Le forme tecniche dei prestiti per
cassa e di firma
Giuseppe Squeo
1
Il ruolo della banca nel finanziamento
dell’impresa
non
smobilizzo
cartolariz
-zazione
smobilizzo
sconto
factoring
Attivo
Imm.ni mat.
Imm.ni imm.
Imm.ni fin
Mat. Prime
Semilav.
Prod. finiti
Titoli
Crediti
Cassa
Altre
Anticipi
su fattura
(cessione)
Passivo
Cap. sociale
Utili
Riserve
Fondi
Titoli
Debiti m-l
Debiti breve
Debiti comm.
Altre
Imp. e rischi
prestito
titoli
Apercredito
mutuo
Sbf
anticipazione
pct,
riporto
2
Le esigenze finanziarie a breve dell’impresa
Apercredito in c/c
libera
garantita
pct
prestito di titoli
anticipazione
sbf
Senza smobilizzo
poste attivo
riporto
titoli
merci
anticipo su fattura
sconto
factoring
cartolarizzazione
smobilizzo
crediti
3
Apertura di credito bancario: nozione
“L’apertura di credito bancario è il contratto con il quale la
banca si obbliga a tenere a disposizione dell’altra parte una
somma di denaro per un dato periodo di tempo o a tempo
indeterminato.” (art. 1842 c.c.)
“Se non è convenuto altrimenti, l’accreditato può utilizzare
in più volte il credito, secondo le forme di uso, e può con
successivi versamenti ripristinare la sua disponibilità. Salvo
patto contrario, i prelevamenti e i versamenti si eseguono
presso la sede della banca dove è costituito il rapporto” (art.
1843 c.c.)
4
Apertura di credito: classificazioni
semplice
in c/c
Modalità
utilizzo
in bianco
Apercredito
Garanzie
Apercredito
ordinaria
garantita
Apercredito
garantita
garanzie
reali
garanzie
personali
5
Apertura di credito in c/c
L’apertura di credito in c/c è un contratto consensuale
mediante il quale la banca si obbliga a tenere a disposizione
su un c/c del cliente una somma di denaro per un dato
periodo di tempo o a tempo indeterminato.
Effetti:
• immediato: messa a disposizione della somma da parte della
banca;
• successivo: eventuale utilizzo nelle forme stabilite da parte
del cliente.
Questa modalità di finanziamento, insieme all’apercredito
semplice, ove non garantite da depositi o da titoli, è l’unica
forma di finanziamento a breve che non incide su poste
dell’attivo.
6
Apertura di credito in c/c (2)
L’apertura di credito (apercredito) in c/c può essere:
• ordinaria, ove viene fissato un limite di fido all’interno del
quale senza condizionamento l’affidato può prelevare e
ripristinare situazioni di minore indebitamento o di credito
del c/c;
• garantita, quando l’affidamento è garantito normalmente da
un deposito a risparmio o da titoli. La garanzia in questi casi
è data soprattutto per ottenere un livello di tasso si interesse
più basso.
7
Apertura di credito in c/c: la funzione
• Questa formula di affidamento viene utilizzata dalle aziende per
coprire le provvisorie e momentanee necessità di cassa, per cui
il saldo del conto non dovrebbe essere sempre a debito ma
spesso, in funzione della liquidità aziendale, dovrebbe essere
anche creditore.
• Ove così non fosse, l’apercredito sarebbe, impropriamente
utilizzata, per coprire necessità a medio o a lungo termine.
Infatti, in questi casi, potrebbe coprire un eccesso (voluto o non
voluto) di magazzino (materie prime o prodotti finiti), un
aumento del fatturato o parte di investimenti per
potenziamento, ristrutturazione o riconversione aziendale.
L’immobilizzo del conto (eccesso di prodotti finiti) potrebbe
avvenire per una situazione di crisi di mercato dell’azienda.
8
Apertura di credito in c/c: la funzione (2)
Le banche effettuano un attento monitoraggio dell’andamento
del saldo (debitore o creditore del cliente), ove questo
tendesse a essere stabilmente debitore:
• in caso di crisi di liquidità, scatterebbero i meccanismi di
attenzione (incaglio, ristrutturazione debitoria, sofferenza);
• ove il fido non fosse proporzionale al fabbisogno aziendale,
si dovrebbe rivedere la linea di credito ed adeguarla;
• se coprisse operazioni a medio-lungo, dovrebbe si procedere
alla ristrutturazione con la concessione di una linea di credito
a medio-lungo, liberando l’apercredito da tale compito
improprio.
L’accettazione di saldi negativi o superiori ai livelli del fido
non implicano concessione di una linea di credito o
l’ampliamento di quella esistente.
9
Possibile profilo del c/c con apercredito
Profilo scorretto
0
0
Profilo corretto
10
I vari livelli di tassi in banca
 Sotto prime-rate, tasso minimo offerto alla migliore clientela.
 Prime-rate, ex tasso offerto alla migliore clientela, poi diventato
una sorta di tasso di riferimento per molti contratti e di
condizioni standard. Oggi rimanendo il tasso di riferimento e
superiore a quello applicato alla migliore clientela.
 Top-rate, tasso massimo applicato dalle banche. In casi
particolari, possono prevedersi penalizzazioni (maggiorazioni di
tasso) al top rate (ad. es. sconfinamento senza autorizzazione,
interessi di mora, etc.);
 Tasso usuraio, quello superiore alla media dei tassi applicati per
territorio e categoria di almeno il cinquanta per cento.
11
Apertura di credito in c/c: pregi e difetti
Consentono al cliente di adeguare il costo del credito al reale
fabbisogno e per l’effettivo tempo di utilizzo. Aderiscono per
immediatezza alle necessità variabili della liquidità aziendale.
Sono la forma più onerosa di indebitamento, sono a tasso
variabile e a condizione di revoca (se senza scadenza o per giusta
causa).
La banca a fronte di ricavi finanziari e non finanziari
significativi, sopporta un rischio di credito elevato ed un rischio
di tesoreria significativo. Richiede un continuo ed attento
monitoraggio per utilizzo proprio.
L’andamento del saldo del c/c con apercredito è un indicatore di
liquidità del cliente e il suo utilizzo abbinato al c/c ha un potere
informativo elevato sull’azienda, sui suoi clienti e fornitori.
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Lo sconto del pagherò diretto
E’ un credito a tempo concesso da una banca dietro consegna
di un pagherò diretto, generalmente avallato da terzi.
Configura, da un lato, la caratteristica dell’apertura di credito
semplice, in quanto è un credito a tempo con immediato
versamento della somma pattuita, soprattutto nell’ottica del
finanziamento aziendale. Infatti, come l’apercredito semplice
non garantita, non impegna ne per smobilizzo ne blocca per
garanzia partite dell’attivo.
Dall’altro lato, è vicino allo sconto per le modalità tecniche
di calcolo del costo dell’operazione.
Il tasso è simile a quello dell’apercredito in c/c e più oneroso
dello sconto, in quanto l’effetto non deriva da una operazione
commerciale. E’ rinnovabile.
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Lo sconto cambiario
Lo sconto è “il contratto con il quale l’azienda di credito
ordinario, previa deduzione dell’interesse, anticipa al cliente
affidato l’importo di un credito verso terzi non ancora
scaduto, mediante la cessione, salvo buon fine, del credito
stesso.” (Art. 1858 c.c.)
Lo sconto quindi comporta:
• la cessione di un credito a scadere;
• l’anticipazione del valore attuale del credito;
• la deduzione dal valore nominale del credito dell’interesse ad
un saggio di sconto.
Per queste caratteristiche lo sconto si può configurare come
“un prestito monetario economicamente garantito dalla
cessione di un credito.”
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Lo sconto cambiario (2)
Lo sconto cambiario è la forma di sconto classica praticata.
La sua forza sta nel sommare una forma di finanziamento,
ad una operazione commerciale e a un titolo di credito (la
cambiale) che gode di diversi vantaggi per il prenditore,
quali: l’autonomia del titolo, la sua esecutività ed il regresso.
Queste caratteristiche rendono particolarmente garantito e
conveniente lo sconto, potendosi rivalere la banca, in caso di
mancato pagamento, su tutti i debitori e giranti, avendo a
disposizione, dopo il protesto, l’azione esecutiva che
garantisce tempi rapidi di recupero del credito.
Lo sconto come ogni prestito necessita della valutazione del
merito creditizio dell’azienda richiedente. Al riguardo, al di
fuori dello sconto occasionale, viene definita una linea di
credito detta “castelletto” nell’ambito della quale si opera lo
sconto.
15
Lo sconto cambiario (3)
Al contrario dell’apercredito, il castelletto non obbliga la
banca a concedere lo sconto, ma di volta in volta le partite
di sconto vengono valutate, anche nei singoli effetti.
In tal senso è importante la bancabilità degli effetti (di
natura commerciale, almeno due firme solvibili, scadenza
entro i quattro mesi, piazza bancabile).
Il costo dello sconto è dato dall’interesse anticipato, da
eventuali commissioni di spese sconto e di incasso
dell’effetto.
S = r Σ Ckgk/36.500 per k= 1 a n. (Ck valore nominale effetto gk
giorni mancanti dalla data di ammissione alla scadenza, r tasso di sconto)
16
Gli anticipi di portafoglio
Sono operazioni in base alle quali la banca, dietro
presentazione per l’incasso di documenti detti appunti
(ricevute, effetti, fatture, etc.), mette a disposizione somme
di denaro, prima della riscossione dei documenti presentati.
Generalmente possono presentarsi due tipi di operazioni
collegate agli anticipi di portafoglio:
• accredito al dopo incasso;
• castelletto salvo buon fine (sbf)
La prima formula implica in puro servizio di dopo incasso,
per cui i controvalori dei documenti saranno accreditati dopo
essere stati incassati. Si paga una commissione per il
servizio.
17
Il castelletto salvo buon fine
•
•
•
•
Un’operazione di finanziamento sui crediti può essere quella
dell’accredito sbf dei documenti di incasso. Soprattutto, quando
l’incasso dei crediti a scadere avviene con strumenti diversi dalle
cambiali, viene utilizzata questa formula.
Sostanzialmente i clienti portano alla banca effetti o ricevute per
l’incasso di crediti a scadere e la banca provvede:
ad accreditare il relativo importo su un conto speciale con valuta
adeguata, dando in diversi modi la possibilità di utilizzare questo
accredito prima che maturi la relativa valuta;
di provvedere ad incassare i documenti al momento della loro
scadenza;
pagando un compenso per il servizio di incasso;
ottenendo una remunerazione in termini di interessi per l’utilizzo
della linea di credito concessa.
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Il castelletto salvo buon fine (2)
Il sbf è una vera è propria operazione di prestito, anche se si
manifesta sotto forma di scoperto di valuta. Per cui per essere
attuata richiede l’assegnazione, dopo valutazione del merito
creditizio, di una linea di credito apposita detta “castelletto
sbf”.
Essenzialmente consta delle seguenti fasi:
• la banca riceve gli effetti o le ricevute e dopo valutazione
provvede ad accreditarli su apposito conto con valuta centrata
sulle scadenze dei documenti e ad addebitare le relative
commissioni;
• in caso di utilizzo la valuta precede quella dell’incasso dei
documenti per cui, si forma uno scoperto sul quale paga gli
interessi;
• maturata la valuta si esaurisce l’operazione, a meno che non
tornano insoluti i documenti.
19
Anticipi su fatture





Normalmente viene addebitato un conto anticipi e accreditato il c/c.
Fin quando, non giunge il pagamento della fattura sul conto anticipi
si producono interessi.
Vantaggi e svantaggi:
Per il cliente:
ottenere credito anche su operazioni commerciali che non
implicano l’emissione di effetti, tratte o ricevute;
godere di un tasso inferiore all’apercredito in c/c.
Per la banca:
allargare l’area delle operazioni autoliquidanti;
ottenere un tasso, inferiore a quello sulle apercredito ma,
normalmente, superiore al salvo buon fine;
monitorare il cliente (se non viene pagata la fattura l’informazione
è subito catturata dalla banca).
20
Il factoring
•
•
•
•
Il factoring attua il trasferimento di una massa concordata di
crediti commerciali da una impresa ad una società o banca,
detta factor, che si assume l’incarico della riscossione dei
detti crediti, fornendo un’eventuale garanzia salvo buon fine.
Il factoring può implicare:
la cessione di crediti commerciali di una impresa al factor;
la gestione dei crediti commerciali da parte del factor;
la concessione eventuale della garanzia pro-soluto;
l’ottenimento di informazioni sulla solvibilità della
clientela dell’impresa cedente.
Il factoring può prevedere la possibilità di concedere
anticipazioni sui crediti a scadere concessi al factor.
21
Il factoring (2)
•
•
•
•
•
•
Il factoring può, quindi assumere due forme:
factoring con accredito alla scadenza, che non implica la
possibilità di concedere anticipazioni e fornisce il solo servizio di
gestione e riscossione dei crediti;
factoring con accredito immediato, con cui al momento della
presentazione si concede un’anticipazione pari, normalmente
all’80% del valore del credito. Tale anticipazione può essere
effettuata con clausola pro-soluto (rischio controparte a carico del
factor ) e pro-solvendo (rischio controparte a carico cedente).
I costi dell’operazione sono rappresentati:
dalla commissione di factoring;
dalle spese di incasso;
dagli eventuali interessi sulle somme anticipate;
dalle spese di istruttoria.
22
Factoring (3)
Il factoring, poichè è realizzato da società specializzate,
consente vantaggi di rilievo sotto l’aspetto delle economie di
scala. Infatti l’acquisizione delle informazioni e delle
professionalità specifiche occorrenti per garantire il massimo
recupero del credito, verrà spalmata su tutto il monte di
operazioni in essere.
Il factoring può quindi prevedere:
• un servizio di gestione dei crediti;
• l’ottenimento di una anticipazione sui crediti trasferiti.
Ove viene acquisito il solo servizio di gestione dei crediti,
non si realizza forme di smobilizzo del credito; se invece è
prevista la cessione pro-soluto dei crediti, si è in presenza si
una operazione di perfetto smobilizzo del credito.
23
L’anticipazione bancaria
•
•
•
•
•
L’anticipazione bancaria è un contratto di prestito monetario a breve
termine, con scadenza determinata, garantito da pegno su merci,
valori mobiliari o crediti, costituito dall’azienda affidata a favore
della banca.
L’anticipazione si compone:
di un contratto principale: quello di prestito inglobato nella polizza
di anticipazione;
di un contratto accessorio, quello di pegno, che implica la cessione
in garanzia di un bene da restituirsi in natura dopo l’estinzione del
prestito.
Diritti banca:
detenere il pegno per il periodo del prestito, la cui proprietà resta al
debitore;
farlo vendere in caso di insolvenza del debitore;
rivalersi sul netto ricavo con priorità sugli altri creditori.
24
L’anticipazione (2)
Il pegno può essere conservato presso la stessa banca oppure
presso: a) i magazzini generali; b) un terzo depositante, se merci
viaggianti. In questi due ultimi casi il pegno viene costituito con
invio alla banca dei documenti rappresentativi delle merci.
La garanzia deve essere proporzionata e proporzionale al credito
ottenuto, ove il valore della garanzia si riduce sensibilmente (oltre
10%) la banca può chiedere supplementi di garanzia o la
riduzione del credito.
Con l’estinzione totale o parziale del credito il debitore può
richiedere la restituzione totale o parziale del pegno.
Le spese di custodia sono a carico del cliente ove i beni sono
depositati presso terzi. Sono operazioni soprattutto collegate a
determinati tipi di merci: facilmente smobilizzabili e conversabili
(formaggi, grano, oro).
25
L’anticipazione: caratteristiche delle merci
ammesse
Valore stabile
Formazione prezzi con
ampia pubblicità
Valore elevato rispetto
a peso e volume
Non deperibili
Merci
Facilmente
conservabili
Qualità costante
nel tempo
Caratteri merceologici
facilmente valutabili
Spessore mercato
26
L’anticipazione (3)
La merce può essere depositata presso i magazzini generali.
In tal caso, in rappresentanza della merce vengono rilasciate:
• la fede di deposito, che, attestando l’avvenuto deposito della
merce presso il magazzino, costituisce il documento
rappresentativo della proprietà delle merci depositate. Con il
suo trasferimento si trasferisce la proprietà delle merci
depositate;
• la nota di pegno, documento con il quale si può costituire,
con una semplice girata, pegno sulla merce depositata per
ottenere anticipazioni.
Per ritirare la merce servono entrambi i documenti o se in
possesso della sola fede di deposito, pagando l’importo
dell’anticipazione, si può ottenere la restituzione delle merci.
27
Il finanziamento di valori mobiliari
•
•
•
•
E’ una operazione complessa incentrata sul trasferimento
temporaneo di titoli contro denaro con:
consegna a pronti;
contestuale stipula di contratto per ritiro a termine.
In relazione alle finalità si classifica in:
operazioni di natura bancaria, ove la motivazione principale è
quella di ottenere un finanziamento per cassa per esigenze a breve.
In questi casi il differenziale di prezzo (tra termine e pronti) è il
compenso che spetta alla banca per il finanziamento;
operazioni di borsa, ove l’operazione è realizzata per consentire la
chiusura di operazioni di borsa. E’ il caso di chi, in regime di
liquidazione, deve consegnare i titoli o vuole esercitare il diritto di
voto in assemblea. In questi casi il prezzo a termine è inferiore a
quello a pronti, questo differenziale è il prezzo pagato alla banca per
il possesso del titolo.
28
Il finanziamento di valori mobiliari (2)
Le forme tecniche con cui vengono effettuate queste operazioni sono
riconducibili al:
• riporto, contratto con il quale contestualmente e in unicità
contrattuale vengono giuridicamente chiuse due operazioni
contrapposte di scambio titoli contro denaro, una a pronti ed una a
termine. Il prezzo è dato dal differenziale tra prezzo a termine e
quello a pronti che può essere positivo (con riporto), negativo (con
deporto), nullo (alla pari);
• pronti contro termine, operazione che le banche pongono in essere
come prenditori titoli per finanziare la clientela e come compratori
titoli per finanziarsi (tesoreria se con banche o deposito se con
clientela), la contestualità dei contratti non contempla anche
l’unicità dei contratti
• prestito di titoli con finalità di chiusura di contratti borsistici o per
acquisire diritto di voto in assemblea, formula del deporto.
29
Il finanziamento di valori mobiliari (3)
operazione
alla pari
riporto
finanziamento
tipo bancario
positivo
differenziale
calcolato
con tecnica
interessi
Prezzo a termine
nullo
differenziale
calcolato
come premio
deporto
prestito titoli
Prezzo pronti
negativo
deporto
30
Il finanziamento di valori mobiliari (4)
Il prestito di titoli è costruito, prevedendo:
• il trasferimento della proprietà di titoli dal lender al
borrower (ne diventa proprietario), in cambio di garanzie
predeterminate (aggiornabili in funzione dell’andamento dei
corsi);
• restituzione, ad una scadenza predeterminata, di titoli
equivalenti al mutuante (lender) e di un corrispettivo per
remunerare il servizio ricevuto (aumentato dei proventi
maturati sui titoli) e, contemporanea restituzione della
garanzia, maggiorata del rendimento maturato per l’intera
operazione.
31
Il mutuo
Il mutuo (art. 1813 c.c.) è un contratto con il quale una
persona consegna all’altra una determinata quantità di
denaro o di altre cose fungibili, e l’altra si obbliga a
restituire altrettanto cose della stessa specie e qualità.
In un’ottica bancaria, il mutuo è “un prestito monetario a
protratta scadenza con il quale il mutuatario si impegna a
rimborsare il prestito e i relativi interessi secondo un piano
di rientro predeterminato.”
Interessi
Somma
prestata
Mutuo
Rate costanti
Piano
ammortamento
Rate decrescenti
32
Mutuo
Privilegio su
macchinari
prefinanziamento
industriale o
commerciale
Ipoteca su
immobili
Tasso
tipologia
edilizio-fondiario
preammortamento
rate costanti
fisso
variabile
Mutuo
Modalità
rimborso
agevolato
non agevolato
Intervento statale
mensile
Scadenza
trimestrale
semestrale
rate
annuale
rate decrescenti
- quota capitale crescente
- quota capitale costante
- quota interessi decrescente
- quota interessi decrescente
33
Il mutuo: costo
La struttura dei costi relativa ai mutui è composta:
• dalle spese istruttorie, collegate all’insieme delle spese vive e
forfettarie contenenti:
– eventuali spese notarili;
– informazioni;
– costo perizie.
• oneri accessori come l’assicurazione sugli immobili costituiti in
garanzia;
• dagli interessi, normalmente determinati in base a quelli vigenti
sui mercati interbancari, maggiorati di uno spread che costituisce
il guadagno e il compenso per il livello di rischio incorso.
34
Il leasing
Il leasing comprende i contratti caratterizzati dalla cessione in
locazione a un’altra azienda, per un periodo di tempo prefissato,
di uno o più beni mobili o immobili, dietro il pagamento di un
determinato canone.
Il leasing può prevedere a fine rapporto la possibilità di riscattare
il bene dietro pagamento di una cifra convenuta.
Il leasing si distingue in:
• operativo, caratterizzato dalla pura locazione, normalmente per
un periodo di tempo inferiore alla vita fisica del bene, di un bene
già nella disponibilità del locatario e di tipo standardizzato e ad
ampio mercato;
• finanziario, caratterizzato dalla sostanziale coincidenza della vita
fisica del bene con la durata della locazione e dalla non
preesistenza del bene nella disponibilità del locatario.
35
Il leasing (2)
Nel leasing finanziario il canone sostanzialmente paga la quota
di ammortamento del bene ed il guadagno del locatore.
In entrambi i casi non c’è finanziamento dei beni ma locazione.
I rischi di obsolescenza e le spese di gestione del bene nel
leasing operativo sono a carico del locatore; mentre nel leasing
finanziario sono a carico del locatario.
Nel leasing operativo il costo del leasing per il periodo di
permanenza del bene presso il singolo locatario non
necessariamente ripaga il costo del bene. Nel leasing finanziario
la somma dei canoni è superiore al costo del bene.
Nel leasing operativo il bene è standardizzato ed ha mercato
(auto, computer, stampante, fotocopiatrice, etc.), nel leasing
finanziario, invece, normalmente, il bene è individualizzato
rispetto all’azienda (macchina nella catena di montaggio).
36
Il prestito in pool
Tali prestiti non configurano una particolare tipologia di
operazione di finanziamento bancario, ma realizzano un
finanziamento di rilevante ammontare da parte di un
insieme di banche ad un soggetto prenditore.
Il pool è composto da un gruppo di banche con ruoli diversi:
• le banche capofila (istituti di elevato standing e competenza
nell’organizzazione di queste operazioni), con compiti di
manager o co-manager dell’operazione. Organizzano
l’operazione e ne valutano il merito creditizio;
• le altre banche partecipanti, con il compito di finanziare per
la propria quota l’operazione in parola.
Queste operazioni sono fatte per finanziare aziende
particolarmente grandi o progetti particolarmente rilevanti.
37
I crediti di firma
Sono impegni assunti dalla banca in favore di clienti che non
comportano esborsi di cassa, salvo che non venga onorato
l’impegno assunto dal cliente.
Essenzialmente si distinguono in:
• crediti di firma per accettazione, allorquando la banca
accetta tratte emesse da clienti a suo ordine;
• crediti di firma per garanzia, allorquando la banca con
l’avallo garantisce un obbligato cambiario;
• crediti di fideiussione, allorquando la banca garantisce una
obbligazione di “dare”, “fare”, non “fare” che un cliente ha
assunto con un terzo.
I crediti di firma si generano o come sostituti di operazioni di
finanziamento o per garantire una operazione del cliente.
38
L’apertura di credito per accettazione
Forma di assistenza con cui la banca si impegna ad accettare
tratte spiccate su di lei da un cliente o da un terzo.
Normalmente utilizzata:
• per procurarsi strumenti di finanziamento, solitamente attuato
con lo strumento dell’accettazione;
• garantire forniture con pagamenti differiti, di solito presente
nel credito documentario.
Nel primo caso il ruolo della banca è quello di fornire al cliente
uno strumento finanziario facilmente smobilizzabile sul
mercato, favorendo quindi il finanziamento del cliente, ad un
costo normalmente più basso, di quello del prestito diretto. La
banca riceve commissioni.
Nel secondo di favorire le relazioni commerciali della propria
clientela, soprattutto sull’estero.
39
Il circuito dell’accettazione bancaria
Commissione
accettazione/negoziazione
precostituisce
fondi
emette tratta
impresa
accetta tratta
banca
Interessi
gira tratta
investitore
paga la
tratta
40
La fideiussione bancaria
•
•
•
•
•
Atto mediante il quale la banca, impegnandosi direttamente nei
confronti del creditore, garantisce l’adempimento di una
obbligazione di fare, non fare o dare assunta dal proprio
cliente.
La fideiussione bancaria viene data normalmente con una
lettera di garanzia.
La garanzia fideiussoria viene data:
per far ottenere dal cliente anticipi su future forniture;
negli appalti, soprattutto quelli internazionali in sostituzione di
garanzie in denaro o titoli;
garantire ai compratori certe caratteristiche dei prodotti
venduti;
svincolare merci in assenza dei documenti;
far finanziare il cliente sul mercato (commercial paper).
41
Le fideiussioni negli appalti internazionali
•
•
•
•
Le aste internazionali di solito prevedono delle garanzie
fideiussorie valide in riferimento alla fase dell’appalto.
La bid bond, con cui la banca garantisce che l’offerta formulata
in seduta d’asta non sarà ritirata.
La performance bond, volta a garantire la buona esecuzione dei
lavori, normalmente più elevata della prima, garantisce che
l’azienda effettuerà i lavori secondo la qualità prevista nel
contratto.
L’advance payment bond, emessa quando sono concesse
anticipazioni in relazioni agli stati di avanzamento dei lavori,
garantendo che in caso di interruzione dei lavori la banca
garantisce il rimborso delle somme anticipate.
La retention money garantee, per sbloccare eventuali somme
che il contratto prevede debbano essere immobilizzate a garanzia
del lavoro realizzato.
42
La polizza di credito commerciale
Viene emesso un documento di riconoscimento di debito verso
un beneficiario, in cui è specificato l’importo nominale di
rimborso e quello di emissione e la banca presso cui sarà estinto
il debito.
Separatamente viene emessa una fideiussione bancaria di
buon fine del credito a favore del beneficiario finale. Tale
credito viene acquistato da un investitore che a sua volta può
giralo con una lettera di cessione.
La polizza è simile all’accettazione, con due grandi differenze:
• il documento di riconoscimento non è un effetto accettato e
quindi non c’è l’esecutività del titolo;
• la banca non è il debitore principale ma un garante fideiussorio.
43
La cambiale finanziaria
•
•
•
Strumento di indebitamento emesso con legge 43/1994
con cui “titoli di credito all’ordine emessi in serie ed
aventi una scadenza non inferiore a 3 mesi e non superiore
a 12 mesi dalla data di emissione.”
Titoli di serie equiparati alle cambiali ordinarie, con
clausola di girata “senza garanzia”, rappresentano una
forma di raccolta del risparmio presso il pubblico
consentito anche alle imprese che, ove non quotate in
borsa, sono assoggettate a determinate condizioni:
ultimi tre esercizi in utile;
garanzia bancaria, assicurativa o di società finanziaria non
inferiore al 50% del valore di sottoscrizione;
raccolta obbligazionaria più cambiali finanziarie non
superiore al capitale sociale versato e alle riserve, come da
ultimo bilancio approvato;
44
La cambiale finanziaria (2)
• importo di emissione non inferiore a 51.646 euro;
Se emesse da imprese la sottoscrizione deve essere effettuata
tramite banche o enti assicurativi e finanziari sottoposti a
forme di vigilanza prudenziale.
Le cambiali finanziarie sono quindi titoli di massa a breve
termine, trasferibili senza garanzia, che sfruttano le modalità
di standardizzazione proprie dei titoli a medio-lungo.
45
L’apertura di credito per avallo
•
•
Opera quando la banca presta garanzia mediante la firma apposta
per avallo su un effetto cambiario rilasciato dal cliente a favore di
terzi, oppure su tratte accettate dal cliente.
Poiché la banca appone una firma di garanzia su un titolo
esecutivo il cui controllo può sfuggire nel durante della vita del
titolo, per evitare che la cambiale non venga onorata a sua
insaputa, richiede che la stessa sia domiciliata presso di sé. La
banca in caso di inadempienza del proprio cliente potrebbe
pagare la banca per nascondere al mercato lo stato di illiquidità
del proprio cliente affidato.
Poiché l’avallo contempla due rischi:
uno creditizio,
l’altro di immagine, poiché si affianca il nome della banca a
quello di un cliente, viene rilasciato solo a clientela di primaria
importanza.
46
Le esigenze finanziarie delle famiglie
•
•
•
•
Le famiglie, come le imprese, possono avere esigenze
finanziarie volte a favorire:
investimenti immobiliari,
beni mobili di investimento;
necessità di consumo a breve;
investimenti finanziari.
Gli strumenti di indebitamento normalmente sono costituiti:
dal credito ipotecario per gli investimenti di lungo termine,
normalmente quelli immobiliari, dalle apercredito in c/c e
dalle carte di credito, per le esigenze a breve; dal credito al
consumo per quelle di medio termine.
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Il credito al consumo per le famiglie
Il credito al consumo per le famiglie è in pratica una apertura
di credito semplice concessa dalle banche o da una finanziaria,
avente scadenza fissa e assenza di forme di ripristino
automatico della linea di credito.
Credito finalizzato
netto
ricavo
richiesta
Pratica di fido rapida:
•stipendio
•informazioni bancarie
banca
(finanziaria)
rimborso
versato venditore
Credito generico
versato cliente
tasso
Fisso, calcolo
Tan, tasso interesse
rate fisse periodiche
(mensili) da 12 a 48 mesi
Taeg, costo unitario
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effettivo.
Le carte di credito
•
•
•
•
La carta di credito è uno strumento che configura la possibilità
concessa dall’emittente al titolare di effettuare acquisti di beni e
servizi presso gli esercizi commerciali convenzionati.
Le carte di credito rappresentano nel contempo sia degli strumenti di
pagamento elettronico, sia un credito personale concesso al titolare.
L’emittente:
definisce con l’intestatario una linea di credito entro la quale può
operare;
si impegna a pagare il negoziante convenzionato nell’ambito della
linea di credito concessa al titolare;
accredita il negoziante in base ai memorandum di spesa sottoscritti
dai titolari, trattenendosi una commissione (2-6%);
emette un estratto conto mensile regolato in 20-25 giorni senza
addebito interessi sul c/c di riferimento.
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Carte di credito: il circuito
titolare
8
paga
5
invia
memorandum
spesa
salda la
banca
6
2
invio
transazione conto
commerciale mensile
7
banca
4
accredita negoziante
emittente
1
firma
memorandum
di spesa
invia memorandum
3
negoziante
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Le carte di credito trilaterali
La società emittente stipula:
a) con i commercianti una convenzione di abbonamento,
con cui l’esercente si impegna a fornire il servizio o il bene
richiesto senza pretendere nell’immediato il pagamento,
che l’emittente si impegna a fare al netto di una
commissione;
b) con gli utilizzatori una convenzione di rilascio, con cui il
cliente consente l’addebito mensile del dovuto sul suo
conto corrente dietro pagamento di un canone annuo.
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