ATTREZZATURE
A PRESSIONE
(DIRETTIVA PED)
Direttiva 97/23/CE
recepita con D. Lgs. 25 Febbraio 2000, n. 93
CAMERA DI
COMMERCIO
INDUSTRIA
ARTIGIANATO
E AGRICOLTURA
DI BOLOGNA
Camera dell’Economia
ATTREZZATURE
A PRESSIONE
(DIRETTIVA PED)
Direttiva 97/23/CE
recepita con D. Lgs. 25 Febbraio 2000, n. 93
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NORMATIVA DI RIFERIMENTO
• Direttiva 97/23/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 maggio
1997 in materia di attrezzature a pressione (pubblicata in
G.U.C.E. L
181 del 09/07/1997);
• D. Lgs. 25 febbraio 2000, n. 93 “Attuazione della direttiva 97/23/CE in
materia di attrezzature a pressione” (pubblicata in G.U. n. 91 del
18/04/2000);
• D.M. 7 febbraio 2001 “Attuazione della direttiva 97/23/CE”
(pubblicato in G.U. n. 48 del 27/02/2001);
• Circolare Min. Interni 20 giugno 2003, n. 11 “Influenza della direttiva
97/23/CE, concernente gli equipaggiamenti a pressione, nelle
procedure di autorizzazione alla commercializzazione degli estintori d’incendio e al rinnovo” (pubblicata in G.U. n. 182 del 07/08/2003);
• D.M. 19 maggio 2004 “Abrogazione di precedenti disposizioni in contrasto con il D. Lgs. 93/2000, di attuazione della direttiva 97/23/CE” (pubblicato in G.U. n. 120 del 24/05/2004)
• D.M. 1 dicembre 2004, n. 329 “Regolamento recante norme per la messa
in servizio ed utilizzazione delle attrezzature a pressione e degli insiemi di
cui all’art. 19 del D. Lgs. 93/2000” (pubblicato in G.U. n. Pubblicato nella
G.U. n. 22 del 28/01/2005 S.O.);
• Circolare Min. Attività Produttive 25 marzo 2005, n. 2117 “Normativa tecnica di riferimento per le attrezzature a pressione e per gli insiemi di cui
alla direttiva 97/23/CE e degli apparecchi semplici a pressione di cui alle
direttive 87/404/CEE e 90/488/CEE” (pubblicata in G.U. n. 58 del
11/03/2005);
• Circolare Min. Attività Produttive 23 maggio 2005 “Controllo della messa
in servizio e verifiche successive, ai sensi del D.M. 329/2004 (pubblicata in
G.U. n. 121 del 26/05/2005).
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COS'È LA DIRETTIVA PED ?
E' una direttiva Europea entrata in vigore il 29 Maggio 2002 che armonizza
la legislazione del settore "Attrezzature in pressione" e che sostituisce tutte
le precedenti Regole Nazionali.
Da tale data, solo attrezzature che soddisfano i requisiti della PED e aventi la
marcatura "CE" potranno essere immesse sul mercato.
La PED si applica alla progettazione, fabbricazione e valutazione di conformità delle attrezzature in pressione sottoposte ad una pressione massima
ammissibile superiore a 0,5 bar; trattandosi di una direttiva del cosiddetto
“Nuovo Approccio”, non include specifiche tecniche applicative.
DEFINIZIONI
“PRESSIONE MASSIMA AMMISSIBILE [PS]”
La pressione massima (relativa), specificata dal fabbricante, per la quale l'attrezzatura è progettata.
E’ misurata in bar.
“TEMPERATURA MASSIMA/MINIMA AMMISSIBILE [TS]”
La temperatura massima/minima, specificata dal fabbricante, per la quale
l'attrezzatura è
progettata.
E’ misurata in °C.
“VOLUME [V]”
Il volume interno utile di uno scomparto, compreso il volume dei raccordi
alla prima connessione ed escluso il volume degli elementi interni permanenti.
E’ misurato in litri.
“DIMENSIONE NOMINALE [DN]”
La designazione numerica della dimensione comune a tutti i componenti di
un sistema di tubazioni.
“ATTREZZATURE A PRESSIONE”
Recipienti, tubazioni, sistemi a focolare con rischio di surriscaldamento,
accessori di sicurezza, accessori a pressione ed insiemi.
“RECIPIENTE”
Un alloggiamento progettato e costruito per contenere fluidi pressurizzati
comprendente gli elementi annessi diretti sino al punto di accoppiamento
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con altre attrezzature.
Un recipiente può essere composto di una o più camere.
“TUBAZIONE”
Componenti di una conduttura destinati al trasporto dei fluidi, allorché essi
sono collegati al fine di essere inseriti in un sistema a pressione.
Le tubazioni comprendono in particolare un tubo o un insieme di tubi, condotti, accessori, giunti a espansione, tubi flessibili o altri eventuali componenti sottoposti a pressione.
“INSIEME”
Varie attrezzature a pressione montate da un fabbricante per costituire un
tutto integrato e funzionale.
“FLUIDI”
Gas, liquidi e vapori allo stato puro nonché le loro miscele.
Un fluido può contenere una sospensione di solidi.
“IMMISSIONE SUL MERCATO”
La prima messa a disposizione sul mercato dell’Unione europea di una
attrezzatura o di un insieme, a titolo oneroso o gratuito, ai fini della commercializzazione o dell’utilizzazione.
“MESSA IN SERVIZIO”
La prima utilizzazione di una attrezzatura o di un insieme nel territorio
dell’Unione europea.
“FABBRICANTE”
Il soggetto che assume la responsabilità della progettazione e della costruzione di una attrezzatura a pressione o di un insieme immessi sul mercato a
suo nome.
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AMBITO DI APPLICAZIONE ED ESCLUSIONI
Per stabilire se un’attrezzatura o un insieme ricade nel campo di applicazione della PED occorre prima verificare se non sia compresa fra le esclusioni.
L’esclusione dal campo di applicazione della Direttiva è prevista nei seguenti casi:
Applicazione di altre direttive:
• Recipienti semplici a pressione (87/404/CEE 90/488/CEE DL 311/91)
• Omologazione veicoli
• Aerosol
• Macchine
• Ascensori
• Bassa Tensione
• Dispositivi medici
• Apparecchi a gas
• Atmosfera potenzialmente esplosiva
• Attrezzature per il trasporto di merci pericolose
Rischi di pressione non significativi:
• Reti per la raccolta e distribuzione acqua
• Pneumatici, palle e palloni da gioco
• Silenziatori di scarico ed immissione
• Bottiglie e lattine per bevande gassate
• Termosifoni e tubi negli impianti di riscaldamento
• Recipienti per liquidi con pressione gassosa al di sopra del liquido non
superiore a 0,5 bar
Specifiche applicazioni:
• Condotte per il trasporto fluidi verso un impianto o a partire da esso
• Applicazioni militari e nucleari
• Attrezzature per esplorazione ed estrazione petrolio, gas o geotermica
• Altiforni
• Alloggiamenti per apparecchiature ad alta tensione
• Alloggiamenti pressurizzati che avvolgono cavi elettrici e telefonici
• Navi, razzi, aeromobili o unità mobili off-shore
• Recipienti per trasporto e distribuzione bevande con PS x V < 500 (bar x
L) e PS < 7 (bar)
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• Le attrezzature per le quali la pressione non è un fattore significativo a
livello progettazione.
Una volta verificato che l’attrezzatura o l’insieme non ricadono fra le esclusioni, è necessario accertarsi che essi operino con una PS > 0.5 bar: in caso
positivo allora ricadono nel campo di applicazione della PED.
CLASSIFICAZIONE
DELLE ATTREZZATURE E DEGLI
INSIEMI - VALUTAZIONE DI CONFORMITÀ
La classificazione prende le mosse dalla valutazione del tipo di fluido con cui
l’attrezzatura opera:
• Fluidi di Gruppo 1 – Pericolosi:
• esplosivi
• estremamente infiammabili
• facilmente infiammabili
• infiammabili
• molto tossici
• tossici
• comburenti
• Fluidi di Gruppo 2 – Non pericolosi.
Gli altri elementi sui cui si basa la classificazione sono:
• Tipo di attrezzatura (recipiente, tubazione etc.);
• Stato del fluido (gas o liquidi);
• Pressione massima ammissibile (PS);
• Volume (V) o dimensioni nominali (DN).
La categoria di rischio delle attrezzature e degli insiemi da marcare CE viene
determinata in base alle tabelle riportate nell’Allegato II, individuate secondo il seguente prospetto:
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TIPO DI ATTREZZATURA
LIMITI DI IMPIEGO
TABELLA
Recipienti per gas
pericolosi
V>1L e PSxV>25 bar x litro
PS>200 bar
TABELLA 1
Recipienti per gas
non pericolosi
V>1L e PSxV>50 bar x litro
PS>1000 bar Estintori portatili
e bombole per app. respiratori
Recipienti per liquidi
pericolosi
V>1L e PSxV>200 bar x litro
PS>500 bar
TABELLA 3
Recipienti per liquidi
non pericolosi
PS>10 bar e PSxV>10000 bar x litro
PS>1000 bar
TABELLA 4
Attrezzature con rischio
di surriscaldamento
V>2L
Tutte le pentole a pressione.
TABELLA 5
Tubazioni per gas
pericolosi
DN>25
TABELLA 6
Tubazioni per gas
non pericolosi
DN>32 e PSxDN>1000 bar
TABELLA 7
Tubazioni per liquidi
pericolosi
DN>25 e PSxDN>2000 bar
TABELLA 8
Tubazioni per liquidi
non pericolosi
PS>10 bar DN>200 e PSxDN>5000 bar
TABELLA 9
Insiemi comprendenti
almeno una attrezzatura
a pressione che ricade
nel campo di applicazione
della PED.
TABELLA 2
-previsti per la produzione di vapore o di
TABELLA
acqua surriscaldata ad una temperatura
secondo componente
superiore a 110°C, contenenti almeno
più critico
una attrezzatura a pressione con rischio
di surriscaldamento;
-destinati, da un fabbricante, ad essere
commercializzati e messi in servizio come
insiemi;
-previsti per la produzione di acqua calda
ad una temperatura inferiore a 110°C, alimentati manualmente con combustibile
solido con un PSxV>50 bar x litro.
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Le categorie di rischio individuate dalla PED sono quattro (dalla I alla IV in
ordine crescente di pericolosità) e ad ogni categoria è associato un modulo
di valutazione di conformità applicabile (Allegato III).
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CATEGORIA
MODULI APPLICABILI
I
A
II
A1, D1, E1
III
B1+D, B1+F, B+E, B+C1, H
IV
B+D, B+F, G, H1
DICHIARAZIONE CE DI CONFORMITÀ
Ciascuna attrezzatura o insieme posto in commercio deve essere accompagnata da una dichiarazione CE di conformità redatta dal fabbricante e contenente le seguenti informazioni:
- nome e indirizzo del fabbricante o del suo mandatario stabilito nella
Comunità
- descrizione dell’attrezzatura a pressione o dell’insieme
- procedura di valutazione di conformità utilizzata
- per gli insiemi, descrizione delle attrezzature a pressione che li compongono, nonché delle procedure di valutazione di conformità utilizzate
- eventualmente, nome e indirizzo dell’organismo notificato che ha effettuato il controllo
- eventualmente, riferimento all’attestato di esame "CE del tipo", all’attestato di esame CE della progettazione od all’attestato CE di conformità
- eventualmente, nome e indirizzo dell’organismo notificato incaricato della
sorveglianza del sistema qualità del fabbricante
- eventualmente, riferimento alle norme armonizzate applicate
- eventualmente, le altre specifiche tecniche che sono state utilizzate
- eventualmente, riferimenti alle altre direttive comunitarie che sono state
applicate
- identificazione del firmatario che ha la delega del fabbricante o del suo
mandatario stabilito nella Comunità.
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IMMISSIONE SUL MERCATO
In base a quanto stabilito dall’ Art. 2, le attrezzature a pressione rientranti nel
campo di applicazione della PED possono essere vendute e poste in esercizio solo se rispondono ai requisiti essenziali di sicurezza (RES) indicati nell’
Allegato I della direttiva stessa.
In tale Allegato vengono definiti i criteri per la progettazione, fabbricazione,
impiego dei materiali, prove e collaudi delle attrezzature a pressione e degli
insiemi. Per verificare che l’attrezzatura a pressione soddisfi i RES, il fabbricante deve sottoporla ad una “valutazione di conformità” al termine della
quale potrà, in caso di esito positivo, apporre la marcatura CE.
Le procedure per la valutazione di conformità sono molteplici e variano
secondo la categoria di rischio dell’attrezzatura. La valutazione di conformità viene effettuata da un organismo notificato, cioè un ente designato dal
Ministero delle Attività Produttive (e notificato presso la Commissione
Europea) ed abilitato a compiere le verifiche ed i controlli del caso.
MESSA IN SERVIZIO
La PED, essendo una direttiva di prodotto non si occupa di ciò che accade
all’attrezzatura dopo la commercializzazione ma demanda questo compito
alle singole legislazioni nazionali.
In Italia il D.M. 329 del 01/12/2004 regolamenta la messa in servizio e l’utilizzazione delle attrezzature a pressione e degli insiemi definendo tempi e
modi per il controllo periodico.
CONTROLLO DEL MERCATO
Tramite i propri organi ispettivi, il Ministero delle Attività Produttive e quello del Lavoro vigilano sulle attrezzature e gli insiemi già immessi sul mercato muniti di marcatura CE.
Qualora constatino che un’ attrezzatura o insieme, anche se marcato CE ed
utilizzato in conformità alla propria destinazione d’uso, possa costituire un
rischio per la sicurezza di persone, animali o cose, possono disporne il ritiro
temporaneo dal mercato ed il divieto all’utilizzazione e devono informare
immediatamente la Commissione Europea del provvedimento adottato precisandone i motivi.
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A seguito della segnalazione, la Commissione Europea avvia un’indagine al
termine della quale stabilisce se i provvedimenti adottati debbano essere
confermati, modificati o revocati.
In caso di ritiro dal mercato dell’ attrezzatura o dell’insieme, gli oneri sono a
carico del fabbricante o del suo mandatario stabilito nel territorio europeo.
SANZIONI
Il fabbricante o il suo mandatario che produce e commercializza o cede a
qualsiasi titolo attrezzature a pressione o insiemi non conformi ai requisiti
essenziali di sicurezza richiesti dall’Allegato I o che non li sottoponga alla
specifica valutazione di conformità, incorre in sanzioni amministrative e
penali che variano in funzione della categoria di rischio.
In particolare si ha:
CATEGORIA I
Pagamento di una somma
da € 7.746,00 a € 46.481,00.
CATEGORIA II
Arresto sino a sei mesi o ammenda
da € 9.296,00 a € 15.493,00.
CATEGORIA III
Arresto da sei mesi a un anno o ammenda
da € 9.296,00 a € 15.493,00.
CATEGORIA IV
Arresto da nove mesi a tre anni e ammenda
da € 9.296,00 a € 15.493,00.
Le pene sono aumentate da un terzo alla metà se le attrezzature o gli insiemi
appaiono muniti della marcatura CE o della dichiarazione CE di conformità.
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Realizzato con la collaborazione di
Ing. Stefano Tamari
Commissione Certificazione Prodotto
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bologna
COMMISSIONE
CERTIFICAZIONE
DI PRODOTTO
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CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI BOLOGNA
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opuscolo sicurezza prodotto - Camera di Commercio di Bologna