SEGRETO PROFESSIONALE
Dr. Livio Milone
IL SEGRETO PROFESSIONALE
“consapevole dell’importanza e della solennità
dell’atto che compio e dell’impegno che assumo ,
giuro….
di osservare il segreto professionale su tutto ciò che
mi è confidato, che vedo o che ho veduto, inteso o
intuito nell’esercizio della mia professione o in
ragione del mio stato”.
(Codice di deontologia medica, Giuramento)
CODIFICAZIONE DEONTOLOGICA
“Se durante il trattamento e anche dopo la guarigione
dovessi scoprire nella vita dei miei clienti che non
conviene siano divulgate le considererei come un
segreto e mi imporrò il più assoluto silenzio”.
(Ippocrate 460-377 A.C)
“….ammesso all’interno delle case i miei
occhi non vedranno ciò che avviene; la mia
lingua tacerà i segreti che mi saranno
confidati e il mio stato non servirà a
corrompere i costumi né favorire il
crimine….”
(Lallemant XIX sec.)
Art. 9 NCDM:
“Il medico deve serbare il segreto su tutto ciò che gli
è confidato o che può conoscere in ragione della sua
professione; deve altresì conservare il massimo
riserbo sulle prestazioni professionali effettuate o
programmate.
Art. 10 NCDM:
“Il medico deve tutelare e garantire la riservatezza
della documentazione in suo possesso riguardante i
pazienti, anche se affidata a codici o sistemi
informatici. Il medico deve informare i suoi
collaboratori dell’obbligo del segreto professionale e
deve vigilare perché essi vi si conformino.
Nelle pubblicazioni scientifiche i dati clinici o di
osservazione relativi ai singoli pazienti, il medico
deve assicurare la non identificabilità di essi.
Analogamente il medico non deve diffondere,
attraverso la stampa o altri mezzi d’informazione,
notizie che possano consentire la identificazione del
soggetto cui si riferiscono.
Nei casi particolari in cui è richiesta la redazione dei
bollettini medici, il medico deve con prudenza e
discrezione”.
Art. 11 NCDM:
“Nella compilazione o trasmissione di qualsivoglia
atto o documento relativo a singoli pazienti, anche se
destinati ad enti o autorità che svolgono attività
sanitaria, il medico deve porre in essere ogni
precauzione atta a garantire la tutela del segreto
professionale, pur nel rispetto dei disposti di legge
che regolamentano la materia.
Il medico non può collaborare alla costituzione di
banche elettroniche da dati sanitari, ove non
sussistano assolute garanzie di tutela della
riservatezza, della sicurezza e della vita privata del
paziente.”
ORDINAMENTO GIURIDICO
Art. 622 c.p.(Rivelazione di segreto professionale)
“Chiunque, avendo notizia, per ragione del proprio
stato o ufficio, o della propria professione o arte, di
un segreto, lo rivela, senza giusta causa, ovvero lo
impegna a proprio o altrui profitto, è punito, se dal
fatto può derivare nocumento, con la reclusione fino
ad un anno a con la multa da lire 60.000 a lire
1.000.000.
Il delitto è punibile a querela della persona offesa.”
Art. 326 c.p. (Rivelazione ed utilizzazione di segreti di
ufficio)
“Il pubblico ufficiale e la persona incaricata di
pubblico servizio, che, violando i doveri inerenti alle
funzioni o al servizio, o comunque abusando della sua
qualità, rivela notizie d’ufficio, le quali debbono
rimanere segrete, o ne agevola in qualsiasi modo la
conoscenza, è punito con la reclusione da 6 mesi a 3
anni. Se l’agevolazione è soltanto colposa, si applica
la reclusione fino ad un anno.
Il pubblico ufficiale o la persona incaricata di pubblico
servizio, che , per procurare a se o ad altri un indebito
profitto materiale, si avvale illegittimamente di notizie
di notizie d’ufficio, le quali debbono rimanere segrete,
è punito con la reclusione da 2 a 3 anni.”
Rivelazione di segreto professionale ( o
d’ufficio) => reato contro la persona
Perché tale tipologia di reato si possa configurare è
necessaria la presenza dei seguenti elementi
costitutivi:
- che si tratti di un segreto
- che il soggetto ne abbia avuto notizia
- che ciò si sia verificato per ragione del proprio
stato od ufficio o professione o arte
- che il segreto venga rivelato o impiegato a proprio
o altrui profitto
- che la rivelazione sia stata fatta senza giusta causa
- che da essa possa derivare un nocumento della
persona offesa
- che venga presentata querela
Per segreto si intende qualsiasi notizia
che si riferisce alla sfera intima e privata
del soggetto e che quest’ultimo ha
interesse a che non venga rivelata
Per notizia che riguarda la sfera intima
del soggetto devono intendersi tutte
quelle di ordine fisico, psichico,
patrimoniale, familiare, sentimentale o
emotivo, ecc..che riguardano una data
persona e che quest’ultima ha interesse
a far restare segrete.
Il medico non può farsi egli stesso arbitro di
stabilire ciò che meriti o non meriti di essere
considerato segreto, essendo questa una
assoluta prerogativa del paziente.
Anche quando il fatto sia di dominio pubblico,
il medico è obbligato a mantenere il segreto,
poiché una sua testimonianza, pur non
arrecando ulteriori elementi di novità, potrà
comunque avvalorare o confermare il fatto e
conferirgli maggiore consistenza.
La notizia destinata a rimanere segreta può
anche non essere stata confidata o appresa
direttamente dalla persona assistita; questa,
talora, può perfino ignorarla.
Il segreto è professionale quando è appreso per
ragione e a causa dell’esercizio di una attività
professionale; quindi è necessario uno stretto rapporto
di connessione(e non di occasionalità), per cui possa
dirsi che l’apprendimento del segreto non vi sarebbe
stato al di fuori dell’esercizio.
L’obbligo al segreto si estende anche ai familiari del
medico, al personale domestico, ai collaboratori e a tutti
coloro che in ragione del proprio stato possono venire a
conoscenza di un segreto.
LE GIUSTE CAUSE DI RIVELAZIONE DEL
SEGRETO PROFESSIONALE
La rivelazione del segreto professionale è
legittima se sussiste una giusta causa
GIUSTA CAUSA => Imperativa
=> Permissiva
Giuste cause imperative: il medico è
obbligato alla rivelazione da precisi
dispositivi normativi

denunce sanitarie obbligatorie
 certificati obbligatori
 denuncia giudiziaria
 perizia e consulenza tecnica
 ispezione corporali
 arbitrati
 visite medico-legali
Giuste cause imperative: il medico può
rivelare il segreto ma non è obbligato a
farlo
consenso dell’avente diritto
 caso fortuito o forza maggiore
 costringimento fisico
 errore di fatto o determinato dall’altrui
inganno
 stato di necessità
 legittima difesa

DIRITTO DEL MEDICO DI ASTENERSI DAL
TESTIMONIARE
Art. 200 c.p.p. (Segreto professionale)
“Non possono essere obbligati a deporre su quanto hanno
conosciuto per ragione del proprio ministero, ufficio o
professione, salvo i casi in cui hanno obbligo di riferirne
all’autorità giudiziaria:……i medici e i chirurghi, i
farmacisti, le ostetriche e ogni altro esrcente una
professione sanitaria.….
Il giudice, se ha motivo di dubitare che la dichiarazione
resa da tali persone per esimersi dal deporre sia
infondata, provveda agli accertamenti necessari. Se
risulta infondata, ordina che il testimonio deponga…..
Art.201 c.c.p. : (segreto d’ufficio)
“Salvi i casi in cui hanno l’obbligo di riferirne
all’autorità giudiziaria, i pubblici ufficiali, i
pubblici impiegati e gli incaricati di un
pubblico servizio hanno l’obbligo di astenersi
dal deporre su fatti conosciuti per ragione del
loro ufficioche devono rimanere segreti. Il
giudice, se ha motivo di dubitare …..”
Norma giuridica : Il medico ha il diritto di
astenersi dal testimoniare, ma può non avvalersi
di tale diritto.
Norma deontologica : Il medico ha il dovere di
astenersi dal testimoniare. Il medico non deve
rendere al giudice testimonianza su ciò che gli
è stato confidato o è pervenuto a sua
conoscenza per ragioni dipendenti dalla sua
professione. La morte del paziente non esime il
medico dall’obbligo del segreto.
LEGGE PRIVACY n. 675/96
TUTELA DELLE PERSONE E DI ALTRI
SOGGETTI RISPETTO AL
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
TESTO UNICO SULLA PRIVACY
decreto legislativo 196/2003
sostituirà la legge 675/96 ed il suo DPR di
attuazione, il n. 318/99.
LEGGE PRIVACY n. 675/96
TUTELA DELLE PERSONE E DI ALTRI SOGGETTI RISPETTO
AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Art. 1 Finalità e definizioni
 1. La presente legge garantisce che il trattamento
dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti,
delle libertà fondamentali, nonché della dignità
delle persone fisiche, con particolare riferimento
alla riservatezza e all'identità personale; garantisce
altresì i diritti delle persone giuridiche e di ogni
altro ente o associazione.
LEGGE PRIVACY n. 675/96

dato personale: qualunque informazione
relativa a persona fisica, persona giuridica,
ente od associazione, identificati o
identificabili, anche indirettamente,
mediante riferimento a qualsiasi altra
informazione, ivi compreso un numero di
identificazione personale;
LEGGE PRIVACY n. 675/96
dArt. 9 Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali
1. I dati personali oggetto di trattamento devono essere:
a) trattati in modo lecito e secondo correttezza;
b) raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e
legittimi,;
c) esatti e, se necessario, aggiornati;
d) pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità;
e) conservati in una forma che consenta l'identificazione
dell'interessato per un periodo di tempo non superiore a
quello necessario agli scopi
LEGGE PRIVACY n. 675/96

1-bis. Il trattamento di dati personali per
scopi storici, di ricerca scientifica o di
statistica è compatibile con gli scopi per
i quali i dati sono raccolti o
successivamente trattati e può essere
effettuato anche oltre il periodo
necessario a questi ultimi scopi.
LEGGE PRIVACY n. 675/96
Art. 11 Consenso
1. Il trattamento di dati personali da parte di privati o di enti
pubblici economici è ammesso solo con il consenso
espresso dell'interessato.
2. Il consenso può riguardare l'intero trattamento ovvero una
o più operazioni dello stesso.
3. Il consenso è validamente prestato solo se è espresso
liberamente, e in forma specifica e documentata per
iscritto,
LEGGE PRIVACY n. 675/96


Art. 22 Dati sensibili
1. I dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed
etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro
genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati,
associazioni od organizzazioni a carattere religioso,
filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali
idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale,
possono essere oggetto di trattamento solo con il consenso
scritto dell'interessato e previa autorizzazione del Garante
LEGGE PRIVACY n. 675/96

Art. 23 Dati inerenti alla salute

1. Gli esercenti le professioni sanitarie e gli organismi
sanitari pubblici possono, anche senza
l'autorizzazione del Garante, trattare i dati personali
idonei a rivelare lo stato di salute, limitatamente ai
dati e alle operazioni indispensabili per il
perseguimento di finalità di tutela dell'incolumità fisica
e della salute dell'interessato. Se le medesime finalità
riguardano un terzo o la collettività, in mancanza del
consenso dell'interessato, il trattamento può avvenire
previa autorizzazione del Garante.
LEGGE PRIVACY n. 675/96

Art. 36 Omessa adozione di misure necessarie
alla sicurezza dei dati
 1. Chiunque, essendovi tenuto, omette di adottare
le misure necessarie a garantire la sicurezza dei
dati personali, in violazione delle disposizioni dei
regolamenti di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 15,
è punito con l'arresto sino a due anni o con
l'ammenda da lire dieci milioni a lire ottanta
milioni
Nuovo art. 92 del testo unico sulla privacy
Art. 92 Cartelle cliniche

1. Nei casi in cui organismi sanitari pubblici e privati redigono e conservano una cartella
clinica in conformità alla disciplina applicabile, sono adottati opportuni accorgimenti
per assicurare la comprensibilità dei dati e per distinguere i dati relativi al paziente da
quelli eventualmente riguardanti altri interessati, ivi comprese informazioni relative a
nascituri.
 2. Eventuali richieste di presa visione o di rilascio di copia della cartella e dell'acclusa
scheda di dimissione ospedaliera da parte di soggetti diversi dall'interessato possono
essere accolte, in tutto o in parte, solo se la richiesta è giustificata dalla documentata
necessità:
 a) di far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria ai sensi dell'articolo 26, comma
4, lettera c), di rango pari a quello dell'interessato, ovvero consistente in un diritto della
personalità o in un altro diritto o libertà fondamentale e inviolabile;
 b) di tutelare, in conformità alla disciplina sull'accesso ai documenti amministrativi, una
situazione giuridicamente rilevante di rango pari a quella dell'interessato, ovvero
consistente in un diritto della personalità o in un altro diritto o libertà fondamentale e
inviolabile.
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