AMMINISTRAZIONE DI PUBBLICA SICUREZZA NEL REGNO DI SARDEGNA
Con decreto del 30 settembre 1848, viene abolita l’antica polizia.
Palazzo Braschi, prima sede
del Ministero dell’Interno, è
situato nel cuore della Roma
rinascimentale,
tra
Piazza
Navona
e
Corso
Vittorio
Emanuele II.
L'edificio
fu
commissionato
all'architetto
imolese
Cosimo
Morelli quale residenza di Luigi
Braschi Onesti, nipote di Pio VI
eletto papa nel 1775. Costruito
con le ricchezze che il pontefice
aveva fatto affluire nelle casse
del nipote, grazie all'attribuzione
spregiudicata
di
molteplici
privilegi, fu costruito sull'area
dove sorgeva il quattrocentesco
palazzo di Francesco Orsini.
I questori hanno grado, stipendio e divise eguali agl'intendenti, e sono di due classi; gli assessori
sono uguali in grado e stipendio ai consiglieri d'intendenza; vestono le divise già stabilite pei sottointendenti, e sono compresi nella classe medesima cui appartiene l'intendenza generale presso cui
risiedono. In Torino, come anche in Genova, oltre un assessore di prima classe, che prende il titolo di
assessore capo, ed è specialmente destinato presso il questore, vi sono tre assessori di seconda
classe, e quattro assessori di terza classe.
Gli apparitori sono nominati dall'intendente generale sulla proposta del questore e dell'intendente
della provincia; e sono scelti uomini intelligenti, e notoriamente onesti, che non siano mai
soggiaciunti a procedimenti criminali , nè a condanne per debiti.
I carabinieri veterani continuano a far parte integrale del corpo dei carabinieri reali, ed a vestirne le
divise; conservano lo stesso soldo, soprassoldo, ed i medesimi vantaggi assegnati agli altri
carabinieri dello stesso loro grado nel corpo, ed hanno ragione alle stesse
prerogative, preminenze, e promozioni concedute agli altri carabinieri. I loro anni di
servizio, come veterani, sono valutati, in caso di giubilazione, non altrimenti che gli
anni percorsi nel servizio attivo del corpo. Sono tutti dell'arma a piedi e per ciò che
concerne
il
servizio
della pubblica sicurezza sono, sì collettivamente che
individualmente a totale disposizione dell'uffizio di sicurezza pubblica, e per la
disciplina dipendono dai loro capi.
Sono stabiliti dal sopraccennato decreto i doveri e le attribuzioni degli assessori,
dei delegati, e degli apparitori: questi ultimi sono provvisti d'una medaglia, di cui
devono sempre essere portatori per giustificare la loro qualità in caso di bisogno.
Gli assessori ed i delegati, presentandosi al pubblico per atti del loro ministero,
sono fregiati di un nastro tricolore che portano ad armacollo.
Medaglia identificativa
Per formare il personale dei differenti uffizi sono stabiliti:
Pubblica Sicurezza
Presso le intendenze generali di prima classe un segretario capo, un
segretario, ed uno scrivano:
Presso le altre intendenze generali, un segretario ed uno scrivano.
Presso le intendenze provinciali un sotto-segretario ed uno scrivano:
Presso i questori residenti in un capoluogo di divisione di prima
classe un segretario capo, un segretario, un sottosegretario, uno
scrivano e due volontari :
Presso i questori stabiliti nella divisione di seconda classe un
segretario capo, un segretario ed uno scrivano :
Presso i questori delle provincie appartenenti alle divisioni di terza
classe, un segretario ed uno scrivano:
Presso gli assessori, un sotto-segretario ed uno scrivano:
I segretari capi sono di due classi.
In forza dello stesso decreto si abolirono i consigli divisionali di
governo, la carica di governatore generale di divisione, le intendenze
generali di polizia, le sottointendenze locali ed i commissariati e
guardie di polizia, qualunque sia di queste ultime la denominazione. Da
questo decreto nacque un bene grandissimo, cioè la tranquillità e la
Disegno di Beltrame 1890
sicurezza delle persone quiete ed oneste, le quali per l'addietro non
erano mai sicure dai sospetti, e dalle inique vessazioni di una
polizia sempre capricciosa, e dispoticamente esercitata.
Come abbiamo visto, l’Amministrazione e territorialmente articolata in due
Questure, Torino e Genova, e in Uffici di P.S. nei maggiori centri urbani e prevede
un apposito ruolo di "funzionari e impiegati di P.S.".
Il personale, distinto in questori, ispettori, delegati e impiegati d’ordine, riveste la
qualifica di Ufficiale o agente di P.S.
Vengono individuate le Autorità di P.S., responsabili dell’ordine e della sicurezza
pubblica, che si avvalgono di ufficiali ed agenti di P.S., di Carabinieri reali e di
Milizie locai.
L’Autorità nazionale di P.S. è esercitata dal Ministro dell’interno, l’autorità locale
dall’intendente (poi Prefetto) mentre per la sola città di Torino e Genova è presente il
Questore.
Nel mandamento, ovvero l’ambito territoriale composto da più comuni, e nei comuni
sede di Ufficio di polizia.
L’autorità locale è rappresentata dal delegato, e per i soli comuni privi di Ufficio di
p.s. dal Sindaco.
Il personale di P.S. esercita anche funzioni di polizia giudiziaria e come tale
risponde al Procuratore del Re.
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La storia della Polizia attraverso i suoi caduti 1796 – 1890
La storia della Polizia attraverso i suoi caduti 1796 – 1890
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Però nelle città capi-luogo di divisione la sicurezza pubblica è affidata, sotto l'immediata dipendenza
dell'intendente generale, ad un questore, il quale è coadiuvato da assessori, assistiti da apparitori di
pubblica sicurezza.
La giurisdizione del questore si estende a tutta la provincia.
3. In ogni capo-luogo di mandamento, fuori quelli che sono al tempo stesso capi-luogo di divisione,
risiede un delegato, il quale sopravvede alla pubblica sicurezza, ed eseguisce le richieste che gli sono
fatte dai sindaci dei comuni che compongono il mandamento: il che però non esonera questi ultimi
dal debito che loro incombe di provvedere i direttamente nei casi di massima urgenza.
Qualora per l'ampiezza di un mandamento o per altre considerazioni se ne rappresentasse la
convenienza, potrà essere per un solo comune nominato uno speciale delegato, quando però il
comune stesso, che non sia capo-luogo del mandamento, ne faccia la domanda e ne assuma la
spesa, i delegati che risiedono nelle città capi-luogo di provincia possono essere assistiti da apparitori
di pubblica sicurezza.
4. L'esecuzione degli ordini di sicurezza pubblica è specialmente commessa al corpo dei carabinieri
reali.
Però nelle città capi-luogo di divisione amministrativa, che sono centri di maggiore popolazione, un
tale servizio sarà più particolarmente affidato a compagnie o a distaccamenti di carabinieri veterani.
5. I questori, gli assessori ed i delegati sono nominati dal Re.
I questori sono scelti nell'ordine giudiziario.
Gli assessori, oltre all'essere laureati in leggi, debbono aver fatta la pratica legale, e possibilmente
un anno di volontariato in un ufficio del pubblico Ministero.
I delegati sono scelti fra persone che abbiano per due anni almeno e con lode servito lo Stato od una
pubblica amministrazione.
Gli assessori ed i delegati debbono inoltre riportare il voto favorevole del consiglio del comune in cui
è fissata la loro residenza.
6. I questori, che hanno grado, stipendio e divise eguali agl'intendenti, si dividono in due classi.
La designazione della classe è personale, senza riguardo alla residenza del questore.
7. Gli assessori sono parificati in grado e stipendio ai consiglieri d'intendenza, vestono le divise già
stabilite pei sotto-intendenti, e sono rispettivamente compresi nella classe stessa cui appartiene
l'intendenza generale presso la quale risiedono.
Però nelle città di Torino e di Genova, oltre un assessore di prima classe, che assume il titolo di
assessore capo, ed è specialmente destinato presso il questore, vi sono tre assessori di seconda
classe e quattro assessori di terza classe.
8. Lo stipendio dei delegati è fissato
A lire 1600 per quelli dei mandamenti di seconda classe;
A lire 1200 per quelli dei mandamenti di terza classe;
A lire 1000 per tutti gli altri.
Dopo dieci anni di esercizio in mandamenti della medesima classe, lo stipendio del delegato può
essere aumentato del quinto.
9. La nomina e l'assegnazione dello stipendio agli apparitori di pubblica sicurezza è riservata
all'intendente generale, il quale provvede sulla proposta del questore e dell'intendente della
provincia.
A tale impiego saranno sempre, sotto la risponsabilità dell'intendente generale, destinate persone
intelligenti e notoriamente oneste , che non abbiano mai soggiaciuto a procedimenti criminali, nè a
condanne per debiti.
10. I carabinieri veterani continueranno ad esser parte integrale del corpo dei carabinieri reali, ed a
vestirne le divise. Conserveranno lo stesso soldo e soprassoldo ed i medesimi vantaggi che sono
assegnati agli altri carabinieri dello stesso grado loro nel corpo; ed avranno ragione alle stesse
prerogative, preminenze e promozioni che sono agli altri carabinieri concedute.
11. Nel determinare le pensioni in caso di giubilazione, gli anni di servizio nei carabinieri veterani
saranno valutati non altrimenti che gli anni scorsi nel servizio attivo del corpo.
12. I carabinieri veterani saranno tutti dell'arma a piedi, dipenderanno, per tutto ciò che concerne la
disciplina, dai loro capi militari, e per ciò che riguarda il servizio di pubblica sicurezza saranno sia
collettivamente che individualmente a totale disposizione degli uffiziali di sicurezza pubblica.
13. Le attribuzioni ed i doveri degli assessori e dei delegati consistono essenzialmente:
1° Nel procedere a tutti gli atti giudiziari e nel compiere le incombenze affidate dal Codice di
procedura penale e dalle altre leggi in vigore ai commissari di polizia;
2° Nel vegliare incessantemente alla conservazione dell'ordine pubblico e nel disciogliere i
tumultuosi assembramenti che possono turbarlo, nei cast e modi dalla legge determinati;
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La storia della Polizia attraverso i suoi caduti 1796 – 1890
3° Nel prestare aiuto e somministrare notizie ai magistrati, tribunali ed ufficiali del pubblico
ministero inquirenti, ovvero prescriventi l'esecuzione delle loro sentenze e dei loro mandati;
4° Nell'assicurare ad ogni cittadino, ed a qualunque lecita riunione di essi, il libero e pacifico
esercizio dei loro diritti civili e politici;
5° Nel vigilare sulla pubblica salute, ragguagliando con prontezza l'autorità competente di tutto ciò
che può recarvi nocumento, senza ritardare intanto quei provvedimenti che non potrebbero essere
differiti se non con danno grave ed imminente;
6° Nel dare, in mancanza del sindaco o di chi lo rappresenta, le provvidenze di massima urgenza in
caso di naufragio, incendio o diroccamento avvenuti, od anche gravemente minacciati, informandone
contemporaneamente il loro superiore diretto;
7° Nell'interporre l'ufficio loro pacificatore in occasione di dissensioni insorte fra cittadini, e
specialmente fra persone di un'istessa famiglia;
8° Nell'esercitare una costante ed attiva tutela verso i fanciulli abbandonati, gli indigenti infermi od
inabili al lavoro, i dementi, i furiosi, ed altre persone che abbiano diritto ad una speciale protezione;
pei quali effetti corrisponderanno direttamente colle amministrazioni comunali, di pubblica
beneficenza e degli ospedali, rendendone insieme informato il loro superiore immediato;
9° Nell'esplorare personalmente, ed anche col mezzo di probe ed intelligenti persone, i bisogni delle
classi meno agiate, non che le cause del malcontento che sorgesse sopra qualunque oggetto nel
pubblico, ed i mezzi più appropriati a farli cessare, facendone oggetto di esatte relazioni al rispettivo
capo diretto od all'intendente od al questore della provincia;
10° Nell'indagare e suggerire come sopra i miglioramenti di qualsivoglia natura od importanza che le
popolazioni, od anche i singoli cittadini ravvisino applicabili a qualunque ramo di pubblica
amministrazione.
14. Debbono inoltre i delegati invigilare sul buon governo delle strade comunali del rispettivo
mandamento , e riferire ai sindaci ed all'ufficio d'intendenza tutto ciò che può essere necessario pel
miglioramento delle medesime.
13. L'amministrazione di pubblica sicurezza non ha veruna ingerenza amministrativa sugli alberghi,
trattorie, caffè, osterie, ed altri stabilimenti di analoga natura, che sono indistintamente posti per
questo rispetto sotto la esclusiva dipendenza delle amministrazioni comunali, dalle quali si rilasciano
le occorrenti licenze, esigendone a totale profitto del comune i relativi diritti che dal consiglio saranno
fissati sulle basi da determinarsi con generale provvedimento del governo.
Devono tuttavia gli ufficiali di pubblica sicurezza vegliare all'esatta osservanza delle discipline che i
municipi prescriveranno pel regolare esercizio di cotali stabilimenti.
16. Gli ufficiali di sicurezza pubblica hanno diritto di intervenire a qualunque pubblica riunione, e di
ordinarne lo scioglimento quando a causa dulia stessa possa per qualunque motivo esser turbato
l'ordine pubblico.
I radunati debbono sciogliersi alla prima intimazione che ne venga loro fatta dall'ufficiale di pubblica
sicurezza, salvo il ricorso in via giuridica per abuso di potere.
II rifiuto di obbedire o la resistenza all'ordine di scioglimento della riunione autorizza l'uso immediato
della forza.
17. È debito dell'apparitore di pubblica sicurezza di esercitare una vigilanza non mai interrotta per
iscoprire preventivamente qualunque preparativo, concerto o tentativo di reato, rendendone senza
indugio consapevole l'assessore od il questore.
In caso di flagrante reato che, a termini della legge, importi pena corporale, procede all'immediato
arresto del colpevole, al quale effetto può richiedere la forza pubblica, e traduce immantinente
l'arrestato dinanzi all'assessore o al delegato, il cui ufficio è più vicino al luogo dell'arresto.
Occorrendo all'apparitore di eseguire un arresto e di invocare l'aiuto della forza pubblica, giustifica la
sua qualità, mostrando una medaglia, della quale dovrà sempre essere portatore, e su cui sarà
impressa la leggenda dicente Pubblica Sicurezza.
18. Il ministerio di tutti indistintamente gli ufficiali di pubblica sicurezza creati colla presente legge, e
degli apparitori, non che degli agenti della forza pubblica a disposizione dell'amministrazione, è
assolutamente, per ciò che ha riguardo ai cittadini, gratuito. Epperò l'accettazione di qualunque
retribuzione o regalo trae seco la destituzione dell'accettante, salva inoltre l'azione penale qualora nel
fatto concorrano gli estremi del reato di corruzione.
19. Il rifiuto od anche la semplice omissione volontaria di compiere uno dei doveri enunciati nei primi
4 numeri dell'articolo 13 trae seco la destituzione del colpevole senza pregiudizio del procedimento
criminale cui possa soggiacere, a termini della legge penale.
La negligenza nell'adempimento delle obbligazioni imposte nei successivi numeri dell'articolo
medesimo può dar luogo alla sospensione od anche, a seconda dei casi, alla dimissione del colpevole.
La storia della Polizia attraverso i suoi caduti 1796 – 1890
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Queste pene si applicano in via amministrativa.
20. L'assessore ed il delegato, che dovrà presentarsi al pubblico per esercitare un atto del proprio
ministero , dovrà fregiarsi di un nastro tricolore che porterà ad armacollo, ed occorrendogli d'intimare
un ordine qualunque, parlerà sempre in nome della legge.
21. Per l'esecuzione degli ordini di sicurezza pubblica, gli ufficiali che ne sono incaricati possono
richiedere i corpi in servizio attuale della milizia nazionale, dei carabinieri e della truppa, sempreché
però sia insudiciente, o non al momento disponibile quella dei carabinieri veterani.
22. In ogni comune l'ufficiale superiore di pubblica sicurezza ha sempre diritto di richiedere la forza
armata della milizia nazionale, e della truppa di qualunque arma, per tutto ciò che può interessare la
conservazione ed il ristabilimento dell'ordine pubblico.
La forza armata richiesta in iscritto per un servizio di pubblica sicurezza, mentre non cessa di essere
sotto il comando immediato dei suoi capi militari, deve senza esame eseguire le richieste dei
funzionai i civili, che soli ne hanno la responsabilità.
23. L'ordine gerarchico stabilito dalla presente legge fra gli ufficiali di pubblica sicurezza non
impedisce che quello che è costituito nel grado minimo corrisponda col capo a tutti superiore, come
non toglie che i funzionari, ai quali è affidata la sicurezza pubblica nelle divisioni e nelle Provincie,
comunichino , quando loro paia necessario, i loro ordini ai delegati, agli assessori ed ai sindaci,
incaricandoli direttamente dell'esecuzione.
Possono del pari, nei soli casi però straordinari, gli intendenti generali, gl'intendenti e i questori
commettere l'esecuzione dei loro ordini ad assessori o a delegati fuori di distretto della rispettiva
residenza.
24. Sono stabiliti:
Presso le intendenze generali di prima classe, un segretario capo, un segretario ed uno scrivano;
Presso le altre intendenze generali, un segretario ed uno scrivano;
Presso le intendenze provinciali, un sotto-segretario ed uno scrivano;
Presso i questori residenti in un capo-luogo di divisione di prima classe, un segretario capo, un
segretario, un sotto-segretario, uno scrivano e due volontarii;
Presso i questori stabiliti nelle divisioni di seconda classe, un segretario capo, un segretario ed uno
scrivano;
Presso i questori delle Provincie appartenenti alle divisioni di terza classe, un segretario ed uno
scrivano.
25. I segretari capi si dividono in due classi: lo stipendio per quelli di prima classe è di lire 2400, e
per quelli di seconda classe è di lire 2000.
Il numero di quelli di prima classe non può eccedere il doppio dello stabilito per le intendenze
generali della classe medesima.
I segretari sono egualmente di due classi: è assegnato a quelli di prima classe lo stipendio di lire
1600, ed a quelli di seconda classe lire 1400.
II numero dei segretari di prima classe è eguale a quello delle intendenze provinciali della classe
corrispondente: tutti gli altri sono compresi nella seconda classe.
I sotto-segretari hanno lo stipendio di lire 1200. Lo stipendio degli scrivani è di lire 800. I volontarii
ricevono annualmente la gratificazione di lire trecento.
26. Sono assegnate per ispese d'ufficio:
Ai questori nelle divisioni di prima classe annue lire 1600, in quelle di seconda classe lire 1200, e in
quelle di terza classe lire 800:
Agli assessori annue lire 400;
Ai delegati annue lire 200,
Agli assessori capi che hanno il loro ufficio presso il questore non è dovuto verun compenso per
ispese.
27. L'abitazione dei questori e degli assessori dev'essere contigua al locale del rispettivo ufficio
presso del quale debbono essere alloggiati i distaccamenti dei carabinieri veterani.
I delegati debbono similmente avere il loro ufficio unito alla rispettiva abitazione.
28. Lo stipendio, le spese d'ufficio, l'abitazione ed il locale coll'occorrente mobilio per l'ufficio sono,
quanto ai questori, a carico dell'erario dello Stato, quanto agli assessori a carico dell'erario comunale,
e quanto ai delegati a carico dei varii comuni del mandamento, nella proporzione delle rispettive
entrate, risultanti dal bilancio dell'anno corrente.
L'intendente della provincia determina questo contributo sulla base predetta.
L'aumento però di stipendio previsto a favore dei delegati dall'ultimo alinea dell'art. 8 sarà sempre a
carico dello Stato.
29. In conseguenza della presente legge rimangono soppressi i consigli divisionarii di governo, la
carica di governatore generale di divisione, le intendenze generali di polizia, le sotto-intendenze locali
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La storia della Polizia attraverso i suoi caduti 1796 – 1890
e guardie di polizia, qualunque sia la denominazione di queste ultime.
30. Al ramo di servizio di sicurezza pubblica relativo ai passaporti sarà ulteriormente provveduto
con separate disposizioni.
31. Gli attuali ufficiali ed altri impiegati di polizia eserciteranno interinalmente le attribuzioni del
presente decreto, il quale nel resto avrà esecuzione dal giorno successivo a quello in cui ne sarà
fatta la pubblicazione.
Il nostro ministro segretario di Stato per gli affari interni è incaricato dell'esecuzione del presente
decreto, che sarà registrato al controllo generale, pubblicato ed inserito nella raccolta degli atti del
governo.
Dato in Torino
il 30 di settembre milleottocentoquarantotto.
C. ALBERTO
V. F. MERLO
V. DI REVEL
V. COLLA
P. D. PINELLI
Federico Colla
Genova, 14/12/1790
Genova, 17/04/1879
La storia della Polizia attraverso i suoi caduti 1796 – 1890
Ottavio Taon Di Revel
Torino, 26/06/1803
Torino, 10/02/1868
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PIER DIONIGI PINELLI E IL REGIO DECRETO 30 SETTEMBRE 1848, N. 798
La nascita a Torino dell’Amministrazione di Pubblica Sicurezza
Pier Dionigi Pinelli, Ministro dell’Interno, valendosi dei pieni poteri
concessi il 29 luglio dalla Camera al Governo, poté procedere al
riordino della Polizia con la creazione dell’Amministrazione di P. S.,
avvenuta con regio decreto n. 798 del 30 settembre 1848. In quel
1848, vasti strati della popolazione sentivano la necessità di una
riforma della Polizia.
I piccoli possidenti rurali, gli artigiani, i commercianti, i modesti
borghesi desideravano una efficiente Polizia che li proteggesse
dalla criminalità comune che si stava scatenando.
Le classi più agiate, di idee liberali, desideravano soprattutto far
sparire
l’opprimente
organizzazione
della
Polizia
politica
carlalbertina (l’Alta Polizia diretta dal conte Fabrizio Lazari) che, a
loro modo di vedere, aveva esercitato un opprimente e soffocante
controllo delle idee, soprattutto di quelle innovative. Fra le Polizie
politiche, questi liberali comprendevano anche i Gesuiti, come
scrive Vittorio Bersezio,(1) e il provvedimento di espulsione dei
Gesuiti dal Regno Sardo fu preso da Pier Dionigi in concomitanza
con l’istituzione dell’Amministrazione di P. S.(2) L’Amministrazione
Torino, 1804 - 1852
di P. S. era competente per tutto il Regno Sardo.
Tutte le antecedenti disposizioni sulla Polizia erano state promulgate per gli Stati di aferma
(Piemonte, Liguria, Nizzardo, Savoia) e non per la Sardegna, che disponeva di suoi antichi e
consolidati organismi di Polizia che nel 1848 cessarono di esistere.
Con l’Amministrazione di P.S. l’antica Polizia del Regno Sardo venne profondamente riorganizzata:
sparì il termine Polizia, che richiamava gli sbirri, soggetti più interessati alla repressione del dissenso
politico che alla tutela della sicurezza della collettività. Nella sua relazione indirizzata al Re Carlo
Alberto, che accompagnava la legge, Pier Dionigi indicava la Polizia come «una magistratura»
«indispensabile» «Alla conservazione dell’ordine pubblico» «che ne prevenga le violazioni, e che
investigando le cause dei mali umori che s’insinuano nel corpo sociale li rimuova con appropriati
rimedii, prima che la corruzione renda troppo difficile la cura».
Era molto importante il modo di procedere della polizia: «Egli è palese che questa magistratura, […]
deve per necessità procedere per indizi e per congetture onde discernere il momento e la persona
sovra cui le è mestieri di agire: né questo processo può in tutti i suoi atti essere regolato da norme
certe, fisse, invariabili; epperò in esso necessariamente debbe molto lasciarsi alla prudenza, alla
sagacità dell’inquirente: dal che quell’arbitrio che, se non è affidato a chi abbia l’abitudine di una
sagace e cauta induzione, di una discreta prudenza e di una profonda meditazione, genera il
sospetto, la paura e l’avversione».
Pier Dionigi criticava l’operato dei «funzionari militari» che fino al 1847 erano stati incaricati della
Polizia nel Regno Sardo, perché costoro, per la loro forma mentis («… per le loro abitudini, e per
quella stessa virtù guerriera che forma la base del loro carattere, sono di lor natura poco appropriali
ad una cautelosa e minuta indagine dei fatti e delle cause di esse, e ad una discreta interpretazione
delle leggi e degli ordini che si denno applicare») avevano operato in modo tale da far apparire
arbitrari anche provvedimenti legittimi («… i loro provvedimenti, quantunque giusti, per avventura
vestivano agli occhi delle popolazioni l’apparenza di un despotismo, di cui cresceva l’odioso l’aspetto
stesso della forza: e questa sfavorevole impressione si convertiva poi in una specie di disprezzo
contro i funzionari inferiori, quasi fossero stromenti di un irragionato impero, e servissero al
capriccio, non alla legge»).
Tutto questo aveva portato alla grave conseguenza che la Polizia era odiata da tutti i cittadini: «Da
questo principalissimo vizio d’istituzione vuolsi indubitatamente derivare in gran parte il discredito in
che era un’amministrazione cotanto necessaria al ben essere pubblico e privato, caduta presso quasi
tutti i cittadini, e fatta segno dei più vivi richiami delle classi colte, e dell’odio profondo di quelle
meno educate».
______________________________________
1 Bersezio V., I miei tempi, Torino, 1931.
2 Non mancavano persone alle quali andava bene la precedente organizzazione della Polizia. Erano aristocratici conservatori che non dovevano
temere inquisizioni per le loro idee e che erano assai meno esposti agli attacchi dei malfattori perché chiusi nei loro palazzi e protetti dalla
servitù. L’Amministrazione di P. S. non parve dare i risultati sperati e, nel decennio 1849-1859, fu oggetto di forti critiche da parte di tutte le
opposizioni parlamentari, conservatrici e democratiche. Il teologo don Giacomo Margotti, giornalista cattolico intransigente, fu il portavoce di
queste critiche.
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La storia della Polizia attraverso i suoi caduti 1796 – 1890
Pier Dionigi ricordava che lo stesso Carlo Alberto aveva saggiamente iniziato nel 1847 la riforma
della Polizia, togliendola dalla competenza del Ministero della Guerra per riportarla sotto la
giurisdizione del Ministero dell’Interno e affidandone la competenza agli Intendenti delle Province, al
posto dei Comandanti militari. Erano però rimasti responsabili della Polizia nelle Divisioni i
Governatori militari. Questo rappresentava un residuo del precedente sistema, «…che era
universalmente inviso e screditato, per quanto la saviezza degli attuali governatori ne diminuisse gli
inconvenienti».
ll governo Alfieri-Pinelli intendeva quindi correggere questo stato di cose. Per questo veniva
proposta a Carlo Alberto la nuova legge che avrebbe definito «… lo scopo vero di un’istituzione fin qui
mal conosciuta ed abusata» cioè la Polizia, per far comprendere che le sue vere finalità erano «… di
tutela dell’ordine, della libertà, del ben essere pubblico e privato». Quanto alla discrezionalità,
necessariamente connessa all’operato della Polizia, avrebbe trovato la sua regola e il suo controllo
«…nella dottrina, nella prudenza e nelle abitudini delle persone cui è commesso l’esercizio di un così
geloso potere».
Era stato abbandonato il nome di Polizia, per adottare quello di Amministrazione di Pubblica
Sicurezza, il quale pareva più adatto alla nuova istituzione che mirava «…al mantenimento dell’ordine
pubblico, ed alla tutela delle persone, delle libertà e delle proprietà dei cittadini…». Pier Dionigi
spiegava a questo punto i criteri per il reclutamento del personale: per i ruoli direttivi, funzionari
laureati e probi impiegati statali, vale a dire «… persone che, e pel grado che occupano nella società,
e pegli studi fatti, e per le abitudini di legalità acquistate, e pei servizi resi allo Stato ed al pubblico,
inspirino ai loro concittadini la fiducia che quel poco di arbitrio, indispensabilmente unito ad una
processura di prevenzione, volgerà a tutela anziché a danno della libertà individuale …».
La parte esecutiva era affidata ai Carabinieri, che Pier Dionigi definiva «… corpo meritamente
stimato per valore militare, per incorrotta disciplina, ed anche per civile educazione»: in questo
modo, «… la nazione può esser certa che l’arbitrio […] non potrà […] lederne i diritti nell’esecuzione».
Dopo alcune considerazioni al riguardo di alcune decisioni prese nella legge, come le modalità di
nomina dei funzionari, l’opportunità del parere favorevole del municipio del comune dove
esercitavano la loro azione e la decisione di nominare i Delegati mandamentali, Pier Dionigi ricordava
la necessità e l’urgenza di una nuova legge di Pubblica Sicurezza in sintonia con le nuove libertà
individuali sancite dallo Statuto: «… sarà altresì necessario che il Governo si occupi di un Codice di
leggi della sicurezza pubblica le quali attualmente vagano disperse in una enorme quantità di patenti,
di editti, di manifesti, di istruzioni e di notificanze delle varie autorità che per lo addietro erano
incaricate della polizia dello Stato, la maggior parte delle quali più non sono in armonia col sistema
libero dalla M. V. nello Stato introdotto». Ma questo Codice, sempre secondo Pier Dionigi, doveva
essere prodotta dal Parlamento, dopo un «meditato studio», e benché necessario, non poteva essere
preparato in breve tempo e neppure approvato con procedura d’urgenza e senza consultare il
Parlamento, come avveniva per la legge istitutiva della Amministrazione di P. S., perché il riordino
della Polizia «… non avrebbe potuto più a lungo protrarsi senza lasciare la libertà dei cittadini esposta
ai mali dell’arbitrio da un lato, della licenza dall’altro, e pressoché nulla l’azione del Governo».(3)
L’Amministrazione di P. S. si offriva come una moderna istituzione che tutelava la vita e gli averi dei
cittadini ed aveva la funzione di mantenere l’ordine e far rispettare le leggi nell’interesse dello Stato
e dei privati. Dipendeva dal Ministero dell’Interno ed era completamente affidata a funzionari civili,
secondo una gerarchia combinata all’organizzazione del Regno Sardo.
Fin dal 1818, il territorio del Regno era suddiviso in una struttura piramidale che aveva alla base i
Comuni e, a salire, i Mandamenti, le Province, le Divisioni. Il Mandamento rappresentava una
circoscrizione che comprendeva più Comuni. I Comuni erano dotati di organi propri, mentre le
Province e le altre circoscrizioni erano semplici distretti in cui si esercitava la competenza di
funzionari di governo: le Divisioni erano dirette dagli Intendenti generali e, le Province dagli
Intendenti, che nel Regno d’Italia sarebbero diventati i Prefetti e i Sotto-Prefetti.
Con la legge 30 ottobre 1847, gli Stati di Terraferma erano stati divisi in undici Divisioni
amministrative: Torino, Chambéry, Annecy, Ivrea, Vercelli, Novara, Alessandria, Genova, Savona,
Cuneo e Nizza cui si aggiunsero, nel 1848, per la Sardegna le Divisioni amministrative di Cagliari,
Sassari e Nuoro. Per il Piemonte, la Divisione di Torino comprendeva le Province di Torino, di
Pinerolo, di Susa, la Divisione di Ivrea comprendeva le Province di Ivrea e di Aosta, la Divisione di
Cuneo comprendeva le Province di Cuneo, di Mondovì, di Alba, di Saluzzo, la Divisione di Vercelli
comprendeva le Province di Vercelli, di Biella, di Casale, la Divisione di Alessandria comprendeva le
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(3) Questa relazione di Pier Dionigi Pinelli al Re è stata riportata da Alessandro Cuniberti nel suo opuscolo “Riflessioni e proposte sulle questioni
del discentramento delle regioni e della sicurezza pubblica” (Bologna, 1871). Cuniberti, Delegato poi Ispettore di Pubblica Sicurezza, è autore di
numerosi opuscoli dedicati a vari temi della Polizia, scritti con vissuta competenza professionale, appassionato entusiasmo patriottico e dedizione
per l’Amministrazione di P.S. Secondo Cuniberti, il regio decreto 798/1848, al riguardo dell’ordinamento del personale dava disposizioni migliori
di quelle poi introdotte dalla legge n. 1.404/1852, che in parte “tradiva” le felici intuizioni di Pier Dionigi Pinelli.
La storia della Polizia attraverso i suoi caduti 1796 – 1890
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Province di Alessandria, di Asti, di Voghera, di Tortona, di Bobbio, la Divisione di Novara
comprendeva le Province di Novara, di Pallanza, dell’Ossola, della Valsesia, di Lomellina. I confini del
Regno erano più ampi di quelli attuali perché includevano anche alcuni territori oggi compresi nella
Lombardia, in provincia di Pavia, e nell’Emilia, in provincia di Piacenza. La diplomazia settecentesca,
con la pace di Aquisgrana del 1748, aveva attribuito al Regno Sardo il comune di Bobbio, l’Oltrepò
pavese e la Lomellina, portando il confine con i possedimenti austriaci al fiume Ticino.
Questa suddivisione è schematizzata nella tabella da noi elaborata.
DIVISIONI AMMINISTRATIVE DEL PIEMONTE
(INTENDENTE GENERALE)
TORINO
IVREA
CUNEO
VERCELLI
ALESSANDRIA
NOVARA
PROVINCE
(INTENDENTE)
TORINO, PINEROLO, SUSA
IVREA E AOSTA
CUNEO, MONDOVÌ, ALBA, SALUZZO
VERCELLI, BIELLA, CASALE
ALESSANDRIA, ASTI, TORTONA VOGHERA (OGGI PROVINCIA DI PAVIA)
ALESSANDRIABOBBIO (OGGI IN PROVINCIA DI PIACENZA)
NOVARA, PALLANZA, OSSOLA, VALSESIA
LOMELLINA (OGGI IN PROVINCIA DI PAVIA)
Tenendo presente questa suddivisione del territorio del Regno, l’Amministrazione di P. S. era così
organizzata. In ogni Divisione, l’Amministrazione di P. S. era affidata all’Intendente generale, nelle
Province all’Intendente.
Nei capoluoghi di Divisione era anche nominato un Questore, dipendente dall’Intendente generale,
e, coadiuvato da Assessori, assistiti da Apparitori di Pubblica Sicurezza.
Nei capoluoghi di Mandamento si dovevano nominare Delegati mandamentali, responsabili per
l’intero Mandamento; nei Comuni la Pubblica Sicurezza era affidata ai Sindaci. In casi particolari,
potevano essere nominati anche Delegati in singoli Comuni, che dovevano accollarsi la spesa. Nei
capoluoghi di Provincia i Delegati potevano essere assistiti da Apparitori di Pubblica Sicurezza.
Questori, Assessori e Delegati erano nominati dal Re; i Questori erano scelti nell’ordine giudiziario, gli
Assessori dovevano essere laureati in legge, aver fatto pratica legale e possibilmente un anno di
volontariato in un ufficio del Pubblico Ministero. Ai Delegati non era richiesta la laurea ed erano scelti
fra persone che avessero ben servito lo Stato o una pubblica amministrazione per almeno due anni.
Gli Assessori e i Delegati dovevano anche riportare il voto favorevole del Consiglio del Comune in cui
era fissata la loro residenza. Gli Apparitori erano nominati dall’Intendente generale su proposta del
Questore e dell’Intendente provinciale: intelligenza e specchiata onestà, queste le doti loro richieste.
È importante sottolineare che i quadri dirigenti della Polizia del periodo dell’assolutismo furono
sostituiti, tutte le precedenti strutture poliziesche furono eliminate, il Vicariato di Polizia, cioè la
Polizia del Municipio di Torino che aveva anche giurisdizione criminale, venne abolito il 7 ottobre 1848.
Rimanevano i Carabinieri, con la loro consolidata organizzazione, sempre alle dipendenze del
Ministero della Guerra. L’esecuzione degli ordini di Pubblica Sicurezza venne così affidata in
particolare ai Carabinieri e nei capoluoghi di Divisione, con una maggiore popolazione, questo
servizio veniva svolto da compagnie o distaccamenti di Carabinieri veterani, a totale disposizione
degli uffici di Pubblica Sicurezza.
I Carabinieri veterani continuavano a fare parte dell’Arma a piedi, di cui vestivano l’uniforme, e per
la disciplina dipendevano dai loro capi militari.
Assessori e Delegati operavano in abito borghese e, per farsi riconoscere, in servizio portavano un
nastro tricolore a tracolla; gli Apparitori dovevano esibire una medaglia di riconoscimento, con la
scritta Pubblica Sicurezza.
Queste disposizioni di legge non furono un toccasana e rappresentavano più una conquista politica
che una realtà immediatamente operativa ed incisiva. Era necessario invece creare le strutture,
addestrare il nuovo personale, a tutti i livelli operativi, conquistare la fiducia dell’opinione pubblica…
Ma diede comunque soddisfazione, come ci documenta quanto scrive il geografo Goffredo Casalis:
«Da questo decreto nacque un bene grandissimo, cioè la tranquillità e la sicurezza delle persone
quiete ed oneste, le quali per l’addietro non erano mai sicure dai sospetti, e dalle inique vessazioni di
una polizia sempre capricciosa, e dispoticamente esercitata».(4)
Vi fu un’immediata convinzione che queste riforme realizzassero un grande miglioramento rispetto al
passato, quando la Polizia, talora capricciosa e dispotica, poteva sottoporre le persone oneste ad
ingiuste vessazioni: già nel 1852, il Dizionario di Diritto Amministrativo, edito a Torino, ricordò che la
Polizia del Governo assoluto era stata amministrata dai comandi militari in modo arbitrario e
violento, basandosi sull’opera di spie prezzolate e di denuncie segrete; ne era risultata
un’organizzazione terribile e sospettosa ma la cui attività aveva finito per ritorcersi contro lo stesso
governo. (5)
_________________________________________________________
(4) Casalis G., Dizionario geografico storico statistico commerciale degli Stati di S.M. il Re di Sardegna, Torino, 1851.
(5) Vigna L. e Aliberti V., Dizionario di Diritto Amministrativo, V, Torino, 1852, voce «Sicurezza pubblica».
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La storia della Polizia attraverso i suoi caduti 1796 – 1890
Questo era dunque il personale della Amministrazione di P.S. nel
Regno Sardo previsto dalle disposizioni del 1848 e nella tabella da
noi elaborata è illustrata la situazione teorica relativa alle Divisioni
amministrative del Piemonte ed alla Divisione di Genova.
Il regio decreto del 1848 fu successivamente modificato dalla legge
n. 1.404 dell’11 luglio 1852, che istituì il corpo delle Guardie di P.S.:
appare quindi giusta la scelta di commemorare l’11 luglio come
anniversario di costituzione della Polizia di Stato italiana. Non si
dovrebbe mai dimenticare che la legge del 1852 veniva a completare
quel processo di riforma della Polizia già iniziato da Pier Dionigi Pinelli
nel 1848, sotto il regno del Re Carlo Alberto, il quale con la
concessione nello stesso anno dello Statuto liberale, aveva impresso
al Regno di Sardegna una precisa svolta democratica.
Nel ritratto a lato, il conte Magg. Gen. Fabrizio Lazari, "capo
della polizia Carloalbertina" Ispettore Generale di Polizia,
carica che mantiene fino al 1847. Successivamente, viene
nominato comandante dell'Arma dei RR.CC. dal 1° gennaio
al 13 ottobre 1848.
Amministrazione di Pubblica Sicurezza secondo le disposizioni del 1848
(Situazione relativa alle Divisioni del Piemonte e alla Divisione di Genova)
DIVISIONI AMMINISTRATIVE
PROVINCE
MANDAMENTI
COMUNI
TORINO Intendente generale e
Questore coadiuvato da Assessori,
assistiti da Apparitori di P. S. Un
Assessore di 1a classe, col titolo di
Assessore-capo
è
specialmente
destinato presso il Questore. Tre
Assessori di 2a classe; quattro
Assessori di 3a classe.
IVREA Intendente generale e
Questore coadiuvato da Assessori,
assistiti da Apparitori di p. s.
TORINO
(giurisdizione del Questore)
Pinerolo: DELEGATO ASSISTITO
DA APPARITORI DI P. S.
Susa DELEGATO ASSISTITO DA
APPARITORI DI P. S.
Delegato mandamentale in ogni
capoluogo
di
Mandamento,
tranne che nei capoluoghi di
Mandamento che sono anche
capoluogo di Divisione (Torino)
Sindaco Delegato comunale
in Comuni che non sono
capoluoghi di Mandamento (a
richiesta,
a
spese
del
Comune)
IVREA
(giurisdizione
del
Questore)
AOSTA Delegato assistito da
Apparitori di P. S.
CUNEO
Intendente generale e
Questore coadiuvato da Assessori,
assistiti da Apparitori di p. s.
CUNEO
(giurisdizione
del
Questore)
MONDOVÌ Delegato assistito da
Apparitori di P. S.
ALBA Delegato assistito da
Apparitori di P. S.
SALUZZO Delegato assistito da
Apparitori di P. S.
VERCELLI
(giurisdizione
del
Questore)
BIELLA
Delegato
assistito da Apparitori di P. S.
CASALE Delegato assistito da
Apparitori di PS.
ALESSANDRIA (giurisdizione del
Questore) ASTI Delegato assistito
da Apparitori di PS.
TORTONA Delegato assistito da
Apparitori di P. S.
VOGHERA Delegato assistito da
Apparitori di P. S.
BOBBIO Delegato assistito da
Apparitori di P. S.
NOVARA
(giurisdizione
del
Questore)
PALLANZA Delegato assistito da
Apparitori di P. S.
OSSOLA Delegato assistito da
Apparitori di P. S.
VALSESIA Delegato assistito da
Apparitori di P. S.
LOMELLINA Delegato assistito da
GENOVA-CAPRAIA
(giurisdizione del Questore)
CHIAVARI Delegato assistito da
Apparitori di P. S.
NOVI Delegato assistito da
Apparitori di P. S.
LEVANTE (SPEZIA) Delegato
assistito da Apparitori di P. S.
Delegato mandamentale in ogni
capoluogo
di
Mandamento,
tranne che nei capoluoghi di
Mandamento che sono anche
capoluogo di Divisione (Ivrea)
Delegato mandamentale in ogni
capoluogo
di
Mandamento,
tranne che nei capoluoghi di
Mandamento che sono anche
capoluogo di Divisione (Cuneo)
Sindaco Delegato comunale
in Comuni che non sono
capoluoghi di Mandamento (a
richiesta,
a
spese
del
Comune)
Sindaco Delegato comunale
in Comuni che non sono
capoluoghi di Mandamento (a
richiesta,
a
spese
del
Comune)
Delegato mandamentale in ogni
capoluogo
di
Mandamento,
tranne che nei capoluoghi di
Mandamento che sono anche
capoluogo di Divisione (Vercelli)
Delegato mandamentale in ogni
capoluogo
di
Mandamento,
tranne che nei capoluoghi di
Mandamento che sono anche
capoluogo
di
Divisione
(Alessandria)
Sindaco Delegato comunale
in Comuni che non sono
capoluoghi di Mandamento (a
richiesta,
a
spese
del
Comune)
Sindaco Delegato comunale
in Comuni che non sono
capoluoghi di Mandamento (a
richiesta,
a
spese
del
Comune)
Delegato mandamentale in ogni
capoluogo
di
Mandamento,
tranne che nei capoluoghi di
Mandamento che sono anche
capoluogo di Divisione (Novara)
Sindaco Delegato comunale
in Comuni che non sono
capoluoghi di Mandamento (a
richiesta,
a
spese
del
Comune)
Apparitori di PS.
Delegato mandamentale in ogni
capoluogo
di
Mandamento,
tranne che nei capoluoghi di
Mandamento che sono anche
capoluogo di Divisione (Genova)
Sindaco Delegato comunale
in Comuni che non sono
capoluoghi di Mandamento (a
richiesta,
a
spese
del
Comune)
VERCELLI Intendente generale e
Questore coadiuvato da Assessori,
assistiti da Apparitori di p. s.
ALESSANDRIA
Intendente
generale e Questore coadiuvato da
Assessori, assistiti da Apparitori di
p. s.
NOVARA
Intendente generale e
Questore coadiuvato da Assessori,
assistiti da Apparitori di p. s.
GENOVA Intendente generale e
Questore coadiuvato da Assessori,
assistiti da Apparitori di P. S. Un
Assessore di 1a classe, col titolo di
Assessore-capo
è
specialmente
destinato presso il Questore. Tre
Assessori di 2a classe; quattro
Assessori di 3a classe.
Fonte: "Milo JULINI - Pier Dionigi Pinelli e il regio decreto 30 settembre 1848, n. 798: la nascita dell’Amministrazione di
Pubblica Sicurezza"
La storia della Polizia attraverso i suoi caduti 1796 – 1890
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La storia della Polizia attraverso i suoi caduti 1796 – 1890
Ditirambo.
A scanso di rettorica, ho pensato
Di non fermarmi a descriver la stanza
Che in grembo accolse il nobile Senato.
Solamente dirò, che l'adunanza
In tre schiume di Birri era distinta,
Delle Camere d'oggi a somiglianza,
A dritta, i Birri a cui balena in grinta
Il sangue puro; a manca, gli arrabbiati;
Nel centro, i Birri di nessuna tinta.
Birrucoli cioè dinoccolati,
Birri che fanno il birro pur che sia,
Bracchi no ma locuste degli Stati.
Taglierò corto anco alla diceria
Che fece con un tuono da compieta
Il gran Capoccia della sbirreria;
Che deplorò giù giù dall'a alla zeta,
E le glorie birresche, e i guasti orrendi
Che porta il tempo come l'acqua cheta;
E parlò di pericoli tremendi,
E di averli chiamati a parlamento
Per consultarli sul modo tenendi
Di riparare in tempo al fallimento.
Dalla manca, Oratore
Di que Birri bestiali,
Sbucò pien di furore
Un Mangialiberali;
E, sgretolando i denti,
Proruppe in questi accenti:
Pare impossibile,
Che in un paese
Nel quale ammorbano
Di crimenlese
Anco gl'ipocriti
Del nostro Uffìzio,
Si perda in chiacchiere
Tempo e giudizio!
Quando col mietere
Di poche teste
Si può d'un soffio
Stirpar la peste,
Perchè, cullandosi,
Lasciar che cresca
Questa fangaia
Liberalesca;
E manomettere
Stato e monarca,
E a suon di ninnoli
Mandar la barca?
Stolto chi reggere
Pensa un governo
Colle buaggini
D'un far paterno!
Riforme, grazie,
Leggi, perdono
Son vanaglorie,
Pazzie sul trono.
Lasciare un popolo
Che fa il padrone?
Supporre in bestie
Dritto e ragione?
Lodare un regio;
Senno, corrotto
Di questa logica
Da Sanculotto?
No: nel carnefice
Vive lo Stato;
Ogni politica
Sa d'impiccato,
E un re che a cintola
Le man si tiene,
Se casca, al diavolo!
Caschi, sta bene.
Che c' entra il prossimo?
Io co' ribelli
Sono antropofago,
Non ho fratelli.
Non dico al principe:
Allenta il freno,
Tentenna, scaldati
La serpe in seno,
E quando il pelago
Sale in burrasca,
Affoga e ficcati
Le leggi in tasca.
Io vecchio, io vergine
D'idee si torte,
Colla canaglia
Vo per le corte.
Tenerli d'occhio,
(Sia chi si sia)
Impadronirsene,
Colpirli, e via.
Ecco la massima
Spedita e vera:
Galera e boia,
Boia e galera.
Disse; e al tenero discorso
Di quell'orso - a mano manca
Ogni panca - si commosse,
Non si scosse - non fe' segno
O di sdegno - od'ironia
L' albagia - seduta a dritta,
E ste' zitta - la platea
Si movea - lenta in quel mentre
Giù dal ventre - della stanza,
La sembianza - rubiconda
E bistonda - d'un Vicario
Del salario - innamorato,
Che sbozzato - uno sbadiglio,
Con un piglio - di maiale
Sciorinò questa morale:
Non dico: la mannaia,
Purchè la voglia il tempo,
Rimette a nuovo un popolo,
E il resto è un perditempo.
Ma quando de' filantropi
Crebbe la piena, e crebbe
Questa flemma di codici
Tuffati nel giulebbe;
Quando alla moltitudine,
Bestia presuntuosa,
Il caso ha fatto intendere
Che la testa è qualcosa;
La storia della Polizia attraverso i suoi caduti 1796 – 1890
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Darete un fermo al secolo
Li, col boia alla mano?
Collega, riformatevi,
Siete antidiluviano.
Voi vi pensate d'essere
A quel tempo beato
Quando gridava Italia
Soltanto il letterato.
Amico, ora le bàlie
L'insegnano ai bambini:
E quel nome, dagli arcadi
Passò ne' contadini.
Si, le spie s'arrabattano,
E lo so come voi;
Ma in fondo, che conclusero
Dal quattordici in poi?
Se allora le degnavano
Perfino i cavalieri,
Ora, non ce le vogliono
Nemmanco i caffettieri.
I processi, le carceri
Fan più male che bene:
Un liberale, in carcere,
Cingrassa e se ne tiene;
E quando esce di gabbia
Trattato a pasticcini,
E preso per un martire,
E noi per assassini.
Gua', spero anch'io che i popoli
Vadano in perdizione:
Ma se toccasse ai principi
A dare il traballone?
Colleghi, il tempo brontola:
E ovunque mi rivolto,
Vi dico che per aria
C'è del buio, e dimolto!
Il mondo d'oggi è un diavolo
Di mondo sì viziato,
Che mi pare il quissimile
D'un cavallo sboccato.
Se lo mandate libero,
O si ferma, o va piano;
Più tirate la briglia
E più leva la mano.
lo, queste cose al pubblico,
Certo non le direi:
In piazza fo il cannibale,
Ma qui, signori miei,
Qui, dove è presumibile
Che non sian liberali,
Un galantuomo è in obbligo
Di dirle tali e quali.
Sentite: io per la meglio
Mi terrei sulle intese;
Vedrei che piega pigliano
Le cose del paese;
E poi senza confondermi
Nè a sinistra nè a destra,
O principe o repubblica.
Terrei dalla minestra.
Il centro acclamò,
La manca sbuffò:
Un terzo Demostene
In piede sali,
Al quale agitandosi.
La dritta annui.
Silenzio, silenzio,
Udite la parte,
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La parte che sfodera Il verbo dell'arte.
Gli onorandi colleghi a cui fu dato
Prima di me d'emettere un parere,
Non hanno a senso mio bene incarnato
Lo scopo dell'ufficio e l'arti vere.
Qui non si tratta di salvar lo Stato,
Di cattivarsi il popolo, o messere,
D'assicurarsi nella paga un poi;
Si tratta d'aver braccio e d'esser Noi.
Io non ho per articoli di fede
E non rifiuto il sangue e la vendetta:
Dico, che il forte e di tenersi in piede,
Rispetto al come, è il caso che lo detta.
Senza sistemi, il saggio opera e crede
Sempre ciò che gli torna e gli diletta:
Mirare al fino è regola costante,
E chi soffre di scrupoli è pedante.
Ciò che preme impedire è, che tra loro
S'intendano governo e governati:
Se s'intendono, addio: l'età dell'oro,
Per noi tanto, fisce e siamo andati.
Dunque convien raddoppiare il lavoro
D'intenebrarli tutti, e d'ambo i lati
Dare alle cose una certa apparenza
Da tenerli in sospetto e in diffidenza.
Noi non siam qui per prevenire il male:
Giusto! Va' là, sarebbe un bel mestiere!
La cosi detta pubblica morale
Anzi è l'inciampo che ci dà pensiere.
Il vegliare alla quiete universale
È un reggere a' poltroni il candeliere:
Quando uno Stato è sano e in armonia.
Che figura ci fa la polizia?
Se cesseranno i molti rivoltosi,
Se scemeranno i tremiti al governo,
Nel pubblico ristagno inoperosi
Dormirete nel fango un sonno eterno.
Popoli in furia e principi gelosi
Son del nostro edifizio il doppio perno.
Perchè giri la ruota e giri bene,
Che la mandi il disordine conviene.
Tempo già fu, lo dico a malincuore,
Che di giustizia noi bassi strumenti,
Addosso al ladro, addosso al malfattore
Miseri cani, esercitammo i denti;
Ma poi che i re ci presero in favore,
E ci fecer ministri e confidenti,
Noi, di servi de' servi in tre bocconi
Eccoci qui padroni de' padroni.
Dividete e regnate... A questo punto
Suonò d'evviva la piazza vicina
Al principe col popol ricongiunto,
All'Italia e alla guardia cittadina.
Fecero a un tratto un muso di defunto
Tutti, nel centro, a dritta ed a mancina,
E mori sulle labbra accidentato
Il genio di quel Birro illuminato.
La storia della Polizia attraverso i suoi caduti 1796 – 1890
Dopo la battaglia di Solferino di Quinto Cenni
L'agitazione del popolo in Milano contro i fumatori del tabacco
Litografia disegnata da Anton Ziegl
Queste pagine, sono state tratte dal libro "Storia della Polizia
attraverso i suoi caduti 1796 - 1890" a cura di Manuela e
Vincenzo Marangione, ancora in fase di lavorazione.
L’opera comprende diversi volumi, (1796 – 2013) in cui è descritta
la storia d’Italia attraverso una lente d’ingrandimento sui caduti
della Polizia e su avvenimenti che hanno visto come diretti autori
gli stessi appartenenti alla P.S..
La storia della Polizia attraverso i suoi caduti 1796 – 1890
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