.
DEONTOLOGIA
PROFESSIONALE
DEONTOLOGIA
PROFESSIONALE
• E’ l’insieme di norme, principi, direttive,
regole comportamentali alle quali è
necessario ispirarsi nell’esercizio di una
professione
(correttezza,
riservatezza,
colleganza, fiduciarietà, indipendenza, dignità,
non discriminazione, decoro, ecc.)
Moderna definizione della DEONTOLOGIA
Strumento di informazione e guida
permanente nell’esercizio professionale, diretto –
sin dalla preparazione universitaria – a realizzare
una nuova fisionomia di medico che:
• si esprima scientificamente al massimo livello di
efficienza possibile
• sia animato dal rispetto per i valori dell’uomo e
per le leggi che regolano la comunità.
Giuramento di Ippocrate (460 – 370 a.C.)
“…Consapevole dell’importanza e della solennità
dell’atto che compio e dell’impegno che assumo, giuro …
di osservare il segreto su tutto ciò che mi è confidato, che
vedo o che ho veduto, inteso o intuito nell’esercizio della
mia professione o in ragione del mio stato …”
Codice di Deontologia medica (16 dicembre 2006)
“ …il medico deve mantenere il segreto su tutto ciò che
gli è confidato o di cui venga a conoscenza nell’esercizio
della professione …”
OBBLIGO DEL SEGRETO PROFESSIONALE
TRE FONDAMENTI
1) ETICO
Nasce dalla fiduciarietà dell’affidamento
2) DEONTOLOGICO
Art. 10 del Nuovo Codice di Deontologia
della FNOMCeO (16 dicembre 2006)
OBBLIGO DEL SEGRETO PROFESSIONALE
TRE FONDAMENTI
3) GIURIDICO
►
Costituzione : garantisce i diritti inviolabili
dell’uomo (art. 2)
►
Codice penale: prevede e punisce la violazione
del segreto professionale e del segreto d’ufficio
►
D.Lgs 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia
di protezione dei dati personali – T.U. in G.U. 29
luglio 2003, n. 174)
Mantenere il segreto è:
► Moralmente giusto
► Deontologicamente corretto
► Giuridicamente imposto
Il reato
è il fatto illecito al quale la Legge fa
corrispondere una pena
I reati in base alla gravità
Delitti
Contravvenzioni
I reati in base all’azione
Commissivi
Omissivi
I reati in base all’autore
Generici
Specifici
I reati in base all’intenzionalità
“ Elemento psicologico del reato”
►DOLOSI
: secondo l’intenzione
►COLPOSI : contro l’intenzione
►Preterintenzionali : oltre l’intenzione
(Omicidio)
I reati in base all’evento
di DANNO
di PERICOLO
‫אַאַאַ‬
Consumati
Tentati
I reati in base alla durata
Istantanei
Abituali
Continuati
I reati in base alla perseguibilità
Perseguibili
d’ufficio
Perseguibili
a querela di parte
I reati in base alle eventuali circostanze
Semplici
Aggravati
Attenuati
I reati in base al bene giuridico
danneggiato
•
•
•
•
•
•
•
•
Contro la PERSONA
Contro la LIBERTA’ INDIVIDUALE
Contro la SALUTE PUBBLICA
Contro l’AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA
Contro la PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Contro l’ORDINE PUBBLICO
Contro la MORALE PUBBLICA
Ecc.
Art. 622 c.p.
(Rivelazione di segreto professionale)
Chiunque, avendo notizia, per ragione del proprio
stato o ufficio, della propria professione od arte, di
un segreto, lo rivela senza giusta causa, ovvero lo
impiega a proprio o altrui profitto, è punito - se
dal fatto può derivare nocumento - con la
reclusione fino a un anno e con la multa da € 30,00 a
516,00.
Il delitto è punibile a querela della persona offesa.
Art. 326 c.p.
(Rivelazione di segreti d’ufficio)
Il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un
pubblico servizio che, violando i doveri inerenti
alle funzioni o al servizio o, comunque, abusando
della sua qualità, rivela notizie d’ufficio, le quali
debbano rimanere segrete, o ne agevola in
qualsiasi modo la conoscenza, è punito con la
reclusione da sei mesi a tre anni. Se l’agevolazione
è soltanto colposa si applica la reclusione sino a un
anno.
GIUSTE CAUSE
(di rivelazione del segreto professionale)
IMPERATIVE
PERMISSIVE
Giuste cause IMPERATIVE
Imposizioni di legge che privilegiano
l’interesse della collettività rispetto a quello
del singolo ai fini della:
■ Tutela della salute pubblica
■ Prevenzione della criminalità
■ Prevenzione sociale, ecc.
Giuste cause IMPERATIVE
Denunce sanitarie obbligatorie
Segnalazione all’Autorità Giudiziaria
(Referto, Denuncia di reato)
Certificazioni obbligatorie
Perizie e Consulenze Tecniche d’Ufficio
Visite di controllo
Giuste cause PERMISSIVE
• Caso fortuito o di forza maggiore
• Consenso dell’avente diritto
• Legittima difesa
• Stato di necessità
(art. 52 c.p.)
(art. 54 c.p.)
(art. 45 c.p.)
(art. 50 c.p.)
SITUAZIONI PARTICOLARI
• Trasmissione del segreto
• Divulgazione a scopo scientifico
• Testimonianza
• Causa socialmente rilevante
• Clausola compromissoria (Assicurazione Vita)
Codice in materia di protezione dei dati
personali (D.Lgs. 30.6.2003, n. 196)
Art.
76:
Gli
esercenti
le
professioni
sanitarie…trattano i dati personali idonei a
rivelare lo stato di salute:
a) Con il consenso dell’interessato (e anche senza
l’autorizzazione del Garante) se il trattamento
riguarda dati e operazioni indispensabili per
perseguire una finalità di tutela della salute o
dell’incolumità fisica dell’interessato;
Codice in materia di protezione dei dati
personali (D.Lgs. 30.6.2003, n. 196)
b) anche senza il consenso (e previa
autorizzazione
del
Garante)
se
il
trattamento riguarda dati e operazioni
indispensabili per perseguire una finalità di
tutela della salute o dell’incolumità fisica di
un terzo o della collettività.
GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI
DATI PERSONALI
E’ un organo collegiale costituito da quattro membri
eletti due dalla Camera dei Deputati e due dal
Senato della Repubblica tra esperti di riconosciuta
competenza
nell’ambito
del
Diritto
o
dell’informatica (entrambe debbono essere
rappresentate). Essi eleggono tra loro un
Presidente il cui voto vale doppio in caso di parità.
Ogni settimana pubblica una newsletter contenente i
pareri e le interpretazioni della legge sul sito
http://www.garanteprivacy.it
Codice in materia di protezione dei dati
personali (D.Lgs. 30.6.2003, n. 196)
DATI SENSIBILI: le notizie che attengono alla
sfera più intima della persona (dati anagrafici,
dati relativi alla salute ed alla vita sessuale).
TRATTAMENTO: qualunque operazione che
implica
la
raccolta,
l’elaborazione,
l’utilizzazione, la comunicazione e la
diffusione dei dati.
Codice in materia di protezione dei dati
personali (D.Lgs. 30.6.2003, n. 196)
L’INTERESSATO DEVE ESSERE INFORMATO
• sullo scopo della raccolta dei dati
• sulle figure del titolare, del responsabile,
degli incaricati del trattamento
• sulle limitazioni del trattamento
• sui diritti a lui spettanti
Codice di Deontologia medica
Art. 10 (Segreto professionale): Il medico deve serbare il segreto su tutto ciò
che gli è confidato e di cui venga a conoscenza nell’esercizio della
professione.
La morte del paziente non esime il medico dall’obbligo del segreto. Il medico
deve informare i suoi collaboratori dell’obbligo del segreto professionale.
L’inosservanza del segreto medico costituisce mancanza grave quando possa
derivarne profitto proprio o altrui ovvero nocumento della persona assistita
o di altri.
La rivelazione è ammessa ove motivata da una giusta causa, rappresentata
dall’adempimento di un obbligo previsto dalla legge ovvero da quanto
previsto dai successivi art. 11 e 12.
Il medico non deve rendere al Giudice testimonianza su fatti e circostanze
inerenti il segreto professionale.
La cancellazione dall’albo non esime moralmente il medico dagli obblighi del
presente articolo.
Codice di Deontologia medica
Art. 11 (Riservatezza dei dati personali): Il medico è tenuto al rispetto della
riservatezza nel trattamento dei dati personali del paziente e
particolarmente dei dati sensibili inerenti la salute e la vita sessuale.
Il medico acquisisce la titolarità del trattamento dei dati sensibili nei casi
previsti dalla legge, previo consenso del paziente o di chi ne esercita la
tutela.
Nelle pubblicazioni scientifiche di dati clinici o di osservazioni relative a
singole persone, il medico deve assicurare la non identificabilità delle
stesse.
Il consenso specifico del paziente vale per ogni ulteriore trattamento dei dati
medesimi, ma solo nei limiti, nelle forme e con le deroghe stabilite dalla
legge.
Il medico non può collaborare alla costituzione di banche dati sanitarie ove
non esistano garanzie di tutela della riservatezza, della sicurezza e della vita
privata della persona.
Codice di Deontologia medica
Art. 12 (Trattamento dei dati sensibili): Al medico è consentito il
trattamento dei dati personali idonei a rivelare lo stato di salute del paziente
previa richiesta o autorizzazione da parte di quest’ultimo, subordinatamente
ad una preventiva informazione sulle conseguenze e sull’opportunità della
rilevazione stessa.
Al medico è consentito il trattamento dei dati personali del paziente in assenza
del consenso dell’interessato solo ed esclusivamente quando sussistano le
specifiche ipotesi previste dalla legge ovvero quando vi sia la necessità di
salvaguardare la vita o la salute del paziente o di terzi nell’ipotesi in cui
il paziente medesimo non sia in grado di prestare il proprio consenso per
impossibilità fisica, per incapacità di agire e/o di intendere o di volere; in
quest’ultima occasione, peraltro, sarà necessaria l’autorizzazione
dell’eventuale legale rappresentante, laddove precedentemente nominato.
Tale facoltà sussiste, nei modi e con le garanzie dell’art. 11, anche in caso di
diniego dell’interessato ove vi sia l’urgenza di salvaguardare la vita o
la salute di terzi.
Scarica

Giuramento di Ippocrate - Area-c54