Presenze e Assenze
Indice
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REALIZZATO A CURA DI:
Christine De Tomaso – Ufficio Personale
Maria Christina Obkircher – Ufficio Personale
CON LA COLLABORAZIONE DI:
Diego Divenuto – Progetto “Tempi della Città“
LAYOUT E STAMPA:
Agenzia DigitalWorld - Lana
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Aspettativa per motivi personali,
di famiglia o di studio
3
Assenze temporanee dal servizio
4
Congedo ordinario (ferie)
5
Congedi straordinari
8
Malattia ed infortunio sul lavoro
12
Ore straordinarie e banca delle ore
16
7.
Aspettativa e permessi per la tutela di persone disabili
19
8.
9.
Trasformazione rapporti di lavoro
tempo pieno - tempo parziale
21
Visite mediche
24
Timbrature e tabulato mensile
delle presenze/assenze
26
10.
Luglio 2007
AGGIORNAMENTO A CURA DI:
Anselmo Zampatti
Rossella Dallo
Irena Casciaro
Annalisa Dal Bosco
Fabio Valentinotti
Settembre 2010
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1.
Prefazione
Questo opuscolo vuole essere un valido aiuto per le collaboratrici ed
i collaboratori del Comune di Bolzano per conoscere meglio i propri
diritti e doveri.
Le informazioni in esso contenute riguardano in parte le varie forme
di assenza dal servizio ed i relativi riflessi giuridici ed economici sul
rapporto di lavoro. L’opuscolo contiene anche chiarimenti sulla banca
delle ore e altre opportunità pertinenti al rapporto di lavoro con il
Comune di Bolzano.
Per approfondimenti, per casi particolari o quant‘altro non riportato
è tuttavia indispensabile fare sempre riferimento alla normativa
vigente. L’Ufficio Personale è comunque a disposizione per chiarimenti
e suggerimenti.
Aspettativa non retribuita per motivi
personali, familiari o di studio
artt. 29, 38 contratto di intercomparto del 12.02.2008
art. 13 contratto di comparto del 25.09.2000
L’Amministrazione Comunale può concedere su richiesta del/della dipendente un‘aspettativa non retribuita per gravi, motivate e documentate
ragioni
• personali
• di famiglia
• di studio e di riqualificazione.
Per gravi e motivate esigenze di servizio l’aspettativa richiesta può
essere respinta, accolta solo in parte oppure, sentito il/la dipendente,
anticipata o posticipata nel tempo.
Trascorsi 30 giorni senza risposta da parte dell’Amministrazione
Comunale la domanda è da ritenersi accolta (silenzio-assenso).
Le predette aspettative non possono superare la durata di 3 anni in un
quinquennio.
Il personale a tempo determinato può fruire di queste aspettative fino
ad un massimo di 30 giorni all‘anno e limitatamente alla durata del rapporto di lavoro, a condizione che sia in possesso di un’anzianità di servizio di almeno 3 anni ed abbia conseguito l’idoneità al relativo impiego
in una procedura concorsuale, oppure sia in possesso di un’anzianità di
servizio di almeno 4 anni e che non abbia avuto la possibilità di partecipare ad una procedura concorsuale ai fini dell’assunzione in servizio
presso l’ente di appartenenza.
Le aspettative non retribuite riducono proporzionalmente il congedo ordinario, non sono computate nell’anzianità di servizio e non sono utili
per il trattamento di fine rapporto e per la pensione.
Prefazione
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Il personale ammesso al dottorato di ricerca o che fruisce di una
borsa di studio universitaria ai sensi della relativa normativa statale è
collocato, a domanda, in aspettativa straordinaria per motivi di studio e
senza assegni per il periodo di durata del corso. Tale periodo straordinario è utile, ai sensi della rispettiva normativa statale, ai fini della progressione di carriera, del trattamento di quiescenza e di fine rapporto.
Dove rivolgersi
Ufficio Personale, stanza 119
Christine De Tomaso tel. 0471/997485
Fax 0471/997472 [email protected]
Documenti da presentare
modulo da consegnare preferibilmente 30 giorni prima della data di inizio dell’aspettativa.
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2.
Assenze temporanee dal servizio
art. 25 accordo di intercomparto del 12.02.2008
accordo decentrato del 03.03.2000
art. 5 accordo di comparto del 25.09.2000
Assemblea sindacale
I dipendenti hanno diritto di riunirsi in assemblea sindacale durante
l’orario di lavoro, con diritto alla retribuzione, nel limite di 10 ore annue.
Indisposizione
Il/La dipendente colpito/a da un malore passeggero di durata inferiore
alla giornata di lavoro (orario teorico) può assentarsi dal servizio, compilando il foglio giustificativo. L’indisposizione è un’assenza giustificata
e computata nel saldo giornaliero fino a compensazione del monte ore
teorico giornaliero e nel limite massimo di 38 ore annuali. Il permesso
d’indisposizione presuppone un’effettiva presenza in servizio nell’arco
della giornata lavorativa (prima o dopo); in presenza di un certificato
medico di malattia prevale la prognosi indicata sul certificato.
Motivi personali
Al personale possono essere concessi per particolari esigenze personali, a domanda, brevi permessi di durata non inferiore ai 15 minuti e non
superiore alla metà dell’orario giornaliero, nel limite massimo di 36 ore
nel corso dell’anno solare. Questo permesso è ridotto in caso di rapporto di lavoro a tempo parziale in proporzione al corrispondente orario di
lavoro. Visto che l’assenza per motivi personali deve essere recuperata,
questa è detratta dal saldo giornaliero. Il supero del predetto limite
annuo comporta assenza ingiustificata.
Pausa-Caffè
La pausa-caffè è concessa per la durata massima di 15 minuti al giorno, da utilizzarsi in modo tale da non pregiudicare il servizio di appartenenza e da garantire il servizio al pubblico.
La pausa deve essere timbrata sia in uscita che in entrata e quindi non
può essere utilizzata per abbreviare l’orario di lavoro.
L’assenza eccedente i 15 minuti è detratta dal saldo giornaliero e, se
superiore al quarto d’ora, deve essere giustificata con motivi personali
tramite la relativa autorizzazione scritta.
Ritardi
Nella fascia vincolata l’orario di lavoro deve essere rigorosamente
rispettato. Se i ritardi superano i 15 minuti nell’arco del mese, è
facoltà del diretto superiore avviare il procedimento disciplinare.
I ritardi inferiori ai 15 minuti non possono essere sanati con il permesso per motivi personali, essendo questo giustificativo utilizzabile
solo per assenze superiori ai 15 minuti. I ritardi sono detratti dal saldo
giornaliero.
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3.
Congedo ordinario (ferie)
art. 23 accordo di intercomparto del 12.02.2008
accordo decentrato del 21.06.2001
accordo decentrato del 27.10.2005
circolare del 04.06.2008
Il congedo ordinario costituisce un diritto irrinunciabile, costituzionalmente protetto, ed è finalizzato al recupero psico-fisico del personale.
La maturazione del congedo ordinario dipende dall’articolazione settimanale dell’orario di lavoro:
• un orario di lavoro settimanale articolato su 5 giorni dà diritto a 30 giornate lavorative di congedo ordinario all’anno;
• un orario di lavoro settimanale articolato su 6 giorni dà diritto a 36 giornate lavorative di congedo ordinario all’anno;
• un orario di lavoro settimanale articolato su 3 giorni (part-time
verticale) dà diritto a 18 giornate lavorative di congedo ordinario
all’anno.
Il congedo ordinario è da fruire nel corso dell’anno solare di maturazione. Compatibilmente con le oggettive esigenze del servizio, il/la dipendente può frazionare le ferie in più periodi.
La fruizione delle ferie deve avvenire nel rispetto dei turni di ferie prestabiliti in base al piano ferie che di norma
deve essere predisposto entro il 30 marzo di ogni anno.
Nel periodo dal 01 giugno al 30 settembre il/la dipendente che ne
fa richiesta può godere di almeno 2 settimane continuative di ferie.
Il congedo ordinario non goduto nel corso dell‘anno di maturazione, per
indifferibili esigenze di servizio o per particolari ragioni personali, può
essere fruito, nella misura massima del 50% del congedo maturato, entro il 30 settembre dell‘anno immediatamente successivo. Il rinvio delle
ferie alla fine del secondo anno successivo a quello di maturazione è ammesso solamente qualora l’utilizzo non fosse stato possibile per cause
di forza maggiore (ad es. malattia prolungata, congedo di maternità).
Il personale assistente e di vigilanza delle scuole e delle scuole
materne, deve fruire del congedo ordinario nei periodi di sospensione dell‘attività didattica, educativa, assistenziale o di vigilanza. Il rimanente personale addetto ai relativi servizi fruisce, di regola, del congedo ordinario nei periodi di sospensione dell‘attività
dei servizi medesimi, salvo che le esigenze di servizio consentono
il godimento anche in altro periodo dell‘anno. In deroga a quanto sopra il congedo ordinario può essere fruito, in caso di particolari esigenze di servizi, entro la fine del successivo anno di attività.
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Il/La dipendente deve di norma fruire del congedo ordinario maturato prima di essere trasferito/a ad altro servizio, nonché prima della
trasformazione del proprio rapporto di lavoro (es. da tempo pieno a
tempo parziale o cambio qualifica funzionale ecc.).
Se ciò non fosse possibile per comprovate ragioni, ai predetti giorni di
ferie è applicato il trattamento economico in godimento al momento
della loro maturazione, lasciando comunque invariato il numero dei
giorni di ferie.
In caso di assenza per malattia il/la dipendente non matura più il
congedo ordinario per il periodo di malattia eccedente i dodici mesi
nell’arco di un biennio
Dove rivolgersi
Ufficio Personale, stanza 117
Paolo Cologna tel. 0471/997233
Lucia Deiana tel. 0471/997502
Giovanna Oberti tel. 0471/997630
Fax 0471/997517 [email protected]
Documenti da presentare
• modulo di richiesta di autorizzazione per assenze dal servizio;
• in caso di interruzione delle ferie anche il certificato di malattia o
di ricovero.
L’Amministrazione Comunale può, in accordo con le Organizzazioni
Sindacali, stabilire all’inizio di ogni anno fino a 4 giornate di congedo
ordinario obbligatorio, al fine di regolamentare la chiusura degli uffici
in giornate non festive.
Le ferie non sono monetizzabili, salvo all’atto della cessazione del
rapporto di lavoro e comunque non oltre il 50% delle ferie maturate
nell’anno precedente a quello della cessazione nonché i giorni effettivamente maturati nell’anno in corso, a condizione che le ferie spettanti a tale data non siano state usufruite per indifferibili esigenze di servizio o per cause di forza maggiore. A tal fine è necessario che le ferie
siano state effettivamente richieste e queste non sono state accordate
dall’Amministrazione oppure nel caso che, pur se accordate, l’Amministrazione ne ha poi negato la fruizione per ragioni di servizio.
Interruzione del congedo ordinario
Qualora le ferie già in godimento siano interrotte per motivi di servizio, il/la dipendente ha diritto al rimborso delle spese documentate
per il viaggio di rientro in sede e per quello di ritorno al luogo di svolgimento delle ferie, nonché all’indennità di missione per la durata del
medesimo viaggio; il/la dipendente ha inoltre diritto al rimborso delle
spese anticipate per il periodo di ferie autorizzate ma non goduto per
motivi di servizio.
In caso di malattia non inferiore a 3 giorni o di ricovero che impediscano il recupero psico- fisico del/della dipendente, il godimento del
congedo ordinario è interrotto.
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4.
Congedi straordinari
art. 24 contratto di intercomparto del 12.02.2008
Il personale ha diritto, su domanda, a congedi straordinari retribuiti.
1. Per matrimonio avente effetti civili: 15 giorni consecutivi compreso quello della sua celebrazione.
Documenti da presentare
• modulo di richiesta di autorizzazione per assenze dal servizio;
• certificato di matrimonio o autocertificazione.
2. Per esami, prove di concorso o di abilitazione: nei giorni in cui le singole prove o esami sono sostenute, qualora la sede ove si effettua la
prova disti oltre 100 chilometri dal comune di residenza, il congedo
viene concesso anche per la giornata immediatamente precedente o
successiva al giorno di esame. Nell’arco dell’anno tale congedo non
può superare 20 giorni.
Documenti da presentare
• modulo di richiesta di autorizzazione per assenze dal servizio;
• dichiarazione di partecipazione rilasciata dalla commissione d’esame.
3. Per donazione di sangue o plasmaferesi: il giorno del prelievo. Il congedo
non spetta nel caso in cui il prelievo non viene effettuato per controindicazioni cliniche.
Documenti da presentare
• modulo di richiesta di autorizzazione per assenze dal servizio;
• certificato attestante l’avvenuta donazione di sangue o di plasmaferesi.
4. Per cure termali e cure connesse allo stato di invalidità: i dipendenti invalidi di guerra o di servizio hanno diritto di sottoporsi alle cure richieste dal
loro stato di invalidità. Inoltre ne hanno diritto gli invalidi civili con un’invalidità non inferiore al 66%.
Le prestazioni idrotermali possono essere concesse esclusivamente per
effettive esigenze terapeutiche o riabilitative su motivata prescrizione di
un medico specialista dell’ASL. Questi congedi straordinari possono essere fruiti anche dai lavoratori avviati alle cure
dall’INPS e dall’INAIL su motivata prescrizione di medici dei predetti istituti. Tali congedi straordinari non possono superare il periodo di 15 giorni
l’anno.
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Tra i periodi di cure ed il congedo ordinario deve intercorrere un intervallo di almeno 15 giorni.
Documenti da presentare
• modulo di richiesta di autorizzazione per assenze dal servizio;
• prescrizione medica rilasciata dal medico specialista e certificato di avvenuto ricovero o soggiorno presso struttura specializzata.
5. Per decesso di parenti o affini i dipendenti hanno diritto di assentarsi dal servizio come da tabella sotto riportata:
NUMERO GIORNI
GRADO DI PARENTELA
5 compreso quello del funerale
Coniuge o convivente more uxorio, purchè
la stabile convivenza con il/la lavoratore/trice
risulti da certificazione anagrafica, e parenti
di primo grado: padre, madre, figli
3 compreso quello del funerale
2 compreso quello del funerale
il giorno del funerale
Fratelli conviventi
Parenti di secondo grado:
fratelli non conviventi, nipoti (figli dei propri
figli) e nonni
Affini di primo grado:
suocero/a, patrigno/a, figliastro/a, genero
e nuora
Parenti di terzo e quarto grado:
zio/a (solo consanguigni e non zii acquisiti),
nipoti (figli dei fratelli propri), bisnonni,
cugini di 1° grado, prozii (fratelli e sorelle dei
nonni), trisavoli, pronipoti
Affini di secondo grado:
cognato/a, nonni e nipoti del coniuge
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I giorni devono essere consecutivi e comprensivi del funerale.
Documenti da presentare
• modulo di richiesta di autorizzazione per assenze dal servizio;
• certificato di morte o autocertificazione indicante il grado di parentela,
data del decesso e del funerale.
6. Per interventi di soccorso dei vigili del fuoco volontari e degli appartenenti ad organizzazioni di volontariato operanti in caso di incendi,
disastri, calamità naturali, ricerche di persone o soccorsi in montagna. In questi casi i dipendenti possono assentarsi dal servizio per il
tempo dell’intervento e fino a 2 giorni all’anno per l’addestramento.
In caso di interventi durante le ore notturne il/la dipendente ha diritto
ad un adeguato riposo di non più di 8 ore dal termine dell’intervento.
Documenti da presentare
• modulo di richiesta di autorizzazione per assenze dal servizio;
• verbale di accertamento dell’handicap, rilasciato dalla commissione
medica competente.
Documenti da presentare
• modulo di richiesta di autorizzazione per assenze dal servizio;
• dichiarazione del responsabile dell’unità di soccorso.
9. Per l’esercizio di doveri civici (es. teste in un procedimento giudiziario) per il tempo strettamente necessario.
Documenti da presentare
• modulo di richiesta di autorizzazione per assenze dal servizio;
• convocazione ed attestato di presenza rilasciato dall’autorità giudiziaria.
Dove rivolgersi
Ufficio Personale, stanza 117
Paolo Cologna tel. 0471/997233
Lucia Deiana tel. 0471/997502
Giovanna Oberti tel. 0471/997630
Fax 0471/997517 [email protected]
7. Il personale affetto da un handicap grave, accertato dalla commissione sanitaria preposta, ha diritto a 3 giorni di congedo straordinario al mese, frazionabili fino a 6 mezze giornate. In alternativa al predetto congedo straordinario può
essere chiesta la riduzione giornaliera dell’orario di lavoro di 2
ore. Il personale disabile non può fruire cumulativamente nello stesso mese sia dei permessi giornalieri di 2 ore che dei permessi mensili di 3 giorni. Queste agevolazioni non danno luogo
a riduzioni del congedo ordinario né della tredicesima mensilità.
Documenti da presentare
• modulo di richiesta di autorizzazione per assenze dal servizio;
• verbale di accertamento dell’handicap, rilasciato dalla commissione
medica competente.
8. Per interventi di soccorso dei vigili del fuoco volontari e degli appartenenti ad organizzazioni di volontariato operanti in caso di incendi,
disastri, calamità naturali, ricerche di persone o soccorsi in montagna. In questi casi i dipendenti possono assentarsi dal servizio per il
tempo dell’intervento e fino a 2 giorni all’anno per l’addestramento.
In caso di interventi durante le ore notturne il/la dipendente ha diritto
ad un adeguato riposo di non più di 8 ore dal termine dell’intervento.
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Malattia ed infortunio sul lavoro
artt. 30, 31 accordo di intercomparto del 12.02.2008
art. 15 accordo di comparto del 25.09.2000
art. 2 della legge n. 335/95
Malattia
In caso di malattia il personale deve darne immediata comunicazione
al servizio di appartenenza, indicando per iscritto l’eventuale variazione di recapito.
Il certificato medico, recante la sola prognosi, deve essere emesso a
partire dal primo giorno lavorativo di malattia ed è da trasmettere alla
segreteria della propria Ripartizione entro il terzo giorno.
Il Comune di Bolzano può chiedere in ogni momento all’Azienda Sanitaria locale una visita medica di controllo sulle malattie comportanti
assenze dal servizio. A tal fine il personale deve essere reperibile alla
propria residenza o al recapito indicato per iscritto se diverso, tra le
ore 10.00 e le 12.00 e le ore 17.00 e 19.00 fatti salvi i casi di forza
maggiore.
Qualora il/la dipendente dovesse assentarsi durante le predette fasce
orarie per situazioni che abbiano reso imprescindibile e indifferibile la
sua presenza altrove, per evitare gravi conseguenze per sé o per il
suo nucleo familiare o per eventuali documentate necessità per visite
mediche, prestazioni e terapie sanitarie urgenti e improrogabili deve
darne preventiva informazione al Comune di Bolzano alla seguente
casella vocale 0471/997586.
Nel caso in cui venga accertata l’inesistenza della malattia o la stessa
non giustifichi l’assenza dal servizio oppure le visite di controllo non
possano essere effettuate per motivi imputabili al/alla dipendente,
l’assenza dal servizio è considerata ingiustificata agli effetti retributivi e disciplinari per il periodo indicato nel certificato medico. Inoltre
l’assenza ingiustificata riduce proporzionalmente il congedo ordinario
e non è utile per la progressione giuridica ed economica e per il trattamento di quiescenza e di previdenza.
Il/La dipendente ha diritto al seguente trattamento economico durante
l’assenza per malattia:
- per i primi 6 mesi allo stipendio intero,
- per i successivi 12 mesi all’80% dello stipendio,
- per i successivi 6 mesi al 70% dello stipendio.
Nei predetti casi l’assenza è computata per intero ai fini della progressione professionale, del trattamento di previdenza e di quiescenza.
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Per determinare il trattamento economico spettante si cumulano due
o più periodi di assenza per malattia se non intervallati da almeno 3
mesi di servizio.
La durata complessiva di più periodi di assenza per malattia non può
superare in ogni caso 2 anni e 9 mesi in un quinquennio.
In caso di assenza per malattia il/la dipendente non matura più il congedo ordinario per il periodo di malattia eccedente i 12 mesi nell’arco
di un biennio.
Per motivi di particolare gravità il/la dipendente può chiedere un ulteriore periodo di assenza per malattia non superiore ai 12 mesi, valido
esclusivamente ai fini della conservazione del posto.
In caso di patologie gravi, che richiedano terapie salvavita come ad
esempio l’emodialisi, la chemioterapia o il trattamento per l’infezione
da HIV-AIDS, i giorni di ricovero ospedaliero, di day hospital o di assenza dovuta alle suddette terapie danno diritto all’intera retribuzione
e non vengono sommati ai periodi di assenza per malattia. La terapia
salvavita deve essere certificata dalla competente Azienda Sanitaria
Locale o da struttura convenzionata.
Infortunio sul lavoro e malattia dipendente da causa di servizio
In caso di infortunio sul lavoro il/la dipendente deve darne immediata
comunicazione alla propria segreteria di ripartizione e consegnare il
relativo certificato medico.
Durante l’assenza dovuta ad infortunio e/o malattia riconosciuta
dipendente da causa di servizio, il personale ha diritto alla retribuzione intera fino a completa guarigione clinica e comunque fino ad un
massimo di 24 mesi.
Il diritto alla conservazione del posto permane comunque fino a completa guarigione clinica.
Dove rivolgersi
Ufficio Personale, stanza 117
Paolo Cologna tel. 0471/997233
Lucia Deiana tel. 0471/997502
Giovanna Oberti tel. 0471/997630
Fax 0471/997517 [email protected]
Documenti da presentare
certificato di malattia o di infortunio.
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Inabilità alla mansione
Qualora alla scadenza del periodo massimo di assenza per malattia
(2 anni e 9 mesi prorogabile eventualmente di ulteriore 12 mesi in
casi particolarmente gravi) la commissione medica competente non
conferma la piena idoneità alle mansioni svolte dal/dalla dipendente,
l’amministrazione comunale deve modificare il profilo professionale, al
fine di inserire il/la dipendente in un ambito di lavoro idoneo alle sue
condizioni di salute.
Solo con il consenso dell’interessato/a si può procedere alla mobilità
verso una qualifica funzionale inferiore. In tal caso spetta un trattamento economico pari oppure immediatamente superiore a quello in
godimento.
L’amministrazione dispensa il/la dipendente dal servizio se è impossibile cambiare il profilo professionale o la qualifica funzionale.
Per avere diritto alla pensione è necessaria un’anzianità contributiva
di almeno 20 anni. Se la predetta anzianità è inferiore ai 20 anni, il
rapporto di lavoro termina senza attribuire al/alla dipendente il diritto
a pensione.
Dove rivolgersi
Ufficio Personale, stanza 108
Marina Marcato tel. 0471/997515
Fax 0471/997472 [email protected]
Documenti da presentare
• modulo;
• modulo compilato dal medico;
• documentazione sanitaria.
Inabilità assoluta ad ogni proficuo lavoro
Qualora il/la dipendente è dichiarato/a inabile ad ogni proficuo lavoro da parte della commissione medica competente, l’amministrazione è tenuta a dispensarlo/a dal servizio. Per ottenere il diritto alla
pensione sono necessari almeno 15 anni di anzianità contributiva.
Inabilità assoluta e permanente a qualsiasi attività lavorativa
In caso di patologia grave il/la dipendente può presentare domanda
per il riconoscimento dell’inabilità assoluta e permanente a qualsiasi
attività lavorativa.
La domanda deve essere presentata dalla persona direttamente interessata al massimo entro 2 anni dalla data di dispensa o cessazione
del rapporto di lavoro.
Per aver diritto al trattamento di pensione occorre avere un’anzianità
contributiva di almeno 5 anni di cui 3 riferiti all’ultimo quinquennio.
Durante la visita medico-collegiale, finalizzata all’accertamento
dell’inabilità assoluta e permanente, il/la dipendente può farsi assistere da un medico di sua fiducia.
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6.
Ore straordinarie e banca delle ore
artt. 1, 7 contratto di comparto del 30.01.2004
artt. 10, 11 contratto di comparto del 25.09.2000
art. 90 contratto di intercomparto del 12.02.2008
accordo decentrato sulla “banca delle ore” del 27.07.2004
Il lavoro straordinario è finalizzato a fronteggiare situazioni eccezionali e non continuative. Ogni unità di ora straordinaria deve essere
composta da almeno 15 minuti per essere conteggiata. Le ore straordinarie possono, d’intesa tra il/la dipendente e l’Amministrazione,
essere retribuite o godute con riposo compensativo. Il personale con
rapporto di lavoro a tempo parziale può essere impiegato in lavoro
straordinario solo con il proprio consenso.
Tra la cessazione della prestazione in straordinario e la ripresa dell’attività lavorativa devono intercorrere di norma 11 ore di riposo.
Ore straordinarie a pagamento
Le ore straordinarie che possono essere richieste a pagamento sono
quelle effettuate nella fascia di assenza obbligatoria. Ogni dipendente
dispone di un “monte ore annuo” di ore straordinarie a pagamento.
Questo consiste in 120 ore annue per il personale con contratto di lavoro a tempo pieno ed è ridotto per il personale con rapporto di lavoro
a tempo parziale in proporzione all’orario di lavoro:
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chi
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chi
chi
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lavora
lavora
lavora
lavora
lavora
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30%
ha
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diritto
diritto
diritto
diritto
diritto
diritto
a
a
a
a
a
a
104 ore annue;
90 ore annue;
72 ore annue;
60 ore annue;
48 ore annue;
36 ore annue.
L’eventuale supero del predetto “monte ore annuo” deve essere preventivamente autorizzato, in accordo con le OO.SS. e può essere concesso per i seguenti motivi:
a) sostituzione di altro personale assente;
b) assolvimento di obiettivi non previsti nel PEG;
c) intervento in servizio nelle fasce di reperibilità.
Ore straordinarie in extra monte
Il predetto limite massimo del “monte ore annuo” non si applica nei
casi di estrema emergenza non programmati, emersi nelle ultime 24
ore, ed in particolare per:
• interventi per calamità e disgrazie;
• interventi causati da eccezionali eventi atmosferici;
• interventi di servizio degli addetti alla vigilanza urbana;
• servizio di assistenza alle sedute degli organi e commissioni istituzionali del Comune.
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Banca delle ore
Oltre al predetto “monte ore annuo” di ore straordinarie a pagamento
ogni dipendente dispone della cosiddetta “banca delle ore”, nella quale confluiscono le ore straordinarie richieste a recupero e l’esubero
della flessibilità oltre le 10 ore mensili.
La “banca delle ore” non può contenere più di 200 ore. Questo limite
massimo è ridotto per il personale con rapporto di lavoro a tempo
parziale in proporzione all’orario di lavoro:
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chi
chi
chi
chi
chi
lavora
lavora
lavora
lavora
lavora
lavora
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al
al
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75%
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un
un
un
un
un
un
limite
limite
limite
limite
limite
limite
massimo
massimo
massimo
massimo
massimo
massimo
di
di
di
di
di
di
174 ore;
150 ore;
120 ore;
100 ore;
80 ore;
60 ore.
Raggiunti i predetti limiti il/la dipendente deve usufruire delle ore a
recupero al fine di poterne inserire delle nuove.
Nella “banca delle ore” possono essere registrate solo le ore riportate
sui tabulati degli ultimi 3 mesi.
Le ore contenute nella “banca delle ore” devono essere consumate
tassativamente entro 2 anni dall’anno di produzione, altrimenti sono
perse.
Il/La dipendente assente per un periodo superiore a 6 mesi consecutivi nel corso di un anno può prorogare con richiesta scritta suddetto
termine per un ulteriore anno.
Le ore straordinarie contenute nella “banca delle ore” possono essere
fruite a minuti, ad ore oppure a giornate intere.
Retribuzione
Le ore straordinarie sono retribuite con il normale compenso orario
moltiplicato per il coefficiente 1,25.
Le ore straordinarie prestate in giorni non lavorativi o festivi nonché
quelle prestate tra le ore 20.00 e le ore 7.00 sono retribuite con il
normale compenso orario moltiplicato per il coefficiente 1,50.
Le ore straordinarie prestate in giorni festivi tra le ore 20.00 e le ore
7.00 sono retribuite con il normale compenso orario moltiplicato per
il coefficiente 1,55.
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7.
Recupero
Le ore straordinarie prestate tra le ore 7.00 e le ore 20.00 danno
diritto ad un equivalente recupero (1 ora straordinaria dà diritto ad 1
ora di recupero).
Le ore straordinarie prestate tra le ore 20.00 e le ore 7.00 e/o nel
giorno di riposo settimanale (di norma domenica) danno diritto ad
un equivalente recupero maggiorato del 25% (1 ora straordinaria dà
diritto ad 1 ora e 15 minuti di recupero).
Qualora il/la dipendente lavori nel giorno di riposo settimanale (di
norma la domenica) gli/le spetta, oltre al pagamento o al recupero
delle ore straordinarie con la rispettiva maggiorazione prevista per
il giorno festivo, 1 giorno di riposo compensativo da fruire di regola
entro 15 giorni e comunque non oltre i 2 mesi successivi.
Le ore straordinarie prestate in giorno festivo infrasettimanale (es.
mercoledì 1° maggio) e quelle effettuate in giorno feriale non lavorativo (es. sabato a seguito di articolazione dell’orario su 5 giorni) danno titolo, al pagamento delle ore straordinarie con la relativa
maggiorazione prevista per il giorno festivo oppure ad 1 giorno di
riposo compensativo da fruire di regola entro 15 giorni e comunque
non oltre i 2 mesi successivi.
Dove rivolgersi
Ufficio Personale, stanza 119
Isabella Scrinzi tel. 0471/997448
Fabio Valentinotti tel. 0471/997238
Fax 0471/997472 [email protected]
Documenti da presentare
Il tabulato riepilogativo delle presenze/assenze deve essere firmato
dal/dalla dipendente nonché timbrato e sottoscritto dal diretto superiore che autorizza il recupero dell’esubero flessibilità nonché il recupero o il pagamento delle ore straordinarie.
Il/La dipendente deve indicare il motivo per il quale ha lavorato in
straordinario e scegliere il pagamento oppure il recupero, specificando se accantonare l’eventuale esubero di flessibilità nella “banca delle
ore”. Il predetto tabulato riepilogativo deve essere trasmesso all’Ufficio Personale entro il mese successivo e non oltre 3 mesi dalla produzione delle ore straordinarie.
>> 18
Aspettativa e permessi per la tutela
di persone disabili
art. 33 legge n. 104/92 e successive modifiche
art. 33 contratto di intercomparto del 12.02.2008
Aspettativa non retribuita per l’assistenza di persone non autosufficienti
Il/La dipendente può chiedere per un massimo di 2 anni un’aspettativa non retribuita per assistere una persona convivente o parente
entro il 2° grado (es. genitori, figli, nipoti, nonni, fratelli) o affine di
1° grado (es. suoceri, generi, nuore) dichiarata non autosufficiente da
apposita commissione medica.
Questa aspettativa riduce proporzionalmente il congedo ordinario e
non è utile per il trattamento di fine rapporto. Durante l’aspettativa il/
la dipendente matura l’anzianità di servizio.
L’Amministrazione Comunale anticipa i contributi per la pensione che
poi sono recuperati interamente dallo stipendio spettante alla ripresa
del servizio.
Permessi spettanti ai dipendenti portatori di handicap
I lavoratori e le lavoratrici disabili, in situazione di gravità accertata
dalla commissione medica competente, possono usufruire alternativamente di:
• riposi retribuiti, nella misura di 2 ore al giorno (per orari lavorativi
inferiori alle 6 ore al giorno il permesso è di 1 ora)
oppure
• 3 giorni al mese di permesso retribuito, coperto da contribuzione
figurativa e, fruibile anche in maniera continuativa e computato nell’anzianità di servizio.
Inoltre possono scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina
al proprio domicilio e non possono essere trasferiti in altra sede
senza il loro consenso.
Permessi per assistere persone portatrici di handicap
Chi assiste una persona con handicap in situazione di gravità accertata, coniuge, parente o affine entro il 3° grado, ha diritto a 3 giorni di permesso al mese, retribuito e coperto da contribuzione figurativa, fruibili anche in maniera continuativa. I
permessi spettano a condizione che sussista la convivenza o che
l’assistenza sia comunque continuativa ed esclusiva e che la persona con handicap non sia ricoverata a tempo pieno. Qualora lo fosse i permessi spettano solo per accompagnarla a visite specialistiche che non possono essere effettuate da personale della struttura.
19
<<
8.
Inoltre il/la dipendente che deve assistere una persona disabile può
scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e non può essere trasferito/a in altra sede senza il suo consenso.
I permessi possono essere richiesti:
a) per assistere figli disabili conviventi, anche se in famiglia ci sono
altri soggetti non lavoratori compreso l‘altro genitore;
b) per assistere il coniuge, parenti o affini entro il 3° grado, se viene
dimostrata l’impossibilità per gli altri familiari maggiorenni conviventi,
non lavoratori o non studenti, di prestare assistenza (ad esempio per
grave malattia, necessità di assistenza notturna, età superiore a 70
anni unita ad una qualsiasi invalidità, inabilità al lavoro, presenza nel
nucleo familiare di più di tre minorenni o di un bambino minore di sei
anni, ecc.). I permessi possono essere richiesti alle medesime condizioni anche per assistere genitori e figli adottivi o affidatari.
L‘esclusività dell‘assistenza non è realizzata, quando nel nucleo familiare del disabile sono presenti familiari maggiorenni, compresi i genitori, non lavoratori, in grado di assisterlo o lavoratori che beneficiano
di permessi per lo stesso.
La continuità non è dimostrabile in caso di oggettiva lontananza
dall‘abitazione principale del portatore di handicap.
I 3 giorni di permesso possono essere frazionati anche in mezze giornate lavorative.
I permessi mensili non fruiti sono persi, in quanto non possono essere
cumulati ai mesi successivi.
Trasformazione del rapporto di lavoro
tempo pieno - tempo parziale
art. 5 accordo di comparto del 30.01.2004
art. 6 accordo di intercomparto per il personale dirigenziale del 17.09.2003
art. 3 contratto di intercomparto per il personale dirigenziale del 05.07.2007
accordo decentrato del 01.04.2006
Il/La dipendente a tempo indeterminato può chiedere la trasformazione del proprio rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale e
viceversa o la variazione della misura del rapporto a tempo parziale:
• dopo almeno 1 anno dall’assunzione a tempo indeterminato con lo
stesso profilo professionale per il quale chiede la trasformazione;
• oppure dopo 2 anni di servizio effettivo prestato presso l’Amministrazione;
• oppure dopo 1 anno dalla precedente trasformazione del rapporto di
lavoro. In questo ultimo caso la trasformazione può avvenire in accordo reciproco tra il/la dipendente e l’Amministrazione anche prima
della scadenza di 1 anno.
Il rapporto di lavoro a tempo parziale può essere richiesto nelle
seguenti misure:
•
•
•
•
•
•
30%
40%
50%
60%
75%
87%
pari
pari
pari
pari
pari
pari
a
a
a
a
a
a
11
15
19
23
28
33
ore
ore
ore
ore
ore
ore
settimanali;
settimanali;
settimanali;
settimanali;
settimanali;
settimanali.
Per l’assistenza a persona con handicap per periodi inferiori ad un
mese i 3 giorni di permesso sono proporzionalmente ridotti.
La trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale avviene nei limiti del contingente dei posti a tempo parziale approvato annualmente dalla Giunta Comunale, su proposta dei Direttori
di Ripartizione e delle Organizzazioni Sindacali. La trasformazione del
rapporto di lavoro da tempo parziale a tempo pieno non è da prevedere nel predetto contingente.
Dove rivolgersi
Ufficio Personale, stanza 119
Christine De Tomaso tel. 0471/997485
Fax 0471/997472 [email protected]
Il/La dipendente a tempo parziale ha diritto al rientro a tempo pieno e
viceversa in caso di gravi ed imprevisti motivi familiari adeguatamente comprovati entro 3 mesi dalla richiesta, purché vi siano disponibili
posti vacanti.
Documenti da presentare
• verbale di accertamento dell’handicap, rilasciato dalla commissione
medica competente;
• autocertificazione L. n. 104/1992 - dichiarazione sostitutiva dell’at to di notorietà.
Entro 45 giorni dalla presentazione della domanda l’Ufficio Personale
deve adottare il relativo provvedimento e la trasformazione del rapporto di lavoro decorre dal primo giorno del mese successivo. La decorrenza può essere posticipata per un massimo di 3 mesi per motivate esigenze di servizio.
>>
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21 <<
In caso di fruizione dell’aspettativa per personale con prole la domanda di trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale è presa
in considerazione solo al termine dell’aspettativa medesima, salvo che
il/la dipendente rinunci all’aspettativa in corso.
Retribuzione
Lo stipendio ed i contributi previdenziali sono rapportati all‘orario di
lavoro effettuato, mentre gli assegni familiari, se spettanti, sono corrisposti per intero.
L’articolazione dell‘orario di lavoro in senso verticale (3 giorni settimanali) od orizzontale (5 o 6 giorni settimanali), deve essere concordata con il diretto superiore prima della firma del contratto di lavoro
individuale.
Dove rivolgersi
Ufficio Personale, stanza 116
Alida Buccudu tel. 0471/997241
Fax 0471/997441 [email protected]
In caso in cui il numero dei posti disponibili a tempo parziale fosse
insufficiente, viene formata una graduatoria di validità annuale, tenendo conto dei seguenti criteri e punteggi:
Documenti da presentare
a) per ciascun figlio convivente con meno di 4 anni: 4 punti;
b) per ciascun figlio convivente da 4 a 14 anni: 3 punti;
c) per l’assistenza di ogni persona convivente, dichiarata non autosufficiente ai sensi della vigente normativa provinciale, anche in
aggiunta ai punti cui alle lettere a) e b): 8 punti;
d) per comprovate precarie condizioni di salute o di invalidità del/della dipendente che non consentano un lavoro a tempo pieno: 6 punti;
e) per dipendenti di età non inferiore ad anni 45, oppure con un’anzianità di servizio di almeno 20 anni: 2 punti;
f) per dipendenti di età non inferiore ad anni 55, oppure con un’anzianità di servizio di almeno 30 anni: 4 punti;
g) per dipendenti di età non inferiore ad anni 60, oppure con un’anzianità di servizio di almeno 35 anni: 6 punti.
Da tempo pieno a tempo parziale
modulo da consegnare 45 giorni prima della trasformazione del rapporto di lavoro.
Da tempo parziale a tempo pieno o variazione percentuale
modulo da consegnare 45 giorni prima della trasformazione del rapporto di lavoro.
Da tempo pieno a tempo parziale per dirigenti
modulo da consegnare 45 giorni prima della trasformazione del rapporto di lavoro.
In caso di parità di punteggio la precedenza in graduatoria è decisa
con provvedimento motivato dalla Giunta Comunale.
Personale dirigenziale
Al personale dirigente con prole convivente può essere concesso fino
al compimento del sedicesimo anno d’età, compatibilmente con le esigenze di servizio, un rapporto di lavoro a tempo parziale con un orario
di lavoro non inferiore al 75% dell’orario a tempo pieno. L’Amministrazione può recedere dal predetto contratto di lavoro in ogni momento
rispettando un termine di preavviso di 60 giorni.
Inoltre al/alla dirigente può essere concesso per giustificati motivi
personali un rapporto a tempo parziale con un orario non inferiore al
75%. In questo caso il rapporto a tempo parziale non può avere una
durata superiore ad 1 anno nell’arco di un quinquennio
>>
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23 <<
9.
Visite mediche
art. 30 contratto di intercomparto del 12.02.2008
accordo decentrato del 03.03.2000 e successive integrazioni
Le visite mediche devono essere effettuate di norma al di fuori dell’orario
di lavoro.
Il competente superiore, in presenza di valide ragioni e nel rispetto delle
norme sulla privacy, autorizza, con successiva giustificazione da parte del
dipendente, la visita medica anche durante l’ordinario orario di lavoro.
Documenti da presentare
• modulo compilato di autorizzazione per assenza dal servizio;
• attestato di avvenuta visita o terapia con indicazione dell’orario;
• prescrizione medica in caso di terapie effettuate da personale non
medico.
Le visite mediche effettuate nel territorio del Comune di Bolzano sono
giustificate solo nella fascia vincolata, salvo che il/la dipendente non abbia prestato effettivo servizio di almeno 30 minuti nella fascia flessibile
(es. il/la dipendente che ha iniziato o terminato la propria attività lavorativa in fascia flessibile - mattina o pomeriggio - e che esce o rientra
per visita medica è considerato/a in servizio solo se ha svolto almeno 30
minuti di lavoro prima dell’uscita o dopo il rientro).
Le visite mediche effettuate fuori dal territorio del Comune di Bolzano ed
in ambito regionale sono giustificate al massimo per la metà dell’orario
giornaliero fissato nel contratto individuale di lavoro e sono equiparate,
agli effetti giuridici ed economici, all’assenza di mezza giornata di malattia.
Le visite mediche effettuate fuori dal territorio della Regione Trentino-Alto
Adige e all’estero sono giustificate per l’intero orario giornaliero fissato
nel contratto individuale di lavoro e sono equiparate, agli effetti giuridici
ed economici, all’assenza per malattia. L’assenza per visita medica effettuata all’estero che supera una giornata lavorativa deve essere giustificata da congedo ordinario o recupero ore straordinarie.
Le terapie o i trattamenti sanitari effettuati presso personale non medico
(es. fisioterapisti) sono giustificate come visite mediche solamente dietro
presentazione di prescrizione medica.
Le visite o le terapie eseguite in Italia da medici non iscritti all‘ordine italiano dei medici, non sono riconosciute come visite mediche.
Tutte le assenze per visite mediche e trattamenti sanitari devono essere
documentate attraverso idonea certificazione medica. Dove rivolgersi
Ufficio Personale, stanza 117
Paolo Cologna tel. 0471/997233
Lucia Deiana tel. 0471/997502
Giovanna Oberti tel. 0471/997630
Fax 0471/997517 [email protected]
>>
24
25 <<
10.
Timbrature e tabulato mensile delle
presenze/assenze
accordo decentrato del 03.03.2000 e successive integrazioni
Cosa fare se
Il personale munito di tessera magnetica deve timbrare l’inizio e la
fine del servizio, al fine di rilevare l’effettiva presenza in servizio.
Le assenze temporanee dal servizio devono essere timbrate sia in
uscita sia in entrata con i rispettivi codici indicati vicino ad ogni terminale di rilevazione presenze/assenze.
Tutte le assenze, ad eccezione della pausa caffè, devono essere preventivamente autorizzate dal diretto superiore e documentate dal relativo modulo giustificativo.
Verso la metà del mese i dipendenti ricevono un riepilogo di tutte le
timbrature effettuate od inserite manualmente e dei diversi conteggi
(ore straordinarie, ferie, giustificativi vari, ecc.) relativi al mese precedente. In questo modo i dipendenti hanno un quadro dettagliato sui
tempi di presenza/assenza, nonché sulle ore straordinarie effettuate e
sulle ferie spettanti e godute.
Dal momento della consegna i dipendenti e l’Amministrazione (Ufficio
Personale) hanno di norma 15 giorni di tempo per segnalare errori ed
omissioni salvo comprovati impedimenti da parte del/della dipendente (es. malattia, ferie, ecc.). Trascorsi 15 giorni dalla data di consegna effettiva del tabulato mensile (le Ripartizioni dovranno apporre
un timbro con datario per certificare la data di effettiva consegna al
dipendente del tabulato mensile) senza che il/la dipendente o l’Amministrazione abbiano riscontrato errori od omissioni il tabulato mensile
sarà considerato valido in tutte le sue parti. Eventuali errori od omissioni dovranno essere immediatamente segnalati dal/dalla dipendente
alla propria segreteria di ripartizione per permettere la verifica, la correzione e la ristampa del tabulato mensile nei tempi di cui sopra.
La flessibilità è estesa a +10 ed a -10 ore mensili.
Le ore di flessibilità positiva fino alle 10 ore possono essere recuperate nelle sole fasce orarie flessibili.
Le ore eccedenti il saldo orario positivo (+10) sono perse se il/la
dipendente non richiede, previa autorizzazione da parte del diretto
superiore, l’immissione delle stesse nella banca delle ore.
Le ore eccedenti il saldo orario negativo (-10) sono detratte dalle ore
straordinarie poste a recupero, dalle ferie o dallo stipendio se non sanate nel mese successivo.
>>
26
. . .
la tessera magnetica (badge) è stata dimenticata?
compilare il modulo giustificativo, annotando le timbrature non
effettuate e scrivendo il motivo; dopo di ciò farlo firmare dal
diretto superiore e inoltrarlo alla propria segreteria di ripartizione che provvederà all’inserimento delle timbrature nel programma di rilevazione presenze;
. . .
la tessera magnetica (badge) è stata smarrita?
richiedere all’Ufficio Personale un nuovo badge;
. . . una o più timbrature obbligatorie sono state
dimenticate?
compilare il modulo giustificativo indicando gli orari, farlo firmare al diretto superiore e consegnarlo alla propria segreteria
di ripartizione;
. . .
il terminale di rilevazione presenza non registra la
timbratura?
se possibile timbrare presso un altro terminale
oppure
compilare il modulo giustificativo indicando gli orari non registrati, farlo firmare dal diretto superiore e consegnarlo alla
propria segreteria di ripartizione;
. . .
timbrando, la tessera magnetica è stata strisciata nella direzione sbagliata (uscita invece di entrata o viceversa)?
ritimbrare subito strisciando nel verso corretto;
. . .
ci si è dimenticati di timbrare un codice specifico quando si effettua un’uscita?
comunicarlo alla propria segreteria di ripartizione e compilare
il modulo giustificativo indicando gli orari di uscita ed entrata
e la relativa causale.
Dove rivolgersi
Ufficio Personale, stanza 117
Paolo Cologna tel. 0471/997233
Lucia Deiana tel. 0471/997502
Giovanna Oberti tel. 0471/997630
Fax 0471/997517 [email protected]
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Consultare pagg. da 4 a 12 opuscolo “Presenze e assenze”