L’AVVOCATURA ECCLESIASTICA IN ITALIA Problematiche connesse alle cause di nullità di matrimonio Giornata di studio Roma 23 maggio 2014 ore 10,00 – 14,00 Palazzo della Cancelleria Sala dei Cento Giorni 1 Le conseguenze in ambito civile della sentenza di nullità matrimoniale: problemi connessi al risarcimento del danno (art. 2043 e 129 bis c.c.), il venir meno del vincolo ex tunc e l’assegno di mantenimento (art. 129 c.c.). (avv. Cristiano Felisio) (documento di intesi) 2 I. CONSIDERAZIONI PRELIMINARI 1. Con la delibazione la sentenza canonica di nullità matrimoniale acquista efficacia per lo Stato 2. Come conseguenza c’è il venir meno EX TUNC* del vincolo matrimoniale anche civile (comunione, pensione di reversibilità (Cass. n. 2642/89), quota del T.F.R. del coniuge) 3. Occorre capire, pertanto, come si coordinano tra loro i due giudicati (civile e canonico), non i giudizi, perché tra di essi non vi è rapporto di litispendenza (quindi posso essere radicati contemporaneamente) Evoluzione giurisprudenziale: ieri: il giudicato canonico delibato prevaleva sempre sul giudicato civile (divorzio) anche se successivo a quest’ultimo oggi: se la sentenza civile passa in giudicato prima della delibazione della sentenza canonica, allora diventa intangibile se, al contrario, passa in giudicato prima la sentenza canonica di nullità, travolge qualsiasi statuizione civile (separazione, divorzio) non ancora definitiva Questa la regola generale. Diversi, però, sono gli effetti a seconda che si verta in tema di coniugi oppure di figli: coniugi: con il passaggio in giudicato della sentenza che deliba la nullità 3 canonica cessa la materia del contendere (Cass. n. 17094/13) figli: non cessa ma rimane competente il giudice civile (Cass. n. 15558/11) MA: gli effetti della separazione o del divorzio (non ancora definitivo) cessano EX NUNC*(Cass. 862/81) 4. Quali sono gli effetti della nullità del matrimonio (civile o canonica delibata)? Il matrimonio PUTATIVO (per quanto qui di interesse, art. 129 e 129 bis c.c., che riportano una regolamentazione specifica) 5. Parallelamente, il codice civile prevede una regolamentazione generica del danno: l’art. 2043 c.c. È il frutto del diffondersi di una nuova sensibilità per il danno endo-familiare Invocabile anche in caso di semplice convivenza non formalizzata (Cass. n. 15481/13) Anche se non c’è addebito di colpa in sede di separazione (Cass. n. 18853/11) In caso di dispensa per matrimonio rato e non consumato, non può esserci delibazione. Ma l’inconsumazione può originare un risarcimento per una duplice lesione: diritto alla sessualità ed aspettativa di maternità (Cass. n. 9801/05) 4 II. ART. 129 C.C. “Quando le condizioni del matrimonio putativo si verificano rispetto ad ambedue i coniugi1, il giudice può disporre a carico di uno di essi e per un periodo non superiore a tre anni l'obbligo di corrispondere somme periodiche di denaro, in proporzione alle sue sostanze, a favore dell'altro, ove questi non abbia adeguati redditi propri e non sia passato a nuove nozze. Per i provvedimenti che il giudice adotta riguardo ai figli, si applica l'articolo 155” BUONA FEDE: Si presume (Cass. n. 1780/96), quindi va semmai provata la sua assenza Consiste nella conoscenza del vizio di nullità ma anche nella sua conoscibilità da parte di un individuo di media diligenza (Cass. n. 8703/90). Ad esempio, in presenza di una mentalità laicista e divorzista nell’altro coniuge nel caso di esclusione dell’indissolubilità (Cass. 1780/96) Manca in caso di simulazione da parte di entrambi i coniugi (Cass. n. 2734/95 in una simulazione di entrambi per esclusione della prole) In caso di violenza o timore, non valgono i criteri precedenti perché viene riconosciuta comunque la buona fede (Cass. n. 1094/82) 1 In giurisprudenza è invalsa la prassi di applicare l’articolo in esame anche nel caso in cui ad essere in buona fede sia il solo coniuge beneficiario 5 Chi deve valutare se sussiste la buona fede è il giudice civile, il quale deve basarsi soltanto sugli atti del giudizio canonico (Cass. n. 20281/05; Cass. n. 12010/05). Questo giudice ha, tuttavia, autonomia di valutazione rispetto al giudice canonico che ha pronunciata la nullità. Se, però, il giudice canonico non si è espresso sulla buona fede del coniuge che non ha originata la nullità, allora il giudice civile potrà disporre un’attività istruttoria integrativa (Cass. n. 6551/98; Cass. n. 144/05) CONVENZIONE: a differenza di quanto avviene in sede di separazione e divorzio, dove non è riconosciuta validità agli accordi pre-matrimoniali volti a regolare i termini anche economici della eventuale crisi matrimoniale, in caso di nullità del matrimonio (civile e canonica) questi accordi sono ammessi, purchè non peggiorativi rispetto alle condizioni previste ex lege (es., corresponsione di un contributo economico per un periodo inferiore ai tre anni) (Cass. n. 348/93) DECORRENZA: la domanda volta ad ottenere il beneficio in oggetto non deve essere formulata decorsi tre anni dal passaggio in giudicato della sentenza civile di nullità o della delibazione della sentenza canonica COMPETETENZA: In via provvisoria, la Corte di Appello in sede di delibazione. Qualora la Corte dovesse erroneamente provvedere in via definitiva, la sentenza sarebbe cassata (Cass. n. 7481/14) In via definitiva, il tribunale (civile) 6 III. ART. 129 BIS C.C. “Il coniuge al quale sia imputabile la nullità del matrimonio, è tenuto a corrispondere all'altro coniuge in buona fede, qualora il matrimonio sia annullato, una congrua indennità, anche in mancanza di prova del danno sofferto. L'indennità deve comunque comprendere una somma corrispondente al mantenimento per tre anni. E' tenuto altresì a prestare gli alimenti al coniuge in buona fede, sempre che non vi siano altri obbligati. Il terzo al quale sia imputabile la nullità del matrimonio è tenuto a corrispondere al coniuge in buona fede, se il matrimonio è annullato, l'indennità prevista nel comma precedente” BUONA FEDE: vale quanto detto per l’art. 129 c.c. La buona fede riguarda il coniuge beneficiario. I requisiti soggettivi che devono riconoscersi, invece, in capo al coniuge gravato da questi obblighi sono due: imputabilità e mala fede IMPUTABILITA’: il vizio di nullità deve essere riconducibile a questo soggetto. Si tratta di imputabilità sostanziale, non formale (come potrebbe esserci, ad esempio, nel caso di un coniuge caduto in errore circa una qualità essenziale dell’altro coniuge: qui l’imputabilità formale sarebbe riconducibile al coniuge che ha errato, ma quella sostanziale all’altro coniuge – Cass. n. 23073/05) MALA FEDE: Vale quanto esposto in tema di buona fede: conta non solo la conoscenza ma anche la conoscibilità del vizio di nullità, usando l’ordinaria diligenza È evidente, in capo al coniuge simulante, in caso di simulazione unilaterale 7 La mala fede non c’è se il coniuge non avrebbe potuto rendersi conto, per una propria incapacità, del problema che ha originata la nullità (ad esempio, in un caso di “psicosi al limite dello stato dissociativo”: Corte di Appello di Bari, sentenza del 04/07/01) La mala fede dell’obbligato passa, comunque, in secondo piano quando è già la buona fede del beneficiario (primo requisito per ammettere i benefici di cui all’art. 129 bis) a mancare; ciò può avvenire qualora le condizioni in cui versa l’altro siano talmente gravi che non potevano essere ignorate (ad es., in un caso di “neurastenia con recidivanti crisi ansioso depressive” – Tribunale di Napoli, sentenza 28/11/86) Ma mala fede e incapacità ad assumere gli obblighi che derivano dal matrimonio (ai sensi del can. 1095 n. 3 C.I.C.) possono coesistere, ad esempio qualora questo tipo di incapacità derivi da omosessualità (Cass. n. 9484/13) Sono sufficienti, secondo la giurisprudenza, i due requisiti esaminati (mala fede ed imputabilità) per giustificare il congruo indennizzo e gli alimenti? In passato si (Cass. n. 1826/80) Oggi non bastano occorre un elemento in più: la volontà di ingannare l’altro (Cass. 4953/93) DANNO RISARCIBILE: c’è un contenuto minimo: una somma corrispondente a 3 anni di mantenimento 8 nel quantificare il danno il giudice ha ampi poteri di apprezzamento, anche in via equitativa è risarcibile il danno 1. patrimoniale: spese sostenute in vista delle nozze, perdita di chanches (lavorative, di studio, di altro matrimonio, ecc.) 2. non patrimoniale: diritti costituzionali (riservatezza, salute, rapporti interpersonali, ecc.) lesi a seguito del mancato rispetto degli obblighi che derivano dal matrimonio (artt. 143, 144 e 147 c.c.) casi pratici: a. maternità negata a causa dell’impotenza del coniuge, della quale il medesimo era al corrente (Tribunale di Milano, sentenza n. 10/02/99; Cass. n. 9801/05; Cass. n. 386/12) b. simulazione per esclusione della fedeltà (Cass. n. 8862/12) 9 c. non basta invocare la lesione del diritto, occorre dimostrare il pregiudizio subito (se vi è stata infedeltà, occorre ad esempio dimostrare la lesione del diritto alla dignità personale oppure alla salute, ecc.). In caso di mancato assolvimento dell’onere probatorio, la richiesta viene respinta (Cass. 610/12) TERZI: il terzo non è gravato dall’obbligo di informare il coniuge in buona fede in merito alla sussistenza di un vizio che potrebbe inficiare la validità del matrimonio (ad esempio, informazioni sullo stato di salute). Quindi risponde del danno soltanto quando lo ha provocato (ad esempio, esercitando la violenza o suscitando il timore) NATURA: a seconda della risposta che la dottrina (la giurisprudenza non vi è ancora arrivata) fornisce a questo interrogativo riguardante la natura della “congrua indennità” di cui all’articolo in commento, diventa possibile riconoscere come ammissibile (come forma risarcitoria cumulabile o alternativa a quella di cui all’art. 129 bis c.c.) o inammissibile (prevale lo strumento specifico a scapito di quello generico) il ricorso all’art. 2043 c.c. anche in caso di matrimonio putativo. Due ipotesi: sanzionatoria risarcitoria 10