D.lgs 626 ed il R.L.S.

il Rappresentante dei
Lavoratori per la
Sicurezza
A cura di Ing. Mariano Mallus
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626
Il Rappresentante dei Lavoratori per la
Sicurezza

Rappresenta
gli
interessi
dei
lavoratori nel posto di lavoro in
materia di igiene e sicurezza.
Viene eletto o designato, all’interno delle RSU, in tutte le istituzioni
scolastiche individuate dal DM 382/98 nel numero di 1 negli Istituti
che occupano fino a 200 dipendenti e di 3 negli Istituti che
occupano un numero di dipendenti maggiore di 200 e fino a 1000.

Le modalità di elezione sono disciplinate, per effetto dell’art. 61 del
CCNI, dal CCNQ.


Dura in carica tre anni (quanto le RSU)
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RLS: Diritti, Compiti e Funzioni

i quattro diritti fondamentali:

diritto all’informazione;

diritto alla formazione;

diritto alla consultazione ed alla partecipazione;

diritto al controllo ed alla verifica; >>>
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RLS: Diritti, Doveri, Compiti e Funzioni
Il D.Lgs.626/94 rafforza ed estende quanto contenuto dall’art. 9
della Legge 300/70;


La tutela del Rappresentante dei
Lavoratori sulla Sicurezza:
ha le stesse tutele previste dalla
rappresentanze sindacali (vedi RSU);

Legge
300/70
per
le
Il D.Lgs. 626/94 prevede specifiche sanzioni penali (art. 89) per i
datori di lavoro che non permettono al RLS la verifica
dell’applicazione delle norme e la loro consultazione nei casi
previsti dal c.1, lett. b), c), e d) art.19;

Al RLS si applicano anche le tutele sul licenziamento e sul
trasferimento previste per i rappresentanti sindacali (cfr.
giurisprudenza); >>>

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RLS: Diritti, Doveri, Compiti e Funzioni

Il Rappresentante dei Lavoratori ha
due obblighi:
avvertire il datore di lavoro dei rischi individuati nello svolgimento
delle sue funzioni ed, in genere, come lavoratore;


mantenere il segreto d’ufficio;
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RLS: Diritti, Doveri, Compiti e Funzioni

Il RLS ha il ruolo fondamentale
di essere il garante dei lavoratori
in tutti gli ambiti connessi con la
valutazione e la prevenzione dei
RISCHI nell’ambito del lavoro.
ha la Delega di Rappresentanza dei Lavoratori ed in base a questa
Delega ha il compito di controllare che le procedure previste dalla
legge vengano rispettate (non per questo deve avere specifiche
competenze tecniche); >>>
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RLS: Diritti, Doveri, Compiti e Funzioni

Il RLS partecipa alla RIUNIONE
PERIODICA, indetta almeno una
volta all’anno dal datore di
lavoro (delle sedute deve essere
redatto il verbale).
Alla riunione periodica partecipano:

il datore di lavoro;

il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (se esiste);

il Medico competente (se previsto);

il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza;
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RLS: Diritti, Doveri, Compiti e Funzioni


Nella RIUNIONE PERIODICA vanno
esaminati:
iI Documento della Valutazione dei Rischi;
i Programmi di Prevenzione e Protezione (derivano dalle risultanze
della Valutazione dei Rischi);


l’idoneità dei mezzi di protezione (generali e personali);

il programma di Formazione ed Informazione dei lavoratori.
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>>>
Le competenze del RLS: art. 19
Il rappresentante per la sicurezza:
a) accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni;
b) è consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla
valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione,
realizzazione e verifica della prevenzione nell'azienda ovvero unità
produttiva;
c) è consultato sulla designazione degli addetti al servizio di
prevenzione, all'attività di prevenzione incendi, al pronto soccorso, alla
evacuazione dei lavoratori;
d) è consultato in merito all'organizzazione della formazione di cui
all'art. 22, comma 5 (formazione componenti delle squadre di primo
intervento); >>>
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Le competenze del RLS: art. 19
e) riceve le informazioni e la documentazione aziendale
inerente la valutazione dei rischi e le misure di prevenzione
relative, nonché quelle inerenti le sostanze e i preparati pericolosi, le
macchine, gli impianti, l'organizzazione e gli ambienti di lavoro, gli
infortuni e le malattie professionali;
f) riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;
g) riceve una formazione adeguata, comunque non inferiore a
quella prevista dall'art. 22 (formazione particolare del RLS);
h) promuove l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione delle misure
di prevenzione idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei
lavoratori;
i) formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate
dalle autorità competenti; >>>
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Le competenze del RLS: art. 19
l) partecipa alla riunione periodica di cui all'art. 11;
m) fa proposte in merito all'attività di prevenzione;
n) avverte il responsabile dell'azienda dei rischi individuati nel
corso della sua attività;
o) può fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le
misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di
lavoro e i mezzi impiegati per attuarle non sono idonei a garantire la
sicurezza e la salute durante il lavoro. >>>
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Le competenze del RLS: art. 19
2. Il rappresentante per la sicurezza deve disporre del tempo
necessario allo svolgimento dell'incarico senza perdita di retribuzione,
nonché dei mezzi necessari per l'esercizio delle funzioni e delle
facoltà riconosciutegli.
3. Le modalità per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 sono
stabilite in sede di contrattazione collettiva nazionale (40
ore/anno).
4. Il rappresentante per la sicurezza non può subire pregiudizio alcuno
a causa dello svolgimento della propria attività e nei suoi confronti si
applicano le stesse tutele previste dalla legge per le
rappresentanze sindacali.
5. Il rappresentante per la sicurezza ha accesso, per l'espletamento
della sua funzione, al documento di cui all'art. 4, commi 2 e 3
(Valutazione dei Rischi), nonché al registro degli infortuni sul lavoro di
cui all'art. 4, comma 5, lettera o) >>>
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RLS: Diritti, Doveri, Compiti e Funzioni
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
Sentenza n. R.G.L. 12114/1996 del 13 gennaio 1997 su quanto prevede il
decreto legislativo 626/1994, all'art.19, punto 4, in cui si afferma che "il
rappresentante per la sicurezza non può subire pregiudizio alcuno a causa
dello svolgimento della propria attività e nei suoi confronti si applicano le
stesse tutele previste dalla legge per le rappresentanze sindacali". Le
rappresentanze sindacali sono tutelate dalla legge 300/1970 (Statuto dei
lavoratori), titoli III e IV ed in particolare gli articoli 18 e 22. La sentenza del
pretore del lavoro di Torino ha ritenuto antisindacale la condotta della
Reale Mutua Assicurazioni che aveva trasferito un rappresentante dei
lavoratori per la sicurezza senza chiedere il preventivo nulla osta alle
organizzazioni sindacali.
Il pretore ha sentenziato che il datore di lavoro dovrà richiedere il nulla
osta alle organizzazioni sindacali che "costituiscono il riferimento
immediato per questo tipo di rappresentanze", anche quando il
rappresentante dei lavoratori per la sicurezza non risulti iscritto ad
alcun sindacato. Il pretore ha, inoltre, sentenziato che il rappresentante
dei lavoratori per la sicurezza conserva i diritti derivanti dalla carica
assunta anche nel caso in cui, per effetto di dimissioni o altro, il
numero dei rappresentanti fosse sceso al di sotto di quanto stabilito
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all'articolo
22 del D.Lgs. 626/94. > <
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