. DEONTOLOGIA PROFESSIONALE DEONTOLOGIA PROFESSIONALE • E’ l’insieme di norme, principi, direttive, regole comportamentali alle quali è necessario ispirarsi nell’esercizio di una professione (correttezza, riservatezza, colleganza, fiduciarietà, indipendenza, dignità, non discriminazione, decoro, ecc.) Moderna definizione della DEONTOLOGIA Strumento di informazione e guida permanente nell’esercizio professionale, diretto – sin dalla preparazione universitaria – a realizzare una nuova fisionomia di medico che: • si esprima scientificamente al massimo livello di efficienza possibile • sia animato dal rispetto per i valori dell’uomo e per le leggi che regolano la comunità. Giuramento di Ippocrate (460 – 370 a.C.) “…Consapevole dell’importanza e della solennità dell’atto che compio e dell’impegno che assumo, giuro … di osservare il segreto su tutto ciò che mi è confidato, che vedo o che ho veduto, inteso o intuito nell’esercizio della mia professione o in ragione del mio stato …” Codice di Deontologia medica (16 dicembre 2006) “ …il medico deve mantenere il segreto su tutto ciò che gli è confidato o di cui venga a conoscenza nell’esercizio della professione …” OBBLIGO DEL SEGRETO PROFESSIONALE TRE FONDAMENTI 1) ETICO Nasce dalla fiduciarietà dell’affidamento 2) DEONTOLOGICO Art. 10 del Nuovo Codice di Deontologia della FNOMCeO (16 dicembre 2006) OBBLIGO DEL SEGRETO PROFESSIONALE TRE FONDAMENTI 3) GIURIDICO ► Costituzione : garantisce i diritti inviolabili dell’uomo (art. 2) ► Codice penale: prevede e punisce la violazione del segreto professionale e del segreto d’ufficio ► D.Lgs 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali – T.U. in G.U. 29 luglio 2003, n. 174) Mantenere il segreto è: ► Moralmente giusto ► Deontologicamente corretto ► Giuridicamente imposto Il reato è il fatto illecito al quale la Legge fa corrispondere una pena I reati in base alla gravità Delitti Contravvenzioni I reati in base all’azione Commissivi Omissivi I reati in base all’autore Generici Specifici I reati in base all’intenzionalità “ Elemento psicologico del reato” ►DOLOSI : secondo l’intenzione ►COLPOSI : contro l’intenzione ►Preterintenzionali : oltre l’intenzione (Omicidio) I reati in base all’evento di DANNO di PERICOLO אַאַאַ Consumati Tentati I reati in base alla durata Istantanei Abituali Continuati I reati in base alla perseguibilità Perseguibili d’ufficio Perseguibili a querela di parte I reati in base alle eventuali circostanze Semplici Aggravati Attenuati I reati in base al bene giuridico danneggiato • • • • • • • • Contro la PERSONA Contro la LIBERTA’ INDIVIDUALE Contro la SALUTE PUBBLICA Contro l’AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA Contro la PUBBLICA AMMINISTRAZIONE Contro l’ORDINE PUBBLICO Contro la MORALE PUBBLICA Ecc. Art. 622 c.p. (Rivelazione di segreto professionale) Chiunque, avendo notizia, per ragione del proprio stato o ufficio, della propria professione od arte, di un segreto, lo rivela senza giusta causa, ovvero lo impiega a proprio o altrui profitto, è punito - se dal fatto può derivare nocumento - con la reclusione fino a un anno e con la multa da € 30,00 a 516,00. Il delitto è punibile a querela della persona offesa. Art. 326 c.p. (Rivelazione di segreti d’ufficio) Il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un pubblico servizio che, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio o, comunque, abusando della sua qualità, rivela notizie d’ufficio, le quali debbano rimanere segrete, o ne agevola in qualsiasi modo la conoscenza, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Se l’agevolazione è soltanto colposa si applica la reclusione sino a un anno. GIUSTE CAUSE (di rivelazione del segreto professionale) IMPERATIVE PERMISSIVE Giuste cause IMPERATIVE Imposizioni di legge che privilegiano l’interesse della collettività rispetto a quello del singolo ai fini della: ■ Tutela della salute pubblica ■ Prevenzione della criminalità ■ Prevenzione sociale, ecc. Giuste cause IMPERATIVE Denunce sanitarie obbligatorie Segnalazione all’Autorità Giudiziaria (Referto, Denuncia di reato) Certificazioni obbligatorie Perizie e Consulenze Tecniche d’Ufficio Visite di controllo Giuste cause PERMISSIVE • Caso fortuito o di forza maggiore • Consenso dell’avente diritto • Legittima difesa • Stato di necessità (art. 52 c.p.) (art. 54 c.p.) (art. 45 c.p.) (art. 50 c.p.) SITUAZIONI PARTICOLARI • Trasmissione del segreto • Divulgazione a scopo scientifico • Testimonianza • Causa socialmente rilevante • Clausola compromissoria (Assicurazione Vita) Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. 30.6.2003, n. 196) Art. 76: Gli esercenti le professioni sanitarie…trattano i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute: a) Con il consenso dell’interessato (e anche senza l’autorizzazione del Garante) se il trattamento riguarda dati e operazioni indispensabili per perseguire una finalità di tutela della salute o dell’incolumità fisica dell’interessato; Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. 30.6.2003, n. 196) b) anche senza il consenso (e previa autorizzazione del Garante) se il trattamento riguarda dati e operazioni indispensabili per perseguire una finalità di tutela della salute o dell’incolumità fisica di un terzo o della collettività. GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI E’ un organo collegiale costituito da quattro membri eletti due dalla Camera dei Deputati e due dal Senato della Repubblica tra esperti di riconosciuta competenza nell’ambito del Diritto o dell’informatica (entrambe debbono essere rappresentate). Essi eleggono tra loro un Presidente il cui voto vale doppio in caso di parità. Ogni settimana pubblica una newsletter contenente i pareri e le interpretazioni della legge sul sito http://www.garanteprivacy.it Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. 30.6.2003, n. 196) DATI SENSIBILI: le notizie che attengono alla sfera più intima della persona (dati anagrafici, dati relativi alla salute ed alla vita sessuale). TRATTAMENTO: qualunque operazione che implica la raccolta, l’elaborazione, l’utilizzazione, la comunicazione e la diffusione dei dati. Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. 30.6.2003, n. 196) L’INTERESSATO DEVE ESSERE INFORMATO • sullo scopo della raccolta dei dati • sulle figure del titolare, del responsabile, degli incaricati del trattamento • sulle limitazioni del trattamento • sui diritti a lui spettanti Codice di Deontologia medica Art. 10 (Segreto professionale): Il medico deve serbare il segreto su tutto ciò che gli è confidato e di cui venga a conoscenza nell’esercizio della professione. La morte del paziente non esime il medico dall’obbligo del segreto. Il medico deve informare i suoi collaboratori dell’obbligo del segreto professionale. L’inosservanza del segreto medico costituisce mancanza grave quando possa derivarne profitto proprio o altrui ovvero nocumento della persona assistita o di altri. La rivelazione è ammessa ove motivata da una giusta causa, rappresentata dall’adempimento di un obbligo previsto dalla legge ovvero da quanto previsto dai successivi art. 11 e 12. Il medico non deve rendere al Giudice testimonianza su fatti e circostanze inerenti il segreto professionale. La cancellazione dall’albo non esime moralmente il medico dagli obblighi del presente articolo. Codice di Deontologia medica Art. 11 (Riservatezza dei dati personali): Il medico è tenuto al rispetto della riservatezza nel trattamento dei dati personali del paziente e particolarmente dei dati sensibili inerenti la salute e la vita sessuale. Il medico acquisisce la titolarità del trattamento dei dati sensibili nei casi previsti dalla legge, previo consenso del paziente o di chi ne esercita la tutela. Nelle pubblicazioni scientifiche di dati clinici o di osservazioni relative a singole persone, il medico deve assicurare la non identificabilità delle stesse. Il consenso specifico del paziente vale per ogni ulteriore trattamento dei dati medesimi, ma solo nei limiti, nelle forme e con le deroghe stabilite dalla legge. Il medico non può collaborare alla costituzione di banche dati sanitarie ove non esistano garanzie di tutela della riservatezza, della sicurezza e della vita privata della persona. Codice di Deontologia medica Art. 12 (Trattamento dei dati sensibili): Al medico è consentito il trattamento dei dati personali idonei a rivelare lo stato di salute del paziente previa richiesta o autorizzazione da parte di quest’ultimo, subordinatamente ad una preventiva informazione sulle conseguenze e sull’opportunità della rilevazione stessa. Al medico è consentito il trattamento dei dati personali del paziente in assenza del consenso dell’interessato solo ed esclusivamente quando sussistano le specifiche ipotesi previste dalla legge ovvero quando vi sia la necessità di salvaguardare la vita o la salute del paziente o di terzi nell’ipotesi in cui il paziente medesimo non sia in grado di prestare il proprio consenso per impossibilità fisica, per incapacità di agire e/o di intendere o di volere; in quest’ultima occasione, peraltro, sarà necessaria l’autorizzazione dell’eventuale legale rappresentante, laddove precedentemente nominato. Tale facoltà sussiste, nei modi e con le garanzie dell’art. 11, anche in caso di diniego dell’interessato ove vi sia l’urgenza di salvaguardare la vita o la salute di terzi.