Circolare No 180
Agli affiliati della cassa di compensazione
delle banche svizzere
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Zurigo, giugno 2012
Informazioni importanti all'attenzione dei datori di lavoro, relative alla collaborazione all’affiliazione delle persone senza attività lucrativa a decorrere dal 1° gennaio
2012 ed al trattamento delle retribuzioni versate in occasione della cessazione del rapporto di lavoro
Gentili Signore, Egregi Signori,
Conformemente alla nostra circolare n. 175 del mese d'ottobre 2011, i prepensionati di 58 anni e
più, domiciliati in Svizzera, che lavorano presso la vostra azienda sino al termine della loro attività
lucrativa, devono annunciarsi immediatamente presso nostra cassa di compensazione come persone senza attività lucrativa.
Sulla base delle prime esperienze acquisite in materia, vi saremmo grati se voleste comunicare ai
vostri dipendenti interessati le seguenti informazioni:
1.
Affiliazione delle persone senza attività lucrativa
Quando deve essere presentato il questionario d’affiliazione
Il questionario d’affiliazione deve essere inoltrato dal collaboratore/dalla collaboratrice personalmente, non appena sarà in possesso di una copia del certificato di salario dell’anno di cessazione dell’attività, di una copia del conteggio definitivo della cassa pensione e di una copia
della dichiarazione fiscale o della tassazione definitiva dell’anno precedente. La mancanza di
uno di questi documenti non ci permetterà di trattare la pratica e quindi consigliamo di attendere
tutta la documentazione prima di trasmettere il questionario.
Esercizio di un’attività lucrativa parziale dopo il pensionamento anticipato
Per determinare se la persona assicurata dovrà o meno pagare dei contributi come persona senza
attività lucrativa, è importante conoscere l’entità dei contributi che pagherà in futuro come persona
dipendente. Sul questionario dovrà quindi figurare chiaramente il tipo di attività svolta (per esempio
mandato in qualità di membro del consiglio d’amministrazione, attività accessoria, ecc.).
Attività lavorativa del coniuge
Per le persone sposate o con partenariato registrato che sono in pensionamento anticipato, nel
caso i cui il partner lavori almeno al 50% e durante l’anno siano stati conteggiati i contributi almeno
del doppio dell’importo minimo di CHF 950.00, non è necessario compilare la domanda
d’affiliazione come “Persona senza attività lucrativa”. In effetti in questo caso, i contributi della persona prepensionata sono considerati come pagati, grazie i contributi AVS del partner.
Informazioni complementari
La compilazione del questionario d’affiliazione è di competenza della persona assicurata. Il datore di lavoro ha unicamente il compito d’informare il dipendente circa l’obbligo di contribuzione.
Vogliate rendere attenti i vostri dipendenti sul fatto che possono consultare nel nostro sito internet
www.cc-banche.ch, sotto la rubrica “Opuscoli informativi Contributi AVS/AI/IPG/AD”, l’opuscolo
2.03 Contributi delle persone senza attività lucrativa all’AVS, all’AI e alle IPG (Stato al 1° gennaio
2012).
Il questionario d’affiliazione è pure disponibile sul nostro sito, in lingua tedesca, francese e italiana,
sotto la rubrica “Questionario per l’affiliazione di persone senza attività lucrativa”.
2.
Procedura da seguire nel caso di retribuzioni versate alla fine del
rapporto di lavoro
Obbligo di contribuzione sulle rendite-ponte
Nel caso di versamento di una rendita ponte, la persona che percepisce una rendita anticipata deve menzionare sul questionario d’affiliazione se si tratta di una prestazione della cassa pensione, di una prestazione volontaria versata facoltativamente dal datore di lavoro oppure di
una prestazione versata da fondazioni padronali. La rendita della cassa pensione è una prestazione di cui il dipendente ha diritto al momento in cui l’evento si produce, mentre che per la prestazione volontaria non sussiste nessun diritto ed è accordata facoltativamente dal datore di lavoro.
Le rendite-ponte volontarie versate dal datore di lavoro sono soggette a contribuzione.
Quest’ultime non devono essere annunciate ad ogni versamento come se fosse un salario,
bensì devono essere capitalizzate al momento del primo versamento. È sull’importo capitalizzato che verranno pagati i contributi AVS/AI/IPG/AD.
Solo in caso di previdenza professionale insufficiente (art.8bis OAVS) o nel caso di licenziamento
per motivi aziendali (art 8ter OAVS) si può escludere parzialmente o completamente la percezione
dei contributi sociali. In caso di dubbio, vi preghiamo quindi di comunicarci per iscritto i casi di rendite-ponte volontarie affinché la capitalizzazione, rispettivamente il calcolo dei contributi, possano
essere fatti.
2
Un conteggio dettagliato delle rendite-ponte volontarie è estremamente importante visto che non
devono essere conteggiate come reddito in occasione del calcolo dei contributi come persona
senza attività lucrativa (i contributi AVS/AI/APG/AD sono già stati pagati in occasione della cessazione del rapporto di lavoro). Per questo motivo, la persona interessata dovrà indicarlo chiaramente sul questionario d'affiliazione.
Vi raccomandiamo di consultare l’opuscolo informativo 2.05 “Retribuzioni versate al termine del
rapporto di lavoro”, che troverete sul nostro sito internet www.cc-banche.ch , sotto la rubrica “opuscoli informativi contributi AVS/AI/IPG/AD”.
Restiamo a vostra disposizione per ulteriori informazioni.
Distinti saluti
CASSA DI COMPENSAZIONE
DELLE BANCHE SVIZZERE
Daniel Cerf
Gerente della cassa
Claudio Wetzstein
Responsabile servizio persone senza attività lucrativa
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