi su
strade pubbliche o aperte al pubblico, nei giardini e parchi pubblici, nelle aree attrezzate adibite a
gioco dei bambini comunque delimitate e nelle zone destinate al verde pubblico, sempre che non
oggetto di specifico “divieto di passeggio di cani”:
a. Di munirsi, esibendo su richiesta degli organi di vigilanza, di Kit per la pulizia o altra idonea
attrezzatura, per l’eventuale raccolta delle deiezioni solide degli animali che sono tenuti a
mostrare a richiesta degli organi accertatori;
b. Di provvedere all’immediata rimozione delle deiezioni solide del cane facendo uso dei suddetti
strumenti. Tali deiezioni dovranno essere depositate nei cestelli porta rifiuti, chiuse in idoneo
contenitore.
6) Le presenti disposizioni non si applicano ai cani di accompagnamento, opportunamente
addestrati, dei non vedenti, ai cani in dotazione alle forze armate, di polizia, VV.FF. e di protezione
civile.
7) Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano l’applicazione di una sanzione
amministrativa da EURO 50,00 A EURO 300,00.
8) Qualora le violazioni di cui ai commi 1 e 2 siano commesse con a cani di razza o incroci a rischio
di aggressività si applica di una sanzione amministrativa da EURO 75,00 A EURO 450,00.
Art. 38: Detenzione di animali da reddito o autoconsumo all’interno del centro abitato.
1) Nel centro abitato n’è ammessa la detenzione, se non recano disturbo al vicinato. Gli animali
devono essere tenuti secondo le norme igienico-sanitarie dei Regolamenti vigenti.
2) Nel rispetto di quanto stabilito nel comma precedente in caso di animali da cortile, per ogni
nucleo familiare è possibile detenere un numero non superiore a:
• Capi 5 riferiti a polli o simili;
• Capi 3 riferiti a conigli o simili;
• Capi 10 riferiti a volatili;
3) Non è ammesso detenere galli.
4) L'apicoltura non è consentita nel centro abitato.
5) Le violazioni di cui ai commi precedenti comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa
da EURO 25,00 A EURO 150,00 e l’obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.
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Regolamento di Polizia Urbana
TITOLO VI: POLIZIA ANNONARIA
Art. 39: Erboristerie.
1) Fino all’entrata in vigore di una nuova disciplina sul settore dell’erboristeria la materia è
soggetta anche alla legge 6/1/1931 n. 99 (art. 6 e 7). Gli esercenti il commercio al minuto non in
possesso del diploma di erborista sono autorizzati soltanto alla vendita di prodotti preconfezionati
all’origine e non possono manipolare, preparare o miscelare i prodotti erboristici.
2) Ai sensi del R.D. 27/7/1934 n. 1265, è vietata la vendita delle piante officinali e dei prodotti
derivati a dose e forma di medicamento.
3) Il settore dell’erboristeria comprende sia prodotti alimentari che non alimentari. I commercianti
che vendono prodotti erboristici del settore alimentare devono essere in possesso dei requisiti
professionali di cui all’art. 5 comma 5 del D.Lgs. 114/98.
4) In caso di violazione dei commi 1) e 2), qualora il fatto non costituisca reato, si applicano le
sanzioni di cui alla legge 99/1931.
5) In caso di violazione del comma 3 si applicano le sanzioni di cui al D.Lgs. 114/98.
Art. 40: Vendita con consumo immediato negli esercizi di vicinato e presso le attività
artigianali alimentari.
1) I titolari degli esercizi di vicinato, autorizzati alla vendita dei prodotti appartenenti al settore
merceologico alimentare, che intendano avvalersi della facoltà di effettuare il consumo sul posto di
prodotti di gastronomia dovranno attenersi alle seguenti condizioni e prescrizioni:
• L’attività può essere avviata senza la necessità di autorizzazioni, comunicazioni, permessi,
nulla osta, ecc. ferma restando l’osservanza dei requisiti igienico sanitari e l’obbligo di
comunicazione/notifica ai sensi del Reg. CE n. 852/2004 e delle vigenti disposizioni
regionali, in caso di sostanziali modifiche ai locali e alle attrezzature;
• Il consumo deve avvenire esclusivamente all’interno dei locali o delle aree destinate
all’attività di vendita sia su area privata che su area pubblica purché avuta in concessione e
di pertinenza dell’esercizio;
• Al fine di permettere al cliente la migliore fruizione dei prodotti da consumare sul posto, è
consentito l’utilizzo di piani d’appoggio, costituiti da mensole predisposte lungo le pareti del
locale e/o tavoli, oltre che da sedie e sgabelli, panche etc. di dimensioni congrue rispetto
all’ampiezza ed alla capacità ricettiva del locale;
• Tavoli, banchi, piani d’appoggio e quant’altro non devono essere apparecchiati, il cliente al
termine della consumazione provvede a ritirare i rifiuti e ripulire il tavolo;
• Il pagamento avviene alla consegna della merce e comunque prima della consumazione.
E’ escluso:
• Qualsiasi forma di servizio assistito da parte del titolare dell’esercizio di vicinato o da parte
del personale dipendente, in quanto ciò si configurerebbe come attività di somministrazione
non autorizzata e quindi sanzionabile da parte degli organi di vigilanza;
• La richiesta di un corrispettivo economico, sotto qualsiasi forma inteso, per il consumo
immediato degli alimenti nell’esercizio;
• L’utilizzo di ambienti appositamente destinati al consumo e arredati e attrezzati
esclusivamente allo scopo;
• La fornitura di piatti, bicchieri e posate non a perdere;
• Qualsiasi attività di preparazione e di trattamento dei generi alimentari al momento della
vendita su ordinazione del cliente;
• Qualsiasi attività di preparazione di bevande (caffè, the, frullati, ecc.);
• Esporre e/o consegnare all’utenza un “menù” delle consumazioni, in quanto indicatore del
servizio assistito tipico degli esercizi di somministrazione;
• La raccolta di ordinativi da parte dell’esercente presso i piani di appoggio o ai tavoli.
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Regolamento di Polizia Urbana
E’ consentito:
• Il ritiro da parte del consumatore, direttamente al banco di vendita, degli alimenti pronti per
il consumo immediato inseriti in contenitori/piatti a perdere idonei alla vendita da asporto;
• La fornitura di tovagliette, posate, tovaglioli e bicchieri a perdere;
• La fornitura di bevande in confezioni originali;
L’attività dovrà essere svolta nel rispetto delle seguenti prescrizioni igienico sanitarie:
• Le mensole o altri dispositivi di supporto al consumo devono essere costruiti in materiale
tale da rendere minimi, mantenendoli in buono stato e sottoposti a regolare manutenzione, i
rischi di contaminazione;
• Le pareti retrostanti devono essere mantenute in buone condizioni ed essere facili da pulire
e, se necessario, da disinfettare; ciò richiede l’impiego di materiale resistente, non
assorbente, lavabile e non tossico e una superficie liscia fino ad un’altezza adeguata;
• La zona destinata al consumo dovrà essere mantenuta sgombra, in idonee condizioni di
pulizia e dotata di adeguati contenitori di rifiuti, che dovranno essere mantenuti in buone
condizioni igieniche, essere facilmente pulibili e, se necessario, disinfettabili.
Per prodotti di gastronomia devono intendersi, genericamente, tutti i prodotti che sono oggetto di
vendita al dettaglio nel negozio e che presentano caratteristiche tali da poter essere consumati
immediatamente, nel rispetto dei gusti del consumatore, ma senza richiedere operazioni di
trasformazione (es. cottura) nell’esercizio, fatta eccezione per il semplice riscaldamento con l’uso di
idonee attrezzature.
2) Le predette disposizioni sono applicabili, in quanto compatibili, anche agli esercizi di
panificazione e alle altre imprese artigiane che producono e trasformano alimenti (es. panifici,
pizzerie al taglio, pasticcerie, gelaterie, ecc.), i cui titolari siano interessati all’attività di vendita al
dettaglio dei prodotti di propria produzione per il consumo immediato sul posto.
3) Non costituisce attività di somministrazione di alimenti e bevande l’assaggio gratuito organizzato
dal venditore o suo fornitore a fini promozionali o pubblicitari.
4) Chi esercita abusivamente l’attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande è
soggetto alle sanzioni di cui alla L.R. 26.7.2003, n. 14 e successive modifiche ed integrazioni.
Art. 41: Commercio all’ingrosso e al dettaglio.
1) Il generale divieto di esercizio congiunto nello stesso punto vendita dell'attività di commercio
all'ingrosso e al dettaglio ( ex D.lgs. n. 114/98 e L.R. 14/99) deve essere disapplicato in quanto in
contrasto con le disposizioni contenute nella Direttiva 2006/123/CE attuata dal D.lgs n. 59/2010,
relative alle libertà di stabilimento e di prestazione di servizi.
2) Le particolari modalità di computo della superficie di vendita (Delibera Assemblea Legislativa n.
155/2008) continuano ad applicarsi esclusivamente alla vendita di quei particolari prodotti per i
quali la L.R. n. 14/1999 art 19 bis aveva già previsto la possibilità di vendita congiunta all'ingrosso
e al dettaglio.
3) Nelle ipotesi diverse da quelle di vendita congiunta all'ingrosso e al dettaglio dei prodotti di cui
al punto precedente, la superficie di riferimento per la classificazione del punto di vendita come
esercizio di vicinato, media struttura di vendita o grande struttura di vendita - e pertanto anche per
la presentazione della S.C.I.A. o per il rilascio dell'autorizzazione comunale - è quella complessiva
determinata dalla somma delle superfici destinate alle vendite al dettaglio e di vendita all'ingrosso.
4) In mancanza del titolo abilitativo, o di sussistenza di un titolo abilitativo non corrispondente alla
superficie totale del punto vendita (così come descritta al punto precedente), si applicano le sanzioni
previste dai commi 1 e 2 dell'art 22 del D.lgs. n.114/98.
Art. 42: Commercio su aree pubbliche in forma itinerante.
1) Nel territorio comunale possono svolgere l’attività di vendita in forma itinerante:
a) I titolari di autorizzazione al commercio su aree pubbliche di tipo a) rilasciata da un Comune
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Regolamento di Polizia Urbana
dell’Emilia Romagna;
b) I titolari di autorizzazione di tipo b) rilasciata da qualsiasi Comune italiano;
c) I produttori agricoli esercenti l’attività di vendita al minuto dei propri prodotti.
2) L’attività di vendita in forma itinerante, compresa quella svolta dai produttori agricoli può essere
esercitata:
a) Con mezzi motorizzati o altro purché la merce non sia a contatto con il terreno o non sia
esposta su banchi, e alle condizioni di cui al successivo art. 43;
b) Il commercio itinerante di prodotti alimentari è subordinato all’osservanza, oltre che delle
norme generali di igiene, alle ordinanze del Ministero della Sanità emanate in materia.
3) Per lo svolgimento dell’attività di cui al presente articolo si dispone quanto segue:
a) E’ vietato posizionare i veicoli o le strutture di vendita ed esercitare l’attività anche solo per il
tempo necessario a servire il cliente laddove la fermata o la sosta sono vietate dalle vigenti
norme in materia di circolazione stradale;
b) E’ vietato posizionare i veicoli o le strutture di vendita per un periodo di tempo superiore ad
un’ora salvo quanto previsto dal successivo art. 43; trascorso tale periodo l’esercente l’attività
deve spostare il veicolo o le strutture di vendita ad una distanza non inferiore a 150 metri dal
punto in precedenza occupato;
c) Salvo espressa autorizzazione, è vietato svolgere l’attività di vendita nei parchi, nei giardini
pubblici aperti o recintati, compresi i viali e le strade che li attraversano;
d) E’ vietato, salvo espressa autorizzazione, la vendita di prodotti non inerenti la
commemorazione dei defunti, nelle immediate adiacenze degli ingressi cimiteriali.
4) E’ consentita la consegna porta a porta e la vendita ambulante di giornali e riviste da parte di
editori, distributori e edicolanti.
5) Chi viola le disposizioni di cui al precedente comma 1, lettere a) e b), è soggetto alla sanzione
amministrativa pecuniaria prevista dall’art. 29 comma 1 del D.lgs. 114/98.
6) Chi viola le disposizioni di cui ai precedenti commi 2 e 3 è soggetto alla sanzione amministrativa
pecuniaria prevista dall’art. 29 comma 2 del D.lgs. 114/98.
Art. 43: Commercio su aree pubbliche – regime delle aree.
1) I titolari di autorizzazione al commercio su aree pubbliche ed i produttori agricoli possono essere
autorizzati a svolgere l’attività in aree appositamente individuate, con provvedimento
dell’Amministrazione Comunale.
2) L’attività può essere svolta osservando gli orari fissati dal Sindaco, nel rispetto degli indirizzi
regionali in materia di orari di vendita e l’area occupata non dovrà superare i 24 metri quadrati. E’
vietato l’ancoraggio al suolo delle strutture di vendita.
3) L’atto autorizzatorio dovrà essere esibito, a richiesta, agli organi di vigilanza.
4) Le violazioni di cui ai commi 1) e 2) comportano l’applicazione di una sanzione amministrativa
da EURO 75,00 a EURO 450,00 e l’obbligo della rimessa in pristino dei luoghi e l’allontanamento
immediato dall’area.
5) La violazione di cui al comma 3) comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa da
EURO 25,00 a EURO 150,00.
Art. 44: Attività di vendita su area pubblica - modalità di svolgimento.
1) L’autorizzazione all’occupazione di suolo per la vendita non può essere ceduta né totalmente né
parzialmente a terzi.
2) E’ vietata la vendita tramite estrazioni a sorte o pacchi a sorpresa.
3) L’esercente, su richiesta degli organi di vigilanza ha l’obbligo di esibire in originale le
autorizzazioni all’esercizio dell’attività.
4) L’esercente ha l’obbligo di tenere pulito lo spazio occupato e l’area circostante per un raggio di 3
metri. Al termine delle operazioni di vendita deve raccogliere i rifiuti, chiuderli accuratamente in
sacchetti a perdere e depositarli nei luoghi prescritti.
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Regolamento di Polizia Urbana
5) Nell’esercizio dell’attività su aree appositamente individuate, è consentito utilizzare soltanto
energia elettrica proveniente da impianti pubblici o da sorgenti, comunque non inquinanti.
6) L’esercente assume tutte le responsabilità verso i terzi derivanti da doveri, ragioni e diritti
connessi con l’esercizio dell’attività, compreso l’obbligo di fornire le prestazioni inerenti la propria
attività a chiunque le richieda e ne corrisponda il prezzo. L’esercente è, altresì, responsabile dei
danni arrecati al patrimonio pubblico o a proprietà di terzi.
7) L'esercizio dell'attività di vendita in forma itinerante è soggetto alle disposizioni in materia di
pubblicità dei prezzi, vendita a peso netto, etichettatura delle merci.
8) La vendita e la somministrazione di alimenti e bevande sono soggette alle vigenti norme in
materia di igiene e sanità degli alimenti e alla vigilanza dell’autorità sanitaria.
9) Chi non osserva le disposizioni dei commi 1) e 2) è soggetto all’applicazione delle sanzioni
amministrative previste dall’art. 29 comma 2 del D.Lgs. 114/98.
10) Chi non osserva le disposizioni di cui ai precedenti commi 3), 4), 5) e 6) è soggetto
all’applicazione di una sanzione amministrativa da EURO 75,00 a EURO 450,00 ed è tenuto alla
regolarizzazione dell’attività.
Art. 45: Occupazioni per esposizione di merci.
1) Chi esercita attività commerciali in locali prospicienti il suolo pubblico e intende occuparne una
parte per l’esposizione della propria merce deve preventivamente ottenere l’autorizzazione
all’occupazione del suolo e pagare i relativi oneri.
2) I generi alimentari possono essere posizionati all’altezza indicata dalle leggi e dai regolamenti in
materia di igiene e sanità.
3) L’autorizzazione di cui al presente articolo è valida per l’orario in essa indicato. Pertanto, nel
periodo temporale non autorizzato, le strutture e le merci devono essere rimosse contestualmente
alla chiusura dell’esercizio.
4) Chi viola le disposizioni di cui al precedente comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa da
EURO 25,00 a EURO 150,00 e all’obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.
5) Fatto salvo quanto disposto dal vigente Regolamento di Igiene e Sanità, chi viola le disposizioni
di cui ai precedenti commi 2 e 3 è soggetto all’applicazione di una sanzione amministrativa da
EURO 25,00 a EURO 150,00 e all’obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.
Art. 46: Attività di phone center, internet point e di trasmissione via fax con utilizzo di
tecnologie voip.
1. Si definiscono attività di telecomunicazioni le attività di servizio in cui vengono messi a
disposizione del pubblico apparecchi terminali utilizzabili per le comunicazioni, anche telematiche,
spesso definiti “internetpoint”, centri di telefonia meglio noti come “phone center” e servizi di
trasmissione via fax che utilizzano tecnologie a commutazione di pacchetto (voip).
2. Fatte salve le disposizioni del D.Lgs. 01.08.2003, n. 259, le attività di telecomunicazioni
accessibili al pubblico, in qualunque forma esercitate (singolarmente o in forma complementare ad
altre attività commerciali, produttive o di servizio) sono soggette alle vigenti disposizioni di legge e
regolamentari sovraordinate [in materia edilizia, commerciale e di pubblica sicurezza] alle
necessarie autorizzazioni amministrative e al nulla osta igienico sanitario, rilasciato previa verifica
del rispetto di quanto previsto dal presente articolo.
3. La conformità dei locali sarà verificata dal Servizio Igiene Pubblica del Dipartimento di Sanità
Pubblica e, quando previsto, dai competenti Uffici Comunali.
4. Il locale dovrà essere dotato di almeno un servizio igienico per personale e pubblico, accessibile
ai portatori di handicap, conforme ai requisiti previsti dalla L. 13/1989 e suo regolamento attuativo
D.M. 236/1989, nonché dalla L. 104/1992, in materia di superamento delle barriere architettoniche.
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Regolamento di Polizia Urbana
Parallelamente il locale dovrà rispondere, inoltre, ai requisiti di visitabilità e/o accessibilità prescritti
dallo stesso D.M. 236/1989 e dalla L. 104/1992 per quanto attiene la fruibilità degli spazi di
relazione (postazione internet, cabine telefoniche, trasmissione dati in fac-simile).
I locali ove si intende svolgere l’attività di phone-center e esercizi pubblici di telecomunicazioni
devono,inoltre, essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) Certificazione di conformità alle norme antincendio, ovvero dichiarazione di non
assoggettabilità alle prescrizioni antincendio resa dal titolare dell’attività;
b) Rispetto delle norme sulla sorvegliabilità dei locali;
c) Dichiarazioni di conformità degli impianti installati o esistenti, rilasciate dai soggetti abilitati ai
sensi della L. 46/1990;
d) In caso di presenza di lavoratori subordinati o ad essi equiparati:
-denuncia all’ISPESL ed AUSL degli impianti di messa a terra ai sensi del D.P.R. 462/2001;
e) In caso di presenza di riscaldamento autonomo:
-disponibilità del libretto di impianto ai sensi della L. 10/1991 e Decreti Attuativi;
-l’attività, inoltre, dovrà rispondere ai requisiti e prescrizioni fissate dalla Delibera di Giunta
Regionale n. 673/2004, in materia di impatto e valutazione del clima acustico.
5. Nei locali dovranno essere applicati i cartelli recanti la scritta “VIETATO FUMARE”, in numero
adeguato alla tipologia ed alla dimensione del locale, disposti all’interno del locale e almeno uno,
sempre ben visibile, all’ingresso. Dovrà essere prevista la dotazione di una cassetta di pronto
soccorso. E’ vietata l’erogazione del servizio mediante l’impiego di apparecchiature cordeless,
ovvero telefoni cellulari.
6. Lo svolgimento delle attività di cui trattasi non è compatibile con un’attività di self-service,
deposito, money transfer, barbieri e parrucchieri, somministrazione di alimenti e bevande. In caso
di attività commerciale si applicano le regole del commercio per orari e chiusure.
7. E’ vietata la gestione dell’attività da parte di persona diversa da quella indicata nella
comunicazione al Ministero delle Telecomunicazioni, per quanto riguarda i phone center.
8. L’esercizio del Servizio di telecomunicazione deve essere preceduto da un’apposita
comunicazione da inoltrare al Settore atti e Segreteria del Comune-Servizio Attività Economiche e
Produttive del Comune; tale comunicazione deve essere presentata anche in relazione
all’adeguamento delle attività esistenti. E’ altresì richiesta la licenza del Questore ai sensi e per gli
effetti della L. 155/2005, tranne nell’ipotesi di installazione di telefoni pubblici a pagamento,
abilitati esclusivamente alla telefonia vocale.
Dall’entrata in vigore del presente articolo la
distanza tra i nuovi insediamenti non potrà essere inferiore a 300 metri.
9. La violazione delle disposizioni contenute nel presente articolo, viene punita con la sanzione
amministrativa da EURO 80,00 a EURO 480,00 restano in ogni caso applicabili le più restrittive
sanzioni previste dalle specifiche prescrizioni in materia. In caso di recidiva, oltre alla sanzione
pecuniaria è prevista quella accessoria della sospensione dell’attività fino ad un periodo massimo di
novanta giorni o fino all'adeguamento entro i termini assegnati. L’inottemperanza all’ordinanza di
adeguamento comporta l’adozione di ordinanza di cessazione dell’attività e la segnalazione al
Questore per la revoca dell’autorizzazione di Polizia.
Il presente art. 46 viene integrato con quanto riportato nel PRIMO ADEGUAMENTO DELLA
NORMATIVA COMUNALE AI PRINCIPI DI LIBERALIZZAZIONE E SEMPLIFICAZIONE
DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE approvato con deliberazione di Consiglio C.le n. 10 del
14/02/2013, che di seguito si riporta:
1)
Per l’apertura e gestione di centri di telefonia o phone center, non è più prevista la licenza di P.S.
(ex art. 7 del D.L. 27/7/2005 n. 144 conv. in L. 155/2005), conseguentemente non sono più
richiesti i requisiti di sorvegliabilità ai sensi del TULPS.
2)
Le disposizioni regolamentari, emanate in applicazione della L.R. 21 maggio 2007 n. 6 e succ.
mod., riguardanti: distanze minime fra esercizi della medesima tipologia, superfici minime dei
locali, divieto di esercitare congiuntamente attività di commercio o somministrazione di alimenti e
bevande o altre attività di servizio non supportate da specifici motivi igienico sanitari o di ordine
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Regolamento di Polizia Urbana
pubblico sono contrarie ai principi di libertà di iniziativa economica, pertanto, vanno disapplicate.
3)
L’apertura e il trasferimento di centri di telefonia di cui all’art. 6 della legge della Regione Emilia
Romagna 21/5/2007 n. 6 e succ. mod. sono subordinati al rispetto dei vincoli di carattere
urbanistico e alla conformità dei locali ai requisiti edilizi, igienico-sanitari e di prevenzione
incendi. Continua ad applicarsi l’istituto della SCIA di cui all’art. 19 della legge 241/1990.
Art. 47: Orari – Chiusura Infrasettimanale – ABROGATO con deliberazione di Consiglio C.le n. 10
del 14/02/2013.
[ 1) I centri di telefonia a disposizione del pubblico (phone center), nonché gli esercizi pubblici di
telecomunicazioni osservano il seguente orario: dalle ore 7,00 alle ore 22,00.
All’interno dei suddetti limiti, ciascun esercente può liberamente scegliere l’orario di apertura e
chiusura del proprio esercizio, non superando comunque il limite delle 13 ore giornaliere.
2) Gli esercenti dei predetti centri di telefonia e telecomunicazioni devono scegliere la giornata di
chiusura infrasettimanale, con possibilità di apertura domenicale limitatamente alla fascia oraria
09,00-17,00.
3) L’indicazione dell’orario adottato e della giornata di chiusura infrasettimanale dovranno essere
resi noti al pubblico mediante esposizione di idonei cartelli visibili dall’esterno.
4) I centri di telefonia a disposizione del pubblico (phone center) dovranno comunque osservare la
giornata di chiusura nelle seguenti festività nazionali: 01 Gennaio, Domenica di Pasqua, Lunedi’
dell’Angelo, 25 Aprile, 01 Maggio, 02 Giugno, 15 Agosto, 25 Dicembre e 26 Dicembre.
5) Chi viola le disposizioni di cui al presente articolo è soggetto ad una sanzione amministrativa
pecuniaria da Euro 50,00 a Euro 300,00.]
Art. 48: Attività di somministrazione di alimenti o bevande all’esterno di pubblico esercizio.
1) L’allestimento di aree attrezzate all’esterno dei pubblici esercizi per consentire la
somministrazione permanente di alimenti e bevande all’aperto, fermo restando il rispetto delle
norme di sorvegliabilità, igienico-sanitarie e fatti salvi i diritti di terzi, è subordinato
all’integrazione dell’autorizzazione all’esercizio.
2) Qualora l’attività di cui al comma 1) sia esercitata su suolo pubblico occorre, altresì,
l’autorizzazione all’occupazione di suolo pubblico, il pagamento dei relativi oneri ed il rispetto del
Regolamento TOSAP.
3) Salvo violazioni di altre norme legislative o regolamentari, chi viola le disposizioni di cui ai
precedenti commi è soggetto all’applicazione di una sanzione amministrativa da EURO 75,00 a
EURO 450,00 ed è tenuto alla regolarizzazione dell’attività.
Art. 49: Divieto di vendita di bevande alcooliche.
1) Nei pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, dalle ore 23,00 e fino alla
chiusura dell'esercizio è fatto divieto di vendere per asporto bevande alcooliche di qualsiasi
gradazione. I suddetti divieti sono inseriti in licenza quali prescrizioni imposte a sensi dell'art. 9 del
T.U. Leggi di P.S., approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773 e le eventuali violazioni accertate
sono punite ai sensi degli artt. 10 e 17-bis, comma del citato T.U. Leggi di P.S., approvato con R.D.
18 giugno 1931, n. 773.
2) Negli esercizi commerciali di vendita al dettaglio del settore alimentare, sia svolta sulle aree
private in sede fissa che sulle aree pubbliche, nonché negli esercizi artigianali autorizzati alla
vendita a mezzo di distributori automatici, dalle ore 23,00 alle ore 06,00 è fatto divieto di vendere
bevande alcooliche di qualsiasi gradazione.
3) La violazione al divieto previsto dal precedente comma secondo è punita con la sanzione
amministrativa pecuniaria da Euro 75,00 ad Euro 450,00.
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Regolamento di Polizia Urbana
Art. 50: Vendita di bevande alcoliche in bottiglie e bicchieri di vetro
1) Al fine di garantire la sicurezza dell'abitato, l'incolumità pubblica e l'igiene del suolo nelle ore
notturne (dalle ore 22.00 alle 6.00 del giorno successivo) è vietata la vendita per asporto di bevande
alcoliche di qualunque gradazione poste in contenitori di vetro, lattine e qualsiasi altro materiale, da
parte dei pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e degli esercizi artigianali e
commerciali del settore alimentare.
2) E' altresì vietato l'abbandono per strada di bottiglie e altri contenitori di vetro, lattine, residui di
consumazioni, cocci e simili.
3) I gestori sono tenuti, nell'adiacenza dei suddetti esercizi e relativi spazi pertinenziali, a collocare
appositi contenitori di rifiuti.
4) I gestori degli esercizi sopra citati sono tenuti, entro un'ora dalla chiusura dei medesimi, ad
asportare i residui di consumazioni dal suolo pubblico nel raggio di venti metri dalla soglia o dal
perimetro delle pertinenze.
5) La violazione al divieto previsto dal comma 1 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria
da Euro 75,00 ad Euro 450,00.
6) La violazione alle disposizioni previste ai commi 2), 3) e 4) è punita con la sanzione
amministrativa pecuniaria da Euro 50,00 ad Euro 300,00.
Art. 51: Divieto di far stazionare i clienti nelle adiacenze dei pubblici esercizi e degli esercizi
artigianali e commerciali del settore alimentare.
1) I titolari di autorizzazione per pubblici esercizi, esercizi artigianali e commerciali del settore
alimentare, circoli privati, spettacoli e trattenimenti pubblici hanno l'obbligo di vigilare affinché
all'uscita dei locali, nelle pertinenze e nelle immediate adiacenze di questi, i frequentatori evitino
comportamenti dai quali possa derivare pregiudizio alla quiete pubblica e privata, nonché all'igiene
ed alla pubblica decenza, invitando gli stessi ad attenersi a comportamenti civili.
2) I soggetti gestori degli esercizi di cui al comma 1, ai fini di una ottimale collaborazione con
l'amministrazione comunale per la tutela della quiete pubblica ed il riposo delle persone nelle ore
notturne (dalle ore 22.00 alle 6.00 del giorno successivo), sono tenuti ad invitare la clientela a non
stazionare nelle adiacenze del locale e pertanto potranno somministrare alimenti e bevande solo se
consumati all'interno dei locali o negli spazi esterni di pertinenza.
3) Laddove si verifichino particolari fenomeni di degrado e disturbo per la quiete pubblica e non si
rispettino gli orari e le indicazioni operative decise dall'Amministrazione per la tutela dei cittadini
contermini, il Sindaco, in virtù dei poteri a lui conferiti dalla legge per far fronte a situazioni
eccezionalmente dannose per la salute e la quiete pubblica, può disporre la revoca
dell'autorizzazione per il tempo necessario all'accertamento e la verifica delle misure idonee ad
assicurare il giusto contemperamento tra le esigenze dell'attività dell'esercizio e la tutela della salute
pubblica.
4) La presente disposizione si applica anche ai fenomeni di disturbo che, sia pur non imputabili alla
gestione dell'esercizio, sono direttamente riconducibili all'attività stessa.
5) Agli accertamenti dell'entità e della gravità delle emissioni sonore provvedono, su richiesta dei
soggetti interessati, gli organismi tecnici competenti.
6) La violazione alle disposizioni previste ai commi 1) e 2) è punita con la sanzione amministrativa
pecuniaria da Euro 50,00 ad Euro 300,00.
Art. 52: Commercio cose antiche od usate.
1) Ai fini dell’applicazione di quanto previsto dal 2° comma dell’art. 247 del R.D. 06 maggio 1940
n. 635 (regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S.) si considerano cose usate prive di valore o di
valore esiguo quelle che vengono offerte per la vendita ad un valore inferiore a Euro 250,00.
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Regolamento di Polizia Urbana
Art. 53: Targhetta dell’amministratore di condominio.
1) Gli amministratori di condomini devono provvedere ad esporre accanto al portone di ingresso dei
condomini di competenza o nell’atrio degli stessi una targhetta indicante il proprio nome, indirizzo
e recapito telefonico.
2) La targhetta, per non essere assoggettata alla normativa relativa all’imposta sulla pubblicità, deve
essere inferiore ad un quarto di metro quadrato.
3) La targhetta, se esposta accanto al portone di ingresso di condomini siti all’interno di zone e
edifici di interesse storico, artistico, culturale ed ambientale, deve essere realizzata esclusivamente
in ottone o pietra.
4) Le violazioni ai commi precedenti comportano l’applicazione di una sanzione amministrativa da
EURO 25,00 a EURO 150,00 e l’obbligo dell’adeguamento alle vigenti disposizioni.
TITOLO VII: VARIE
Art. 54: Raccolte di materiali e vendite di beneficenza.
1) La raccolta di materiali quali indumenti, carte e similari a scopo benefico ed umanitario effettuate
su aree pubbliche può essere effettuata esclusivamente da Enti o Associazioni riconosciute con
Decreto di Organi Statali o inserite in elenchi regionali o comunali dell’Associazionismo e
Volontariato o ONLUS. Qualora la raccolta sia affidata da Enti o Associazioni a privati, questi
ultimi devono essere in possesso della delega, in originale, firmata dal responsabile
dell’Associazione o Ente.
2) Chi effettua la raccolta deve essere munito di tessera di riconoscimento firmata dal presidente
dell’Associazione o Ente.
3) Le raccolte di fondi su aree pubbliche sono vietate in occasione dello svolgimento dei mercati e
delle fiere.
4) Sono in ogni caso vietate le raccolte di cui sopra in prossimità di scuole e luoghi di cura.
5) Le violazioni di cui ai commi 2) comportano l’applicazione della sanzione amministrativa da
EURO 25,00 a EURO 150,00.
6) Le violazioni di cui ai commi 3) comportano l’applicazione di una sanzione amministrativa da
EURO 50,00 a EURO 300,00 e l’obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.
Art. 55: Divieto di bivacco e accattonaggio.
1.Ai fini della salvaguardia della qualità della vita e dell'ambiente è vietato occupare abusivamente
spazi pubblici o a fruizione collettiva, nonché assumere qualsiasi comportamento che risulti
contrario alla pubblica decenza o al decoro urbano, che rechi molestia alla cittadinanza e turbi il
diritto alla quiete e alla sicurezza sociale ed in particolare:
a) Consumare alimenti e bevande occupando le piazze, i portici, gli edifici pubblici o le soglie
degli stessi, di luoghi di culto, di abitazioni private e qualunque spazio o area pubblica
assumendo comportamenti non consoni ai luoghi;
b) Sdraiarsi o soggiornare in orario diurno o notturno nei portici, piazze giardini e altri luoghi
pubblici o comunque a fruizione collettiva in modo contrario al pubblico decoro.
2) E’ vietato raccogliere questue, fondi ed elemosine per qualsiasi motivo causando disturbo ai
passanti.
3) E’ fatto divieto di utilizzare nella pratica dell’accattonaggio cuccioli lattanti, cuccioli da
svezzare, animali in stato di incuria, denutrizione, in precarie condizioni di salute, in evidente stato
di maltrattamento, impossibilitati alla deambulazione o comunque sofferenti per le condizioni
ambientali in cui vengono esposti.
4) Le violazioni di cui ai commi 1), 2) e 3) comportano l’applicazione di una sanzione
amministrativa da EURO 30,00 a EURO 270,00 e l’obbligo di cessare l’attività.
5) La violazione di cui al comma 2 comporta altresì, fatte salve le responsabilità penali e le sanzioni
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Regolamento di Polizia Urbana
amministrative pecuniarie previste dalla legge 281/91, dalle leggi regionali e dal presente
regolamento, il ricovero dell’animale presso il canile o altre strutture adeguate.
Art. 56: Artisti di strada.
1) L’autorizzazione per lo svolgimento delle attività degli “ artisti di strada” è richiesta soltanto nei
casi in cui l’esercizio dell’attività medesima comporti la sottrazione dello spazio ad uso pubblico. In
ogni caso le attività in parola devono avvenire nel rispetto dell’art. 26 del presente Regolamento e
delle norme del Codice Della Strada, al fine di evitare pericolo o intralcio alla circolazione stradale.
2) L’esercizio del’attività senza la prescritta autorizzazione all’occupazione di spazio comporta
l’applicazione di una sanzione amministrativa da EURO 25,00 a EURO 150,00 e l’obbligo di
cessare l’attività.
Art. 57: Divieto di campeggio libero.
1) In tutto il territorio comunale, compresa la sede stradale, le piazze, i parcheggi ed altre aree di
uso pubblico, è vietata l’effettuazione di qualsiasi specie di campeggio e/o attendamento con
camper, tende, roulotte e simili, fuori dalle aree appositamente attrezzate, fatto salvo il rilascio di
apposita autorizzazione; è inoltre vietato ai possessori di veicoli attrezzati con serbatoi di recupero
delle acque chiare e luride, in transito o durante la sosta nel territorio del Comune, di effettuare lo
scarico di dette acque fuori delle aree appositamente attrezzate.
2) Gli operatori di Polizia Municipale sono tenuti a dare immediata esecuzione alla presente
disposizione con le modalità più opportune, compresa la rimozione dei veicoli, in modo da
assicurare l’allontanamento delle persone e dei veicoli con la massima efficacia e rapidità,
richiedendo, se del caso, la collaborazione delle altre Forze di Polizia, ai Servizi Tecnologici e della
Manutenzione del Comune e a chiunque legalmente richiesto o tenuto per legge è fatto obbligo di
collaborare con la stessa Polizia Municipale per l’attuazione di quanto sopra disposto.
3) Con apposito provvedimento possono essere attivati campi di sosta temporanei per motivate
esigenze e per situazioni di emergenza.
4) Chiunque non ottemperi a quanto sopraindicato soggiace all’applicazione di una sanzione
amministrativa da EURO 80,00 a EURO 480,00 e a questa consegue, di diritto, l’allontanamento
immediato dal territorio comunale delle persone e dei veicoli comunque trasportati ed utilizzati ad
abitazione ed ogni altro mezzo in loro possesso e/o la rimozione dei veicoli secondo le modalità
dell’art. 159 del Codice della Strada avvalendosi delle Ditte private che hanno in concessione il
servizio le quali provvederanno a tenere il veicolo in custodia. Le spese di intervento, di rimozione
e custodia sono a carico dell’avente diritto.
Art. 58: Bagni.
1) Il divieto di balneazione nel fiume e nei torrenti è disposto dal Sindaco con apposita ordinanza.
2) Sono comunque interdetti alla balneazione i bacini ed i canali di irrigazione.
3) E’ inoltre vietato camminare sui bordi dei muri di sostegno delle sponde del fiume o dei laghetti,
sia naturali che artificiali, nonché delle paratie e simili.
4) Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano l’applicazione di una sanzione
amministrativa da EURO 25,00 a EURO 150,00 e l’obbligo di sospendere immediatamente
l’attività.
Art. 59 Edifici disabitati e/o abbandonati
1) I proprietari o i possessori a qualunque titolo di edifici disabitati e/o in stato di abbandono sono
obbligati ad ostruirne gli accessi a mezzo di idonei sbarramenti fissi costituiti da mattoni ovvero
muratura ovvero rete elettrosaldata che ostruiscano completamente l'accesso e precludano
stabilmente la possibilità di invasione ed occupazione da parte di terzi;
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Regolamento di Polizia Urbana
2) Le violazioni di cui al comma precedente comportano l’applicazione di una sanzione
amministrativa da EURO 80,00 a EURO 480,00 e l’obbligo di sospendere immediatamente
l’attività.
Art. 60: Collocamento di monumenti, targhe, lapidi
1) Per la collocazione di monumenti, targhe, lapidi e simili da parte di privati deve essere richiesta
preventiva autorizzazione al Sindaco ai sensi ex art. 113 del R.D. 18.6.1931 TULPS.
2) Le violazioni di cui al comma precedente comportano l’applicazione di una sanzione
amministrativa da EURO 50,00 a EURO 300,00 e l’obbligo di rimessa in pristino dello stato dei
luoghi.
TITOLO VIII: SANZIONI
Art. 61: Sanzioni amministrative.
1) la violazione alle norme contenute nel presente regolamento comporta l’applicazione delle
sanzioni amministrative pecuniarie indicate nell’art. 7/bis del Decreto Legislativo 267/2000
(sanzione amministrativa pecuniaria da EURO 25,00 ad EURO 500,00) e indicate dai singoli
articoli del presente regolamento. Il procedimento sanzionatorio si esegue secondo i principi e gli
istituti della legge 24/11/1981 n. 689 e successive modificazioni.
2) Quando le norme del presente regolamento dispongono che oltre ad una sanzione amministrativa
pecuniaria vi sia l’obbligo di compiere o di cessare un’attività e/o un comportamento o la rimessa in
pristino dei luoghi, ne deve essere fatta menzione sul verbale di contestazione da redigere ai sensi
del comma 1 dell’art. 14 della Legge 689/81 o nella notificazione da effettuare ai sensi del comma 2
dell’art. 14 della Legge 689/81.
3) Detti obblighi, quando le circostanze lo esigano, devono essere adempiuti immediatamente,
altrimenti l’inizio dell’esecuzione deve avvenire entro i termini indicati nel verbale di contestazione
di cui al comma 2. Tali termini, quando non già fissati dal presente regolamento, dovranno essere
indicati tenuto conto delle circostanze e della gravità dell’infrazione accertata. L’esecuzione
avviene sotto il controllo dell’Ufficio o Comando da cui dipende l’Agente accertatore.
4) Il ricorso effettuato ai sensi dell’art. 18 della Legge 689/81 si estende anche agli obblighi di cui
al comma 2.
5) Quando il trasgressore non esegue il suo obbligo in applicazione e nei termini di cui al comma 3,
l’ufficio o Comando summenzionato comunica l’inottemperanza al Sindaco che dispone
l’esecuzione coattiva dell’obbligo. Gli incaricati all’esecuzione coattiva dell’obbligo possono
avvalersi dell’opera e collaborazione di organi sia della Pubblica Amministrazione che di soggetti
privati. Le spese eventualmente sostenute per l’esecuzione coattiva sono a carico del trasgressore.
TITOLO IX: DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Art. 62: Abrogazioni di norme.
Il Regolamento Comunale di Polizia Urbana attualmente in vigore e successive modificazioni ed
integrazioni, è abrogato. Si ritengono inoltre abrogate tutte le ordinanze sindacali il cui oggetto è
disciplinato e regolamentato dal presente regolamento ad eccezione di quelle eventualmente
richiamate nello stesso.
Art. 63: Entrata in vigore.
Il presente Regolamento di Polizia Urbana entra in vigore ad intervenuta esecutività della
deliberazione di approvazione.
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Art. 64: Norma finale.
Eventuali modifiche disposte con atti di legislazione aventi carattere sovraordinato nelle materie
oggetto del presente Regolamento, si devono intendere recepite in modo automatico.
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Reg.to di Polizia Urbana - Comune di Savignano sul Panaro