La consigliera di fiducia in INFN Lecce 16 marzo 2010 Avv. Marina Capponi 1 Il codice di comportamento per la tutela della dignità delle persone che lavorano ed operano all’interno di INFN Uno strumento a tutela della qualità dell’ambiente di lavoro ed a protezione dei diritti fondamentali (dignità, libertà ed eguaglianza) di donne ed uomini 2 finalità Tutela del diritto a vivere in un ambiente di lavoro sereno, in cui i rapporti interpersonali siano improntati a correttezza e reciproco rispetto Rispetto dell’inviolabilità della persona umana 3 finalità Inibizione di comportamenti persecutori o prevaricatori che provochino disagio e malessere psicofisico (mobbing ) tutela dai comportamenti discriminatori anche indiretti (d.lgs. 198/06, d.lgs. 215 e 216 del 2003) 4 Dovere di collaborazione Responsabili delle strutture : Dovere di prevenzione verso discriminazioni, atti lesivi della dignità ivi comprese le molestie sessuali Tutti: contributo ad assicurare un ambiente di lavoro rispettoso della dignità delle persone 5 procedure Ove si verifichino discriminazioni ed atti lesivi della dignità, ivi comprese le molestie sessuali Il soggetto leso può rivolgersi al consigliere di fiducia Procedura informale procedura formale fatta salva la tutela giurisdizionale 6 Consigliere/ra di fiducia: requisiti e funzioni Indipendenza di giudizio terzietà autonomia Consulenza assistenza esperienza intesa come professionalità acquisita nel campo 7 Il consigliere di fiducia non può esistere senza Codice il codice ne delimita la sfera di azione attraverso attività specifiche nel rispetto delle disposizioni legislative e contrattuali informazione formazione relazione progettazione 8 Affrontare le criticità: procedura informale legittimazione ad agire: Assunzione del caso solo su richiesta della persona lesa nessuna iniziativa”d’ufficio” senza consenso dell’assistito/a brevità revocabilità Azioni: counselling colloqui vittima colloqui presunto autore/trice testimonianze conciliazione suggerimenti al Responsabile(trasferi9 menti) Affrontare le criticità: procedura formale Denuncia formale del comportamento lesivo con l’assistenza del consigliere procedimento disciplinare del CCNL Se riguarda direttore struttura, denuncia all’ufficio procedimenti disciplinari tutela dalle ritorsioni eventuale trasferimento temporaneo 10 In ogni caso il consigliere può suggerire azioni opportune al fine di assicurare un ambiente di lavoro rispettoso della libertà e dignità del personale 11 Programma di lavoro della consigliera di fiducia •Aggiornamento del Codice di Condotta (direttive comunitarie di nuova generazione) •conoscenza e valorizzazione della figura della consigliera •ottimizzazione del servizio di incontro e ascolto (figura itinerante) •completamento dell’indagine sul benessere lavorativo •iniziative di formazione personale/management 12 Le discriminazioni : definizioni 13 Discriminazione diretta qualsiasi atto, patto o comportamento che produca un effetto pregiudizievole e discriminatorio in ragione del sesso un trattamento meno favorevole rispetto a quello di un altro lavoratore o lavoratrice in situazione analoga 14 Discriminazione indiretta quando una disposizione, un criterio, una prassi, un atto, patto o comportamento apparentemente neutro produce un effetto di particolare svantaggio rispetto ai lavoratori dell’altro sesso eccezione : se riguarda un requisito essenziale alla prestazione lavorativa purchè l’obiettivo sia legittimo e i mezzi appropriati e necessari 15 MOLESTIE E MOLESTIE SESSUALI Sono considerate come discriminazione definizione di molestie : “comportamenti indesiderati posti in essere per ragioni connesse al sesso, aventi lo scopo o l’effetto di violare la dignità di una lavoratrice o di un lavoratore e di creare un clima intimidatorio, ostile, degradante umiliante o offensivo” definizione di molestie sessuali: “comportamenti indesiderati a connotazione sessuale , espressi in forma fisica, verbale o non verbale, aventi lo scopo o l’effetto di violare la dignità di una lavoratrice o di un lavoratore e di creare un clima intimidatorio, ostile, degradante umiliante o offensivo 16 17 Tutela antidiscriminatoria STRUMENTI: NULLITA’ DEGLI ATTI DISCRIMINATORI (art. 15 -16 St.Lav.) azione individuale a cognizione ordinaria AZIONE CAUTELARE (ART. 38 Codice) giudice del lavoro lavoratrice/tore organizzazioni sindacali consigliera di parità ordine di rimozione del comportamento illegittimo e degli effetti risarcimento del danno anche non patrimoniale 18 Tutela antidiscriminatoria Azione individuale a cognizione piena (consigliera parità delegata) azione pubblica a cognizione ordinaria (consigliera regionale o nazionale) azione pubblica a cognizione sommaria decisoria intervento ad adiuvandum della consigliera SETTE DIVERSE TIPOLOGIE DI AZIONE!!! 19 La tutela del benessere lavorativo Molestie morali: comportamenti indesiderati posti in essere per motivi discriminatori aventi lo scopo o l’effetto di violare la dignità della persona o di creare un clima intimidatorio, ostile, degradante umiliante ed offensivo parziale inversione onere della prova deduzione in giudizio di elementi di fatto anche su base statistica, in termini gravi precisi e concordanti . Il datore dovrà provare che gli episodi non sono collegati da un finalismo dannoso 20 sintesi divieto di atti patti Risarcimento del comportamenti prassi danno anche non discriminatori patrimoniale le molestie sessuali e le parziale inversione molestie (morali) dell’onere probatorio motivate dall’appartenenza di genere, razziale, dall’orientamento sessuale, dalle convinzioni personali, dall’età. dall’handicap dal credo religioso sono 21 discriminazione Come prendere contatto con la consigliera di fiducia Contatto telefonico: 055 282066 e.mail [email protected] [email protected] 22 grazie Per la vostra attenzione 23