L’AVVOCATURA
ECCLESIASTICA IN ITALIA
Problematiche connesse alle
cause di nullità di matrimonio
Giornata di studio
Roma
23 maggio 2014 ore 10,00 – 14,00
Palazzo della Cancelleria
Sala dei Cento Giorni
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Le conseguenze in ambito civile della sentenza di nullità
matrimoniale: problemi connessi al risarcimento del danno (art.
2043 e 129 bis c.c.), il venir meno del vincolo ex tunc e l’assegno
di mantenimento (art. 129 c.c.).
(avv. Cristiano Felisio)
(documento di intesi)
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I. CONSIDERAZIONI PRELIMINARI
1. Con la delibazione la sentenza canonica di nullità matrimoniale acquista efficacia per
lo Stato
2. Come conseguenza c’è il venir meno EX TUNC* del vincolo matrimoniale anche
civile (comunione, pensione di reversibilità (Cass. n. 2642/89), quota del T.F.R. del
coniuge)
3. Occorre capire, pertanto, come si coordinano tra loro i due giudicati (civile e
canonico), non i giudizi, perché tra di essi non vi è rapporto di litispendenza (quindi
posso essere radicati contemporaneamente)
Evoluzione giurisprudenziale:
ieri:
il giudicato canonico delibato prevaleva sempre sul
giudicato civile (divorzio) anche se successivo a
quest’ultimo
oggi:
se la sentenza civile passa in giudicato prima della
delibazione della sentenza canonica, allora diventa
intangibile
se, al contrario, passa in giudicato prima la sentenza
canonica di nullità, travolge qualsiasi statuizione
civile (separazione, divorzio) non ancora definitiva
Questa la regola generale.
Diversi, però, sono gli effetti a seconda che si verta
in tema di coniugi oppure di figli:
coniugi:
con il passaggio in giudicato della
sentenza
che
deliba
la
nullità
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canonica
cessa
la
materia
del
contendere (Cass. n. 17094/13)
figli:
non cessa ma rimane competente il
giudice civile (Cass. n. 15558/11)
MA: gli effetti della separazione o del divorzio (non ancora definitivo) cessano EX
NUNC*(Cass. 862/81)
4. Quali sono gli effetti della nullità del matrimonio (civile o canonica delibata)? Il
matrimonio PUTATIVO (per quanto qui di interesse, art. 129 e 129 bis c.c., che
riportano una regolamentazione specifica)
5. Parallelamente, il codice civile prevede una regolamentazione generica del danno:
l’art. 2043 c.c.
 È il frutto del diffondersi di una nuova sensibilità per il danno endo-familiare
 Invocabile anche in caso di semplice convivenza non formalizzata (Cass. n.
15481/13)
 Anche se non c’è addebito di colpa in sede di separazione (Cass. n. 18853/11)
 In caso di dispensa per matrimonio rato e non consumato, non può esserci
delibazione. Ma l’inconsumazione può originare un risarcimento per una
duplice lesione: diritto alla sessualità ed aspettativa di maternità (Cass. n.
9801/05)
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II. ART. 129 C.C.
“Quando le condizioni del matrimonio putativo si verificano rispetto ad ambedue i
coniugi1, il giudice può disporre a carico di uno di essi e per un periodo non superiore
a tre anni l'obbligo di corrispondere somme periodiche di denaro, in proporzione alle
sue sostanze, a favore dell'altro, ove questi non abbia adeguati redditi propri e non sia
passato a nuove nozze.
Per i provvedimenti che il giudice adotta riguardo ai figli, si applica l'articolo 155”
BUONA FEDE:
 Si presume (Cass. n. 1780/96), quindi va semmai provata la sua
assenza
 Consiste nella conoscenza del vizio di nullità ma anche nella sua
conoscibilità da parte di un individuo di media diligenza (Cass. n.
8703/90). Ad esempio, in presenza di una mentalità laicista e
divorzista
nell’altro
coniuge
nel
caso
di
esclusione
dell’indissolubilità (Cass. 1780/96)
 Manca in caso di simulazione da parte di entrambi i coniugi (Cass.
n. 2734/95 in una simulazione di entrambi per esclusione della
prole)
 In caso di violenza o timore, non valgono i criteri precedenti
perché viene riconosciuta comunque la buona fede (Cass. n.
1094/82)
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In giurisprudenza è invalsa la prassi di applicare l’articolo in esame anche nel caso in cui ad
essere in buona fede sia il solo coniuge beneficiario
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 Chi deve valutare se sussiste la buona fede è il giudice civile, il
quale deve basarsi soltanto sugli atti del giudizio canonico (Cass. n.
20281/05; Cass. n. 12010/05). Questo giudice ha, tuttavia,
autonomia di valutazione rispetto al giudice canonico che ha
pronunciata la nullità. Se, però, il giudice canonico non si è
espresso sulla buona fede del coniuge che non ha originata la
nullità, allora il giudice civile potrà disporre un’attività istruttoria
integrativa (Cass. n. 6551/98; Cass. n. 144/05)
CONVENZIONE:
a differenza di quanto avviene in sede di separazione e divorzio,
dove non è riconosciuta validità agli accordi pre-matrimoniali volti
a regolare i termini anche economici della eventuale crisi
matrimoniale, in caso di nullità del matrimonio (civile e canonica)
questi accordi sono ammessi, purchè non peggiorativi rispetto alle
condizioni previste ex lege (es., corresponsione di un contributo
economico per un periodo inferiore ai tre anni) (Cass. n. 348/93)
DECORRENZA:
la domanda volta ad ottenere il beneficio in oggetto non deve
essere formulata decorsi tre anni dal passaggio in giudicato della
sentenza civile di nullità o della delibazione della sentenza canonica
COMPETETENZA:
 In via provvisoria, la Corte di Appello in sede di delibazione.
Qualora la Corte dovesse erroneamente provvedere in via
definitiva, la sentenza sarebbe cassata (Cass. n. 7481/14)
 In via definitiva, il tribunale (civile)
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III. ART. 129 BIS C.C.
“Il coniuge al quale sia imputabile la nullità del matrimonio, è tenuto a corrispondere
all'altro coniuge in buona fede, qualora il matrimonio sia annullato, una congrua
indennità, anche in mancanza di prova del danno sofferto. L'indennità deve comunque
comprendere una somma corrispondente al mantenimento per tre anni. E' tenuto altresì
a prestare gli alimenti al coniuge in buona fede, sempre che non vi siano altri obbligati.
Il terzo al quale sia imputabile la nullità del matrimonio è tenuto a corrispondere al
coniuge in buona fede, se il matrimonio è annullato, l'indennità prevista nel comma
precedente”
BUONA FEDE:
vale quanto detto per l’art. 129 c.c.
La buona fede riguarda il coniuge beneficiario. I requisiti soggettivi che devono
riconoscersi, invece, in capo al coniuge gravato da questi obblighi sono due: imputabilità e
mala fede
IMPUTABILITA’:
il vizio di nullità deve essere riconducibile a questo soggetto. Si
tratta di imputabilità sostanziale, non formale (come potrebbe
esserci, ad esempio, nel caso di un coniuge caduto in errore circa
una qualità essenziale dell’altro coniuge: qui l’imputabilità formale
sarebbe riconducibile al coniuge che ha errato, ma quella
sostanziale all’altro coniuge – Cass. n. 23073/05)
MALA FEDE:
 Vale quanto esposto in tema di buona fede: conta non solo la
conoscenza ma anche la conoscibilità del vizio di nullità,
usando l’ordinaria diligenza
 È evidente, in capo al coniuge simulante, in caso di simulazione
unilaterale
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 La mala fede non c’è se il coniuge non avrebbe potuto rendersi
conto, per una propria incapacità, del problema che ha
originata la nullità (ad esempio, in un caso di “psicosi al limite
dello stato dissociativo”: Corte di Appello di Bari, sentenza del
04/07/01)
 La mala fede dell’obbligato passa, comunque, in secondo piano
quando è già la buona fede del beneficiario (primo requisito
per ammettere i benefici di cui all’art. 129 bis) a mancare; ciò
può avvenire qualora le condizioni in cui versa l’altro siano
talmente gravi che non potevano essere ignorate (ad es., in un
caso di “neurastenia con recidivanti crisi ansioso depressive” –
Tribunale di Napoli, sentenza 28/11/86)
 Ma mala fede e incapacità ad assumere gli obblighi che
derivano dal matrimonio (ai sensi del can. 1095 n. 3 C.I.C.)
possono coesistere, ad esempio qualora questo tipo di
incapacità derivi da omosessualità (Cass. n. 9484/13)
Sono sufficienti, secondo la giurisprudenza, i due requisiti esaminati (mala fede ed
imputabilità) per giustificare il congruo indennizzo e gli alimenti?
 In passato si
(Cass. n. 1826/80)
 Oggi non bastano
occorre un elemento in più: la volontà di ingannare
l’altro (Cass. 4953/93)
DANNO RISARCIBILE:
 c’è un contenuto minimo: una somma corrispondente a 3 anni
di mantenimento
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 nel quantificare il danno il giudice ha ampi poteri di
apprezzamento, anche in via equitativa
 è risarcibile il danno
1. patrimoniale:

spese
sostenute
in
vista
delle
nozze,

perdita di chanches (lavorative, di
studio, di altro matrimonio, ecc.)
2. non patrimoniale:
 diritti costituzionali (riservatezza, salute,
rapporti interpersonali, ecc.) lesi a seguito
del mancato rispetto degli obblighi che
derivano dal matrimonio (artt. 143, 144 e
147 c.c.)
 casi pratici:
a. maternità
negata
a
causa
dell’impotenza del coniuge, della
quale il medesimo era al corrente
(Tribunale di Milano, sentenza n.
10/02/99; Cass. n. 9801/05; Cass. n.
386/12)
b. simulazione per esclusione della
fedeltà (Cass. n. 8862/12)
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c. non basta invocare la lesione del
diritto,
occorre
dimostrare
il
pregiudizio subito (se vi è stata
infedeltà,
occorre
ad
esempio
dimostrare la lesione del diritto alla
dignità personale oppure alla salute,
ecc.).
In
caso
di
mancato
assolvimento dell’onere probatorio,
la richiesta viene respinta (Cass.
610/12)
TERZI:
il terzo non è gravato dall’obbligo di informare il coniuge in buona
fede in merito alla sussistenza di un vizio che potrebbe inficiare la
validità del matrimonio (ad esempio, informazioni sullo stato di
salute). Quindi risponde del danno soltanto quando lo ha
provocato (ad esempio, esercitando la violenza o suscitando il
timore)
NATURA:
a seconda della risposta che la dottrina (la giurisprudenza non vi è
ancora arrivata) fornisce a questo interrogativo riguardante la natura
della “congrua indennità” di cui all’articolo in commento, diventa
possibile riconoscere come ammissibile (come forma risarcitoria
cumulabile o alternativa a quella di cui all’art. 129 bis c.c.) o
inammissibile (prevale lo strumento specifico a scapito di quello
generico) il ricorso all’art. 2043 c.c. anche in caso di matrimonio
putativo.
Due ipotesi:
 sanzionatoria
 risarcitoria
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avv. Cristiano Felisio