Circolare No 180 Agli affiliati della cassa di compensazione delle banche svizzere ______________________________________________________________________________ Zurigo, giugno 2012 Informazioni importanti all'attenzione dei datori di lavoro, relative alla collaborazione all’affiliazione delle persone senza attività lucrativa a decorrere dal 1° gennaio 2012 ed al trattamento delle retribuzioni versate in occasione della cessazione del rapporto di lavoro Gentili Signore, Egregi Signori, Conformemente alla nostra circolare n. 175 del mese d'ottobre 2011, i prepensionati di 58 anni e più, domiciliati in Svizzera, che lavorano presso la vostra azienda sino al termine della loro attività lucrativa, devono annunciarsi immediatamente presso nostra cassa di compensazione come persone senza attività lucrativa. Sulla base delle prime esperienze acquisite in materia, vi saremmo grati se voleste comunicare ai vostri dipendenti interessati le seguenti informazioni: 1. Affiliazione delle persone senza attività lucrativa Quando deve essere presentato il questionario d’affiliazione Il questionario d’affiliazione deve essere inoltrato dal collaboratore/dalla collaboratrice personalmente, non appena sarà in possesso di una copia del certificato di salario dell’anno di cessazione dell’attività, di una copia del conteggio definitivo della cassa pensione e di una copia della dichiarazione fiscale o della tassazione definitiva dell’anno precedente. La mancanza di uno di questi documenti non ci permetterà di trattare la pratica e quindi consigliamo di attendere tutta la documentazione prima di trasmettere il questionario. Esercizio di un’attività lucrativa parziale dopo il pensionamento anticipato Per determinare se la persona assicurata dovrà o meno pagare dei contributi come persona senza attività lucrativa, è importante conoscere l’entità dei contributi che pagherà in futuro come persona dipendente. Sul questionario dovrà quindi figurare chiaramente il tipo di attività svolta (per esempio mandato in qualità di membro del consiglio d’amministrazione, attività accessoria, ecc.). Attività lavorativa del coniuge Per le persone sposate o con partenariato registrato che sono in pensionamento anticipato, nel caso i cui il partner lavori almeno al 50% e durante l’anno siano stati conteggiati i contributi almeno del doppio dell’importo minimo di CHF 950.00, non è necessario compilare la domanda d’affiliazione come “Persona senza attività lucrativa”. In effetti in questo caso, i contributi della persona prepensionata sono considerati come pagati, grazie i contributi AVS del partner. Informazioni complementari La compilazione del questionario d’affiliazione è di competenza della persona assicurata. Il datore di lavoro ha unicamente il compito d’informare il dipendente circa l’obbligo di contribuzione. Vogliate rendere attenti i vostri dipendenti sul fatto che possono consultare nel nostro sito internet www.cc-banche.ch, sotto la rubrica “Opuscoli informativi Contributi AVS/AI/IPG/AD”, l’opuscolo 2.03 Contributi delle persone senza attività lucrativa all’AVS, all’AI e alle IPG (Stato al 1° gennaio 2012). Il questionario d’affiliazione è pure disponibile sul nostro sito, in lingua tedesca, francese e italiana, sotto la rubrica “Questionario per l’affiliazione di persone senza attività lucrativa”. 2. Procedura da seguire nel caso di retribuzioni versate alla fine del rapporto di lavoro Obbligo di contribuzione sulle rendite-ponte Nel caso di versamento di una rendita ponte, la persona che percepisce una rendita anticipata deve menzionare sul questionario d’affiliazione se si tratta di una prestazione della cassa pensione, di una prestazione volontaria versata facoltativamente dal datore di lavoro oppure di una prestazione versata da fondazioni padronali. La rendita della cassa pensione è una prestazione di cui il dipendente ha diritto al momento in cui l’evento si produce, mentre che per la prestazione volontaria non sussiste nessun diritto ed è accordata facoltativamente dal datore di lavoro. Le rendite-ponte volontarie versate dal datore di lavoro sono soggette a contribuzione. Quest’ultime non devono essere annunciate ad ogni versamento come se fosse un salario, bensì devono essere capitalizzate al momento del primo versamento. È sull’importo capitalizzato che verranno pagati i contributi AVS/AI/IPG/AD. Solo in caso di previdenza professionale insufficiente (art.8bis OAVS) o nel caso di licenziamento per motivi aziendali (art 8ter OAVS) si può escludere parzialmente o completamente la percezione dei contributi sociali. In caso di dubbio, vi preghiamo quindi di comunicarci per iscritto i casi di rendite-ponte volontarie affinché la capitalizzazione, rispettivamente il calcolo dei contributi, possano essere fatti. 2 Un conteggio dettagliato delle rendite-ponte volontarie è estremamente importante visto che non devono essere conteggiate come reddito in occasione del calcolo dei contributi come persona senza attività lucrativa (i contributi AVS/AI/APG/AD sono già stati pagati in occasione della cessazione del rapporto di lavoro). Per questo motivo, la persona interessata dovrà indicarlo chiaramente sul questionario d'affiliazione. Vi raccomandiamo di consultare l’opuscolo informativo 2.05 “Retribuzioni versate al termine del rapporto di lavoro”, che troverete sul nostro sito internet www.cc-banche.ch , sotto la rubrica “opuscoli informativi contributi AVS/AI/IPG/AD”. Restiamo a vostra disposizione per ulteriori informazioni. Distinti saluti CASSA DI COMPENSAZIONE DELLE BANCHE SVIZZERE Daniel Cerf Gerente della cassa Claudio Wetzstein Responsabile servizio persone senza attività lucrativa 3