APPUNTI DI DIRITTO COSTITUZIONALE
INDICE:
 Le Costituzioni nella storia
 Cenni di storia costituzionale italiana
 Caratteri e struttura della Costituzione italiana
 Principi fondamentali della Costituzione italiana
 Diritti e doveri dei cittadini
LE COSTITUZIONI NELLA STORIA; l’Antichità
 Grecia antica: per Platone e Aristotele: Costituzione =
insieme di norme che regolano l’aspetto economico, giuridico e
politico della Polis; oggi si userebbe il termine “ordinamento
giuridico”.
Per Aristotele le norme costituzionali hanno una certa
preminenza sulle altre.
In Socrate e in Eschilo (ved. la tragedia “Antigone”) vi è
l’idea del “Diritto naturale.”
LE COSTITUZIONI NELLA STORIA; l’Antichità

Roma antica: l’espressione “Rem publicam constitùere”
indica l’attività pratica con cui si pone in essere
l’ordinamento statale. In età monarchica formalmente è sovrano il
Popolo (= uomini liberi appartenenti alle “Gentes” patrizie); in realtà la
vera sovranità è in mano al Senato.
Cicerone formula i concetti di:
1. “Diritto naturale”= norme universali e immutabili, sorgenti
dalla natura stessa e inscritte nella coscienza delle persone;
2. “Diritto delle genti”= norme comuni a tutti i popoli, basate
sulle esigenze comuni ad essi
3. “Diritto civile”= diritto positivo (posto dall’autorità politica)
- Non esiste il concetto di “Costituzione” come lo intendiamo
oggi.
LE COSTITUZIONI NELLA STORIA; il Medioevo
 - Importante il “Corpus juris civilis” di Giustiniano (482 –
565 d.C.) ; formato riordinando il diritto romano, integrato con
la consuetudine germanica e con le riflessioni dei Padri della
Chiesa. Ha influenzato la legislazione di vari Pesi per diversi
secoli
- San Tommaso (1225 – 1274): il Diritto naturale è
manifestazione della volontà divina, conoscibile
razionalmente.
LE COSTITUZIONI NELLA STORIA; il Medioevo
-Le “Constitutiones” = tutte le leggi considerate “di livello
superiore”.
-Es.: le Costituzioni Pontificie per il Diritto Canonico; la
“Constitutio de Regalibus”, di Federico I di Svevia, alla
Dieta di Roncaglia nel 1158, che stabilisce i diritti
dell’Imperatore rispetto ai Comuni; le “Costituzioni
Melfitane” di Federico II, nel 1231, documento organizzativo
dello Stato; le “Leges Terrae”, patti feudali; gli “Statuti
comunali”.
LE COSTITUZIONI NELLA STORIA; il caso inglese
- La “Magna Charta Libertatum” (1215), sottoscritta da Giovanni
Senzaterra, sancisce solennemente diritti consuetudinari già
sanzionati un secolo prima da Enrico I: in particolare il concetto
per cui “un uomo libero deve essere giudicato dai suoi pari”
- 1628, la “Petizione dei diritti”, con cui i borghesi del Parlamento
ricordano a Carlo I, assolutista, i diritti degli uomini liberi e i limiti
della sovranità regia.
- 1649, rivolta della borghesia, uccisione del monarca assoluto =>
proclamazione della Repubblica
- 1658, tentativo di restaurazione dell’assolutismo regio da parte
degli Stuart; opposizione del Parlamento.
LE COSTITUZIONI NELLA STORIA; il caso inglese
- 1679, “Habeas Corpus”: legge di Carlo II sulla libertà
provvisoria; limite massimo di 3 giorni per la carcerazione
preventiva.
- 1689, “Bill of Rights”: atto del Parlamento, firmato da
Guglielmo III d’Orange => fine della “gloriosa rivoluzione” e
instaurazione della Monarchia Parlamentare. Principi
fondamentali: libertà del Parlamento dal Re; libertà dei cittadini;
sovranità proveniente dal Popolo
- In Inghilterra non c’è una Costituzione, ma una consuetudine
costituzionale; comportamenti sanciti dalla giurisprudenza,che
limitano la sovranità del Re
(I cattolici però sono stati a lungo discriminati)
LE COSTITUZIONI NELLA STORIA; il resto d’Europa
- Secolo XVII: è l’epoca dell’assolutismo regio; il Re è
“legibus solutus”= sciolto dall’obbligo di rispettare le leggi;
lo Stato e i sudditi vengono “gestiti”come una proprietà
privata.
- Secolo XVIII: influsso dell’Illuminismo: il Re concede ai
sudditi - figli ciò che ritiene sia loro utile (“paternalismo”),
cioè rivolto al bene di tutti; spesso il Re non è al di sopra
della legge, ma è considerato come un organo dello Stato.
LE COSTITUZIONI NELLA STORIA; nascita dello
Stato di Diritto
 Stati Uniti: 1776, guerra d’indipendenza americana; 1787,
Costituzione Federale U.S.A.; nel 1791 viene aggiunta una
Dichiarazione dei Diritti , di tipo illuminista: separazione dei
poteri
Francia: 1789, “Dichiarazione dei Diritti dell’Uomo e del
Cittadino”, approvata dall’Assemblea Costituente; sarà la base per
le Costituzioni del 1791, 1793 e 1795.
Italia: Costituzioni seguenti la Rivoluzione Francese a Bologna
(1796); Costituzione Cispadana (1796) e Ligure (1797)
LE COSTITUZIONI NELLA STORIA; nascita dello
Stato di Diritto

Dopo la restaurazione: “Carte ottriate” ( dal francese
“octroyé”= concesso; sono ufficialmente “concesse dal Sovrano
per sua benevolenza”). Es.: Costituzione Pontificia (1848), Austriaca
(1849), Prussiana (1850)
( Alcune osservazioni: le costituzioni “giacobine” del 1700,
impregnate di illuminismo filosofico, erano basate sui principi
della sovranità popolare e della divisione dei poteri;
caratterizzate da democraticismo ed egualitarismo, per costruire
una società e uno Stato “nuovi”; le costituzioni “napoleoniche”
del 1800 erano tese alla costruzione di uno Stato forte e
accentrato; le costituzioni “ottriate”del 1800 erano preoccupate
soprattutto di fissare le prerogative regie, ma in tal modo ne
fissavano anche i limiti.)
CENNI DI STORIA COSTITUZIONALE ITALIANA
- Lo Statuto Albertino ( concesso da Carlo Alberto di Savoia,
4 marzo1848): dopo l’unità d’Italia è divenuto Costituzione del
Regno. Applicazione automatica della costituzione del Regno
di Sardegna a tutt’Italia, senza considerare le differenze sociali
e culturali.
- E’ concessa dal sovrano, scarsamente rappresentativa (il
diritto di voto era legato al censo; votava solo chi poteva pagare
imposte e sapeva leggere e scrivere: nel 1841 circa il 2% della
popolazione) ed elastica (modificabile con leggi ordinarie)
CENNI DI STORIA COSTITUZIONALE ITALIANA
Fasi storiche, dallo Statuto Albertino alla Costituzione
Repubblicana:
- dal 17/3/1861 al 28/10/1922: Monarchia Costituzionale; il Re
partecipa a tutti e tre i poteri (sanziona le leggi; il potere
legislativo spetta al Re e al Parlamento; il Senato è di nomina
regia; è capo dell’Esecutivo e delle Forze Armate; i Magistrati
sono di nomina regia); la Costituzione flessibile in un primo
tempo consente di giungere a una vera monarchia parlamentare
di fatto, andando verso uno Stato più democratico, poi consente
anche svolte autoritarie con Crispi e, soprattutto, con Mussolini:
=> svuotamento delle libertà sancite dalla Costituzione attuato in
modo legale
CENNI DI STORIA COSTITUZIONALE ITALIANA
In campo economico; gravi squilibri tra regioni del nord, che iniziano a
industrializzarsi e regioni del sud, che rimangono arretrate; la politica del
Regno favorisce il nord – ovest, spesso penalizzando il sud. Protezionismo
contro i prodotti stranieri, per difendere le nascenti industrie del nord contro
la concorrenza straniera; gli altri Paesi reagiscono facendo protezionismo
contro i prodotti agricoli italiani; ulteriore penalizzazione per il sud agricolo.
Gravi problemi sociali: sfruttamento delle classi lavoratrici; lo stato liberale
reagisce alle proteste del nascente movimento operario con la repressione
violenta, ma poi, gradualmente, comincia ad aprirsi a qualche riforma in
favore delle classi lavoratrici e a democratizzarsi (graduale allargamento
del diritto di voto, fino al suffragio universale maschile nel 1919)
Importantissimi, in questa fase storica, due grandi movimenti nella società
italiana: il Movimento operaio, socialista e il Movimento sociale cattolico,
che favoriscono il cambiamento della politica dello Stato italiano verso le
classi popolari
CENNI DI STORIA COSTITUZIONALE ITALIANA
L’ascesa al potere del Fascismo, 1922: crisi economica e
disoccupazione diffusa dopo la prima guerra mondiale; proteste
nel mondo operaio, talvolta con disordini e violenze; paura,
soprattutto fra le classi borghesi, che le proteste sfociassero in una
rivoluzione comunista, come quella accaduta in Russia nel 1917
(ved. diapositiva successiva)
Marcia su Roma, 28 ottobre 1922: manifestazione con cui i
fascisti pretesero dal Re di ottenere l’incarico di formare il
nuovo governo, dopo le dimissioni di quello precedente,
minacciando di prendere il potere con la forza.
Re Vittorio Emanuele III scelse di non fermare i fascisti e diede
l’incarico a Mussolini di formare il nuovo governo, ritenendolo
capace di mettere fine ai disordini.
CENNI DI STORIA COSTITUZIONALE ITALIANA
La crisi dopo la prima guerra mondiale: disoccupazione diffusa dei soldati
rientrati dal fronte; difficoltà a riconvertire le produzioni belliche in
produzioni per la vita civile, fallimenti di imprese; enormi spese per la guerra,
con emissione di molta moneta; conseguente svalutazione della moneta e alta
inflazione; il costo della vita triplica in pochi anni
CENNI DI STORIA COSTITUZIONALE ITALIANA
Dal 28/10/1922 al 25/7/1943: Mussolini con alcune leggi
ordinarie (“leggi fascistissime”) modifica lo Statuto Albertino
(Costituzione flessibile): diventa “Primo Ministro”, superiore
gerarchico dei Ministri, risponde solo al Re; il Parlamento non
ha più controllo sul Governo, non può più discutere leggi senza
l’approvazione del Primo Ministro; non le approva più, ma
“ratifica” le leggi approvate dal Governo. Il “Gran Consiglio
del Fascismo”, formato dagli uomini di fiducia di Mussolini,
diventa organo costituzionale (1928) e dà parere preventivo su
ogni legge di modifica dello Statuto. La Camera è trasformata in
“Camera dei Fasci e delle Corporazioni” non più elettiva;
totale identità tra Fascismo e Nazione (1939).
CENNI DI STORIA COSTITUZIONALE ITALIANA
Il fascismo elimina la libertà di stampa, imponendo la censura
(controllo preventivo di polizia) su giornali e notiziari; scioglie
partiti politici e sindacati non fascisti; condanna gli
oppositori politici, elimina la libertà di associazione; elimina
ogni forma di democrazia (nei Comuni impone il “Podestà”
nominato dal Governo al posto del Sindaco eletto dalla
popolazione.
1938; approvazione delle leggi razziali contro gli Ebrei, in
ossequio all’alleanza con Hitler
In campo economico; superata la crisi dei primi anni ‘20, sviluppo fino al
1925, anche grazie a investimenti pubblici, poi nuova crisi. Il regime limita le
retribuzioni per limitare consumi e importazioni e rendere autosufficiente
l’Italia; anche gli altri Paesi fanno protezionismo, calo dei commerci
internazionali. Il regime affronta la crisi aumentando l’intervento statale;
salva e acquisisce banche e industrie in difficoltà, creando la grande impresa
pubblica italiana, con enti come I.R.I., I.M.I.
CENNI DI STORIA COSTITUZIONALE ITALIANA
CRISI DEL FASCISMO: 25 luglio 1943
L’Italia sta andando verso la sconfitta nella seconda guerra
mondiale; sfiducia diffusa verso Mussolini sia nella
popolazione che all’interno del regime. Il Gran Consiglio del
Fascismo vota contro il suo capo: il Re lo destituisce e lo fa
arrestare.
Il Re nomina nuovo primo Ministro il generale Pietro Badoglio, che l’8
settembre firma l’armistizio con gli Anglo- Americani; i Tedeschi
reagiscono considerando l’Italia traditrice. Occupano militarmente il centro –
nord, liberano Mussolini e lo mettono a capo della “Repubblica Sociale
Italiana” (Repubblica di Salò) Gli Anglo – Americani conquistano
gradualmente la Penisola dal centro – sud.
CENNI DI STORIA COSTITUZIONALE ITALIANA
GUERRA CIVILE IN ITALIA: 8 settembre 1943 – 25 aprile 1945
Il Re, la Famiglia reale e tutto il Governo fuggono da Roma, occupata dai
Tedeschi, lasciando le forze armate e le forze polizia senza ordini; chi può
scappa sulle montagne per sfuggire alle truppe naziste mentre i fascisti si
riorganizzano nella Repubblica Sociale Italiana, ancora a fianco dei Tedeschi
Nascono le prime bande partigiane e inizia la resistenza armata contro i
nazi – fascisti. I partiti politici, messi al bando dal fascismo, si riorganizzano
e creano il Comitato di Liberazione Nazionale, per coordinare l’azione delle
bande partigiane. Il C.L.N. si accorda con il Re (superando l’antipatia per
chi aveva dato il potere a Mussolini ed aveva lasciato il Paese in balia dei
nazisti) per tenere un referendum fra Monarchia e Repubblica appena finita la
guerra e per dare vita ad un Governo provvisorio, con tutti i Partiti antifascisti
(alcuni del quali acerrimi avversari fra loro, ma accomunati nella lotta contro
il nazi – fascismo)
CENNI DI STORIA COSTITUZIONALE ITALIANA
Dal 25/7/1943 al 2/6/1946: lotta partigiana e ritorno al regime
dei partiti.
Dal 2/6/1946 a oggi: Referendum popolare del 2/6/1946; votanti
24.935.343; per la Monarchia 10.719.284; per la Repubblica 12.717.923;
nulli 1.498.136. Contemporaneamente, elezione dei 556 Deputati
dell’Assemblea Costituente.
La Costituzione della Repubblica Italiana: breve storia.
- 25 giugno 1944: R.D. del Luogotenente Umberto II; dopo la
liberazione si sarebbe tenuto il referendum;
- 2 giugno 1946: referendum ed elezione dell’Assemblea
Costituente;
- 29 giugno 1946: De Nicola eletto Capo provvisorio dello
Stato.
CENNI DI STORIA COSTITUZIONALE ITALIANA
- La nascita della Costituzione: nomina di un “Ministero per la Costituente” fra il 1945 e
il luglio 1946, con tre incarichi: a) preparare la legge elettorale per l’Assemblea
Costituente; b) preparare la convocazione delle elezioni; c) raccogliere dati utili per i lavori
della Costituente, con l’aiuto di esperti; per questo compito, 3 commissioni (problemi
economici, del lavoro e dell’organizzazione statale.) La forma repubblicana era già stata
decisa del referendum del 2 giugno 1946.
- All’interno dell’Assemblea Costituente il 19 luglio luglio 1946 il Presidente
dell’Assemblea nomina una commissione di 75 membri che deve redigere un progetto di
Costituzione entro 3 mesi
-La Commissione dei 75 è suddivisa in 3 sottocommissioni: 1^ “Diritti e doveri dei
cittadini”; 2^ “Ordinamento dello Stato”; 3^ “Rapporti economico- sociali”. In seguito
viene nominato un “Comitato dei 18”, inizialmente con compiti di coordinamento, poi
sempre più di redazione, di mediazione politica per preparare il progetto da sottoporre alla
Commissione, quindi all’Assemblea. (Nel comitato, fra gli altri, vi sono Calamandrei,
Giolitti, Moro, Togliatti, Leone, Morati, Rossi...).
-- Inizio della discussione in assemblea: 4 marzo 1947. Presentazione del testo definitivo:
22 dicembre 1947. Votazione: 27 dicembre 1947; 453 favorevoli, 62 contrari, su 556
membri. Entrata in vigore: 1 gennaio 1948. Primo Presidente: Enrico De Nicola.
CENNI DI STORIA COSTITUZIONALE ITALIANA
ATTUAZIONE / RIFORMA DELLA COSTITUZIONE (da L. Rossi “Impariamo
il diritto e l’economia” Tramontana)
 ANNI ‘50: mancata attuazione: divergenze tra le forze politiche. 1956: istituita
la Corte Costituzionale, 1958 il CNEL, e il C.S.M.
 ANNI ‘60: nel 1970 istituite le Regioni ordinarie e introdotto il Referendum
abrogativo (approvato lo “Statuto dei lavoratori”)
 ANNI ‘70: riforma fiscale, riforma del diritto di famiglia, parità uomo - donna
sul lavoro, riforma sanitaria (molte leggi improntate a forte interventismo dello Stato
nella vita sociali e a un certo centralismo, n.d.r.)
 ANNI ‘80: riforme istituzionali: 1983, istituita la commissione parlamentare
Bozzi: varie proposte di riforme avanzate nel 1985
 ANNI ‘90: proposta del Presidente della Repubblica di formare un’Assemblea
Costituente o di trasformare le Camere in organi costituenti: spinte della Lega Nord
verso il federalismo: inchiesta “Mani pulite” (1992) e scossone alla classe politica
italiana; riforma elettorale in direzione parzialmente maggioritaria. 1996 - 97:
commissione bicamerale per proporre le riforme costituzionali. Non ha portato a
conclusioni pratiche e attuabili.
CENNI DI STORIA COSTITUZIONALE ITALIANA
Riforma del Titolo V della Parte II della Costituzione, riguardante le
Regioni, le Province e i Comuni: L. Cost. n.3 del 18 Ottobre 2001 Si amplia
il potere legislativo delle Regioni. Tre tipi di competenza legislativa: a)
esclusiva dello Stato, su alcune materie (es. politica estera, difesa, sicurezza e
ordine pubblico); b) concorrente = divisa fra Regione e Stato (le “leggi –
quadro” del Parlamento fissano i principi generali in base a cui le Regioni
fanno le loro leggi; riguarda un ristretto elenco di materie, es. commercio
estero, istruzione, salute); c) esclusiva delle Regioni, per tutti gli argomenti
non compresi negli elenchi precedenti. Prima della riforma esistevano solo i
primi 2 tipi e la competenza dello Stato era molto più ampia. Solo le 5
Regioni a statuto speciale avevamo ampia autonomia.
Anche Province e Comuni ottengono maggiore autonomia: ai Comuni
viene affidata la competenza amministrativa (attuare concretamente le Leggi
Statali e Regionali mediante i loro Atti Amministrativi); Province, Regioni e
Stato intervengono solo laddove i Comuni non possono agire autonomamente
(principio di “Sussidiarietà verticale”)
CENNI DI STORIA COSTITUZIONALE ITALIANA
La riforma costituzionale del 2001 è stata preceduta da una serie
di leggi ordinarie che hanno iniziato ad ampliare l’autonomia e i
poteri di Comuni, Province e Regioni. Alcuni esempi: L. 8
giugno 1990 n. 142, “I comuni e le province hanno autonomia
statutaria, normativa, organizzativa ed amministrativa, nonché
autonomia impositiva e finanziaria …”; L. 7 agosto 1990, n.
241, sui procedimenti amministrativi, che introdusse il principio
di “trasparenza” e l’uso della telematica nella P.A.; le “Leggi
Bassanini”, che cercarono di semplificare e dare efficienza
all’Amministrazione pubblica e ridussero i controlli sugli Enti
locali: L.15 marzo 1997, n. 59, L.15 maggio 1997, n. 127
(“Bassanini bis”), L.16 giugno 1998, n.191 (“Bassanini ter”), L.
8 marzo 1999, n.50 (“Bassanini quater”); il D.Lgs 18 agosto
2000 n. 267 “Testo Unico sugli Enti locali”.
CARATTERI E STRUTTURA DELLA COSTITUZIONE
ITALIANA
Confronto fra lo Statuto Albertino e la Costituzione Repubblicana:
a) Statuto Albertino: - poca divisione dei poteri e nessun
controllo del Parlamento sul Governo (il controllo emergerà di fatto
nel corso degli anni); - scarsa rappresentatività (elettorato in base al
censo, nessun compenso per la funziona parlamentare); - elasticità; ambiguità nei termini (es.: “regnicoli”anziché “sudditi”o “cittadini”); nessun organo a difesa dello Statuto.
b) Costituzione repubblicana: - formatasi sulla reazione al Fascismo e
sulla paura della dittatura => prevede la tutela del pluralismo e nessun
controllo sui partiti politici, equilibrio e controllo reciproco fra
i poteri dello Stato; - è composita, frutto di un compromesso
ideologico fra cattolicesimo sociale, liberalismo laico e socialcomunismo; da questo derivano anche alcune contraddizioni (es.:
sulla proprietà privata e sull’iniziativa economica); - piena di “princìpi”e
poco “operativa”.
CARATTERI E STRUTTURA DELLA COSTITUZIONE
ITALIANA
a) Caratteristiche:
- è votata, non “ottriata”
- è rigida = non modificabile con leggi ordinarie
- in alcune delle sue norme è “programmatica”, da specificarsi
meglio con successive leggi, in altre norme è “precettiva”
- è frutto del “compromesso costituzionale”fra le varie forze
ideologiche dell’Assemblea.
CARATTERI E STRUTTURA DELLA COSTITUZIONE ITALIANA
b) struttura:
Preambolo: Principi fondamentali artt. 1-12
Parte I: Diritti e doveri dei cittadini artt. 13 - 54:
rapporti civili artt. 13 - 28
rapporti etico - sociali artt. 29- 34
rapporti economici artt. 35 - 47
rapporti politici artt. 48 - 54
CARATTERI E STRUTTURA DELLA COSTITUZIONE ITALIANA
Parte II: Ordinamento della Repubblica artt. 55 - 139
Il Parlamento artt. 55 - 82:
{Le Camere artt. 55 – 69; Formazione delle leggi artt.70 – 82 }
Il Presidente della Repubblica artt. 83 – 91
Governo artt. 92 - 100
{Consiglio dei Ministri artt. 92 – 96; Pubblica Amministrazione. artt. 97-98;
Organi ausiliari artt. 99 -100 }
La Magistratura artt. 101 - 113
{Ordinamento giurisdizionale artt. 101 – 110; Norme sulla giurisdizione artt. 111
– 113 }
CARATTERI E STRUTTURA DELLA COSTITUZIONE ITALIANA
 Regioni, Province, Comuni artt. 114 - 133
 Garanzie Costituzionali artt. 134 - 139
{Corte Costituzionale artt. 134 –137; Revisione Cost. e Leggi Cost.artt.
138-139}
- Inoltre: disposizioni transitorie e finali: sono 18, ormai superate.
PRINCIPI FONDAMENTALI DELLA COSTITUZIONE
ITALIANA
Principi fondamentali della Costituzione italiana (cd.
“norme di superlegalità”): sono l’elemento unificatore e
fondante dell’ordinamento
1. Personalista: art. 2: la Repubblica riconosce e garantisce
i diritti dell’Uomo sia come singolo che nelle formazioni
sociali...
2. Di libertà: art.13: diritto di autodeterminazione, nel
rispetto del diritto altrui: una sfera di completa autonomia. Né
individualismo né collettivismo. Si trova in tutti gli articoli
della Costituzione: ved. art.8 sulla libertà religiosa; art. 10
commi 3 - 4 sull’asilo politico agli stranieri.
3. Di uguaglianza: art.3: abolizione di ogni
discriminazione. Diversità, ma identica dignità per tutti
Libertà e uguaglianza non solo formali ma anche
sostanziali: la Repubblica si impegna a rimuovere gli ostacoli
ad esse.
PRINCIPI FONDAMENTALI DELLA COSTITUZIONE
ITALIANA
4. Democratico: art. 1: la sovranità popolare. Alcuni istituti di
democrazia diretta: iniziativa popolare di legge, referendum,
petizioni alle Camere. Gli istituti di democrazia indiretta: elezione
diretta o indiretta di rappresentanti del popolo al governo del Paese.
5. Pluralistico: sia pluralismo “nelle istituzioni” (all’interno di
un’istituzione devono esprimersi tutte le correnti di pensiero...) che
pluralismo “delle istituzioni” (devono esistere diverse istituzioni,
non solo quelle statali). Ved. ad es. l’art. 5 sulle autonomie locali,
l’art. 39 sulla struttura democratica dei Sindacati...
PRINCIPI FONDAMENTALI DELLA COSTITUZIONE
ITALIANA
6. Di socialità: consegue a quello di uguaglianza. Ogni
cittadino deve dare il suo contributo alla vita sociale: art.2: i
“doveri di solidarietà politica, economica e sociale”; art.3, 2°
comma: la “partecipazione dei lavoratori...”
7. Di solidarietà: non solo usare in modo maturo di alcuni
diritti, ma anche compiere alcuni doveri: art.4: il diritto al
lavoro è anche un dovere.
8. Di coesistenza pacifica: nei confronti dei Paesi stranieri:
art.11: l’Italia ripudia la guerra...; consente... le limitazioni
alla sovranità... favorisce le organizzazioni internazionali...:
art.52: l’uso della forza solo per difesa; art.10: l’Italia accetta
le norme usuali del Diritto Internazionale.
PRINCIPI FONDAMENTALI DELLA COSTITUZIONE
ITALIANA
PARTE PRIMA: Diritti e doveri dei cittadini:
1) Rapporti civili:
art.13: la libertà personale. Per arresti, detenzioni, ispezioni o
perquisizioni occorre un atto motivato dell’autorità
giudiziaria: possibile solo nei casi e modi stabiliti dalla legge.
-Il fermo di polizia: massimo di 96 ore (48 per chiedere la
convalida al Magistrato e 48 per il provvedimento di Convalida).
- Vietate le violenze fisiche o morali sui detenuti; punite
dall’art. 608 C.P.
- Vietata la riduzione in schiavitù (art.600 C.P.), la tratta degli
schiavi (art.601 C.P.), la loro compravendita (art.602 C.P.), il
plagio (art.603 C.P.) il sequestro di persona (art. 605 C.P.)
PRINCIPI FONDAMENTALI DELLA COSTITUZIONE
ITALIANA
art. 14 Cost.: inviolabilità del domicilio: art. 43 C.C.:
domicilio = sede degli interessi ed affari della persona; residenza
= luogo della dimora stabile (dimora = abitazione anche
temporanea): per il domicilio stesse garanzie che per la libertà
personale.
Art. 614 C.P.: punita la violazione di domicilio = introdursi nel
luogo di residenza, dimora o nelle sue pertinenze contro la
volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di negare il consenso;
punito anche l’inganno.
Art. 615 C.P. : punisce la violazione di domicilio se compiuta da
pubblico ufficiale; vieta le interferenze nella vita privata; art.
615 bis C.P. per i pubblici ufficiali.
PRINCIPI FONDAMENTALI DELLA COSTITUZIONE
ITALIANA
Art. 15 Cost.: libertà e segretezza della comunicazione, di
qualsiasi tipo. Vietata la sottrazione e soppressione della corrispondenza
(art. 616 C.P.); la corrispondenza è “proiezione spirituale della persona”
Art. 617 bis C.P.: punita l’intercettazione telefonica
Art. 617 ter C.P.: punita l’alterazione o la falsificazione di comunicazioni;
particolari punizioni per gli addetti P.T.
Art. 16 Cost.: libertà di circolazione e soggiorno; vincoli per
chi non ha ancora svolto il servizio di leva, per imputati in
processi penali, ecc...
Limiti per motivi sanitari, di calamità naturali, per persone
pericolose; mai per ragioni politiche; mai da parte delle Regioni.
Art. 35 Cost.: tutela del lavoro italiano all’estero.
PRINCIPI FONDAMENTALI DELLA COSTITUZIONE
ITALIANA
Art. 17 Cost.: libertà di riunione (= raggruppamento
temporaneo di persone); deve svolgersi in modo pacifico e
senz’armi.
- In luoghi privati: nessuna formalità o preavviso.
- In luoghi aperti al pubblico (es.: cinema...): nessuna formalità o
preavviso.
- In luoghi pubblici: soltanto preavviso alle autorità. La polizia
può vietarla “per comprovati motivi di sicurezza pubblica”.
Art. 654 C.P.: punisce le grida e le manifestazioni sediziose.
Art. 655 C.P.: punisce la radunata sediziosa di più di dieci persone.
L.22/5/1975 n.152, art.5: vietato portare caschi e volto coperto
PRINCIPI FONDAMENTALI DELLA COSTITUZIONE
ITALIANA
Art. 18 Cost.: libertà di associazione (= raggruppamento sociale
con carattere stabile e duraturo) La vecchia dottrina statualistica faceva
dipendere gerarchicamente le associazioni dallo Stato
- VIETATE: associazioni sovversive (art. 270 C.P.); associazioni
di carattere militare (art. 18 Cost.); associazioni segrete (art. 18
Cost.)
- VIETATA la ricostituzione del disciolto Partito Fascista:
L.20/6/1952 n.645 e L. 22/5/1975 n.152
- Associazioni segrete = quelle che “occultando la loro esistenza o tenendo
segrete finalità e attività sociali, ovvero rendendo sconosciuti ... i soci, svolgono
attività diretta a interferire nell’esercizio delle funzioni di organi costituzionali,
amministrazioni pubbliche, enti o servizi pubblici (L. 25/6/1982 n. 17)
PRINCIPI FONDAMENTALI DELLA COSTITUZIONE
ITALIANA
Art. 21 Cost.: libertà di manifestazione del pensiero “con la
parola, lo scritto e ogni altro mezzo...”. Lecite le manifestazioni
ideologiche o politiche diverse da quelle della maggioranza, purché non divengano
istigazioni al delitto.
- Obblighi per giornali e periodici: non sono soggetti ad
autorizzazioni o censure; soltanto: 1) registrazione presso il
Tribunale del luogo in cui hanno sede; 2) obbligo di rendere note i
mezzi di finanziamento e i responsabili; 3) limite alla
concentrazione delle testate.
- Sequestro di una pubblicazione solo con “atto motivato
dell’autorità giudiziaria” per delitti per cui la legge sulla stampa lo
autorizza o per violazione delle norme sull’indicazione dei
responsabili.
- Sequestro di polizia solo nei casi di assoluta urgenza: 24 ore di
tempo per comunicarlo all’autorità giudiziaria, altre 24 ore per la
conferma del sequestro.
I REATI D’OPINIONE:
Contro la persona: INGIURIA, art. 594 c.p.: offesa all’onore e al decoro di una persona "presente".
DIFFAMAZIONE, art. 595 c.p.: offesa alla reputazione di una persona, fatta “comunicando con più
persone”, non in sua presenza. CALUNNIA, art. 368 c.p.: falsa accusa di reato verso una persona,
fatta attraverso una “denuncia, querela, richiesta o istanza, anche se anonima o sotto falso nome,
diretta all’Autorità giudiziaria o ad un’altra Autorità che a quella abbia obbligo di riferirne …”
Contro la sicurezza dello Stato e l’ordine pubblico:
ISTIGAZIONE A DELINQUERE, art. 414 cp.: “Chiunque pubblicamente istiga a commettere uno
o più reati è punito ….”
APOLOGIA DI REATO, art. 414 cp.: elogiare pubblicamente un comportamento criminoso come
se fosse un comportamento lodevole; è reato solo l’apologia dei “delitti”, cioè dei reati gravi
L. n. 654 del 13 ottobre 1975, art.3 modificato con L. 8 marzo 1989, n. 101; “ISTIGAZIONE a
commettere …. VIOLENZA o atti di provocazione alla violenza PER MOTIVI RAZZIALI,
ETNICI, NAZIONALI O RELIGIOSI”
ALTRI REATI CONNESSI CON LA MANIFESTAZIONE DEL PENSIERO:
DIFFUSIONE DI SEGRETI TUTELATI DALLA LEGGE: ad es. segreto di Stato (artt. 256 e 261
c.p.), di segreti d’ufficio da parte di pubblici ufficiali o persone incaricate di pubblico servizio, (art.
326 c.p.)….
La persona colpita da diffamazione può conseguire attraverso un’autonoma azione civile – ai sensi del
combinato disposto degli artt. 185, 595 cod. pen. e 2043, 2059 cod. civ. – il risarcimento dei danni
(patrimoniali e non patrimoniali) subiti per la lesione ai propri diritti costituzionalmente ga-rantiti.
Per quanto concerne il danno patrimoniale, il risarcimento può essere riconosciuto solo a seguito della
rigorosa prova di uno specifico nesso eziologico tra la pubblicazione e una contrazione del reddito del
soggetto diffamato.
Trova invece ristoro il danno non patrimoniale, laddove si ritiene indubbio che la diffusione di notizie che
provochino l’ingiusta lesione dell'onore e della reputazione, diritti inviolabili inerenti la dignità della
persona ex art. 2 e 3 Cost., sia causa di un turbamento morale e di una ripercussione negativa sulla vita di
relazione…..
Nel giudizio avanti il giudice civile, possono essere convenuti, in solido con l’autore della pubblicazione,
il direttore responsabile, il proprietario e l’editore della testata.
Ai sensi dell’art.120 cod. proc. civ., il giudice può ordinare anche la pubblicazione della sentenza di
condanna, qualora questa possa contribuire a riparare il danno …..
Inoltre, per il solo caso di diffamazione a mezzo della stampa, ai sensi dell’art. 12 L. 08/02/1948, n. 47, la
persona offesa può chiedere, oltre al risarcimento dei danni, un’ulteriore somma a titolo di riparazione
pecuniaria (c.d. sanzione civile).
Si segnala a quest’ultimo riguardo, che nelle sentenze del Tribunale di Milano si è potuto registrare
l’affermarsi della prevalenze dell’orientamento giudiziale che riserva tale condanna sanzionatoria al solo
autore dell’articolo ….. Da: “Diffamazione tramite mass media: le cause civili. Analisi delle sentenze
emesse dal Tribunale Civile di Milano nel biennio 2011-2012” di Sabrina Peron ed Emilio Galbiati,
avvocati in Milano, http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=13607
PRINCIPI FONDAMENTALI DELLA COSTITUZIONE
ITALIANA
- I programmi radio - televisivi:
1976: la Corte Costituz. dichiara illegittimo il monopolio di Stato, consentendo le
trasmissioni a livello locale; ancora nel 1975, con la legge di riforma della R.A.I. è ribadito
il monopolio pubblico.
L. 4/2/1985 n.10; riconosce come dato di fatto la portata nazionale di alcune T.V. private.
L. 6/8/1990 n.223 “Legge Mammì”; argomenti:
- distribuzione delle frequenze radiotelevisive e fissazione del numero delle emittenti locali
e nazionali (previsto un successivo “piano delle frequenze”in base a cui vengono rilasciate
le licenze alle emittenti private);
- istituzione del “Garante per l’editoria e la radiodiffusione” per vigilare sull’applicazione
della legge;
- istituzione del registro nazionale delle imprese radiotelevisive;
- limitazioni alla possibilità di possedere più emittenti nazionali nel caso in cui si
possiedano anche periodici in determinate quantità;
- norme sulla pubblicità;
- norme sulla composizione dei programmi e sulla quantità minima di informazione
all’interno di essi.
PRINCIPI FONDAMENTALI DELLA COSTITUZIONE
ITALIANA
L. 31 luglio 1997 n. 249, “Legge Maccanico”; prevedeva fra l’altro, il Divieto di
"irradiare più del 20% delle reti televisive analogiche e dei programmi televisivi in
ambito nazionale"; il divieto di raccogliere proventi (con la pubblicità …) in misura
superiore al 30% delle risorse del settore televisivo in ambito nazionale. Modificata
dalla L. 3 maggio 2004 n. 112, “Legge Gasparri”: dà la delega al Governo per
emanare il Testo Unico della Radiotelevisione, contenuto nel D.Lgs. 31 luglio 2005,
n. 177: contiene limiti al cumulo dei programmi e alla raccolta di risorse economiche,
definizione del "SIC" (Sistema Integrato delle Comunicazioni), che comprende stampa
quotidiana e periodica; editoria (...) anche per il tramite di Internet; radio e televisione;
cinema; pubblicità; divieto di “conseguire, … direttamente, … attraverso soggetti
controllati, ricavi superiori al 20% dei ricavi complessivi del sistema integrato delle
comunicazioni (un limite più alto di quello della Legge Maccanico); il passaggio al
“digitale terrestre” per la televisione. La legge Gasparri è stata criticata, La
Commissione europea era intervenuta con una procedura d'infrazione nei confronti
dell'Italia.
PRINCIPI FONDAMENTALI DELLA COSTITUZIONE
ITALIANA
Art. 19 Cost.: la libertà religiosa; ciascuno può professare la
propria religione “in qualsiasi forma, individuale o associata” e
farne propaganda;
art. 20 Cost.: nessuna limitazione di legge o gravame fiscale
particolare per una determinata confessione religiosa;
art. 7 Cost.: regola i rapporti fra Stato Italiano e Chiesa
Cattolica: art. 8 Cost.: regola i rapporti fra Stato Italiano e altre
confessioni religiose.
PRINCIPI FONDAMENTALI DELLA COSTITUZIONE
ITALIANA
- Storia dei rapporti fra Stato e Chiesa:
fino al 1848 in Piemonte: Cattolicesimo = regligione di Stato =>
discriminazioni per gli altri culti;
febbraio - marzo 1848: primi diritti a Valdesi ed Ebrei. Nello
Statuto => principio di uguaglianza.
dal 1849: “modernizzazione”; le leggi Siccardi => abrogazione
del diritto di asilo negli edifici ecclesiastici, del Foro
ecclesiastico; intervento dllo Stato sulla manomorta ecclesiastica.
=> VIZIO DI FORMA; occorreva un accordo con l’autorità
eccelsiastica per intaccare determinati suoi diritti quesiti .
Con Cavour la svolta anticlericale; incameramento dei beni
ecclesiastici; invasione dei territori dello Stato Pontificio, quindi
la presa di Roma.
PRINCIPI FONDAMENTALI DELLA COSTITUZIONE
ITALIANA
Le “Legge delle Guarentigie”: libertà d’azione apostolica, onori
sovrani al Papa, extraterritorialità del Vaticano e di Castel
Gandolfo, dotazione annua al Papa. Si trattava sempre di un
atto unilaterale; inoltre prevedeva il “placet”dello Stato sulle
nomine dei Vescovi e lo “exequatur” statale sugli atti
amministrativi ecclesiastici. Rifiutato dal Papa (Enciclica “Ubi
vos” e imposizione del “non expedit” => i cattolici italiani non
dovevano partecipare in alcun modo alla vita politica dello Stato
aggressore)
Intanto all’interno della “Opera dei Congressi” nasce una
corrente denominata “Democrazia Cristiana”
1913: “patto Gentiloni” contro l’avanzata socialista: i Cattolici
ricominciano a entrare nella vita politica italiana
1929: primo Concordato fra la Chiesa e lo Stato italiano.
1984: nuovo concordato fra la Chiesa e lo Stato
PRINCIPI FONDAMENTALI DELLA COSTITUZIONE
ITALIANA
*Art. 22 Cost.: nessuno può essere privato della cittadinanza,
capacità giuridica e nome per motivi politici.
* Art 23 Cost.: nessuna prestazione personale o patrimoniale
può essere imposta se non per legge
* Art 24 Cost.: diritto per tutti di agire in giudizio per
difendere diritti e legittimi interessi; diritti della difesa di
fronte al giudice; lo Stato assicura ai non abbienti i mezzi per
difendersi.
PRINCIPI FONDAMENTALI DELLA COSTITUZIONE
ITALIANA
Art. 25 Cost. : vietato istituire tribunali speciali; le leggi penali
non sono retroattive.
Art. 26 Cost. : estradizione dall’Italia solo in base a convenzioni
internazionali: mai per motivi politici (salvo il caso di
“genocidio”: L. Cost. 21/6/1967 n.1)
Art. 27 Cost.: la responsabilità penale è personale; presunzione
di innocenza fino alla sentenza definitiva; le pene non devono
essere contrarie al senso di umanità; pena di morte solo in base
alle leggi militari in caso di guerra.
PRINCIPI FONDAMENTALI DELLA COSTITUZIONE
ITALIANA
2) Rapporti etico - sociali:
Art. 29 Cost.: famiglia = società naturale, precedente il Diritto.
Uguaglianza giuridica fra i coniugi.
L. 19/5/1975 n.151 (cambia gli artt.143 - 144 - 145 - 147 C.C.che
sancivano la supremazia del marito in qualità di capo - famiglia): i coniugi
“concordano fra di loro ... secondo le esigenza di entrambi e quelle preminenti
della famiglia stessa” l’indirizzo della vita familiare.
Diritti e doveri: Art. 143 C.C.: obbligo reciproco di fedeltà,
assistenza morale e materiale, collaborazione.... coabitazione;
principio di corresponsabilità.
PRINCIPI FONDAMENTALI DELLA COSTITUZIONE
ITALIANA
Art. 30 Cost: l’educazione dei figli è un diritto - dovere dei
genitori (anche per i figli extraconiugali); art.147 C.C.: dovere di
“mantenere, istruire, educare la prole, tenendo conto delle capacità,
dell’inclinazione naturale, delle aspirazioni dei figli.
ART. 30 COST. : in caso di incapacità educativa per motivi
economici => misure economiche per agevolarne il compito
educativo. Per disarmonia, abbandono, incapacità psichica =>
adozione o affido
PRINCIPI FONDAMENTALI DELLA COSTITUZIONE
ITALIANA
Tutela giuridica della famiglia:
Art. 31 Cost.: La Repubblica agevola con misure economiche e
altre provvidenze la formazione della famiglia e l'adempimento
dei compiti relativi, con particolare riguardo alle famiglie
numerose. Protegge la maternità, l'infanzia e la gioventù,
favorendo gli istituti necessari a tale scopo.
Art. 36 Cost.: la retribuzione del lavoratore deve essere
sufficiente per un’esistenza dignitosa del lavoratore e della sua
famiglia
Art 37 Cost. tutela della madre lavoratrice.
Provvidenze economiche per la famiglia: gli “assegni familiari”,
contributo proporzionale al numero dei figli, dato ad un membro
della famiglia con lo stipendio
IL SOSTEGNO DEGLI ENTI PUBBLICI ALLA FAMIGLIA IN
ITALIA
Come lo Stato italiano sostiene la famiglia? Studi e statistiche internazionali degli
ultimi anni dicono che non fa abbastanza.
ESEMPI:
dati Ocse (Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico), OECD Family
Database, del 2009; l’Italia si colloca quasi sempre ai livelli medio – bassi delle classifiche
internazionali: http://www.oecd.org/social/socialpoliciesanddata/oecdfamilydatabase.htm
*-*-*
Da un servizio giornalistico di gennaio 2012 sul sito delle Edizioni Paoline, in vista del VII Incontro
mondiale delle famiglie: http://www.stpauls.it/vita/1201vp/VII-incontro-mondiale-dellefamiglie.htm; La spesa media dei Paesi Ocse per la famiglia è del 2,2%, con notevoli
differenze (3,7% in Francia, 3,5% in Gran Bretagna, oltre il 3% anche in Svezia) .
L'Italia spende,
per le sue famiglie, l'1,4% del Pil ed è, accanto a Portogallo, Grecia e Malta, il fanalino di
coda delle politiche familiari europee. Bisogna notare tuttavia che la spesa sociale
complessiva, in Italia, non è inferiore a quella degli altri Paesi europei
"virtuosi" in tema di politiche familiari, …il 27% circa del proprio Pil.
A fare la differenza sono i capitoli di spesa: il 60% alle pensioni, il 25% alla sanità.
Famiglie, giovani, disoccupati e poveri devono dividersi il restante 15% della
spesa sociale
IL SOSTEGNO DEGLI ENTI PUBBLICI ALLA FAMIGLIA IN ITALIA
Ultimamente sono arrivate notizie positive dal Governo:
• istituzione del “Congedo parentale a ore”, dà ai genitori non solo
giornate intere ma anche mezze giornate per stare con i figli
malati (congedi di maternità e parentali; ved. più sotto, tutela del lavoro )
• sostegno a 87 progetti di imprenditori per conciliare tempi di
vita e di lavoro, con quasi 6.790.000 Euro
• nel marzo 2012 il Governo ha lanciato a livello nazionale il
“Family Audit”, certificazione su base volontaria, dei metodi
attuati da organizzazioni pubbliche e private per conciliare lavoro
e vita familiare, promosso dalla Provincia autonoma di Trento
• “Piano nazionale per la famiglia”, strategia di medio termine che supera la
logica degli interventi disorganici e frammentari approvato il 7 giugno 2012
• nuova “social card” per famiglie con minorenni e adulti
disoccupati, in aggiunta a quella già esistente; darà somme comprese fra
281 euro al mese a famiglie di tre persone e 404 a famiglie di 5 o più
membri.
IL SOSTEGNO DEGLI ENTI PUBBLICI ALLA FAMIGLIA IN ITALIA
“Family Audit” Provincia Autonoma di Trento, deliberazione n. 1364 di data 11 giugno
2010: strumento per la certificazione, su base volontaria, dei percorsi
programmati ed attuati dalle organizzazioni pubbliche e private per
rispondere alle esigenze di conciliazione dei propri dipendenti; …..
Scopo e obiettivo dell’Audit: valutare il bilanciamento tra gli interessi
dell’organizzazione e quelli dei collaboratori … sostenere il benessere
familiare nelle organizzazioni attraverso una migliore conciliazione tra
famiglia e lavoro.
http://www.governo.it/GovernoInforma/Dossier/family_audit/lineeguidaprovinciatrento.pdf
La sperimentazione nazionale del “Family Audit” è iniziata il 18 giugno 2012
per circa 50 organizzazioni
E le Regioni?
Il Forum delle Associazioni Familiari in una ricerca del 2010 rilevava che
permangono “politiche non dedicate”, che la conciliazione famiglia – lavoro
ha ricevuto meno provvedimenti in assoluto, che “Mancano quasi ovunque …
politiche di sostegno alle coppie in crisi, … politiche di ampio respiro
finalizzate al sostegno alla natalità …”
http://www.forumfamiglie.org/ELEZIONI2010/12VERIFICA/NAZIONALE.html
PRINCIPI FONDAMENTALI DELLA COSTITUZIONE
ITALIANA
Art. 32 Cost. Comma 1: il diritto alla salute come diritto
individuale e interesse della collettività. Salute non solo
biologica ma anche psicologica e sociale: questo implica anche
interventi sull’ambiente
- La L. 23/12/1978 n.833 istituisce il “Servizio Sanitario Nazionale”; i
servizi di prevenzione, cura, riabilitazione sono erogati dalle Aziende
Sanitarie Locali; una riforma ha modificato i compiti delle ex U.S.S.L. (Unità
Socio Sanitarie Locali) cui un referendum ha sottratto competenza a riguardo
della tutela ambientale; gli ospedali più grandi inoltre sono aziende sanitarie
autonome.
- Art. 32 Cost. comma 2: non si possono imporre trattamenti
sanitari se non per legge; va sempre rispettata la dignità umana.
PRINCIPI FONDAMENTALI DELLA COSTITUZIONE
ITALIANA
*Art. 33 Cost.: la libertà di insegnamento; art. 34 Cost.: il
diritto all’istruzione per tutti
- ART. 33; il Ministero P.I. si limita a indicare il “percorso
culturale” ritenuto idoneo per tutti ( i “programmi ministeriali”
sono oggi sostituiti da semplici “indicazioni ministeriali”). Esami
pubblici per l’ammissione o a conclusione dei vari ordini e gradi di
scuola e per l’abilitazione professionale.
Le Università e Accademie hanno ordinamenti autonomi, entro i
limiti di legge.
- Il “pluralismo delle istituzioni”; diritto di istituire scuole non
statali “senza oneri per lo Stato”; possibilità di chiedere la parità
con quelle statali sottostando ai conseguenti controlli; “trattamento
equipollente” per gli alunni delle scuole statali e non.
PRINCIPI FONDAMENTALI DELLA COSTITUZIONE
ITALIANA
ART. 34 COST; “scuola aperta a tutti”, obbligatoria e gratuita
per “almeno otto anni” (l’obbligo scolastico è stato poi allungato
con leggi ordinarie); borse di studio, assegni alle famiglie e altre
provvidenze, attribuite per concorso ai capaci e meritevoli privi
di mezzi. (sono comunque insufficienti a impedire l’abbandono
scolastico nei casi più disagiati e degradati. La scolarità in Italia
è comunque aumentata di molto)
Legge Delega 30 luglio 1973 e D.P.R. 31/5/1974 n. 416; gli
organi collegiali nella scuola; hanno l’intento di aprire la scuola
alle componenti esterne.
Organi collegiali scolastici: scuola primaria => Consiglio di
classe o di Interclasse; Consiglio di circolo; scuola secondaria
inferiore e superiore => Consiglio di classe; Collegio docenti:
Consiglio d’Istituto;
PRINCIPI FONDAMENTALI DELLA COSTITUZIONE
ITALIANA
3) Rapporti economici:
- Art. 41 Cost.: l’iniziativa economica privata è libera, ma non
può svolgersi in contrasto con utilità sociale, libertà, sicurezza,
dignità umana.
La legge determina i controlli opportuni.
- La “programmazione economica”: strumento di intervento dello
Stato nell’economia
PRINCIPI FONDAMENTALI DELLA COSTITUZIONE
ITALIANA
- La “programmazione economica”:
- controllo: regolamentazione di un settore tramite licenze e
autorizzazioni; vigilanza su attività bancaria, creditizia, borsistica,
assicurativa; regolamentazione del lavoro e tutela della sua dignità.
- incentivazione: sovvenzioni a condizioni vantaggiose per
determinati settori; agevolazioni o penalizzazioni fiscali; interventi
monetari e creditizi ( sul tasso di sconto, a difesa della moneta
nazionale, o per incrementare o diminuire investimenti, o sul
commercio estero).
- controllo sui prezzi di alcuni beni di primaria importanza ( es.
elettricità, medicinali, alcuni generi alimentari); intervento sui
prezzi massimi da parte del C.I.P.
- sul commercio estero: misure protezionistiche, agevolazioni alle
esportazioni, trattati internazionali;
PRINCIPI FONDAMENTALI DELLA COSTITUZIONE
ITALIANA
-imprese pubbliche e Partecipazioni Statali (P.P.S.S.):
TRE TIPI :
1. “a esercizio diretto”= fatto dall’Ente pubblico con suoi
dipendenti;
2. “agestione diretta”: imprese autonome che gestiscono attività
affidate loro dallo Stato;
3. P.P.S.S. che sono imprese private controllate da un apposito
Ministero
Vedere: le privatizzazioni e l’abolizione del Ministero P.P.S.S.
- nazionalizzazione: art. 43 Cost.: eseguita mediante
espropriazione; solo per servizi pubblici essenziali, fonti di
energia, monopoli, che abbiano “preminente interesse generale”.
PRINCIPI FONDAMENTALI DELLA COSTITUZIONE
ITALIANA
- Art. 42 Cost.: la proprietà è pubblica o privata; “riconosciuta e
garantita”.
- Limiti al diritto di proprietà per assicurarne la funzione sociale
e la accessibilità a tutti; l’espropriazione solo per motivi di
interesse generale (vedere gli appunti relativi)
- Tutela della proprietà privata in vista di un reale pluralismo
economico; proprietà privata come mezzo per l’affermazione
della persona, non come fine.
- I modi di acquisto della proprietà sono determinati dalla legge:
PRINCIPI FONDAMENTALI DELLA COSTITUZIONE
ITALIANA
-Art. 45 Cost.; la cooperazione; basata sul “principio di
mutualità” e attuata “senza fini di speculazione”.
- Art. 47 Cost.: il risparmio.
Tipi di intervento dello Stato in favore del risparmio:
lotta all’inflazione; vigilanza sugli istituti di credito e sulla
Borsa, le cui eventuali scorrettezze disincentiverebbero il
risparmio; emissione di titoli pubblici; aiuto all’acquisto
della prima casa (con agevolazioni fiscali).
PRINCIPI FONDAMENTALI DELLA COSTITUZIONE
ITALIANA
Il lavoro: artt. 1, 4, 35 - 40 Cost. ; Cod. Civ. libro V; L. 300/1970
“Statuto dei Lavoratori”; Carta Sociale Europea.
- Il lavoro per la Costituzione italiana; art 1: è il fondamento della Repubblica;
art.4: la Repubblica “...riconosce il diritto al lavoro”; “... ogni cittadino ha il
dovere di svolgere un’attività o funzione...” che concorra al progresso sociale;
art.35 : lo Stato promuove la tutela de lavoro, la formazione professionale, gli
accordi e le organizzazioni internazionali per i diritti dei lavoratori; la libertà di
emigrazione e la tutela dei lavoratori emigrati...
- Organismi di attuazione del dettato costituzionale:
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con diverse Direzioni
Generali per diverse materie ( es. addestramento professionale, collocamento...);
Ispettorati del Lavoro, regionali e provinciali;
Uffici del Lavoro, che affrontano i problemi occupazionali e le
controversie; oggi sono affiancati da Agenzie del lavoro, private; è
stato abolito negli anni ‘90 il monopolio pubblico del collocamento;
C.N.E.L. (Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro)
PRINCIPI FONDAMENTALI DELLA COSTITUZIONE
ITALIANA
- Art. 36 Cost.: “... retribuzione proporzionata alla quantità e qualità
del lavoro svolto” ma anche “sufficiente a garantire un’esistenza
libera e dignitosa al lavoratore e alla sua famiglia”;
- Componenti fondamentali della retribuzione: a) retribuzione minima, di base +
b) integrazioni, saltuarie o continuative, comunque obbligatorie, basate sulla
categoria di lavoratori e sull’anzianità di servizio + indennità per lavori disagiati o
gravosi
- Art. 37 Cost.: il lavoro delle donne e dei minori: parità di diritti
con quello maschile adulto.
L. 9/12/1977 n.903 vieta le discriminazioni. Pone limiti al lavoro dei minori: età
minima 15 anni (oggi portata a 16), per i lavori pesanti 18. L. 17/10/1977 n. 977:
Adolescenti; massimo 8 ore giornaliere, 40 settimanali, con periodi di pausa di 1
ora ogni 3 o ogni 4 1/2. - Obbligo di riposo settimanale e di ferie; vietati i lavori
insalubri al di sotto dei 16 anni (18 per le femmine); vietati lavori notturni o
sotterranei al di sotto dei 18 anni. - Esame medico per stabilire l’idoneità al lavoro:
visite mediche annuali.
- D.Lgs. 26 marzo 2001 n. 151, la lavoratrice deve informare
della gravidanza il datore di lavoro; “congedo di maternità”,
astensione obbligatoria dal lavoro da 2 mesi prima a 3 mesi
dopo il parto (anticipabile a 3 mesi prima del parto), con l'80% della
retribuzione ( violarlo è reato, pena fino a 6 mesi di arresto); in particolari
condizioni può chiedere la “flessibilità” del periodo del congedo (1 mese prima e 4 mesi
dopo il parto); in
gravidanza, puerperio ed allattamento non può
essere adibita a lavori pericolosi, faticosi ed insalubri, indicati
dalla legge; vietato il lavoro notturno, fino al compimento di 1 anno del
bambino. Al termine del congedo e fino al compimento di 1 anno del bambino, diritto
di conservare il posto di lavoro; trasferimenti solo con il consenso della
lavoratrice. Divieto di licenziamento, sospensione dal lavoro,
dimissioni in caso di maternità. Il padre lavoratore ha diritto
di astenersi dal lavoro per tutto il congedo o per la parte residua, in caso di
morte o grave infermità della madre, se lei abbandona il figlio oppure
per affidamento esclusivo al padre.
“Congedo parentale”: nei primi 8 anni di vita del bambino
ciascun genitore ha diritto di astenersi dal lavoro per un periodo
massimo di 10 mesi; 30% della retribuzione per un massimo
complessivo tra i genitori di 6 mesi fino ai 3 anni di vita del
bambino; dai 3 agli 8 anni, 30% della retribuzione solo se il reddito
individuale dei genitori è molto basso. In caso di congedo di
paternità, il divieto di licenziamento anche per il padre.
Congedi per malattia del figlio minore di anni 8: i genitori
possono astenersi dal lavoro durante tutte le malattie del figlio di
non più di 3 anni; fra i 3 e gli 8 anni è possibile assentarsi dal lavoro
per non più di 5 giorni lavorativi all'anno per ciascun genitore;
nessun trattamento economico.
Periodi giornalieri di riposo: permessi per allattamento: fino al
1° anno di vita del bambino 2 interruzioni del lavoro giornaliero per
2 ore complessive al giorno, se l'orario è di almeno 6 ore; altrimenti,
interruzione per non più di 1 ora. In casi particolari può usufruirne il
padre.
PRINCIPI FONDAMENTALI DELLA COSTITUZIONE
ITALIANA
- Art. 38 Cost.:previdenza e assistenza sociale.
1) “Previdenza”= organizzazione anticipata di mezzi
finanaziari da parte di enti pubblici, costituita con i contributi di
lavoratori e datori di lavoro, per assistere chi è menomato nelle
sue capacità lavorative.
- Le assicurazioni sociali obbligatorie, contro infortuni, malattie
professionali, invalidità, vecchiaia, malattie comuni, disoccupazione
involontaria. (Insieme con queste, sono gestiti dall’I.N.P.S. anche gli assegni
familiari...)
- Enti preposti: I.N.P.S. per le assicurazioni generali; I.N.A.I.L. per
gli infortuni sul lavoro; I.N.A. per diverse gestioni. L’INA è stata
privatizzata
- Il ruolo del Servizio Sanitario Nazionale: l’A.S.L. utilizza presìdi, uffici e
servizi dei Comuni, anche associati fra di loro, e delle Comunità Montane.
Il S.S.N. cura le assicurazioni per malattia
PRINCIPI FONDAMENTALI DELLA COSTITUZIONE
ITALIANA
- Il ruolo dell’Ufficio del Lavoro: eroga l’indennità di
disoccupazione solo a chi ha già avuto un lavoro; al
disoccupato vanno gli assegni familiari + l’indennità di
disoccupazione, per non più di 180 giorni.
- La Cassa Integrazione Guadagni: integra il salario per i
lavoratori sospesi o a orario ridotto.
2) “Assistenza”: è rivolta a chi definitivamente non è in
grado di procurarsi i mezzi di sostentamento.
- Per la Costituzione l’assistenza privata è libera, ma lo Stato
deve predisporre gli istituti appositi.
PRINCIPI FONDAMENTALI DELLA COSTITUZIONE
ITALIANA
- Art. 39 Cost.: la libertà di associazione sindacale. Unico
obbligo possibile per i sindacati: farsi registrare => I sindacati registrati
avrebbero personalità giuridica e parteciperebbero, in proporzione al
numero di iscritti, ad una trattativa unitaria per la formulazione di
contratti nazionali validi per tutti i lavoratori di ciascuna categoria
(validità “erga omnes”): i sindacati non si sono mai fatti registrare =>
problema della validità dei contratti collettivi => una legge del 1959
stabilisce che vi sia un “minimo di trattamento economico normativo” = estensione a tutta la categoria per legge della
validità dei contratti collettivi stipulati dai principali Sindacati.
Inoltre: “contrattazione articolata”= contratti aziendali
migliorativi di quelli nazionali (se non sono migliorativi non sono
fatti valere)
PRINCIPI FONDAMENTALI DELLA COSTITUZIONE
ITALIANA
- Art. 40 Cost.: il diritto di sciopero: va regolato per legge. Non è
mai stata approvata una legge che lo regoli, se non per i servizi
pubblici essenziali.
- E’astensione collettiva: non può essere individuale.
- E’diritto di tutti i lavoratori: non è condizionato da decisioni di
maggioranza
- TIPI : “a singhiozzo”, “a scacchiera” o “di reparto”(sciopera un reparto
per volta), “di non collaborazione”, “sciopero bianco”(si lavora
rispettando alla lettera i regolamenti, bloccando di fatto le attività),
“degli straordinari”(riguarda solo questi), “sciopero generale”( tutte le
categorie, eccetto i servizi pubblici essenziali)
- La “serrata”; chiusura dell’impresa da parte dell’imprenditore;
non è prevista come diritto; sarebbe illegittima (violazione di
obblighi contrattuali)
PRINCIPI FONDAMENTALI DELLA COSTITUZIONE
ITALIANA
4) Rapporti politici:
Art. 48 Cost.: il diritto di voto, caratteri: 1) personale; 2)
uguale; 3) libero; 4) segreto
- Il suffragio è universale; per eleggere la Camera necessari i 18
anni, per il Senato i 25 anni
- Il voto è un “diritto - dovere civico” (Una volta si scriveva sul
certificato di buona condotta “non ha votato” per i 5 anni successivi; dal 1984 il
certificato di buona condotta non è più richiesto per i pubblici concorsi)
- Limiti al diritto di voto: 1) incapacità civile; 2) sentenza penale
irrevocabile; 3) casi di indegnità morale indicati dalla legge
- Operazioni di voto: rilasciato un certificato elettorale (se i vigili urbani non
trovano la persona a domicilio, questa potrà ritirarlo presso l’ufficio comunale
competente); occorre presentarsi al seggio con il certificato e con un documento
di identità.
PRINCIPI FONDAMENTALI DELLA COSTITUZIONE
ITALIANA
Art. 49 Cost.: diritto di associarsi in partiti politici (è un caso
particolare della libertà di associazione, art. 18 Cost.)
-Partiti politici: associazioni con l’obiettivo di “concorrere con
metodo democratico a determinare la politica del Paese”;
funzioni: mettono a fuoco le esigenze comuni della gente;
selezionano chi è adatto alla politica; contribuiscono al dibattito
politico; fanno da tramite fra popolo e classe dirigente.
- Critiche; lottizzazioni in molti settori, strapotere, clientelismo...
Art. 50 Cost.: il diritto di petizione alle Camere (nessun limite
minimo di firme);
PRINCIPI FONDAMENTALI DELLA COSTITUZIONE
ITALIANA
Art. 51 Cost.: elettorato passivo: diritto di accesso agli uffici e
alle cariche pubbliche “in condizione di parità”. purché abbiano i
requisiti stabiliti dalla legge
- Per chi ha una carica pubblica: diritto ad avere il tempo
necessario per svolgere la sua funzione; diritto alla conservazione
del posto di lavoro.
Art. 71 Cost.: diritto di iniziativa legislativa popolare (almeno
50.000 firme)
Art. 75 Cost.: diritto di iniziativa referendaria
PRINCIPI FONDAMENTALI DELLA COSTITUZIONE
ITALIANA
- Doveri politici:
Art. 48 Cost. il dovere di votare
Art.52 Cost.: dovere di difendere la Patria ( ricordare il rifiuto
della guerra: art.11 Cost.)
- Il problema della scelta fra esercito di leva e esercito di specialisti: nel ‘48 si
temeva un rigurgito fascista favorito dall’esercito di specialisti
L. 15/12/1972 n.772 sull’obiezione di coscienza
L. 14 nov. 2000 n 331, D.Lgs 9 mag. 2001 n. 215 – L. 23 mag.
2004 n. 226, D.L. 30 giu 2005 n. 115, abolizione del servizio
militare obbligatorio, servizio militare volontario, professionale,
maschile e femminile; applicata dal 1 gen. 2005; non esiste più
l’obiezione di coscienza; L. 6 mar. 2001 n. 64 istituisce il
Servizio Civile Nazionale, volontario, maschile e femminile.
PRINCIPI FONDAMENTALI DELLA COSTITUZIONE
ITALIANA
Art. 53 Cost.: dovere contributivo “in ragione della capacità
contributiva di ciascuno”. ( Il problema dell’evasione fiscale e
di una riforma dell’attuale sistema fiscale)
Art. 54 Cost.: dovere di fedeltà alla Repubblica: osservanza
della Costituzione e delle leggi, in particolare da parte dei
funzionari pubblici. per l’accesso ad alcune cariche pubbliche è
necessario un giuramento.
- I doveri politici si aggiungono ai doveri civili (art. 4 Cost.,
lavorare; di osservare le norme del “buon costume”) e ai doveri
etico- sociali (art. 30 Cost, mantenere e educare i figli; art. 34
Cost., istruirsi)
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Cenni di Diritto Costituzionale